court of milan decision crossgym vs. crossfit part 1

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    TRIBUNALE DI MILANO

    Sezione specializzata in materia di impresa

    Sezione A

    Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti

    magistrati:

    dott. Fernando Ciampi pres.

    dott. Claudio Marangoni giud. rel.

    dott.ssa Alima Zana giud.

    ha emesso la seguente

    S E N T E N Z A

    nella causa civile iscritta al n. 4027 del ruolo generale per gli

    affari contenziosi dellanno 2012 vertente

    TRA

    FUNCTIONAL STORE s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;

    elett. dom.ta in Milano, via Podgora 9, presso lo studio dei

    procuratori avv.ti Riccardo GIOIA e Giuseppe SPAZZI che la

    rappresentano e difendono;

    - attrice -

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    CROSSFIT Inc., in persona del legale rappr.te pro tempore;

    elett. dom.ta in Milano, via Meravigli 16, presso lo studio del

    procuratore avv. Karin MURARO che la rappresenta e difende unitamente

    agli avv.ti Mark BOSSHARD e Maria BALESTRIERO del foro di Milano;

    - convenuta

    OGGETTO: diritto di marchio.

    CONCLUSIONI

    Alludienza di precisazione delle conclusioni del 26.2.2014 i

    procuratori delle parti cos concludevano:

    per lattrice: In via pregiudiziale

    - respingere leccezione di carenza di giurisdizione / competenza

    avanzata da CrossFit, siccome infondata per i motivi dedotti

    nella narrativa degli atti depositati;

    Nel merito

    1. Accertare e Dichiarare lassenza di contraffazione dei marchi CE

    Crossfit nn. 5049192 e 1086145 ad opera dei marchi CROSS GYM di

    cui ai titoli:

    italiano n. 1320489 del 21.07.2010 e

    CE n. 8493983 del 01.02.2010,

    per i motivi di cui in narrativa;

    2. Ordinare la pubblicazione della sentenza per 3 (tre) volte

    consecutive su quotidiani a tiratura nazionale con caratteri

    tripli del normale, a cura di Functional Store ed a spese della

    convenuta, con riserva di specificare le testate;

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    3. Fissare una congrua penale, comunque non inferiore a

    1.000,00=, per ogni giorno di ritardo nellesecuzione

    dellemananda sentenza.

    In via di riconventio riconventionis

    4. Accertare e Dichiarare la nullit dei marchi verbali Crossfit di

    cui ai titoli:

    CE n. 5049192 del 02.08.2007 e

    CE n. 1086145 del 18.08.2011,

    per i motivi tutti dedotti nella narrativa degli atti depositati;

    In via istruttoria:

    chiede

    5. Ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui

    seguenti capitoli di prova:

    I. Vero che Maurizio Maddaloni, precedente titolare del marchio

    CROSS GYM, depositava la domanda di registrazione del marchio in

    parola in data 17.09.2008, come da doc. 2 che si rammostra al

    teste?;

    (Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. Umberto Avino, Sig.

    Ezio Speziali, Sig. Davide Garavaglia, Sig. Davide Rombolotti)

    II. Vero che Maurizio Maddaloni, precedente titolare del marchio

    CROSS GYM, quantomeno sin dal settembre 2008 commercializzava i

    propri prodotti e contraddistingueva la propria attivit con il

    marchio CROSS GYM?

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    (Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. Umberto Avino;

    Sig.ra Valentina Croce, Sig. Ezio Speziali, Sig. Davide Garavaglia,

    Sig. Davide Rombolotti)

    III. Vero che Functional Store, il 28 ed il 29 novembre del 2009,

    organizzava presso la propria palestra di Milano e su richiesta

    di CrossFit i corsi di certificazione internazionale degli

    istruttori crossfit?;

    (Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. Umberto Avino;

    Sig.ra Valentina Croce, Sig. Ezio Speziali, Sig. Davide Garavaglia,

    Sig. Davide Rombolotti)

    (Doc. 10: Fotoriproduzioni First Level Certificate Crossfit del

    novembre 2009 pagina web certificata Hasbot tratta dal sito

    www.crossfit.com)

    (Doc. 11: Video First Level Certificate Crossfit del novembre 2009,

    Video Sectional 2010, Video First Level Certificate Crossfit del

    maggio 2010, Video First Level Certificate Crossfit del gennaio 2011

    - certificati Hasbot)

    IV. Vero che, nella circostanza di cui al capitolo che precede,

    Functional Store metteva a disposizione degli istruttori crossfit

    e dei soggetti candidati alla certificazione la palestra, il

    materiale e lattrezzatura sportiva tutti contraddistinti dal

    marchio CROSS GYM? (cfr doc. 10 e 11 cit.)

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    (Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. Umberto Avino;

    Sig.ra Valentina Croce, Sig. Ezio Speziali, Sig. Davide Garavaglia,

    Sig. Davide Rombolotti)

    V. Vero che Functional Store, il 20 ed il 21 marzo 2010,

    organizzava su richiesta di CrossFit la gara internazionale di

    qualificazione ai crossfit games, valida per tutto il Sud Europa

    (Sectional)?

    (Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. Umberto Avino;

    Sig.ra Valentina Croce, Sig. Ezio Speziali, Sig. Davide Garavaglia,

    Sig. Davide Rombolotti)

    (Doc. 12: Fotoriproduzioni Sectional 2010 e pagina web certificata

    Hasbot tratta dal sito www.crossfit.com)

    VI. Vero che, nella circostanza di cui al capitolo che precede,

    Functional Store allestiva una palestra ad hoc per levento con

    materiale ed attrezzature sportive a marchio CROSS GYM? (cfr.

    docc. 11 e 12 cit.)

    (Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. Umberto Avino;

    Sig.ra Valentina Croce, Sig. Ezio Speziali, Sig. Davide Garavaglia,

    Sig. Davide Rombolotti)

    VII. Vero che Functional Store l'8 e 9 maggio 2010, organizzava

    presso la propria palestra di Milano e su richiesta di CrossFit i

    corsi di certificazione degli istruttori crossfit?; (cfr. doc.

    11, cit.)

    (Doc. 13: pagina web www.crossifit.com con certificazione hasbot);

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    (Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. Umberto Avino;

    Sig.ra Valentina Croce, Sig. Ezio Speziali, Sig. Davide Garavaglia,

    Sig. Davide Rombolotti);

    VIII. Vero che, nella circostanza di cui al capitolo che precede,

    Functional Store metteva a disposizione degli istruttori crossfit

    e dei soggetti candidati alla certificazione la palestra, il

    materiale e lattrezzatura sportiva tutti contraddistinti dal

    marchio CROSS GYM? (cfr docc. 11 e 13 cit.);

    (Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. Umberto Avino;

    Sig.ra Valentina Croce, Sig. Ezio Speziali, Sig. Davide Garavaglia,

    Sig. Davide Rombolotti);

    IX. Vero che Functional Store, l'9 e il 9 gennaio 2011, organizzava

    presso la palestra di Milano Urban 9mm e su richiesta di CrossFit

    i corsi di certificazione internazionale degli istruttori

    crossfit?; (cfr. doc. 11, cit.)

    (Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. Umberto Avino;

    Sig.ra Valentina Croce, Sig. Ezio Speziali, Sig. Davide Garavaglia,

    Sig. Davide Rombolotti, Sig. Diego De Ascentis, Sig. Davide Padoan);

    X. Vero che, nella circostanza di cui al capitolo che precede,

    Functional Store metteva a disposizione degli istruttori crossfit

    e dei soggetti candidati alla certificazione la palestra, il

    materiale e lattrezzatura sportiva tutti contraddistinti dal

    marchio CROSS GYM? (cfr doc. 11 cit.);

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    (Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. Umberto Avino;

    Sig.ra Valentina Croce, Sig. Ezio Speziali, Sig. Davide Garavaglia,

    Sig. Davide Rombolotti, Sig. Davide Padoan);

    XI. "Vero che nella circostanza di cui al capitolo che precede,

    Functional Store metteva a disposizione degli istruttori crossfit

    e dei soggetti candidati alla certificazione la palestra, il

    materiale e lattrezzatura sportiva tutti contraddistinti dal

    marchio CROSS GYM? (cfr 11 cit.);

    XII. Vero che, Ella ebbe a scrivere/ ricevere le comunicazioni email

    che Le si rammostrano?" (cfr. doc. 55);

    (Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. Umberto Avino; Mr.

    Dave Castro e Mrs. Nicole Carol, Mr. Tony Budding);

    6. Disporsi, indagine demoscopica finalizzata a rilevare la

    percezione del significato presso gli utenti qualificati del nome

    crossfit, quale nome generico indicante un metodo di allenamento.

    7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

    Per la convenuta: - in via principale, preliminarmente:

    1) accertare e dichiarare l'inammissibilit della domanda di

    nullit/decadenza dei marchi comunitari "CROSSFIT" n. 5.049.192 e n.

    1.086.145 proposta dall'attrice in via di reconventio reconventionis

    solo con la prima memoria ai sensi dell'art. 183 VI cornma c.p.c., in

    quanto tardiva;

    2) accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione/competenza del

    Tribunale dei marchi comunitari presso il Tribunale delle Imprese di

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    Milano a conoscere dell'azione di nullit/decadenza dei marchi

    comunitari "CROSSFIT" n. 5.049.I92 e n. 1.086.145 esercitata

    dall'attrice, essendo di competenza dell'Ufficio per l'Armonizzazione

    del Mercato Interno di Alicante;

    - in via subordinata, nel merito:

    3) respingere tutte le domande avversarie perch infondate in fatto

    ed in diritto per le ragioni tutte indicate in narrativa;

    - in via riconvenzionale:

    4) accertare e dichiarare che Functional Store S.r.l. - utilizzando i

    marchi "CROSSGYM" nell'Unione Europea - ha posto e pone in essere una

    contraffazione dei marchi comunitari della convenuta meglio indicati

    in narrativa, nonch atti di concorrenza sleale;

    5) inibire a Functional Store S.r.1. ogni ulteriore utilizzazione

    nell'Unione Europea - come marchio, insegna, nella pubblicit (anche

    via internet) ed in qualunque forma di comunicazione d'impresa

    diretta al pubblico o agli addetti ai lavori nonch, pi in generale,

    in ogni altra forma dei segni "CROSSGYM", nonch di ogni altro segno

    confondibile con i marchi comunitari CrossFit dell'attuale esponente;

    6) dispone a carico di Functional Store S.r.l. una penale di 2.000

    Euro (o della diversa somma ritenuta di giustizia) per ogni eventuale

    singola violazione dell'ordine inibitorio emesso in accoglimento

    della conclusione n. 5 e di 5.000 Euro (o della diversa somma

    ritenuta di giustizia) per ogni giorno di inottemperanza del medesimo

    ordine inibitorio;

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    7) accertare e dichiarare la nullit del marchio "CROSSGYM" italiano

    n. 1.320.489 di titolarit di Functional Store S.r.l.;

    8) dispone - a spese e cura di Functional Store S.r.l. (o, in caso di

    inadempimento anche parziale di quest'ultima, autorizzando la

    convenuta a provvedervi autonomamente, ma sempre a spese di

    Functional Store S.r.l.) - la pubblicazione per due volte della

    sentenza (o del suo dispositivo o di un estratto) sul "Il Corriere

    della Sera" e su "La Repubblica", con l'indicazione delle parti in

    grassetto e con caratteri di dimensioni doppie rispetto al resto del

    testo, nonch infine in posizione e con dimensioni immediatamente

    evidenti all'apertura del sito - sulla pagina iniziale dei siti

    http://www.mauriziomaddaloni.com e http://crossgymstore.com, nonch

    su almeno uno dei motori di ricerca pi rappresentativi;

    9) condannare Functional Store S.r.l. al risarcimento del danno,

    anche d'immagine, cagionato alla convenuta, ovvero alla restituzione

    alla convenuta dei profitti realizzati a causa della contraffazione

    qualora questi eccedano il danno, nella misura che risulter

    dall'istruttoria ovvero - in subordine - secondo la liquidazione

    equitativa del Giudice;

    - in via istruttoria:

    10) ordinare a Functional Store S.r.l. l'esibizione eventualmente

    anche per estratto - delle scritture e dei libri contabili relative

    ai fatturati realizzati con la contraffazione, nominando

    eventualmente un Perito d'Ufficio che esamini i documenti esibiti per

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    individuare ed estrarre le parti rilevanti (relative a fatturati,

    volumi di vendita e profitti sin dalla costituzione della societ) in

    modo da garantire la riservatezza dei dati che non appaiano utili per

    determinare il danno;

    11) disporre consulenza tecnica contabile per determinare i fatturati

    di Functional Store S.r.l., nonch i profitti in modo da poter da

    un lato - determinare il pregiudizio, anche d'immagine, subito dalla

    convenuta a causa della contraffazione dei propri marchi attraverso

    l'utilizzo dei segni "CROSSGYM" nonch - dall'altro lato

    individuare il vantaggio economico arrecato a Functional Store S.r.l.

    dall'utilizzo di tale segno;

    12) chiedere ai sensi degli articoli 121 e 121 bis c.p.i. al legale

    rappresentante dell'attrice o comunque a persona responsabile delle

    relative attivit, le opportune informazioni, da acquisirsi

    eventualmente anche tramite interrogatorio, circa l'attivit di

    promozione e di vendita in Europa di prodotti e servizi a marchio

    CROSSGYM, nonch il nominativo di soggetti implicati nella

    promozione, produzione e vendita in Europa di prodotti e servizi

    recanti il marchio CROSSGYM, o che siano licenziatari o in qualsiasi

    modo utilizzino il marchio CROSSGYM dell'attrice, con formulazione

    dei seguenti quesiti:

    i) quantit di prodotti e servizi venduti utilizzando il marchio

    CROSSGYM e relativo fatturato;

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    ii) numero di palestre/corner attrezzati con prodotti CROSSGYM e/o

    che sono contraddistinte dal marchio CROSSGYM;

    iii) numero di contratti e nominativi dei soggetti coinvolti nella

    sponsorizzazione/diffusione/uso del marchio CROSSGYM, nonch canone

    delle relative royalty e fatturato relativo;

    iv) nominativo dei clienti ai quali stata proposta la vendita di

    prodotti/servizi a marchio CROSSGYM o la licenza o altro contratto

    relativo al marchio CROSSGYM;

    l3) respingere tutte le istanze istruttorie formulate dall'attrice;

    14) in subordine, in caso di ammissione della prova per testi o per

    interrogatorio formale della parte richiesta dall'attrice, ammettere

    la convenuta a prova contraria sui medesimi capitoli e con gli stessi

    testi indicati dall'attrice.

    - in ogni caso:

    15) con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

    FATTO E DIRITTO

    1. La societ attrice FUNCTIONAL STORE s.r.l. titolare del marchio

    nazionale n. 1320489 (deposito del 17.9.2008) e del marchio

    comunitario n. 8493983 (deposito del 17.8.2009) relativi al segno

    denominativo CROSS GYM ed ha esposto di aver ricevuto in data

    15.9.2011 da parte della convenuta CROSSFIT Inc. una diffida rivolta

    a ottenere il ritiro dei menzionati marchi.

    CROSSFIT Inc. titolare, invero, di marchi relativi alla

    denominazione CROSSFIT (marchi comunitari n. 5049192 e n. 1086145,

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    rispettivamente depositati in data 2.5.2006 e in data 13.7.2011) e in

    data 5.9.2008 aveva stipulato un contratto di franchising con il

    legale rappresentante della societ attrice, Maurizio Maddaloni, non

    rinnovato alla sua scadenza.

    Lattrice ha dedotto la non contraffazione dei marchi della

    convenuta, posto che il segno CROSSFIT doveva ritenersi nullo per

    intervenuta volgarizzazione in quanto divenuto denominazione generica

    di una determinata tipologia di ginnastica.

    In ogni caso detto segno doveva ritenersi nullo per carenza di

    distintivit o comunque di debole forza distintiva, trattandosi della

    mera unione di termini descrittivi dellattivit sportiva che

    destinato a contraddistinguere.

    Ha chiesto dunque che il Tribunale adito anche in funzione di

    Tribunale dei Marchi Comunitari ex Reg. 40/944/CE dichiarasse la

    nullit dei marchi comunitari di cui la convenuta titolare o, in

    via subordinata, accertasse lassenza di contraffazione dei segni

    della convenuta da parte dei marchi CROSS GYM di cui essa titolare.

    Si costituita la societ convenuta CROSSFIT Inc. descrivendo il

    programma di allenamento individuato dal marchio CROSSFIT creato

    negli anni 70 dello scorso secolo dal legale rappresentante di

    CROSSFIT Inc., Greg Glasmann, lattivit svolta nel tempo per

    promuovere ed accreditare detto marchio e la sua tecnica di

    allenamento nonch gli accordi di affiliazione che regolano la

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    concessione del marchio in licenza in tutto il mondo previa

    frequentazione di corsi preparatori per linsegnamento del metodo.

    Ha rammentato che Maurizio Maddaloni, dopo aver frequentato i corsi

    di preparazione per acquisire la necessaria qualificazione, aveva

    aperto in Italia le prime palestre affiliate sottoscrivendo laccordo

    di affiliazione e di licenza che, tra laltro, prevedeva un espresso

    riconoscimento da parte dellaffiliato della validit del marchio

    licenziato e limpegno a non contestarne la validit anche dopo la

    cessazione del rapporto di affiliazione oltre a tutti gli obblighi di

    protezione e di uso esclusivo del segno stesso.

    Ha affermato di aver rilevato labusivo deposito da parte del

    Maddaloni del marchio CROSS GYM per gli stessi servizi sportivi

    promossi dal marchio CROSSFIT, ragione della diffida a suo tempo

    rivolta allattrice.

    Ha eccepito in via preliminare la carenza di giurisdizione del

    Tribunale adito in relazione alla domanda di nullit dei suoi marchi

    comunitari avanzata da parte attrice, posto che ai sensi degli artt.

    96 e 99 Reg. 207/09/CE una domanda di nullit di marchio comunitario

    pu essere sottoposta dinanzi al Tribunale dei marchi comunitari solo

    in via riconvenzionale.

    In ogni caso contestava la sussistenza dei presupposti necessari per

    poter ritenere integrata lipotesi di volgarizzazione del marchio

    CROSSFIT dedotta dallattrice e, richiamata la presunzione di

    validit prevista dallart. 99, comma 1 Reg. 207/09/CE, confermava la

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    sussistenza della lamentata contraffazione e la confusione

    sullorigine dei prodotti e servizi originata dallutilizzazione del

    segno CROSS GYM da parte dellattrice per la somiglianza tra detti

    segni.

    Ha dedotto la carenza di novit dei segni registrati da parte attrice

    e ha chiesto la declaratoria di nullit del marchio nazionale

    registrato dalla controparte, deducendo altres a carico della stessa

    FUNCTIONAL STORE s.r.l. il compimento di illeciti concorrenziali

    riconducibili a tutte le ipotesi previste dallart. 2598 c.c. per

    imitazione confusoria, appropriazione di pregi e per la violazione di

    impegni contrattualmente assunti dallex-affiliato, chiedendo altres

    il risarcimento di tutti i conseguenti danni.

    2. In via preliminare devono essere valutate le eccezioni sollevate

    dalla parte convenuta sia riguardo le domande di nullit dei suoi

    marchi comunitari avanzate in atto di citazione dallattrice, sia

    riguardo alla ritualit delle analoghe domande di nullit svolte da

    FUNCTIONAL STORE s.r.l. in via di reconventio reconventionis nella

    sua prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. previa rinuncia

    delle originarie domande di nullit avanzate in via principale.

    Tali eccezioni risultano fondate.

    Se appare pacifico e documentale che parte attrice ha provveduto alla

    formale rinuncia delle domande di nullit dei marchi comunitari

    relativi al segno CROSSFIT svolte in via principale in atto di

    citazione nella sua prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. -

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    e che tale rinuncia stata accettata dalla controparte nella memoria

    successivamente depositata tuttavia la riproposizione di dette

    domande di nullit sotto il profilo di una reconventio reconventionis

    originata dalla domanda di contraffazione svolta dalla convenuta

    nella sua comparsa di costituzione in giudizio appare effettivamente

    tardivamente eseguita.

    In effetti tale nuova domanda stata formulata non gi nella prima

    udienza di comparizione delle parti, bens solo nella prima memoria

    scritta depositata dopo la concessione dei relativi termini.

    Il tenore testuale dellart. 183, comma quinto, c.p.c. (Nella stessa

    udienza lattore pu proporre le domande ed eccezioni che sono

    conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte

    dal convenuto) non ammette dubbi di sorta quanto al limite temporale

    dell'esercizio della facolt dell'attore di proporre una reconventio

    reconventionis, individuato con precisione dalla norma entro la prima

    udienza di trattazione della causa perch questa rappresenta il primo

    atto difensivo utile, in quanto temporalmente successivo a quello che

    ne determina la proponibilit e cio il deposito della memoria di

    costituzione della parte convenuta contenente le domande ed eccezioni

    che consentono allattrice lesercizio di tale facolt.

    Tale disposizione integra per parte attrice un limite generale alla

    proponibilit di nuove domande, stante le circoscritte finalit

    assegnate alla prima memoria concessa alle parti ai sensi del comma

    sesto dellart. 183 c.p.c. di consentire le sole precisazioni o

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    modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gi

    proposte.

    Preso atto dunque della rinuncia di parte attrice alla sua domanda di

    nullit dei marchi di controparte formulata in via principale in atto

    di citazione, deve altres pronunciarsi linammissibilit della

    domanda formulata dalla stessa parte quale reconventio reconventionis

    nella sua prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c.

    3. I marchi comunitari di cui CROSSFIT Inc. titolare devono

    ritenersi in questa sede coperti pertanto dalla presunzione di

    validit espressamente stabilita dallart. 99, comma 1 Reg. 207/09/CE

    e pertanto non possono essere esaminati nemmeno sotto forma di

    eccezione i motivi dedotti dalla societ attrice a sostegno della sua

    tesi relativa alla nullit dei marchi della convenuta.

    Rispetto al profilo dellaccertamento di non contraffazione svolto da

    FUNCTIONAL STORE s.r.l. e della speculare domanda riconvenzionale

    svolta da CROSSFIT Inc. quanto invece allaccertamento positivo di

    detta contraffazione va rilevato che parte attrice ha contestato la

    scarsa capacit distintiva del segno CROSSFIT in quanto mera unione

    di due termini perfettamente comprensibili ancorch in lingua inglese

    del tutto descrittivi della tecnica di allenamento cui esso si

    riferisce, consistente in una filosofia sportiva caratterizzata dal

    fatto che essa incrocia diverse discipline sportive (cross) per

    raggiungere unottimale forma fisica (fit).

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    Ritiene il Collegio che la pretesa debolezza del marchio in questione

    non possa ritenersi sussistente nel caso di specie.

    Seppure appare evidente che il segno in questione contiene un

    riferimento alla forma fisica (fit) comprensibile anche per la

    maggior parte dei consumatori italiani, tuttavia limmediata

    identificazione del termine cross con la particolare filosofia di

    tale disciplina sportiva nei termini indicati dallattrice appare

    decisamente ipotesi non sostenibile per il carattere comunque

    astratto e dunque non immediatamente percepibile come descrittivo

    per soggetti che non siano gi a conoscenza della filosofia sportiva

    in questione - che detto termine assume nel contesto del segno per

    indicare lutilizzazione in tale tecnica di allenamento di pi

    discipline diverse.

    In buona sostanza deve riconoscersi che nel caso di specie il

    neologismo CROSSFIT possiede non irrilevanti profili di distintivit,

    connessi sia alluso del termine cross in s che al fatto che esso si

    compone di due termini dalla cui unione stata creata una nuova

    parola.

    Non pu non negarsi ancora che tale segno con luso nel tempo, e in

    particolare con la sua diffusione a livello internazionale ed anche

    nel nostro Paese alla quale ha contribuito lo stesso legale

    rappresentante della societ attrice abbia obbiettivamente

    rafforzato la sua originaria capacit distintiva, ancorch gli

    elementi in atti forniti dalla convenuta non sembrano

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    sufficientemente probanti rispetto alleffettiva integrazione anche

    di un carattere di notoriet del segno gi allepoca di deposito del

    primo marchio da parte di FUNCTIONAL STORE s.r.l. (2008).

    Ci posto, deve essere confermata lindebita interferenza del segno

    CROSS GYM con i marchi di parte convenuta.

    Invero essi condividono lo stesso termine che appare maggiormente

    caratterizzante entrambi i segni in esame (CROSS) in unione ad

    ulteriori termini che hanno minor rilevanza distintiva (FIT/GYM) in

    quanto diffusamente utilizzati proprio nel settore delle palestre e

    dellallenamento sportivo.

    Evidente deve dunque ritenersi lindebita e quasi integrale

    somiglianza dei due segni, fonte di evidente potenzialit confusoria

    ove si rilevi che essi attengono a prodotti e/o a servizi connessi

    allo svolgimento di attivit sportiva, allattivit di allenamento

    ginnico e nel contesto della gestione di palestre e centri sportivi.

    Tale sovrapponibilit di ambiti, ancorch non completamente

    coincidente ma comunque pertinente ad un ambito di affinit, appare

    del tutto sufficiente a determinare un rischio di confusione tra le

    rispettive attivit e prodotti, anche sotto il profilo di un rischio

    di associazione tra le attivit delle parti connesse

    allutilizzazione di detti segni.

    Da quanto precede deve dunque concludersi sia per la contraffazione

    dei segni registrati da CROSSFIT Inc. che per la nullit del marchio

    nazionale n. 1320489 (deposito del 17.9.2008) relativo al segno CROSS

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    GYM di cui FUNCTIONAL STORE s.r.l. titolare in relazione al

    disposto dellart. 12, comma 1, lett. a) c.p.i.

    4. Quanto alla sussistenza degli illeciti concorrenziali dedotti da

    CROSSFIT Inc. e connessi allutilizzazione dei marchi ritenuti

    contraffattori da parte di FUNCTIONAL STORE s.r.l., deve rilevarsi

    che allastratta possibilit di cumulo delle tutele sul piano

    concorrenziale e della tutela dei marchi registrati deve tuttavia

    fare riscontro in concreto ove riconosciuta la tutela del marchio

    la sussistenza di comportamenti ulteriori e diversi dalle attivit

    connesse allaccertata contraffazione che in concreto denotino una

    condotta non esclusivamente sovrapponibile a quella gi accertata.

    Nel caso di specie le condotte denunciate anche sotto il profilo

    concorrenziale non risultano avere specifica autonomia rispetto a

    quanto gi innanzi dedotto quanto alla tutela del marchio e devono

    pertanto essere considerate in essa assorbite.

    5. La causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio come da

    separata ordinanza per ci che attiene alla determinazione del danno

    risarcibile e della sua effettiva ampiezza, tenuto conto che dagli

    elementi documentali in atti sussisterebbero comportamenti

    collaborativi tra le parti estesi almeno fino al gennaio 2011.

    P.Q.M.

    il Tribunale, non definitivamente pronunciando:

    1) preso atto della rinuncia espressa da parte attrice alle domande

    di nullit di marchi comunitari di parte convenuta e dichiarata la

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    decadenza della stessa attrice quanto alla reconventio reconventionis

    di nullit dei medesimi marchi formulata nella prima memoria ex art.

    183, comma sesto, c.p.c., respinge le ulteriori domande avanzate da

    FUNCTIONAL STORE s.r.l. nei confronti di CROSSFIT Inc. con atto di

    citazione del 23.12.2011;

    2) in parziale accoglimento delle domande svolte in via

    riconvenzionale da CROSSFIT Inc., accertata la contraffazione

    connessa alluso del segno CROSS GYM da parte di FUNCTIONAL STORE

    s.r.l. in violazione dei diritti derivanti dalle registrazioni

    comunitarie del segno CROSSFIT, ne inibisce lulteriore utilizzazione

    in qualsiasi modo e forma e determina la somma di 1.000,00 per ogni

    giorno di ritardo nellattuazione di tale inibitoria a decorrere dal

    termine di trenta giorni dalla comunicazione del dispositivo della

    presente sentenza;

    3) dichiara la nullit del marchio nazionale n. 1320489 (deposito del

    17.9.2008) relativo al segno CROSS GYM di cui FUNCTIONAL STORE s.r.l.

    titolare e dispone la trasmissione di copia della presente sentenza

    allUIBM;

    4) respinge le domande di concorrenza sleale formulate da CROSSFIT

    Inc.;

    5) dispone la remissione della causa sul ruolo istruttorio come da

    separata ordinanza.

    Cos deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 maggio 2014.

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    Il Giudice estensore Il Presidente

    Claudio Marangoni Fernando Ciampi

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