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5 marzo 2021 Pasquale Mirto Le novità 2021 per i tributi locali

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Page 1: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

5 marzo 2021

Pasquale Mirto

Le novità 2021 per i tributi locali

Page 2: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Le novità per l’IMU

P.Mirto - 2021

Il saldo IMU 2020

Le delibere IMU 2021

L’esenzione IMU 2020 per i settori del turismo e dello spettacolo

L’esenzione IMU 2021 per il turismo e lo spettacolo

Agevolazione per gli immobili posseduti da pensionati non residenti in Italia

Le norme di interpretazione autentica in materia di IMU agricola

I coadiuvanti agricoli

I soci di società di persone

I pensionati agricoli

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Page 3: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

La proroga del termine di approvazione dei bilanci ha comportato la proroga dei termini di pubblicazione delle delibere comunali sul sito del Dipartimento delle finanze.

La normativa «a regime» (art. 1, comma 767, legge n. 160/2019 dispone:

«767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente».

L’art. 107 del dl 18/2020 aveva spostato il termine di approvazione del bilancio al 30 settembre e conseguentemente il comma 2 aveva spostato i termini di invio e pubblicazione delle delibere al 31 ottobre ed al 16 novembre.

Successivamente il termine di approvazione del bilancio è stato ulteriormente prorogato al 31 ottobre, ma ci si è «dimenticati» di prorogare il termini di invio e pubblicazione delle delibere.

A ciò è stato posto rimedio con l’art. 1, comma 4-quinquies dal dl 125/2020, come modificato con la legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020, che ha spostato i termini di invio e pubblicazione al 31 dicembre 2020 ed al 31 gennaio 2021

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Il saldo IMU – Quali delibere considerare

Pasquale Mirto - 2020P.Mirto - 2021

Page 4: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Art.1, Dl n. 125/2020

4-sexies. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (a quale data?)

4-septies. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie (non si tratta di proroga generalizzata del saldo, ovviamente)

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Il saldo IMU – Quali delibere considerare

P.Mirto - 2021

Page 5: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Il problema è stato analizzato da IFEL con la nota del 2 dicembre, nella quale si osserva che “appare tuttavia ragionevole …. considerare i dati pubblicati sul Portale Mef alla data del 16 novembre (termine di riferimento previgente), ferma restando ovviamente la facoltà di tener conto delle misure pubblicate successivamente ma in tempo utile per il pagamento del saldo, ovvero acquisite direttamente dai siti comunali”.

La data del 16 novembre è quella individuata anche nelle FAQ ministeriali, pubblicate il 7 dicembre.

Fissata per via interpretativa la data ultima a cui occorre far rifermento per il calcolo del saldo, se il Comune non ha pubblicato le aliquote, avendo tempo, come detto, fino al 31 dicembre, rimane ancora un altro problema da risolvere.

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Il saldo IMU – Quali delibere considerare

P.Mirto - 2021

Page 6: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Per il primo anno di applicazione della nuova Imu, l’acconto è stato pari alla “metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019”, ma se non ci sono delibere pubblicate – o ci sono delibere pubblicate dopo il 16 novembre - come si calcola il saldo? Certamente è da escludere l’ipotesi di fare un calcolo come l’acconto, ovvero pagare l’altra metà di quanto versato nel 2019, perché tale soluzione non tiene conto degli acquisiti o vendite nell’anno. Ed allora non rimane che calcolare il saldo utilizzando un’aliquota IMU pari alla sommatoria delle aliquote Imu e Tasi 2019.

In questo caso il versamento del saldo è da considerarsi “provvisorio”, e l’eventuale differenza tra l’Imu versata entro il 16 dicembre e quella dovuta sulla base delle delibere comunali pubblicate entro il 31 gennaio, deve essere versata, senza applicazioni di sanzioni e interessi, entro il 28 febbraio 2021 (art.1, co. 4-septies).

Ovviamente, se l’ente ha pubblicato le delibere nei termini ed il contribuente omette di valorizzarle nel saldo, l’eventuale versamento integrativo effettuato il 28 febbraio 2021 va considerato come tardivo, e quindi soggetto a sanzione.

Detto in altri termini, la scadenza del 28 febbraio 2021 non può essere considerata come un rinvio generalizzato del saldo, come una data entro la quale si possono sistemare tutti gli errori, essendo riservata ai soli conguagli dovuti per le aliquote pubblicate dopo il 16 novembre.

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Come si calcola il saldo?

P.Mirto - 2021

Page 7: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

Decreto mai emanato

Risoluzione 1/DF del 18/02/2020

«È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al comma 756….. alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

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Le delibere IMU 2021

P.Mirto - 2021

Page 8: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

L’art. 78 del dl n. 104 del 2020 ha confermato l’esenzione IMU anche per la rata di saldo, ma con alcune precisazioni rispetto all’esenzione dalla prima rata, regolata dall’art. 177 del dl n. 34 del 2020. In particolare, a differenza di quanto disposto per la prima rata, si precisa che l’esenzione per gli immobili di categoria D/2 riguarda anche le pertinenze, disponendone però l’applicazione anche alla rata di acconto.

La seconda rata IMU non sarà dovuta da: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

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L’Imu turistica

P.Mirto - 2021

Page 9: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Le varie casistiche di esenzione sono rette da regole diverse, non

sempre di immediata applicazione.

Nell’interpretazione delle norme occorre rifarsi alla nota

metodologica approvata col decreto ministeriale 22 luglio 2020, n.

2, per il riparto del contributo compensativo, per evitare che

interpretazioni di “buon senso” o estensive si traducano in un

minor gettito a carico del bilancio comunale.

Peraltro, anche il MEF nelle proprie FAQ del 7 dicembre 2020

rinvia a tale nota metodologica

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Regole interpretative

P.Mirto - 2021

Page 10: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Per quanto riguarda l’esenzione per gli immobili adibiti a stabilmente balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché per gli stabilimenti termali, non sono previste restrizioni collegate alla categoria catastale, ne è richiesto che il soggetto passivo sia anche il soggetto che esercita l’attività. Quello che rileva è quindi la destinazione ad una delle attività indicate in norma.

Nella nota metodologica al dm 22 luglio 2020 si precisa che per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari e termali è stato considerato il gettito IMU/TASI, su base comunale, riferito all’anno “di imputazione” 2018 dei soggetti che esercitano le attività in questione identificati tramite appositi codici ATECO . In tal modo, prudenzialmente, sono stati considerati anche i ritardati versamenti (per l’anno 2018) effettuati a decorrere dal mese di gennaio 2019 giungendo a una valutazione più robusta rispetto all’ opzione di utilizzare il gettito relativo all’anno più recente (2019).

La nota metodologica ci fa capire però che si presume comunque un esercizio di attività, sicchè problemi possono porsi con riferimento ai locali non utilizzati per cessata attività, o fallimento del titolare.

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Stabilimenti balneari

P.Mirto - 2021

Page 11: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Per l’esenzione degli immobili di categoria D/2 e degli altri immobili turistici (villaggi turistici, ostelli, bed & breakfast), è richiesta la coincidenza tra il soggetto passivo IMU e il soggetto che esercita l’attività. Sicché, ad esempio, rimangono esclusi dall’esenzione gli immobili posseduti da una società diversa da quella che esercita l’attività, anche in caso di coincidenza della compagine sociale.

La norma fa riferimento al «proprietario», e quindi ad una delle tante ipotesi che dà luogo alla soggettività passiva.

L’art. 8, del dl n. 157/2020, tuttavia precisa quanto segue

1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che

siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni»

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D/2 ed altri immobili turistici

P.Mirto - 2021

Page 12: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Nella nota metodologica si precisa quanto segue:

«Ai fini dell’agevolazione in esame si evidenzia che tale categoria di immobili è l’unica puntualmente identificabile negli archivi catastali mentre le altre tipologie di fabbricati interessati dalla norma possono invece ricadere in categorie non strettamente attinenti al solo comparto turistico.

Per tali fabbricati l’esenzione non si applica a tutti i proprietari ma limitatamente ai casi in cui il proprietario sia anche gestore dell’attività imprenditoriale. La verifica di tale requisito è stata soddisfatta puntualmente rilevando, caso per caso, se il proprietario risultante in catasto presenta un codice ATECO attinente l’attività alberghiera: in tale evenienza il relativo importo è considerato ai fini del ristoro» (come faranno per il leasing?)

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D/2 ed altri immobili turistici

P.Mirto - 2021

Page 13: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Per quanto riguarda gli immobili turistici diversi dai fabbricati di categoria D/2, quali le case vacanze nella nota metodologica per il calcolo del contributo compensativo si fa riferimento ai soli casi di attività svolta in forma imprenditoriale.

Nella nota metodologica si precisa che per gli immobili delle altre categorie di attività indicate dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 177 sono stati considerati i versamenti IMU/TASI, distinti per comune, relativi all’anno di imputazione 2018, e riferibili ai soggetti di cui ai codici ATECO che identificano le predette attività. Per queste categorie di immobili, il requisito della gestione dell’attività esercitata in forma imprenditoriale da parte del proprietario si considera soddisfatto identificando i versamenti IMU dei soggetti che esercitano almeno una delle attività ivi indicate, come desumibile dai codici ATECO.

Nei casi in cui l’analisi si fonda sui dati di gettito, sono stati considerati sia il gettito IMU che quello relativo alla TASI per tenere conto che dal 2020, per effetto di quanto previsto dall’ articolo 1, commi 738 e ss, della legge n. 160/2019, il gettito della TASI sarà incluso nell’IMU.

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Affittacamere, B&B e simili

P.Mirto - 2021

Page 14: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

D. Ai sensi dell'articolo 78 del Dl 104/2020 sono esenti le attività di bed & breakfast e di case vacanze che possono essere gestite anche in forma non imprenditoriale. Si chiede pertanto se a tali fini sono esenti anche i soggetti che svolgono tali attività senza organizzazione d'impresa.

Risposta:

La questione deve essere risolta nel senso che, per godere del beneficio fiscale relativo all'abolizione della prima e della seconda rata dell'IMU, l'attività svolta negli immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti passivi dell’IMU.

A tale conclusione si perviene dalla lettura della nota metodologica che fa parte integrante del decreto del Ministro dell’Interno emanato di concerto con il Ministro dell‘Economia e delle Finanze, 22 luglio 2020, n. 2, relativa alla ripartizione del Fondo di cui all’art. 177 del D. L. n. 34 del 2020 è stato specificato che “Per gli immobili delle altre categorie di attività indicate dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 177 sono stati considerati i versamenti IMU/TASI, distinti per comune, relativi all’anno di imputazione 2018, e riferibili ai soggetti di cui ai codici ATECO che identificano le predette attività. Per queste categorie di immobili il requisito della gestione dell’attività esercitata in forma imprenditoriale da parte del proprietario si considera soddisfatto

identificando i versamenti IMU dei soggetti che esercitano almeno una delle attività ivi indicate, come desumibile dai codici ATECO”.

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Affittacamere, B&B e simili- FAQ MEF

P.Mirto - 2021

Page 15: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Per quanto riguarda l’esenzione per gli immobili di categoria D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, questa sembra applicarsi anche ai casi di fabbricati dati in locazione o in comodato a soggetti che esercitano l’attività fieristica, non ponendo la norma alcuna restrizione.

La condizione che i “proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”, è invece prevista per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili. Valgono quindi le considerazioni già espresse supra e la verifica andrà fatto, come indicato nella nota metodologica, verificando la coincidenza tra il proprietario catastale ed il codice ATECO.

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Immobili fieristici e D/3

P.Mirto - 2021

Page 16: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

D. l'articolo 78 del Dl 104/2020, prevede che l'esenzione per cinema, teatri e alberghi sia condizionata alla classificazione dell'immobile nelle categorie catastali D3 e D2. il successivo articolo 9 Dl 137/2020 stabilisce l'esenzione delle categorie Ateco di cui all'allegato 1, ivi inclusi cinema, teatri e alberghi, senza tuttavia porre alcuna condizione di appartenenza catastale ma facendo salvo il DL 104. Si chiede di sapere se, ai fini dell'esenzione dal saldo, per le suddette categorie sia o meno necessaria la classificazione catastale.

Risposta:

Si ritiene che le categorie catastali debbano essere comunque rispettate dal momento che l’art. 9 del D. L. n. 137 del 2020 (DL Ristori) prevede espressamente al comma 1 che restano ferme le disposizioni di cui all’art. 78 del D. L. n. 104 del 2020. Pertanto, la successiva identificazione delle attività effettuata tramite i codici ATECO è ininfluente ai fini dell’applicabilità del beneficio fiscale previsto per gli immobili classificati nelle categorie catastali D/2 e D/3.

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FAQ su D/3

P.Mirto - 2021

Page 17: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Infine, per gli immobili di categoria D/3 destinati a spettacoli

cinematografici, teatri, e sale per concerti e spettacoli, è già

prevista l’esenzione IMU anche per gli anni 2021 e 2022,

anche se tale esenzione è subordinata “ai sensi dell'articolo 108,

paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

all'autorizzazione della Commissione europea”.

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Esenzione D/3 anche per il 2021 e

2022

P.Mirto - 2021

Page 18: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

L’art. 9, comma 1, dispone quanto segue: «Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104….per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata (IMU) …… concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

L’allegato 1 contiene un elenco di attività, con relativi codici ATECO, per i quali opera la cancellazione della seconda rata IMU. Tuttavia, va osservato, che anche per tale esonero è prevista la condizione che “i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate” (oggi i soggetti passivi).

Va tuttavia rilevato, che per molte delle attività incluse nell’allegato 1 in realtà era già stata disposta l’esenzione IMU con l’art. 78 del dl n. 104 del 2020, ma senza richiedere la stringente condizione dell’essere contemporaneamente proprietario e gestore, come ad esempio per gli stabilimenti balneari…. Ma come ricorda il MEF, l’art.78 rimane fermo, nel bene e nel male. In altri termini, come sostenuto dal MEF nelle FAQ del 7/12/2020, il 137/2020 non cambia le prescrizioni previste dal dl 104.

Le esenzioni da DL 137/2020 non dipendono dal «colore» della Regione

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Decreto ristori 1- DL 137/2020 – art. 9

P.Mirto - 2021

Page 19: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Art. 5. Cancellazione della seconda rata IMU

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104…. per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata …IMU …che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto.

Esenzione quindi applicabile nelle zone rosse a decorrere dalla data di entrata in vigore del 149/2020, ma ……

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ART. 5 DECRETO LEGGE 149/2020 (cd. Decreto Ristori bis)

P.Mirto - 2021

Page 20: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

D. l'art. 5 del D. L. n. 149 del 2020, stabilisce l'esenzione per le attività indicate nell'allegato 2 ubicate nelle "regioni rosse". Si chiede di sapere come debba essere applicata questa norma con riferimento ai contribuenti che sono migrati ad una regione diversa in data successiva all'entrata in vigore del dl suddetto;

Risposta:

Si ritiene che per l’esonero dalla seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) in scadenza il prossimo 16 dicembre, è sufficiente che l'immobile sia ubicato nella fascia "rossa" nel periodo compreso tra l’emanazione del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell’IMU (16 dicembre 2020), indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della regione interessato passi in una fascia diversa.

A tale conclusione si perviene dalla lettura delle disposizioni contenute nei cosiddetti Decreti ristori e dalle relative relazioni tecniche.

-→

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Faq MEF su 149/2020

P.Mirto - 2021

Page 21: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Occorre precisare che, come risulta dalla relazione tecnica al decreto appena citato, al momento dell’emanazione del decreto stesso erano stati considerati i territori delle seguenti regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, che facevano parte della fascia rossa.

Successivamente con l’art. 1 del D. L. n. 154 del 2020 (D. L. Ristori-ter) è stato effettuato il rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e nella relazione tecnica sono stati indicati gli effetti della cancellazione della seconda rata dell’IMU per i territori delle ulteriori regioni che nel frattempo venivano a far parte della fascia rossa, ovvero Abruzzo, Campania, Prov. Bolzano e Toscana.

Nell’Atto Senato A.S. 2027 del DDL di conversione del D. L. n. 154 del 2020 si legge infatti che l’incremento del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è incrementato al fine di fare fronte agli oneri derivanti “dall’estensione dei benefici di cui agli articoli […] 5 del predetto decreto-legge…”.

Pertanto, si ribadisce che la mutata differenziazione delle fasce territoriali avvenuta nel frattempo non è suscettibile di determinare alcun effetto nei confronti dei soggetti che presentavano i requisiti per l’agevolazione fiscale quando sono stati emanati i decreti summenzionati.

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Faq MEF su 149/2020

P.Mirto - 2021

Page 22: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

2. L'allegato 2 del citato decreto-legge n. 149 del 2020 e

integrato con la seguente riga:

Commercio al dettaglio di calzature e

accessori 47.72.10

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ART. 1 DECRETO LEGGE 154/2020 (cd. Decreto Ristori ter)

P.Mirto - 2021

Page 23: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Esenzione 2021

P.Mirto - 202123

L’art. 1, co. 599, della legge n. 178/2020 proroga l’esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo, così come disciplinata dall’art. 78 del D.L. n. 104/2020, anche per la rata di acconto 2021.

In particolare, il comma 599 prevede che per l’anno 2021 non è dovuta la rata di acconto per:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Page 24: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Nuova agevolazione pensionati esteri

P.Mirto - 202124

A decorrere dal 2021, l’art. 1, comma 48, della legge n. 178/2020, introduce una riduzione dell’Imu pari al 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

La nuova agevolazione risulta essere diversa dalla soppressa agevolazione prevista per gli AIRE.

Il Dipartimento delle finanze, in una risposta data a Telefisco 2021 de Il Sole 24ORE, conferma che, a differenza dell’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, in vigore fino al 2019, la normativa non fa più riferimento ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE, ma “a soggetti non residenti nel territorio dello Stato”. Pertanto, le agevolazioni possono trovare applicazione, ad esempio, anche nel caso di immobile posseduto da un cittadino tedesco – quindi non residente nel territorio dello Stato - che sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residente in uno Stato di erogazione diverso dall’Italia.

La nuova agevolazione spetta a condizione che il soggetto sia:

a) titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia; b) residente in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

L’immobile deve essere un’abitazione non locata o data in comodato d’uso, e posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto. Pertanto, il legislatore non ha contemplato tutte le ipotesi di soggettività passiva, come ad esempio, la proprietà superficiaria.

Page 25: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Le norme di interpretazione autentica in materia di Imu

agricola – art. 78-bis, dl n. 104/2020

P.Mirto - 202125

L’art. 78-bis. – “Interpretazione autentica in materia di IMU”, così dispone:

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.

2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.

3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda anche l’esenzione per i terreni delle società agricole, disposta dall’art. 16-ter del d.l. n. 34 del 2019.

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Coadiuvanti agricoli

P.Mirto - 202126

L’art. 1, comma 705 della legge n. 145 de 2018, dispone che «I familiari coadiuvanti del coltivatorediretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenzialeagricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cuiesercizio i predetti familiari partecipano attivamente».

La norma non si era autoqualificata come norma d’interpretazione autentica, tant’è che lo stesso Dipartimento delle finanze, nelle schede di lettura della legge n. 145, pubblicate sul proprio sito web, aveva individuato la decorrenza del 1° gennaio 2019. Sullo stesso solco anche la prima giurisprudenza di merito che si è occupata della portata innovativa o retroattiva della legge n. 145.

Al fine di risolvere anche questo residuo contenzioso sugli anni d’imposta ante 2018, il comma 1dell’art. 78-bis, del d.l. n. 104 del 2020, “precisa” che la disposizione recata dal comma 705 dellalegge n. 145 del 2018, si applica anche “ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore” della citatalegge n. 145.

Ma anche in questo caso, la seconda norma di favore per gli agricoltori pecca di imprecisione, sicché residuano ancora dei margini di incertezza che mantengono in vita una parte del contenzioso.

Come anticipato, residuano ambiti di conflittualità, derivanti dalla precisazione, pur contenuta innorma, che il coadiuvante deve appartenere “al medesimo nucleo familiare”, precisazione intesadai Comuni nel senso che il coadiuvante deve fare parte dello stesso nucleo familiare anagrafico delcoltivatore diretto, mentre per altri, e da qui il contenzioso, è sufficiente che vi sia un legame diparentela, senza una convivenza, tipica dell’appartenere allo stesso nucleo familiare.

D’altro canto, si pensa in Imu alla giurisprudenza formatasi in tema di spacchettamento dellafamiglia, derivante proprio dal caso in cui membri dello stesso nucleo familiare hanno stabilitoresidenza anagrafica e dimora abituale in immobili diversi.

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I soci di società di persone

P.Mirto - 202127

La seconda novità riguarda i soci di società di persone. Il tema controverso è il riconoscimento dell’esenzione per i terreni di proprietà di coltivatori diretti, che li coltivano per il tramite di una società di persone da loro stessi costituita.

L’art. 78-bis dispone che «L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali».

Con tale precisazione, quindi, il soggetto passivo Imu coltivatore diretto, che conducei propri terreni per il tramite di una società agricola di persone da lui partecipata, èesente da Imu.

Anche in questo caso, tuttavia, residuano comunque delle incertezze.

Pare pacifico che nulla potrà essere riconosciuto alla società agricola di capitali, come pure al socio non coltivatore diretto di società agricola di persone, anche se qui sono evidenti le interferenze con un’altra problematica, ovvero quella dei terreni in comproprietà tra coltivatori e non coltivatori, con la prevalente giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto le agevolazioni a tutti i comproprietari.

Invero, il problema dei comproprietari oggi dovrebbe ritenersi definitivamente risolto con la nuova Imu, e ciò per quanto previsto dal comma 743 che finalmente chiarisce che “in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”.

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I pensionati agricoli

P.Mirto - 202128

«3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.»

Va precisato che gli atti di accertamento comunali di recupero dell’Imu erano motivati non tanto da una previsione normativa espressa, visto che in realtà non v’era alcun ostacolo per il riconoscimento delle agevolazioni anche ai pensionati agricoli, quanto sulla base di una granitica giurisprudenza di legittimità.

Pare di comprendere, tuttavia, che non si siano voluti tutelare tutti i pensionati che svolgono attivitàagricola, e che per tale motivo sono iscritti alla previdenza agricola, ma solo quelli che erano già coltivatoridiretti (“continuando a svolgere attività in agricoltura”, “mantengono l’iscrizione”). In altri termini,il soggetto che nella sua vita lavorativa ha svolto tutt’altro, e che una volta raggiunto il traguardo dellapensione ha iniziato a svolgere l’attività agricola, iscrivendosi alla previdenza agricola, non accede ad alcunbeneficio Imu.

Con una certa dose di pervicacia, si potrebbe anche sostenere che la norma di interpretazione autentica serve a farvi rientrare nel novero dei soggetti destinatari delle agevolazioni agricole i pensionati, ma ciò non toglie che anche per questi deve essere rispettato il principio di diritto, di derivazione giurisprudenziale, che dall’esercizio dell’attività agricola il soggetto deve ricavare la parte prevalente del proprio reddito, al netto ovviamente della pensione che dovrebbe escludersi.

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D.lgs. 116/2020

P.Mirto - 202129

Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il D.lgs. n. 116/2020, che, tra l’altro,

ha soppresso il potere che i comuni avevano di disporre l’assimilazione dei

rifiuti speciali agli urbani.

Dal 1° gennaio 2021 non esistono più i rifiuti speciali assimilati, i quali sono

difatti sostituiti dai “rifiuti urbani” prodotti dalle imprese. In particolare, l’art.

1, comma 9, D.lgs. n. 116/2020, modifica la definizione di rifiuti urbani,

introducendo la seguente lettera b-ter all’art. 183, co. 1, del D.lgs. n.

152/2006:

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I rifiuti urbani

P.Mirto - 202130

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5

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I rifiuti urbani delle imprese

P.Mirto - 202131

I “rifiuti urbani” delle imprese sono quelli di cui all’allegato L-quater, se prodotti dalle imprese

elencate nell’allegato L-quinquies, tra le quali però non figurano le attività industriali. Tuttavia,

occorre considerare che l’art. 184 del D.lgs. n. 152/2006, nel dettare la classificazione dei

rifiuti, precisa al comma 3 che sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano

dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma

2;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma

2;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue,

nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-

ter);

i) i veicoli fuori uso.

Page 32: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Le attività industriali

P.Mirto - 202132

Pertanto, anche le attività industriali producono rifiuti urbani, limitatamente alle zone diverse da quelle destinate alle lavorazioni industriali.

Tale lettura è confermata dal Dipartimento delle finanze, che in una risposta a Telefisco 2021 de Il Sole 24ORE ha precisato che per “definire correttamente il perimetro di applicazione della TARI per le attività industriali è, quindi, necessario individuare le superfici che producono rifiuti speciali e quelle che, invece, producono rifiuti urbani. Alla luce del quadro normativo delineato, si ritiene che possano considerarsi produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono escluse dall’applicazione della TARI. Allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a norma del comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali. Resta impregiudicata, invece, l’applicazione della TARI, sia per la quota fissa che per quella variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali”.

Se per le attività industriali è possibile continuare ad assoggettare le zone diverse da quelle destinate alle lavorazioni industriali, altrettanto non è possibile fare per le attività agricole, anche per connessione, come gli agriturismi. Queste non producono mai rifiuti urbani e quindi non soddisfano il presupposto della TARI. I rifiuti prodotti dalle attività agricole sono, quindi, sempre rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio.

Page 33: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

L’uscita dal pubblico servizio

P.Mirto - 202133

Altra modifica rilevante operata dal D.lgs. n. 116/2020 è la possibilità per le imprese di “uscire” dal pubblico servizio.

L’art. 198, comma 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006 prevede che le «utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani».

Il comma 10 dell’art. 238 del D.lgs n. 152/2006, anch’esso introdotto dal D.lgs. n. 116/2020, dispone che «le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale».

La modifica all’art. 238 ha destato fin da subito non poche perplessità, visto che la norma in questione disciplina la TIA 2, soppressa a partire dall’istituzione della TARES.

Page 34: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

L’uscita dal pubblico servizio

P.Mirto - 202134

Sulla base delle disposizioni recate dagli articolo 198 e 238 ci si è chiesto se:

a) l’uscita dal pubblico servizio possa operare con riferimento a tutte le frazioni di rifiuto urbano prodotte dall’utenza non domestica (carta, plastica, ecc.), oppure se l’azienda può chiedere di uscire dal servizio pubblico producendo anche un contratto relativo ad una sola frazione di rifiuto;

b) nel caso in cui l’azienda non possa uscire dal servizio pubblico se non contrattualizzando tutte le frazioni di rifiuto urbano, se il Comune sia tenuto a riscrivere il proprio regolamento per trasformare la riduzione della parte variabile della tariffa ancorata ai rifiuti speciali assimilati (ex articolo 1, comma 649, legge n. 147/2013), non più presenti nel 2021, in riduzione per rifiuti urbani “simili” avviati al recupero, in modo tale da riconoscere comunque non solo alle aziende una riduzione proporzionale della parte variabile, ma anche di continuare a permettere l’azzeramento della parte variabile senza che sia necessario uscire dal pubblico servizio.

Page 35: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Risposte Telefisco 2021

P.Mirto - 202135

La norma subordina, quindi, l’esclusione dal pagamento della quota variabile, ossia quella rapportata alla quantità di rifiuti, al conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno cinque anni.

Diversamente, l’art. 1 comma 649 della legge n. 147 del 2013, il quale non è stato inciso dal comma 10 sopra menzionato, prevede che “per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”.

Quest’ultima norma presenta ancora il riferimento ai rifiuti assimilati, categoria non più esistente, per cui lo stesso va attualizzato sostituendolo con i rifiuti urbani, secondo le nuove disposizioni recate dal D. Lgs. n. 116 del 2020. Va altresì evidenziato che, a differenza del comma 10 dell’art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006, che riguarda l’abbattimento della “componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti” nel caso di avvio al recupero, l’art. 1, comma 649 parla di rifiuti che “il produttore dimostra di aver avviato al riciclo”, laddove il riciclo costituisce un’operazione di recupero. Pertanto, stante il diverso ambito applicativo delle norme riportate, che investe esclusivamente la parte variabile e che quindi non dovrebbe comportare in ogni caso la totale esclusione dal pubblico servizio, si ritiene che le stesse debbano essere contenute nel regolamento comunale, ciascuna secondo le proprie specificità, con la conseguente necessità di adeguare il regolamento stesso al nuovo quadro normativo.

In altri termini, se un’utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell’intera quota variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell’art. 238 del TUA. Se, invece, l’utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione del comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10».

Page 36: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Altre problematiche

P.Mirto - 202136

Riferimento errato all’art. 238

Mancanza termine fuoriuscita servizio

Limiti quantitativi (possibile in base art. 198, c. 2 TUA

Necessità dichiarazione agricoli

«spezzatino» e categoria 20

…. In arrivo circolare MEF+Ambiente

Page 37: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

P.Mirto - 202137

TOSAP

Page 38: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020 (poi 31 dicembre), dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’ articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446-

1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis

Per gli ambulanti si sono registrate talune incertezze applicative, dovute ai cosiddetti spuntisti, che vengono autorizzati, seppur verbalmente, all’occupazione del suolo pubblico, e per tale motivo anche loro esenti.

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Tosap/Cosap - Art. 181, dl 34/2020, come modificato Dl 104/2020

P.Mirto - 2021

Page 39: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

CONFERMA ESENZIONE 2021

P.Mirto - 202139

Per il 2021 sono state confermate alcune agevolazioni previste già nel 2020 per le occupazioni di suolo pubblico, a causa dell’emergenza epidemiologica causata dal COVID-19. In particolare, l’art. 9-ter, del D.L. n. 137/2020, prevede che le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate dalla TOSAP/COSAP dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per quanto disposto dall’art. 181, co. 1, D.L. n. 34/2020, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone unico. Anche i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblicoper l'esercizio del commercio su aree pubbliche, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 181, co 1-bis, del D.L. n. 34/2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone unico. Ovviamente, tale esenzione è applicabile anche ai cosiddetti “spuntisti”, che sono autorizzati verbalmente all’occupazione di suolo pubblico da effettuarsi in giornata.

Page 40: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

P.Mirto - 2021

L’attività di accertamento e riscossione coattiva alla

luce dei decreti emergenziali

La notifica degli atti di accertamento

La notifica delle ingiunzioni di pagamento e degli altri atti di

riscossione coattiva

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Page 41: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Art. 67, dl 18/2020

«Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori»

Si tratta di disposizione di non facile lettura, anche a causa dell’uso atecnico di alcuni termini, come evidenziato da IFEL nella “Nota di lettura dl “CuraItalia” emergenza CONVID-19” del 20 maggio 2020.

In tale nota si osservava, fin da subito, che la ratio della norma era da individuare nella volontà del legislatore di sospendere i termini delle attività, e non le attività stesse, e ciò con il chiaro intento di concedere agli enti impositori un maggior lasso di tempo per svolgere le fasi propedeutiche dell’attività di controllo dell’evasione.

Tale lettura è stata successivamente avvalorata anche dal Dipartimento delle finanze, che con risoluzione n. 6/DF, del 15 giugno 2020, rileva che la “norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato”.

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L’attività di accertamento 2020

P.Mirto - 2021

Page 42: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Importante, anche perché gli effetti si protrarranno nel prossimo quinquennio, è quanto disposto dal comma quarto: «con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.

Invero, in sede di prima emanazione il comma rinviava all’intero art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, ma in sede di conversione in legge il rinvio è stato limitato ai commi 1 e 3.

Per meglio comprendere le ragioni delle modifiche apportate con la legge di conversione, occorre analizzare i singoli commi del citato art. 12, d.lgs. 159/2015

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L’attività di accertamento 2020

P.Mirto - 2021

Page 43: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Il primo comma prevede che la sospensione dei termini di versamento dei tributi a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali comporta anche la sospensione, tra l’altro, anche dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo e accertamento.

La disposizione crea quindi un collegamento tra il termine di sospensione e termini previsti per l’accertamento, con la conseguenza che tutte le annualità accertabili nel 2020 godono di un allungamento dei termini decadenziali pari al periodo di sospensione. La ratio risiede nella necessità di mantenere invariato il periodo di tempo concesso agli enti impositori per la notifica degli atti di accertamento. Si rammenta che l’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, prevede la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel corso del 2020, i Comuni possono accertare, di norma, 5 anni d’imposta (2015-2019), ma la sospensione di 85 giorni, disposta dal dl. n. 18 del 2020, ha ridotto il termine concesso ai Comuni, termine che viene ripristinato nella sua ampiezza originaria, proprio in virtù di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015.

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L’attività di accertamento 2020- art. 12, d.lgs. 159/2015

P.Mirto - 2021

Page 44: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Tuttavia, il primo comma presuppone che via sia stata una “sospensione dei termini di versamento”, cui consegue un corrispondente periodo di sospensione dei termini di decadenza, ma a ben vedere, l’art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, non dispone alcuna sospensione generalizzata dei termini di versamento, sicché, a stretto rigore non dovrebbe applicarsi l’art. 12, comma 1.

I dubbi, però svaniscono con la conversione in legge, con la quale si richiama espressamente il primo comma dell’art. 12. Anzi, il richiamo espresso all’art. 12 rafforza ancor di più la sua applicabilità, posto che in realtà l’art. 12 dovrebbe trovare automatica applicazione in tutti i casi di sospensione dei versamenti, senza la necessità di un suo richiamo espresso.

La precisazione contenuta nel comma 4 dell’art. 67 del dl n. 18 del 2020 – “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti impositori si applica” l’art. 12 – allora rappresenta la chiara volontà del legislatore di applicare il regime ordinariamente previsto per la sospensione dei versamenti, anche all’ipotesi di sospensione “dell’attività” degli enti impositori.

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L’attività di accertamento 2020- art. 12, d.lgs. 159/2015

P.Mirto - 2021

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Sul punto, invero, era già intervenuta l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, rilevando che comunque la sospensione dei termini delle attività degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020, prevista dall’art. 67, comma 1, del dl n. 18 del 2020, già avrebbe determinato, in virtù di un principio generale, ribadito più volte nei documenti di prassi, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non fosse scaduto entro il 2020.

Quanto affermato dall’Agenzia delle entrate è stato ripreso dal Dipartimento delle finanze, che nella risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020 ha precisato, anche per i tributi comunali, che “l’effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”.

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L’attività di accertamento 2020- art. 12, d.lgs. 159/2015

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2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Come anticipato, in sede di conversione in legge è stato eliminato il rinvio all’intero articolo 12, e quindi non risulta applicabile il comma 2 del suddetto articolo. Tale comma dispone esclusivamente con riferimento ai termini in scadenza nell'anno in cui è stata disposta la sospensione dei versamenti, prevedendo che i termini di decadenza sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Sulla base di tale disposizione, l’annualità 2015 sarebbe stata accertabile entro il nuovo termine di decadenza del 31 dicembre 2022. Il mancato richiamo del secondo comma dell’art. 12 fa si che il 2015 sarà accertabile, come tutte le altre annualità accertabili nel 2020, con una proroga di 85 giorni, e quindi entro il 26 marzo 2021.

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L’attività di accertamento 2020- art. 12, d.lgs. 159/2015

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In conclusione dal 1° giugno 2020 i Comuni hanno potuto riprendere la notifica degli atti di accertamento.

In tema di accertamenti comunali, si è all’inizio discusso circa l’applicabilità dell’art. 157 del dl n. 34 del 2020, norma questa che prevede nel 2020 la possibilità solo di “emettere” atti relativi al 2015, ma di notificarli nel 2021.

Anche questa norma ha destato incertezze interpretative, visto che, da un lato, si richiama l’art. 67 del dl n. 18 del 2020 e, dall’altro lato, si prevede l’emanazione di provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle entrate, anche se dirimente è la circostanza che le minori entrate previste trovano copertura in un fondo cui non accedono i Comuni.

I dubbi interpretativi si sono definitivamente dissolti con la legge di conversione (legge 17 lugli 2020, n.77), che ha introdotto all’art. 157 il comma 7-bis: “le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali”.

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L’attività di accertamento 2020

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La lettura dell’art. 68 del dl n. 18 del 2020 è risultata ancor più problematica dell’art. 67, in quanto, sulla base di una mera interpretazione letterale, ai Comuni sarebbe stata preclusa la notifica degli accertamenti esecutivo fino al 28 febbraio 2021.

Il DL n. 7/2021 ha differito al 28 febbraio 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal DL 3/2021

Va anticipato che gli ostacoli interpretativi dovrebbero essere stati risolti, almeno in parte, dalla risoluzione n. 6/E del Dipartimento delle finanze, la quale a mezzo di un’interpretazione sistematica, ha fornito una ricostruzione condivisibile.

Va precisato che oggetto della sospensione sono tutte le entrate iscritte a ruolo o ingiunte, considerato l’espresso riferimento contenuto nel primo comma alle entrate non tributarie, sicché la sospensione ha operato non solo per i tributi, ma anche per rette scolastiche, sanzioni per violazioni al codice della strada, ed in generale per tutte le entrate dei Comuni, in quanto tutte le entrate possono essere coattivamente riscosse con cartella di pagamento o ingiunzione.

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La sospensione della riscossione

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La lettura dell’art. 68, del dl n. 18 del 2020, non può prescindere dal suo titolo: “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”. È quindi chiaro che l’intento della norma è quello di intervenire nell’ambito della riscossione coattiva affidata all’Agenzia delle entrate- Riscossione, salvo poi estendere, anche se in malo modo, le medesime regole anche alla riscossione coattiva tramite le ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi.

Le incertezze interpretative ruotano attorno a due temi: a) gli accertamenti esecutivi; b) le attività soggette a sospensione.

La norma è dettata principalmente per l’Agenzia delle entrate, e quindi non si può prescindere dalle indicazioni date all’Agenzia, anche se non vincolanti per gli altri enti impositori, quanto meno con riferimento agli altri strumenti di riscossione coattiva.

Il primo comma dispone la sospensione dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre (col dl 125/2020, come modificato in sede di conversione in legge)

Il comma 1, dispone, poi, che i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

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La sospensione della riscossione

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Per quanto riguarda gli accertamenti esecutivi, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto, nella circolare 5/E del 20 marzo 2020, che per ragioni di ordine sistematico la sospensione prevista dall’art. 68 non si applica a tutti gli accertamenti emessi dall’Agenzia, ma solo a quelli il “cui carico” è stato affidato all’Agenzia delle entrate- Riscossioni.

L’art. 68, comma 2, del dl n. 18 del 2020, dispone, per quello che interessa i Comuni, che quanto previsto al comma 1 si applica anche alle ingiunzioni di pagamento “emesse dagli enti territoriali” di cui al rd n. 639 del 1910, ed agli atti di cui all’art. 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, ovvero agli accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali.

Nessun problema, quindi, per la sospensione dei termini di versamento relativi alle ingiunzioni di pagamento, stante la loro pacifica equiparazione alle cartelle di pagamento, anche se è opportuno non focalizzarsi sulla precisazione “emesse dagli enti territoriali”, precisazione che dovrebbe intendersi come riferita alle ingiunzioni emesse anche per conto degli enti territoriali, come quelle emesse dai concessionari della riscossione iscritti nell’albo di cui all’art. 53, del d.lgs. n. 446 del 1997 oppure dalle società comunali, sia miste che in house, dovendosi escludere che l’intenzione del legislatore sia stata quella di autorizzare la riscossione delle ingiunzioni emesse dai concessionari, in quanto soluzione all’evidenza illogica.

Il nodo critico è, invece, rappresentato dal riferimento agli accertamenti esecutivi, di cui all’art. 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019

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La sospensione della riscossione

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Come noto, l’accertamento esecutivo unifica l’accertamento tributario ed il titolo esecutivo (cartella o ingiunzione di pagamento). Si tratta, però, di atto unico che acquista efficacia esecutiva se non pagato o impugnato nei termini previsti per la proposizione del ricorso.

Una più puntuale definizione normativa avrebbe richiesto, quindi, non il riferimento a tutto il comma 792, ma più dettagliatamente alla lettera b) del comma in questione. Alla stessa conclusione si perviene, tuttavia, attraverso un’interpretazione logica sistematica e di coerenza interna dell’intero art. 68, così come ritenuto, prima dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/E, e poi dal Dipartimento delle finanze, con la risoluzione n. 6/DF. Nella risoluzione, con riferimento ai tributi comunali, si è precisato che “è condivisibile la soluzione prospettata nel quesito, secondo la quale gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997, sono legittimati, a norma dell’art. 67 del D. L. n. 18 del 2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall’art. 68, che termina il 31 agosto 2020”.

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Gli accertamenti esecutivi

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Dubbi interpretativi sono sorti con riferimento all’oggetto della sospensione. Il primo comma dispone la sospensione dei versamenti “derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione”. Si potrebbe sostenere che letteralmente la sospensione non coinvolge quanto dovuto con riferimento ad atti diversi dalle cartelle, ma sarebbe una lettura estremamente debole, in quanto la ratio è quella di bloccare i versamenti, tutti i versamenti dovuti all’agente della riscossione e che ovviamente dipendono dalle cartelle da questo notificate. Ed allora, pare pacifico che siano sospesi anche i versamenti con riferimento ad atti “conseguenti” alla cartella di pagamento, come gli atti conseguenti ad azioni cautelari ed esecutive.

Anche considerando il contesto della norma, ovvero la presenza di una pandemia, non si può ritenere sensata la soluzione che vede sospesi i soli versamenti relativi alle cartelle che hanno i sessanta giorni scadenti nel periodo di sospensione, ma si deve ritenere sospeso qualsiasi versamento dovuto all’Agenzia delle entrate-riscossione, come pure qualsiasi versamento dovuto a seguito dell’attivazione della riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento. Peraltro, tale è anche la lettura fornita dall’Agenzia delle entrate- Riscossione nella circolare n. 25/E del 20 agosto 2020

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Oggetto della sospensione

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L’analisi va completata tenendo conto che il primo comma dell’art. 68 prevede l’applicazione dell’art. 12, del d.lgs. n. 159 del 2015, questa volta nella sua interezza, e quindi anche del terzo comma, il quale prevede che “l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.

Stante la ricordata equiparazione tra cartella ed ingiunzione, se ne conclude che il Comune, o il soggetto incaricato dal Comune, non può notificare ingiunzioni di pagamento fino al 28 febbraio 2021, considerando l’ultima proroga disposta dal dl n. 7/2021,

L’art. 12, comma 2, d.lgs. 159/2015 prevede che i termini per «i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Sulla base di tale disposizione:

A) si può sostenere che le ingiunzioni in decadenza al 31 dicembre 2020 sono prorogate al 31 dicembre 2022, e quelle in decadenza al 31 dicembre 2021 vanno al 2023.

B) Tutte le altre le cartelle/ingiunzioni notificabili nel 2020 godono di una proroga di 359 giorni (8 marzo 2020- 28 febbraio 2021)

Quindi Accertamenti definitivi:

2017→2020→2022

2018→2021→2023

2019→2022→2022+359gg

Ma →

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La sospensione della riscossione

P.Mirto - 2021

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Dubbi

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Art. 68, c. 4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati

all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono

prorogati di dodici mesi:

a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,

n. 112;

b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.

212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e

prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.

Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica

delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto

legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Sulla base del comma 4-bis, quindi:

-ingiunzione in scadenza 2020, vanno al 31/12/2022 (perchè si richiama l'art. 12, comma 2, del

dlgs 159/2015);

- quelle in scadenza nel 2021, vanno al 31/12/2022 (per quanto previsto dal comma 4-bis)

- quelle che non erano in scadenza nel 2020/2021 (in pratica ingiunzioni su atti definitivi 2019),

ma che lo saranno nel 2022, vanno al 31/12/2022+358gg (per quanto previsto dall'art. 12,

comma 1, d.lgs. n. 159/2015)

Ma qualcuno sostiene che il comma 4-bis si applica alle sole cartelle e non alle

ingiunzioni

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Art. 19-dpr 602/1973, come modificato dal dl n.137/2020

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1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

1-quater 1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1 (segnalazione 5.000 per i pagamenti della PA).

1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

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Lato accertamenti comunali

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799. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione

Manca qualsiasi riferimento alla prescrizione/decadenza

Emendamento

-“All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 799 è in fine aggiunto il seguente periodo: «A seguito della presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza ai sensi del comma 800, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza»”.-

Relazione

L’emendamento replica per le entrate comunali quanto già previsto per le cartelle di pagamento ed in particolare dall’art. 19, del dpr n. 602/1973. In particolare, si evidenzia che il comma 799 della legge n. 160/2019 dispone già il divieto di iscrivere ipoteche o fermi amministrativi, al pari di quanto previsto dall’art. 19, ma a differenza di questo nulla precisa in materia di prescrizione e decadenza. Considerato che per la prevalente giurisprudenza di legittimità per i tributi comunali opera la prescrizione quinquennale, mentre la normativa prevede una rateizzazione in 72 mesi, prorogabile a certe condizioni anche di altri 72 mesi, con la modifica normativa si permette ai comuni di disporre con più certezze rateazioni anche oltre 5 anni, necessarie anche per la particolare situazione emergenziale in cui si trova il paese.

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P.Mirto - 2021

CANONE UNICO

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Criticità

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Possibilità di mantenere una sorta di invarianza di gettito, possibile perché le tariffe standard non hanno un tetto massimo di aumento, sicché si possono ottenere tariffe identiche a quelle in vigore nel 2020 attraverso l’utilizzo di «Fattore conversione invarianza gettito».

Unico limite per il canone mercatale, che non può essere aumentato oltre il 25%

Problema dei mezzi pubblicitari non conteggiabili a mq (volantini, pubblicità sonora, ma anche i veicoli che nel 507 hanno una tariffa per portata).

Su occupazione suolo pubblico problema servitù di pubblico passaggio, non disciplinata nel canone unico, ma comunque oggetto di autorizzazione comunale

Problema sistema sanzionatorio

Delibera regolamentare non è previsto parere dell’organo di revisione (non è né un regolamento tributario né un regolamento sul patrimonio)

Il regolamento può fornire indicazioni generiche sui criteri di determinazione delle tariffe, che devono essere approvate dalla Giunta comunale.

Il regolamento e le tariffe non sono da pubblicare sul sito del Mef.

Il regolamento non è impugnabile dal Mef (art. 52, c. 4, d.lgs. n.446/1997: «Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa»

P.Mirto - 2021

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Regolamento comunale

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821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati.

Art. 52, co.1. «Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprieentrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione dellefattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nelrispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto nonregolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

Quindi, il Comune può legittimamente completare la disciplina statale, ed in alcuni casi derogarla, ad eccezione delle fattispecie imponibili e dei soggetti incisi. A stretto rigore non è presente neanche il vincolo della tariffa massima, perché questo è previsto per i tributi. D’altro canto, la l. 160/2019 non disciplina le tariffe massime. L’unica tariffa massima prevista è per il canone mercatale

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L’istituzione del canone

Comma 816- «A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi».

Il canone non si istituisce per legge, ma per regolamento.

Quello che però avviene per legge è l’abrogazione degli attuali prelievi. Dalla lettura del comma 847 della legge n. 160/2019 e dell’art. 4, comma 3-quater del dl n. 162/2019, emerge che dal 1° gennaio 2021 sono abrogati tutti i prelievi vigenti nel 2020: la Tosap/Cosap, l’imposta sulla pubblicità, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, il diritto sulle pubbliche affissioni (questo dal 1° dicembre 2021, per quanto previsto dal comma 836, legge n.160/2019).

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Page 61: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Cosa accade se il comune non ha approvato entro il 31

dicembre 2020?

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Senza regolamento, la prima conseguenza che si produce è l’impossibilità di pretendere alcunché per l’occupazione di suolo pubblico o per la diffusione di messaggi pubblicitari. Ovviamente il problema si pone solo per le occupazioni e la pubblicità temporanea, ben potendo il Comune approvare regolamento e tariffe entro il 31 marzo 2021, ovvero entro la data ultima fissata per l’approvazione del bilancio di previsione.

Per quanto riguarda il regime autorizzatorio finora in vigore, questo potrebbe ben sopravvivere alla soppressione dei prelievi, considerando che il nuovo canone unico nulla innova in tema di concessioni ed autorizzazioni, e quindi non ostacola l’applicazione delle regole scritte nei regolamenti sull’occupazione di suolo pubblico, nel Piano generale degli impianti pubblicitari, o nel regolamento sulla pubblicità.

Non sembra invece in linea con l’impianto della nuova disciplina il richiamo alle tariffe della Tosap/Cosap o dell’imposta di pubblicità, anche se in via provvisoria e salvo conguaglio.

Operazione questa, invece, ammissibile con le tariffe standard previste dalla legge n. 160/2019, ma a prezzo di possibili e significativi cali di gettito nel caso di mancata revisione generale entro i termini.

Page 62: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Cosa accade se il comune non ha approvato entro il 31

dicembre 2020?

P.Mirto - 202162

La mancata proroga mette in difficoltà molti enti, e potrebbe essere recuperata con l’approvazione in tutta fretta di un regolamento comunale, anche costituito provvisoriamente da un solo articolo (“ai sensi del comma 816 è istituito il canone unico, e nelle more si applicano le procedure autorizzatorie vigenti”), perché quello che conta è far approvare alla giunta comunale le tariffe da applicare nel 2021.

Non si ritiene possibile istituire «provvisoriamente» con delibera di giunta comunale il canone, né tantomeno regolarne la prima applicazione, anche con rinvio alle tariffe previgenti.

Ciò in ragione di quanto previsto dal comma 821: « Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»

Page 63: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Il regolamento comunque entra in vigore dal 1° gennaio

P.Mirto - 202163

Risposta Telefisco Sole 24Ore

Stante la mancata proroga circa l’entrata in vigore del canone unico di cui al comma 816 della legge 160/2019, si

chiede conferma circa la retroattività al 1° gennaio 2021 del regolamento approvato entro il 31 gennaio 2021

(data ultima prevista per l’approvazione del bilancio di previsione comunale) stante la natura di regolamento delle

entrate, ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della legge 388/2000.

Risposta:

Si conferma la retroattività al 1° gennaio 2021 dei regolamenti approvati entro il 31 marzo 2021, termine

di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, da ultimo prorogato dal D.M. 13 gennaio 2021. Tale

effetto deve essere ricondotto non solo alla disposizione contenuta nel comma 816 dell’art. 1 della legge di

bilancio 2020, ma anche all’art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000, il quale stabilisce che “Il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1,

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Page 64: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Regolamento Unico

P.Mirto - 202164

Non è necessario approvare tanti regolamenti. Sufficiente un

unico regolamento per Capi, così come proposto da IFEL:

• pubblicità

• affissioni

• occupazione

• canone mercatale

• Modello validato anche dal MEF, con la risoluzione

Page 65: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Canone unico solo di nome

P.Mirto - 202165

Il canone si basa su due autonomi presupposti (comma 819, legge n. 160/2019), uno relativo all’occupazione di suolo pubblico e l’altro sulla diffusione di messaggi pubblicitari.

Che si tratta di due prelievi autonomi, anche se governati da identiche norme procedurali, lo dice chiaramente il legislatore, laddove al comma 820 precisa che “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”.

Questo implica, che la modalità di gestione in essere non deve obbligatoriamente cambiare. Se il comune ha in gestione diretta l’ex Tosap ed in concessione l’ex imposta di pubblicità, non v’è alcun obbligo di affidare tutto all’esterno, potendo continuare a gestire internamente una parte del canone patrimoniale.

Si tratta di questione gestionale ed organizzativa di esclusiva competenza comunale. Quì, basta ricordare le condivisibili considerazioni che hanno portato il MEF a ritenere che il Comune possa avere anche due funzionari responsabili Imu. Nella risposta prot. 34878 del 31 luglio 2019 il Mef valorizza quei principi generali, che regolano e assicurano ai comuni la potestà regolamentare, dettati anche da norme di rango costituzionale.

Tesi poi confermata dal MEF con risoluzione n. 9 del 18/12/2020

Page 66: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

MEF - Risoluzione n. 9 del 18/12/2020

P.Mirto - 202166

Pertanto, a prescindere dalla previsione di un canone unico, la legge consente comunque di individuare con certezza il

gettito derivante dalle diverse fattispecie collegate ai due presupposti. In particolare, proprio la circostanza che il

comma 820 esclude che, in relazione alla stessa fattispecie possa essere richiesto un duplice canone, porta a propendere

per la possibilità di un affidamento disgiunto delle due componenti del canone stesso, con la conseguenza che tutte le

attività relative alla gestione dell’entrata in questione, ivi comprese quelle di accertamento e di riscossione, possono

essere regolamentate dal Comune separatamente in relazione ai due differenti presupposti di cui alle

richiamate lett. a) e b) del comma 819. Ovviamente, nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità, nulla impedisce

che possa assicurarsi il coordinamento per le attività di accertamento sul territorio, nonché l’interscambio delle banche

dati e delle autorizzazioni e/o concessioni tra i diversi soggetti gestori

Ulteriori argomenti possono trarsi dalla lettura del comma 846, il quale consente agli enti, in deroga all'art. 52 del D.

Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai

quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della TOSAP o del COSAP oppure

dell'ICPDPA o del CIMP.

L’esercizio di tale facoltà, pertanto, consente di mantenere la gestione separata delle due componenti del canone

oppure di affidare, nel caso in cui il Comune svolge direttamente le attività relative a una delle componenti, l’intero

canone al soggetto che gestisce il servizio concernente l’altra componente, se vengono ravvisate, come precisa il comma

846, condizioni più favorevoli per l’ente affidante.

In merito, si osserva che il modello gestionale e il conseguente affidamento disgiunto che il Comune è intenzionato

a porre in essere nel caso in esame va verificato alla luce dei principi generali che regolano e assicurano agli enti locali la

potestà organizzativa, dettati da fonti normative di rango anche costituzionale.

Page 67: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Sanzioni c. 821

67

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al

canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari

realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di

messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente

pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità

di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli

20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(art. 20: c. 4 «Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative

prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694»; c. 5 «La violazione di cui ai

commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere

abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI»; art. 23- Pubblicità su strade e sui veicoli – comma 12:

« Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da euro 1.417 ad euro 14.168 in via solidale con il soggetto pubblicizzato)

Quindi, la lett. g) si occupa delle occupazioni o diffusioni abusive, per il quale viene individuato un canone maggiorato del

50%;

La lett. h) disciplina le sanzioni da applicare sia in via ordinaria (per tutto quello che comunque è stato già autorizzato,

come nel caso dell’omesso versamento) sia nel caso di abusivismo.

È evidente che non c’è spazio per l’applicazione delle sanzioni per violazione del regolamento comunale, ex Tuel

P.Mirto - 2021

Page 68: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Telefisco 2021 - Sanzioni

P.Mirto - 202168

D. Ai sensi del comma 822, l’omesso versamento comporta la qualifica di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusiva.

In tale circostanza devono essere applicate le sanzioni di cui alla lettera g) ed h) del comma 821? Oppure l’ente, in aggiunta alle

sanzioni amministrative pecuniarie per violazione all’articolo 7-bis del Tuel, può stabilire una specifica percentuale sul canone

dovuto?

R. Occorre innanzitutto premettere che l’omesso versamento non vale a qualificare l’occupazione e la diffusione di

messaggi pubblicitari come abusive; ed invero il comma 822 prevede che il comune, sia nel caso di fattispecie abusive o

effettuate in difformità dalle prescritte concessioni o autorizzazioni, ovvero nel caso di omesso versamento, procede alla rimozione

delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari.

Nel caso di omesso versamento, quindi, non si applica la previsione di cui alla lett. g) del comma 821, ma solo la

sanzione prevista dalla lett. h), stabilita in misura non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui

alla lett. g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del

Codice della strada.

Non si può invece prendere in considerazione la sanzione di cui all’art. 7-bis del D. Lgs. n. 267 del 2000, poiché la norma in

questione prevede espressamente che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, salvo diversa disposizione di legge. Quest’ultima previsione è realizzata, nel

caso di specie, poiché le sanzioni applicabili sono specificamente individuate dalla lett. h) del citato comma 821,

che prevede anche l’applicazione di quelle stabilite dal Codice della strada. Tale circostanza comporta

l’inapplicabilità della sanzione ammnistrativa di cui all’art. 7-bis.

Page 69: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Regolamento IFEL

P.Mirto - 202169

L’art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall’art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l’intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie. La misura del 30% sembra ragionevole anche al fine di incentivare le regolarizzazioni tardive.

Page 70: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Telefisco 2021- Aumento tariffe

P.Mirto - 202170

D. Preso atto che l’articolo 1, comma 817, della Legge n. 160/2019, dispone l’invarianza di gettito con la precisazione che viene “fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”, è possibile modificare anche le tariffe standard di cui ai commi 826, 827, 827 e 829.

Risposta

Per quanto concerne le fattispecie indicate, si deve precisare che sono le stesse disposizioni a stabilire la possibilità di modificare le tariffe standard. Tale possibilità, comunque, pervade l’intero complesso delle disposizioni in materia di canone, ad eccezione dei casi in cui il Legislatore ha espressamente imposto dei limiti, come nel caso del comma 843 che riguarda l’occupazione effettuata nelle aree di mercato e consente un aumento delle tariffe previste per le occupazioni temporanee di cui al comma 842 nella misura massima del 25 per cento.

Page 71: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Telefisco 2021- Servitù pubblico passaggio

P.Mirto - 202171

D. A differenza della disciplina Tosap e della facoltà concessa in materia di Cosap, non è previsto il prelievo per le servitù di pubblico

passaggio in aree private. Queste fattispecie, pertanto, vanno considerate escluse dal presupposto o sono attratte dal prelievo, in ragione del

principio della dicatio ad patriam?

R. L’art. 1, comma 819, lett. a) della legge n. 160 del 2019 prevede che il presupposto impositivo del canone è l'occupazione, anche abusiva,

delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Ne

consegue che il Legislatore ha inteso non ricomprendere nel presupposto impositivo la servitù di pubblico passaggio. Pertanto non si può fare

riferimento alla dicatio ad patriam poiché la stessa costituisce una delle modalità della costituzione della servitù di pubblico passaggio e

pertanto il suo richiamo non vale a realizzare l’attrazione nel prelievo.

IFEL

Il comma 819, lett. a), della legge n. 160 del 2019, non ripropone quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, tuttavia si

ritiene che l’occupazione di dette aree comporta comunque una sottrazione della superficie occupata all’uso pubblico cui la stessa è destinata,

giustificando così l’applicazione del canone (cfr. Cass. ss.uu. n. 158/1999).

Tesi, quella di IFEL, che trova conforto nell’art. 825 c.c. – Diritti demaniali su beni altrui -

Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico [c.c. 823] i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni

appartenenti ad altri soggetti [c.c. 824] , quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o

per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

Page 72: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Telefisco 2021- Mezzo pubblicitario su strada provinciale in comune

sotto i 10 mila abitanti e rapporto con Provincia

P.Mirto - 202172

D. Considerato che in presenza contestuale dei due presupposti, di cui all’art.1, comma 819, lettera a) (occupazione di

suolo pubblico) e lettera b), (diffusione di messaggi pubblicitari), della legge n. 160 del 2019, non si applica il canone per

l’occupazione di suolo pubblico di cui alla lettera a), nell’ipotesi di mezzo pubblicitario installato su strada

provinciale del centro abitato di un Comune con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, la Provincia

perde il gettito relativo al prelievo per l’occupazione di suolo pubblico? Inoltre, come si giustificherebbe l’eventuale assenza

di gettito con il diritto di proprietà sulla strada?

D. Stante il tenore letterale dell’art.1, comma 821, della legge 160 del 2019, per cui le Province possono riscuotere

solo canone avente quale presupposto l’occupazione di suolo pubblico, come vengono regolati i rapporti sul

piano amministrativo, in ragione della circostanza che l’autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari è rilasciata dal

proprietario delle strade, ai sensi del Codice della Strada?

D. Nelle strade di competenza della Provincia, si potrebbe ipotizzare una condivisione del prelievo sulla pubblicità lungo tali

strade, fra Provincia e Comune?

Page 73: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Telefisco 2021- Mezzo pubblicitario su strada provinciale in comune sotto i 10

mila abitanti e rapporto con Provincia

P.Mirto - 202173

Occorre innanzitutto ricostruire il perimetro amministrativo entro il quale interagiscono gli enti proprietari della

strada nel caso di tratto di strada provinciale del centro abitato di un Comune con popolazione non

superiore a 10.000 abitanti.

Diversamente da quanto indicato nel quesito n. 2, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione non è

di competenza dell’ente proprietario della strada, in quanto il comma 3 dell’art. 26, del D. Lgs. n. 285

del 1992 (Codice della strada), dispone che per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti

nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di

autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada, che nel caso di specie

è la provincia.

NDR

Art. 3 CDS - Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.

Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili,

costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada

Art. 4 Delimitazione del centro abitato - CDS

1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della Giunta alla delimitazione del centro abitato.

(*) Nel centri abitati di comuni superiori a 10.000 abitanti, le strade sono tutte comunali

Page 74: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Telefisco 2021- Mezzo pubblicitario su strada provinciale in comune sotto i 10 mila

abitanti e rapporto con Provincia

P.Mirto - 202174

Una volta chiarito tale aspetto, per quanto riguarda il canone patrimoniale le norme cui si deve far riferimento sono il comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, laddove sostituisce il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada, il successivo comma 817, il quale prevede che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, il comma 819, il quale distingue i due presupposti impositivi del canone in questione e il comma 820, il quale dispone che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni.

Tale principio risponde all’esigenza di evitare una doppia imposizione per la stessa fattispecie, principio che in passato era stato consolidato nell’art. 63, comma 3, del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che nelle nuove disposizioni trova una sua completa attuazione, poiché ricomprende anche il caso in cui gli enti coinvolti sono diversi.

Tale perdita di gettito, quindi, può essere recuperata dalla provincia sulla base di quanto stabilito dalla disposizione prevista dal comma 817.

La possibilità di condivisione del prelievo tra i due enti è esclusa dal chiaro tenore delle disposizioni appena indicate.

Page 75: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Occupazioni cavi e condutture

P.Mirto - 202175

Legge 178/2020, c. 848. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è

sostituito dal seguente:

« 831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da

chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed

erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e

radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto

di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano

il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle

infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle

rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei comuni Tariffa

Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1

Page 76: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Occupazioni cavi e condutture

P.Mirto - 202176

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 831

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale».

Page 77: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Cass ss.uu. 07-05-2020, n. 8628 Servizi in rete- TOSAP

dovuta concessionario

P.Mirto - 202177

Sulla base di tali premesse, va fissato il seguente principio di

diritto: "In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del

rapporto tributario, in presenza di un atto di

concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente

locale, spetta, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507,

art. 39, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e

solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto,

rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta,

l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti

terzi in virtù di atto di natura privatistica".

Page 78: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Occupazioni cavi e condutture

P.Mirto - 202178

Oggi: il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di

concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti

che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata,

attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto

titolare

Con la l. 160/2019 «il canone è dovuto dal soggetto titolare

dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze

complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti

che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa

forfetaria…… Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto

di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in

proporzione alle relative utenze

Page 79: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

P.Mirto - 202179

«836. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati»

Page 80: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

P.Mirto - 202180

A ben vedere non esistono delle tariffe specifiche. Pertanto, occorre partire dalle tariffe

standard. Mediante l’utilizzo di un fattore di conversione invarianza gettito si posso

determinare tariffe identiche a quelle del 2020

COMUNE DI CLASSE IV TARIFFA STANDARD 0,70

Aumento per superfici superiori a mq 1 30,00%

Fattore conversione invarianza gettito 1,62

Superfici

inferiori a mq. 1

Superfici superiori a

mq. 1

TARIFFA PER I PRIMI 10 GG 1,14 1,48

TARIFFA PER IL PERIODO

SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O

FRAZIONE

0,34 0,44

Manifesti di cm. 70 x 100 70 X 100 = Fogli 1

Manifesti di cm. 100 x 140 100 X 140 = Fogli 2

Manifesti di cm. 140 x 200 140 X 200 = Fogli 4

Manifesti di m. 6 x 3 6 X 3 = Fogli 24

Fino a giorni: 10 15 20 25 30

Superfici inferiori a mq. 1 1,14 1,48 1,82 2,16 2,50

Superfici superiori a mq. 1 1,48 1,92 2,36 2,81 3,25

Annotazioni

▪Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%

▪Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%

▪Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

DIRITTI DI URGENZA 25,82

TARIFFE AFFISSIONE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI

Page 81: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Altra pubblicità – art. 14 IFEL

P.Mirto - 202181

Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario,

indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro

quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi

soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto (*).

Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo

solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la

comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da

più moduli componibili.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in

connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

(*) Per l’autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019.

Page 82: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone -

IFEL

P.Mirto - 202182

Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1,

commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione

delle tariffe.

La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade;

b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in

forma opaca e luminosa;

c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

d) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e

di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;

e) valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle

modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al

beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione

pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine

le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Per quanto disposto dall’art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2016.

Page 83: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Articolo 15 - Pagamento del canone - IFEL

P.Mirto - 202183

Il pagamento deve essere effettuato (*)…………………………...

Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l’importo dovuto deve essere

corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 (**), può essere corrisposta

in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola

rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate

quadrimestrali anticipate.

Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro (***).

Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti

passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima

deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

(*) Inserire la modalità oggi in uso per il pagamento dell’imposta di pubblicità o per il canone dei mezzi pubblicitari. Si rammenta che il

versamento del canone deve rispettare le prescrizioni di cui all’art. 2-bis del dl n. 193 del 2016.

(**) O altro importo individuato dall’ente.

(***) O altro importo individuato dal Comune.

Page 84: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

art. 2-bis del dl n. 193 del 2016

P.Mirto - 202184

Art. 2-bis. Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento delle entrate tributarie dei comuni

e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore

ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi

disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al

comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria

(IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento deve essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo

periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque

iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e si avvalga di reti di acquisizione del gettito

che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in

presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del

pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore. I versamenti effettuati al soggetto

di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono equiparati a quelli effettuati

direttamente a favore dell'ente affidatario.

Page 85: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Altra pubblicità- temporanea, partendo dall’annuale o più correttamente

(comma 827) dalla giornaliera articolata su base mensile= il risulta finale non

cambia

P.Mirto - 202185

COMUNE DI CLASSE IV 40,00 CAT. SPEC. 0%

Fattore conversione invarianza gettito 0,34

Tariffa ordinaria base 1 mq 13,43

Aumento superfici tra 1,01 mq e 5,5 mq 30,00% (superfici SUPERIORI al mq)

Aumento per luminosa 100,00%

▪Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5, e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%

▪Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO1mese o

frazione2mesi o frazione

3 mesi o

frazione1 ANNO Aumento per mq

ORDINARIA Superfici fino a mq. 1 1,34 2,69 4,03 13,43

ORDINARIA Superfici comprese tra

mq. 1,01 e 5,50 1,75 3,49 5,24 17,46

ORDINARIA Superfici comprese tra mq.

5,50 e mq. 8,50 2,62 5,24 7,86 26,18 50,00%

ORDINARIA Superfici superiori a mq.

8,503,49 6,98 10,47 34,91 100,00%

LUMINOSA Superfici fino a mq. 1 2,69 5,37 8,06 26,86

LUMINOSA Superfici comprese tra mq.

1,01 e 5,50 3,49 6,98 10,47 34,91

LUMINOSA Superfici comprese tra mq.

5,50 e mq. 8,50 5,24 10,47 15,71 52,37

LUMINOSA Superfici superiori a mq.

8,506,98 13,96 20,95 69,82

TARIFFA CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

Page 86: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Pubblicità veicoli

P.Mirto - 202186

825. .. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a

uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la

licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o

la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il

mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici

inferiori a trecento centimetri quadrati.

833 sono esenti…n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e

dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di

proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

Page 87: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Pubblicità veicoli

P.Mirto - 202187

Art. 13 del d.lgs. n.507/1993 Pubblicità effettuata con veicoli

[1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui

all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture

autofilotranviarie……

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o

adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha

sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono

domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno,

o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo

la seguente tariffa: a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg L. 144.000;

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg L. 96.000;

c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti

categorie

L. 48.000.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è

raddoppiata.

Page 88: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Pubblicità veicoli

P.Mirto - 202188

Ipotesi di formulazione delle tariffe

Il punto di equilibrio dovrebbe essere individuato considerando

quanto l’ente incassava mediamente da ogni mezzo

SUPERFICI FINO A 2 mq (per ogni mq) 40,00

SUPERFICI OLTRE I 2 mq (per ogni mq - Riduzione 75%) 10,00

TARIFFA PUBBLICITA' ESTERNA VEICOLI USO PRIVATO O PUBBLICO

Page 89: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

89

TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI (in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

Fattore conversione invarianza gettito 0,06

Per ogni giorno di esecuzione 2,58

Fino a 15 gg Fino a 30 gg Fino a 45 gg Fino a 60gg Aumento per mq

Fino a mq. 1 13,43 26,86 40,28 53,71

ORDINARIA Superfici comprese tra

mq. 1,01 e 5,50 17,46 34,91 52,37 69,82

ORDINARIA Superfici comprese tra mq.

5,50 e mq. 8,50 26,18 52,37 78,55 104,74 50,00%

ORDINARIA Superfici superiori a mq.

8,5034,91 69,82 104,74 139,65 100,00%

Fattore conversione invarianza gettito 1,55

Tariffa al giorno 61,97

Fattore conversione invarianza gettito 0,77

Tariffa al giorno 30,99

Fattore conversione invarianza gettito 0,06

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata 2,58

Fattore conversione invarianza gettito 0,19

Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità 7,75

PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)

TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI

SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

PUBBLICITA’ ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI

PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO

MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI

P.Mirto - 2021

Page 90: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Criteri articolazione occupazione IFEL

P.Mirto - 202190

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell’articolo 1,

commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.

La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade;

b) entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (*);

c) durata dell’occupazione;

d) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico ed ai costi

sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;

e) valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di

occupazione.

I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al

beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione

sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

(*) La misura in metri lineari è necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da

società diverse da quelle che erogano i servizi all’utenza finale. Sul punto si veda Cass. n. 23257/2020.

Page 91: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Criteri articolazione occupazione IFEL

P.Mirto - 202191

Articolo 46- Classificazione delle strade

Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del

Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n

del 00/00/0000

Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa

riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è

ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^ categoria. La tariffa per le strade di 3^ categoria è ridotta in misura del

50 per cento rispetto alla 1^ categoria.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Nell’ipotesi di occupazione superiore all’anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per

cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella

delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:

dalle ore 7 alle ore 20;

dalle ore 20 alle ore 7.

Page 92: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

P.Mirto - 202192

ALLEGATO B

TARIFFE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE SPAZI ED

AREE PUBBLICHE

Anno 2021

Attività commerciale 1

Attività edilizia 1

Attività di servizio 0,5

Attività non commerciale 0,4

Antenne Telefonia-Telecomunicazioni 4

Attività commerciale 0,7

Attività edilizia 1

Attività di servizio 1

Attività non commerciale 0,5

Antenne Telefonia-Telecomunicazioni 4

Categoria prima 1

Categoria seconda 0,8

Categoria terza 0,5

TARIFFA BASE OCCUPAZIONE PERMANENTI 40,00 €

TARIFFA BASE OCCUPAZIONE TEMPORANEE 0,70 €

OCCUPAZIONE PERMANENTI

OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SUOLO PUBBLICO. PER OGNI METRO QUADRATO O

LINEARE E PER ANNO:

COEFFICIENTE RIFERITO ALL’ATTIVITA’ SVOLTA

COEFFICIENTE RIFERITO AL SACRIFICIO IMPOSTO ALLA

COLLETTIVITA’

COEFFICIENTE CATEGORIA STRADE

Page 93: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Antenne

P.Mirto - 202193

PROBLEMA ANTENNE TELEFONIA

ART. 50 REGOLAMENTO IFEL

NOTA IFEL: «Sulla possibilità di incrementare

significativamente le tariffe della Cosap per le antenne di

telefonia, si veda Tar Friuli Venezia, sentenza n. 525 del 15

luglio 2010»

Page 94: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

P.Mirto - 202194

OCCUPAZIONE PERMANENTI

Strade Categoria prima 28,00 €

Strade categoria seconda 22,40 €

Strade categoria terza 14,00 €

ATTIVITA’ EDILIZIA

Strade Categoria prima 40,00 €

Strade categoria seconda 32,00 €

Strade categoria terza 20,00 €

ATTIVITA’ DI SERVIZIO

Strade Categoria prima 20,00 €

Strade categoria seconda 16,00 €

Strade categoria terza 10,00 €

ATTIVITA’ NON COMMERCIALE

Strade Categoria prima 8,00 €

Strade categoria seconda 6,40 €

Strade categoria terza 4,00 €

Antenne Telefonia-Telecomunicazioni

Strade Categoria prima 640,00 €

Strade categoria seconda 512,00 €

Strade categoria terza 320,00 €

OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SUOLO PUBBLICO. PER OGNI METRO QUADRATO O

LINEARE E PER ANNO:

ATTIVITA’ COMMERCIALE

Per le occupazioni permanenti di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, le tariffe

sono ridotte del 60%

Page 95: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

P.Mirto - 202195

TARIFFA BASE OCCUPAZIONE TEMPORANEE 2,57 €

Tariffa standard 0,7

Fattore conversione invarianza gettito 3,67

Tariffa a giorno

Strade Categoria prima 1,80 €

Strade categoria seconda 1,44 €

Strade categoria terza 0,90 €

Tariffa fascia oraria fra le ore 7 e le ore 20 (riduzione 20%)

Strade Categoria prima 1,44 €

Strade categoria seconda 1,15 €

Strade categoria terza 0,72 €

Tariffa fascia oraria dalle ore 20 in poi (riduzione 79%)

Strade Categoria prima 0,38 €

Strade categoria seconda 0,30 €

Strade categoria terza 0,19 €

Tariffa a giorno

Strade Categoria prima 1,29 €

Strade categoria seconda 1,03 €

Strade categoria terza 0,64 €

Tariffa fascia oraria fra le ore 7 e le ore 20 (riduzione 20%)

Strade Categoria prima 1,03 €

Strade categoria seconda 0,82 €

Strade categoria terza 0,51 €

Tariffa fascia oraria dalle ore 20 in poi (riduzione 79%)

Strade Categoria prima 0,27 €

OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SUOLO PUBBLICO. PER OGNI METRO QUADRATO

O LINEARE E PER GIORNO:

ATTIVITA’ COMMERCIALE

ATTIVITA’ EDILIZIA (con riduzione 50% ex art.50, comma 1, lett.a)

Page 96: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Canone mercatale

P.Mirto - 202196

837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con

proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il

canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al

demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in

strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree

comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione

superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il

canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di

occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui

rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Page 97: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Blocco aumento tariffe

P.Mirto - 202197

843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate

per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie

occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al

comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle

medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e

con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone

complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni

non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione

dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato

Page 98: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

Procedure autorizzatorie - IFEL

P.Mirto - 202198

Articolo 62 - Domanda di occupazione

Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati e dei Posteggi approvato con delibera di Consiglio Comunale n…. del 00/00/0000.

Nota IFEL

Le procedure di autorizzazione dei posteggi per i mercati, fissi, settimanali, itineranti soggiacciono a specifici regolamenti comunali che recepiscono le specifiche disposizioni dettate in leggi regionali. La competenza in tema di commercio, sia in sede fissa che ambulante, è normalmente attribuita al Servizio Commercio o Interventi economici. Si tratta di materia che quindi esula completamente dal presente regolamento, il quale può solo disciplinare l’ammontare e l’articolazione del canone ma non le procedure di rilascio delle autorizzazioni o concessioni del suolo pubblico. Ed è per tale motivo che lo stesso art. 1, comma 838, della legge n. 160 del 2019, disciplina il canone mercatale in deroga al canone di cui al comma 816 della medesima legge n. 160 del 2019.

Page 99: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

P.Mirto - 202199

ALLEGATO C

TARIFFE DEL CANONE MERCATALE

Anno 2021

TARIFFA BASE ANNUALE 40,00 €

TARIFFA BASE GIORNALIERA 0,70 €

Maggiorazione tariffa base 25% 0,88 €

Attività commerciale 1

Altre attività 1

Attività commerciale 1

Altre attività 1

Categoria prima 1

Categoria seconda 0,8

Categoria terza 0,5

Tariffa giornaliera 0,88 €

Tariffa oraria, per massimo 6 ore 0,146 €

COEFFICIENTE RIFERITO ALL’ATTIVITA’ SVOLTA

COEFFICIENTE RIFERITO AL SACRIFICIO IMPOSTO ALLA

COLLETTIVITA’

COEFFICIENTE CATEGORIA STRADE

Page 100: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

P.Mirto - 2021100

Strade Categoria prima 40,00 €

Strade categoria seconda 32,00 €

Strade categoria terza 20,00 €

Strade Categoria prima 0,88 €

Strade categoria seconda 0,70 €

Strade categoria terza 0,44 €

Strade Categoria prima 0,146 €

Strade categoria seconda 0,117 €

Strade categoria terza 0,073 €

OCCUPAZIONE PERMANENTI

OCCUPAZIONE TEMPORANEA GIORNALIERA

OCCUPAZIONE TEMPORANEA ORARIA

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza

settimanale è applicata una riduzione del 40% (art.63, comma 4, Regolamento comunale)

Page 101: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

I principali arresti di legittimità i

P.Mirto - 2021

- Cass. nn. 20130/2020, 4166/2020, 24296/2020, 28252/2020, 28534/2020, 28536/2020: Imu spacchettamento della famiglia – mancato beneficio Imu abitazione principale;

- Cass. n. 29077/2020: immobile categoria A/10 (ufficio) utilizzato come abitazione principale – nessuna agevolazione Imu;

- Cass. nn. 21612/2020, 22123/2020, 23914/2020, 25821/2020, 25816/2020, 27631/2020, 28250/2020, 29543/2020, 29693/2020: Imu – contratto leasing risolto – soggetto passivo società leasing;

- Cass. n. 21465/2020: beni merce – dichiarazione è a pena di decadenza;

- Cass. n.14279/2020: immobile storico ed inagibile – spetta doppia riduzione;

- Cass. n. 15988/2020: Trust – conferimento abitazione principale – nessuna agevolazione Imu;

- Cass n. 29888/2020: fondi comuni investimento immobiliare – soggettività passiva in capo alla società di gestione;

- Cass. nn. 13354/2020, 5633/2020: termovalorizzatore – discarica rifiuti –accatastamento in categoria D;

- Cass. nn. 20649/2020, 29276/2020: cave – assoggettabilità come aree fabbricabili;

- Cass. n. 29080/2020: area fabbricabile pertinenziale – assoggettabilità autonoma;

- Cass. nn. 4587/202, 22701/2020, 21015/2020: rendita catastale non notificata –inutilizzabilità ai fini Imu

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Page 102: Le novità 2021 per i tributi locali - Anci Sicilia

P.Mirto - 2021

Grazie per l’attenzione

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