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Centro Studi Enti LocaliTributinews
ANNO VI
Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di tributi e di entrate locali.
NUMERO
2
11 14 19 Ici/ImuAssoggettabiliad Imposta anchele piattaformepetrolifere offshore
ImuApplicazionedell’Imposta in casodi divisione di unimmobile gravatodal diritto di abitazionea favore del coniugesuperstite
RiscossioneLe novità in materiadi tributi localiintrodotte dalla“Legge distabilità 2016”
29 gennaio 2016 - Supplemento ad Entilocalinews n. 4 del 25 gennaio 2016
Abbonamento annuale Tributinews
EntiLocaliSettimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali
Sostituti di impostaInvio del modello“770/2012”prorogato al20 settembre 2012
5 6 7ProvincePubblicata la deliberazione del consiglio dei ministri per il loro riordino
Revisori Enti LocaliDeliberate dalla cortedei conti le “Linee Guida”per i qustionari al bilancio di previsione ed la rendi-conto della gestione
1NUMERO
N E W S
Lunedi 7 Gennaio 2013
Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed interpretative, rivolta a coloro che operano negli Enti Locali, da quest’anno arricchita di una nuova sezione mensile di approfondimento in materia di appalti e contratti.Fondata nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio pratico e alla tempestività delle informazioni. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.
Entilocalinewssettimanale
Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di tributi, di riscossione e di entrate locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.
Centro Studi Enti LocaliTributinewsCentro Studi Enti Locali
TributinewsRivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di tributi e di entrate locali.
Imu Disponibili i dati dei versa- menti Comune per Co- mune
3 5 12Approfondimenti L’applicazione dell’I-mu al settore agricolo
Quesiti Usufrutto senza diritto di accrescimento ed Imu
1NUMERO
Lunedi 7 Gennaio 2013
quindicinale
Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali, da quest’anno arricchita di una nuova sezione mensile di approfondimento in materia di appalti e contratti. Si tratta di un agile strumento di informazione e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili e fiscali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.
RevisorenewsRevisorenews 1
NUMERO
Centro Studi Enti Locali
Supplemento ad Enti Locali News n°1 del 7 Gennaio 2013
Rassegna mensile delle novità normative ed interpretativeche interessano il revisore di un Ente Locale.
9 Gennaio 2013
mensile
Servizi pubbliciLocali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali.
“Distribuzione del Gas naturale” Pubblicato sul sito dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gasil Documento di consulta-zione circa gli
3 5 6Approfondimenti La natura di“Servizio pubblico locale” può ricorrere anche se l’Amministrazione pone in essereun contratto di appalto
Approfondimenti “Anomalie e irregolarità” tra Comune e gestioni parallele nell’ambito di una situazione di pre-dissesto finanziario: provvedimenti conseguenti
1NUMERO
Lunedi 7 Gennaio 2013
Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.
Servizi Pubblici Localimensile
Rivista di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.
Federalismo & AccountabilityFederalismo
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismo e della responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali.
Decreto “Sviluppo” Pubblicato in G.U. il Dl. n. 83/12
3 12 21Patto di stabilità Emanato il Decreto sulla determinazione degli obiettivi pro-grammaticiper il triennio 2012-2014
Patto di stabilità La disciplinadelle spese di personale per i Comuni sopra i 1.000 abitanti
1NUMERO
Lunedi 7 Gennaio 2013
& Accountability
mensile
150,00 + Iva€
Le Riviste di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali
Per ulteriori informazioni: 0571 469222
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Pacchetti speciali
In omaggio a tutti gli abbonati:Personale
Rivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, in materia di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali
Corte dei conti Dalla SezioneAutonomie alcu-ni chiarimenti sulla spesa di personale relativa ai Segretari
11 16 18Approfondimenti Una nuova visione ermeneutica sulla disciplina delle spese di personaledegli Enti Locali
Approfondimenti Altre precisazionisul consolidamento dell’indicatore “spese di personale/spese correnti”
1NUMERO
Lunedi 7 Gennaio 2013
& incarichi
Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.
Personale & Incarichimensile
Raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività in materia fiscale di interesse per gli Enti Locali e indirettamente per le società partecipate e i loro Revisori
Iva & FiscomensileIva e fisco
ANNO XII
Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali
Sostituti di impostaInvio del modello“770/2012”prorogato al20 settembre 2012
5 6 7ProvincePubblicata la deliberazione del consiglio dei ministri per il loro riordino
Revisori Enti LocaliDeliberate dalla cortedei conti le “Linee Guida”per i qustionari al bilancio di previsione ed la rendi-conto della gestione
1NUMERO
Enti Locali
Lunedi 7 Gennaio 2013
Le altre Riviste del Centro Studi Enti Locali
● Personale & Incarichi ● Iva & FiscoRicevendo in omaggio le riviste di approfondimento
Pacchetto A: Entilocalinews (formato PDF) + Tributinews ......................... Pacchetto B: Entilocalinews (formato PDF) + Servizi Pubblici Locali......... Pacchetto C: Entilocalinews (formato PDF) + Federalismo & Accountability
+ Iva+ Iva+ Iva
320,00 300,00300,00
€€€
NOTIZIARIO
Dichiarazioni “770/2016” “Semplificato” e “Ordinario”: approvati i Modelli definitivie le relative Istruzioni ministeriali
Certificazione unica “Cu 2016”: le indicazioni contenute nel nuovo Modelloreso noto dall’Agenzia delle Entrate
Dichiarazioni fiscali: le novità del Modello “730/2016”
Finanza pubblica: notificata la mancata conversione del“Decreto Salva Regioni”
Trasferimenti erariali: ripartite tra i Comuni interessati le Addizionalicomunali sui diritti d’imbarco dei passeggeri aerei
GLI APPROFONDIMENTI
Riscossione: le novità in materia di tributi locali introdotte dalla“Legge di stabilità 2016”di Alessandro Maestrelli
I QUESITI
Imu: applicazione dell’Imposta in caso di divisione di un immobile gravatodal diritto di abitazione a favore del coniuge superstitedi Alessandro Maestrelli e Giuseppe Vanni
LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA
Note di prassi e pronunce giurisprudenziali
FocusIci/Imu: assoggettabili ad Imposta anche lepiattaforme petrolifere offshoreCtr AbruzzoSentenza n. 1292 del 24 novembre 2015di Carolina Vallini
LO SCADENZARIO
29 gennaio 2016
Centro Studi Enti Locali
SOMMARIO2 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali
1
Tributinews Centro Studi Enti Locali
Quindicinale di approfondimento sulle novità normative
ed interpretative in materia di tributi locali
Collaborano alla Rivista:
Prof. Ciro D’Aries, Dottore commercialista,
Docente Università Cattolica, Esperto della Pubblica
Amministrazione, , Pubblicista
Dott. Iacopo Cavallini, Università degli Studi di Pisa,
Facoltà di Economia, Dipartimento “E. Gianessi”
Economia aziendale
Dott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista
e Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale
Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanz. Provincia
di Lecce, Componente Commiss. Finanza Locale Anci,
Consulente Ancirisponde
Dott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle Entrate
Roma
Dott. Antonio Scozzese, (già) Dirigente Servizio
Finanza Locale del Ministero dell’Interno
Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista
e Revisore contabile, Presidente Commiss. Fiscalità Enti
pubblici Cndcec
Dott. Francesco Vegni, Consulente e formatore P.A.,
Esperto in fiscalità Enti pubblici
Dott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista
e Revisore contabile, Consulente e formatore P.A.
Dott. Angelo Bachi, Dottore commercialista, Revisore
contabile, Consulente Enti Pubblici società in materia
di tributi
Dott.ssa Maria Altobelli, Esperta e autrice
di pubblicazioni in materia di tributi locali
Avv. Stefano Ciulli, Consulente di Enti Locali
e Amministrazioni pubbliche
Rag. Antonio Tirelli, Consulente e Revisore di Enti
Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere commercialista
Dott.ssa Anna Guiducci, Dirigente Servizi Finanziari
Comune di Arezzo
Dott. Marcello Marzano, Dottore commercialista
e Revisore contabile, Consulente Enti Locali
Dott. Ivan Bonitatibus, Specialista in Diritto
Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione,
Dottore in Economia e Commercio, Rag. Commercialista,
Revisore Contabile
Comitato di redazione:
Giuseppe Vanni, Francesco Vegni, Nicola Tonveronachi
Segreteria di redazione: Ambra Valori, Veronica Potenza,
Edoardo Rivola
Versione editoriale: Grafiche Leonardo
Responsabile: Fabrizio Mandorlini
Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l.
Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN
ISO 9001:2008 certificato da Certiquality
Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)
Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237
E-Mail: [email protected]
Sito internet: www.entilocaliweb.it
Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato
in data 20 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della
stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581
del Registro degli operatori di comunicazione di cui
alla Legge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa
Periodici Italiani
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29 gennaio 2016
Centro Studi Enti Locali
NOTIZIARIO2
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TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali
NOTIZIARIODichiarazioni “770/2016” “Semplificato” e “Ordinario”:approvati i Modelli definitivi e le relative Istruzioni ministeriali Con i 2 Provvedimenti datati
15 gennaio 2016, Prot. n.
7773/2016 e Prot. n.
7810/2016, l’Agenzia delle
Entrate ha approvato, rispetti-
vamente, il Modello
“770/2016” “Semplificato” e il
Modello “770/2016” “Ordina-rio” con relative Istruzioni, che
i sostituti d’imposta - tra cui i
Comuni - dovranno utilizzare
ai fini della Dichiarazione per
l’anno 2015.
Entrambi i Modelli devono
essere presentati esclusiva-
mente in via telematica diret-
tamente o tramite interme-
diario abilitato, sono disponi-
bili gratuitamente in formato
elettronico, e possono essere
utilizzati e stampati attraver-
so i siti internet www.agen-ziaentrate.it e
www.finanze.gov.it.
Si ricorda che i soggetti diver-
si dalle persone fisiche, ivi
comprese le Amministrazioni
e gli Enti pubblici, effettuano
la trasmissione telematica
della presente comunicazio-
ne tramite i propri gestori
incaricati, i cui nominativi
vengono comunicati secon-
do le modalità descritte nella
Circolare n. 30/E del 25 giu-
gno 2009 e al relativo Allega-
to tecnico. I gestori incaricati,
designati con le modalità
sopra descritte, possono in
via eventuale nominare altri
operatori incaricati di utilizza-
re i Servizi telematici dell’A-
genzia delle Entrate in nome
e per conto della Società non
residente identificata diretta-
mente ai fini Iva. I gestori
incaricati effettuano tale
comunicazione esclusiva-
mente per via telematica e
per questo devono possede-
re valida abilitazione al canale
Entratel o Fisconline.
I soggetti già abilitati al Servi-
zio telematico Entratel devo-
no continuare ad avvalersi in
ogni caso di tale servizio,
come precisato con Circolare
dell’Agenzia delle Entrate n.
21/E del 5 marzo 2001. Per tali
soggetti è stato istituito un
“Servizio di assistenza”, mentre
per la soluzione dei problemi
legati a:
– connessione al servizio;
– installazione delle applica-
zioni e configurazione della
postazione;
– utilizzo delle applicazioni
distribuite dall’Agenzia delle
Entrate;
– utilizzo di chiavi e password;
– normativa;
– scadenze di trasmissione,
si rimanda alla Sezione dedi-
cata all’assistenza on-line dei
Servizi telematici del sito
internet dell’Agenzia delle
Entrate (www.agenziaentra-te.gov.it).
È inoltre attivo il Servizio di
assistenza telefonica riserva-
to ai soggetti abilitati, accessi-
bile mediante il numero
848.836.526, fruibile dalle ore
8 alle ore 18 dei giorni dal
lunedì al venerdì e dalle 8 alle
14 il sabato, con esclusione
delle sole festività nazionali.
In prossimità di una scadenza
fiscale (es. presentazione tele-
matica della Dichiarazione), il
servizio è attivo dalle ore 8
alle ore 22.
Per gli utenti Entratel è stata
predisposta un’apposita
Sezione nella quale vengono
resi disponibili messaggi per-
sonalizzati in funzione dell’at-
tività dell’utente.
Anche gli utenti che utilizza-
no il Servizio telematico
Fisconline possono accedere,
per il Servizio assistenza, ai
Servizi telematici del sito
internet dell’Agenzia, così
come contattare il Call Centerdella stessa Agenzia al nume-
ro 848.800.444, attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 9
alle 17 e il sabato, dalle ore 9
alle 13. Costo della telefonata:
Tariffa urbana a tempo (Tut).
Il Modello “770/2016 Semplifi-cato” - la cui trasmissione
telematica deve essere effet-
tuata entro il 1° agosto 2016
(visto che il 31 luglio cade di
domenica), deve essere utiliz-
zato dai sostituti d’imposta
per comunicare all’Agenzia
delle Entrate i dati fiscali rela-
tivi alle ritenute operate nel-
l’anno 2015, i relativi versa-
menti e le eventuali compen-
sazioni effettuate nonché il
riepilogo dei crediti.
Il Modello “770/2016 Ordina-rio” – la cui trasmissione deve
essere effettuata anch’essa
entro il 1° agosto 2016 (visto
che il 31 luglio cade di dome-
nica), deve essere utilizzato
dai sostituti d’imposta, dagli
intermediari e dagli altri sog-
getti che intervengono in
operazioni fiscalmente rile-
vanti tenuti a comunicare i
dati relativi alle ritenute ope-
rate sui dividendi, proventi da
partecipazione, redditi di
capitali erogati nell’anno
2015 od operazioni di natura
finanziaria effettuati nello
stesso periodo, le compensa-
zioni operate e i crediti d’im-
posta utilizzati.
Il Modello “770/2016 Semplifi-cato” è composto da un Fron-
tespizio e dai Prospetti “ST”
per le “Ritenute operate, tratte-
nute per assistenza fiscale eImposte sostitutive”, “SV” per le
“Trattenute di addizionalicomunali all’Irpef”, “SX” per il
“Riepilogo dei crediti e dellecompensazioni” e “SY” per le
“Somme liquidate a seguito diprocedure di pignoramentopresso terzi e ritenute da art.25, Dl. n. 78/10”, deve essere
inviato all’Agenzia delle
Entrate qualora il sostituto
d’imposta non sia tenuto a
presentare anche il Modello .
Se invece, il sostituto d’impo-
sta in relazione alle ritenute
operate e alle operazioni
effettuate nell’anno 2015, è
tenuto a presentare anche il
Modello “770/2016 Ordinario”,
deve produrre, oltre ai Pro-
spetti sopra elencati del
Modello “770/2016 Semplifi-cato”, anche i Quadri “ST”, “SV” e
“SX” del Modello “770/2016Ordinario”.
Il Modello “770/2016 Ordina-rio” è composto, oltre dal
Frontespizio, dai Quadri “SF”,
“SG”, “SH”, “SI”, “SK”, “SL”, “SM”, “SO”,
“SQ”, “SS”, “ST”, “SV”, “SX” e “SY”.
I sostituti d’imposta che, in
relazione alle ritenute opera-
te e alle operazioni effettuate
nell’anno 2015, sono tenute a
presentare anche il Modello
“770/2016 Semplificato” in
presenza di compensazioni
interne ai sensi dell’art. 1, del
Dpr. n. 445/97, tra i versamen-
ti attinenti al Modello
“770/2016 Semplificato” e
quelli relativi al “770/2016Ordinario”, non presentano il
Modello “770/2016 Semplifi-cato” in quanto i Prospetti “ST”,
“SV” “SX” “SY” dovranno essere
compilati all’interno del
Modello “770/2016 Ordinario”.
In assenza invece di compen-
29 gennaio 2016NOTIZIARIO 2 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali
Centro Studi Enti Locali4
sazioni, il sostituto ha facoltà
di presentare il Modello
“770/2016 Semplificato” ed il
Modello “770/2016 Ordinario”,
entrambi comprensivi dei
rispettivi dati concernenti ver-
samenti, i crediti e le compen-
sazioni.
Nel Modello “770/2016 Sempli-ficato” devono essere indicati,
relativamente all’anno 2015, i
dati relativi alle certificazioni
rilasciati ai contribuenti ai
quali sono stati corrisposti:
- redditi di lavoro dipendente,
equiparati (per esempio, le
pensioni e i crediti di lavoro
riconosciuti in sentenza) e
assimilati (per esempio, com-
pensi percepiti da soci di coo-
perative di produzione e lavo-
ro, remunerazioni dei sacer-
doti, assegni periodici corri-
sposti al coniuge);
- indennità di fine rapporto;
- prestazioni in forma di capi-
tale erogate da fondi pensio-
ne;
- redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni e redditi diversi;
- i dati contributivi e previden-
ziali Inps, comprensivi delle
“Gestioni Dipendenti pubblici”(ex Inpdap);
- i dati assicurativi e quelli
relativi all’assistenza fiscale
prestata per il periodo d’im-
posta cui si riferisce la Dichia-
razione;
- i dati dei versamenti effet-
tuati, dei crediti e delle com-
pensazioni operate (solo
quando il sostituto d’imposta
non è obbligato a presentare
anche il Modello “770 Ordina-rio”);
- i dati relativi alle somme
liquidate a seguito di proce-
dure di pignoramento presso
terzi nonché le ritenute ope-
rate sui bonifici disposti dai
contribuenti per usufruire di
oneri deducibili o per i quali
spetta la detrazione d’impo-
sta.
Il Modello “770/2016 Semplifi-cato” non è il solo da compila-
re per quei Comuni che han-
no operato, tra gli altri, ritenu-
te su redditi di capitale, su
contributi erogati ad Enti o
associazioni e su indennità di
esproprio. Questi infatti sono
obbligati all’elaborazione
anche del Modello “770/2016Ordinario”.
Il Modello “770/2016 Ordina-rio”, così come il Modello
“770/2016 Semplificato”, deve
essere presentato separata-
mente dal Modello “Unico2016” (il cui termine di presen-
tazione è fissato al 30 settem-
bre 2016).
Ricordiamo che, generalmen-
te, i Comuni compilano il
Modello “770 Ordinario” per
certificare, tra le altre, le rite-
nute su contributi a soggetti
terzi, operate ai sensi dell’art.
28, comma 2, del Dpr. n.
600/73 (Quadro “SF”), le rite-
nute su premi e vincite (Qua-
dro “SH”) e le ritenute su
indennità di esproprio (Qua-
dro “SR”).
Per inciso, sempre relativa-
mente al Modello “770/2016Ordinario”, le Società per azio-
ni partecipate dai Comuni e le
Aziende speciali devono com-
pilare (se hanno distribuito
utili o dividendi) anche il Qua-
dro “SK”, relativo al Modello di
certificazione degli utili corri-
sposti nell’anno 2014.
Dal punto di vista formale, sia
i dati fiscali che quelli contri-
butivi devono essere inseriti
applicando, non la regola del
“troncamento” dei centesimi
di Euro, bensì “mediante arro-tondamento alla seconda cifradecimale”(ad esempio: 55,505
diventa 55,51; 65,626 diventa
65,63; 65,493 diventa 65,49).
La Dichiarazione deve essere
sottoscritta a nostro avviso
anche dai soggetti che sotto-
scrivono la relazione di revi-
sione, ossia:
– dal Revisore contabile iscrit-
to nel Registro istituito presso
il Ministero della Giustizia (in
tal caso, va indicato, nella
casella “Soggetto”, il codice
“1”);
– dal Collegio sindacale (nella
casella “Soggetto”, per ciascun
membro, si riporta il codice
“4”).
Il soggetto che effettua il con-
trollo contabile deve inoltre
indicare il proprio codice
fiscale.
Ricordiamo che, come per
l’anno passato, i sostituti d’im-
posta non dovranno più indi-
care le Addizionali comunali
all’Irpef nel Quadro “ST” ma
inserirle nel Quadro “SV”.
E’ stata confermata la suddivi-
sione in 2 Sezioni del Quadro
“ST”, dove nella prima conflui-
scono i dati relativi alle tratte-
nute ed ai versamenti delle
Imposte destinate all’Erario,
mentre nella seconda trovano
allocazione le informazioni
riferite alle Addizionali regio-
nali all’Irpef.
Anche per quest’anno è previ-
sto che, qualora il sostituto
d’imposta non sia tenuto a
presentare il Modello
“770/2016 Ordinario”, il Model-
lo “770/2016 Semplificato”
deve contenere anche i dati
dei versamenti effettuati e
delle compensazioni operate,
esposti nei Prospetti riepilo-
gativi “ST”, “SV” e “SX”. Nel caso
invece il sostituto d’imposta
sia tenuto a presentare anche
il Modello “770/2016 Ordina-rio”, dovrà produrre il Modello
“770/2016 Semplificato” senza
compilare i Quadri riepilogati-
vi “ST”, “SV” e “SX”, in quanto i
dati in essi contenuti dovran-
no essere evidenziati nell’am-
bito dei Quadri “ST”, “SV” e “SX”
del Modello “770/2016 Ordina-rio”.
Tuttavia, è stata confermata la
possibilità, per il sostituto
d’imposta tenuto a presenta-
re anche il Modello “770/2016Ordinario”, di produrre il
Modello “770/2016 Semplifica-to” comunque comprensivo
dei Prospetti “ST”, “SV” e “SX”
qualora non abbia operato
compensazioni “interne” ai
sensi dell’art. 1 del Dpr. n.
445/97 tra i versamenti atti-
nenti al Modello “770/2016Semplificato” e quelli relativi al
Modello “770/2016 Ordinario”.
Inoltre, è stata confermata la
facoltà per i sostituti d’impo-
sta di suddividere il Modello
“770/2015 Semplificato”
inviando, oltre al frontespizio,
la “Comunicazioni dati lavorodipendente ed assimilati” ed i
relativi Prospetti “SS”, “ST”, “SV” e
“SX”, separatamente dalle
“Comunicazioni dati lavoroautonomo, provvigioni e reddi-ti diversi” e dai relativi Prospet-
ti “SS”, “ST”, “SV” e “SX”, sempre-
ché risultino soddisfatte
entrambe le seguenti condi-
zioni:
- essere trasmesse entrambe
le suddette tipologie di
Comunicazioni;
- non siano state effettuate
compensazioni “interne” tra i
versamenti attinenti ai redditi
di lavoro dipendente e quelli
di lavoro autonomo, né tra tali
versamenti e quelli riguardan-
ti i redditi di capitale.
L’esercizio delle suddette
facoltà deve essere evidenzia-
to nel Frontespizio del Model-
lo alla voce “Redazione dellaDichiarazione”, compilando la
Sezione che interessa e bar-
rando le relative caselle.
In sintesi, anche relativamente
all’anno 2014, avremo 4 possi-
bili tipologie di trasmissione
del Modello “770/2016 Sempli-ficato”, ovvero:
- invio integrale;
- invio con successivo inoltro
dei Quadri “ST”, “SV” e “SX” nel
Modello “770/2016 Ordinario”;
- invio delle sole “Comunica-zioni dati lavoro dipendente edassimilati” (con invio separato
delle “Comunicazioni dati lavo-ro autonomo, provvigioni eredditi diversi”);
- invio delle sole “Comunica-zioni dati lavoro autonomo,provvigioni e redditi diversi”(con invio separato delle
“Comunicazioni dati lavoro
29 gennaio 2016
Centro Studi Enti Locali
NOTIZIARIO2
5
TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali
dipendente ed assimilati”).
Nel primo, terzo e quarto caso
occorrerà indicare, attraverso
apposita barratura, la presen-
za dei Quadri “SS”, “ST” e “SV” e
(eventualmente) “SX” e l’even-
tuale presenza anche del
Modello “770/2016 Ordinario”.
In merito al Quadro riepiloga-
tivo “ST”, è stata confermata al
punto 11 l’indicazione del
“capitolo”, nel caso di versa-
menti effettuati presso la
Tesoreria provinciale dello
Stato.
Ricordiamo poi che, oltre
all’indicazione del “capitolo”,
per i versamenti in Tesoreria
occorre barrare la casella di
cui al punto 12.
Per i versamenti effettuati
mediante il Modello di paga-
mento “F24EP”, deve essere
riportato nel punto 11 il codi-
ce-tributo esposto nel mede-
simo e non deve essere barra-
ta la casella “Tesoreria”. Inoltre,
nel caso di più versamenti
effettuati in Tesoreria nello
stesso periodo utilizzando il
medesimo capitolo, questi
possono essere “evidenziaticumulativamente esponendoliin un solo rigo”.
Nel punto 13 del Quadro “ST”
(Sezione seconda) deve esse-
re indicato il codice della
Regione, da rilevarsi dal
Modello di pagamento ovve-
ro, in caso di assenza di versa-
mento, dalla Tabella “SF – Elen-co Regioni e Province autono-me” posta nell’Appendice alle
Istruzioni per la compilazione
del Modello “770/2015 Sempli-ficato”.
E’ stata poi riproposta, nel
Quadro “ST”, l’indicazione al
punto 14 della data di versa-
mento (giorno, mese e anno).
Per quanto riguarda le “Comu-nicazioni dati certificazionilavoro dipendente”, le stesse
richiedono tutti i dati già pre-
senti nelle certificazioni rila-
sciate ai sostituiti, ed i campi
già contenuti nella nuova “Cu2016” (anch’esso approvato
nei giorni scorsi, vedi com-
mento seguente), sono ripor-
tati con la stessa numerazione
ed evidenziati con il tratteg-
gio.
Ed ancora, per una più facile
compilazione del Modello, è
stato disposto che:
- le Istruzioni relative ai punti
della “Cu” concernenti i dati
fiscali sono riportate integral-
mente in questo paragrafo di
istruzioni al “770” (comprese
quelle relative al campo
“Annotazioni” presente solo
nella “Cu”) e debbono pertan-
to intendersi riferite alle certi-
ficazioni già rilasciate dal
sostituto d’imposta;
- le Istruzioni relative ai dati
previdenziali ed assistenziali
Inps e Inps “Gestione ex Inp-dap” analoghe a quelle conte-
nute nella “Cu” sono riportate
in Appendice;
- le Istruzioni afferenti gli ulte-
riori dati richiesti nel Modello
sono evidenziate con il colore
verde.
I dati relativi a ciascun perci-
piente devono essere conte-
nuti in un’unica comunicazio-
ne. Tale modalità di indicazio-
ne dei dati dovrà essere
seguita anche in presenza di
più certificazioni legittima-
mente rilasciate dal sostituto
per il medesimo periodo
d’imposta allo stesso perci-
piente. In questo caso, i dati
relativi alle somme e valori
assoggettati a tassazione sul-
la base degli scaglioni di red-
dito e delle relative aliquote
nonché quelli relativi agli
emolumenti arretrati di lavoro
dipendente, dovranno essere
indicati con riferimento all’ul-
timo “Cu” rilasciato, mentre
sarà necessario fornire distin-
ta indicazione dei dati relativi
alle indennità di fine rapporto
utilizzando più volte i punti
necessari. Analogamente, in
caso di erogazione di quote di
Tfr provenienti da più decuius, il sostituto dovrà fornire
distinta indicazione dei dati
relativi alle indennità di fine
rapporto utilizzando più volte
i punti necessari.
Per ciascun percipiente
dovranno invece essere tra-
smesse più comunicazioni
nelle seguenti ipotesi:
erogazione di indennità di
fine rapporto e prestazioni in
forma di capitale;
erogazione all’erede di som-
me di spettanza del de cuius e
di somme spettanti all’erede
medesimo in qualità di lavo-
ratore atteso il diverso regime
di tassazione.
Ciascuna comunicazione
deve essere contraddistinta
da un diverso numero pro-
gressivo, da evidenziarsi nel-
l’apposito riquadro posto nel-
la parte in alto a sinistra della
stessa, e dal codice fiscale del
dichiarante, posto in alto a
destra.
Il codice fiscale del sostituto
d’imposta va invece compila-
to esclusivamente nel caso di
operazioni straordinarie e
successioni (al riguardo, si rin-
via a quanto precisato nel
punto 4.2 del paragrafo 4 del-
le Istruzioni).
Pressoché immutato il Qua-
dro “SS” per la presentazione
dei dati riassuntivi riportati
nelle comunicazioni inserite
nel Modello di Dichiarazione.
In esso dovranno essere ripor-
tati i dati rilevati dalle certifi-
cazioni di lavoro dipendente,
assimilato e dell’assistenza
fiscale, nonché dalle certifica-
zioni di lavoro autonomo, del-
le provvigioni e dei redditi
diversi.
Confermato il Quadro “SV”
che, come abbiamo più sopra
accennato, deve essere utiliz-
zato esclusivamente per inse-
rire i dati relativi alle trattenu-
te di Addizionali comunali
all’Irpef e per assistenza fisca-
le effettuate, nonché per
esporre tutti i relativi versa-
menti.
L’apposizione dei dati di ver-
samento nel Quadro “SV” deve
essere effettuata in forma
aggregata, a differenza di
quello che avviene nella dele-
ga di pagamento (Modello
“F24” e Modello “F24 Enti Pub-blici”), dove devono essere
compilati tanti righi quanti
sono i Comuni interessati al
versamento dell’Addizionale
comunale. Il criterio da utiliz-
zare per effettuare tale aggre-
gazione è quello di prendere
a riferimento la data di versa-
mento. Pertanto, tutte le Addi-
zionali comunali versate nella
stessa data devono essere rie-
pilogate in un unico rigo.
Nella ipotesi in cui ci sia diffor-
mità relativamente al periodo
di riferimento, presenza di
versamenti per “ravvedimen-to”, versamenti codificati con
diverse note (vedi punto 10
del Quadro “SV”) e versamenti
effettuati in Tesoreria, devono
essere compilati più righi
anche se i versamenti sono
stati effettuati nella stessa
data.
Nel Quadro “SV” devono esse-
re quotate, per le Addizionali
comunali all’Irpef:
- le trattenute ed i relativi ver-
samenti effettuati in forma
rateizzata nell’anno 2014 con
riferimento all’anno 2013,
nonché le trattenute e i relati-
vi versamenti dell’acconto
delle addizionali comunali
all’Irpef effettuati in forma
rateizzata nell’anno 2014 con
riferimento all’anno 2014;
- le trattenute ed i relativi ver-
samenti effettuati a seguito di
cessazione del rapporto di
lavoro avvenuta nel corso del-
l’anno 2014;
- le trattenute ed i relativi ver-
samenti corrisposti per assi-
stenza fiscale prestata nel
2014.
Per le modalità di compilazio-
ne del Quadro “SV”, si rimanda
alle Istruzioni del Modello
“770/2015 Semplificato”, ricor-
dando solo che, in caso di ver-
samenti per “ravvedimentooperoso” di cui all’art. 13 del
29 gennaio 2016NOTIZIARIO 2TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali
Centro Studi Enti Locali6
Dlgs. n. 472/97, l’importo indi-
cato nel punto 7 deve essere
comprensivo dei relativi inte-
ressi (indicati al punto 8).
Riguardo infine al Quadro “SX”
(“Riepilogo altri crediti”), ricor-
diamo che, con la Risoluzione
n. 9 del 18 gennaio 2005, l’A-
genzia delle Entrate ha istitui-
to i codici-tributo da utilizza-
re, tramite il Modello “F24”, per
la compensazione delle ecce-
denze dei versamenti di rite-
nute di lavoro dipendente,
assimilati e assistenza fiscale
(codice-tributo 6781) nonché
di lavoro autonomo, provvi-
gioni e redditi diversi (codice-
tributo 6782), risultanti dal
rigo SX4, colonna 6, del
Modello “770 Semplificato”, e di
ritenute su redditi di capitale
(codice-tributo 6783), risul-
tanti dai Quadri “ST” e “SX” del
Modello “770 Ordinario”.
La suddivisione del credito da
utilizzare in compensazione,
risultante come detto dal rigo
SX4, colonna 6, è stata nuova-
mente inserita nelle ultime
righe del Quadro “SX” dei
Modelli “770/2016 Semplifica-to” e “Ordinario”, in base ai
rispettivi codici-tributo.
Sempre nel Quadro “SX” è sta-
to di nuovo previsto, nel rigo
SX1, il dettaglio dei crediti
maturati nel corso dell’anno
2014, distinguendo quelli che
derivano da restituzioni fatte
ai dipendenti e collaboratori a
seguito di conguagli e non
utilizzati a scomputo di rite-
nute di lavoro dipendente e
assimilato (colonna 1, già pre-
vista negli anni precedenti),
da quelli che derivano da
restituzioni effettuate a fronte
di assistenza fiscale (colonna
2), o corrispondenti ai com-
pensi spettanti ai sostituti
d’imposta per aver prestato
assistenza fiscale diretta
(colonna 3).
Nello stesso rigo è stata con-
fermata la colonna 4 per l’in-
dicazione dell’ammontare
complessivo dei versamenti
in eccedenza risultanti dal
Quadro “ST”.
Si precisa che, l’art. 1, comma
574, della “Legge di Stabilità2014”, subordina l’utilizzo in
compensazione dei crediti
per importi superiori a Euro
15.000 annui alla presenza del
visto di conformità nella
dichiarazione da cui il credito
emerge. In alternativa all’ap-
posizione del visto di confor-
mità è possibile far sottoscri-
vere la dichiarazione dall’or-
gano incaricato ad effettuare
il controllo contabile.
Rammentiamo infine il Qua-
dro “SY” del Modello “770/2016Semplificato”, dedicato alle
somme liquidate a seguito di
procedure di pignoramento
presso terzi e relative ritenute
applicate ai sensi dell’art. 25
del Dl. n. 78/10. Questo pro-
spetto si compone di 3 Sezio-
ni: la prima Sezione deve esse-
re compilata dal soggetto
erogatore delle somme, la
seconda Sezione deve essere
compilata dal debitore princi-
pale, la terza Sezione deve
essere compilata dalle ban-
che e dalle Poste Italiane Spa.
Le Istruzioni ricordano che,
per tali somme, non devono
essere compilate le ordinarie
“Comunicazioni” contenute
nel Modello.
L’Agenzia delle Entrate ha
pubblicato sul proprio sito
istituzionale il Provvedimento
direttoriale 15 gennaio 2016,
n. 7786, di approvazione del
nuovo Modello “Cu 2016”, con
le relative Istruzioni ministe-
riali, di certificazione dei red-
diti di lavoro dipendente, assi-
milati, assistenza fiscale e
lavoro autonomo, corrisposti
nell’anno 2015, che il datore
di lavoro, l’Ente pensionistico
o altro sostituto d’Imposta,
devono consegnare, prima al
contribuente entro il 28 feb-
braio, ovvero entro 12 giorni
dalla cessazione del rapporto
di lavoro, e trasmettere all’A-
genzia delle Entrate entro il 7
marzo di ogni anno.
La certificazione deve essere
consegnata al lavoratore
dipendente o autonomo in
duplice copia e, se per i reddi-
ti da certificare è stata già
emanata una Dichiarazione
diversa da quella in commen-
to, il datore di lavoro deve
nuovamente emettere e con-
segnare una certificazione
redatta sulla base del Modello
approvato dal Provvedimento
direttoriale 15 gennaio 2016.
Nello specifico, devono essere
attestati:
● l’ammontare complessivo
dei redditi di lavoro dipen-
dente, equiparati ed assimila-
ti, di cui agli artt. 49 e 50, del
Tuir, corrisposti nell’anno
2015 ed assoggettati a tassa-
zione ordinaria, a tassazione
separata, a ritenuta a titolo
d’imposta e ad imposta sosti-
tutiva;
● l’ammontare complessivo
dei redditi di lavoro autono-
mo, provvigioni e redditi
diversi di cui agli artt. 53 e 67,
comma 1, dello stesso Tuir;
● l’ammontare complessivo
delle provvigioni comunque
denominate per prestazioni,
anche occasionali, inerenti a
rapporti di commissione, di
agenzia, di mediazione, di rap-
presentanza di commercio e
di procacciamento d’affari,
corrisposte nel 2015, nonché
provvigioni derivanti da ven-
dita a domicilio di cui all’art.
19, del Dlgs. n. 114/98, assog-
gettate a ritenuta a titolo
d’imposta, cui si sono rese
applicabili le disposizioni con-
tenute nell’art. 25-bis, del Dpr.
n. 600/73;
● l’ammontare complessivo
dei compensi erogati nel 2015
a seguito di procedure di
pignoramento presso terzi di
cui all’art. 21, comma 15, della
Legge n. 449/97;
● l’ammontare complessivo
delle somme erogate a segui-
to di procedure di esproprio
di cui all’art. 11, della Legge n.
413/91;
● l’ammontare complessivo
dei corrispettivi erogati nel
2015 per prestazioni relative a
contratti d’appalto per cui si
sono rese applicabili le dispo-
sizioni contenute nell’art. 25-
ter, del Dpr. n. 600/73;
● l’ammontare complessivo
delle indennità corrisposte
per la cessazione di rapporti
di agenzia, per la cessazione
da funzioni notarili e per la
cessazione dell’attività sporti-
va quando il rapporto di lavo-
ro è di natura autonoma del-
l’art. 17, comma 1, lett. d), e) e
f ), del Tuir);
● le relative ritenute di accon-
to operate;
● le detrazioni effettuate.
La “Cu 2016” viene altresì uti-
lizzata per evidenziare l’am-
montare dei redditi corrispo-
sti nell’anno 2015 che non
hanno concorsa alla formazio-
Certificazione unica “Cu 2016”:le indicazioni contenute nel nuovo Modelloreso noto dall’Agenzia delle Entrate
29 gennaio 2016
Centro Studi Enti Locali
NOTIZIARIO2
7
TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali
ne del reddito imponibile ai
fini fiscali e contributivi, dei
dati previdenziali ed assisten-
ziali relativi alla contribuzione
versata o dovuta agli Enti pre-
videnziali.
Le Istruzioni scaricabili dal sito
dell’Agenzia delle Entrate
sono così suddivise: le “Infor-mazioni per il contribuente”
(Capitolo III), “Istruzioni per ildatore di lavoro, Ente pensioni-stico o altro sostituto d’imposta– compilazione dati anagrafici”(Capitolo IV), “Istruzioni per ildatore di lavoro, Ente pensioni-stico o altro sostituto d’imposta– compilazione dati fiscali –Certificazione lavoro dipen-dente, assimilati e assistenzafiscale” (Capitolo V), “Istruzioniper il datore di lavoro, ente pen-sionistico o altro sostituto d’im-posta – compilazione dati pre-videnziali e assistenziali” (Capi-
tolo VI) e “Istruzioni per il sosti-tuto d’Imposta – Compilazionedei dati fiscali – Certificazionelavoro autonomo, provvigioni eredditi diversi” (Capitolo VII).
Nella Sezione “Dati Fiscali”devono essere inserite le indi-
cazioni riguardanti il reddito
complessivo, utili ai fini della
Dichiarazione dei redditi, tra
le quali l’annotazione del red-
dito complessivo, i riferimenti
del rapporto di lavoro, le rite-
nute, le Addizionali e gli
acconti versati in corso d’an-
no.
Per quanto riguarda la previ-
denza complementare, è pre-
vista una parte all’interno del-
la quale devono essere inseri-
ti i versamenti effettuati in
corso d’anno e l’importo del
Tfr versato alla forma di previ-
denza complementare. Sono
stati predisposti inoltre i cam-
pi atti ad accogliere i dati in
materia di oneri deducibili, le
somme erogate per incre-
mento della produttività e le
somme soggette a tassazione
separata. In fondo alla parte in
commento è riportata una
Tabella all’interno della quale
devono essere inseriti i dati
relativi al nucleo familiare.
Per quanto riguarda la Sezio-
ne “Dati fiscali”, si evidenzia
che:
- nei punti 1 e 2 va indicato il
totale dei redditi di lavoro
dipendente, rispettivamente a
contratto a tempo indetermi-
nato e determinato, equipara-
ti ed assimilati per i quali è
possibile fruire della detrazio-
ne di cui all’art. 13, commi 1,
del Tuir, al netto degli oneri
deducibili di cui all’art. 10 del
Tuir e disposizioni particolari,
evidenziati ai punti 431 e 142
nonché al netto del contribu-
to di solidarietà di cui all’art. 2,
comma 2, del Dl. n. 138/11,
convertito con modificazioni
dalla Legge n. 148/11, eviden-
ziato al punto 451 e dei con-
tributi previdenziali e assi-
stenziali che non hanno con-
corso a formare il reddito. Nel
presente punto deve essere
altresì indicato l’importo com-
plessivo delle indennità di cui
all’art. 17, comma 1, lett. a) e c),
del Dpr. n. 917/86 (“Tuir”),
eccedente il milione di Euro
da assoggettare a tassazione
ordinaria in base all’art. 24 del
Dl. n. 201/11, convertito con
modificazioni dalla Legge n.
214/11. Nelle annotazioni
(codice “BZ”), deve essere indi-
cato l’ammontare complessi-
vo eccedente il milione di
Euro. Nella medesima annota-
zione, deve essere inoltre cita-
to l’importo delle singole
indennità corrisposte. Per le
prestazioni pensionistiche
l’importo da indicare deve
essere comprensivo sia del-
l’ammontare imponibile della
prestazione maturata al 31
dicembre 2000 sia dell’impor-
to della prestazione maturata
dal 1°gennaio 2001 al 31
dicembre 2006;
- al punto 411 è presente il
campo relativi alla previdenza
complementare;
- nel punto 431 va indicato il
totale degli oneri sostenuti di
cui all’art. 10, del Tuir, ad ecce-
zione dei contributi e premi
versati alle forme pensionisti-
che complementari esclusi
dall’importo di cui ai punti 1,
2, 3, 4 e 5 evidenziati nel pun-
to 142, le erogazioni effettua-
te in conformità a contratti
collettivi o da accordi e rego-
lamenti aziendali a fronte si
spese sanitarie di cui allo stes-
so art. 10, comma 1, lett. b),
che, a norma dell’art. 51, com-
ma 2, lett. h), del Tuir, non han-
no concorso a formare il red-
dito di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5,
e le erogazioni liberali a favo-
re delle istituzioni religiose
diverse dall’Istituto centrale
per il sostentamento del clero
della Chiesa cattolica italiana,
previste da specifiche norme.
Per fini conoscitivi e di traspa-
renza l’importo indicato da
questo punto deve essere
comunicato al percipiente, e
quindi il sostituto d’imposta
dovrà esplicitare i singoli one-
ri nei successivi punti da 432 a
437 indicando il codice relati-
vo all’onere deducibile dalla
Tabella L in Appendice alle
presenti istruzioni e l’importo
dell’onere stesso relativo
codice riportato;
- nel punto 451 è da inserire
l’importo trattenuto dal sosti-
tuto d’imposta a titolo di “con-tributo di solidarietà” introdot-
to dall’art. 2, comma 2, del Dl.
n. 138/11 (“Manovra di Ferra-gosto”), convertito con modifi-
cazioni dalla Legge n. 148/11,
prorogato dall’art. 1, comma
590, della Legge n. 147/13 ed
applicabile sulla parte ecce-
dente ad Euro 300.000. Nel
caso in cui il rapporto di lavo-
ro sia cessato nel corso del
2015, il sostituto d’imposta è
tenuto ad evidenziare nelle
annotazioni (codice “BY”) del-
la “Cu 2016”, che il contribuen-
te è obbligato alla presenta-
zione della Dichiarazione dei
redditi al fine di autoliquidare
il “contributo di solidarietà”.
All’interno del punto 452
deve essere riportato l’impor-
to del “contributo di solida-rietà” non operato per effetto
delle disposizioni emanate a
seguito degli eventi eccezio-
nali già ricompreso nel punto
451;
- nei punti da 481 a 483 vanno
indicati gli importi complessi-
vi dei redditi assoggettati a
ritenuta a titolo d’imposta e le
relative ritenute operate e
sospese. In particolare, nel
punto 481 si riportano i com-
pensi percepiti da soggetti
non residenti in relazione a
rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, le
prestazioni di previdenza
complementare erogate sotto
forma di rendita riferibili al
maturato dal 1°gennaio 2007
e le prestazioni di previdenza
complementare erogate sotto
forma di capitale riferibili al
maturato dal 1°gennaio 2007
assoggettate a ritenuta a tito-
lo d’imposta;
- nei punti da 531 a 535 deve
essere indicato l’importo
complessivo dei redditi corri-
sposto da altri soggetti e con-
guagliato dal sostituto d’im-
posta (già compreso, rispetti-
vamente, nei punti 1, 3, 4 e/o
5);
- dai punti 801 a 808 devono
essere esposti i dati relativi
alle indennità di fine rapporto
e alle prestazioni in forma di
capitale assoggettate a tassa-
zione separata per le quali si
sono rese applicabili le dispo-
sizioni recate dal Dpr. 600/73;
Ciascun contribuente può uti-
lizzare una scheda unica per
la scelta della destinazione
dell’8, del 5 e del 2 per mille
dell’Irpef, che possono essere
così destinati:
● l’8 per mille del gettito Irpef
allo Stato oppure ad una Isti-
tuzione religiosa;
● il 5 per mille della propria
Irpef a determinate finalità;
● il 2 per mille della propria
Irpef in favore di un partito
politico;
29 gennaio 2016NOTIZIARIO 2TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali
Centro Studi Enti Locali8
● il due per mille della propria
Irpef in favore di una Associa-
zione culturale.
La Tabella Allegata “A” contie-
ne la lista degli oneri per i
quali spetta la detrazione del
19%, mentre la Tabella Allega-
ta “B” contiene la lista degli
oneri per i quali spetta la
detrazione del 26%, all’inter-
no della quale sono presenti
le erogazioni liberali a favore
delle Onlus e le erogazioni
liberali a favore di Partiti e
Movimenti politici.
La successiva Sezione “Datiprevidenziali e assistenziali”deve essere compilata ai fini
contributivi indicando i dati
previdenziali ed assistenziali
relativi alla contribuzione ver-
sata o dovuta all’Inps com-
prensiva delle Gestioni ex Inp-
dap nonché l’importo dei con-
tributi previdenziali e assi-
stenziali a carico del lavorato-
re versati e/o dovuti allo stes-
so Ente previdenziale (la Leg-
ge n. 214/11 di conversione
del Dl. n. 201/11 ha disposto la
soppressione dell’Inpdap e
trasferito le funzioni all’Inps),
relativi all’anno riportato nel-
l’apposito spazio previsto nel-
lo schema. La certificazione va
consegnata al contribuente
dai datori di lavoro entro il 28
febbraio dell’anno successivo
a quello cui si riferiscono i
contributi certificati ovvero
entro 12 giorni dalla richiesta
dell’interessato in caso di ces-
sazione del rapporto di lavoro.
L’esposizione dei dati da indi-
care nella certificazione deve
rispettare la sequenza, la
denominazione e l’indicazio-
ne del numero progressivo
previste nello schema di Cer-
tificazione unica. Può essere
omessa l’indicazione della
denominazione e del numero
progressivo dei campi non
compilati, se tale modalità
risulta più agevole per il dato-
re di lavoro.
I dati previdenziali di compe-
tenza dell’Inps devono essere
certificati da parte di tutti i
datori di lavoro già tenuti alla
presentazione delle denunce
individuali dei lavoratori
dipendenti previste dall’art. 4,
del Dl. n. 352/78, convertito
con modificazioni, dalla Leg-
ge n. 467/78 (Modello 01/M),
ovvero alla presentazione del
Mod. Dap/12. Pertanto, la cer-
tificazione, per la parte relati-
va ai dati previdenziali di
competenza dell’Inps, deve
essere compilata anche da
parte dei soggetti non sosti-
tuti d’imposta (Ambasciate,
Organismi internazionali,
Aziende straniere che occu-
pano lavoratori italiani all’e-
stero assicurati in Italia).
Inoltre, devono essere certifi-
cati i compensi corrisposti
durante l’anno 2015 ai colla-
boratori coordinati e conti-
nuativi iscritti alla gestione
separata Inps di cui all’art. 2,
comma 26, della Legge n.
335/95.
Per quanto riguarda i redditi
da lavoro autonomo, la Certifi-
cazione deve essere utilizzata
per indicare:
● le corresponsioni di somme
erogate nel corso del 2015
riferite a redditi di lavoro
autonomo di cui all’artt. 53,
del Tuir, o redditi diversi di cui
all’art. 67, comma 1, dello stes-
so Tuir, cui si sono rese appli-
cabili le disposizioni degli artt.
25 del Dpr. n. 600/73 e 33,
comma 4, del Dpr. n. 42/98;
● le provvigioni comunque
denominate per prestazioni,
anche occasionali, inerenti a
rapporti di commissione, di
agenzia, di mediazione, di rap-
presentanza di commercio e
di procacciamento d’affari,
corrisposte nel 2015, nonché
provvigioni derivanti da ven-
dita a domicilio di cui all’art.
19, del Dlgs. n. 114/98, assog-
gettate a ritenuta a titolo
d’imposta, cui si sono rese
applicabili le disposizioni con-
tenute nell’art. 25-bis, del Dpr.
n. 600/73;
● i corrispettivi erogati nel
2015 per prestazioni relative a
contratti d’appalto cui si sono
resi applicabili le disposizioni
contenute nell’art. 25-ter, del
Dpr. n. 600/73.
Vanno indicate in questo
riquadro anche le indennità
corrisposte per la cessazione
di rapporti di agenzia, per la
cessazione da funzioni notari-
li e per la cessazione dell’atti-
vità sportiva quando il rap-
porto di lavoro è di natura
autonoma.
Relativamente ai compensi di
cui all’art. 67, comma 1, lett.
m), del Tuir (indennità di tra-
sferta, rimborsi forfetari di
spesa, premi e compensi ero-
gati nell’esercizio diretto di
attività sportive dilettantisti-
che) non vanno indicati i rim-
borsi per spese documentate
relative al vitto, all’alloggio, al
viaggio e al trasporto soste-
nute in occasione di presta-
zioni effettuate fuori dal terri-
torio comunale.
In presenza di più compensi
erogati allo stesso percipien-
te, il sostituto ha la facoltà di
indicare i dati relativi secondo
le seguenti modalità:
● totalizzare i vari importi e
compilare un’unica certifica-
zione qualora i compensi sia-
no riferiti alla stessa causale;
● compilare tante certificazio-
ni quanti sono i compensi
erogati nell’anno avendo cura
di numerare progressivamen-
te le singole certificazioni
riguardanti il medesimo per-
cipiente.
In caso di decesso del percet-
tore, il sostituto d’imposta
deve rilasciare agli eredi la
certificazione relativa al sog-
getto deceduto attestante i
redditi e le altre somme a lui
corrisposte, indicando nella
Parte “Dati anagrafici” i dati
relativi al defunto.
La Certificazione va conse-
gnata anche per attestare i
redditi corrisposti, ai sensi del-
l’art. 7, comma 3, del Dpr. n.
917/86, agli eredi del percet-
tore delle somme, in tal caso:
● nella Sezione “Dati anagrafi-ci” devono essere indicati i
dati anagrafici dell’erede;
● l’importo dei redditi erogati
all’erede deve essere indicato
al punto 4 della Parte “Datifiscali” della certificazione
relativa ai redditi di lavoro
autonomo, provvigioni e red-
diti diversi e quello delle rite-
nute operate al successivo
punto 9;
● nel punto 8 “categorie parti-colari”, riportare il codice “Z”
rilevabile dalla Tabella “D”
posta in appendice alle Istru-
zioni al Modello.
Nel punto 1 va indicato,
riguardo alla causale del
pagamento, un codice tra
quelli elencati all’interno delle
Istruzioni al Modello di dichia-
razione.
Nel punto 4 va indicato l’am-
montare lordo del compenso
corrisposto al netto dell’Iva
eventualmente dovuta. Si pre-
cisa che il contributo integra-
tivo (ad. esempio 2% o 4%)
destinato alle Casse professio-
nali non fa parte del compen-
so e, quindi, non deve essere
indicato. In relazione alle som-
me individuate dal codice “N”
(indennità di trasferta, rimbor-
so forfetario di spese, premi e
compensi erogati) del punto
1, devono essere ricomprese
nell’importo da esporre nel
punto 4 anche le somme che
non hanno concorso a forma-
re il reddito (fino ad Euro
7.500,00 ai sensi dell’art. 69,
comma 2, del Tuir) che devo-
no essere inoltre riportate nel
successivo punto 7. Tali moda-
lità devono essere eseguite
anche in caso di erogazione di
compensi di ammontare non
eccedente Euro 7.500,00. Per
quanto concerne i compensi
erogati ad esercenti presta-
zioni di lavoro autonomo che
hanno optato per i regimi
agevolati, relativi alle nuove
iniziative di cui all’art. 13, della
29 gennaio 2016
Centro Studi Enti Locali
NOTIZIARIO2
9
TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali
Legge n. 388/00, al punto 4 va
indicato l’intero importo cor-
risposto, ancorché non assog-
gettato a ritenuta d’acconto. Il
medesimo importo deve
essere riportato anche nel
successivo punto 7.
Relativamente ai compensi,
non soggetti a ritenuta d’ac-
conto, corrisposti a coloro che
applicano il regime fiscale di
vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobi-
lità previsto dall’art. 27, del Dl.
n. 98/11, nel presente punto
va altresì indicato l’intero
importo corrisposto, ancorché
non assoggettato a ritenuta
d’acconto. Il medesimo
importo deve essere riportato
anche nel successivo punto 7.
Se il percipiente è un sogget-
to non residente, il sostituto
d’imposta deve indicare le
somme non assoggettate a
ritenuta nel punto 5, in quan-
to ha applicato direttamente
il regime previsto nelle con-
venzioni internazionali per
evitare le doppie imposizioni
sui redditi. In tal caso, il sosti-
tuto d’imposta deve conser-
vare ed esibire o trasmettere,
a richiesta dell’Agenzia delle
Entrate, il certificato rilasciato
dal competente ufficio fiscale
estero, attestante la residenza
del percipiente, nonché la
documentazione comprovan-
te l’esistenza delle condizioni
necessarie per fruire del regi-
me convenzionale. Nel caso in
cui esista un modello conven-
zionale, quest’ultimo debita-
mente compilato sostituisce
la predetta documentazione.
Per la compilazione dei punti
non espressamente analizzati,
rinviamo alla lettura delle
Istruzioni ministeriali alla
compilazione del Modello
“Certificazione unica 2016”.
Con il Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle
Entrate 15 gennaio 2016, Prot.
n. 7847/2016, sono stati
approvati i seguenti Modelli
di Dichiarazione semplificata
relativa ai redditi 2015 con le
relative Istruzioni:
- “730/2016”, utilizzabile per la
Dichiarazione semplificata
che i lavoratori dipendenti e
pensionati presenteranno ai
fini Irpef nell’anno 2016 per i
redditi prodotti nell’anno
2015, avvalendosi dell’assi-
stenza fiscale;
- “730-1”, da utilizzare per la
destinazione dell’otto, del cin-
que e del due per mille dell’Ir-
pef;
- “730-2”, per il sostituto d’im-
posta e “730-2” per il Caf e per
il Professionista abilitato, che
contengono la ricevuta del-
l’avvenuta consegna della
Dichiarazione da parte del
contribuente;
- “730-3” consistente nel pro-
spetto di liquidazione relativo
all’assistenza fiscale prestata;
- “730-4” e “730-4 integrativo”,
contenenti la comunicazione
al sostituto d’imposta dei
nominativi dei contribuenti ai
quali è stata pretestata l’assi-
stenza fiscale e il risultato del-
la liquidazione. Inoltre, con-
tengono la bolla di consegna
e la ricevuta del risultato con-
tabile al sostituto d’imposta;
- bolla per la consegna dei
Modelli “730” e/o “730-1” (Alle-
gato 1).
I sostituti d’imposta che pre-
stano assistenza fiscale nel-
l’anno 2016 devono trasmet-
tere all’Agenzia delle Entrate
in via telematica, direttamen-
te ovvero tramite un soggetto
incaricato della trasmissione
telematica, i dati contenuti
nelle Dichiarazioni del Model-
lo “730/2016” in conformità
delle specifiche tecniche che
saranno approvate con suc-
cessivo Provvedimento; dovrà
essere utilizzata la bolla di
consegna di cui all’Allegato 1
del Provvedimento 15 gen-
naio 2016 in caso di consegna
delle Dichiarazioni a soggetti
incaricati della trasmissione
telematica, nella quale
dovranno essere riportati i
codici fiscali dei soggetti ai
quali è stata prestata l’assi-
stenza fiscale.
Anche i Caf ed i Professionisti
abilitati devono trasmettere in
via telematica all’Agenzia del-
le Entrate le Dichiarazioni dei
Modelli “730/2016”, nei Modelli
“730-4” e le schede relative alle
scelte dell’8, del 5 e del 2 per
mille dell’Irpef osservando le
specifiche tecniche che saran-
no approvate con successivo
Provvedimento.
L’Agenzia tiene a precisare
che i soggetti che prestano
l’assistenza fiscale devono
comunque essere in grado
rendere disponibili, anche in
copia, le Dichiarazioni Model-
lo “730/2016” entro 30 giorni
dalla data di ricezione della
richiesta da essa presentata.
Per quanto riguarda il Model-
lo “730-1” per le scelte per la
destinazione dell’8, del 5 e del
2 per mille dell’Irpef, i sostituti
d’imposta devono consegna-
re ad un Ufficio postale o ad
un soggetto incaricato della
trasmissione telematica le
schede contenute nella busta
di cui all’Allegato 2 del pre-
sente Provvedimento, sigillata
e contrassegnata, oppure
possono essere contenute in
una normale busta di corri-
spondenza sulla quale deve
essere apposto quanto segue:
“Scelte della destinazione del-l’otto, del cinque e del due permille dell’Irpef”.Anche per la redazione della
Dichiarazione dei redditi pre-
compilata di cui all’art. 1, del
Dlgs. n. 175/14, si devono uti-
lizzare i Modelli previsti per la
Dichiarazione semplificata.
Con il Provvedimento del 15
gennaio 2016, l’Agenzia delle
Entrate disciplina la modalità
di indicazione degli importi
stabilendo che devono essere
indicati in unità di Euro con
arrotondamento per eccesso
se la frazione decimale è pari
o superiore a 50 centesimi di
Euro per difetto in caso con-
trario.
Viene inoltre disciplinata la
reperibilità dei predetti
Modelli di Dichiarazione e vie-
ne autorizzata la stampa con
definizione delle relative
caratteristiche tecniche e gra-
fiche.
Dichiarazioni fiscali:le novità del Modello “730/2016”
29 gennaio 2016NOTIZIARIO 2TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali
Centro Studi Enti Locali10
Con un Comunicato pubblica-
to sulla G.U. n. 10 del 14 gen-
naio 2016, il Ministero della
Giustizia ha notificato la man-
cata conversione del Dl. 23
novembre 2015, n. 179 (c.d.
“Decreto Salva Regioni”).
Il Decreto, rubricato “Disposi-
zioni urgenti in materia di con-tabilità e di concorso all’equili-brio della finanza pubblica del-le Regioni” ed entrato in vigore
il 15 novembre 2015, aveva
definito le modalità di conta-
bilizzazione delle anticipazio-
ni di liquidità concesse alle
Regioni ai sensi del Dl. n.
35/13, assicurando il ripiana-
mento dell’eccesso di spesa
sanitaria attraverso la restitu-
zione dello stesso da parte
delle Aziende farmaceutiche
in modo da attribuire al Ssn
entrate che realizzassero l’e-
quilibrio di finanza pubblica.
La mancata conversione non
ha prodotto alcun effetto, in
quanto le disposizioni in
oggetto sono state introdotte
nel testo della “Legge di stabi-lità 2016” e sono pertanto tut-
tora vigenti.
Finanza pubblica:notificata la mancata conversione del “Decreto Salva Regioni”
Con il Comunicato 7 gen-
naio 2016, pubblicato sul
proprio sito istituzionale, il
Ministero dell’Interno –
Dipartimento degli Affari
Interni e Territoriali, ha reso
noto che – con Provvedi-
mento 11 dicembre 2015 –
sono state ripartite e pagate
ai Comuni nel cui territorio
insista o risulti confinante un
sedime aeroportuale ai sensi
dell’art. 2, comma 11, lett. a),
Legge n. 350/03, le somme
acquisite al bilancio dello
Stato per l’anno 2015 a tito-
lo di Addizionale comunale
sui diritti d’imbarco di pas-
seggeri sulle aeromobili.
Il pagamento del suddetto
contributo è stato sospeso
momentaneamente per gli
Enti che non hanno provve-
duto a trasmettere al Mini-
stero dell’Interno le certifi-
cazioni di bilancio secondo
quanto previsto dall’art. 161,
comma 3, del Dlgs. n.
267/00.
In seguito alla chiusura del-
l’esercizio finanziario 2015, il
pagamento degli importi in
questione verrà eseguito
una volta trasmesse le certi-
ficazioni di bilancio di cui al
citato art. 161.
Nel Prospetto allegato al
Comunicato sono indicati gli
importi che verranno corri-
sposti agli Enti beneficiari.
Trasferimenti erariali:ripartite tra i Comuni interessati le Addizionali comunalisui diritti d’imbarco dei passeggeri aerei
29 gennaio 2016
Centro Studi Enti Locali
APPROFONDIMENTI2
11
TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali
GLI APPROFONDIMENTIRiscossione: le novità in materia di tributi locali introdottedalla “Legge di stabilità 2016”di Alessandro Maestrelli - Laureato in Economia e commercio, Esperto in materie economichee giuridiche di Enti Locali
La Legge 30 dicembre 2015,
n. 208 (“Legge di stabilità2016”), ha previsto numerose
novità che interessano l’Uffi-
cio tributi degli Enti Locali.
Nel dettaglio sono state
introdotte, tra le altre, disposi-
zioni normative in materia di
Imu/Tasi sull’abitazione prin-
cipale e previste nuove dispo-
sizioni in merito ai cd. “imbul-
lonati”; nuovamente è stata
rivista l’imposizione locale sui
terreni agricoli ed è stata limi-
tata l’autonomia regolamen-
tare con riferimento alla pos-
sibilità d’incrementare nel
2016 il carico tributario locale
sui contribuenti.
Di seguito sono analizzate le
principali novità introdotte
dalla “Legge di stabilità 2016”
in materia d’imposizione
locale.
Le novità in materia di Imue TasiDisposizioni per l’unità immo-biliare adibita ad abitazioneprincipaleLe principali novità della “Leg-ge di stabilità” in materia di tri-
buti locali riguardano il tema
dell’abitazione principale, sia
ai fini Imu che Tasi.
Nel dettaglio, il comma 10,
lett. a), della Legge n. 208/15,
ha eliminato la possibilità, per
i Comuni, di considerare equi-
parata all’abitazione princi-
pale l’unità immobiliare con-
cessa in comodato ai parenti
in linea retta entro il primo
grado.
L’agevolazione per l’abitazio-
ne principale concessa in
comodato non è stata elimi-
nata completamente dal
nostro ordinamento, ma il
successivo comma 10, lett. b),
ha introdotto una riduzione
della base imponibile del
50% per l’unità immobiliare
(escluse quelle classificate
nelle Categorie A/1, A/8 e
A/9) concessa in comodato
dal soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzano
come abitazione principale e
che rispettano i seguenti
requisiti:
● il contratto di comodato
deve essere registrato;
● il comodante possiede un
solo immobile in Italia e risie-
de anagraficamente, nonché
dimora abitualmente, nello
stesso Comune in cui è situa-
to l’immobile concesso in
comodato.
Il beneficio si applica anche
qualora il contribuente, oltre
all’immobile concesso in
comodato, possieda nello
stesso Comune un altro
immobile adibito ad abitazio-
ne principale, fatta eccezione
per quelli classificati nelle
Categorie A/1, A/8 e A/9.
Anche la certificazione del
rispetto dei requisiti richiesti
dalla normativa per la fruizio-
ne delle agevolazioni non è
più rimessa all’autonomia
regolamentare dell’Ente, ma i
contribuenti dovranno atte-
stare la spettanza dell’agevo-
lazione nella Dichiarazione
Imu/Tasi.
Di seguito, il comma 14, lett.
a), esclude dal presupposto
impositivo Iuc il possesso di
abitazioni principali, sia del
possessore che dell’utilizza-
tore, ad eccezione di quelle
classificate nelle Categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.
Coerentemente con quanto
sopra riportato, la successiva
lett. b), del comma 14, esclude
dal presupposto impositivo
della componente Tasi il pos-
sesso e la detenzione di abi-
tazioni principali come defini-
te ai fini Imu, con l’esclusione
di quelle classificate nelle
Categorie catastali A/1, A/8 e
A/9.
Poi, la lett. d), del comma 14,
ha esentato dal versamento
Tasi il detentore che destina
l’unità immobiliare che occu-
pa a titolo di abitazione prin-
cipale; in tal caso, il possesso-
re versa la Tasi applicando la
percentuale stabilita con
Regolamento comunale e,
qualora l’Ente non abbia
regolamentato tale fattispe-
cie, il possessore dovrà versa-
re la tasi nella misura del 90%
dell’imposta dovuta.
Il comma 15 aggiunge al
novero delle unità immobilia-
ri esenti ai fini Imu quelle
appartenenti alle Cooperati-
ve edilizie a proprietà indivisa
destinate a studenti universi-
tari soci assegnatari. A diffe-
renza dell’ordinaria agevola-
zione per abitazione princi-
pale, la fattispecie sopra pro-
spettata si applica anche in
deroga al requisito della resi-
denza anagrafica richiesto
dall’art. 13, comma 2, del Dl. n.
201/11.
Il comma 16 non riguarda
direttamente gli Enti locali, in
quanto prevede l’esclusione
dall’applicazione dell’Impo-
sta sul valore degli immobili
situati all’estero, l’abitazione
principale e le relative perti-
nenze, nonché la casa coniu-
gale assegnata al coniuge a
seguito di provvedimento di
separazione legale, annulla-
mento, scioglimento o cessa-
zione degli effetti civili del
matrimonio, ad eccezione
delle unità immobiliari che in
Italia risultano essere classifi-
cate nelle Categorie catastali
A/1, A/8 e A/9. Per la riscossio-
ne e l’attività di accertamento
di detta imposta è competen-
te l’Agenzia delle Entrate.
Variazione del termine per latrasmissione delle Deliberetariffarie e dei RegolamentiIl comma 10, lett. e), e il com-
ma 14, lett. e), hanno rispetti-
vamente anticipato il termine
per la trasmissione al Ministe-
ro delle Delibere di fissazione
delle aliquote Imu e delle ali-
quote Tasi al 14 ottobre di cia-
scun anno, in luogo del 21
ottobre.
Disposizione in materia di“Imbullonati”Le disposizioni dal comma 21
al comma 24 hanno disposto
modifiche in merito alla
determinazione della rendita
catastale per le unità immobi-
liari classificate nei gruppi
catastali D ed E, con notevoli
riflessi per l’Ente Locale ai fini
Imu, e di conseguenza per la
Tasi.
Nello specifico, a decorrere
dall’anno 2016, la determina-
zione degli immobili classifi-
cati nei Gruppi catastali “D” ed
“E” è effettuata tramite stima
diretta, tenendo conto del
suolo e delle costruzioni, non-
ché degli elementi ad essi
strutturalmente connessi che
ne accrescono la qualità e l’u-
29 gennaio 2016APPROFONDIMENTI 2TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali
Centro Studi Enti Locali12
tilità, nei limiti dell’ordinario
apprezzamento. Da detta sti-
ma sono esclusi i macchinari, i
congegni, le attrezzature e gli
altri impianti funzionali allo
specifico processo produttivo.
Dal computo della rendita
parrebbero esclusi, quindi, i
cd. “imbullonati”, ovvero dei
macchinari impiegati delle
imprese nel processo produt-
tivo aziendale.
Gli intestatari degli immobili
interessati dalle disposizioni
normative in commento
(unità immobiliari classificate
nei gruppi catastali “D” ed “E”)
possono presentare atti di
aggiornamento per la rideter-
minazione della rendita nel
rispetto dei nuovi criteri di
determinazione della rendita.
In merito all’applicazione del-
la disposizione agli immobili
destinati a centrali idroelettri-
che rinviamo alla lettura del-
l’approfondimento in merito
pubblicato su Tributinews n.23 del 22 dicembre 2015.Per il solo anno 2016 è stata
prevista una deroga all’art. 13,
comma 4, del Dl. n. 201/11, in
base alla quale gli atti di
aggiornamento relativi agli
immobili classificati nei grup-
pi catastali “D” ed “E”, per i qua-
li è possibile escludere dal
computo della rendita i cd.
“imbullonati” presentati entro
il 15 giugno 2016, hanno
effetto ai fini Imu dal 1° gen-
naio 2016.
Ai fini del ristoro del minor
gettito Imu 2016 a favore dei
Comuni interessati dalle
disposizione sui cd. “imbullo-
nati”, è stato previsto un con-
tributo annuo di Euro 155
milioni, da ripartire entro il 31
ottobre 2016, sulla base dei
dati comunicati dall’Agenzia
delle Entrate al Mef entro il 30
settembre 2016.
A decorrere dall’anno 2017, il
contributo annuo verrà ero-
gato entro il 30 giugno sulla
base dei dati comunicati
entro il 31 marzo.
Disposizioni per il settore agri-coloLa “Legge di stabilità” è nuova-
mente intervenuta sulla
modalità di calcolo dell’Imu
con riferimento ai terreni agri-
coli. Posto che, come previsto
dall’art. 1, comma 669, della
Legge n. 147/13 (“Legge di sta-bilità 2014”), i terreni sono
esclusi dal presupposto impo-
sitivo Tasi, le disposizioni di
seguito analizzate si applica-
no esclusivamente per l’Imu.
In prima battuta, le lett. c) e d),
del comma 10, hanno abroga-
to le disposizioni di favore
previste per gli Iap, nello spe-
cifico è stato eliminato il mol-
tiplicatore del reddito domini-
cale agevolato (75 in luogo
dell’ordinario 135 – art. 13,
comma 5, secondo periodo,
del Dl. n. 201/11) e la determi-
nazione dell’imposta a sca-
glioni (art. 13, comma 8-bis,
del Dl. n. 201/11).
A decorrere dall’anno 2016, l’I-
mu sui terreni è determinata
in ossequio a quanto previsto
dall’art. 1, comma 13, della
“Legge di stabilità 2016”.
Nello specifico, il comma 13,
primo periodo, dispone che
l’esenzione Imu, di cui all’art.
7, comma 1, lett. h), del Dlgs. n.
504/92, si applica secondo i
criteri di cui alla Circolare Mef
n. 9/93.
Sono esenti dall’Imu:
● i terreni posseduti dai colti-
vatori diretti e dagli Iap iscritti
alla previdenza agricola;
● i terreni ricadenti nei Comu-
ni delle Isole minori di cui
all’Allegato A, alla Legge n.
448/01;
● i terreni a immutabile desti-
nazione agro-silvo-pastorale a
proprietà collettiva indivisibi-
le e inusucapibile;
● oltre alle fattispecie sopra
menzionate, è prevista l’esen-
zione per i terreni ubicati nel-
le aree montane o collinari,
come disposto dalla Circolare
Mef n. 9/93. Nello specifico:
- è esente il terreno che ricade
nel territorio di un Comune
rientrante nell’Elenco allegato
alla Circolare Mef n. 9/93 se
non è riporta alcuna indica-
zione;
- è esente il terreno situato
nella parte del territorio rico-
nosciuta come montana o
collinare se ricade nel territo-
rio di un Comune che nell’E-
lenco riporta l’annotazione
parzialmente delimitata (PD),
- è imponibile il terreno che
ricade nel territorio di un
Comune che non è stato inse-
rito nell’Elenco allegato alla
Circolare Mef n. 9/93, salvo i
casi di cui ai precedenti punti.
Correlativamente sono state
abrogate le norme di cui
all’art. 1, commi da 1 a 9-bis,
del Dl. n. 4/15, con le quali era
stato regolamentato il versa-
mento Imu per i terreni agri-
coli per l’anno 2015.
Dalla lettura delle disposizioni
di cui sopra evinciamo che
con le nuove disposizioni l’e-
senzione per gli Iap spetta
indipendentemente dall’ubi-
cazione del terreno. Per con-
verso, al fine di beneficiare
dell’agevolazione per i terreni
montani non rileverà più il
profilo soggettivo (coltivatore
diretto o Iap), ma sarà suffi-
ciente l’inclusione del Comu-
ne nell’elenco allegato alla
Circolare Mef n. 9/93.
Aliquota Tasi per i beni-merceStante l’esenzione Imu previ-
sta già dall’anno 2014 per i
fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permane
tale destinazione e non siano
in ogni caso locati (cd. “benimerce”) ai sensi dell’art. 13,
comma 9-bis, del Dl. n. 201/11,
il comma 14, lett. c), della “Leg-ge di stabilità 2016”, ha dispo-
sto l’aliquota Tasi dello 0,1%,
con possibilità di azzerarla o
portarla allo 0,25% nell’ambi-
to dell’autonomia regolamen-
tare del Comune per i fabbri-
cati costruiti e destinati dal-
l’impresa costruttrice alla ven-
dita, sempre fintanto che per-
mane tale destinazione e non
siano in ogni caso locati (cd.
“beni merce”).
Disposizioni per le Provinceautonome di Trento e BolzanoIl comma 11 ha abrogato la
possibilità per gli Enti delle
Province autonome di Trento
e Bolzano di assoggettare ad
Imu i fabbricati rurali stru-
mentali e di prevedere a loro
favore esenzioni, detrazioni e
deduzioni.
Inoltre, il comma 12 ha esteso
a decorrere dal periodo d’Im-
posta 2014 l’effetto sostitu-
zione Imu-Irpef anche con
riferimento all’Imi, istituita
dalla Provincia autonoma di
Bolzano, e all’Imis, istituita dal-
la Provincia autonoma di
Trento.
Riduzione Imu-Tasi per gliimmobili locati a canone con-cordatoI commi 53 e 54 hanno previ-
sto la riduzione al 75% dell’I-
mu e della Tasi determinate
applicando le aliquote stabili-
te dal Comune con riferimen-
to agli immobili locati a cano-
ne concordato di cui alla Leg-
ge n. 431/98.
Norma d’interpretazione invioDelibere Tasi anno 2014A causa dei dubbi interpreta-
tivi generatesi nel primo anno
di applicazione della Tasi
(2014), il comma 708 della
“Legge di stabilità” ha disposto
che il termine per l’invio delle
Deliberazioni di fissazione
delle aliquote, fissato al 10
settembre 2014 dall’art. 1,
comma 688, della Legge n.
147/13 ("Legge di stabilità2014"), si applica ai soli Comu-
ni che non hanno inviato in
via telematica, entro il 23
maggio 2014, le Deliberazioni
di approvazione delle aliquo-
te e delle detrazioni ai fini del
versamento della prima rata
Tasi entro il 16 giugno 2014.
Disposizioni in materia di TariIl comma 27, lett. a), della “Leg-ge di stabilità”, ha introdotto la
29 gennaio 2016
Centro Studi Enti Locali
APPROFONDIMENTI2
13
TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali
proroga fino al 2017 dell’art. 1,
comma 652, della Legge n.
147/13 (“Legge di stabilità2014”), il quale consente ai
Comuni, nelle more della revi-
sione del Dpr. n. 158/99, di
adottare i coefficienti di cui
Tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del-
l’Allegato 1, al citato Dpr. n.
158/99, inferiori ai minimi o
superiori ai massimi ivi indica-
ti del 50%, e di poter non con-
siderare i coefficienti di cui
alle Tabelle 1a e 1b, del citato
Allegato 1.
La successiva lett. b) ha dispo-
sto il rinvio al 2018 dell’utiliz-
zo delle risultanze dei fabbi-
sogni standard nella determi-
nazione dei costi che devono
essere coperti dalla Tariffa
Tari.
Disposizioni generali inmateria di tributi localiAbolizione dell’Imu secondariaIl comma 25 della “Legge distabilità” ha definitivamente
eliminato l’entrata in vigore
dell’Imposta municipale
secondaria, originariamente
prevista a decorrere dal 1°
gennaio 2014, e successiva-
mente prorogata, con una
serie di provvedimenti, all’an-
no 2016.
Blocco all’aumento dei Tributilocali per il 2016Il comma 26 della “Legge distabilità” ha sospeso, limitata-
mente all’anno 2016, l’effica-
cia delle Leggi regionali e del-
le Deliberazioni degli Enti
Locali nella parte in cui preve-
dono aumenti dei tributi e
delle addizionali ad essi attri-
buiti rispetto ai livelli di ali-
quote e tariffe applicabili per
l’anno 2015.
La disposizione ha previsto
delle deroghe limitatamente
a precise fattispecie.
La prima riguarda la Tari,
posto che deve essere garan-
tita l’equivalenza tra costi del
servizio e gettito della Tassa ai
sensi dell’art. 1, comma 654,
della Legge n. 147/13 (“Leggedi stabilità 2014”).
Le ulteriori deroghe riguarda-
no gli Enti Locali che hanno
deliberato il pre-dissesto o il
dissesto, poiché l’incremento
delle aliquote dei tributi e delle
tariffe risulta essere funzionale
ad assicurare il graduale riequi-
librio finanziario, ai sensi del-
l’art. 243-bis, comma 8, del Tuel.
Blocco maggiorazione Tasi perl’anno 2016Correlativamente al blocco
dell’incremento dei tributi e
delle tariffe , il comma 28 ha
previsto che, per l’anno 2016, i
Comuni che hanno previsto la
maggiorazione Tasi di cui
all’art. 1, comma 677, della
Legge n. 147/13, relativamen-
te ad immobili che non risul-
tano esentati dalle disposizio-
ni di cui ai commi da 10 a 26,
della “Legge di stabilità”, posso-
no mantenerla con espressa
Deliberazione del Consiglio
comunale, applicandola, però,
nella stessa misura prevista
per l’anno 2015.
Sanatoria per le Delibere tarif-farie anno 2015 approvate il 31luglio 2015Il comma 49 ha previsto una
sanatoria per quegli Enti che
hanno deliberato le aliquote
dei tributi locali il 31 luglio
2015, giorno successivo al ter-
mine ultimo per l’approvazio-
ne del bilancio di previsione
per l’anno 2015, come dispo-
sto dal Dm. Interno 13 maggio
2015.
Tale disposizione è stata pre-
vista in quanto un numero
rilevante di Enti ha deliberato
le variazioni tariffarie l’ultimo
giorno di luglio.
Proroga per il 2016 della com-pensazione delle cartelle esat-toriali con i crediti vantati versola PaIl comma 129 della “Legge distabilità” ha esteso anche
all’anno 2016 le disposizioni
di cui all’art. 12, comma 7-bis,
del Dl. n. 145/13, convertito
con modificazioni dalla Legge
n. 9/14, che permettono la
compensazione delle cartelle
esattoriali in favore delle
imprese titolari di crediti com-
merciali e professionali non
prescritti, certi liquidi ed esigi-
bili, maturati nei confronti del-
la P.A. e certificati secondo le
modalità previste dalla nor-
mativa vigente.
Le modalità di compensazio-
ne saranno stabilite con
Decreto Mef che dovrà essere
adottato entro il 31 marzo
2016.
Norma d’interpretazioneautentica in materia di Impostacomunale sulla pubblicitàIl comma 739, della “Legge distabilità”, ha introdotto nell’or-
dinamento una norma d’in-
terpretazione autentica fina-
lizzata a dirimere dei dubbi
interpretativi in merito alla
legittimità delle delibere di
variazione in aumento delle
tariffe antecedenti l’entrata in
vigore del Dl. n. 83/12.
Nello specifico, il Comune, nel-
l’ambito della propria autono-
mia regolamentare ricono-
sciuta dall’art. 52, del Dlgs. n.
446/97, aveva la possibilità di
variare, anche in aumento, le
tariffe applicabili.
Fino al 25 giugno 2012, l’art.
11, comma 10, della Legge n.
449/97, prevedeva la possibi-
lità per gli Enti d’innalzare pri-
ma del 20% (a decorrere dal-
l’esercizio finanziario 1998) e
poi del 50% (a decorrere dal-
l’esercizio finanziario 2000) le
Tariffe massime applicabili
all’imposta. Tale possibilità è
stata abrogata dall’art. 23,
comma 7, del Dl. n. 83/12.
In merito, però, il Legislatore
ha ritenuto opportuno ema-
nare tale norma d’interpreta-
zione autentica precisando
che l’abrogazione sopra citata
non ha effetto nei confronti di
quegli Enti che si erano avval-
si della facoltà d’incrementare
le Tariffe in data antecedente
all’entrata in vigore del Dl. n.
83/12.
Zone franche urbaneI commi 603 e 604 destinano
le risorse disponibili stanziate
per le Zfu dall’art. 22-bis, del
Dl. n. 66/14, al finanziamento
delle agevolazioni nelle “Zonefranche urbane” individuate
dalla Delibera Cipe n. 14/09
ricadenti nelle Regioni non
comprese nell’Obiettivo “Con-vergenza”.
Le novità in materia di “Fon-do di solidarietà comunale2016”I commi da 17 a 20 della “Leg-ge di stabilità” hanno previsto
l’adeguamento della dotazio-
ne del Fondo di solidarietà
comunale 2016, al fine di
tener conto delle nuove esen-
zioni Imu Tasi previste dalla
disposizione.
Lo stanziamento del Fondo è
stato incrementato a decorre-
re dall’anno 2016 di Euro
3.767,45 milioni.
E’ stato inoltre previsto, con il
comma 17, lett. b), che al fine
di incentivare il riordino e la
semplificazione degli Enti ter-
ritoriali una quota di “Fondo disolidarietà comunale”, almeno
pari ad Euro 30 milioni, a
decorrere dall’anno 2014, è
destinata ad incrementare il
contributo spettante alle
Unioni di Comuni e una quota
di “Fondo di solidarietà comu-nale”, non inferiore ad Euro 30
milioni, è destinata ai Comuni
istituiti a seguito di Fusione.
Sono state, inoltre, stabilite
ulteriori disposizioni tecniche
in merito alla determinazione
del “Fondo di solidarietà comu-nale”, per le quali rinviamo alla
lettura dei commi citati per
ulteriori approfondimenti.
29 gennaio 2016QUESITI 2TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali
Centro Studi Enti Locali14
In pendenza di successione
mortis causa, l’art. 540, comma
2, del Cc., dispone che “alconiuge, anche quando con-corra con altri chiamati, sonoriservati i diritti di abitazionesulla casa adibita a residenzafamiliare e di uso sui mobili chela corredano, se di proprietà deldefunto o comuni. Tali dirittigravano sulla porzione dispo-nibile e, qualora questa non siasufficiente, per il rimanente sul-la quota di riserva del coniugeed eventualmente sulla quotariservata ai figli”.L’art. 1022 del Cc., prevede
che chi detiene il diritto di
abitazione su una casa può
abitarla “limitatamente ai biso-gni suoi e della sua famiglia”. Il
diritto di abitazione è un dirit-
to reale di godimento, con la
conseguenza che è stretta-
mente legato alla cosa sulla
quale è costituito, non rilevan-
do l’elemento personale del
detentore.
Al pari del diritto di usufrutto,
al quale dobbiamo rifarci per
l’estensione analogica dispo-
sta dall’art. 1026 del Cc., il
diritto di abitazione si costi-
tuisce per atto tra vivi o negli
altri casi previsti dalla legge,
come nel caso di costituzione
dell’usufrutto a favore del
coniuge superstite.
Tenuto conto del combinato
disposto degli artt. 1350, com-
ma 1, n. 5, e 2643, comma 1, n.
5, del Cc., il diritto di abitazio-
ne si costituisce per atto scrit-
to sotto forma di atto pubbli-
co o scrittura privata autenti-
cata e la rinuncia a detto dirit-
to deve essere espressa (sem-
pre sotto forma di atto pub-
blico o scrittura privata auten-
ticata) e trascritta nei registri
immobiliari.
In merito alla trascrizione
degli atti nei pubblici registri
immobiliari, l’art. 2643, com-
ma 1, n. 4, del Cc., impone la
trascrizione dei “contratti checostituiscono o modificano ser-vitù prediali, il diritto di usosopra beni immobili, il diritto diabitazione”. Di conseguenza il
diritto di abitazione deve
essere trascritto qualora deri-
vi da un atto negoziale, come
confermato anche dal Consi-
glio nazionale del Notariato,
nello Studio n. 21-2013/E. Sul
punto, si è espressa a favore
dell’assenza dell’obbligo di
trascrizione della costituzione
del diritto di abitazione ex art.
540, del Cc., la Sentenza Corte
di Cassazione 30 aprile 2012,
n. 6625, la quale ha disposto
che “il diritto di abitazione exart. 540, del Cc, non è soggettoa trascrizione, trattandosi di undiritto che nasce per il solo fat-to dell’esistenza di un coniugesuperstite e di una dimorafamiliare, ed è escluso dallaelencazione tassativa contenu-ta nell’art. 2643 del Cc.”(conforme la Sentenza Corte
di Appello Roma n. 713/07).
Sulla base delle disposizioni
normative e degli indirizzi
giurisprudenziali sopra ripor-
tati emerge che il diritto di
abitazione costituito ex lege in
pendenza di successione ere-
ditaria non deve essere tra-
scritto nei pubblici registri.
Per quanto concerne la rinun-
zia, invece, il combinato
disposto degli artt. 1350, n. 5, e
2643, n. 5, del Cc., prevede che
essa debba avere forma scrit-
ta, nello specifico quella del-
l’atto pubblico o della scrittu-
ra privata autenticata; confor-
memente si è espresso anche
il Consiglio nazionale del
Notariato con lo Studio n. 216-
204/C.
Il problema che si pone è,
quindi, se al diritto di abitazio-
ne ex art. 540, del Cc. un sog-
getto debba rinunciarvi
espressamente o se, parallela-
mente alla mancanza dell’ob-
bligo della trascrizione della
costituzione di tale diritto, la
posizione soggettiva del
coniuge superstite si ridimen-
siona automaticamente in
base alla contrazione dei
“bisogni propri e della suafamiglia”
Al fine di dare risposta con
riferimento al quesito posto
riteniamo rilevante l’analisi
della Sentenza Corte di Cassa-
zione 14 marzo 2012, n. 4088,
avente ad oggetto la corretta
individuazione delle unità
immobiliari gravate dal diritto
di abitazione ex art. 540 del
Cc.
L’oggetto della controversia
era costituito da un immobile
- formato da 3 unità immobi-
liari separatamente accatasta-
te - all’interno del quale veni-
va fissata, prima del decesso
del de cuius, la dimora abitua-
le della famiglia. La domanda
I QUESITIImu: applicazione dell’Imposta in caso di divisione di un immobilegravato dal diritto di abitazione a favore del coniuge superstitedi Alessandro Maestrelli - Laureato in Economia e commercio, Esperto in materie economichee giuridiche di Enti Localidi Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e formatore P.A., Pubblicista
Il testo del quesito:“Un’abitazione risulta di proprietà al 100% di un contribuente. Dopo il suo decesso, in base alle disposizioni normative
sulla successione, diviene di proprietà della moglie e del figlio e contestualmente viene riconosciuto al coniuge superstiteil diritto di abitazione. In seguito l’immobile viene suddivisa in 2 unità immobiliari, in una delle quali vive effettivamentela vedova e nell’altra il figlio. Il diritto di abitazione permane solo sull’unità immobiliare dove attualmente vive la moglie
o su entrambe le particelle immobiliari ?”
La risposta dei nostri esperti:
29 gennaio 2016
Centro Studi Enti Locali
QUESITI2
15
TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali
giudiziale consisteva nel
richiedere il riconoscimento
del diritto di abitazione a
favore del coniuge superstite
limitatamente all’unità immo-
biliare all’interno della quale
quest’ultima, insieme alla
famiglia, risiedeva anche pri-
ma della morte del marito.
In merito, la Corte di Cassazio-
ne ha precisato che è corretto
individuare “nel solo apparta-mento in concreto adibito aresidenza familiare l’oggettodel diritto di abitazione delconiuge superstite, a nulla rile-vando che detto appartamen-to sia ricompreso in un fabbri-cato più ampio, contenente unaltro appartamento”. Pertanto,
la Corte di Cassazione ritiene
corretto limitare il diritto di
abitazione alla sola unità
immobiliare adibita a residen-
za della famiglia, anche se non
coincidente con il fabbricato
di proprietà del de cuius.
Parimenti, riteniamo ragione-
vole considerare compresso il
diritto di abitazione nel caso
in cui un immobile venga sud-
diviso in 2 unità immobiliari,
atteso che non risulterebbe
conforme alla ratio del diritto
di abitazione la fattispecie
nella quale un soggetto ha il
diritto di abitare una casa ma
quest’ultima è occupata da
un terzo, sebbene questo
risulti essere il figlio del convi-
vente superstite.
Rimanendo aderenti alle
disposizioni normative, però,
la rinuncia ad un diritto reale
di godimento deve risultare
da atto pubblico e scrittura
privata autenticata e, conse-
guentemente, il titolare del
diritto dovrebbe provvedere
alla trascrizione della rinunzia
presso i pubblici registri
immobiliari.
Consigliamo, quindi, di analiz-
zare l’atto mediante il quale è
stata effettuata la divisione
dell’immobile, al fine di verifi-
care se contenga o meno una
dichiarazione di rinuncia par-
ziale al diritto di abitazione exart. 540 del Cc.
Qualora non sia stata fatta
alcuna trascrizione della
rinuncia citata, l’immobile
deve intendersi interamente
gravato del diritto di abitazio-
ne a favore del coniuge convi-
vente fintanto che non ver-
ranno apportate le necessarie
variazioni nei registri immobi-
liari.
Con riferimento alla normati-
va Imu, l’art. 9, comma 1, del
Dlgs. n. 23/11, dispone che
“soggetti passivi dell’Impostamunicipale propria sono il pro-prietario di immobili, inclusi i
terreni e le aree edificabili, aqualsiasi uso destinati, ivi com-presi quelli strumentali o allacui produzione o scambio èdiretta l’attività dell’impresa,ovvero il titolare di diritto realedi usufrutto, uso, abitazione,enfiteusi, superficie sugli stessi”.Qualora l’Ente ritenga sussi-
stente su tutto il fabbricato
(per entrambe le particelle
risultanti dalla divisione
immobiliare) il diritto di abita-
zione, il coniuge superstite
fruirà dell’esenzione per l’abi-
tazione principale (aliquota al
4 per mille – salvo variazioni
regolamentari – e detrazione
di Euro 200,00 qualora accata-
stata nelle categoria A/1, A/8,
A/9) limitatamente all’unità
immobiliare in cui è residente.
L’unità immobiliare all’interno
della quale risiede il figlio
dovrà essere considerata qua-
le abitazione a disposizione.
Se l’Ente riscontra la sussi-
stenza del diritto di abitazio-
ne limitatamente all’unità
immobiliare in cui risiede il
coniuge superstite, l’unità
immobiliare su cui grava il
diritto di abitazione dovrà
essere considerata quale abi-
tazione principale, mentre l’al-
tra unità dovrà essere qualifi-
cata ai fini dell’Imu/Tasi come
“seconda casa” per la quota di
proprietà della madre, mentre
risulterà esente per il figlio,
qualora siano presenti i requi-
siti per la qualificazione dell’u-
nità come abitazione princi-
pale; in caso contrario l’immo-
bile sconterà la tassazione
prevista per le altre abitazioni.
In conclusione, nonostante la
fattispecie oggetto di analisi
non sia trattata nello specifico
nella normativa e dalla giuri-
sprudenza, riteniamo che,
conformemente alle Sentenze
della Corte di Cassazione
sopra richiamate, il diritto di
abitazione si sia instaurato su
tutto il fabbricato (su entram-
be le particelle risultanti dalla
divisione immobiliare) e che,
nella vacanza di rinunce
espresse, detto diritto non
abbia subìto variazioni.
Aggiungiamo che la fattispe-
cie nella quale un soggetto
vanti il diritto di abitazione su
una casa che non abita (aven-
done a disposizione una ulte-
riore) non risulta coerente con
la ratio del diritto di abitazio-
ne e, di conseguenza, potreb-
be rendersi opportuno da
parte dei titolari dei diritti rea-
li la regolarizzazione della
posizione nei registri immobi-
liari, anche al fine di una
minore incidenza dell’imposi-
zione locale.
29 gennaio 2016PRASSI E GIURISPRUDENZA 2TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali
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LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZAIci:
spettanza detrazione per contemporaneo utilizzo di più di un’unità catastale come abitazione principale
Ctr Molise, Sentenza n. 388 del 10 dicembre 2015Ai fini dell’Ici, il contemporaneo utilizzo, da parte di 2 coniugi in regime di separazione dei beni, di più di una unità catastale come
abitazione principale, anche se di proprietà non di un solo coniuge ma di entrambi, non costituisce ostacolo all’applicazione, per
tutte, della detrazione prevista dell’art. 8, comma 2, del Dlgs. n. 504/92.
La condizione posta è che il complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono,
assumendo rilievo a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell’effettiva utilizzazione come abitazione principale
dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della predetta detrazione una sola volta per tutte le
unità, in presenza dei requisiti di legge.
__________________________________________
Ici:l’imposta non è dovuta per le aree
destinate a verde pubblico
Corte di Cassazione, Sentenza n. 26083 del 30 dicembre 2015In tema di Ici, un’area compresa in una zona destinata in base al Piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato è sotto-
posta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozio-
ne tecnica di edificazione, sicché non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 504/92, e
resta sottratta al regime fiscale dei suoli edificabili.
Dunque, l’area compresa in una zona destinata dal Piano regolatore a verde pubblico attrezzato è sottoposta a vincolo di inedifi-
cabilità e, pertanto, non paga l’Ici.
__________________________________________
Ici:requisiti per l’esenzione dei fabbricati utilizzati
per attività ricettiva e Scuola materna da parte diun istituto religioso
Corte di Cassazione, Sentenza n. 25509 del 18 dicembre 2015La controversia in questione concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini Ici per gli anni 2009 e 2010 su una serie
di immobili di proprietà di un Istituto religioso, adibiti a Scuola materna dell’infanzia paritaria, Casa di accoglienza giovani, Casa
per ferie o Casa religiosa di ospitalità.
A sostegno dell’impugnazione erano dedotti, da un lato, la carenza di motivazione dell’atto impositivo e, dall’altro, il diritto all’e-
senzione prevista dall’art. 7, lett. i), del Dlgs. n. 504/92.
Rispetto al rivendicato diritto all’esenzione, il Comune non negava la sussistenza del requisito soggettivo dell’Ente, ma contesta-
va la sussistenza del requisito oggettivo, opponendo la natura non commerciale delle attività svolte negli immobili.
La Suprema Corte afferma che, in tema di Ici, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/92, è subordinata alla
compresenza di un requisito soggettivo – costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un Ente che non abbia come
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali – e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento
esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto,
verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività
commerciale.
I Giudici di legittimità puntualizzano, poi, che la sussistenza del requisito oggettivo – che in base ai principi generali è onere del
contribuente dimostrare – non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività
cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concre-
to, con le modalità di un’attività commerciale.
29 gennaio 2016
Centro Studi Enti Locali
PRASSI E GIURISPRUDENZA2
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Tarsu:legittima la differenziazione della tariffa
tra esercizi alberghieri distinti dalle civili abitazioni
Corte di Cassazione, Sentenza n. 25503 del 18 dicembre 2015 E’ legittima la Delibera comunale di approvazione del Regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alber-
ghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, e che li assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applica-
bile a queste ultime.
Infatti, la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di Comu-
ne esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classifica-
zione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal Dlgs. n. 22/97, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale del-
l’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità del-
l’Ente impositore.
I rapporti tra le tariffe, indicati dall’art. 69, comma 2, del Dlgs. n. 507/93, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera,
non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna Categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe
ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.
__________________________________________
Riscossione:illegittime le deleghe
alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento impersonali
Corte di Cassazione, Sentenza n. 25017 dell’11 dicembre 2015 In base all’art. 42, del Dpr. n. 600/73, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del Capo dell’Ufficio o di altro
impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
Tale delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio purché venga indicato, unitamente alle ragioni della
delega (ossia le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, etc.) il ter-
mine di validità ed il nominativo del soggetto delegato. E non è sufficiente, sia in caso di delega di firma sia in caso di delega di
funzione, l’indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alle
generalità di chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta.
Di conseguenza, la Suprema Corte ritiene illegittime le deleghe impersonali prive d’indicazione nominativa del soggetto delega-
to, e questa illegittimità si riflette sulla nullità dell’atto impositivo. Dunque, non è sufficiente l’indicazione come delegato del “Capoteam” per rendere legittima la delega.
__________________________________________
Imposta sulla pubblicità:non sono soggetti all’Imposta
i poster esposti per migliorare l’immagine del locale
Ctr Bologna, Sentenza n. 2575 del 1° dicembre 2015I Giudici hanno statuito che è soggetto a Imposta sulla pubblicità qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale,
indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti obiettivamente idoneo a fare conoscere indiscrimina-
tamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l’attività ed il prodotto di un’azienda. Risulta irri-
levante il fatto che il cennato mezzo di comunicazione assolva o meno ad una funzione reclamistica o propagandistica.
L’interpretazione di cui sopra è conforme al dettato dell’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 507/93, il quale dispone che “ai fini del-l’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere ladomanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato”.
Nel caso di specie i pannelli illustrati non recano il nome dell’azienda, né rimandano in alcun modo ai prodotti o all’attività
specifica svolta dal contribuente. Nello specifico, gli animali riprodotti nei poster esposti rappresentano personaggi di fanta-
sia ricollegabili, più che agli accessori per animali domestici, a settori diversi quali, ad esempio l’animazione o servizi per l’in-
fanzia.
I poster affissi alle vetrine del locale commerciale gestito dal contribuente hanno, quale unica finalità, quella di migliorare
l’immagine del locale stesso, ma non migliorano in alcun modo l’immagine del soggetto pubblicizzato.
I pannelli, in primo luogo, non recano una connessione univoca e univocamente riconoscibile con l’attività svolta ed in fine
29 gennaio 2016PRASSI E GIURISPRUDENZA 2TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali
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non ripropongono il nome della ditta, per cui l’effetto migliorativo dell’immagine si riversa unicamente sul luogo fisico e non
sul contribuente.
In conclusione, i pannelli non comunicano alcun messaggio pubblicitario, anche migliorativo dell’immagine, per il contri-
buente, ma abbelliscono semplicemente il locale in cui l’attività commerciale è svolta.
__________________________________________
Ici:il proprietario è soggetto passivo Ici
anche nel caso in cui sull’immobile gravi una servitù di uso pubblico
Ctr Lombardia, Sentenza n. 5048 del 24 novembre 2015 Tenuti al pagamento dell’Ici, ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. n. 504/92, sono i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento (usu-
frutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
La tipicità dei diritti reali e la natura tributaria della norma che individua i soggetti passivi d’imposta esclude un’interpretazione
estensiva che giunga a comprendere fra gli obbligati, in assenza di una espressa indicazione in tal senso, anche i titolari di diritti
di servitù e tanto meno di servitù di uso pubblico, cui non corrisponde, come nel caso dei diritti reali, un potere di godimento
esclusivo del bene. Ne consegue che il proprietario è soggetto passivo Ici anche nel caso in cui sull’immobile gravi una servitù di
uso pubblico.
Quanto poi alla titolarità in capo al Comune del potere di articolare le aliquote d’imposta con sue Deliberazioni, osservano i Giu-
dici lombardi come l’art. 52, del Dlgs. n. 446/97, dettato in materia di riordino dei tributi locali, dispone che “le Province ed i Comu-ni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizionedelle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazionedegli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”. Tale disposizione, che
specifica il generale principio di autonomia finanziaria riconosciuto agli Enti territoriali dalla legge sull’ordinamento degli Enti
Locali, giustifica pienamente il potere dei Comuni di differenziare le aliquote Ici secondo proprie deliberazioni, fermo il limite,
stringente, che esclude da tale potere l’individuazione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi e l’aliquota massima esi-
gibile.
29 gennaio 2016
Centro Studi Enti Locali
PRASSI E GIURISPRUDENZA2
19
TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali
Nella fattispecie in esame, il
Comune ha impugnato una
Sentenza con la quale è sta-
to accolto il ricorso avverso
avvisi di accertamento Ici,
riguardanti la mancata
dichiarazione e l’omesso ver-
samento, relativi a 5 piat-
taforme petrolifere.
I Giudici hanno affermato
che le sopra citate piattafor-
me offshore sono assogget-
tate ad Ici.
Preliminarmente, i Magistrati
hanno osservato che, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, del Dlgs.
n. 504/92, il presupposto
impositivo Ici è il possesso di
fabbricati, di aree fabbricabi-
li e di terreni agricoli, siti nel
territorio dello Stato.
Sulla base della disposizione
normativa sopra menziona-
ta, i Giudici hanno ritenuto
necessario stabilire se i beni
immobili artificiali che emer-
gono dal mare e sono anco-
rati al fondo marino possano
essere considerati apparte-
nenti al territorio dello Stato.
La natura di beni immobili
relativamente a detti fabbri-
cati è ineludibile, atteso che
per l’art. 812, del Cc., sono
“immobili” i beni saldamenti
ancorati al suolo, mentre
sono “mobili” tutti gli altri
beni in via residuale. Dalla
definizione di bene immobi-
le di cui all’art. 812, del Cc.
sopra citato si desume che,
nel momento in cui dal fon-
do del mare territoriale
emergono immobili, siano
essi naturali o artificiali, sta-
bilmente ancorati al fondale,
essi fanno parte del territo-
rio dello Stato e, quindi, sono
suscettibili di appartenere al
demanio.
Del resto, se nascesse un’iso-
la (naturale o artificiale) di
fronte al territorio di compe-
tenza dell’appellante, non vi
sarebbe dubbio alcuno in
merito alla sua appartenen-
za al territorio dello Stato, e
quindi, della necessità di
ricondurla amministrativa-
mente ad un Comune.
Sulla base di quanto asserito
è agevole comprendere
come i concetti di “lido” e
“spiaggia”, e più in generale
di “demanio”, abbiano confini
mobili. Pertanto se, come nel
caso in esame, un immobile
emerge in modo stabile e fis-
so dal mare antistante le
coste di un Comune, secon-
do i Giudici deve ritenersi
che esso appartenga al
demanio e amministrativa-
mente sia soggetto ai poteri
dell’ente territoriale di riferi-
mento, ivi ricompresi anche i
poteri impositivi.
Con la Legge n. 388/00 è sta-
to disposto, modificando
l’art. 3, del Dlgs. n. 504/92,
che anche i concessionari di
beni demaniali sono sogget-
ti all’imposta e, quindi, risulta
evidente che l’Imposta
comunale in questione si
applichi, nel caso di specie,
nei confronti del concessio-
nario. Inoltre il termine “pos-sesso”, contenuto nell’art. 1,
del Dlgs. n. 504/92, è da rite-
nersi comprensivo anche
della condizione di deten-
zione in cui si trova il conces-
sionario di beni demaniali.
In sostanza, i possessori di
fabbricati siti nel territorio
dello Stato sono tenuti al
pagamento Ici in applicazio-
ne dell’art. 1, del Dlgs. n.
504/92.
Inoltre, i beni infissi nel fon-
do del mare possono essere
equiparati a quelli demaniali
ai sensi dell’art. 29, del Codi-
ce della navigazione, e
appartenenti al territorio
dello Stato. I Concessionari
di beni demaniali sono sog-
getti all’Ici, ai sensi dell’art. 3,
del Dlgs. n. 504/92, come
modificato dalla Legge n.
388/00.
Ne consegue dunque che il
Concessionario detentore
delle piattaforme in questio-
ne è soggetto al pagamento
dell’Ici.
Successivamente, i Giudici
hanno precisato che l’inseri-
mento effettivo di un bene
in Catasto non ha riflessi sul
presupposto impositivo Ici,
in quanto i registri catastali
hanno la sola funzione di
censimento degli immobili e
di accertamento delle relati-
ve rendite, come si evince
dall’art. 1, del Rdl. n. 652/39.
Difatti, pur ribadendo l’ob-
bligo di censire gli immobili
assoggettabili ad Ici, l’art. 5,
comma 3, del Dlgs. n. 504/92,
detta criteri per la quantifi-
cazione della base imponibi-
le anche in difetto dell’iscri-
zione in Catasto.
In ogni caso, i Giudici riten-
gono che vi sia l’obbligo
astratto d’inserire le piat-
taforme in questione negli
archivi catastali, e quindi, che
esse rientrino a pieno titolo
nella definizione di fabbrica-
ti di cui all’ art. 2, lett. a) del
Dlgs. n. 504/92.
Quanto alla classificazione ai
fini Ici, i Giudici ritengono
condivisibile la giurispru-
denza tributaria che classifi-
ca simili strutture nella Cate-
goria catastale D, atteso che
le definizioni che meglio si
confanno allo stato di fatto
delle piattaforme sono pro-
prio quelle di “opifici” e “fab-bricati costruiti o adattati perle speciali esigenze di un’atti-vità industriale e non suscetti-bili di destinazione diversasenza radicali trasformazioni”.Inoltre, le piattaforme petro-
lifere offshore non rientrano
tra le ipotesi di esenzione di
cui all’art. 7, del Dlgs. n.
504/92, poiché, come sopra
precisato, non devono esse-
re classificate nella Categoria
catastale “E”.
Focus
Ici/Imu: assoggettabili ad Imposta anche le piattaformepetrolifere offshore
Ctr AbruzzoSentenza n. 1292 del 24 novembre 2015di Carolina Vallini - Avvocato, Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni pubbliche
29 gennaio 2016SCADENZIARIO 2 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali
Centro Studi Enti Locali20
Presentazione Modelli “Intra 12”Scade in data odierna il termine per pre-
sentare in via telematica all’Agenzia delle
Entrate, da parte degli Enti Locali che
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi
Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i
contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12
febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicem-
bre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”
approvati dall’Agenzia con il Provvedi-
mento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli
acquisti di beni e servizi da soggetti non
residenti effettuati nel mese precedente.
Trasmissione mensile dei datiretributivi delle posizioni assicurative
individualiEntro tale data devono essere inviati
attraverso la Denuncia mensile analitica
“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e
le informazioni per implementare le
posizioni assicurative individuali degli
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici”ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n.
269/03 e della Circolare Inps 7 agosto
2012, n. 10.
Trasmissione Dichiarazione Impostadi bollo in modo virtuale
Scade in data odierna il termine per pre-
sentare in via telematica all’Agenzia delle
Entrate, anche da parte degli Enti Locali
interessati, la Dichiarazione dell’Imposta
di bollo assolta in modo virtuale per il
periodo d’imposta 2015, ai sensi dell’art.
15, Dpr. n. 642/72. Il nuovo Modello di
Dichiarazione è stato approvato dall’A-
genzia delle Entrate con il Provvedimen-
to 17 dicembre 2015. Le istruzioni per la
trasmissione telematica sono disponibili
sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Versamento somme da conto correntepostale
Occorre entro il presente termine versare
in Tesoreria le somme disponibili sui con-
ti correnti postali in ottemperanza al
regime di “Tesoreria unica” previsto dalla
Legge n. 920/84 – Quindicina preceden-
te.
Versamento somme da Agenti dellariscossione
Entro oggi gli Agenti della riscossione
versano alla Tesoreria comunale le som-
me riscosse nel mese precedente sui
conti correnti dedicati (art. 7, comma 2,
lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).
Versamento Iva su acquisti in ambitoistituzionale
Scade in data odierna il termine per il
versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti
operati nel mese precedente 2015 in
ambito istituzionale, a seguito delle
novità introdotte dal comma 629, del-
l’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n.
190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia
di “split payment” e del Decreto attuativo
Mef 23 gennaio 2015. Il versamento deve
essere effettuato tramite Modello “F24EP”,
codice tributo 620E, istituito con la Riso-
luzione n. 12/E del 15 febbraio 2015, e
non è compensabile con altri crediti.
Versamento Iva mensileScade in data odierna il termine per il
versamento dell’Iva dovuta per il mese
precedente, da effettuarsi tramite Model-
lo “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti
inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità
introdotte dal comma 629, dell’art. 1 del-
la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Leg-ge di stabilità 2015”) in materia di “splitpayment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gen-
naio 2015 che determinano fisiologica-
mente, una volta esaurito l’eventuale cre-
dito Iva dell’anno 2014, un versamento
periodico di Iva.
Irap – Opzione per il metodo“commerciale”
Entro la data odierna, per gli Enti Locali
interessati, deve necessariamente essere
esercitata l’opzione per l’applicazione
del metodo “commerciale” di determina-
zione dell’Irap di cui all’art. 10-bis, comma
2, del Dlgs. n. 446/97, a partire dall’anno
2016, secondo le norme sui “comporta-menti concludenti” previste dall’art. 3 del
Dpr. n. 442/97 e come confermato dalla
Circolare 26 luglio 2000, n. 148/E (Para-
grafo 7.3.2). L’opzione, qualora esercitata,
non richiede alcuna comunicazione ma
dovrà essere confermata nella Dichiara-
zione Iva 2017 (rigo VO50) ed ha una
valenza almeno triennale.
Irap - Acconto mensileAmministrazioni dello Stato
e Enti pubbliciDeve essere versato entro oggi, da parte
degli Organi e le Amministrazioni dello
Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,
comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’ac-
conto mensile Irap, calcolato in base alle
retribuzioni e compensi corrisposti nel
mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.
n. 446/97; Dm. 2 novembre 1998). Il versa-
mento deve essere operato telematica-
mente con Modello “F24EP”.
Ritenute alla fonte(Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le
Province, per i Comuni (tranne quelli con
meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Con-
sorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e
Comunità montane con più di 10.000
abitanti, che non si avvalgono della pos-
sibilità di compensazione di cui all’art. 17
del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tra-
mite Modello “F24EP” delle ritenute alla
fonte sui redditi soggetti a tale disciplina
corrisposti nel mese precedente.
Compensazione “orizzontale”credito Iva 2014
Entro tale data può essere compensato
in modo “orizzontale” il credito Iva matu-
rato nel 2014 per importi superiori a Euro
5.000 annui (importo modificato con
Provvedimento Agenzia Entrate 16 mar-
zo 2012), essendo stata inviata telemati-
camente entro il 30 settembre 2015 la
Dichiarazione “Iva 2015” ma inferiori a
Euro 15.000 annui, qualora non sia stato
apposto sulla Dichiarazione “Iva 2015” il
“visto di conformità” o la firma dell’Orga-
no di revisione (Circolare Entrate 15 gen-
naio 2009, n. 1), con anno di riferimento
2014 sul nuovo Modello “F24EP”, codice
619E (di cui siamo in attesa delle istruzio-
ni per la compilazione).
Contributo del 24% (31,72%)per i lavoratori parasubordinati
Entro oggi deve essere effettuato il ver-
samento all’Inps – “Gestione separata”exart. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite
Martedì febbraio16
Domenica gennaio (*)31 Mercoledì febbraio10
Lunedì febbraio1°
29 gennaio 2016
Centro Studi Enti Locali
SCADENZIARIO2
21
TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali
il nuovo Modello “F24EP” (approvato con
Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzan-
do i nuovi codici di cui alla Risoluzione n.
98/10), del contributo del 24% (31,72%)
sui compensi comunque denominati,
corrisposti nel mese precedente per pre-
stazioni inerenti ai rapporti di collabora-
zione coordinata e continuativa di cui
all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir
(art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Cir-
colare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79,
Legge n. 247/07). La Legge n. 134/12, di
conversione del Dl. n. 83/12, ha introdot-
to l’art. 46-bis, prevedendo una nuova
progressione di aliquote che arriverà al
33% dal 2018, ma che il comma 491 delle
Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità2014”), modificando l’art. 1, comma 79,
della Legge n. 247/07, ha poi aumentato
dal 22% al 23,5% per il 2015 e al 24% per
il 2016 l’aliquota per i soggetti che risulti-
no assicurati presso altre forme obbliga-
torie. L’art. 10-bis, del Dl. n. 192/14, ha
disposto che per i lavoratori autonomi,
titolari di posizione fiscale ai fini Iva iscrit-
ti alla “Gestione separata” e che non risul-
tino iscritti ad altre gestioni di previden-
za obbligatoria né pensionati, l’aliquota
contributiva è pari al 27% per l’anno
2015 (vedi Circolare Inps 11 marzo 2015,
n. 58), aliquota confermata anche per
l’anno 2017 dal comma 203 della Legge
n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”).
Contributi per prestatori di lavorooccasionale con reddito annuo sopra
Euro 5.000 Entro oggi deve essere effettuato il ver-
samento all’Inps, tramite il nuovo Model-
lo “F24EP” (approvato con Provvedimento
3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici
di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le
stesse modalità previste per i collabora-
tori coordinati e continuativi, dei contri-
buti sui compensi corrisposti nel mese
precedente ai lavoratori occasionali il cui
reddito annuo per tale tipo di prestazioni
supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44,
comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito
nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770,
Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07).
Consegna del Modello “CU/2016”Entro oggi provvedere al rilascio ai vari
soggetti interessati del nuovo Modello
“CU/2016”, di certificazione dei redditi di
lavoro dipendente, assimilati, assistenza
fiscale e lavoro autonomo, corrisposti
nell’anno 2015, approvato con Provvedi-
mento direttoriale 16 gennaio 2016, n.
7786.
Presentazione Modelli “Intra 12”Scade in data odierna il termine per pre-
sentare in via telematica all’Agenzia delle
Entrate, da parte degli Enti Locali che
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi
Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i
contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12
febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicem-
bre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”
approvati dall’Agenzia con il Provvedi-
mento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli
acquisti di beni e servizi da soggetti non
residenti effettuati nel mese precedente.
Trasmissione mensile dei datiretributivi delle posizioni assicurative
individualiEntro tale data devono essere inviati
attraverso la Denuncia mensile analitica
“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e
le informazioni per implementare le
posizioni assicurative individuali degli
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici”ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n.
269/03 e della Circolare Inps 7 agosto
2012, n. 10.
Versamento somme da contocorrente postale
Occorre entro il presente termine versare
in Tesoreria le somme disponibili sui con-
ti correnti postali in ottemperanza al regi-
me di “Tesoreria unica” previsto dalla Leg-
ge n. 920/84 – Quindicina precedente.
Trasmissione all’Agenzia delle Entratedel Modello “CU/2016”
Entro oggi provvedere alla trasmissione
all’Agenzia delle Entrate del nuovo
Modello “CU/2016”, di certificazione dei
redditi di lavoro dipendente, assimilati,
assistenza fiscale e lavoro autonomo, cor-
risposti nell’anno 2015, approvato con
Provvedimento direttoriale 16 gennaio
2016, n. 7786.
Versamento somme daAgenti della riscossione
Entro oggi gli Agenti della riscossione
versano alla Tesoreria comunale le som-
me riscosse nel mese precedente sui
conti correnti dedicati (art. 7, comma 2,
lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).
Il termine e i versamenti in scadenza in ungiorno festivo sono automaticamente pro-rogati al primo giorno feriale successivo.
Giovedì Marzo10
Martedì Marzo1°
Lunedì febbraio29
Lunedì Marzo7
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I dati forniti saranno trattati per tutte le attività connesse alla gestione dell’abbonamento, saranno inoltre inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui
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Guida pratica per l’applicazione dell’Irap negli Enti Locali e nelle Amministrazioni pubbliche L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi Amministrativa - Raccolta 2010-2013Le novità della “Legge di Stabilità 2015” per gli Enti Locali, le Società pubbliche e i rispettivi RevisoriGli incarichi esterni di collaborazione autonoma negli Enti Locali dopo la normativa anticorruzioneIl parere dell’organo di revisione sul programma triennale del fabbisogno del personale L’Iva applicata agli Enti Locali La gestione fiscale del patrimonio immobiliare degli Enti Locali e degli altri Enti non commercialiL’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi AmministrativaRaccolta 2008-2010 + Raccolta 2010-2013 offerta
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I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Antonio Martini, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni
V^ Edizione
Prezzo: € 45,00*
“I Revisori degli Enti Locali”V edizione
Il testo ha l’obiettivo principale di esaminare il ruolo e la funzione del Collegio dei Revisori all’interno dell’Ente LocaleCon allegato CD contenente schemi di pareri verbali e relazioni del Revisore completamente lavorabiliAutore: Antonio Martini, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni
GLI ADEMPIMENTI AI FINI IVA DEGLI ENTI LOCALI NELLE LORO OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE, CON SAN MARINO E CON SOGGETTI NON RESIDENTI
Nicola Tonveronachi e Francesco Vegni
Analisi degli adempimenti Iva connessi con le operazioni intracomunitarie e quelle realizzate con prestatori di servizi non residenti compiute dagli Enti Locali sia nella loro veste istituzionale che in quella commerciale, alla luce delle novità introdotte dalle direttive 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce e dal Dlgs. 11 febbraio 2010, n. 18
Prezzo: € 30,00*
“Gli adempimenti ai fini Iva degli Enti Locali nelle loro operazioni intracomunitarie, con San Marino e con soggetti non residenti” Analisi degli adempimenti Iva connessi con le operazioni intracomunitarie e quelle realizzate con prestatori di servizi non residenti compiute dagli Enti Locali
Autori: N. Tonveronachi, F. Vegni
LE SOCIETÀ PUBBLICHE LOCALI: guida operativa per amministratori, funzionari e revisori del “gruppo pubblico locale”
Ivan Bonitatibus, Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi
I Edizione
“Le Società pubbliche locali”I edizione
Guida operativa per Amministratori, Funzionari e Revisori del “Gruppo pubblico locale”. Aggiornato con la Legge di Stabilità 2014
Autori: Ivan Bonitatibus, Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi
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