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Centro Studi Enti Locali Tributi news ANNO VI Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di tributi e di entrate locali. NUMERO 2 11 14 19 Ici/Imu Assoggettabili ad Imposta anche le piattaforme petrolifere offshore Imu Applicazione dell’Imposta in caso di divisione di un immobile gravato dal diritto di abitazione a favore del coniuge superstite Riscossione Le novità in materia di tributi locali introdotte dalla “Legge di stabilità 2016” 29 gennaio 2016 - Supplemento ad Entilocalinews n. 4 del 25 gennaio 2016

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Page 1: Tributinews 2 - Enti Locali Online...Le novità in materia di tributi locali introdotte dalla “Legge di stabilità 2016” 29 gennaio 2016 - Supplemento ad Entilocalinews n. 4 del

Centro Studi Enti LocaliTributinews

ANNO VI

Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di tributi e di entrate locali.

NUMERO

2

11 14 19 Ici/ImuAssoggettabiliad Imposta anchele piattaformepetrolifere offshore

ImuApplicazionedell’Imposta in casodi divisione di unimmobile gravatodal diritto di abitazionea favore del coniugesuperstite

RiscossioneLe novità in materiadi tributi localiintrodotte dalla“Legge distabilità 2016”

29 gennaio 2016 - Supplemento ad Entilocalinews n. 4 del 25 gennaio 2016

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Abbonamento annuale Tributinews

EntiLocaliSettimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali

Sostituti di impostaInvio del modello“770/2012”prorogato al20 settembre 2012

5 6 7ProvincePubblicata la deliberazione del consiglio dei ministri per il loro riordino

Revisori Enti LocaliDeliberate dalla cortedei conti le “Linee Guida”per i qustionari al bilancio di previsione ed la rendi-conto della gestione

1NUMERO

N E W S

Lunedi 7 Gennaio 2013

Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed interpretative, rivolta a coloro che operano negli Enti Locali, da quest’anno arricchita di una nuova sezione mensile di approfondimento in materia di appalti e contratti.Fondata nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio pratico e alla tempestività delle informazioni. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Entilocalinewssettimanale

Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di tributi, di riscossione e di entrate locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Centro Studi Enti LocaliTributinewsCentro Studi Enti Locali

TributinewsRivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di tributi e di entrate locali.

Imu Disponibili i dati dei versa- menti Comune per Co- mune

3 5 12Approfondimenti L’applicazione dell’I-mu al settore agricolo

Quesiti Usufrutto senza diritto di accrescimento ed Imu

1NUMERO

Lunedi 7 Gennaio 2013

quindicinale

Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali, da quest’anno arricchita di una nuova sezione mensile di approfondimento in materia di appalti e contratti. Si tratta di un agile strumento di informazione e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili e fiscali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

RevisorenewsRevisorenews 1

NUMERO

Centro Studi Enti Locali

Supplemento ad Enti Locali News n°1 del 7 Gennaio 2013

Rassegna mensile delle novità normative ed interpretativeche interessano il revisore di un Ente Locale.

9 Gennaio 2013

mensile

Servizi pubbliciLocali

Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali.

“Distribuzione del Gas naturale” Pubblicato sul sito dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gasil Documento di consulta-zione circa gli

3 5 6Approfondimenti La natura di“Servizio pubblico locale” può ricorrere anche se l’Amministrazione pone in essereun contratto di appalto

Approfondimenti “Anomalie e irregolarità” tra Comune e gestioni parallele nell’ambito di una situazione di pre-dissesto finanziario: provvedimenti conseguenti

1NUMERO

Lunedi 7 Gennaio 2013

Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Servizi Pubblici Localimensile

Rivista di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Federalismo & AccountabilityFederalismo

Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismo e della responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali.

Decreto “Sviluppo” Pubblicato in G.U. il Dl. n. 83/12

3 12 21Patto di stabilità Emanato il Decreto sulla determinazione degli obiettivi pro-grammaticiper il triennio 2012-2014

Patto di stabilità La disciplinadelle spese di personale per i Comuni sopra i 1.000 abitanti

1NUMERO

Lunedi 7 Gennaio 2013

& Accountability

mensile

150,00 + Iva€

Le Riviste di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

PDF

Per ulteriori informazioni: 0571 469222

Abbonamento annuale Tributinews

I dati forniti saranno trattati per tutte le attività connesse alla gestione dell’abbonamento, saranno inoltre inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui

Coupon di abbonamentoInviare a: Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) - Fax 0571/469237 - Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - [email protected] - www.entilocaliweb.it

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Studio / Ente **.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Cognome **.................................................................................................................................................................... Nome **...................................................................................................................................................................................Partita I.V.A. ** ............................................................................................................................................................... Codice Fiscale **....................................................................................................................................................................... Via **......................................................................................................................... n°................ Cap **.............................. Città **............................................................................................................................................... Prov **...............Tel **..................................................................................................................... Fax ...................................................................................... (** campo obbligatorio)

Referente ** ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................e-mail ** .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(** campo obbligatorio)

Si allega copia della ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali allegare copia del mandato di pagamento)ho pagato l’importo complessivo di € ............................................................... (comprensivo di Iva) mediante:

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150,00 PDF................................................................. + Iva€

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Pacchetti speciali

In omaggio a tutti gli abbonati:Personale

Rivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, in materia di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali

Corte dei conti Dalla SezioneAutonomie alcu-ni chiarimenti sulla spesa di personale relativa ai Segretari

11 16 18Approfondimenti Una nuova visione ermeneutica sulla disciplina delle spese di personaledegli Enti Locali

Approfondimenti Altre precisazionisul consolidamento dell’indicatore “spese di personale/spese correnti”

1NUMERO

Lunedi 7 Gennaio 2013

& incarichi

Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Personale & Incarichimensile

Raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività in materia fiscale di interesse per gli Enti Locali e indirettamente per le società partecipate e i loro Revisori

Iva & FiscomensileIva e fisco

ANNO XII

Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali

Sostituti di impostaInvio del modello“770/2012”prorogato al20 settembre 2012

5 6 7ProvincePubblicata la deliberazione del consiglio dei ministri per il loro riordino

Revisori Enti LocaliDeliberate dalla cortedei conti le “Linee Guida”per i qustionari al bilancio di previsione ed la rendi-conto della gestione

1NUMERO

Enti Locali

Lunedi 7 Gennaio 2013

Le altre Riviste del Centro Studi Enti Locali

● Personale & Incarichi ● Iva & FiscoRicevendo in omaggio le riviste di approfondimento

Pacchetto A: Entilocalinews (formato PDF) + Tributinews ......................... Pacchetto B: Entilocalinews (formato PDF) + Servizi Pubblici Locali......... Pacchetto C: Entilocalinews (formato PDF) + Federalismo & Accountability

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320,00 300,00300,00

€€€

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NOTIZIARIO

Dichiarazioni “770/2016” “Semplificato” e “Ordinario”: approvati i Modelli definitivie le relative Istruzioni ministeriali

Certificazione unica “Cu 2016”: le indicazioni contenute nel nuovo Modelloreso noto dall’Agenzia delle Entrate

Dichiarazioni fiscali: le novità del Modello “730/2016”

Finanza pubblica: notificata la mancata conversione del“Decreto Salva Regioni”

Trasferimenti erariali: ripartite tra i Comuni interessati le Addizionalicomunali sui diritti d’imbarco dei passeggeri aerei

GLI APPROFONDIMENTI

Riscossione: le novità in materia di tributi locali introdotte dalla“Legge di stabilità 2016”di Alessandro Maestrelli

I QUESITI

Imu: applicazione dell’Imposta in caso di divisione di un immobile gravatodal diritto di abitazione a favore del coniuge superstitedi Alessandro Maestrelli e Giuseppe Vanni

LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA

Note di prassi e pronunce giurisprudenziali

FocusIci/Imu: assoggettabili ad Imposta anche lepiattaforme petrolifere offshoreCtr AbruzzoSentenza n. 1292 del 24 novembre 2015di Carolina Vallini

LO SCADENZARIO

29 gennaio 2016

Centro Studi Enti Locali

SOMMARIO2 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

1

Tributinews Centro Studi Enti Locali

Quindicinale di approfondimento sulle novità normative

ed interpretative in materia di tributi locali

Collaborano alla Rivista:

Prof. Ciro D’Aries, Dottore commercialista,

Docente Università Cattolica, Esperto della Pubblica

Amministrazione, , Pubblicista

Dott. Iacopo Cavallini, Università degli Studi di Pisa,

Facoltà di Economia, Dipartimento “E. Gianessi”

Economia aziendale

Dott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista

e Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale

Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanz. Provincia

di Lecce, Componente Commiss. Finanza Locale Anci,

Consulente Ancirisponde

Dott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle Entrate

Roma

Dott. Antonio Scozzese, (già) Dirigente Servizio

Finanza Locale del Ministero dell’Interno

Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista

e Revisore contabile, Presidente Commiss. Fiscalità Enti

pubblici Cndcec

Dott. Francesco Vegni, Consulente e formatore P.A.,

Esperto in fiscalità Enti pubblici

Dott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista

e Revisore contabile, Consulente e formatore P.A.

Dott. Angelo Bachi, Dottore commercialista, Revisore

contabile, Consulente Enti Pubblici società in materia

di tributi

Dott.ssa Maria Altobelli, Esperta e autrice

di pubblicazioni in materia di tributi locali

Avv. Stefano Ciulli, Consulente di Enti Locali

e Amministrazioni pubbliche

Rag. Antonio Tirelli, Consulente e Revisore di Enti

Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere commercialista

Dott.ssa Anna Guiducci, Dirigente Servizi Finanziari

Comune di Arezzo

Dott. Marcello Marzano, Dottore commercialista

e Revisore contabile, Consulente Enti Locali

Dott. Ivan Bonitatibus, Specialista in Diritto

Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione,

Dottore in Economia e Commercio, Rag. Commercialista,

Revisore Contabile

Comitato di redazione:

Giuseppe Vanni, Francesco Vegni, Nicola Tonveronachi

Segreteria di redazione: Ambra Valori, Veronica Potenza,

Edoardo Rivola

Versione editoriale: Grafiche Leonardo

Responsabile: Fabrizio Mandorlini

Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l.

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN

ISO 9001:2008 certificato da Certiquality

Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237

E-Mail: [email protected]

Sito internet: www.entilocaliweb.it

Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato

in data 20 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della

stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581

del Registro degli operatori di comunicazione di cui

alla Legge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa

Periodici Italiani

TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

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19

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29 gennaio 2016

Centro Studi Enti Locali

NOTIZIARIO2

3

TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

NOTIZIARIODichiarazioni “770/2016” “Semplificato” e “Ordinario”:approvati i Modelli definitivi e le relative Istruzioni ministeriali Con i 2 Provvedimenti datati

15 gennaio 2016, Prot. n.

7773/2016 e Prot. n.

7810/2016, l’Agenzia delle

Entrate ha approvato, rispetti-

vamente, il Modello

“770/2016” “Semplificato” e il

Modello “770/2016” “Ordina-rio” con relative Istruzioni, che

i sostituti d’imposta - tra cui i

Comuni - dovranno utilizzare

ai fini della Dichiarazione per

l’anno 2015.

Entrambi i Modelli devono

essere presentati esclusiva-

mente in via telematica diret-

tamente o tramite interme-

diario abilitato, sono disponi-

bili gratuitamente in formato

elettronico, e possono essere

utilizzati e stampati attraver-

so i siti internet www.agen-ziaentrate.it e

www.finanze.gov.it.

Si ricorda che i soggetti diver-

si dalle persone fisiche, ivi

comprese le Amministrazioni

e gli Enti pubblici, effettuano

la trasmissione telematica

della presente comunicazio-

ne tramite i propri gestori

incaricati, i cui nominativi

vengono comunicati secon-

do le modalità descritte nella

Circolare n. 30/E del 25 giu-

gno 2009 e al relativo Allega-

to tecnico. I gestori incaricati,

designati con le modalità

sopra descritte, possono in

via eventuale nominare altri

operatori incaricati di utilizza-

re i Servizi telematici dell’A-

genzia delle Entrate in nome

e per conto della Società non

residente identificata diretta-

mente ai fini Iva. I gestori

incaricati effettuano tale

comunicazione esclusiva-

mente per via telematica e

per questo devono possede-

re valida abilitazione al canale

Entratel o Fisconline.

I soggetti già abilitati al Servi-

zio telematico Entratel devo-

no continuare ad avvalersi in

ogni caso di tale servizio,

come precisato con Circolare

dell’Agenzia delle Entrate n.

21/E del 5 marzo 2001. Per tali

soggetti è stato istituito un

“Servizio di assistenza”, mentre

per la soluzione dei problemi

legati a:

– connessione al servizio;

– installazione delle applica-

zioni e configurazione della

postazione;

– utilizzo delle applicazioni

distribuite dall’Agenzia delle

Entrate;

– utilizzo di chiavi e password;

– normativa;

– scadenze di trasmissione,

si rimanda alla Sezione dedi-

cata all’assistenza on-line dei

Servizi telematici del sito

internet dell’Agenzia delle

Entrate (www.agenziaentra-te.gov.it).

È inoltre attivo il Servizio di

assistenza telefonica riserva-

to ai soggetti abilitati, accessi-

bile mediante il numero

848.836.526, fruibile dalle ore

8 alle ore 18 dei giorni dal

lunedì al venerdì e dalle 8 alle

14 il sabato, con esclusione

delle sole festività nazionali.

In prossimità di una scadenza

fiscale (es. presentazione tele-

matica della Dichiarazione), il

servizio è attivo dalle ore 8

alle ore 22.

Per gli utenti Entratel è stata

predisposta un’apposita

Sezione nella quale vengono

resi disponibili messaggi per-

sonalizzati in funzione dell’at-

tività dell’utente.

Anche gli utenti che utilizza-

no il Servizio telematico

Fisconline possono accedere,

per il Servizio assistenza, ai

Servizi telematici del sito

internet dell’Agenzia, così

come contattare il Call Centerdella stessa Agenzia al nume-

ro 848.800.444, attivo dal

lunedì al venerdì dalle ore 9

alle 17 e il sabato, dalle ore 9

alle 13. Costo della telefonata:

Tariffa urbana a tempo (Tut).

Il Modello “770/2016 Semplifi-cato” - la cui trasmissione

telematica deve essere effet-

tuata entro il 1° agosto 2016

(visto che il 31 luglio cade di

domenica), deve essere utiliz-

zato dai sostituti d’imposta

per comunicare all’Agenzia

delle Entrate i dati fiscali rela-

tivi alle ritenute operate nel-

l’anno 2015, i relativi versa-

menti e le eventuali compen-

sazioni effettuate nonché il

riepilogo dei crediti.

Il Modello “770/2016 Ordina-rio” – la cui trasmissione deve

essere effettuata anch’essa

entro il 1° agosto 2016 (visto

che il 31 luglio cade di dome-

nica), deve essere utilizzato

dai sostituti d’imposta, dagli

intermediari e dagli altri sog-

getti che intervengono in

operazioni fiscalmente rile-

vanti tenuti a comunicare i

dati relativi alle ritenute ope-

rate sui dividendi, proventi da

partecipazione, redditi di

capitali erogati nell’anno

2015 od operazioni di natura

finanziaria effettuati nello

stesso periodo, le compensa-

zioni operate e i crediti d’im-

posta utilizzati.

Il Modello “770/2016 Semplifi-cato” è composto da un Fron-

tespizio e dai Prospetti “ST”

per le “Ritenute operate, tratte-

nute per assistenza fiscale eImposte sostitutive”, “SV” per le

“Trattenute di addizionalicomunali all’Irpef”, “SX” per il

“Riepilogo dei crediti e dellecompensazioni” e “SY” per le

“Somme liquidate a seguito diprocedure di pignoramentopresso terzi e ritenute da art.25, Dl. n. 78/10”, deve essere

inviato all’Agenzia delle

Entrate qualora il sostituto

d’imposta non sia tenuto a

presentare anche il Modello .

Se invece, il sostituto d’impo-

sta in relazione alle ritenute

operate e alle operazioni

effettuate nell’anno 2015, è

tenuto a presentare anche il

Modello “770/2016 Ordinario”,

deve produrre, oltre ai Pro-

spetti sopra elencati del

Modello “770/2016 Semplifi-cato”, anche i Quadri “ST”, “SV” e

“SX” del Modello “770/2016Ordinario”.

Il Modello “770/2016 Ordina-rio” è composto, oltre dal

Frontespizio, dai Quadri “SF”,

“SG”, “SH”, “SI”, “SK”, “SL”, “SM”, “SO”,

“SQ”, “SS”, “ST”, “SV”, “SX” e “SY”.

I sostituti d’imposta che, in

relazione alle ritenute opera-

te e alle operazioni effettuate

nell’anno 2015, sono tenute a

presentare anche il Modello

“770/2016 Semplificato” in

presenza di compensazioni

interne ai sensi dell’art. 1, del

Dpr. n. 445/97, tra i versamen-

ti attinenti al Modello

“770/2016 Semplificato” e

quelli relativi al “770/2016Ordinario”, non presentano il

Modello “770/2016 Semplifi-cato” in quanto i Prospetti “ST”,

“SV” “SX” “SY” dovranno essere

compilati all’interno del

Modello “770/2016 Ordinario”.

In assenza invece di compen-

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29 gennaio 2016NOTIZIARIO 2 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti Locali4

sazioni, il sostituto ha facoltà

di presentare il Modello

“770/2016 Semplificato” ed il

Modello “770/2016 Ordinario”,

entrambi comprensivi dei

rispettivi dati concernenti ver-

samenti, i crediti e le compen-

sazioni.

Nel Modello “770/2016 Sempli-ficato” devono essere indicati,

relativamente all’anno 2015, i

dati relativi alle certificazioni

rilasciati ai contribuenti ai

quali sono stati corrisposti:

- redditi di lavoro dipendente,

equiparati (per esempio, le

pensioni e i crediti di lavoro

riconosciuti in sentenza) e

assimilati (per esempio, com-

pensi percepiti da soci di coo-

perative di produzione e lavo-

ro, remunerazioni dei sacer-

doti, assegni periodici corri-

sposti al coniuge);

- indennità di fine rapporto;

- prestazioni in forma di capi-

tale erogate da fondi pensio-

ne;

- redditi di lavoro autonomo;

- provvigioni e redditi diversi;

- i dati contributivi e previden-

ziali Inps, comprensivi delle

“Gestioni Dipendenti pubblici”(ex Inpdap);

- i dati assicurativi e quelli

relativi all’assistenza fiscale

prestata per il periodo d’im-

posta cui si riferisce la Dichia-

razione;

- i dati dei versamenti effet-

tuati, dei crediti e delle com-

pensazioni operate (solo

quando il sostituto d’imposta

non è obbligato a presentare

anche il Modello “770 Ordina-rio”);

- i dati relativi alle somme

liquidate a seguito di proce-

dure di pignoramento presso

terzi nonché le ritenute ope-

rate sui bonifici disposti dai

contribuenti per usufruire di

oneri deducibili o per i quali

spetta la detrazione d’impo-

sta.

Il Modello “770/2016 Semplifi-cato” non è il solo da compila-

re per quei Comuni che han-

no operato, tra gli altri, ritenu-

te su redditi di capitale, su

contributi erogati ad Enti o

associazioni e su indennità di

esproprio. Questi infatti sono

obbligati all’elaborazione

anche del Modello “770/2016Ordinario”.

Il Modello “770/2016 Ordina-rio”, così come il Modello

“770/2016 Semplificato”, deve

essere presentato separata-

mente dal Modello “Unico2016” (il cui termine di presen-

tazione è fissato al 30 settem-

bre 2016).

Ricordiamo che, generalmen-

te, i Comuni compilano il

Modello “770 Ordinario” per

certificare, tra le altre, le rite-

nute su contributi a soggetti

terzi, operate ai sensi dell’art.

28, comma 2, del Dpr. n.

600/73 (Quadro “SF”), le rite-

nute su premi e vincite (Qua-

dro “SH”) e le ritenute su

indennità di esproprio (Qua-

dro “SR”).

Per inciso, sempre relativa-

mente al Modello “770/2016Ordinario”, le Società per azio-

ni partecipate dai Comuni e le

Aziende speciali devono com-

pilare (se hanno distribuito

utili o dividendi) anche il Qua-

dro “SK”, relativo al Modello di

certificazione degli utili corri-

sposti nell’anno 2014.

Dal punto di vista formale, sia

i dati fiscali che quelli contri-

butivi devono essere inseriti

applicando, non la regola del

“troncamento” dei centesimi

di Euro, bensì “mediante arro-tondamento alla seconda cifradecimale”(ad esempio: 55,505

diventa 55,51; 65,626 diventa

65,63; 65,493 diventa 65,49).

La Dichiarazione deve essere

sottoscritta a nostro avviso

anche dai soggetti che sotto-

scrivono la relazione di revi-

sione, ossia:

– dal Revisore contabile iscrit-

to nel Registro istituito presso

il Ministero della Giustizia (in

tal caso, va indicato, nella

casella “Soggetto”, il codice

“1”);

– dal Collegio sindacale (nella

casella “Soggetto”, per ciascun

membro, si riporta il codice

“4”).

Il soggetto che effettua il con-

trollo contabile deve inoltre

indicare il proprio codice

fiscale.

Ricordiamo che, come per

l’anno passato, i sostituti d’im-

posta non dovranno più indi-

care le Addizionali comunali

all’Irpef nel Quadro “ST” ma

inserirle nel Quadro “SV”.

E’ stata confermata la suddivi-

sione in 2 Sezioni del Quadro

“ST”, dove nella prima conflui-

scono i dati relativi alle tratte-

nute ed ai versamenti delle

Imposte destinate all’Erario,

mentre nella seconda trovano

allocazione le informazioni

riferite alle Addizionali regio-

nali all’Irpef.

Anche per quest’anno è previ-

sto che, qualora il sostituto

d’imposta non sia tenuto a

presentare il Modello

“770/2016 Ordinario”, il Model-

lo “770/2016 Semplificato”

deve contenere anche i dati

dei versamenti effettuati e

delle compensazioni operate,

esposti nei Prospetti riepilo-

gativi “ST”, “SV” e “SX”. Nel caso

invece il sostituto d’imposta

sia tenuto a presentare anche

il Modello “770/2016 Ordina-rio”, dovrà produrre il Modello

“770/2016 Semplificato” senza

compilare i Quadri riepilogati-

vi “ST”, “SV” e “SX”, in quanto i

dati in essi contenuti dovran-

no essere evidenziati nell’am-

bito dei Quadri “ST”, “SV” e “SX”

del Modello “770/2016 Ordina-rio”.

Tuttavia, è stata confermata la

possibilità, per il sostituto

d’imposta tenuto a presenta-

re anche il Modello “770/2016Ordinario”, di produrre il

Modello “770/2016 Semplifica-to” comunque comprensivo

dei Prospetti “ST”, “SV” e “SX”

qualora non abbia operato

compensazioni “interne” ai

sensi dell’art. 1 del Dpr. n.

445/97 tra i versamenti atti-

nenti al Modello “770/2016Semplificato” e quelli relativi al

Modello “770/2016 Ordinario”.

Inoltre, è stata confermata la

facoltà per i sostituti d’impo-

sta di suddividere il Modello

“770/2015 Semplificato”

inviando, oltre al frontespizio,

la “Comunicazioni dati lavorodipendente ed assimilati” ed i

relativi Prospetti “SS”, “ST”, “SV” e

“SX”, separatamente dalle

“Comunicazioni dati lavoroautonomo, provvigioni e reddi-ti diversi” e dai relativi Prospet-

ti “SS”, “ST”, “SV” e “SX”, sempre-

ché risultino soddisfatte

entrambe le seguenti condi-

zioni:

- essere trasmesse entrambe

le suddette tipologie di

Comunicazioni;

- non siano state effettuate

compensazioni “interne” tra i

versamenti attinenti ai redditi

di lavoro dipendente e quelli

di lavoro autonomo, né tra tali

versamenti e quelli riguardan-

ti i redditi di capitale.

L’esercizio delle suddette

facoltà deve essere evidenzia-

to nel Frontespizio del Model-

lo alla voce “Redazione dellaDichiarazione”, compilando la

Sezione che interessa e bar-

rando le relative caselle.

In sintesi, anche relativamente

all’anno 2014, avremo 4 possi-

bili tipologie di trasmissione

del Modello “770/2016 Sempli-ficato”, ovvero:

- invio integrale;

- invio con successivo inoltro

dei Quadri “ST”, “SV” e “SX” nel

Modello “770/2016 Ordinario”;

- invio delle sole “Comunica-zioni dati lavoro dipendente edassimilati” (con invio separato

delle “Comunicazioni dati lavo-ro autonomo, provvigioni eredditi diversi”);

- invio delle sole “Comunica-zioni dati lavoro autonomo,provvigioni e redditi diversi”(con invio separato delle

“Comunicazioni dati lavoro

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29 gennaio 2016

Centro Studi Enti Locali

NOTIZIARIO2

5

TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

dipendente ed assimilati”).

Nel primo, terzo e quarto caso

occorrerà indicare, attraverso

apposita barratura, la presen-

za dei Quadri “SS”, “ST” e “SV” e

(eventualmente) “SX” e l’even-

tuale presenza anche del

Modello “770/2016 Ordinario”.

In merito al Quadro riepiloga-

tivo “ST”, è stata confermata al

punto 11 l’indicazione del

“capitolo”, nel caso di versa-

menti effettuati presso la

Tesoreria provinciale dello

Stato.

Ricordiamo poi che, oltre

all’indicazione del “capitolo”,

per i versamenti in Tesoreria

occorre barrare la casella di

cui al punto 12.

Per i versamenti effettuati

mediante il Modello di paga-

mento “F24EP”, deve essere

riportato nel punto 11 il codi-

ce-tributo esposto nel mede-

simo e non deve essere barra-

ta la casella “Tesoreria”. Inoltre,

nel caso di più versamenti

effettuati in Tesoreria nello

stesso periodo utilizzando il

medesimo capitolo, questi

possono essere “evidenziaticumulativamente esponendoliin un solo rigo”.

Nel punto 13 del Quadro “ST”

(Sezione seconda) deve esse-

re indicato il codice della

Regione, da rilevarsi dal

Modello di pagamento ovve-

ro, in caso di assenza di versa-

mento, dalla Tabella “SF – Elen-co Regioni e Province autono-me” posta nell’Appendice alle

Istruzioni per la compilazione

del Modello “770/2015 Sempli-ficato”.

E’ stata poi riproposta, nel

Quadro “ST”, l’indicazione al

punto 14 della data di versa-

mento (giorno, mese e anno).

Per quanto riguarda le “Comu-nicazioni dati certificazionilavoro dipendente”, le stesse

richiedono tutti i dati già pre-

senti nelle certificazioni rila-

sciate ai sostituiti, ed i campi

già contenuti nella nuova “Cu2016” (anch’esso approvato

nei giorni scorsi, vedi com-

mento seguente), sono ripor-

tati con la stessa numerazione

ed evidenziati con il tratteg-

gio.

Ed ancora, per una più facile

compilazione del Modello, è

stato disposto che:

- le Istruzioni relative ai punti

della “Cu” concernenti i dati

fiscali sono riportate integral-

mente in questo paragrafo di

istruzioni al “770” (comprese

quelle relative al campo

“Annotazioni” presente solo

nella “Cu”) e debbono pertan-

to intendersi riferite alle certi-

ficazioni già rilasciate dal

sostituto d’imposta;

- le Istruzioni relative ai dati

previdenziali ed assistenziali

Inps e Inps “Gestione ex Inp-dap” analoghe a quelle conte-

nute nella “Cu” sono riportate

in Appendice;

- le Istruzioni afferenti gli ulte-

riori dati richiesti nel Modello

sono evidenziate con il colore

verde.

I dati relativi a ciascun perci-

piente devono essere conte-

nuti in un’unica comunicazio-

ne. Tale modalità di indicazio-

ne dei dati dovrà essere

seguita anche in presenza di

più certificazioni legittima-

mente rilasciate dal sostituto

per il medesimo periodo

d’imposta allo stesso perci-

piente. In questo caso, i dati

relativi alle somme e valori

assoggettati a tassazione sul-

la base degli scaglioni di red-

dito e delle relative aliquote

nonché quelli relativi agli

emolumenti arretrati di lavoro

dipendente, dovranno essere

indicati con riferimento all’ul-

timo “Cu” rilasciato, mentre

sarà necessario fornire distin-

ta indicazione dei dati relativi

alle indennità di fine rapporto

utilizzando più volte i punti

necessari. Analogamente, in

caso di erogazione di quote di

Tfr provenienti da più decuius, il sostituto dovrà fornire

distinta indicazione dei dati

relativi alle indennità di fine

rapporto utilizzando più volte

i punti necessari.

Per ciascun percipiente

dovranno invece essere tra-

smesse più comunicazioni

nelle seguenti ipotesi:

erogazione di indennità di

fine rapporto e prestazioni in

forma di capitale;

erogazione all’erede di som-

me di spettanza del de cuius e

di somme spettanti all’erede

medesimo in qualità di lavo-

ratore atteso il diverso regime

di tassazione.

Ciascuna comunicazione

deve essere contraddistinta

da un diverso numero pro-

gressivo, da evidenziarsi nel-

l’apposito riquadro posto nel-

la parte in alto a sinistra della

stessa, e dal codice fiscale del

dichiarante, posto in alto a

destra.

Il codice fiscale del sostituto

d’imposta va invece compila-

to esclusivamente nel caso di

operazioni straordinarie e

successioni (al riguardo, si rin-

via a quanto precisato nel

punto 4.2 del paragrafo 4 del-

le Istruzioni).

Pressoché immutato il Qua-

dro “SS” per la presentazione

dei dati riassuntivi riportati

nelle comunicazioni inserite

nel Modello di Dichiarazione.

In esso dovranno essere ripor-

tati i dati rilevati dalle certifi-

cazioni di lavoro dipendente,

assimilato e dell’assistenza

fiscale, nonché dalle certifica-

zioni di lavoro autonomo, del-

le provvigioni e dei redditi

diversi.

Confermato il Quadro “SV”

che, come abbiamo più sopra

accennato, deve essere utiliz-

zato esclusivamente per inse-

rire i dati relativi alle trattenu-

te di Addizionali comunali

all’Irpef e per assistenza fisca-

le effettuate, nonché per

esporre tutti i relativi versa-

menti.

L’apposizione dei dati di ver-

samento nel Quadro “SV” deve

essere effettuata in forma

aggregata, a differenza di

quello che avviene nella dele-

ga di pagamento (Modello

“F24” e Modello “F24 Enti Pub-blici”), dove devono essere

compilati tanti righi quanti

sono i Comuni interessati al

versamento dell’Addizionale

comunale. Il criterio da utiliz-

zare per effettuare tale aggre-

gazione è quello di prendere

a riferimento la data di versa-

mento. Pertanto, tutte le Addi-

zionali comunali versate nella

stessa data devono essere rie-

pilogate in un unico rigo.

Nella ipotesi in cui ci sia diffor-

mità relativamente al periodo

di riferimento, presenza di

versamenti per “ravvedimen-to”, versamenti codificati con

diverse note (vedi punto 10

del Quadro “SV”) e versamenti

effettuati in Tesoreria, devono

essere compilati più righi

anche se i versamenti sono

stati effettuati nella stessa

data.

Nel Quadro “SV” devono esse-

re quotate, per le Addizionali

comunali all’Irpef:

- le trattenute ed i relativi ver-

samenti effettuati in forma

rateizzata nell’anno 2014 con

riferimento all’anno 2013,

nonché le trattenute e i relati-

vi versamenti dell’acconto

delle addizionali comunali

all’Irpef effettuati in forma

rateizzata nell’anno 2014 con

riferimento all’anno 2014;

- le trattenute ed i relativi ver-

samenti effettuati a seguito di

cessazione del rapporto di

lavoro avvenuta nel corso del-

l’anno 2014;

- le trattenute ed i relativi ver-

samenti corrisposti per assi-

stenza fiscale prestata nel

2014.

Per le modalità di compilazio-

ne del Quadro “SV”, si rimanda

alle Istruzioni del Modello

“770/2015 Semplificato”, ricor-

dando solo che, in caso di ver-

samenti per “ravvedimentooperoso” di cui all’art. 13 del

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29 gennaio 2016NOTIZIARIO 2TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti Locali6

Dlgs. n. 472/97, l’importo indi-

cato nel punto 7 deve essere

comprensivo dei relativi inte-

ressi (indicati al punto 8).

Riguardo infine al Quadro “SX”

(“Riepilogo altri crediti”), ricor-

diamo che, con la Risoluzione

n. 9 del 18 gennaio 2005, l’A-

genzia delle Entrate ha istitui-

to i codici-tributo da utilizza-

re, tramite il Modello “F24”, per

la compensazione delle ecce-

denze dei versamenti di rite-

nute di lavoro dipendente,

assimilati e assistenza fiscale

(codice-tributo 6781) nonché

di lavoro autonomo, provvi-

gioni e redditi diversi (codice-

tributo 6782), risultanti dal

rigo SX4, colonna 6, del

Modello “770 Semplificato”, e di

ritenute su redditi di capitale

(codice-tributo 6783), risul-

tanti dai Quadri “ST” e “SX” del

Modello “770 Ordinario”.

La suddivisione del credito da

utilizzare in compensazione,

risultante come detto dal rigo

SX4, colonna 6, è stata nuova-

mente inserita nelle ultime

righe del Quadro “SX” dei

Modelli “770/2016 Semplifica-to” e “Ordinario”, in base ai

rispettivi codici-tributo.

Sempre nel Quadro “SX” è sta-

to di nuovo previsto, nel rigo

SX1, il dettaglio dei crediti

maturati nel corso dell’anno

2014, distinguendo quelli che

derivano da restituzioni fatte

ai dipendenti e collaboratori a

seguito di conguagli e non

utilizzati a scomputo di rite-

nute di lavoro dipendente e

assimilato (colonna 1, già pre-

vista negli anni precedenti),

da quelli che derivano da

restituzioni effettuate a fronte

di assistenza fiscale (colonna

2), o corrispondenti ai com-

pensi spettanti ai sostituti

d’imposta per aver prestato

assistenza fiscale diretta

(colonna 3).

Nello stesso rigo è stata con-

fermata la colonna 4 per l’in-

dicazione dell’ammontare

complessivo dei versamenti

in eccedenza risultanti dal

Quadro “ST”.

Si precisa che, l’art. 1, comma

574, della “Legge di Stabilità2014”, subordina l’utilizzo in

compensazione dei crediti

per importi superiori a Euro

15.000 annui alla presenza del

visto di conformità nella

dichiarazione da cui il credito

emerge. In alternativa all’ap-

posizione del visto di confor-

mità è possibile far sottoscri-

vere la dichiarazione dall’or-

gano incaricato ad effettuare

il controllo contabile.

Rammentiamo infine il Qua-

dro “SY” del Modello “770/2016Semplificato”, dedicato alle

somme liquidate a seguito di

procedure di pignoramento

presso terzi e relative ritenute

applicate ai sensi dell’art. 25

del Dl. n. 78/10. Questo pro-

spetto si compone di 3 Sezio-

ni: la prima Sezione deve esse-

re compilata dal soggetto

erogatore delle somme, la

seconda Sezione deve essere

compilata dal debitore princi-

pale, la terza Sezione deve

essere compilata dalle ban-

che e dalle Poste Italiane Spa.

Le Istruzioni ricordano che,

per tali somme, non devono

essere compilate le ordinarie

“Comunicazioni” contenute

nel Modello.

L’Agenzia delle Entrate ha

pubblicato sul proprio sito

istituzionale il Provvedimento

direttoriale 15 gennaio 2016,

n. 7786, di approvazione del

nuovo Modello “Cu 2016”, con

le relative Istruzioni ministe-

riali, di certificazione dei red-

diti di lavoro dipendente, assi-

milati, assistenza fiscale e

lavoro autonomo, corrisposti

nell’anno 2015, che il datore

di lavoro, l’Ente pensionistico

o altro sostituto d’Imposta,

devono consegnare, prima al

contribuente entro il 28 feb-

braio, ovvero entro 12 giorni

dalla cessazione del rapporto

di lavoro, e trasmettere all’A-

genzia delle Entrate entro il 7

marzo di ogni anno.

La certificazione deve essere

consegnata al lavoratore

dipendente o autonomo in

duplice copia e, se per i reddi-

ti da certificare è stata già

emanata una Dichiarazione

diversa da quella in commen-

to, il datore di lavoro deve

nuovamente emettere e con-

segnare una certificazione

redatta sulla base del Modello

approvato dal Provvedimento

direttoriale 15 gennaio 2016.

Nello specifico, devono essere

attestati:

● l’ammontare complessivo

dei redditi di lavoro dipen-

dente, equiparati ed assimila-

ti, di cui agli artt. 49 e 50, del

Tuir, corrisposti nell’anno

2015 ed assoggettati a tassa-

zione ordinaria, a tassazione

separata, a ritenuta a titolo

d’imposta e ad imposta sosti-

tutiva;

● l’ammontare complessivo

dei redditi di lavoro autono-

mo, provvigioni e redditi

diversi di cui agli artt. 53 e 67,

comma 1, dello stesso Tuir;

● l’ammontare complessivo

delle provvigioni comunque

denominate per prestazioni,

anche occasionali, inerenti a

rapporti di commissione, di

agenzia, di mediazione, di rap-

presentanza di commercio e

di procacciamento d’affari,

corrisposte nel 2015, nonché

provvigioni derivanti da ven-

dita a domicilio di cui all’art.

19, del Dlgs. n. 114/98, assog-

gettate a ritenuta a titolo

d’imposta, cui si sono rese

applicabili le disposizioni con-

tenute nell’art. 25-bis, del Dpr.

n. 600/73;

● l’ammontare complessivo

dei compensi erogati nel 2015

a seguito di procedure di

pignoramento presso terzi di

cui all’art. 21, comma 15, della

Legge n. 449/97;

● l’ammontare complessivo

delle somme erogate a segui-

to di procedure di esproprio

di cui all’art. 11, della Legge n.

413/91;

● l’ammontare complessivo

dei corrispettivi erogati nel

2015 per prestazioni relative a

contratti d’appalto per cui si

sono rese applicabili le dispo-

sizioni contenute nell’art. 25-

ter, del Dpr. n. 600/73;

● l’ammontare complessivo

delle indennità corrisposte

per la cessazione di rapporti

di agenzia, per la cessazione

da funzioni notarili e per la

cessazione dell’attività sporti-

va quando il rapporto di lavo-

ro è di natura autonoma del-

l’art. 17, comma 1, lett. d), e) e

f ), del Tuir);

● le relative ritenute di accon-

to operate;

● le detrazioni effettuate.

La “Cu 2016” viene altresì uti-

lizzata per evidenziare l’am-

montare dei redditi corrispo-

sti nell’anno 2015 che non

hanno concorsa alla formazio-

Certificazione unica “Cu 2016”:le indicazioni contenute nel nuovo Modelloreso noto dall’Agenzia delle Entrate

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29 gennaio 2016

Centro Studi Enti Locali

NOTIZIARIO2

7

TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

ne del reddito imponibile ai

fini fiscali e contributivi, dei

dati previdenziali ed assisten-

ziali relativi alla contribuzione

versata o dovuta agli Enti pre-

videnziali.

Le Istruzioni scaricabili dal sito

dell’Agenzia delle Entrate

sono così suddivise: le “Infor-mazioni per il contribuente”

(Capitolo III), “Istruzioni per ildatore di lavoro, Ente pensioni-stico o altro sostituto d’imposta– compilazione dati anagrafici”(Capitolo IV), “Istruzioni per ildatore di lavoro, Ente pensioni-stico o altro sostituto d’imposta– compilazione dati fiscali –Certificazione lavoro dipen-dente, assimilati e assistenzafiscale” (Capitolo V), “Istruzioniper il datore di lavoro, ente pen-sionistico o altro sostituto d’im-posta – compilazione dati pre-videnziali e assistenziali” (Capi-

tolo VI) e “Istruzioni per il sosti-tuto d’Imposta – Compilazionedei dati fiscali – Certificazionelavoro autonomo, provvigioni eredditi diversi” (Capitolo VII).

Nella Sezione “Dati Fiscali”devono essere inserite le indi-

cazioni riguardanti il reddito

complessivo, utili ai fini della

Dichiarazione dei redditi, tra

le quali l’annotazione del red-

dito complessivo, i riferimenti

del rapporto di lavoro, le rite-

nute, le Addizionali e gli

acconti versati in corso d’an-

no.

Per quanto riguarda la previ-

denza complementare, è pre-

vista una parte all’interno del-

la quale devono essere inseri-

ti i versamenti effettuati in

corso d’anno e l’importo del

Tfr versato alla forma di previ-

denza complementare. Sono

stati predisposti inoltre i cam-

pi atti ad accogliere i dati in

materia di oneri deducibili, le

somme erogate per incre-

mento della produttività e le

somme soggette a tassazione

separata. In fondo alla parte in

commento è riportata una

Tabella all’interno della quale

devono essere inseriti i dati

relativi al nucleo familiare.

Per quanto riguarda la Sezio-

ne “Dati fiscali”, si evidenzia

che:

- nei punti 1 e 2 va indicato il

totale dei redditi di lavoro

dipendente, rispettivamente a

contratto a tempo indetermi-

nato e determinato, equipara-

ti ed assimilati per i quali è

possibile fruire della detrazio-

ne di cui all’art. 13, commi 1,

del Tuir, al netto degli oneri

deducibili di cui all’art. 10 del

Tuir e disposizioni particolari,

evidenziati ai punti 431 e 142

nonché al netto del contribu-

to di solidarietà di cui all’art. 2,

comma 2, del Dl. n. 138/11,

convertito con modificazioni

dalla Legge n. 148/11, eviden-

ziato al punto 451 e dei con-

tributi previdenziali e assi-

stenziali che non hanno con-

corso a formare il reddito. Nel

presente punto deve essere

altresì indicato l’importo com-

plessivo delle indennità di cui

all’art. 17, comma 1, lett. a) e c),

del Dpr. n. 917/86 (“Tuir”),

eccedente il milione di Euro

da assoggettare a tassazione

ordinaria in base all’art. 24 del

Dl. n. 201/11, convertito con

modificazioni dalla Legge n.

214/11. Nelle annotazioni

(codice “BZ”), deve essere indi-

cato l’ammontare complessi-

vo eccedente il milione di

Euro. Nella medesima annota-

zione, deve essere inoltre cita-

to l’importo delle singole

indennità corrisposte. Per le

prestazioni pensionistiche

l’importo da indicare deve

essere comprensivo sia del-

l’ammontare imponibile della

prestazione maturata al 31

dicembre 2000 sia dell’impor-

to della prestazione maturata

dal 1°gennaio 2001 al 31

dicembre 2006;

- al punto 411 è presente il

campo relativi alla previdenza

complementare;

- nel punto 431 va indicato il

totale degli oneri sostenuti di

cui all’art. 10, del Tuir, ad ecce-

zione dei contributi e premi

versati alle forme pensionisti-

che complementari esclusi

dall’importo di cui ai punti 1,

2, 3, 4 e 5 evidenziati nel pun-

to 142, le erogazioni effettua-

te in conformità a contratti

collettivi o da accordi e rego-

lamenti aziendali a fronte si

spese sanitarie di cui allo stes-

so art. 10, comma 1, lett. b),

che, a norma dell’art. 51, com-

ma 2, lett. h), del Tuir, non han-

no concorso a formare il red-

dito di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5,

e le erogazioni liberali a favo-

re delle istituzioni religiose

diverse dall’Istituto centrale

per il sostentamento del clero

della Chiesa cattolica italiana,

previste da specifiche norme.

Per fini conoscitivi e di traspa-

renza l’importo indicato da

questo punto deve essere

comunicato al percipiente, e

quindi il sostituto d’imposta

dovrà esplicitare i singoli one-

ri nei successivi punti da 432 a

437 indicando il codice relati-

vo all’onere deducibile dalla

Tabella L in Appendice alle

presenti istruzioni e l’importo

dell’onere stesso relativo

codice riportato;

- nel punto 451 è da inserire

l’importo trattenuto dal sosti-

tuto d’imposta a titolo di “con-tributo di solidarietà” introdot-

to dall’art. 2, comma 2, del Dl.

n. 138/11 (“Manovra di Ferra-gosto”), convertito con modifi-

cazioni dalla Legge n. 148/11,

prorogato dall’art. 1, comma

590, della Legge n. 147/13 ed

applicabile sulla parte ecce-

dente ad Euro 300.000. Nel

caso in cui il rapporto di lavo-

ro sia cessato nel corso del

2015, il sostituto d’imposta è

tenuto ad evidenziare nelle

annotazioni (codice “BY”) del-

la “Cu 2016”, che il contribuen-

te è obbligato alla presenta-

zione della Dichiarazione dei

redditi al fine di autoliquidare

il “contributo di solidarietà”.

All’interno del punto 452

deve essere riportato l’impor-

to del “contributo di solida-rietà” non operato per effetto

delle disposizioni emanate a

seguito degli eventi eccezio-

nali già ricompreso nel punto

451;

- nei punti da 481 a 483 vanno

indicati gli importi complessi-

vi dei redditi assoggettati a

ritenuta a titolo d’imposta e le

relative ritenute operate e

sospese. In particolare, nel

punto 481 si riportano i com-

pensi percepiti da soggetti

non residenti in relazione a

rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa, le

prestazioni di previdenza

complementare erogate sotto

forma di rendita riferibili al

maturato dal 1°gennaio 2007

e le prestazioni di previdenza

complementare erogate sotto

forma di capitale riferibili al

maturato dal 1°gennaio 2007

assoggettate a ritenuta a tito-

lo d’imposta;

- nei punti da 531 a 535 deve

essere indicato l’importo

complessivo dei redditi corri-

sposto da altri soggetti e con-

guagliato dal sostituto d’im-

posta (già compreso, rispetti-

vamente, nei punti 1, 3, 4 e/o

5);

- dai punti 801 a 808 devono

essere esposti i dati relativi

alle indennità di fine rapporto

e alle prestazioni in forma di

capitale assoggettate a tassa-

zione separata per le quali si

sono rese applicabili le dispo-

sizioni recate dal Dpr. 600/73;

Ciascun contribuente può uti-

lizzare una scheda unica per

la scelta della destinazione

dell’8, del 5 e del 2 per mille

dell’Irpef, che possono essere

così destinati:

● l’8 per mille del gettito Irpef

allo Stato oppure ad una Isti-

tuzione religiosa;

● il 5 per mille della propria

Irpef a determinate finalità;

● il 2 per mille della propria

Irpef in favore di un partito

politico;

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29 gennaio 2016NOTIZIARIO 2TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti Locali8

● il due per mille della propria

Irpef in favore di una Associa-

zione culturale.

La Tabella Allegata “A” contie-

ne la lista degli oneri per i

quali spetta la detrazione del

19%, mentre la Tabella Allega-

ta “B” contiene la lista degli

oneri per i quali spetta la

detrazione del 26%, all’inter-

no della quale sono presenti

le erogazioni liberali a favore

delle Onlus e le erogazioni

liberali a favore di Partiti e

Movimenti politici.

La successiva Sezione “Datiprevidenziali e assistenziali”deve essere compilata ai fini

contributivi indicando i dati

previdenziali ed assistenziali

relativi alla contribuzione ver-

sata o dovuta all’Inps com-

prensiva delle Gestioni ex Inp-

dap nonché l’importo dei con-

tributi previdenziali e assi-

stenziali a carico del lavorato-

re versati e/o dovuti allo stes-

so Ente previdenziale (la Leg-

ge n. 214/11 di conversione

del Dl. n. 201/11 ha disposto la

soppressione dell’Inpdap e

trasferito le funzioni all’Inps),

relativi all’anno riportato nel-

l’apposito spazio previsto nel-

lo schema. La certificazione va

consegnata al contribuente

dai datori di lavoro entro il 28

febbraio dell’anno successivo

a quello cui si riferiscono i

contributi certificati ovvero

entro 12 giorni dalla richiesta

dell’interessato in caso di ces-

sazione del rapporto di lavoro.

L’esposizione dei dati da indi-

care nella certificazione deve

rispettare la sequenza, la

denominazione e l’indicazio-

ne del numero progressivo

previste nello schema di Cer-

tificazione unica. Può essere

omessa l’indicazione della

denominazione e del numero

progressivo dei campi non

compilati, se tale modalità

risulta più agevole per il dato-

re di lavoro.

I dati previdenziali di compe-

tenza dell’Inps devono essere

certificati da parte di tutti i

datori di lavoro già tenuti alla

presentazione delle denunce

individuali dei lavoratori

dipendenti previste dall’art. 4,

del Dl. n. 352/78, convertito

con modificazioni, dalla Leg-

ge n. 467/78 (Modello 01/M),

ovvero alla presentazione del

Mod. Dap/12. Pertanto, la cer-

tificazione, per la parte relati-

va ai dati previdenziali di

competenza dell’Inps, deve

essere compilata anche da

parte dei soggetti non sosti-

tuti d’imposta (Ambasciate,

Organismi internazionali,

Aziende straniere che occu-

pano lavoratori italiani all’e-

stero assicurati in Italia).

Inoltre, devono essere certifi-

cati i compensi corrisposti

durante l’anno 2015 ai colla-

boratori coordinati e conti-

nuativi iscritti alla gestione

separata Inps di cui all’art. 2,

comma 26, della Legge n.

335/95.

Per quanto riguarda i redditi

da lavoro autonomo, la Certifi-

cazione deve essere utilizzata

per indicare:

● le corresponsioni di somme

erogate nel corso del 2015

riferite a redditi di lavoro

autonomo di cui all’artt. 53,

del Tuir, o redditi diversi di cui

all’art. 67, comma 1, dello stes-

so Tuir, cui si sono rese appli-

cabili le disposizioni degli artt.

25 del Dpr. n. 600/73 e 33,

comma 4, del Dpr. n. 42/98;

● le provvigioni comunque

denominate per prestazioni,

anche occasionali, inerenti a

rapporti di commissione, di

agenzia, di mediazione, di rap-

presentanza di commercio e

di procacciamento d’affari,

corrisposte nel 2015, nonché

provvigioni derivanti da ven-

dita a domicilio di cui all’art.

19, del Dlgs. n. 114/98, assog-

gettate a ritenuta a titolo

d’imposta, cui si sono rese

applicabili le disposizioni con-

tenute nell’art. 25-bis, del Dpr.

n. 600/73;

● i corrispettivi erogati nel

2015 per prestazioni relative a

contratti d’appalto cui si sono

resi applicabili le disposizioni

contenute nell’art. 25-ter, del

Dpr. n. 600/73.

Vanno indicate in questo

riquadro anche le indennità

corrisposte per la cessazione

di rapporti di agenzia, per la

cessazione da funzioni notari-

li e per la cessazione dell’atti-

vità sportiva quando il rap-

porto di lavoro è di natura

autonoma.

Relativamente ai compensi di

cui all’art. 67, comma 1, lett.

m), del Tuir (indennità di tra-

sferta, rimborsi forfetari di

spesa, premi e compensi ero-

gati nell’esercizio diretto di

attività sportive dilettantisti-

che) non vanno indicati i rim-

borsi per spese documentate

relative al vitto, all’alloggio, al

viaggio e al trasporto soste-

nute in occasione di presta-

zioni effettuate fuori dal terri-

torio comunale.

In presenza di più compensi

erogati allo stesso percipien-

te, il sostituto ha la facoltà di

indicare i dati relativi secondo

le seguenti modalità:

● totalizzare i vari importi e

compilare un’unica certifica-

zione qualora i compensi sia-

no riferiti alla stessa causale;

● compilare tante certificazio-

ni quanti sono i compensi

erogati nell’anno avendo cura

di numerare progressivamen-

te le singole certificazioni

riguardanti il medesimo per-

cipiente.

In caso di decesso del percet-

tore, il sostituto d’imposta

deve rilasciare agli eredi la

certificazione relativa al sog-

getto deceduto attestante i

redditi e le altre somme a lui

corrisposte, indicando nella

Parte “Dati anagrafici” i dati

relativi al defunto.

La Certificazione va conse-

gnata anche per attestare i

redditi corrisposti, ai sensi del-

l’art. 7, comma 3, del Dpr. n.

917/86, agli eredi del percet-

tore delle somme, in tal caso:

● nella Sezione “Dati anagrafi-ci” devono essere indicati i

dati anagrafici dell’erede;

● l’importo dei redditi erogati

all’erede deve essere indicato

al punto 4 della Parte “Datifiscali” della certificazione

relativa ai redditi di lavoro

autonomo, provvigioni e red-

diti diversi e quello delle rite-

nute operate al successivo

punto 9;

● nel punto 8 “categorie parti-colari”, riportare il codice “Z”

rilevabile dalla Tabella “D”

posta in appendice alle Istru-

zioni al Modello.

Nel punto 1 va indicato,

riguardo alla causale del

pagamento, un codice tra

quelli elencati all’interno delle

Istruzioni al Modello di dichia-

razione.

Nel punto 4 va indicato l’am-

montare lordo del compenso

corrisposto al netto dell’Iva

eventualmente dovuta. Si pre-

cisa che il contributo integra-

tivo (ad. esempio 2% o 4%)

destinato alle Casse professio-

nali non fa parte del compen-

so e, quindi, non deve essere

indicato. In relazione alle som-

me individuate dal codice “N”

(indennità di trasferta, rimbor-

so forfetario di spese, premi e

compensi erogati) del punto

1, devono essere ricomprese

nell’importo da esporre nel

punto 4 anche le somme che

non hanno concorso a forma-

re il reddito (fino ad Euro

7.500,00 ai sensi dell’art. 69,

comma 2, del Tuir) che devo-

no essere inoltre riportate nel

successivo punto 7. Tali moda-

lità devono essere eseguite

anche in caso di erogazione di

compensi di ammontare non

eccedente Euro 7.500,00. Per

quanto concerne i compensi

erogati ad esercenti presta-

zioni di lavoro autonomo che

hanno optato per i regimi

agevolati, relativi alle nuove

iniziative di cui all’art. 13, della

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29 gennaio 2016

Centro Studi Enti Locali

NOTIZIARIO2

9

TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Legge n. 388/00, al punto 4 va

indicato l’intero importo cor-

risposto, ancorché non assog-

gettato a ritenuta d’acconto. Il

medesimo importo deve

essere riportato anche nel

successivo punto 7.

Relativamente ai compensi,

non soggetti a ritenuta d’ac-

conto, corrisposti a coloro che

applicano il regime fiscale di

vantaggio per l’imprenditoria

giovanile e lavoratori in mobi-

lità previsto dall’art. 27, del Dl.

n. 98/11, nel presente punto

va altresì indicato l’intero

importo corrisposto, ancorché

non assoggettato a ritenuta

d’acconto. Il medesimo

importo deve essere riportato

anche nel successivo punto 7.

Se il percipiente è un sogget-

to non residente, il sostituto

d’imposta deve indicare le

somme non assoggettate a

ritenuta nel punto 5, in quan-

to ha applicato direttamente

il regime previsto nelle con-

venzioni internazionali per

evitare le doppie imposizioni

sui redditi. In tal caso, il sosti-

tuto d’imposta deve conser-

vare ed esibire o trasmettere,

a richiesta dell’Agenzia delle

Entrate, il certificato rilasciato

dal competente ufficio fiscale

estero, attestante la residenza

del percipiente, nonché la

documentazione comprovan-

te l’esistenza delle condizioni

necessarie per fruire del regi-

me convenzionale. Nel caso in

cui esista un modello conven-

zionale, quest’ultimo debita-

mente compilato sostituisce

la predetta documentazione.

Per la compilazione dei punti

non espressamente analizzati,

rinviamo alla lettura delle

Istruzioni ministeriali alla

compilazione del Modello

“Certificazione unica 2016”.

Con il Provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle

Entrate 15 gennaio 2016, Prot.

n. 7847/2016, sono stati

approvati i seguenti Modelli

di Dichiarazione semplificata

relativa ai redditi 2015 con le

relative Istruzioni:

- “730/2016”, utilizzabile per la

Dichiarazione semplificata

che i lavoratori dipendenti e

pensionati presenteranno ai

fini Irpef nell’anno 2016 per i

redditi prodotti nell’anno

2015, avvalendosi dell’assi-

stenza fiscale;

- “730-1”, da utilizzare per la

destinazione dell’otto, del cin-

que e del due per mille dell’Ir-

pef;

- “730-2”, per il sostituto d’im-

posta e “730-2” per il Caf e per

il Professionista abilitato, che

contengono la ricevuta del-

l’avvenuta consegna della

Dichiarazione da parte del

contribuente;

- “730-3” consistente nel pro-

spetto di liquidazione relativo

all’assistenza fiscale prestata;

- “730-4” e “730-4 integrativo”,

contenenti la comunicazione

al sostituto d’imposta dei

nominativi dei contribuenti ai

quali è stata pretestata l’assi-

stenza fiscale e il risultato del-

la liquidazione. Inoltre, con-

tengono la bolla di consegna

e la ricevuta del risultato con-

tabile al sostituto d’imposta;

- bolla per la consegna dei

Modelli “730” e/o “730-1” (Alle-

gato 1).

I sostituti d’imposta che pre-

stano assistenza fiscale nel-

l’anno 2016 devono trasmet-

tere all’Agenzia delle Entrate

in via telematica, direttamen-

te ovvero tramite un soggetto

incaricato della trasmissione

telematica, i dati contenuti

nelle Dichiarazioni del Model-

lo “730/2016” in conformità

delle specifiche tecniche che

saranno approvate con suc-

cessivo Provvedimento; dovrà

essere utilizzata la bolla di

consegna di cui all’Allegato 1

del Provvedimento 15 gen-

naio 2016 in caso di consegna

delle Dichiarazioni a soggetti

incaricati della trasmissione

telematica, nella quale

dovranno essere riportati i

codici fiscali dei soggetti ai

quali è stata prestata l’assi-

stenza fiscale.

Anche i Caf ed i Professionisti

abilitati devono trasmettere in

via telematica all’Agenzia del-

le Entrate le Dichiarazioni dei

Modelli “730/2016”, nei Modelli

“730-4” e le schede relative alle

scelte dell’8, del 5 e del 2 per

mille dell’Irpef osservando le

specifiche tecniche che saran-

no approvate con successivo

Provvedimento.

L’Agenzia tiene a precisare

che i soggetti che prestano

l’assistenza fiscale devono

comunque essere in grado

rendere disponibili, anche in

copia, le Dichiarazioni Model-

lo “730/2016” entro 30 giorni

dalla data di ricezione della

richiesta da essa presentata.

Per quanto riguarda il Model-

lo “730-1” per le scelte per la

destinazione dell’8, del 5 e del

2 per mille dell’Irpef, i sostituti

d’imposta devono consegna-

re ad un Ufficio postale o ad

un soggetto incaricato della

trasmissione telematica le

schede contenute nella busta

di cui all’Allegato 2 del pre-

sente Provvedimento, sigillata

e contrassegnata, oppure

possono essere contenute in

una normale busta di corri-

spondenza sulla quale deve

essere apposto quanto segue:

“Scelte della destinazione del-l’otto, del cinque e del due permille dell’Irpef”.Anche per la redazione della

Dichiarazione dei redditi pre-

compilata di cui all’art. 1, del

Dlgs. n. 175/14, si devono uti-

lizzare i Modelli previsti per la

Dichiarazione semplificata.

Con il Provvedimento del 15

gennaio 2016, l’Agenzia delle

Entrate disciplina la modalità

di indicazione degli importi

stabilendo che devono essere

indicati in unità di Euro con

arrotondamento per eccesso

se la frazione decimale è pari

o superiore a 50 centesimi di

Euro per difetto in caso con-

trario.

Viene inoltre disciplinata la

reperibilità dei predetti

Modelli di Dichiarazione e vie-

ne autorizzata la stampa con

definizione delle relative

caratteristiche tecniche e gra-

fiche.

Dichiarazioni fiscali:le novità del Modello “730/2016”

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29 gennaio 2016NOTIZIARIO 2TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti Locali10

Con un Comunicato pubblica-

to sulla G.U. n. 10 del 14 gen-

naio 2016, il Ministero della

Giustizia ha notificato la man-

cata conversione del Dl. 23

novembre 2015, n. 179 (c.d.

“Decreto Salva Regioni”).

Il Decreto, rubricato “Disposi-

zioni urgenti in materia di con-tabilità e di concorso all’equili-brio della finanza pubblica del-le Regioni” ed entrato in vigore

il 15 novembre 2015, aveva

definito le modalità di conta-

bilizzazione delle anticipazio-

ni di liquidità concesse alle

Regioni ai sensi del Dl. n.

35/13, assicurando il ripiana-

mento dell’eccesso di spesa

sanitaria attraverso la restitu-

zione dello stesso da parte

delle Aziende farmaceutiche

in modo da attribuire al Ssn

entrate che realizzassero l’e-

quilibrio di finanza pubblica.

La mancata conversione non

ha prodotto alcun effetto, in

quanto le disposizioni in

oggetto sono state introdotte

nel testo della “Legge di stabi-lità 2016” e sono pertanto tut-

tora vigenti.

Finanza pubblica:notificata la mancata conversione del “Decreto Salva Regioni”

Con il Comunicato 7 gen-

naio 2016, pubblicato sul

proprio sito istituzionale, il

Ministero dell’Interno –

Dipartimento degli Affari

Interni e Territoriali, ha reso

noto che – con Provvedi-

mento 11 dicembre 2015 –

sono state ripartite e pagate

ai Comuni nel cui territorio

insista o risulti confinante un

sedime aeroportuale ai sensi

dell’art. 2, comma 11, lett. a),

Legge n. 350/03, le somme

acquisite al bilancio dello

Stato per l’anno 2015 a tito-

lo di Addizionale comunale

sui diritti d’imbarco di pas-

seggeri sulle aeromobili.

Il pagamento del suddetto

contributo è stato sospeso

momentaneamente per gli

Enti che non hanno provve-

duto a trasmettere al Mini-

stero dell’Interno le certifi-

cazioni di bilancio secondo

quanto previsto dall’art. 161,

comma 3, del Dlgs. n.

267/00.

In seguito alla chiusura del-

l’esercizio finanziario 2015, il

pagamento degli importi in

questione verrà eseguito

una volta trasmesse le certi-

ficazioni di bilancio di cui al

citato art. 161.

Nel Prospetto allegato al

Comunicato sono indicati gli

importi che verranno corri-

sposti agli Enti beneficiari.

Trasferimenti erariali:ripartite tra i Comuni interessati le Addizionali comunalisui diritti d’imbarco dei passeggeri aerei

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29 gennaio 2016

Centro Studi Enti Locali

APPROFONDIMENTI2

11

TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

GLI APPROFONDIMENTIRiscossione: le novità in materia di tributi locali introdottedalla “Legge di stabilità 2016”di Alessandro Maestrelli - Laureato in Economia e commercio, Esperto in materie economichee giuridiche di Enti Locali

La Legge 30 dicembre 2015,

n. 208 (“Legge di stabilità2016”), ha previsto numerose

novità che interessano l’Uffi-

cio tributi degli Enti Locali.

Nel dettaglio sono state

introdotte, tra le altre, disposi-

zioni normative in materia di

Imu/Tasi sull’abitazione prin-

cipale e previste nuove dispo-

sizioni in merito ai cd. “imbul-

lonati”; nuovamente è stata

rivista l’imposizione locale sui

terreni agricoli ed è stata limi-

tata l’autonomia regolamen-

tare con riferimento alla pos-

sibilità d’incrementare nel

2016 il carico tributario locale

sui contribuenti.

Di seguito sono analizzate le

principali novità introdotte

dalla “Legge di stabilità 2016”

in materia d’imposizione

locale.

Le novità in materia di Imue TasiDisposizioni per l’unità immo-biliare adibita ad abitazioneprincipaleLe principali novità della “Leg-ge di stabilità” in materia di tri-

buti locali riguardano il tema

dell’abitazione principale, sia

ai fini Imu che Tasi.

Nel dettaglio, il comma 10,

lett. a), della Legge n. 208/15,

ha eliminato la possibilità, per

i Comuni, di considerare equi-

parata all’abitazione princi-

pale l’unità immobiliare con-

cessa in comodato ai parenti

in linea retta entro il primo

grado.

L’agevolazione per l’abitazio-

ne principale concessa in

comodato non è stata elimi-

nata completamente dal

nostro ordinamento, ma il

successivo comma 10, lett. b),

ha introdotto una riduzione

della base imponibile del

50% per l’unità immobiliare

(escluse quelle classificate

nelle Categorie A/1, A/8 e

A/9) concessa in comodato

dal soggetto passivo ai

parenti in linea retta entro il

primo grado che la utilizzano

come abitazione principale e

che rispettano i seguenti

requisiti:

● il contratto di comodato

deve essere registrato;

● il comodante possiede un

solo immobile in Italia e risie-

de anagraficamente, nonché

dimora abitualmente, nello

stesso Comune in cui è situa-

to l’immobile concesso in

comodato.

Il beneficio si applica anche

qualora il contribuente, oltre

all’immobile concesso in

comodato, possieda nello

stesso Comune un altro

immobile adibito ad abitazio-

ne principale, fatta eccezione

per quelli classificati nelle

Categorie A/1, A/8 e A/9.

Anche la certificazione del

rispetto dei requisiti richiesti

dalla normativa per la fruizio-

ne delle agevolazioni non è

più rimessa all’autonomia

regolamentare dell’Ente, ma i

contribuenti dovranno atte-

stare la spettanza dell’agevo-

lazione nella Dichiarazione

Imu/Tasi.

Di seguito, il comma 14, lett.

a), esclude dal presupposto

impositivo Iuc il possesso di

abitazioni principali, sia del

possessore che dell’utilizza-

tore, ad eccezione di quelle

classificate nelle Categorie

catastali A/1, A/8 e A/9.

Coerentemente con quanto

sopra riportato, la successiva

lett. b), del comma 14, esclude

dal presupposto impositivo

della componente Tasi il pos-

sesso e la detenzione di abi-

tazioni principali come defini-

te ai fini Imu, con l’esclusione

di quelle classificate nelle

Categorie catastali A/1, A/8 e

A/9.

Poi, la lett. d), del comma 14,

ha esentato dal versamento

Tasi il detentore che destina

l’unità immobiliare che occu-

pa a titolo di abitazione prin-

cipale; in tal caso, il possesso-

re versa la Tasi applicando la

percentuale stabilita con

Regolamento comunale e,

qualora l’Ente non abbia

regolamentato tale fattispe-

cie, il possessore dovrà versa-

re la tasi nella misura del 90%

dell’imposta dovuta.

Il comma 15 aggiunge al

novero delle unità immobilia-

ri esenti ai fini Imu quelle

appartenenti alle Cooperati-

ve edilizie a proprietà indivisa

destinate a studenti universi-

tari soci assegnatari. A diffe-

renza dell’ordinaria agevola-

zione per abitazione princi-

pale, la fattispecie sopra pro-

spettata si applica anche in

deroga al requisito della resi-

denza anagrafica richiesto

dall’art. 13, comma 2, del Dl. n.

201/11.

Il comma 16 non riguarda

direttamente gli Enti locali, in

quanto prevede l’esclusione

dall’applicazione dell’Impo-

sta sul valore degli immobili

situati all’estero, l’abitazione

principale e le relative perti-

nenze, nonché la casa coniu-

gale assegnata al coniuge a

seguito di provvedimento di

separazione legale, annulla-

mento, scioglimento o cessa-

zione degli effetti civili del

matrimonio, ad eccezione

delle unità immobiliari che in

Italia risultano essere classifi-

cate nelle Categorie catastali

A/1, A/8 e A/9. Per la riscossio-

ne e l’attività di accertamento

di detta imposta è competen-

te l’Agenzia delle Entrate.

Variazione del termine per latrasmissione delle Deliberetariffarie e dei RegolamentiIl comma 10, lett. e), e il com-

ma 14, lett. e), hanno rispetti-

vamente anticipato il termine

per la trasmissione al Ministe-

ro delle Delibere di fissazione

delle aliquote Imu e delle ali-

quote Tasi al 14 ottobre di cia-

scun anno, in luogo del 21

ottobre.

Disposizione in materia di“Imbullonati”Le disposizioni dal comma 21

al comma 24 hanno disposto

modifiche in merito alla

determinazione della rendita

catastale per le unità immobi-

liari classificate nei gruppi

catastali D ed E, con notevoli

riflessi per l’Ente Locale ai fini

Imu, e di conseguenza per la

Tasi.

Nello specifico, a decorrere

dall’anno 2016, la determina-

zione degli immobili classifi-

cati nei Gruppi catastali “D” ed

“E” è effettuata tramite stima

diretta, tenendo conto del

suolo e delle costruzioni, non-

ché degli elementi ad essi

strutturalmente connessi che

ne accrescono la qualità e l’u-

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29 gennaio 2016APPROFONDIMENTI 2TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti Locali12

tilità, nei limiti dell’ordinario

apprezzamento. Da detta sti-

ma sono esclusi i macchinari, i

congegni, le attrezzature e gli

altri impianti funzionali allo

specifico processo produttivo.

Dal computo della rendita

parrebbero esclusi, quindi, i

cd. “imbullonati”, ovvero dei

macchinari impiegati delle

imprese nel processo produt-

tivo aziendale.

Gli intestatari degli immobili

interessati dalle disposizioni

normative in commento

(unità immobiliari classificate

nei gruppi catastali “D” ed “E”)

possono presentare atti di

aggiornamento per la rideter-

minazione della rendita nel

rispetto dei nuovi criteri di

determinazione della rendita.

In merito all’applicazione del-

la disposizione agli immobili

destinati a centrali idroelettri-

che rinviamo alla lettura del-

l’approfondimento in merito

pubblicato su Tributinews n.23 del 22 dicembre 2015.Per il solo anno 2016 è stata

prevista una deroga all’art. 13,

comma 4, del Dl. n. 201/11, in

base alla quale gli atti di

aggiornamento relativi agli

immobili classificati nei grup-

pi catastali “D” ed “E”, per i qua-

li è possibile escludere dal

computo della rendita i cd.

“imbullonati” presentati entro

il 15 giugno 2016, hanno

effetto ai fini Imu dal 1° gen-

naio 2016.

Ai fini del ristoro del minor

gettito Imu 2016 a favore dei

Comuni interessati dalle

disposizione sui cd. “imbullo-

nati”, è stato previsto un con-

tributo annuo di Euro 155

milioni, da ripartire entro il 31

ottobre 2016, sulla base dei

dati comunicati dall’Agenzia

delle Entrate al Mef entro il 30

settembre 2016.

A decorrere dall’anno 2017, il

contributo annuo verrà ero-

gato entro il 30 giugno sulla

base dei dati comunicati

entro il 31 marzo.

Disposizioni per il settore agri-coloLa “Legge di stabilità” è nuova-

mente intervenuta sulla

modalità di calcolo dell’Imu

con riferimento ai terreni agri-

coli. Posto che, come previsto

dall’art. 1, comma 669, della

Legge n. 147/13 (“Legge di sta-bilità 2014”), i terreni sono

esclusi dal presupposto impo-

sitivo Tasi, le disposizioni di

seguito analizzate si applica-

no esclusivamente per l’Imu.

In prima battuta, le lett. c) e d),

del comma 10, hanno abroga-

to le disposizioni di favore

previste per gli Iap, nello spe-

cifico è stato eliminato il mol-

tiplicatore del reddito domini-

cale agevolato (75 in luogo

dell’ordinario 135 – art. 13,

comma 5, secondo periodo,

del Dl. n. 201/11) e la determi-

nazione dell’imposta a sca-

glioni (art. 13, comma 8-bis,

del Dl. n. 201/11).

A decorrere dall’anno 2016, l’I-

mu sui terreni è determinata

in ossequio a quanto previsto

dall’art. 1, comma 13, della

“Legge di stabilità 2016”.

Nello specifico, il comma 13,

primo periodo, dispone che

l’esenzione Imu, di cui all’art.

7, comma 1, lett. h), del Dlgs. n.

504/92, si applica secondo i

criteri di cui alla Circolare Mef

n. 9/93.

Sono esenti dall’Imu:

● i terreni posseduti dai colti-

vatori diretti e dagli Iap iscritti

alla previdenza agricola;

● i terreni ricadenti nei Comu-

ni delle Isole minori di cui

all’Allegato A, alla Legge n.

448/01;

● i terreni a immutabile desti-

nazione agro-silvo-pastorale a

proprietà collettiva indivisibi-

le e inusucapibile;

● oltre alle fattispecie sopra

menzionate, è prevista l’esen-

zione per i terreni ubicati nel-

le aree montane o collinari,

come disposto dalla Circolare

Mef n. 9/93. Nello specifico:

- è esente il terreno che ricade

nel territorio di un Comune

rientrante nell’Elenco allegato

alla Circolare Mef n. 9/93 se

non è riporta alcuna indica-

zione;

- è esente il terreno situato

nella parte del territorio rico-

nosciuta come montana o

collinare se ricade nel territo-

rio di un Comune che nell’E-

lenco riporta l’annotazione

parzialmente delimitata (PD),

- è imponibile il terreno che

ricade nel territorio di un

Comune che non è stato inse-

rito nell’Elenco allegato alla

Circolare Mef n. 9/93, salvo i

casi di cui ai precedenti punti.

Correlativamente sono state

abrogate le norme di cui

all’art. 1, commi da 1 a 9-bis,

del Dl. n. 4/15, con le quali era

stato regolamentato il versa-

mento Imu per i terreni agri-

coli per l’anno 2015.

Dalla lettura delle disposizioni

di cui sopra evinciamo che

con le nuove disposizioni l’e-

senzione per gli Iap spetta

indipendentemente dall’ubi-

cazione del terreno. Per con-

verso, al fine di beneficiare

dell’agevolazione per i terreni

montani non rileverà più il

profilo soggettivo (coltivatore

diretto o Iap), ma sarà suffi-

ciente l’inclusione del Comu-

ne nell’elenco allegato alla

Circolare Mef n. 9/93.

Aliquota Tasi per i beni-merceStante l’esenzione Imu previ-

sta già dall’anno 2014 per i

fabbricati costruiti e destinati

dall’impresa costruttrice alla

vendita, fintanto che permane

tale destinazione e non siano

in ogni caso locati (cd. “benimerce”) ai sensi dell’art. 13,

comma 9-bis, del Dl. n. 201/11,

il comma 14, lett. c), della “Leg-ge di stabilità 2016”, ha dispo-

sto l’aliquota Tasi dello 0,1%,

con possibilità di azzerarla o

portarla allo 0,25% nell’ambi-

to dell’autonomia regolamen-

tare del Comune per i fabbri-

cati costruiti e destinati dal-

l’impresa costruttrice alla ven-

dita, sempre fintanto che per-

mane tale destinazione e non

siano in ogni caso locati (cd.

“beni merce”).

Disposizioni per le Provinceautonome di Trento e BolzanoIl comma 11 ha abrogato la

possibilità per gli Enti delle

Province autonome di Trento

e Bolzano di assoggettare ad

Imu i fabbricati rurali stru-

mentali e di prevedere a loro

favore esenzioni, detrazioni e

deduzioni.

Inoltre, il comma 12 ha esteso

a decorrere dal periodo d’Im-

posta 2014 l’effetto sostitu-

zione Imu-Irpef anche con

riferimento all’Imi, istituita

dalla Provincia autonoma di

Bolzano, e all’Imis, istituita dal-

la Provincia autonoma di

Trento.

Riduzione Imu-Tasi per gliimmobili locati a canone con-cordatoI commi 53 e 54 hanno previ-

sto la riduzione al 75% dell’I-

mu e della Tasi determinate

applicando le aliquote stabili-

te dal Comune con riferimen-

to agli immobili locati a cano-

ne concordato di cui alla Leg-

ge n. 431/98.

Norma d’interpretazione invioDelibere Tasi anno 2014A causa dei dubbi interpreta-

tivi generatesi nel primo anno

di applicazione della Tasi

(2014), il comma 708 della

“Legge di stabilità” ha disposto

che il termine per l’invio delle

Deliberazioni di fissazione

delle aliquote, fissato al 10

settembre 2014 dall’art. 1,

comma 688, della Legge n.

147/13 ("Legge di stabilità2014"), si applica ai soli Comu-

ni che non hanno inviato in

via telematica, entro il 23

maggio 2014, le Deliberazioni

di approvazione delle aliquo-

te e delle detrazioni ai fini del

versamento della prima rata

Tasi entro il 16 giugno 2014.

Disposizioni in materia di TariIl comma 27, lett. a), della “Leg-ge di stabilità”, ha introdotto la

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29 gennaio 2016

Centro Studi Enti Locali

APPROFONDIMENTI2

13

TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

proroga fino al 2017 dell’art. 1,

comma 652, della Legge n.

147/13 (“Legge di stabilità2014”), il quale consente ai

Comuni, nelle more della revi-

sione del Dpr. n. 158/99, di

adottare i coefficienti di cui

Tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del-

l’Allegato 1, al citato Dpr. n.

158/99, inferiori ai minimi o

superiori ai massimi ivi indica-

ti del 50%, e di poter non con-

siderare i coefficienti di cui

alle Tabelle 1a e 1b, del citato

Allegato 1.

La successiva lett. b) ha dispo-

sto il rinvio al 2018 dell’utiliz-

zo delle risultanze dei fabbi-

sogni standard nella determi-

nazione dei costi che devono

essere coperti dalla Tariffa

Tari.

Disposizioni generali inmateria di tributi localiAbolizione dell’Imu secondariaIl comma 25 della “Legge distabilità” ha definitivamente

eliminato l’entrata in vigore

dell’Imposta municipale

secondaria, originariamente

prevista a decorrere dal 1°

gennaio 2014, e successiva-

mente prorogata, con una

serie di provvedimenti, all’an-

no 2016.

Blocco all’aumento dei Tributilocali per il 2016Il comma 26 della “Legge distabilità” ha sospeso, limitata-

mente all’anno 2016, l’effica-

cia delle Leggi regionali e del-

le Deliberazioni degli Enti

Locali nella parte in cui preve-

dono aumenti dei tributi e

delle addizionali ad essi attri-

buiti rispetto ai livelli di ali-

quote e tariffe applicabili per

l’anno 2015.

La disposizione ha previsto

delle deroghe limitatamente

a precise fattispecie.

La prima riguarda la Tari,

posto che deve essere garan-

tita l’equivalenza tra costi del

servizio e gettito della Tassa ai

sensi dell’art. 1, comma 654,

della Legge n. 147/13 (“Leggedi stabilità 2014”).

Le ulteriori deroghe riguarda-

no gli Enti Locali che hanno

deliberato il pre-dissesto o il

dissesto, poiché l’incremento

delle aliquote dei tributi e delle

tariffe risulta essere funzionale

ad assicurare il graduale riequi-

librio finanziario, ai sensi del-

l’art. 243-bis, comma 8, del Tuel.

Blocco maggiorazione Tasi perl’anno 2016Correlativamente al blocco

dell’incremento dei tributi e

delle tariffe , il comma 28 ha

previsto che, per l’anno 2016, i

Comuni che hanno previsto la

maggiorazione Tasi di cui

all’art. 1, comma 677, della

Legge n. 147/13, relativamen-

te ad immobili che non risul-

tano esentati dalle disposizio-

ni di cui ai commi da 10 a 26,

della “Legge di stabilità”, posso-

no mantenerla con espressa

Deliberazione del Consiglio

comunale, applicandola, però,

nella stessa misura prevista

per l’anno 2015.

Sanatoria per le Delibere tarif-farie anno 2015 approvate il 31luglio 2015Il comma 49 ha previsto una

sanatoria per quegli Enti che

hanno deliberato le aliquote

dei tributi locali il 31 luglio

2015, giorno successivo al ter-

mine ultimo per l’approvazio-

ne del bilancio di previsione

per l’anno 2015, come dispo-

sto dal Dm. Interno 13 maggio

2015.

Tale disposizione è stata pre-

vista in quanto un numero

rilevante di Enti ha deliberato

le variazioni tariffarie l’ultimo

giorno di luglio.

Proroga per il 2016 della com-pensazione delle cartelle esat-toriali con i crediti vantati versola PaIl comma 129 della “Legge distabilità” ha esteso anche

all’anno 2016 le disposizioni

di cui all’art. 12, comma 7-bis,

del Dl. n. 145/13, convertito

con modificazioni dalla Legge

n. 9/14, che permettono la

compensazione delle cartelle

esattoriali in favore delle

imprese titolari di crediti com-

merciali e professionali non

prescritti, certi liquidi ed esigi-

bili, maturati nei confronti del-

la P.A. e certificati secondo le

modalità previste dalla nor-

mativa vigente.

Le modalità di compensazio-

ne saranno stabilite con

Decreto Mef che dovrà essere

adottato entro il 31 marzo

2016.

Norma d’interpretazioneautentica in materia di Impostacomunale sulla pubblicitàIl comma 739, della “Legge distabilità”, ha introdotto nell’or-

dinamento una norma d’in-

terpretazione autentica fina-

lizzata a dirimere dei dubbi

interpretativi in merito alla

legittimità delle delibere di

variazione in aumento delle

tariffe antecedenti l’entrata in

vigore del Dl. n. 83/12.

Nello specifico, il Comune, nel-

l’ambito della propria autono-

mia regolamentare ricono-

sciuta dall’art. 52, del Dlgs. n.

446/97, aveva la possibilità di

variare, anche in aumento, le

tariffe applicabili.

Fino al 25 giugno 2012, l’art.

11, comma 10, della Legge n.

449/97, prevedeva la possibi-

lità per gli Enti d’innalzare pri-

ma del 20% (a decorrere dal-

l’esercizio finanziario 1998) e

poi del 50% (a decorrere dal-

l’esercizio finanziario 2000) le

Tariffe massime applicabili

all’imposta. Tale possibilità è

stata abrogata dall’art. 23,

comma 7, del Dl. n. 83/12.

In merito, però, il Legislatore

ha ritenuto opportuno ema-

nare tale norma d’interpreta-

zione autentica precisando

che l’abrogazione sopra citata

non ha effetto nei confronti di

quegli Enti che si erano avval-

si della facoltà d’incrementare

le Tariffe in data antecedente

all’entrata in vigore del Dl. n.

83/12.

Zone franche urbaneI commi 603 e 604 destinano

le risorse disponibili stanziate

per le Zfu dall’art. 22-bis, del

Dl. n. 66/14, al finanziamento

delle agevolazioni nelle “Zonefranche urbane” individuate

dalla Delibera Cipe n. 14/09

ricadenti nelle Regioni non

comprese nell’Obiettivo “Con-vergenza”.

Le novità in materia di “Fon-do di solidarietà comunale2016”I commi da 17 a 20 della “Leg-ge di stabilità” hanno previsto

l’adeguamento della dotazio-

ne del Fondo di solidarietà

comunale 2016, al fine di

tener conto delle nuove esen-

zioni Imu Tasi previste dalla

disposizione.

Lo stanziamento del Fondo è

stato incrementato a decorre-

re dall’anno 2016 di Euro

3.767,45 milioni.

E’ stato inoltre previsto, con il

comma 17, lett. b), che al fine

di incentivare il riordino e la

semplificazione degli Enti ter-

ritoriali una quota di “Fondo disolidarietà comunale”, almeno

pari ad Euro 30 milioni, a

decorrere dall’anno 2014, è

destinata ad incrementare il

contributo spettante alle

Unioni di Comuni e una quota

di “Fondo di solidarietà comu-nale”, non inferiore ad Euro 30

milioni, è destinata ai Comuni

istituiti a seguito di Fusione.

Sono state, inoltre, stabilite

ulteriori disposizioni tecniche

in merito alla determinazione

del “Fondo di solidarietà comu-nale”, per le quali rinviamo alla

lettura dei commi citati per

ulteriori approfondimenti.

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29 gennaio 2016QUESITI 2TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti Locali14

In pendenza di successione

mortis causa, l’art. 540, comma

2, del Cc., dispone che “alconiuge, anche quando con-corra con altri chiamati, sonoriservati i diritti di abitazionesulla casa adibita a residenzafamiliare e di uso sui mobili chela corredano, se di proprietà deldefunto o comuni. Tali dirittigravano sulla porzione dispo-nibile e, qualora questa non siasufficiente, per il rimanente sul-la quota di riserva del coniugeed eventualmente sulla quotariservata ai figli”.L’art. 1022 del Cc., prevede

che chi detiene il diritto di

abitazione su una casa può

abitarla “limitatamente ai biso-gni suoi e della sua famiglia”. Il

diritto di abitazione è un dirit-

to reale di godimento, con la

conseguenza che è stretta-

mente legato alla cosa sulla

quale è costituito, non rilevan-

do l’elemento personale del

detentore.

Al pari del diritto di usufrutto,

al quale dobbiamo rifarci per

l’estensione analogica dispo-

sta dall’art. 1026 del Cc., il

diritto di abitazione si costi-

tuisce per atto tra vivi o negli

altri casi previsti dalla legge,

come nel caso di costituzione

dell’usufrutto a favore del

coniuge superstite.

Tenuto conto del combinato

disposto degli artt. 1350, com-

ma 1, n. 5, e 2643, comma 1, n.

5, del Cc., il diritto di abitazio-

ne si costituisce per atto scrit-

to sotto forma di atto pubbli-

co o scrittura privata autenti-

cata e la rinuncia a detto dirit-

to deve essere espressa (sem-

pre sotto forma di atto pub-

blico o scrittura privata auten-

ticata) e trascritta nei registri

immobiliari.

In merito alla trascrizione

degli atti nei pubblici registri

immobiliari, l’art. 2643, com-

ma 1, n. 4, del Cc., impone la

trascrizione dei “contratti checostituiscono o modificano ser-vitù prediali, il diritto di usosopra beni immobili, il diritto diabitazione”. Di conseguenza il

diritto di abitazione deve

essere trascritto qualora deri-

vi da un atto negoziale, come

confermato anche dal Consi-

glio nazionale del Notariato,

nello Studio n. 21-2013/E. Sul

punto, si è espressa a favore

dell’assenza dell’obbligo di

trascrizione della costituzione

del diritto di abitazione ex art.

540, del Cc., la Sentenza Corte

di Cassazione 30 aprile 2012,

n. 6625, la quale ha disposto

che “il diritto di abitazione exart. 540, del Cc, non è soggettoa trascrizione, trattandosi di undiritto che nasce per il solo fat-to dell’esistenza di un coniugesuperstite e di una dimorafamiliare, ed è escluso dallaelencazione tassativa contenu-ta nell’art. 2643 del Cc.”(conforme la Sentenza Corte

di Appello Roma n. 713/07).

Sulla base delle disposizioni

normative e degli indirizzi

giurisprudenziali sopra ripor-

tati emerge che il diritto di

abitazione costituito ex lege in

pendenza di successione ere-

ditaria non deve essere tra-

scritto nei pubblici registri.

Per quanto concerne la rinun-

zia, invece, il combinato

disposto degli artt. 1350, n. 5, e

2643, n. 5, del Cc., prevede che

essa debba avere forma scrit-

ta, nello specifico quella del-

l’atto pubblico o della scrittu-

ra privata autenticata; confor-

memente si è espresso anche

il Consiglio nazionale del

Notariato con lo Studio n. 216-

204/C.

Il problema che si pone è,

quindi, se al diritto di abitazio-

ne ex art. 540, del Cc. un sog-

getto debba rinunciarvi

espressamente o se, parallela-

mente alla mancanza dell’ob-

bligo della trascrizione della

costituzione di tale diritto, la

posizione soggettiva del

coniuge superstite si ridimen-

siona automaticamente in

base alla contrazione dei

“bisogni propri e della suafamiglia”

Al fine di dare risposta con

riferimento al quesito posto

riteniamo rilevante l’analisi

della Sentenza Corte di Cassa-

zione 14 marzo 2012, n. 4088,

avente ad oggetto la corretta

individuazione delle unità

immobiliari gravate dal diritto

di abitazione ex art. 540 del

Cc.

L’oggetto della controversia

era costituito da un immobile

- formato da 3 unità immobi-

liari separatamente accatasta-

te - all’interno del quale veni-

va fissata, prima del decesso

del de cuius, la dimora abitua-

le della famiglia. La domanda

I QUESITIImu: applicazione dell’Imposta in caso di divisione di un immobilegravato dal diritto di abitazione a favore del coniuge superstitedi Alessandro Maestrelli - Laureato in Economia e commercio, Esperto in materie economichee giuridiche di Enti Localidi Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e formatore P.A., Pubblicista

Il testo del quesito:“Un’abitazione risulta di proprietà al 100% di un contribuente. Dopo il suo decesso, in base alle disposizioni normative

sulla successione, diviene di proprietà della moglie e del figlio e contestualmente viene riconosciuto al coniuge superstiteil diritto di abitazione. In seguito l’immobile viene suddivisa in 2 unità immobiliari, in una delle quali vive effettivamentela vedova e nell’altra il figlio. Il diritto di abitazione permane solo sull’unità immobiliare dove attualmente vive la moglie

o su entrambe le particelle immobiliari ?”

La risposta dei nostri esperti:

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29 gennaio 2016

Centro Studi Enti Locali

QUESITI2

15

TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

giudiziale consisteva nel

richiedere il riconoscimento

del diritto di abitazione a

favore del coniuge superstite

limitatamente all’unità immo-

biliare all’interno della quale

quest’ultima, insieme alla

famiglia, risiedeva anche pri-

ma della morte del marito.

In merito, la Corte di Cassazio-

ne ha precisato che è corretto

individuare “nel solo apparta-mento in concreto adibito aresidenza familiare l’oggettodel diritto di abitazione delconiuge superstite, a nulla rile-vando che detto appartamen-to sia ricompreso in un fabbri-cato più ampio, contenente unaltro appartamento”. Pertanto,

la Corte di Cassazione ritiene

corretto limitare il diritto di

abitazione alla sola unità

immobiliare adibita a residen-

za della famiglia, anche se non

coincidente con il fabbricato

di proprietà del de cuius.

Parimenti, riteniamo ragione-

vole considerare compresso il

diritto di abitazione nel caso

in cui un immobile venga sud-

diviso in 2 unità immobiliari,

atteso che non risulterebbe

conforme alla ratio del diritto

di abitazione la fattispecie

nella quale un soggetto ha il

diritto di abitare una casa ma

quest’ultima è occupata da

un terzo, sebbene questo

risulti essere il figlio del convi-

vente superstite.

Rimanendo aderenti alle

disposizioni normative, però,

la rinuncia ad un diritto reale

di godimento deve risultare

da atto pubblico e scrittura

privata autenticata e, conse-

guentemente, il titolare del

diritto dovrebbe provvedere

alla trascrizione della rinunzia

presso i pubblici registri

immobiliari.

Consigliamo, quindi, di analiz-

zare l’atto mediante il quale è

stata effettuata la divisione

dell’immobile, al fine di verifi-

care se contenga o meno una

dichiarazione di rinuncia par-

ziale al diritto di abitazione exart. 540 del Cc.

Qualora non sia stata fatta

alcuna trascrizione della

rinuncia citata, l’immobile

deve intendersi interamente

gravato del diritto di abitazio-

ne a favore del coniuge convi-

vente fintanto che non ver-

ranno apportate le necessarie

variazioni nei registri immobi-

liari.

Con riferimento alla normati-

va Imu, l’art. 9, comma 1, del

Dlgs. n. 23/11, dispone che

“soggetti passivi dell’Impostamunicipale propria sono il pro-prietario di immobili, inclusi i

terreni e le aree edificabili, aqualsiasi uso destinati, ivi com-presi quelli strumentali o allacui produzione o scambio èdiretta l’attività dell’impresa,ovvero il titolare di diritto realedi usufrutto, uso, abitazione,enfiteusi, superficie sugli stessi”.Qualora l’Ente ritenga sussi-

stente su tutto il fabbricato

(per entrambe le particelle

risultanti dalla divisione

immobiliare) il diritto di abita-

zione, il coniuge superstite

fruirà dell’esenzione per l’abi-

tazione principale (aliquota al

4 per mille – salvo variazioni

regolamentari – e detrazione

di Euro 200,00 qualora accata-

stata nelle categoria A/1, A/8,

A/9) limitatamente all’unità

immobiliare in cui è residente.

L’unità immobiliare all’interno

della quale risiede il figlio

dovrà essere considerata qua-

le abitazione a disposizione.

Se l’Ente riscontra la sussi-

stenza del diritto di abitazio-

ne limitatamente all’unità

immobiliare in cui risiede il

coniuge superstite, l’unità

immobiliare su cui grava il

diritto di abitazione dovrà

essere considerata quale abi-

tazione principale, mentre l’al-

tra unità dovrà essere qualifi-

cata ai fini dell’Imu/Tasi come

“seconda casa” per la quota di

proprietà della madre, mentre

risulterà esente per il figlio,

qualora siano presenti i requi-

siti per la qualificazione dell’u-

nità come abitazione princi-

pale; in caso contrario l’immo-

bile sconterà la tassazione

prevista per le altre abitazioni.

In conclusione, nonostante la

fattispecie oggetto di analisi

non sia trattata nello specifico

nella normativa e dalla giuri-

sprudenza, riteniamo che,

conformemente alle Sentenze

della Corte di Cassazione

sopra richiamate, il diritto di

abitazione si sia instaurato su

tutto il fabbricato (su entram-

be le particelle risultanti dalla

divisione immobiliare) e che,

nella vacanza di rinunce

espresse, detto diritto non

abbia subìto variazioni.

Aggiungiamo che la fattispe-

cie nella quale un soggetto

vanti il diritto di abitazione su

una casa che non abita (aven-

done a disposizione una ulte-

riore) non risulta coerente con

la ratio del diritto di abitazio-

ne e, di conseguenza, potreb-

be rendersi opportuno da

parte dei titolari dei diritti rea-

li la regolarizzazione della

posizione nei registri immobi-

liari, anche al fine di una

minore incidenza dell’imposi-

zione locale.

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29 gennaio 2016PRASSI E GIURISPRUDENZA 2TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti Locali16

LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZAIci:

spettanza detrazione per contemporaneo utilizzo di più di un’unità catastale come abitazione principale

Ctr Molise, Sentenza n. 388 del 10 dicembre 2015Ai fini dell’Ici, il contemporaneo utilizzo, da parte di 2 coniugi in regime di separazione dei beni, di più di una unità catastale come

abitazione principale, anche se di proprietà non di un solo coniuge ma di entrambi, non costituisce ostacolo all’applicazione, per

tutte, della detrazione prevista dell’art. 8, comma 2, del Dlgs. n. 504/92.

La condizione posta è che il complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono,

assumendo rilievo a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell’effettiva utilizzazione come abitazione principale

dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della predetta detrazione una sola volta per tutte le

unità, in presenza dei requisiti di legge.

__________________________________________

Ici:l’imposta non è dovuta per le aree

destinate a verde pubblico

Corte di Cassazione, Sentenza n. 26083 del 30 dicembre 2015In tema di Ici, un’area compresa in una zona destinata in base al Piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato è sotto-

posta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozio-

ne tecnica di edificazione, sicché non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 504/92, e

resta sottratta al regime fiscale dei suoli edificabili.

Dunque, l’area compresa in una zona destinata dal Piano regolatore a verde pubblico attrezzato è sottoposta a vincolo di inedifi-

cabilità e, pertanto, non paga l’Ici.

__________________________________________

Ici:requisiti per l’esenzione dei fabbricati utilizzati

per attività ricettiva e Scuola materna da parte diun istituto religioso

Corte di Cassazione, Sentenza n. 25509 del 18 dicembre 2015La controversia in questione concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini Ici per gli anni 2009 e 2010 su una serie

di immobili di proprietà di un Istituto religioso, adibiti a Scuola materna dell’infanzia paritaria, Casa di accoglienza giovani, Casa

per ferie o Casa religiosa di ospitalità.

A sostegno dell’impugnazione erano dedotti, da un lato, la carenza di motivazione dell’atto impositivo e, dall’altro, il diritto all’e-

senzione prevista dall’art. 7, lett. i), del Dlgs. n. 504/92.

Rispetto al rivendicato diritto all’esenzione, il Comune non negava la sussistenza del requisito soggettivo dell’Ente, ma contesta-

va la sussistenza del requisito oggettivo, opponendo la natura non commerciale delle attività svolte negli immobili.

La Suprema Corte afferma che, in tema di Ici, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/92, è subordinata alla

compresenza di un requisito soggettivo – costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un Ente che non abbia come

oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali – e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento

esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto,

verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività

commerciale.

I Giudici di legittimità puntualizzano, poi, che la sussistenza del requisito oggettivo – che in base ai principi generali è onere del

contribuente dimostrare – non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività

cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concre-

to, con le modalità di un’attività commerciale.

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29 gennaio 2016

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PRASSI E GIURISPRUDENZA2

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Tarsu:legittima la differenziazione della tariffa

tra esercizi alberghieri distinti dalle civili abitazioni

Corte di Cassazione, Sentenza n. 25503 del 18 dicembre 2015 E’ legittima la Delibera comunale di approvazione del Regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alber-

ghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, e che li assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applica-

bile a queste ultime.

Infatti, la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di Comu-

ne esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classifica-

zione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal Dlgs. n. 22/97, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale del-

l’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità del-

l’Ente impositore.

I rapporti tra le tariffe, indicati dall’art. 69, comma 2, del Dlgs. n. 507/93, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera,

non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna Categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe

ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.

__________________________________________

Riscossione:illegittime le deleghe

alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento impersonali

Corte di Cassazione, Sentenza n. 25017 dell’11 dicembre 2015 In base all’art. 42, del Dpr. n. 600/73, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del Capo dell’Ufficio o di altro

impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

Tale delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio purché venga indicato, unitamente alle ragioni della

delega (ossia le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, etc.) il ter-

mine di validità ed il nominativo del soggetto delegato. E non è sufficiente, sia in caso di delega di firma sia in caso di delega di

funzione, l’indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alle

generalità di chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta.

Di conseguenza, la Suprema Corte ritiene illegittime le deleghe impersonali prive d’indicazione nominativa del soggetto delega-

to, e questa illegittimità si riflette sulla nullità dell’atto impositivo. Dunque, non è sufficiente l’indicazione come delegato del “Capoteam” per rendere legittima la delega.

__________________________________________

Imposta sulla pubblicità:non sono soggetti all’Imposta

i poster esposti per migliorare l’immagine del locale

Ctr Bologna, Sentenza n. 2575 del 1° dicembre 2015I Giudici hanno statuito che è soggetto a Imposta sulla pubblicità qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale,

indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti obiettivamente idoneo a fare conoscere indiscrimina-

tamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l’attività ed il prodotto di un’azienda. Risulta irri-

levante il fatto che il cennato mezzo di comunicazione assolva o meno ad una funzione reclamistica o propagandistica.

L’interpretazione di cui sopra è conforme al dettato dell’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 507/93, il quale dispone che “ai fini del-l’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere ladomanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato”.

Nel caso di specie i pannelli illustrati non recano il nome dell’azienda, né rimandano in alcun modo ai prodotti o all’attività

specifica svolta dal contribuente. Nello specifico, gli animali riprodotti nei poster esposti rappresentano personaggi di fanta-

sia ricollegabili, più che agli accessori per animali domestici, a settori diversi quali, ad esempio l’animazione o servizi per l’in-

fanzia.

I poster affissi alle vetrine del locale commerciale gestito dal contribuente hanno, quale unica finalità, quella di migliorare

l’immagine del locale stesso, ma non migliorano in alcun modo l’immagine del soggetto pubblicizzato.

I pannelli, in primo luogo, non recano una connessione univoca e univocamente riconoscibile con l’attività svolta ed in fine

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29 gennaio 2016PRASSI E GIURISPRUDENZA 2TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti Locali18

non ripropongono il nome della ditta, per cui l’effetto migliorativo dell’immagine si riversa unicamente sul luogo fisico e non

sul contribuente.

In conclusione, i pannelli non comunicano alcun messaggio pubblicitario, anche migliorativo dell’immagine, per il contri-

buente, ma abbelliscono semplicemente il locale in cui l’attività commerciale è svolta.

__________________________________________

Ici:il proprietario è soggetto passivo Ici

anche nel caso in cui sull’immobile gravi una servitù di uso pubblico

Ctr Lombardia, Sentenza n. 5048 del 24 novembre 2015 Tenuti al pagamento dell’Ici, ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. n. 504/92, sono i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento (usu-

frutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).

La tipicità dei diritti reali e la natura tributaria della norma che individua i soggetti passivi d’imposta esclude un’interpretazione

estensiva che giunga a comprendere fra gli obbligati, in assenza di una espressa indicazione in tal senso, anche i titolari di diritti

di servitù e tanto meno di servitù di uso pubblico, cui non corrisponde, come nel caso dei diritti reali, un potere di godimento

esclusivo del bene. Ne consegue che il proprietario è soggetto passivo Ici anche nel caso in cui sull’immobile gravi una servitù di

uso pubblico.

Quanto poi alla titolarità in capo al Comune del potere di articolare le aliquote d’imposta con sue Deliberazioni, osservano i Giu-

dici lombardi come l’art. 52, del Dlgs. n. 446/97, dettato in materia di riordino dei tributi locali, dispone che “le Province ed i Comu-ni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizionedelle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazionedegli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”. Tale disposizione, che

specifica il generale principio di autonomia finanziaria riconosciuto agli Enti territoriali dalla legge sull’ordinamento degli Enti

Locali, giustifica pienamente il potere dei Comuni di differenziare le aliquote Ici secondo proprie deliberazioni, fermo il limite,

stringente, che esclude da tale potere l’individuazione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi e l’aliquota massima esi-

gibile.

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29 gennaio 2016

Centro Studi Enti Locali

PRASSI E GIURISPRUDENZA2

19

TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Nella fattispecie in esame, il

Comune ha impugnato una

Sentenza con la quale è sta-

to accolto il ricorso avverso

avvisi di accertamento Ici,

riguardanti la mancata

dichiarazione e l’omesso ver-

samento, relativi a 5 piat-

taforme petrolifere.

I Giudici hanno affermato

che le sopra citate piattafor-

me offshore sono assogget-

tate ad Ici.

Preliminarmente, i Magistrati

hanno osservato che, ai sensi

dell’art. 1, comma 2, del Dlgs.

n. 504/92, il presupposto

impositivo Ici è il possesso di

fabbricati, di aree fabbricabi-

li e di terreni agricoli, siti nel

territorio dello Stato.

Sulla base della disposizione

normativa sopra menziona-

ta, i Giudici hanno ritenuto

necessario stabilire se i beni

immobili artificiali che emer-

gono dal mare e sono anco-

rati al fondo marino possano

essere considerati apparte-

nenti al territorio dello Stato.

La natura di beni immobili

relativamente a detti fabbri-

cati è ineludibile, atteso che

per l’art. 812, del Cc., sono

“immobili” i beni saldamenti

ancorati al suolo, mentre

sono “mobili” tutti gli altri

beni in via residuale. Dalla

definizione di bene immobi-

le di cui all’art. 812, del Cc.

sopra citato si desume che,

nel momento in cui dal fon-

do del mare territoriale

emergono immobili, siano

essi naturali o artificiali, sta-

bilmente ancorati al fondale,

essi fanno parte del territo-

rio dello Stato e, quindi, sono

suscettibili di appartenere al

demanio.

Del resto, se nascesse un’iso-

la (naturale o artificiale) di

fronte al territorio di compe-

tenza dell’appellante, non vi

sarebbe dubbio alcuno in

merito alla sua appartenen-

za al territorio dello Stato, e

quindi, della necessità di

ricondurla amministrativa-

mente ad un Comune.

Sulla base di quanto asserito

è agevole comprendere

come i concetti di “lido” e

“spiaggia”, e più in generale

di “demanio”, abbiano confini

mobili. Pertanto se, come nel

caso in esame, un immobile

emerge in modo stabile e fis-

so dal mare antistante le

coste di un Comune, secon-

do i Giudici deve ritenersi

che esso appartenga al

demanio e amministrativa-

mente sia soggetto ai poteri

dell’ente territoriale di riferi-

mento, ivi ricompresi anche i

poteri impositivi.

Con la Legge n. 388/00 è sta-

to disposto, modificando

l’art. 3, del Dlgs. n. 504/92,

che anche i concessionari di

beni demaniali sono sogget-

ti all’imposta e, quindi, risulta

evidente che l’Imposta

comunale in questione si

applichi, nel caso di specie,

nei confronti del concessio-

nario. Inoltre il termine “pos-sesso”, contenuto nell’art. 1,

del Dlgs. n. 504/92, è da rite-

nersi comprensivo anche

della condizione di deten-

zione in cui si trova il conces-

sionario di beni demaniali.

In sostanza, i possessori di

fabbricati siti nel territorio

dello Stato sono tenuti al

pagamento Ici in applicazio-

ne dell’art. 1, del Dlgs. n.

504/92.

Inoltre, i beni infissi nel fon-

do del mare possono essere

equiparati a quelli demaniali

ai sensi dell’art. 29, del Codi-

ce della navigazione, e

appartenenti al territorio

dello Stato. I Concessionari

di beni demaniali sono sog-

getti all’Ici, ai sensi dell’art. 3,

del Dlgs. n. 504/92, come

modificato dalla Legge n.

388/00.

Ne consegue dunque che il

Concessionario detentore

delle piattaforme in questio-

ne è soggetto al pagamento

dell’Ici.

Successivamente, i Giudici

hanno precisato che l’inseri-

mento effettivo di un bene

in Catasto non ha riflessi sul

presupposto impositivo Ici,

in quanto i registri catastali

hanno la sola funzione di

censimento degli immobili e

di accertamento delle relati-

ve rendite, come si evince

dall’art. 1, del Rdl. n. 652/39.

Difatti, pur ribadendo l’ob-

bligo di censire gli immobili

assoggettabili ad Ici, l’art. 5,

comma 3, del Dlgs. n. 504/92,

detta criteri per la quantifi-

cazione della base imponibi-

le anche in difetto dell’iscri-

zione in Catasto.

In ogni caso, i Giudici riten-

gono che vi sia l’obbligo

astratto d’inserire le piat-

taforme in questione negli

archivi catastali, e quindi, che

esse rientrino a pieno titolo

nella definizione di fabbrica-

ti di cui all’ art. 2, lett. a) del

Dlgs. n. 504/92.

Quanto alla classificazione ai

fini Ici, i Giudici ritengono

condivisibile la giurispru-

denza tributaria che classifi-

ca simili strutture nella Cate-

goria catastale D, atteso che

le definizioni che meglio si

confanno allo stato di fatto

delle piattaforme sono pro-

prio quelle di “opifici” e “fab-bricati costruiti o adattati perle speciali esigenze di un’atti-vità industriale e non suscetti-bili di destinazione diversasenza radicali trasformazioni”.Inoltre, le piattaforme petro-

lifere offshore non rientrano

tra le ipotesi di esenzione di

cui all’art. 7, del Dlgs. n.

504/92, poiché, come sopra

precisato, non devono esse-

re classificate nella Categoria

catastale “E”.

Focus

Ici/Imu: assoggettabili ad Imposta anche le piattaformepetrolifere offshore

Ctr AbruzzoSentenza n. 1292 del 24 novembre 2015di Carolina Vallini - Avvocato, Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni pubbliche

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29 gennaio 2016SCADENZIARIO 2 TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

Centro Studi Enti Locali20

Presentazione Modelli “Intra 12”Scade in data odierna il termine per pre-

sentare in via telematica all’Agenzia delle

Entrate, da parte degli Enti Locali che

hanno assunto il ruolo di soggetti passivi

Iva in base alle nuove disposizioni in

vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i

contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12

febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicem-

bre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”

approvati dall’Agenzia con il Provvedi-

mento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli

acquisti di beni e servizi da soggetti non

residenti effettuati nel mese precedente.

Trasmissione mensile dei datiretributivi delle posizioni assicurative

individualiEntro tale data devono essere inviati

attraverso la Denuncia mensile analitica

“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata

con il flusso Uniemens, i dati retributivi e

le informazioni per implementare le

posizioni assicurative individuali degli

iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici”ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n.

269/03 e della Circolare Inps 7 agosto

2012, n. 10.

Trasmissione Dichiarazione Impostadi bollo in modo virtuale

Scade in data odierna il termine per pre-

sentare in via telematica all’Agenzia delle

Entrate, anche da parte degli Enti Locali

interessati, la Dichiarazione dell’Imposta

di bollo assolta in modo virtuale per il

periodo d’imposta 2015, ai sensi dell’art.

15, Dpr. n. 642/72. Il nuovo Modello di

Dichiarazione è stato approvato dall’A-

genzia delle Entrate con il Provvedimen-

to 17 dicembre 2015. Le istruzioni per la

trasmissione telematica sono disponibili

sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Versamento somme da conto correntepostale

Occorre entro il presente termine versare

in Tesoreria le somme disponibili sui con-

ti correnti postali in ottemperanza al

regime di “Tesoreria unica” previsto dalla

Legge n. 920/84 – Quindicina preceden-

te.

Versamento somme da Agenti dellariscossione

Entro oggi gli Agenti della riscossione

versano alla Tesoreria comunale le som-

me riscosse nel mese precedente sui

conti correnti dedicati (art. 7, comma 2,

lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).

Versamento Iva su acquisti in ambitoistituzionale

Scade in data odierna il termine per il

versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti

operati nel mese precedente 2015 in

ambito istituzionale, a seguito delle

novità introdotte dal comma 629, del-

l’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n.

190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia

di “split payment” e del Decreto attuativo

Mef 23 gennaio 2015. Il versamento deve

essere effettuato tramite Modello “F24EP”,

codice tributo 620E, istituito con la Riso-

luzione n. 12/E del 15 febbraio 2015, e

non è compensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensileScade in data odierna il termine per il

versamento dell’Iva dovuta per il mese

precedente, da effettuarsi tramite Model-

lo “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti

inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità

introdotte dal comma 629, dell’art. 1 del-

la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Leg-ge di stabilità 2015”) in materia di “splitpayment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gen-

naio 2015 che determinano fisiologica-

mente, una volta esaurito l’eventuale cre-

dito Iva dell’anno 2014, un versamento

periodico di Iva.

Irap – Opzione per il metodo“commerciale”

Entro la data odierna, per gli Enti Locali

interessati, deve necessariamente essere

esercitata l’opzione per l’applicazione

del metodo “commerciale” di determina-

zione dell’Irap di cui all’art. 10-bis, comma

2, del Dlgs. n. 446/97, a partire dall’anno

2016, secondo le norme sui “comporta-menti concludenti” previste dall’art. 3 del

Dpr. n. 442/97 e come confermato dalla

Circolare 26 luglio 2000, n. 148/E (Para-

grafo 7.3.2). L’opzione, qualora esercitata,

non richiede alcuna comunicazione ma

dovrà essere confermata nella Dichiara-

zione Iva 2017 (rigo VO50) ed ha una

valenza almeno triennale.

Irap - Acconto mensileAmministrazioni dello Stato

e Enti pubbliciDeve essere versato entro oggi, da parte

degli Organi e le Amministrazioni dello

Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,

comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’ac-

conto mensile Irap, calcolato in base alle

retribuzioni e compensi corrisposti nel

mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.

n. 446/97; Dm. 2 novembre 1998). Il versa-

mento deve essere operato telematica-

mente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte(Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le

Province, per i Comuni (tranne quelli con

meno di 5.000 abitanti che non benefi-

ciano di trasferimenti statali) e per i Con-

sorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e

Comunità montane con più di 10.000

abitanti, che non si avvalgono della pos-

sibilità di compensazione di cui all’art. 17

del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tra-

mite Modello “F24EP” delle ritenute alla

fonte sui redditi soggetti a tale disciplina

corrisposti nel mese precedente.

Compensazione “orizzontale”credito Iva 2014

Entro tale data può essere compensato

in modo “orizzontale” il credito Iva matu-

rato nel 2014 per importi superiori a Euro

5.000 annui (importo modificato con

Provvedimento Agenzia Entrate 16 mar-

zo 2012), essendo stata inviata telemati-

camente entro il 30 settembre 2015 la

Dichiarazione “Iva 2015” ma inferiori a

Euro 15.000 annui, qualora non sia stato

apposto sulla Dichiarazione “Iva 2015” il

“visto di conformità” o la firma dell’Orga-

no di revisione (Circolare Entrate 15 gen-

naio 2009, n. 1), con anno di riferimento

2014 sul nuovo Modello “F24EP”, codice

619E (di cui siamo in attesa delle istruzio-

ni per la compilazione).

Contributo del 24% (31,72%)per i lavoratori parasubordinati

Entro oggi deve essere effettuato il ver-

samento all’Inps – “Gestione separata”exart. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite

Martedì febbraio16

Domenica gennaio (*)31 Mercoledì febbraio10

Lunedì febbraio1°

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29 gennaio 2016

Centro Studi Enti Locali

SCADENZIARIO2

21

TributiTributinewsnewsCentro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

il nuovo Modello “F24EP” (approvato con

Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzan-

do i nuovi codici di cui alla Risoluzione n.

98/10), del contributo del 24% (31,72%)

sui compensi comunque denominati,

corrisposti nel mese precedente per pre-

stazioni inerenti ai rapporti di collabora-

zione coordinata e continuativa di cui

all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir

(art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Cir-

colare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79,

Legge n. 247/07). La Legge n. 134/12, di

conversione del Dl. n. 83/12, ha introdot-

to l’art. 46-bis, prevedendo una nuova

progressione di aliquote che arriverà al

33% dal 2018, ma che il comma 491 delle

Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità2014”), modificando l’art. 1, comma 79,

della Legge n. 247/07, ha poi aumentato

dal 22% al 23,5% per il 2015 e al 24% per

il 2016 l’aliquota per i soggetti che risulti-

no assicurati presso altre forme obbliga-

torie. L’art. 10-bis, del Dl. n. 192/14, ha

disposto che per i lavoratori autonomi,

titolari di posizione fiscale ai fini Iva iscrit-

ti alla “Gestione separata” e che non risul-

tino iscritti ad altre gestioni di previden-

za obbligatoria né pensionati, l’aliquota

contributiva è pari al 27% per l’anno

2015 (vedi Circolare Inps 11 marzo 2015,

n. 58), aliquota confermata anche per

l’anno 2017 dal comma 203 della Legge

n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”).

Contributi per prestatori di lavorooccasionale con reddito annuo sopra

Euro 5.000 Entro oggi deve essere effettuato il ver-

samento all’Inps, tramite il nuovo Model-

lo “F24EP” (approvato con Provvedimento

3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici

di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le

stesse modalità previste per i collabora-

tori coordinati e continuativi, dei contri-

buti sui compensi corrisposti nel mese

precedente ai lavoratori occasionali il cui

reddito annuo per tale tipo di prestazioni

supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44,

comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito

nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770,

Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07).

Consegna del Modello “CU/2016”Entro oggi provvedere al rilascio ai vari

soggetti interessati del nuovo Modello

“CU/2016”, di certificazione dei redditi di

lavoro dipendente, assimilati, assistenza

fiscale e lavoro autonomo, corrisposti

nell’anno 2015, approvato con Provvedi-

mento direttoriale 16 gennaio 2016, n.

7786.

Presentazione Modelli “Intra 12”Scade in data odierna il termine per pre-

sentare in via telematica all’Agenzia delle

Entrate, da parte degli Enti Locali che

hanno assunto il ruolo di soggetti passivi

Iva in base alle nuove disposizioni in

vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i

contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12

febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicem-

bre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”

approvati dall’Agenzia con il Provvedi-

mento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli

acquisti di beni e servizi da soggetti non

residenti effettuati nel mese precedente.

Trasmissione mensile dei datiretributivi delle posizioni assicurative

individualiEntro tale data devono essere inviati

attraverso la Denuncia mensile analitica

“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata

con il flusso Uniemens, i dati retributivi e

le informazioni per implementare le

posizioni assicurative individuali degli

iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici”ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n.

269/03 e della Circolare Inps 7 agosto

2012, n. 10.

Versamento somme da contocorrente postale

Occorre entro il presente termine versare

in Tesoreria le somme disponibili sui con-

ti correnti postali in ottemperanza al regi-

me di “Tesoreria unica” previsto dalla Leg-

ge n. 920/84 – Quindicina precedente.

Trasmissione all’Agenzia delle Entratedel Modello “CU/2016”

Entro oggi provvedere alla trasmissione

all’Agenzia delle Entrate del nuovo

Modello “CU/2016”, di certificazione dei

redditi di lavoro dipendente, assimilati,

assistenza fiscale e lavoro autonomo, cor-

risposti nell’anno 2015, approvato con

Provvedimento direttoriale 16 gennaio

2016, n. 7786.

Versamento somme daAgenti della riscossione

Entro oggi gli Agenti della riscossione

versano alla Tesoreria comunale le som-

me riscosse nel mese precedente sui

conti correnti dedicati (art. 7, comma 2,

lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).

Il termine e i versamenti in scadenza in ungiorno festivo sono automaticamente pro-rogati al primo giorno feriale successivo.

Giovedì Marzo10

Martedì Marzo1°

Lunedì febbraio29

Lunedì Marzo7

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Guida pratica per l’applicazione dell’Irap negli Enti Locali e nelle Amministrazioni pubbliche

S. Cucchi, F. Fiaschi, A. Nacci, N. Tonveronachi, F. Vegni

V Edizione

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“Guida pratica per l’applicazione dell’Irap negli Enti Locali e nelle Ammi-nistrazioni pubbliche” V Edizione

Una guida operativa all’applicazione dell’Irap negli Enti Pubblici

Autori: S.Cucchi, F.Fiaschi, A.Nacci, N.Tonveronachi, F.Vegni

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“L’Iva applicata agli Enti Locali” V Edizione

Principi generali ed applicazioni pratiche sull’Imposta sul Valore Aggiunto nelle Amministrazioni locali.

Autori: S.Cucchi, F.Fiaschi, A.Nacci, N.Tonveronachi, F.Vegni

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Il parere dell’organo di revisione sul programma triennale del fabbisogno del personale

AGGIORNATO CON LA “LEGGE DI STABILITÀ”

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“La gestione fiscale del patrimonio im-mobiliare degli Enti Locali e degli altri Enti non commerciali” II edizione

Le compravendite e le locazioni di immobili residenziali e strumentali degli Enti Locali e degli Enti non commerciali pubblici e privati, ai fini Iva ed Imposte indirette, anche alla luce della Risoluzione 1° luglio 2009, n. 169/E e del Dlgs. n. 85/10 (“Federalismo demaniale”)

Autori: S.Cucchi, L.Marzullo, N.Tonveronachi, F.Vegni

Prezzo: € 32,00*

“L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi Amministrativa” Raccolta 2010-2013

Le Circolari e le Risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate in materia di Iva ai servizi ed alle attività di un Ente Locale

Autori: Alessandro Nacci, N.Tonveronachi, F.Vegni

LE NOVITÀ DELLA “LEGGE DI STABILITÀ 2015” PER GLI ENTI LOCALI, LE SOCIETÀ PUBBLICHE E I RISPETTIVI REVISORIIvan Bonitatibus, Roberto Camporesi, Stefano Ciulli, Calogero Di Liberto, Luciano Fazzi, Federica Giglioli, Anna Guiducci, Alessandro Maestrelli, Francesco Orsi, Stefano Paoli, Veronica Potenza, Alessia Rinaldi, Lorenzo Sardelli, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni

Prezzo: € 25,00*

Le novità della “Legge di Stabilità 2015” per gli Enti Locali, le Società pubbliche e i rispettivi Revisori

Il Centro Studi Enti Locali è lieto di presentare il volume monotematico di commento alla “Legge di stabilità 2015” e al “Decreto Milleproroghe”.

Autori: I. Bonitatibus, R. Camporesi, S. Ciulli, C. Di Liberto, L. Fazzi, F. Giglioli, A. Guiducci, A. Maestrelli, F. Orsi, S. Paoli, V. Potenza, A. Rinaldi, L. Sardelli, N. Tonveronachi, G. Vanni e F. Vegni

GLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA NEGLI ENTI LOCALI DOPO LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

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Principi - limiti di spesa - anticorruzione - trasparenza e codice di comportamento

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Gli incarichi esterni di collaborazione autonoma negli Enti Locali dopo la normativa anticorruzione

Principi - limiti di spesa - anticorruzione - trasparenza e codice di comportamento

Autore: Giuseppe Panassidi

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Le Società pubbliche localiI Revisori degli Enti Locali - V edizioneGli adempimenti ai fini Iva degli Enti Locali nelle loro operazioni intracomunitarie, con San Marino e con soggetti non residentiUnico 2015 Enti Locali Il trattamento fiscale delle diverse tipologie di contributi erogati da un’Amministrazione locale

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I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

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“I Revisori degli Enti Locali”V edizione

Il testo ha l’obiettivo principale di esaminare il ruolo e la funzione del Collegio dei Revisori all’interno dell’Ente LocaleCon allegato CD contenente schemi di pareri verbali e relazioni del Revisore completamente lavorabiliAutore: Antonio Martini, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni

GLI ADEMPIMENTI AI FINI IVA DEGLI ENTI LOCALI NELLE LORO OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE, CON SAN MARINO E CON SOGGETTI NON RESIDENTI

Nicola Tonveronachi e Francesco Vegni

Analisi degli adempimenti Iva connessi con le operazioni intracomunitarie e quelle realizzate con prestatori di servizi non residenti compiute dagli Enti Locali sia nella loro veste istituzionale che in quella commerciale, alla luce delle novità introdotte dalle direttive 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce e dal Dlgs. 11 febbraio 2010, n. 18

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“Gli adempimenti ai fini Iva degli Enti Locali nelle loro operazioni intracomunitarie, con San Marino e con soggetti non residenti” Analisi degli adempimenti Iva connessi con le operazioni intracomunitarie e quelle realizzate con prestatori di servizi non residenti compiute dagli Enti Locali

Autori: N. Tonveronachi, F. Vegni

LE SOCIETÀ PUBBLICHE LOCALI: guida operativa per amministratori, funzionari e revisori del “gruppo pubblico locale”

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Guida operativa per Amministratori, Funzionari e Revisori del “Gruppo pubblico locale”. Aggiornato con la Legge di Stabilità 2014

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