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Gli enti del terzo settore nel codice civile. Profili di responsabilità 1 Avvocato Nataniele Gennari Università Cattolica del Sacro Cuore Milano - 19 Settembre 2013

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Page 1: Slides 19 09 13 Avv. N. Gennari

Gli enti del terzo settore nel codice civile. Profili di

responsabilità

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Avvocato Nataniele Gennari

Università Cattolica del Sacro Cuore

Milano - 19 Settembre 2013

Page 2: Slides 19 09 13 Avv. N. Gennari

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Associazioni e

fondazioni riconosciute

Associazioni non

riconosciute e comitati

ORGANIZZAZIONI

DEL TERZO SETTORE

Disciplina codicistica

Insieme di disposizioni di carattere generale

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Milano - 19 Settembre 2013

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Tipologie di ENP soggetti a

ulteriore specifica disciplina

Istituti extra-codicistici

Insieme di disposizioni di carattere speciale

ORGANIZZAZIONI

DEL TERZO SETTORE

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Milano - 19 Settembre 2013

Page 4: Slides 19 09 13 Avv. N. Gennari

QUADRO DI SISTEMA

Costituzione

Codice Civile

DLgs. 460/1997

L. 49/1987

GENERALE SPECIALE

L. 266/1991

DPR 361/2000

L. 381/1991

4Avv. Nataniele Gennari

Università Cattolica del Sacro CuoreMilano - 19 Settembre 2013

Page 5: Slides 19 09 13 Avv. N. Gennari

COMITATO

COSTITUZIONE

Il comitato è costituito mediante un contratto plurilaterale con comunione di

scopo

Per la conclusione del contratto non è necessaria alcuna forma particolare

Il comitato viene utilizzato qualora l’esigenza di perseguire fini di pubblica utilità

sia avvertita da persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati

Il gruppo di persone si fa promotore di una sottoscrizione pubblica, raccogliendo

così i fondi necessari

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Page 6: Slides 19 09 13 Avv. N. Gennari

COMITATO

ORGANI

Organizzatori

Hanno il compito di eseguire le delibere e hanno la responsabilità personale

e solidale per la gestione dei fondi raccolti e per la loro destinazione allo

scopo annunciato

Assemblea Promotori

Prende le decisioni necessarie per attuare lo scopo comune e è responsabile

personalmente e solidalmente per le obbligazioni assunte dal comitato

Presidente

Occupa la più alta posizione gerarchica nell’ambito dell’organizzazione ed

ha la rappresentanza del comitato

Sottoscrittori

Non fanno parte del comitato e sono tenuti a effettuare soltanto le oblazioni

promesse

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Page 7: Slides 19 09 13 Avv. N. Gennari

Le associazioni e i comitati non riconosciuti godono di un’autonomia patrimoniale

imperfetta

Delle obbligazioni dell’associazione rispondono, con il loro patrimonio ed in via

sussidiaria, “le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione” (art.

38 c.c.)

Delle obbligazioni del comitato rispondono "i suoi componenti … personalmente e

solidalmente " (art. 41 c.c.)

Logica: esigenza di tutela dei creditori rispetto agli enti personificati per i quali, si

presume, l’autorità amministrativa ha già verificato la adeguatezza patrimoniale in

relazione allo scopo dell’ente

RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE

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TAVOLA DI CONFRONTO

Tipo di ente non profit Con personalità giuridica Senza personalità

giuridica

Controllo dell’autorità SI NO

Iscrizione nel registro

p.g.

SI NO

Responsabilità dei

membri per i debiti

dell’ente

NO SI

responsabile chi ha agito

in nome e per conto

dell’ente

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DISCIPLINA PREVENZIONE RISCHIO

Tracciabilità

(DLgs 136/2010)

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Sicurezza

(DLgs 18/2008)

Privacy

(DLgs 196/2003)

RAE

(DLgs 231/2001)

S.T.RA.P.

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DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231Disciplina della responsabilita' amministrativa delle

persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma

dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

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1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione odi direzione dell'ente o di una sua unita‘ organizzativa dotata di autonomiafinanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, lagestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui allalettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agitonell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

ART. 5 DLGS 231/2001 RESPONSABILITA’

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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.

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1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che iltrattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle liberta'fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato, con particolare riferimentoalla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali e' disciplinato assicurando un elevato livello ditutela dei diritti e delle liberta' di cui al comma 1 nel rispetto dei principi disemplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalita' previste per il loroesercizio da parte degli interessati, nonche' per l'adempimento degli obblighi daparte dei titolari del trattamento.

ART. 2 DLGS 196/2003 FINALITA’

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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Milano - 19 Settembre 2013

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1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituisconoattuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e lariforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e deilavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento dellemedesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue lefinalita' di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie edelle convenzioni internazionali in materia, nonche' in conformita' all'articolo117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme diattuazione, garantendo l'uniformita' della tutela delle lavoratrici e deilavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delleprestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alledifferenze di genere, di eta' e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratoriimmigrati.

2. (Omissis)

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decretosono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196.

ART. 1 DLGS 81/2008 FINALITA’

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