rifiuti da demolizione e terre e rocce da scavo · materiali, ivi incluse le terre e le rocce da...

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Città di Castello, 25 gennaio 2013 Prof. Stefano Maglia [email protected] Rifiuti da demolizione e terre e rocce da scavo www.studiomaglia.it/terresigea.zip www.tuttoambiente.it

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Città di Castello, 25 gennaio 2013

Prof. Stefano Maglia

[email protected]

Rifiuti da demolizionee terre e rocce da scavo

www.studiomaglia.it/terresigea.zip

www.tuttoambiente.it

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Prof. Stefano Maglia2

RIFIUTI speciali

UU

NONRIFIUTI SOTTOPRODOTTI

Art. 184 Art. 184 bisArt. 185

4 condizioni

Art. 186

7 condizioni

Terre e rocce da scavo

Abrogato dal dm 161

Ante e post 6 ottobre 2012

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Rifiuti da demolizione, costruzione, scavo

Art. 184 – (Classificazione)3. Sono rifiuti speciali:b) i rifiuti derivanti dalle attività di

demolizione, costruzione, nonchéi rifiuti [pericolosi] che derivano dalleattività di scavo, fermo restandoquanto disposto dall'articolo 186;

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Art. 184 bis TUA: sottoprodotto1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normalepratica industriale; d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

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Art. 186 – (Terre e rocce da scavo)Fatto salvo quanto previsto dall’art. 185 [1], le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L’impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all’art. 183, co. 1, lett. p.[1] Inciso così inserito inserito dall’art. 20, c. 10-sexies, lett. b) della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, di conv. del D.L. 185/2008.

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Art. 185 (NEW)1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso;

Anche matrici materiali di riporto

Dl 2/12

ESCLUSIONI

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DL 2/2012, conv. in L. 28/2012 (vigente dal 25/3/12)

Art. 3: Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n.152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche estratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.

Prof. Stefano Maglia7DM 161/12

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DM 161: «riporto»b. «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo….

c. «riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'allegato 9 del presente Regolamento;

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DM 161, All 9MATERIALI DI RIPORTO DI ORIGINE ANTROPICAI riporti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento siconfigurano come orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica, ossia derivanti da attivita' quali attivita' discavo, di demolizione edilizia, ecc, che si possono presentarevariamente frammisti al suolo e al sottosuolo.…Ai fini del presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantita' massima del 20%, sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci.

Prof. Stefano Maglia9

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Art. 22(Materiali di riporto)All’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione, materiali litoidi, pietrisco tolto d’opera, conglomerati bituminosi e non, scorie spente, loppe di fonderia, detriti e fanghi di lavorazione e lavaggio di inerti. …

Prof. Stefano Maglia10

Semplificazioni «BIS»: Materiali di riporto

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Art 39 D.lvo 205

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184-bis, comma 2, è abrogato l'articolo 186.

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Modificato dal dl 1/2012 art 49

abrogato

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Art 39 D.lvo 205

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del DL 1/12, è abrogato l'articolo 186.

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24 maggio 2012 DM 161/2012

Nuova versione

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Nuovo dm 161/2012Ambito di applicazione limitatoDefinizioniNormale pratica industrialeDeposito intermedioPiano di utilizzoTrasportoDichiarazione di avvenuto utilizzo

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Vigente dal 6/10/12

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Art. 266 TUA7. Con successivo decreto, adottato dal

Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio di concerto con i Ministri delleinfrastrutture e dei trasporti, delle attivitàproduttive e della salute, è dettata ladisciplina per la semplificazioneamministrativa delle procedure relative aimateriali, ivi incluse le terre e le rocce dascavo, provenienti da cantieri di piccoledimensioni la cui produzione non superi iseimila metri cubi di materiale nel rispettodelle disposizioni comunitarie in materia.

Semplificazioni «BIS»: Piccoli cantieriArt. 21(Terre e rocce da scavo – Cantieri di minori dimensioni)1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previstodal decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, imateriali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzatiin base alle norme vigenti sono sottoposte al regime di cui all’articolo184-bis se il produttore dimostra: a) che la destinazione all’utilizzo ècerta, direttamente presso un determinato sito o un determinato cicloproduttivo; b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sonosuperate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonneA e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n.152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d’usourbanistica del sito di destinazione; c) che l’utilizzo in un successivociclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioniqualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo dialtre di materie prime; d)che ai fini di cui alle lettere b) e c) non ènecessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivotrattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. …

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…2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all’Autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, precisando le quantità destinate all’utilizzo, i tempi previsti per l’utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che l’attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.

3. Il produttore deve in ogni caso confermare all’Autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.

4. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005.

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Semplificazioni «BIS»: Piccoli cantieri

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Riforma TUA?

Art 2: materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse

Modifiche in itinere

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Cass. Pen. III n. 30127 del 24/07/2012 – Pres. De Maio –Est. Sarno – Ric. Laffranchini

L’art. 257 del TUA che sanziona colui che non provvede alla bonifica del sito contaminato, si applica in base all’espresso tenore letterale solo in relazione ai progetti di bonifica di cui all’art. 142 del D. L.vo n. 152/2006, e dunque non vi può esser spazio per interpretazioni estensive. (Nel caso di specie trattasi di attività di spianamento di un terreno ad uso verde ambientale attività durante la quale veniva realizzato un deposito di terre e rocce da scavo che – a prescindere dalla contaminazione rilevata per fatto accidentale – ai sensi dell’art. 186 dovevano essere considerate rifiuti, ma non per questo erano da condurre ad una attività di bonifica del sito). Prof. Stefano Maglia18

GIURISPRUDENZA

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Cass. Pen. III n. 33577 del 31/08/2012 Fermo restando che la classificazione dei

materiali di riempimento costituiti da terre e rocce da scavo come sottoprodotti grava sull’utilizzatore e comporta la presenza di un progetto ambientalmente compatibile per il loro riutilizzo, per effetto di quanto disposto dall’art. 39, c. 4, del D. Lgs. n. 205/2010 l’abrogazione dell’art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006 opera solo a far data dall’entrata in vigore del DM in materia di sottoprodotti, quindi il predetto art. 186 assume natura di norma temporanea e la relativa disciplina si applica in ogni caso ai fatti commessi nella vigenza della normativa in materia di terre e rocce da scavo.

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Test di cessione? Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nelle opere di riempimento deve

avvenire senza recare pregiudizio all’ambiente e l’art. 186 D.Lgs. 152/06 espressamente richiede la redazione di un progetto che preveda l’utilizzo delle terre da sottoporre a VIA e approvato dall’autorità amministrativa competente; oppure, ove la VIA non sia prevista, la necessità del previo parere dell’agenzia regionale per l’ambiente. Peraltro, per rendere operante l’esclusione dal regime dei rifiuti non è necessaria l’adozione dei test di cessione in conformità al D.M. 5 febbraio 1998, potendo la prova dell’assenza di pregiudizio per l’ambiente in caso di riutilizzazione da parte del detentore dei materiali provenienti da demolizione edilizia essere fornita con qualsiasi mezzo. (Cass. III Pen. 1188 del 11/01/2008, Bello ed altri)

I materiali costituiti da parti di tegole frantumate, scarto di pietre provenienti dall'estrazione di cave, inerti da demolizione, costruzione di fabbricati, blocchi di tufo, plastiche varie e qualche rottame ferroso non sono classificabili come materie prime secondarie in quanto è pacifica la loro natura di rifiuti essendo normativamente previsto che i materiali provenienti da demolizione edilizia costituiscono rifiuti speciali non pericolosi e possono essere riutilizzati nello stesso o in diverso ciclo produttivo ...previo test di cessione degli stessi, in conformità al DM 5.2.1998,in assenza del quale, ogni recupero dei materiali cd. di risulta integra reato. (Cass. Sez. III n. 44288 del 28 novembre 2007).

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Cass. Pen. n° 41331 del 6/11/2008

In riferimento alle terre e rocce da scavo,regolamentate dall’art. 186 del D.Lgs. 152/06,così come sostituito dal D.Lgs. 4/2008 esottoposte alle disposizioni in materia di rifiutisolo qualora non utilizzate nel rispetto dellecondizioni indicate in tale articolo, non integrareato la mera circostanza che le stesse venganoutilizzate per il riempimento della cava; nél’attività di frammentazione può essere di per sestessa intesa come trasformazione preliminare aisensi dell’art. 186 co. 1, in quanto, l’attività dimacinatura delle terre e rocce da scavo nondetermina di per se stessa alcuna alterazione deirequisiti merceologici e di qualità ambientale.

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GiurisprudenzaCass. III Pen. 23787 del 19/06/2007, CastiglionePosto che il materiale proveniente da scavo di strade non è assimilabile

alle terre e rocce da scavo in quanto non è costituito esclusivamente daterriccio e ghiaia, ma anche da pezzi di asfalto e calcestruzzo qualificabilipacificamente come rifiuti, non si può parlare di deposito temporaneo se irifiuti provengono da luogo diverso da quello di produzione. Il mancatorispetto anche di una sola delle condizioni previste dalla norma da luogoad un’attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e quindi penalmentesanzionata. Il deposito effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiutivengono prodotti può dare luogo o ad un abbandono che, se effettuato daimprenditori o responsabili di enti, è sanzionato con la stessa penaprevista per la gestione non autorizzata dei rifiuti, o ad un depositopreliminare o stoccaggio nell’attesa dello smaltimento o del recupero.Peraltro, anche lo stoccaggio come attività gestionale dei rifiuti deveessere autorizzato.

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GiurisprudenzaCass. III Pen. 23788 del 18/06/2007, ArcutiPosto che il materiale proveniente dal disfacimento del manto

stradale (residui di asfalto) costituisce rifiuto speciale e chel’inclusione tra i rifiuti del materiale proveniente da attività didemolizioni e costruzioni, ancorché non pericoloso, è stataconfermata con l’art. 184 c. 3 lettera b) del D.Lgs. 152/06, anchein base a detto decreto continuano ad essere escluse dalladisciplina sui rifiuti le terre e rocce da scavo alle condizionipreviste dall’articolo 186, ossia a condizione che sianoeffettivamente riutilizzate per reinterri, riempimenti, rilevati,intendendosi come riutilizzazione anche la destinazioneprogettualmente prevista a differenti cicli di produzione industrialeo la ricollocazione in altro sito a qualsiasi titolo autorizzatadall’autorità amministrativa; in caso di destinazione a differenticicli di produzione sono attualmente previsti controlli periodici edobblighi di documentazione in capo all’utilizzatore; nel caso in cuinon sia possibile l’immediato utilizzo sono previsti ulterioriobblighi di documentazione. In ogni caso il riutilizzo dovràavvenire entro sei mesi dall’avvenuto deposito senzatrasformazioni preliminari.

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Cass. Pen. n° 42535 del 14/11/2008

L’ingente accumulo di terre e roccecon grossi blocchi di asfaltoprovenienti dalla demolizione delmanto stradale e del livellosottostante nel quale non eranocomprese rocce da scavo in galleria,integra la fattispecie di cui all’art. 51,comma 2, D.Lgs. 22/1997.

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Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 7465/2008In tema di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, i residui di attività

di demolizione di edifici, annoverati tra i rifiuti speciali dall'art. 7, commaterzo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 184, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del2006, sono sottratti, in quanto rappresentati da una congerie di materialidi vario tipo necessitanti, prima del loro nuovo uso, di preventivitrattamenti e operazioni di recupero previste negli allegati al D.Lgs. n. 22del 1997, all'ambito di applicabilità delle deroghe di cui all'art. 14 D.L. n.138 del 2002, conv. con L. n. 178 del 2002.

Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 7466/2008Gli inerti provenienti da demolizioni di edifici o da scavi di manti stradali erano

e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al Dlvo152/06, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiutodalla legge, del quale il detentore ha l’obbligo di disfarsi avviandolo o alrecupero o allo smaltimento

Giurisprudenza

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Cass. Pen. n° 31159 del 24/7/2008

Nel caso di rifiuti derivanti dademolizioni edilizie, il depositodegli stessi non può considerarsitemporaneo se i rifiuti vengonocollocati in luogo diverso daquello della produzione.

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Cass. pen., Sez. 3, n. 37280 del 01/10/2008

In tema di gestione dei rifiuti, l'esclusione dall'applicazione della disciplina sui rifiuti per le terre e rocce da scavo (art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della loro riutilizzazione secondo un progetto ambientalmente compatibile, mentre compete al pubblico ministero fornire la prova della circostanza d'esclusione della deroga, ovvero dell'esistenza di una concentrazione di inquinanti superiore ai massimi consentiti.

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini dell'applicabilità del regime in deroga previsto dall'art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le terre e rocce da scavo devono essere distinte dai materiali di risulta da demolizione, in quanto mentre lo scavo ha per oggetto il terreno, la demolizione ha per oggetto un edificio o, comunque, un manufatto costruito dall'uomo.

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BONIFICHEArt. 242 – (Procedure operative ed amministrative)

c. 7 … Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'interventoed allo scarico delle acque emunte dalle falde…

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Art. 183 lett. b): produttore

Il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale ola persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

E in caso di materiali di scavo provenienti da attività di

manutenzione?

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Deposito temporaneoil raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti …….;2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenzaalmeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorieomogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose…

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Art. 208, c. 17Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero

dei rifiuti

17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m). [....].

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Prof. Stefano Maglia32

Luogo di produzione

Art. 183, lett. i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti.

Abrogato!

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Cass pen 18/07/2011 , n. 28204Il luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell’impresa, a tal fine è però necessario che vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene

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ManutenzioneArt. 230 – (Rifiuti derivanti da attività di

manutenzione delle infrastrutture)1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

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Art. 266 c. 44. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Prof. Stefano Maglia35 Criticità?

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Cass. Pen, III, n. 17460 del 10/05/2012 I rifiuti prodotti da un’attività di manutenzione di reti di distribuzione idrica ricadono, non nell’ipotesi “generica” di cui all’art. 266, c. 4, TUA, bensì in quella “specifica” di cui all’art. 230; tuttavia, in tal caso, l’attività svolta deve risultare essere di esclusiva manutenzione e non – come nel caso di specie – relativa altresì a nuovi allacciamenti. Pertanto in tal caso l’attività di “movimentazione” dei rifiuti presso la sede del manutentore ricade in quella di “trasporto” e, come tale, necessita di specifica autorizzazione

Prof. Stefano Maglia36

DM 161/12, Art. 15, c. 3. «In caso di inottemperanza alla correttagestione dei materiali di scavo secondoquanto disposto dal presente regolamento ilmateriale scavato verra' consideratorifiuto ai sensi del decreto legislativo n.152 del 2006 e successive modificazioni».

Quali sanzioni/responsabilità?

Conseguenze?

IMPRESA o ENTE(persona giuridica)

ILLECITO

PENALE AMMINISTRATIVO

D.L.vo231/01

D.L.vo n. 121/2011

DIRETTIVA 99/08/CE

LEGGE COMUNITARIA

2009

REATI PRESUPPOSTO

LEGALE RAPPRESENTANTE

«LA RESPONSABILITA’

PENALE E’ PERSONALE E NON

DELEGABILE»

DELEGA DI FUNZIONI

Responsabilità penali

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Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001

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Art. 5. Responsabilità dell'ente1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonchè da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

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Sanzioni: Art. 256 1. Chiunque effettua una attività di raccolta,

trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

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DLvo 121/2011:

ART. 25-undecies (Reati ambientali)…………2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:…………………………………………………..b) per i reati di cui all’articolo 256:1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Art. 2: Modifiche alla 231/01

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SimulazioneGestione rifiuti non pericolosi non autorizzata(Es: deposito temporaneo oltre condizioni, mancata o errata

iscrizione Albo, Cer diversi da quelli autorizzati …)

Art. 256 c 1, lett. a -> arresto da 3 mesi a 1 anno oAmmenda da 2600 a 26.000 euro

NUOVO DLvo 121:Sanzione pecuniaria fino a 250 quote

(1 quota: da 258 a 1549 euro)(al max 387.250 euro)

+ confisca….?

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