la gestione delle terre e rocce da scavo alla luce del dm 10 agosto
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La Gestione delle Terre e Rocce da Scavo alla luce del Dm 10 agosto 2012, n. 161, elementi operativi e adempimenti tecnici. - Intervento di Tommaso Magro, Coordinatore cantieri eAmbiente Srl. Corso di formazione a cura di eAmbiente Srl - 11 Dicembre 2012 Parco VEGA - VeneziaTRANSCRIPT
La Gestione delle Terre e Rocce da Scavo alla luce del La Gestione delle Terre e Rocce da Scavo alla luce del
Dm 10 agosto 2012, n. 161, elementi operativi e Dm 10 agosto 2012, n. 161, elementi operativi e
adempimenti tecnici.adempimenti tecnici.
Dott. Geol. Tommaso
Magro
Coordinatore Cantieri
11 Dicembre 2012
• Direttiva CE 2008/98 (relativa ai rifiuti);
• Art. 184-bis D.Lgs. 152/06 (definizioni di sottoprodotto);
• Art. 185 D.Lgs. 152/06 (esclusione disciplina rifiuti comma C);
• Art. 186 D.Lgs. 152/06 (terre e rocce da scavo) che è abrogato da presente D.M.;
• D.Lgs. 205/2010 art. 39 comma 4 (anticipa l’entrata in vigore di un DM specifico per Terre
e Rocce da Scavo e anticipa l’abrogazione dell’Art. 186);
• Art. 49 D.L. 1/2012 (che abroga art. 186 D.Lgs. 152/06).
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: RICHIAMI NORMATIVID.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: RICHIAMI NORMATIVI
I richiami normativi contenuti nel nuovo DM 161/2012:
DEVE COMPRENDERE
1.ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo;
2.ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego dei
materiali da scavo;
3.operazioni di normale pratica industriale;
4.modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale dei materiali
da scavo eseguita in fase progettuale, indicando in particolare:
i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento;
le modalità di campionamento, preparazione dei campioni ed analisi, indicazione del
set di parametri;
indicazione della necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera;
5.ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo e
tempi di deposito;
6.individuazione dei percorsi previsti per il trasporto materiale da scavo tra le
diverse aree impiegate nel processo di gestione.
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 5 PIANO DI UTILIZZOD.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 5 PIANO DI UTILIZZO
IL PIANO DI UTILIZZO DEFINISCE LA DURATA DI VALIDITÀ DEL PIANO STESSO
Salvo deroghe i lavori devono cominciare entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo. Decorso il termine temporale il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti.
ALLO SCADERE DEI TERMINI INDICATI NEL PIANO DI UTILIZZO IL MATERIALE DEVE ESSERE TRATTATO COME RIFIUTO
È prevista la facoltà di presentare entro 2 mesi dalla scadenza dei termini indicati nel Piano di Utilizzo un nuovo piano di Utilizzo con validità massima di un anno.
IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI NEL PIANO DI UTILIZZO IL MATERIALE DEVE ESSERE SMALTITO COME RIFIUTO
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 5 P.U. - VALIDITÀD.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 5 P.U. - VALIDITÀ
Per siti con presenza di fenomeni di fondo naturale in fase di predisposizione del piano di utilizzo il proponente:
Segnala il superamento all’Autorità Competente;
Presenta un piano di accertamento eseguito in contraddittorio con ARPA
Presenta il Piano di Utilizzo sulla base dei valori definiti dal piano di accertamento.
NOTA: Il materiale di scavo deve essere utilizzato nell’ambito dello stesso sito o nell’ambito di un sito con fondo naturale analogo
Per siti sottoposti ad interventi di bonifica o ripristino ambientale:
Previa richiesta del proponente ARPA o APPA comunicano al proponente entro 60
giorni se per i materiali di scavo i valori non superano i limiti tabellari relativi alla
destinazione d’uso indicata in sede di richiesta;
In caso di esito positivo il proponente può presentare il Piano di Utilizzo;
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 5 P.U. - CASI PARTICOLARID.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 5 P.U. - CASI PARTICOLARI
1. In deroga all'articolo 5, in situazioni di emergenza dovute a causa di forza
maggiore, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, è attestata
all'Autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, resa nella forma di cui all'allegato 7. Dalla data della
predetta dichiarazione il materiale da scavo può essere gestito nel rispetto di
quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha
rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve comunque presentare
il Piano di Utilizzo secondo le modalità previste dall'articolo 5.
2. E' facoltà dell'Autorità competente eseguire controlli e richiedere verifiche e
integrazioni alla documentazione presentata.
3. La deroga di cui al comma 1 non può essere applicata a quanto disciplinato
all'articolo 5, comma 5 (siti con interventi di bonifica in corso).
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 6 SITUAZIONI DI EMERGENZAD.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 6 SITUAZIONI DI EMERGENZA
Art. 9 - Realizzazione del Piano di Utilizzo:
Il proponente deve comunicare all’Autorità Competente l’indicazione dell’esecutore
del Piano di Utilizzo prima dell’inizio della realizzazione dell’opera;
Dalla data di comunicazione l’esecutore del Piano ne è responsabile;
L’esecutore redigerà la modulistica per la tracciabilità del materiale.
Art. 10 - Deposito in attesa di Utilizzo:
Il deposito del materiale in attesa di utilizzo avviene all’interno del sito di produzione
o dei siti di deposito intermedio indicati nel Piano di Utilizzo;
Il materiale escavato viene tenuto separato da materiale proveniente da altri piani di
utilizzo;
Il periodo di deposito non può essere superiore a quello del Piano di Utilizzo.
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZOD.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO
Art. 11 - Trasporto:
In tutte le fasi successive all’ uscita il materiale escavato è accompagnato dai
documenti di trasporto (cfr. Allegato 6 - documento di trasporto)
La documentazione sarà redatta in triplice copia (per esecutore, trasportatore e
destinatario) sono previste quattro copie se il proponente e l’esecutore sono diversi.
Art. 12 - Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.):
L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Utilizzo è attestato
dall'esecutore all'autorità competente, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà corredata (cfr. Allegato 7 - dichiarazione di avvenuto utilizzo (d.a.u.))
Il deposito o altre forme di stoccaggio di materiali escavati non costituiscono un
utilizzo.
La dichiarazione è conservata per cinque anni dalla dichiarazione di avvenuto utilizzo
ed è resa disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia
richiesta.
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZOD.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO
Art. 13 - Gestione dei dati:
Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati ogni Autorità competente
comunica i pareri in merito ai piani di utilizzo ad ISPRA;
ISPRA entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, pubblica
sul proprio sito web un disciplinare che definisca le informazioni da trasmettere, gli
standard e le modalità di trasmissione.
Art 14 - Controlli e ispezioni:
Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le
autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche
necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo.
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: GESTIONE DEI DATI E CONTROLLID.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: GESTIONE DEI DATI E CONTROLLI
La caratterizzazione ambientale viene svolta per accertare la sussistenza dei
requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo e deve essere inserita nella
progettazione dell’opera.
La caratterizzazione ambientale viene svolta a carico del proponente in fase
progettuale e comunque prima dell’inizio dello scavo, nel rispetto di quanto
riportato agli allegati 2 e 4.
Caratterizzazione ambientale mediante scavi esplorativi (ed in subordine con
sondaggi).
Densità dei punti di indagine basata su un modello concettuale preliminare delle
aree (campionamento ragionato campionamento sistematico su griglia o
casuale).
Numero di PUNTI d'indagine(cfr. allegato 2 - procedure di campionamento in fase di progettazione):
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTOD.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO
Nel caso di opere infrastrutturali lineari: campionamento ogni 500 m o
ogni 2000 m in fase preliminare.
Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione dovrà essere effettuata
prevedendo almeno un sondaggio e comunque un sondaggio indicativamente
ogni 1.000 metri lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di
progettazione preliminare, con prelievo, alla quota di scavo, di tre incrementi per
sondaggio, a formare il campione rappresentativo; in ogni caso dovrà essere
effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTOD.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO
La profondità d'indagine sarà determinata in base alle profondità previste degli
scavi. I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche saranno come
minimo:
• campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
• campione 2: nella zona di fondo scavo;
• campione 3: nella zona intermedia tra i due;
e in ogni caso andrà previsto un campione rappresentativo di ogni orizzonte
stratigrafico individuato ed un campione in caso di evidenze organolettiche
di potenziale contaminazione.
Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre
ad analisi chimico-fisiche possono essere almeno due: uno per ciascun metro di
profondità.
Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun
sondaggio oltre ai campioni sopra elencati sarà necessario acquisire un campione
delle acque sotterranee, preferibilmente e compatibilmente con la situazione
locale, con campionamento dinamico.
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTOD.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO
Parametri indicatori set minimale:
Il set di parametri dovrà essere definito
considerando:
1.Sostanze ricollegabili ad attività
antropiche;
2.Contaminazioni pregresse;
3.Fondo naturale.
Nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo
compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità
dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni di materiale da scavo siano
condotte sulla lista completa delle sostanze di tabella.
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: VERIFICHE ANALITICHED.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: VERIFICHE ANALITICHE
D.M. 161/2012 DGR 2424/08Parametro Parametro
Arsenico ArsenicoCadmio CadmioCobalto Nichel NichelPiombo PiomboRame RameZinco ZincoMercurio Idrocarburi C>12 Idrocarburi C>12Cromo tot Cromo totCromo VI Cromo VIAmianto BTEX IPA IPA PCB
La caratterizzazione ambientale può essere eseguita in corso d'opera solo nel caso
in cui sia comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale
propedeutica alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione dei
materiali da scavo (cfr. Allegato 8)Parte A
La caratterizzazione dei materiali da scavo in corso d'opera potrà avvenire:
• su cumuli
• direttamente sull'area di scavo e/o sul
fronte di avanzamento,
• sul fondo o sulle pareti di corpi idrici
superficiali;
• nell'intera area di intervento.
Il set analitico, le metodologie di analisi, i limiti di riferimenti ai fini di riutilizzo, devono essere conformi a quanto indicato negli Allegati 2 e 4.
Parte A
La caratterizzazione dei materiali da scavo in corso d'opera potrà avvenire:
• su cumuli
• direttamente sull'area di scavo e/o sul
fronte di avanzamento,
• sul fondo o sulle pareti di corpi idrici
superficiali;
• nell'intera area di intervento.
Il set analitico, le metodologie di analisi, i limiti di riferimenti ai fini di riutilizzo, devono essere conformi a quanto indicato negli Allegati 2 e 4.
Parte B:
Verifiche per i controlli e le ispezioni
ARPA/APPA
1. Le verifiche possono essere eseguite
sia a completamento che durante la
posa in opera del materiale.
2. Sono utilizzati gli stessi criteri adottati
per il controllo in corso d'opera.
Parte B:
Verifiche per i controlli e le ispezioni
ARPA/APPA
1. Le verifiche possono essere eseguite
sia a completamento che durante la
posa in opera del materiale.
2. Sono utilizzati gli stessi criteri adottati
per il controllo in corso d'opera.
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: CAMPIONAMENTO IN FASE ESECUTIVAD.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: CAMPIONAMENTO IN FASE ESECUTIVA
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: CAMPIONAMENTO DA CUMULID.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: CAMPIONAMENTO DA CUMULI
I materiali da scavo saranno disposti in cumuli nelle aree di caratterizzazione in
quantità comprese tra 3.000 e 5.000 mc in funzione dell'eterogeneità del materiale e
dei risultati della caratterizzazione in fase progettuale. Posto uguale a (n) il numero
totale dei cumuli realizzabili dall'intera massa da verificare, il numero (m) dei cumuli da
campionare è dato dalla seguente formula
m = k n^1/3 (con k=5)
mentre i singoli m cumuli da campionare sono scelti in modo casuale. Il campo di
validità della formula è n>m, al di fuori di detto campo (per n < m) si dovrà procedere
alla caratterizzazione di tutto il materiale.
Condizione
verificata sopra i
10 cumuli
Il campionamento sui cumuli è effettuato sul
materiale tal quale, in modo da ottenere un
campione rappresentativo secondo la norma
UNI 10802
I riporti si configurano come orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine
antropica, ossia derivanti da attività quali attività di scavo, di demolizione edilizia,
ecc, che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo;
Ai fini del presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono
riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima
del 20% (in massa), sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di
materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti
ceramici, intonaci.
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: DEFINIZIONE DI RIPORTOD.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: DEFINIZIONE DI RIPORTO
Riporto
Normale Pratica Industriale: operazioni, anche condotte non singolarmente,
finalizzate al miglioramento caratteristiche merceologiche del materiale da scavo
per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tali
operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i
sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale ….
selezione granulometrica
riduzione volumetrica
stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata
stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione
riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici
(frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti, …)
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: NORMALE PRATICA INDUSTRIALED.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: NORMALE PRATICA INDUSTRIALE
Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la
presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai
requisiti tecnici/prestazionali per l’utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente
fattibile ed economicamente sostenibile
Adempimenti DM 161/2012Adempimenti DGR 2424/08
Presentazione, indipendentemente dall’iter
tecnico amministrativo del progetto
dell’opera, del Piano di Utilizzo comprensivo
di indagini svolte:
1.In fase progettuale;
2.In fase esecutiva
Nonché di:
Doc. di trasporto;
D.A.U.
Interventi sottoposti a V.I.A. e/o A.I.A.:
(progetto, dichiarazione, indagine, MOD2 e
MOD3)
Interventi sottoposti a permesso a
costruire:
(progetto, indagine, MOD1,MOD2 e MOD 3)
Interventi sottoposti a D.I.A.:
(Indagine, MOD1, MOD2 e MOD3)
Lavori pubblici non soggetti né a V.I.A. o
A.I.A., né a permesso a costruire, né a
D.I.A.:
(progetto, dichiarazione, MOD2 e MOD3)
Interventi non sottoposti né a V.I.A., né a
A.I.A., né a permesso a costruire, né a
D.I.A.:
(progetto, dichiarazione, MOD2 e MOD3)
CONFRONTO ADEMPIMENTI DGR 2424/08 – DM 161/2012CONFRONTO ADEMPIMENTI DGR 2424/08 – DM 161/2012
Sanzioni
Rif. Normativo D.Lgs. 152/06 Sintesi Sanzioni D.Lgs. 152/06
Art. 242 c.3 Mancata notifica di superamento delle CSC
• Arresto da 3 mesi ad 1 anno o con ammenda da 1.000-26.000 €
Art. 255 c.1 Abbandono di rifiuti • Amm. Pecuniaria da 300 a 3.000 € se rifiuti pericolosi aumento sino al doppio
Art. 256 c.1 Gestione non autorizzata• Arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 € per non pericolosi• Arresto 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 € per pericolosi
Art. 256 c.3 Discarica non autorizzata• Arresto 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 / da 1 a 3 anni con sanzione
da 5.200 a 52.000 € se rif. peric. / confisca dell’area fatti salvi gliobblighi di bonifica.
Art. 257 c.1 Procurare inquinamento per suolo e/o falda
• Arresto da 6 mesi ad 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 € se non provvede secondo art. 242 TUA
Art. 258 c.4 Trasporto senza formulario• Sanz. Amm. da 1.600 a 9.300 € / reclusione fino a 2 anni per attestazioni false a
pubblico ufficiale
SANZIONI E RESPONSABILITÀSANZIONI E RESPONSABILITÀ
LE TERRE DA SCAVO IN FUNZIONE DEL TIPO DI UTILIZZOLE TERRE DA SCAVO IN FUNZIONE DEL TIPO DI UTILIZZO
Riutilizzo EX SITU (o Processo Produttivo)
Riutilizzo IN SITU
Invio a Discarica
Cantiere con produzione di Terre
da Scavo
GESTIONE COME RIFIUTO:
•Procedure Amministrative Parte IV , Titolo I, D.Lgs. 152/06;
•Normativa di riferimento: D.Lgs. 36/2003; D.M. 27/09/2010
•Codice CER; Trasporto con Formulario, Ditta autorizzata iscritta Albo Gestori
Ambientali, …
GESTIONE COME
SOTTOPRODOTTO:
•Procedure Amministrative DM
161/2012;
•Piano di Utilizzo (90 giorni prima di
avvio lavori)
•Documento di trasporto;
•Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo
GESTIONE AI SENSI DI ART. 185 D.Lgs.
152/06:
•Esclusioni dall’ambito di applicazione
disciplina rifiuti;
•Comma c: suolo non contaminato …, ove
sia certo che esso verrà riutilizzato … allo
stato naturale e nello stesso sito in cui è
stato escavato
•Verifica analitica suoli oggetto di scavo;