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Parte Speciale “D”:
I reati contro
la personalità individuale
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ADOTTATO DA
EMAK s.p.a.
con delibera del Consiglio di Amministrazione
del 26 marzo 2008
Emak s.p.a.
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REV. BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO DATA
0 EMISSIONE 26/03/2008
1 AGGIORNAMENTO REATI 31/01/2017
2 AGGIORNAMENTO REATI 31/01/2018
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Tutti i cambiamenti sono sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione
(CDA) ed al controllo dell’Organismo di Vigilanza (ODV)
Compilazione : Firma: Studio Legale Baldi
Data : 20/01/2018
Verifica OdV Firma: S. Mandell i-R.Bertuzzi
Data : 18/01/2018
Approvazione del CdA Firma: Ing. F. Bellamico Data : 31/01/2018
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Parte Speciale “D”
1.1 Le tipologie dei reati contro la personalità individuale
L’art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l’art. 25-quinquies, il
quale prevede l’applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati
contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati
considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attività).
- RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU’ O IN SERVITU’ (ART. 600 C.P.).
Le ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri
corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona
in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali
ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La
riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga
attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una
situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la
promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
- PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-BIS C.P.).
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una
persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.
- PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600-TER C.P.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al
fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque
faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. La fattispecie punisce
anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi
mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di
cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate
all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al
di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri,
anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei
minori degli anni diciotto.
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- DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (ART. 600-QUATER C.P.).
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste
nell'articolo 600-ter c.p., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico
prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.
- INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE
MINORILE (ART. 600-QUINQUIES C.P.).
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi
finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti
tale attività.
- TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.).
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si
trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui
al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia,
abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una
situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi
alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio
dello Stato o a trasferirsi al suo interno.
- ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 C.P.).
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo
601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui
all’articolo 600 cod. pen. Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che
possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino
le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo
finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell’ipotesi di
reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti
terzi, effettuate da parte dell’Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano
essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.
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1.2 Le tipologie dei reati di mutilazione degli organi genitali femminili
La Legge n. 7/2006 che, nel rispetto dei fondamentali diritti della “salute” e dell’“integrità fisica
e psichica” di donne e bambine, si propone di rimuovere ogni forma di discriminazione nei
confronti di donne e bambine e di garantire loro il pieno rispetto dei diritti umani, contro ogni
forma di pratica “culturale” violenta e brutale.
- PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 583-BIS C.P.).
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali
femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si
intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia,
l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni
sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui
derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La
pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un
terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un
minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si
applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero
residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal
caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
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1.3 Reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” introdotto dalla L.
199/2016.
La Legge n. 199/2016, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in
nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore
agricolo”, entrata in vigore il 4.11.2016, ha modificato il reato di “Intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro” previsto dall’art. 603 bis c.p.
Tale legge affronta il fenomeno criminale del caporalato riformulandone e aggiornandone la
definizione, inasprendo le pene per gli sfruttatori ed estendendo la responsabilità e le sanzioni
anche agli imprenditori che impiegano manodopera, anche facendo ricorso
all’intermediazione, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e sottoponendo gli stessi
a condizioni di sfruttamento.
Il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” è punito con la reclusione da uno
a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, allorquando
chiunque:
1) recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di
sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui
al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro
stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da
cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a
livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro
prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al
riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a
situazioni alloggiative degradanti
Costituiscono, altresì, aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo
alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
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3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto
riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
1.4 IL REATO DI “RAZZISMO E XENOFOBIA” INTRODOTTO CON L’ART. 5 DELLA
LEGGE 167/2017.
Nel disciplinare la lotta «contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante
il diritto penale” l’art. 5 della Legge Europea 2017, ha integrato il testo del D.Lgs. n. 231/2001
si è arricchito, a decorrere dal 12 dicembre 2017, del nuovo art. 25-terdecies titolato
“Razzismo e xenofobia”, che qui si riporta:
“Art. 25-terdecies – (Razzismo e xenofobia):
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della
legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da
duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore a un anno.
3. Se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati
nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio
delle attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3”.
I reati cui l’articolo in commento fa riferimento sono, dunque, quelli indicati all’art. 3, comma 3-
bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che puniscono ogni organizzazione, associazione,
movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e
l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto
o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e
dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale
internazionale (ratificato ex Legge 232/1999).
In relazione a detti reati, a carico dell’Ente è prevista l’applicazione:
della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (e dunque, all’incirca, da un minimo di
€ 51.644 ad un massimo di € 1.239.496);
delle sanzioni interdittive:
a) interdizione dall’esercizio delle attività,
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b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito,
c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni
di un pubblico servizio,
d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli
già concessi,
e) divieto di pubblicizzare beni o servizi,
per la durata non inferiore ad un anno;
della sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività se “l’ente o una
sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei delitti” in questione.
Occorre richiamare i concetti di “Genocidio”, “Crimine contro l’umanità” e “Crimine di
Guerra”, sanciti rispettivamente agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale
internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
In particolare:
Articolo 6 – Crimine di genocidio
Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s’intende uno dei seguenti atti commessi
nell’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso,
e precisamente:
a) uccidere membri del gruppo;
b) cagionare gravi lesioni all’integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da
comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso;
Articolo 7 – Crimini contro l’umanità
1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l’umanità s’intende uno degli atti di seguito
elencati se commesso nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili,
e con la consapevolezza dell’attacco:
a) Omicidio;
b) Sterminio;
c) Riduzione in schiavitù;
d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
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e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di
norme fondamentali di diritto internazionale;
f) Tortura;
g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata
e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da
ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai
sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai
sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente
paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
i) Sparizione forzata delle persone;
j) Apartheid;
k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze
o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale.
2. Agli effetti del paragrafo 1:
a) Si intende per “attacco diretto contro popolazioni civili” condotte che implicano la reiterata
commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione
o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare
l’attacco;
b) per “sterminio” s’intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a
condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire
l’accesso al vitto ed alle medicine;
c) per “riduzione in schiavitù'” s’intende l’esercizio su una persona di uno o dell’insieme dei
poteri inerenti al diritto di proprietà’, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di
donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;
d) per “deportazione o trasferimento forzato della popolazione” s’intende la rimozione delle
persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi dalla regione nella quale le
stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione prevedute dal diritto internazionale che
lo consentano;
e) per “tortura” s’intende l’infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o
mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i
dolori, o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano
inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;
f) per “gravidanza forzata” s’intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la
forza, nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere
altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun
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modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l’applicazione delle normative nazionali in
materia di interruzione della gravidanza;
g) per “persecuzione” s’intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in
violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all’identità del gruppo o della
collettività;
h) per “apartheid” s’intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle
disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di
oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi
razziali ed al fine di perpetuare tale regime;
i) per “sparizione forzata delle persone” s’intende l’arresto, la detenzione o rapimento delle
persone da parte o con l’autorizzazione, il supporto o l’acquiescenza di uno Stato o
organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di
dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell’intento di
sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.
3. Agli effetti del presente Statuto con il termine “genere sessuale” si fa riferimento ai due
sessi maschile e femminile, nel contesto sociale, Tale termine non implica alcun altro
significato di quello sopra menzionato.
Articolo 8 – Crimini di guerra
1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi
come parte di un piano o di un disegno politico o come parte di una serie di crimini analoghi
commessi su larga scala.
2. Agli effetti dello Statuto, si intende per “crimini di guerra”
a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei
seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di
Ginevra:
i) omicidio volontario;
ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all’integrità fisica o alla salute;
iv) distruzione ed appropriazione di beni non giustificate da necessita’ militari e compiute su
larga scala illegalmente ed arbitrariamente;
v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze
armate di una potenza nemica;
vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad
un equo e regolare processo;
vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale,
viii) cattura di ostaggi.
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b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all’interno del quadro consolidato del
diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti:
i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che
non prendano direttamente parte alle ostilità;
ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano
obiettivi militari;
iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, i,stallazioni materiale, unità o veicoli
utilizzati nell’ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in
conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla
protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei
conflitti, armati;
iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come
conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a
proprietà civili ovvero danni diffusi duraturi e gravi all’ambiente naturale che siano
manifestamente eccessivi rispetto all’insieme dei concreti e diretti i vantaggi militari previsti;
v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, abitazioni o costruzioni che non siano
difesi e che non costituiscano obiettivo militari;
vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di
difesa, si siano arresi senza condizioni;
vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e
dell’uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della
Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni
personali;
viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria
popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte
della popolazione del territorio occupato all’interno o all’esterno di tale territorio;
ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all’educazione, all’arte, alla
scienza o a scopi umanitari a monumenti storici a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati
ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;
x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad
esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle
persone coinvolte ne’ compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne
danneggiano gravemente la salute;
xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o l’esercito nemico;
xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
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xiii) distruggere o confiscare beni del nemico a meno che la confisca o la distruzione non siano
imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della
nazione nemica;
xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima
dell’inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;
xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d’assalto;
xvii) utilizzare veleno o armi velenose;
xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti
analoghi;
xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo
umano, quali i proiettili con l’involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o
quelli perforati ad intaglio;
xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da
cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in
modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che
tali mezzi siano oggetto di un divieto d’uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un
allegato annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità
delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123.
xxi) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;
xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza,
imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente
violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti,
zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;
xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unita’ e mezzi di
trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi
preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni
indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l’arrivo dei
soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
xxiv) reclutare o arruolare fanciulli di eta’ inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali
o farli partecipare attivamente alle ostilità;
c) In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell’articolo
comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di
seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi
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compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non
sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:
i) Atti di violenza contro la vita e l’integrità della persona, in particolare tutte le forme di
omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;
ii) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;
iii) prendere ostaggi;
iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale
regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come
indispensabili.
d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale
non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di
violenza sporadici o isolati di natura analoga.
e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all’interno del quadro consolidato del
diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei
seguenti atti:
i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non
prendano direttamente parte alle ostilità;
ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unita’ e mezzi di
trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi
preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli
utilizzati nell’ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in
conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla
protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei
conflitti armati;
iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all’educazione, all’arte, alla
scienza o a scopi umanitari monumenti storici ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i
feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;
v) saccheggiare città o località ancorché prese d’assalto;
vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza,
imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente
violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
vii) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o
farli partecipare attivamente alle ostilità;
viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto,
se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;
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ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;
x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell’avversario a mutilazioni fisiche o ad
esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle
persone interessate ne’ compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o
ne danneggiano gravemente la salute;
xii) distruggere o confiscare beni dell’avversario, a meno che la confisca o la distruzione non
siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto;
f) il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e
pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti
di violenza, isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano
nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate
governative e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi.
3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere
incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l’ordine pubblico all’interno
dello Stato o di difendere l’unità e l’integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.
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2. Aree di rischio
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più
specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “D” del Modello,
le seguenti:
1. gestione di attività operative da parte della Società, anche in partnership con soggetti
terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti
individuali;
2. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d’opera non qualificato
proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con
la Società o il Gruppo;
3. in astratto, conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di
contenuti digitali;
4. la gestione del personale, in seno alla quale dovrà essere posta particolare attenzione
ad aspetti inerenti la definizione e gestione della retribuzione e l’organizzazione dei
turni di lavoro nonché l’organizzazione della sicurezza e la gestione ed attuazione dei
relativi adempimenti che assumono ora ulteriore rilievo, quali possibili fonti di
Responsabilità 231, indipendentemente e non più solo in connessione al verificarsi di
infortuni.
Emak s.p.a.
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3. Destinatari della parte speciale
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti
aziendali e dai Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale. Obiettivo della
presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello
svolgimento di attività nelle Aree di rischio, si attengano a regole di condotta conformi a
quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la
Personalità Individuale, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti
stessi nei confronti della Società.
In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:
a. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli
esponenti aziendali e i Collaboratori Esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere
con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
b. fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con
lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e
verifica previste.
Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al
presente Modello, gli esponenti aziendali ed i Responsabili delle funzioni devono in generale
conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole e i principi
contenuti nei seguenti documenti:
- il Codice Etico;
- le seguenti procedure aziendali:
1. procedura informativa per l'assunzione e la gestione del personale, definita “La
Gestione Etica delle Risorse Umane” (Cod. Procedura PRG – 008);
2. i CCNL in vigore per i dipendenti della Società.
Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da
parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di
tali soggetti.
In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai
Destinatari di:
I. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali
che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le
fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art.
25-quinquies del Decreto);
II. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di
Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
Emak s.p.a.
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III. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di
consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.
Emak s.p.a.
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4. Responsabilità delle Operazioni
Sono considerati Responsabili per ogni singola operazione a rischio all’interno delle aree
sopra individuate i Responsabili delle Funzioni all’interno delle quali vengono svolti i processi a
rischio, i Consiglieri di Amministrazione e di Dirigenti.
E’ compito dei Responsabili di Funzione portare a conoscenza dell’OdV, tramite appositi
moduli:
a) la piena conoscenza da parte del Responsabile del processo da seguire e degli
obblighi da osservare nello svolgimento dell’operazione, con dichiarazione di
conformità al D.Lgs 231/01;
b) l’elencazione dei principali adempimenti effettuati nell’espletamento dell’attività.