nuova proposta maggio giugno 2012

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Bollettino ufficiale dell’UNEBA Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale n. 5/6 - 2013 anno XXXIX Poste Italiane SpA spediz. in abb. post. 70% - C/RM/DBC Proponiamo al nostro ricordo alcuni brevi stralci dell’omelia che Papa Francesco ha pronunciato lo scorso 19 mar- zo, giorno di inizio del proprio ministero e festa di S. Giuseppe patrono e custode della Chiesa universale. CUSTODIA, TENEREZZA, SERVIZIO e SPERANZA «... Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’Angelo del Signore e prese con sé la sua sposa». In queste parole è già rac- chiusa la missione che Dio affida a Giuseppe, quella di essere custos, CUSTODE. Custode di chi? Di Maria e di Gesù; ma è una custodia che si estende poi alla Chiesa... Come esercita Giuseppe questa custodia? Con discre- zione, con umiltà, nel si- lenzio, ma con una presenza costante e una fedeltà totale… Giuseppe è “custode”, perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dalla sua volontà, e proprio per questo è ancora più sensibile alle persone che gli sono affidate... In lui vediamo come si risponde alla voca- zione di Dio, con disponibilità, con prontezza, ma vediamo anche qual è il centro della vocazione cristiana: Cristo! … La vocazione del custodire, però, non riguarda solamente noi cri- stiani… riguarda tutti. E’ il custodire l’intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha mo- strato san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. E’ il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amo- re, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fra- gili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore… Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà: siamo “custodi” della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custo- di dell’altro, dell’ambiente; non lasciamo che segni di distru- zione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo!… E qui aggiungo un’ulteriore annotazione: il prendersi cura, il custodire chiede bontà, chiede di essere vis- suto con TENEREZZA. Nei Vangeli, san Giuseppe ap- pare come un uomo forte, co- raggioso, lavoratore, ma nel suo animo emerge una grande tenerezza, che non è la virtù del debole, anzi, al contrario, denota fortezza d’animo e capacità di atten- zione, di compassione, di vera apertura all’altro, di amore. Non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza! Oggi, insieme con la festa di san Giuseppe, celebriamo l’inizio del ministero del nuovo Vescovo di Roma, Successore di Pietro, che comporta anche un potere. Certo, Gesù Cristo ha dato un potere a Pietro, ma di quale potere si tratta? Non dimentichiamo mai che il vero potere è il SERVIZIO e che anche il Papa per esercitare il pote- re deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice lumi- noso sulla Croce; deve guardare al servizio umile, concreto, ricco di fede e accogliere con affetto e tenerezza l’intera umanità, specie i più poveri, i più deboli, i più piccoli... Nella seconda Lettura, san Paolo parla di Abramo, il quale «credette, saldo nella speranza contro ogni speranza». Saldo nella speranza, contro ogni speranza! Anche oggi davanti a tanti tratti di cielo gri- gio, abbiamo bisogno di vedere la luce della SPERANZA e di dare noi stessi speranza. Custodire il creato, custodire noi stessi, ogni uomo ed ogni donna, con uno sguardo di tenerezza e amore, è aprire l’orizzonte della speranza, è aprire uno squarcio di luce in mezzo a tante nubi, è portare il calore della speranza!

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Nuova Proposta, bimestrale di Uneba

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Bollettino ufficiale

dell’UNEBA

Unione Nazionale

Istituzioni e Iniziative

di Assistenza Sociale

n. 5/6 - 2013

anno XXXIX

Poste Italiane SpA

spediz. in abb. post.

70% - C/RM/DBC

Proponiamo al nostro ricordo alcuni brev i stralci dell’omelia che Papa Francesco ha pronunciato lo scorso 19 mar-zo, giorno di inizio del proprio ministero e festa di S. Giuseppe patrono e custode della Chiesa univ ersale.

CUSTODIA, TENEREZZA, SERVIZIO e SPERANZA

«... Giuseppe fece come gliaveva ordinato l’Angelo delSignore e prese con sé la suasposa». In queste parole è già rac-chiusa la missione che Dioaffida a Giuseppe, quella diessere custos, CUSTODE.Custode di chi? Di Maria e diGesù; ma è una custodia chesi estende poi alla Chiesa.. . Come esercita Giuseppequesta custodia? Con discre-zione, con umiltà, nel si-lenzio, ma con una presenza costante e una fedeltà totale…Giuseppe è “custode”, perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dallasua volontà, e proprio per questo è ancora più sensibile alle personeche gli sono affidate.. . In lui vediamo come si risponde alla voca-zione di Dio, con disponibilità, con prontezza, ma vediamo anchequal è il centro della vocazione cristiana: Cristo! …La vocazione del custodire, però, non riguarda solamente noi cri-stiani… riguarda tutti. E’ il custodire l’intero creato, la bellezza delcreato, come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha mo-strato san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni creatura diDio e per l’ambiente in cui viviamo. E’ il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amo-re, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fra-gili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore…Vorrei chiedere, per favore, a tut t i coloro che occupano ruolidi responsabil i tà in ambito economico, poli t ico o sociale, atut t i gl i uomini e le donne di buona volontà: s iamo “custodi”della creazione, del disegno di Dio iscri t to nella natura, custo-di del l’al tro, del l’ambiente; non lasciamo che segni di distru-zione e di morte accompagnino i l cammino di questo nostromondo!…

E qui aggiungo un’ulterioreannotazione: il prendersicura, il custodire chiedebontà, chiede di essere vis-suto con TENEREZZA. NeiVangeli, san Giuseppe ap-pare come un uomo forte, co-raggioso, lavoratore, manel suo animo emerge unagrande tenerezza, che non èla virtù del debole, anzi, alcontrario, denota fortezzad’animo e capacità di atten-zione, di compassione, di

vera apertura all’altro, di amore. Non dobbiamo avere timore dellabontà, della tenerezza!

Oggi, insieme con la festa di san Giuseppe, celebriamo l’inizio delministero del nuovo Vescovo di Roma, Successore di Pietro, checomporta anche un potere. Certo, Gesù Cristo ha dato un potere aPietro, ma di quale potere si tratta? Non dimentichiamo mai che ilvero potere è il SERVIZIOe che anche il Papa per esercitare il pote-re deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice lumi-noso sulla Croce; deve guardare al servizio umile, concreto, ricco difede e accogliere con affetto e tenerezza l’intera umanità, specie i piùpoveri, i più deboli, i più piccoli. . .

Nella seconda Lettura, san Paolo parla di Abramo, il quale «credette,saldo nella speranza contro ogni speranza». Saldo nella speranza,contro ogni speranza! Anche oggi davanti a tanti tratti di cielo gri-gio, abbiamo bisogno di vedere la luce della SPERANZA e di darenoi stessi speranza. Custodire il creato, custodire noi stessi, ogniuomo ed ogni donna, con uno sguardo di tenerezza e amore, è aprirel’orizzonte della speranza, è aprire uno squarcio di luce in mezzo atante nubi, è portare il calore della speranza!

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LE ATTIVITA’ RICETTIVE

Una premessa necessaria è distinguere le di-verse attivi tà ri cetti ve, che si possonorealizzare mediante strutture alberghiere onon alberghiere. Le prime, quelle alber-ghiere, sono organizzate per fornire alpubblico, con gestione unitaria, alloggio inalmeno sette camere o appartamenti ed altriservizi accessori per il soggiorno, compresieventuali servizi di bar e ristorante. Nelleattivi tà ri cetti ve non alberghiererientrano invece le case per ferie, i bed &breakfast, gli ostelli per la gioventù, gliesercizi di affittacamere e le case e apparta-menti per vacanze. Una categoria a ses tante sono gl i agri turi smi , con atti-vità di ricezione e ospitalità esercitate dagliimprenditori agricoli attraversol’utilizzazione della propria azienda in rap-porto di connessione con le attività di colti-vazione del fondo, di silvicoltura e di alleva-mento di animali. Ognuna di queste struttu-re, con la relativa attività ricettiva, ha speci-fiche norme di riferimento.In particolare le case per feri e vengononormalmente definite s trutture ri cetti veattrezzate per i l soggiorno tempora-neo di persone o gruppi non res iden-ti nel Comune in cui tal i s trutturesono s i tuate, e ges ti te per i l conse-guimento di final i tà social i , cul tu-

2 Case per ferie: come e perchè

7 Vademecum per conoscere il Codice del turismo

8 Case per ferie: le regole del fisco

13 Donazioni in calo? Fidelizzare i donatori

15 L’imprenditore volontario

17 L’innamoramento e l’isola

19 Norme giuridiche eGiurisprudenza

23 Benefici fiscali per i lavoratori

24 Colpo d’ala

SOMMARIO

Il IV Convegno Nazionale Case per Ferie,svoltosi di recente e organizzato dall’UfficioNazionale per la pastorale del tempo libero,turismo e sport della CEI, ci offre l’occasioneper fare il punto sui requisiti e le modalitàper avviare e gestire una casa per ferie. (Sulsito www.chiesacattolica.it /turismo, nellasezione “Case per ferie” è possibile consul-tare gli atti del convegno e la normativa na-zionale e regionale in materia)

Case per ferie: di Alessio Affanni

ral i , ass i s tenzial i , rel i giose o spor-tive.La disciplina delle case per ferie si applicaaltresì ai complessi ricettivi gestiti senzascopo di lucro per le medesime finalità eche, in relazione alla particolare funzioneche svolgono, vengono denominati centri divacanza per minori, colonie, pensionatiuniversitari, case del giovane, foresterie, ca-se per esercizi spirituali e simili.Nelle case per ferie deve essere garantita nonsolo la prestazione dei servizi ricettivi di ba-se, ma anche la disponibilità di strutture eservizi che consentano di perseguire le fina-lità sopra citate.I complessi ricettivi possono inoltre esseredotati di particolari strutture che consentanoil soggiorno di gruppi autogestiti secondoautonome modalità organizzative, compre-sa la disponibilità di cucina e punti cotturaper uso autonomo, nell’ambito e sotto la re-sponsabilità del titolare.

CASE PER FERIE: I REQUISITI RICHIESTI

Come già accennato, le case per ferie sonostrutture ricettive attrezzate per il soggiornoprevalentemente di gruppi di persone, gesti-te da soggetti pubblici o privati per il conse-guimento di finalità sociali, culturali ededucative.

Le strutture adibite a case per ferie devonopossedere i requisiti funzionali, tecnici edigienico-sanitari, nonché gli standard obbli-gatori minimi previsti dalle norme vigentiin materia.

Normativa di riferimento, a livello naziona-le, è il Codice del turi smo , approvatocon Decreto Legislativo n. 79 del 23 mag-gio 2011, in cui vi sono le disposizioni perogni attività ricettiva. Il Codice dà una defi-nizione delle case per ferie e delle loro carat-teristiche, stabilendo norme di carattere ge-nerale e princìpi cardine che sono stati ripre-si nelle leggi regionali attuative. Pertantocoloro che siano interessati ad avviareun’attività di questo tipo dovranno necessa-riamente rifarsi anche alle normative locali,che, in osservanza delle norme statali, spie-gano le modalità di apertura, gestione e or-ganizzazione di tali strutture ricettive. Di qui, dunque, una serie di previsioni re-gionali che, sia pure con alcune inevitabilidifferenze, tendono a riproporre il modellodefinito dal legislatore statale, salvo che peralcuni aspetti volutamente lasciati alla re-golamentazione sul piano locale: il Codicedel turismo, ad esempio, consente al legi-slatore regionale di introdurre delle figurespeciali di case per ferie all’interno di talecategoria generale.

L’apertura, il trasferimento di sede e il subin-gresso delle attività ricettive non alberghieresono soggetti a segnalazione certificata diinizio attività (S .C.I.A. ): chiunque inten-da gestire una casa per ferie dovrà, quindi, tra-smettere la S.C.I.A. all’apposito SportelloUnico Attività Produttive (S.U.A.P. ) delComune in cui sono situati gli immobili e lestrutture da destinare all’attività. In ogni Co-mune sono pertanto specificate le modalitàcon cui effettuare queste comunicazioni e gliadempimenti connessi: la apposita modulisticada utilizzare, le modalità di trasmissione per viatelematica e gli allegati integrativi da produrre(tra i quali ladenuncia delle attrezzature, delle re-lative caratteristiche e dei prezzi praticati).Il S.U.A.P., ricevuta la segnalazione certi-ficata di inizio attività, ne trasmette tempe-

come e perché

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tettoni che, ossia ogniunità immobiliare, qualsiasisia la sua destinazione, deveessere visitabile ed il requisi-to della visitabilità si inten-de soddisfatto se tutte le partie servizi comuni ed un certonumero di stanze sono acces-sibili anche a persone con ri-dotta o impedita capacitàmotoria. Tali stanze devonoavere arredi, servizi percorsie spazi di manovra che con-sentano l’uso agevole ancheda parte di persone su sedia aruote.

Mediamente i requisiti strut-turali e funzionali minimi ri-chiesti per le case per ferie

dalle normative regionali (alle quali, lo ri-cordiamo, occorre sempre far riferimento)consistono in:a) una superficie minima delle camere di 8

mq., se dotate di un posto letto, e di12/14 mq., se dotate di 2 posti letto, in-crementata di un certo numero di metriquadrati per ogni ulteriore posto letto(con un limite massimo di posti letto perciascuna camera);

b) arredamento minimo per le camere da let-to, composto da letto e almeno una sediao sgabello, scomparto armadio per perso-na e cestino rifiuti per ogni camera;

c) per le camere senza bagno ad uso esclusi-vo, installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di almenoun lavabo e uno specchio (di solito) ognisei posti letto, nonché un vano wc e unvano doccia ogni 6 (fino a 10) posti letto,talvolta richiedendo almeno un serviziosanitario per ogni piano;

d) una o più sale comuni, distintedall’eventuale locale adibito a cucina, peruna superficie complessiva di almeno0,5 mq. per ognuno dei posti letto;

e) fornitura costante di energia elettrica, ac-qua calda e fredda, nonché, qualoral’apertura comprenda i periodi dal 1°otto-bre al 30 aprile, del servizio di riscalda-mento;

f) cambio della biancheria settimanale e pu-lizia giornaliera dei locali (richiesto nelleleggi di alcune Regioni);

g) impianti elettrici conformi alle normati-ve e idonei dispositivi e mezzi antincen-dio;

h) almeno un apparecchio telefonico ad usocomune solo per chiamate d’emergenza,

stivamente copia, in via telematica, agli uf-fici comunali e all’ Azienda Sanitaria Loca-le che esercitano l’attività di vigilanza e, afini informativi, può trasmetterne copia an-che alla Provincia e all’Agenzia di acco-glienza e promozione turistica locale com-petenti per territorio.Ogni variazione relativa a stati, fatti, condi-zioni e titolarità, va comunicata alS.U.A.P. per gli opportuni aggiornamenti.

I soggetti interessati all’eserciziodell’attività di case per ferie devono esserein possesso:a) dei requisiti previsti dal Regio Decreto

18 giugno 1931, n. 773 (Approvazionedel testo unico delle leggi di pubbl i cas i curezza), nonché l’assenza di pregiu-diziali ai sensi della legge antimafia el’assenza di condanne ai sensi del-la Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (LeggeMerlin);

b) dei requisiti previsti in materia di pre-venzi one i ncendi ai sensi del decre-to del Ministro dell’Interno 9 aprile1994 (Approvazione della regola tecni-ca di prevenzione incendi per la costru-zione e l’esercizio delle attività ricetti-ve turistico - alberghiere), secondo lemodalità richieste, in base al caso spe-cifico;

c) dei requi s i ti i g i eni co-sani tari rela-tivi alla struttura, previsti dalla normati-va vigente (si dovrà fare riferimento an-che ai regolamenti comunali in materia).

Oltre all’ovvio requisito dell’abitabilità,la struttura adibita a casa per ferie deve es-sere anche in regola con le norme perl’abbatti mento del l e barri ere archi -

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nonché, una cassetta contenente materia-le di primo soccorso.

In alcune regioni, ad es. in Emilia Roma-gna, viene dato un marchio identificativo re-gionale per le strutture extralberghiere de-nominate case per ferie.

CASE PER FERIE: GESTIRNE L’ATTIVITA’

L’ente religioso che esercita un’attivitàcommerciale, con partita IVA, sebbene sus-sidiaria e/o ausiliaria al perseguimentodell’oggetto principale, quale è la Casa perferie, ha l ’obbl igo di iscrizione al Regi-stro Economico Amministrativo (REA)presso la Camera di Commercio competen-te per provincia.Tanto ai fini IVA, quanto ai fini delle impo-ste dirette, l e atti vi tà ri cetti ve sonocons iderate, in ogni caso, atti vi tàcommercial i , qualunque sia lo scopo perle quali vengono esercitate. Dal punto di vi-sta fiscale, infatti, non ha importanzal’assenza del fine di lucro onde poter consi-derare una attività come “commerciale” omeno, ma unicamente la predisposizione el’esistenza di un’organizzazione di mezzi el’abitualità e la sistematicità delle attivitàposte in essere.La legge sull’IVA (D.P.R. 633/1972), in-fatti all’art. 4, comma 5, stabilisce che so-no cons iderate in ogni caso commer-cial i l e prestazioni alberghiere o dial l oggio e l a sommini s trazione dipasti , anche se real i zzate da enti noncommercial i (incluse quindi le associa-zioni religiose, culturali e assistenziali).Le prestazioni rese dai complessi ricettivirientrano tra le operazioni per le quali c’èobbl igo di emissione di ricevuta fiscale.

Quando l’attività comprende anche la som-mini s trazione di al imenti e bevande,il titolare, in caso di ditta individuale, o illegale rappresentante o la persona adibita atale attività, nel caso di società, associazio-ni o altri organismi collettivi, devono esse-re in possesso anche dei requisiti soggettiviprevisti dall’articolo 71 del D.Lgs. n.59/2010 (requisiti morali e professionali at-tinenti al commercio, alla preparazione o al-la somministrazione degli alimenti). Occor-re inoltre presentare all’ASL competenteterritorialmente una notifica sanitaria, me-diante apposito modello, relativa alla sicu-rezza alimentare dei cibi messi a disposizio-ne degli ospiti: attraverso tale dichiarazioneil titolare/legale rappresentante attesta di ri-

spettare gli adempimenti previsti in tema diigiene dei prodotti alimentari, e di disporre,applicare e documentare le procedure di ana-lisi dei pericoli e di controllo dei punti criti-ci basate sui principi del s i s temaHACCP , anche con la predisposizione diun apposito “Manuale interno di autocon-trollo per l’igiene degli alimenti”.In ogni caso, dice il Codice del turismo, nel-la licenza di esercizio di attività ricettiva èricompresa anche la licenza per la sommini-strazione di alimenti e bevande per le perso-ne non alloggiate nella struttura nonché, nelrispetto dei relativi requisiti previsti dallanormativa vigente, per le attività legate albenessere della persona o all’organizzazionecongressuale.

La gestione di queste attività medianteun organi smo associativo ha dei van-taggi fi scal i , purché le attività siano resein diretta attuazione delle finalità istituzio-nali dell’associazione e rivolte ai propri so-ci: ad es. è soggetta esclusivamente aS.C.I.A. (segnalazione certificata di inizioattività ) la somministrazione di alimenti ebevande effettuata nell’ambito di circoli pri-vati o associazioni, nei confronti degli asso-ciati e loro familiari, così come quella effet-tuata da parte di associazioni religiose, assi-stenziali, culturali, sportive dilettantisticheo di promozione sociale, che siano aderentiad enti o organizzazioni nazionali le cui fi-nalità assistenziali siano riconosciute dalMinistero dell’Interno. Tali associazionigodono, infatti, di un’agevolazione fiscale:le entrate che derivano da tali attività nonsono considerate redditi imponibili ai finiIRES - Imposta sul reddito delle società (sela somministrazione di alimenti e bevande èsvolta nella sede o nei locali associativi e ri-servata ai soli soci e non al pubblico).Tuttavia i pasti offerti agli ospiti di una casaper ferie rientrano più nella ristorazione (at-tività sempre commerciale, in base alD.P.R. 633/72) e risultano difficilmente as-similabili alla somministrazione di alimen-

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sta la difficile riconducibilità dell’attività ri-cettiva-turistica con le finalità proprie diun’associazione (salvo casi specifici comead es. le congregazioni di fedeli che si radu-nano per attività spirituali o associazioniche svolgono attività educative con radunibrevi ed occasionali), e soprattutto nel casoin cui si voglia svolgere tale attività in mo-do continuativo, con modalità professionalie anche a beneficio di utenti esterniall’associazione stessa (chiedendo un corri-spettivo agli ospiti) poiché in questi casinon opererebbero le agevolazioni fiscali so-pra descritte.

Tornando agli adempimenti operativi ,il titolare della struttura deve obbligatoria-mente:• comunicare giornalmente all’autorità di

pubblica sicurezza (Questura/Carabinieridi zona/Sindaco) l’arrivo delle persone al-loggiate e le relative generalità su appo-site “schede di notificazione”;

• comunicare mensilmente in Provin-cia (Ufficio statistiche), gli arrivati, ipartiti e i presenti italiani e stranieri suapposito modulo ai fini ISTAT;

• comunicare entro il 1° ottobre di ogni an-no all’A.T.L. locale e al Comune per co-noscenza, le caratteristiche e i prezzi chesi intendono applicare dal 1° gennaiodell’anno seguente su apposi-ta modulistica predisposta dalla strutturaregionale competente.

La mancata comunicazione dei prezzi e dellecaratteristiche delle strutture o la comunica-zione mancante di informazioni essenziali ocontenente informazioni errate comportal’implicita conferma della precedente comu-nicazione. Il titolare ha inoltre la possibi-lità di modificare i prezzi per il secondo se-mestre dell’anno inviando una seconda co-municazione entro il 1° marzo di ogni anno.Ferme restando le competenze dell’autoritàdi pubblica sicurezza, l e funzioni di vi -gi l anza e di control lo sull’osservanzadelle disposizioni di legge sono eserci ta-te dal Comune.Chiunque gestisca un’attività di casa per fe-rie senza aver presentato la S.C.I.A. di cuisi è detto sopra è soggetto al pagamento disanzioni ammini s trative. In caso di so-pravvenuta carenza rispetto a una o più con-dizioni che hanno legittimato l’eserciziodell’attività, il Comune o altra autoritàcompetente assegna un termine per il ripri-stino delle medesime, decorso inutilmenteil quale, ordina la sospens ionedel l ’eserci zio del l ’atti vi tà. Trascorso

ti e bevande di un bar interno ad un circoloassociativo: come tale l’attività, pur in pre-senza di tutte le condizioni richieste, risul-terebbe difficilmente ascrivibile a quelle fi-scalmente decommercializzate.

Un’altra disposizione da segnalare interessale associazioni di promozione socia-l e, che, ai sensi della Legge 383/2000, pos-sono svolgere attività turistico-ricettive infavore dei propri associati e dei loro fami-liari conviventi, ma la legge non dispone,per queste attività, uno specifico regime fi-scale di favore. Regime fiscale di favore,solo ai fini IRES, lo avrebbero sempre glienti le cui finalità assistenziali siano rico-nosciute dal Ministero dell’interno: ma, an-che in questo caso, deve trattarsi di attivitàrivolte ai destinatari delle attività istituzio-

nali dell’ente (soci) e con discontinuitànell’apertura, cioè osservando dei periodi dichiusura nel corso dell’anno e le attivitàesercitate devono essere previste nello sta-tuto dell’ente e, di conseguenza, essere atti-vità istituzionali. I corrispettivi derivantida tali attività, in presenza dei requisiti sta-tutari richiesti e se svolte in conformità allefinalità statutarie dell’associazione (cioècome attività istituzionali e non commer-ciali) non generano per l’associazione reddi-ti imponibili ai fini IRES, anche se costi-tuiranno comunque entrate rilevanti ai finiIVA (in base a quanto prevede il D.P.R.633/1972 sopra citato).

In conclusione, il ricorso alle menzionateforme associative per la gestione di una casaper ferie appare comunque non adeguata, vi-

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il periodo di sospensione senza il ripristinodelle condizioni, il Comune ordina lacessazione dell’attività, informandone laProvincia e l’Agenzia di accoglienza e pro-mozione turistica locale competente per ter-ritorio.Il titolare di una casa per ferie che intendaprocedere alla sospensione temporanea o al-

la cessazione dell’attività deve darne preven-tivo o, se ciò non è possibile, contestualeavviso al Comune.Il periodo di sospensione temporaneadell’attività non può essere (di solito) supe-riore a 6 sei mesi, prorogabili dal Comuneper fondati motivi; decorso tale terminel’attività si intende definitivamente cessata.

Vademecum per conoscere il Codice del turismo

- Danno da vacanza rovinata. Il Codice prevede il risarcimento del danno morale in caso di vacanza ro-vinata, un diritto fino ad oggi riconosciuto solo dalla giurisprudenza e da alcuni accordi internazionali.Nel caso in cui il turista non riesca, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, ad usufruire dei servizi pat-tuiti avrà diritto ad un indennizzo calcolato in base al tempo inutilmente trascorso e all’irripetibilitàdell’occasione perduta.

- Agenzie di viaggio onl ine responsabi l i dei danni . Le agenzie di viaggi che offrono i loro servizisu Internet vengono equiparate a quelle tradizionali: sono dunque soggette alle stesse regole e agli stessicontrolli. La norma mira a ridurre le truffe online.

- Nuove pol izze assicurative. Accanto al “Fondo nazionale di garanzia”, previsto per i rischi di orga-nizzazione dei viaggi all’estero, vengono istituite nuove polizze di assicurazione di cui i turisti potrannousufruire; le polizze garantiranno assistenza economica in caso di insolvenza o fallimentodell’organizzatore della vacanza, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ilrientro immediato qualora si dovessero verificare emergenze. Se insorgono controversie, si potrà ricorreread un mediatore anziché al tribunale, per accelerare i tempi della giustizia.

- Buoni vacanza. I ticket, introdotti dal governo a gennaio 2010, offrono un contributo statale fino al45% del costo delle ferie, da trascorrere in Italia durante la bassa stagione. Sono riservati alle famiglie abasso reddito che ne facciano richiesta on line (per informazioni www.buonivacanze.it).

- Il cal l center e la carta servizi . Il decreto istituisce “Easy Italia”, un servizio di assistenza telefonicoin diverse lingue. Il centralino, attivo 24 ore su 24 per tutta la settimana chiamando il numero039.039.039 oppure 800.000.039, fornirà informazioni ai turisti in caso di emergenze o imprevisti, met-tendoli in contatto con enti e istituzioni che possano aiutarli (per informazioni www.easy-italia.com).Sempre al fine di garantire una corretta informazione, tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute acompilare una carta dei servizi turistici che illustri ai cittadini i servizi messi a disposizione.

- Contrasto del le discriminazioni . Lo Stato s’impegna a garantire alle persone con disabilità (moto-rie, sensoriali e intellettive) un’offerta turistica di pari livello rispetto a tutti gli altri turisti ed alle stessecondizioni di prezzo. Qualsiasi disparità di trattamento che impedisca ai turisti diversamente abili di fruiredei servizi della vacanza verrà considerato atto discriminatorio. Questa disposizione attua l’art. 30 dellaConvenzione Onu del 2006 sui diritti dei disabili.

- Maggiore trasparenza. Il sistema di classificazione in base alle stelle, previsto solo per gli alberghi,sarà applicato a tutte le strutture ricettive (bed & breakfast, case per ferie, ostelli della gioventù, motel,centri soggiorni studio, rifugi alpini, villaggi turistici, campeggi) per consentire ai clienti di valutare laqualità del servizio reso.

- Animal i . Gli alberghi diventano animal-friendly: lo Stato s’impegna a promuovere l’ospitalità dei turi-sti con animali al seguito, attraverso la collaborazione di enti locali, operatori e associazioni animalisteaffinché anche gli amici a quattro zampe possano viaggiare e soggiornare in hotel con i padroni.

- Promozione di settori speci fi ci . Il Codice vuole incentivare la promozione di settori specifici: traquesti, il turismo della natura, che introduce, anche, una valorizzazione del nostro patrimonio faunisti-co come attrazione turistica; il turismo enogastronomico, per valorizzare a fini turistici una delle tipi-che eccellenze del made in Italy; il turismo congressuale; il turismo culturale, che individua appositistrumenti di valorizzazione in chiave turistica del patrimonio artistico e culturale, anche assicurando lapredisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue francese, inglese, te-desco e, preferibilmente, in lingua cinese. In particolare, al turismo culturale è dedicato uno specificocapo che individua appositi strumenti di valorizzazione, in chiave turistica, del grande patrimonio delnostro Paese, da attuare, in sinergia con il Ministero per i Beni e le attività culturali e con gli enti terri-toriali.

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appositi registri contabili su cui annotare leoperazioni della Casa Ferie. Già da molti anni èstato comunque soppresso l’obbligo di vidima-zione presso il Tribunale, l’Ufficio del Registrodelle Imprese, e/o l’Ufficio IVA territorialmen-te competente, dei registri contabili. Solo per ilLibro Giornale e il libro degli Inventari, per co-loro che sono in contabilità ordinaria, è presen-te l’obbligo di apporre n. 2 marche da bollo di €14,62 cd, per ogni 100 fogli.

Reg i s tri co ntabi l i , termi ni e mo dal i tàdi reg i s trazi o neI libri contabili che una casa per ferie deve te-nere ai fini IVA sono i seguenti:

1 . Reg i s tro deg l i acqui s ti su cui annotarele fatture relative ai beni ed ai servizi acqui-stati, numerate progressivamente e suddi-videndo imponibile ed imposta, distintisecondo l’aliquota applicata. A tale riguardo, tenuto conto che l’attivitàdi Casa Ferie, è un’attività imponibile, conapplicazione del 10% di IVA sulle fattu-re/ricevute fiscali emesse, ciò consenteall’Ente di detrarre l’IVA sui propri acquistidi beni e servizi inerenti specificatamentel’attività svolta. Nel caso in cui l’Ente Re-ligioso, unitamente ad un’attività di CasaFerie, svolga anche un’attività di Casa diRiposo, piuttosto che di Scuola, ovveroun’attività esente ex art. 10/633, al fine dinon vedere pregiudicata la detraibilità degliacquisti della Casa Ferie, è necessario effet-tuare un’opzione, ex articolo 36 della leggeiva 633/72, così appunto da separare la par-te esente, da quella imponibile, in modo daconsentire a quest’ultima la piena detraibi-lità.

2 . Reg i s tro del l e fatture emes s e su cuiannotare in ordine progressivo e con riferi-mento alla data della loro emissione le fat-ture emesse per dette operazioni imponibi-li, distinguendo l’imponibile el’ammontare dell’imposta (aliquota 10%).Può essere emessa Fattura normale, non es-sendovi più obbligo di Fattura Fiscale.Si sottolinea che l’ente religioso, per taleattività, non ha tuttavia l’obbligo di emis-sione della Fattura, se non nel caso in cui lastessa venga espressamente richiestaall’atto di effettuazione dell’operazione,

di Federico Rossi *

Tanto ai fini IVA, quanto ai fini delle IMPOSTEDIRETTE, le attività ricettive, come quelle di

Casa per Ferie, sono considerate in ogni caso, at-tiv i tà commercial i , qualunque sia lo scopoper le quali vengono esercitate. Dal punto di vi-sta fiscale, infatti, non ha importanzal’assenza del fine di lucro per considerare o me-no una attività come “commerciale”, ma unica-mente la predisposizione e l’esistenza diun’organizzazione di mezzi e l’abitualità e lasistematicità delle attività poste in essere.La legge IVA (DPR 633/72), infatti all’art. 4,comma 5, stabilisce che sono considerate i no g ni cas o co mmerci al i le prestazioni al-berghiere o di alloggio e la somministrazionedi pasti.

Ri chi es ta di attri buzi o ne del l a Parti taIVA La richiesta deve essere fatta entro 30 giornidall’inizio dell’attività, in via telematica,all’Agenzia delle Entrate competente in baseal domicilio fiscale dell’Ente, utilizzandol’apposito modello. Nella richiesta devonoessere menzionate le attività svolte ed i luo-ghi di svolgimento delle attività, nonché illuogo in cui sono tenuti i registri contabili edeve essere indicato il rappresentante legale.Ad ogni attività svolta corrisponde un parti-colare codice ISTAT: nel caso di specie il codi-ce da attribuire è il 552040.Al riguardo si segnala che l’Ente Religioso po-tendo svolgere più attività, potrebbe essere giàin possesso di Partita Iva – in questo caso anzi-ché di apertura, si tratterà di variazione iva, ag-giungendo appunto detta attività a quelle finorasvolte. Si ribadisce infatti il principio che qua-lora l’Ente Religioso abbia una sola persona-lità giuridica, una soltanto sarà la Partita Iva,valida per tutte le Case filiali con attività pre-senti sull’intero territorio nazionale.

Tenuta co ntabi l i tà e as s enza di v i di -mazi o ne dei Reg i s tri co ntabi l iLa tenuta della contabilità Ordinaria oppureSemplificata comporta tra l’altro la tenuta di

Case per ferie: le regole del fisco

La gestione fiscale della Casa per Ferie da parte di un ente relogioso

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ovvero all’atto del pagamento, e/o all’attodella presentazione del conto. In assenza dirichiesta risulta sufficiente l’emissione diRicevuta Fiscale.

3 . Reg i s tro dei co rri s petti v i g i o rnal i e-ri su cui annotare i co rri s petti v i derivantida prestazioni ricettive di Casa Ferie, non-ché la somministrazioni di alimenti e be-vande mediante apparecchi di distribuzioneautomatica, per le quali si sono emesse rice-vute fiscali distinguendo gli importi secon-do l’aliquota Iva applicabile. Si precisa chenulla vieta di registrare le Fatture emessenel presente Registro dei Corrispettivi.Se è stato istituito il registro delle fattureemesse, queste non vanno comprese nel re-gistro dei corrispettivi. Se non è stato isti-tuito, devono essere annotati anche i corri-spettivi risultanti dalle fatture emesse (an-che quelle relative ad immobili, beni stru-mentali e le autofatture), includendo nel cor-rispettivo anche l’imposta, ed indicando ilnumero iniziale e finale delle fatture ricom-prese nei totali dei corrispettivi giornalieri.

4 . Reg i s tro di cari co s tampati fi s cal i(ri cev ute fi s cal i ) su cui, una volta, anda-vano indicati il numero degli stampati ac-quistati con l’indicazione della serie e deinumeri iniziale e finale, risulta essere statosoppresso.

Luo g o di tenuta dei reg i s triIl luogo ove sono tenuti i registri deve esseresegnalato nella Comunicazione inizialeall’Agenzia delle Entrate e nelle successiveComunicazioni, qualora variata. Se la tenutadei registri è presso un Consulente, all’EnteReligioso dovrà essere stata rilasciataun’apposita Attestazione, firmata dallo stes-so Professionista, ove elencati tutti i registricontabili presenti presso lo Studio, con data efirma del professionista medesimo. Attesta-zione da esibire ai verificatori (Guardia di Fi-nanza, Agenzia Entrate) all’atto di un eventua-le accesso presso i luoghi ove si svolgel’attività di Casa Ferie.

Al i quo te IVA da appl i careLe prestazioni di al l o g g i o , di s o mmi ni -s trazi o ne di al i menti e bev ande s co n-tano l ’al i quo ta del 1 0 % (n. 120 e n. 121Tabella A – Parte III D.P.R. 633/72).Per le somministrazioni di alimenti e bevandeeffettuate mediante di s tri buto ri auto mati -ci , in quanto può considerarsi prestazione ac-cessoria alla prestazioni ricettiva, l’aliquotada utilizzare riteniamo debba essere comunquequella del 10%.Attenzi o ne - L’uso dei locali, impianti ed at-

trezzature della Casa Ferie per finalità diversedall’alloggio come ad esempio l ’us o di s al eper co nv eg ni di s tudi o , mo s tre , co nfe-renze e s i mi l i , sconta l’IVA nella misura or-dinaria del 2 1 % (Circolare Ministeriale9/380640 del 14/02/1980).

Ri cev uta fi s cal eChi è s o g g etto al l ’o bbl i g o del ri l a-s ci o . Co ncetto di pres tazi o ne al ber-g hi era e pas toLe prestazioni rese dai complessi ricettivirientrano tra le operazioni per le quali c’è ob-bligo, come detto, di emissione di ricevuta fi-scale.• So no s o g g etti al l ’o bbl i g o del l a ri -

cev uta fi s cal e coloro che effettuano pre-s tazi o ni al berg hi ere , comprese quellerese da co mpl es s i ri cetti v i co mpl e-mentare a carattere turi s ti co -s o ci al e ,tra le quali rientrano le cas e per feri e.Sono soggetti al predetto obbligo tutti ico ntri buenti che effettuano prestazionialberghiere di alloggio rilevanti ai finidell’IVA, co mpres i , quindi, g l i enti no nco mmerci al i (Enti Religiosi) che effettua-no prestazioni di alloggio, essendo tali atti-vità considerate in ogni caso commerciali aisensi del comma 5 dell’art. 4 D.P.R.633/72. Di conseguenza sono soggettiall’obbligo del rilascio della ricevuta fisca-le anche le as s o ci azi o ni rel i g i o s e, cul -tural i , as s i s tenzi al i che effettuano leprestazioni in argomento (C.M. 9/380640del 14/02/1980).

Per pres tazi o ne al berg hi era deve inten-dersi compresa non soltanto la pres tazi o nedi al l o g g i o , ma anche tutta una serie di ope-razioni ad essa co nnes s e o d acces s o ri e(ad es . l av anderi a, g arag e, preno tazi o -ni , ecc. )

Mo mento di ri l as ci o del l a ri cev uta fi -s cal eLa ricevuta fiscale deve essere emessa nei se-guenti momenti: • Al l ’atto del pag amento del co rri s pet-

ti v o to tal e o parzi al e, antecedente os ucces s i v o al l a ul ti mazi o ne del l apres tazi o ne; ciò vuol dire che se viene da-to un anticipo, diversamente da quanto acca-deva in passato, deve essere rilasciata rice-vuta fiscale per l’importo anticipato.

• In ogni caso al l ’atto del l ’ul timazionedel l a pres tazi o ne.

Se al momento della ultimazione della presta-zione il co rri s petti v o no n v i ene pag ato ,in tutto o in parte, deve esserne fatta menzionesul documento stesso e la ricevuta fiscale

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indipendentemente dalla prestazione princi-pale (alloggio) sono escluse dall’obbligo del-la ricevuta fiscale. Questa dovrà essere emes-sa, pertanto, anche per le prestazioni accesso-rie solo se il cliente le paga unitamenteall’alloggio ed in questo caso andranno distin-tamente annotate nel documento (C.M.9/380640 citata).2 . Pres tazi o ni acces s o ri e (ex tra, be-

v ande o pi etanze) nei pranzi a prez-zo fi s s o o nel trattamento di pens i o -ne

Vanno indicate distintamente nella ricevuta fi-scale o fattura (se richiesta dal cliente) unitamen-te all’indicazione di pranzo a prezzo fisso o pen-sione, anche se consistono in somministrazio-ne di sole bevande (C.M. 9/380640 citata).3 . Pres tazi o ni al berg hi ere e s o mmi ni -

s trazi o ni di pas ti i n di pendenza dico nv enzi o ni (ag enzi e di v i ag g i o ,enti , ecc. ) anche a co mi ti v e

La ricevuta fiscale per le prestazioni alber-ghiere e le somministrazioni di alimenti e be-vande a favore di soggetti diversi dal commit-tente (agenzie di viaggi, ecc.), in virtù di con-tratti o convenzioni, va rilasciata al momentodella ultimazione della prestazione al commit-tente del servizio o ad un suo incaricato, sepresente o, in mancanza, ad uno dei soggettinei confronti del quale la prestazione o la som-ministrazione è stata effettuata. Se la ricevuta viene rilasciata al committentepresente che pagherà il conto, la ricevuta fi-scale non presenta elementi particolari; se,invece, il committente presente pagherà, inbase alla convenzione, ad esempio in manieramensile, la ricevuta fiscale conterrà la dicituradi “corrispettivo non pagato”; se invece la ri-cevuta fiscale viene rilasciata al cliente, al po-sto dell’ammontare del corrispettivo, deve es-sere indicato il nominativo del committenteche effettuerà il pagamento ed il riferimentoalla convenzione, la cui prova deve essere datada atto scritto precedentemente stipulato odanche mediante la sola corrispondenza com-merciale.Il rapporto con il committente ai fini del paga-mento sarà regolato come segue:• Se il committente richiede fattura, questa

sarà rilasciata indicando il numero e la datadella ricevuta fiscale consegnataall’utilizzatore del servizio;

• Se non richiede fattura, gli estremi della ri-cevuta fiscale andranno indicati nella quie-tanza.

Qualora l’utilizzatore del servizio inviato daagenzie non debba conoscere il corrispettivo,nel caso venga utilizzato il conto albergo co-me ricevuta fiscale, si può indicare l’importo

emessa al momento del pagamentodell’importo dovuto deve contenere gli estre-mi di quella precedentemente rilasciata.Se al momento della ultimazione della presta-zione il co rri s petti v o è g i à s tatopag ato , in tutto o in parte, per effetto di unanticipo, la ricevuta fiscale deve contenerel’indicazione degli estremi di quella preceden-temente emessa (D. M. 3 0 / 0 3 / 1 9 9 2 ). La prestazione si intende per ultimata normal-mente al momento della presentazione delconto.La ricevuta fiscale dev e es s ere ri l as ci ataper ci as cuna pres tazi o ne e si considerauni ca quella fornita a due o più persone pur-ché sia richiesto un unico conto.

Mo dal i tà di ri l as ci o del l a ri cev uta fi -s cal eLa ricevuta fiscale può essere emessa da bol-lettino a ricalco “madre e figlia” dal soggettoche effettua la prestazione. La sezione figliadeve essere consegnata al cliente.Le Case Ferie possono ottenere i due esempla-ri anche mediante stampa di due copie anzichécon il modello a ricalco (R.M. 30/7/1998 n.96/E).La ricevuta fiscale deve contenere:• I dati di identificazione del prestatore del

servizio;• La natura, la qualità e la quantità dei servizi

oggetto della prestazione;per le prestazioni ricettive di mezza pensioneo di pensione completa, la ricevuta fiscalepuò contenere l’indicazione “pensione com-pleta” o mezza pensione” e quella del relativocorrispettivo, nonché la specificazione deigiorni di permanenza (C.M. 3/380101 cita-ta). • L’ammontare del corrispettivo dovuto

comprensivo dell’Iva.

Fattura ri l as ci ata i n l uo g o del l a ri ce-v uta fi s cal eSe, come già anticipato, viene richiesta dalcliente la fattura, il gestore della casa per fe-rie è tenuto a rilasciarla e dovrà indicare sepa-ratamente nella stessa l’imponibile el’imposta non in relazione ad ogni singolavoce della prestazione, ma soltantoall’ammontare complessivo del corrispettivoaddebitato al cliente.

Cas i ti pi ci per una cas a per feri e:1 . Pres tazi o ni acces s o ri e al l a pres ta-

zi o ne al berg hi era (pri ma co l azi o ne,l av anderi a, g arag e, ecc. )

Le prestazioni accessorie (lavanderia, garage,prima colazione, ecc.), se pagate dal cliente

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solo sulla sezione madre, o su una copia. Nonesiste comunque l’obbligo di indicare il corri-spettivo.Se il servizio viene reso nei confronti di co -mi ti v e , come detto sopra, è sufficiente rila-sciare la ricevuta fiscale ad un componente del-la comitiva, in genere al capogruppo(R.M.25/381077 del 13/16/1980).4 . Pres tazi o ni al berg hi ere co n tratta-

mento di pens i o ne co mpl eta o mezzapens i o ne

Come detto precedentemente, nel caso di sog-giorno continuato con pagamenti frazionati,ad esempio settimanali, deve essere rilasciataricevuta fiscale per la parte di corrispettivo pa-gato. Alla ultimazione della prestazione, la ri-cevuta fiscale conterrà il riferimento alle pre-cedenti ricevute fiscali già emesse.In caso in cui un cliente con trattamento dimezza pensione consumi, durante il soggior-no, pasti aggiuntivi, questi dovranno essereseparatamente indicati nella ricevuta fiscale.Nel caso di passaggio dal trattamento di mezzapensione a quello di pensione completa, dovràessere rilasciata una sola ricevuta fiscale con laprecisa indicazione dei periodi di trattamento amezza pensione e a pensione intera.

Caparra co nfi rmato ri a (art. 1 3 8 5 C. C. )E’ una forma di liquidazione del danno, pattuitadai contraenti prima dell’eventuale inadempi-mento, che lascia libera comunque la parte noninadempiente di pretendere l’esecuzione o larisoluzione del contratto, oltre al risarcimen-to dei danni, secondo i principi generali.Non costituisce pertanto un’anticipazione delprezzo, quanto i l ri s arci mento del dannoin caso di ingiustificato inadempimento nellaesecuzione del contratto (ad esempio mancatoarrivo della comitiva nel giorno prestabilitonella casa per ferie).In quanto non si può configurare come antici-po, e quindi non costituisce corrispettivo perla prestazione dei servizi, è es cl us a dalcampo di appl i cazi o ne del l ’IVA (art. 6D.P.R. 633/72), pertanto no n ri chi edel’emissione di Ricevuta/Fattura.Naturalmente, ove al momentodell’adempimento la caparra è imputata allaprestazione dovuta, essa diviene parte del cor-rispettivo pattuito e, come tale, concorre allaformazione della base imponibile.

Impo s te di retteIn via generale, gli enti non commerciali (En-ti Religiosi) sono obbligati, ai sensi dell’art.20 D.P.R. 600/1973: alla tenuta del la con-tabi l i tà, l imitatamente al l ’attiv i tà com-merciale svol ta;

In base alla predetta norma, gli enti religiosiche svolgono un’attività ricettiva devonopertanto tenere s cri tture co ntabi l i e per ta-le attività sono o bbl i g ati a tenere co nta-bi l i tà s eparata dall’attività istituzionale(art. 109 T.U.I.R.).

Reg i mi co ntabi l i e di determi nazi o nedel reddi toI regimi contabili utilizzabili principalmentedagli enti religiosi per la contabilità separatadell’attività commerciale sono:• regime ordinario;• regime semplificato.

Reg i me o rdi nari oDeve essere utilizzato dagli enti religiosi chesvolgono attività ricettiva, in quanto prestazio-ne di servizi, con RICAVI superiori a400. 00, 00 euro, salvo opzione in ogni caso.Attenzione – per l’Ente Religioso il volumedei ricavi, tenuto conto dell’uni ci tà dell’entemedesimo deve essere valutata ”complessiva-mente” , tenuto conto appunto dei ricavi di tut-te le Case Filiali con attività presentisull’intero territorio nazionale.Chi è in regime di contabilità ordinaria oltrealla tenuta dei registri prescritti ai fini IVA, ètenuto all’obbligo delle seguenti scritturecontabili :• l i bro g i o rnal e e l i bro deg l i

i nv entari ;• reg i s tro dei beni ammo rti zzabi l i .

L’ente è tenuto alla redazione di un bi l anci o(Conto economico e Stato Patrimoniale), contutte le regole previste per l’imprenditore ci-vile (competenza, inerenza, criteri di valuta-zione delle singole poste, determinazione co-sti promiscui, ecc.).La tassazione avviene quindi in base al bilan-cio, la cui formazione è svincolata dalla formascalare CEE, pur osservandone i criteri di for-mazione delle singole poste.

Reg i me s empl i fi catoPuò essere applicato dagli enti religiosi cheno n hanno s uperato nell’anno precedente,salvo opzione per il regime ordinario, i l l i -mi te di 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 euro di Ri cav i . La contabilità semplificata comportal’obbligo di tenere i registri IVA anche ai finidelle imposte sui redditi e pertanto occorre an-notare separatamente in tali registri anche glielementi estranei alla normativa IVA, quali:• co mpo nenti po s i ti v i e neg ati v i no n

IVA (es. interessi passivi) entro 60 giorni;• retti fi che ai ri cav i ed ai cos ti secondo il

criterio di competenza, entro il termine di

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spetto delle norme di cui al D. LGS. 446/97,tenuto conto della indeducibilità ai fini IRAPdel Costo del Lavoro, sebbene mitigatadall’applicazione del cd. Cuneo Fiscale.Si ribadisce peraltro come l’Ente religioso ri-sulti altresì soggetto ad IRAP anche per quantoconcerne la sfera istituzionale (privata). Inpresenza di retribuzioni o compensi erogatinella sfera istituzionale, infatti gli stessi co-stituiranno base imponibile perl’applicazione del 4,25%, salvo misura appli-cabile da ciascuna Regione.La dichiarazione IRAP è parte del ModelloUnico - ENC.

I. M. U. (Imposta Municipale Unica) –Esenzione e ul timi interventi leg is lativ iA tale riguardo occorre fare riferimento, da ul-timo, al D. M. 1 9 no v embre 2 0 1 2 , n.2 0 0 .Prima di tutto, così vengono ri-definite le atti-vità ricettive di Casa Ferie, da svolgersi con“modalità non commerciali” :j) attiv ità ricettive: attiv ità che prevedonol’accessibilità limitata ai destinatari propridelle attiv ità istituzionali e la discontinuitànell’apertura nonché, relativamente alla ricet-tiv ità sociale, quelle dirette a garantirel’esigenza di sistemazioni abitative anchetemporanee per bisogni speciali, ovverosvolte nei confronti di persone svantaggiatein ragione di condizioni fisiche, psichiche,economiche, sociali o familiari, escluse inogni caso le attiv ità svolte in strutture alber-ghiere e paralberghiere di cui all’articolo 9 deldecreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;Ecco le condizioni poste dal decreto per goderedi ESENZIONE IMU:Lo s v o l g i ment o di at t i v i t à ri cet t i v e s iri t i ene effet t uat o co n mo dal i t à no nco mmerci al i s e l e s t es s e s o no s v o l t e at i t o l o g rat ui t o o v v ero di et ro v ers a-ment o di co rri s p et t i v i di i mp o rt o s i m-b o l i co e, co munque, no n s up eri o re al l amet à dei co rri s p et t i v i medi p rev i s t ip er anal o g he at t i v i t à s v o l t e co n mo da-l i t à co nco rrenz i al i nel l o s t es s o amb i -t o t erri t o ri al e, t enut o anche co nt odel l ’as s enz a di rel az i o ne co n i l co s t oeffet t i v o del s erv i z i o .

Condizioni, quelle poste, che dovranno ne-cessariamente portare ad un attenta riflessionenei prossimi mesi in vista della scadenza di pa-gamento IMU, del 16 giugno 2013!

*E-mail: studiorossicurina @consulenzaenti-religiosi.itWebsite: www.consulenzaentireligiosi.it

presentazione della dichiarazione dei redditi;• valore delle ri manenze , con indicazione

distinte per categorie omogenee delle quan-tità, del valore, dei criteri di valutazione,entro il termine di presentazione della di-chiarazione dei redditi.

La tenuta del registro beni ammo rti zzabi l iè facoltativa; le relative annotazioni posso-no essere eseguite, anziché sull’apposito re-gistro, nel reg i s tro deg l i acqui s ti , entro iltermine della presentazione della dichiarazio-ne dei redditi (art. 2 D.P.R. 695/1996).

Co n s e rv az i o n e s c ri t t ure c o n t ab i l ie do c ume n t az i o n e ( art . 2 2 D. P. R.6 0 0 / 7 3 )Le scritture contabili obbligatorie devono es-sere conservate ai fini fiscali fino a quandonon siano definiti gli accertamenti relativi alcorrispondente periodo d’imposta, anche ol-tre il termine stabilito dall’art. 2220 C.C. (10anni dalla data dell’ultima registrazione).Lo stesso si dica per gli originali delle lettere,dei telegrammi e fatture ricevute e le copie del-le lettere, dei telegrammi spediti e delle fattureemesse.

Di chi arazi o ne IRES – Mo del l o UNICOENCAi fini della tassazione IRES, l’Ente religiosodovrà presentare il Modello Unico per gli EntiNon Commerciali entro il 30 Settembredell’anno successivo a quello a cui si riferisceil periodo di imposta, compreso tra il 1° gen-naio ed il 31 dicembre, esclusivamente in viatelematica.La misura dell’imposta dovuta risulta esserepari al 1 3 , 7 5 %, a condizione, ovviamente,che l’ente religioso sia in possesso di perso-nalità giuridica. Al riguardo si segnalano talu-ne iniziative degli Uffici fiscali mirateall’applicazione dell’aliquota piena IRES.L’Ente religioso pagherà l’IRESsull’imponibile derivante dal redditod’impresa della casa per ferie, unitamenteall’imponibile derivante dalle eventuali altretipologie di reddito presenti (reddito dei fab-bricati, terreni, capitale, diversi).

Di chi arazi o ne IRAP (Impo s ta Reg i o -nal e Atti v i tà Pro dutti v e)L’ente religioso è soggetto passivodell’IRAP, da corrispondere in misura ordina-ria pari al 4 , 2 5 %, salvo misura applicabileda ciascuna Regione.L’imposta risulta applicabile all’attivitàcommerciale sulla base di un risultato, diffe-rente da quello relativo ai fini IRES definito“Valore della Produzione”, calcolato nel ri-

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di Renato Frisanco*

L’istituto della donazione, dopo la norma-tiva incentivante, costituisce oggi

un’importante infrastruttura di valore ideale-simbolico oltre che economico del Terzo set-tore. Nel nostro Paese pressoché il cittadinosu 2 dona denaro, nell’anno, ad una qualcheorganizzazione, considerando anche la desti-nazione del 5 per mille della fiscalità generale.D’altra parte il Terzo settore può oggi concor-rere all’evoluzione dello Stato sociale e a farcrescere la spesa privata per servizi di interes-se collettivo, solo se riesce ad aumentare ri-sorse gratuite, come il lavoro volontario, e ledonazioni. Promuovere un maggior numerodi donazioni su base fiduciaria, garantite da re-gole e procedure di trasparenza, favorisce larealizzazione del “Welfare mix” nella dimen-sione della “community” e di cui il pilastroessenziale è rappresentato dalle forze del vo-lontariato e delle imprese non profit.

Quale è l ’andamento del le donazioniin epoca di un’economia recessiva edel la perdita del potere di acquisto deici ttadini?La risposta a tale quesito si trova nel IX Rap-porto sul fund raising su «L’andamento delleraccolte fondi nel Terzo settore: stime 2012 eproiezioni 2013» presentato il 5 marzo di que-st’anno. Si tratta dell’ultima rilevazione seme-strale dell’Istituto Italiano della Donazione, or-ganismo garante per i donatori del buon usodelle risorse degli enti associati. Il risultato del-la ricerca, condotta dall’Istituto in collabora-zione dell’Associazione Italiana Fundraiser(Assif) su 200 organizzazioni non profit(ONP), segnala nel 2012 una contrazione delledonazioni rispetto al 2011, in quanto si dimez-za il numero di quelle che stimano migliora-menti nelle proprie entrate (22% in totale),mentre aumentano di 8 punti percentuali quelleche peggiorano la situazione (il 34% registraun netto regresso); 44 ONP (Organizzazioninon profit) su 100 mantengono invece il patri-monio donativo dell’anno precedente. Il dato siinserisce nel trendgià negativo degli ultimi an-ni che ha avuto il suo picco più basso nel2011, l’anno nero della raccolta fondi in quantole organizzazioni non profit che miglioravano

la propria raccolta erano calate del 21%. Inrealtà il dato più recente è meno negativo soloperché è preceduto da un dato già abbondante-mente connotato dal segno meno. Altre ricer-che confermano la tendenza alla diminuzionedella donorship, come quelle di AstraRicerche,che nel 2011 attesta un 9% di donatori rispettoal 2009. Questi sono pari al 23,5% degli adulticon le seguenti prevalenti caratteristiche socio-anagrafiche: persone di genere femminile, dietà matura (ultra 54enni, con l’età aumenta an-che l’ammontare donato), istruite, dirigen-ti/quadri professionali, ma anche casalinghe,nonché stabilmente coniugate.

L’indagine dell’Istituto della Donazione evi-denzia che nonostante l’andamento negativodegli ultimi anni una parte consistente delleorganizzazioni ripone tuttavia fiducia nel fu-turo. Le previsioni di raccolta fondi perl’intero 2013 prevedono per il 36% delle ONPun miglioramento in termini di risultati, con-tro il 20% che immagina di peggiorare. Que-sto relativo ottimismo appare in controten-denza con la situazione di una economia realeche si stima in fase recessiva per tutto que-st’anno. Probabilmente le ONP con donatoristabilmente fedeli non vengono da queste ab-bandonati nemmeno in periodi di crisi econo-mica, che peraltro influisce più duramentesullo spettro dei bisogni e sulla platea dei po-tenziali beneficiari delle ONP medesime.D’altra parte solo il 6% di queste indica comemaggiore problematica la perdita dei donatorigià acquisiti in passato, mentre nel Natale2012 ben l’85% degli intervistati ha donatoalle ONP già beneficiate nell’anno precedente(Indagine IPR Marketing per il Sole 24 Ore25/2/2013). Vale a dire che anche in tempi dicrisi i donatori fedeli non smettono di soste-nere le organizzazioni di cui hanno fiducia.

Che cosa favorisce la fidel izzazionedei donatori?Intanto è necessario saper comunicare in mo-do efficace, ovvero in modo chiaro, concretoe coinvolgente, ciò che le organizzazioni so-no (i loro valori) e quello che fanno (obiettivie attività), ovvero visione e missione. La lo-

Donazioni in calo? Fidelizzare i donatori

gica di una corretta raccolta fondi deve partirenecessariamente dall’assunto: ti dimostrochi sono e cosa faccio e quindi deciderai sesono meritevole di attenzione e sostegno.L’organizzazione deve guadagnarsi l’appealdel donatore. Lo può fare meglio se gli ga-rantisce alcuni diritti che sono ben descrittinella “Carta della donazione”, primo codiceper l’auto-regolamentazione della raccoltafondi nel Terzo settore. Si tratta di un docu-mento emanato nel 1999 e poi aggiornatonel 2011 in cui si ribadisce sostanzialmenteche la donazione non può essere solo un attodi fiducia o di adesione ideologica nei con-fronti dell’organizzazione destinataria o di fi-lantropia pura, ma è soprattutto un atto diresponsabi l i tà. Il donatore diviene cosìcorresponsabile con l’organizzazionedell’utilizzo di tale risorsa finanziaria. Da quil’attenzione nella Carta a salvaguardare i di-ritti di informazione, partecipazione e con-trollo sull’utilizzo della donazione e a inseri-re l’atto della donazione all’interno di un pro-getto che sia metodologicamente precisatoperché possa essere più efficacemente realiz-zato. La Carta affronta anche i diritti dei de-stinatari finali delle liberalità, le caratteristi-che delle cause sociali soggette a finanzia-mento, le responsabilità degli enti che effet-tuano campagne di raccolta fondi, nonché leregole di condotta etica e i principi di rendi-contazione a cui debbono attenersi questi ul-timi.

Attualmente la strategia di raccolta fondi del-le ONP, soprattutto, da parte della miriade diorganizzazioni di volontariato, appare ancorapiuttosto rudimentale, non sostenuta da unabuona capacità di utilizzazione dei veicoli co-municazionali e tanto più da un bilancio dimissione che dia conto di cosa esse realizza-no, “come” e sulla base di quali “valori”, diquale visione della persona, del sociale, delwelfare. Nei casi più virtuosi al donatore, so-prattutto se sistematico e quindi vero e pro-prio stakeholder (portatore di interessi),l’ONP chiede addirittura di mettere in discus-

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sione criticamente i risultati stessi dellapropria operatività.

Non a caso si moltiplicano oggi i corsidi fund raising per operatori delle ONPalle prese con la povertà dei fondi pub-blici e con i ritardi cronici degli enti loca-li nei pagamenti di corrispettivi per ser-vizi resi e con la necessità di salvaguar-dare la propria libertà di azione smarcan-dosi da forme di controllo o dipendenzadei soggetti erogatori.

Manca nel nostro Paese un dato, anche ap-prossimativo, sul volume della raccolta fondied è abbastanza indicativo della scarsa atten-zione a registrare questo fenomeno il fatto chel‘ultima stima al riguardo (2.000 miliardi dilire, IREF 1998) sia stata ricavata da un son-daggio di popolazione.Negli ultimi 15 anni vi è stato un aumento del-le donazioni per una serie di fattori concorrenti:la crescita delle realtà di Terzo settore, a comin-ciare dalle organizzazioni di volontariato, checontano prevalentemente su entrate di fonteprivata, con un ruolo importante delle donazio-ni individuali che secondo la non più recente ri-levazione IREF il 55,4% dei cittadini è dispo-nibile ad erogare; la crescita del “risparmio eti-co”, gestito da diverse banche e finanziarie, sucui sarebbero disposti a investire il proprio de-naro tre cittadini su dieci; l’incentivazione del-le erogazioni liberali in denaro in virtùdell’introduzione di una detraibilità d’impostaintrodotta con le recenti normative, oltreall’introduzione del 5 per mille che, in occasio-ne del pagamento delle imposte sul reddito2010, ben il 43% degli italiani ha devoluto alleONP (dato AstraRicerche); le forme di raccoltasempre più sofisticate e alla portata di tutti co-me quelle che avvengono tramite gli “sms so-lidali”; basti pensare ai 5 milioni di euro cosìraccolti a seguito del terremoto di L’Aquila. Vi è però una differenza sostanziale tra il dona-tore episodico edemotivo e quello consapevolee seriale, quindi fedele alle cause sociali chel’ONP persegue. Infatti il donatore fidelizzatosposa una causa ed è testimone diun’organizzazione efficiente nell’utilizzo dellerisorse, efficace nei risultati ed eticamenteorientata. Ciò significa che lo stesso donatoredeve fare lo sforzo di diventare un sostenitorecritico e consapevole dell’organizzazione bene-ficiaria fino, all’auspicata eventualità, di con-dizionarne con il suo consenso informato glistessi obiettivi. E’ questo il raggiungimento diuna posizione più matura di quella del filantro-po che offre semplicemente del denaro.

*Fondazione Roma Terzo Settore

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di Sergio Zanarella

In una sua recente sentenza (n. 5882/2012 en. 387/2013) il Consigl io di S tato ha

ritenuto possibile che le organizzazioni di vo-lontariato (L. 266/91) possano partecipare agare di appalto. Il Consiglio di Stato ritieneche sia ormai orientamento giurisprudenzialeconsolidato consentire anche a soggetti senzascopo di lucro, quali le organizzazioni di vo-lontariato, di partecipare alle procedure ad evi-denza pubblica, per l’affidamento di servizi inconvenzione, a condizione che l’attivitàd’impresa sia funzionale ai loro scopi asso-ciativi e in linea con la relativa disciplina sta-tutaria.

La sentenza sottol inea che l ’assenzadi fini di lucro non esclude la possibi -l i tà di eserci tare un’attivi tà economi-ca e che, dunque, anche le organizzazioni divolontariato debbano essere ritenute “opera-tori economici”, potendo soddisfare i necessa-ri requisiti per essere qualificati come “im-prenditori”, “fornitori” o “prestatori di servi-zi” ai sensi della normativa comunitaria. Dal punto di vista della giurisprudenza euro-pea difatti, l’assenza di fini di lucro non esclu-de che il soggetto possa essere qualificato co-me imprenditore e quindi non giustifical’esclusione dalla partecipazione alle gare,considerato che la normativa comunitaria(Direttiva 2004/18/CE) stabilisce che “i ter-mini «imprenditore», «fornitore» e «presta-tore di servizi » designano una persona fisicao giuridica o un ente pubblico o un raggrup-pamento di tali persone e/o enti che offra sulmercato, rispettivamente, la realizzazione dilavori e/o opere, prodotti o servizi”. Tale for-mulazione dei concorrenti all’aggiudicazionedi appalti pubblici apre ovviamente aun’ampia categoria di soggetti che si muovo-no nella società con caratteristiche e obiettivimolto diversi tra loro mettendoli sullo stessopiano nell’ambito dei rapporti con gli entipubblici. In poche parole la normativa e lagiurisprudenza europea tendono adequiparare le organizzazioni di volon-tariato agl i imprenditori , a soggettiquindi che si col locano nel la società e

nel mercato con lo scopo di scambiarebeni e servizi in attesa di una contro-prestazione e quindi , in quanto tal i ,soggetti anche al le regole europeesul la concorrenza.

Gli interventi normativi e giurispru-denzial i offrono sempre degli spunti di ri-flessione e, a prescindere dal fatto che sianopiù o meno condivisibili, mettono in eviden-za i problemi delle organizzazioni di volonta-riato nello svolgimento delle proprie attivitànei modelli culturali e sociali del paese. Laprima cosa che appare evidente è che negli ul-timi anni sempre di più si è posto il problemadi come le organizzazioni di volontariato vo-gliono impostare il loro rapporto con gli entipubblici e tale fenomeno va visto da una du-plice prospettiva. Dalla parte dell’ente pub-blico che, in molti casi, per totale assenza dicultura, volontà e capacità di calarsi in unarealtà diversa da quella imprenditoriale, tendea equiparare il volontariato a tutto il mondo diappalti e convenzioni che ruotano intorno aiservizi pubblici, attratti soprattutto dalla eco-nomicità che tali soggetti possono avere nel-la gestione dei servizi. Questo spesso porta afar si che alle organizzazioni venga chiestal’apertura di partita IVA per la gestione delleentrate con l’ente pubblico, appiattendosi deltutto al sistema delle fatturazione adottatocon le imprese, senza considerare che tale mo-dalità non è ammissibile dalla legge. Comedire che culturalmente l’ente pubblico è sem-pre stato più abituato a trattare con soggettiprofit e che tale prassi viene in automaticoestesa a tutti gli altri soggetti. Spostandocidalla parte delle organizzazioni di volontaria-to, ci si aspetterebbe un approccio, quanto-meno culturale, del tutto opposto a quello so-pra descritto, e invece sempre maggiori sonole spinte che vanno verso un approccio im-prenditoriale delle attività, soprattutto neisettori della protezione civile e della sanità:sempre più si vuol essere interlocutori fortidell’ente pubblico interloquendo con il mon-do delle convenzioni senza alcun complessodi inferiorità economica rispetto agli altri

L’imprenditorevolontario

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marginali. Va sottolineato inoltre che nellosvolgimento di tali attività le organizzazionidi volontariato si avvalgano in modo preva-lente e determinante delle prestazioni dei pro-pri volontari; che le entrate derivanti da tali at-tività non necessariamente devono essere in-feriori alle altre entrate in quanto la legge nonle àncora a una determinata percentuale delleentrate dell’organizzazione; che ai fini dellamarginalità deve tenersi conto di alcuni para-metri collegati a diverse situazioni di fattoquali la non concorrenzialità sul mercato, ilrapporto tra risorse impiegate e ricavi, il rap-porto tra i ricavi dell’attività e i servizi residall’organizzazione.

Alla luce di quanto affermato il concettodi marginalità delle attività commerciali vie-ne meno laddove le modalità di impiego dellerisorse dell’ente, in particolare le prestazionispontanee, volontarie e gratuite degli aderen-ti, siano dirette in maniera prevalente e deter-minante a realizzare le attività marginali piut-tosto che quelle solidaristiche. In tale logicale attività di vendita di beni e servizi conformialle proprie finalità istituzionali dovrebberoessere considerate, avuto riguardo anche allafilosofia che sta dietro la costituzione di unaorganizzazione di volontariato, attività che ri-mangono fuori dal campo di applicazione ditutte le regole che disciplinano il libero mer-cato e non attività che permettano di inserirel’ente fra gli operatori a rilevanza economica.Tuttavia le difficoltà di interpretazione nor-mativa lasciano sicuramente spazio a linee dicondotta abbastanza diverse fra loro, motivoper cui ogni singola organizzazione e ognisingolo volontario hanno la possibilità discegliere come essere strumento e fine di soli-darietà. Scelta che fortunatamente ancora fa ladifferenza.

soggetti privati. Come dire che per anni si èaspettato che il mondo valoriale del volonta-riato condizionasse il modo di fare impresa enon ci si è accorti che il passaggio è avvenutosopratutto al contrario e quindi il modo di fareimpresa si è esteso anche al volontariato.

Lo spiragl io normativo che permette diinquadrare le organizzazioni di volontariatocome soggetti che possono scambiare beni eservizi conformi alle proprie finalità istitu-zionali dietro pagamento di corrispettivi spe-cifici è il decreto ministeriale D.M. 25 mag-gio 1995 che fissa i “criteri perl’individuazione delle attività commerciali eproduttive marginali svolte dalle organizza-zioni di volontariato”. La norma in particola-re prevede che i corrispettivi specifici realiz-zati non devono superare del 50% i costi di di-retta imputazione. Questo è il motivo per cuiin tutta la legge-quadro sul volontariato (L.266/91) nella triangolazione dei rapporti pos-sibili fra beneficiario-associazione-volonta-rio, la gratuità è prevista nel binomioassociazione/volontario e in quel lobeneficiario/volontario, ma non siparla mai di gratuità a proposi to delbinomio beneficiario/associazione.Bisogna tener presente però che questo nonpuò essere considerato come uno strumentoche rende le organizzazioni di volontariatosoggetti inquadrabili nel mercato come ope-ratori di rilievo economico, ma come mezzodi finanziamento dell’Associazione strumen-tale alla realizzazione dei propri scopi, per cuicome tutte le altre modalità di reperimentofondi, non devono essere confuso con le atti-vità solidaristiche dell’ente: nessuno si so-gnerebbe mai di scrivere nel proprio statutoche l’Associazione ha come scopo quello direalizzare le attività commerciali e produttive

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“Ripartire dagli ultimi”: on. Martini, siamodi fronte a una impresa possibile? Il volonta-riato ha alleati? Viene segnalato da più parti ilprogredire della cultura dell’orticello con sie-pi invalicabili a difesa degli interessi di grup-po, a danno della cultura della frontiera, cara aipionieri desiderosi di rendere fertile il deserto.On. Martini, non sarà che l’obiettiva carenzadi risorse economiche e l’affermarsi del liberi-smo esasperato, predicato anche dagli espo-nenti della nuova maggioranza, convincano ilGoverno che lo slogan giusto per lo stato so-ciale sia un aforisma di Leo Longanesi: “Evissero infelici perché costava meno”?

Posi questa domanda a Maria Eletta Martinidiciotto anni fa, durante una tavola rotondaprevista dal programma di un Convegno na-zionale delle Misericordie d’Italia (Siena,maggio 1994). L’interrogativo - oggi triste-mente attuale - fu giudicato impertinente, maera suggerito dal “vento” in circolazione, giàavvertito dagli anemometri più sensibili.La risposta, in realtà, Maria Eletta l’aveva da-ta dieci anni prima (maggio 1984), conclu-dendo a Lucca il “Terzo convegno nazionale distudi sul volontariato”, quando ci parlò di cre-scenti limiti ai poteri dello stato del benesse-re di fronte alla crisi economica-occupaziona-le e di insufficienza di leggi e di risorse finan-

ziarie da intendere come mezzi per farvi fron-te; era la premessa per chiamare a raccolta leforze integrative della solidarietà a supportodi quelle insostituibili dello Stato.A quel tempo Maria Eletta Martini, oltre chedalla propria sensibilità e dalle proprie espe-rienze di parlamentare e di operatrice in ambi-to di assistenza sociale, traeva idee e stimolidalla collaborazione particolarmente con Lu-ciano Tavazza, Giovanni Nervo e Nicolò Li-pari, principali ispiratori della “Legge-quadrosul volontariato”.

La storia di quella legge viene da lontano e isuoi capitoli iniziali e determinanti sono statiscritti non a caso in Toscana: un segnale chia-ro dell’incidenza che su tale normativa ha avu-to la lucchese Maria Eletta Martini, partendodai primi convegni nazionali sul volontariatoorganizzati a Viareggio e Lucca; a tali incon-tri va riconosciuto il merito di aver saputoprovocare - attraverso la fusione di contributitecnici di studiosi sensibili e degli apporti vi-vacissimi e intransigenti delle associazioni dibase - il dibattito preliminare alla nascita deltesto giuridico. Una prova concreta che i dirit-ti delle persone e il dovere di solidarietà pergarantirli sono stati assegnati dalla Costitu-zione alla comunità in maniera originaria,non quindi delegata dall’amministrazionepubblica, alla quale è invece giuridicamenteaffidato il modo per venir loro incontro.

Dunque una scuola di formazione alla demo-crazia, quella dei convegni toscani, che favorìl’uscita del volontariato dalle “catacombe”per partecipare alla vita della società e inserir-si nel gioco della collaborazione con lo Statoe con gli Enti locali per intercettare e soccor-rere i cittadini percossi dal bisogno. Uscitache Maria Eletta Martini sottolineavaall’indomani dell’approvazione parlamentaredella legge-quadro (intervista ad “Avvenire”dell’1 agosto 1991) rilevando che la culturavolontaristica era riuscita a contagiare partitie sindacati e conquistarne il consenso, facen-do loro superare un atteggiamento di accetta-zione dei volontari a patto che questi rima-nessero nel proprio “privatissimo ambito”. Eaggiungeva che ciò era equivalente a una le-gittimazione della presenza e del ruolo del vo-

Lo scorso 12 dicembre la Camera dei Depu-tati ha commemorato - a un anno dalla mor-te - la figura e l’opera di Maria Eletta Marti-ni. Le dedichiamo anche noi un ricordo.

L’innamoramentoe l’isola

di G. Paolo Manganozzi

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provinciali si va ordinariamente eletti nelleliste dei partiti. Ecco perchè bisognadiscuterecon le forze politiche anche sui temi del vo-lontariato …”.Era la voce di chi, per lo stesso convincimen-to, aveva avuto un ruolo diretto nella formu-lazione e nella difesa a oltranza degli articoli45 e 71della legge n. 833/1978 sulla “Istitu-zione del servizio sanitario nazionale”, artico-li che verosimilmente hanno aperto al volon-tariato la strada della propria legittimazionecome soggetto di rilevanza politica. Su que-sto tema è interessante ricordare anche le paro-le del Presidente del Consiglio dei Ministripro-tempore, Giuliano Amato, il quale (Saladella Lupa in Palazzo Montecitorio,27.2.2001: incontro istituzionale sul TerzoSettore, dedicato alla memoria di Luciano Ta-vazza) sosteneva che il principio elettivo nonpuò essere il solo pilastro del modello demo-cratico, in quanto non è nel senso della storiaaffermare che chi non è eletto non ha legitti-mazione: di qui la forza degli organismi asso-ciativi - e tra essi quelli del volontariato - peressere attori nell’attuazione del principio disussidiarietà intesa come loro capacità di in-terscambio con l’ente pubblico.

Queste memorie, affidate agli atti ufficiali e airicordi di un gruppo di testimoni sempre piùesiguo, sono il segno di quanto Maria Eletta haseminato nel tempo, come parlamentare e co-me operatore sociale sul campo, perl’affermazione della cultura della solidarietà.Del pensiero sotteso a queste memorie è sinte-si espressiva l’intervento - denso di caloreumano pur nella sua ufficialità - dell’on. Mar-tini alla Camera dei Deputati (31.7.1991) insede di dichiarazioni di voto per l’approvazionedella legge-quadro, intorno al cui testo avevatessuto le premesse per il consenso - 382 si e 3astensioni - di maggioranza e opposizione.Tessitura che al Senato aveva preso forma nel-la relazione del Presidente della CommissioneAffari costituzionali, prof. Leopoldo Elia, ilquale aveva invitato ad approvare il disegno dilegge, peraltro raccomandando che la normagiuridica si limitasse a “lambire l’isola” delvolontariato senza invaderne in maniera corsa-ra le spiagge dello spontaneismo.

…E sul filo di questi ricordi non posso nonvedere, pur nel contesto di accesi dibattiti,Maria Eletta Martini costruire, con penne bi-ro generalmente gialle e blu, mosaici degni diuna cattedrale nordica. Quadratini simmetrici,ordinati che - forse - volevano inconsciamen-te tingere di colore i discorsi piuttosto grigidei commi giuridici.

lontariato in posizione autonoma e di sup-porto tra Stato e mercato.

Di tale evoluzione culturale-sociale-politicala parlamentare Martini era legittimamentesoddisfatta, avendo contribuito a produrla.Nei convegni di Lucca, infatti, incominciò asciogliersi il nodo della necessità-opportu-nità-negazione di una normativa sul volonta-riato, essendo evidenti da un lato il tema delriconoscimento della sua presenza come ri-sorsa sussidiaria dello Stato, dall’altro il ti-more di un suo imbrigliamento tra i commiche ne avrebbe potuto snaturare la sponta-neità e l’azione rapida e libera in ogni croce-via del bisogno. A Lucca (marzo 1982) il di-battito fu ampio e serrato e Maria Eletta ne fe-ce la sintesi così:“L’ipotesi di lavoro -più idonea della ventilatalegge-quadro- è quella di uno ‘statuto dei vo-lontari’; è infatti una normativa più puntualedi una generica ‘carta dei volontari’ di cui puresi è parlato, e nello stesso tempo ha il vantag-gio di evitare quello che una legge-quadro fapaventare a molti: istituzionalizzare, pur sen-za volerlo, l’azione volontaria. …Se ci simuove su questa strada …la decisione nonpuò comunque che essere parlamentare…”.

Era il primo, significativo passo verso unaserie di decennali approfondimenti che bene-ficiarono anche dell’immagine icastica con laquale (maggio 1986) la più alta Autorità del-lo Stato segnava il sentiero alla eventuale fu-tura legge. Il Presidente Cossiga sottolineòinfatti la necessità di non confondere le regoledi riferimento con i lacci giuridici che avreb-bero potuto comprimere la fantasia e lo slan-cio dei volontari “… atteso che se è giusto di-sciplinare con legge l’istituto del matrimo-nio, impensabile è ipotizzare una uguale so-luzione per l’innamoramento”.

A quell’epoca molte acque si erano già mos-se: il desiderio e le spinte di cambiamento(echi dei moti del 1968?) all’interno della so-cietà civile; il progressivo crescere del rap-porto delle associazioni di volontariato con ipoteri pubblici, soprattutto locali; l’aumentodel numero delle leggi-quadro regionali e del-le normative di settore coinvolgenti il volon-tariato, avevano portato Maria Eletta Martinia concludere il terzo convegno di Lucca affer-mando: “La richiesta di uno statuto del vo-lontariato, o di una legge quadro, nel conve-gno del 1982, fu la richiesta di un atto politi-co da parte del Parlamento… Non bisognanasconderci dietro luoghi comuni. In Parla-mento, nei Consigli regionali, comunali e

19

Il volontariato - si legge nel testo - è condivisione di valori legati alla

comunità, alla famiglia, alla centralità della persona e alla

responsabilità individuale ed è componente essenziale per

promuovere un nuovo modello di sviluppo e coesione sociale.

L’attività di volontariato è svolta nel territorio regionale, tramite

l’organizzazione di cui il volontario fa parte, e si esprime nella cura

delle relazioni umane e nella promozione di forme di sviluppo e

coesione sociale ispirate alla responsabilità collettiva attraverso la

realizzazione di azioni concrete a vantaggio di persone, famiglie,

comunità e ambienti di vita volte a finalità di carattere sociale, civile,

culturale, ambientale, educativo e formativo.

Il Registro generale del volontariato organizzato è tenuto presso

la struttura competente in materia di volontariato ed è articolato nei

seguenti settori:

a) sociale e sanitario;

b) culturale;

c) educativo;

d) ambientale;

e) diritti civili dei cittadini;

f) solidarietà internazionale;

g) educazione motoria e promozione delle attività sportive e

ricreative;

h) attività innovative.

E’ ammessa l’iscrizione di una organizzazione di volontariato in più

settori. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di

volontariato aventi i requisiti previsti dall’ articolo 3 della legge

266/1991 con sede legale o operativa in regione e dotate di

autonomia amministrativa e contabile. L’iscrizione ha validità di tre

anni ed è soggetta a conferma, per la medesima durata, su domanda

dell’organizzazione di volontariato, previa verifica della

permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro.

In caso di mancata presentazione nei termini della domanda di

conferma, o in caso di perdita dei requisiti, viene disposta la

cancellazione dal Registro.

Viene disciplinato anche il Comitato regionale del volontariato,

che esercita funzioni consultive con riguardo alla programmazione

regionale, agli interventi nel settore del volontariato e su ogni altra

questione diretta a promuovere il volontariato nel territorio

regionale. Il Comitato esercita inoltre funzioni di impulso e proposta

riguardo agli interventi regionali in materia di volontariato, allo

svolgimento di studi e ricerche, alle iniziative di formazione,

aggiornamento, educazione alla cultura della solidarietà e di

orientamento al volontariato.

Il Comitato è composto:

a) dal Presidente della Regione, o suo delegato;

b) da cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato,

iscritte nel Registro;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di

volontariato, o suo delegato;

d) da due rappresentanti delle autonomie locali, di cui uno designato

dall’ANCI e uno designato dall’UPI.

Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in

materia di volontariato, dura in carica per tre anni e la sua

ricostituzione avviene con decreto del Presidente della Regione,

previa deliberazione della Giunta regionale.

I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato sono eletti

STATO

RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PER ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 3 del 4 gennaio2013

Con Autorizzazione n. 3/2012 del 13 dicembre 2012 il Garante per la

privacy ha rinnovato l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili

da parte di associazioni e fondazioni‚ relativamente ai dati acquisiti per

lo svolgimento delle loro attività istituzionali (dati di soci‚ di utenti‚

ecc.). In linea generale la nuova autorizzazione non reca significative

modifiche rispetto a quella precedentemente in vigore‚ apportando

solo le necessarie integrazioni derivanti dalle modifiche normative di

settore. L’autorizzazione è in vigore dal 1° gennaio 2013.

CINQUE PER MILLE: IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Parere del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2627/2011 del14 novembre 2012

Il Consiglio di Stato - Sezione II, in sede di ricorso straordinario, con

parere decisorio n. 2627/2011 reso nell’adunanza del 14 novembre

2012 è intervenuto in merito alla natura del 5 per mille, affermando

che il meccanismo non costituisce una liberalità del cittadino, ma

deriva da una scelta dello Stato di consentire la destinazione di una

parte delle sue spettanze ad enti che svolgono un ruolo sussidiario in

materia di politiche sociali, mediante una possibile devoluzione in

occasione della dichiarazione dei redditi, la cui materiale

liquidazione viene subordinata a requisiti, modalità e controlli. Una

novità che contraddice quanto affermato dalla Corte Costituzionale,

nella Sentenza n. 202 del 18 giugno 2007, in cui si asseriva che le

entrate derivanti dal 5 per mille non rientrano tra le entrate tributarie

erariali. L’importo versato dal contribuente - sosteneva la Corte

Costituzionale - viene trattenuto dallo Stato non a titolo di tributo

erariale, ma come somma che lo Stato medesimo è obbligato, come

mandatario necessario ex lege del cittadino, a corrispondere ai

soggetti indicati dal contribuente stesso.

REGIONI

FRIULI VENEZIA GIULIA

DISCIPLINA ORGANICA SUL VOLONTARIATO E SULLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONESOCIALE

Gazzetta Ufficiale Serie Regioni n. 3 del 19 gennaio2013

Con la Legge regionale n. 23 del 9 novembre 2012, la Regione

Friuli Venezia Giulia ha approvato norme per una disciplina

organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale

e sull’associazionismo.

Il Capo I della Legge è dedicato alle organizzazioni divolontariato, che svolgono attività rivolte alla cura di interessi

collettivi degni di tutela da parte della comunità.

Norme giuridiche e Giurisprudenzan.152

* a cura di Alessio Affanni e Sergio Zanarella

*consulenti per enti non profit - www.studiononprofit. it - www.facebook .com/studiononprofit.snp

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dall’Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato in

modo da garantire la rappresentatività del territorio regionale e

possono essere riconfermati per una sola volta nella medesima carica.

L’Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato,

presieduta dall’assessore competente, costituisce un momento di

proposta, confronto e verifica sulle politiche regionali in materia di

volontariato, sullo stato dei rapporti tra volontariato e istituzioni

pubbliche e sulle questioni di particolare interesse per le

organizzazioni.

Partecipano all’Assemblea, con voto deliberativo, i legali

rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato e

loro forme di coordinamento regionale iscritte nel Registro. Possono

partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni non iscritte e vi

possono assistere liberamente tutti i cittadini interessati.

La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato iscritte nel

Registro mediante la concessione di contributi per:

a) l’assicurazione dei volontari;

b) l’acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l’attività di

volontariato;

c) la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza.

La Giunta regionale determina di norma, entro il mese di dicembre,

sentito il Comitato regionale del volontariato, gli ambiti prioritari

degli interventi progettuali sopra citati alla lettera c), da sostenere

nell’anno successivo.

Le domande di contributo sono presentate dalle organizzazioni di

volontariato entro il mese di febbraio di ogni anno.

In attuazione del principio di sussidiarietà, le organizzazioni divolontariato iscritte nel Registro da almeno sei mesi possonostipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui

ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali per lo

svolgimento di:

a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;

b) attività innovative e sperimentali;

c) attività integrative complementari o di supporto a servizi

pubblici;

d) attività frutto di co-progettazione tra organizzazioni ed enti

pubblici.

Nella Legge vengono definiti i contenuti necessari delle

convenzioni.

Il Capo III è dedicato alle associazioni di promozione sociale, che

hanno il fine di:

a) sostenere le attività di carattere culturale, educativo, di ricerca e

formazione;

b) favorire la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali e naturali

del territorio;

c) sviluppare il turismo sociale, le tradizioni e culture popolari e la

pratica sportiva;

d) promuovere la qualità della vita e il benessere sociale;

e) garantire la tutela dei diritti dei consumatori;

f) favorire le iniziative di carattere innovativo;

g) sostenere le attività di carattere sociale e di tutela dei diritti civili

secondo i principi di non discriminazione e pari opportunità;

h) favorire iniziative di coinvolgimento di cittadini anziani per la

promozione di interventi a favore dell’invecchiamento attivo.

Il Registro delle associazioni di promozione sociale è tenuto

presso la struttura competente in materia di promozione sociale.

Possono iscriversi nel Registro le associazioni di promozione

sociale e i loro coordinamenti aventi i requisiti di cui agli articoli 2 e

3 della legge 383/2000 , con sede legale o operativa in regione.

Le associazioni di promozione sociale possono presentare domanda di

iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di

promozione sociale, secondo le modalità specificate in un apposito

regolamento di prossima emanazione. L’iscrizione nel Registro è

disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per le associazioni

di promozione sociale e loro coordinamenti onde poter accedere ai

contributi regionali e stipulare le convenzioni previsti dalla presente

legge. Tuttavia i Comuni e le Province possono stabilire di

prescindere dal requisito dell’iscrizione al Registro per la

concessione di contributi.

L’iscrizione ha validità di tre anni ed è soggetta a conferma per la

medesima durata, su domanda dell’associazione di promozione

sociale, qualora permangano i requisiti previsti per l’iscrizione al

Registro. In caso di mancata presentazione nei termini della

domanda di conferma, o in caso di perdita dei requisiti, viene

disposta la cancellazione dal Registro.

Previsto il Comitato regionale delle associazioni di promozionesociale e l’Assemblea regionale delle associazioni di promozionesociale, con funzioni analoghe al Comitato regionale e

all’Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato.

La Regione sostiene le associazioni iscritte nel Registro mediante

contributi per l’attuazione di progetti di utilità sociale e fornisce

altresì servizi informativi e di assistenza tecnica alle associazioni

anche avvalendosi dei Centri di servizio per il volontariato di cui all’

articolo 15 della legge 266/1991.

Anche le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registroda almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione,

gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e

gli enti locali.

Nel Capo IV, intitolato Disposizioni comuni, viene istituito il

Fondo regionale di anticipazione per il volontariato e lapromozione sociale. Il Fondo è finalizzato a concedere alle

organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione

sociale anticipazioni di cassa sui finanziamenti a esse assegnati da

parte di enti pubblici, dello Stato e dell’Unione Europea a sostegno

di attività progettuali, nonché di operazioni di investimento e di

acquisto di attrezzature.

La misura delle anticipazioni, i criteri e le modalità della loro

concessione, nonché le modalità e i termini della loro restituzione

alla Regione da parte dei beneficiari saranno definiti con apposito

regolamento da adottarsi sentito il parere della Commissione

consiliare competente.

La Regione, riconoscendo il valore strategico della formazione e

dell’aggiornamento dei volontari e degli aderenti alle associazioni di

promozione sociale, sostiene con appositi contributi le iniziative a

tal fine attuate in modo autonomo e diretto dalle organizzazioni di

volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei

rispettivi Registri.

La Legge si chiude con disposizioni sull’associazionismo,

riguardanti agli enti associativi che non rientrano nelle normative

del volontariato e della promozione sociale. La Regione promuove

il pluralismo del fenomeno associativo senza fini di lucro e ne

sostiene le attività esercitate in modo gratuito che, rivolte agli

associati e alla collettività, sono finalizzate alla realizzazione di

scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi

delle pari opportunità tra uomini e donne.

E’ istituito il Registro regionale delle associazioni tenuto presso la

struttura competente in materia di associazionismo.

Possono iscriversi nel Registro (con modalità definite in un

regolamento di prossima emanazione) le associazioni, riconosciute

e non riconosciute, che realizzano gli scopi previsti dall’articolo 30

a condizione che:

a) non abbiano fine di lucro;

b) svolgano la loro attività da almeno un anno;

21

d) le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali;

e) le società di mutuo soccorso.

Sono individuati quali soggetti del Terzo Settore, solo se caratterizzati

da prevalenti finalità sociali di interesse generale, anche:

a) le fondazioni;

b) gli istituti di patronato;

c) gli enti e gli organismi facenti capo alle confessioni religiose con

le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

I soggetti indicati - si legge nel Testo - partecipano, sulla base del

principio di sussidiarietà e secondo le modalità previste dalle norme

sulle procedure della programmazione regionale e locale,

all’esercizio delle funzioni sociali pubbliche di programmazione,

progettazione e attuazione nonché di coordinamento di interventi

nei settori in cui essi operano.

All’art. 5, in cui si definiscono le organizzazioni di volontariato,

secondo quanto stabilito dalla Legge 266/91, si prevede anche che la

Regione riconosca il valore delle organizzazioni di volontariato a

carattere regionale a rete presenti con proprie articolazioni

territoriali autonome.

L’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni divolontariato a carattere regionale può estendersi alle articolazioni

territoriali autonome aventi i requisiti di cui alla L. 266/1991: a tal

fine l’istanza di iscrizione sarà corredata dall’elenco delle rispettive

articolazioni territoriali e sottoscritta anche dai legali rappresentanti

delle singole articolazioni.

Analoga disposizione è prevista per le associazioni di promozionesociale, disciplinate all’art. 6 del Testo Unico, e ricolcanti quanto

previsto dalla Legge 383/2000. L’iscrizione al Registro regionaledelle associazioni di promozione sociale a carattere regionale può

quindi estendersi anche alle articolazioni territoriali autonome, con

le modalità sopra descritte.

E’ istituito presso la Regione il Registro regionale del TerzoSettore, suddiviso in specifiche sezioni, così denominate:

a) sezione delle organizzazioni di volontariato;

b) sezione delle associazioni di promozione sociale;

c) sezione delle cooperative sociali con parte dedicata alle imprese

sociali diverse dalle cooperative sociali;

d) sezione delle società di mutuo soccorso;

e) sezione delle fondazioni con prevalenti finalità sociali;

f) sezione degli istituti di patronato con prevalenti finalità sociali;

g) sezione degli enti e organismi facenti capo alle confessioni

religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese

con prevalenti finalità sociali.

La sezione delle cooperative sociali si articola nelle seguenti parti:

a) parte “A”, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono

servizi sociosanitari ed educativi;

b) parte “B”, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono

attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi,

finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) parte “C”, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come

società cooperative aventi la base sociale formata in misura non

inferiore al 70 per cento da cooperative sociali;

d) parte “D”, nella quale sono iscritte le imprese sociali diverse dalle

cooperative sociali.

La sezione del Registro relativa alle associazioni di promozionesociale è suddivisa in due parti così distinte:

a) parte “A”, nella quale sono iscritte le associazioni operanti a

livello regionale o infraregionale in possesso dei requisiti di cui

all’articolo 2 della Legge 383/2000;

b) parte “B”, nella quale sono iscritte le articolazioni territoriali delle

associazioni iscritte nel Registro nazionale delle associazioni di

promozione sociale e i circoli a esse affiliati. Ai fini dell’iscrizione,

c) assicurino, attraverso le norme statutarie e i regolamenti la

partecipazione democratica degli associati alla vita delle stesse e

alla formazione dei propri organi direttivi e in particolare

assicurino la tutela dei diritti inviolabili della persona, la

disciplina della organizzazione interna, l’elettività di almeno i due

terzi delle cariche sociali, l’approvazione da parte degli associati,

o di loro delegati, del programma e del bilancio, la pubblicità

degli atti e dei registri, la garanzia del diritto di recesso, senza

oneri per l’associato, la disciplina della procedura di esclusione

dell’associato che preveda il contraddittorio di fronte a un organo

interno di garanzia, la previsione statutaria che in caso di

scioglimento dell’associazione il patrimonio sociale non possa

essere ridistribuito tra gli associati;

d) abbiano sede legale o operativa in regione.

La Regione provvede a:

a) la promozione e il sostegno di specifici progetti, attività e

iniziative nell’ambito della normativa di settore;

b) la razionalizzazione e il coordinamento dei servizi esistenti, la

fornitura di informazioni e di assistenza tecnica da parte delle

strutture competenti per materia;

c) la messa a disposizione di spazi, attrezzature e servizi per

iniziative promosse dalle associazioni.

Viene istituito Comitato regionale dell’associazionismo e la

Conferenza regionale dell’associazionismo, con funzioni

analoghe a quelli corrispondenti per il volontariato e la promozione

sociale.

Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione

sociale e le altre associazioni possono utilizzare strutture eattrezzature e usufruire di servizi da parte della Regione, degli

enti e aziende da essa dipendenti e degli enti locali, nei limiti e con

le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

Negli articoli conclusivi della Legge si precisa che le organizzazioni e

associazioni iscritte nei registri per accedere ai contributi,

convenzioni, agevolazioni e iniziative previste dalla presente legge,

devono dichiarare nella domanda d’iscrizione al rispettivo registro, o

sua integrazione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Vengono abrogate le Leggi regionali precedentemente in vigore in

materia.

LIGURIA

TESTO UNICO DELLE NORME SUL TERZOSETTORE

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 22 del 12 di-cembre 2012

La Regione Liguria ha approvato la Legge regionale n. 42 del 6dicembre 2012 “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore”.

Il presente Testo Unico ha ad oggetto:

a) il riordino e la revisione delle norme regionali in materia di Terzo

Settore;

b) l’individuazione delle modalità di esercizio della

rappresentatività dei soggetti del Terzo Settore;

c) la definizione delle modalità per l’accreditamento dei servizi e dei

presidi sociali;

d) l’individuazione di modelli di relazione pubblico/privato senza

finalità di profitto, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Sono individuati quali soggetti del Terzo Settore, a cui questo Testo

Unico è rivolto:

a) le organizzazioni di volontariato;

b) le associazioni di promozione sociale;

c) le cooperative sociali;

raccolta e aggiornamento di dati e documenti;

d) elabora proposte da sottoporre all’approvazione della Giunta

regionale;

e) promuove iniziative finalizzate alla diffusione di notizie e

informazioni relative al Terzo Settore, avvalendosi di strumenti

anche telematici.

Viene istituito presso la Regione Liguria il Coordinamentoregionale con i comuni e il Terzo Settore, quale strumento di

confronto in merito alla programmazione che abbia ricadute sul

Terzo Settore.

Viene inoltre previsto l’Organismo associativo unitario regionalee gli Organismi associativi unitari territoriali, con funzioni di

rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore e che sono consultati

dalla Regione ai fini della partecipazione alla programmazione

regionale, anche in materia di servizi alla persona.

Ulteriori disposizioni intendono favorire la partecipazione del TerzoSettore alla programmazione regionale e all’attuazione dei servizi.In particolare, ai sensi del Piano Sociale Integrato Regionale, i

Comuni, gli Ambiti e i Distretti sociosanitari, nonché le Aziende

sanitarie locali, riconoscono il Terzo Settore quale soggetto che

concorre alla programmazione e alla progettazione dei Piani e

Programmi, nonché alla realizzazione degli interventi indicati nei piani

stessi. Inoltre si impegnano ad adottare strumenti funzionali e

innovativi di regolazione del rapporto di affidamento dei servizi alla

persona, privilegiando, nel rispetto della normativa e dei principi

nazionali e comunitari, i soggetti del Terzo Settore. Le Aziende

sanitarie locali, inoltre, nell’ambito delle proprie funzioni, favoriscono

e sostengono le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo nel

loro volontario impegno nella funzione sanitaria e sociosanitaria.

All’art. 28 del Testo Unico sono definite le azioni ed i patti per lavalorizzazione e il sostegno della sussidiarietà orizzontale, con i

quali la Regione intende implementare un modello di raccordo

sussidiario con le organizzazioni non profit ai sensi dell’art. 118

della Costituzione, riconoscendo, valorizzando e sostenendo

l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e delle loro formazioni

sociali. Le suddette azioni istituzionali nei confronti degli organismi

non lucrativi si realizzano principalmente attraverso “patti disussidiarietà” che si sostanziano in accordi di diritto pubblico, ai

sensi dell’art. 11 della Legge n. 241/1990.

Previste anche azioni e patti sia per la facilitazione che per ilsostegno dell’impegno dei privati senza finalità di profittonell’esercizio della funzione sociale.

Le azioni di facilitazione da parte della P.A. consistono in messa a

disposizione di informazioni, instaurazione di flussi di

comunicazione, coordinamento dei servizi e degli interventi sociali

pubblici con quelli privati e ogni altra forma di agevolazione alle

autonome iniziative non profit.

Le azioni di sostegno consistono nella messa a disposizione, da parte

della Regione e degli altri enti locali, di risorse economiche,

organizzative e/o finanziarie a fronte dell’impegno a partecipare ai

processi di co-progettazione dei servizi e degli interventi e/o alla loro

autonoma realizzazione, anche in collaborazione con le organizzazioni

pubbliche, nell’ambito della programmazione sociale locale.

Per accedere al sostegno istituzionale, l’impegno partecipativo deve

prevedere la messa a disposizione da parte dei privati senza finalità di

profitto di risorse economiche, organizzative e/o finanziarie proprie

e/o autonomamente reperite, nella percentuale minima del 30 % delle

risorse complessive previste per la realizzazione del progetto.

Diversi articoli, infine, disciplinano le forme di affidamento e di

accreditamento nell’ambito dei servizi sociali.

Vengono abrogate le Leggi regionali precedentemente in vigore in

materia.

22

tali articolazioni territoriali producono gli atti che hanno consentito

l’iscrizione al Registro nazionale e idonea documentazione in cui

siano indicate le attività svolte nel territorio ligure, le sedi

operative, i responsabili delle cariche associative, le modalità di

formazione e di approvazione del bilancio o rendiconto.

Possono presentare istanza di iscrizione nella corrispondente

sezione del Registro i soggetti del Terzo Settore aventi sede legale in

Liguria, che risultino, ad esclusione delle cooperative sociali e delle

imprese sociali diverse dalle cooperative sociali, costituiti edeffettivamente operanti da almeno un anno. La verifica delle

dichiarazioni e delle autocertificazioni prodotte ai fini

dell’iscrizione e della permanenza nel Registro avviene attraverso

controlli a campione.

L’iscrizione di un soggetto in una sezione del Registro regionale è

incompatibile con l’iscrizione nelle altre sezioni dello stesso

Registro.

La Regione provvede alla pubblicazione annuale del Registro

regionale nel sito web della Regione Liguria. Viene anche istituita la

Banca dati del Terzo Settore, nella quale vengono conservati i dati

relativi al Registro.

L’istanza di iscrizione deve essere sottoscritta in originale dal legale

rappresentante e va corredata:

a) dall’atto costitutivo avente data certa, prodotto in originale o

copia autenticata;

b) dallo statuto, prodotto in originale o copia autenticata;

c) dal bilancio o rendiconto relativo all’ultimo anno di attività, da cui

risulti, in particolare, la distinzione delle diverse fonti di entrata;

d) da un’autocertificazione redatta ai sensi dell’articolo 76 del

D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,

contenente la dichiarazione della sussistenza di tutti i requisiti

richiesti dalla normativa vigente, ivi compreso il rispetto della

normativa vigente in materia di contratti di lavoro.

L’iscrizione nel Registro, nella sezione di competenza, avviene

entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, previo parere della

Commissione competente, da fornirsi entro sessanta giorni dalla

richiesta, decorsi i quali il parere si intende come positivamente

espresso.

Il termine è sospeso quando si renda necessaria la richiesta di

chiarimenti o integrazioni. L’istanza non integrata verrà rigettata.

L’iscrizione al Registro costituisce presupposto ai fini dellastipula di accordi e convenzioni, diversi dagli affidamenti in

appalto, concessione ed accreditamento, con la Regione, gli enti

locali e gli enti del settore regionale allargato, nonché per poter

accedere ai contributi previsti dal presente Testo Unico. Con

deliberazione della Giunta regionale saranno approvati, ai fini di

semplificazione, appositi schemi tipo per l’istanza di iscrizione, il

bilancio o rendiconto, l’autocertificazione ed il formulario

predisposto per contenere ulteriori informazioni.

Per ciascuna sezione del Registro regionale è istituita, presso la

Regione, una Commissione composta da:

a) l’Assessore competente con funzioni di Presidente o suo

delegato;

b) il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato;

c) tre membri, indicati dall’Organismo associativo unitario di

rappresentanza, esperti nello specifico settore della sezione del

Registro.

Ciascuna Commissione, per quanto di sua competenza:

a) esprime il proprio parere in merito alle istanze di iscrizione,

modifica e cancellazione nel Registro regionale;

b) predispone convenzioni-tipo da sottoporre agli enti interessati;

c) promuove iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione

e dello sviluppo delle attività del Terzo Settore, anche tramite

Con il D.p.c.m. del 22.01.13 è stato dato il via libera anche per il

2013 (per euro 900 milioni) e per il 2014 (per euro 400 milioni)

alla detassazione a favore dei lavoratori dipendenti con reddito non

superiore ad euro 40.000 annui lordi (precedente 2012 euro 30.000,

anni precedenti euro 40.000) di una “retribuzione di produttività”

erogata in esecuzione di contratti di lavoro sottoscritti al livelloaziendale o territoriale con le organizzazioni sindacali comparati-

vamente più rappresentative sul piano nazionale o con le RsA pre-

senti in azienda.

Come in precedenza, il beneficio fiscale consiste in una aliquota fis-

sa del 10% Irpef e addizionali sulle erogazioni soggette a detassazio-

ne nel limite massimo di euro 2500 annui pro-capite (precedente

2012 euro 2500, anni precedenti euro 6000).

Le condizioni tuttavia, prescindendo dalla stretta sugli importi pro-

capite e sulle risorse rese disponibili, sono notevolmente cambiate a

danno dei lavoratori.

LA DETASSAZIONE NELLA FASE PRECEDENTEUna sintetica ricostruzione storica di questo beneficio fiscale. La de-

tassazione fu introdotta come misura sperimentale per sostenere il

reddito delle famiglie dalla L.93 del 27.05.2008 convertita in

L.126/2008 e venne prorogata negli anni successivi ad opera di ulte-

riori interventi legislativi fino a tutto il 2012. Durante questo qua-

driennio, i lavoratori degli Enti Uneba, entro i limiti vigenti, hanno

potuto fruire dello sconto fiscale grazie ad accordi sottoscritti al li-

vello regionale ovvero, in difetto, al livello aziendale; in ogni caso

applicando schemi standard ove si indicavano specificamente le

voci retributive da considerare legate alla “produttività, qualità, red-

ditività, innovazione ed efficienza organizzativa” (così venivano al-

lora definiti dalla legge i parametri di riferimento).

Peraltro in questa fase vi furono provvedimenti ministeriali che au-

torizzavano significativi margini di elasticità nell’individuazione

della “produttività”. In particolare, le circolari n. 49 dell’11.07.2008

emessa congiuntamente dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero

del Lavoro, la n. 59/E dell’Agenzia delle Entrate del 22.10.08, ed in-

fine la n.3E dell’Agenzia delle Entrate del 14.2.11 avevano in prati-

ca ampliato la platea delle voci retributive detassabili e confermato

che le voci assoggettate ad aliquota agevolata potevano benissimo

essere già previste da un Contratto collettivo nazionale e che non

era affatto necessario che esse fossero innovative.Coerentemente gli Enti associati ad Uneba, in forza degli accordi

sottoscritti anno per anno, applicavano la tariffa agevolata sullo

straordinario, compenso per lavoro supplementare e per clau-sole elastiche e/o flessibili del lavoratore a tempo parziale, lavo-ro notturno e festivo sia ordinario che straordinario, compensi

per reperibilità, ferie qualora monetizzabili,RoL residue monetizzate, liquidazione dellaBanca-Ore, richiami in servizio, salario ac-cessorio per funzioni di coordinamento, ed

infine tutti quei premi variabili legati ai risul-tati di qualità e produttività del lavoro, attuati

in forza dell’art.5 del CCNL Uneba mediante la

contrattazione regionale e/o aziendale.

LA NUOVA PRODUTTIVITA’ “CONFINDUSTRIALE”L’attuale D.p.c.m. ridefinisce la produttività in modo assai più

“tecnico” e con chiara impronta confindustriale. Esso infatti,

all’art.2, stabilisce che le voci retributive detassabili debbono scatu-

rire da contratti territoriali o aziendali con espresso riferimento ad

indicatori quantitativi di produttività – redditività – qualità – effi-

cienza – innovazione, o in alternativa i contratti decentrati debbono

prevedere l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle se-

guenti aree di intervento:

1. Ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con

modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti,

all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati fina-

lizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive ido-

neo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante

una programmazione mensile della qualità e della collocazione

oraria della prestazione ;

2. Introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante

una programmazione aziendale anche non continuativa delle

giornate di ferie eccedenti le due settimane;

3. Adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuo-

ve tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori,

per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili

per lo svolgimento delle attività lavorative;

4. Attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e

di integrazione delle competenze anche funzionali a processi di

innovazione tecnologica.

I nuovi parametri indubbiamente si calano tutti perfettamente nelle

problematiche industriali ma, per gli Enti socio-assistenziali, essi

costituiscono un rebus.

Di certo non sono più detassabili le precedenti voci retributive, cioè

gli straordinari,le indennità notturne e festive ecc. in quanto queste

sono derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, e quindi ri-

sultano di fatto incompatibili con la nuova normativa che postula

una derivazione esclusiva dalla contrattazione decentrata, territo-riale o aziendale.

Peraltro gli Enti dovrebbero depositare gli accordi presso le Direzio-

ni Territoriali del Lavoro accompagnandoli con autocertificazioni di

conformità, il che porrebbe non indifferenti problemi di responsabi-

lità.

Laddove si escluda la detassabilità delle voci già presenti in busta-

paga, non resta che l’ipotesi di “salario fresco”, individuato azien-

dalmente con collegamento a parametri di produttività autonomi e

non suscettibili di una standardizzazione. Tuttavia, in presenza

dell’attuale crisi economica, è assai più probabile che gli Enti tenda-

no piuttosto a revocare, se possibile, erogazioni extra-tabellari che

non ad introdurne di nuove, ed in ogni caso l’individuazione della

produttività resterebbe interamente nelle loro mani.

Restano a nostro avviso ancora detassabili le eventuali voci sala-

riali tuttora presenti in busta-paga derivanti dalla contrattazione

territoriale in forza dell’art.5 del CCNL Uneba, nelle sole regioni

in cui ciò ebbe luogo alcuni anni fà (Lombardia, Piemonte, Tosca-

na e Veneto), ovvero da preesistenti contratti aziendali autonomi

purché coerenti con i nuovi parametri dettati dal D.p.c.m. del

22.1.2013.

L. C.

LAV

OR

O

23

Benefici fiscaliper i lavoratori

Detassazione: nel 2013 sarà più difficile applicarla per gli enti UNEBA

CO

LPO

D’A

LA

Prima che la mia anima mi consigliasse,

dubitavo del valore del mio lavoro.

Ora ho capito che gli alberi fioriscono in Primavera

e fruttificano d’Estate senza cercare lodi;

e le loro foglie cadono in Autunno

e i loro rami restano spogli d’Inverno

senza timore di biasimo.

K. Gibran, Pensieri e Meditazioni

Bollettino ufficiale dell’UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza SocialeDirettore Responsabile: MAURIZIO GIORDANORedazione ed Amministrazione: 00185 Roma - Via Gioberti, 60 - Tel. 065943091 - Fax 0659602303e - mail: [email protected] - sito internet: www.uneba.orgAutorizzazione del Tribunale di Roma N. 88 del 21/2/1991Progetto e realizzazione grafica: www.fabiodesimone.itStampa: Consorzio AGE Arti Grafiche Europa - Roma

Il giornale è inviato gratuitamente agli associati dell’UNEBAFinito di stampare nel marzo 2013

Questa pagina vuole essere un “colpo d’ala”, cioè una proposta per un momento di riflessione.

24

Stagioni