la norma uni 11473-1: una norma che mancava · 2014-02-24 · tale concetto è stato...

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Anno 4 Nr. 4 23 Aprile 2013 La norma UNI 11473-1: una norma che mancava Il settore delle chiusure tagliafuoco ha finalmente una norma (nazionale) che detta le linee guida per gli operatori, siano essi installatori o manutentori. L'Italia ha, per una volta, anticipato gli altri paesi europei pubblicando per prima una norma che rappresenta la regola dell'arte relativamente alle operazioni di posa in opera ed agli interventi di manutenzione, ai fini del mantenimento in efficienza di questi fondamentali presidi antincendio. Una porta tagliafuoco correttamente installata e regolarmente funzionante è il presupposto irrinunciabile per limitare i danni da incendio e, nella fattispecie, in grado di salvare vite umane minacciate dall'evento. Fino al 17 gennaio 2013 gli improvvisatori erano quasi legittimati ad operare ai limiti del buonsenso a causa della mancanza di regole certe; l'unico riferimento operativo prima della nuova norma era rappresentato dalle istruzioni predisposte dai produttori di porte e portoni, istruzioni generalmente destinate a sparire nel momento in cui la porta viene liberata del suo imballo protettivo e che nella maggior parte dei casi sono limitate ad un foglio A4 contenente testo ed immagini relativi a installazione, uso e manutenzione... In questo numero Quesito Locale pompe antincendio separato dall'edificio Quesito Protezione antincendio del trasformatore Quesito Prevale la norma UNI Quesito Rinnovo con prescrizioni Quesito Normativa EN 54-23 Lettera Circolare Ministeriale Sicurezza delle facciate negli edifici civili Quesito Uscite dall'autorimessa Quesito Passerella protetta

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Page 1: La norma UNI 11473-1: una norma che mancava · 2014-02-24 · Tale concetto è stato successivamente ripreso dalla norma UNI 11292 del 2008 che lo ha esteso a tutti i locali destinati

Anno 4 Nr. 4 23 Aprile 2013

La norma UNI 11473-1: una norma che mancava

Il settore delle chiusure tagliafuoco ha finalmente una norma (nazionale) che detta le linee guida per gli operatori, siano essi installatori o manutentori. L'Italia ha, per una volta, anticipato gli altri paesi europei pubblicando per prima una norma che rappresenta la regola dell'arte relativamente alle operazioni di posa in opera ed agli interventi di manutenzione, ai fini del mantenimento in efficienza di questi fondamentali presidi antincendio. Una porta tagliafuoco correttamente installata e regolarmente funzionante è il presupposto irrinunciabile per limitare i danni da incendio e, nella fattispecie, in grado di salvare vite umane minacciate dall'evento. Fino al 17 gennaio 2013 gli improvvisatori erano quasi legittimati ad operare ai limiti del buonsenso a causa della mancanza di regole certe; l'unico riferimento operativo prima della nuova norma era rappresentato dalle istruzioni predisposte dai produttori di porte e portoni, istruzioni generalmente destinate a sparire nel momento in cui la porta viene liberata del suo imballo protettivo e che nella maggior parte dei casi sono limitate ad un foglio A4 contenente testo ed immagini relativi a installazione, uso e manutenzione...

In questo numero

Quesito Locale pompe antincendio separato dall'edificio

Quesito Protezione antincendio del trasformatore

Quesito Prevale la norma UNI

Quesito Rinnovo con prescrizioni

Quesito Normativa EN 54-23

Lettera Circolare Ministeriale Sicurezza delle facciate negli edifici civili

Quesito Uscite dall'autorimessa

Quesito Passerella protetta

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certamente un po' poco. La UNI 11473-1 non entra nello specifico in quanto ogni tipologia di porta ha caratteristiche e componenti propri. Definisce però aspetti procedurali e le verifiche necessarie atte a determinare l'efficienza della chiusura e dei suoi componenti ed accessori. Per l'installatore indica come approcciare la posa sia sotto l'aspetto procedurale/organizzativo che sotto quello operativo/pratico. La norma specifica inoltre quali controlli preliminari e finali debbano essere effettuati e ribadisce l'importanza della compilazione della dichiarazione di corretta posa che assume ora, se possibile, ancora più rilevanza. Il manutentore professionale trova nel testo normativo definizioni relative alla fase contrattuale, con particolare riferimento alla presa in carico ed al relativo verbale. Nella parte operativa la UNI 11473-1, traendo spunto dal contenuto delle norme di prodotto dei vari componenti, fornisce importanti indicazioni per poter effettuare controlli, verifiche e segnalazioni sulla base di parametri ben definiti. Secondo quanto stabilito al punto 7.7.1, l'operatore deve essere persona competente e qualificata. Tali requisiti non possono avere origine autoreferenziale, ma devono essere frutto di percorsi formativi seri e specifici nonché dell'esperienza maturata nel tempo. Fondamentale è quindi l'aspetto legato alla formazione che per essere tale deve essere erogata da organizzazioni specializzate e certificata da un ente terzo super partes, che operi nel rispetto della norma europea relativa alle professioni non regolamentate. L'associazione MAIA in tal senso ha da tempo intrapreso questo percorso facendo certificare i propri iter formativi dall'Istituto CEPAS secondo quanto previsto dalla norma ISO IEC 17024 e già decine di manutentori hanno ottenuto la certificazione delle competenze. Presso l'UNI è in fase di valutazione la parte 2 della norma relativa alla qualificazione dei servizi di posa in opera e manutenzione. La pubblicazione della UNI 11473-2 è ipotizzabile per la fine dell'anno in corso. Gli standard operativi si sono elevati e le aziende del settore devono di conseguenza garantire il massimo della professionalità. Il mercato ora non ha più alibi, contratti e procedure d'appalto devono fare riferimento alla norma UNI 11473-1. I costi devono quindi essere adeguati al servizio prestato a tutela di tutte le parti interessate.

Matteo Negretti Vice Presidente Associazione M.A.I.A. - Manutentori Assemblatori Installatori Associati per l'antincendio

Formazione e informazione

www.pro-fire.org

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Quesito 24 Aprile 2013

Locale pompe antincendio separato dall'edificio Domanda Un locale pompe antincendio separato dall'edificio, ubicato a tre metri di distanza dallo stesso, può avere le pareti in griglia metallica tipo “orsogrill”? Risposta La norma UNI EN 12845 specifica che i locali destinati all'alloggiamento dei gruppi di pompaggio per i sistemi automatici a sprinkler devono avere una resistenza al fuoco (strutturale) non minore di 60 minuti, indipendentemente dalla loro ubicazione: locale separato (senza indicazioni di distanze limite), adiacente o realizzato all'interno di un edificio protetto). Tale concetto è stato successivamente ripreso dalla norma UNI 11292 del 2008 che lo ha esteso a tutti i locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per l'alimentazione idrica di impianti antincendio in genere, qualsiasi essi siano (idranti, sprinkler, schiuma, ecc.), precisando che gli stessi debbano essere realizzati con materiali incombustibili, fatta salva la presenza di materiali combustibili, purché unicamente all’interno di elementi costruttivi in muratura o in cemento. L’utilizzo di semplici griglie metalliche per la realizzazione di pareti di un locale pompe antincendio, purché senza funzione portante, sembrerebbe non essere in contrasto con i requisiti normativi sopra citati. Restano i dubbi sulla opportunità di questa scelta costruttiva che, a parere dello scrivente, è incompatibile con il mantenimento nei limiti normativi dei valori di temperatura e di umidità all’interno del locale e più in generale, con i requisiti di pulizia e di salubrità dell’ambiente che traspaiono, in particolare, dal contesto normativo della UNI 11292. Giorgio Bonansea Progettista impianti antincendio

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Quesito 22 Aprile 2013

Protezione antincendio del trasformatore Domanda Solitamente un trasformatore di una centrale di cogenerazione secondo le NFPA850 andrebbe protetta con sistema a diluvio. A livello nazionale esiste una normativa che prescriva quanto indicato dalle NFPA? Risposta A parere dello scrivente non risulta che esistano, a livello nazionale, normative simili alla citata NFPA 850 (Ed. 2010). Sempre a parere dello scrivente potrebbe essere comunque presa come riferimento la norma CEI EN 61936-1 “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a – Parte 1: Prescrizioni comuni”. Questa norma, al Capitolo 8.7, tratta delle protezioni contro gli incendi dei trasformatori e cita l’impiego di sistemi di estinzione consigliando, nel dimensionamento della fossa di raccolta sottostante il trasformatore, di “considerare anche l’acqua proveniente dall’impianto di estinzione, ove esistente”. Per quanto riguarda il dimensionamento dell’eventuale impianto di estinzione sopra richiamato, in alternativa agli standard NFPA, ci si può rifare alla norma UNI CEN/TS 14816: 2009 relativa ai “Sistemi spray ad acqua” che, all’interno del capitolo 5.2 “Protezione contro diversi pericoli”, definisce le prestazioni minime degli impianti a diluvio d’acqua a protezione dei trasformatori. Giorgio Bonansea Progettista impianti antincendio

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Quesito 19 Aprile 2013

Prevale la norma UNI Domanda Nel DM 27.07.2010 per l'impianto di rivelazione incendi è stabilità una autonomia di alimentazione di 60 minuti (punto 6.3). Al punto 8.1 è richiesto che l'impianto sia progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti. Chiedo: 1 - La norma uni 9795:2010 prescrive un'autonomia di 72h (stand by) + 0,5h (allarme); come ci si raccorda con il DM, garantendo un'autonomia di 72h (stand by) + 1h (allarme)? In sostanza è come chiedere se l'autonomia di alimentazione del DM è riferita al solo funzionamento in emergenza. 2 - In caso affermativo, anche i cavi di collegamento impiegati dovranno resistere al fuoco per almeno 60 minuti e quindi essere a norma EN50200 con resistenza al fuoco PH60? La norma UNI 9795:2010 prevede cavi resistenti al fuoco per 0,5 h. Risposta Il D.M. del 27 luglio 2010 parla di funzionamento in emergenza senza citare se questo sia in condizioni normali o di allarme. Il dato 60 minuti è differente rispetto agli altri principali Decreti come quelli degli Ospedali del settembre 2002 o quello degli Uffici del febbraio 2006 che parlavano di 30 minuti. A mio parere resta valido quanto indicato dalla UNI che parla di 24 o 72 ore e di 30 minuti in allarme al termine delle 24 o 72, anche in considerazione del disposto del recente DM 20.12.2012, inerente progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di protezione attiva contro l’incendio. Per il cavo il riferimento deve essere la Norma CEI 20-105 e la CEI EN 50200 PH30, la prima relativa la prodotto, la seconda ai test ai quali il cavo dovrà resistere. Dario Nolli Membro UNI – Esperto sistemi rivelazione automatica d’incendio

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Quesito 17 Aprile 2013

Rinnovo con prescrizioni Domanda Ad un cliente (esposizione e vendita con superficie di circa 450 mq) a seguito di presentazione di richiesta di rinnovo del certificato di prevenzione incendi per l’attività 87 del DM 16.02.1982, nel settembre 2010, erano stati chiesti dai vigili del fuoco (che hanno effettuato un sopralluogo), la sistemazione dell'impianto elettrico e la modifica di almeno due porte con apertura nel verso dell'esodo e maniglione antipanico. E' passato molto tempo, l'impianto elettrico è stato messo a posto; il cliente vuole mettersi in regola, ma la legge è cambiata. Per fare solo la modifica delle due porte occorre la SCIA o si può fare una procedura più semplice? Risposta Una attività di esposizione e vendita di 450 mq costituisce ad oggi attività di cui al punto 69A dell’allegato al DPR 151/2011, e per la stessa non è previsto il rilascio del certificato di prevenzione incendi. In merito a quanto segnalato occorre rilevare che, dal punto di vista formale, non sarebbe consentito effettuare prescrizioni di adeguamento impiantistico in fase di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, richiesto a suo tempo ai sensi del DPR 37/1998. Qualora nell’ambito di un sopralluogo effettuato in sede di rinnovo del certificato si siano riscontratati vizi o difformità, l’attività era tenuta all’adeguamento ed a produrre, nel caso specifico, una nuova istanza di sopralluogo per il rilascio del certificato, ai sensi dell’art. 3 del DPR 37/1998. Presumibilmente, a vantaggio dell’utenza, i VVF hanno optato per una semplificazione, sia pure non formalmente ineccepibile, richiedendo nell’ambito della procedura di rinnovo una verifica impiantistica e la sistemazione di due porte. Eventuali obiezioni a tale procedura potevano, se utili, essere sollevate sul momento; d’altronde il titolare dell’attività non ha ottemperato celermente a quanto richiesto dai VVF, per poi invocare il dovuto rinnovo del certificato, come sarebbe stato opportuno all’epoca dell’istanza di rinnovo. L’attività ad oggi esercisce con il certificato di prevenzione incendi scaduto. E’ necessario produrre, per la suddetta attività, SCIA antincendio ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011, in conformità al disposto del DM 07.08.2012, art. 4, per le modifiche ed adeguamenti intervenuti, facendo esplicito riferimento alle prescrizioni impartite dai VVF in sede di rinnovo. A cura del servizio di informazione tecnica FTA

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Quesito 15 Aprile 2013

Normativa EN 54-23 Domanda In riferimento al recepimento della normativa EN 54-23, sono con la presente porvi alcuni quesiti in merito: - Alcune fonti sostengono che la sua entrata in vigore sia il 1 marzo 2013, altre fonti come 01.07.2013, qual è la data esatta? - Essendo quasi la totalità dei produttori dei dispositivi oggetto della norma non pronti con la commercializzazione degli stessi, come possiamo comportarci in questo periodo di "limbo"? - L'ultima edizione della normativa UNI 9795 non fa riferimento ovviamente a tale EN 54 parte 23. Alcune voci di corridoio riportano che entro l'estate di quest'anno sarà rilasciata una nuova versione aggiornata; siete a conoscenza se tratterà il posizionamento dei segnalatori ottico-acustici ? La EN 54 parte 23 ci sembra molto restrittiva ed ad una prima lettura il numero di segnalatori risulterebbe molto elevato. Essendo in vigore la UNI 9795:2010 (che non fa riferimento alla EN-23). dobbiamo ad oggi progettare gli impianti tenendo conto di quanto espresso nella EN 54-23 ? Risposta La EN 54-23 doveva terminare il periodo transitorio il 1 marzo 2013, ma tale periodo è stato spostato sino al 31 dicembre 2013 quindi terminerà il 1 gennaio 2014. Anche se la UNI 9795 non cita norme pubblicate a posteriori, queste devono essere comunque rispettate non appena L'UNI le recepisce e se di prodotto quando queste terminano il periodo transitorio. La UNI 9795 è in inchiesta pubblica sino al 24 maggio 2013, è possibile consultarla sul sito UNI ed inviare note di commento. Dario Nolli Membro UNI – Esperto sistemi rivelazione automatica d’incendio

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Lettera Circolare Ministeriale 15 Aprile 2013

Sicurezza delle facciate negli edifici civili Lettera circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Prot. n. 5043 del 15.04.2013. Oggetto: Guida tecnica su “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili. Aggiornamento.

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Quesito 12 Aprile 2013

Uscite dall'autorimessa Domanda Con riferimento alla nota Prot. P267/4108 sott. 22 del 26.02.1997 il sistema di vie d'uscita a servizio di un'autorimessa può comprendere vani scala ed androni non ad uso esclusivo, quali ad esempio quelli di pertinenza di edifici per civili abitazioni e/o per uffici, fatto salvo in ogni caso quanto previsto al punto 3.5.2. del D.M. 1 febbraio 1986 per le comunicazioni con le altre attività e nel rispetto della lunghezza massima del percorso di esodo fino a luogo sicuro stabilita dal suddetto decreto, considerando anche lo sviluppo di eventuali rampe di scale. Ma la porta dell'androne d'ingresso dell'edificio necessita di maniglione antipanico? Risposta Non esiste una specifica prescrizione in merito, derivante dalla normativa vigente sulle autorimesse, né dalla normativa inerente gli edifici di civile abitazione. Specifiche valutazioni potrebbero derivare dalla presenza di uffici nell’immobile attraverso il quale si sviluppano le vie di esodo delle autorimesse. A cura del servizio di informazione tecnica FTA

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Quesito 11 Aprile 2013

Passerella protetta Domanda Il DM 18.09.2002 e, prima di questo, altri decreti, richiedono, per scale di sicurezza esterne distanti almeno 2,5 m dalla facciata, passerelle protette lateralmente da setti almeno EI60. Presumo che tali setti siano necessari per proteggere l'uscita dal fuoco proveniente dai piani sottostanti e non dal piano stesso di uscita. L'incendio infatti prima ancora di arrivare alla scala, interesserebbe l’uscita di sicurezza non consentendone, di fatto, l'utilizzo. E' corretta questa interpretazione? Risposta Il DM 18.09.2002al punto 1 lett. “e” dell’allegato descrive la scala di sicurezza esterna: “scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati: i materiali devono essere di classe 0 di reazione al fuoco; la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.” Il distanziamento della scala e le passerelle protette hanno lo scopo evidente di segregare il percorso di fuga dai prodotti della combustione che possano provenire da un incendio interno all’edificio. E’ altrettanto evidente che un incendio che si verificasse all’interno della struttura sanitaria, a ridosso di una uscita di piano, potrebbe impedire l’utilizzo dell’uscita stessa. A cura del servizio di informazione tecnica FTA