2015 09 25 duvri bondioli dispense [modalità compatibilità] · 2019. 8. 22. · fabiano bondioli...
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Relatore:
Ing. Fabiano Bondioli - Galileo Ingegneria S.r.l.
Lavori in appalto in azienda: meglio un DUVRI oggi che un PSC
domani... a lavori già finiti !
La manutenzione degliinsediamenti industriali
fra art.26 e Titolo IV del D.Lgs. 81/08"
Ing. Fabiano Bondioli - f.bondioli @galileo-ingegneria.it Tecnica e sicurezza degli scavi 3
Cos’è il D.U.V.R.I.
Quando occorre farlo
A cosa serve
Chi lo deve redigere
Cos’è il D.U.V.R.I.
Il programma
L’assoggettabilità o meno degli interventimanutentivi alla normativa specifica suicantieri temporanei è un tema che negliultimi tempi ricorre spesso in convegni eseminari:
A mero titolo di esempio:Convegno Tavolo 81 Imola 19/09/2014Seminario WKI-UNIBO Amb&Lav 22/10/2014
dei quali qualora lo vogliate sono reperibili gliatti dei miei interventi nei relativi siti
Un tema «caldo»
Convegno Tavolo 81 Imola 19/09/2014
Seminario WKI-UNIBO Amb&Lav 22/10/2014
F. Bondioli , G. Giannini , M. Guidetti, Oneri ed Onori: costi della sicurezza
CONVEGNO FLEPAR INAIL 2015
METTERE IN SICUREZZA CONVIENE
Bologna 2 ottobre 2015
Ore 9-18
Manutenzione e sicurezza
DEFINIAMO INNANZITUTTO L’OGGETTO
Il brutto anatroccolo?
«combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e
gestionali, eseguite durante il ciclo di vita di un elemento — posto di lavoro (edificio), apparecchiatura o mezzo di
trasporto — destinate a preservarlo o a riportarlo in uno stato in cui possa
eseguire la funzione richiesta».
Def. Normativa UNI EN 13306 « Terminologia della manutenzione»
Manutenzione
Manutenzione correttiva (o a guasto):eseguita a seguito della rilevazione di un’avariae volta a riportare l’entità nello stato in cuiessa possa eseguire una funzione richiesta;
Def. Normativa UNI EN 13306 « Terminologia della manutenzione»
Manutenzione programmata: manutenzione preventiva eseguita in base a un programma temporale o a un numero stabilito di grandezze (es. n di ore di funzionamento, ecc.)
Tipi di manutenzione
Manutenzione e sicurezza
DEFINIAMO POI «Luoghi di lavoro ed impianti»
Il luogo di lavoro, nel caso dellamanutenzione, corrisponde a:
- ambiente con ciclo produttivo
ma anche :-una copertura-una facciata-un locale o un cunicolo tecnologico-una macchina/linea /attrezzatura
D.Lgs. 81/08 -
Regolamento concernente l'attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)della legge n. 248 del 2005, recanteriordino delle disposizioni in materia diattività di installazione degli impiantiall'interno degli edifici(G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)
D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008
D.M. n. 37 del 22/01/2008
Art. 1. Ambito di applicazione1. …si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, . ..2. …
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi
tipo,…;f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori,
di montacarichi, di scale mobili e simili;g) impianti di protezione antincendio.
Manutenzione e sicurezza
DEFINIAMO «impresa abilitata»
Obblighi del Committente
e del DDL Committente
Art. 3. Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delleimprese di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 esuccessive modificazioni, o nell'Albo provincialedelle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto1985, n. 443, sono abilitate all'esercizio delleattività di cui all'art. 1, se l'imprenditoreindividuale o il legale rappresentante ovveroil responsabile tecnico da essi preposto con attoformale, è in possesso dei requisitiprofessionali di cui all'art. 4.
D.M. n. 37 del 22/01/2008
Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori diinstallazione, di trasformazione, di ampliamento e dimanutenzione straordinaria degli impianti indicatiall‘art. 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensidell‘art. 3.2. Il proprietario dell'impianto adotta le misurenecessarie per conservarne le caratteristiche disicurezza previste dalla normativa vigente inmateria, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e lamanutenzione predisposte dall'impresa installatricedell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiatureinstallate. Resta ferma la responsabilità delle aziendefornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto edelle relative componenti tecniche da loro installate ogestite.
D.M. n. 37 del 22/01/2008
Art. 10. Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, …
occorre quindi dedicare una particolare attenzione prevenzionistica
agli interventi di manutenzione ordinaria,che si svolgono spesso in assenza di verifiche
a monte e a valle dell’intervento stesso
D.M. n. 37 del 22/01/2008
Quali strategie per la sicurezza delle manutenzioni?
Foto: Ivan Castelli/EU-OSHA
I dati di Eurostat raccolti in cinque paesi UEindicano che la maggior parte degli infortuniconnessi alla manutenzione si verificano nelleimprese manifatturiere, edili, immobiliari, dilocazione e commerciali.
Secondo dati EUROSTAT si calcola che circa il15-20% (a seconda dei paesi) di tutti gliinfortuni e il 10-15% di tutti gli incidentimortali sono legati ad operazioni dimanutenzione.
La maggior parte degli infortuni si verificanodurante attività di manutenzione correttiva.
Statistiche EUROSTAT
Fonte: Eurostat
Statistiche EUROSTAT
IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE E LA SUA STRATEGIA PREVENZIONISTICA
La verifica dell'assoggettabilità dei lavori di MANUTENZIONE
al Titolo IV o all'art. 26 del D.Lgs. 81/08
NORMATIVA VIGENTE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO:D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico)
integrato e modificato dal D. Lgs. n.106 del 3 agosto 2009
APPALTO DILAVORI, SERVIZI E FORNITURE
assoggettabili a:
quando si affida ad imprese o lav. autonomil’esecuzione di lavori, servizi e forniture
all’interno dei propri ambienti di lavoro, ovvero locali con presenza di propri dipendenti o di terzi
DATORE DI LAVORO COMMITTENTEStrumento operativo: DUVRI
quando si affida ad imprese o a lav. autonomil’esecuzione di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili
di proprietà comportanti lavori di tipo EDILE o affine (cantieri temporanei o mobili)
COMMITTENTEStrumento operativo: PSC
Articolo 26 Titolo IVTitolo IV
ESCLUSIONI: FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI GENERALI che non prevedano terzi all’interno degli immobili di proprietà (telefonia, gestione auto, ecc.), e le PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e soggetti responsabili
Gli obblighi del Datore di lavoro Committente ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 sono i seguenti:
comma Attività 1a verifica dell’idoneità tecnico-professionale degli appaltatori o dei prestatori d’opera in relazione ai
lavori da affidare, 1b informazione dell’impresa o del prestatore d’opera da parte del Committente sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
2 cooperazione, coordinamento e reciproca informazione tra appaltatori, eventuali subappaltatori, prestatori d’opera e Datore di lavoro Committente;
3 predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle attività interferenti (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuazione, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, di un incaricato;
condivisione e formalizzazione del DUVRI con l’azienda/e appaltatrice/i consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
5 contrattualizzazione, per quanto possibile, degli interventi previsti con indicazione specifica dei costi relativi alla sicurezza del lavoro ed inserimento del DUVRI quale allegato del contratto
sopralluogo congiunto prima dell’inizio dei lavori, ed eventuale aggiornamento del DUVRI in caso di variazioni
vigilanza sui lavori da parte di un rappresentante del Committente.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE
Tale verifica non può essere solo formale ma richiede attenzione, diligenza e cautela da parte del soggetto aziendale coinvolto.Definizione dettata dall’art. 89 comma i lett. l) D. Lgs. 81/08 :
possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
Verifica dell’idoneità tecnico professionale
La mera verifica documentale non solleva dalla responsabilità il Committente per aver fatto una scelta NON DILIGENTE!
IN ATTESA DELLA PATENTE A PUNTI PER LE IMPRESE…
Scambio di informazioni in merito ai rischi specifici nell’ambiente di lavoro
fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività.
Il Datore di Lavoro Committente
Datore di Lavoro Committente
Datori di Lavoro esecutori della
prestazione
a) cooperano all’attuazione delle misure diprevenzione e protezione dai rischi sul lavoroincidenti sull’attività lavorativa oggetto di appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione eprevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,informandosi reciprocamente.
OBBLIGHI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
• mette a disposizione le documentazioni di area, macchine ed impianti:
• schema elettrico, cinematico, pneumatico, idraulico;
• schede di sicurezza agenti chimici, ecc.
• acquisisce tutti gli elementi del luogo di intervento;
• integra le informazioni acquisite con quelle legate al proprio intervento.
Committente Appaltatore
Modifiche introdotte all’art. 26 dal Decreto del Fare (Legge 98/2013):
Previsione dell’incaricato: dalla forma (DUVRI) alla sostanza
Esonero dalla redazione del DUVRI o nomina dell’incaricato
nei settori di attività a basso rischio infortunistico,
in alternativa alla redazione del DUVRI,
il DLC può individuare un proprio INCARICATO,
in possesso di-formazione, esperienza e competenzaprofessionali, tipiche del preposto,-periodico aggiornamento e conoscenza direttadell'ambiente di lavoro,per sovraintendere alla cooperazione ecoordinamento
L’incaricato del DLC
Art. 26, comma 3-bis, D. Lgs. 81/2008Modifica ad opera della L. 98/2013 (Decreto del fare)
• servizi di natura intellettuale• mere forniture di materiali o
attrezzature• lavori o servizi la cui entità non è
superiore a 5 uomini-giorno, purchè non comportino rischi di incendio di livello elevato o rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08
non sono invece soggetti ad obbligo di redazione del D.U.V.R.I.
Art. 26, comma 3-bis, D. Lgs. 81/2008Modifica ad opera della L. 98/2013 (Decreto del fare)
qualsiasi possibile interazione/contatto derivante da attiguità/sovrapposizioni
(spaziali e/o funzionali), che le attività dei soggetti coinvolti nell’esternalizzazione
possono di fatto determinare
Interferenza
Corte di Cassazione, Sez. IV Penale
Sentenza 10 febbraio 2012, n. 5420
Corte di Cassazione, Sez. IV Penale
Sentenza 10 febbraio 2012, n. 5420
IL CONCETTO DI INTERFERENZA
Si supera la definizione di interferenza data conDeterminazione n. 3/2008 dall’Autorità per laVigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi eforniture.L’accezione di interferenza deve fare necessarioriferimento non solo alla «circostanza in cui si verificaun contatto rischioso tra il personale del committentee quello dell’appaltatore o tra il personale tra impresediverse che operano nella stessa sede aziendale concontratti differenti» ma «anche a tutte quelleattività preventive, poste in essere da entrambele parti antecedenti ai contatti rischiosi, dichiara natura materiale, destinate a prevenirli».
Cass. n. 5420/2012
Corte di Cassazione, Sez. IV Penale
Sentenza 9 luglio 2009, n. 28197
Corte di Cassazione, Sez. IV Penale
Sentenza 9 luglio 2009, n. 28197
«Qualora l’attività dell’appaltatore possasvolgersi in una zona o settore separatasenza che i rischi si possano estenderefino a coinvolgere i dipendenti delcommittente, quest’ultimo non ha nessunmotivo di intervenire sull’appaltatore peresigere il rispetto della normativasurrogandosi allo stesso quando non viprovveda».
Cass. n. 28197/2009
Corte di Cassazione, Sezione IV Penale
Sentenza 11 maggio 2012, n. 17846
Corte di Cassazione, Sezione IV Penale
Sentenza 11 maggio 2012, n. 17846
Cass. n. 17846/2012
OGGETTOSocietà petrolifera affidava ad impresaappaltatrice lavori di ristrutturazione di unastazione di servizio carburanti di sua proprietàconcessa in affitto al gestore.
INFORTUNIOUn lavoratore dipendente dell’appaltatrice venivainvestito dalle fiamme mentre stava effettuandolavori di allargamento di un foro adiacente allecisterne di deposito carburante procurandosilesioni gravissime.
Cass. n. 17846/2012
IMPUTATICommittente dei lavoriDatore di lavoro che gestiva l’impiantoDatore di lavoro dell’appaltatrice
DECISIONE DELLA CASSAZIONEEsclude la responsabilità del committente deilavori in quanto non poteva lo stesso qualificarsiquale datore di lavoro ex art. 26, D. Lgs. 81/08.
In materia di responsabilità civile, i duedatori di lavoro vengono condannati insolido al risarcimento dei danni cagionati inquanto unici responsabili.
Cass. n. 17846/2012
INFORTUNI IN LUOGHI DI LAVORO NON NELLA DISPONIBILITA’ DEL COMMITTENTE
«L’ambiente di lavoro in cui erano in corso i lavori dimanutenzione non era nella disponibilità dellasocietà petrolifera, bensì del gestore, al quale ilpredetto impianto di distribuzione dei carburanti erastato concesso in affitto e che era quindi l ’unicosoggetto legittimato a disporre dellasospensione dell’attività dell’impianto per l’interoperiodo di esecuzione dei lavori o in occasione degliscarichi di carburante».
Per ciascun rischio da interferenza individuato, precisare:• i soggetti/esecutori potenzialmente coinvolti nella
situazione ritenuta rischiosa;• le misure preventive e protettive da adottare;• il soggetto tenuto ad adottare le misure ed a
controllare che vengano rispettate.
L’INAIL HA MESSO A DISPOSIZIONE UNA GUIDA “ALLA VALUTAZIONE E GESTIONE DELLE INTERFERENZE” (Ed. 2013)
L’adozione del D.U.V.R.I.
Il contenuto del D.U.V.R.I.
Vedi testo integrale in allegatiLinee Guida INAIL 2013
Vedi testo integrale in allegatiLinee Guida INAIL 2013
Vedi testo integrale in allegatiLinee Guida INAIL 2013
Vedi testo integrale in allegati Linee Guida INAIL 2013
Costi della sicurezza relativi ai rischi interferenziali
e DUVRI
Vedi testo integrale in allegati
Indicazioni operative ITACA 2015
Vedi testo integrale in allegati
Linee Guida 2012 Regione Umbria
Vedi testo integrale in allegati
Linee Guida ITACA 2008
Flow chart :Redazione DUVRI e Stima dei costi relativi per contratti pubblici di servizi e forniture
Linee Guida ITACA 2008
Flow chart : Redazione DUVRI e Stima dei costiLinee Guida ITACA 2008
Flow chart : Redazione DUVRI e Stima dei costiLinee Guida ITACA 2008
Attività preliminare del DLC
Fonte: Documento Inail 2013: «L’ELABORAZIONE DEL DUVRI Valutazione dei rischi da interferenze»
Il Modello INAIL (vedi file pdf)
DUVRI «dinamico»
DUVRI «dinamico»
DUVRI «dinamico»
DUVRI «dinamico»
71DOCUMENTO INAIL
DUVRI – VDR DA INTERFERENZE”
Nel documento INAIL esiste una leggera discrasia quando asserisce, da unlato correttamente, che , qualora vi sia un PSC regolarmente preso in caricodalle imprese e con la redazione di un POS e la gestione del CSE laredazione del DUVRI non sia applicabile (cfr. pag. 13) ma poi (cfr. pag. 33)asserisce che “in alcuni casi la stesura del PSC esonera da quella delDUVRI, pur tuttavia occorre precisare che anche nel cantiere edile, il PSCnon sempre costituisce documento unico per la pianificazione dellasicurezza (sigh!), dovendo essere comunque necessaria l’elaborazione diun DUVRI”.
E quali sono i costi della sicurezza da imputare per il DUVRI? Sono glistessi che devono essere calcolati, da parte della SA, ed esplicitati nel“solito” Allegato XV!
Vedi testo integrale in allegati
Documento INAIL 2015
F. Bondioli , G. Giannini , M. Guidetti, Oneri ed Onori: costi della sicurezza
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DOCUMENTO INAIL 2015
A contribuire a fare una “maggior chiarezza” interviene anche l’INAIL che, all’interno del proprio documento “La progettazione della sicurezza in cantiere”indica tre voci:
1. COSTI DELLA SICUREZZA GENERALI:
i costi che ogni impresa deve sempre sostenere, a prescindere dai singoli especifici contratti con i quali gli vengono affidati lavori, servizi o forniture.
Tale costi, che sono compresi nelle spese generali di cui all'analisi prezzi (art. 15dell’Allegato XXI del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.), non sono aggiuntivi aquelli dell'opera in esecuzione, o del servizio oggetto del contratto, ma sono oneriche, comunque, l'impresa deve affrontare per adempiere alle disposizioni previstedalla legislazione prevenzionistica (d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) e per i qualiha diritto a riceverne il compenso spettante, all'interno di quellocomplessivamente contrattualizzato.
Essi sono aperti al confronto concorrenziale e, pertanto, soggetti a ribasso;vanno indicati dai concorrenti nelle rispettive offerte affinché la stazioneappaltante possa valutarne la congruità (nel procedimento di verifica delle offerteanomale) rispetto all’entità ed alle caratteristiche dell’opera da appaltare;
F. Bondioli , G. Giannini , M. Guidetti, Oneri ed Onori: costi della sicurezza
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DOCUMENTO INAIL 20152. COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI:
i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli connessi allospecifico appalto e quindi essenzialmente riferibili alle “misure di sicurezza chel'appaltatore che presenta offerta dovrà sosterrà per l'esecuzione dei lavori a causadella particolare conformazione che la sua specifica attività verrà ad assumere a causadei rischi ambientali propri, ad esempio, del committente, che ospita le imprese esternein una ambiente rumoroso o polveroso che richiede specifici DPI il cui costo vaintegralmente riconosciuto come costo specifico della sicurezza.”
Ad es. riguardano ponteggi, trabattelli, ecc., che l'impresa appaltatrice userà all'internodel cantiere, che per precisa disposizione di legge (allegato XV del d.lgs. 81 del 9 aprile2008 e s.m.i.) risultano sempre costi della sicurezza.
Tra tali costi può essere inclusa anche la sorveglianza sanitaria, se si tratta disorveglianza speciale, aggiuntiva, rispetto a quella normale dell'impresa, rispetto allaquale l'appaltatore, invece, non potrà pretendere alcunché dal committente, essendocosti che afferiscono all'esercizio d'impresa.
I costi della sicurezza contrattuali debbono rientrare nel PSC e, di conseguenza,rappresentano oneri non ribassabili e la relativa stima deve essere eseguita attraversoapposito computo metrico;
F. Bondioli , G. Giannini , M. Guidetti, Oneri ed Onori: costi della sicurezza
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DOCUMENTO INAIL 2015
3. COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI:
i costi considerati direttamente nella stima dei lavori, in quanto i prezzi base, peropere compiute, già contengono una quota parte delle opere di prevenzione eprotezione, essendo le medesime strumentali all’esecuzione dei lavori;
anche tali oneri (eventualmente da estrapolare dalla stima dei lavori) non sono daassoggettare a ribasso e vanno, a tale scopo, sommati ai costi della sicurezzacontrattuali.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Ing. Fabiano BONDIOLIGalileo Ingegneria S.r.l.
Galileo Ingegneria S.r.l.Via Cartiera 120 - 40037 Sasso Marconi (BO)Tel. 051 6781325 [email protected]
GALILEO nasce nel 1999 come Studio Associato di Ingegneria , cui si affianca nel 2001 Galileo Ingegneria S.r.l. nel 2001 e fa capo a tre soci: Fabiano Bondioli, Alessandro Michelini, Dario Palumberi
INGEGNERIA
CONSULENZA & FORMAZIONE
Oggi ha una struttura di 35 tecnici organizzati in due Divisioni:
SERVIZI INGEGNERIA
PROGETTAZIONEINTEGRATA
PILOTAGE STRUTTURE
COMMERCIALI
GESTIONE TECNICA
IMMOBILIARE
CONSTRUCTION MANAGEMENT
SICUREZZA CANTIERI
SERVIZI CONSULENZA
CONSULENZA DI DIREZIONE MODELLI
231
SICUREZZA SUL LAVORO & RISK MANAGEMENT
CONSULENZA PER
L’AMBIENTE
IGIENE INDUSTRIALE
E MONITORAGGI AMBIENTALI
SISTEMI DI GESTIONE
SICUREZZA E AMBIENTE
PRINCIPALI CLIENTI
REAL ESTATE:
DMO:
PRINCIPALI CLIENTI
INDUSTRIA:
COSTRUZIONI:
TERZIARIO:
METRO BLU S.C.R.L.
LE PARTNERSHIP
FORMAZIONE
PIUSICUREZZA Srl – Campo Prove ImolaSoci: CONAMI, Lega Coop Imola, Unindustria Bologna
SICURECO.COM Srl – BolognaFormazione – Partner Università Bologna
I.I.P.L.E – BolognaFormazione professionale Edili
ANTICADUTA
A+A MONFERRATO Spa –TorinoAzienda leader in Italia nella distribuzione di attrezzature per l’antinfortunistica
MEDICINA DEL LAVORO
NEW HELP Scrl – Bologna Medicina del lavoro e servizi sanitari aziendali
GLI EVENTI
Ambiente Lavoro 2014Galileo Ingegneria è docente in tre seminari organizzati da Wolters Kluver Italia con il patrocinio dell’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA.
Ambiente Lavoro 2013Galileo Ingegneria e A+A Monferrato con uno stand dedicato a DPI e formazione specialistica per il lavoro in Ambienti Confinati.
Settimane per la Sicurezza 2014 organizzate dal Tavolo 81 ‐ Imola: Galileo Ingegneria è sponsor e partecipa come relatore ai seminari sulla sicurezza.
Meeting GALILEO@WORKdedicato nel 2013 alla «Gestione delle emergenze nelle strutture della Distribuzione Moderna»