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Venerdì 8 giugno 2012 Sala Raffaello, Ancona

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Page 1: Venerdì 8 giugno 2012 Sala Raffaello, Ancona. FINALITA’ DELLA DIRETTIVA:  Diversificazione dell'approvvigionamento energetico  Riduzione dei gas serra

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FINALITA’ DELLA DIRETTIVA:

Diversificazione dell'approvvigionamento energetico

Riduzione dei gas serra e protezione dell'ambiente (Protocollo di Kyoto)

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA (D.Lgs n. 387/2003):

Mediante la Semplificazione dei procedimenti e la Velocizzazione dell’iter autorizzativo

Ciò senza pregiudizio per l’ambiente, il paesaggio ed il patrimonio storico artistico

Impianti per la produzione di energia rinnovabile. Poteri e responsabilità degli Amministratori Pubblici.

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Le opere per la realizzazione degli impianti sono di

pubblica utilità, indifferibili ed urgenti (art. 12, comma 1)

Il rilascio dell’autorizzazione costituisce variante allo

strumento urbanistico (art. 12, comma 3)

Il Procedimento si svolge secondo il modulo della

Conferenza dei servizi (art. 12, comma 3)

Termini stringenti per la sua conclusione (ex art. 12,

comma 4)

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Il rilascio dell’autorizzazione avviene “(…) nel rispetto delle

normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del

paesaggio e del patrimonio storico-artistico (…)” (art. 12, comma

3)

Previsione di sottoponibilità a Valutazione di Impatto Ambientale

(V.I.A.) o a Screening V.I.A. di determinate categorie di impianti

(art. 12, comma 4, e allegati A1, A2, B1, B2 della L.R. n. 3/2012)

Previsione Linee Guida per l’individuazione delle Aree non idonee

all’installazione degli impianti (art. 12, comma 10)

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La V.I.A. e lo Screening V.I.A.

Le Aree non idonee all’installazione degli impianti

Il Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.)

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Valutazione di compatibilità ambientale:

a) connessa alla natura ed alle dimensioni dell’intervento (non limitata alle sole aree tutelate).

b) dai contenuti ampi e diversificati (non essendo limitata alla verifica di compatibilità con un determinato vincolo)“impatto ambientale: ogni alterazione qualitativa o quantitativa diretta e indiretta, positiva o negativa, a breve, medio o lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, indotta da una o più opere, impianti o interventi sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali o sul patrimonio culturale, nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché da eventuali malfunzionamenti” (art. 2, comma 1, lett. a)

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Funzione “accelleratoria” e non di “divieto preliminare” (D.M. 10.09.2010, punto 17.1) (1)

Aree non idonee per impianti fotovoltaici nella Regione Marche (Deliberazione amministrativa Cons. Reg. n. 13/2010)

Competenza regionale (art. 12, comma 10)

CONSIDERAZIONI:Sulla mancata individuazione delle “Aree non idonee” per le altre tipologie di impianti (funzione ricognitiva)E’ possibile l’esercizio di un potere sostitutivo nell’individuazione delle aree non idonee?Operatività Linee Guida statali (Regime transitorio ex punto 18.4 D.M. 10.09.2010) (2)

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La tutela delle categorie costitutive del Paesaggio (1)

Le “Prescrizioni di base permanenti” e le altre forme di Tutela (art. 26 del P.P.A.R.) (2)

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Le “prescrizioni di base permanenti” riferite alla “destinazione agricola” delle aree tutelate

L’adeguamento degli strumenti urbanistici locali alle previsioni del P.P.A.R. (Tutela Integrale e Tutela Orientata)

CONSIDERAZIONI: L’ambito operativo degli strumenti urbanistici con effetti

paesistici L’autorizzazione paesistica e gli obiettivi di tutela (artt. 63 e

24 del P.P.A.R.) (1). La funzione del provvedimento autorizzatorio (2)

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Autorizzazione Unica: Province o Regione (art. 12, comma 3, D.Lgs n. 387/2003 ed art. 23 – bis L.R. n. 10/1999)

V.I.A. e Screening: Province o Regione (art. 4 L.R. n. 3/2012)

Autorizzazione paesistica: Comuni o Province (art. 5 L.R. n. 34/1992) (1) .

Autorizzazione paesistica nel procedimento di V.I.A.: come sopra (art. 16 L.R. n. 3/2012)

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• Aree non sottoposte a specifiche forme di tutela: la determinazione di conclusione del procedimento in Conferenza dei Servizi è assunta “valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede (…)” (art. 14 – ter, comma 6-bis, Legge n. 241/1990)

• Aree sottoposte a specifiche forme di tutela: “ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione (…) e' rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, (…) previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali” (art. 14 – quater, comma 3,Legge n. 241/1990)

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Rispetto dei termini di conclusione del procedimento(Azione avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a.)

Illegittimo rilascio e/o diniego dell’Autorizzazione Unica (Azione ordinaria di annullamento ex art. 34 c.p.a.)

Responsabilità per danni causati da attività illegittima o da inerzia. Insufficienza del mero accertamento dell’illegittimità dell’atto (Azione di condanna ex artt. 30 e 34 c.p.a.)

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La disciplina che regola gli impianti per la produzione di energia rinnovabile è finalizzata ad agevolarne l’installazione su tutto il territorio nazionale

I limiti alla “localizzazione” degli impianti si rinvengono sostanzialmente nella presenza di tutele di carattere paesistico – ambientale

La V.I.A. e lo Screening sono un valido strumento per la verifica della compatibilità ambientale degli impianti, sia per la varietà delle matrici ambientali considerate, sia perché la valutazione prescinde dall’esistenza di vincoli sull’area

L’individuazione delle Aree non idonee va letta in un’ottica accelleratoria e non di “divieto preliminare” e può essere effettuata solo dalla Regione

La derogabilità degli strumenti urbanistici da parte dell’autorizzazione unica non fa venir meno la necessità di valutare la compatibilità degli impianti con le tutele di carattere paesistico presenti nelle aree

Da ciò l’importanza che le Amministrazioni deputate alla cura degli interessi paesistico – ambientali svolgano un’adeguata valutazione e che i Piani urbanistici e paesistici, locali e regionali, vengano “attualizzati”, per rispondere alle nuove e crescenti esigenze della società civile

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