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RUCELLAI & RAFFAELLI MILANO ROMA BOLOGNA Studio Legale 20121 Milano Via Monte Napoleone, 18 Tel +39 02 7645771 - Fax +39 02 783524 00187 Roma Via dei Due Macelli, 47 Tel +39 06 6784778 - Fax +39 06 6783915 40123 Bologna Via Cesare Battisti, 33 Tel.+39 051 6440604 - Fax +39 051 332126

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RUCELLAI & RAFFAELLI MILANO ROMA BOLOGNA Studio Legale 1

20121 MilanoVia Monte Napoleone, 18Tel +39 02 7645771 - Fax +39 02 783524

00187 RomaVia dei Due Macelli, 47Tel +39 06 6784778 - Fax +39 06 6783915

40123 BolognaVia Cesare Battisti, 33Tel.+39 051 6440604 - Fax +39 051 332126

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Problematiche relative allo “Scambio di Problematiche relative allo “Scambio di Informazioni” tra concorrenti con Informazioni” tra concorrenti con particolare riferimento alla sede particolare riferimento alla sede

associativaassociativa

Milano, 16 maggio 2012Milano, 16 maggio 2012

RUCELLAI & RAFFAELLISTUDIO LEGALE

Enrico Adriano RaffaelliEnrico Adriano Raffaelli

RUCELLAI & RAFFAELLISTUDIO LEGALE

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1.1. AGCM: AGCM: NUOVE COMPETENZE NUOVE COMPETENZE

22.. NOVITÀ: NOVITÀ: DL LIBERALIZZAZIONIDL LIBERALIZZAZIONI

33.. ASSOCIAZIONI DI IMPRESE ASSOCIAZIONI DI IMPRESE E E ANTITRUSTANTITRUST

44.. LO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA TRA

CONCORRENTICONCORRENTI

55. . CONCLUSIONI

ARGOMENTI TRATTATI

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Diritto Diritto antitrust, antitrust, tutela consumatore, conflitto tutela consumatore, conflitto

interessi interessi

++Impugnazioni dinanzi ai giudici amministrativi Impugnazioni dinanzi ai giudici amministrativi degli atti amministrativi degli atti amministrativi

restrittivi della concorrenza;restrittivi della concorrenza;Pareri obbligatori Pareri obbligatori sui regolamenti che il Governo adotterà in tema di sui regolamenti che il Governo adotterà in tema di

attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso

dell’amministrazione e per disciplinare i requisiti per l’esercizio delle dell’amministrazione e per disciplinare i requisiti per l’esercizio delle

attività economiche;attività economiche;Clausole vessatorie Clausole vessatorie inserite nei contratti tra professionisti e inserite nei contratti tra professionisti e

consumatori;consumatori;Rating Rating di legalità di legalità delle imprese al fine di promuovere l’introduzione di delle imprese al fine di promuovere l’introduzione di

principi etici nei comportamenti aziendali;principi etici nei comportamenti aziendali;Pareri obbligatori Pareri obbligatori sulle delibere quadro adottate dagli enti territoriali sulle delibere quadro adottate dagli enti territoriali

con popolazione superiore ai 10.000 abitanti in materia di affidamento con popolazione superiore ai 10.000 abitanti in materia di affidamento

dei servizi pubblici locali;dei servizi pubblici locali;Relazioni commerciali tra operatori economici Relazioni commerciali tra operatori economici – inclusi i contratti che – inclusi i contratti che

hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari. hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.

AGCM: NUOVE COMPETENZE

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• ProblemaProblema del del finanziamentofinanziamento dell’AGCM dell’AGCM previsione previsione dell’obbligo di versare all’AGCM annualmente, a partire dal dell’obbligo di versare all’AGCM annualmente, a partire dal 2012, un importo pari all' 0,08 per mille del fatturato 2012, un importo pari all' 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato per le imprese con risultante dall’ultimo bilancio approvato per le imprese con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.

• Eliminazione dell’obbligo di versareEliminazione dell’obbligo di versare la la contribuzione per la contribuzione per la notifica delle operazioni di concentrazione notifica delle operazioni di concentrazione (dal 1° gennaio (dal 1° gennaio 2013) 2013) ..

• Attuali soglieAttuali soglie che determinano l’insorgere dell’obbligo di che determinano l’insorgere dell’obbligo di notificare un’operazione di concentrazione notificare un’operazione di concentrazione all’AGCM non all’AGCM non saranno più alternative bensì saranno più alternative bensì cumulativecumulative (andranno così (andranno così esentiesenti dall’obbligo di notifica le operazioni di dall’obbligo di notifica le operazioni di dimensioni dimensioni minoriminori).).

NOVITÀ DL LIBERALIZZAZIONI

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Perché le autorità antitrust sono cosi attente Perché le autorità antitrust sono cosi attente all’attività associativa?all’attività associativa?

Le associazioni rappresentano Le associazioni rappresentano un momento di incontro “istituzionalizzato” incontro “istituzionalizzato” tra concorrenti;;la loro attività si basa su situazioni (incontri tra imprese concorrenti) che normalmente sarebbero illecite ai sensi della normativa antitrust.

In un ambito diverso da quello associativo, anche SOLO UN SOLO UN INCONTROINCONTRO tra gli amministratori delegati o tra i rappresentanti di più imprese concorrenti può essere considerato un indizio dell’esistenza di un cartello tra le stesse imprese.

ASSOCIAZIONI DI IMPRESE E ANTITRUST

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Perché le autorità antitrust sono cosi attente Perché le autorità antitrust sono cosi attente all’attività associativa? (2)all’attività associativa? (2)

CASO CASO T-Mobile (Corte di Giustizia, rinvio pregiudiziale, C-0/08, sentenza del 4 giugno 2009)

ANCHE UNA SOLA RIUNIONEANCHE UNA SOLA RIUNIONE tra i rappresentanti di imprese concorrenti, nel corso della quale si siano discussi temi “sensibili”, come il futuro comportamento sui prezzi da praticare, può costituire prova di una concertazione illecita se tale contatto ha consentito alle imprese partecipanti di venire a conoscenza di informazioni sensibili relative ai propri concorrenti e, conseguentemente, di tenerne conto nella determinazione della propria successiva condotta commerciale sul mercato.

ASSOCIAZIONI DI IMPRESE E ANTITRUST

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CONFINE TRA LECITO/ILLECITOCONFINE TRA LECITO/ILLECITO

ASSOCIAZIONI DI IMPRESE E ANTITRUST

Auspicabile per ogni impresa partecipare attivamente alla vita associativa

MAMA

FARE estrema attenzioneestrema attenzione a che i rapporti con i concorrenti non assumano in tale sede connotazioni tali da integrare violazioni della normativa antitrust.

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LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

PRINCIPI GENERALI PRINCIPI GENERALI

- Lo scambio di informazioni È - Lo scambio di informazioni È ILLEGITTIMOILLEGITTIMO solo:solo: quando ha finalità anticoncorrenziali equando ha finalità anticoncorrenziali e riguarda dati commerciali sensibili.riguarda dati commerciali sensibili.

- - Lo scambio di informazioni Lo scambio di informazioni NON è ILLEGITTIMO NON è ILLEGITTIMO di di per sé, anzi può essere per sé, anzi può essere pro-competitivopro-competitivo quando: quando:

Facilita l’ingresso di nuovi concorrenti nel mercato;Facilita l’ingresso di nuovi concorrenti nel mercato;Aumenta l’efficienza degli operatori presenti sul Aumenta l’efficienza degli operatori presenti sul

mercato; mercato; Agevola scelte d’acquisto più consapevoli da parte Agevola scelte d’acquisto più consapevoli da parte

dei consumatori;dei consumatori; Stimola il processo competitivo. Stimola il processo competitivo.

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LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

EFFETTI PROCOMPETITIVIEFFETTI PROCOMPETITIVI

La valenza tendenzialmenteLa valenza tendenzialmente pro- pro-competitiva competitiva dello scambio di informazioni dello scambio di informazioni è ben chiara anche nelleè ben chiara anche nelle Linee Direttrici Linee Direttrici della Commissione della Commissione sull’applicazione sull’applicazione dell’articolo 101.3 agli accordi di dell’articolo 101.3 agli accordi di cooperazione orizzontale del gennaio cooperazione orizzontale del gennaio 2011. 2011.

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LO SCAMBIO DI INFORMAZIONICRITICHE CRITICHE LINEE GUIDA LINEE GUIDA

5 agosto 20105 agosto 2010

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LO SCAMBIO DI INFORMAZIONIPRINCIPIO FONDAMENTALE PRINCIPIO FONDAMENTALE

Ogni operatore deve determinare autonomamente la condotta commerciale che intende tenere sul mercato/le condizioni che intende riservare alla propria clientela

TUTTAVIA TUTTAVIA

• DirittoDiritto di reagire intelligentemente al comportamento di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti (c.d. noto o presunto dei concorrenti (c.d. parallelismo parallelismo intelligenteintelligente))

MAMA• VietatoVietato ogni scambio, diretto o indiretto di informazioni ogni scambio, diretto o indiretto di informazioni strategiche strategiche tra concorrenti tra concorrenti

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VIETATIVIETATI

tutti gli scambi di informazioni tra concorrenti che abbiano ad oggetto le intenzioni future individuali dei partecipanti in materia di prezzi o quantità o altre variabili economico-commerciali di natura sensibile e siano dunque in grado di ridurre l’incertezza strategica nel mercato e l’indipendenza di comportamento dei competitors

restrizione della concorrenza per oggetto valutazione effetti restrittivi superflua

LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

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• Irrilevante che le imprese abbiano poi attuato o sfruttato le informazioni oggetto di scambio presunzione che l’impresa, che sia rimasta attiva sul mercato, abbia tenuto conto dei dati di cui sia venuta a conoscenza, per determinare la propria condotta commerciale.

• Per superare tale presunzione, l’impresa deve dimostrare di essersi pubblicamente e chiaramente dissociata dall’accordo anticompetitivo raggiunto, ad esempio nel corso di una riunione associativa:

- Caso Meda Pharma, AGCM: partecipa a riunioni ma dimostra la non volontà di colludere.-Caso Listino Prezzi Pasta, AGCM, 2009.-Caso Cemento, Trib. UE, 2000.-Caso Ascensori e scale mobili, Commissione, 2007.

LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

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CASO COSMETICI (AGCM, 2010)

• Lo scambio di informazioni tra le imprese partecipanti avrebbe consentito ai produttori di cosmetici di creare artificialmente un clima di mutua sicurezza sulle rispettive future politiche dei prezzi, propedeutico ad un maggiore allineamento degli aumenti annuali di prezzo richiesti alla GDO.

• L’obiettivo concordato dei produttori di cosmetici sarebbe stato, a prescindere dalla puntuale precisione dei dati scambiati nel corso dei “giri di tavolo” in Centromarca, il conseguimento generalizzato di un aumento di listino annuale al di sopra del tasso di inflazione annuale e slegato da corrispondenti aumenti dei costi di produzione.

•Attenzione “giro di tavolo”

LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

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CASO COSMETICI SPAGNOLO (CNC, 2011)

Sanzionata STANPA (Associacion Nacional de Perfumeria y Cosmetica)

• Promosso e organizzato un sistema di scambio di informazioni sui prezzi tra le imprese associate, consistente nel fare circolare tra le stesse i rispettivi listini di prezzo (applicati in futuro);

• obbligo di comunicare in anticipo all’associazione ogni modifica futura a tale listino;

• scambiate informazioni precise sul fatturato relativo a ogni brand, per tipo di prodotto, canale di vendita e mercato geografico.

violazione per oggetto del divieto di intese restrittive della concorrenza

LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

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ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER VALUTARE LA LEGITTIMITA` DI UNO SCAMBIO DI VALUTARE LA LEGITTIMITA` DI UNO SCAMBIO DI

INFORMAZIONIINFORMAZIONI

A) NATURA delle informazioni scambiate;

B) STORICITÀ delle informazioni scambiate;

C) LIVELLO DI AGGREGAZIONE delle informazioni scambiate;

D) NATURA PUBBLICA o meno delle informazioni;

E )STRUTTURA del mercato in cui avviene lo scambio.

LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

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ÈÈ più probabile che uno scambio di informazioni sia più probabile che uno scambio di informazioni sia anticompetitivo se esso ha ad oggetto:anticompetitivo se esso ha ad oggetto:

•INFORMAZIONI “SENSIBILI” A LIVELLO COMMERCIALEINFORMAZIONI “SENSIBILI” A LIVELLO COMMERCIALE• informazioni utili sotto il profilo strategico;informazioni utili sotto il profilo strategico;

• informazioni relative ad una di quelle variabili economiche che, informazioni relative ad una di quelle variabili economiche che, per loro stessa natura, dovrebbero rimanere “segrete”:per loro stessa natura, dovrebbero rimanere “segrete”:

prezzi (effettivi, sconti, aumenti, ecc..) / fatturati / incassati;prezzi (effettivi, sconti, aumenti, ecc..) / fatturati / incassati; quantità prodotte e vendute / costi di produzione; quantità prodotte e vendute / costi di produzione;

condizioni contrattualicondizioni contrattuali progetti di progetti di marketing marketing / investimenti / programmi e risultati di / investimenti / programmi e risultati di

R&SR&S(nei mercati in cui le imprese competono sulla R&S, quali quelli (nei mercati in cui le imprese competono sulla R&S, quali quelli

tecnologici)tecnologici)

LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

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LA STORICITÀ DELLE INFORMAZIONI SCAMBIATE

Scambio di informazioni a rischio Scambio di informazioni a rischio quandoquando i dati scambiati: i dati scambiati:

• attengono alle condotte commerciali attengono alle condotte commerciali futurefuture dei concorrenti; dei concorrenti;

• riguardano le condotte commerciali riguardano le condotte commerciali attualiattuali mama rivelano le intenzioni per rivelano le intenzioni per il futuro.il futuro.

Generalmente, Generalmente, DATI STORICI DATI STORICI non presentano rischi non presentano rischi antitrust:antitrust:

Commissione EuropeaCommissione EuropeaCaso Caso UK Agricultural tractor UK Agricultural tractor almeno un anno prima almeno un anno prima

Comunicazione Comunicazione “ “non esiste una soglia predeterminatanon esiste una soglia predeterminata””; dipende da ; dipende da mercato a mercatomercato a mercato

FrequenzaFrequenza: : attenzioneattenzione anche anche solo uno scambio solo uno scambio rischioso / presunzione rischioso / presunzione ((caso T-Mobilecaso T-Mobile))

LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

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LIVELLO DI AGGREGAZIONELIVELLO DI AGGREGAZIONE DELLE INFORMAZIONI SCAMBIATE DELLE INFORMAZIONI SCAMBIATE

In linea generale:In linea generale:

• lo scambio di dati/informazioni lo scambio di dati/informazioni INDIVIDUALIINDIVIDUALI può facilitare la può facilitare la produzione di effetti anticompetitivi;produzione di effetti anticompetitivi;

• lo scambio di dati/informazioni lo scambio di dati/informazioni AGGREGATIAGGREGATI può invece ritenersi può invece ritenersi lecitolecito

SALVO CHESALVO CHE

le imprese non siano comunque in grado di SCOMPORRE l’informazione e le imprese non siano comunque in grado di SCOMPORRE l’informazione e

risalire al dato individuale (risalire al dato individuale (es. scambio di informazioni in mercati es. scambio di informazioni in mercati

oligopolistici o comunque elaborazioni statistiche effettuate con livello di oligopolistici o comunque elaborazioni statistiche effettuate con livello di

dettaglio tale da agevolare la scomposizione dei dati aggregati).dettaglio tale da agevolare la scomposizione dei dati aggregati).

LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

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LA LA REPERIBILITREPERIBILITÁÁ DELLE INFORMAZIONI SUL MERCATODELLE INFORMAZIONI SUL MERCATO

Uno scambio di informazioni è tendenzialmente lecito Uno scambio di informazioni è tendenzialmente lecito quandoquando i dati/le i dati/le informazioni scambiati sono informazioni scambiati sono PUBBLICIPUBBLICI

MA MA

se “se “valore aggiuntovalore aggiunto” ” lo scambio può presentare lo scambio può presentare profili di rischio profili di rischio

anticoncorrenzialeanticoncorrenziale

•Linee Direttrici Commissione Linee Direttrici Commissione informazioni “ informazioni “effettivamente effettivamente

pubblichepubbliche” (caso IAMA, CdS: informazioni di “” (caso IAMA, CdS: informazioni di “pubblico dominiopubblico dominio”)”)

RISCHIO: reprimere ogni forma di collaborazione tra impreseRISCHIO: reprimere ogni forma di collaborazione tra imprese

LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

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LA STRUTTURA DEL MERCATO

Uno scambio di informazioni sarà Uno scambio di informazioni sarà più facilmente vietato più facilmente vietato se si se si verifica nell’ambito di un verifica nell’ambito di un OLIGOPOLIOOLIGOPOLIO laddove, già per la laddove, già per la stessa struttura del mercato (particolarmente trasparente ), la stessa struttura del mercato (particolarmente trasparente ), la concorrenza è affievolitaconcorrenza è affievolita. .

interdipendenza di comportamento interdipendenza di comportamento tra le imprese in esso tra le imprese in esso attive e allineamento delle condotte commerciali delle imprese attive e allineamento delle condotte commerciali delle imprese (parallelismo consapevole o intelligente).(parallelismo consapevole o intelligente).

Le Le AUTORITÀ ANTITRUSTAUTORITÀ ANTITRUST hanno fatto ricorso al divieto di intese hanno fatto ricorso al divieto di intese restrittive della concorrenza per censurare tutte le forme di restrittive della concorrenza per censurare tutte le forme di scambi di informazioni (cd. scambi di informazioni (cd. pratiche facilitantipratiche facilitanti), che ), che incrementando ulteriormente ed artificialmente la trasparenza incrementando ulteriormente ed artificialmente la trasparenza del mercato, sono in grado di agevolare del mercato, sono in grado di agevolare la creazione di un la creazione di un equilibrio collusivo nell’ambito di un oligopolioequilibrio collusivo nell’ambito di un oligopolio. .

LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

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LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

LECITO ILLECITO

INFORMAZIONI SCAMBIATE

- non “sensibili” (es. tecnologiche, R&S)- storiche;- effettivamente pubbliche;- aggregate/non scomponibili.

- “sensibili” (es. prezzi, sconti, quantità);- attuali o future;- non pubbliche/dotate di valore aggiunto;- individuali.

STRUTTURA DEL MERCATO

- offerta frammentata;- elevata concorrenza.

- oligopolistico;- altamente concentrato.

FREQUENZA DELLO SCAMBIO

anche un solo scambio

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Grazie dell’attenzione!Grazie dell’attenzione!

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