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REGOLAMENTO CAMERA ARBITRALE E SPORTELLO DI CONCILIAZIONE

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REGOLAMENTOCAMERA ARBITRALEE SPORTELLODI CONCILIAZIONE

CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di MACERATA

REGOLAMENTO CAMERA ARBITRALE E SPORTELLO DI CONCILIAZIONE

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INDICE

PRESENTAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

REGOLAMENTO ARBITRALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Preambolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Titolo I – Disposizioni Generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Art. 1 – (Disposizioni generali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Art. 2 – (Norme applicabili al procedimento) . . . . . . . . . . . . . . . . 6Art. 3 – (Tipo di arbitrato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Art. 4 – (Sede dell’arbitrato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Art. 5 – (Termini) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Art. 6 – (Obbligo di riservatezza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Titolo II – La fase iniziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Art. 7 – (Domanda di arbitrato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Art. 8 – (Memoria di risposta del convenuto) . . . . . . . . . . . . . . . 8Art. 9 – (Domanda riconvenzionale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Titolo III – Il Tribunale Arbitrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Art. 10 – (Numero e nomina degli arbitri) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Art. 11 – (La nomina dell’Arbitro nelle controversie societarie) . . . 9Art. 12 – (Accettazione della nomina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Art. 13 – (Dichiarazione di indipendenza ed imparzialità

dell’arbitro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Art. 14 – (Ricusazione degli arbitri) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Art. 15 – (Adempimenti della Segreteria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Art. 16 – (Sostituzione degli Arbitri) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Art. 17 – (Incompetenza del Tribunale Arbitrale) . . . . . . . . . . . . . . 11Titolo IV – Il Procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Art. 18 – (Costituzione del Tribunale Arbitrale) . . . . . . . . . . . . . . . . 11Art. 19 – (Poteri del Tribunale Arbitrale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Art. 20 – (Transazione e rinuncia agli atti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Art. 21 – (Ordinanze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Titolo V – Il Lodo Arbitrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Art. 22 – Deliberazione del Lodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Art. 23 – (Forma e Contenuto del lodo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Art. 24 – (Lodo parziale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Art. 25 – (Termine per il deposito del Lodo) . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Art. 26 – (Custodia degli atti processuali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Art. 27 – (L’arbitraggio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Art. 28 – (Procedimento di perizia contrattuale) . . . . . . . . . . . . . . 13

Titolo VI – Spese del procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Art. 29 – (Spese di procedimento per i servizi arbitrali camerali

e modalità di pagamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Titolo VII– Arbitrato internazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Art. 30 – (Disposizione per i procedimenti internazionali) . . . . . . . . 15

Titolo VIII–Disposizioni transitorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Art. 31 – (Entrata in vigore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

TARIFFE ARBITRATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16MODELLI DI CONVENZIONE ARBITRALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

REGOLAMENTO di CONCILIAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20CHE COS’È LA CONCILIAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Art. 1 – (Ambito di applicazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Art. 2 – (Avvio del procedimento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Art. 3 – (Il Conciliatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Art. 4 – (La Segreteria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Art. 5 – (L’incontro di conciliazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Art. 6 – (Esito dell’incontro di conciliazione) . . . . . . . . . . . . . . . . 23Art. 7 – (Riservatezza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Art. 8 – (Casi specifici di conciliazione previsti dalla legge) . . . . . 23Art. 9 – (Spese di procedimento per il servizio di conciliazione) . 24Art. 10 – (Arbitrato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

TARIFFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25NORME DI COMPORTAMENTO PER I CONCILIATORI . . . . . . . . . 26CLAUSOLE DI CONCILIAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27DOMANDA DI CONCILIAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28ACCETTAZIONE PROCEDURA CONCILIATIVA . . . . . . . . . . . . . . . 30

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PRESENTAZIONE

La Legge di riordino delle Camere di commercio (L. n. 580/1993, articolo 2 comma4), tra le nuove funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delleimprese, attribuisce agli enti camerali il compito di “promuovere la costituzione dicommissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra impresee tra imprese e consumatori”.

Gli interventi del legislatore nell’ultimo periodo hanno sollecitato le Camere dicommercio, a valorizzare e potenziare le procedure non contenziose, rafforzandol’immagine degli enti camerali come istituzioni capaci di assicurare equidistanzarispetto agli interessi dei soggetti coinvolti.

Da più parti si avverte, infatti, l’esigenza di poter risolvere celermente vertenzein materia commerciale, viste le difficoltà dei Tribunali a far fronte alla mole di richie-ste di giudizio.

In questa ottica va inquadrata l’istituzione da parte della Camera di Commerciodi Macerata dello Sportello di Conciliazione e della Camera Arbitrale, strumenti chesi muovono proprio per rispondere alla necessità di ridurre al minimo i casi di ricor-so alla giurisdizione ordinaria, attraverso un modo di concepire la giustizia basatosulla collaborazione delle parti per addivenire ad una amichevole definizione dellecontroversie.

Vale la pena ricordare che nella seduta del 22 aprile 1908 la Camera diCommercio e d’Arti della Provincia di Macerata adottò un Regolamento per un col-legio Arbitrale “per la risoluzione delle controversie commerciali, allo scopo eviden-te di dirimere tali conflitti con tutta sollecitudine e con un dispendio minimo”. Tuttociò a dimostrazione del fatto che nella nostra provincia la sensibilità verso questistrumenti c.d. di “giustizia alternativa” abbiano radici profonde.

La Camera di Commercio di Macerata auspica quindi una fattiva collaborazio-ne di tutti gli Operatori del diritto, dei componenti degli Ordini e dei Collegi profes-sionali, dei rappresentanti di tutte le categorie economiche e produttive, per accre-scere il più possibile la diffusione dell’istituto arbitrale (particolarmente con l’inseri-mento delle clausole compromissorie), affinché si determini una vera propensionea far ricorso a questi mezzi di giustizia alternativa, nella convinzione che simili ser-vizi solo se adeguatamente diffusi ed accettati dalle parti, possono fornire preziosicontributi e minori oneri per la collettività.

IL PRESIDENTE della C.C.I.A.A. di MACERATA

(Dott. Giuliano BIANCHI)

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Figura 1Frontespizio del Regolamento

per il collegio arbitrale (Camera di commercio ed’arti della Provincia di Macerata, 1908)

Figura 2Elenco dei componenti il primo collegio arbitrale

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Facendo seguito alla nota di presentazione redatta dal Dott. Giuliano BIANCHI,Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ma-cerata, che sento il dovere di ringraziare, ritengo opportuno illustrare sintetica-mente i principi informativi che hanno condotto alla redazione del presente rego-lamento.

La legge n. 80 dell’11 maggio 2005 di conversione del d.l. 35 del 14 marzo2005 prevede, accanto a quella per la riforma del giudizio in cassazione, la delegaal governo per un intervento di razionalizzazione della disciplina dell’arbitrato.

L’ormai proverbiale crisi della giustizia civile ordinaria ha, dunque, spinto ilLegislatore a porre nuovamente mano alla materia arbitrale a pochi mesi dall’en-trata in vigore della riforma sostanziale e processuale del diritto societario e a pocopiù di 10 anni dalla l. 25/1994, con l’intento di rendere l’arbitrato uno strumentosempre più moderno ed efficiente, rispondente alle esigenze degli operatori delmercato e dei pratici del diritto.

Tale scopo, tra l’altro, è perseguito mediante la previsione di una disciplina uni-taria di arbitrato con il superamento della tradizionale partizione tra quello naziona-le interno e quello internazionale.

Altri punti toccati dalla delega attengono la disponibilità dell’oggetto quale unicoe sufficiente presupposto di accesso all’arbitrato; regole espresse che permettanoil superamento dei problemi connaturati ai procedimenti nei quali risultino coinvol-te una pluralità di parti; inedite norme a presidio dell’indipendenza, dell’imparziali-tà e della responsabilità degli arbitri, con un sostanziale riconoscimento del ruoloesercitato dai giudici privati assimilato a quello dei giudici ordinari statali; una razio-nalizzazione dei tempi della procedura con particolare riguardo a quelli di deposi-to del lodo, che, in via definitiva, dopo anni di accesi dibattiti in seno a dottrina egiurisprudenza, dovrebbe divenire del tutto parificato alla sentenza, attraverso l’eli-minazione dell’omologazione come condizione perché il primo possa assumereefficacia di titolo esecutivo.

Il lodo dovrebbe, poi, essere garantito nella propria stabilità e certezza attraversouna tendenziale limitazione delle possibilità di impugnazione per la violazione di rego-le di diritto, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto il contrario.

La delega contempla, inoltre, il riconoscimento del c.d. arbitrato amministratoe cioè quell’arbitrato che si svolga secondo il regolamento precostituito di un’isti-tuzione. Istituzione sotto la cui supervisione si sviluppa l’intera procedura dal depo-sito della domanda di arbitrato alla trasmissione del lodo.

La Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Macerata, attraverso il pro-prio nuovo regolamento, ha saputo precorrere il Legislatore nazionale anticipando-ne intenti e linee guida, sfruttando le potenzialità insite nelle vigenti norme del codi-ce di procedura civile.

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La Camera di Commercio di Macerata si è impegnata a rendere completo il ser-vizio di organo di equilibrio e di regolamentazione del mercato reso sia alle impre-se che ai consumatori.

Questo compito, svolto innanzitutto in sede preventiva, si concretizza nella pre-disposizione e nella promozione di strumenti atti ad evitare o quantomeno ridurreil contenzioso tra imprese o tra imprese e consumatori.

Oltre alla costituzione della Camera Arbitrale e dello Sportello di Conciliazione,volti ad offrire un importante servizio a imprese e consumatori allo scopo di defla-zionare il sistema giudiziario ordinario, uno degli strumenti più importanti è rappre-sentato dalla predisposizione e promozione di contratti-tipo. Tale attività va vistacome un ulteriore impegno dell’Ente camerale teso a garantire a consumatori eoperatori economici schemi di contratti improntati alla chiarezza e alla trasparenzae privi di clausole inique o vessatorie.

Sento il dovere di esprimere i più vivi ringraziamenti ai componenti della CameraArbitrale, l’Avv. Goffredo Binni, l’Avv. Alberto Boccacci, l’Avv. Diomede Pantaleoni,e all’Avv. Leonardo Archimi, consulente camerale, per la sua preziosa collaborazio-ne nella redazione del regolamento.

Un ulteriore ringraziamento alla Dott.ssa Claudia Guzzini, al Dott. ValentinoLafera, alla Rag. Franca Moretti, segretari della Camera Arbitrale, al SegretarioGenerale della Camera di Commercio di Macerata, Dott. Mario Guadagno e alDirigente del Settore Sviluppo e Sostegno Economico, Dott. Roberto Pierantoni,che hanno curato con competenza le complesse operazioni di revisione, nonchétutto il personale camerale che a vario titolo ha partecipato ai lavori.

È grata l’occasione per augurare a tutti gli operatori un miglior lavoro ed unaattiva collaborazione a questa iniziativa che apre importanti orizzonti nel settoredelle controversie.

IL PRESIDENTE della CAMERA ARBITRALEdella C.C.I.A.A. di MACERATA

(Dott. Stefano GREGORI)

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Preambolo

La Camera ArbitralePresso la Camera di Commercio, Indu-stria, Artigiano e Agricoltura di Macera-ta è istituita la Camera Arbitrale che svol-ge funzione di composizione delle con-troversie tra imprese e tra imprese econsumatori.

Titolo I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Disposizioni generali1. Sono previsti e disciplinati dalla Ca-

mera Arbitrale i seguenti procedi-menti:a) arbitrati rituali, e cioè decisioni di

controversie in forma di lododestinato ad acquistare efficaciadi titolo esecutivo;

b) arbitrati irrituali o liberi e cioè deci-sioni aventi fra le parti valorenegoziale;

c) arbitraggi, aventi ad oggetto ladeterminazione di quantità, prez-zo, qualità o di altri elementi con-trattuali incerti o ignoti o comun-que non determinati;

d) perizie contrattuali e cioè accerta-menti di natura tecnica, i quali nonhanno valore obbligatorio a menoche esso non risulti da appositomandato rilasciato dalle parti.

Art. 2 – Norme applicabili al procedi-mento

1. Il procedimento arbitrale è retto dalRegolamento, integrato dalla conven-zione arbitrale e, in subordine, dalleregole fissate dal Tribunale Arbitrale. In caso di contrasto tra il Regola-mento e la convenzione di arbitrato,quest’ultima prevale.

2. È fatta comunque salva l’applicazio-ne delle norme inderogabili applica-bili al procedimento arbitrale.

3. In ogni caso è attuato il principio delcontraddittorio e della parità di trat-tamento delle parti.

4. In caso di contrasto tra quanto pre-visto dalla convenzione arbitrale equanto previsto dal Regolamento, laCamera Arbitrale, a suo insindacabi-le giudizio, può rifiutarsi, con pareremotivato, di amministrare l’arbitrato.

Art. 3 – Tipo di arbitrato1. Nel caso in cui le parti abbiano sti-

pulato un accordo compromissorio(clausola compromissoria o com-promesso) che contenga l’espres-sione “arbitrato della Camera Arbi-trale della Camera di Commercio diMacerata” o altra equivalente, tuttele controversie cui l’accordo com-promissorio stesso si riferisce sonorisolte mediante arbitrato rituale,diretto a concludersi con la pronun-cia di un lodo suscettibile di acqui-stare efficacia esecutiva in conformi-

REGOLAMENTO ARBITRALE(approvato con delibera della Giunta camerale n. 120 del 9 maggio 2006)

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tà all’articolo 825 del codice di pro-cedura civile.

2. Qualora sorgano contestazioni sullavalidità o sull’esistenza dell’accordocompromissorio, siano esse emersenella fase antecedente alla nominadell’arbitro sia successivamente adessa, sarà il Tribunale Arbitrale a de-cidere.

3. Si procede ad arbitrato irrituale o li-bero, diretto ad una decisione aventevalore negoziale, solo se la volontàdelle parti sia espressa in tal senso.Nell’impossibilità di pervenire adun’univoca e certa interpretazionedella volontà delle parti, si deve rite-nere che la convenzione contengauna previsione di arbitrato rituale.

3. Si fa luogo altresì all’arbitrato ritualequando, pure in difetto di clausolacompromissoria o di compromesso,le parti ne facciano concordementerichiesta scritta di arbitrato al Tribu-nale Arbitrale.

4. Il Tribunale Arbitrale decide il meritodella controversia secondo diritto sele parti non hanno espressamenteprevisto che decida secondo equità.

5. Qualora manchi o sia insufficiente ilriferimento all’arbitrato da svolgersipresso la Camera Arbitrale della Ca-mera di Commercio di Macerata, ladomanda di arbitrato può esserepresentata purché entrambe le partisottoscrivano un’integrazione delcompromesso o della clausola.

6. In assenza di indicazioni delle partisulla scelta della composizione delTribunale Arbitrale (arbitro unico oCollegio) la Camera Arbitrale nomi-nerà un arbitro unico.

7. Per le controversie relative a rappor-

ti societari di cui all’Articolo 36 deldecreto legislativo 17 gennaio 2003n. 5, anche se la clausola compro-missoria lo autorizza a decidere se-condo equità ovvero con lodo nonimpugnabile, il Tribunale Arbitrale de-ciderà secondo diritto, con lodo im-pugnabile, quando per decidere ab-bia conosciuto in via incidentale diquestioni non compromettibili non-ché quando l’oggetto del giudiziosia costituito dalla validità di delibereassembleari.

Art. 4 – Sede dell’arbitrato1. La sede dell’arbitrato è fissata dalle

parti nella convenzione arbitrale.2. In mancanza la sede dell’arbitrato è

presso gli uffici della Camera Arbitrale. 3. Il Tribunale Arbitrale può decidere se

svolgere altrove le udienze ed i sin-goli atti del procedimento.

Art. 5 – Termini1. I termini previsti dal Regolamento o

fissati dal Tribunale Arbitrale sono apena di decadenza.

2. Nel computo dei termini non si cal-cola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o ungiorno festivo, esso è prorogato alprimo giorno successivo non festivo.

Art. 6 – Obbligo di riservatezza1. Accettando l’incarico, la Camera Ar-

bitrale, gli arbitri e coloro che inter-vengono nel procedimento quali au-siliari, assumono l’obbligo di osser-vare il presente Regolamento e siimpegnano al segreto per quantoriguarda lo svolgimento e l’esito delprocedimento.

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2. Le parti autorizzano la Camera Ar-bitrale alla pubblicazione dei lodi resianonimi quanto alle parti ed ai sog-getti intervenuti nella procedura.

Titolo II – La fase iniziale

Art. 7 – Domanda di arbitrato1. La parte che intende promuovere un

procedimento di arbitrato rituale oirrituale dovrà depositare presso laSegreteria della Camera Arbitrale unadomanda sottoscritta in un numerodi copie pari al numero dei convenu-ti, oltre ad una copia per ciascunodei componenti il Tribunale Arbitrale,ed una per la Segreteria. Quest’ultima provvede a trasmetterecopia della domanda, entro cinquegiorni lavorativi dal ricevimento, aciascuno dei convenuti con racco-mandata A/R e, a richiesta dellaparte, anche a mezzo di UfficialeGiudiziario.

2. La domanda deve contenere:a) il nome delle parti e la loro resi-

denza, o trattandosi di società ladenominazione o la ragione so-ciale, il tipo, la sede ed il nome dellegale rappresentante;

b) l’esposizione dei fatti, la formula-zione dei quesiti e l’eventuale in-dicazione, anche sommaria, delvalore economico della contro-versia;

c) la nomina dell’arbitro o degli arbi-tri ai sensi dell’art. 10 del presen-te regolamento;

d) il compromesso o la clausolacompromissoria;

e) il nome, l’indirizzo e la procura alle

liti del difensore, se nominato, el’eventuale elezione di domicilio;

f) l’indicazione delle prove richieste; g) ogni altro documento che la parte

ritiene di allegare;h) la dichiarazione di accettare ed

eseguire il lodo del Tribunale Ar-bitrale;

i) la dichiarazione di accettare lenorme del presente regolamento;

l) la dichiarazione di esonerare daogni responsabilità la CameraArbitrale ed il Tribunale Arbitrale.

Art. 8 – Memoria di risposta del con-venuto

1. Il convenuto, entro 30 giorni dalla ri-cezione della domanda, a pena didecadenza, dovrà depositare pres-so la Segreteria della Camera Arbi-trale la propria memoria di rispostasottoscritta in un numero di copiepari al numero dei convenuti, oltread una copia per ciascuno dei com-ponenti il Tribunale Arbitrale, una co-pia per l’attore ed una per la Segre-teria.Quest’ultima provvede a trasmettereuna copia della risposta, entro cinquegiorni dal ricevimento, a ciascunadelle controparti con raccomandataA/R e, a richiesta della parte, anche amezzo di Ufficiale Giudiziario.

2. La risposta deve contenere:a) il nome del convenuto e la sua

residenza, o trattandosi di societàla denominazione o la ragionesociale, il tipo, la sede ed il nomedel legale rappresentante;

b) le proprie difese, l’eventuale do-manda riconvenzionale e l’indi-cazione, anche sommaria, del

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valore economico della contro-versia;

c) la nomina dell’arbitro o degli arbi-tri, ai sensi dell’art. 10 del presen-te regolamento;

d) il nome, l’indirizzo e la procura alleliti del difensore, se nominato, el’eventuale elezione di domicilio;

e) l’indicazione delle prove richieste; f) ogni altro documento che la parte

ritiene di allegare;g) la dichiarazione di accettare ed

eseguire il lodo della Camera Ar-bitrale;

h) la dichiarazione di accettare le nor-me del presente regolamento;

i) la dichiarazione di esonerare daogni responsabilità la CameraArbitrale ed il Tribunale Arbitrale.

3. Nel caso in cui il convenuto non de-positi la memoria di risposta, l’arbi-trato prosegue in sua assenza.

Art. 9 – Domanda riconvenzionale1. In caso di domande riconvenzionali,

la parte attrice avrà diritto di deposi-tare una memoria, con termine sinoa tre giorni liberi prima del giornodell’udienza di comparizione avantial Tribunale Arbitrale.

Titolo III – Il Tribunale Arbitrale

Art. 10 – Numero e nomina degli arbitri1. Le controversie sono risolte da un

Tribunale Arbitrale composto da unarbitro unico o da un collegio con unnumero dispari di arbitri.

2. Qualora le parti convengano che lacontroversia venga risolta da unTribunale Arbitrale composto da un

arbitro unico, l’arbitro è scelto di co-mune accordo dalle parti. Nel casoin cui le parti non raggiungano unaccordo, l’arbitro unico è nominatodalla Camera Arbitrale entro 15 gg.dal deposito della risposta del con-venuto.

3. Nel caso in cui le parti convenganoche la controversia venga risolta daun Tribunale Arbitrale composto daun collegio, ciascuna parte nominanella domanda o nella risposta unarbitro, se una delle parti non prov-vede, la nomina compete, entro 15gg. dal deposito della risposta delconvenuto, alla Camera Arbitrale suistanza della parte più diligente.

4. La Camera Arbitrale nomina semprel’arbitro avente funzione di Presiden-te del Tribunale Arbitrale in composi-zione collegiale.

5. Qualora la domanda sia proposta dapiù parti o contro più parti aventi in-teressi contrastanti e non ricondu-cibili ad uno schema bilaterale, inpresenza di specifiche previsioninella clausola arbitrale che preveda-no un collegio di più di tre arbitri, laCamera Arbitrale provvede a tuttequelle nomine che permettano inogni caso di pervenire ad un nume-ro dispari di arbitri. Altrimenti la Ca-mera Arbitrale nomina tutti i compo-nenti del Tribunale Arbitrale, desi-gnando un arbitro unico qualora loritenga opportuno e la convenzionearbitrale non richieda la designazio-ne di un collegio.

Art. 11 – La nomina dell’Arbitro nellecontroversie societarie

1. Se l’arbitrato trae origine da clauso-

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la compromissoria inserita in attocostitutivo o in statuto di società,anche in deroga a quanto previstonella clausola, la Camera Arbitralenomina tutti i componenti del Tribu-nale Arbitrale, designando un arbitrounico qualora lo ritenga opportuno ela clausola non richieda la designa-zione del Collegio.

Art. 12 – Accettazione della nomina1. Ricevuta la nomina dell’arbitro, la

Segreteria della Camera Arbitrale neinforma le parti e l’arbitro stesso,che entro 10 giorni dal ricevimentodella comunicazione di nomina do-vrà comunicare alla Segreteria, me-diante raccomandata A/R, la propriaaccettazione.In mancanza la nomina si intendenon accettata.

2. L’atto dovrà, altresì, essere accom-pagnato dalla dichiarazione diespressa accettazione del presen-te regolamento in ogni sua parte,ed in particolare delle regole con-cernenti la ricusazione, la deca-denza, la sostituzione degli arbitri,nonché le modalità della loro remu-nerazione e la disciplina dellaresponsabilità.

3. Le nomine, le accettazioni e le di-chiarazioni di indipendenza, neu-tralità e imparzialità dell’arbitrosono immediatamente comunicatedalla Segreteria della CameraArbitrale alle parti e agli altri arbitri(se previsti).

4. L’arbitro che non ha accettato lanomina deve essere sostituito nelrispetto delle procedure previste dal-l’art. 10 del presente regolamento.

Art. 13 – Dichiarazione di indipenden-za ed imparzialità dell’arbitro

1. L’arbitro deve essere imparziale, neu-trale ed indipendente rispetto alleparti.

2. L’arbitro deve, contestualmente al-l’accettazione della nomina, rendereuna dichiarazione di indipendenza,anche ideologica, di neutralità edimparzialità sulla base della insussi-stenza di fatti e circostanze che pos-sano, anche in astratto, costituiremotivo di incompatibilità all’incaricoe di inaffidabilità.

3. Nel corso del procedimento l’arbitroè tenuto a comunicare ogni circo-stanza che, modificando la sua con-dizione, come risultante dalla dichia-razione di cui al comma precedente,possa costituire motivo di incompa-tibilità con la prosecuzione dell’inca-rico. Tutte le clausole del presentearticolo, oltre che avere valore giuri-dico, traggono il loro fondamento daun presupposto etico e morale.

Art. 14 – Ricusazione degli arbitri1. La parte può ricusare gli arbitri, oltre

che ai sensi delle disposizioni di cuiall’art. 815 c.p.c., anche per ogni al-tro motivo idoneo a porre in dubbiola loro indipendenza o imparzialità eneutralità.

2. La richiesta di ricusazione deveessere motivata ed è proposta me-diante ricorso alla Camera Arbitraleentro 10 gg. dalla comunicazionedell’accettazione della nomina edalla dichiarazione di indipendenza eimparzialità o dalla sopravvenutaconoscenza della causa di ricusa-zione.

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3. Sulla richiesta di ricusazione decide,in via definitiva e con provvedimentomotivato, la Camera Arbitrale, te-nendo conto anche dei requisiti diindipendenza, neutralità ed impar-zialità che debbono contraddistin-guere la funzione dell’arbitro.

Art. 15 – Adempimenti della SegreteriaEntro 5 gg. dalla comunicazione del-l’accettazione della nomina dell’arbitro(o arbitri), la Segreteria della CameraArbitrale forma il fascicolo e dopo averricevuto il versamento del deposito dicui al comma 3 dell’articolo 29, lo tra-smette in copia all’arbitro.

Art. 16 – Sostituzione degli Arbitri1. In caso di morte, incapacità, inerzia,

ritardo o rinuncia, si provvede allasostituzione dell’arbitro, con le stes-se modalità previste per la nomina.

2. L’eventuale compenso dell’arbitrosostituito è definito dalla Camera Ar-bitrale tenendo conto dell’attività fi-no a quel momento svolta.

3. Spetta all’arbitro, appena nominato,disporre l’eventuale rinnovo di pre-cedenti atti del procedimento. Se l’arbitro è membro di un collegioarbitrale, chiederà che lo stesso di-sponga l’eventuale rinnovo di prece-denti atti del procedimento.

Art. 17 – Incompetenza del TribunaleArbitrale

1. L’eccezione di incompetenza delTribunale Arbitrale deve essere pro-posta, a pena di decadenza, nel pri-mo atto o nella prima udienza suc-cessiva alla domanda cui l’eccezio-ne si riferisce.

Titolo IV – Il Procedimento

Art. 18 – Costituzione del TribunaleArbitrale

1. Il Tribunale Arbitrale si costituisceentro trenta giorni dalla trasmissionedegli atti introduttivi e degli allegatida parte della Segreteria.

2. La costituzione avviene mediante laredazione di un verbale datato e sot-toscritto dagli arbitri in cui sono fis-sate le modalità di prosecuzione delprocedimento.

Art. 19 – Poteri del Tribunale Arbitrale1. Il Tribunale Arbitrale, nell’attività di

regolazione del procedimento, hatutti i poteri per pronunciare i prov-vedimenti ritenuti opportuni, tra cuianche quelli di natura cautelare,urgenti o provvisori, che non sianovietati da norme inderogabili di leggeo dal presente Regolamento, o rela-tivi alla connessione di cause o ri-guardanti la regolarizzazione o l’inte-grazione della rappresentanza o del-l’assistenza delle parti.

2. Parimenti, al Tribunale Arbitrale sonoattribuiti tutti i poteri di istruzioneprobatoria, di nomina di consulentitecnici o di assunzione d’ufficio diprove, che non siano vietati da nor-me inderogabili applicabili al proce-dimento o al merito della controver-sia, anche a ciò delegando uno deisuoi componenti.

3. Al Consulente tecnico si applicano leprescrizioni degli art.li 12, 13 e 14del regolamento.

Art. 20 – Transazione e rinuncia agli atti1. Le parti o i loro difensori comunica-

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no alla Segreteria della CameraArbitrale la rinuncia agli atti a segui-to di transazione o per qualunquealtro motivo esonerando il TribunaleArbitrale costituito dall’obbligo di pro-nunciare il lodo.

Art. 21 – Ordinanze1. Salvo quanto previsto per il lodo, il

Tribunale Arbitrale decide con ordi-nanza.Le ordinanze sono pronunciate amaggioranza, sono redatte periscritto e sono revocabili.

Titolo V – Il Lodo Arbitrale

Art. 22 – Deliberazione del Lodo1. Il lodo è deliberato dal Tribunale Ar-

bitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbi-tri è necessaria solo se le normeapplicabili al procedimento lo im-pongono.

Art. 23 – Forma e Contenuto del lodo1. Il lodo deve motivatamente pronun-

ciarsi su tutte le domande che costi-tuiscono il merito della controversiaa meno che il Tribunale Arbitrale nondeliberi di pronunziare un lodo par-ziale.Il lodo è redatto per iscritto e devecontenere:a) l’indicazione delle parti e dei loro

difensori;b) l’indicazione della convenzione

arbitrale;c) l’indicazione della natura “rituale” o

“irritale” del lodo, se il procedimen-to è soggetto alla legge italiana;

d) l’indicazione della sede dell’arbi-trato;

e) l’indicazione delle domande pro-poste dalle parti;

f) l’esposizione dei motivi della deci-sione;

g) il dispositivo;h) la decisione sulle spese del pro-

cedimento e sulle spese di difesasostenute dalle parti;

i) la data, il luogo e le modalità delladeliberazione.

2. È valido il lodo sottoscritto dalla mag-gioranza degli arbitri, purché si diaatto che esso è stato deliberato inconferenza personale di tutti, con laespressa dichiarazione che gli altrinon hanno voluto o non hanno potu-to sottoscriverlo.

3. Ciascun arbitro può sottoscrivere illodo in tempi diversi, ma deve indi-care il luogo, il giorno, il mese e l’an-no in cui la firma è stata apposta.

4. Il lodo può essere corretto dallostesso Tribunale Arbitrale nei modi,nei tempi e con le formalità di cuiall’art. 826 cpc.

5. Il Lodo è redatto per iscritto in tanti ori-ginali quante sono le parti, più una perla Segreteria della Camera Arbitrale

6. Le sottoscrizioni dei componenti delTribunale Arbitrale possono risultareda più esemplari del lodo, purchédichiarati tra loro conformi dalla Se-greteria.

7. La Segreteria della Camera Arbitraletrasmette a ciascuna parte, entro 10giorni dal ricevimento del lodo, gliesemplari sottoscritti in originale.

Art. 24 – Lodo parziale1. Ove il Tribunale Arbitrale lo ritenga

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necessario o anche semplicementeopportuno, potrà pronunciare lodoparziale decidendo solo su alcunedelle domande che costituiscono ilmerito della controversia.

2. In tal caso, il Tribunale Arbitrale adot-terà con successiva ordinanza iprovvedimenti necessari alla prose-cuzione del procedimento.

3. Pronunciato un lodo parziale, ilTribunale Arbitrale avrà a disposizio-ne un termine uguale a quello di cuiall’art. 25 per la pronuncia del lododefinitivo a decorrere dal momentodel deposito in segreteria del lodoparziale.

Art. 25 – Termine per il deposito delLodo

1. Il Tribunale Arbitrale deve depositarepresso la Segreteria della CameraArbitrale il Lodo entro 6 mesi dallacostituzione.

2. Per eccezionali e giustificati motivi laCamera Arbitrale, su richiesta scrittadel Tribunale Arbitrale, depositataprima della scadenza del termine emotivata, potrà prorogare il suddet-to termine per non più di una volta eper non più di tre mesi.

Art. 26 – Custodia degli atti proces-suali

1. Esaurito il procedimento, il TribunaleArbitrale trasmette il fascicolo allaSegreteria della Camera Arbitrale.

2. Ciascuna parte può richiedere larestituzione degli atti dalla stessadepositati entro tre mesi dalla con-clusione del procedimento.

3. Il fascicolo d’ufficio resta in custodiapresso la Segreteria per tre anni.

Art. 27 – L’arbitraggio1. Gli arbitratori decidono secondo

equità e tenendo presenti i criteriobiettivi e di determinazione dei valoristabiliti dagli usi e dalla pratica delleattività poste alla loro attenzione.

2. Laddove compatibili si applicanoagli arbitraggi le norme del presenteRegolamento.

Art. 28 – Procedimento di perizia con-trattuale

1. La Camera Arbitrale assicura, a ri-chiesta, il proprio intervento per de-signare periti ed esperti che debba-no effettuare constatazioni.

2. I periti ed esperti saranno scelti dalleparti o, per loro delega, dalla Came-ra Arbitrale. Essi potranno chiedere alle parti unversamento iniziale per onorari espese.

3. La relazione peritale è depositata inoriginale presso la Segreteria dellaCamera Arbitrale che ne rilasciacopia autentica alle parti.

4. Le norme previste dal presente Rego-lamento per l’arbitrato si applicano al-la perizia contrattuale se compatibili.

Titolo VI – Spese del procedimento

Art. 29 – Spese di procedimento peri servizi arbitrali camerali emodalità di pagamento

1. Le spese di procedimento, indicatenelle tariffe, allegate al presenteRegolamento, comprendono:a) i diritti di registrazione;b) i diritti amministrativi spettanti alla

Camera Arbitrale;

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c) gli onorari (ed i rimborsi spese)dell’arbitro;

d) gli onorari (ed i rimborsi spese)del consulente tecnico d’ufficio.

2. La Segreteria della Camera Arbitra-le provvede a determinare i versa-menti dovuti dalle parti sulla basedel valore economico della contro-versia che è dato dalla somma delledomande presentate da tutte leparti.In presenza di una o più domandericonvenzionali, la Segreteria dellaCamera Arbitrale richiederà alleparti depositi separati per la do-manda principale e per quella/e ri-convenzionale/i.

3. Contestualmente al deposito delladomanda di arbitrato, la parte istan-te è tenuta al versamento del 50%dei diritti di registrazione nonché, atitolo di fondo per la copertura dellespese di procedimento, al versa-mento del 50% dei diritti ammini-strativi e degli onorari a suo carico.

4. La parte convenuta, al momentodel deposito della risposta, verseràil 50% dei diritti di registrazione,nonché, a titolo di fondo per la co-pertura delle spese di procedimen-to, il 50% dei diritti amministrativi edegli onorari a suo carico.

5. Il versamento delle somme di cui aiprecedenti articoli è da considerarsia condizione di procedibilità ai finidel prosieguo della procedura.

6. Qualora il valore della controversiasia inizialmente indeterminato, ilfondo di cui al punto precedentesarà calcolato sullo scaglione n. 4 dicui alle tariffe allegate al presenteRegolamento.

7. In ogni momento la Segreteria puòrichiedere alle parti l’integrazionedel fondo iniziale, in relazione all’at-tività svolta ovvero in caso di varia-zione del valore della controversia efissa il termine per i versamenti.

8. Al pagamento delle spese di proce-dimento le parti sono tenute in viasolidale.Se il procedimento arbitrale si con-clude prima dell’emissione del lodo,la Camera Arbitrale delibera le spe-se di procedimento con riferimentoall’attività svolta.

9. Qualora una parte non versi l’antici-po dovuto, per lo stesso è tenuta aprovvedere l’altra parte. In tal caso l’importo relativo saràcomputato, nel lodo, a favore dellaparte adempiente.

10. Mancando uno qualunque dei ver-samenti richiesti nel corso del pro-cedimento, la Camera Arbitrale di-chiarerà la sospensione del proce-dimento e la sua definitiva estinzio-ne quando il pagamento non siaeseguito entro i quindici giorni suc-cessivi alla comunicazione del prov-vedimento di sospensione. In talecaso le somme versate saranno trat-tenute per le spese di procedimen-to sostenute fino alla decisione diestinzione.

11. La Segreteria, esauritosi il procedi-mento arbitrale, provvede a richie-dere alle parti il pagamento a saldodelle spese del procedimento arbi-trale, determinate sulla base delvalore economico della controver-sia.I versamenti devono essere effet-tuati in parti uguali, salva diversa

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ripartizione finale delle spese decisadal Tribunale Arbitrale.

12. Il Tribunale Arbitrale, nelle contro-versie di particolare importanza,complessità e difficoltà, può au-mentare la tariffa degli onorari finoad un massimo del 50%.

Titolo VII – Arbitrato internazionale

Art. 30 – Disposizione per i procedi-menti internazionali

1. La Camera Arbitrale amministraanche i procedimenti arbitrali inter-nazionali, secondo le norme conte-nute nel presente Regolamento,qualora alla data della sottoscrizionedella clausola compromissoria o delcompromesso almeno una delleparti risieda o abbia la propria sedeeffettiva all’estero oppure qualoradebba essere eseguita all’esterouna parte rilevante delle prestazioninascenti dal rapporto al quale lacontroversia si riferisce.

2. Sono altresì da considerarsi interna-zionali i procedimenti di arbitraggio edi perizia contrattuale in cui, alladata della sottoscrizione della do-manda di arbitraggio o di periziacontrattuale, almeno una delle partirisieda o abbia la propria sede effet-tiva all’estero.

3. Se le parti non hanno provvedutoalla scelta della legge nella conven-

zione arbitrale o, al più tardi, sino allasua costituzione, il Tribunale Arbitra-le sceglierà la legge con cui il rap-porto è più strettamente collegato.

3. Qualora le parti non abbiano provve-duto alla scelta della lingua nellaconvenzione arbitrale o, al più tardi,sino alla sua costituzione, il TribunaleArbitrale determinerà la lingua del-l’arbitrato.

4. Ai procedimenti di arbitraggio e diperizia contrattuale si applicano lenorme contenute nel codice civileitaliano e, ove compatibili, quelle dicui al presente Titolo.

5. Qualora le parti siano residenti odabbiano la loro sede effettiva inpaesi diversi, il Presidente del Tribu-nale Arbitrale o l’Arbitro Unico sononominati dalla Camera Arbitrale,anche tra soggetti appartenenti adun paese terzo, a seconda delle cir-costanze, e salvo diverso accordotra le parti.

6. Sono in ogni caso salve le normestabilite nelle Convenzioni interna-zionali

Titolo VIII – Disposizioni transitorie

Art. 31 – Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in

vigore il 1° Giugno 2006 e si applicaa tutti i procedimenti arbitrali instau-rati successivamente.

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* Trattasi di diritti di segreteria ai quali non si applica l’IVA (Tabella B, punto 10, Decreto Ministero delle Attività Produttive29 novembre 2004)

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MODELLI DI CONVENZIONE ARBITRALE

Le convenzioni arbitrali – clausole compromissorie e compromessi arbitrali -quiindicate costituiscono solo alcuni modelli di base, utilizzabili per deferire una con-troversia derivante da un contratto o da altri atti ad un arbitrato amministrato.

I modelli sono stati predisposti dalla Camera Arbitrale di Milano (Via Meravigli9/B – 20123 Milano, tel. 00 39 02 8515 4666, fax 00 39 02 8515 4516, sito inter-net: www.camera-arbitrale.com, e-mail: [email protected]).

CLAUSOLA PER ARBITRO UNICOTutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbi-trato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di CommercioIndustria Artigianato e Agricoltura di Macerata. Il Tribunale Arbitrale sarà compostoda un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.

CLAUSOLA PER COLLEGIO ARBITRALETutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbi-trato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di CommercioIndustria Artigianato e Agricoltura di Macerata. Il Tribunale Arbitrale sarà compostoda un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte edil terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri giànominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale.

CLAUSOLA PER ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTITutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbi-trato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di CommercioIndustria Artigianato e Agricoltura di Macerata. Il Tribunale Arbitrale sarà compo-sto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico/tre arbitri, nomi-nato/i dalla Camera Arbitrale.

CLAUSOLA ARBITRALE SOCIETARIATutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative allavalidità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro lasocietà, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquida-tori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della CameraArbitrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura diMacerata.Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dallaCamera Arbitrale.L’arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

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CLAUSOLA PER ARBITRATO INTERNAZIONALETutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbi-trato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di CommercioIndustria Artigianato e Agricoltura di Macerata. Il Tribunale Arbitrale sarà compostoda un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.Il Tribunale Arbitrale giudicherà secondo la legge… (oppure: secondo equità).La sede dell’arbitrato sarà…La lingua dell’arbitrato sarà…

COMPROMESSO ARBITRALEI sottoscritti______________________e_____________________________________Premesso che tra loro è insorta una controversia avente adoggetto____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________convengono che tale controversia sia risolta mediante arbitrato secondo ilRegolamento della Camera Arbitrale della Camera di commercio IndustriaArtigianato e Agricoltura di Macerata. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da unarbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.

(Data)______________

(Firma)_____________ (Firma)______________________________

I modelli sono stati predisposti dalla Camera Arbitrale di Milano (Via Meravigli 9/B– 20123 Milano, tel. 00 39 02 8515 4666, fax 00 39 02 8515 4516, www.came-ra-arbitrale.com, e-mail: [email protected]).

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CAMERA ARBITRALECAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DI MACERATA

Componenti in carica dal 7 ottobre 2004

PRESIDENTEDott. Stefano GREGORI

COMPONENTIAvv. Goffredo BINNIAvv. Alberto BOCCACCIAVV. Diomede PANTALEONI

SEGRETERIA (Fax 0733.251224),www.mc.camcom.it, [email protected] Claudia GUZZINI (0733.251290), [email protected]. Valentino LAFERA (0733.251232), [email protected]. Franca MORETTI (0733.251294), [email protected]

SETTORE IISviluppo e Sostegno EconomicoDirigente Dott. Roberto PIERANTONIVice Segretario Generale CCIAA di Macerata (0733.251221),[email protected]

AREATUTELA del MERCATOResponsabile Dott.ssa Claudia GUZZINI (0733.251290),[email protected]

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REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE(approvato con delibera della Giunta camerale n. 120 del 9 maggio 2006)

CHE COS’È LA CONCILIAZIONE

La realtà dei rapporti commerciali spesso determina la nascita di conflitti che pos-sono sorgere tra imprese oppure tra imprese e consumatori.

La tipologia di queste controversie, tuttavia, è tale da richiedere soluzioni rapi-de, poco dispendiose, sicure, che siano in grado di conservare le relazioni ed i rap-porti commerciali tra imprese che agiscono nel medesimo settore o nella stessaarea geografica, e – d’altro canto – che consentano ai consumatori di ottenere latutela necessaria anche rispetto alle controversie di valore più esiguo.

Tali esigenze non trovano adeguata risposta nei tribunali, che hanno tempi ecosti eccessivi, che non sempre si adattano ai bisogni delle moderne economie dimercato, e che a volte fanno desistere le parti nella ricerca di soluzioni.

Per ovviare a tutto questo le Camere di commercio italiane, in attuazione dellalegge n. 580 del 1993, hanno istituito un servizio di conciliazione che si pone comestrumento di risoluzione alternativa delle liti, che si caratterizza per:• la rapidità dei tempi di soluzione;• la semplicità del procedimento;• i costi ridotti e predeterminati;• la riservatezza della procedura.

Sia le imprese che i consumatori possono rivolgersi al servizio di conciliazioneattivo nelle Camere di commercio, per tentare di porre fine alla controversia natatra loro, grazie all’intervento di un terzo indipendente ed imparziale, che renda piùsemplice la possibilità che questi trovino una soluzione amichevole.

In questo modo la composizione della controversia si raggiunge sulla base dellaeffettiva volontà delle parti, magari con una soluzione creativa.

Se le parti riescono a trovare una soluzione, firmano un accordo che tra loro hala medesima efficacia di un contratto; in caso contrario esse possono abbandona-re il procedimento in ogni momento.

Il sistema camerale offre un servizio efficace, rapido ed omogeneo su tutto il ter-ritorio nazionale in quanto a regole e tariffe.

Ciò è stato possibile grazie ad un notevole impegno e ad un grande sforzoorganizzativo, con lo scopo di offrire un servizio utile per gli operatori del mercatoe potenzialmente in grado di migliorare l’intero sistema di giustizia in Italia.

Perché parliamo di risoluzione alternativa?• innanzitutto perché la conciliazione camerale offre alle imprese ed ai consuma-

tori una possibilità concreta ed efficace di risolvere i loro contrasti, che è diver-

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Art. 1 – Ambito di applicazioneIl Servizio di conciliazione offre la possibilitàdi risolvere controversie di natura economi-ca, ed in particolare quelle che possonoinsorgere tra imprese e tra imprese e con-sumatori.La qualificazione della natura della contro-versia spetta alla parte che deposita ladomanda.Per i procedimenti di conciliazione espres-samente disciplinati da disposizioni dilegge, il presente regolamento si applica inquanto compatibile.

Art. 2 – Avvio del procedimentoIl procedimento di conciliazione si avvia at-traverso il deposito di una domanda pressola Segreteria del Servizio. Le parti possono avviare il procedimento diconciliazione o aderire ad esso sia utilizzan-do gli appositi moduli, sia in carta libera,purché siano precisati gli stessi dati richiestidai moduli. Le parti possono depositare domande con-giunte o contestuali. La domanda di conciliazione può esseredepositata anche nei confronti di più parti.Ogni parte ha diritto di accesso agli atti delprocedimento, salvo quanto le altre parti

abbiano espressamente dichiarato sia riser-vato al solo conciliatore. La Segreteria co-munica all’altra parte, nel più breve tempopossibile, l’avvenuto deposito della doman-da di conciliazione con mezzo idoneo adimostrarne l’avvenuta ricezione, invitando-la a rispondere entro il termine di 15 giornidal ricevimento di tale comunicazione.Se l’altra parte accetta di partecipare e inviala propria adesione, viene individuato unconciliatore e fissata la data dell’ incontro.Qualora l’attività del Servizio di conciliazionepresupponga un’apposita abilitazione, equesta non sussista o venga a mancaresuccessivamente al deposito della doman-da, la Segreteria ne informa le parti e for-nisce l’elenco dei Servizi di conciliazionecamerali abilitati presso cui potranno svol-gere il procedimento.

Art. 3 – Il conciliatoreIl conciliatore non decide la controversia,ma aiuta le parti a trovare un accordo sod-disfacente.Il conciliatore è individuato dalla Segreteriatra i nominativi inseriti in un’apposita lista,formata sulla base di standard definiti dal-l’Unione Italiana delle Camere di Commer-cio nel rispetto della normativa vigente.

sa rispetto al processo ordinario ma senza sostituirlo, le parti infatti possonosempre rivolgersi al giudice ordinario se lo vogliono;

• perché sono le parti stesse a gestire interamente la procedura, il conciliatore,soggetto neutrale ed indipendente rispetto alle parti, ha la funzione di aiutarle atrovare una soluzione che ponga fine alla loro lite; una soluzione amichevole,costruita intorno alla collaborazione ed alla composizione piuttosto che alloscontro;

• infine, perché è alternativa la soluzione, essa infatti, non si basa solo su diritti eobblighi ma si adatta facilmente alle effettive esigenze economiche e commer-ciali delle parti, che potranno anche trovare un accordo su basi innovative,discostandosi dalle posizioni originarie.

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Il conciliatore, qualora se ne ravvisi l’op-portunità, può essere individuato dalla Se-greteria, con decisione motivata, anche inliste di altre Camere di Commercio. Leparti possono individuare congiuntamenteil conciliatore tra i nominativi inseriti nellalista.Il conciliatore non deve trovarsi in alcunadelle situazioni di incompatibilità previste daspecifiche norme di legge.Sono altresì incompatibili gli addetti al Ser-vizio di conciliazione.Al momento dell’accettazione dell’incarico,il conciliatore deve sottoscrivere un’apposi-ta dichiarazione di imparzialità e aderire alcodice di comportamento.Il conciliatore non potrà svolgere in seguito,tra le stesse parti e in merito alla stessacontroversia, funzioni di consulente, difen-sore o arbitro. La Segreteria può concordare con il conci-liatore l’individuazione di un coadiutore chepossa aiutarlo nell’esercizio della sua fun-zione, a condizione che tutte le parti sianod’accordo e si impegnino a sostenerne glieventuali oneri in eguale misura.Le parti possono richiedere alla Segreteria,in base a giustificati motivi, la sostituzionedel conciliatore.

Art. 4 – La segreteriaLa Segreteria, le cui modalità di funziona-mento possono essere disciplinate dall’or-ganismo che istituisce il servizio di concilia-zione con atto interno conforme al propriomodello organizzativo, amministra il serviziodi conciliazione.Coloro che operano presso la Segreteriadevono essere e apparire imparziali, nonentrare nel merito della controversia e nonsvolgere attività di consulenza giuridica o diconciliazione.

La Segreteria tiene un apposito fascicoloper ogni procedimento di conciliazione.La Segreteria verifica la disponibilità delleparti a partecipare all’incontro di concilia-zione, individua il conciliatore nel caso con-creto, organizza l’incontro relativo e provve-de a tutte le comunicazioni necessarie, chevengono effettuate utilizzando il mezzo piùidoneo.La Segreteria può concludere il procedi-mento dandone notizia alle parti:1) qualora la parte invitata a partecipare

alla conciliazione rifiuti espressamentedi aderire o, entro il termine di cui all’art.2, non comunichi la propria adesione;

2) in qualsiasi momento le parti dichiarinoo dimostrino di non avere interesse aproseguire il tentativo di conciliazione.Su richiesta di parte la Segreteria atte-sta per iscritto:a) l’avvenuto deposito della domanda;b) la mancata adesione al procedimento;c) l’avvenuta chiusura del procedimento.

Art. 5 – L’incontro di conciliazioneLa sede dell’incontro è presso gli uffici dellaSegreteria o presso un’altra sede sceltadalle parti per singoli atti.Il primo incontro di conciliazione si dovràsvolgere entro 30 giorni dal ricevimento del-l’adesione dell’altra parte, salvo diversoaccordo tra le parti o motivate esigenzeorganizzative del Servizio.Le parti partecipano all’incontro personal-mente o in casi eccezionali mediante unproprio rappresentante munito dei neces-sari poteri. Le parti sono libere di farsi assi-stere da difensori, da rappresentanti delleassociazioni di consumatori o di categoria oda altre persone di fiducia.In ogni caso è necessario che ciascunaparte comunichi alla Segreteria con con-

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gruo anticipo chi sarà presente all’incontro.Il conciliatore conduce l’incontro senza for-malità di procedura, sentendo le parti con-giuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Segreteria indi-vidua un consulente tecnico seguendo leindicazioni fornite dal conciliatore, a condi-zione che tutte le parti siano d’accordo e siimpegnino a sostenerne gli eventuali oneriin eguale misura.Il conciliatore, d’intesa con le parti, può fis-sare eventuali incontri successivi.

Art. 6 – Esito dell’incontro di conciliazioneIl verbale di conciliazione è un documentosottoscritto dalle parti e dal conciliatore chedà atto dell’esito dell’incontro e, eventual-mente, dell’impossibilità o del rifiuto di unaparte di sottoscriverlo. In caso di esito posi-tivo della conciliazione, i termini dell’accor-do sono recepiti:nel verbale, nei casi previsti dalla leggeapplicabile al procedimento;in un documento separato, sottoscritto dallesole parti.Nei casi previsti dalla legge, se entrambe leparti lo richiedono, il conciliatore è tenuto aformulare una proposta di accordo rispettoalla quale ciascuna di esse, se la concilia-zione non ha luogo, indica la propria defini-tiva posizione ovvero le condizioni alle qualiè disposta a conciliare, di tali posizioni ilconciliatore ne da atto nel verbale.Tutti gli oneri fiscali derivanti dall’accordoraggiunto restano a carico delle parti.

Art. 7 – RiservatezzaIl procedimento di conciliazione è riservatoe tutto quanto viene dichiarato nel corsodell’incontro non può essere registrato overbalizzato.Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti colo-

ro che intervengono all’incontro non posso-no divulgare a terzi i fatti e le informazioniapprese nel corso del procedimento di con-ciliazione.A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti, pre-senti all’incontro di conciliazione, dovrannosottoscrivere apposita dichiarazione.Le parti non possono utilizzare, nel corso dieventuali successivi procedimenti conten-ziosi promossi dalle stesse parti in relazioneal medesimo oggetto, le dichiarazioni e leinformazioni apprese durante il procedimen-to di conciliazione.Le parti non possono chiamare il concilia-tore, i funzionari e chiunque altro abbia pre-so parte al procedimento a testimoniare ingiudizio sui fatti e sulle circostanze di cuisono venuti a conoscenza in relazione alprocedimento di conciliazione.

Art. 8 – Casi specifici di conciliazioneprevisti dalla legge

1. Nelle controversie in cui sia previsto perlegge un tentativo di conciliazione, il pre-sente regolamento si applica in quantocompatibile con la normativa di riferimento.2. Nel caso di controversie in materia disub-fornitura (ex art. 10, c.1, L. n° 192/98),si applica la seguente disposizione, cheopera ad integrazione ed in parziale sostitu-zione delle precedenti: – in caso di rifiuto espresso o comunque

di mancato ricevimento dell’adesionedall’altra parte entro 30 giorni dal depo-sito della domanda di conciliazione, siconsidera concluso il procedimento diconciliazione e di ciò la Segreteria dàcomunicazione scritta alla parte che haattivato il servizio.

La qualificazione del rapporto è onereesclusivo della parte che deposita la do-manda.

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Nel corso dell’incontro di conciliazione, leparti ed il conciliatore sono liberi di effettua-re una diversa qualificazione.

Art. 9 – Spese di procedimento per ilservizio di conciliazione

1. Le spese procedurali sono determinatedalle tariffe allegate al presente regola-mento.Esse coprono l’attività svolta dalla Se-greteria dello sportello di Conciliazioneed il compenso spettante al Conciliatore.

2. Al momento del deposito della do-manda di conciliazione, la parte ri-chiedente dovrà versare le somme perl’accesso al servizio che poi sarannocompensate fin dalla prima seduta con-ciliativa con le somme dovute dall’altraparte che sarà tenuta al versamentodella sua quota.

3. Le somme indicate nelle tariffe allegatedovranno essere versate alla Segreteria

da ciascuna parte prima dello svolgi-mento delle sedute conciliative; pena lasospensione per 15 gg. e la successivaperenzione del procedimento.

Art. 10 – Arbitrato1. Se non è stato raggiunto un accordo di

conciliazione, il conciliatore, se lo ritieneopportuno, può invitare le parti a deferi-re la controversia ad un arbitro, in con-formità al Regolamento Arbitrale dellaCamera Arbitrale della Camera diCommercio di Macerata e, se entrambele parti lo concordano, il compromessoarbitrale, sottoscritto dalle parti, può es-sere inserito nel verbale di mancataconciliazione.

2. Nel caso in cui le parti concordino dideferire la controversia ad un arbitro, idiritti di registrazione previsti dalRegolamento Arbitrale non sono dovutidalle parti.

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TARIFFE CONCILIAZIONE*

SPESE DI AVVIO:€ 30,00 (Iva compresa)

LE SPESE DI AVVIO devono essere versate dalla parte al momento del depositodella domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura al momentodel deposito della risposta.

Le spese di avvio non sono dovute nei seguenti casi:- quando una delle parti della controversia è un consumatore;- quando il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge;- quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

SPESE DI CONCILIAZIONE

VALORE DELLA LITE** SPESE PER CIASCUNA PARTE ***

Fino a € 1.000 € 40

Da € 1.001 a 5.000 € 100

Da € 5.001 a 10.000 € 200

Da € 10.001 a 25.000 € 300

Da € 25.001 a 50.000 € 500

Da € 50.001 a 250.000 € 1.000

Da € 250.001 a 500.000 € 2.000

Da € 500.001 a 2.500.000 € 4.000

Oltre € 2.500.001 € 6.000

(*) Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte. Nel caso il valore della lite sia indetermi-nato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite, laSegreteria individua la tariffa da applicare.

(**) Indicato nella domanda di conciliazione.(***) Le cifre indicate sono comprensive di Iva.

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NORME DI COMPORTAMENTO PER I CONCILIATORI

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di conciliatore sono tenuti all’osservanza delleseguenti norme di comportamento.1) Il conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed

aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizionedei conflitti. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritengaqualificato.

2) Il conciliatore deve comunicare (a) qualsiasi circostanza che possa inficiare lapropria indipendenza (b) e imparzialità (c) o che possa ingenerare la sensazio-ne di parzialità o mancanza di neutralità (d). Il conciliatore deve sempre agire, edare l’impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confrontidelle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il conciliatore ha il dovere di rifiu-tare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, inseguito all’incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.

3) Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio dell’incontro di conciliazio-ne, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:– le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;– il ruolo del conciliatore e delle parti;– gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti.

4) Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipenden-temente dall’importo e dalla tipologia della controversia.

5) Il conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.6) Il conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla

conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazionedebba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla leggeo da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al conciliatoreda una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consensodella parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

Ispirate al codice deontologico approvato dall’UIA (Unione Internazionale degli Avvocati) nellasessione 2 aprile 2002, e adattate alla conciliazione amministrata dalle CCIAA italiane.a. Il conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influen-

zare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto, noninfluire sulla correttezza nei confronti delle parti. L’esistenza delle suddette circostanze nonimplica automaticamente l’inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore.

b. Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi)tra il conciliatore ed una delle parti.

c. Imparzialità indica un’attitudine soggettiva del conciliatore, il quale non deve favorire unaparte a discapito dell’altra.

d. Neutralità si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interes-se all’esito del procedimento di conciliazione.

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CLAUSOLE DI CONCILIAZIONE

CLAUSOLA DI CONCLIAZIONE GENERALETutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Cameradi Commercio di Macerata e risolte secondo il Regolamento di conciliazione daquesta adottato.

CLAUSOLA DI CONCLIAZIONE IN MATERIA SOCIETARIATutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative allavalidità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro lasocietà, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovrannoessere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamentodel servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Macerata, con gli effet-ti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi proce-dimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro… (es. 60) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che leparti concordino per iscritto.

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SEGRETERIA (Fax 0733.251224),www.mc.camcom.it, [email protected] Claudia GUZZINI (0733.251290), [email protected]. Valentino LAFERA (0733.251232), [email protected]. Franca MORETTI (0733.251294), [email protected]

SETTORE IISviluppo e Sostegno EconomicoDirigente Dott. Roberto PIERANTONIVice Segretario Generale CCIAA di Macerata (0733.251221),[email protected]

AREATUTELA del MERCATOResponsabile Dott.ssa Claudia GUZZINI (0733.251290),[email protected]