ottobre/dicembre · 2019. 1. 7. · 28 anno vii ottobre/dicembre 1999 trimestrale. sped. in abb....

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28 Anno VII OTTOBRE/DICEMBRE 1999 Trimestrale. Sped. in abb. postale art. 2 comma 20/c - legge 662/96. Filiale di Padova, Cmp Redazione: Ordine dei Geologi - Regione del Veneto Via Diziani, 4/A - 30174 Venezia Mestre Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consultive Provinciali Ci scusiamo con i nostri lettori e con gli iscritti all’Ordine dei Geologi del Veneto per il mancato recapito del nr. 26, dovuto ad una inspiegabile disfunzione delle Poste Italiane - Cmp di Padova. Le informazioni principali sono pertanto state integrate in questo numero. Indagine conoscitiva sull’ottemperanza del DM 11.03.88: sintesi dell’intervento del prof. G. Schiesaro Pubblicata la legge regionale sulle procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale

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Page 1: OTTOBRE/DICEMBRE · 2019. 1. 7. · 28 Anno VII OTTOBRE/DICEMBRE 1999 Trimestrale. Sped. in abb. postale art. 2 comma 20/c - legge 662/96. Filiale di Padova, Cmp Redazione: Ordine

28Anno VII

OTTOBRE/DICEMBRE

1999

Trimestrale. Sped. in abb. postaleart. 2 comma 20/c - legge 662/96.

Filiale di Padova, CmpRedazione:

Ordine dei Geologi - Regione del VenetoVia Diziani, 4/A - 30174 Venezia Mestre

Regolamento per ilfunzionamento delleCommissioni ConsultiveProvinciali

Ci scusiamo

con i nostri lettori e con gli iscrittiall’Ordine dei Geologi del Veneto

per il mancato recapito del nr. 26, dovuto ad una inspiegabile disfunzione

delle Poste Italiane - Cmp di Padova.

Le informazioni principali sono pertanto state integrate in questo numero.

Indagine conoscitivasull’ottemperanza del DM11.03.88:sintesi dell’intervento delprof. G. Schiesaro

Pubblicata la leggeregionale sulle proceduredi Valutazione d’ImpattoAmbientale

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VENETO GEOLOGI

2 Ordine dei Geologi Regione del Veneto

VENETO GEOLOGIFoglio d’informazione

dell’Ordine dei Geologi Regione del Veneto

Anno VII / Nr. 28 / Ottobre - Dicembre 1999

Direttore responsabile: Antonio Rosso

Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Padova alnr. 1521 il 20.07.96. / Trimestrale / Spedizione in abb.postale art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Pa-dova Cmp.

Proprietà e Redazione:

Ordine dei Geologi Regione del VenetoVia Diziani, 4/A - 30174 Venezia Mestretel. 041/981186 - fax. e segr. 041/505 9056e_mail: [email protected]

Direttore editoriale: Gino BorellaDirettore redazionale: Paolo Spagna

Comitato di redazione:

Danilo Belli, Gino Borella, Luca Capecchi, Paolo Cor-nale, Alessio Fileccia, Enrico Nucci, Roberto Sedea,Paolo Spagna, Pietro Zangheri.

Segreteria di redazione: Elisabetta Milisenna

Collaboratori:

Marina Aurighi, Paolo Baggio, Nuccio Bucceri, Mat-teo Ceruti, Enrico Conchetto, Giuseppe Franco Darte-ni, Enrico Farinatti, Andrea Garbellini, Vittorio Gen-nari, Gian Mario Giurlani, Matteo Massironi, Elisabet-ta Milisenna, Francesco Parisi, Cesare Rizzetto, Vale-rio Spagna, Lando Toffolet, Giuliano Vendrame, An-drea Vitturi, Pier Andrea Vorlicek.

Editore:

Libraria Padovana Editrice sas di G.P. Tonon & C.Casella postale, 990 - 35100 PadovaTel-fax: 049.807 5286 / Cell. 0347.210 3983e_mail: [email protected]

“Veneto Geologi” viene distribuito gratuitamente agliiscritti all’Ordine dei Geologi Regione del Veneto, alleAmministrazioni periferiche dello Stato nel Veneto eagli Enti Locali del Veneto. Chiunque volesse ricevereregolarmente i numeri della rivista dovranno dare cor-so ad un regolare abbonamento annuale versando L.50.000 nel ccp 12855359 intestato a: Libraria Padova-na Editrice sas - Casella postale, 990 - 35100 Padova.

Le notizie riportate sono desunte da fonti ritenute atten-dibili. La Direzione avverte comunque i lettori che nonsi assume alcuna responsabilità per eventuali danni ca-usati da informazioni errate. Gli articoli firmati espri-mono solo l’opinione dell’autore e non impegnano inalcun modo né l’editore né la redazione.

Garanzia di riservatezza. Il trattamento dei dati personali che riguardano le persone fisiche viene svoltonell’ambito della banca dati elettronica della Libraria Padovana Editrice e nel rispetto di quanto stabilitodalla legge 675/96 sulla “Tutela dei dati personali”. Garantiamo la massima riservatezza nel trattamen-to dei dati e che non saranno comunicati o diffusi ad altri. L’interessato potrà richiederne gratuitamentein qualsiasi momento la modifica o la cancellazione scrivendo al responsabile dati della Libaria Pado-vana Editrice che è regolarmente iscritta presso il Garante al nr. 976.

Stampa

Tipolito Aster, Padova.

Numero chiuso in redazione il 6 dicembre 1999.

SOMMARIO

3 EDITORIALE

Parola d’ordine: eliminare gli Ordini RegionaliPaolo Spagna

4 ATTIVITÀ DELL’ORDINE

6 Albo ProfessionaleSegnalazione terne

7 CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

8 Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consultive Provinciali

9 - Provincia di Treviso: lettera del Settore Ecologia, Ambiente e Gestione delTerritorio - Servizio Ecologia e Ambiente- Sintesi dell’intervento del prof. G. Schiesaro al Convegno “Indagine conosci-tiva sull’ottemperanza del Dm 11.03.88”

12 Guida alla compilazione delle Parcelle - 2Luca Capecchi

13 Case a rischio senza perizia. Intervista a Gian Piero Frare

14 Scienza e previsione: nuove metodologie di rilevamento per la previsione e laprevenzione del rischio

Paolo Baggio

15 Riceviamo e pubblichiamo

16 Pubblicata la legge reg.le sulle procedure di Valutazione d’Impatto AmbientaleGiuliano Vendrame

Aggiornamenti in materia di lavori pubblici (legge 415/98)Enrico Conchetto

17 Da Venezia e dintorniCesare Rizzetto

Brustolè, frana immobile

18 La tutela del paesaggio «riserva» per i geologiPietro De Paola

19 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: dalla macchina all’uomoFrancesco Nube - Enrico Conchetto

20 Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi

23 Terzo Convegno Nazionale sulla Protezione e gestione delle acque sotterraneeper il terzo millennio- C.C.P. Verona

24 Aggiornamento della Biblioteca dell’Ordine

In copertina:

Provincia di Bolzano, Strada provinciale per Castelrot-to: Frana per crollo. (foto: Archivio S.G., S.G. srl Ve-rona).

Orari SegreteriaORDINE REGIONALE

GEOLOGI DEL VENETO

Tel. 041 / 981 186Fax 041 / 505 9056

Lunedì - Mercoledì - Venerdìh. 15.30 - 19.30

Martedì - Giovedìh. 08.30 - 12.30

Segretaria: Sig.ra Cristina LazzariSig.ra Irene Vettorel

Consulente legale:Studio Legale CerutiRovigo - Via All’Ara, 8Vicenza- Contrà Barche, 33

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Ottobre - Dicembre 1999 3

VENETO GEOLOGI

La relazione programmatica delPresidente nazionale De Paola

per il triennio 1998-2001 e votata dalCNG, contiene tra i fattori programmaticiritenuti strategici anche la proposta dilegge per l’abolizione degli Ordini Re-gionali e l’istituzione di quelli provincia-li.

La motivazione sta nel fatto che gliOrdini Regionali sono ritenuti “struttu-

ralmente deboli e significativamente

condizionati da approssimativa forma-

zione, legata ad una carenza quantitati-

va e qualitativa dei quadri di settore”.In verità, questo duro attacco rappre-

senta nient’altro che l’ultimo atto di unlungo braccio di ferro ingaggiato tra ilCNG e le strutture decentrate, fin dal loroinsediamento. Una dimostrazione di for-za che in modo inequivocabile evidenziatutte le difficoltà e le incongruenze di unalegge, la L. 339/90, che consente all’or-gano nazionale di mantenere una anacro-nistica politica centralizzata, fondata perlo più sul ruolo insostenibile di program-mazione e di controllo verso gli organi-smi regionali, ormai invece maturi e pie-namente in grado di proporsi autonoma-mente sia sotto il profilo degli indirizzigenerali di categoria che sul piano eco-nomico-gestionale.

Ma la proposta di un’ulteriore decen-tramento a livello provinciale, benché in-giustificato dal punto di vista dei costiconseguenti e incongruente con l’attualeindirizzo riformistico di Governo, ci co-stringe però ancora una volta ad una seriariflessione su ciò che abbiamo fin qui co-struito.

Gli Ordini Regionali dei Geologi, i-stituiti nel 1992, sono riusciti in meno didieci anni a conquistare pari dignità diquelli storici (Ingegneri, Architetti, etc.)

l’E ditoriale

e giusto riconoscimento presso ogni Entipubblico e privato grazie soprattutto aduna struttura ordinistica organizzata subase regionale, che ha saputo dimostrarespecie nei rapporti istituzionali: snellez-za burocratica, immediatezza e capacitàdecisionale, nonché rappresentanza certanel confronto sulle questioni territorialiregionali.

Una forma, quella degli Ordini Re-gionali, che nel tempo si è dimostratavincente benché inizialmente fosse stataaccolta con grande scetticismo.

Pressoché unica nel panorama ordi-nistico italiano, essa fu concepita più percasualità che per calcolo, rivelandosi pe-rò idonea a coprire in breve tempo quelgap di rappresentatività istituzionale chepurtroppo ci divideva dagli altri Ordini.

Ed è questo il motivo principale di invi-dia che suscitiamo nei cosiddetti Ordini“forti”, che non trovano nelle loro strut-ture federative – meri organismi di rap-presentanza – quel potere decisionaleche invece è in capo a strutture regionalicome la nostra.

È nostra convinzione quindi che l’i-niziativa di legge proposta dal CNG siamotivata per lo più da una precisa volon-tà di frantumare le realtà regionali, inquanto ingestibili e incontenibili nella lo-ro pressante esigenza di attenzione e con-siderazione. Può infatti infastidire rico-

noscere quanto hanno saputo fin qui co-struire i Consigli Regionali, continua-mente soffocati da un sistema ordinisticocentralizzato, vecchio e pertanto supera-to, fatto di privilegi incontrastabili chenulla hanno a che vedere con la reale cre-scita della nostra categoria.

Ecco allora l’incomprensibile quantoanacronistica iniziativa dei Consigli pro-vinciali, motivata da logiche discutiliquale ad esempio la delega alle Provincein tema di urbanistica e di ambiente, di-menticando invece che l’organo legife-

rante è e continuerà ad essere la Regione,per cui è con essa che bisognerà confron-tarsi ed ovviamente mantenere i rapporti.

Una iniziativa quindi tanto inutilequanto dispendiosa perché i costi – chenessuno peraltro quantifica, ma che fa-cilmente possono essere ipotizzati – ine-vitabilmente graverebbero sugli iscritti,con l’unico risultato di indebolire l’Or-dine, il suo potere contrattuale e ciò che èpeggio, la sua rappresentatività istituzio-nale e cioè come eravamo negli anni ‘80.

Il V. Presidente O.R.G.V.

Paolo Spagna

PAROLA D’ORDINE:ELIMINARE GLI ORDINI

REGIONALI

TASSE ISCRIZIONI 2000Il Consiglio Regionale rende noto che, con delibera n. 65/99, sono stati approvati gli importi dei contributi dicompetenza regionale per l’anno 2000 (art. 4 Legge 339/90):

• tassa iscrizione Albo Professionale - iscr. sup. a due anni L. 270.000• tassa iscrizione Albo Professionale - iscr. inf. a due anni L. 230.000• tassa iscrizione Elenco Speciale L. 130.000• tassa di Prima iscrizione (una tantum) L. 40.000• tassa per rilascio certificati L. 30.000• ” ” ” (+ L. 20.000 in caso d’urgenza)• tassa per rilascio tessere L. 25.000• tassa per vidimazione parcelle - fissi L. 2% + 30.000• tassa per liquidazione parcelle - fissi L. 3% + 30.000

Il Consiglio Nazionale ha comunicato per l’anno 2000 i seguenti contributi di propria competenza:• tassa iscrizione Albo Professionale - iscr. sup. a due anni L. 160.000• tassa iscrizione Albo Professionale - iscr. inf. a due anni L. 75.000• tassa iscrizione Elenco Speciale L. 70.000

INTERNETe

GEOLOGI VENETI

Si invitano i Geologi venetiiscritti all’Ordine a comunica-re via e_mail al seguente indi-rizzo [email protected] sesono dotati di collegamentointernet.

Il collegamento Internet è, allesoglie del Duemila, uno stru-mento professionale.

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4 Ordine dei Geologi Regione del Veneto

VENETO GEOLOGI

attività dell’ordineattività dell’ordineattività dell’ordineattivitàdell’ordineattivitàdell’ordine

Ordine dei GeologiRegione Veneto

Venezia, 9 settembre 1999Prot. n. 236/P/99

PROVINCIA DI TREVISOSettore Gestione del TerritorioDott. C. RapicavoliTreviso

Oggetto: Relazione idrogeologica a firmadi ingegnere.

A seguito della Vs. segnalazione del08.09.99, prot. n. 27346, relativa ad unaindagine idrogeologica a firma di inge-gnere civile per una domanda di scaricodi insediamento produttivo (subirriga-zione) in Comune di Vedelago e redatta,come specificato dall’autore, in data 29.06.99 in ottemperanza a: L. 319/76, L.R.33/85, L. 172/95, segnaliamo i seguentiaspetti:1. gli argomenti trattati nella relazione

idrogeologica prevedono, in ottem-peranza alla normativa ed al recenteD.L. 11.05.99, n. 152, l’esecuzionedi prove in sito per la determinazionedei parametri idrogeologici;

2. che gli argomenti sono di competen-za del geologo facendo anche parteesclusiva delle materie di studio delsuo corso di laurea;

3. che in base alla L. 03.02.62, n. 112,“Disposizioni della tutela e del titolodella professione di geologo”, l’ar-gomento oggetto della predetta rela-zione è di esclusiva competenza di untecnico laureato, iscritto all’Ordineprofessionale dei Geologi (geologo oingegnere minerario); art. 3, formanooggetto della professione di geolo-go... (...) d) indagini geologiche rela-tive alle acque superficiali e sotterra-nee... (...);

4. che la relazione dell’ingegnere con-tiene solo una descrizione generaletotalmente ripresa da altrui lavori, enon entra nel dettaglio della situazio-ne idrogeologica locale che richiede-rebbe conoscenza e specializzazionediverse.Sperando con la presente di avere ri-

sposto alla Vs. segnalazione inviamo di-stinti saluti.

Il Presidente

Dott. Geol. Gino Borella

Ordine dei GeologiRegione Veneto

Venezia, 12 ottobre 1999Prot. n. 255/P/99

SINDACO del Comune diBRENDOLA

Responsabile III SettoreUfficio TecnicoIng. Paolo Rosini

Oggetto: Richiesta di preventivo perrelazione geologica. (Vs. richiesta prot.15567 PR del 24.09.99)

Con riferimento alla Vs. richiesta diofferta, richiamata in oggetto e al quadronormativo che regola le prestazioni pro-fessionali e i servizi di impresa, si evi-denzia quanto segue:• che le indagini geognostiche come in-

dicate nella Vs. richiesta di preventivo,ovvero prove penetrometriche, sondag-gi meccanici ed eventualmente analisidi laboratorio, sono prestazioni di im-presa e quindi correttamente, possonoessere soggette a gara secondo modali-tà scelte dall’Ente appaltante;

• che la relazione geologica e/o geotecni-ca rientra nella sfera delle prestazioniprofessionali di geologo e, per importiinferiori a 200.000 Ecu, devono essereaffidate esclusivamente su base curri-culare e nel rispetto dei tariffari profes-sionali (per la Regione Veneto eventua-li richieste di riduzione dell’importo,previste dalla legge 155/89, devono te-nere conto della Circ. di G.R. n. 31 del26.11.91, della D.G.R. n. 7858 del 22.12.87 nonché della D.G.R. n. 2788 del05.08.97);

• che le modalità di gara in oggetto conofferta unica non consentono di separa-re le prestazioni professionali, soggettea tariffa, da quelle imprenditoriali, con-figurandosi tra l’altro come gara al ri-basso tra professionisti in contrasto conl’art. 2233, 2° comma del C.C. e pertan-to soggette a ricorso da parte di ognisingolo professionista escluso, nel pro-prio interesse, e da parte dell’Ordineprofessionale nell’interesse generaledella categoria.

Si invita quindi codesto Ente a modi-ficare la formulazione della richiestad’offerta mantenendo distinte le presta-zioni imprenditoriali da quella professio-

nale.Confidando in tale tempestiva modi-

fica ci permettiamo, inoltre, di indicare laprassi corretta da seguire in questi casi:1. Affidamento dell’incarico di consu-

lenza tecnica ad un geologo profes-sionista, esclusivamente su base cur-riculare al fine di predisporre il pro-gramma delle indagini e delle speci-fiche tecniche di capitolato, in accor-do con l’Ente (art. 23 D.M. 18.11.71).

2. Affidamento, da parte dell’Ente, del-le indagini geognostiche ad impresadel settore secondo le modalità vi-genti (trattativa privata, gara ecc.).

3. Affidamento della direzione lavoridelle indagini al professionista inca-ricato.

4. Elaborazione dello studio geologicodi supporto alla progettazione, inter-pretazioni dati, calcoli, relazione ge-ologica e/o relazione geotecnica sulleindagini, come previsto dal D.M. 11.03.88, da parte del professionista in-caricato.Nel restare a disposizione per ogni

chiarimento, si inviano distinti saluti.Il Presidente

Dott. Geol. Gino Borella

Comune di BrendolaUfficio Tecnico Comunale

Lavori Pubblici

Brendola, 19 ottobre 1999Prot. 16961

Spett. Ordine dei GeologiRegione del Veneto – Venezia

Oggetto: V. fax del 13.10.1999 – Ns. ri-chiesta di preventivo per relazione geolo-gica.

Egregio Presidente,rispondo volentieri al Vs. fax di cui

all’oggetto evidenziando comunque lospirito con cui, nella piena autonomia ge-stionale che mi è affidata all’interno del-l’Ente, ho deciso di richiedere delle valu-tazioni economiche.

Premessa fondamentale risulta ilcontesto dei lavori per cui tale richiesta èstata fatta: si tratta di opere manutentivenel territorio comunale la cui progetta-zione viene svolta direttamente dai com-ponenti dell’Ufficio Tecnico.

Con l’approvazione dei progetti pre-

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VENETO GEOLOGI

attività dell’ordineattività dell’ordineattività dell’ordineattivitàdell’ordineattivitàdell’ordine

liminari, il quadro economico delle stes-se opere, evidenziava la necessità di ave-re dei riscontri specialistici che per loronatura non potevano essere svolti pressol’Ente, sia perché all’interno dell’UfficioTecnico non sono presenti figure profes-sionali idonee sia per mancanza di attrez-zature specifiche.

Mi riferisco alla redazione di relazio-ni geologiche conseguenti a prove pene-trometriche o stratigrafiche o comunqueconseguenti a valutazioni più ampie inordine alla stabilità di manufatti e/o ter-reni.

L’esiguità delle somme messe a di-sposizione in via preventiva, non con-sentivano con certezza di valutare se afronte di una prestazione specialistica af-fidata ci sarebbe stata la necessaria co-pertura finanziaria.

Questo il motivo della lettera di pre-ventivo inviata a tre professionisti ope-ranti in zona, e che già erano stati incari-cati dall’Amministrazione Comunale inprecedenza per altri servizi, il tutto al finedi definire il budget di spesa necessarioall’esecuzione delle predette prove e re-lazioni.

La lettera di invito a ciò predisposta,che si allega in copia, menziona somma-riamente le prestazioni richieste, sia inordine alle prove tecniche che alla attivi-tà professionale e non indica nessun cri-terio per l’eventuale commissione di pre-stazione o per l’affido dell’incarico.

Non si tratta pertanto di una gara nel-la fattispecie, come da Lei presunto, masemplicemente di una indagine esplora-tiva condotta sul mercato tra operato-ri/professionisti ritenuti qualificati.

I termini fissati per la presentazionedel preventivo/offerta sono giustificatidalla necessità di definire i lavori e quin-di non tanto quale scadenza di una garavera e propria.

Con riferimento quindi al Suo fax inordine alla tempestiva modifica della ri-chiesta di preventivo su richiamata, lastessa modifica non è ritenuta necessariain quanto, in modo del tutto autonomo esvincolato dalla prestazione delle su ri-chiamate richieste di preventivo, l’Am-ministrazione Comunale, mio tramite,deciderà di affidare l’incarico tecnico e/o

professionale per l’esecuzione delle pre-stazioni richieste, anche ad altre ditte oprofessionisti non interpellati in questafase.

Si rimane comunque a disposizioneper qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordialità.Il Responsabile U.T.C.

dott. ing. Paolo Rosin

Ordine dei GeologiRegione Veneto

Venezia, 25 ottobre 1999Prot. n. 269/P/99

SINDACO del Comune diSOMMACAMPAGNA

Egr. Sig. Sindacoa seguito della Sua richiesta del 16.

09.99 (prot. n. 17668) riguardante l’ap-plicazione del D.M. 11.03.88, precisia-mo quanto segue:1. La legge 2 febbraio 1974, n. 64, si ap-

plica a “tutte le opere pubbliche e pri-vate da realizzare nel territorio dellaRepubblica Italiana” (art. 1), ivi com-prese le costruzioni realizzate negliabitati da consolidare ovvero nellezone dichiarate sismiche (artt. 2 e 3).Infatti l’art. 1 della legge 64/74 pre-vede che “in tutti i Comuni della Re-pubblica le costruzioni sia pubblicheche private debbano essere realizzatein osservanza delle norme tecnicheriguardanti i vari elementi costruttiviche saranno fissati con successivi de-creti del Ministro per i Lavori Pubbli-ci”.

2. In attuazione della legge 64/74 sonostate quindi emanate due distinte nor-mative tecniche: l’una specifica perle costruzioni in zone sismiche in for-za degli artt. 2 e 3 (vds i DM 03.03.75, 03.06.81, 19.06.84, 29.01.85, 24.01.86 e 16.01.96), l’altra generale perla disciplina delle costruzioni pubbli-che e private ovunque realizzate ivicomprese quelle in zone sismiche(DM 11.03.88).

3. La relazione geologica e/o geotecni-ca previste dal citato DM ha lo scopodi valutare la fattibilità delle opere,garantirne la stabilità e la sicurezzadei manufatti limitrofi, e la idoneitàdelle scelte progettuali ed esecutive(art. A1, A2 e B2 del DM 11.03.88).

4. La relazione geologica e/o geotecni-

ca deve essere allegata alla richiestadi concessione edilizia in quanto:• costituisce parte integrante degli attiprogettuali (art. A3 DM 11.03.88);• deve essere portata a termine intempi utili alla compilazione dei pro-getti (art. A2, 5° comma, DM 11.03.88);• deve essere funzionale alle scelteprogettuali e alle modalità costruttive(art. A2, 3° e 6° comma, DM 11.03.88).

5. Il DM 11.03.88 non esclude mai chesi debba procedere alla caratterizza-zione geotecnica del terreno e allastesura di apposita relazione, nem-meno nei casi di costruzioni di mode-sto rilievo che, è bene ricordarlo, de-ve intendersi solo in rapporto alla sta-bilità opera-terreno (art. A2, 8° com-ma, art C3 ultimo comma, art. C4 ul-timo comma).Solo nei casi di cui sopra il DM 11.03.88 consente l’omissione delle in-dagini e dei relativi calcoli ma devecomunque essere redatta una relazio-ne di cui:• si dimostri che l’intervento in og-getto è di modesto rilievo in rapportoalla stabilità opera-terreno (art. A2ultimo comma DM 11.03.88);• si giustifichi l’omissione delle inda-gini e dei calcoli per la caratterizza-zione geotecnica dei terreni (art. C4ultimo comma DM 11.03.88);• si certifichi che la caratterizzazionegeotecnica dei terreni ottenuta da in-dagini eseguite sui terreni simili e inaree adiacenti sia sicuramente esten-sibile ai terreni oggetto di intervento(art. C3 ultimo comma DM 11.03.88)e si espliciti la fonte di provenienza ditali indagini.

6. Questa impostazione normativa ha,d’altra parte, già ricevuto autorevolerichiamo con la Circ. Regionale n. 2del 30.01.90 (BUR Veneto del 15.02.90, n. 10), in cui il Presidente dellaRegione Veneto sollecitava l’atten-zione dei destinatari “sulla necessitàche gli elaborati progettuali faccianoparte, nei casi indicati dal DM 11.03.88, la Relazione geologica e la Rela-zione geotecnica”.Poiché la Circ. Regionale n. 2/90 èindirizzata innanzitutto ai Sindaci eindividua tra gli organi tecnici con-sultivi tenuti a garantire l’osservanzadelle norme di cui all’oggetto laCommissione Edilizia, non vi è dub-

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6 Ordine dei Geologi Regione del Veneto

VENETO GEOLOGI

attività dell’ordineattività dell’ordineattività dell’ordineattivitàdell’ordineattivitàdell’ordine

bio che gli Uffici Tecnici sono chia-mati, in sede di istruttoria per il rila-scio delle concessioni edilizie, a veri-ficare il rispetto dell’obbligo di alle-gazione delle relazioni geologiche egeotecniche ai progetti presentati dasoggetti pubblici o privati.Ai sensi del D.M., l’elaborato geo-tecnico e geologico (quando prescrit-to) deve sempre essere richiesto dal-l’Ufficio istruttore senza esercitarealcuna discrezionalità nell’indivi-duazione delle opere dal punto di vi-sta delle dimensioni e/o volumetrie esuperfici.È il contenuto dell’elaborato, così co-me specificato dal DM stesso, chepuò essere diverso.

7. La relazione geologica deve essererichiesta per i punti E, F, G, H, I, L,M, N, O del DM 11.03.88 in aree nonsoggette a vincolo e anche per i puntiC e D per aree soggette a vincolo (si-smico L. 64/74, idrogeologico R.D.3267/23, paesaggistico L. 431/85).La relazione geologica deve essererichiesta per ciascun piano attuativo equindi nei seguenti casi (cfr. Sez. Hdel DM 11.03.88):• piani di lottizzazione• piani di edilizia economico-popo-lare• piani di insediamenti produttivi• piani particolareggiati e interventisulle aree sottoposte a vincolo (am-bientale, paesaggistico ecc).La relazione geotecnica deve essererichiesta per tutte le nuove costruzio-ni soggette a concessione.

8. Lo studio geologico del P.R.G. (L.R.40/80 e 61/85) ha la funzione di o-rientamento urbanistico generale,non può essere sostitutiva delle rela-zioni prescritte in modo puntale dallenorme del DM 11.03.88 (cfr Consi-glio di Stato parere n. 164/90)

9. Si precisa infine che la sanzione pre-vista dall’art. 20 della legge n. 64/74per chiunque violi le relative prescri-zioni pur essendo di modesta entità(una “semplice ammenda” da Lit.400.000 a Lit. 20.000.000) ha pursempre natura penale, essendo unacontravvenzione non depenalizzatadalla legge n. 689/81.

Per completezza si allega una copiadell’Indagine conoscitiva sull’applica-zione del DM 11.03.88 già pubblicata da

questo Ordine, al cui interno sono raccol-te le normative citate, in particolare sisottolinea la praticità della tabella pub-blicata a pag. 5 della stessa.

Per quanto sopra detto, a disposizio-ne per eventuali chiarimenti che codestoComune riterrà necessari, rinviando nelfrattempo anche ad un’attenta lettura delDM 11.03.88 e delle relative istruzionicome da Circ. del Ministero dei LL.PP.24.09.88, n. 304803, non rimane a questoOrdine che confermare la responsabilitàdel Comune in ordine al rispetto del DM11.03.88.

Distinti saluti.Il Presidente

Dott. Geol. Gino BorellaIl Segretario

Dott. Geol. Danilo Belli

ALBO PROFESSIONALE

Iscrizioniinserite nel nr. 26

MIGNUCCI ANNAPadova 31.03.99 n. 535

RIGOLIN SERGIORovigo 31.03.99 n. 536

GULLI FRANCESCORovigo 31.03.99 n. 537

GARDINI CLAUDIODossobuono / Vr 31.03.99 n. 538

MONTIN PAOLOVillafranca / Vr 31.03.99 n. 539

MOZZETTI MONTERUMICI ANDREAPreganziol / Tv 31.03.99 n. 540

STIMAMIGLIO EDOARDOVicenza 31.03.99 n. 541

Nuove IscrizioniRODA VITTORIO

Verona 17.09.99 n. 545RENIERO GIOVANNI

Negrar / Vr 19.11.99 n. 546

Iscrizioni elenco specialeinserite nel nr. 26

FURLAN FABIOVerona 17.05.99 n. 98

Trasferimenti ad altri Ordiniin Elenco speciale

BUSONI SIMONECastelfranco Veneto / Tv 19.11.99 n. 99

CancellazioniCARRARO ALESSANDRO

Martellago / VeDEBIASI CLAUDIO

BellunoDECIMA ARVEDO

Agordo / BlGRAVA GIOVANNI

Tarzo / Tv

SEGNALAZIONE TERNE

Inserite nel nr. 26

COMMISSIONE EDILIZIACOMUNALE

San Pietro in Cariano / VrAldo MarzolaDomenico CastellaccioClaudio Leoncini

ESPERTO IN BELLEZZENATURALI - LR 63/94

Sovizzo / ViUmberto PivettaPaolo CornaleRoberto Rech

Montecchio Precalcino / ViGiampaolo CarolloFranco MonticelloRoberto Rech

ESPERTO IN MATERIAIDROGEOLOGICA

Selva di Progno / VrFernando CavagnariFranco Di ToroAndrea Stecherle

ART. 4 LR 27.06.97 n. 25Creazzo / Vi

Andrea SottaniMaurizio ChendiRoberto Rech

Nuove terne

COMMISSIONE EDILIZIACOMUNALE

Altavilla Vicentina / ViAndrea BaldracchiMaurizio ChendiEmanuela Tescari

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VENETO GEOLOGI

Ottobre - Dicembre 1999 7

CONSIGLIO NAZIONALEDEI GEOLOGI

Circ. n. 117, 11 maggio 1999

Oggetto:Incarichi di progettazione di lavoripubblici e criteri di affidamento -Sentenza del Consiglio di Stato,Sez. V, del 02.10.1998/26.01.1999n. 64.

Il Consiglio di Stato, Sezione V, si èrecentemente espresso sui criteri di affi-damento della progettazione in materiadi lavori pubblici.

Con la menzionata sentenza, il Con-siglio di Stato, confermando tra l’altro lapronuncia del TAR della Puglia, ha sta-bilito che unico criterio per il conferi-mento da parte di una pubblica ammini-strazione dell’incarico di progettazione ilcui importo stimato sia inferiore a200.000 Ecu sono i curricula apposita-mente prodotti dai professionisti aspiran-ti, in applicazione dell’art. 17, comma12, della legge Merloni 109/1994 nel te-sto modificato dalla legge 415/98.

L’Amministrazione resistente ha so-stenuto, sia nel giudizio dinanzi al TARche in quello dinanzi al Consiglio di Sta-to, l’inapplicabilità della citata normaagli enti locali relativamente a operepubbliche di interesse regionale e finan-ziate dalla Regione stessa. Il Consiglio diStato ha affermato in merito che la disci-plina dettata dalla legge quadro sui lavoripubblici rappresenta per le Regioni disci-plina fondamentale di riforma economi-co-sociale e di principio che si applicaanche agli enti ed alle amministrazionilocali.

Conclude sul punto il Consiglio diStato per la piena applicazione del citatocomma 12 dell’art 17 della legge Merlo-ni e, conseguentemente, deduce chel’amministrazione può legittimamentecondurre solo quelle valutazioni che con-cernono elementi contenuti nei curriculaprodotti dai professionisti e, quindi, es-senzialmente le doti professionali matu-rate nel tempo, anche con specifico rife-rimento al tipo di progettazione da affi-dare. Ne consegue la non applicabilità,per l’affidamento di incarichi di proget-tazione nei limiti dell’importo sopra in-dicato, di criteri di selezione attinenti alprezzo più basso.Si allega copia della sentenza predetta.

Il PresidenteDott. Geol. Pietro De Paola

DISPONIBILI IN SEGRETERIA

♦ B.U.R.Bollettino Ufficiale della Regione Veneto

♦ G.U.Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

♦ Tessere di RiconoscimentoCosto L. 25.000 (per il rilascio sono neces-sarie 2 foto tessera)

♦ Tariffario ProfessionaleCosto L. 5.000 (nuova ristampa con legisla-zione a cura del C.N.)

♦ Guida alla compilazionedelle parcelle

Costo L. 5.000 (nuova edizione 1998 ag-giornata)

Circ. n. 123, 18 novembre 1999

Oggetto:Modifiche al decreto legislativo494/1996.

In riscontro alla nota dell’O.R. di Si-cilia n. 3850/99 pervenuta in data 15.11.99, si informa, come d’altronde già rife-rito in tutte le occasioni d’incontro traCNG e OO.RR., che il Sottosegretario diStato al Ministero del Lavoro ClaudioCaron, con il quale questo Consiglio Na-zionale, sin dal tempo del suo insedia-mento (novembre 1998) intrattiene rap-porti di proficua collaborazione anchesul tema in oggetto, ha provveduto a pro-porre con estrema puntualità ed efficaciatutti gli emendamenti elaborati dal Con-siglio Nazionale. Il Sottosegretario Ca-ron, cui va per intero il ringraziamento diquesto Consiglio Nazionale, ha sempretutelato, con equilibrio e saggezza, le le-gittime istanze dei geologi, tra le quali,oltre alla qualificazione della laurea ingeologia per il coordinamento della sicu-rezza nei cantieri temporanei e mobili,anche quella relativa all’organizzazionedei corsi. Su quest’ultimo aspetto, consi-derate le analoghe aspirazioni di altrisoggetti ugualmente interessati, si eraconvenuto di proporre una generica for-mulazione che comprendesse tutti gliOrdini e Collegi interessati, come quellapoi effettivamente recepita nel testo del-l’art. 9. Pertanto, la formulazione finaledell’art. 9 che accoglie tutti gli emenda-menti proposti dal Consiglio Nazionale efatti propri dal Governo è la seguente:

Art. 91. All’art. 10 del decreto legislativo

n. 494 del 1996 sono state apportate leseguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera a) è sosti-tuita dalla seguente:“a) diploma di la-urea in ingegneria, architettura, geo-logia, scienze agrarie o scienze foresta-li, nonché attestazione da parte di da-tori di lavoro o committenti compro-vante l’espletamento di attività lavo-rativa nel settore delle costruzioni peralmeno un anno;”

b) al comma 1, la lettera c) e sosti-tuita dalla seguente: “c) diploma di ge-ometra o perito industriale o peritoagrario o agrotecnico nonché attesta-zione da parte di datori di lavoro ocommittenti comprovante l’espleta-mento di attività lavorativa nel settoredelle costruzioni per almeno tre anni;”

c) il comma 2 è sostituito dal se-guente: “2. I soggetti di cui al comma 1

devono essere, altresì, in possesso diattestato di frequenza a specifico corsoin materia di sicurezza organizzatodalle regioni mediante le strutture tec-niche operanti nel settore della pre-venzione e della formazione professio-nale, o, in via alternativa, dall’Ispesi,dall’Inail, dall’Istituto italiano di me-dicina sociale, dai rispettivi ordini ocollegi professionali, dalle università,dalle associazioni sindacali dei datoridi lavoro e dei lavoratori o dagli orga-nismi paritetici istituiti nel settoredell’edilizia”.

È appena il caso di rilevare, però, cheiniziative come quella autonomamenteintrapresa dall’Ordine Regionale di Sici-lia, quando non opportunamente coordi-nate con quelle avviate dal Consiglio Na-zionale, sono da evitare in ogni caso, per-ché potenzialmente capaci di produrreindesiderate e pericolose turbative politi-che.

Si raccomanda, per il futuro, la mas-sima attenzione sull’argomento, conl’invito tassativo a consultare prioritaria-mente, sulle questioni di valenza nazio-nale, lo scrivente Consiglio, cui competela rappresentanza presso le Istituzioni diGoverno dell’intera categoria.

Si precisa, infine, che il predetto de-creto legislativo, che ha ottenuto l’ap-provazione del Consiglio dei Ministri indata 15 novembre scorso, attende di esse-re ulteriormente perfezionato in vistadella pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-ciale.

A detta pubblicazione questo Consi-glio Nazionale farà seguito con una cir-colare esplicativa della norma in esame.

Il Presidente

Dott. Geol. Pietro De Paola

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8 Ordine dei Geologi Regione del Veneto

VENETO GEOLOGI

Approvatocon delibera O.G.R.V. n. 80/1998

Capo 1COSTITUZIONE

Art. 1Costituzione delle Commissioni

Le Commissioni consultive provin-ciali (CCP) vengono istituite per ogniprovincia della Regione Veneto dal Con-siglio Regionale dell’Ordine dei Geologi(CRG) come organo di consultazione edi proposta verso il Consiglio.

Capo 2FINALITA’

Art. 2Compiti delle C.C.P.

Le Commissioni hanno compiti disupporto nei confronti dell’attività delCRG tra cui:• assicurare un costante rapporto tra

CRG e iscritti, segnalando le istanze diquesti, e le problematiche provinciali diinteresse per la categoria;

• informare sulle attività e le iniziativedel CRG:

• promuovere iniziative di informativa,conoscenza e colleganza, anche con inuovi iscritti;

• promuovere incontri con il CRG sutemi specifici;

• organizzare a livello provinciale, in ac-cordo con il CRG, iniziative ed incontridi interesse per la categoria;

• favorire la partecipazione al dibattitotecnico-territoriale e politico ambienta-le locale su tematiche di interesse per lacategoria;

• promuovere, in accordo con il CRG, in-contri con Enti pubblici provinciali ecomunali, associazioni territoriali eambientali, di interesse provinciale;

• esaminare documenti, normative, pianidi interesse comunale, comprensorialee provinciale; elaborare osservazionie/o modifiche nell’interesse della pro-fessionalità geologica, verificare lo sta-to di attuazione delle normative

Capo 3STRUTTURA E

FUNZIONAMENTOArt. 3Componenti

Ogni geologo iscritto all’Ordine delVeneto può far parte della CCP, previarichiesta scritta alla Segreteria dell’Or-dine.

È membro di diritto della CCP ilConsigliere regionale delegato dal CRG.

L’elenco ufficiale dei componentiviene stilato e tenuto dalla Segreteriadell’Ordine.

È facoltà della Commissione verifi-care periodicamente l’elenco dei compo-nenti.

Art. 4Insediamento, durata e riunioni

Ad ogni rinnovo periodico del CRGvengono rinnovate anche le CCP.

Le CCP si insediano, su convocazio-ne del Consigliere regionale delegato perogni provincia.

Le riunioni sono aperte a tutti gliiscritti e avvengono con scadenza perio-dica, secondo un ordine del giorno pre-stabilito. La partecipazione alle attivitàavviene a titolo gratuito.

Art. 5Il Consigliere regionale delegato

Il Consigliere regionale delegato hala rappresentanza della CCP e riferiscedell’operato e dei lavori della stessa alCRG.

Il Consigliere regionale delegato no-mina il coordinatore provinciale e il se-gretario.

Il Consigliere regionale delegatoconvoca le riunioni della CCP.

Art. 6Il coordinatore provinciale

I compiti del coordinatore provincia-le sono:

a) l’organizzazione delle riunioni incollaborazione con il Consigliere regio-nale delegato;

b) l’organizzazione degli aspetti ope-rativi della CCP;

c) la rappresentanza della CCP, su

delega del Consigliere regionale delega-to, in sua assenza o per motivato impedi-mento.

Art. 7Il segretario

Il segretario collabora con il Consi-gliere regionale delegato e con il coordi-natore provinciale; é responsabile dellacorrispondenza della documentazione,gli ordini del giorno delle riunioni e deiverbali.

Art. 8Corrispondenza e documentazione

La corrispondenza ordinaria e la do-cumentazione della CCP, stampata sucarta intestata dell’Ordine – Commissio-ne Consultiva Provinciale di (nome dellacittà) – è firmata congiuntamente dalConsigliere regionale delegato e dal Pre-sidente dell’Ordine Regionale dei Geo-logi del Veneto.

Art .9Assemblea provinciale degli iscritti

L’Assemblea degli iscritti può essereconvocata dal Consigliere regionale de-legato almeno una volta l’anno mediantecomunicazione scritta da trasmettere al-meno 15 giorni prima della data stabilita,con ordine del giorno prestabilito.

L’Assemblea può’ formulare propo-ste su tematiche generali riguardanti laprofessione di geologo e la realtà provin-ciale

L’Assemblea può’ fare proposte periniziative e attività a livello locale.

All’Assemblea vengono comunica-te: periodicità, orario e sede delle riunio-ni della CCP; le nomine, le deleghe, le at-tività svolte e quelle in calendario.

Art. 10Il presente regolamento entra in vi-

gore dopo l’approvazione da parte delCRG.

Regolamento per il funzionamentodelle CommissioniConsultive Provinciali

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VENETO GEOLOGI

Ottobre - Dicembre 1999 9

PROVINCIA DI TREVISOSettore Ecologia Ambientee Gestione del Territorio

Servizio Ecologia e Ambiente

Treviso, 12 novembre 1999Prot. n. 27346/8121

- Spett. Ordine dei GeologiVenezia- Al Settore Ecologiadelle Province del Veneto

Oggetto: Domande di autorizzazione al-lo scarico sul suolo: relazioni idrogeolo-giche.

Le modalità dello scarico delle acquereflue sul suolo vengono normate in Ita-lia dalla Del. C.I. 04.02.77. Essa dà diret-tive non solo sul dimensionamento dellarete di dispersione del refluo, ma anchesulle caratteristiche geologiche ed idro-geologiche del sito in cui avviene lo sca-rico.

Stante la notevole difformità di dati eparametri indagati nelle diverse relazioniche questi uffici hanno avuto modo dianalizzare durante le istruttorie affronta-te nel corso degli anni, si ritiene essenzia-le portare alla V. conoscenza quali siano idocumenti ed i parametri minimali che,in base agli scopi che si prefigge questaAmministrazione, risultino indispensa-bili in una relazione idrogeologica:• inquadramento geografico/topografi-

co (sc. 1:25.000 o 1:10.000);• estratto del PRG;• estratto catastale 1:5.000;• natura e caratteristiche granulometri-

che del terreno per almeno due metri aldi sotto del piano di posa dell’opera inprogetto dal piano campagna;

• soggiacenza della falda con valutazio-ne della minima profondità della stessa(livello medio massimo assoluto s.l.m.dal piano campagna) e direzione di de-flusso;

• permeabilità del terreno;• censimento e definizione di pozzi, sor-

genti e corsi d’acqua per un raggio dialmeno 200 m dall’opera in progetto;

• documentazione fotografica del sito edelle prove eseguite.

Vi preghiamo di dare la massima dif-fusione a quanto riportato presso i V.iscritti, invitandoli a volersi uniformarealle nostre richieste.

RingraziandoVi anticipatamente,porgiamo distinti saluti.

Il Dirigente del Settore VI

dott. Carlo Rapicavoli

Convegno / Venezia 20.02.1998

INDAGINE CONOSCITIVASULL’OTTEMPERANZA DEL D.M.11.03.1988

Sintesi dell’intervento del prof. G. SchiesaroAvvocato dello Stato

Ho colto con piacere l’invito chemi è stato rivolto dall’Ordine

dei Geologi del Veneto perché mi dàl’opportunità di tornare ancora una voltasu questioni ormai vecchie. Il dato dram-matico è che stiamo ragionando di sceltenormative fatte nel 1974, cioè una prei-storia fa, scelte che non sono mai state at-tuate nel nostro paese, non solo nel Vene-to. Questa è una materia emblematica, èun settore emblematico di come in Italiale leggi restino molto spesso soltanto sul-la carta. Poi possono succedere i disastri,o possono succedere i processi che seguo-no i disastri. Ma quello che è sconsolanteè che non bastano i disastri, non bastano iprocessi per garantire quel minimo di os-servanza della legge che sarebbe invecerichiesto in un paese civile.

Vedete, la normativa tecnica di buo-na costruzione è una materia che comepoche altre è stata disciplinata dal legi-slatore statale in modo esemplare, inquanto è tutto fuorché generica, confusao in qualche modo di incerti contorni. Bi-sogna allora da un lato capire cosa mancaperché questa disciplina venga puntual-mente rispettata, osservata e fatta osser-vare da coloro che hanno l’obbligo giuri-dico di farla osservare. Cerchiamo alloradi ripercorrerla.

(...)Il legislatore del ’62 sostanzialmente

diceva: “Chiunque costruisca un manu-

fatto deve farlo in modo tale da rispettare

le regole dell’arte del costruire.” Nonspecificava quali fossero queste regoledell’arte, ma faceva un rinvio esplicito aquelle regole tecniche di buona costru-zione che qualsiasi esperto di costruzio-ne non poteva non conoscere. E impone-va il rispetto di queste regole, il cui conte-nuto non determinava normativamente,dicendo che questo rispetto era richiestoperché garantiva le condizioni minime disicurezza; la costruzione per stare in pie-di deve essere ben fatta. Se non è ben fat-ta in tutti i suoi aspetti a partire dalle fon-damenta, la costruzione rischia di cadere.

E siccome lo Stato deve preoccuparsidella sicurezza del cittadino, imponeval’obbligo che ogni costruzione fosse benfatta, in tutte le sue componenti.

(...)Ecco che allora un cambiamento ra-

dicale e per certi versi rivoluzionario èstato fatto nel ’74, allorquando con lanuova legge antisismica il legislatore hacambiato criterio di valutazione. Ha sta-bilito per la prima volta che le norme tec-niche di buona costruzione non fosserosoltanto quelle date dall’arte del costrui-re, ma che invece fossero regole tecnichenormativamente disciplinate da provve-dimenti ministeriali, cioè che ci dovesse-ro essere dei decreti ministeriali che sta-bilissero che cosa va fatto affinché unacostruzione sia ben realizzata. E così hadettato l’art. 1 della legge 64/74 il qualeparte dicendo: “In tutti i Comuni della

Repubblica le costruzioni sia pubbliche

che private debbono essere realizzate in

osservanza delle norme tecniche che sa-

ranno date con decreto ministeriale.”(...)Io ho cominciato ad occuparmi di

queste cose vent’anni fa, quando il Mini-stero dei LL.PP. nella direzione dell’edi-lizia statale di questo si occupava. E nonsi riusciva a capire dove fosse il proble-ma interpretativo sollevato da tanta genteche non riusciva a capire la ragione percui le norme tecniche di buona costruzio-ne si applicavano a tutti i Comuni. Arri-vavano quesiti, arrivavano richieste dichiarimenti, ma non c’era margine di in-terpretare niente! E’ elementare che ilprincipio che la sicurezza vada garantitadappertutto. Per quale ragione dovrebbe-ro esserci delle regioni del territorio incui la sicurezza non deve essere garanti-ta? Se è vero che le norme tecniche di bu-ona costruzione sono le regole minimeper cui una casa stia in piedi, qual è la ra-gione per cui queste regole non debbanoessere rispettate da qualche parte? O losono e lo sono per tutti, o non lo sono af-fatto.

Nel momento in cui si dice che sono

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10 Ordine dei Geologi Regione del Veneto

VENETO GEOLOGI

regole di sicurezza, queste devono valereper tutti e per tutti i tipi di costruzione.D’altronde, non è una scelta dell’inter-prete: lo dice l’art. 1 in modo inequivoca-bile e pacifico. Qual è stato il riflesso diquesta scelta normativa? La conseguen-za fondamentale è stata che l’attività edi-lizia improvvisamente ha cessato di esse-re un’attività libera ed è divenuta un’at-tività a contenuto vincolato normativa-mente. Chiunque voglia esercitare attivi-tà edilizia non può farlo come megliocrede, ma dal 1974 deve normativamentefarlo secondo il rispetto di alcune regoletecniche. Certo, si dirà, può anche deci-dere di non farlo; bene, ci sono delle san-zioni pesantissime. Perché il rispetto diquelle regole tecniche è stato posto dallegislatore proprio come condizione mi-nima di sicurezza per garantire la stabili-tà dei fabbricati.

(...)

La sanzione non è decisiva per scorag-giare comportamenti illeciti, pertantobisogna dare attuazione all’art. 23 dellaL. 64/74 e prevedere la demolizione.

Cerchiamo di continuare la riflessio-ne sull’implicazione della scelta del legi-slatore nel ’74. Abbiamo dato come pri-mo punto la tipizzazione della norma tec-nica con effetto di vincolo dell’attivitàedilizia, che non è più un’attività a formalibera ma che non può essere che un’at-tività a forma vincolata. L’atra conside-razione fondamentale è quella dell’equi-parazione della normativa tecnica sotto ilprofilo della sicurezza. Tanto la normatecnica di buona costruzione di cui al-l’art. 1, quanto le norme tecniche perl’edilizia antisismica di cui all’art. 3, so-no norme che hanno una simile procedu-ra di emanazione e sono norme ugual-mente destinate a garantire lo stesso ri-sultato di sicurezza. Ovviamente sononorme a contenuto diverso l’una dal-l’altra, perché sono diverse le realtà in cuivanno ad inserirsi. Come dicevo prima,le norme per l’edilizia in zona sismica so-no più restrittive perché hanno per ogget-to la particolare condizione di rischio chec’è nel territorio soggetto a rischio sismi-co. Le altre sono meno restrittive, ma en-trambe sono accomunate dalla stessaprocedura di varo e soprattutto da unastessa finalità di garantire la sicurezzadella costruzione rispetto a rischi di crol-lo.

Questa equiparazione non sussistesolamente rispetto alle finalità e alla pro-cedura di varo della normativa tecnica; èun’equiparazione estremamente signifi-

cativa anche sotto il profilo delle conse-guenze in caso di violazione. Se violiamouna norma antisismica, commettiamo lostesso reato che si commette quando siviola una norma di buona costruzione. E’identico il trattamento sanzionatorio sot-to tutti i punti di vista. L’art. 20 della leg-ge dice espressamente che: “Costituisce

reato la violazione delle prescrizioni

contenute nella presente legge e nei de-

creti di cui agli articoli 1 e 3.” È sempreuna sanzione penale, come anche l’entitàdella pena: da £ 400.000 a £. 20.000.000.e’ una sanzione non depenalizzabile pa-cificamente.

La sanzione di per sé non è decisivaper scoraggiare comportamenti illeciti.Bisogna aggiungere qualcosa più signifi-cativo e scoraggiare chiunque trasgredi-sca alla norma, come la previsione dellademolizione del fabbricato costruito.L’art. 23 questo prevede. Non è tanto lasanzione pecuniaria irrisoria, quanto lasanzione che prevede la demolizione:quando si accerta che è stata violata unanorma tecnica di buona costruzione duesono le cose: o la violazione è sanabileperché si può ancora rimediare in corsod’opera; o la violazione è insanabile per-ché ad esempio le fondamenta sono giàstate fatte in un certo modo e non è possi-bile metterci mano e non sono conformial criterio di realizzazione delle fonda-menta previsto dal decreto di cui parlia-mo.

(...)Ed è una sanzione che si applica non

soltanto nella violazione della normativatecnica antisismica, ma anche nella vio-lazione delle norme tecniche di buonacostruzione prevista dall’art. 1. Tant’èche l’ultimo comma dell’art. 23 specifi-camente dice: “Con la sentenza di con-

danna il pretore ordina la demolizione

delle opere e/o delle parti di esse costrui-

te in difformità delle norme della presen-

te legge o dei decreti ministeriali di cui

agli articoli 1 e 3.” Vedete la peculiarità.Lo dice l’art. 20 a proposito della sanzio-ne penale il richiamo ai decreti di cui agliarticoli 1 e 3; lo dice l’art. 23 a propositodella demolizione e richiamo alla norma.

(...)Siamo nel ’74, la preistoria della nor-

mativa edilizia italiana! E qui c’era giàdisciplinata una procedura di esecuzionein danno, ancora una volta disciplinata inmodo completo ed esemplare. Per cui daquella demolizione non si scappa. O lo fail condannato o lo fa l’ufficio regionalecui il cancelliere deve comunicare la sen-tenza per le competenze in ordine alla de-

molizione. E se il reato si prescrive, an-cora una volta la legge prevede anchequesto caso: il presidente della GiuntaRegionale provvede alla demolizione.Queste cose erano già previste dieci anniprima del condono edilizio.

(...)

Il potere extra ordinem del Prefetto neicasi di gravità e urgenza.

L’art. 31 prevede che il prefetto, nellesituazioni di particolare gravità e urgen-za, possa intervenire ancora con i lavoriin corso per imporre le modifiche richie-ste in base alla normativa tecnica che nonrisulta accertata. Queste sono situazioniparticolari in cui ad esempio ci sono ri-schi di crollo o di sprofondamento o al-tro, rispetto alle quali non è sufficiente ildecreto di sequestro dell’autorità giudi-ziaria per bloccare l’iniziativa costrutti-va. Ciò che non viene bloccata è la situa-zione di rischio che quella determinatainiziativa edilizia ha arrecato al territo-rio. Allora, in questi casi la legge oppor-tunamente prevedeva il potere d’inter-vento di un organo amministrativo, comeil prefetto, che aveva la possibilità di or-dinare e di richiedere al costruttore l’ado-zione di misure cautelari atte a rimediareai danni che aveva arrecato al territorioviolando la normativa tecnica. Ovvia-mente questo nelle situazioni di pericoloe di rischio che fossero di particolare si-gnificato.

Questo per dirvi come anche questopotere sostitutivo d’intervento del prefet-to fosse stato pensato proprio per chiude-re il cerchio, per non lasciare cioè cheniente scappasse e per evitare che ci po-tessero essere situazioni di pericolo inge-stite e incontrollate rispetto alle quali loStato non avesse modo di intervenire pergarantire l’incolumità pubblica. Quindiuna legge completa che prevede ancheuna sorta di codifica dell’attività di vigi-lanza, anche se su questo punto la formu-lazione pecca di qualche incertezza. Adesempio, in questo caso c’è un richiamoalla competenza degli organi di accerta-mento in ordine alla violazione delle pre-senti norme, e non c’è ad esempio quel-l’esplicito rinvio alle norme anche di de-creti di cui agli artt. 1 e 3, che invece è si-stematicamente contenuto nell’art. 20 enell’art. 23.

(...)

Spetta alla Regione il compito di vigila-re sulla conformità dell’opera alle speci-fiche normative.

Esiste anche una specifica attribuzio-

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VENETO GEOLOGI

Ottobre - Dicembre 1999 11

ne di compiti di vigilanza dell’art. 29 agliuffici tecnici della Regione che debbonoaccertare se le costruzioni, riparazioni oricostruzioni procedono in conformitàdelle presenti norme. Il compito della vi-gilanza sul rispetto della normativa tec-nica sia di buona costruzione che di edili-zia antisismica viene dall’art. 29, secon-do comma, e viene affidata agli uffici delGenio Civile passanti alle Regioni.

L’ultimo tassello è quello del colle-gamento che il legislatore ha fatto con lanormativa urbanistica. Ha voluto cioè fa-re in modo che non potesse essere rila-sciata la licenza di abitabilità alle costru-zioni che non fossero in regola con le esi-genze di sicurezza. L’art. 28 stabilisce in-fatti il principio che il rilascio della licen-za di abitabilità è condizionato all’esi-bizione di un certificato in cui risulti laperfetta rispondenza del fabbricato anco-ra una volta alle presenti norme, cioè allenorme previste dalla legge e quindi allenorme tecniche di buona costruzionepreviste dall’art. 1 e alle norme di ediliziaurbanistica nei casi soggetti all’art. 3.

Anche questa è una previsione parti-colare che viene fatta e pensata per ope-rare un ulteriore strumento di pressionenei confronti di chi deve costruire. Chicostruisce non rispettando le norme, sache corre il rischio di una sanzione pena-le e quindi di essere processato; inoltre sadi correre il rischio di una demolizionedel fabbricato che realizza; e sa inoltreche corre il rischio, quand’anche l’edi-ficio fosse rimesso a posto, di non averela licenza di abitabilità. Quindi da nessunpunto di vista si ha la possibilità di utiliz-zare economicamente il bene che vai arealizzare. Inutilizzabilità assoluta delbene. Il sistema si chiude quindi con que-sta previsione e da qui nasce l’incertezza,da qui nascono i ritardi, da qui nascono leipotesi di mancata applicazione: quindi, iquesiti che vengono fatti all’amministra-zione, i pareri, le inerzie degli organi dicontrollo, la disapplicazione della normada parte degli enti locali che non subordi-nano la concessione edilizia a questo tipodi accertamento e via dicendo.

Inerzie e ritardi che trovano spesso –o possono trovare – un appiglio normati-vo. Mi riferisco al caso per es. della pre-visione contenuta nella L.R. n.42 del1984 la quale, all’art. 62, dice che il certi-ficato previsto dall’art. 28 della legge64/74, necessario per il rilascio del certi-ficato di abitabilità, dovrà essere fatto inun certo modo e dovrà peraltro attestarela perfetta rispondenza delle opere rea-lizzate con la normativa per le costruzio-

ni classificate sismiche. Non è vero!Questa è un’interpretazione riduttivadell’art. 28 che dà il legislatore regionale,perché non è vero che debba essere sol-tanto fatto con riferimento alla rispon-denza con la normativa di edilizia antisi-smica.

Nei comuni che non sono classificatisismici esiste pur sempre un’altra norma-tiva tecnica il cui rispetto deve essere co-munque attestato per avere il certificatodi abitabilità. Quindi, vedete come que-sto sia un esempio classico in cui la leggeregionale attraverso una formulazioneinfelice può indurre in errore circa l’ob-bligatorietà o meno di certi comporta-menti, che invece la legge nazionale pa-cificamente ritiene come vincolati.

L’applicazione del DM 11.03.88 non èun fatto discrezionale, ma un obbligonormativo.

Così come la circolare della RegioneVeneto del 1990 a cui si faceva riferi-mento nell’intervento di apertura, la cir-colare n.2 del 30/01/1990, quando dice:“Si rileva la necessità che la realizzazio-

ne delle opere edilizie e delle infrastrut-

ture non entrino in contrasto con le atti-

tudini del terreno sul quale le opere van-

no ad insistere”, fa una valutazione diprincipio, un auspicio, ma non è questo ilpunto. Si rileva l’esistenza di norme tec-niche che devono essere rispettate in tuttii comuni della Repubblica, il cui rispettodi per sé solo garantisce che la costruzio-ne non entri in contrasto con le attitudiniecc. Non è a discrezione di chi costruiscedecidere se c’è o non c’è il contrasto! E’la norma che ce lo dice, e una volta rispet-tata la norma, il contrasto non c’è più!

(...)

Le responsabilità del pubblico dipen-dente e dell’Amministrazione nel casodi comportamenti omissivi.

Per quanto riguarda le responsabilitàdel funzionario, ci sono responsabilità ditipo omissivo, nel senso che se è una deli-berata scelta di violare la norma, c’èl’ipotesi di reato n. 328 che, nonostante levarie modificazioni, consente di punireancora il rifiuto dell’amministratore ditenere condotte vincolate per ragioni disicurezza pubblica. Questo è uno dei casiche va a toccare norme di comportamentiamministrativi, che sono finalizzati a ga-rantire esigenze di sicurezza pubblica.Quindi scatta il primo comma del 328, enon il secondo, perché non è necessariola messa in mora.

(...)

Ci può essere l’abuso (n.323) ancorauna volta se l’attività viene posta in esse-re per favorire qualcuno, anche se si trat-ta di vantaggi di tipo patrimoniale, nelsenso che il costruttore omette di farecerti adempimenti, guadagna o rispar-mia. Se l’attività del pubblico ammini-stratore non richiede la relazione geolo-gica, è perché così il costruttore possa ri-sparmiare i soldi della relazione geologi-ca; allora, il 323 scatta subito e scatta su-bito anche il 328.

(...)Fino adesso abbiamo parlato di situa-

zioni in cui non si è verificato un pericoloconcreto, ma solo un pericolo astratto.Cosa succede quando crolla un fabbrica-to? Cosa succede quando sprofonda uncantiere? Qui cambia ancora una volta loscenario: non sono più reati contro lapubblica amministrazione, ma diventanoreati contro l’incolumità pubblica. Quiscatta il meccanismo del concorso delpubblico ufficiale, attraverso una con-dotta omissiva, nell’evento di pericolo,con la conseguente esposizione del re-sponsabile civile comune garante delleobbligazioni che il pubblico ufficiale fascaturire attraverso la sua condotta illeci-ta. L’ufficiale dipendente comunaleespone non solo la sua responsabilità pe-nale personale, ma anche la responsabili-tà patrimoniale dell’ente da cui dipende.Per cui il risarcimento del danno in casodi disastro verrà chiesto al funzionariodell’ufficio tecnico che ha omesso il con-trollo, che ha omesso di chiedere la certi-ficazione richiesta dalle norme. Verràchiesto anche all’amministrazione com-petente, da cui quella persona dipende.Così come alla Regione può essere chie-sto il risarcimento del danno da partedell’ufficio del Genio Civile sulle costru-zioni.

(...)

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12 Ordine dei Geologi Regione del Veneto

VENETO GEOLOGI

B - Esempio di calcolo dell’onorariorelativo ad un’indagine geologico-tecnica

per la costruzione di un edificio ad uso civile abitazionein zona sismica e su un versante con pendenza del 25%

Fac-simile di Richiesta di vidimazione di avviso di parcella

Il sottoscritto ....................................... residente a ................................. con studioin via.......................... iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Veneto con ilN°.................. chiede il parere di congruità dell’allegato avviso di parcella N°............del ............ relativo all’indagine geologico - tecnica per la costruzione di un edificio aduso civile abitazione ricadente in zona sismica in località..................., con importodell’opera di £. 215.000.000.

Nota illustrativaL’indagine è stata svolta mediante l’esecuzione di N° 2 prove penetrometriche stati-

che spinte alla profondità di m 10 dal p.c. e da N° 3 sondaggi a carotaggio continuo spin-ti alla profondità di m 20 dal p.c., nel corso del quale per la caratterizzazione fisico mec-canica dei terreni sono stati prelevati N° 4 campioni indisturbati sottoposti a specificheanalisi di laboratorio.

La relazione, eseguita in ottemperanza alle vigenti normative per costruzioni rica-denti in zona sismica, comprende la caratterizzazione geologica, geomorfologica eidrogeologica dell’area, la caratterizzazione del sottosuolo con parametrizzazione geo-tecnica dei terreni; sono state inoltre eseguite le verifiche di stabilità del versante e valu-tazioni e verifiche geotecniche e geologico-applicate utili per la scelta delle opere difondazione e le opere di sostegno.

L’onorario applicato è misto: a percentuale per la relazione, con le seguenti presta-zioni parziali: a) + b) + c) + d) + e) = 0,20 +0,10 + 0,40 +0,20 + 0,10 = 1 in quanto sonostate svolte anche le prestazioni indicate alle aliquote d) ed e) e cioè direzione dei lavoria carattere geologico e assistenza al collaudo ed alle liquidazioni, e a vacazione per cal-colo delle spese accessorie (Art. 12 e Art. 14 ).

L’edificio presenta un perimetro di 50 m ed altezza di m 6,50; esso incidendo in mo-do rilevante sui terreni di fondazione ed essendo ubicato su un versante con pendenzadel 25%, con terreni particolarmente comprimibili, è stato ascritto alla classe Ib.

L’importo dell’opera è di 215.000.000.L’incarico è stato ricevuto in data ....................... e gli elaborati sono stati consegnati

in N° .......... copie in data ...................Oltre all’originale da vidimare allego N° 2 copie dell’avviso di parcella relativa

all’oggetto.

Data.............Timbro e Firma

GUIDA ALLA COMPILAZIONEDELLE PARCELLE - 2Luca Capecchi

Presidente Commissione Parcelle

Prima di passare ad un altroesempio svolto vorrei utilizzare

le pagine del nostro notiziario per fare unariflessione, se mi passate il termine, “adalta voce”.

Spero che queste mie righe non of-fendano la sensibilità di qualcuno volen-do essere uno spunto di riflessione pertutta la categoria.

Ci si lamenta che non c’è sufficientelavoro, che i geologi sono sottoimpiega-ti, ma forse mi sembrerebbe più correttodire che i geologi sono sottopagati, o me-glio si fanno sottopagare, dal momentoche siamo noi che dettiamo le regole diquesto dissennato gioco al ribasso.

Ripeto, non si vuole colpevolizzarenessuno, penso che nessuno di noi possascagliare la prima pietra.

Non possono scagliare la prima pie-tra infatti, i geologi imprenditori, che fre-quentemente “regalano” le proprie pre-stazioni professionali poiché la loro ne-cessità è far lavorare la sonda o il pene-trometro o eseguire i micro pali, non ren-dendosi conto che così facendo tolgonoai colleghi, loro potenziali clienti, la pos-sibilità di un onorevole guadagno spin-gendoli all’acquisto di un penetrometroper poter sopravvivere; e se questi ultimidecidessero di regalare le prove penetro-metriche cosa succederebbe?

Non possono scagliare la prima pie-tra i geologi che fanno della professioneuna seconda attività, perché pensionati odipendenti privati, che anziché trarrevantaggio da questa situazione fortunataper chiedere il giusto compenso, dal mo-mento che a fine mese comunque c’èun’entrata, corrono come “tarantolati” adestra e a sinistra proponendosi a prezzispesso ridicoli a volte senza renderseneconto per l’ovvia ragione che non si trattadell’unica fonte di reddito..

Non può scagliare la prima pietraneppure la categoria dei “puri” che eser-citano solo la libera professione, che nonriesce a resistere alla tentazione di svol-gere dieci lavori a metà prezzo, anzichécinque a prezzo pieno, non accettandoche la selezione sia fatta sulla professio-nalità della prestazione anziché sul bassocosto.

Non possono scagliare la prima la

prima pietra neppure i giovani neo iscrittiche, smaniosi di crearsi uno spazio auto-nomo, si muovono spesso con spregiudi-catezza, per non dire altro, senza guarda-re in faccia a nessuno vedendo di trarre ilmaggior vantaggio possibile dalla situa-zione che tutta la categoria ha contribuitoa creare.

In definitiva il percorso professiona-le del geologo è una specie di corsaall’autodistruzione!

Con questo non si vuole colpevoliz-zare nessuno, ma solo indurre tutti ad unariflessione: non possiamo continuare alamentarci della scarsa considerazioneche la geologia ha nel nostro paese, néche dei geologi ci si ricorda per un mese,solo dopo una catastrofe, ma dobbiamoinvece darci una scrollata e crescere co-me categoria sviluppando un forte spiritodi gruppo.

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VENETO GEOLOGI

Ottobre - Dicembre 1999 13

(su carta intestata del professionista) Committente .....................Indirizzo .....................

Avviso di parcella N° ............... del .....................

Oggetto: Indagine e relazione geologico-tecnica per la costruzione di un fabbricato aduso civile abitazione in località ..............

A) ONORARIO A PERCENTUALE Cap. IV Art. 18 a), Tab. IIIClasse Ib) - Importo dell’opera 215.000.000Importi Aliquota Onorarifino a 50.000.000 2,826 % Lit 1.413.000da 50.000.000 a 100.000.000 2,261 % Lit 1.130.500da 100.000.000 a 200.000.000 1,507 % Lit 1.507.000da 200.000.000 a 215.000.000 1,470 % Lit 220.500SOMMANO Lit 4.271.000Prestazioni parziali espletate secondo la Tab. Ia)+b)+c)+d)+e) = 0,20+0,10+0,40+0,20+0,10 = 1,0ONORARIO: 4.271.000 X 1,0 Lit 4.271.000

B)DETERMINAZIONE E PROVE GEOTECNICHEDI LABORATORIO

Art. 29 valutate a percentuale sul costo delle prove:£ 900.000 x 26,38 Lit 237.420

C) ONORARIO A VACAZIONE Art. 12 co. d)Art. 14 co. a), c), d), tempo impiegato per viaggi A/R

= N° 5 viaggi x h 3 x £ 110.000 Lit 1.650.000Spese per viaggi = 300 km x £ 450 Lit 135.000Spese postali e telefoniche Lit 65.000Spese per cancelleria e copisteria Lit 200.000SOMMANO Lit 2.050.000

TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (A + B + C) Lit6.558.420

D) SPESE IMPRENDITORIALI (non soggette a vidimazione)Per N° 2 Prove penetrometriche statichea m 20 di profondità dal p.c. Lit 1.200.000Per N° 3 Sondaggi a carotaggio continuo+ N° 4 Campioni indisturbati Lit 5.950.000Per Prove geotecniche di laboratorio sui campioni indisturbati Lit 900.000TOTALE SPESE IMPRENDITORIALI (D) Lit 8.050.000

TOTALE AVVISO DI PARCELLA (A + B + C + D)AL NETTO DI IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE Lit 14.608.420

A Foggia, il crollo del palazzo divia Giotto, segnava ieri sera

una cinquantina di morti. Si sta ancorascavando nella speranza ormai debole ditrovare ancora qualche sopravvissuto. Aproposito di palazzi che rovinano a terranella notte come mucchi di sabbia, por-tandosi appresso dal sonno alla morte iloro inquilini ignari, un allarme è statolanciato ieri dal geologo trevigiano GianPiero Frare: «Nessuno può ancora stabili-re se il palazzo di Foggia sia crollato perun cedimento strutturale o per un cedi-mento del sottosuolo. Tuttavia, facendo

riferimento a quest’ultima ipotesi, sento ildovere di ricordare che tutte le ammini-strazioni comunali sono tenute a preten-dere una relazione geologica/geotecnicacontestualmente alla documentazione delprogetto di costruzione di un edificio pri-ma che venga rilasciata la concessione

edilizia. È questa una precisa normativadi legge nazionale (il DM 11 marzo1988): purtroppo a Treviso, dal 1996 aoggi, malgrado l’impegno mio edell’Ordine dei Geologi a sollecitare ilComune nell’applicazione di questa leg-ge, non ho avuto riscontro positivo».

In pratica, secondo il geologo trevi-giano, il Comune di Treviso rilasciereb-be concessioni edilizie fuori norma. «Hosegnalato questo stato di cose al sindacoGentilini che considero persona di gran-de onestà e limpidezza. L’ho fatto ancheper iscritto lo scorso 4 novembre: (...) Atal proposito vorrei esprimerle il mio piùprofondo rammarico – scrissi proprio co-sì – poiché, nel corso di tre anni di mia at-tività nella Commissione edilizia, ho ri-scontrato una precisa volontà di taluniamministratori e funzionari di questoEnte a porre l’argomento “geologia” insecondo piano. (...) Se da un lato lo scar-so interesse mostrato da questi ultimi ècomprensibile, dall’altro lato non è ac-cettabile che si persista nell’inosservan-za di una normativa vigente. Quanto sichiede è previsto da leggi dello Stato enon può essere oggetto di singolari einopportune interpretazioni soggettive(...)».

Tre anni prima lo stesso Gino Borel-la, presidente dell’Ordine regionale deigeologi veneti, scriveva al Sindaco Gen-tilini e all’allora assessore all’Urbani-stica e al Territorio Romano Nani: «Ri-sulta a questo Ordine che nonostante leprecedenti sollecitazioni (ottobre, no-vembre 1995, marzo 1996) codestaAmministrazione non richiede, per tuttele costruzioni, le prescritte relazioni geo-logica e geotecnica. Si vogliono ribadirele preoccupazioni di questo Ordine circail rispetto della normativa di cui sopra vi-sto che trattasi di responsabilità connessealla sicurezza delle costruzioni, alla inco-lumità delle persone e alla tutela del pa-trimonio edilizio pubblico e privato esi-stente. (...)». A detta del geologo GianPiero Frare, fino ad oggi nessuna rispostaufficiale è giunta dal Comune.

(da “Il Gazzettino”, Treviso, domenica 14novembre 1999)

L’Ordine dei Geologi del Veneto già dal 1996 sollecita la Giunta Gentilini arispettare la legge che prevede il certificato d’idoneità del sottosuolo

«CASE A RISCHIO SENZA PERIZIA»

Gian Piero Frare: «Il dramma di Foggia ci costringe a parlare»

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14 Ordine dei Geologi Regione del Veneto

VENETO GEOLOGI

Prof. Paolo Baggio

Docente di Telerilevamento e di Geo-logia Ambientale, Facoltà di Ingegne-ria, Università di Padova

Il nostro Paese è notoriamentemolto dinamico sotto l’aspetto fi-

sico e geologico in particolare, così chegli eventi conseguenti alla trasformazio-ne naturale o indotta dall’attività umanadanno seguito a frequenti condizioni dirischio.

Tali eventi fanno parte della nostrastoria come fatti eccezionali e/o catastro-fici, ma l’attuale loro diffusione e i tempimolto ravvicinati di manifestazione fan-no sì che essi rientrino ora sempre piùnella quasi quotidianità cronachistica.

Ciò ha reso necessari interventi legi-slativi a cascata, dedicati alle problema-tiche di Difesa del Suolo o meglio delTerritorio (L.183/89) e alla costituzionedelle strutture attuative, di cui si indivi-duano i compiti (Compiti della Protezio-ne Civile, L. 225/92).

In ogni caso le predette Leggi che in-teragiscono tra loro impongono un con-tenuto conoscitivo sempre aggiornatodel territorio come sistema, contenutoche deve precedere i criteri di riassettoorganizzativo e funzionale per la Difesadel Suolo.

A questo riguardo la Legge 183/89,al Cap.II, art.17, prevede tra l’altro che iPiani di Assestamento dei Bacini Idro-grafici individuati sul territorio naziona-le dimostrino di avere disposto e recepitola necessaria “…individuazione e quan-

tificazione delle situazioni, in atto e po-

tenziali, del degrado del sistema fisico,

nonché delle relative cause…”.Il dettato è espresso con linguaggio

insolitamente pieno e preciso, perché at-tiene alla conoscenza del sistema territo-

rio notoriamente definito come un insie-

me in continua evoluzione di fenomeni fi-

sici ed antropici interagenti tra loro. Be-ne ha fatto quindi il legislatore a ricorda-re il senso dinamico del quadro territoria-le e di richiamare la necessità di ricono-scere le situazioni e le cause dei disequi-libri e degli effetti di rischio, presenti o

SCIENZA E PREVISIONEnuove metodologie di telerilevamentoper la previsionee la prevenzione del rischio

latenti, ovverosia potenziali.In questa prospettiva la previsione di

un evento o dissesto diventa insostituibi-

le informazione per poter redigere ed or-ganizzare un efficiente piano di preven-zione, a cui è delegata la Protezione Ci-vile.

Con sorpresa e con indubbio ramma-rico, tuttavia, si deve ammettere che ilconcetto sistemico di naturale evoluzio-ne e di trasformazione continua del terri-torio che porta alla previsione degli acca-dimenti, non trova la stessa significanzae concretezza nei successivi Criteri per laRedazione dei Piani di Bacino (DecretoPres.Rep.. 18.07/95 ), in quanto si riferi-scono ad una fase conoscitiva basata surilevazioni “statiche”, non facilmenteaggiornabili in tempi reali (cfr. ivi: “In-dividuazione degli squilibri” ed in parti-colare il paragr. 2.6, pp. 20-21).

Lo stato attuale delle conoscenze delSistema Territorio a livello nazionale,dunque, non consente una previsione deifenomeni e dei rischi naturali eventual-mente connessi, specie per quanto attie-ne gli eventi potenziali. Infatti, la cono-scenza si avvale di dati non omogenei, inquanto acquisiti in tempi diversi da piùgruppi di specialisti, Enti e/o Istituti diRicerca, ciascuno operante con la pro-pria interpretazione soggettiva.

Inoltre, gli stessi dati risultano rile-vati in tempi eccessivamente lunghi, nonreali, rispetto a quelli richiesti dalle velo-cità di trasformazione del territorio, percui la rappresentazione finale, riportatasu cartografia tematica, non può risultaremai corrispondente alla realtà.

Ed ancora, vengono spesso tenutisotto monitoraggio – anche per com-prensibili ragioni di disponibilità di bi-lancio – eventi naturali valutati come piùsignificativi, trascurandone altri consi-derati invece di minore importanza, maai quali la previsione nel quadro dellaevoluzione temporale del sistema territo-riale nel suo complesso potrebbe attribu-ire un peso maggiore e via via anche pre-valente rispetto ai primi.

D’altra parte, in un paese ad alto spet-

tro di rischio come il nostro, la Protezio-ne Civile dovrebbe organizzare un lavo-ro di analisi e di controllo enorme, finan-ziariamente non sopportabile e quasi im-possibile da attuare, anche volendolo af-fidare a strutture specialistiche agenti sulmercato della ricerca o professionale.

Tutto ciò si complica ancor più se sidovesse dar corso al disposto legislativoche impone di allargare la conoscenza ela previsione ai disequilibri potenzialidel territorio, sui quali la metodologiatradizionale dell’analisi diretta sul terre-no appare impotente nel fornire qualsiasirisposta credibile.

Queste rilevazioni, infatti, condotteattraverso l’acquisizione di dati da libre-rie esistenti e/o da osservazioni direttesul terreno, non danno la possibilità diavere una completa visione di sintesi sul-la trasformazione territoriale e di operarecorrelazioni oggettive tra i fenomeni na-turali, determinandone gli effetti d’inte-razione.

Ad esempio, l’evoluzione di un reti-colo idrografico o di un versante vallivoche richiamano problematiche di allu-vionamento e di dissesto anche in pro-spettiva, implicano il riconoscimento diuna tendenza dei processi in atto che ri-sultano essere le cause predisponenti de-gli eventi di trasformazione. Questa ten-denza trova quasi sempre risposta e con-trollo in modelli geologico-strutturali

più o meno complessi del territorio. Laloro ricostruzione, che coinvolge spessole formazioni rocciose non affioranti delsubstrato geologico, non è affatto sem-plice e scontata se ci si affida alla meto-dologia tradizionale comunemente adot-tata. Le informazioni che si acquisisconosul terreno sono, infatti, limitate dallepossibilità di osservazione diretta del ri-levatore e dai tempi concessi alla rileva-zione stessa. Esse, inoltre, non riflettononel loro complesso condizioni di simul-tanea ed omogenea assunzione dei dati.

Ne consegue dunque che la previsio-

ne della dinamica ambientale, dello svi-luppo dei fenomeni naturali e degli even-ti e rischi derivati, risulta improponibilesu queste basi.

E’ così che la Protezione Civile e lealtre strutture operative eventualmentedelegate (Autorità di Bacino, Regioni eProvincie ) non sono oggi in grado di pia-nificare interventi globali di difesa e diriequilibrio territoriale, e ciò per man-canza di conoscenza dei processi di tra-sformazione in atto nel sistema territoria-le, non ancora identificati e non control-labili.

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VENETO GEOLOGI

Ottobre - Dicembre 1999 15

In particolare il manifestarsi di eventinuovi, non rilevati in aree ritenute sino aquel momento a basso grado di pericolo-sità, aumenta oggi sempre più di fre-quente la valutazione dell’imprevedibili-

tà del fenomeno che, invece, dovrebbeavere carattere di eccezionalità con bas-

sissima probabilità di accadimento.

Questa mancanza di previsione del-l’evento e delle aree soggette a rischiopotenziale è per quanto possibile supera-bile, così da fornire in tempi reali le indi-cazioni necessarie per approntare un ef-fettivo piano di prevenzione?

Allo stato attuale, esiste una tecnolo-gia e un approccio di analisi che sostitui-scano o si affianchino alla corrente meto-dica di acquisizione delle osservazioniterritoriali, fornendo una maggiore quan-tità di informazioni e nel contempo unasintesi sempre aggiornata del quadro e-volutivo di una regione?

Un notevole contributo in questosenso proviene dall’impiego della tecni-ca avanzata del Remote Sensing o Tele-rilevamento di immagini satellitari e/oaeree. Queste immagini non sono regi-strate solo nel campo dello spettro visibi-le, ovverosia nel campo sensibile all’oc-chio umano, ma sono acquisite con siste-mi selettivi che delimitano all’internodello spettro elettromagnetico (da 0.2micron: ultravioletto, a 10 cm: microon-de) campi più o meno estesi di lunghezzad’onda, detti anche bande spettrali.

In pratica per l’analisi territoriale lascelta delle bande spettrali è abbastanzalimitata, indirizzata alle tematiche fon-damentali che individuano i fenomeni fi-sici presenti sul territorio, anche perchérisulta difficile separare e distinguere te-matiche diverse che mostrano minimedifferenze di risposta nei livelli di grigiodi cui è formata una stessa immagine.

Di norma, il riconoscimento dei pro-cessi e dei fenomeni territoriali avvieneprincipalmente nelle bande spettrali delverde, del rosso e dell’infrarosso nel vi-

sibile (o fotografico), scelte per metterein evidenza rispettivamente gli aspettivegetazionali (verde) e per individuare,interpretare e controllare in chiave dina-mica i fenomeni geologici e idrogeologi-ci (rosso e infrarosso) con i conseguentieffetti di ricaduta.

Le immagini sono acquisite da piat-taforme satellitari orbitanti attorno allaterra con moto eliosincrono alla rotazio-

ne del pianeta e ad una quota compresatra 700 km e 830 km a seconda del tipo disatellite (LANDSAT o SPOT).

Ciò consente di disporre periodica-mente di immagini multispettrali dellastessa scena, o porzione di territorio, ri-prese sempre nelle medesime condizionidi luce ad intervalli di tempo da 16 a 26giorni, a seconda del satellite che si uti-lizza.

È evidente che in tal caso si attiva uncontrollo sistematico della evoluzionedei fenomeni fisici, geologici e geomor-fologici, che caratterizzano il territoriocome sistema.

Ne consegue una rilevazione di natu-ra dinamica delle trasformazioni in atto edelle situazioni potenziali – e quindi de-gli eventi che ad esse si accompagnano osi prevedono –, con aggiornamenti intempi reali delle condizioni di equilibrioo di scompenso che via via si possono ge-nerare nel sistema stesso.

Se si tiene conto che una singola sce-na copre un territorio di 60 x 60 km per loSPOT e di circa 180 x 180 km per il satel-lite LANDSAT, si può facilmente com-prendere quale valore spaziale assumonole informazioni interpretate e quale sia ,quindi, il significato di sintesi e di con-trollo degli eventi territoriali.

Unica limitazione contingente delmetodo è rappresentata dalla risoluzione

geometrica delle immagini acquisite,ovverosia dalla possibilità di riconoscereun elemento od oggetto a terra, che siconfigura in 20 metri per le scene delloSPOT e di 30 metri per il LANDSAT.Ciò comporta una rappresentazione car-

tografica dei segni o simboli che indivi-duano i vari fenomeni od oggetti alla sca-la massima di 1:25.000.

Tuttavia, a breve termine il mercatodei prodotti satellitari offrirà nuove sce-ne, anche multispettrali, (ORBIT IMA-GE ) con risoluzione geometrica di qual-che metro e con possibilità stereoscopi-ca. Si tratta di un notevole passo avanti,sia agli effetti di una restituzione foto-grammetrica sempre aggiornata del terri-torio e sia per un’interpretazione e con-trollo degli eventi fisici in esso contenuti,restituibili a scale maggiori ( 1:10.000 e1:5.000 ) e compatibili con gli strumentiurbanistici in vigore.

Riceviamo & Pubblichiamo

Vicenza, 10 ottobre 1999Al Presidente dell’Ordine dei GeologiRegione del Veneto

Egregio Presidente,leggo con meraviglia la Sua lettera,

datata 09.07.99 prot. 191/P/99, indirizza-ta al Presidente della Repubblica edAltri, che comincia con “Le chiedo dibloccare il Decreto L. sul Riordino deiMinisteri...”

Se la lettera è di Sua iniziativa, ne hapieno diritto; se è una iniziativa del Con-siglio dell’Ordine R.G. del Veneto, ne hapieno diritto; ma non mi pare che sia unarisoluzione degli Iscritti, che sono quelliche contano di più.

Io, per fare un esempio, sono favore-vole alla soppressione dei vigenti OrdiniProfessionali, come enti di diritto pubbli-co.

I Geologi, come tutti gli altri profes-sionisti italiani, potrebbero sempre riu-nirsi in Associazioni di diritto privato,con propri Albi, Tariffari, ecc., come av-viene in altri paesi dell’Unione Europea.

Con distinti saluti.dott. geol. Mariano Arcaro

-

Caro Collega,

giova ricordare a seguito di questa

tua nota di disappunto che l’iniziativa

sottoscritta dall’intero Consiglio altro

non è che un mero atto di condivisione di

un’azione in primis attivata dal C.U.P.

nazionale e poi supportata dai C.U.P.

periferici e dagli Ordini e Collegi della

periferia in essi rappresentati.

Per correttezza d’informazione gli

Ordini e Collegi che a livello nazionale

aderiscono ai singoli C.U.P. sono nor-

malmente più di venti, rappresentando

complessivamente gli interessi di due mi-

lioni di professionisti.

Questi sono i numeri con cui even-

tualmente ci dobbiamo confrontare, e il

successo dell’iniziativa non significa ar-

roccarsi sopra anacronistici corporati-

vismi perché una riforma del sistema or-

dinistico è necessaria e auspicabile, ma

questo non può avvenire attraverso l’a-

bolizione dell’unico organo di controllo

sul professionista e di garanzia delle

prestazioni verso il committente.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Dott. Geol. Gino Borella

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16 Ordine dei Geologi Regione del Veneto

VENETO GEOLOGI

Giuliano Vendrame

GeologoDip. Ambiente, Regione del Veneto

Sul BUR della Regione Veneto n. 29del 30.3.99 è stata pubblicata la

L.R. n. 10 del 26.3.99 “Disciplina dei conte-nuti e delle procedure di valutazione d’im-patto ambientale”.

La storia della Valutazione d’ImpattoAmbientale (successivamente definitaVIA) ha origine con la Direttiva Comunita-ria CEE/85/337 del 27 giugno 1985 che haintrodotto la necessità di predisporre la VIAper i progetti relativi ad una serie impianti,opere o interventi che, per natura, dimen-sione e ubicazione, possono produrre effettinegativi o comunque rilevanti sull’ecosi-stema.

La stessa direttiva impone l’obbligo pergli Stati membri di assoggettare alla VIA iprogetti pubblici e privati di “importanteimpatto ambientale” indicati al suo allegatoI, mentre rimette agli Stati membri la deter-minazione di criteri o soglie limite per i pro-getti elencati nell’allegato II.

La prima individuazione a livello na-zionale delle opere sottoposte alla VIA ècontenuta nel D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377.

Il D.P.R. 12 aprile 1996, approva l’attodi indirizzo e coordinamento relativo allecondizioni, criteri e norme tecniche perl’applicazione della procedura d’impattoambientale ai progetti inclusi nell’allegatoII alla Direttiva Comunitaria sopraccitataCEE/85/337; sono pertanto individuati iprogetti che comunque risultano assogget-tati alla procedura di VIA e quelli che visono assoggettati nel caso ricadano, ancheparzialmente, all’interno di aree naturaliprotette.

L’articolo 1 del D.P.R. impone, in par-ticolare, che entro nove mesi le regioniprovvedono a disciplinare per tali opere icontenuti e le procedure di VIA, in confor-mità agli indirizzi contenuti nel medesimodecreto presidenziale.

Sul BUR n. 29 del 30.3.99 è stata pub-blicata la L.R. n. 10 del 26.3.99, attuativadella Direttiva 85\337\CEE e del D.P.R. 12aprile 1996, che disciplina le procedure diV.I.A. con i seguenti obiettivi:

• individuare e valutare per ciascun pro-getto gli impatti diretti ed indiretti sul-l’ambiente inteso nella sua complessi-tà;

• identificare le possibili alternative alprogetto;

• indicare gli accorgimenti per mitigaregli impatti negativi;

• consentire il monitoraggio nel tempoper verificare il permanere nel tempodella compatibilità dell’opera conl’ambiente;

• garantire l’informazione e la parteci-pazione dei cittadini ai processi deci-sionali relativi alle procedure di VIA.

La L.R. fonda la verifica dell’assog-gettabilità o meno del progetto alla proce-dura di VIA su due elementi di valutazione:

• la tipologia del progetto con particola-re riferimento alle soglie dimensiona-li;

• le caratteristiche dell’area in cui esso èubicato.

Ne deriva che la legge discrimina i pro-getti nel modo seguente:

• alcuni progetti ritenuti di particolareimpatto (ed elencati in Allegato A1-A2-C1-C2) sono assoggettati alla VIAin qualunque parte del territorio regio-nale ricadano e sono perciò, di fatto,equiparati ai progetti di cui all’allegatoA del D.P.R. 12 aprile 1996;

• la maggior parte dei progetti (ed elen-cati in Allegato B1-B2-C3) sono as-soggettati a VIA qualora ricadano inaree sensibili, individuate nell’allega-to D.

Una procedura preliminare di verificasull’assoggettamento o meno del progettoalla procedura di VIA viene effettuata perquei progetti per i quali sussistano dubbi inordine alla tipologia e alla soglia dimensio-nale e/o all’effettiva ubicazione.

Esiste poi una serie di interventi, de-scritti in Allegato C4, per cui il proponenterichiede ugualmente la verifica di assogget-tabilità all’autorità competente.

La legge prevede che le autorità com-petenti per la VIA siano:

• la Regione per i progetti di cui agli al-legati A1, A2 e B1;

• le Province per i progetti di cui agli al-legati B2 e C.

Al fine di consentire alle Province di at-trezzarsi adeguatamente, la proposta preve-de, da un lato, che la Regione supplisca leProvince stesse fino al 2001 per i progettidell’allegato B2, sottoposti a VIA fin da su-bito, e, dall’altro, rinvia al 2001 l’obbligo disottoporre a VIA i progetti di cui all’al-legato C.

PUBBLICATA LA LEGGEREGIONALE SULLE PROCEDUREDI VALUTAZIONE D’IMPATTOAMBIENTALE

AGGIORNAMENTIIN MATERIA DILAVORI PUBBLICI(L. 415/98)

Enrico Conchetto

In materia di Lavori Pubblici, alcu-ni cambiamenti sono stati intro-

dotti dalla L. 415/98 che va a modificare ead integrare la legge quadro 109/94. Me-rita di essere menzionato l’art. 17 della L.109/94, il cui comma 12 viene così sosti-tuito: ”... Per gli incarichi di progettazio-ne il cui importo stimato sia inferiore a40.000 ECU, le stazioni appaltanti posso-no procedere all’affidamento ai soggettidi cui al comma 1, lettere d) ed e), di lorofiducia ...”.

È evidente che in questo caso la P.A.potrà procedere all’affidamento direttodi incarichi a professionisti senza esple-tamento preventivo di alcuna gara fra piùcandidati, con l’unico impegno di dover“... verificare l’esperienza e la capacitàprofessionale dei progettisti incaricati emotivarne la scelta in relazione al proget-to da affidare.”.

Per incarichi di progettazione il cuiimporto stimato sia di valore compresofra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni ap-paltanti, fino alla data di entrata in vigoredel regolamento, potranno procedereall’affidamento sulla base dei soli curri-cula presentati dai progettisti, senza

seguire criteri di selezione attinenti il

prezzo più basso.

Se da un lato le disposizioni sopra ri-portate ottemperano agli obiettivi prefis-si dall’art. 1 comma 1 della L. 109/94, se-condo cui “... l’attività amministrativa inmateria di opere pubbliche ... deve ... uni-formarsi a criteri di efficienza ed effica-cia, secondo procedure improntate atempestività ...”, d’altro canto non sem-bra che tali procedure possano garantiresufficiente “... trasparenza e correttezza,nel rispetto del diritto comunitario e dellalibera concorrenza ...”.

Il punto 14-quinquies del nuovo art.17 apporta, invece, una importante novi-tà per la categoria in quanto viene espli-citamente negata all’affidatario progetti-sta la possibilità di subappaltare la rela-zione geologica. I risvolti favorevoli so-no facilmente intuibili: la legge 415/98prevedendo, infatti, che per ogni proget-to sia redatta una relazione geologica, ilcui professionista responsabile deve es-

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VENETO GEOLOGI

Ottobre - Dicembre 1999 17

sere individuato già in sede di presenta-zione dell’offerta, restituisce al geologoun ruolo strategico non più oggetto diprevaricazioni da parte di altri professio-nisti. I cambiamenti introdotti da questoarticolo, peraltro, fanno perdere alla rela-zione geologica quel carattere di subor-dinazione che in precedenza veniva adassumere rispetto al progetto globale.

È interessante, infine, osservare chel’aggiornamento, in materia di qualitàdel lavoro, dell’art. 8 della L. 109/94 sta-bilisce che “... i soggetti esecutori a qual-siasi titolo di lavori pubblici devono es-sere qualificati ed improntare la loro atti-vità ai princìpi della qualità .... Allo stes-so fine i prodotti, i processi, i servizi e isistemi di qualità ... sono sottoposti a cer-tificazione ...”.

DA VENEZIA EDINTORNI

Cesare Rizzetto

Non ho la pretesa che siano tuttenovità quelle che sto per comu-

nicarvi, spero comunque che, nell’insie-me, queste notizie suscitino un maggiorinteresse per i problemi che affliggonoVenezia e dintorni.

Alcune, fra l’altro, a mio avviso, do-vrebbero solleticare la fantasia di qual-che giovane collega alla ricerca di spaziprofessionali.

E cominciamo, allora!

Sono passati ormai cinque anni dac-ché alcuni di noi iniziarono a porre parti-colare attenzione al progetto estrattivodell’Agip nell’Alto Adriatico. Ricordocon compiacimento, a questo proposito,l’unità dimostrata dalla nostra categoriache, assieme ad altri Ordini ed Associa-zioni, si schierò contro tale progetto. Fi-nalmente, è di qualche giorno fa la noti-zia, la Commissione VIA del Ministerodell’Ambiente ha respinto il progetto dicoltivazione del Campo Chioggia, il piùvicino a Chioggia e Venezia, ritenendonon accettabile la possibile subsidenzaindotta ed inefficace la proposta di ripre-surizzazione dei livelli mineralizzati.

Nel nr. 25 di “Veneto Geologi” hocommentato il parere negativo espressodalla stessa Commissione VIA sul Mo-Se. Ma è di ieri (26 febbraio) il giudiziopositivo dato, viceversa, sullo stesso ar-gomento dall’Assemblea Plenaria del

Consiglio Superiore dei LL.PP.Il conflitto che covava fra Ministero

dell’Ambiente e Ministero dei LL.PP. èora sfociato in battaglia aperta. Sono cu-rioso di vedere come andranno le cosenel Comitatone che si riunirà fra una de-cina di giorni e che dovrebbe essere pre-sieduto dal Presidente del Consiglio cuispetterebbe il compito di dirimere taleconflitto.

Comunque, quanto è successo inquesto secondo caso non mi tranquillizzaaffatto nei confronti dell’Agip.

Proprio in questi ultimi giorni sonovenuto a conoscenza di due idee alterna-tive al MoSe.

La prima, proposta da un ingegnerelocale, ve la dò perché qualche risata ser-ve per conciliarci con il mondo: essa pre-vede una diaframmatura verticale imper-meabile di tutto il perimetro lagunare, fi-no ad una profondità di un centinaio dimetri, seguita da iniezioni di acqua in fal-da per un sollevamento di tutta l’area. Laseconda, non nuovissima per la verità intutte le sue parti, ipotizza la divisionedella laguna in due bacini mediante la co-struzionedi un’arginatura lungo il par-tiacque lagunare e la messa in opera diporte vinciane alla bocca del Lido.

Il costo totale preventivato dovrebbeaggirarsi su appena 600 Md.

Non è dato sapere cosa ne pensino gliabitanti di Pellestrina e Chioggia.

Ma per i colleghi veneziani credo chela notizia più interessante sia quella cheriguarda l’approvazione dell’Accordo diprogramma sulla Chimica a Porto Mar-ghera.

L’obiettivo principale è quello di o-rientare l’evoluzione e lo sviluppo delsettore chimico verso scenari ecososteni-bili e, su questa strada, l’area di PortoMarghera diviene un caso pilota di “areaecologicamente attrezzata”.

Ma per il raggiungimento dell’obiet-tivo non si può prescindere dalla cono-scenza dello stato dei suoli e delle acquesupericiali e sotterranee; ecco, allora,l’allegato più interessante: il “Piano ge-nerale di indagine e monitoraggio dei su-oli e delle falde dell’area di Porto Mar-ghera” alla cui redazione, però, come alsolito, non risulta abbia collaborato alcungeologo.

L’ultima notizia, non ancora ufficia-le, riguarda la nomina, da parte della Pre-sidenza del Consiglio, del Presidentedella Regione e del Sindaco di Veneziaquali Authrites, rispettivamente per il di-sinquinamento del bacino scolante e di

BRUSTOLÈ,FRANAIMMOBILELo sostengonofior di geologidopo lunga osservazione

«La frana del Brustolè non si tocca,né adesso, né in futuro. Chi pensa di in-stallarvi una gigantesca cava, servendosidi diciture quali la ricomposizione am-bientale o la sicurezza si sbaglia di gros-so e non fa i conti con dati scientificiinoppugnabili, che dimostrano che la fra-na è ferma da più di 30 anni, che non simuove, a meno che non si vada apposta aprovocare, con degli scavi, un crollo e undisastro, innestando ad arte un processodi escavazione, magari poi sovvenziona-to dallo Stato.» Così parla Giulio Ceri-bella, presidente della Comunità monta-na Alto Astico e Posina e vicesindaco diVelo d’Astico, sulla trasformazione del-la frana del Brustolè in cava.

Un’idea fissa, quella di Ceribellacontro “le mire dei cavatori”, nella fatti-specie la Società “Inerti Valdastico” diPadova e la “Ra Ricomposizioni Am-bientali” di Vicenza, entrambe titolari diprogetti di escavazione sul versante fra-noso del Brustolè. Un’idea fissa, quelladell’ing. Ceribella, che ora è divenutacertezza, per l’avallo di dati scientificiinoppugnabili, illustrati in un convegno aSchio, su invito di Italia Nostra e Comu-nità montana dal prof. Giulio CesareCarloni, ordinario all’Università di Bo-logna di Geologia applicata all’ingegne-ria per l’ambiente e il territorio e incari-cato dallo stesso Ceribella di studiare lafrana e di misurarne i possibili movimen-ti.

«Questa - ha detto l’esimio geologo -non è una frana nuova. È una paleofrana,cioè antica, storica, che risale al periodopost glaciale. È una frana studiata e co-nosciuta, che sia nel 1882 che nel 1966 simovimentò, scivolando verso il basso,per l’erosione del suo piede da parte delPosina. Il rischio frana è prevedibile: nonper niente negli anni successivi sono sta-te costruite delle arginature e predispostidei pozzi piezometrici, per controllare ilgrado di rammollimento del tappeto diargille gessifere su cui poggiano i detriti.La campagna di misure effettuata in que-sto ultimo biennio ci dice che la frananon si muove, perché ha ritrovato un suo

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18 Ordine dei Geologi Regione del Veneto

VENETO GEOLOGI

La discussione sulla riforma de-gli ordini professionali coin-

volge valori, profili ed elementi riguar-danti la definizione e lo svolgimento difunzioni pubbliche. In effetti, attinge avalori costituzionali l’esigenza di mante-nere e rafforzare quegli ordini professio-nali che – oltre a coordinare e a controlla-re le attività professionali dei loro iscritti– provvedono attraverso la propria attivi-tà regolativa allo svolgimento di funzionipubbliche, intese come azioni e atti pun-tuali volti al raggiungimento di obiettivigenerali non astratti.

Queste funzioni non possono che es-sere riconosciute a quelle professioni cheil legislatore ha voluto espressamente re-golamentate e controllate non solo nei

percorsi formativi e culturali mediantecorsi di studio riconosciuti e finalizzati,ma anche nell’esercizio medesimo delleattività professionali, con la costituzionedel relativo ordinamento professionale,al fine di tutelate la fede e gli interessipubblici.

Da quanto detto scaturiscono dueconsiderazioni. La prima riguardal’impossibilità di ottenere un riconosci-mento ordinamentale per tutte quelle at-tività non sorrette da specifici processi diformazione, ovvero completamente as-sorbite da preesistenti e riconosciuti or-dinamenti professionali e perciò prive inassoluto di originalità e autonomia cultu-rale e professionale.

Le seconda riferisce, invece, alla dif-fusa presenza nella nostra Carta costitu-zionale di altri diritti, oltre al diritto alla«difesa giudiziaria» e alla «salute», ri-spettivamente attribuiti ad avvocati emedici.

È ormai consolidata nell’ordinamen-to la qualificazione come funzioni pub-bliche degli atti e delle attività ricadentinei seguenti settori, comparti o materie:• assetto e uso del territorio;• tutela del paesaggio;• difesa del suolo;• tutela dell’ambiente naturale.

Questi diversi comparti funzionalihanno avuto, nell’ultimo decennio, unasistemazione ordinamentale di primo li-vello, ossia in stretta correlazione convalori, programmi e compiti costituzio-nali e istituzionali. Queste sistemazionihanno ovviamente incidenza profondasu tecniche e scelte progettuali riguar-danti sia le edificazioni, sia le attività tec-nico-economiche (attività mineraria, ri-sorse idriche, insediamenti industriali).

Le sistemazioni legislative e pianifi-catorie non derivano da un mero ragiona-mento giuridico, ma traggono fonda-mento da alcune norme della vigente Co-stituzione.

In quest’ultima, infatti, si reperisco-no facilmente e sinteticamente i principiseguenti:

a) è sancito (art. 9) che «la Repubbli-ca tutela il paesaggio»: quest’ultimo in-teso secondo costante ed evoluta inter-pretazione della Corte costituzionale co-me «forma del Paese», che costituisce

assestamento naturale».Cosa provocherebbe allora l’apertura

di una cava in un corpo franoso di 60 mi-lioni di metri cubi? Per rispondere a que-sta domanda il prof. Carloni, durante ilconvegno di Schio, ha usato una metafo-ra. «Sarebbe come - ha detto - se si obbli-gasse un paziente, che ha subito un inter-vento, a correre, invece che a seguire unprogramma di attente cure... Il rischiofrana non si risolve con una cava, che an-zi sarebbe una follia, un rimedio peggio-re del male, dato che romperebbe unequilibrio ritrovato, provocando un disa-stro simile a quello del Vajont».

E allora, cosa si propongono in realtài progetti di ricomposizione ambientalepresentati? «Nel sottofondo di queste vi-cende - ha affermato il geologo - c’è unoscenario speculativo: quello del riempi-mento di materiali inerti per l’edilizia,che però non vanno certamente cercatinei corpi di frana... Se si va su quella fra-na, si va per controlarla. Bisogna disci-plinare le acque del torrente, perchéquello è il rischio maggiore. E poi conti-nuare il monitoraggio. Cava e frana nonpossono coesistere, mai».

(Giovanni M. Filosofo, da “Il Gior-

nale di Vicenza”, 22 maggio 1999)

La tutela del paesaggio«riserva» per i geologi

una qualificazione di contenuto geomor-fologico, che va oltre il profilo esteti-co-paesistico;

b) è stabilito (art. 44) il fine di prov-vedere al «razionale sfruttamento delsuolo».

Su questa base sono imposti:– gli «obblighi e vincoli alla proprietà

terriera»;– la «bonifica delle terre»;– la «ricostituzione delle unità pro-

duttive»;c) è previsto (art. 44, comma 2) che la

legge dedichi provvedimenti a contenutonormativo, organizzativo e funzionale «afavore delle zone montane», in quantoesse costituiscono caratterizzazione pre-valente del territorio e del suolo: gli ele-menti di fragilità e complessità geostrut-turale rappresentano la causa predispo-nente degli inarrestabili processi geo-morfologico-evolutivi, prodromici deidissesti idrogeologici;

d) è imposta (art. 117) l’individua-zione dell’«interesse nazionale» comeriferimento necessario e controllato perla disciplina e lo svolgimento di attivitànelle seguenti materie:• urbanistica;• viabilità, acquedotti e lavori pubblici;• acque minerali e termali;• cave e torbiere;• agricoltura e foreste;• altre materie indicate da leggi costitu-

zionali.Le maturazioni dell’ordinamento le-

gislativo, le proiezioni funzionali, i prin-cipi costituzionali esigono una forte,controllata e specifica applicazione pro-fessionale non solo dei geologi, donde ilrilevante ruolo istituzionale, regolativo edisciplinare dell’«Ordine» di settore, madi tutte le professioni tecniche qualifica-te, concorrenti, a diverso titolo, nelle atti-vità complesse di tutela e di sicurezzaambientale, funzioni essenziali per unamigliore qualità della vita dell’uomo.

Pietro De Paola

Presidente del Consiglio

Nazionale Geologi

cont. “Brustolè, frana immobile”

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VENETO GEOLOGI

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SICUREZZA E SALUTENEI LUOGHI DI LAVORO:dalla macchina all’uomo

Francesco Nube

chimicoEnrico Conchetto

geologo

In quest’ultimo decennio nel mon-do del lavoro si sono venute a cre-

are nuove opportunità professionali cheormai devono far parte del bagaglio cul-turale di ogni “professionista” sia cheesso operi alle dipendenze di un datore dilavoro sia che si confronti in prima perso-na con il mercato.

Il nostro paese, all’inizio degli annicinquanta, è stato caratterizzato da unforte sviluppo industriale e da una conse-guente accresciuta sensibilità sulle tema-tiche legate alla sicurezza e alla salute neiluoghi di lavoro.

Precedentemente a tale periodo, latutela del lavoratore nell’espletamentodelle sue mansioni era assicurata da duearticoli della Costituzione (artt. 32 e 41) eda alcuni paragrafi del Codice Civile ePenale (art. 2187 C.C. e artt. 451 e 437C.P.).

Un balzo in avanti è stato fatto nelbiennio ‘55-’56 con la promulgazione diuna serie di decreti, tuttora in vigore, fracui vanno citati, per la loro importanza, ilDPR 547/55 “Norme generali per la pro-tezione degli infortuni sul lavoro, il DPR303/56 “Norme generali per l’igiene dellavoro” e il DPR 164/65 “Norme per laprevenzione degli infortuni sul lavorodelle costruzioni e nelle operazioni dimanutenzione”.

Sono seguiti nel tempo innumerevolidisposizioni legislative che hanno di vol-ta in volta regolamentato settori partico-lari come quello della prevenzione in-cendi, delle malattie professionali ed in-fortuni, della tutela di lavoratori deboli,dell’impiantistica e delle norme tecnichespecifiche, istituendo di fatto un eteroge-neo e composito impianto legislativo.

Per quanto complesso e articolato, ta-le corpo legislativo rappresenta ancoraoggi un riferimento tecnico nel settoredella salute nei luoghi di lavoro e preven-zione infortuni.

Fino a quel momento l’attenzione dellegislatore era riposta fondamentalmentesu due aspetti:

• la sicurezza oggettiva, cioè la sicurez-za della macchina, dell’attrezzatura edel luogo di lavoro che dovevano pos-sedere delle caratteristiche intrinsechedi sicurezza (organi in movimento se-gregati, comandi di consenso, rivelatoridi presenze, utensile protetto, aperturedifese, ecc.);

• la posizione passiva o di attesa delle fi-gure coinvolte (datore di lavoro e lavo-ratore) attori non protagonisti nella ge-stione della prevenzione infortuni.

Negli ultimi anni sempre maggiore èstato il prezzo che il mondo del lavoro hapagato per l’inadeguatezza di tale appa-rato legislativo, necessario ma non piùsufficiente a garantire la salute e la sicu-rezza delle figure operanti all’interno diuna organizzazione aziendale.

Alle soglie degli anni novanta i tempierano perciò maturi per un profondo rin-novamento del settore sicurezza. Il passofondamentale è stato compiuto con lapromulgazione del D.Lgs. 626/94 (mo-dificato parzialmente due anni dopo conil D.Lgs. 242/96) che ha recepito una se-rie di Direttive del Consiglio delle Co-munità Europee e che adegua il livellodella tutela dei lavoratori agli standarddei paesi più avanzati.

Le novità di questo decreto sono l’in-dividuazione di figure e organismi i cuicompiti specifici sono finalizzati alla va-lutazione dei rischi e all’attuazione dimisure di prevenzione e sicurezza nei lu-oghi di lavoro.

La chiave di lettura del D.Lgs. 626/94 e la sua filosofia di recepimento è in-centrata su due fondamentali aspetti. Ilprimo è la logica partecipativa della ge-stione della sicurezza, ottenuta ponendoal centro degli interventi un’intera orga-nizzazione che tuteli la salute in aziendae contemporaneamente responsabilizzitutti gli attori facenti parte di tale struttu-ra (datore di lavoro, responsabile del ser-vizio di prevenzione e protezione, rap-presentante dei lavoratori).

La macchina adesso non è più l’unicodestinatario dell’azione preventiva e pro-tettiva in materia di sicurezza ma diventaparte di tale intervento. La sicurezza èora, infatti, la complessa risultante del-l’interazione di tre fattori: l’uomo, il

mezzo meccanico impiegato e l’ambien-te circostante. Si comprende perciò che,se da un lato si devono curare i dispositividi sicurezza, dall’altro, si deve agire sullaformazione, l’addestramento e l’istru-zione al lavoro in sicurezza degli addetti,per arrivare, quindi, a provvedere ancheall’ambiente di lavoro.

Il secondo è la filosofia preventivache pervade il decreto e che stimola adaffrontare in maniera diversa l’argo-mento della sicurezza nei luoghi di lavo-ro.

Tutti i membri dell’organizzazioneaziendale sono, adesso, chiamati con for-za a fornire il loro contributo all’attua-zione e controllo del sistema sicurezzasoprattutto in fase di definizione e piani-ficazione preventiva.

Tale attività ha un costo in termini diimpegno di risorse umane e professionalima è l’unica strada percorribile per con-seguire buone performances nel medio -lungo periodo (abbassamento degli indi-ci di frequenza degli infortuni, diminu-zione dei premi assicurativi, ecc.).

Sulla base di questi presupposti, èchiaro che ora il compito dell’interomondo produttivo è quello di agire inmodo che la nuova filosofia di preven-zione entri a far parte del vivere quotidia-no di tutti noi.

in Ricordo

Il 30 maggio 1999 è venuto a mancareil collega

Dott. Geol.ERMANNO

CALLEGARI

Si era laureato all’Università di Pado-va e aveva iniziato l’attività di geologoapplicato in vari cantieri fino all’as-sunzione, in qualità di geologo, nel-l’appena istituito Ente Regionale delVeneto. Ha contribuito, così, all’avvioe allo sviluppo dell’attività geologicadella sua Regione, occupandosi parti-colarmente di aspetti ambientali nellaCommissione Tecnica Regionale Am-biente e divenendo dirigente del Servi-zio Idrogeologia, acque minerali e ter-mali.Alla moglie Elisa e alle figlie l’Ordinedei Geologi della Regione del Venetoesprime sentimenti di partecipazioneal dolore per la grave perdita.

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20 Ordine dei Geologi Regione del Veneto

VENETO GEOLOGI

Il CONSIGLIO REGIONALE DEIGEOLOGI DEL VENETOriunito il 22 luglio 1999

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241recante nuove norme in materia di proce-dimento amministrativo e di diritto di ac-cesso ai documenti amministrativi;

visto il D.P.R. 27 giugno 1992, n.352, contenente il regolamento per la di-sciplina delle modalità di esercizio e deicasi di esclusione di diritto di accesso aidocumenti amministrativi;

considerata la necessità di prevede-re le modalità di esercizio ed i casi diesclusione del diritto di accesso ai docu-menti amministrativi;

con delibera n° 56/99 approva il se-guente regolamento in attuazione del-l’art. 24, comma 4 della legge 7 agosto1990, n. 241 e del D.P.R. 27 giugno1992, n. 352.

Art. 1Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell’art. 22 della L. 7 ago-sto 1990, n.241 e del D.P.R. 27 giugno1992, n. 352 il diritto di accesso ai docu-menti amministrativi è riconosciuto achiunque vi abbia interesse personale econcreto per la tutela di situazioni giuri-dicamente rilevanti. Sono fatti salvi i di-ritti di libero accesso dei Consiglieri delConsiglio Regionale dei Geologi Regio-ne del Veneto in carica, compatibilmentecon quanto dispone la L. 31 dicembre1996, n.675 in materia di c.d. “Privacy”.

2. Il diritto di accesso si esercita neiconfronti del Presidente del ConsiglioRegionale dei Geologi del Veneto con ri-ferimento agli atti del procedimento an-che durante il corso dello stesso.

3. Il diritto di accesso si intende rea-lizzato con la pubblicazione sul Notizia-rio del Consiglio Regionale Geologi delVeneto o con il deposito ovvero con altreforme di pubblicità, comprese quelle at-tuabili mediante strumenti informatici,elettronici e telematici.

Art. 2Documento amministrativo

1. Ai fini del presente regolamento èconsiderato documento amministrativola rappresentazione, in conformità a

REGOLAMENTO PER L’ACCESSOAI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

quanto stabilito dall’art. 22, comma 2della legge 7 agosto 1990, n.241, del con-tenuto di atti, perfetti ed efficaci, formatidal Consiglio Regionale dei Geologi delVeneto.

2. Salvo quanto disposto dal presenteregolamento in materia di documenti su-scettibili di recare pregiudizio agli inte-ressati indicati nell’art. 24 della legge 7agosto 1990, n.241, il diritto di accesso siesplica altresì riguardo ai documenti uti-lizzati ai fini dell’attività amministrativae detenuti dal Consiglio Regionale deiGeologi del Veneto.

Art. 3Misure organizzative

1. L’Ufficio di Segreteria del Consi-glio Regionale dei Geologi del Veneto hail compito di fornire informazioni agli in-teressati sulle modalità di esercizio deldiritto di accesso e sui relativi costi.

2. Presso l’Ufficio di Segreteria è isti-tuito un archivio delle istanze di accesso,contenente i dati cognitivi, soggettivi,oggettivi e cronologici delle richieste diaccesso i quali sono costantemente ag-giornati con le informazioni attinenti alrelativo corso.

Art. 4Accesso informale

1. Il diritto di accesso si esercita in viainformale mediante richiesta anche ver-bale. La richiesta trova accoglimento im-mediato qualora il documento rispetto alquale si esercita il diritto d’accesso è resodisponibile per effetto di qualsiasi formadi pubblicità e non sorgano dubbi sullalegittimazione del richiedente, sulla suaidentità, sui suoi poteri rappresentativi esulla sussistenza dell’interesse alla stre-gua delle informazioni e delle documen-tazioni fornite.

2. La richiesta informale viene rivol-ta all’Ufficio di Segreteria. Devono essercomunque indicati a cura del richiedentegli elementi di cui ai comma 3 e 4 del-l’art.5.

3. La richiesta esaminata immediata-mente e senza formalità è accolta me-diante indicazione della pubblicazionecontenente le notizie, esibizione del do-cumento, estrazione di copie, ovvero al-tra modalità idonea.

4. L’esame del documento deve averluogo secondo i commi 5,6 e 7 dell’art. 7.

Art. 5Procedimento di accesso formale

1. Qualora non sia possibile l’ac-coglimento immediato della richiesta invia informale, ovvero sorgano dubbi sul-la legittimazione del richiedente, sullasua identità, sui suoi poteri rappresentati-vi, sulla sussistenza dell’interesse allastregua delle informazione e delle docu-mentazioni fornite o sull’accessibilitàdel documento, il richiedente è invitatocontestualmente a presentare istanza for-male.

2. Il diritto di accesso si esercita in viainformale, con motivata richiesta scrittaindirizzata al Presidente del ConsiglioRegionale dei Geologi del Veneto e re-datta secondo il modello di cui all’al-legato A.

3. Nella richiesta l’interessato deveindicare gli estremi del documento alquale intende accedere o gli elementi chene consentano l’individuazione.

4. L’interessato deve inoltre specifi-care e, ove occorra, comprovare l’in-teresse connesso all’oggetto della richie-sta, far constatare la propria identità o, senecessario, attestare nei modi di legge ipropri poteri rappresentativi.

5. L’Ufficio di Segreteria rilascia ri-cevuta dell’istanza di accesso presentata,mediante fotocopia dell’istanza già pro-tocollata.

6. Il procedimento di accesso si con-clude nel termine di trenta giorni a normadell’art.25, comma 4 della legge 7 agosto1990, n.241, decorrenti dalla data di pre-sentazione apposta sulla richiesta a curadell’Ufficio di Segreteria.

7. Ove la richiesta sia irregolare o in-completa il Presidente, entro dieci giorni,ne dà comunicazione, secondo il model-lo di cui all’allegato C al richiedente conraccomandata con avviso di ricevimentoo altro mezzo idoneo a comprovare la ri-cezione. Il termine del procedimento de-corre dalla data di presentazione della ri-chiesta perfezionata.

Art. 6Responsabile del procedimento di ac-cesso

1. Responsabile del procedimento diaccesso è il Presidente del Consiglio Re-gionale, ovvero su designazione di que-sti, altri componenti il Consiglio Regio-nale ovvero un dipendente competente aformare l’atto o a detenerlo stabilmente.

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VENETO GEOLOGI

Ottobre - Dicembre 1999 21

Art.7Accoglimento della richiesta di accessoformale e modalità di accesso

1. L’accoglimento della domanda diaccesso formale è adottata mediante ap-posito atto redatto nella forma di cui almodella allegato B ed emanato dal re-sponsabile del procedimento di accessodi cui all’art.6.

2. L’atto di accoglimento deve conte-nere l’indicazione del designato pressocui rivolgersi ed un congruo periodo ditempo, comunque non inferiore a quindi-ci giorni, per prendere visione dei docu-menti e per ottenerne copia.

3. Il designato dal Presidente prov-vede all’esibizione del documento o al ri-lascio della copia entro trenta giorni dalladata di accoglimento.

4. L’accoglimento della richiesta diaccesso ad un documento comporta an-che la facoltà di accesso ad altri docu-menti nello stesso richiamati e apparte-nenti allo stesso procedimento purchénon compresi nella categoria di quelliesclusi dal diritto di accesso.

5. L’esame dei documenti avvienenelle ore d’ufficio alla presenza di perso-nale addetto.

6. L’Interessato può prendere appun-ti o trascrivere in tutto o in parte il conte-nuto dei documenti visionati, con l’e-spresso divieto di asportare i documentidal luogo presso cui sono stati dati in vi-sione, trascrivere segni su di essi o co-munque alterarli in qualsiasi modo.

7. L’esame dei documenti è gratuito.Il rilascio della copia dei documenti ri-chiesti è subordinato al pagamento del-l’importo fisso di L.500 (cinquecento) afotocopia. Su richiesta dell’interessato lacopia può essere autenticata.

8. L’esame dei documenti è effettua-to dal richiedente o da persona da luiespressamente incaricata, con eventualeaccompagnamento di altra persona di cuivanno specificate le generalità che devo-no poi essere registrate in calce alla ri-chiesta.

Art. 8Richiesta di accesso di soggetti porta-tori di interessi pubblici o diffusi

1. Le disposizioni sulle modalità deldiritto di accesso di cui al presente rego-lamento si applicano, in quanto compati-bili, agli enti, alle amministrazioni, alleassociazioni ed ai comitati di interessipubblici o diffusi.

Art. 9Non accoglimento della richiesta di ac-cesso

1. La richiesta presentata al fine diesercitare il diritto di accesso può esserelimitata, differita ovvero rifiutata dalPresidente o dal suo designato medianteprovvedimento motivato con specificoriferimento alla normativa vigente, allaindividuazione delle categorie di cui al-l’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto1990, n. 241, alla circostanza di fatto percui la richiesta non può essere accolta co-si come proposta.

2. I provvedimenti di rifiuto, limita-zione o differimento della richiesta di ac-cesso sono redatti rispettivamente secon-do i modelli si cui agli allegati C (fermemodalità dell’art.5 c. 7) e D.

3. La richiesta si intende rigettataquando sono trascorsi trenta giorni dallasua presentazione senza alcuna pronun-cia da parte dell’amministrazione del-l’Ente.

4. Il differimento dell’accesso è di-sposto dal Presidente o dal suo designatoove sia necessario assicurare una tempo-ranea tutela agli interessi di cui all’art.24,comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241, o per salvaguardare esigenze di ri-servatezza all’amministrazione nella fa-se preparativa dei provvedimenti, in rela-zione a documenti la cui conoscenza pos-sa compromettere il buon andamentodell’azione amministrativa.

5. L’atto che dispone il differimentodell’accesso ne modifica la durata.

6. Contro le determinazioni ammi-nistrative concernenti il diritto dell’ac-cesso è ammesso, entro quindici giornidalla comunicazione, reclamo al Presi-dente del Consiglio Nazionale che deci-de entro trenta giorni dalla comunicazio-ne del reclamo. In mancanza del pronun-ciamento nel termine indicato, il reclamos’intende rigettato.

7. È fatto salvo in ogni caso il ricorsoal Tribunale amministrativo regionale dicui art.35 della legge 7 agosto 1990,n.241.

Art. 10Categoria di atti sottratti al diritto diaccesso

1. Fermo quanto previsto dall’art.24,comma 6, della legge 24. 11.1990 edall’art. 8, comma 5 del D.P.R. 27 giu-gno 1992, n. 352 sono altresì esclusedall’accesso le note interne d’ufficio e idocumenti relativi di rapporti di consu-lenza e patrocinio legale, sempre che aessi non si faccia riferimento nei provve-

dimenti conclusivi dei procedimentinonché tutti quegli atti oggetto di verten-za giudiziaria la cui divulgazione potreb-be compromettere l’esito del giudizio ola cui diffusione potrebbe concretizzareviolazione del segreto istruttorio.

Sono altresì esclusi dall’accesso:a) documenti relativi alla carriera ed

alla vita privata dei dipendenti; resta sal-vo il diritto di accesso del dipendente aidocumenti che lo interessano diretta-mente, secondo quanto previsto dallanormativa vigente;

b) documenti relativi a procedureconcorsuali, ad eccezione degli atti, odelle parti di essi, che riguardano l’istan-te, dei giudizi sintetici attribuiti ai candi-dati, ovvero degli atti dei quali sia previ-sta per legge la pubblicità; l’accesso è inogni caso differito al momento dell’ema-nazione del formale provvedimento diapprovazione degli atti;

c) libri contabili:d) documenti relativi all’operato di

Commissioni e Gruppi di studio che nonvengono acquisiti nel procedimento qua-li presupposti del provvedimento finale;

e) ogni altro documento comunque inpossesso dell’amministrazione, riguar-dante la vita privata, la riservatezza dellepersone fisiche nonché delle personegiuridiche, gruppi, imperi ed associazio-ni, con particolare riferimento agli inte-ressi epistolari, professionali, sanitari, fi-nanziari e commerciale di cui siano inconcreto titolari, ancorchè i relativi datisiano forniti dagli stessi soggetti cui si ri-feriscono;

f) documenti in possesso dell’am-ministrazione in relazione allo svolgi-mento da parte degli iscritti all’Albo e deidipendenti di attività professionali o dialtre attività per le quali sia previstodall’ordinamento il rispetto del segretoprofessionale;

g) in ogni altra ipotesi in cui l’or-dinamento vigente limiti l’accesso ai do-cumenti amministrativi.

2. In ogni caso non è consentito ripro-durre, diffondere o comunque utilizzarea fini commerciali le informazioni otte-nute mediante l’esercizio del diritto diaccesso di cui al presente articolo.

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22 Ordine dei Geologi Regione del Veneto

VENETO GEOLOGI

NORME FINALI

Art. 11Richieste di accesso di portatori di in-teresse pubblici e diffusi

1. Le disposizioni sulle modalità deldiritto di accesso di cui al presente rego-lamento si applicano, in quanto compati-bili, alle amministrazioni, associazioni ecomitati di interessi pubblici o diffusi.

Art. 12Casi non previsti dal presente regola-mento

1. Per i casi non previsti nel presenteregolamento, così come tutte le procedu-re non disciplinate, troveranno applica-zione le norme al momento vigenti per leamministrazioni statali.

Art. 13Integrazione e modificazione del pre-sente regolamento

1. Entro un anno dalla data di entratain vigore del presente regolamento, ilConsiglio Regionale dei Geologi del Ve-neto verifica le risultanze dell’attuazionedel presente regolamento ed apporta lemodificazioni ritenute necessarie.

Art. 14Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vi-gore il trentesimo giorno successivo alladata di pubblicazione sul notiziario “ Ve-neto Geologi”.

2. Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 27giugno 1992, n.352, il presente regola-mento viene inviato al C.N.G. per la suc-cessiva trasmissione al Competente Mi-nistro di Grazia e Giustizia.

ALLEGATO A

Al Consiglio Regionale dei Geologi delVeneto

Via G.Diziani 4/a30174 MESTRE VENEZIA

OGGETTO: Richiesta di accesso aidocumenti amministrativi (legge 241/90e D.P.R.352/92).

Il sottoscritto ...nato ...residente in ...via ...

nella sua qualità di (1) ...munito di documento di identificazione(tipo) ...n. ...rilasciato da ...

il ...CHIEDE

- di prendere in esame- di prendere in esame, con rilascio di copia- di prendere in esame, con rilascio di copiaautentica- i sottoindicati documenti amministrativi:...per i seguenti motivi (2) ...

Allega l’unita documentazione, debita-mente autenticata, atta a comprovare lapropria legittimazione ad esercitare il dirit-to di accessi di cui agli art. 22 e seguentidella legge 7 agosto 2990, n.241.

Data,

FIRMA

1. Specificare i poteri rappresentativi2. Specificare l’interesse connesso all’og-getto della richiesta

ALLEGATO B

Al richiedente ...

OGGETTO: Accoglimento della ri-chiesta di accesso ai documenti ammi-nistrativi (legge 241/90 e D.P.R.352/92)

In relazione alla richiesta di accessoai documenti amministrativi da Leiavanzata in data ..., Le comunico con lapresente che la richiesta è stataACCOLTA.

Per esercitare il diritto di accesso Ellapotrà rivolgersi presso l’Ufficio di Se-greteria del Consiglio Regionale dei Ge-ologi del Veneto, Via G.Diziani 4/A -Mestre-Venezia nei giorni ... , nelle ore..., a far tempo da … .

Ella potrà prendere appunti o trascri-vere tutto o in parte il contenuto dei docu-menti visionati, con l’espresso divietopenalmente perseguibile di alterarne inqualsiasi modo la natura o il contenuto,ovvero di asportarli dal luogo in cui glistessi si trovano.

Non è consentito diffondere o utiliz-zare le informazioni ottenute ai fini com-merciali.

Distinti saluti.

Mestre-Venezia, ...IL PRESIDENTE

ALLEGATO C

Al richiedente ...

Oggetto: NON accoglimento dellarichiesta di accesso ai documenti am-ministrativi (legge 241/90 e D.P.R. 352/92)

In relazione alla richiesta di accessoai documenti amministrativi da Leiavanzata in data ..., Le comunico con lapresente che questo Consiglio RegionaleNON ACCOGLIE la richiesta stessa peri seguenti motivi:

. . .Contro la presente decisione Ella può

presentare reclamo al Garante per la ra-diodiffusione e l’editoria entro quindicigiorni dal ricevimento della presente co-municazione, ovvero può presentare ri-corso al T.A.R. del Veneto entro trentagiorni dal ricevimento della presente co-municazione, ai sensi dell’art. 25, com-ma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Distinti saluti

Mestre-Venezia, ...IL PRESIDENTE

ALLEGATO D

Al richiedente ...

OGGETTO: Differimento dell’ac-cesso ai documenti amministrativi(legge 241/90 e D.P.R. 352/92)

In relazione alla richiesta di accessoai documenti amministrativi da Leiavanzata in data ..., Le comunico con lapresente che viene differito da questoConsiglio Regionale l’accesso ai docu-menti amministrativi di cui alla richiestastessa per i seguenti motivi: ...

Il differimento del diritto di accessosi estende fino al ...

Contro la presente decisione Ella puòpresentare reclamo al Garante per la ra-diodiffusione e l’editoria entro quindicigiorni dal ricevimento della presente co-municazione, ovvero può presentare ri-corso al T.A.R. del Veneto entro trentagiorni dal ricevimento della presente co-municazione, ai sensi dell’art.25, comma5, della legge 7 agosto 1990, n.241.

Distinti saluti

Mestre-Venezia, ...IL PRESIDENTE

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VENETO GEOLOGI

Ottobre - Dicembre 1999 23

Terzo Convegno nazionale sulla“Protezione e gestione delleacque sotterranee per il terzo millennio”

Parma 13/15 ottobre 1999

Giuliano Vendrame

Si è tenuto dal 13 al 15 ottobre 1999 aParma il “3° Convegno Nazionale sullaprotezione e gestione delle acque sotter-ranee per il III millennio”.

Al di là di alcune pecche organizzati-ve il convegno ha comunque rappresen-tato un’occasione per rifare il puntosull’evoluzione tecnico-legislativa per latutela e lo sfruttamento delle acque di fal-da analogamente a quanto già avvenutonei precedenti convegni svoltisi nel 1990e 1995.

Nel caso specifico la novità legislati-va più rilevante è sicuramente rappresen-tata dall’emanazione del D.lgs. 11 mag-gio 1999 n. 152 che contiene il recepi-mento della direttiva 91/271/CEE con-cernente il trattamento delle acque reflueurbane e della direttiva 91/676/CEE rela-tiva alla protezione delle acquedall’inquinamento provocato dai nitratiprovenienti da fonti agricole e che rap-presenta il complessivo riordino di tuttele disposizioni sulla tutela delle acquedall’inquinamento.

Parecchi interventi nel corso del con-vegno hanno approfondito i tematismilegati agli obiettivi del D.Lgs ed aglistrumenti previsti per ottenerli, con par-ticolare riferimento agli aspetti legati a:• prevenzione e riduzione dell’inquina-

mento• risanamento dei corpi idrici inquinati• protezione delle acque destinate ad usi

specifici• corretta gestione quali-quantitativa del-

le risorse idriche, specialmente di quel-le potabili

• individuazione di misure per la preven-zione e la riduzione dell’inquinamentonelle zone vulnerabili e nelle aree sensi-bili

• individuazione di misure tese alla con-servazione, al risparmio, al riutilizzo edal riciclo delle risorse idriche.

Il convegno è stato suddiviso in 4 ses-sioni così individuate:

rischio di inquinamentobonifica delle aree contaminatestandardizzazione delle reti di moni-

toraggio

risorse idriche alternative e sostituti-ve

nel corso delle quali sono state illu-strate alcune delle relazioni più interes-santi tra le 120 contenute negli Atti.

La prima sezione è stata dedicata inparticolare alla descrizione delle meto-dologie maggiormente adottate per la va-lutazione della vulnerabilità intrinsecadegli acquiferi, quali DRASTIC eSINTACS, ed alla loro applicabilità incontesti reali a varie scale.

I vari risultati riportati hanno confer-mato l’importanza ormai assunta da talistudi quali strumenti di base per la piani-ficazione territoriale, con particolare ri-ferimento alla definizione delle aree disalvaguardia dei punti di captazione aduso potabile.

La seconda sessione ha affrontato ladescrizione delle procedure d’interventoattualmente più utilizzate in caso di in-quinamento potenziale o reale delle ac-que sotterranee; pertanto in funzione del-la sorgente inquinante, della natura chi-mico-fisica dell’inquinante, delle carat-teristiche idrogeologiche del sottosuolosono stati descritti alcuni interventi fina-lizzati sia alla definizione del rischio, siaall’individuazione delle operazioni daporre in atto per mettere in sicurezza e\obonificare il sito. Particolare rilevanza èstata attribuita agli aspetti “informatici”degli studi, ed in particolare alle modalitàdi archiviazione ed elaborazione dei dati,alla loro georeferenziazione all’internodi SIT, all’implementazione di modellimatematici di flusso e di trasporto degliinquinanti in grado di fornire prioritaria-mente valutazioni quantitative sul de-flusso della falda e sulla distribuzionedegli inquinanti nella stessa e quindi disimulare l’efficacia dei sistemi di messain sicurezza e\o bonifica progettati.

La terza, corposa sezione è stata de-dicata alla ”Standardizzazione delle retidi monitoraggio”, che ha rappresentatol’occasione per evidenziare un’altra del-le novità istituzionali: il ruolo emergentedelle Agenzie Regionali per l’Ambiente(ARPA) cui è affidato il compito di rior-ganizzare il controllo ambientale ed inparticolare la realizzazione di un idoneo

monitoraggio quali-quantitativo am-bientale. Ovviamente, visto il tematismochiave del convegno, gli interventi sonostati mirati a descrivere e ad individuarel’importanza di reti di monitoraggio del-le caratteristiche quali-quantitative delleacque sotterranee adeguatamente pro-gettate e gestite sia per verificarel’efficacia degli interventi previsti daivari strumenti di pianificazione territo-riale, sia per segnalare il verificarsi diepisodi di alterazione delle acque in tem-pi utili per procedere con interventi dibonifica. L’indice è stato in particolarepuntato sulla necessità di determinare lastandardizzazione dei criteri per la pro-gettazione, realizzazione, gestione , ela-borazione e trasferimento dei dati qua-li-quantitativi, evidenziando come le di-verse metodologie attualmente utilizzateproducono dati difficilmente correlabilie quindi scarsamente significativi.

La quarta sessione, infine, ha sottoli-neato la necessità che la gestione degliacquiferi sia improntata ad un forte ri-spetto dei valori ambientali e tenga contoqualititivamente e quantitativamentedelle interferenze con i sistemi al contor-no.

Da qui l’importanza di accurati studidi bilancio ancora una volta come stru-menti di base negli studi di programma-zione territoriale sia per individuare lereali potenzialità degli acquiferi utilizza-ti sia, sulla base delle caratteristiche qua-li-quantitative, per riservarne o limitarnel’uso a scopi potabili o comunque priori-tari.

Commissione Consultivadella Provincia di Verona

Programma degli incontri della CommissioneConsultiva Provinciale di Verona per l’anno 2000.Con la presente portiamo a conoscenza dei colleghigeologi della Provincia di Verona il calendario del-le riunioni della Commissione Consultiva Provin-ciale.

• Mercoledì 26 Gennaio 2000• Mercoledì 15 Marzo 2000• Mercoledì 19 Aprile 2000• Mercoledì 31 Maggio 2000• Mercoledì 12 Luglio 2000• Mercoledì 13 Settembre 2000• Mercoledì 25 Ottobre 2000• Mercoledì 29 Novembre 2000

Gli iscritti interessati a partecipare alle riunionisono pregati contattare, nella settimana precedentel’incontro, i responsabili della Commissione, perconfermare la partecipazione ed essere informatisull’ordine del giorno degli incontri. Responsabili:• Dott. Geol. Pier Silvio Compri

tel. 045 630 2114 Coordinatore• Dott. Geol. Paolo Chioatto

tel. 045 840 0347 Segretario

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VENETO GEOLOGI

AGGIORNAMENTO DELLA BIBLIOTECADELL’ORDINE DEI GEOLOGI DEL VENETO

C - 16 AA.VV. - 1° European Congress on

Regional Geological Cartography and Infor-

mation Systems. Reg. E. Romagna. Bologna,

1994.

C - 17 AA.VV. - Geologia delle grandi aree

urbane. Progetto strategico C.N.R. Reg. Emi-

lia Romagna, C.N.R.. Bologna, 1997.

C - 18 AA.VV. - IX Congresso Nazionale dei

Geologi. Dalla ricerca alle applicazioni. Risor-

se e sviluppo, prospettive per il XXI secolo. Le

risposte delle Scienze della Terra. Roma,

1997.

C - 19 AA.VV. - Siti contaminati: riqualifica-

zione ambientale e sviluppo della Zona Indu-

striale di Venezia Porto Marghera. Comune di

Venezia, Reg. Veneto, Prov. Venezia, Min.

Amb.. Venezia, 1999.

C - 20 A/B AA.VV. - La prevenzione delle cata-

strofi idrogeologiche: il contributo della ricerca

scientifica. C.N.R., G.N.D.C.I., I.R.P.I.. Alba,

1996.

G - 48 Gatto G. - Le sabbie silicee del Vene-

to. C.N.R. - I.G.A.. Torino, 1981.

G - 49 AA.VV. - Correlazioni litostratigrafiche

ed idrostrutturali nel complesso alluvionale

della bassa valle del F. Agno-Guà e nell’an-

tistante pianura vicentina (M.ti Lessini Orien-

tali - Vicenza). Estr. Boll. del Serv. Geol. d’Ita-

lia. Roma, 1993.

G - 50 AA.VV. - Caratteristiche geolitologi-

che, geomorfologiche e dissesti. Il bacino at-

trezzato del torrente Cordòn. Centro Sperim.

Valanghe e Dif. Idrogeol. Reg. Veneto. C.N.R.

- I.G.A. e I.S.D.G.M.

G - 51 AA.VV. - Rete di livellazione per il con-

trollo altimetrico dei movimenti crostali nel me-

dio Friuli. C.N.R. - I.S.D.G.M.. Venezia, 1989.

G - 52 Gatto G. - Individuazione di una faglia

col metodo sismico a rifrazione a piccola pro-

fondità. C.N.R. - I.G.A.. Padova, 1984

G - 53 AA.VV. - L’evento alluvionale del

21-23 maggio 1983 in Val Venosta (Alto Adi-

ge). C.N.R. - I.R.P.I.B.P. Torino, C.N.R. -

I.G.A. Padova. Bressanone, 1984.

G - 54 AA.VV. - Influenza dei fattori geologici

e geologico-tecnici sulle condizioni di dissesto

del versante sinistro della media Val Pesarina

(Carnia). Mem. Sc. Geol.. Padova, 1982.

G - 55 Friz C., Gatto G. - Rapporto tra am-

biente geologico e rischio sismico in Val di Re-

sia (Friuli). Terremoto del 6 maggio 1976.

C.N.R. - I.G.A. Padova. Trento, 1979.

G - 56 Gatto G. - L’apparato morenico del

Latemar ed i suoi laghi di origine glaciale.

C.N.R. - I.G.A. Padova. Trento, 1980.

G - 57 AA.VV. - Aspetti fisiografico-pluvio-

metrici e processi erosivi in alveo del bacino

del Cordevole (Belluno). C.N.R. - I.G.A. Pado-

va. Trento, 1984.

G - 58 Cortellazzo G., Favaretti M. - Pro-

gressi nelle prove in posto: i recenti metodi di

indagine e loro interpretazione. Univ. Padova,

Fac. Ingegneria, Ist. Costr. Maritt. e Geotecni-

ca. Padova, 1994.

G - 59 Favaretti M., Moraci N. - I cedimenti

delle fondazioni superficiali: metodi di calcolo

e criteri di accettabilità. O.R.G. Mestre, 1997.

G - 60 Favaretti M., Moraci N. - La capacità

portante delle fondazioni superficiali. Ordine

Regionale dei Geologi. Mestre, 1997.

G - 61 AA.VV. - Geologia della zona tra

Otranto e S. Cesarea Terme (Prov. di Lecce).

Estr. Mem. Museo Civico Storia Nat.. Vero-

na,1966.

G - 62 AA.VV. - Movimenti Neotettonici nel

Veneto Orientale. C.N.R. - G.N.D.C.I., Univ.

Modena - Oss. Geofisico. Venezia, 1989.

G - 63 AA.VV. - Cartografia e monitoraggio

dei movimenti franosi. C.N.R. - G.N.D.C.I.. Bo-

logna, 1998.

G - 64 Mozzi G. - Accumuli da risedimenta-

zione Paleocenici nell’Alta Valle del Chiampo

(Lessini Orientali). Estr. Mem. Acc. Patavina di

SS.LL.AA.. Padova, 1965.

G - 65A/B AA.VV. - Movimenti tettonici da livel-

lazioni di precisione Cortina - Venezia. Atti

Conv. Gruppo Naz. Geof. Terra Solida. Roma,

1987.

G - 66A/B AA.VV. - Evoluzione altimetrica di

caposaldi di livellazione nel territorio venezia-

no. Bollettino di Geod. e Sc. Affini, 1992.

G - 67 Ricceri G., Butterfield R. - An anal-

ysis of compressibility data from a deep bore-

hole in Venice. London, 1974.

G - 68 AA.VV. - Movimenti Recenti nell’Italia

Nord-Orientale da ripetizioni di livellazioni di

precisione (1952 - 1985). C.N.R. - G.N.D.C.I.,

Univ. Modena - Oss. Geofisico.

I - 03A/B AA.VV. - Hidrogeological features of

the “Sette Comuni” karsic plateau in the Vene-

to region (North Italy). C.N.R. - I.S.D.G.M., Ist.

Geol. Univ. Padova, Ist. Geol. Appl. Univ. Urbi-

no. Venezia, 1989.

I - 76 AA.VV. - Difesa degli acquiferi dell’Al-

ta Pianura Veneta: bassa valle dei Fiumi

Chiampo e Agno-Guà. Reti di controllo dei pa-

rametri idrogeologici e chimici e informazioni

litostratigrafiche. C.N.R. - I.S.D.G.M.,

G.N.D.C.I., Reg. Veneto, Dip. Geol. Univ. di

Padova, Prov. Vicenza. Venezia, 1997.

I - 77 AA.VV. - Effetti negativi determinati

dall’intrusione salina negli acquiferi artesiani

sottostanti i litorali veneziani. C.N.R. - I.S.D.

G.M., G.N.D.C.I., A.R.P.A.V.. Venezia, 1998.

I - 78 AA.VV. - Il bilancio idrogeologico del

Rio Missiaga. Quaderni di Idronomia Monta-

na. 1986.

I - 79 AA.VV. - Recarga artificial de los acui-

feros subterraneos en llanuras aluvionales.

Estudio de factibilidad y pruebas experimenta-

les sobre una instalacion piloto. C.N.R. -

I.S.D.G.M., Univ. Naz. La Plata Fac. Ingegne-

ria. Cile, Santiago, 1994.

I - 80 AA.VV. - Mediciòn de la velocidad lo-

cal del agua subterranea: algunos resultados

experimentales de laboratorio. C.N.R. - I.S.D.

G.M., Univ. Naz. La Plata Fac. Ingegneria.

Mexico, San Luis Potosi, 1996.

I - 81 AA.VV. - Prevención de la contamina-

ción del sistema hídrico subterráneo en el Vé-

neto (Noreste de Italia). C.N.R. - I.S.D.G.M.,

Univ. Naz. La Plata Fac. Ingegneria Dip. di

Idraulica, U.S.S.L. n. 3, Reg. Veneto. Uru-

guay, Montevideo, 1998.

I - 82 AA.VV. - Rapporto programmatico

sulla possibilità di impiego a scopo energetico

delle acque termali euganeo-beriche attual-

mente non utilizzate. C.N.R. - I.G.A. e I.T.F..

Padova, 1980.

I - 83 AA.VV. - Risorse idriche sotterranee

di un bacino campione in ambiente dolomitico

(Bacino del T. Missiaga - Belluno). Mem. Sc.

Geol.. Padova, 1983.

I - 84 AA.VV. - Primi risultati dell’indagine

sperimentale sullo stato di inquinamento della

falda freatica nell’Alta Pianura Veneta com-

presa tra Bassano del Grappa e Cittadella.

Estr. Mem. Descritt. Carta Geologica d’Italia.

Roma, 1992.

I - 85 AA.VV. - Rete idrometrografica per il

controllo delle pressioni di strato degli acquiferi

sotterranei di Venezia e del suo entroterra.

C.N.R. - I.S.D.G.M., G.N.D.C.I.. Venezia,

1988.

I - 86A/B AA.VV. - Ground elevation of Venice

and its evolution. C.N.R. - I.S.D.G.M., G.N.D.

C.I.. Venezia, 1990.

I - 87 AA.VV. - Intercomparison of different

tracers in the evaluation of dinamics in hetero-

geneous porous aquifers. Univ. Ancona, Univ.

Pavia, C.N.R. - I.S.D.G.M.. Vienna, 1996.

I - 88 AA.VV. - Lo sfruttamento degli acqui-

feri artesiani di Venezia e i suoi riflessi sulla si-

tuazione altimetrica del suolo. C.N.R. - I.S.D.

G.M., Serv. Idrogr. e Mareogr.. Venezia, 1994.

I - 89 AA.VV. - Note interpretative prelimi-

nari sulle cause della subsidenza in atto a Ra-

venna. Comune di Ravenna, C.N.R. - Vene-

zia. Ravenna, 1973.

I - 90 Mozzi G. - Studio delle subsidenza

nel Veneto e nel Ravennate. Estr. Geol. Appl.

e Idrogeol.. Bari, 1983.

N - 05 Casarin R., Franco M. - Smaltimento

dei Rifiuti. Normativa dello Stato e della Regio-

ne Veneto aggiornata ad aprile 1989. Reg. Ve-

neto. Venezia, 1989.

T- 64 AA.VV. - Lo Studio di Impatto Ambien-

tale. Quaderno di indirizzi per la compilazione

del S.I.A. Centro Reg. di Studi Urb. Veneto.

Venezia, 1989.

T- 65 Provincia di Venezia - Programma di

previsione e prevenzione in materia di Prote-

zione Civile. Sintesi. Venezia, 1998.

T - 66A/B Carbognin L. - La chiusura delle boc-

che di Porto, intervento per la salvaguardia di

Venezia. Conseguenze sui traffici marittimo-

portuali. Estr. “Giornale Economico” Camere

di Comm. Industria, Artigianato e Agricoltura di

Venezia, 1973.

T- 67 Carta Altimetrica del Centro Storico di

Venezia.