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Milano, 18 novembr e 09 Commissione RC Auto SNA 1 “Trasparenza e confrontabilità delle Condizioni RCA: una chimera” Workshop a cura della Commissione Auto, Sinistri e Indennizzo diretto di Sna Presentazione di Elena Dragoni e Marco Temellini

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Milano, 18 novembre 09 Commissione RC Auto SNA 1

 

 

 “Trasparenza e confrontabilità delle Condizioni RCA: una chimera”

Workshop a cura della Commissione Auto, Sinistri e  Indennizzo diretto di Sna

 Presentazione di Elena Dragoni e Marco Temellini   

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LA GENESI

Maggio 1993: Provvedimento CIP 10/1993 – Condizioni RCA

Luglio 1994: Liberalizzazione tariffaria RCA (Direttiva CE 92/49 art. 6)

Nel 1996 SNA inizia lo studio sulle CGA della RCA, comparando il testo di 25 polizze RCA delle principali compagnie

Nell’Ottobre 1999 pubblica il “Libro bianco”

Successivamente, nei primi anni 2000, Parlamentari della maggioranza condividono la proposta di legge popolare per il raggiungimento di uno standard minimo di condizioni per la tutela dei consumatori automobilisti. Ma tale progetto non viene attuato

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2006

SNA intraprende uno studio più approfondito.

Vengono coinvolti vari soggetti interessati, tra i quali il Governo, il Ministero delle attività produttive, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, l’ISVAP, le Associazioni dei Consumatori.

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SVILUPPO ANALISI TECNICO/GIURIDICA

Vengono analizzate 70 polizze di Compagnie esercenti il ramo RC auto, facendo ricerche e approfondimenti sulle condizioni generali e particolari di assicurazione. Nello specifico:

oggetto dell’assicurazione; esclusioni e rivalsa; rinuncia al diritto di rivalsa; estensioni di garanzia.

Abbiamo comparato le condizioni in vigore con quelle in corso prima della liberalizzazione del 1994 (c.d. CIP 5/1993).

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Nel 2008 il lavoro viene ripreso e aggiornato

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I RISULTATI

La ricerca effettuata dimostra, in modo preoccupante, quanto dal 1993 ad oggi, si siano trasferiti maggiori rischi a carico del cittadino, alleggerendo, rispetto al normativo unico di allora, i rischi a carico delle imprese.

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OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

L’oggetto dell’assicurazione risulta ampiamente modificato, con l’introduzione di nuove esclusioni e l’appesantimento di quelle già esistenti

Si nota anche una migrazione di vari punti dall’Oggetto dell’Assicurazione alle esclusioni e/o alle condizioni aggiuntive, e viceversa

E’ quindi oggettivamente difficile la comparazione per un addetto ai lavori, … figuriamoci per il consumatore!

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CONDUCENTE NON ABILITATO

rinunciano

al diritto di

rivalsa;

79,37%

non

rinunciano

al diritto di

rivalsa;

20,63%

RINUNCIA ALLA RIVALSA VERSO ...

25

11

2 1 1

10

… Società,

Aziende ed Enti

proprietari e

locatari

… il proprietario

o locatario

… il Contraente

e, se persona

diversa,

proprietario

… il conducente … il conducente

e/o il

proprietario

… tutte le figure

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Milano, 18 novembre 09 Commissione RC Auto SNA 9

PATENTE SCADUTAnon

rinunciano

al diritto di

rivalsa;

42,86%rinunciano

al dirtto;

57,14%

RINUNCIA ALLA RIVALSA VERSO ...

1

5 5

14

24

… Società,

Aziende ed Enti

proprietari e

locatari

… il proprietario

o locatario

… il conducente … il conducente

e il proprietario

privati

… il conducente

e/o proprietario

… tutte le figure

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PATENTE NON RILASCIATA

non

rinunciano

al diritto di

rivalsa;

61,90%

rinunciano

al dirtto;

38,10%

RINUNCIA ALLA RIVALSA VERSO ...

2

5 5

3

14

… Società,

Aziende ed Enti

proprietari e locatari

… il proprietario o

locatario

… il conducente … il conducente

e/o il proprietario

… tutte le figure

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Milano, 18 novembre 09 Commissione RC Auto SNA 11

TRASPORTO DIFFORME ...

rinunciano

al dirtto;

77,78%

non

rinunciano

al diritto di

rivalsa;

22,22%

RINUNCIA ALLA RIVALSA VERSO ...

21

13

24 3

12

… Società,

Aziende ed Enti

proprietari e

locatari

… il proprietario

o locatario

… il Contraente

e, se persona

diversa,

proprietario

… il conducente … il conducente

e/o il

proprietario

… tutte le figure

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Milano, 18 novembre 09 Commissione RC Auto SNA 12

TRASPORTO SU AUTOCARRO

non

rinunciano

al diritto di

rivalsa;

68,25%

rinunciano

al dirtto;

31,75%

RINUNCIA ALLA RIVALSA VERSO ...

4

3

4 4

6

4

… Società,

Aziende ed Enti

proprietari e

locatari

… il proprietario

o locatario

… il Contraente

e, se persona

diversa,

proprietario

… il conducente … il conducente

e/o il

proprietario

… tutte le figure

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Milano, 18 novembre 09 Commissione RC Auto SNA 13

EBBREZZA

non

rinunciano

al diritto di

rivalsa;

76,19%

rinunciano

al dirtto;

23,81%

RINUNCIA ALLA RIVALSA VERSO ...

12

1

3

1

3

7

… Società,

Aziende ed

Enti

proprietari e

locatari

… il

proprietario o

locatario

… il

Contraente e,

se persona

diversa,

proprietario

… il

conducente

… il

conducente e

il proprietario

privati

… il

conducente

e/o

proprietario

… tutte le

figure

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Milano, 18 novembre 09 Commissione RC Auto SNA 14

EBBREZZA E STUPEFACENTI

rinunciano

al dirtto;

73,02%

non

rinunciano

al diritto di

rivalsa;

26,98%

RINUNCIA ALLA RIVALSA VERSO ...

11

15

2

7

2

23

… Società,

Aziende ed Enti

proprietari e

locatari

… il proprietario

o locatario

… il Contraente

e, se persona

diversa,

proprietario

… il conducente … il conducente

e/o il

proprietario

… tutte le figure

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Milano, 18 novembre 09 Commissione RC Auto SNA 15

Sarebbe particolarmente

interessante

approfondire insieme

i contenuti contrattuali

relativi alle garanzie

previste, o non previste

in tema di

Revisione del veicolo Omissione di soccorso Sosta del veicolo Rc dei trasportati Rc per figli minori Ricorso terzi da incendio Carico e scarico Difetti di manutenzione Ciclomotori truccati

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• Provvedimenti normativi:

• Legge 12 dicembre 2002 e Circolare ISVAP 502 del 25 marzo 2003 – Obbligo di preventivo su Internet e presso i punti vendita

• D. lgs. 205/2006 Codice delle Assicurazioni (Art. 131 comma 1 – Pubblicità di nota informativa e Condizioni contrattuali)

• Legge 4 agosto 2006 n. 248 - Legge Bersani “1”: Divieto di prezzi minimi e sconti massimi – Divieto di esclusiva nel ramo RCA - Pubblicità delle provvigioni e dello sconto riconosciuto (art. 131 commi 2 bis e 2 ter) – Attuato con regolamento ISVAP 23/2008;

• Legge 2 aprile 2007 n. 40 - Legge “Bersani bis”: Attestato valido 5 anni – Portabilità classe BM famigliare su nuovi veicoli – Malus in caso di responsabilità principale – Preventivatore ISVAP – Abrogazione della poliennalità

• Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e provvedimento 2590 dell’8 febbraio 2008 - Attestato di rischio

• Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008: Flessibilità tariffaria – Preventivo gratuito presso i punti vendita con evidenza di sconti e provvigioni – Preventivo sul sito Internet dell’impresa – Pubblicità e consegna dei documenti precontrattuali – Art. 5 Clausole di esclusione e rivalsa evidenziate con caratteri tipografici di particolare rilievo – Pubblicità delle provvigioni.

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DOCUMENTO DI SECONDA CONSULTAZIONE N. 34/2009

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DELLA PUBBLICITA’ DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

Allegato 9 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO3. Coperture assicurative offerte

Indicare sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione che le regolamentano. Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Rinviare agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di franchigie, scoperti e massimali, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Per facilitarne la comprensione da parte del contraente, illustrare il relativo meccanismo di funzionamento mediante esemplificazioni numeriche.

9. Rivalse.Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di rivalse, illustrandone il significatoe rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per i presupposti e per glieffetti per il contraente.

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Milano, 18 novembre 09 Commissione RC Auto SNA 18

Se l’Impresa scrive nelle condizioni di assicurazione:

Rinuncia alla rivalsa ed estensioni di garanzia:

… nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. Qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo in occasione del sinistro stesso.

Dovrebbe prevedere tra le informazioni sul contratto, oltre al rinvio allo specifico

articolo anche una

“AVVERTENZA”

Se il motivo del mancato rinnovo è esclusivamente dovuto alla scelta del guidatore di mai più guidare un veicolo poiché, pur non avendo subito lesioni personali, è rimasto psicologicamente provato per il danno e le lesioni causate a terzi, potrebbe subire l’azione di rivalsa da parte dell’Impresa.E’ indispensabile che, in caso di sospensione della patente, la stessa non sia superiore ai tre mesi.

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Se l’Impresa scrive

nell’oggetto dell’assicurazione:

“L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del veicolo non e’ equiparata alla circolazione”.

Dovrebbe prevedere tra le informazioni sul contratto, oltre al rinvio allo specifico

articolo, anche una

“AVVERTENZA”

“Tale clausola, prevista nell’Oggetto dell’Assicurazione, a prima vista sembra essere una estensione di garanzia, ma in realtà risulta essere una limitazione della stessa. A solo titolo di esempio si segnala che la garanzia non è operante se il veicolo, in sosta nell’area privata del cortile condominiale, in seguito ad incendio dovesse provocare danni agli altri veicoli fermi in sosta, al condominio o alle persone che lo abitano. Le conseguenze economiche di tale fattispecie gravano sull’Assicurato”.

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Se…

“La Società si riserva di esercitare azione di rivalsa nei confronti dell’Assicurato:

“nel caso di veicolo che non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria ai sensi di legge”.

Dovrebbe prevedere tra le informazioni sul contratto, oltre al rinvio allo specifico

articolo, anche una

“AVVERTENZA”

“Indipendentemente dal fatto che il veicolo sia in perfetto stato di manutenzione, l’assicuratore potrà farsi restituire dall’assicurato gli importi del risarcimento eventualmente pagato ai danneggiati, se il veicolo non è stato sottoposto alla revisione prevista dal codice della strada. E’ possibile ricorrere, a pagamento, ad una clausola di rinuncia alla rivalsa, a poco rilevante perché valida solo se la revisione effettuata successivamente viene superata con esito positivo”.

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LE CONCLUSIONI

La Commissione Auto dello SNA auspica che questo studio possa essere prodromo a elaborare uno STANDARD MINIMO di condizioni generali di

assicurazione “pulite”, con clausole di estensione comprensibili anche all’utente inesperto, che tutelino nei fatti e nel quotidiano i 30 milioni di automobilisti italiani.