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N. 162 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore QUAGLIARIELLO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018 Modifiche alla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394, per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree protette Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO

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N. 162

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore QUAGLIARIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Modifiche alla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394, per lavalorizzazione e lo sviluppo delle aree protette

Senato della Repubblica X V I I I L E G I S L AT U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO

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ONOREVOLI SENATORI. – I parchi e le riservenaturali sono risorse importanti dal punto divista sia ecologico che economico. Il con-cetto di tutela interna va ribaltato verso l’e-sterno attribuendo alle aree protette una fun-zione innovativa in chiave di «green eco-nomy»: non più, quindi, aree soggette solo avincoli, ma laboratori di sviluppo. È neces-sario riportare l’uomo al centro del parco enon considerarlo sottomesso e succube delparco.

Secondo gli ultimi dati disponibili pubbli-cati dalla Federparchi, in Italia ci sono 23parchi nazionali, 156 parchi regionali, 1parco interregionale, 147 riserve naturali sta-tali e 300 regionali, 27 aree marine protettee altre 150 aree naturali protette: dunquecirca il 10 per cento del territorio nazionaleè area protetta, di cui il 5 per cento è costi-tuito da parchi nazionali. L’Italia si attestaquindi al primo posto a livello europeo perpercentuale di territorio coperta da parchi.Ovviamente, a fianco del territorio montano,fanno parte dei parchi anche le zone marine,che hanno necessità e peculiarità altrettantospecifiche e tali da meritare un ragiona-mento ad hoc.

In termini relativi è l’Abruzzo a segna-larsi come la «regione più verde d’Italia»,visto che i 2.344 Kmq di estensione di su-perficie destinata a parco nazionale (distri-buiti, oltre che su parte del Parco nazionaled’Abruzzo, Lazio e Molise, anche nel Parconazionale del Gran Sasso e Monti dellaLaga e nel Parco nazionale della Majella)corrispondono al 21,6 per cento di tutta lasuperficie (unico caso regionale in cui oltreun quinto di territorio è destinato a parconazionale).

La legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394,sancisce che il parco ha la funzione di con-servare, garantire, promuovere il patrimonionaturale del paese, con azione integrata del-l’uomo, attraverso la divulgazione e la tuteladi tutti quei valori antropici propri della re-gione su cui il parco insiste.

I dati disponibili su scala nazionale segna-lano alcune criticità per i parchi nazionali,frutto in primo luogo di una pericolosa mar-ginalizzazione culturale – legata anche allaloro prevalente caratterizzazione montana emeridionale – e, talvolta, di un limitato ri-conoscimento della loro identità e delle lorofunzioni essenziali. Anche a causa di tali fe-nomeni, i territori compresi nei parchi na-zionali hanno sperimentato processi di fles-sione demografica e di invecchiamento piùaccentuati. Infatti, negli ultimi venti anni icomuni dei parchi nazionali presi in consi-derazione hanno fatto registrare un calodella popolazione residente e sono stati ca-ratterizzati da una maggiore presenza di an-ziani «over 64» rispetto a giovani «under15».

Per l’insieme dei settori economici di spe-cializzazione dei parchi nazionali, il valoreaggiunto pro capite proveniente da attivitàprivate (al netto, quindi, della presenza dellapubblica amministrazione, che soprattuttonel Mezzogiorno ha un impatto significa-tivo) si attesta tuttavia a un livello inferioredi quasi 8.000 euro rispetto al valore medionazionale. Una performance dettata sia dal-l’estrema polverizzazione delle imprese quilocalizzate (come indica la ridotta dimen-sione media aziendale), sia da una strutturaproduttiva in cui assumono una rilevanzamaggiore, come visto, alcuni settori a più li-

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mitata produttività «strutturale» (in primis,agricoltura e turismo).

Il possibile «effetto parco», in termini dicapacità di generare valore da parte delleimprese ivi localizzate, va tuttavia misuratonon solo in termini meramente economici(e, quindi, attraverso i livelli e la dinamicadel valore aggiunto pro capite) ma anchequanto a capacità di produrre beni comuni,fruibili dall’intera collettività, anche al difuori dei parchi stessi.

Proprio per questo le aree protette devonocombinare in modo virtuoso il principiodella «tutela» con il valore della «risorsa».Si può facilmente comprendere quanto unparco sia importante, non solo dal punto divista ecologico, ma anche economico: perquanto riguarda l’economia dei parchi, le ul-time stime disponibili parlano di 80.000 oc-cupati in Italia, di cui 4.000 dipendenti di-rettamente assunti; 12.000 lavorano nell’in-dotto dei servizi, altri 4.000 nell’ambito diricerca e servizi. Le stime riportano altre60.000 unità che rientrano nell’indotto deri-vante dal turismo, dall’agricoltura e dall’ar-tigianato, senza dimenticare i numeri certilegati alle centinaia di cooperative che sononate all’interno di queste realtà. A questooccorre affiancare i numeri, in continua cre-scita, legati alle presenze turistiche: 81 mi-lioni di presenze, 5,4 milioni di euro di con-sumi totali, 2,9 miliardi di valore aggiunto.

Si tratta, quindi, di aree naturali dal va-lore ineguagliabile per l’Italia: realtà nate aprotezione di uno straordinario patrimonionaturale frutto di una lunga convivenza tral’uomo e l’ambiente. Un patrimonio che vasalvaguardato per mantenerne intatte le ca-ratteristiche ecologiche, ma che deve anchecostituire una risorsa su cui basare politichedi sviluppo sostenibile delle popolazioni lo-cali. La comunità locale deve essere coin-volta in una serie di benefici se si sceglie divalorizzare le aree protette attraverso politi-che sostenibili: dal recupero del patrimoniostorico e architettonico locale (con la crea-

zione di strutture agrituristiche ebed&breakfast) alla valorizzazione degli an-tichi mestieri e delle tradizioni contadine(con la realizzazione di eco-musei e manife-stazioni ad hoc) sino alla creazione di nuoveprofessionalità. E ancora, agricoltura biolo-gica, artigianato, pastorizia, allevamento, tu-rismo naturalistico. Questi sono solo alcunidei vantaggi di uno sviluppo di tipo sosteni-bile, in grado di determinare un indotto eco-nomico non trascurabile per realtà spessopiccole e a volte caratterizzate da una seriedi difficoltà dovute alla marginalità dei luo-ghi. Eppure, nonostante siano trascorsi ven-tisette anni dall’approvazione della leggequadro, il parco viene ancora percepitocome un’entità a se stante, non pienamenteintegrata con il territorio nel quale si trova,e spesso costituisce una barriera allo svi-luppo.

La coesistenza ravvicinata tra insedia-menti umani, residenziali e produttivi e ri-serva naturale è spesso poco o mal gestita,nella pervicace convinzione che l’istituzionedi un parco naturale privi il territorio di al-cuni utilizzi, impedisca la realizzazione dinuova edilizia, connoti l’area con una voca-zione incompatibile con l’imprenditorialità.Convinzione, quest’ultima, rafforzata anchedalla crisi economica che ha spinto molti,erroneamente, ad associare la park policy auna sorta di ulteriore restringimento dellepossibilità di sviluppo economico.

Al contrario, in un’ottica di uso razionaledelle risorse naturali, il parco stesso po-trebbe e dovrebbe stimolare l’imprenditoria-lità del territorio. La politica per le aree pro-tette del prossimo futuro deve rafforzare ilsuo legame con le comunità locali, coinvol-gendo sempre più i cittadini nelle sceltestrategiche e nell’identificazione della mis-sione specifica di ogni singola area protetta.Una politica che sempre di più deve essereindirizzata al potenziamento delle produzioninaturali, alla ottimale utilizzazione delle ri-sorse, a partire dal riuso integrale dei rifiuti

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prodotti, alla riqualificazione naturalistica eproduttiva degli ambienti degradati, e nonpuò prescindere da una drastica spinta inno-vativa che ristori i territori produttivi deiparchi delle risorse che generano, attuandopolitiche conservative e migliorative.

Solo coinvolgendo attivamente agricoltori,operatori del turismo e albergatori e assicu-rando la compartecipazione di istituzioni,enti e realtà locali si garantisce uno sviluppoin termini di qualità e quantità, al fine diperseguire un unico intento comune, ossia lasalvaguardia del patrimonio naturale.

Bisogna quindi compiere un grande sforzoculturale per far percepire il parco non solocome strumento di vincolo e di repressione,ma come opportunità per il territorio.

Per procedere in questa direzione il primopasso da compiere è quello di aggiornare ilquadro normativo del 1991, che da un latorisulta obsoleto e dall’altro rischia di appe-santire eccessivamente la gestione delle areeprotette.

Il presente disegno di legge rappresenta ilprimo passo verso un sistema di gestionepiù snello, più moderno, più flessibile e ri-volto a cogliere le opportunità derivantidalle nuove frontiere dello sviluppo econo-mico e del turismo. La gestione dei parchi –sia per ciò che riguarda l’organigramma del-l’ente gestore, sia per quanto concerne la fi-gura del direttore – deve virare verso unacomposizione più snella, più meritocratica,con maggiore libertà di decisione e gestionein capo ai corpi intermedi, a iniziare dai co-muni. D’altro canto, vi devono essere corri-spondenti poteri di controllo e sanzione incapo allo Stato, ma solo in caso di inadem-pienze e mala gestione: un modello di auto-nomia variabile in base alla virtuosità dimo-strata.

Contemporaneamente, vengono inseriteimportanti misure di investimento e incen-tivo allo sviluppo per stimolare l’attrazionedi capitali, l’avvio di nuove attività econo-miche, l’incremento del turismo, la crea-

zione di nuovi posti di lavoro e il contrastoal fenomeno dello spopolamento, affiancatea un serio piano di programmazione a me-dio termine delle politiche nazionali sullearee protette.

Tutto ciò viene proposto nella consapevo-lezza che si tratta, per l’appunto, di unpunto di partenza per una discussione e ri-flessione più ampia che deve inevitabilmentecoinvolgere anche una revisione dei parchimarini, oltre che una reintroduzione all’in-terno delle nostre Forze dell’ordine di unnucleo specializzato in materia forestale eambientale.

Occorre rivalutare il vasto patrimonio cul-turale e di esperienza del disciolto Corpo fo-restale dello Stato che per quasi due secoli,prima dell’incauta e frettolosa soppressione,determinata dalla riorganizzazione della pub-blica amministrazione con la cosiddetto«legge Madia», aveva saputo coniugare leesigenze delle popolazioni montane e ruralicon la tutela del territorio e degli ecosisteminaturali. In un Paese come il nostro, chevive sempre più frequenti emergenze e disa-stri ambientali, flagellato dal dissesto idro-geologico, dagli incendi boschivi, dai sismi,dalle valanghe, dalla difficile gestione dei ri-fiuti, nonché dalle contraffazioni alimentari,è indispensabile un presidio con forte diffu-sione territoriale, che sia in grado di inter-venire rapidamente ed efficacemente all’in-sorgenza delle fenomenologie. Ripartire,quindi, con un nuovo Corpo di polizia, mag-giormente specializzato nei temi ambientali,più snello ed efficiente, che supporti il piùampio progetto di valorizzazione e tuteladelle aree protette.

Il disegno di legge è composto da 14 ar-ticoli, di seguito illustrati.

Agli articoli 1 e 2 viene introdotta la Ca-bina di regia nazionale per le aree protettenella quale sono contemperate in via preli-minare le posizioni dei Ministeri competenti(in primis quello dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare), per predisporre le

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linee guida nazionali e il Piano nazionaletriennale per le aree naturali protette. AllaCabina di regia sono attribuiti anche compitidi proposta riguardo alla classificazione e al-l’istituzione dei parchi, al controllo degli attie della gestione degli Enti parco (dal rego-lamento, al Piano del parco, fino alla ge-stione delle risorse) e di iniziativa per lapromozione di accordi di programma consoggetti pubblici e privati per lo sviluppo diazioni economiche sostenibili nel territoriodelle aree protette. La Cabina di regia rela-ziona con cadenza annuale alle Camere sullostato delle aree protette e propone, entro do-dici mesi dalla sua costituzione, un Piano dirazionalizzazione degli Enti parco caratteriz-zati da contiguità territoriale, al fine di ren-dere più snelle ed efficienti le strutture e dirazionalizzarne il costo di gestione. Unesempio significativo può consistere nellacostituzione di un ente unico che metta in-sieme il Parco del Gran Sasso e Monti dellaLaga, il Parco della Majella e il Parco na-zionale d’Abruzzo, operazione che permette-rebbe, tra l’altro, di istituire il Parco piùgrande d’Europa e di creare una destina-zione turistica rilevante a livello europeo einternazionale.

Infine, si interviene sulla classificazionedelle aree protette al fine di aggiornarla allarete «Natura 2000» e armonizzarla con leultime normative di derivazione europea re-cepite dall’ordinamento italiano.

L’articolo 3 definisce la composizionedella Cabina di regia che è costituita dasette membri, in rappresentanza di ciascunodegli enti istituzionali competenti in materiadi aree protette: Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, Mini-stero delle politiche agricole alimentari e fo-restali, Ministero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo, Ministero dello svi-luppo economico (per la prima volta coin-volto), Conferenza Stato-regioni, ANCI eISPRA. La Cabina di regia opererà senza al-

cun onere aggiuntivo per la finanza pub-blica.

L’articolo 4 disciplina il Piano nazionaletriennale per le aree naturali protette, isti-tuito al fine di prevedere e garantire unaprogrammazione delle politiche e delle lineeguida nazionali in materia di valorizzazionee sviluppo dei parchi nel medio termine.Solo con una programmazione di più lungorespiro e con obiettivi chiari da raggiungere,infatti, i parchi possono divenire una vera ri-sorsa per attrarre turismo, investimenti e svi-luppo per i rispettivi territori, oggi a rischiodi spopolamento.

L’articolo 5 prevede che, in caso di neces-sità ed urgenza (calamità naturali, sismi, va-langhe, nevicate eccezionali) il Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare possa adottare misure straordinariedi salvaguardia, anche attivando poteri sosti-tutivi (compreso il commissariamento), incollaborazione con la Protezione civile.

L’articolo 6 prevede l’introduzione di in-centivi e la promozione di investimenti eco-nomici sia di livello regionale che nazionale.Da un lato si prevede che le regioni desti-nino prioritariamente ai parchi, nel quadrodei fondi per lo sviluppo ad esse attribuitidall’Unione europea, una quota delle risorsedei Piani operativi regionali (POR). Dall’al-tro, si prevede l’istituzione di Zone econo-miche speciali (ZES) all’interno delle areeprotette al fine di incentivare l’insediamentodi nuove attività economiche e di rilanciarelo sviluppo economico, demografico e occu-pazionale. Le misure sono riservate alle mi-cro, piccole e medie imprese di nuovo inse-diamento o già presenti sul territorio delparco. Per le nuove attività si prevede l’ab-battimento del 50 per cento di tutte le im-poste (IRES, IRAP, IMU, TARI o altre tasselocali) per dieci anni e la decontribuzione al50 per cento sulle nuove assunzioni per cin-que anni. Per le imprese già presenti nelparco la riduzione delle stesse imposte èprevista nella misura del 50 per cento per

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tre anni e del 30 per cento per i successivisette anni. Le imprese devono mantenere laloro attività per almeno un quinquennio,pena la revoca retroattiva delle agevolazioni.É inoltre prevista l’istituzione di un fondoapposito, con uno stanziamento iniziale di500.000 euro annui per tre anni, il cui finan-ziamento dovrà essere però sostanzialmenteincrementato con le prossime leggi di bilancio.

L’articolo 7 prevede la razionalizzazionedegli organi direttivi degli Enti Parco preve-dendo una composizione variabile da tre acinque membri (oggi sono nove) in propor-zione all’estensione dell’Ente e al numero dicomuni che fanno parte del parco (fino aventi o oltre venti). La scelta del Presidenteè effettuata nell’ambito di una terna di can-didati proposta dalla Cabina di regia, previoparere dei presidenti delle regioni nel cuiterritorio ricade il parco e delle Commis-sioni parlamentari competenti. Attraversoquesto nuovo meccanismo si fa prevalere uncriterio di competenza tecnica in luogo del-l’appartenenza ad albi i cui metodi di sele-zione sono apparsi poco chiari negli ultimianni. Il ruolo di Presidente deve esseresvolto a tempo pieno, e per questo è incom-patibile con qualsiasi altro incarico di naturapubblica o privata. La scelta degli altri com-ponenti del Consiglio direttivo è effettuataper metà dal Comitato degli amministratoridegli enti locali presenti nel parco e permetà su proposta della Cabina di regia. Lecandidature devono rispondere al requisito dicomprovata esperienza professionale e scien-tifica nel settore della tutela e della gestionedelle aree protette e dello sviluppo socio-e-conomico sostenibile. Si prevede inoltre unRevisore unico dei conti, invece che un Col-legio di revisori. Il direttore del parco nonsarà più nominato dall’alto (dal Ministrodell’ambiente) bensì scelto attraverso unbando pubblico sulla base di requisiti tecnicie professionali molto stringenti. I primi treclassificati nella selezione pubblica verrannoesaminati da una commissione di tre esperti

formata da un membro della Cabina di regianazionale, un rappresentante dell’ISPRA eun delegato del Comitato degli amministra-tori locali) e il vincitore sarà nominato dalPresidente del parco.

Nell’articolo 8 si prevede la partecipa-zione diretta, con pareri obbligatori e vinco-lanti, alle decisioni del Comitato direttivodel Parco da parte degli amministratori lo-cali dei comuni, unioni di comuni, comunitàmontane e regioni nel cui territorio è situatoil Parco, riuniti in un organo consultivo de-nominato Comitato degli amministratori lo-cali.

Negli articoli 9 e 10 la nuova disciplinadel regolamento del parco e del Piano delparco prevede che questi vengano modellatial fine di divenire efficaci strumenti di pro-grammazione e pianificazione e di svilupposocio-economico del parco, con l’obiettivodi coniugare la crescita economica con latutela del territorio e la sostenibilità ambien-tale. Si prevedono controlli capillari per va-lutare l’attività e i risultati gestionali deri-vanti dal Piano, nonché per correggere even-tuali inadempienze (vi sono casi in cui iPiani non sono stati approvati per decennicondannando il territorio all’immobilismo).Per questo si prevede la possibilità, in casodi mala gestione o inadempienze, di attiva-zione del potere sostitutivo dello Stato, e inparticolare della Cabina di regia nazionale,che può far decadere gli organi direttivi ecommissariare l’Ente.

Infine, si prevede una disciplina di buon-senso per regolamentare le azioni volte alcontenimento dei danni da fauna selvatica,prevedendo la possibilità di apertura, in pe-riodi circoscritti, dell’attività venatoria mi-rata alla salvaguardia degli equilibri ecolo-gici del territorio del parco. Tale regolamen-tazione è demandata all’Ente parco, previo pa-rere del Comitato degli amministratori locali.

L’articolo 11 prevede la semplificazione ela velocizzazione delle procedure burocrati-che per il rilascio di concessioni o autoriz-

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zazioni relative ad interventi, impianti eopere all’interno del parco, anche di naturaedilizia.

L’articolo 12 prevede che l’ente gestore,al fine di favorire la promozione turistica,economica e sociale del parco, possa conce-dere in gestione servizi ed attività economi-che, nonché l’uso del proprio nome ed em-blema.

L’articolo 13 contiene disposizioni in ma-teria di entrate finanziarie degli Enti parcoattribuendo loro la facoltà di applicare di ap-plicare un contributo a carico dei visitatori,di imporre canoni di gestioni per beni dema-niali concessi in uso a terzi o corrispettiviper l’utilizzo del marchio e di stipulare con-tratti di sponsorizzazione con soggetti pub-blici e privati.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell’articolo 1-bis della leggen. 394 del 1991)

1. L’articolo 1-bis della legge 6 dicembre1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 1-bis. - (Programmi nazionali e po-litica di sistema). –1. La Cabina di regia na-zionale per le aree protette, di cui all’arti-colo 3 della presente legge, promuove ac-cordi di programma con le regioni e con al-tri soggetti pubblici o privati per lo sviluppoe l’implementazione di azioni economichesostenibili nel territorio delle aree naturaliprotette, con particolare riferimento ad atti-vità agro-silvo-pastorali tradizionali, dell’a-griturismo, dell’artigianato e del turismo.

2. Il Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, d’intesa con laConferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, individua le risorse fi-nanziarie, nazionali ed europee, impiegabiliper l’attuazione degli accordi di programmadi cui al comma 1».

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 2 della leggen. 394 del 1991)

1. All’articolo 2 della legge n. 394 del1991 sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti daiseguenti:

«1. I parchi nazionali sono costituiti daaree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali

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estensioni a mare che contengono uno o piùecosistemi intatti o anche parzialmente alte-rati da interventi antropici, una o più forma-zioni fisiche, geologiche, geomorfologiche,biologiche, di rilievo internazionale o nazio-nale per valori naturalistici, scientifici, este-tici, culturali, educativi e ricreativi tali da ri-chiedere l’intervento dello Stato ai fini dellaloro conservazione per le generazioni pre-senti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costi-tuiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, divalore naturalistico e ambientale, che costi-tuiscono, nell’ambito di una o più regioni li-mitrofe, un sistema omogeneo individuatodagli assetti naturali dei luoghi, dai valoripaesaggistici ed artistici e dalle tradizioniculturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite daaree terrestri, fluviali e lacuali che conten-gono una o più specie naturalisticamente ri-levanti della flora e della fauna, ovvero pre-sentano uno o più ecosistemi importanti perle diversità biologiche o per la conserva-zione delle risorse genetiche. Le riserve na-turali possono essere statali o regionali inbase alla rilevanza degli interessi attraversodi esse tutelati»;

b) al comma 5, le parole: «Il Comitatoper le aree naturali protette» sono sostituitedalle seguenti: «La Cabina di regia nazio-nale per le aree protette»;

c) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai se-guenti:

«7. La classificazione e l’istituzione deiparchi nazionali e delle riserve naturali sta-tali o regionali sono effettuate su propostadella Cabina di regia nazionale per le areeprotette, d’intesa con la Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni ele province autonome di Trento e di Bol-zano.

8. La Cabina di regia nazionale per learee protette provvede, entro dodici mesidalla sua costituzione e comunque con ca-denza annuale, alla presentazione alle Ca-

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mere di una relazione sullo stato delle areeprotette in Italia. In sede di prima presenta-zione, la relazione è corredata di un Pianodi razionalizzazione degli Enti parco e dellearee protette presenti su territorio nazionale.

8-bis. Il Ministro dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare, d’intesa con laConferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, con proprio decreto daemanare entro sei mesi dalla presentazionedel Piano di cui al comma 8, dispone la ra-zionalizzazione e l’unificazione degli Entiparco situati in aree contigue.

8-ter. Le aree del territorio nazionale in-serite, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 30 novembre 2009, e della diret-tiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 mag-gio 1992, nella rete ecologica europea deno-minata "Natura 2000" concorrono ai finidella conservazione della biodiversità, in-sieme al sistema delle aree naturali protette.Ad esse si applicano il regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 8settembre 1997, n. 357, e le relative misuredi conservazione di cui al decreto del Mini-stro dell’ambiente e della tutela del territorioe del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre2007.

8-quater. La gestione dei siti di impor-tanza comunitaria e delle previste zone spe-ciali di conservazione, in attuazione della di-rettiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21maggio 1992, nonché delle zone di prote-zione speciale in attuazione della direttiva2009/147/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 30 novembre 2009, ricadenti,interamente o parzialmente, in un parco na-zionale o regionale o in una riserva naturalestatale o regionale, è competenza del corri-spondente ente gestore, il quale può avva-lersi del supporto tecnico-scientifico dell’I-stituto per la protezione e la ricerca ambien-tale (ISPRA) e, ove necessario, del concorso

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delle altre componenti del Sistema nazionalea rete per la protezione dell’ambiente, aisensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.

8-quinquies. Le aree esterne a quelle dicui al comma 8-quater possono essere affi-date in gestione agli enti gestori delle areeprotette.

8-sexies. L’istituzione di un nuovo parcoassorbe tutte le altre aree protette, nazionali,regionali o locali, comprese nel territorio delparco stesso.

8-septies. Sono attribuite all’ISPRA lefunzioni di supporto tecnico-scientifico non-ché di monitoraggio e controllo ambientali edi ricerca, in materia di aree naturali pro-tette, biodiversità e protezione dell’ambientemarino e costiero. Con decreto del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare sono individuati specificamente icompiti attribuiti ai sensi del presentecomma all’ISPRA, che ne assicura l’adem-pimento nell’ambito delle proprie attivitàistituzionali. A tal fine, entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore del citato de-creto, l’ISPRA procede al conseguente ade-guamento statutario della propria strutturaorganizzativa. Dall’attuazione delle disposi-zioni di cui al presente comma non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica».

2. Le attività di cui al presente articolosono svolte con le risorse umane, finanziariee strumentali disponibili a legislazione vi-gente, senza nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica.

Art. 3.

(Modifica dell’articolo 3 della leggen. 394 del 1991)

1. L’articolo 3 della legge n. 394 del 1991è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – (Cabina di regia nazionale perle aree protette). – 1. È istituita la Cabina

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di regia nazionale per le aree protette, di se-guito denominata "Cabina di regia", compo-sta da:

a) un rappresentante del Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali;

c) un rappresentante del Ministero deibeni e delle attività culturali e del turismo,

d) un rappresentante del Ministero dellosviluppo economico;

e) un delegato della Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni ele province autonome di Trento e di Bol-zano;

f) un rappresentante dell’Associazionenazionale dei comuni italiani (ANCI);

g) un rappresentante dell’ISPRA.

2. La Cabina di regia è costituita con de-creto del Ministro dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare, entro sei mesidalla data di entrata in vigore della presentedisposizione. Ai componenti della Cabina diregia non è corrisposto alcun compenso oindennità aggiuntiva.

3. Alle riunioni della Cabina di regia pos-sono essere invitati i presidenti, o i compe-tenti assessori a tal fine delegati, delle re-gioni nel cui territorio ricade l’area protetta,ove non rappresentate ai sensi del comma 1,lettera e).

4. La Cabina di regia svolge, in partico-lare, i seguenti compiti:

a) elabora le linee fondamentali dell’as-setto del territorio con riferimento ai valorinaturali ed ambientali;

b) predispone le linee guida nazionaliper la gestione delle aree protette, per laloro tutela e conservazione, nonché per lapromozione dello sviluppo socio-economiconel territorio delle zone classificate di cui al-l’articolo 2;

c) predispone il Piano nazionale trien-nale di sistema per le aree naturali protette,di cui all’articolo 4;

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d) propone la classificazione delle areeprotette, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, ei relativi aggiornamenti;

e) approva e trasmette al Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare l’elenco ufficiale delle aree naturaliprotette, nel rispetto degli obiettivi di razio-nalizzazione di cui all’articolo 2, comma 8;

f) presenta alle Camere, entro il 31marzo di ogni anno, la relazione di cui al-l’articolo 2, comma 8 della presente legge».

2. Le attività di cui al presente articolosono svolte con le risorse umane, finanziariee strumentali disponibili a legislazione vi-gente, senza nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica.

Art. 4.

(Modifica dell’articolo 4 della leggen. 394 del 1991)

1. L’articolo 4 della legge n. 394 del 1991è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – (Piano nazionale triennale disistema per le aree naturali protette). – 1.Il Piano nazionale triennale di sistema per learee naturali protette, di seguito denominato"Piano di sistema", sulla base della classifi-cazione di cui all’articolo 2 e dell’elenco uffi-ciale di cui all’articolo 3, comma 4, lettera e):

a) individua il sistema nazionale dellearee naturali protette, terrestri e marine;

b) definisce linee strategiche, finalità,programmi operativi e progetti per le areenaturali protette, coerenti con le politiche dimitigazione e di adattamento al cambia-mento climatico e con la realizzazione degliobiettivi di sviluppo socio-economico soste-nibile fissati in sede internazionale e conte-nuti nell’Agenda globale per lo sviluppo so-stenibile 2030, nonché misure di attuazione,per quanto di competenza, della strategia na-zionale delle Green community, di cui all’ar-ticolo 72 della legge 28 dicembre 2015,n. 221;

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c) indica le risorse finanziarie a legisla-zione vigente, i criteri e le modalità per larealizzazione dei programmi e dei progettidi cui alla lettera b), provenienti anche dal-l’Unione europea e da altri contributi nazio-nali, regionali e internazionali;

d) individua i criteri, le strategie e iprogrammi, con particolare riferimento alsettore dell’informazione e dell’educazioneallo sviluppo sostenibile integrale, cui siuniformano lo Stato, le regioni e gli organi-smi di gestione delle aree protette, perquanto di rispettiva competenza, in sede diattuazione del Piano di sistema.

2. Le regioni cofinanziano con proprie ri-sorse il Piano di sistema, secondo modalitàe criteri adottati in sede di accordo di pro-gramma, ai sensi dell’articolo 1-bis.

3. Entro sei mesi dal suo insediamento, laCabina di regia formula la proposta di Pianodi sistema. Entro i successivi tre mesi, ilPiano di sistema è approvato con decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare, sentita la Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, le re-gioni e le province autonome di Trento e diBolzano. Il Piano di sistema è aggiornatoannualmente, con la procedura di cui al pre-sente comma.

4. Il Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare vigila sull’attua-zione del Piano di sistema e propone allaCabina di regia le eventuali variazioni rite-nute necessarie. In caso di ritardo o inadem-pienza nell’approvazione ovvero nell’attua-zione del Piano di sistema, con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, previadeliberazione del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, si provvedealla nomina di commissari ad acta.

5. Nell’ambito dei progetti finanziati aisensi dell’articolo 19, comma 6, del decretolegislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quotadei proventi delle aste di competenza delMinistero dell’ambiente e della tutela del

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territorio e del mare per gli anni 2018, 2019e 2020, nel limite di 10 milioni di euro an-nui, è destinata prioritariamente al finanzia-mento delle attività previste dal Piano di si-stema. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 5.

(Abrogazione dell’articolo 5 e modificheall’articolo 6 della legge n. 394 del 1991)

1. L’articolo 5 della legge n. 394 del 1991è abrogato.

2. All’articolo 6 della legge n. 394 del1991 sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di necessità e urgenza, a se-guito di calamità naturali o eventi di prima-ria importanza, tali da mettere a rischio ilterritorio dei parchi nazionali e delle riservenaturali statali e regionali, il Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare e le regioni, secondo le rispettive com-petenze, possono individuare aree da proteg-gere e adottare misure straordinarie di salva-guardia, quali la nomina di un commissariostraordinario per l’emergenza, lo stanzia-mento di fondi e, qualora necessario, ilcoinvolgimento del Dipartimento della prote-zione civile della Presidenza del Consigliodei ministri. Lo stato di emergenza è dichia-rato con deliberazione del Consiglio dei mi-nistri, nel rispetto della disciplina vigente inmateria»;

b) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

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Art. 6.

(Modifica dell’articolo 7 e introduzione de-gli articoli 7-bis e 7-ter della legge n. 394

del 1991)

1. L’articolo 7 della legge n. 394 del 1991è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (Incentivi e investimenti regio-nali). – 1. Le regioni destinano prioritaria-mente, senza nuovi o maggiori oneri a ca-rico della finanza pubblica e nel quadrodella programmazione dei fondi per lo svi-luppo ad esse attribuiti dall’Unione europea,una quota delle risorse dei piani operativiregionali (POR) ai territori compresi in unparco nazionale o in un parco naturale re-gionale, previa intesa con i rispettivi enti digestione, per i seguenti obiettivi:

a) restauro conservativo dei centri sto-rici e di edifici di particolare valore storicoe culturale;

b) recupero e valorizzazione, anche inchiave turistica, dei nuclei abitati rurali;

c) opere di risanamento dell’acqua, del-l’aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di riquali-ficazione ambientale del territorio, ivi com-prese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali legate alla tutelaambientale e alla valorizzazione socio-eco-nomica del territorio dell’area protetta, non-ché delle zone limitrofe;

f) supporto all’avvio di attività agrituri-stiche e di ristorazione e sviluppo della retealberghiera;

g) sviluppo e valorizzazione delle atti-vità sportive compatibili con il territorio del-l’area protetta;

h) interventi volti a favorire l’uso dienergie rinnovabili;

i) finanziamento di infrastrutture di retedi telefonia mobile e delle più avanzate tec-nologie di reti senza fili mediante interventirispettosi dell’ambiente e del paesaggio;

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l) sostegno alla pianificazione territo-riale ed economica dei comuni compresi nelterritorio dell’area protetta;

m) sostegno all’imprenditoria agricola,all’artigianato, al commercio al dettaglio ealla tutela dei prodotti tipici».

2. Nel titolo I della legge n. 394 del 1991,dopo l’articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 7-bis. – (Istituzione di zone econo-miche speciali nelle aree protette). – 1.Sono istituite zone economiche speciali(ZES) all’interno del territorio delle areeprotette, come classificate ed elencate aisensi degli articoli 2 e 3.

2. Le ZES perseguono la finalità di crearecondizioni favorevoli in termini fiscali, fi-nanziari e amministrativi per incentivarel’insediamento di imprese, attività artigia-nali, di commercio al dettaglio e turistico-ri-cettive al fine di promuovere lo sviluppoeconomico sostenibile e l’occupazione.

3. L’amministrazione e la gestione dellaZES, ferme restando le competenze previstedalla normativa nazionale e dell’Unione eu-ropea, sono attribuite alle regioni, che prov-vedono a:

a) definire, d’intesa con l’ente gestoredell’area protetta, l’area di applicazionedella ZES e l’esatta perimetrazione dellastessa;

b) semplificare le procedure per l’inse-diamento di nuove imprese e per la costitu-zione di uno sportello unico con funzioni diinterfaccia con gli operatori economici in re-gime di ZES;

c) verificare i requisiti amministrativi etecnici, stabiliti con apposita legge regio-nale, necessari per la registrazione di un’im-presa nella ZES;

d) ogni altra attività finalizzata al buonfunzionamento della ZES.

4. Le nuove attività economiche, classifi-cate come microimprese, piccole o medieimprese (PMI) ai sensi del regolamento(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17

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giugno 2014, che avviano una nuova attivitàeconomica sostenibile nelle ZES di cui alpresente articolo nel periodo compreso tra il1° giugno 2018 e il 31 dicembre 2023 pos-sono fruire delle seguenti agevolazioni, neilimiti delle risorse disponibili:

a) esenzione nella misura del 50 percento dall’imposta sul reddito delle società(IRES) per i primi dieci periodi di imposta;

b) esenzione nella misura del 50 percento dall’imposta regionale sulle attivitàproduttive (IRAP) per i primi dieci periodidi imposta;

c) esenzione nella misura del 50 percento dall’imposta municipale propria (IMU)e dalla tassa sui rifiuti (TARI) e, comunque,da ogni tributo o tassa locale che integri osostituisca le citate imposta e tassa, per unperiodo di dieci anni, per gli immobili pos-seduti dalle stesse imprese e utilizzati perl’esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione nella misura del 50 percento dei contributi sulle retribuzioni da la-voro dipendente a carico delle imprese per iprimi cinque anni di attività, per i contratti atempo indeterminato e per i contratti atempo determinato di durata non inferiore adodici mesi, anche per il personale di nuovaassunzione.

5. Per le imprese già presenti nel territo-rio dell’area protetta precedentemente all’en-trata in vigore del regime di Zes, limitata-mente a quelle classificabili come microim-prese, piccole e medie imprese (PMI) aisensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014, le agevolazioni fiscali di cui alcomma 4 si applicano nella misura del 50per cento per i primi tre periodi di impostae del 30 per cento per i successivi sette pe-riodi di imposta.

6. Le agevolazioni di cui al presente arti-colo sono concesse con le seguenti limita-zioni:

a) le nuove imprese devono mantenerela loro attività per almeno cinque anni, pena

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la revoca retroattiva delle agevolazioni con-cesse;

b) le imprese di cui ai commi 4 e 5non devono essere collegate a, controllate dao controllanti di imprese non classificabilicome microimprese, piccole o medie im-prese ai sensi del citato regolamento (UE)n. 651/2014;

c) le imprese di cui ai commi 4 e 5 de-vono operare in settori la cui attività siacompatibile con la tutela e la valorizzazioneambientale del territorio dell’area protetta eutile allo sviluppo socio-economico sosteni-bile della stessa.

7. L’efficacia delle disposizioni del pre-sente articolo è subordinata all’autorizza-zione della Commissione europea ai sensidell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattatosul funzionamento dell’Unione europea.

8. Agli oneri derivanti dall’attuazione delpresente articolo si provvede a valere sullerisorse del Fondo per lo sviluppo e la coe-sione, programmazione 2014-2020, nonchédel fondo di cui all’articolo 7-ter della pre-sente legge. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni di bi-lancio.

Art. 7-ter. - (Fondo per l’incentivazione fi-scale nelle aree protette). – 1. Nello statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze è istituito un fondo dell’am-montare di 500.000 euro annui a decorreredall’anno 2018, destinato al finanziamentodi misure di incentivazione fiscale nelle areeprotette, da adottare con successivi provve-dimenti legislativi volti a promuovere inizia-tive compatibili con le finalità della presentelegge.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a500.000 euro annui a decorrere dall’anno2018, si provvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-lancio triennale 2018-2020, nell’ambito del

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programma "Fondi di riserva e speciali"della missione "Fondi da ripartire" dellostato di previsione del Ministero dell’econo-mia e delle finanze per l’anno 2018, alloscopo parzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 7.

(Modifiche all’articolo 9 della leggen. 394 del 1991)

1. All’articolo 9 della legge n. 394 del1991 sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) i commi da 1 a 8-bis sono sostituitidai seguenti:

«1. L’Ente parco ha personalità di dirittopubblico, sede legale e amministrativa nelterritorio del parco ed è sottoposto alla vigi-lanza del Ministro dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell’Ente parco:a) il Presidente;b) il Consiglio direttivo;c) il Revisore unico dei conti;d) il Comitato degli amministratori lo-

cali.

3. Gli organi dell’Ente parco durano incarica cinque anni e i membri possono es-sere confermati una sola volta.

4. Il Presidente è nominato con decretodel Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, d’intesa con i presi-denti delle regioni nel cui territorio ricade intutto o in parte il parco, nell’ambito di unaterna proposta dalla Cabina di regia e com-posta da soggetti in possesso di comprovataesperienza e professionalità in campo am-bientale e scientifico, nonché con esperienzerilevanti di indirizzo o di gestione in strut-

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ture pubbliche o private. Entro quindicigiorni dalla ricezione della proposta, i presi-denti delle regioni interessate esprimonol’intesa su uno dei candidati proposti ovveroil proprio dissenso esplicitando le ragioniche motivano il diniego dell’intesa con spe-cifico riferimento a ciascuno dei nomi ri-compresi nella terna. Decorso il suddettotermine senza che sia raggiunta l’intesa coni presidenti delle regioni interessate, il Mi-nistro dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare, sentite le Commissioni par-lamentari competenti per materia che si pro-nunciano entro trenta giorni dalla richiesta,provvede, motivandola, alla nomina del Pre-sidente, scegliendo prioritariamente tra inomi compresi nella terna.

4-bis. La carica di Presidente è incompa-tibile con qualsiasi incarico elettivo, conqualsiasi altro incarico negli organi di am-ministrazione degli enti pubblici e con qual-siasi altro incarico professionale di naturapubblica o privata.

5. Nelle more della nomina del Presidentee dei componenti del Consiglio direttivo aisensi del comma 8-bis, al fine di assicurarela continuità amministrativa e lo svolgi-mento delle attività indifferibili dell’Enteparco, si applicano le disposizioni di cui aldecreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 1994, n. 444.

6. Il Presidente ha la legale rappresen-tanza dell’Ente parco, ne coordina l’attività,esercita le funzioni di indirizzo e program-mazione della stessa, fissa gli obiettivi edeffettua la verifica in merito alla realizza-zione degli stessi, attraverso gli strumentiprevisti dalla legislazione vigente in materia.Il Presidente esercita altresì le funzioni chegli sono delegate dal Consiglio direttivo eadotta i provvedimenti urgenti e indifferibiliche sottopone alla ratifica del Consiglio di-rettivo nella seduta successiva, ferme re-stando le competenze del direttore ai sensidel comma 11.

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7. Al Presidente spetta un’indennità onni-comprensiva fissata con decreto del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze. Gli oneri finanziariderivanti dall’attuazione delle disposizioni dicui al presente comma sono a carico del bi-lancio dell’Ente parco.

8. Il Consiglio direttivo è formato dal Pre-sidente e da un numero di componenti paria due, per i parchi il cui territorio com-prende fino a venti comuni, e a quattro, peri parchi il cui territorio comprende più diventi comuni.

8-bis. I componenti del Consiglio direttivodiversi dal Presidente sono nominati, entrotrenta giorni dalla comunicazione della desi-gnazione, con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e del maree sono scelti tra persone con comprovateesperienze professionali e di riconosciuto ri-lievo scientifico nei settori della conserva-zione della natura, della gestione delle areeprotette e dello sviluppo socio-economicosostenibile, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti sudesignazione del Comitato degli amministra-tori locali;

b) il 50 per cento dei componenti,scelti tra esperti in materia naturalistica eambientale, su designazione del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, adottata su proposta della Cabinadi regia.

8-ter. Le designazioni sono effettuate en-tro quarantacinque giorni dalla richiesta delMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare. Decorso il suddettotermine il Presidente esercita le funzioni delConsiglio direttivo sino all’insediamento diquesto ai sensi del comma 8-sexies.

8-quater. Qualora uno o più membri delConsiglio direttivo designati dal Comitatodegli amministratori locali ricoprano ancheuna carica elettiva o un incarico di assessorein un comune, in un’unione di comuni, in

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una città metropolitana o in una regione, lacessazione da tale carica o incarico com-porta la contestuale decadenza dal Consigliodirettivo.

8-quinquies. Il Consiglio direttivo eleggeal proprio interno un vice presidente, sceltotra i membri designati dal Comitato degliamministratori locali, che in caso di assenzao impedimento del Presidente ne esercita lefunzioni.

8-sexies. Il Consiglio direttivo è legittima-mente insediato quando sia nominata lamaggioranza dei suoi componenti.

8-septies. Il Consiglio direttivo delibera inmerito a tutte le questioni generali e in par-ticolare sui bilanci, che sono trasmessi allaCabina di regia e per conoscenza al Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare e al Ministro dell’economia e dellefinanze, sui regolamenti e sulla proposta diPiano del parco di cui all’articolo 12. Incaso di parità di voti prevale il voto del Pre-sidente.

8-octies. Lo statuto dell’Ente parco è de-liberato dal Consiglio direttivo, sentito il pa-rere del Comitato degli amministratori lo-cali, ed è trasmesso alla Cabina di regia perl’approvazione ai sensi del comma 9»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Lo statuto dell’Ente parco definisce lefinalità e le funzioni principali dell’Ente,nonché le modalità di partecipazione popo-lare e le forme di pubblicità degli atti. Lostatuto è approvato dal Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare,sentita la Cabina di regia. L’organizzazionee il funzionamento dell’Ente sono discipli-nati, nel rispetto dello statuto, mediante unregolamento approvato dal Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare,su proposta della Cabina di regia»;

c) il comma 10 è sostituito dai se-guenti:

«10. Il Revisore unico dei conti esercita ilriscontro contabile sugli atti dell’Ente parco

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secondo le norme di contabilità dello Stato esulla base dei regolamenti di contabilità del-l’Ente, approvati dal Ministro dell’economiae delle finanze, di concerto con il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare.

10-bis. Il Revisore unico dei conti è no-minato con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con il Mi-nistro dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare, ed è scelto tra i funzionaridella Ragioneria generale dello Stato o tragli iscritti nel registro dei revisori legali»;

d) il comma 11 è sostituito dal se-guente:

«11. Il direttore del parco assicura la ge-stione amministrativa complessiva dell’Enteed esercita le funzioni di cui all’articolo 5del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165. Il direttore cura l’attuazione dei pro-grammi ed il conseguimento degli obiettivifissati dal Presidente e dal Consiglio diret-tivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, let-tere da d) a e-bis), del citato decreto legisla-tivo n. 165 del 2001, e adotta i connessi atti,anche a rilevanza esterna.

11-bis. Il direttore è nominato dal Presi-dente nell’ambito di una terna di candidatifinalisti selezionati dalla Commissione diesperti di cui al comma 11-ter nell’ambitodelle candidature presentate tramite bando diselezione pubblica. I candidati devono esserein possesso di laurea specialistica o magi-strale ovvero del diploma di laurea conse-guito secondo l’ordinamento didattico previ-gente al regolamento di cui al decreto delMinistro dell’università e della ricerca scien-tifica e tecnologica 3 novembre 1999,n. 509, nonché di comprovata qualificazioneprofessionale in campo scientifico, ambien-tale, gestionale e turistico. La carica di di-rettore dell’Ente parco è incompatibile conqualsiasi altro incarico professionale di na-tura pubblica o privata.

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11-ter. La Commissione di esperti di cuial comma bis è composta da tre membri:

a) uno designato dal Comitato degliamministratori locali, che la presiede;

b) uno designato dalla Cabina di regiatra i suoi componenti;

c) uno designato dall’ISPRA, tra sog-getti esperti di tutela ambientale.

11-quater. All’attuazione delle disposi-zioni di cui al comma 11 si provvede nel-l’ambito delle risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vigentenel bilancio dell’Ente parco e, comunque,senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.

11-quinquies. Il bando di selezione pub-blica di cui al comma 11-bis è predispostodall’Ente parco e approvato con delibera delConsiglio direttivo, ed è sottoposto alla vi-gilanza del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare ai sensi del-l’articolo 21, comma 1, prima della sua ap-plicazione.

11-sexies. Il Presidente, sentito il Consi-glio direttivo, stipula con il direttore un con-tratto individuale di durata non superiore acinque anni.

11-septies. Il Presidente, sulla base degliindirizzi del Consiglio direttivo, assegna an-nualmente al direttore gli obiettivi di ge-stione, di performance amministrativa e dibudget da conseguire»;

e) i commi 12 e 12-bis sono abrogati.

Art. 8.

(Modifica dell’articolo 10 della leggen. 394 del 1991)

1. L’articolo 10 della legge n. 394 del1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Comitato degli amministratorilocali) – 1. Il Comitato degli amministratorilocali è costituito:

a) dal Presidente delle regione nel cuiterritorio è compreso il parco, o dai Presi-

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denti delle regioni in caso di parco interre-gionale;

b) dai sindaci dei comuni compresi nelterritorio del parco;

c) dai presidenti delle comunità mon-tane comprese nel territorio del parco;

d) dai presidenti delle unioni montanedi comuni comprese nel territorio del parco.

2. Il Comitato degli amministratori localiè un organo consultivo e propositivo del-l’Ente parco. In particolare, il suo parere èobbligatorio e vincolante:

a) sul regolamento del parco di cui al-l’articolo 11;

b) sul Piano del parco di cui all’arti-colo 12;

c) sul bilancio e sul conto consuntivo;d) sullo statuto dell’Ente parco;e) su altre questioni, a richiesta di un

terzo dei componenti del Consiglio direttivo.

3. Il Comitato degli amministratori localielegge al suo interno un presidente e unvice presidente. Il Comitato è convocato dalpresidente almeno quattro volte l’anno eogni volta che lo richiedano il Presidentedell’Ente parco o uno dei componenti delComitato direttivo».

Art. 9.

(Modifica degli articoli 11 e 11-bis dellalegge n. 394 del 1991)

1. L’articolo 11 della legge n. 394 del1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Regolamento del Parco) – 1.Il regolamento del parco disciplina l’eserci-zio delle attività consentite entro il territoriodel parco, è adottato dall’Ente parco, anchecontestualmente all’approvazione del Pianodel parco, di cui all’articolo 12, e comunqueentro sei mesi dall’approvazione del mede-simo, ed è inviato per conoscenza alla Ca-bina di regia.

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2. Allo scopo di garantire il persegui-mento delle finalità di cui all’articolo 1 e ilrispetto delle caratteristiche naturali, paesag-gistiche, antropologiche, storiche e culturalilocali proprie di ogni parco, il regolamentodel parco disciplina in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costru-zione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigia-nali, commerciali, turistiche, di servizio eagro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione delpubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ri-creative ed educative;

e) lo svolgimento di attività di ricercascientifica e biosanitaria;

f) i limiti alle emissioni sonore, lumi-nose o di altro genere, nell’ambito della le-gislazione in materia;

g) l’accessibilità del parco, attraversopercorsi e strutture idonee per disabili, por-tatori di handicap e anziani.

3. Il regolamento del parco valorizza al-tresì gli usi, i costumi, le consuetudini e leattività tradizionali delle popolazioni resi-denti sul territorio, nonché le espressioniculturali proprie e caratteristiche dell’identitàdelle comunità locali e ne prevede la tutela.

4. Nei parchi sono vietate le attività e leopere che possono compromettere la salva-guardia del paesaggio e degli ambienti natu-rali tutelati, con particolare riguardo allaflora e alla fauna protette e ai rispettivi ha-bitat. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l’uccisione, il danneggia-mento, il disturbo delle specie animali; laraccolta e il danneggiamento delle specievegetali, salvo nei territori in cui sono con-sentite le attività agro-silvo-pastorali, nonchél’introduzione di specie estranee, vegetali oanimali, che possano alterare l’equilibrio na-turale;

b) l’apertura e l’esercizio di cave, diminiere e di discariche, nonché l’asporta-zione di minerali;

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c) la modificazione del regime delle ac-que;

d) l’introduzione e l’impiego di qual-siasi mezzo di distruzione o di alterazionedei cicli biogeochimici;

e) l’introduzione, da parte di privati, diarmi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivoo di cattura, se non autorizzati;

f) l’uso di fuochi all’aperto;g) il sorvolo di velivoli non autorizzato,

salvo quanto definito dalle leggi sulla disci-plina del volo.

5. Il regolamento del parco stabilisce al-tresì le eventuali deroghe ai divieti di cui alcomma 4. Con riferimento ai divieti di cuialla lettera a) del medesimo comma 4, essopuò prevedere appositi piani di gestionedella fauna selvatica, con prelievi faunisticied eventuali abbattimenti selettivi, ai sensidell’articolo 11-bis.

6. Il regolamento del parco è approvatodal Consiglio direttivo, previo parere delComitato degli amministratori locali, e in-viato per controllo alla Cabina di regia. Ilregolamento acquista efficacia a decorreredalla sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale».

2. L’articolo 11-bis della legge n. 394 del1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 11-bis. - (Gestione della fauna sel-vatica e regolamentazione dell’attività vena-toria) – 1. Gli interventi di gestione dellespecie di uccelli e mammiferi, con l’esclu-sione dei ratti, nelle aree naturali protette enelle aree contigue sono definiti con speci-fici piani redatti dall’ente gestore dell’areanaturale protetta, previo parere obbligatorioe vincolante del Comitato degli amministra-tori locali. I piani indicano gli obiettivi diconservazione della biodiversità da raggiun-gere, le modalità, le tecniche ed i tempi direalizzazione delle azioni previste, nonchétempi e modalità per prelievi faunistici edeventuali abbattimenti selettivi, anche tra-mite eventuale apertura regolata e tempora-

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nea all’attività venatoria selettiva, necessariper ricomporre squilibri ecologici accertatidall’Ente parco. Per le aree naturali protetteche comprendono anche in parte zone diprotezione speciale (ZPS), siti di importanzacomunitaria (SIC), o zone speciali di conser-vazione (ZSC), il piano deve tenere contodel formulario del sito, dei motivi istitutivi edegli obiettivi di conservazione, in confor-mità alla direttiva 2009/147/CE del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 30 no-vembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE delConsiglio, del 21 maggio 1992. Per la reda-zione, la gestione e l’aggiornamento deipiani l’ente gestore dell’area naturale pro-tetta può stipulare protocolli pluriennali diintesa e accordi di collaborazione con uni-versità ed enti di ricerca iscritti nello sche-dario dell’Anagrafe nazionale delle ricerche.

2. I piani di cui al comma 1 sono finaliz-zati al contenimento della fauna selvaticache può determinare un impatto negativosulla conservazione di specie ed habitat dicui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell’area protetta o di spe-cie della fauna e flora selvatiche o habitatritenuti particolarmente vulnerabili.

3. Gli interventi di gestione della faunaselvatica, sia di cattura che di abbattimento,devono avvenire per iniziativa e sotto la di-retta responsabilità e sorveglianza dell’entegestore e devono essere attuati dal personaleda esso dipendente o da persone da esso au-torizzate.

4. I piani di cui al comma 1 indicano gliobiettivi, i periodi, le modalità, le aree, ilnumero di capi su cui è previsto l’interventoin relazione agli obiettivi dichiarati, nonché itempi e i modi di verifica del contenimento.I piani prevedono l’esclusivo impiego di tec-niche selettive e devono contemplare la pos-sibilità di intervenire tramite catture».

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Art. 10.

(Modifica dell’articolo 12 della leggen. 394 del 1991)

1. L’articolo 12 della legge n. 394 del1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Piano del parco) – 1. IlPiano del parco ha lo scopo di elaborare,programmare e pianificare le strategie fina-lizzate alla tutela dei valori naturali ed am-bientali, storici, culturali e antropologici delterritorio del Parco, nonché di incrementarelo sviluppo socio-economico, turistico e oc-cupazionale all’interno del medesimo.

2. Il Piano del parco, di seguito denomi-nato "Piano", in particolare:

a) disciplina l’organizzazione generaledel territorio e la sua articolazione in aree oparti caratterizzate da forme differenziate diuso, godimento e tutela;

b) identifica i vincoli in materia di de-stinazioni di uso pubblico e privato con ri-ferimento alle varie aree o parti del del ter-ritorio;

c) assicura i sistemi di accessibilità vei-colare e pedonale con particolare riguardo apercorsi, accessi e strutture riservati ai disa-bili, ai portatori di handicap e agli anziani;

d) provvede alla funzionalità dei serviziper la gestione e la funzione sociale e turi-stica del parco, quali musei, centri di visite,uffici informativi, aree di campeggio, attivitàagrituristiche, strutture ricettive, strutturesportive;

e) determina indirizzi e criteri per gliinterventi sulla flora, sulla fauna e sull’am-biente naturale in genere.

3. Ove ne sia valutata la necessità, ilpiano può altresì suddividere il territorio inbase al diverso grado di protezione, preve-dendo:

a) riserve integrali nelle quali l’am-biente naturale è conservato nella sua inte-grità;

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b) riserve generali orientate, nelle qualiè vietato costruire nuove opere edilizie, am-pliare le costruzioni esistenti, eseguire operedi trasformazione del territorio. Possono tut-tavia essere consentiti lo svolgimento di at-tività tradizionali e di artigianato, la realiz-zazione delle infrastrutture necessarie eopere di manutenzione delle strutture esi-stenti, nonché interventi di gestione delle ri-sorse naturali a cura dell’Ente parco;

c) aree di protezione nelle quali, in ar-monia con le finalità istitutive ed in confor-mità ai criteri generali fissati dall’Enteparco, sono autorizzate attività di agricolturabiologica, attività agro-silvo-pastorali, di pe-sca e raccolta di prodotti naturali, la produ-zione artigianale di qualità, nonché l’attivitàricettiva di tipo agrituristico;

d) aree di promozione e sviluppo socio-economico, turistico, ricettivo e di commer-cio al dettaglio, compatibili con le finalitàistitutive del parco e finalizzate al migliora-mento della vita socio-culturale delle collet-tività locali e al miglior godimento del parcoda parte dei visitatori.

4. Il Piano è approvato dal Consiglio di-rettivo dell’Ente parco entro sei mesi dallasua costituzione, previo parere del Comitatodegli amministratori locali, e inviato percontrollo alla Cabina di regia. In caso diinadempienza o ritardo nell’approvazione delPiano, trascorsi nove mesi dalla costituzionedegli organi dell’Ente parco, la Cabina di re-gia attiva la procedura per la decadenza de-gli organi direttivi dell’Ente parco e per lanomina di un commissario ad acta. Il com-missario è nominato con decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri, previa deli-berazione del Consiglio dei ministri, su pro-posta del Ministro dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare, formulata suindicazione della Cabina di regia

5. Il Piano è modificato con la stessa pro-cedura prevista per la sua approvazione ed èaggiornato con le medesime modalità al-meno ogni tre anni.

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6. Il Piano ha effetto di dichiarazione diinteresse pubblico generale e di urgenza eindifferibilità per gli interventi in esso pre-visti e sostituisce ad ogni livello i piani pa-esistici, i piani territoriali o urbanistici eogni altro strumento di pianificazione.

7. Il Piano è pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale e nel Bollettino ufficiale della regioneo delle regioni nel cui territorio è compresoil parco ed è immediatamente vincolante neiconfronti delle amministrazioni e dei pri-vati».

Art. 11.

(Modifica dell’articolo 13 e introduzionedell’articolo 13-bis della legge n. 394 del

1991)

1. L’articolo 13 della legge n. 394 del1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Nulla osta) – 1. Il rilascio diconcessioni o autorizzazioni relative ad in-terventi, impianti ed opere all’interno delparco è sottoposto al preventivo nulla ostadell’Ente parco. Il nulla osta è rilasciato,previa verifica della conformità tra le dispo-sizioni del Piano e del regolamento e l’in-tervento, entro sessanta giorni dalla richie-sta. Decorso inutilmente tale termine, chi viabbia interesse può agire ai sensi dell’arti-colo 31, commi da 1 a 3, del codice delprocesso amministrativo, di cui al decretolegislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il diniego,che è immediatamente impugnabile, è pub-blicato nell’albo on line dell’Ente parco perla durata di sette giorni. L’Ente parco dà no-tizia per estratto, con le medesime modalità,dei nulla osta rilasciati.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è am-messo ricorso giurisdizionale anche da partedelle associazioni di protezione ambientaleindividuate ai sensi della legge 8 luglio1986, n. 349.

3. Il direttore del parco, entro sessantagiorni dalla richiesta, con comunicazione

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scritta al richiedente, può prorogare, per unasola volta, di ulteriori trenta giorni il ter-mine di cui al comma 1».

2. Dopo l’articolo 13 della legge n. 394del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Interventi di natura edili-zia nelle aree di promozione e sviluppo so-cio-economico) – 1. Qualora le previsionidel Piano e del regolamento del parco sianostate recepite dai comuni nei rispettivi stru-menti urbanistici, gli interventi di naturaedilizia da realizzare nelle aree di cui all’ar-ticolo 12, comma 2, lettera d), sono autoriz-zati direttamente dai comuni, salvo che l’in-tervento non comporti una variazione deglistrumenti urbanistici vigenti, dandone pre-ventiva comunicazione all’Ente parco, cheentro trenta giorni può esprimere il propriomotivato diniego».

Art. 12.

(Modifica dell’articolo 14 della leggen. 394 del 1991)

1. L’articolo 14 della legge n. 394 del1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (Iniziative per la promozioneeconomica, turistica e sociale) - 1. Nel ri-spetto delle finalità del parco, dei vincolistabiliti dal Piano e dal regolamento delparco, nonché della tutela ambientale delterritorio del parco, l’Ente parco promuove evalorizza, anche avvalendosi delle agevola-zioni di cui agli articoli 7, 7-bis e 7-ter, leiniziative atte a favorire lo sviluppo econo-mico, turistico e sociale all’interno del parcoe nei territori adiacenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Pianodeve contenere altresì disposizioni volte a:

a) predisporre attrezzature e impianti didepurazione e per il risparmio e la sosteni-bilità energetici, nonché sistemi di mobilitàleggera e sostenibile;

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b) concedere in gestione i servizi di ca-rattere turistico-naturalistico;

c) agevolare e promuovere la nascita diattività tradizionali artigianali, agro-silvo-pa-storali, culturali, sociali, sportive, di com-mercio al dettaglio, di ristorazione e ricetti-vità anche di tipo agrituristico e ogni altrainiziativa atta a favorire, nel rispetto delleesigenze di conservazione del parco, lo svi-luppo del turismo e delle attività locali con-nesse.

3. Per le finalità di cui al comma 2,l’Ente parco può concedere a mezzo di spe-cifiche convenzioni l’uso del proprio nome edel proprio emblema a servizi e prodotti lo-cali che presentino requisiti di qualità».

Art. 13.

(Modifiche all’articolo 16 della leggen. 394 del 1991)

1. All’articolo 16 della legge n. 394 del1991, dopo il comma 1-bis sono inseriti iseguenti:

«1-ter. Gli enti gestori dell’area protettapossono deliberare che ciascun visitatoreversi un corrispettivo per i servizi offerti nelterritorio dell’area protetta.

1-quater. I beni demaniali presenti nel ter-ritorio dell’area protetta che alla data di en-trata in vigore della presente disposizionenon siano stati già affidati in concessione asoggetti terzi, ad eccezione di quelli desti-nati alla difesa e alla sicurezza nazionale,possono essere dati in concessione gratuitaall’ente gestore dell’area protetta ai finidella tutela dell’ambiente e della conserva-zione dell’area protetta, se da esso richiesti,per un periodo di dieci anni. La concessioneè rinnovata automaticamente alla scadenza,salvo motivato diniego del soggetto conce-dente. L’ente gestore dell’area protetta puòconcedere tali beni in uso a terzi dietro ilpagamento di un canone, ferma restando

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l’attività di vigilanza e sorveglianza previstadall’articolo 21. La concessione gratuita dibeni demaniali all’ente gestore dell’area pro-tetta non modifica la titolarità di tali beni,che rimangono in capo al soggetto conce-dente.

1-quinquies. L’ente gestore dell’area pro-tetta può concedere, anche a titolo oneroso,il proprio marchio di qualità a servizi e pro-dotti locali che soddisfino requisiti di qua-lità, di sostenibilità ambientale e di tipicitàterritoriale. Nell’ipotesi di cui al presentecomma l’ente gestore è tenuto a predisporreuno o più regolamenti per attività o serviziomogenei recanti i requisiti minimi di qua-lità da garantire nonché a svolgere attività dicontrollo.

1-sexies. L’ente gestore dell’area protettapuò stipulare contratti di sponsorizzazioneed accordi di collaborazione con soggettiprivati ed associazioni riconosciute o fonda-zioni. Le iniziative di sponsorizzazione de-vono essere dirette al perseguimento di inte-ressi pubblici e devono escludere forme diconflitto di interesse tra l’attività del parco equella privata.

1-septies. Le disposizioni di cui ai commida 1-ter a 1-sexies si applicano ai parchi na-zionali, alle aree marine protette, ai parchiregionali e alle riserve naturali terrestri.

1-octies. L’ente gestore e i soggetti di cuial presente articolo disciplinano a mezzo dinegozi giuridici ogni altro aspetto. Le clau-sole apposte in violazione delle disposizionidel presente articolo sono nulle e integranol’ipotesi di responsabilità amministrativa peril personale pubblico e di illecito civile peril soggetto privato ai sensi dell’articolo 2043del codice civile».

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Art. 14.

(Modifiche agli articoli 25 e 26 della leggen. 394 del 1991)

1. All’articolo 25 della legge n. 394 del1991 sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Strumento di attuazione delle finalitàdel parco naturale regionale è il piano per ilparco»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto delle finalità istitutive edelle previsioni del piano per il parco e neilimiti del regolamento, il parco promuoveiniziative, coordinate con quelle delle re-gioni e degli enti locali interessati, atte a fa-vorire la crescita economica, sociale e cultu-rale delle comunità residenti. A tal fine nelpiano per il parco sono inserite indicazioniper la promozione delle attività compati-bili»;

c) al comma 4, le parole: «Al finanzia-mento del piano pluriennale economico esociale, di cui al comma 3,» sono sostituitedalle seguenti: «Al finanziamento del pianoper il parco»;

2. All’articolo 26, comma 1, della leggen. 394 del 1991, le parole: «pluriennale eco-nomico e sociale di cui all’articolo 25,comma 3» sono sostituite dalle seguenti:«per il parco di cui all’articolo 25».

€ 4,00

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