definizione di bullismo e cyberbullismo · 1 nonunodimeno -la prevenzione si trasmette per...
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NonUnoDiMeno
-la prevenzione si trasmette per contagio-
Definizione di bullismo
e cyberbullismo
Legge 71/2017
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Il termine BULLISMO
deriva dalla parola inglese
“bullying”, viene definito
come una condotta
aggressiva, psicologica o
fisica, intenzionale,
ripetuta e continuata nel
tempo, perpetuata da una
persona o da un gruppo di
persone più potenti nei
confronti di un’altra
percepita come più debole.
BULLISMO e CYBERBULLISMO
Con il termine
CYBERBULLISMO si indicano
le condotte aggressive e
intenzionali, eseguite
persistentemente attraverso
strumenti elettronici (sms,
foto, video clip, e-mail,
chat,whatsapp, siti web,
chiamat), da una persona singola
o da un gruppo, con il deliberato
obiettivo di far male o
danneggiare un coetaneo che
non può facilmente difendersi.
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Bullismo: Le caratteristiche
Intenzionalità:
lo scopo del bullo è dominare in modo consapevole e volontario
un’altra persona offendendola e causandole danni. ( Fedeli, 2007)
Persistenza nel tempo:
gli episodi sono ripetuti nel tempo e si verificano con elevata
frequenza (Olweus, 1996)
Asimmetria:
disuguaglianza di forza e di potere, all’interno di un gruppo di
pari, dove uno prevarica sempre e l’altro subisce. (Sharp – Smith ,
1998; Marini-Mameli,2000)
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L’ETA’ E I LUOGHI
• I soggetti implicati sono bambini e adolescenti in una fascia di età compresa tra i 7-8 e i 14-16 anni.
• I contesti in cui avvengono con maggior
frequenza sono gli ambienti scolastici: le aule, i corridoi, il cortile, i bagni e in genere i luoghi isolati.
• I bulli e le vittime fanno parte della
stessa classe. A volte le persecuzioni possono avvenire anche durante il tragitto casa-scuola e viceversa.
Cosa NON è bullismo Il bullismo è una tra le possibili manifestazioni di
aggressività messe in atto dai bambini e dagli
adolescenti.
I REATI NON SONO BULLISMO!
Una prima categoria di comportamenti non classificabili come
bullismo è quella degli atti particolarmente gravi, che più si
avvicinano ad un vero e proprio reato. Attaccare un coetaneo
con coltellini o altri oggetti pericolosi, fare minacce pesanti,
procurare ferite fisiche gravi, commettere furti di oggetti molto
costosi, compiere molestie o abusi sessuali sono condotte che
rientrano nella categoria dei comportamenti antisociali e
devianti e non sono in alcun modo definibili come “bullismo”.
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Cosa NON è bullismo LE CONDOTTE AGGRESSIVE SENZA
SQUILIBRIO DI POTERE NON SONO BULLISMO!
I giochi turbolenti e le “lotte”, particolarmente diffusi tra i maschi, o la
presa in giro “per gioco” non sono definibili come bullismo in quanto
implicano una simmetria della relazione, cioè una parità di potere e
di forza tra i due soggetti implicati e una alternanza dei ruoli
prevaricatore/prevaricato.
Ricordiamo inoltre che in generale, un fatto sporadico e
occasionale, non ripetuto nel tempo, non intenzionale, non
asimmetrico a livello relazionale, per quanto spiacevole non è
ascrivibile ad un atto di bullismo.
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Che cosa ne pensano gli alunni
Il bullismo fa parte della cultura degli alunni e per ottenere un
cambiamento significativo bisogna lavorare in stretta
collaborazione con essi.
Creazione
Di safe
places
Creare
gruppi di
lavoro misti
all’interno
delle scuole
Fornire
strumenti di
rilevazione e
riflessione
accessibili
CONOSCERE
PER
CAMBIARE!!
Creare un patto di
corresponsabilità
tra scuola e
studenti, che
contenga regole e
buone pratiche
Promuovere iniziative
di condivisione e
responsabilizzazione
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Una politica antibullistica: Famiglia, scuola: azione congiunta
Famiglia Insegnanti Bidelli Assistenti
ausiliari.
Controllo delle
attività dei figli
sulla rete/
telefono
Singoli Alunni Gruppi
Ai cancelli della
scuola
Momenti di
incontri collettivi
Attività didattica in
aula
Intervalli, pause
pranzo,
cortile,toilette,dint
orni della scuola
A Chi rivolgersi in caso di bullismo
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Telefono Azzurro
1.96.96 Utenza gratuita 24
ore su 24, attiva
su tutto il territorio
nazionale.
A disposizione di
tutti fino ai 14
anni per parlare con
un consulente
del proprio disagio.
Emergenza
Infanzia 114
Utenza di
emergenza gratuita
attiva 24 ore su 24 per
chi intende segnalare
un pericolo
immediato per
l’incolumità psico-fisica
di bambini ed
adolescenti.
199.15.15.15 Utenza telefonica
alla quale possono
rivolgersi indistintamente
le vittime, i testimoni, gli
autori di atti di bullismo di
età maggiore degli anni 14.
Anche i genitori e gli
insegnanti a conoscenza di
qualche fenomeno o
semplicemente a titolo
informativo.
Cyberbullismo: Le caratteristiche che lo rendono insidioso
Spettatori
infiniti
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• Pervasività ed
accessibilità
• MOLTIPLICAZIONE
DEI CYBERBULLI
• Persistenza
del fenomeno
• Mancanza
di
feedback
emotivo
ISOLAMENTO
DELLA VITTIMA
Le caratteristiche
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•Pervasività ed accessibilità: il cyberbullo può raggiungere la sua vittima in
qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. La possibilità di avere i telefonini
sempre accesi e spesso connessi ad internet permette al cyberbullo di attaccare
la sua vittima ogni qualvolta voglia;
•Persistenza del fenomeno: il materiale diffamatorio pubblicato su internet
può rimanere disponibile online anche per molto tempo;
•Mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della
sua vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del
danno che arreca: questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di
autocontrollo.
•Spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di
cyberbullismo sono potenzialmente illimitate.
•Moltiplicazione di cyberbulli: la natura online del cyber bullismo permette
che siano molti quelli che diventano cyberbulli, anche solo condividendo o
promuovendo l’episodio di cyber bullismo.
Le caratteristiche
Fra i meccanismi del disimpegno morale, quello più utilizzato
dal bullo è la DEUMANIZZAZIONE ( Menesini, Fonzi,
Vannucci, 1997). Consiste nell’ attribuire alle vittime
un’assenza di sentimenti umani che frena il nascere e lo
svilupparsi del senso di colpa di fronte alla loro sofferenza.
Nel CYBERBULLISMO L’assenza di un contatto reale tra il
bullo e la vittima potrebbe facilitare la deumanizzazione.
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• Flamming/Harassment: messaggi on line violenti e volgari
• Denigration: divulgazione nella rete o tramite sms di notizie false
• Impersonation: Appropriazione identità vittima
• Exclusion: esclusione di un utente
• Tricy o Outing: inganno e diffusione
• Videoposting, cioè la diffusione di video diffamatori o violenti
Per non dimenticare
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Il 10 ottobre 2012
Amanda Michelle
Todd, un'adolescente
di 15 anni, venne
trovata senza vita nella
sua casa di Vancouver. Andrea Natali, 26
anni e una vita
semplice finita
tragicamente nel
2015. Meccanico
di Vercelli, era
caduto in
depressione dopo
le violenze
psicologiche.
Andrea si è ucciso il
20 novembre
2012, impiccato in
casa a 15 anni con
una sciarpa stretta
intorno al collo. Al
Liceo era definito il
ragazzo coi
pantaloni rosa.
“Scusatemi, non ce la faccio più a sopportare. Le parole fanno più male
delle botte. Ciò che è accaduto a me non deve più succedere a
nessuno”. È questo l’ultimo messaggio lasciato da Carolina Picchio
prima di gettarsi dal terzo piano della sua casa di Novara il 5 gennaio
del 2013.
https://www.michelesantoro.it/2015/05/morire-di-
cyberbullismo-la-storia-di-carolina// 22
Carolina Picchio
LEGGE 29 Maggio 2017 n.71
«Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo»
Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il
fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con
azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione,
tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella
posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando
l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle
istituzioni scolastiche.
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I PUNTI SALIENTI DELLA LEGGE
1.OSCURAMENTO E RIMOZIONI DEI CONTENUTI SUL WEB
2.TAVOLO TECNICO PERMANENTE PER LA PREVENZIONE E IL
CONTRASTO AL CYBERBULLISMO
3. FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO E INDIVIDUAZIONE DI
UN DOCENTE REFERENTE PER CIASCUN ISTITUTO
4.PROGETTI PERSONALIZZATI A SOSTEGNO DI VITTIME E AUTORI DEL
CYBERBULLISMO DA PARTE DEGLI ENTI TERRITORIALI
5. AMMONIMENTO DA PARTE DEL QUESTORE
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I PUNTI SALIENTI DELLA LEGGE
1.Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità
del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del
trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per
l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24
ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al
Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.
2.Nasce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il tavolo tecnico per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, che entro sessanta giorni dal suo
insediamento redigerà un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione
del cyberbullismo. Il piano prevede anche periodiche campagne informative di
prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo. Entro il 31
dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, il Tavolo farà una relazione al Parlamento
sulle attività svolte.
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I PUNTI SALIENTI DELLA LEGGE 3. Ogni istituto scolastico individua fra i docenti un referente con il compito di
coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche
avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri
di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
4. Secondo quando già previsto dalla legge 107 (la Buona Scuola) per il triennio 2017-
2019 ci sarà una formazione del personale scolastico sul tema. Verrà promosso un
ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella
prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole. Ciascuna scuola dovrà
dotarsi di un regolamento che preveda misure sanzionatorie coerenti nei confronti del
bullo/cyberbullo. Il dirigente scolastico convoca le famiglie dei soggetti coinvolti
immediatamente.
5. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono
le finalità della legge, promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime
di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o
di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.
6.Per i minori autori di atti di cyberbullismo, fra i 14 e i 18 anni, se non c’è querela o
denuncia per i reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale, scatta
l'ammonimento: il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore.
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RIFLESSIONI CRITICHE SULLA LEGGE
Gli emendamenti aggiunti
dalla Camera nel settembre
2016, che avrebbero
allargato l’ambito di
applicazione della legge a
fenomeni di “bullismo” in
generale, consentito l’accesso
alla procedura di oscuramento,
rimozione o blocco dei
contenuti ritenuti offensivi a
chiunque (e non solo ai
minori), e inasprito l’impianto
sanzionatorio anche sul piano
penale sono infatti stati
espunti dal Senato in
seconda lettura.
La norma torna quindi a
configurarsi quale strumento
legislativo speciale, rivolto al solo
fenomeno del cyberbullismo fra i
giovani e fondato su un approccio
più “educativo” che “repressivo”:
l’unica misura sanzionatoria
aggiuntiva prevista nei confronti del
minore che abbia compiuto atti di
cyberbullismo è infatti
rappresentata dall’ammonimento,
già prevista per il reato di stalking
ed esperibile fino all’eventuale
querela o denuncia.
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RIFLESSIONI CRITICHE SULLA LEGGE
In concreto, gran parte degli
interventi postulati dalla
norma sono destinati a trovare
attuazione nelle scuole: le
istituzioni scolastiche saranno
infatti tenute a promuovere
l’educazione all’uso
consapevole della rete ed ai
diritti e doveri connessi
all’utilizzo delle tecnologie, in
maniera trasversale rispetto
alle discipline curricolari e
anche tramite progetti in
continuità tra i diversi gradi di
istruzione.
La scelta del legislatore di gestire
una tematica tanto attuale quanto
intrinsecamente complessa
attraverso la predisposizione di un
elaborato sistema di educazione al
digitale e prevenzione a livello dei
singoli istituti scolastici è
sicuramente apprezzabile, ammesso
però che tale sistema venga
effettivamente reso funzionante
nonostante la scarsità delle risorse
allocate a tal fine
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RIFLESSIONI CRITICHE SULLA LEGGE
La legge introduce poi uno speciale
rimedio a tutela della dignità della
vittima di cyberbullismo: ciascun
minore ultraquattordicenne che abbia
subito atti di cyberbullismo (o un
soggetto esercente responsabilità sullo
stesso) può infatti adire il titolare del
trattamento o il gestore del sito internet
o del social media, a sua scelta, al fine di
ottenere “l’oscuramento, la rimozione o
il blocco di qualsiasi altro dato
personale del minore, diffuso nella rete
internet”. In caso di mancata risposta
entro quarantotto ore (o ove non sia
stato possibile identificare detto
soggetto) all’interessato è riconosciuto il
diritto di rivolgere analoga richiesta al
Garante per la protezione dei dati
personali, il quale, sussistendone i
presupposti, provvede al blocco
Il requisito che il contenuto sia
identificato tramite il relativo
URL rischia di rendere inefficace
il provvedimento : si pensi alle
numerose applicazioni di
messaggistica istantanea che
possono essere utilizzate per
diffondere anche a platee piuttosto
ampie di utenti immagini, video,
registrazioni audio.
Migliori risultati si potrebbero
ottenere, forse, tramite la rimozione
degli URL di interesse dai risultati di
ricerca di quei servizi di
localizzazione delle informazioni in
rete ( motori di ricerca) che
rappresentano sempre più il “primo
tramite” di accesso alle notizie.