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1 NonUnoDiMeno -la prevenzione si trasmette per contagio- Definizione di bullismo e cyberbullismo Legge 71/2017

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1

NonUnoDiMeno

-la prevenzione si trasmette per contagio-

Definizione di bullismo

e cyberbullismo

Legge 71/2017

2

Il termine BULLISMO

deriva dalla parola inglese

“bullying”, viene definito

come una condotta

aggressiva, psicologica o

fisica, intenzionale,

ripetuta e continuata nel

tempo, perpetuata da una

persona o da un gruppo di

persone più potenti nei

confronti di un’altra

percepita come più debole.

BULLISMO e CYBERBULLISMO

Con il termine

CYBERBULLISMO si indicano

le condotte aggressive e

intenzionali, eseguite

persistentemente attraverso

strumenti elettronici (sms,

foto, video clip, e-mail,

chat,whatsapp, siti web,

chiamat), da una persona singola

o da un gruppo, con il deliberato

obiettivo di far male o

danneggiare un coetaneo che

non può facilmente difendersi.

3

Bullismo: Le caratteristiche

Intenzionalità:

lo scopo del bullo è dominare in modo consapevole e volontario

un’altra persona offendendola e causandole danni. ( Fedeli, 2007)

Persistenza nel tempo:

gli episodi sono ripetuti nel tempo e si verificano con elevata

frequenza (Olweus, 1996)

Asimmetria:

disuguaglianza di forza e di potere, all’interno di un gruppo di

pari, dove uno prevarica sempre e l’altro subisce. (Sharp – Smith ,

1998; Marini-Mameli,2000)

4

La classificazione delle tipologie di bullismo

5

Di che tipologia di bullismo si tratta?

6

Di che tipologia di bullismo si tratta?

7

Di che tipologia di bullismo si tratta?

Esempio

8

L’ETA’ E I LUOGHI

• I soggetti implicati sono bambini e adolescenti in una fascia di età compresa tra i 7-8 e i 14-16 anni.

• I contesti in cui avvengono con maggior

frequenza sono gli ambienti scolastici: le aule, i corridoi, il cortile, i bagni e in genere i luoghi isolati.

• I bulli e le vittime fanno parte della

stessa classe. A volte le persecuzioni possono avvenire anche durante il tragitto casa-scuola e viceversa.

9

Entità nelle scuole – ISTAT 2015

Report Istat

10

Cosa NON è bullismo Il bullismo è una tra le possibili manifestazioni di

aggressività messe in atto dai bambini e dagli

adolescenti.

I REATI NON SONO BULLISMO!

Una prima categoria di comportamenti non classificabili come

bullismo è quella degli atti particolarmente gravi, che più si

avvicinano ad un vero e proprio reato. Attaccare un coetaneo

con coltellini o altri oggetti pericolosi, fare minacce pesanti,

procurare ferite fisiche gravi, commettere furti di oggetti molto

costosi, compiere molestie o abusi sessuali sono condotte che

rientrano nella categoria dei comportamenti antisociali e

devianti e non sono in alcun modo definibili come “bullismo”.

11

Cosa NON è bullismo LE CONDOTTE AGGRESSIVE SENZA

SQUILIBRIO DI POTERE NON SONO BULLISMO!

I giochi turbolenti e le “lotte”, particolarmente diffusi tra i maschi, o la

presa in giro “per gioco” non sono definibili come bullismo in quanto

implicano una simmetria della relazione, cioè una parità di potere e

di forza tra i due soggetti implicati e una alternanza dei ruoli

prevaricatore/prevaricato.

Ricordiamo inoltre che in generale, un fatto sporadico e

occasionale, non ripetuto nel tempo, non intenzionale, non

asimmetrico a livello relazionale, per quanto spiacevole non è

ascrivibile ad un atto di bullismo.

12

13

Che cosa ne pensano gli alunni

Il bullismo fa parte della cultura degli alunni e per ottenere un

cambiamento significativo bisogna lavorare in stretta

collaborazione con essi.

Creazione

Di safe

places

Creare

gruppi di

lavoro misti

all’interno

delle scuole

Fornire

strumenti di

rilevazione e

riflessione

accessibili

CONOSCERE

PER

CAMBIARE!!

Creare un patto di

corresponsabilità

tra scuola e

studenti, che

contenga regole e

buone pratiche

Promuovere iniziative

di condivisione e

responsabilizzazione

14

Una politica antibullistica: Famiglia, scuola: azione congiunta

Famiglia Insegnanti Bidelli Assistenti

ausiliari.

Controllo delle

attività dei figli

sulla rete/

telefono

Singoli Alunni Gruppi

Ai cancelli della

scuola

Momenti di

incontri collettivi

Attività didattica in

aula

Intervalli, pause

pranzo,

cortile,toilette,dint

orni della scuola

A Chi rivolgersi in caso di bullismo

15

Telefono Azzurro

1.96.96 Utenza gratuita 24

ore su 24, attiva

su tutto il territorio

nazionale.

A disposizione di

tutti fino ai 14

anni per parlare con

un consulente

del proprio disagio.

Emergenza

Infanzia 114

Utenza di

emergenza gratuita

attiva 24 ore su 24 per

chi intende segnalare

un pericolo

immediato per

l’incolumità psico-fisica

di bambini ed

adolescenti.

199.15.15.15 Utenza telefonica

alla quale possono

rivolgersi indistintamente

le vittime, i testimoni, gli

autori di atti di bullismo di

età maggiore degli anni 14.

Anche i genitori e gli

insegnanti a conoscenza di

qualche fenomeno o

semplicemente a titolo

informativo.

Cyberbullismo: Le caratteristiche che lo rendono insidioso

Spettatori

infiniti

16

• Pervasività ed

accessibilità

• MOLTIPLICAZIONE

DEI CYBERBULLI

• Persistenza

del fenomeno

• Mancanza

di

feedback

emotivo

ISOLAMENTO

DELLA VITTIMA

Le caratteristiche

17

•Pervasività ed accessibilità: il cyberbullo può raggiungere la sua vittima in

qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. La possibilità di avere i telefonini

sempre accesi e spesso connessi ad internet permette al cyberbullo di attaccare

la sua vittima ogni qualvolta voglia;

•Persistenza del fenomeno: il materiale diffamatorio pubblicato su internet

può rimanere disponibile online anche per molto tempo;

•Mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della

sua vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del

danno che arreca: questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di

autocontrollo.

•Spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di

cyberbullismo sono potenzialmente illimitate.

•Moltiplicazione di cyberbulli: la natura online del cyber bullismo permette

che siano molti quelli che diventano cyberbulli, anche solo condividendo o

promuovendo l’episodio di cyber bullismo.

Le caratteristiche

Fra i meccanismi del disimpegno morale, quello più utilizzato

dal bullo è la DEUMANIZZAZIONE ( Menesini, Fonzi,

Vannucci, 1997). Consiste nell’ attribuire alle vittime

un’assenza di sentimenti umani che frena il nascere e lo

svilupparsi del senso di colpa di fronte alla loro sofferenza.

Nel CYBERBULLISMO L’assenza di un contatto reale tra il

bullo e la vittima potrebbe facilitare la deumanizzazione.

18

19

• Flamming/Harassment: messaggi on line violenti e volgari

• Denigration: divulgazione nella rete o tramite sms di notizie false

• Impersonation: Appropriazione identità vittima

• Exclusion: esclusione di un utente

• Tricy o Outing: inganno e diffusione

• Videoposting, cioè la diffusione di video diffamatori o violenti

Per non dimenticare

20

Il 10 ottobre 2012

Amanda Michelle

Todd, un'adolescente

di 15 anni, venne

trovata senza vita nella

sua casa di Vancouver. Andrea Natali, 26

anni e una vita

semplice finita

tragicamente nel

2015. Meccanico

di Vercelli, era

caduto in

depressione dopo

le violenze

psicologiche.

Andrea si è ucciso il

20 novembre

2012, impiccato in

casa a 15 anni con

una sciarpa stretta

intorno al collo. Al

Liceo era definito il

ragazzo coi

pantaloni rosa.

21

“Scusatemi, non ce la faccio più a sopportare. Le parole fanno più male

delle botte. Ciò che è accaduto a me non deve più succedere a

nessuno”. È questo l’ultimo messaggio lasciato da Carolina Picchio

prima di gettarsi dal terzo piano della sua casa di Novara il 5 gennaio

del 2013.

https://www.michelesantoro.it/2015/05/morire-di-

cyberbullismo-la-storia-di-carolina// 22

Carolina Picchio

LEGGE 29 Maggio 2017 n.71

«Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo»

Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il

fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con

azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione,

tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella

posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando

l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle

istituzioni scolastiche.

23

24

I PUNTI SALIENTI DELLA LEGGE

1.OSCURAMENTO E RIMOZIONI DEI CONTENUTI SUL WEB

2.TAVOLO TECNICO PERMANENTE PER LA PREVENZIONE E IL

CONTRASTO AL CYBERBULLISMO

3. FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO E INDIVIDUAZIONE DI

UN DOCENTE REFERENTE PER CIASCUN ISTITUTO

4.PROGETTI PERSONALIZZATI A SOSTEGNO DI VITTIME E AUTORI DEL

CYBERBULLISMO DA PARTE DEGLI ENTI TERRITORIALI

5. AMMONIMENTO DA PARTE DEL QUESTORE

25

I PUNTI SALIENTI DELLA LEGGE

1.Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità

del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del

trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per

l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24

ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al

Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

2.Nasce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il tavolo tecnico per la

prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, che entro sessanta giorni dal suo

insediamento redigerà un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione

del cyberbullismo. Il piano prevede anche periodiche campagne informative di

prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo. Entro il 31

dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, il Tavolo farà una relazione al Parlamento

sulle attività svolte.

26

I PUNTI SALIENTI DELLA LEGGE 3. Ogni istituto scolastico individua fra i docenti un referente con il compito di

coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche

avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri

di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

4. Secondo quando già previsto dalla legge 107 (la Buona Scuola) per il triennio 2017-

2019 ci sarà una formazione del personale scolastico sul tema. Verrà promosso un

ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella

prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole. Ciascuna scuola dovrà

dotarsi di un regolamento che preveda misure sanzionatorie coerenti nei confronti del

bullo/cyberbullo. Il dirigente scolastico convoca le famiglie dei soggetti coinvolti

immediatamente.

5. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono

le finalità della legge, promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime

di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o

di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.

6.Per i minori autori di atti di cyberbullismo, fra i 14 e i 18 anni, se non c’è querela o

denuncia per i reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale, scatta

l'ammonimento: il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore.

27

RIFLESSIONI CRITICHE SULLA LEGGE

Gli emendamenti aggiunti

dalla Camera nel settembre

2016, che avrebbero

allargato l’ambito di

applicazione della legge a

fenomeni di “bullismo” in

generale, consentito l’accesso

alla procedura di oscuramento,

rimozione o blocco dei

contenuti ritenuti offensivi a

chiunque (e non solo ai

minori), e inasprito l’impianto

sanzionatorio anche sul piano

penale sono infatti stati

espunti dal Senato in

seconda lettura.

La norma torna quindi a

configurarsi quale strumento

legislativo speciale, rivolto al solo

fenomeno del cyberbullismo fra i

giovani e fondato su un approccio

più “educativo” che “repressivo”:

l’unica misura sanzionatoria

aggiuntiva prevista nei confronti del

minore che abbia compiuto atti di

cyberbullismo è infatti

rappresentata dall’ammonimento,

già prevista per il reato di stalking

ed esperibile fino all’eventuale

querela o denuncia.

28

RIFLESSIONI CRITICHE SULLA LEGGE

In concreto, gran parte degli

interventi postulati dalla

norma sono destinati a trovare

attuazione nelle scuole: le

istituzioni scolastiche saranno

infatti tenute a promuovere

l’educazione all’uso

consapevole della rete ed ai

diritti e doveri connessi

all’utilizzo delle tecnologie, in

maniera trasversale rispetto

alle discipline curricolari e

anche tramite progetti in

continuità tra i diversi gradi di

istruzione.

La scelta del legislatore di gestire

una tematica tanto attuale quanto

intrinsecamente complessa

attraverso la predisposizione di un

elaborato sistema di educazione al

digitale e prevenzione a livello dei

singoli istituti scolastici è

sicuramente apprezzabile, ammesso

però che tale sistema venga

effettivamente reso funzionante

nonostante la scarsità delle risorse

allocate a tal fine

29

RIFLESSIONI CRITICHE SULLA LEGGE

La legge introduce poi uno speciale

rimedio a tutela della dignità della

vittima di cyberbullismo: ciascun

minore ultraquattordicenne che abbia

subito atti di cyberbullismo (o un

soggetto esercente responsabilità sullo

stesso) può infatti adire il titolare del

trattamento o il gestore del sito internet

o del social media, a sua scelta, al fine di

ottenere “l’oscuramento, la rimozione o

il blocco di qualsiasi altro dato

personale del minore, diffuso nella rete

internet”. In caso di mancata risposta

entro quarantotto ore (o ove non sia

stato possibile identificare detto

soggetto) all’interessato è riconosciuto il

diritto di rivolgere analoga richiesta al

Garante per la protezione dei dati

personali, il quale, sussistendone i

presupposti, provvede al blocco

Il requisito che il contenuto sia

identificato tramite il relativo

URL rischia di rendere inefficace

il provvedimento : si pensi alle

numerose applicazioni di

messaggistica istantanea che

possono essere utilizzate per

diffondere anche a platee piuttosto

ampie di utenti immagini, video,

registrazioni audio.

Migliori risultati si potrebbero

ottenere, forse, tramite la rimozione

degli URL di interesse dai risultati di

ricerca di quei servizi di

localizzazione delle informazioni in

rete ( motori di ricerca) che

rappresentano sempre più il “primo

tramite” di accesso alle notizie.

30

Grazie

dell’attenzione!