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Perché non c'è garanzia per le aziende in ristrutturazione? di Angelo Bonissoni e Iaria Belluco (*) *Studio legale e tributario CBA La Commissione Europea, l'Euro pean Banking Authority (Eba) e anche il governo italiano stanno adottando freneticamente provvedi menti sia a sostegno dell'economia sia per gli effetti di tali misure presso ban che, finanziarie, assicurazioni, imprese. Dopo il provvedimento sulle moratorie, il 7 aprile sono state annunciate misure a sostegno della liquidità delle imprese e non solo, attraverso un sistema di ga ranzie (onerose) concesse dallo Stato. I finanziamenti sono finalizzati anche (e forse soprattutto) a tenere pronta la capacità produttiva per la fase di ri presa (da qui le proposte di modifica del codice civile in materia di bilancio, continuità aziendale e obblighi di ri pianamento delle perdite). Dunque la durata di sei anni appare molto conte nuta. Troppo. Ma soprattutto, dal provvedimento so no escluse le imprese che al 31 dicembre 2019 fossero già in difficoltà secondo le previsioni del regolamento Ue 651/2014, e non classificate dalla banca erogante tra i crediti deteriorati alla data del 29 febbraio 2020. Pare di comprendere che devono sussistere entrambe le condizio ni; ma allora come ci si deve comportare di fronte al caso nel quale una impre sa è finanziata da più banche e queste hanno classificato in modo diverso la po sizione? E come deve operare la banca che è chiamata ad erogare ad un sogget to che era in bonis alle date citate ma non alla data di erogazione? Pur superando queste difficoltà ap plicative, ciò che non pare trovare ima valida spiegazione è l'esclusione dalla garanzia della nuova finanza, richie sta e/o erogata all'interno di procedure di ristrutturazione, la quale ha come presupposto l'esistenza di un'azienda, con un valore economico autonomo, elementi questi che motivano l'inter vento di ristutturazione. Non siamo in presenza di aziende zombie. Allo stesso tempo l'esclusione appare in coerente con le finalità proprie delle ristrutturazione e cioè quelle della ri mozione delle temporanee tensioni per arrivare al riequilibrio. Appare apprez zabile l'approccio Eba alla moratoria Covid19 contenuta nelle guideline del 2 aprile che non hanno conside rato le moratorie quale elemento per modificare la classificazione del me rito creditizio dei debitori, sebbene, in generale, la richiesta di modifica re i termini di rimborso del debito sia indicativo di una situazione di anoma lia, e ciò a prescindere dalla status di partenza. Forse il legislatore è stato guidato dalla valutazione del rischio di default che è sicuramente diverso tra un credito in bonis ed uno in ri strutturazione, e quindi dalla maggiore probabilità di escussione della garan zia. Tuttavia occorre considerare che le ristrutturazioni sono previste proprio perché c'è una concreta probabilità di miglioramento e rimozione delle cause di difficoltà. Diversamente significhe rebbe dichiarare che in realtà le misure ed i provvedimenti di ristrutturazione sono previsti solo per buttare la palla in tribuna e guadagnare tempo. La disattenzione o la scarsa attenzio ne verso il mondo dei crediti deteriorati da parte del legislatore italiano sem bra essere continua. Con questo ultimo provvedimento si afferma che l'esito dei crediti deteriorati, quelli verso le im prese in crisi, non avrà alcun impatto sul tessuto socioeconomico. Allo stesso tempo l'impatto del default dei crediti deteriorati è il medesimo di quello di un credito in bonis. Va ricordato inol tre che le imprese in difficoltà, quelle dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche, sono anch'esse imprese italia ne e come le altre sono anch'esse alle prese con il Covid19: l'unica differenza è che non è stato il virus a provocare la loro crisi; ma ora il decorso della ma lattia è il medesimo. L'auspicio dunque è che ci sia una presa di coscienza da parte del legislatore in merito ai credi ti deteriorati: cosa sono, quante aziende interessano, quanti posti di lavoro so no coinvolti, quanto gettito per l'erario risulterebbe compromesso, e all'effet to che tutto questo potrebbe avere sul territorio. Oltre alla presa di coscienza dovrebbe pensare anche alla possibilità concreta, più che in passato, di metter mano a questa situazione senza lacci e laccioli (riproduzione riservata) Date: 10.04.2020 Page: 14 Size: 227 cm2 AVE: € .00 Publishing: Circulation: 50282 Readers: CBA STAMPA 1

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Perché non c'è garanzia per le aziende in ristrutturazione?di Angelo Bonissoni e Iaria Belluco (*)

*Studio legale e tributario CBALa Commissione Europea, l'Euro­

pean Banking Authority (Eba) eanche il governo italiano stanno

adottando freneticamente provvedi­menti sia a sostegno dell'economia siaper gli effetti di tali misure presso ban­che, finanziarie, assicurazioni, imprese.Dopo il provvedimento sulle moratorie,il 7 aprile sono state annunciate misurea sostegno della liquidità delle impresee non solo, attraverso un sistema di ga­ranzie (onerose) concesse dallo Stato.I finanziamenti sono finalizzati anche(e forse soprattutto) a tenere pronta lacapacità produttiva per la fase di ri­presa (da qui le proposte di modificadel codice civile in materia di bilancio,continuità aziendale e obblighi di ri­pianamento delle perdite). Dunque ladurata di sei anni appare molto conte­nuta. Troppo.Ma soprattutto, dal provvedimento so­no escluse le imprese che al 31 dicembre2019 fossero già in difficoltà secondo leprevisioni del regolamento Ue 651/2014,e non classificate dalla banca erogantetra i crediti deteriorati alla data del 29febbraio 2020. Pare di comprendere chedevono sussistere entrambe le condizio­

ni; ma allora come ci si deve comportaredi fronte al caso nel quale una impre­sa è finanziata da più banche e questehanno classificato in modo diverso la po­sizione? E come deve operare la bancache è chiamata ad erogare ad un sogget­to che era in bonis alle date citate manon alla data di erogazione?Pur superando queste difficoltà ap­plicative, ciò che non pare trovare imavalida spiegazione è l'esclusione dallagaranzia della nuova finanza, richie­sta e/o erogata all'interno di proceduredi ristrutturazione, la quale ha comepresupposto l'esistenza di un'azienda,con un valore economico autonomo,elementi questi che motivano l'inter­vento di ristutturazione. Non siamoin presenza di aziende zombie. Allostesso tempo l'esclusione appare in­coerente con le finalità proprie delleristrutturazione e cioè quelle della ri­mozione delle temporanee tensioni perarrivare al riequilibrio. Appare apprez­zabile l'approccio Eba alla moratoriaCovid­19 contenuta nelle guideline

del 2 aprile che non hanno conside­rato le moratorie quale elemento permodificare la classificazione del me­rito creditizio dei debitori, sebbene,in generale, la richiesta di modifica­re i termini di rimborso del debito siaindicativo di una situazione di anoma­lia, e ciò a prescindere dalla status dipartenza. Forse il legislatore è statoguidato dalla valutazione del rischiodi default che è sicuramente diversotra un credito in bonis ed uno in ri­strutturazione, e quindi dalla maggioreprobabilità di escussione della garan­zia. Tuttavia occorre considerare che leristrutturazioni sono previste proprioperché c'è una concreta probabilità dimiglioramento e rimozione delle causedi difficoltà. Diversamente significhe­rebbe dichiarare che in realtà le misureed i provvedimenti di ristrutturazionesono previsti solo per buttare la pallain tribuna e guadagnare tempo.La disattenzione o la scarsa attenzio­ne verso il mondo dei crediti deterioratida parte del legislatore italiano sem­

bra essere continua. Con questo ultimoprovvedimento si afferma che l'esito deicrediti deteriorati, quelli verso le im­prese in crisi, non avrà alcun impattosul tessuto socioeconomico. Allo stessotempo l'impatto del default dei creditideteriorati è il medesimo di quello diun credito in bonis. Va ricordato inol­tre che le imprese in difficoltà, quelledei crediti deteriorati nei bilanci dellebanche, sono anch'esse imprese italia­ne e come le altre sono anch'esse alleprese con il Covid­19: l'unica differenzaè che non è stato il virus a provocare laloro crisi; ma ora il decorso della ma­lattia è il medesimo. L'auspicio dunqueè che ci sia una presa di coscienza daparte del legislatore in merito ai credi­ti deteriorati: cosa sono, quante aziendeinteressano, quanti posti di lavoro so­no coinvolti, quanto gettito per l'erariorisulterebbe compromesso, e all'effet­to che tutto questo potrebbe avere sulterritorio. Oltre alla presa di coscienzadovrebbe pensare anche alla possibilitàconcreta, più che in passato, di mettermano a questa situazione senza lacci elaccioli (riproduzione riservata)

Date: 10.04.2020 Page: 14Size: 227 cm2 AVE: € .00Publishing:Circulation: 50282Readers:

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