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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1836 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI (MOAVERO MILANESI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (BONINO) CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (CANCELLIERI) CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (SACCOMANNI) E CON IL MINISTRO DELLINTERNO (ALFANO) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre Presentato il 22 novembre 2013 ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il presente disegno di legge il Governo esercita la facoltà, prevista dall’articolo 29, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione del- l’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche del- l’Unione europea), di presentare al Parla- mento nel corso dell’anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea, riferito al « secondo semestre », dopo l’ap- provazione dell’ordinaria legge di delega- zione europea 2013. Com’è noto, la legge n. 234 del 2012 ha previsto un nuovo strumento normativo per l’adeguamento dell’ordinamento na- zionale a quello europeo, in aggiunta agli ordinari strumenti delle leggi annuali eu- ropea e di delegazione europea, da utiliz- zare qualora sussistano esigenze ulteriori di adempimento di obblighi europei che non consentono di attendere la presenta- zione al Parlamento e l’approvazione del disegno di legge di delegazione europea dell’anno successivo. In virtù della situazione venutasi a creare per la mancata approvazione, nella XVI legislatura, dei disegni di legge comu- nitaria 2011 e 2012, è stato necessario approvare celermente la legge di delega- zione europea 2013 e non è stato possibile integrare le già numerose deleghe legisla- tive conferite con la medesima legge. Nel corso dell’anno 2013, successiva- mente alla presentazione del disegno di legge annuale di delegazione europea al Parlamento, sono state pubblicate svariate direttive, molte delle quali necessitano di Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1836

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

(MOAVERO MILANESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BONINO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CANCELLIERI)

CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

E CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(ALFANO)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europeee l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di

delegazione europea 2013 – secondo semestre

Presentato il 22 novembre 2013

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il presentedisegno di legge il Governo esercita lafacoltà, prevista dall’articolo 29, comma 8,della legge 24 dicembre 2012, n. 234(Norme generali sulla partecipazione del-l’Italia alla formazione e all’attuazionedella normativa e delle politiche del-l’Unione europea), di presentare al Parla-mento nel corso dell’anno un ulterioredisegno di legge di delegazione europea,riferito al « secondo semestre », dopo l’ap-provazione dell’ordinaria legge di delega-zione europea 2013.

Com’è noto, la legge n. 234 del 2012 haprevisto un nuovo strumento normativoper l’adeguamento dell’ordinamento na-zionale a quello europeo, in aggiunta agliordinari strumenti delle leggi annuali eu-ropea e di delegazione europea, da utiliz-

zare qualora sussistano esigenze ulterioridi adempimento di obblighi europei chenon consentono di attendere la presenta-zione al Parlamento e l’approvazione deldisegno di legge di delegazione europeadell’anno successivo.

In virtù della situazione venutasi acreare per la mancata approvazione, nellaXVI legislatura, dei disegni di legge comu-nitaria 2011 e 2012, è stato necessarioapprovare celermente la legge di delega-zione europea 2013 e non è stato possibileintegrare le già numerose deleghe legisla-tive conferite con la medesima legge.

Nel corso dell’anno 2013, successiva-mente alla presentazione del disegno dilegge annuale di delegazione europea alParlamento, sono state pubblicate svariatedirettive, molte delle quali necessitano di

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recepimento con norme di rango primarioe recano un termine di recepimento chenon consente di rinviare il conferimentodelle relative deleghe al successivo disegnodi legge di delegazione europea.

Pertanto, al fine di utilizzare proficua-mente il periodo che intercorre tra la leggedi delegazione già approvata e quella delprossimo anno, con il presente disegno dilegge sono conferite al Governo le deleghelegislative necessarie per recepire al piùpresto gli atti dell’Unione europea ed evi-tare il ritardo nell’adeguamento, che con-durrebbe inevitabilmente all’avvio di pro-cedure di infrazione da parte della Com-missione europea.

L’articolo 1 reca la delega legislativa alGoverno per l’attuazione delle direttive,elencate negli allegati A e B, che richie-dono l’introduzione di normative organi-che e complesse. Esso richiama gli articoli31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,n. 234, relativamente alle procedure, aicriteri direttivi e ai termini per l’eserciziodelle deleghe legislative.

In relazione agli oneri per prestazioni econtrolli da eseguire al fine dell’attuazionedelle disposizioni dell’Unione europea,nonché alle relative tariffe, si applicano icommi 4 e 5 dell’articolo 30 della leggen. 234 del 2012, in quanto legge di sistemaper l’attuazione della normativa europea.

L’articolo 2 conferisce al Governo unadelega legislativa biennale per l’emana-zione di decreti legislativi recanti sanzionipenali e amministrative, di competenzastatale, per la violazione di norme precet-tive europee non trasfuse in leggi nazio-nali, perché contenute o in direttive at-tuate con fonti non primarie, quindi ini-donee a istituire sanzioni penali, o inregolamenti dell’Unione europea, diretta-mente applicabili. Non esiste infatti unanormativa europea per le sanzioni, inragione della diversità degli ordinamentinazionali: i regolamenti e le direttive la-sciano quindi agli Stati membri la potestàdi disciplinare le conseguenze della loroinosservanza.

L’articolo 3 reca i princìpi e i criteridirettivi per il recepimento della direttiva2013/36/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accessoall’attività degli enti creditizi e sulla vigi-lanza prudenziale sugli enti creditizi esulle imprese di investimento, che modi-fica la direttiva 2002/87/CE e abroga ledirettive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

La crisi finanziaria, già nel 2009, haevidenziato le carenze dell’architettura divigilanza europea, fortemente frammen-tata a livello nazionale e quindi non ade-guata rispetto alle criticità poste dallacrescente integrazione del mercato unicoeuropeo dei servizi finanziari e dell’attivitàdei gruppi bancari transfrontalieri.

La necessità di dare una prima rispostaalle criticità evidenziate dalla crisi haportato, da una parte, all’approvazione diuna nuova architettura di vigilanza euro-pea e, dall’altra, ad una fase di riformadella regolamentazione dell’Unione euro-pea relativa al settore bancario.

Sotto il primo profilo, le innovazioni sisono sostanziate nella creazione del Co-mitato per i rischi sistemici – ESRB e, alivello microprudenziale, delle tre autoritàsettoriali (l’EBA per il settore bancario,l’EIOPA per quello assicurativo e l’ESMAper i mercati finanziari) con l’obiettivo dicreare un complesso di regole uniche pergli operatori del mercato unico e dirimerein modo vincolante eventuali dispute traautorità nazionali nella vigilanza deigruppi transfrontalieri.

Per quanto riguarda il quadro norma-tivo, gli interventi di riforma hanno ri-guardato sia la vigilanza prudenziale –con l’approvazione, nel giugno 2013, delladirettiva 2013/36/UE del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,e del collegato regolamento 575/2013/UEdel Parlamento europeo e del Consiglio,del 26 giugno 2013 (cosiddetto pacchettoCRD IV/CRR) – sia la gestione delle crisibancarie (le due proposte di direttiva con-cernenti il risanamento e la risoluzionedelle banche e la modifica della normativasui sistemi di garanzia dei depositanti sonoancora in itinere).

La definizione di questo nuovo quadronormativo rappresenta un tassello fonda-mentale della seconda fase della riformadella vigilanza europea, il Meccanismo

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unico di vigilanza (SSM) che diverrà ope-rativo nell’ottobre 2014. L’entrata in vigoredella CRD IV/CRR rappresenta un passag-gio cruciale per l’operatività del SSM, datoche, superando le preesistenti normativenazionali, mette la Banca centrale europea(BCE), in qualità di supervisore unico, incondizione di applicare gli stessi strumentidi vigilanza a tutte le banche dell’areaeuro sottoposte al suo controllo.

L’insieme CRD IV/CRR costituisce lalegislazione di base sull’armonizzazionedelle norme di vigilanza nel settore ban-cario: essa si compone di una direttiva edi un regolamento di massima armoniz-zazione, che realizza il cosiddetto SingleRulebook nel mercato interno per il set-tore bancario; con il complesso di normelegislative (si tratta di quasi 700 articoliper circa 1.500 pagine di norme di grandedettaglio), vengono trasposti nell’ordina-mento dell’Unione europea gli accordi diBasilea III, approvati dal Comitato di Ba-silea nel mese di dicembre del 2010 inrisposta alla crisi finanziaria. La legisla-zione dovrà essere applicata dal 1o gen-naio 2014; per diversi strumenti di con-trollo microprudenziale è prevista unagraduale entrata in vigore, fino al 2018,come stabilito dal Comitato di Basilea.

La delega legislativa sostanzialmenteaderisce alla direttiva 2013/36/UE (CRDIV) salvaguardando la ripartizione di com-petenze fra le autorità di vigilanza inte-ressate, l’ampiezza del ricorso alle fontisecondarie che caratterizza l’impiantonormativo in materia di intermediari fi-nanziari e il coordinamento con il com-plesso delle norme di diritto societariovigenti.

La delega legislativa è più ampia deldisposto normativo europeo con riguardoalla materia sanzionatoria. La direttivaCRD IV realizza, infatti, un’importanteriforma del sistema sanzionatorio, allaquale si stanno allineando tutte le propo-ste di direttiva in materia finanziaria:l’articolo 66, comma 2, di tale direttivasancisce infatti il passaggio ad un sistemavolto a sanzionare in primo luogo l’ente, esolo sulla base dei presupposti che sa-ranno individuati dal diritto nazionale an-

che l’esponente aziendale o la personafisica responsabile della violazione. In pro-posito si ritiene fondamentale che il si-stema sanzionatorio in materia finanziariasia coerente e organico: è necessario evi-tare che identici soggetti o violazioni traloro omogenee siano assoggettati a regimie procedure diverse a seconda dell’autorità[Banca d’Italia o Commissione nazionaleper la società e la borsa (CONSOB)] com-petente ad irrogare la sanzione. Pertantosi è ritenuto opportuno prevedere chesiano riviste secondo i criteri indicati dalladirettiva CRD IV non solo le sanzioniamministrative recate dal testo unico delleleggi in materia bancaria e creditizia, dicui al decreto legislativo 1o settembre1993, n. 385 (TUB), ma anche di quellerecate dal testo unico delle disposizioni inmateria di intermediazione finanziaria, dicui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58 (TUF), per le violazioni della disci-plina in materia di intermediari e deimercati [si vedano le lettere i) e l), numero1), del comma 1 dell’articolo 3 del disegnodi legge]. Al fine di permettere un inter-vento complessivo, si è previsto uno spe-cifico criterio di delega [lettera l), numero2)] relativo alle sanzioni amministrativeapplicabili per la violazione della disci-plina degli emittenti: in tale ambito non viè rischio di interferenze fra le competenzedelle autorità di vigilanza e le rispettiveprocedure.

Sempre con riferimento all’impiantosanzionatorio, nell’ottica di un recupero diefficienza dei procedimenti sanzionatori, ilnumero 5) della lettera m) è volto aprevedere misure per la deflazione delcontenzioso, la semplificazione dei proce-dimenti e la riduzione dei tempi della lorodefinizione. Nello stesso senso, può com-portare un’obiettiva semplificazione ilfatto di evitare che le autorità di vigilanzadispieghino le proprie attività per l’appli-cazione di sanzioni in relazione a com-portamenti non più previsti come illeciti;queste considerazioni militano per l’esten-sione del principio del favor rei anche allesanzioni amministrative previste dal TUF edal TUB. D’altra parte, nel sistema delTUB e del TUF le sanzioni amministrative

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sono in larga parte connesse a violazionidi disposizioni secondarie soggette a fre-quenti modifiche e revisioni, con il rischioche il principio del favor rei finisca peraumentare, invece che ridurre, il conten-zioso. Per questo motivo il legislatoredelegato è chiamato, ai sensi del numero1) della lettera m), ad un’attenta valuta-zione del bilanciamento dei costi e deibenefìci.

L’articolo 4 conferisce al Governo ladelega per l’attuazione della direttiva2013/14/UE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 21 maggio 2013, che mira alimitare l’eccessivo affidamento ai ratingdel credito e che modifica la direttiva2003/41/CE, relativa alle attività e allasupervisione degli enti pensionistici azien-dali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delledisposizioni legislative, regolamentari eamministrative in materia di taluni orga-nismi d’investimento collettivo in valorimobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimentoalternativi.

Alle disposizioni vigenti, emanate inattuazione delle direttive 2003/41/UE,2009/65/UE e 2011/61/UE, saranno appor-tate le modifiche e le integrazioni neces-sarie al corretto e integrale recepimentodella direttiva 2013/14/UE nell’ordina-mento nazionale, al fine di favorire lariduzione dell’affidamento esclusivo omeccanico ai rating del merito creditizioemessi da agenzie di rating del credito,come definite all’articolo 3, paragrafo 1,lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 16 settembre 2009.

Tanto al fine di evitare che gli investi-tori, compresi gli enti professionisticiaziendali e professionali (EPAP), gli OI-CVM e i gestori di fondi di investimentoalternativi (GEFIA), si affidino eccessiva-mente ai rating del merito creditizio perl’effettuazione dei loro investimenti.

In conformità alle definizioni e alladisciplina della citata direttiva 2013/14/UEe del regolamento (CE) n. 1060/2009,come da ultimo modificato dal regola-mento (UE) n. 462/2013, saranno appor-

tate le occorrenti modificazioni alla nor-mativa vigente, anche di derivazione eu-ropea, per i settori interessati dalla nor-mativa da attuare, per realizzare il migliorcoordinamento con le altre disposizionivigenti, al fine di assicurare la corretta eintegrale applicazione della disciplina eu-ropea sulle agenzie di rating del credito edi ridurre l’affidamento esclusivo o mec-canico ai rating emessi da tali agenzie,assicurando un appropriato grado di pro-tezione dell’investitore e di tutela dellastabilità finanziaria.

La disposizione proposta non presentaeffetti finanziari e risulta coerente con laclausola di invarianza finanziaria appostasull’intero articolo nel comma 2.

L’articolo 5 è finalizzato a modificarela normativa nazionale per dare attua-zione a due regolamenti pubblicati nellaGazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L115 del 25 aprile 2013: il regolamento (UE)n. 345/2013, relativo ai fondi europei peril venture capital, e il regolamento (UE)n. 346/2013, relativo ai fondi europei perl’imprenditoria sociale.

I due regolamenti sono entrati in vigoreil 22 luglio 2013 e richiedono agli Statimembri di designare le autorità compe-tenti per l’autorizzazione e la vigilanza deigestori nonché per sanzionare le violazionidegli obblighi posti dai regolamenti stessi.

La delega prevede, pertanto, i seguentiprincìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle di-sposizioni in materia di intermediazionefinanziaria, di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, le modifiche e leintegrazioni necessarie per l’attuazione delregolamento (UE) n. 345/2013 e del rego-lamento (UE) n. 346/2013, prevedendo,ove opportuno, il ricorso alla disciplinasecondaria e attribuendo le competenze ei poteri di vigilanza previsti nei regola-menti alla Banca d’Italia e alla CONSOB,secondo quanto previsto dagli articoli 5 e6 del citato testo unico;

b) attribuire alla Banca d’Italia e allaCONSOB, in relazione alle rispettive com-petenze, i poteri di vigilanza e di indagineprevisti nei regolamenti, secondo i criteri e

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le modalità previsti dall’articolo 187-octiesdel citato testo unico di cui al decretolegislativo n. 58 del 1998;

c) modificare, ove necessario, il citatotesto unico di cui al decreto legislativon. 58 del 1998 per recepire le disposizionidei regolamenti in materia di coopera-zione e scambio di informazioni con leautorità competenti dell’Unione europea,degli Stati membri e degli Stati non ap-partenenti all’Unione europea;

d) prevedere per i casi di violazionedegli obblighi stabiliti dai regolamenti l’ap-plicazione di sanzioni amministrative pe-cuniarie in linea con quelle già stabilite, inmateria di disciplina degli intermediari,dal citato testo unico di cui al decretolegislativo n. 58 del 1998 e nei limitimassimi ivi previsti;

e) apportare, in conformità alle de-finizioni, alla disciplina dei citati regola-menti n. 345/2013 e n. 346/2013 e ai prin-cìpi e criteri direttivi previsti dalla pre-sente legge, le occorrenti modificazionialla normativa vigente, anche di deriva-zione europea, per i settori interessatidalla normativa da attuare, al fine direalizzare il migliore coordinamento conle altre disposizioni vigenti, assicurandoun appropriato grado di protezione del-l’investitore e di tutela della stabilità fi-nanziaria;

f) dettare norme di coordinamentocon la disciplina fiscale vigente in materiadi organismi di investimento collettivo delrisparmio.

Per completezza si riporta una sintesidel contenuto dei citati regolamenti.

Il regolamento (UE) n. 345/2013, rela-tivo ai fondi europei per il venture capital(cosiddetto EuVECA: European venture ca-pital funds), definisce e stabilisce normecomuni a livello europeo in relazione aifondi per il capitale di rischio (venturecapital) qualificati, che indirizzano le ri-sorse finanziarie a imprese generalmentemolto piccole, nelle fasi iniziali della loroesistenza societaria e che mostrano fortipotenzialità di crescita ed espansione.

Il regolamento, in relazione ai fondiper il venture capital qualificati, stabiliscenorme comuni con particolare riferimentoalla composizione del portafoglio dei fondiche operano sotto tale denominazione, agliobiettivi di investimento ammissibili, aglistrumenti di investimento che si possonoimpiegare e alle categorie di investitori chepossono investire in tali fondi.

Il regolamento uniforma altresì gli ob-blighi per i gestori dei suddetti fondi intutti gli Stati membri, stabilendo una seriedi requisiti a carico dei gestori medesimi,che così possono utilizzare la denomina-zione « EuVECA », al fine di garantireregole uniformi nella commercializzazionedegli stessi fondi e contribuendo così alcorretto funzionamento del mercato e allatutela dell’investitore.

Il regolamento disciplina, quindi, i re-quisiti sia per la commercializzazione deisuddetti fondi sia per i gestori dei fondiper il venture capital qualificati, nonché icompiti delle autorità competenti degliStati membri in relazione all’attività diregistrazione dei gestori, di cooperazioneamministrativa e di scambio di informa-zioni con le autorità degli altri Stati mem-bri e con l’AESFEM, stabilendo i poteridi vigilanza e di indagine delle autoritàcompetenti.

Il regolamento, entrato in vigore il 22luglio 2013, richiede agli Stati membri didesignare l’autorità o le autorità compe-tenti per l’autorizzazione e la vigilanza e irelativi poteri di intervento e sanzionatori.

Il regolamento (UE) n. 346/2013, rela-tivo ai fondi europei per l’imprenditoriasociale (cosiddetto EuSEF, European socialentrepreneurship funds), si prefigge di svi-luppare un mercato interno per i fondiqualificati per l’imprenditoria sociale isti-tuendo un quadro normativo comune peri fondi di investimento che assicuranofinanziamenti alle imprese sociali che for-niscono servizi di assistenza, accesso allavoro, integrazione sociale, professionale,tutela ambientale, eccetera.

Tale quadro comune riguarda determi-nati requisiti qualitativi per i fondi, conparticolare riferimento alla composizionedel portafoglio, e requisiti per i gestori di

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investimento collettivo che raccolgono ca-pitali, che così possono utilizzare la de-nominazione « EuSEF ».

Il regolamento ha come obiettivo quellodi far crescere le imprese sociali all’in-terno dell’Unione fornendo una disciplinauniforme per tutti gli Stati membri, tute-lando anche l’investitore.

Il regolamento disciplina i requisiti siaper la commercializzazione dei suddettifondi sia per i gestori di fondi qualificatiper l’imprenditoria sociale, i compiti delleautorità competenti degli Stati membri inrelazione all’attività di registrazione deigestori, di cooperazione amministrativa edi scambio di informazioni con le autoritàdegli altri Stati membri nonché con l’AE-SFEM, stabilendo i poteri di vigilanza e diindagine delle autorità competenti.

L’articolo 6 reca la delega al Governo,con specifici criteri direttivi per il suoesercizio, per l’attuazione della decisionequadro 2006/960/GAI, relativa alla sem-plificazione dello scambio di informazionie intelligence tra le autorità degli Statimembri dell’Unione europea incaricatedell’applicazione della legge.

L’attuazione della decisione quadroconsentirà lo scambio del flusso di infor-mazioni tra le autorità competenti dei variStati membri ai fini dello svolgimento diindagini penali o di operazioni di intelli-gence relative all’attività criminale.

In particolare, le informazioni scam-biate saranno quelle utili ai fini dell’indi-viduazione, della prevenzione o dell’inda-gine su un reato, nel rispetto dei princìpigenerali in tema di tutela dei dati perso-nali e della segretezza dell’indagine, se-condo quanto previsto dalla normativavigente.

Il termine di esercizio della delega èstato fissato in sei mesi, tenendo contodella presumibile data di entrata in vigoredella legge di delegazione e della necessitàdi assicurare che l’attuazione della deci-sione quadro avvenga entro il 1o dicembre2014. Infatti, in quella data cesserà diavere effetto la misura transitoria chel’articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo 36allegato al Trattato sul funzionamento del-l’Unione europea ha previsto per gli atti

dell’Unione nel settore della cooperazionedi polizia e della cooperazione giudiziariain materia penale, adottati prima dell’en-trata in vigore del Trattato di Lisbona; diconseguenza, la mancata attuazione delladecisione quadro potrebbe comportarel’avvio di una procedura di infrazione daparte della Commissione europea.

La delega enuclea i seguenti criteridirettivi:

a) alla lettera a), il criterio di delegademanda al decreto legislativo:

1) l’individuazione, ai sensi dell’ar-ticolo 16, comma 1, della legge 1o aprile1981, n. 121, dell’autorità competente in-caricata dell’applicazione della legge, cuifaranno riferimento gli omologhi organi-smi degli altri Stati, al fine di una gestionecentralizzata e controllata dello scambiodi informazioni;

2) la definizione, ai fini di una piùchiara applicazione a livello operativo, delsignificato e della portata dei seguentiistituti: « indagine penale », « operazione diintelligence criminale », « informazione e/ointelligence », rimandando espressamenteal significato indicato all’articolo 2, lettereb), c) e d), della decisione quadro;

3) l’individuazione dei reati per iquali è consentito lo scambio di informa-zioni in quelli previsti dagli articoli 7 e 8della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonché inquelli connessi al furto di identità relativoai dati personali;

b) alla lettera b), il criterio di delegastabilisce che siano individuate nel decretolegislativo di attuazione le modalità pro-cedurali affinché le informazioni possanoessere comunicate alle autorità competentidi altri Stati membri ai fini dello svolgi-mento di indagini penali o di operazioni diintelligence criminale, specificando i ter-mini delle comunicazioni medesime, inapplicazione di quanto stabilito dall’arti-colo 4 della decisione quadro;

c) alla lettera c), il criterio di delegafornisce i princìpi direttivi in materia discambio di informazioni ai fini dell’indi-viduazione, della prevenzione o dell’inda-

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gine su un reato, quando vi sia motivo difatto per ritenere che le informazioni el’intelligence pertinenti siano disponibili daparte di un altro Stato membro. In talcaso la richiesta dovrà precisare i motividi fatto nonché le finalità cui sono desti-nate l’informazione e l’intelligence, nonchéil nesso tra le finalità e la persona oggettodelle informazioni e dell’intelligence;

d) alla lettera d), è richiesto che lanorma di attuazione indichi i canali ela lingua di comunicazione secondo i cri-teri fissati dall’articolo 6 della decisionequadro;

e) alla lettera e) si prescrive che lanorma di attuazione contenga le misurevolte ad assicurare il soddisfacimento delleesigenze di tutela dei dati personali e dellasegretezza dell’indagine, secondo quantoprevisto dalla normativa vigente;

f) alla lettera f), il criterio di delegastabilisce che siano previste modalità pro-cedurali per lo scambio spontaneo di in-formazioni e di intelligence, salvi i casi incui è consentito il rifiuto ai sensi dell’ar-ticolo 10 della decisione quadro;

g) alla lettera g) si prevede che, fattisalvi i casi indicati all’articolo 3, paragrafo3, della decisione quadro, un’autorità com-petente possa rifiutarsi di fornire le in-formazioni e l’intelligence solo nel caso incui sussistano le ragioni indicate all’arti-colo 10 della medesima decisione quadro;

h) alla lettera h), il criterio di delegastabilisce che quando le informazioni ol’intelligence richieste da altro Stato mem-bro siano correlate a un procedimentopenale, la trasmissione delle stesse daparte dell’autorità nazionale richiesta siasubordinata all’autorizzazione dell’auto-rità giudiziaria procedente;

i) alla lettera i) si prevede che, neicasi di scambio spontaneo di informazionie di intelligence tra l’autorità nazionale ele autorità di altro Stato membro, lo stessoavvenga, qualora le informazioni sianocorrelate a un procedimento penale, sem-pre a seguito dell’autorizzazione dell’au-torità giudiziaria procedente.

Il comma 3 contiene la clausola diinvarianza della spesa, chiarendo che alleattività previste dall’articolo si provvedecon le risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 7 contiene una delega alGoverno per la predisposizione di un de-creto legislativo con il quale, una voltacompletato l’iter di recepimento dell’interoquadro europeo sulla protezione interna-zionale, si darà corso ad una proceduraricognitiva di tutte le disposizioni, oracontenute in diverse norme, per poteroffrire al pubblico, alla comunità interna-zionale e agli operatori del settore ununico corpus iuris di questa importantemateria. Fin dal Trattato di Amsterdam,infatti, la materia della protezione di chichiede agli Stati membri rifugio da per-secuzioni e da pericoli derivanti da stati diguerra generalizzati è stata comunitariz-zata, prevedendo un’armonizzazione dellenormative nazionali del settore. In attua-zione delle direttive europee sul diritto diasilo, sulla protezione sussidiaria e sullaprotezione temporanea, sono stati sinoraapprovati quattro decreti legislativi:

1) decreto legislativo 7 aprile 2003,n. 85, recante attuazione della direttiva2001/55/CE relativa alla concessione dellaprotezione temporanea in caso di afflussomassiccio di sfollati ed alla cooperazionein ambito comunitario;

2) decreto legislativo 30 maggio2005, n. 140, recante attuazione della di-rettiva 2003/9/CE che stabilisce normeminime relative all’accoglienza dei richie-denti asilo negli Stati membri (cosiddetta« direttiva accoglienza »);

3) decreto legislativo 19 novembre2007, n. 251, recante attuazione della di-rettiva 2004/83/CE che stabilisce normeminime sull’attribuzione a cittadini diPaesi terzi della qualifica di rifugiato o dipersona altrimenti bisognosa di protezioneinternazionale, nonché norme minime sulcontenuto della protezione riconosciuta(cosiddetta « direttiva qualifiche »);

4) decreto legislativo 20 gennaio2008, n. 25, recante attuazione della di-

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rettiva 2005/85/CE che dispone norme mi-nime per le procedure applicate negli Statimembri ai fini del riconoscimento e dellarevoca dello status di rifugiato (cosiddetta« direttiva procedure »).

L’insieme di queste norme completa edesaurisce il quadro delle norme sulla pro-tezione internazionale voluto dall’Unioneeuropea, obbligatorio e vincolante per ogniStato membro, in virtù della sottoscrizionedei Trattati sull’Unione europea.

Tale assunto trova concorde la giuri-sprudenza della Corte di cassazione che,con ordinanza n. 10686 del 26 giugno2012, testualmente afferma: « Il diritto diasilo è interamente attuato e regolatoattraverso la previsione delle situazionifinali previste nei tre istituti costituiti dallo“status” di rifugiato, dalla protezione sus-sidiaria e dal diritto al rilascio di unpermesso umanitario, ad opera della esau-stiva normativa di cui al decreto legislativo19 novembre 2007, n. 251, adottato inattuazione della direttiva 2004/83/CE delConsiglio del 29 aprile 2004, e di cuiall’articolo 5, comma sesto, del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ne con-segue che non vi è più alcun margine diresiduale diretta applicazione del dispostodi cui all’articolo 10, terzo comma, dellaCostituzione, in chiave processuale o stru-mentale, a tutela di chi abbia dirittoall’esame della sua domanda di asilo allastregua delle vigenti norme sulla prote-zione ».

Con il Trattato di Lisbona, il Trattatosul funzionamento dell’Unione europea èstato modificato e ora, all’articolo 78,prevede che l’Unione europea sviluppa unapolitica comune in materia di asilo, diprotezione sussidiaria e di protezione tem-poranea, rendendo ancora più stringente ilravvicinamento delle normative nazionalie restringendo lo spazio di autonomiadegli Stati membri. Per attuare tale prin-cipio sono state approvate altre tre diret-tive di « rifusione » delle precedenti, chevanno a completare il quadro della pro-tezione internazionale che gli Stati mem-bri riconoscono a chi fugge da guerre epersecuzioni.

La prima direttiva 2011/95/UE del 13dicembre 2011, di rifusione della direttiva« qualifiche » 2004/83/CE, del 29 aprile2004, per il cui recepimento è stata con-ferita delega al Governo con la legge didelegazione europea 6 agosto 2013, n. 96,è in via di attuazione. Nel presente disegnodi legge sono contenute le deleghe perl’attuazione delle altre due direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, che, con la rifusionedelle direttive « procedure » e « acco-glienza », completeranno il nuovo quadrodella protezione internazionale.

Completano il presente disegno di leggegli allegati A e B.

Essi contengono l’elencazione delle di-rettive da recepire con decreto legislativo,la cui differenza è data dall’iter di appro-vazione parzialmente diverso, dal mo-mento che per le sole direttive contenutenell’allegato B è previsto l’esame deglischemi di decreto da parte delle compe-tenti Commissioni parlamentari.

Sul disegno di legge è stato acquisito ilparere favorevole, senza osservazioni nécondizioni, della Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,ai sensi dell’articolo 29, comma 8, dellalegge n. 234 del 2012, nella sessione eu-ropea che si è svolta il 17 ottobre 2013.

Rispetto al testo esaminato nella Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, la formulazione sot-toposta all’approvazione definitiva delConsiglio dei ministri aggiunge l’articolo 7,contenente una delega al Governo per lapredisposizione di un testo unico sul di-ritto di asilo. L’articolo aggiuntivo non haeffetto su competenze delle regioni.

In relazione alla natura e all’ambitodelle disposizioni del presente disegno dilegge, premesso che per ciascuna direttivaeuropea l’analisi di impatto della regola-mentazione è stata effettuata a livelloeuropeo, si opererà la valutazione dell’im-patto regolatorio in fase di predisposizionedei singoli decreti legislativi di recepi-mento delle direttive nell’ordinamento in-terno, in attuazione della presente legge didelegazione.

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,e successive modificazioni).

Il disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestrenon comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate acarico del bilancio dello Stato. L’esperienza degli anni passati dimo-stra che è estremamente difficile riuscire a determinare – primadell’effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimentodelle direttive dell’Unione europea – se da alcune delle normenecessarie all’adempimento degli obblighi, contenuti nelle singoledirettive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate acarico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasigeneralità dei casi, le leggi comunitarie annuali, adottate ai sensi dellalegge n. 11 del 2005, non contenessero disposizioni volte a prevederee quantificare le eventuali spese.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il comma4 dell’articolo 1 riproduce la consueta norma contenuta, tra i criteridirettivi generali della delega legislativa, nelle precedenti leggi comu-nitarie e che appare garantire sufficientemente sia una correttagestione del bilancio dello Stato sia la possibilità di un puntualeadempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italiaall’Unione europea. La disposizione prevede, infatti, che, nei casi incui si tratti di spese strettamente necessarie per l’adempimento degliobblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e le stesse nonpossano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delleamministrazioni competenti, il legislatore delegato potrà provvederealla loro copertura a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

L’articolo 3, che reca i princìpi e i criteri direttivi per ilrecepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizie sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese diinvestimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga ledirettive 2006/48/CE e 2006/49/CE, non comporta conseguenze finan-ziarie. Come specificato nel comma 2, le autorità interessate prov-vederanno alle attività previste dalla medesima disposizione con lerisorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazionevigente.

L’articolo 4, recante la delega legislativa per l’attuazione delladirettiva 2013/14/UE, che riguarda l’eccessivo affidamento ai rating delcredito, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica, come specificato nella clausola di invarianza finanziaria dicui al comma 2.

L’articolo 5, che reca la delega legislativa per l’attuazione deiregolamenti UE n. 345/2013 (relativo ai fondi europei per il venturecapital) e n. 346/2013 (relativo ai fondi europei per l’imprenditoriasociale), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

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pubblica, coerentemente con quanto previsto nella clausola di inva-rianza finanziaria di cui al comma 2.

L’articolo 6, che reca delega al Governo per l’attuazione delladecisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione delloscambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Statimembri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge,non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, inquanto alle attività previste dal medesimo articolo si provvederà conle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazionevigente. Peraltro, la delega per l’attuazione della decisione quadro, coni medesimi criteri direttivi, era stata già inserita nella legge 7 luglio2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), sebbene non sia stata esercitata.

L’articolo 7 reca una delega al Governo per la predisposizione diun testo unico in materia di diritto di asilo. Come previsto dal comma3 del medesimo articolo, dall’attuazione della delega non derivanonuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto leamministrazioni interessate dovranno provvedere con le risorseumane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con ilprogramma di Governo.

La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante « Norme generali sullapartecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della nor-mativa e delle politiche dell’Unione europea », che ha abrogato esostituito la legge 4 febbraio 2005, n. 11, prevede un nuovo strumentonormativo per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale a quelloeuropeo, in aggiunta agli ordinari strumenti delle leggi annualieuropea e di delegazione europea, da utilizzare qualora sussistanoesigenze ulteriori di adempimento di obblighi europei che nonconsentono di attendere la presentazione al Parlamento e l’approva-zione del disegno di legge di delegazione europea dell’anno successivo.

In ossequio a quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, della citatalegge n. 234 del 2012, è stato predisposto il disegno di legge didelegazione europea 2013 – secondo semestre, che conferisce alGoverno le deleghe legislative necessarie per recepire gli atti del-l’Unione europea che recano una scadenza ravvicinata, tale da nonconsentire il rinvio al disegno di legge di delegazione europea delprossimo anno.

L’intervento normativo è coerente con il programma di Governo.Infatti, è interesse primario del Governo adempiere tempestivamenteagli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europeaed evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commis-sione europea.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestrecontiene, anzitutto, la delega legislativa al Governo per l’attuazionedelle direttive contenute negli allegati A e B, rinviando, quanto alleprocedure, ai criteri direttivi e ai termini per l’esercizio delle deleghe,agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Esso contiene, inoltre, norme recanti criteri direttivi specifici perl’esercizio delle deleghe volte al recepimento di talune direttive,nonché la delega, con specifici criteri direttivi, per l’attuazione di dueregolamenti europei, per il recepimento nell’ordinamento nazionale diuna decisione quadro e la delega per l’emanazione di un testo unicosul diritto di asilo.

Il disegno di legge reca, inoltre, una delega legislativa biennale perl’emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali e ammi-nistrative per la violazione di precetti europei non trasfusi in legginazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti nonprimarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamentidell’Unione europea, direttamente applicabili.

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L’analisi del quadro normativo nazionale sarà effettuata nellerelazioni di analisi tecnico-normativa dei singoli decreti legislativi diattuazione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestreprevede alcuni interventi volti a rendere la normativa nazionale piùcoerente con quella europea. Tale coerenza è da perseguire con unmaggiore impegno da parte dello Stato italiano a seguito ed inconsiderazione dell’entrata in vigore del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea avvenuta il 1o dicembre 2009, che impone agliStati membri un maggior rispetto della normativa europea.

L’incidenza delle disposizioni contenute nel presente disegno dilegge sull’ordinamento giuridico vigente sarà valutata nelle relazioniATN dei singoli decreti legislativi di attuazione.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzio-nali.

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle normecostituzionali, sia in relazione all’adempimento degli obblighi derivantidall’ordinamento europeo sia in relazione al riparto di competenzelegislative tra Stato e regioni.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e lefunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli entilocali.

Il disegno di legge rinvia, per quanto concerne le procedure perl’esercizio delle deleghe legislative, all’articolo 31 della legge n. 234 del2012, il quale, al comma 7, prevede che i decreti legislativi eventual-mente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delleregioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbianoprovveduto con proprie norme attuative secondo quanto previstodall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigorealla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativaeuropea e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigoredella normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivodello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l’Unioneeuropea costituisce un’unione di Stati e che lo Stato nel suocomplesso, nella qualità di interlocutore primario dell’Unione e deisuoi Stati membri, rappresenta il soggetto responsabile dell’adempi-mento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più ripreseribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, fermarestando la competenza in prima istanza delle regioni e delle provinceautonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per nontrovarsi impotente di fronte a violazioni di norme europee determi-nate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomiacostituzionale. È inoltre prevista l’azione di rivalsa da parte delloStato nei confronti delle regioni e degli enti locali, nei casi in cui loStato venga condannato al risarcimento dei danni per violazione del

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diritto dell’Unione europea per responsabilità imputabili agli entiterritoriali, nelle materie di rispettiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, dellaCostituzione.

Le norme contenute nel disegno di legge non contrastano con iprincìpi richiamati dall’articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione dellepossibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazionenormativa.

Nel disegno di legge non sono contenute norme di rilegificazionee non si è fatto ricorso alla delegificazione; è richiamato, invece,l’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che prevede, tra i princìpi ecriteri di carattere generale per l’esercizio delle deleghe per l’attua-zione delle direttive comunitarie, un principio di semplificazioneamministrativa, coerentemente con l’obiettivo della riduzione deglioneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analogaall’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non risultano all’esame del Parlamento progetti di legge vertenti sumateria analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogooggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull’oggetto delpresente disegno di legge.

PARTE II. Contesto normativo europeo e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento euro-peo.

Il provvedimento è finalizzato all’adeguamento dell’ordinamentonazionale a quello dell’Unione europea mediante il conferimento dideleghe legislative al Governo.

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte dellaCommissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano avviate dalla Commissione europea procedure diinfrazione in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenutenel disegno di legge.

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12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-zionali.

Il provvedimento non contrasta con obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunitàeuropee sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delleComunità europee in ordine alle materie che sono oggetto delledisposizioni contenute nel disegno di legge.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomosul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea deidiritti dell’uomo in ordine alle materie che sono oggetto delledisposizioni contenute nel disegno di legge.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazionesul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unioneeuropea.

L’indicazione sulle linee prevalenti della regolamentazione da partedi altri Stati membri dell’Unione europea sarà eventualmente conte-nuta nelle analisi tecnico-normative relative ai singoli decreti legisla-tivi di attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelprogetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni eintegrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimentinormativi contenuti negli articoli del provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’attonormativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testonormativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni delpresente disegno di legge.

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5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effettoretroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o diinterpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-gente.

Non sussistono disposizioni dell’atto normativo aventi effettoretroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o diinterpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anchea carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono altre deleghe aperte in ordine alle materie oggettodelle disposizioni contenute nel disegno di legge.

L’articolo 1 del disegno di legge richiama, per quanto riguarda leprocedure per l’esercizio delle deleghe, l’articolo 31 della legge n. 234del 2012, che al comma 5 prevede la delega al Governo perl’emanazione di eventuali disposizioni integrative e correttive deidecreti legislativi emanati in attuazione delle direttive contenute negliallegati A e B, da esercitare entro il termine di ventiquattro mesi dalladata di entrata in vigore degli stessi decreti legislativi.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica dellacongruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il presente disegno di legge conferisce al Governo la delegalegislativa per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B.

Con riguardo al termine di esercizio della delega legislativa, essorinvia all’articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale prevede chedetto termine scada due mesi prima della scadenza del termine direcepimento indicato in ciascuna direttiva; per le direttive il cuitermine di recepimento così determinato sia già scaduto o scada neitre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge didelegazione europea, il Governo è tenuto ad adottare i decretilegislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigoredella medesima legge; per le direttive che non prevedano un terminedi recepimento, la scadenza del termine di delega è di dodici mesidalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Il disegno di legge conferisce, inoltre una delega legislativa perl’attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla sem-plificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autoritàdegli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazionedella legge. Tale delega dovrà essere esercitata entro il termine didodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Reca altresì unadelega per l’adozione di uno o più decreti legislativi per l’attuazionedel regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per ilventure capital e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondieuropei per l’imprenditoria sociale. Tale delega dovrà essere eser-citata entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigoredella legge; infine, una delega per l’adozione di un testo unico sullanormativa in tema di diritto di asilo che dovrà essere esercitataentro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti

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legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE,contenute nell’allegato B al presente disegno di legge.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e diriferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istitutonazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlataindicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilitàdei relativi costi.

Per la predisposizione del presente disegno di legge sono statiutilizzati, nei diversi settori di intervento, dati e riferimentistatistici già disponibili presso amministrazioni ed enti pubblici.

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DISEGNO DI LEGGE__

ART. 1.

(Delega al Governo per l’attuazionedi direttive europee).

1. Il Governo è delegato ad adottare,secondo le procedure, i princìpi e i criteridirettivi di cui agli articoli 31 e 32 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 234, i decretilegislativi per l’attuazione delle direttiveelencate negli allegati A e B alla presentelegge.

2. I termini per l’esercizio delle deleghedi cui al comma 1 sono individuati ai sensidell’articolo 31, comma 1, della legge 24dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativirecanti attuazione delle direttive elencatenell’allegato B, nonché, qualora sia previ-sto il ricorso a sanzioni penali, quellirelativi all’attuazione delle direttive elen-cate nell’allegato A, sono trasmessi, dopol’acquisizione degli altri pareri previstidalla legge, alla Camera dei deputati e alSenato della Repubblica affinché su di essisia espresso il parere dei competenti or-gani parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate daleggi vigenti e che non riguardano l’attivitàordinaria delle amministrazioni statali oregionali possono essere previste nei de-creti legislativi recanti attuazione delledirettive elencate negli allegati A e B neisoli limiti occorrenti per l’adempimentodegli obblighi di attuazione delle direttivestesse. Alla relativa copertura, nonché allacopertura delle minori entrate eventual-mente derivanti dall’attuazione delle diret-tive, in quanto non sia possibile farvifronte con i fondi già assegnati alle com-petenti amministrazioni, si provvede a ca-rico del fondo di rotazione di cui all’ar-ticolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

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ART. 2.

(Delega al Governo per la disciplina san-zionatoria di violazioni di atti normativi

dell’Unione europea).

1. Il Governo, fatte salve le normepenali vigenti, è delegato ad adottare, aisensi dell’articolo 33 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, entro due anni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,disposizioni recanti sanzioni penali o am-ministrative per le violazioni di obblighicontenuti in direttive europee attuate invia regolamentare o amministrativa o inregolamenti dell’Unione europea pubbli-cati alla data di entrata in vigore dellapresente legge, per le quali non sono giàpreviste sanzioni penali o amministrative.

ART. 3.

(Princìpi e criteri direttivi per il recepi-mento della direttiva 2013/36/UE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 26giugno 2013, sull’accesso all’attività deglienti creditizi e sulla vigilanza prudenzialesugli enti creditizi e sulle imprese di inve-stimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e

2006/49/CE).

1. Nell’esercizio della delega per l’at-tuazione della direttiva 2013/36/UE delParlamento europeo e del Consiglio, del 26giugno 2013, il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi di cuiall’articolo 1, comma 1, in quanto com-patibili, anche i seguenti princìpi e criteridirettivi specifici:

a) apportare al testo unico delle leggiin materia bancaria e creditizia, di cui aldecreto legislativo 1° settembre 1993,n. 385, e al testo unico delle disposizioniin materia di intermediazione finanziaria,di cui al decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58, le modifiche e le integrazioninecessarie al corretto e integrale recepi-mento della direttiva 2013/36/UE e all’ap-plicazione del regolamento (UE) n. 575/

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2013 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 26 giugno 2013, relativo airequisiti prudenziali per gli enti creditizi ele imprese di investimento e che modificail regolamento n. 648/2012/UE;

b) prevedere, ove opportuno, il ri-corso alla disciplina secondaria adottatadalla Banca d’Italia e dalla Commissionenazionale per le società e la borsa (CON-SOB) secondo le rispettive competenze; ledisposizioni di attuazione della Bancad’Italia sono emanate senza previa delibe-razione del Comitato interministeriale peril credito e il risparmio; nell’esercizio deipoteri regolamentari le autorità di vigi-lanza tengono conto dei princìpi di vigi-lanza adottati dal Comitato di Basilea perla vigilanza bancaria e delle linee guidaemanate dall’Autorità bancaria europea;

c) attribuire alle autorità di vigilanza,secondo le rispettive competenze, tutti ipoteri che la direttiva 2013/36/UE e ilregolamento (UE) n. 575/2013 richiedonodi assegnare loro;

d) rivedere, in linea con la direttiva2013/36/UE, con il regolamento (UE)n. 575/2013 e con le linee guida emanatedall’Autorità bancaria europea, la materiadei requisiti degli esponenti aziendali e deipartecipanti al capitale degli intermediari,in modo da rafforzare l’idoneità a garan-tire la sana e prudente gestione degliintermediari stessi; individuare inoltre ilmomento della prima valutazione dei re-quisiti prescritti dalla nuova disciplina;

e) attribuire alla Banca d’Italia ilpotere di rimuovere gli esponenti aziendalidegli intermediari quando la loro perma-nenza in carica sia di pregiudizio per lasana e prudente gestione;

f) al fine di assicurare l’efficace re-cepimento della direttiva 2013/36/UE e delregolamento (UE) n. 575/2013 nonché dirafforzare i presìdi relativi ai conflitti diinteressi degli intermediari e a tutela delleesigenze di trasparenza e correttezza so-stanziale, stabilire a carico dei soci e degliamministratori degli intermediari l’obbligodi astenersi dalle deliberazioni in cui ab-

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biano un interesse in conflitto e prevederela nullità delle previsioni contrattuali incontrasto con le disposizioni in materia diremunerazione o di incentivazioni previstedalla disciplina secondaria di attuazionedei testi unici di cui ai decreti legislativi1° settembre 1993, n. 385, e 24 febbraio1998, n. 58;

g) individuare nella Banca d’Italial’autorità competente a esercitare le fa-coltà di opzione che il regolamento (UE)n. 575/2013 attribuisce agli Stati membri;

h) disciplinare modalità di segnala-zione, all’interno degli intermediari e versol’autorità di vigilanza, delle violazioni delledisposizioni della direttiva 2013/36/UE edel regolamento (UE) n. 575/2013, te-nendo anche conto dei profili di riserva-tezza e di protezione dei soggetti coinvolti,eventualmente prevedendo misure per in-coraggiare le segnalazioni utili ai fini del-l’esercizio dell’attività di vigilanza ed even-tualmente estendendo le modalità di se-gnalazione anche ad altre violazioni;

i) con riferimento alla disciplina dellesanzioni previste dal testo unico di cui aldecreto legislativo 1° settembre 1993,n. 385:

1) rivedere, in modo organico e incoerenza con quanto previsto dalla diret-tiva 2013/36/UE e con le disposizioni ema-nate in attuazione del presente articolo, ladisciplina delle sanzioni amministrativepecuniarie prevista dall’articolo 144 e larelativa procedura sanzionatoria, stabi-lendo:

1.1) l’applicazione delle sanzioni am-ministrative pecuniarie alle società o entinei cui confronti sono accertate le viola-zioni e i presupposti che determinano unaresponsabilità da parte dei soggetti chesvolgono funzioni di amministrazione, di-rezione o controllo nonché dei dipendentio di coloro che operano sulla base dirapporti che ne determinano l’inserimentonell’organizzazione del soggetto vigilato,anche in forma diversa dal rapporto dilavoro subordinato;

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1.2) l’entità delle sanzioni ammini-strative pecuniarie, in modo tale che:

1.2.1) la sanzione applicabile allesocietà o enti sia compresa tra un minimodi 30.000 euro e un massimo del 10 percento del fatturato;

1.2.2) la sanzione applicabile allepersone fisiche sia compresa tra un mi-nimo di 10.000 euro e un massimo di 5milioni di euro;

1.2.3) qualora il vantaggio ottenutodall’autore della violazione sia superiore ailimiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e1.2.2), le sanzioni siano elevate fino aldoppio dell’ammontare del vantaggio otte-nuto, purché tale ammontare sia determi-nabile;

2) estendere la disciplina sanziona-toria emanata ai sensi della presente let-tera a tutte le violazioni previste nel vi-gente articolo 144, tenendo fermo, per lesanzioni in materia di trasparenza, il prin-cipio della rilevanza della violazione;

3) rivedere la disciplina sanziona-toria di cui agli articoli 133, 139 e 140, incoerenza con i princìpi e criteri direttivi dicui al numero 1), punto 1.2);

4) per le fattispecie previste dagliarticoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132,confermare i reati ivi previsti e avvalersidella facoltà, attribuita dalla direttiva2013/36/UE, di non introdurre sanzioniamministrative;

l) con riferimento alla disciplina dellesanzioni amministrative pecuniarie previ-ste dal testo unico di cui al decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

1) rivedere, in modo organico e incoerenza con i princìpi e criteri direttiviprevisti alla lettera i), numero 1), punti1.1) e 1.2), la disciplina e la procedurasanzionatoria relative alle sanzioni ammi-nistrative pecuniarie previste agli articoli188, 189 e 190;

2) rivedere, tenuto conto di quantodisposto ai sensi della legge 28 dicembre2005, n. 262, i minimi e i massimi edittali

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delle sanzioni di cui agli articoli 191,192-bis, 192-ter, 193 e 194, in modo taleda assicurare il rispetto dei princìpi diproporzionalità, dissuasività e adegua-tezza, secondo un’articolazione che pre-veda minimi non inferiori a 5.000 euro emassimi non superiori a 5 milioni di euro;

m) con riferimento alla disciplinasanzionatoria adottata in attuazione dellelettere i) e l):

1) valutare l’estensione del princi-pio del favor rei ai casi di modifica delladisciplina vigente al momento in cui èstata commessa la violazione;

2) definire i criteri cui la Bancad’Italia e la CONSOB devono attenersinella determinazione dell’ammontare dellasanzione, in coerenza con quanto previstodalla direttiva 2013/36/UE, anche in de-roga alle disposizioni contenute nella legge24 novembre 1981, n. 689;

3) prevedere le modalità di pubbli-cazione dei provvedimenti che irrogano lesanzioni e il regime per lo scambio diinformazioni con l’Autorità bancaria eu-ropea, in linea con quanto previsto dalladirettiva 2013/36/UE;

4) attribuire alla Banca d’Italia ealla CONSOB, secondo il vigente riparto dicompetenze, il potere di definire disposi-zioni attuative, con riferimento, tra l’altro,alla definizione della nozione di fatturatoutile per la determinazione della sanzione,alla procedura sanzionatoria e alle moda-lità di pubblicazione dei provvedimentiche irrogano le sanzioni;

5) con riferimento alle fattispecieconnotate da minore effettiva offensività opericolosità, prevedere, ove compatibilicon la direttiva 2013/36/UE, efficaci stru-menti per la deflazione del contenzioso oper la semplificazione dei procedimenti diapplicazione della sanzione, anche confe-rendo alle autorità di vigilanza la facoltàdi escludere l’applicazione della sanzioneper condotte prive di effettiva offensività opericolosità;

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n) attribuire alla Banca d’Italia e allaCONSOB, nel rispetto del vigente ripartodi competenze, il potere di adottare lemisure previste dalla direttiva 2013/36/UErelative alla reprimenda pubblica, all’or-dine di cessare o di porre rimedio acondotte irregolari e alla sospensione tem-poranea dall’incarico;

o) attribuire alle autorità di vigilanza,nel rispetto del vigente riparto di compe-tenze, il potere di revocare l’autorizza-zione all’esercizio delle attività degli inter-mediari nei casi previsti dalla direttiva2013/36/UE, operando gli opportuni rac-cordi con la disciplina di gestione dellecrisi;

p) nel rispetto del vigente assetto dicompetenze delle autorità nazionali pre-poste alla prevenzione dell’utilizzo del si-stema finanziario a scopo di riciclaggio deiproventi di attività criminose e di finan-ziamento del terrorismo, apportare al de-creto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,e alle altre disposizioni vigenti in materiale modificazioni e integrazioni occorrentiad adeguare l’entità delle sanzioni ivi pre-viste, coerentemente con quanto stabilitoalla lettera i), numero 1), punti 1.1) e 1.2),del presente comma, e a introdurre lemisure di cui alla lettera n) nonché ognialtra modificazione e integrazione neces-saria a garantire la coerenza, la propor-zionalità e l’adeguatezza delle sanzionipreviste a carico di tutti i soggetti tenutiall’osservanza degli obblighi previsti dalmedesimo decreto legislativo n. 231 del2007 e dalle altre disposizioni vigenti inmateria di prevenzione dell’utilizzo delsistema finanziario a scopo di riciclaggio edi finanziamento del terrorismo;

q) apportare alla normativa vigentetutte le modificazioni e le integrazionioccorrenti ad assicurare il coordinamentocon le disposizioni emanate in attuazionedel presente articolo.

2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Leautorità interessate provvedono alla sua

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attuazione con le risorse umane, strumen-tali e finanziarie disponibili a legislazionevigente.

ART. 4.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva 2013/14/UE, che modifica ledirettive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l’adeguamento alle disposizioni delregolamento (UE) n. 462/2013, che modificail regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo

alle agenzie di rating del credito).

1. Nell’esercizio della delega legislativaper l’attuazione della direttiva 2013/14/UEdel Parlamento europeo e del Consiglio,del 21 maggio 2013, che modifica la di-rettiva 2003/41/CE, relativa alle attività ealla supervisione degli enti pensionisticiaziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delledisposizioni legislative, regolamentari eamministrative in materia di taluni orga-nismi d’investimento collettivo in valorimobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimentoalternativi, per quanto riguarda l’eccessivoaffidamento ai rating del credito, e perl’adeguamento della normativa nazionalealle disposizioni del regolamento (UE)n. 462/2013 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 21 maggio 2013, che modi-fica il regolamento (CE) n. 1060/2009 re-lativo alle agenzie di rating del credito, ilGoverno è tenuto a rispettare, oltre aiprincìpi e criteri direttivi di cui all’articolo1, comma 1, anche i seguenti princìpi ecriteri direttivi specifici:

a) apportare alle disposizioni vigentiemanate in attuazione delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, le mo-difiche e le integrazioni necessarie al cor-retto e integrale recepimento della diret-tiva 2013/14/UE nell’ordinamento nazio-nale, prevedendo, ove opportuno, il ricorsoalla disciplina secondaria, al fine di ri-durre l’affidamento esclusivo o meccanicoalle valutazioni (rating) di merito del cre-dito emesse da agenzie di rating del cre-dito, come definite all’articolo 3, paragrafo

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1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 16 settembre 2009;

b) prevedere, in conformità alle de-finizioni e alla disciplina della citata di-rettiva 2013/14/UE e del regolamento (CE)n. 1060/2009, come da ultimo modificatodal regolamento (UE) n. 462/2013, le oc-correnti modificazioni alla normativa vi-gente, anche di derivazione europea, alfine di assicurare il migliore coordina-mento con le nuove disposizioni per lacorretta e integrale applicazione della di-sciplina europea sulle agenzie di rating delcredito e per la riduzione dell’affidamentoesclusivo o meccanico ai rating emessi datali agenzie, garantendo un appropriatogrado di protezione dell’investitore e ditutela della stabilità finanziaria.

2. Dall’attuazione della presente dispo-sizione non devono derivare nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica.Le autorità interessate provvedono agliadempimenti di cui al presente articolocon le risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 5.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) n. 345/2013, relativo aifondi europei per il venture capital, e delregolamento (UE) n. 346/2013, relativo aifondi europei per l’imprenditoria sociale).

1. Il Governo è delegato ad adottare,con le procedure di cui all’articolo 1,comma 1, entro un anno dalla data dientrata in vigore della presente legge, unoo più decreti legislativi per l’attuazione delregolamento (UE) n. 345/2013 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 17aprile 2013, relativo ai fondi europei per ilventure capital, e del regolamento (UE)n. 346/2013 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 17 aprile 2013, relativo aifondi europei per l’imprenditoria sociale,nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi

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di cui all’articolo 1, comma 1, nonché deiseguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle di-sposizioni in materia di intermediazionefinanziaria, di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, le modifiche e leintegrazioni necessarie per l’attuazione delregolamento (UE) n. 345/2013 e del rego-lamento (UE) n. 346/2013, prevedendo,ove opportuno, il ricorso alla disciplinasecondaria e attribuendo le competenze ei poteri di vigilanza previsti nei medesimiregolamenti alla Banca d’Italia e alla CON-SOB secondo quanto previsto dagli articoli5 e 6 del citato testo unico di cui aldecreto legislativo n. 58 del 1998, e suc-cessive modificazioni;

b) attribuire alla Banca d’Italia e allaCONSOB, in relazione alle rispettive com-petenze, i poteri di vigilanza e di indagineprevisti nei regolamenti, secondo i criteri ele modalità previsti dall’articolo 187-octiesdel citato testo unico di cui al decretolegislativo n. 58 del 1998, e successivemodificazioni;

c) modificare, ove necessario, il citatotesto unico di cui al decreto legislativon. 58 del 1998 per recepire le disposizionidei citati regolamenti (UE) n. 345/2013 en. 346/2013 in materia di cooperazione edi scambio di informazioni con le autoritàcompetenti dell’Unione europea, degli Statimembri di essa e degli Stati non appar-tenenti all’Unione europea;

d) prevedere l’applicazione di san-zioni amministrative pecuniarie per le vio-lazioni degli obblighi stabiliti dai regola-menti, in coerenza con quelle già stabilitedal citato testo unico di cui al decretolegislativo n. 58 del 1998 in materia didisciplina degli intermediari ed entro ilimiti massimi ivi previsti;

e) prevedere, in conformità alle de-finizioni e alla disciplina dei citati rego-lamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013nonché ai criteri direttivi previsti dallapresente legge, le occorrenti modificazionialla normativa vigente, anche di deriva-zione europea, per i settori interessati

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dalla normativa da attuare, al fine direalizzare il migliore coordinamento conle altre disposizioni vigenti, assicurandoun appropriato grado di protezione del-l’investitore e di tutela della stabilità fi-nanziaria;

f) dettare norme di coordinamentocon la disciplina fiscale vigente in materiadi organismi di investimento collettivo delrisparmio.

2. Dall’attuazione della presente dispo-sizione non devono derivare nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica.Le autorità interessate provvedono agliadempimenti di cui al presente articolocon le risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 6.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella decisione quadro 2006/960/GAI, rela-tiva alla semplificazione dello scambio diinformazioni e intelligence tra le autoritàdegli Stati membri dell’Unione europea in-

caricate dell’applicazione della legge).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge e secondo leprocedure di cui all’articolo 31, commi 2,3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012,n. 234, un decreto legislativo recante lenorme occorrenti per l’attuazione delladecisione quadro 2006/960/GAI del Con-siglio, del 18 dicembre 2006, relativa allasemplificazione dello scambio di informa-zioni e intelligence tra le autorità degliStati membri dell’Unione europea incari-cate dell’applicazione della legge.

2. Il decreto legislativo di cui al comma1 è adottato nel rispetto delle disposizionipreviste dalla decisione quadro, dei prin-cìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 32,comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei

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seguenti princìpi e criteri direttivi, realiz-zando il necessario coordinamento con lealtre disposizioni vigenti:

a) prevedere che:

1) per « autorità competente inca-ricata dell’applicazione della legge » di cuiall’articolo 2, lettera a), della decisionequadro si intendano le forze di polizia dicui al primo comma dell’articolo 16 dellalegge 1° aprile 1981, n. 121;

2) per « indagine penale », « opera-zione di intelligence criminale » e « infor-mazione e/o intelligence » si intendano leprocedure, le informazioni e i dati secondoquanto rispettivamente stabilito dall’arti-colo 2, lettere b), c) e d), della decisionequadro;

3) per « reati di cui all’articolo 2,paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,relativa al mandato d’arresto europeo » siintendano quelli previsti dagli articoli 7 e8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonchéquelli connessi al furto di identità relativoai dati personali;

b) prevedere modalità procedurali af-finché le informazioni possano essere co-municate alle autorità competenti di altriStati membri ai fini dello svolgimento diindagini penali o di operazioni di intelli-gence criminale, specificando i terminidelle comunicazioni medesime, secondoquanto stabilito dall’articolo 4 della deci-sione quadro;

c) prevedere che le informazioni pos-sano essere richieste ai fini dell’individua-zione, della prevenzione o dell’indagine suun reato quando vi sia un motivo di fattoper ritenere che le informazioni e l’intel-ligence pertinenti siano disponibili in unaltro Stato membro, e che la richiestadebba precisare i motivi di fatto e lefinalità cui sono destinate l’informazione el’intelligence nonché il nesso tra le finalitàe la persona oggetto delle informazioni edell’intelligence;

d) determinare i canali e la lingua dicomunicazione secondo i criteri fissati dal-l’articolo 6 della decisione quadro;

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e) prevedere misure volte ad assicu-rare il soddisfacimento delle esigenze ditutela dei dati personali e della segretezzadell’indagine, secondo quanto previstodalla normativa vigente;

f) prevedere, fatti salvi i casi indicatiall’articolo 10 della decisione quadro, mo-dalità procedurali per lo scambio sponta-neo di informazioni e di intelligence;

g) prevedere che, fatti salvi i casiindicati all’articolo 3, paragrafo 3, delladecisione quadro, un’autorità competentepossa rifiutare di fornire le informazioni el’intelligence solo nel caso in cui sussistanole ragioni indicate all’articolo 10 dellamedesima decisione quadro;

h) prevedere che, quando le informa-zioni o l’intelligence richieste da un altroStato membro siano correlate a un pro-cedimento penale, la trasmissione dellestesse da parte dell’autorità nazionale ri-chiesta sia subordinata all’autorizzazionedell’autorità giudiziaria procedente, con-formemente a quanto previsto dall’articolo3, paragrafo 4, della decisione quadro;

i) prevedere che nei casi in cui l’au-torità nazionale competente intenda pro-cedere a uno scambio spontaneo di infor-mazioni e di intelligence con le autoritàcompetenti di altro Stato membro, ai sensidell’articolo 7 della decisione quadro, talescambio avvenga conformemente a quantoprevisto dalla lettera h).

3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Leamministrazioni interessate provvedonoalla sua attuazione con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a le-gislazione vigente.

ART. 7.

(Delega al Governo per l’adozione di untesto unico delle disposizioni di attuazionedella normativa dell’Unione europea inmateria di protezione internazionale e di

protezione temporanea).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata in

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vigore dei decreti legislativi di attuazionedelle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UEdel Parlamento europeo e del Consiglio,del 26 giugno 2013, di cui all’allegato B,secondo le procedure di cui all’articolo 31della legge 24 dicembre 2012, n. 234, inquanto compatibili, un decreto legislativorecante un testo unico delle disposizionilegislative vigenti che, in attuazione del-l’articolo 10, terzo comma, della Costitu-zione, recepiscono gli atti dell’Unione eu-ropea, adottati ai sensi dell’articolo 78 delTrattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea, che regolano il diritto di asilo, laprotezione sussidiaria e la protezione tem-poranea.

2. Entro ventiquattro mesi dalla datadi entrata in vigore del decreto legislativodi cui al comma 1, il Governo, ai sensidell’articolo 31 della legge 24 dicembre2012, n. 234, può adottare disposizioniintegrative e correttive del medesimo de-creto legislativo.

3. Dall’attuazione della delega di cuial comma 1 non devono derivare nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica. Leamministrazioni interessate provvedonoall’adempimento dei compiti derivanti dal-l’attuazione della delega con le risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente.

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ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3).

2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente irequisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine direcepimento: 4 luglio 2014; per l’articolo 1, punto 5, termine direcepimento: 4 gennaio 2015);

2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzodell’informazione del settore pubblico (termine di recepimento: 18luglio 2015).

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ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività diassicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (termine direcepimento: 30 giugno 2013);

2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori,che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori) (termine di recepimento:9 luglio 2015);

2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e allasupervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, ladirettiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizionilegislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni orga-nismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e ladirettiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi,per quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del credito(termine di recepimento: 21 dicembre 2014);

2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati mem-bri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici(rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a 22; 4, paragrafo1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2 a 9; 9; 10, paragrafo 2; 11,paragrafi 1 e 3; da 12 a 16; da 18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi1 e 2; da 39 a 42; 45; 46 e per gli allegati I, II e III, termine direcepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell’allegato I, termine direcepimento: 3 ottobre 2013; per le restanti disposizioni: senza terminedi recepimento);

2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degliidrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (termine direcepimento: 19 luglio 2015);

2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quantoriguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le impor-tazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28dicembre 2014);

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati — 1836

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e dellarevoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (per gliarticoli da 1 a 30, 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50e allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l’articolo 31,paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018; per le restantidisposizioni: senza termine di recepimento);

2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezioneinternazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 eper l’allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restantidisposizioni: senza termine di recepimento);

2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relativerelazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica delladirettiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio eabrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio(termine di recepimento: 20 luglio 2015);

2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanzaprudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, chemodifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013);

2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controlloda parte dello Stato di approdo (termine di recepimento: 21 novembre2014);

2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica ladirettiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valoreaggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapidacontro le frodi in materia di IVA (senza termine di recepimento);

2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica ladirettiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valoreaggiunto con riguardo all’applicazione facoltativa e temporanea delmeccanismo dell’inversione contabile alla cessione di determinati benie alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senzatermine di recepimento).

Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati — 1836

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