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VOLUNTARY DISCLOSURE Il ruolo della fiduciaria italiana Lugano, 20 Gennaio 2015 Avv. Fabrizio Vedana 1 MEDIA PARTNER

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VOLUNTARY DISCLOSURE Il ruolo della fiduciaria italiana

Lugano, 20 Gennaio 2015

Avv. Fabrizio Vedana

1

MEDIA PARTNER

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Le attività oggetto di voluntary disclosure, in aderenza con

quanto prevede il GAFI nelle raccomandazioni dell’ottobre

2012 in materia di «Managing the anti-money laundering and

counter-terrorist financing policy implications of voluntary tax

compliance programmes» potranno:

Attività estere: dove tenerle

A) essere trasferite nel «Paese d’origine» ovvero nello Stato

presso il quale ha la residenza il contribuente (per es. l’Italia)

B) rimanere nel «Paese ospitante» ovvero nello Stato in cui si

trovano (per es. Svizzera, Montecarlo, San Marino,

Lussemburgo, ecc.).

In tal caso, a seconda dell’inclusione o meno dello Stato

ospitante in determinate liste ovvero dell’inter-venuta

sottoscrizione di accordi di collaborazione fiscale con l’Italia

entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento sulla

Voluntary Disclosure, ver-ranno determinate le relative

sanzioni e calcolati i relativi termini di accertamento fiscale

(raddoppiati se le attività si trovano e rimangono in uno Stato

non collaborativo).

Lugano, 20 Gennaio 2015

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Trasferimento in Italia

con la fiduciaria

Nel caso sub A), il contribuente aprirebbe

conto/deposito/gestione presso banca/interme-

diario italiano che, come in un normale rapporto

bancario/finanziario, effettuata l’adeguata verifica

antiriciclaggio (probabilmente rafforzata), effet-

tuerebbe l’attività di sostituto d’imposta.

L’intestazione del rapporto alla fiduciaria potreb-be, in questi casi, trovare giustificazione in motivi di sola riservatezza.

Lugano, 20 Gennaio 2015

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Mantenimento all’estero: come?

Nel caso sub B), il contribuente potrebbe optare

per due possibili soluzioni:

1 detenere le attività direttamente: in tal caso il

contribuente dovrà compilare gli appositi quadri

della dichiarazione dei redditi, effettuare i relativi

calcoli delle imposte (ivi incluse IVIE ed IVAFE) e

provvedere al versamento delle relative imposte

(vd. anche circolare Agenzia Entrate n. 38/E del

23 dicembre 2013)

2 detenere le attività per il tramite della

fiduciaria: in tal caso la fiduciaria fungerà da

sostituto d’imposta nei termini e con le

modalità previste nel mandato fiduciario e

dalla normativa

Lugano, 20 Gennaio 2015

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Mantenimento all’estero

con la fiduciaria

Nel caso in cui il contribuente decida di detenere

le attività finanziarie e/o patrimoniali all’estero per

il tramite della fiduciaria, potrà decidere di:

1) intestare le attività, in specie finanziarie, alla

fiduciaria e quindi sottoscrivere un mandato

fiduciario «classico» o con intestazione

2) non intestare le attività, in specie patrimoniali

(immobili, quote di società, ecc.), alla fiduciaria e

quindi sottoscrivere un mandato fiduciario di

mera amministrazione o senza intestazione

Lugano, 20 Gennaio 2015

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Apertura del mandato

fiduciario classico-1

Principali fasi nelle quali si articola l’apertura del

mandato fiduciario:

- incontro, in Italia o all’estero, con potenziale cliente

(e/o suo professionista e/o referente bancario, italiano

o estero) e raccolta di informazioni e dati ai fini degli

adempimenti antiriciclaggio (vedasi in tal senso il nuovo

provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 e

la relativa circolare Assofiduciaria COM_2013_097).

Nell’ambito dell’operazione di Voluntary Disclosure la

fiduciaria acquisirà anche evidenza dell’accordo che il

cliente, con il suo professionista, ha «sottoscritto» o

«sta sottoscrivendo» con l’Amministrazione fiscale.

- verifica dati cliente con supporto ufficio antiriciclaggio

(verifiche world check, compliance daily control, elenco

protesti, rassegna stampa e google). In tale fase sarà

importante poter ricevere dalla banca estera infor-

mazioni sul cliente.

Lugano, 20 Gennaio 2015

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Apertura del mandato

fiduciario classico-2 - incontro con cliente (presso sede fiduciaria o

presso altro luogo concordato) per sottoscrizione

del mandato fiduciario

- apertura di conto/rapporto bancario intestato

alla Fiduciaria ovvero di polizza assicurativa (la

fiduciaria comunicherà nome fiduciante/titolare

effettivo se richiesto ai fini antiriciclaggio dalla

banca)

- trasferimento titoli e/o liquidità da

deposito/conto personale cliente a

deposito/conto della fiduciaria

Lugano, 20 Gennaio 2015

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Apertura del mandato

fiduciario classico-3 La fiduciaria dovrà effettuare vari adempimenti di legge: registrazione dati in AUI, comunicazioni in Archivio Rapporti Finanziari, adempimenti previsti dalla normativa sulla tassazione dei redditi USA (FATCA), calcolo e versamento delle imposte dovute sui redditi prodotti dalle attività estere (sostituzione d’imposta), ivi incluso il calcolo ed il versamento dell’imposta di bollo nella misura del 2 per mille.

Per assicurare il puntuale e tempestivo

adempimento dei citati obblighi, ed in

particolare il versamento delle imposte

dovute, la fiduciaria dovrà ricevere dalla

banca/fiduciaria/gestore un flusso comple-

to ed aggiornato di dati secondo modalità

da concordare preventivamente.

Lugano, 20 Gennaio 2015

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Apertura del mandato senza

intestazione-1

Si parla di mandato senza intestazione per fare riferimento allo schema contrattuale previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 49/E del 23 novembre 2009 (in epoca scudo fiscale per rimpatriare attività patrimoniali, in specie immobili e quote di società estere) e poi con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 61/E del 31 maggio 2011.

L’utilizzo di tale tipologia di mandato risulta

suggeribile per beni come gli immobili e le

quote di società.

Le principali fasi nelle quali si articola l’apertura

del mandato di cui sopra sono sostanzialmente

le stesse fasi viste per l’apertura di un mandato

con intestazione.

Lugano, 20 Gennaio 2015

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Vantaggi dell’utilizzo

di fiduciaria italiana Consente al contribuente di pagare le sanzioni nella

misura minima: la sottoscrizione di mandato fiduciario

con conferimento alla fiduciaria dell’in-carico di

sostituto d’imposta realizza un rimpatrio (giuridico)

delle attività estere con conseguente applicazione della

riduzione delle sanzioni sino alla metà (se le attività

rimangono all’estero senza intestazione alla fiduciaria

le sanzioni vengono ridotte solo di un quarto)

Consente alla banca ed al gestore estero di

continuare a mantenere ed a gestire le masse

riferibili ai clienti italiani.

Evita al contribuente italiano di dover esporre le

attività estere nel quadro RW della dichia-razione

dei redditi: le imposte dovute saranno pagate

direttamente dalla fiduciaria che fun-gerà da

sostituto d’imposta.

Lugano, 20 Gennaio 2015

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Iter operativo (principali fasi)

Colloquio con professionista

Presentazione richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria

Sottoscrizione (anche in modalità elettronica con iPad) mandato fiduciario (verifiche antiriciclaggio, vedasi provvedimento MEF del 12 gennaio 2015 e nota-circolare interna di Unione Fiduciaria del 23

dicembre 2014)

Sottoscrizione contratto con banca e /o con compagnia assicurativa

Versamento imposte, sanzioni e interessi da parte del contribuente

Avvio operatività su rapporti

Calcolo e versamento imposte da parte della fiduciaria

Lugano, 20 Gennaio 2015

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Cosa ricordare

Il patrimonio del Fiduciante rimane separato da quello

della Fiduciaria (per disposizioni di legge e ministeriali).

La Fiduciaria non può operare in assenza di provvista

fondi o idonea garanzia da parte del cliente.

La Fiduciaria assume la mera «titolarità»,

«legittimazione ad agire» sui beni oggetto del mandato;

non ne diviene proprietaria a nessun effetto di legge

(anche fiscale).

La Fiduciaria agirà sui beni in amministrazione

esclusivamente previa istruzione del Fiduciante o del

soggetto da lui delegato.

Il mandato fiduciario è revocabile.

La Fiduciaria non può svolgere attività bancaria,

assicurativa (inclusa quella di intermediazione) o di

gestione

Lugano, 20 Gennaio 2015

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Perché Unione Fiduciaria

Costituita nel 1958

La numero 1 per scudi fiscali

Prima Fiduciaria Italiana per masse amministrate

(circa 12 miliardi di euro dei quali più delle metà

in depositi esteri)

Indipendente da gruppi bancari

100 persone altamente qualificate

Rapporti consolidati con le principali Banche e

compagnie assicurative estere

Storica collaborazione con tutte le categorie

professionali

Lugano, 20 Gennaio 2015

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Casi particolari

Voluntary disclosure e trust esteri

La fiduciaria potrebbe diventare trustee del trust

estero da «nazionalizzare».

Voluntary disclosure e immobili esteri

La fiduciaria potrebbe ricevere mandato di am-

ministrazione senza intestazione dell’immobile

estero.

Voluntary disclosure e polizza assicurativa

La fiduciaria potrebbe diventare contraente della

compagnia assicurativa ovvero assumere man-

dato di amministrazione senza intestazione.

Voluntary disclosure e partecipazioni estere

La fiduciaria potrebbe ricevere mandato di am-

ministrazione senza intestazione della parte-

cipazione estera.

Lugano, 20 Gennaio 2015

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Per maggiori informazioni

Voluntary disclosure. Guida pratica.

Edita da Sole24ore, gennaio 2015

Patrimoni. Strumenti di amministrazione protezione.

I patrimoni italiani e la voluntary disclosure.

A cura di di V.Felline e F. Vedana, Egea bocconi,

2014

Lugano, 20 Gennaio 2015

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Unione Fiduciaria

Milano: 02-724221

Roma: 06-4203381

www.unionefiduciaria.it

Twitter: @Ufiduciaria

App «Voluntary disclosure» (disponibile su appstore, playstore e microsoft)

Lorenzo Sacchi , Vice Direttore Generale –

Direttore Area Fiduciaria

[email protected]

Giovanna Elmi , Vice Direttore Area Fiduciaria

[email protected]

Marco Finocchi Finn Responsabile Sede Roma

[email protected]

Fabrizio Vedana - Vice Direttore Generale

[email protected]

Lugano, 20 Gennaio 2015