voluntary disclosure il ruolo della fiduciaria italiana · lugano, 20 gennaio 2015 avv. fabrizio...
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VOLUNTARY DISCLOSURE Il ruolo della fiduciaria italiana
Lugano, 20 Gennaio 2015
Avv. Fabrizio Vedana
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MEDIA PARTNER
Le attività oggetto di voluntary disclosure, in aderenza con
quanto prevede il GAFI nelle raccomandazioni dell’ottobre
2012 in materia di «Managing the anti-money laundering and
counter-terrorist financing policy implications of voluntary tax
compliance programmes» potranno:
Attività estere: dove tenerle
A) essere trasferite nel «Paese d’origine» ovvero nello Stato
presso il quale ha la residenza il contribuente (per es. l’Italia)
B) rimanere nel «Paese ospitante» ovvero nello Stato in cui si
trovano (per es. Svizzera, Montecarlo, San Marino,
Lussemburgo, ecc.).
In tal caso, a seconda dell’inclusione o meno dello Stato
ospitante in determinate liste ovvero dell’inter-venuta
sottoscrizione di accordi di collaborazione fiscale con l’Italia
entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento sulla
Voluntary Disclosure, ver-ranno determinate le relative
sanzioni e calcolati i relativi termini di accertamento fiscale
(raddoppiati se le attività si trovano e rimangono in uno Stato
non collaborativo).
Lugano, 20 Gennaio 2015
Trasferimento in Italia
con la fiduciaria
Nel caso sub A), il contribuente aprirebbe
conto/deposito/gestione presso banca/interme-
diario italiano che, come in un normale rapporto
bancario/finanziario, effettuata l’adeguata verifica
antiriciclaggio (probabilmente rafforzata), effet-
tuerebbe l’attività di sostituto d’imposta.
L’intestazione del rapporto alla fiduciaria potreb-be, in questi casi, trovare giustificazione in motivi di sola riservatezza.
Lugano, 20 Gennaio 2015
Mantenimento all’estero: come?
Nel caso sub B), il contribuente potrebbe optare
per due possibili soluzioni:
1 detenere le attività direttamente: in tal caso il
contribuente dovrà compilare gli appositi quadri
della dichiarazione dei redditi, effettuare i relativi
calcoli delle imposte (ivi incluse IVIE ed IVAFE) e
provvedere al versamento delle relative imposte
(vd. anche circolare Agenzia Entrate n. 38/E del
23 dicembre 2013)
2 detenere le attività per il tramite della
fiduciaria: in tal caso la fiduciaria fungerà da
sostituto d’imposta nei termini e con le
modalità previste nel mandato fiduciario e
dalla normativa
Lugano, 20 Gennaio 2015
Mantenimento all’estero
con la fiduciaria
Nel caso in cui il contribuente decida di detenere
le attività finanziarie e/o patrimoniali all’estero per
il tramite della fiduciaria, potrà decidere di:
1) intestare le attività, in specie finanziarie, alla
fiduciaria e quindi sottoscrivere un mandato
fiduciario «classico» o con intestazione
2) non intestare le attività, in specie patrimoniali
(immobili, quote di società, ecc.), alla fiduciaria e
quindi sottoscrivere un mandato fiduciario di
mera amministrazione o senza intestazione
Lugano, 20 Gennaio 2015
Apertura del mandato
fiduciario classico-1
Principali fasi nelle quali si articola l’apertura del
mandato fiduciario:
- incontro, in Italia o all’estero, con potenziale cliente
(e/o suo professionista e/o referente bancario, italiano
o estero) e raccolta di informazioni e dati ai fini degli
adempimenti antiriciclaggio (vedasi in tal senso il nuovo
provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 e
la relativa circolare Assofiduciaria COM_2013_097).
Nell’ambito dell’operazione di Voluntary Disclosure la
fiduciaria acquisirà anche evidenza dell’accordo che il
cliente, con il suo professionista, ha «sottoscritto» o
«sta sottoscrivendo» con l’Amministrazione fiscale.
- verifica dati cliente con supporto ufficio antiriciclaggio
(verifiche world check, compliance daily control, elenco
protesti, rassegna stampa e google). In tale fase sarà
importante poter ricevere dalla banca estera infor-
mazioni sul cliente.
Lugano, 20 Gennaio 2015
Apertura del mandato
fiduciario classico-2 - incontro con cliente (presso sede fiduciaria o
presso altro luogo concordato) per sottoscrizione
del mandato fiduciario
- apertura di conto/rapporto bancario intestato
alla Fiduciaria ovvero di polizza assicurativa (la
fiduciaria comunicherà nome fiduciante/titolare
effettivo se richiesto ai fini antiriciclaggio dalla
banca)
- trasferimento titoli e/o liquidità da
deposito/conto personale cliente a
deposito/conto della fiduciaria
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Apertura del mandato
fiduciario classico-3 La fiduciaria dovrà effettuare vari adempimenti di legge: registrazione dati in AUI, comunicazioni in Archivio Rapporti Finanziari, adempimenti previsti dalla normativa sulla tassazione dei redditi USA (FATCA), calcolo e versamento delle imposte dovute sui redditi prodotti dalle attività estere (sostituzione d’imposta), ivi incluso il calcolo ed il versamento dell’imposta di bollo nella misura del 2 per mille.
Per assicurare il puntuale e tempestivo
adempimento dei citati obblighi, ed in
particolare il versamento delle imposte
dovute, la fiduciaria dovrà ricevere dalla
banca/fiduciaria/gestore un flusso comple-
to ed aggiornato di dati secondo modalità
da concordare preventivamente.
Lugano, 20 Gennaio 2015
Apertura del mandato senza
intestazione-1
Si parla di mandato senza intestazione per fare riferimento allo schema contrattuale previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 49/E del 23 novembre 2009 (in epoca scudo fiscale per rimpatriare attività patrimoniali, in specie immobili e quote di società estere) e poi con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 61/E del 31 maggio 2011.
L’utilizzo di tale tipologia di mandato risulta
suggeribile per beni come gli immobili e le
quote di società.
Le principali fasi nelle quali si articola l’apertura
del mandato di cui sopra sono sostanzialmente
le stesse fasi viste per l’apertura di un mandato
con intestazione.
Lugano, 20 Gennaio 2015
Vantaggi dell’utilizzo
di fiduciaria italiana Consente al contribuente di pagare le sanzioni nella
misura minima: la sottoscrizione di mandato fiduciario
con conferimento alla fiduciaria dell’in-carico di
sostituto d’imposta realizza un rimpatrio (giuridico)
delle attività estere con conseguente applicazione della
riduzione delle sanzioni sino alla metà (se le attività
rimangono all’estero senza intestazione alla fiduciaria
le sanzioni vengono ridotte solo di un quarto)
Consente alla banca ed al gestore estero di
continuare a mantenere ed a gestire le masse
riferibili ai clienti italiani.
Evita al contribuente italiano di dover esporre le
attività estere nel quadro RW della dichia-razione
dei redditi: le imposte dovute saranno pagate
direttamente dalla fiduciaria che fun-gerà da
sostituto d’imposta.
Lugano, 20 Gennaio 2015
Iter operativo (principali fasi)
Colloquio con professionista
Presentazione richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria
Sottoscrizione (anche in modalità elettronica con iPad) mandato fiduciario (verifiche antiriciclaggio, vedasi provvedimento MEF del 12 gennaio 2015 e nota-circolare interna di Unione Fiduciaria del 23
dicembre 2014)
Sottoscrizione contratto con banca e /o con compagnia assicurativa
Versamento imposte, sanzioni e interessi da parte del contribuente
Avvio operatività su rapporti
Calcolo e versamento imposte da parte della fiduciaria
Lugano, 20 Gennaio 2015
Cosa ricordare
Il patrimonio del Fiduciante rimane separato da quello
della Fiduciaria (per disposizioni di legge e ministeriali).
La Fiduciaria non può operare in assenza di provvista
fondi o idonea garanzia da parte del cliente.
La Fiduciaria assume la mera «titolarità»,
«legittimazione ad agire» sui beni oggetto del mandato;
non ne diviene proprietaria a nessun effetto di legge
(anche fiscale).
La Fiduciaria agirà sui beni in amministrazione
esclusivamente previa istruzione del Fiduciante o del
soggetto da lui delegato.
Il mandato fiduciario è revocabile.
La Fiduciaria non può svolgere attività bancaria,
assicurativa (inclusa quella di intermediazione) o di
gestione
Lugano, 20 Gennaio 2015
Perché Unione Fiduciaria
Costituita nel 1958
La numero 1 per scudi fiscali
Prima Fiduciaria Italiana per masse amministrate
(circa 12 miliardi di euro dei quali più delle metà
in depositi esteri)
Indipendente da gruppi bancari
100 persone altamente qualificate
Rapporti consolidati con le principali Banche e
compagnie assicurative estere
Storica collaborazione con tutte le categorie
professionali
Lugano, 20 Gennaio 2015
Casi particolari
Voluntary disclosure e trust esteri
La fiduciaria potrebbe diventare trustee del trust
estero da «nazionalizzare».
Voluntary disclosure e immobili esteri
La fiduciaria potrebbe ricevere mandato di am-
ministrazione senza intestazione dell’immobile
estero.
Voluntary disclosure e polizza assicurativa
La fiduciaria potrebbe diventare contraente della
compagnia assicurativa ovvero assumere man-
dato di amministrazione senza intestazione.
Voluntary disclosure e partecipazioni estere
La fiduciaria potrebbe ricevere mandato di am-
ministrazione senza intestazione della parte-
cipazione estera.
Lugano, 20 Gennaio 2015
Per maggiori informazioni
Voluntary disclosure. Guida pratica.
Edita da Sole24ore, gennaio 2015
Patrimoni. Strumenti di amministrazione protezione.
I patrimoni italiani e la voluntary disclosure.
A cura di di V.Felline e F. Vedana, Egea bocconi,
2014
Lugano, 20 Gennaio 2015
Unione Fiduciaria
Milano: 02-724221
Roma: 06-4203381
www.unionefiduciaria.it
Twitter: @Ufiduciaria
App «Voluntary disclosure» (disponibile su appstore, playstore e microsoft)
Lorenzo Sacchi , Vice Direttore Generale –
Direttore Area Fiduciaria
Giovanna Elmi , Vice Direttore Area Fiduciaria
Marco Finocchi Finn Responsabile Sede Roma
Fabrizio Vedana - Vice Direttore Generale
Lugano, 20 Gennaio 2015