unione europea repubblica italiana e una valvola di non ritorno per ogni pompa e raccordi a t. si...

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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA

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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA

1 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

PARTE PRIMA........................................................................................................................................................ 3

CAPO I OGGETTO DELL’APPALTO ED INDICAZIONI GENERALI..................................................... 3

ART.1. Premessa ...................................................................................................................................... 3

ART.2. Oggetto dell’appalto................................................................................................................... 3

ART.3. Area oggetto dell’intervento ..................................................................................................... 5

ART.4. Ammontare dell’Appalto .......................................................................................................... 5

ART.5. Finanziamento............................................................................................................................. 6

ART.6. Tempo di esecuzione dei lavori ................................................................................................ 6

ART.7. Modalità di stipulazione del contratto .................................................................................... 7

ART.8. Requisiti di partecipazione alla gara........................................................................................ 7

ART.9. La direzione dell’esecuzione ..................................................................................................... 7

ART.10. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto........................................ 7

ART.11. Documenti che fanno parte del contratto................................................................................ 7

CAPO II CONDIZIONI GENERALI: ONERI DELL’IMPRESA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO .......................................................................................................................... 8

ART.12. Osservanza delle leggi e dei regolamenti e del capitolato generale dei LLPP................... 8

ART.13. Conoscenza delle condizioni d’ appalto.................................................................................. 9

ART.14. Convenzioni europee in materia di valuta e termini........................................................... 10

ART.15. Contabilizzazione dei lavori a corpo ..................................................................................... 10

ART.16. Variazioni delle opere progettate ........................................................................................... 10

ART.17. Varianti per errori od omissioni progettuali......................................................................... 12

ART.18. Prestazioni in economia........................................................................................................... 12

ART.19. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.................................. 13

ART.20. Trattamento dei lavoratori ...................................................................................................... 13

ART.21. Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori – Piano della sicurezza dei lavoratori...... 15

ART.22. Norme di sicurezza generali ................................................................................................... 17

ART.23. Piano operativo di sicurezza ................................................................................................... 17

ART.24. Installazione e impianti di cantiere ........................................................................................ 17

ART.25. Consegna dei lavori in tempo utile per la loro ultimazione – penale in caso di ritardo 18

ART.26. Sospensione e ripresa dei lavori – proroghe......................................................................... 18

ART.27. Danni di forza maggiore.......................................................................................................... 19

ART.28. Risoluzione del contratto......................................................................................................... 20

ART.29. Pagamenti a saldo..................................................................................................................... 20

ART.30. Ultimazione dei lavori ............................................................................................................. 20

ART.31. Certificato di regolare Esecuzione.......................................................................................... 20

ART.32. Dichiarazione relativa ai prezzi .............................................................................................. 20

2 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

ART.33. Invariabilità dei prezzi ............................................................................................................. 21

ART.34. Definizione delle controversie ................................................................................................ 21

ART.35. Cessione del contratto .............................................................................................................. 22

ART.36. Oneri diversi a carico dell’appaltatore .................................................................................. 22

ART.37. Obblighi e responsabilità verso terzi ..................................................................................... 27

ART.38. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore........................................................................... 28

ART.39. Custodia del cantiere................................................................................................................ 28

ART.40. Tabelloni indicativi................................................................................................................... 28

ART.41. Spese contrattuali, imposte, tasse........................................................................................... 28

PARTE SECONDA............................................................................................................................................... 30

CAPO III - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI .................................................................... 30

ART.42. Indicazioni generali .................................................................................................................. 30

ART.43. Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso .................................. 31

ART.44. Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte..................................................... 32

ART.45. Elementi di laterizio e calcestruzzo........................................................................................ 32

ART.46. Acciaio per Cemento Armato ................................................................................................. 32

ART.47. Materiali metallici ..................................................................................................................... 36

ART.48. Tubazionl in genere.................................................................................................................. 37

ART.49. Tubazione di acciaio................................................................................................................. 37

ART.50. Tubazioni in pvc rigido non plastificato ............................................................................... 39

ART.51. Tubazioni in pead..................................................................................................................... 39

ART.52. Materiale Elettrico..................................................................................................................... 39

CAPO IV - MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ............................... 41

ART.53. Movimenti di materie, opere murarie e varie....................................................................... 41

ART.54. Scavi in genere........................................................................................................................... 42

ART.55. Scavi di sbancamento ............................................................................................................... 42

ART.56. Deposito di materiale in prossimità degli scavi ................................................................... 42

ART.57. Movimentazione e posa delle tubazioni................................................................................ 42

ART.58. Norme tecniche di Riferimento per gli Impianti e Componenti Elettrici ......................... 44

CAPO V – OPERE ELETTROMECCANICHE ............................................................................................. 45

ART.59. Pompe sommergibili ................................................................................................................ 45

ART.60. Filtri a graniglia......................................................................................................................... 46

ART.61. Platea in calcestruzzo armato.................................................................................................. 47

ART.62. Serbatoio di stoccaggio dell’acido peracetico e relativa copertura.................................... 47

ART.63. Centralina e pompe di dosaggio dell’acido peracetico ....................................................... 48

CAPO VI - OSSERVANZA DI LEGGI E NORME TECNICHE ................................................................. 48

3 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

CAPO VII – NORME VIGENTI IN MERITO ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE .............. 51

Art. 93– Accorgimenti Antinfortunistici e viabilità ................................................................................. 52

CAPO VIII – NORME VIGENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE............................................................ 52

ART.64. Opere Provvisionali.................................................................................................................. 53

PARTE PRIMA

CAPO I OGGETTO DELL’APPALTO ED INDICAZIONI GENERALI

ART.1. Premessa

Questo Capitolo contiene le norme specifiche che regolano i lavori per la realizzazione degli interventi del “RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE PER L’IRRIGAZIONE ATTRAVERSO IL RIUSO DELLE ACQUE DEL DEPURATORE CONSORTILE DI IS ARENAS E REDAZIONE DI PIANI GPP NELL'OTTICA DI PROSEGUIRE VERSO LA REGISTRAZIONE EMAS DELL’ENTE - FORNITURA IN OPERA PER IL RIUSO IRRIGUO DELLE ACQUE DEL DEPURATORE” - CUP

B23E12000000002 da eseguirsi da parte dell’Impresa appaltatrice per conto dell’appaltatore “Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline”. Questo capitolato è parte integrante e sostanziale del Contratto d’Appalto e pertanto la sottoscrizione dello stesso, implica di per sé l’accettazione integrale, senza riserve o eccezioni, di questo Capitolato Speciale per ogni sua parte, nessuna esclusa. L’Ente Parco, ente appaltante, per quanto concerne le spese appaltate e per ogni conseguente effetto, potrà farsi rappresentare, nei rapporti con l’Impresa Appaltatrice, dalla propria Direzione Lavori.

ART.2. Oggetto dell’appalto

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento “RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE PER L’IRRIGAZIONE ATTRAVERSO IL RIUSO DELLE ACQUE DEL DEPURATORE CONSORTILE DI IS ARENAS E REDAZIONE DI PIANI GPP NELL'OTTICA DI PROSEGUIRE VERSO LA REGISTRAZIONE EMAS DELL’ENTE – FORNITURA IN OPERA PER IL RIUSO IRRIGUO DELLE ACQUE DEL DEPURATORE” Descrizione sommaria delle opere: Il progetto intende realizzare un sistema di filtrazione e un sistema di disinfezione delle acque reflue depurate dal depuratore consortile di Is Arenas localizzato nel territorio del Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline. Il sistema di filtrazione è composto da: • 2 pompe sommergibili con piede di accoppiamento; • tubi, raccordi e collegamenti idraulici a saldare per il collegamento della stazione di pompaggio alla

tubazione esistente in acciaio inox φ 150. • corrugati, cavidotti e quadri elettrici per l’alimentazione della stazione di pompaggio e del sistema

di filtrazione; • batteria di filtri a graniglia; • platea in calcestruzzo armato.

4 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

Le due pompe sommergibili, di cui una di riserva con avvio previsto del tipo first in – first out, preleveranno l’acqua clorata del depuratore consortile di Is Arenas all’interno dell’ultima porzione della vasca a labirinto dove avviene la disinfezione e la convoglieranno all’interno della già esistente tubazione dell’acqua servizi costituita da tubi in acciaio φ 150. Il sistema di accoppiamento rapido per varo ed estrazione pompa in impianti ad installazione sommersa dovrà essere composto essenzialmente da: • basamento con staffa di accoppiamento e curva di mandata in ghisa, • tubi guida in acciaio Inox DN 50 per lunghezze fino a 4 m con perni di fissaggio, • catene di estrazione in acciaio Inox per lunghezze fino a 4 m, con morsetti e staffe ancoraggio. Il collegamento idraulico con la condotta acqua servizi esistente avverrà con ulteriori tronchi di condotta in acciaio inox da saldare con tubazione di mandata verticale su cui saranno previsti una saracinesca e una valvola di non ritorno per ogni pompa e raccordi a T. Si prevede il taglio della tubazione esistente e la saldatura diretta o flangiata alla stazione di sollevamento. La tubazione dell’acqua servizi esistente arriva fino a una vasca, sempre del tipo a labirinto, attualmente non utilizzata, e facente parte della sezione terziaria dell’impianto. Prima della vasca a labirinto la condotta in acciaio verrà intercettata per consentire la filtrazione delle acque mediante una batteria di filtri a graniglia posizionati su una platea in calcestruzzo armato che verrà realizzata in prossimità della vasca stessa in un’area attualmente coperta da vegetazione spontanea. Le bocche in ingresso dei due filtri a graniglia dotate di collettori di 4” di diametro dovranno essere collegati ad una tubazione da raccordare all'esistente tubazione in acciaio inox φ 150 mediante raccordi di condotta in acciaio inox prevedendo la completa compatibilità tra le dimensioni della bocca in ingresso del filtro e la tubazione φ 150 cui dovranno essere collegati. Le bocche in uscita dotate di collettori di 4” dovranno a loro volta intercettare l'esistente tubazione φ 150 in acciaio inox cui dovranno essere collegati con tronchi di condotta in acciaio inox prevedendo la completa compatibilità tra le dimensioni della bocca in uscita e la condotta cui dovranno collegarsi. I filtri saranno completi di serbatoio zincato a fuoco, quarzite, collettori in/out, sfiati, valvola di sicurezza, manometri, basamento e filtro secondario a rete o dischi, e boccaporti di ispezione flangiati. Il piatto di distribuzione dovrà essere corredato di ugelli diffusori a fungo. Il collettore in ingresso sarà in acciaio zincato con attacchi sferici, manometri, sfiati aria e valvola di sicurezza sovrapressione. Il collettore in mandata sarà in acciaio zincato con saracinesca in bronzo. I filtri collegati in parallelo saranno dotati di appositi collettori costituiti da un elemento tubolare in acciaio inox zincato con un punto di collegamento alla tubazione di alimentazione e due manicotti filettati ai quali si collegano i tubi per alimentare ogni filtro in modo indipendente. Una volta compiuto il trattamento di abbattimento dei solidi sospesi, il refluo sarà recapitato all’interno della vasca a labirinto esistente su cui si compirà l’ulteriore trattamento di disinfezione con acido per acetico. Il sistema di disinfezione è costituito da: • un serbatoio di stoccaggio dell’acido peracetico completo di copertura; • una centralina di dosaggio collegata a due pompe di dosaggio dell’acido peracetico; • tubi, collegamenti idraulici ed elettrici; • un quadro elettrico. L’acqua dopo la filtrazione attraverso i filtri a graniglia verrà convogliata all’interno della vasca a labirinto dove verrà condotta la disinfezione con acido per acetico. Sulla platea in calcestruzzo armato verrà posizionato il serbatoio di stoccaggio dell’acido peracetico, la copertura a protezione del serbatoio e della centralina dai raggi solari e la centralina di dosaggio che comanderà due pompe di dosaggio, di cui una di riserva.

5 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

Due pompe già esistenti preleveranno l’acqua dallo stramazzo della vasca a labirinto per convogliarla nella vasca di accumulo dell’impianto antincendio/irriguo da cui verrà prelevata per irrigare le aree verdi di Cagliari e Quartu Sant’Elena, interne al Parco. I tubi di mandata verticali φ 150 della stazione di sollevamento a valle della vasca su cui si compie la disinfezione e che convogliano le acque verso la vasca antincendio dovranno essere sostituiti nel tratto interno alla vasca. L’intervento prevede anche la realizzazione di tutti i collegamenti elettrici a norma di legge previsti per l’alimentazione e il comando della stazione di sollevamento di prelievo del refluo dal trattamento di disinfezione secondario e relativo quadro elettrico, e per il comando delle pompe sommergibili del sistema di filtrazione e del sistema di dosaggio dell’acido peracetico con relativo quadro elettrico da posizionarsi in corrispondenza della platea. I lavori devono essere realizzati all’interno delle aree del depuratore consortile di Is Arenas e nel territorio del Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline in comune di Cagliari. Nel caso le venissero richieste, l’impresa è pure tenuta ad eseguire qualsiasi altra lavorazione la quale, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, sia necessaria per rendere le opere eseguite a perfetta a regola d’arte. Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria, gli oneri di capitolato, gli oneri per la manutenzione delle opere fino al collaudo definitivo e gli oneri della sicurezza come meglio specificato nel presente capitolato. All’Amministrazione dell’Ente Parco è demandata ogni decisione in merito a qualsiasi variante, sia tecnica che amministrativa, e l’approvazione definitiva di qualsiasi atto che interessi i lavori. Il presente capitolato speciale stabilisce le norme particolari che regolano l’esecuzione dei lavori di cui sopra. L’esecuzione dei lavori deve rispettare il risultato richiesto all’opera di consentire una adeguata filtrazione e disinfezione del refluo con l’utilizzo della buona tecnica per dare l’opera finita e perfettamente funzionante. Il presente capitolato vale anche per l’esecuzione delle varianti al progetto suindicato che in qualsiasi momento l’Amministrazione intendesse apportare, nonché per tutte le prestazioni complementari che l’Amministrazione stessa, fino al collaudo, intendesse richiedere all’impresa, e che l’impresa si obbliga sin d’ora a soddisfare come specificato al seguente art. 4. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.(“Art. 1374 Integrazione del contratto Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.”).

ART.3. Area oggetto dell’intervento

L’area oggetto del presente intervento si trova quasi totalmente all’interno dei confini del depuratore consortile di Is Arenas e più marginalmente del Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline istituito con la Legge Regionale 26 febbraio 1999 n. 5 e all’interno dei confini comunali del comune di Cagliari. Il progetto interessa inoltre la Zona di protezione speciale ITB044002 “Stagno di Molentargius e territori limitrofi”, la Riserva naturale n. 39 “Molentargius” perimetrata nell’allegato A alla L.R. 7.06.1989 n. 31 e l’Oasi permanente di protezione faunistica e di cattura istituita ai sensi della L.R. 23/98. Inoltre è compresa all’interno dei confini del Piano Territoriale Paesistico Molentargius – Monte Urpinu.

ART.4. Ammontare dell’Appalto

Il contratto di fornitura è stipulato a corpo L'importo complessivo dell’appalto è di € 28.000,00 (ventiottomila/00) di cui per FORNITURE IN OPERA € 27.150,00 (Ventisettemilacentocinquanta/00) soggetto a ribasso d’asta oltre ad ONERI DI SICUREZZA per un importo pari ad € 850,00

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(Ottocentocinquanta/00) non soggetto a ribasso di gara. L’importo a base di gara (soggetto a ribasso) è di € 27.150,00.

Importo (€) IVA esclusa Totale Fornitura in opera al netto della sicurezza 27.150,00

Oneri per la sicurezza a corpo 850,00

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 27.150,00

I prezzi sono stati stabiliti mediante la tariffa di mercato per la fornitura di apparecchiature, attrezzature idrauliche similari, con le eventuali correzioni nella descrizione, negli oneri o nel prezzo, come risulta più esattamente dal prospetto economico degli oneri complessivi allegato: pertanto le voci del prospetto economico sono quelle alle quali l'Appaltatore dovrà fare riferimento nelle proprie valutazioni tecniche ed economiche. Pertanto l’appalto sarà gestito secondo le modalità del ribasso percentuale sull’importo messo a base di gara. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Le forniture in opera da eseguire, salvo le indicazioni di dettaglio che potranno essere più specificatamente previste all’atto esecutivo, sono quelle del progetto del quale fa parte il presente Capitolato Speciale. L’Impresa prenderà visione, con le modalità previste nel disciplinare di gara, del progetto dell’Amministrazione per la formulazione dell’offerta. L’Impresa, tuttavia, nel formulare l’offerta dovrà procedere alle necessarie verifiche e sopralluoghi, in particolare per quanto riguarda le condizioni dei luoghi per lo sviluppo delle nuove opere, le opere esistenti su cui intervenire, le interferenze con opere esistenti anche di diverse Amministrazioni nonché tutti gli altri elementi che possano contribuire alla determinazione dell’offerta. L’impresa altresì, nella formulazione dell’offerta, dovrà tener conto del fatto che le lavorazioni oggetto dell’appalto sono da realizzarsi all’interno di un Parco Naturale, zona S.I.C. e Z.P.S., pertanto nell’esecuzione dei lavori l’impresa dovrà prestare particolari attenzioni e riguardi nelle modalità di esecuzione. Gli oneri per le occupazioni temporanee delle aree necessarie per l’esecuzione dei lavori, al di fuori delle eventuali aree da espropriare o da asservire, saranno a totale carico dell’Impresa, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree.

ART.5. Finanziamento

La copertura finanziaria per la realizzazione del progetto fa fronte ai fondi del finanziamento da parte della Regione Autonoma Sardegna con il Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e Occupazione” FESR 2007 2013, Asse IV - Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo – Linea di intervento 4.2.1.d “Azioni di accompagnamento per l’adozione di procedure di acquisti verdi nei settori produttivi, civile e nella Pubblica Amministrazione” e del cofinanziamento con fondi di bilancio dell’Ente.

ART.6. Tempo di esecuzione dei lavori

Il tempo per l’esecuzione delle forniture in opera è stimato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e

consecutivi decorrenti dalla data del contratto di fornitura per la fornitura del materiale e in 19

7 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

(diciannove) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna del materiale per la posa in

opera dello stesso.

ART.7. Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato “a corpo”. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi.

ART.8. Requisiti di partecipazione alla gara

Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del codice D. Lgs 163/2006.

ART.9. La direzione dell’esecuzione

Ai sensi dell'articolo 119 del codice D. Lgs 163/2006, la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'articolo 300 del regolamento.DPR 207/2010 che coincide con il Responsabile del Procedimento.

ART.10. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART.11. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 137 del Nuovo regolamento dei Contratti pubblici (DPR 207/2010 e smi), ancorché non materialmente allegati:

• il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

• il presente capitolato speciale, • tutti gli elaborati grafici del progetto e le relazioni tecniche e specialistiche; • il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e modifiche relative al D.Lgs.

3 agosto 2009, n. 106. • il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del regolamento generale.

8 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

L’appalto viene dato dall’Ente Parco e assunto dall’Impresa appaltatrice alle condizioni e patti tutti contenuti nei seguenti elaborati progettuali approvati dall’Amministrazione di seguito descritti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, vengono sottoscritti dalle parti, anche se non materialmente allegati: EA – ELABORATI AMMINISTRATIVI: EA01 Elenco elaborati EA02 Relazione tecnico-illustrativa EA03 Prospetto economico degli oneri complessivi EA04 Capitolato speciale d'appalto EA05 Schema di contratto EA06 Cronoprogramma EG - ELABORATI GRAFICI: EG01 Planimetria inquadramento territoriale EG02 Planimetria area interessata dal progetto EG03 Particolari impianto di filtrazione e disinfezione

CAPO II CONDIZIONI GENERALI: ONERI DELL’IMPRESA E DISPOSIZIONI

PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

ART.12. Osservanza delle leggi e dei regolamenti e del capitolato generale dei

LLPP

La ditta é soggetta all’osservanza completa delle condizioni stabilite nella:

- L.R. 5/2007, - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 come modificato dal D. Lgs 53/2010, dal D.Lgs. n. 6/2007, dal D.Lgs.

n 113/2007, dal D.Lgs. n 152/2008, dal D.Lgs. n 104/2010 e dal D. P.R. n. 207/2011, - il Nuovo Regolamento degli Appalti Pubblici approvato con DPR 5 ottobre 2010, n°207 e smi; - Decreto n°145/2000 del Ministero dei Lavori Pubblici e successive modificazioni. - D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e le successive disposizioni integrative del D.Lgs. 3 agosto 2009,

n.106, - la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

La Ditta quindi conosce e approva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del vigente Codice Civile, tutte

le condizioni indicate nel Capitolato Generale di Appalto menzionato (per le parti in vigore). La Ditta si

impegna inoltre:

a) all’osservanza delle vigenti leggi che regolano l’acquisizione di beni e diritti occorrenti per l’esecuzione delle opere.;

b) all’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi, di tutte le norme antinfortunistiche, dei regolamenti relativi ai lavori delle donne e dei fanciulli, alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, malattie e le altre disposizioni in vigore, per l’assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del lavoro, per l’assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festività , indennità di licenziamento, fondo

9 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

integrazione salario e tutte le altre norme esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto.

Non si farà luogo all’emissione di alcun certificato di pagamento se prima l’Appaltatore non avrà presentato all’Ufficio di Direzione le polizze di assicurazione sugli infortuni e la Stazione Appaltante non avrà verificato d’ufficio la regolarità con gli Istituti Assicurativi. Ai sensi dell’art. 176 del DLgs 163/2006 il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonché di applicare le eventuali diverse sanzioni previste. In ogni caso l’appaltatore si obbliga a: 1. ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati

nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. E’ compito dell’'amministrazione verificare, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell' appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili.

2. rispondere della osservanza di quanto previsto al punto precedente da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati.

3. presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche.

L’amministrazione appaltante subordina comunque la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. L’osservanza di tutte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante l’esecuzione dei lavori e riguardino l’accettazione e l’impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.

ART.13. Conoscenza delle condizioni d’ appalto

L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato Speciale implica da parte dell’Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all’opera, quali la situazione fondiaria, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per la esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), l’esistenza di adatti scarichi a rifiuto, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono avere influito sul giudizio dell’Impresa circa la convenienza di assumere l’opera, anche in relazione ai prezzi dalla stessa offerti. É altresì sottinteso che l’Appaltatore si é reso conto, prima dell’offerta, di tutti i fatti che possano influire sugli oneri relativi al presente Capitolato Speciale nonché su quelli connessi alla esecuzione e manutenzione delle opere fino al collaudo. L’appaltatore nella formulazione dell’offerta dovrà tenere conto che a suo carico sono ricompresi gli oneri per la manutenzione delle opere fino alla redazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell’opera e tutti gli oneri previsti nel presente capitolato speciale d’appalto e che il compenso per tali oneri è già ricompreso nelle singole voci di elenco e pertanto se ne dovrà tenere conto all’atto della formulazione dell’offerta. L’offerta, sotto le condizioni del contratto e del presente Capitolato Speciale si intende formulata dall’Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi i prezzi da essa

10 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

derivanti sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore e straordinaria. Ai sensi dell’articolo 106 del Nuovo Regolamento dei Contratti Pubblici, l’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART.14. Convenzioni europee in materia di valuta e termini

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

ART.15. Contabilizzazione dei lavori a corpo

I lavori oggetto del presente Capitolato saranno integralmente eseguiti “a corpo”, ai sensi dell’art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte e la normativa vigente.

ART.16. Variazioni delle opere progettate

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda la descrizione dei lavori compresi nell’appalto, sono date solo per norma generale, affinché l’appaltatore possa rendersi ragione del complesso degli interventi da compiersi, riservandosi l’Amministrazione piena e ampia facoltà di introdurre nei lavori, sia all’atto della consegna, sia in corso di esecuzione e finché gli stessi non siano compiuti, tutte quelle varianti che riterrà di apportarvi nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori e per qualsiasi altro motivo, a suo giudizio insindacabile.

11 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

L’Amministrazione avrà pure piena facoltà - a suo insindacabile giudizio - di sopprimere alcune opere e aggiungerne altre, nella misura che riterrà opportuno, e ciò senza che l’Impresa possa rifiutarsi di eseguire i lavori ordinati alle condizioni contrattuali. Tali modifiche non daranno luogo a speciali compensi oltre a quelli del presente Capitolato Speciale, quali possano essere le specie e le difficoltà tecniche da incontrare per l’adozione delle varianti stesse. L’Impresa avrà solo diritto al pagamento dei lavori che risultassero effettivamente eseguiti per ordine della Direzione Lavori, valutati con i prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazione non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma degli artt.161-162-163 del DPR 207/2010 e smi. In ogni modo, la presenza delle varie categorie di lavoro negli elaborati di progetto facenti parte integrante del contratto, non impegna l’Amministrazione alla loro esecuzione, in quanto l’Amministrazione stessa si riserva la più ampia facoltà di far eseguire tra esse quelle che ritiene utili nell’interesse dell’opera, e ciò a suo insindacabile giudizio. Nel caso in cui per le categorie dei lavori ordinati non risultassero in elenco le voci specifiche, si procederà secondo quanto disposto dall’art. 56 della L.R. 5/2007 e dagli articoli artt.161-162-163 del DPR 207/2010 e smi. Nessuna variazione o addizionale al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall’art. 56 della L.R. 5/2007, dall’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e smi e dall’art. 310 del DPR 207/2010. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell’esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell’apposita relazione da inviare alla stazione appaltante. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 114, comma 2, del DLgs 163/2006 e dell’art. 311 del DPR 207/2011, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art. 311 del DPR 207/2011 sono ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. La stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in

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diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.

ART.17. Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART.18. Prestazioni in economia

Per quanto riguarda l’esecuzione e gestione dei lavori in economia si fa riferimento all’art. 125 del D.Lgs.163/06, al capo III del DPR. 207/2010. Occorrendo eseguire lavori in economia, l’Impresa é obbligata a fornire gli operai, i mezzi d’opera, utensili e materiali occorrenti. Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori e verranno registrate giornalmente su appositi moduli compilati e rilasciati firmati dalla stessa Direzione. Detti moduli costituiscono l’unico documento sul quale l’Impresa potrà appoggiarsi per la stesura delle fatture e delle liste relative alle prestazioni in parola. Per le somministrazioni di mano d’opera, fornitura, materiali e mezzi d’opera, noli e trasporti in economia, non ricompresi nell’elenco prezzi vanno utilizzati i prezzi determinati dalla Commissione Provinciale Rilevamento Prezzi di Cagliari. Resta inteso che le prestazioni in economia non saranno soggette a revisione prezzi. I prezzi non contemplati nel contratto verranno valutati ed approvati ai sensi dell’art.163 del DPR. 207/2010. Per la fornitura di mano d’opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati anche l’uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui l’Impresa dovrà dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale all’esecuzione dei lavori. Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per i materiali regolarmente posti a deposito in cantiere, protetti nel modo più idoneo per la loro conservazione e poi resi a piè d’opera. Per i trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi. Per i noleggi, con

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detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d’opera occorrenti per il funzionamento dei mezzi; il tempo di noleggio è quello effettivamente impiegato per eseguire il lavoro. Qualsiasi prestazione in economia dovrà essere documentata da appositi rapporti firmati dalla Direzione dei Lavori e dalla Impresa nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni. L’appaltatore dovrà fornire la manodopera per eseguire i lavori in economia a termini di contratto.

ART.19. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. L’appaltatore é tenuto ad affidare la Direzione Tecnica dei lavori ad un tecnico abilitato che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica, qualora non possa svolgerla direttamente. La comunicazione del nominativo del predetto tecnico dovrà essere inoltrata all’Amministrazione prima della consegna dei lavori stessi. Il predetto tecnico dovrà dimostrare di essere iscritto ad un Albo Professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze dell’Impresa, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione dell’incarico. La Ditta appaltatrice deve quindi indicare all’Ente appaltante un recapito dotato di un numero telefonico di rete fissa, purché ad una distanza non superiore ai 30 Km e numero telefonico di rete cellulare del quale sia verificata l’efficienza e la copertura nei luoghi d’uso purché sia possibile l’intervento entro un’ora dalla chiamata da parte dell’Amministrazione Comunale. Il numero telefonico va comunicato all’Ente appaltante entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e comunque ogni volta che interviene una variazione del recapito e/o del relativo numero telefonico.

ART.20. Trattamento dei lavoratori

Ai sensi dell’art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, l’Impresa è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l’Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’Impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono alla Amministrazione prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs 163/06. L’Impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La suddetta documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha tuttavia la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Ai sensi dell’art. 52, comma 1 della L.R. n. 5/2007 l’appaltatore avrà:

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a. L’obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell' appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b. L’obbligo di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;

Le imprese hanno l’obbligo di presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti; L’'amministrazione appaltante di subordina la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal Contratto Collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti e in mancanza, quello risultato dagli accordi locali, e ciò anche se l’Impresa non sia iscritta alla rispettiva organizzazione dei datori di lavoro. Non è consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. Ove fosse necessario l’Appaltatore è tenuto a prolungare l’orario di lavoro nel cantiere senza diritto ad alcun maggiore compenso neppure in caso di lavoro notturno o festivo ai sensi dell’art. 27 del Capitolato Generale. Ai sensi dell’art. 4. Del DPR 207/2010 per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del regolamento, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai sensi dell’art. 5 del DPR 207/2010 per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice (DLgs 163/2006), impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del regolamento, possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del

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contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.

ART.21. Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori – Piano della sicurezza dei

lavoratori

L’Impresa si obbliga a presentare all’Amministrazione appaltante, prima di ogni intervento da compiersi, comunicato dalla Direzione Lavori il programma esecutivo di cui all’art. 43 del D.P.R. 207/2010, da cui risulti lo sviluppo dell’intervento stesso nel tempo stabilito nell’ordine di lavoro emanato dalla Direzione Lavori. Il programma dovrà tenere conto anche dei tempi occorrenti per l’impianto di cantiere e per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio prima dell’inizio effettivo dei lavori ed essere compatibile con le esigenze del traffico così come saranno indicate dalla Direzione Lavori e dai competenti uffici comunali. La Direzione Lavori avrà la facoltà di accettare l’elaborato proposto, ovvero di richiedere all’Impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché per il coordinamento con altri interventi eventualmente in atto o previsti nel territorio. Il programma dei lavori é impegnativo per l’Impresa, mentre nessuna responsabilità può discendere alla Direzione Lavori per l’approvazione data per quanto concerne l’idoneità e l’adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti, che l’Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d’opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze impreviste, l’Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni, che a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l’Impresa possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere. Ogni cambiamento al programma approvato dovrà essere sottoposto per iscritto alla Direzione Lavori e avere il benestare di quest’ultima. Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine stabilito, consenta anche, ove richiesto dall’Amministrazione, l’anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle opere. L’Impresa é espressamente tenuta a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razionale. Nessuna opera potrà essere iniziata senza il benestare della Direzione Lavori e prima che la stessa abbia approvato i disegni costruttivi particolareggiati dell’opera medesima. L’Impresa è tenuta a rieseguire a sue spese tutte quelle lavorazioni che non siano conformi agli elaborati progettuali, approvati dalla Direzione Lavori, oppure eseguiti senza la necessaria diligenza e magistero. L’Impresa dovrà, attraverso dichiarazione esplicita da inoltrarsi all’Amministrazione appaltante, comunicare di aver adempiuto ed impegnarsi ad adempiere per tutta la durata dei lavori e sino al collaudo definitivo delle opere agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro come definiti dal D.Lgs 81/2008, intendendosi l’Impresa ovvero il suo legale rappresentante quale “datore di lavoro” ai sensi del predetto D.Lgs 81/2008 nei riguardi della “unità produttiva” costituita dal cantiere per la costruzione delle opere di cui al presente appalto. L’Impresa ovvero il suo legale rappresentante è responsabile in particolare degli obblighi di tutela della salute dei lavoratori e della loro formazione ed informazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008, ed è inoltre

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responsabile della formazione ed informazione previste dal D.Lgs 81/2008 concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sui luoghi di lavoro. L’Affidatario dei lavori principali é tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. Nell’ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo spetta all’impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico del cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Le autorità , aventi giurisdizione nella località in cui devono eseguirsi i lavori, dalle quali le Imprese partecipanti alla gara potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza applicabili ai lavori nel cantiere durante l’esecuzione dell’appalto sono quelle di seguito elencate:

− Ispettorato Provinciale del Lavoro - Sede di Cagliari; − Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Sede Provinciale di Cagliari; − Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Sede Provinciale di Cagliari; − Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza per la Provincia di Cagliari.

Le Imprese dovranno pertanto tenere conto in fase d’offerta degli oneri derivanti dai suddetti obblighi in vigore nella località in cui verranno eseguiti i lavori compresi nel presente appalto.

L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione di eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza (art.131 comma 2 lett. a D.Lgs 163/2006, un’eventuale piano di sicurezza sostitutivo (quando il medesimo non sia previsto) e un piano di sicurezza dei lavori per quanto riguarda le proprie scelte autonome e relative responsabilità. Definisce i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e rilascia una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 304 del decreto legislativo n. 81 del 2008 all'articolo 3, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al Punto 3.1, Allegato XV, D.Lgs. 81/2008, introdotto dall'articolo 146 del d.lgs. n. 106 del 2009. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi dell’ articolo 91, comma 1, lett. b del decreto legislativo n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad una associazione temporanea di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento a cura della Stazione appaltante. L’Appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

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L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore. L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

ART.22. Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. L’Appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

ART.23. Piano operativo di sicurezza

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del Punto 3.2, Allegato XV D.Lgs 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e relative modifiche (secondo il d.lgs. n. 106 del 2009) e contiene inoltre le notizie, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. L’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e relative modifiche (secondo il d.lgs. n. 106 del 2009).

ART.24. Installazione e impianti di cantiere

Unitamente al programma lavori l’Impresa é tenuta a presentare all’approvazione della Direzione Lavori un elaborato con il dettaglio delle disposizioni e dei provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso, nonché la documentazione che essi sono atti a fare conseguire, con la dovuta sicurezza, l’avanzamento regolare dei lavori stessi per garantire la completa ultimazione entro il periodo di tempo stabilito nell’ordine di lavoro. A corredo di tale elaborato l’Appaltatore dovrà presentare tutti i dettagli relativi ai principali impianti di cantiere ed alle installazioni meccaniche principali.

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ART.25. Consegna dei lavori in tempo utile per la loro ultimazione – penale in

caso di ritardo

L’Amministrazione effettua la consegna dell’esecuzione, entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto e quando l’Impresa abbia prodotto le autorizzazioni definitive e le relative convenzioni con gli enti ed amministrazioni interessate dai lavori. In assenza di alcuni di detti permessi, licenze, autorizzazioni, l’Impresa dichiarerà esplicitamente nel verbale di consegna di aver attivato le procedure inerenti l’ottenimento dei permessi, e riguardo a quelle autorizzazioni non ancora ottenute dichiarerà pure esplicitamente di tenere sollevata l’Amministrazione appaltante per gli eventuali oneri derivanti dal ritardo nell’ottenimento delle stesse. Qualora vi siano ragioni d’urgenza l’Amministrazione si riserva di consegnare i lavori subito dopo l’aggiudicazione definitiva dei lavori art.11 comma 9 del Codice e art. 153 del DPR 207/2010 e smi. Nel programma esecutivo dei lavori predisposto dall’impresa per ogni singolo intervento si dovrà altresì tenere conto delle esigenze del traffico delle strade limitrofe e dell’intero quartiere dove saranno effettuati i lavori. Dovrà comunque e sempre essere garantito il traffico pedonale e l’accesso agli immobili ai residenti e a coloro che svolgono attività nelle zone nelle quali si svolgono lavori e dovrà sempre essere assicurato, nelle stesse zone, il mantenimento e la continuità dei servizi esistenti (acqua, telefono, elettricità, etc.) sia pure con opere provvisorie a carico dell’Impresa. Il tempo per l’esecuzione delle forniture in opera è stimato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del contratto di fornitura per la fornitura del materiale e in 19

(diciannove) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna del materiale per la posa in opera dello stesso. Si precisa che in detto termine è compreso altresì quello occorrente per tutte le operazioni e procedure di cui ai commi che precedono, per l’impianto del cantiere e per l’ottenimento, dalle competenti Autorità, delle eventuali concessioni e/o il riscatto e/o la revoca di quelle preesistenti, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell’effettivo inizio dei lavori e durante lo svolgimento di questi, sono compresi i tempi destinati a lavorazioni da parte di altre imprese. La penale pecuniaria, art. 145 del DPR 207/2010, viene stabilita nella misura pari all’1‰ dell’importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dell’esecuzione salvo cause di comprovata forza maggiore, documentate in apposita richiesta di proroga. In caso di ritardata ultimazione l’Impresa dovrà inoltre rimborsare all’Amministrazione le maggiori spese di assistenza sostenute per il ritardo, secondo quanto previsto dal Capitolato Generale. La sospensione dei lavori è eseguita ai sensi dell’art. 158 del D.P.R. 207/2010.

ART.26. Sospensione e ripresa dei lavori – proroghe

Ai sensi dell’art. 158 del DPR 207/2010 qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall’articolo 159, comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l’interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. Il Direttore dei Lavori, con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di

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avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo 190 del DPR n° 207/2010. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il Responsabile del Procedimento dà avviso all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Ai sensi dell’art. 159 del DPR 207/2010 nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. 6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 158 del DPR 207/2010 determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il crono programma. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ART.27. Danni di forza maggiore

Ai sensi dell’166 del DPR 207/2010 l’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere

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inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l’esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

ART.28. Risoluzione del contratto

In casi di reati accertati, di negligenza o di inadempienza dell’Impresa agli obblighi contrattuali, che possano compromettere la buona riuscita dell’opera e la sua esecuzione in accordo con i tempi contrattuali, l’Amministrazione si riserva il diritto di sciogliere il contratto ai sensi degli articoli 134, 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006.

ART.29. Pagamenti a saldo

L’Impresa prende atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 1° del D.L. 28.03.1997 n. 79 convertito in legge 28 maggio 1997 n. 140, non le verrà corrisposta alcuna anticipazione. L’Impresa dichiara pertanto espressamente di avere tenuto conto di questa circostanza nella formulazione dell’offerta economica. Il Pagamento avverrà in unica soluzione a seguito della consegna del certificato di regolare esecuzione come previsto dall’art.143 comma 2 del DPR 207/2010.

ART.30. Ultimazione dei lavori

Ai sensi dell’art.199 del DPR 207/2010 in esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.

ART.31. Certificato di regolare Esecuzione

Ai sensi dell’Art. 312 del Regolamento i contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme del presente titolo. Il certificato di verifica della conformità contiene gli elementi di cui all’articolo 322 del DPR 207/2010.

ART.32. Dichiarazione relativa ai prezzi

L’amministrazione ritiene in via assoluta che l’Appaltatore, prima di aderire all’appalto abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle cave per la estrazione dei materiali tutti occorrenti, come e dove si possa provvedere l’acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola d’arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’appalto. Il ribasso offerto in sede di gara dall’aggiudicatario, con riferimento alla tipologia a dei lavori definita a corpo vanno interpretati come previsto dall’art 118, comma 2 del DPR 207/10 e pertanto valutati e, senza eccezione alcuna, accettato dall’Impresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, in quanto essi comprendono:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna

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eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada ed ogni onere per conferire a discarica il materiale proveniente dagli scavi;

b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere;

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso ed ogni accessorio;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazione temporanee e diverse; mezzi d’opera ed apprestamenti provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, tutti i costi connessi alla sicurezza fisica dei lavoratori ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nel prezzo offerto compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Impresa dovrà sostenere a tale scopo. Il prezzo, offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale d’appalto , si intende dunque accettato dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo ed indipendente da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell’appalto, salvo l’osservanza delle vigenti disposizioni di Legge sulla revisione del prezzo di appalto, convenendosi che all’eventuale revisione del prezzo si provvederà a seconda delle norme e delle modalità in vigore al momento in cui si effettuerà la revisione stessa.

I prezzi si intendono compresi di spese generali pari al 15%, dell’utile d’impresa pari al 10%, di imprevisti, dei costi derivanti: per il fermo lavori, per gli interventi di qualsiasi genere per la presenza di sottoservizi esistenti, per i problemi connessi con la presenza di intenso traffico e le necessarie deviazioni del traffico, dalla necessità di spurgare ed aggottare opere fognarie esistenti e di trasportare a rifiuto materiali anche inquinanti, su aree idonee. L’Impresa è perfettamente edotta di tutti gli oneri derivanti dalla particolare organizzazione che dovrà essere data al cantiere ed alla sequenza delle lavorazioni. Nei prezzi è compensata ogni difficoltà, ogni onere e rallentamento ai lavori che dovesse nascere per questo motivo. Sono pure compresi nel prezzo, tutti gli oneri derivanti dal dovere l’Impresa garantire, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, il transito pedonale e gli accessi alle proprietà per i residenti e coloro che esercitano attività nelle zone nelle quali sono aperti i cantieri. Con la firma del contratto l’Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo l’Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d’arte, incluso il di suo beneficio.

ART.33. Invariabilità dei prezzi

Il prezzo offerto per l’esecuzione delle opere comprese nel presente appalto, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed in conseguenza l’Appaltatore, oltre alla corresponsione del prezzo medesimo, non potrà pretendere indennizzi, compensi o sovrapprezzi per nessun titolo. Ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del c.c.; si richiama il comma 9 del citato articolo 133 per ciò che riguarda la disciplina del prezzo chiuso.

ART.34. Definizione delle controversie

Ai sensi dell’art. 240 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest’ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.

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Ai sensi dell’articolo 239 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale dell’art. 241 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte così come precedentemente descritto, è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro del tribunale di Cagliari ed è esclusa la competenza arbitrale. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART.35. Cessione del contratto

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART.36. Oneri diversi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui agli artt. 5 del Capitolato Generale DM LL PP 145/2000, 4 e 165 del DPR 207/2010 e smi ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti fino al collaudo definitivo: 1. Tutte le spese contrattuali relative gara ed alla stipulazione del contratto, di bollo, registro, copie

del contratto e documenti allegati; ogni spesa per imposte sui materiali esistenti all’atto dell’appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma applicata anche se per legge sia attribuita all’Amministrazione Appaltante, intendendosi trasferire sempre all’Impresa l’onere e la cura della relativa denuncia, ed ammettendo comunque la rivalsa dell’Amministrazione verso l’Impresa, ad eccezione delle spese di pubblicazione del bando, che restano a carico dell’Amministrazione;

2. Lo studio, l’impianto, il montaggio e lo smontaggio dei cantieri e delle relative macchine ed attrezzature, tali che per modernità e per coordinato impiego assicurino una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere, compresi i baraccamenti per l’alloggio e mensa operai secondo le norme del Ministero del Lavoro nonché la redazione del Piano di sicurezza dei lavoratori;

3. L’approvvigionamento di energia elettrica (tramite appropriato contratto con società di produzione) con eventuale allaccio alla rete (con appropriato contratto con società di trasmissione) tipo ENEL, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete, con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovrà essere disponibile tutta l’energia occorrente per l’alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli altri impianti sussidiari, comunque dislocati, restando l’Impresa responsabile della piena e continua efficienza della alimentazione. Si intende inclusa l’alimentazione elettrica necessaria per le prove e la messa in servizio di tutti gli impianti;

4. Tutte le spese di provvista d’acqua per i lavori e per ogni altra necessità dell’Impresa; 5. La sorveglianza sia di giorno che di notte nei cantieri, con il personale e illuminazione necessari, e

la guardianìa dei locali, attrezzi, macchine, materiali anche se di proprietà di altre Imprese,

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nonché di tutti i beni della Amministrazione; 6. Costruire e mantenere, quali parti integranti del cantiere, adatti baraccamenti - in conformità con

lo standard di vita attuale - per le maestranze col corredo di locali e servizi accessori e provvedere ai servizi igienici sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro;

7. Lo svolgimento, incluse le spese e gli oneri, nessuno escluso, di tutte le pratiche e le autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti (ENEL, ENPI, ISPESL, ANCC, Ispettorato del lavoro, VV.FF., ANAS, Amm.ne Provinciale, Amm.ni Comunali etc.) sia per le installazioni di cantiere che relativamente alle opere da realizzare. Sarà cura dell’Impresa ottenere il rilascio delle relative concessioni, permessi, convenzioni, da stipularsi in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale sulla base dei disegni esecutivi elaborati dall’Impresa stessa aggiudicataria.

8. In caso di reperimento nei luoghi di esecuzione dei lavori di cemento amianto l’impresa ha l’obbligo di redigere il piano di smaltimento del cemento amianto, di farlo approvare alle competenti autorità sanitarie ASL, ha l’obbligo di modificare il piano della sicurezza contrattuale, conformandolo in funzione delle esigenze proprie della rimozione e dello smaltimento del cemento amianto.

9. Lo svolgimento delle pratiche per l’autorizzazione da parte del Servizio Igiene Pubblica e Medicina del Lavoro competente. Comunicazione all’Azienda A.S.L. competente di inizio lavori e dati anagrafici degli addetti alle operazioni di bonifica. Trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, il piano di lavoro relativo alle opere di bonifica da amianto ed il Piano Operativo di Sicurezza, quando ne sia prevista la redazione, dell’Impresa Aggiudicataria.

10. In caso di reperimento nei luoghi di esecuzione dei lavori di rifiuti l’impresa dovrà effettuare il prelievo campioni massivi necessari alla caratterizzazione del rifiuto, eseguiti da Laboratorio avente requisiti specificati nel D.M. 14 maggio 1996 e accreditato secondo D.M. Sanità 07 luglio 1997.

11. Monitoraggi ambientali e/o personali da eseguire prima, durante e dopo le operazioni di bonifica da amianto e relative analisi in NOCF, sa eseguire da laboratorio di analisi avente requisiti specificati nel D.M. 14 maggio 1969 e accreditato secondo il D.M. Sanità n. 07/7/1997.

12. Eventuale campionamento del terreno oggetto di bonifica da amianto (ove richiesto dagli Enti competenti) da eseguire con metodi di perforazione a secco senza fluido di perforazione a “percussione” con campionature a pareti spesse e relativo stoccaggio dei campioni prelevati in cassette catalogatrici.

13. L’appaltatore fornirà fotocopia di valido documento d’identità dei lavoratori, se extracomunitari e sprovvisti di documento d’identità fotocopia del permesso di soggiorno o del visto d’ingresso. Per i lavoratori addetti alla rimozione dei MCA dovrà essere presentata copia del certificato di abilitazione alla manipolazione dell’amianto con l’indicazione della località d’ottenimento di detti certificati e relativa attestazione di idoneità igienico – sanitaria.

14. Le spese e gli oneri per la sicurezza e salute dei lavoratori necessari soprattutto per le operazioni di bonifica dei terreni dalle discariche non previsti negli oneri di sicurezza

15. Le spese ed oneri per il collaudo di cui all’art. 224 del Regolamento n° 207/10 nonché per i collaudi funzionali delle apparecchiature. Tutte le prove in fabbrica saranno eseguite a totale carico della Ditta aggiudicataria, comprese le spese per l’eventuale taratura di strumenti occorrenti per l’esecuzione delle prove e le spese per il personale incaricato dall’Amministrazione ad assistere alle prove.

Sono a completo carico dell’impresa, la quale dovrà eseguire quanto elencato a sua cura e spese:

1. Il far pervenire entro i primi cinque giorni di ogni mese (fa fede il timbro postale), a mezzo

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raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Amministrazione appaltante i dati relativi alla manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi utilizzati sia di proprietà che a nolo indicando le relative targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi all’avanzamento lavori. In mancanza di tale comunicazione mensile, vi provvederà la Direzione Lavori addebitando le spese per acquisire le suddette notizie. Alla Direzione Lavori è altresì riservato il diritto di eseguire rilievi statistici sulla manodopera, materiali e mezzi dell’Impresa e sugli altri elementi di costo.

2. Tutti gli oneri per l’occupazione temporanea o definitiva dei terreni occorrenti per l’impianto del cantiere per discariche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori appaltati, per strade provvisorie di servizio, provvedendo inoltre a propria cura e spese a tutti i permessi o licenze necessari; tutti gli indennizzi ai proprietari della cava e dei terreni dai quali saranno estratti tutti i materiali da costruzione, tutti gli oneri per l’esercizio delle cave, per aprire le vie di accesso, gli scoli e per la sistemazione dei terreni al termine dei lavori; la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero interessati per le opere, provvedendo all’uopo, a sue spese, con opere provvisionali;

3. Provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi e licenze necessarie per attraversamenti di opere pubbliche ed alle indennità di occupazione temporanea, relative a vie di passaggi, anche privati, che venissero interessati per la costruzione delle opere; e provvedere all’uopo, a sue spese, con opere provvisionali atte e garantire il regolare esercizio. Tali obblighi ed oneri sussistono per tutte le canalizzazioni di qualsiasi genere (idriche, telefoniche, elettriche etc.). Inoltre, su richiesta dell’Amministrazione, dovrà provvedere all’eventuale anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzione di allacci elettrici, telefonici etc. per le opere previste in progetto. A tale proposito l’Impresa dovrà provvedere a propria cura e spese all’esatto e puntuale rilevamento di tutti gli esistenti sottoservizi al fine di evitarne il danneggiamento e/o di garantirne la continuità di funzionamento. Pertanto ogni e qualunque danno dovrà essere a carico dell’Impresa che dovrà prontamente porvi rimedio;

4. I gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti dalle Amministrazioni nella cui giurisdizione rientrano le opere, le tasse sui trasporti e per i contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero imposte all’impresa in conseguenza delle opere appaltate e dei lavori eseguiti;

5. Provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio alberi ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi, alla demolizione e ricostruzione dei muri di confine, al ripristino e mantenimento delle recinzioni;

6. Consentire in ogni momento libero accesso ai funzionari ed incaricati dell’Amministrazione appaltante per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri, le forniture dei prefabbricati e l’esecuzione delle altre opere;

7. Consentire l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono il lavoro per conto diretto dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione appaltante, non potrà pretendere compensi di sorta. Dovrà pure essere concesso senza compenso il transito attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio, ad automezzi dell’Amministrazione e di altre ditte che lavorano per conto dell’Amministrazione. Dovrà inoltre essere garantito, sempre e con tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza, il

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transito pedonale per i residenti nei tratti di strade con lavori in corso e rendere in qualunque condizione agevole l’accesso degli stessi alle rispettive proprietà;

8. Costruire apposite passerelle di legno o altro materiale della larghezza minima di m 0,90 e protette lateralmente con adatte ringhiere per dare comodo accesso pedonale ai fabbricati prospicienti le strade;

9. Il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale dell’Amministrazione, a visitatori e a residenti anche in assenza di preavviso all’Impresa, durante i sopralluoghi e visite ai cantieri.

10. I danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore;

11. Tutti gli oneri per mantenere durante i lavori anche a mezzo di deviazioni, by pass e opere provvisorie l’efficienza e la continuità di esercizio delle condotte e di tutti i servizi esistenti che vengono ad interferire con le opere in appalto. Garantire altresì il regolare deflusso delle acque e la continuità di esercizio delle strade di ogni specie per quanto riguarda il traffico pedonale, delle linee elettriche, telefoniche, telegrafiche e fibre ottiche, dei passaggi pubblici e privati, degli acquedotti in genere, di qualsiasi utenza o proprietà pubblica o privata, rimanendo a carico dell’Impresa ogni onere e spesa per eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate;

12. La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, dalla loro ultimazione sino alla data di approvazione da parte dell’Amministrazione degli atti di collaudo definitivo o del certificato di regolare esecuzione. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero nelle opere eseguite, e quanto occorre per dare all’atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, completamente pulite e pronte per l’esercizio, restando esclusi soltanto i danni prodotti da forza maggiore considerati dal presente Capitolato e sempre che l’Impresa ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall’art. 20 - Compensi all’appaltatore per danni cagionati da forza maggiore - del Capitolato Generale;

13. L’obbligo di mantenere efficienti, dopo ultimati i lavori, le installazioni di cantiere per quegli eventuali lavori complementari che si rendessero necessari prima e dopo la messa in esercizio delle opere e questo sino a sei mesi oltre la data di collaudo o dell’emmissione del certificato di regolare esecuzione;

14. Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada in vigore;

15. La riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verifichino alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;

16. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche e private nonché a persone, restando liberi ed indenni l’Amministrazione ed il suo personale;

17. L’appaltatore é responsabile verso l’Amministrazione anche dei danni alle opere provocati da terzi;

18. L’esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro. L’ottenimento, a richiesta dell’Amministrazione, di tutti i permessi di attraversamento trasversali e longitudinali lungo le strade, ferrovie, canali, linee elettriche, etc. necessari per la realizzazione dell’opera. Le spese relative a tali prestazioni saranno a completo carico dell’Appaltatore e non potranno essere in alcun modo ascritte all’Amministrazione Appaltante;

26 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

19. La fornitura di un adeguato numero di fotografie a colori, formato 18x24, delle lavorazioni realizzate da allegare in duplice copia ad ogni stato d’avanzamento e riproducenti lo stato dei lavori fino a quel momento. All’assolvimento di questo obbligo sarà condizionata la liquidazione dello stato di avanzamento. All’atto della richiesta del collaudo l’Impresa dovrà inoltre inviare un numero significativo di fotografie a colori 18 x 24 riproducenti altrettanti aspetti dell’opera ultimata, anche esse in duplice copia. Copia delle fotografie dovrà essere consegnata anche su formato digitale.;

20. La sistemazione di tutte le aree, circostanti le opere eseguite e modificate dalle attività di cantiere, mediante il ripristino dello status quo (lo stato preesistente);

21. L’obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località e successivamente stipulato per la categoria. L’Appaltatore é obbligato altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti o receda da esse;

22. L’Appaltatore é responsabile, in rapporto alla stazione Appaltante, della osservanza delle norme di cui al precedente comma da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del sub-appalto. In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che l’infrazione sia stata accertata dall’Amministrazione o denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione avrà facoltà di operare una ritenuta del 20% sui certificati di pagamento a titolo di garanzia per l’adempimento di detti obblighi se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati. Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti suddetti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza é stata definita;

23. É fatto obbligo all’Impresa di comunicare all’Amministrazione Appaltante a mezzo raccomandata, entro i termini fissati dalla stessa, tutti i dati relativi alla occupazione della manodopera ed all’avanzamento dei lavori. Alla Direzione Lavori è riservato il diritto di eseguire rilievi statistici sulla manodopera, materiali e mezzi dell’Impresa e sugli altri elementi di costo, trasporto etc.;

24. Provvedere alla fornitura dell’acqua da bere per gli operai addetti ai lavori. L’Appaltatore é inoltre obbligato alla costruzione e manutenzione dei locali di pronto soccorso e di infermeria e a dotarli di mezzi strumenti e medicinali con particolare riguardo alle necessità in caso di infortuni, come previsto nel Piano di sicurezza e coordinamento;

25. Le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni ricadrà sull’Appaltatore, restandone sollevata tanto l’Amministrazione appaltante quanto il personale da questa proposto alla Direzione e sorveglianza;

26. Tutti i mezzi necessari per il trasporto del personale e materiali dell’impresa; 27. Tutti gli oneri relativi alla redazione del documento di valutazione dei rischi (D.Lvo. n° 81/08 e

succ. mod.), all’integrazione del Piano di sicurezza alle effettive modalità esecutive (P.O.S.) nonché l’effettuazione delle visite mediche ai sensi del citato D.Lvo. n° 81/08 e la convenzione

27 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

del medico competente per l’intera durata dei lavori; 28. Ogni e qualunque onere derivante dalla necessità di spurgare, aggottare opere fognarie esistenti

e di trasportare a rifiuto materiali anche inquinanti con modalità e in recapiti idonei; 29. Dotarsi dei mezzi idonei che permettano l’effettuazione degli interventi in ogni tipo di

situazione ambientale e di spazio; 30. Programmare ed eseguire le attività previste in modo tale da ridurre al minimo i disagi al

traffico urbano e la durata delle temporanee deviazioni di flusso delle portate afferenti al tratto di condotta da ispezionare nonché delle sue confluenze. L’attività programmata dovrà essere trasmessa all’amministrazione appaltante;

31. Provvedere alla apposizione della segnaletica, anche stradale, necessaria all’esecuzione delle operazioni oggetto dell’appalto, in modo che le stesse possano svolgersi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

32. Provvedere alla eventuale rimozione dello strato di asfalto dai pozzetti nascosti. Sarà a carico dell’Impresa l’onere del trasporto e dello smaltimento dei detriti in discarica autorizzata;

33. Provvedere alla riparazione di eventuali danni di qualsiasi genere che si verifichino durante l’esecuzione dell’appalto in dipendenza del modo di esecuzione del appalto stesso;

34. Sarà compito dell’Impresa risarcire gli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dell’appalto, fossero arrecati a proprietà pubbliche e private nonché a persone, restando liberi e indenni l’amministrazione appaltante ed il suo personale;

35. Lo svolgimento, incluse le spese e ogni altro onere, nessuno escluso, di tutte le pratiche per acquisire le autorizzazioni dagli enti istituzionalmente competenti necessarie per l’esecuzione del lavoro.

36. Il ripristino della vegetazione eventualmente danneggiata durante le lavorazioni. Nell’esecuzione delle opere verranno osservate tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti, regolamenti, circolari e ordinanze emesse per le rispettive competenze dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune, e degli enti dipendenti dallo Stato, e che comunque possono interessare direttamente o indirettamente l’oggetto del seguente appalto. L’Appaltatore dovrà tener conto all’atto della formulazione dell’offerta di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati e comunque di tutti gli oneri di cui al presente elaborato, nonché di tutti gli oneri per la manutenzione delle opere fino ad approvazione del collaudo e per la sicurezza. Non spetteranno altri compensi all’Appaltatore qualora l’importo dell’appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato Generale, e nella eventualità che l’Amministrazione Appaltante ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.

ART.37. Obblighi e responsabilità verso terzi

Nella esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l’Impresa dovrà predisporre le opere atte a proteggere e mantenere la regolare continuità delle strade di qualunque categoria nei cantieri, dei passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche, telefoniche, fibre ottiche, dei corsi d’acqua, degli acquedotti, delle proprietà pubbliche e private ed il loro regolare esercizio e godimento, rimanendone a suo carico gli oneri relativi come pure quelli derivanti dalle eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio o godimento ancorché autorizzate. L’Impresa si obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nella esecuzione dei lavori, sia garantita l’incolumità delle persone e non derivino danni alle cose. L’Impresa accetta che l’Amministrazione possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso l’Impresa unica e piena responsabile di ogni eventuale danno alle persone ed alle cose sollevando l’Amministrazione ed il personale di questa da qualsiasi responsabilità.

28 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

L’Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti, tutelatrici, delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica e diretta responsabile di ogni eventuale danno e inconveniente che, per fatto proprio e dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarità ed alla sicurezza dell’esercizio, del godimento e del traffico relativo ed alla libertà del deflusso delle acque.

ART.38. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni

qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal

direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni

previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

ART.39. Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

ART.40. Tabelloni indicativi

L’Impresa si impegna a fornire ed installare, a sua cura e spesa, nella sede dei lavori n° 1 (uno) tabellone del seguente tipo:

− lamiera in ferro di mm 10/10, delle dimensioni di m 2 x 3 composte da due elementi sovrapposti orizzontalmente di m 2 x 1,5 ciascuno.

La bozza del tabellone indicativi dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori. L’Impresa si impegna a provvedere all’installazione dell’anzidetto tabellone, nella località indicata dal Direttore dei lavori, mediante propri tubolari di ferro del diametro di mm 60, curando nella collocazione delle stesse la migliore visibilità. Il rischio del trasporto grava sulla Ditta fornitrice, alla quale competono le iniziative di azione e le azioni nei riguardi del vettore. L’Impresa, nel caso che il tabellone giunga a destinazione non in perfette condizioni, è tenuta alla loro sostituzione. Il cartello dovrà essere apposto in corrispondenza di ogni cantiere da installarsi. Nel caso dovessero installasi più cantieri contemporaneamente, dovrà essere apposto un cartello per ogni cantiere in esercizio.

ART.41. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 145/00, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari. A carico esclusivo dell’Appaltatore restano le imposte e qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro gravi sulle forniture e opere oggetto dell’appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l’imposta o l’onere qualsiasi risulti intestato a nome della Stazione appaltante. L’imposta sul valore aggiunto è regolata come per Legge.

29 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

30 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

PARTE SECONDA

CAPO III - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

ART.42. Indicazioni generali

1.Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere il luogo da cui prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. In caso di contestazioni, si procederà ai sensi dell'art. 137 del regolamento n. 554/1999. 2.Quando la Direzione dei Lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore. 3.I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative. 4.Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 9 gennaio 1996) e relative circolari esplicative. 5.Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 6.L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 7.Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 8.Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. 9.L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 10.Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. 11.Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a

31 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantire l'autenticità. 12.Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. 13.I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere devono possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate. In assenza di nuove ed aggiornate norme, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive.

ART.43. Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida (norma UNI EN ISO 7027), priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al Regio Decreto 2231/39; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche) nonchè alle norme UNI EN 459-1 e UNI EN 459-2. c) Cementi e agglomerati cementizi. 1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme UNI EN 197-1, UNI EN 197-2 e UNI EN 197-4. 2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999 n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformita' per i cementi) i cementi di cui all’art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. 3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal Regio Decreto 2230/39. e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Materiali in Genere" e la norma UNI 5371. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

32 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

ART.44. Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro o in pietra da taglio. 2) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934-2, si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere", l'attestazione di conformità alle norme UNI EN 934, UNI EN 480, UNI 10765, UNI 7110. 3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D. M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

ART.45. Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D. M. LL.PP. 20 novembre 1987 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento). Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma UNI EN 771. Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D. M. LL.PP. 20 novembre 1987. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D. M. di cui sopra. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. E' facoltà della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

ART.46. Acciaio per Cemento Armato

1.Requisiti principali - Non si devono porre in opera armature ossidate, corrose, recanti difetti superficiali, che ne riducano la resistenza o ricoperte da sostanze che possano ridurne sensibilmente l’aderenza al conglomerato. 2.Acciai in barre tonde lisce - Le barre di acciaio tonde lisce devono possedere le proprietà indicate nel successivo prospetto. Tabella – Barre di acciaio tonde lisce

33 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

Tipo di acciaio Fe B 22 k Fe B 32 k

Tensione caratteristica di snervamento.….........fyk N/mm2 Tensione caratteristica di rottura.….................... ftk N/mm2 Allungamento.................................................... A5% Piegamento a 180° su mandrino avente diametro D

≥ 215 ≥ 335 ≥ 24 2

≥ 315 ≥ 490 ≥ 23 3

Si devono usare barre di diametro compreso tra 5 e 30 mm. 3.Acciai in barre ad aderenza migliorata - Le barre di acciaio ad aderenza migliorata si differenziano dalle barre lisce per la particolarità di forma atta ad aumentare l’aderenza al conglomerato cementizio e sono caratterizzate dal diametro Ø della barra tonda equipesante, calcolato nell’ipotesi che la densità dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/d m3. Le barre ad aderenza migliorata devono avere diametro:

– 5 ≤ Ø ≤ 30 mm per acciaio Fe B 38 k; – 5 ≤ Ø ≤ 26 mm per acciaio Fe B 44 k, salvo quanto specificato al punto 2.2.7 del D.M. 9

gennaio 1996. 4.Caratteristiche meccaniche e tecnologiche - Gli acciai in barre ad aderenza migliorata devono possedere le caratteristiche indicate nel seguente prospetto, valutando le tensioni di snervamento e di rottura come grandezze caratteristiche secondo quanto indicato al punto 2.2.8 del D.M. 9 gennaio 1996. La prova di piegamento e raddrizzamento si esegue alla temperatura di 20 ± 5°C piegando la provetta a 90°, mantenendola poi per 30 minuti in acqua bollente e procedendo, dopo raffreddamento in aria, al parziale raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il campione non deve presentare cricche. Tabella – Caratteristiche meccaniche degli acciai in barre ad aderenza migliorata

Tipo di acciaio Fe B 38 k Fe B 44 k

Tensione caratteristica di snervamento

fyk N/mm2 ≥ 375 ≥ 430

Tensione caratteristica di rottura ftk N/mm2 ≥ 450 ≥ 540 Allungamento A5 % ≥ 14 ≥ 12

fino a 12 mm Piegamento a 180 su mandrino avente diametro D

3 4

oltre 12 mm fino a 18 mm

6 8

oltre 18 mm fino a 25 mm

8 10

Per barre ad aderenza migliorata aventi ����

oltre 25 mm fino a 30 mm

Piegamento e raddrizzamento su mandrino avente diametro D

10 12

(*) Il diametro Ø è quello della barra tonda liscia equipesante.

I limiti precedentemente definiti saranno controllati nello stabilimento di produzione e si riferiranno agli stessi campioni di cui alle prove di qualificazione (allegato n. 4, punto 1.1 del D.M. 9 gennaio 1996). In tali limiti fy rappresenta il singolo valore di snervamento, fyk il valore nominale di riferimento ed ft il singolo valore della tensione di rottura. 5.Prova di aderenza - Le barre ed i fili trafilati ad aderenza migliorata devono superare con esito positivo le prove di aderenza secondo il metodo «Beam-test» conformemente a quanto previsto nell’allegato 6 del

34 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

D.M. 9 gennaio 1996; nell’allegato stesso sono pure indicate le modalità di controllo del profilo da eseguirsi in cantiere o in stabilimento.

6.Fili di acciaio trafilato o laminato a freddo di diametro compreso fra 5 e 12 mm L’acciaio per fili deve rispondere alle proprietà indicate nel seguente prospetto. Tabella – Caratteristiche meccaniche dell’acciaio trafilato o laminato a freddo

Tensione fyk, ovvero f (0,2)k Tensione caratteristica ftk Allungamento A10 Piegamento a freddo a 180° su mandrino avente diametro

N/mm2 N/mm2 % D

≥ 390 ≥ 440 ≥ 8 2

Per la prova di aderenza vale quanto precisato al punto 2.2.3.2 del D.M. 9 gennaio 1996. 7.Reti e tralicci di acciaio elettrosaldati - Le reti ed i tralicci devono avere fili elementari di diametro Ø compreso tra 5 e 12 mm e devono rispondere alle caratteristiche riportate nel seguente prospetto: Tabella – Caratteristiche meccaniche di reti e tralicci di acciaio elettrosaldati

Tensione fyk, ovvero f (0,2)k Tensione caratteristica ftk Rapporto dei diametri dei fili dell’ordito Allungamento A10 Rapporto ftk/ fyk

N/mm2 N/mm2 ∅min / ∅max %

≥ 390 ≥ 440 ≥ 0,60 ≥ 8 ≥ 1,10

La tensione di rottura, quella di snervamento e l’allungamento devono essere determinati con prova di trazione su campione che comprenda almeno uno dei nodi saldati. Il trattamento termico di cui al punto 2.2.1 del D.M. 9 gennaio 1996, non si applica per la determinazione delle proprietà meccaniche di reti e tralicci di acciaio elettrosaldato. Dovrà inoltre essere controllata la resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo, determinata forzando con idoneo dispositivo il filo trasversale nella direzione di quello maggiore posto in trazione. La distanza assiale tra i fili elementari non deve superare 35 cm. Tabella – Peso delle reti elettrosaldate

Peso in una direzione

Kg/m2

Interasse tondini in mm

Diametro

∅∅∅∅

mm

Peso barra

kg/m

50 75 100 125 150 200 250 300 350

4 5 6 7 8

0,099 0,154 0,222 0,302 0,394

1,98 3,08 4,44 6,04 7,89

1,32 2,05 2,96 4,03 5,26

0,99 1,54 2,22 3,02 3,94

0,79 1,23 1,78 2,42 3,15

0,66 1,03 1,48 2,01 2,63

0,49 0,77 1,11 1,51 1,97

0,39 0,62 0,89 1,21 1,58

0,33 0,51 0,75 1,01 1,31

0,28 0,44 0,63 0,86 1,13

35 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

9 10 11 12

0,499 0,617 0,746 0,888

9,98 12,30 14,90 17,80

6,60 8,18 9,84 11,80

4,99 6,17 7,46 8,88

4,00 4,93 5,97 7,10

3,30 4,09 4,92 5,88

2,49 3,08 3,73 4,44

1,98 2,45 2,96 3,52

1,65 2,04 2,46 2,94

1,43 1,76 2,13 2,54

Tabella – Sezioni delle reti elettrosaldate

Cm2 per metro

Barre portanti Barre trasversali

Diametro

∅∅∅∅

mm

Sezione

barra

Cm2 50 75 100 125 150 200 250 300 350

4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,126 0,196 0,283 0,385 0,502 0,635 0,785 0,947 1,130

2,52 3,93 5,65 7,69 10,05 12,70 15,70 18,90 22,60

1,68 2,62 3,77 5,13 6,70 8,45 10,50 12,60 15,10

1,26 1,96 2,83 3,85 5,02 6,35 7,85 9,47 11,30

1,01 1,57 2,30 3,00 4,00 5,10 6,30 7,60 9,10

0,84 1,31 1,88 2,56 3,35 4,23 5,22 6,31 7,53

0,63 0,98 1,41 1,92 2,51 3,18 3,92 4,74 5,65

0,50 0,79 1,13 1,54 2,01 2,54 3,14 3,79 4,52

0,42 0,65 0,94 1,28 1,67 2,12 2,61 3,15 3,76

0,36 0,56 0,81 1,10 1,43 1,81 2,24 2,71 3,23

8.Saldature Gli acciai saldabili saranno oggetto di apposita marchiatura depositata secondo quanto indicato nel punto 2.2.9 del D.M. 9 gennaio 1996, che li differenzia dagli acciai non saldabili. Sono proibite le giunzioni mediante saldatura in opera o fuori opera, nonché il fissaggio delle gabbie di armatura tramite punti di saldatura per tutti i tipi di acciaio per i quali il produttore non abbia garantito la saldabilità all’atto del deposito di cui al punto 2.2.9 suddetto. Per tali acciai l’analisi chimica effettuata su colata e l’eventuale analisi chimica di controllo effettuata sul prodotto finito devono inoltre soddisfare le limitazioni sotto riportate. Tabella – Requisiti accettazione analisi chimiche

Massimo contenuto di elementi chimici in % Elementi

Analisi su prodotto Analisi di colata

Carbonio C 0,24 0,22 Fosforo F 0,055 0,050 Zolfo S 0,055 0,050 Azoto N 0,013 0,012 Carbonio equivalente Ceq 0,52 0,50

Il calcolo del carbonio equivalente Ceq sarà effettuato con la seguente formula: Ceq = C + Mn/6 + (Cr+ Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15 in cui i simboli chimici denotano il contenuto degli

elementi stessi espresso in percentuale.

9.Deroga alle limitazioni dimensionali - Le limitazioni riguardanti i massimi diametri ammessi di cui al punto 2.2.3 del D.M. 9 gennaio 1996, non si applicano alle armature ad aderenza migliorata destinate a strutture in conglomerato cementizio armato di particolari caratteristiche e dimostrate esigenze costruttive.

36 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

L’impiego di tali armature di maggior diametro deve essere autorizzato dal Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Norme di riferimento

• UNI 8926 – Fili di acciaio destinati alla fabbricazione di reti e tralicci elettrosaldati per cemento armato strutturale.

• UNI 8927 – Reti e tralicci elettrosaldati di acciaio per cemento armato strutturale. • UNI 9120 – Disegni tecnici. Disegni di costruzione e d' ingegneria civile. Distinta dei ferri. • UNI 10622 – Barre e vergella (rotoli) di acciaio d'armatura per cemento armato, zincati a caldo. • CNR UNI 10020 – Prova di aderenza su barre di acciaio ad aderenza migliorata. • UNI ENV 10080 – Acciaio per cemento armato. Armature per cemento armato saldabili nervate

B500. Condizioni tecniche di fornitura per barre, rotoli e reti saldate. • UNI ISO 10065 – Barre di acciaio per l'armatura del calcestruzzo. Prova di piegamento e

raddrizzamento. • UNI ISO 3766 – Disegni di costruzioni e d’ingegneria civile. Rappresentazione simbolica delle

armature del calcestruzzo. • UNI ISO 10287 – Acciaio per calcestruzzo armato. Determinazione della resistenza dei nodi delle

reti saldate.

ART.47. Materiali metallici

I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e prove appresso indicate. In generale, i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili. Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurità o da sostanze anormali. La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego. - Acciai Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.M. 9 gennaio 1996 relativo alle «Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche». - Ghisa La ghisa grigia per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, alla norma UNI EN 1561. La ghisa malleabile per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità prescrizioni e prove, alla norma UNI EN 1562. - Piombo Il piombo dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, alle norme UNI 3165, UNI 6450. - Rame Il rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, alle vigenti norme. - Zincatura Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme UNI EN 10244-1 e UNI EN 10244-2.

37 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

ART.48. Tubazionl in genere

Per le tubazioni e le apparecchiature idrauliche valgono le disposizioni dell'art. 53 "Materiali in Genere" esse devono corrispondere alle vigenti Norme tecniche. Le prescrizioni di tutto questo articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si applicano anche ad ogni tipo delle tubazioni di cui agli articoli (tubazioni di acciaio, di ghisa, ecc.) del capitolo "Tubazioni" tranne per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per esse indicate. Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere conformi, ove applicabili, alle norme UNI EN 10311, UNI EN 10312, UNI EN 1123-1-2, UNI EN 1124-1-2-3, UNI EN 10224, UNI EN 13160-1. Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, comunque, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. Rivestimento interno Il rivestimento interno delle tubazioni non deve contenere alcun elemento solubile in acqua né alcun prodotto che possa dare sapore od odore all'acqua dopo un opportuno lavaggio della condotta. Il rivestimento interno non deve contenere elementi tossici. Tipi di giunti Oltre ai giunti specificati per i vari tipi di tubazioni (acciaio, ghisa, ecc.), potranno adottarsi, in casi particolari (come l'allestimento di condotte esterne provvisorie), i seguenti altri tipi di giunti: - Giunto a flange libere con anello di appoggio saldato a sovrapposizione, secondo le norme UNI EN 1092-1, e UNI 2299. - Giunto a flange saldate a sovrapposizione, secondo le norme UNI EN 1092-1. - Giunto a flange saldate di testa, secondo le norme UNI EN 1092-1. - Giunto Victaulic, automatico (che è di rapido montaggio e smontaggio, particolarmente indicato per condotte provvisorie e per tracciati accidentali). - Giunto Gibault (o simili, come Dresser, Viking-Johnson), costituito da un manicotto (botticella) e - 17 - da due flangie in ghisa, da bulloni di collegamento in ferro e da due anelli di gomma a sezione circolare, da impiegare per la giunzione di tubi con estremità lisce. Apparecchiature idrauliche Le apparecchiature idrauliche dovranno corrispondere alle caratteristiche e requisiti di accettazione delle vigenti norme UNI. Su richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore dovrà esibire, entro 30 GIORNI dalla data della consegna (o della prima consegna parziale) dei lavori e comunicando il nominativo della ditta costruttrice, i loro prototipi che la Direzione dei Lavori, se li ritenga idonei, potrà fare sottoporre a prove di fatica nello stabilimento di produzione od in un laboratorio di sua scelta; ogni onere e spesa per quanto sopra resta a carico dell'Appaltatore. L'accettazione delle apparecchiature da parte della Direzione dei Lavori non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di consegnare le apparecchiature stesse in opera perfettamente funzionanti.

ART.49. Tubazione di acciaio

Tubi di acciaio senza saldatura e saldati. I tubi di acciaio avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme UNI EN 10224, con diametro nominale DN da 40 a 900 mm per pressioni di esercizio rispettivamente da circa 40 a 140 kgf/cm². Saranno senza saldatura (per i diametri minori) oppure saldati longitudinalmente con saldatura elettrica a resistenza (per i diametri maggiori).

38 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

I tubi in acciaio saldato dovranno essere conformi alla norma UNI EN 10312 e corrisponderanno alle istruzioni fornite sul loro impiego dalla Circolare Ministero Lavori Pubblici 5 maggio 1966 n. 2136, in quanto non contrastanti con le norme sopra indicate. Le estremità dei tubi saranno a cordone e a bicchiere cilindrico per tubi con DN <= 125 mm o sferico per tubi con DN >= 150 mm, per giunti con saldatura autogena per sovrapposizione. Possono anche prevedersi tubi con estremità predisposte per saldatura di testa. Saranno in lunghezza da 8 a 13,5 m. ma saranno ammessi tubi lunghi da 4 a 8 m. nella misura massima dell'8% sull'intera fornitura; la lunghezza è misurata fra le due estremità di ogni tubo, dedotta la lunghezza della profondità del bicchiere. Saranno protetti internamente con una semplice bitumatura che soddisfi l'esigenza della buona conservazione della superficie interna del tubo nel tempo intercorrente tra la fabbricazione del tubo e la sua posa in opera. Saranno protetti esternamente con rivestimento normale (realizzato con una pellicola di bitume ed uno strato protettivo isolante di miscela bituminosa, la cui armatura è costituita da un doppio strato di feltro di vetro impregnato con la stessa miscela bituminosa e con una successiva pellicola di finitura di idrato di calcio) oppure con rivestimento pesante (consistente in una pellicola di bitume ed uno strato protettivo isolante di miscela bituminosa, la cui armatura è costituita da uno strato di feltro ed uno di tessuto di vetro impregnati con la stessa miscela bituminosa, e in una successiva pellicola di finitura di idrato di calcio). I rivestimenti interni ed esterni dovranno corrispondere alle norme UNI EN 10224. Insieme con i tubi dovrà essere consegnato dal fornitore il materiale occorrente per la protezione dei giunti saldati e per le eventuali riparazioni ai rivestimenti. All'atto dell'ordinazione l'Appaltatore richiederà al fornitore il certificato di controllo. Tubi di acciaio filettabili UNI CEI EN 45011 e UNI EN 10255 I tubi di acciaio filettabili saranno saldati (per i diametri minori) oppure senza saldatura (per i diametri maggiori) e avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi rispettivamente alle norme UNI CEI EN 45011 ed alle norme UNI EN 10255. Le estremità dei tubi saranno predisposte per giunzione filettata a vite e manicotto e per giunzione saldata di testa. I tubi saldati saranno in lunghezza da 6 m (con una tolleranza di + 100 mm e - 50 mm), ma saranno ammessi tubi lunghi da 4 a 7 m nella misura massima del 10% sull'intera fornitura. I tubi senza saldatura saranno in lunghezza da 4 a 7 m. I tubi di acciaio filettabili saranno protetti con bitumatura interna e con rivestimento esterno normale o pesante, oppure saranno zincati secondo la norma UNI EN 10240. All'atto dell'ordinazione l'Appaltatore richiederà al fornitore un attestato di conformità alle norme UNI CEI EN 45011o UNI EN 10255. Pezzi speciali d'acciaio I pezzi speciali di acciaio avranno le stesse caratteristiche previste per i tubi, con una maggiore tolleranza sulle dimensioni e la massa lineica e con esclusione della prova idraulica (che sarà effettuata sul tubo da cui i pezzi speciali sono ricavati) e saranno bitumati internamente e con rivestimento esterno normale o pesante, come per i tubi. L'ordinazione sarà in genere riferita ai pezzi speciali di serie adatti per pressione di esercizio di 10 kgf/cm²; ma per esigenze particolari saranno ordinati anche pezzi speciali non di serie, e cioè quelli di tabella ma adatti per pressioni di esercizio superiori e/o con giunti diversi o altri pezzi speciali ricavati, per la loro parte tubolare, da tubi di acciaio aventi caratteristiche appropriate e, per le altre parti, da profilati o da pezzi fucinati.

39 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

ART.50. Tubazioni in pvc rigido non plastificato

Le tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) rigido non plastificato devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme vigenti, dalla norma UNI EN 1452 ed alle Raccomandazioni I.I.P. I tubi in PVC sono fabbricati con cloruro di polivinile esente da plastificanti e cariche inerti, non colorato artificialmente e miscelato - a scelta del fabbricante, purchè il manufatto ottenuto risponda ai requisiti stabiliti dalle Norme vigenti - con opportuni stabilizzanti e additivi nelle quantità necessarie. Devono avere costituzione omogenea e compatta, superficie liscia ed esente da ondulazioni e da striature cromatiche notevoli, da porosità e bolle; presentare una sezione circolare costante; ed avere le estremità rifinite in modo da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto per le tubazioni stesse. I tubi e i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformità IIP che ne assicura la rispondenza alle norme UNI. I raccordi e i pezzi speciali in PVC per acquedotti e per fognature dovranno rispondere alle caratteristiche stabilite rispettivamente dalle norme UNI EN 1452-3 o UNI 1401-1. Per la condotta premente saranno impiegati tubi Ø 90 per la corrispondente pressione nominale di esercizio PN = 16 kgf/cm². Per la fognatura (scarichi di acque di rifiuto civili e industriali: acque bianche, nere e miste) saranno impiegati tubi del diametro di 200 mm. Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

ART.51. Tubazioni in pead

Le tubazioni dovranno essere in PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di $MANUAL$ (b) MPa, destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 del 2004, e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. I tubi in PEAD sono fabbricati con il polimero polietilene con l'aggiunta di sostanze (nerofumo) atte ad impedire o ridurre la degradazione del polimero in conseguenza della sua esposizione alla radiazione solare ed in modo particolare a quella ultravioletta. I tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il marchio di conformità I.I.P. che ne assicura la rispondenza alle Norme UNI, limitatamente alle dimensioni previste dalle norme stesse. I raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi; possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di materiale, ecc.). In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con idonea attrezzatura presso l'officina del fornitore. Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme UNI o UNIPLAST si possono usare raccordi e pezzi speciali di altri materiali purchè siano idonei allo scopo.

ART.52. Materiale Elettrico

1. Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.

40 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

2. Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione. 3. Nella scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti dei Paesi della CEE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa, la marcatura CE ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana. 4. I componenti degli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte, conformemente alle prescrizioni della legge 1° marzo 1968, n. 186, della legge 5 marzo 1990, n.46, del DPR 6 dicembre 1991, n.447 (regolamento di attuazione della legge n.46/1990) e successive modificazioni e integrazioni. Le caratteristiche dei componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di installazione e in particolare essere conformi:

- alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); - alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica; - alle prescrizioni dei VVF e delle Autorità Locali.

5. A ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali rispetto a valori minori consentiti dalle norme CEI o di legge, sono adottate in favore della sicurezza o per consentire possibili futuri limitati incrementi delle utilizzazioni, non implicanti tuttavia veri e propri ampliamenti degli impianti. In particolare saranno soggetti a collaudo in fabbrica i controllori elettronici di potenza, ed all’uopo l’impresa dovrà mettere a disposizione i mezzi e le prestazioni necessarie. 6. Cavi e conduttori

Isolamento dei cavi: i cavi elettrici collocati interrati entro tubi di protezione, dovranno essere provvisti di una guaina esterna in aggiunta al proprio isolamento. In particolare per la posa interrata devono essere utilizzati cavi idonei nel rispetto delle rispettive norme CEI in relazione alla classe dell’impianto. colori distintivi dei cavi: i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712.

Sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse: le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei cavi, devono essere scelte tra quelle unificate. La caduta di tensione deve essere contenuta, nelle condizioni ordinarie e particolari previste, entro valori di servizio che non alterino il funzionamento degli apparecchi utilizzatori connessi (si vedano le norme CEI relative al singolo componente utilizzatore). In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL. Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, i conduttori in rame non dovranno avere sezione inferiore a 2,5 mm2. I conduttori di neutro avranno sezione non inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase , fatta eccezione per i circuiti trifasi con conduttori in rame di sezione superiore a 16 mm2; in tal caso la sezione del conduttore di neutro può essere ridotta alla metà del conduttore di fase con un minimo di 16 mm2 .

Sezione dei conduttori di terra e protezione: la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, devono essere conformi a quanto riportato:

- nelle CEI 64-8 per gli impianti o le parti di essi con tensione non superiore a 1000 V; - nelle CEI 11-8 per gli impianti o le parti di essi con tensione superiore a 1000 V;

Conduttori di rame in genere: Il rame costituente i conduttori di rame, qualsiasi tipo essi siano, deve avere le seguenti caratteristiche:

41 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

- Peso specifico = 8,89 kg/dm3 - Temperatura di fusione = 1083 °C - Resistività a 20 °C del filo di rame crudo non superiore a 0,0178 ohm mm2/m. - Carico di rottura del filo di rame crudo non inferiore a 38 kg/mm2 . - Carico di rottura del filo di rame elettrolitico ricotto non inferiore a 22 kg/mm2 . - Il modulo di Young del filo di rame crudo non inferiore a 1,3 106 kg/cm2 . - Il coefficiente di dilatazione termica lineare = 16,8 x 10-6 °C-1

Corda di rame: Per le corde di rame il passo di cordatura dei fili di ciascun o strato deve essere almeno eguale ad otto volte il diametro esterno della corda e non superiore a tredici volte detto diametro. Le corde devono essre esenti da rigonfiature ed i fili dello strato esterno debbono essere ben serrati fra loro. La corda deve avere le seguenti caratteristiche:

- Il modulo di Young : E = 0,99 - 1,2 106 kg/cm2 . - Il coefficiente di dilatazione termica lineare: epsilon = 17 x 10-6 °C-1

Prese di terra: I dispersori degli impianti di terra saranno realizzati con profilati verticali a croce in acciaio zincato a caldo di dimensione trasversale non inferiore a 50 mm e spessore minimo di 5 mm.

Materiale accessorio antifortunistico: Detto materiale è costituito essenzialmente dalle targhe monitorie di pericolo, che saranno o in lastra di zinco tranciata a giorno, o disegnate con mascherina sui sostegni a mezzo di minio, e dalle corone spinose costituite da una reggetta di ferro con su saldati dei pungiglioni ricurvati verso il basso e da un bulloncino per il fissaggio sui sostegni.

CAPO IV - MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

ART.53. Movimenti di materie, opere murarie e varie

L'Appaltatore, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligato ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse. La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonchè nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre ditte. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

42 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

ART.54. Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988 integrato dalla Circolare Min. LL.PP. del 9 gennaio 1996, n. 218/24/3, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltrechè totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinchè le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori ) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate, previo assenso della Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto dell'art. 36 del Capitolato Generale d'appalto.

ART.55. Scavi di sbancamento

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno per la formazione di piani d'appoggio per platee di fondazione e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.

ART.56. Deposito di materiale in prossimità degli scavi

1. È vietato, secondo le prescrizioni dell’art. 14 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi, soprattutto se privi delle necessarie armature, in quanto il materiale accumulato può esercitare pressioni tali da provocare frane. 2. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

ART.57. Movimentazione e posa delle tubazioni

Nella costruzione delle condotte costituenti l'opera oggetto del presente appalto, saranno osservate le vigenti Norme tecniche: - la normativa del Ministero dei lavori pubblici; - le disposizioni in materia di sicurezza igienica e sanitaria di competenza del Ministero della sanità;

43 EA04 Capitolato Speciale d’appalto

- le norme specifiche concernenti gli impianti fissi antincendio di competenza del Ministero dell'interno; - le prescrizioni di legge e regolamentari in materia di tutela delle acque e dell'ambiente dall'inquinamento; - altre eventuali particolari prescrizioni, purchè non siano in contrasto con la normativa vigente, in vigore per specifiche finalità di determinati settori come quelle disposte dalle Ferrovie dello Stato per l'esecuzione di tubazioni in parallelo con impianti ferroviari ovvero di attraversamento degli stessi. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcaturaCE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 1) Carico, trasporto e scarico Il carico, il trasporto con qualsiasi mezzo (ferrovia, nave, automezzo), lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguiti con la maggiore cura possibile adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, incrinature, lesioni o danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro eventuale rivestimento. Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi che possano comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi. Nel cantiere dovrà predisporsi quanto occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i pezzi speciali e gli accessori da installare. 2) Accatastamento e deposito L'accatastamento dovrà essere effettuato disponendo i tubi a cataste in piazzole opportunamente dislocate lungo il tracciato su un'area piana e stabile protetta al fine di evitare pericoli di incendio, riparate dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a deformazioni o deterioramenti determinati da sensibili variazioni termiche. La base delle cataste dovrà poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di appoggio. L'altezza sarà contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo. I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei tubi possano subire danneggiamenti di sorta. Per tubi deformabili le estremità saranno rinforzate con crociere provvisionali. I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere depositati, fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi entro contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti di calore, dal contatto con olii o grassi e non sottoposti a carichi. Le guarnizioni in gomma (come quelle fornite a corredo dei tubi di ghisa sferoidale) devono essere immagazzinate in locali freschi ed in ogni caso riparate dalle radiazioni ultraviolette, da ozono. Saranno conservate nelle condizioni originali di forma, evitando cioè la piegatura ed ogni altro tipo dideformazione. Non potranno essere impiegate guarnizioni che abbiano subito, prima della posa, un immagazzinamento superiore a 36 mesi. Posa in opera dei tubi Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati, con particolare riguardo alle estremità ed all'eventuale rivestimento, per accertare che nel trasporto o nelle operazioni di carico e scarico non siano stati danneggiati; quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualità o la funzionalità dell'opera dovranno essere

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scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato l'eventuale rivestimento si dovrà procedere al suo ripristino. Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare gli stessi criteri usati per le operazioni precedenti (di trasporto, ecc.) con l'impiego di mezzi adatti a seconda del tipo e del diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in particolare delle testate e degli eventuali rivestimenti protettivi. Nell'operazione di posa dovrà evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna. La posa in opera dovrà essere effettuata da personale specializzato. I tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati così da ripristinare la completa integrità, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti. Attraversamenti di pareti e blocchi in calcestruzzo La tubazione, per la parte in cui attraversa pareti, blocchi di ancoraggio o briglie in calcestruzzo ecc., conserverà il rivestimento protettivo e verrà tenuta ad una distanza di almeno 10 cm dagli eventuali ferri di armatura. Se in corrispondenza all'attraversamento deve essere realizzato l'ancoraggio, si ricorrerà a cerniere protette con idonee vernici isolanti (p.e. epossidiche) mentre il tubo sarà sempre dotato di rivestimento. Sostegni per condotte aeree Fra la tubazione e le sellette di appoggio saranno interposte lastre o guaine di materiale isolante (p.e. Polietilene, gomma telata, ecc.) sia nei punti in cui la condotta è semplicemente appoggiata che in quelli in cui la condotta è ancorata ai sostegni mediante collare di lamiera e zanche di ancoraggio.

ART.58. Norme tecniche di Riferimento per gli Impianti e Componenti Elettrici

1. Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a Regola d’Arte, conformemente alle prescrizioni della legge D.M. 22-1-2008 n. 37, del T.U. 81/08 e quella relativa al materiale immesso nel mercato con la marcatura CE. 2. Le caratteristiche degli impianti elettrici, nonché dei loro componenti, dovranno essere conformi alle Norme di Legge e di Regolamento vigenti alla data di presentazione dell’offerta, ad esse si farà riferimento anche in sede di accettazione e di verifiche preliminari degli impianti e in sede di collaudo finale. MACCHINE / IMPIANTI

3. I macchinari installati, o sistemi di impianto che nell’insieme costituiscano un macchina, sono sottoposti alla regolamentazione meglio definita nella “DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE”. Su tutto il macchinario le Norme applicate corrisponderanno alle Norme Europee Armonizzate. 4. Ogni singola macchina, sarà corredata del manuale di macchina nonché della rispettiva targa di rispondenza, autocertificazione, CE. Ogni dichiarazione di conformità CE, sarà rilasciata in originale, nei modi ed in conformità ai regolamenti previsti. 5. In particolare le macchine, gli impianti e le istallazioni dovranno avere tutte le caratteristiche di buon funzionamento, produttività, efficienza ma in particolare dovranno rispondere appieno a tutte le caratteristiche di sicurezza in tutte le condizioni di rischio valutate dal Costruttore. Sarà quindi riservata particolare cura a tutti i sistemi protettivi e di emergenza degli impianti tali da non arrecare danno alle persone e cose in tutte le fasi lavorative, di manutenzione ordinaria, straordinaria ecc..

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I riferimenti Normativi e/o Legislativi di seguito citati costituiscono un riferimento, in materia di sicurezza sul lavoro, anche per l’insieme delle attività che vengono svolte nei cantieri durante tutte le fasi di realizzazione delle opere. In particolare dovranno essere conformi alle disposizioni Legislative in materia di sicurezza sul lavoro dettate dal Testo Unico D. Lg.vo 81/08 e s.m.i..

CAPO V – OPERE ELETTROMECCANICHE

ART.59. Pompe sommergibili

Le due pompe sommergibili, di cui una di riserva, saranno collocate nell’ultima vasca della linea di disinfezione con ipoclorito del depuratore consortile di Is Arenas, appena prima dello stramazzo sul canale dell’effluente, come definito da tavola EG03. Le pompe sommergibili saranno montate su un raccordo a T e saranno dotate di piede d'accoppiamento, tubi guida, catena di sollevamento in acciaio inox (acciaio zincato a caldo) e xx m di cavo elettrico sommergibile. Le due pompe dovranno essere in grado di sollevare circa 75 m3/h e dovranno avere una prevalenza di 5 m necessaria a superare le perdite di carico della condotta e della filtrazione a graniglia. La logica di funzionamento delle due pompe installate deve prevedere l’alternanza delle stesse a ogni avviamento, con interblocco al funzionamento contemporaneo. Le pompe saranno collegate a un tubo φ 150 in acciaio già esistente, facente parte dell’acqua servizi del depuratore. Il fissaggio delle pompe sul fondo vasca avverrà mediante piede di accoppiamento rapido flangiato, costituito da un supporto in ghisa bloccato alla soletta in calcestruzzo, mediante tasselli in inox. Il tubo guida e la catena per il sollevamento delle pompe sarà in acciaio inox (acciaio zincato a caldo) con spessore minimo di 4 mm. Il motore dovrà essere protetto con sensori termici in grado di spegnere la pompa in caso di sovratemperatura e dotato di sistema di controllo della tenuta con sensori che rilevano le infiltrazioni di umidità attraverso la tenuta dell’albero. Per gli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, la sostituzione dell’elettropompa dovrà essere possibile anche a vasca piena, effettuando un semplice sollevamento del gruppo elettropompa. La carpenteria idraulica dovrà essere fornita sempre in acciaio inox acciaio zincato a caldo nel tipo AISI 304 con spessore minimo di 2,5 mm, nel DN richiesto dal tipo di pompa (minimo DN 80) e comunque con diametro interno superiore al passaggio minimo della girante pompe. Le valvole di ritegno (una per ogni pompa) saranno del tipo a palla con le seguenti specifiche: corpo: ghisa sferoidale; palla in acciaio rivestita in: NBR o EPDM. Le saracinesche (una per ogni pompa) saranno del tipo a corpo piatto con le seguenti specifiche: corpo, cappello, cuneo e volantino: ghisa; anelli di tenuta del corpo e del cuneo: ottone; albero: acciaio inox; madrevite: bronzo. I regolatori di livello per stacco, attacco pompe e allarme per massimo livello saranno del tipo a galleggiante a variazione di assetto con le seguenti caratteristiche tecniche: corpo: polipropilene; manicotto di protezione cavo: EPDM; cavo: Neoprene o PVC.

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Fanno parte della fornitura i collegamenti elettrici e il quadro elettrico di comando che sarà posizionato sulla platea in calcestruzzo armato dove verranno collocati i filtri a graniglia. Il quadro di comando delle pompe dovrà essere realizzato e cablato in conformità alle prescrizioni della norma EN 60439 (CEI 17-13). In particolare devono essere verificate le prescrizioni in merito alle condizioni ambientali di servizio, ai requisiti meccanici, e alle seguenti caratteristiche: l’isolamento; il comportamento termico; la tenuta al cortocircuito; la protezione contro lo shock elettrico; il grado di protezione dell’involucro; i componenti installati, le suddivisioni e le connessioni all’interno del quadro; l’alimentazione di apparecchi elettronici. Il quadro elettrico dovrà essere completo di siglatura dei circuiti, identificazione dei conduttori e delle morsettiere, collegamenti e certificazioni in ottemperanza a quanto previsto dalla norma EN 60439-1. Infine i quadri dovranno essere sottoposti alle prove di tipo e individuali come prescritto dalla stessa norma EN 60439-1.

ART.60. Filtri a graniglia

I filtri a graniglia dovranno essere in grado di abbattere la concentrazione dei solidi sospesi da valori medi pari a circa 18 mg/l (valore medio negli anni 2009 e 2010 delle acque in uscita dal depuratore) fino a valori inferiori a 10 mg/l previsti da normativa. Il processo di filtrazione avverrà all’interno di due filtri automatici a graniglia disposti in parallelo. Con il passaggio dell’acqua dall’alto in basso attraverso lo strato di graniglia i solidi sospesi vengono gradatamente trattenuti fino ad arrivare allo strato sottostante e l’efficacia filtrante aumenta man mano che il liquido procede verso il basso. L’acqua sporca entra dall’ingresso del filtro e percola attraverso il letto filtrante. L’acqua pulita attraversa i diffusori ed esce dal filtro attraverso l’uscita. Il graduale accumulo di sporcizia nel letto filtrante causa un incremento nel differenziale di pressione attraverso il filtro. Raggiunto il valore limite deve essere avviato il controlavaggio. Nel seguito si descrivono le caratteristiche minime richieste che dovranno in ogni caso essere tali da assicurare una filtrazione media minima di 75 mc/ora. I filtri manuali orizzontali disposti in parallelo saranno completi di serbatoio zincato a fuoco, quarzite, collettori in/out, sfiati, valvola di sicurezza, manometri, basamento e filtro secondario a rete o dischi. L'elemento filtrante sarà costituito da strati di sabbia a granulometria differenziata, disposta in modo tale da ottenere un'ottima filtrazione fisica 1/2 - 2/3 - 3/5 mm2. Il serbatoio in acciaio zincato a fuoco avrà spessore 30/10—40/10 e sarà dotato di boccaporti di ispezione flangiati, piatto di distribuzione corredato di ugelli diffusori a fungo. Il collettore in ingresso in acciaio zincato avrà attacchi sferici, manometri, sfiati aria e valvola di sicurezza sovrapressione. Il collettore in mandata sarà in acciaio zincato con attacchi per iniezione fertilizzanti e saracinesca in bronzo. Il filtro di sicurezza a rete o dischi sarà opportunamente dimensionato. Il basamento sarà palabile e in acciaio zincato per facilitare movimentazione e manutenzione. I filtri saranno completi di pressostati differenziali in ingresso e in uscita, guarnizioni in NBR. Il controlavaggio dovrà essere azionato in automatico, mediante centralina e avverrà sempre con acqua pulita (un filtro lava l’altro) mediante l’inversione di flusso dell’acqua all’interno del filtro. I filtri dovranno essere dotati di idrovalvole, differenziale di pressione, tubi di scarico.

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I filtri collegati in parallelo saranno dotati di appositi collettori costituiti da un elemento tubolare in acciaio inox zincato con un punto di collegamento alla tubazione di alimentazione e due manicotti filettati ai quali si collegano i tubi per alimentare ogni filtro in modo indipendente. La portata media di esercizio complessiva della batteria di filtri dovrà essere almeno di 75 m3/h. I filtri dovranno essere completi di graniglia in quantità tale da assicurare il funzionamento ottimale e il rendimento di filtrazione previsto.

ART.61. Platea in calcestruzzo armato

I filtri a sabbia e il serbatoio di stoccaggio dell’acido peracetico, completo di copertura in acciaio, dovranno essere posizionati al di sopra di una platea in calcestruzzo armato da realizzarsi a est dell’esistente vasca a labirinto del depuratore consortile di Is Arenas, come indicato nella tavola EG03. Il manufatto avrà dimensioni finite di 5m x 4m e altezza di 30 cm e dovrà essere realizzato previa preparazione del terreno con appositi mezzi meccanici, con scotico e scavo di fondazione fino a un massimo di cm 30 e riporto di materiale arido di spessore minimo pari a cm 20. Sarà realizzato all'interno di una cassaforma in legno con doppia gabbia metallica elettrosaldata con φ 12 ogni 25 cm.

ART.62. Serbatoio di stoccaggio dell’acido peracetico e relativa copertura

I calcoli per il dimensionamento del serbatoio di stoccaggio sono stati eseguiti ipotizzando un dosaggio di acido peracetico variabile da 1,00 a un massimo di 2,00 mg/l. La portata massima da trattare è di circa 30 l/s per otto ore al giorno per cinque giorni la settimana durante la stagione irrigua, per un totale di circa 20 settimane. Considerando le condizioni peggiori, si ipotizza di trattare 864 m3/giorno di acqua filtrata da disinfettare con 2 mg/l di acido peracetico in soluzione commerciale al 14%. 2 mg/l /0,14 = 14,29 ml/m3 di PAA in soluzione commerciale al 14%. Stimando di dover trattare un totale massimo di 864 mc/giorno, occorre una disponibilità massima di PAA in soluzione commerciale al 14% di 12,344 l al giorno pari a 1234,40 l per l’intera stagione irrigua (circa 100 giorni complessivi di utilizzo in 5 mesi). Il serbatoio di stoccaggio dovrà avere una capacità utile di almeno 200 litri che consentirà un’autonomia minima di circa 16 giorni e massima di 32 giorni. Si prevede pertanto che sarà necessario eseguire da tre a sei rifornimenti l’anno. Dovrà essere in materiale idoneo allo stoccaggio dell’acido peracetico (vetro o ceramica, PE-HP, PP, acciaio inox AISI 304 o 316; gli acciai prima dell’utilizzo devono essere opportunamente decapati e passivati). E’ inoltre prevista la fornitura e posa in opera di una copertura per il serbatoio di stoccaggio dell'acido peracetico costituita da profilati in acciaio Fe360, compresi la piastra di ancoraggio a terra in acciaio inox AISI 304, tiranti, montanti, correnti, piastre di ancoraggio, bulloni, verniciata con due mani di antiruggine ed una mano di smalto sintetico nel colore indicato dalla D.L., compreso l'onere per la preparazione degli elementi secondo le indicazioni della D.L., il trasporto a piè d'opera, il sollevamento, la posa ed il montaggio compreso copertura in lamiera ondulata e gronda di scolo acque pluviali, il tutto secondo le norme antinfortunistiche e complete di ogni onere e magistero e quanto altro necessario in mezzi e manodopera necessari per rendere il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. Acciaio Fe360, travi L-I-T-IPE-HE o similari e/o strutture reticolari. Dimensioni esterne 1,50 x 2,00 m, altezza non inferiore a 2.00 m.

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ART.63. Centralina e pompe di dosaggio dell’acido peracetico

La disinfezione delle acque reflue, depurate e filtrate tramite i filtri a sabbia, avverrà in vasca di contatto a cielo aperto di tipo a labirinto con dosaggio, quale agente disinfettante, di acido peracetico. La vasca di dosaggio, già esistente, è interna all’impianto di Is Arenas. E’ realizzata in cemento armato, non presenta copertura e ha dimensioni di 13,5m x 11,5m x 4 m di altezza per un volume utile di oltre 600 mc. Si prevede il trattamento di disinfezione mediante soluzione commerciale di acido peracetico al 14%. Il dosaggio massimo previsto può essere assunto pari a 2 mg/l, pari a circa 2/0,14 = 14,29 ml/m3 di PAA in soluzione commerciale. per cui il consumo giornaliero massimo risulta di: 14,29 ml/ m3 x 864 m3 = 12,344 l/giorno. L’acqua disinfettata, mediante due pompe già presenti, verrà convogliata nella vasca di accumulo dell’impianto duale antincendio/irriguo la cui capacità è di 100 m3 e da qui mediante 4 pompe inviata alla rete di distribuzione. La quantità giornaliera di acido peracetico sarà introdotto automaticamente al riempimento della vasca grazie alla presenza di una sonda di livello, con fornitura oraria massima di circa 1,54 l. Il dosaggio verrà effettuato da una pompa dosatrice in grado di erogare fino a circa 3 l/h in modo da coprire ampiamente il fabbisogno. Si prevede l’installazione di una sonda di livello o di un misuratore di portata a ultrasuoni completi di indicatore, totalizzatore e trasmettitore con segnale 4-20 mA per consentire la regolazione automatica delle pompe dosatrici. Le pompe dosatrici saranno sia a comando manuale che dotate di un regolatore elettronico incorporato che, in funzione del segnale 4-20 mA proveniente dal misuratore di portata del refluo in ingresso alla vasca di disinfezione, modula la portata di reagente erogata. In tal modo, il consumo di reagente nelle diverse ore della giornata sarà sempre commisurato all’effettivo fabbisogno, ottenendo così un risparmio nei costi di gestione e un’alta resa del processo. La presenza di una pompa dosatrice in posizione di riserva garantirà il funzionamento a regime anche in caso di guasto. Il tempo di ritenzione dell’acqua nella vasca deve essere di almeno 1 ora. Il sistema di dosaggio dovrà essere comprensivo di cavi di comando, tubazioni di invio in vasca di disinfezione, supporto metallico con montanti, piastra di alloggiamento e protezione della pompa dosatrice, il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte compreso i collegamenti elettrici e idraulici, opere murarie e quanto occorra per rendere l’opera funzionante.

CAPO VI - OSSERVANZA DI LEGGI E NORME TECNICHE

L’esecuzione dei lavori in appalto nel suo complesso è regolata dal presente capitolato speciale d’appalto e per quanto non in contrasto con esso o in esso non previsto e/o specificato, valgono le norme, le disposizioni, le racccomandazioni ed i regolamenti appresso richiamati: Legge 20 marzo 1865, n. 2248 – Legge sui lavori pubblici (All. F); C.M. 27 settembre 1957, n. 1236 - Chiusini da impiegare nei lavori stradali; C.M. 5 maggio 1966, n. 2136 – Istruzioni sull'impiego delle tubazioni in acciaio saldate nella costruzione degli acquedotti; D.M. 1 aprile 1968, n. 1404 - Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della Legge 6 agosto 1967, n. 765; D.M. 23 febbraio 1971 – Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto; C.M. 7 gennaio 1974, n. 11633 – Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto;

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Legge 2 febbraio 1974, n. 64 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche; C.M. 2 dicembre 1978, n. 102 – Disciplina igienica concernente le materie plastiche, gomme per tubazioni ed accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da potabilizzare; D.M. 24 novembre 1984 – Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8; D.M. 12 dicembre 1985 – Norme tecniche relative alle tubazioni; C.M. 20 marzo 1986, n. 27291 – D.M. 12 dicembre 1985. Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni. C.ANAS 18 giugno 1986, n. 43 - Applicazione di strati superficiali per l'irruvidimento e l'impermeabilizzazione delle pavimentazioni stradali; D.M. 11 marzo 1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; C.M. 4 maggio 1988, n. 11 - Decreto del Ministro dell'Interno del 5 febbraio 1988, n. 53, concernente: “Norme di sicurezza antincendi per impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a predeterminazione e prepagamento pubblicato nella G.U. n. 52 del 03/03/1989. Chiarimenti”; Legge 5 marzo 1990, n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti; D.M. 4 maggio 1990 - Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione ed il collaudo dei ponti stradali; C.M. 25 febbraio 1991, n. 34233 - Legge 2 febbraio 1974, n. 64 - Art. 1, D.M. 4 maggio 1990. Istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti stradali; C.M. 21 giugno 1991, n. 19 - Distanze di sicurezza per impianti di distribuzione stradali di g.p.l. per autotrazione. Chiarimenti; Legge 28 giugno 1991, n. 208 - Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada Legge 5 gennaio 1994, n. 36 – Disposizioni in materia di risorse idriche; Legge 11 febbraio 1994, n. 109 – Legge quadro in materia di lavori pubblici; C.M. 9 giugno 1995, n. 2595 - Barriere stradali di sicurezza. D.M. 18 febbraio 1992, n. 223; D.M. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche; D.P.C.M. 4 marzo 1996 – Disposizioni in materia di risorse idriche; C.M. 16 maggio 1996, n. 2357 - Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale; D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 – Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro; D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 – Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili; D.M. 8 gennaio 1997, n. 99 – Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature; C.M. 24 gennaio 1998, n. 105/UPP – Nota esplicativa al D.M. 8 gennaio 1997, n. 99, recante: regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature;

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D.M. 3 giugno 1998 - Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell'omologazione; C.M. 17 giugno 1998, n. 3652 - Circolare n. 2357 del 16 maggio 1996 e successivi aggiornamenti. Certificazione di conformità dei prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello; Dir.P.C.M. 3 marzo 1999 – Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici; D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 – Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; D.M. 11 giugno 1999. Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno 1998, recante: "Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza; D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352; D.M. 30 novembre 1999, n. 557 - Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili; D.M. 6 dicembre 1999, n. 7938. Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano materiali pericolosi; D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 – Regolamento di attuazione della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni; C.M. 6 aprile 2000 -. Integrazione e aggiornamento della circolare 15 ottobre 1996 di individuazione degli Istitutiautorizzati all'esecuzione di prove d'impatto in scala reale su barriere stradali di sicurezza; D.M. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; D.M. 11 luglio 2000 -. Integrazione e rettifica del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali; Direttiva 24 ottobre 2000. Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di_segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione; C.M. 7 maggio 2001, n. 161/318/10 – Norme tecniche per la fabbricazione di tubi destinati alla costruzione di condotte per l’acqua - D.M. 12 dicembre 1985 – Chiarimenti; Det. 24 maggio 2001, n. 13/2001 - Appalti per opere protettive di sicurezza stradale (barriere stradali di sicurezza). D.M. 5 giugno 2001 - Sicurezza nelle gallerie stradali; C.M. 8 giugno 2001, n. 3698 - Circolare sulle linee guida per la redazione dei piani urbani della sicurezza stradale; C.M. 8 giugno 2001, n. 3699 - Circolare sulle linee guida per la redazione dei piani urbani della sicurezza stradale; D.M. 2 agosto 2001 - Proroga dei termini previsti dall'articolo 3 dal D.M. 11 giugno 1999 inerente le barriere di sicurezza stradale; D.M. 5 novembre 2001 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade. Legge 21 dicembre 2001, n. 443 - Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive; D.L. 20 giugno 2002, n. 121 - Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

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C.M. 4 luglio 2002, n. 1173 - Comunicazione dell'avvenuta omologazione di tre barriere stradali di sicurezza per la classe H4, destinazione "spartitraffico" ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 18

febbraio 1992, n. 223;

D.M. 10 luglio 2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da._adottare per il segnalamento temporaneo; Legge 1 agosto 2002, n. 166 – Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti; D.M. 8 maggio 2003, n. 203 - Norme affinchè gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo; D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109; D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30- Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali; D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 D.M. 12 marzo 2004, n. 123 - Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici. D.M. 12 dicembre 1985 - Norme tecniche relative alle tubazioni D.M. del Ministero della Salute n. 174 del 06/04/2004 - Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano (G.U. n. 166 del 17/07/2004) A.G.I. "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche" A.N.I.S.I.G. "Modalità tecnologiche e norme di misurazione e contabilizzazione per l'esecuzione di lavori di indagini geognostiche"

CAPO VII – NORME VIGENTI IN MERITO ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE

Nell’esecuzione dei lavori, anche se non espressamente richiamate, devono essere osservate le disposizioni delle seguenti norme: D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – Norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro. D.Lg. 15 agosto 1991, n. 277 – Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212. D.Lg. 19 settembre 1994, n. 626 – Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. D.Lg. 14 agosto 1996, n. 493 – Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. D.Lg. 14 agosto 1996, n. 494 – Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. D.Lg. 19 novembre 1999, n. 528 – Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili.

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Legge 7 novembre 2000, n. 327 – Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto. D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 In generale devono essere rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano operativo e le indicazioni impartite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori e/o del direttore dei lavori.

Art. 93– Accorgimenti Antinfortunistici e viabilità

1.L'Appaltatore dovrà sottrarre alla viabilità il minor spazio possibile ed adottare i provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni, nonché l'attività delle maestranze. Fermi tutti gli obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni, l'Appaltatore risponde della solidità e stabilità delle armature di sostegno degli scavi ed è tenuto a rinnovare o rinforzare quelle parti delle opere provvisionali che risultassero deboli. L'efficienza delle armature dovrà essere verificata giornalmente. Per entrare ed uscire dalla fossa, si devono utilizzare apposite scale a pioli solidamente disposte, facendosi assoluto divieto di utilizzare gli sbatacchi. 2.L'Appaltatore dovrà contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti, formati con tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiature, da mantenere idoneamente verniciate, ovvero con sbarramenti di altro tipo che garantiscano un'adeguata protezione. In vicinanza delle tranvie, le barriere devono essere tenute a distanza regolamentare, e comunque non inferiore a 80 cm dalle relative sedi. 3.In corrispondenza dei punti di passaggio dei veicoli e degli accessi alle proprietà private, si costruiranno sugli scavi solidi ponti provvisori muniti di robusti parapetti e – quando siano destinati al solo passaggio di pedoni – di cartelli regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alle due estremità. La costruzione, il noleggio e il disfacimento di tali passaggi provvisori e delle loro pertinenze saranno compensati con gli appositi prezzi d'elenco.

CAPO VIII – NORME VIGENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Per i dispositivi di protezione si rimanda alle seguenti norme: UNI EN 340 – Indumenti di protezione. Requisiti generali. UNI EN 341– Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi di discesa. UNI EN 352-1 – Protettori auricolari. Requisiti di sicurezza e prove. Cuffie. UNI EN 353-1 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida. UNI EN 353-2 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile. UNI EN 354 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Cordini. UNI EN 355 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Assorbitori di energia. UNI EN 358 – Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto. Sistemi di posizionamento sul lavoro. UNI EN 360 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivi anticaduta di tipo retrattile. UNI EN 361 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Imbracature per il corpo. UNI EN 362 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Connettori. UNI EN 363 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Sistemi di arresto caduta. UNI EN 364 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Metodi di prova.

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UNI EN 365 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Requisiti generali per le istruzioni per l’'uso e la marcatura. UNI EN 367 – Indumenti di protezione. Protezione contro il calore e le fiamme. Metodo di prova: Determinazione della trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma.

ART.64. Opere Provvisionali

1.Tutti i ponteggi, le sbadacchiature, le tamponature, le murature di rinforzo, i puntelli a sostegno ed a ritegno e le altre opere necessarie alla conservazione, anche provvisoria, del manufatto ed alla sicurezza ed incolumità degli addetti ai lavori, saranno eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza della buona tecnica costruttiva ed ubicati secondo quanto richiesto dalla D.L.. 2.Ponteggi ed impalcature - Per i lavori da eseguire ad un'altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adottate adeguate impalcature, ponteggi ed altre opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose secondo quanto disposto dal D.P.R. 07.01.56 n. 164. 3.L'Appaltatore avrà l'obbligo di affidare ad un responsabile di cantiere la sorveglianza dei lavori di montaggio e smontaggio ed il periodico controllo delle strutture dei ponteggi; egli, inoltre, dovrà fare rispettare le seguenti prescrizioni:

• Ponteggi in legno: o sopra i ponti di servizio e sulle impalcature sarà - vietato il deposito di qualsiasi attrezzo o

materiale con la sola eccezione per quelli di pronto utilizzo; o i montanti, costituiti da elementi, accoppiati, dovranno essere fasciati con reggette

metalliche (acciaio dolce) fissate con chiodi o con ganasce (traversini in legno). o Gli elementi dei montanti dovranno essere sfalsati di almeno un metro. o L'altezza dei montanti dovrà superare di almeno ml. 1,20 l'ultimo piano del ponte o il

piano di gronda e la distanza fra i montanti non sarà superiore ai metri 3,60; o l'intera struttura dovrà risultare perfettamente verticale o leggermente inclinata verso la

costruzione, assicurata solidamente alla base dei montanti ed ancorata alla costruzione in corrispondenza di ogni due piani di ponte e di ogni due file di montanti;

o i correnti (elementi orizzontali di tenuta), collocati a distanza non superiore a due metri, dovranno poggiare su gattelli di legno ed essere fissati ai montanti mediante piattine di acciaio dolce e chiodi forgiati o apposite squadre in ferro (aggancia ponti);

o la distanza fra due traversi consecutivi (poggiati sui correnti e disposti perpendicolarmente alla muratura) non sarà superiore a ml 1, 20;

o gli intavolati da utilizzare per piani di ponte, impalcati, passerelle ed andatoie dovranno essere costituite da legname sano, privo di nodi passanti o fessurazioni, aventi fibre con andamento parallelo al loro asse longitudinale e dimensioni adeguate al carico (non inferiore a 4 cm. di spessore e 20 cm. di larghezza).

o Gli intavolati dovranno poggiare su almeno quattro traversi senza parti a sbalzo, essere posti a contatto con i montanti ed essere distaccati dalla costruzione non pi— di 20 cm.

o i parapetti saranno costituiti da una o pi— tavole il cui margine superiore sar… collocato nella parte interna dei montanti a non meno di metri 1 dall'intavolato;

o le tavole fermapiede, da collocare in aderenza al piano di calpestio, avranno un'altezza di almeno 20 cm..

• Ponteggi metallici: o l'Appaltatore impiegherà strutture metalliche munite dell'apposita autorizzazione

ministeriale che avrà l'obbligo di tenere in cantiere. o Le strutture saranno realizzate secondo i disegni, i calcoli e le disposizioni previste dall'Art.

14 del D.P.R. 07.01.56 n. 164;

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o le aste del ponteggio dovranno essere costituite da profilati o da tubi privi di saldature e con superficie terminale ad angolo retto con l'asse dell'asta;