tutto impresa maggio 2010

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Tutto impresa ANNO XX - n. 03 MAGGIO 2010 www.cgiamestre.com Periodico mensile - Registrazione Tribunale di Venezia n.924 del 08/03/1988 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1, comma1, DCB Venezia - Proprietà dellʼ Ass. Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA, redazione in via Torre Belfredo 81/D-E, Mestre VE - Direttore responsabile Renato Mason Realizzazione graca e impaginazione IDEAAZIONE via Felisati 24 Mestre VE - Stampa Arti Grache Molin s.a.s. via Torino 109 Mestre VE.

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TuttoimpresaANNO XX - n. 03

MAGGIO 2010

www.cgiamestre.com

Periodico mensile - Registrazione Tribunale di Venezia n.924 del 08/03/1988 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46)art.1, comma1, DCB Venezia - Proprietà dellʼAss. Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA, redazione in via Torre Belfredo 81/D-E, Mestre VE - Direttore responsabile Renato MasonRealizzazione grafi ca e impaginazione IDEAAZIONE via Felisati 24 Mestre VE - Stampa Arti Grafi che Molin s.a.s. via Torino 109 Mestre VE.

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Ufficio Segreteria / / Credito ➤ tel 041. 23 86 611 ➤ fax 041. 97 52 43

Ufficio Ambiente / / Sicurezza ➤ tel 041. 23 86 637 ➤ fax 041. 97 09 78

Ufficio Contabilità Semplificata ➤ tel 041. 23 86 620 ➤ fax 041. 97 43 02

Ufficio Contabilità Ordinaria ➤ tel 041. 23 86 680 ➤ fax 041. 96 13 22

Ufficio Tenuta Libri Paga ➤ tel 041. 23 86 640 ➤ fax 041. 97 20 95

Ufficio Sindacale ➤ tel 041. 23 86 700 ➤ fax 041. 98 45 01

Ufficio Cassa ➤ tel 041. 23 86 607 ➤ fax 041. 97 52 43

Ufficio Amministrazione ➤ tel 041. 23 86 626 ➤ fax 041. 97 52 43

Le nostre sedi

MESTRE, via Torre Belfredo, 81/d/e tel 041. 23 86 611 fax 041. 97 52 43 [email protected]

MARGHERA, via Toffoli, 1/h - i tel 041. 23 86 670 fax 041. 93 81 70 [email protected]

MARCON, Viale San Marco, 82 tel 041. 23 86 740 fax 041. 59 50 332 [email protected]

TRIVIGNANO, via Castellana, 185 tel 041. 23 86 660 fax 041. 54 60 486 [email protected]

CHIRIGNAGO, via Oriago, 2 tel. 041. 23 86 610 fax 041. 54 46 441 [email protected]

tutto impresatutto impresa

notiziein evidenza

› sindacale a pagina 6Odontotecnici: la dichiarazione di conformità a pagina 7Tassa sulle gare

› fi sco a pagina 11La nuova cartella esattoriale a pagina 12Il decreto incentivi a pagina 14L'imposta per box e cantine

› ambiente&sicurezza a pagina 16Rifi uti: il produttore è responsabile dello smaltimento a pagina 21Sistri ed edilizia a pagina 22Autorizzazione agli scarichi

› lavoro a pagina 24Assunzione di un minore a pagina 25Pari opportunità per uomini e donne

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Anche quest’anno grande partecipazione all’edizione 2010 del Cosmoprof, evento mondiale della bellezza, svoltasi come di consueto alla fi era di Bologna.Viste le numerose richieste infatti, quest’anno sono stati messi a disposizione dall’Associazione e dalla

Categoria 2 pullman. I partecipanti hanno potuto visitare con grande soddisfazione i padiglioni fi eristici con novità ed eventi ricchi di approfondimenti, eventi- spettacolo, conferenze, workshop, atelier e protagonisti dell’estetica internazionale dal settore profumeria e cosmetica, all’acconciatura, estetica, packaging e industria delle Spa.

Tra le novità della 43esima edizione c’è

stata la fi gura dei visionary men, protagonisti di successo in specifi che aree merceologiche del beauty: Joël Desgrippes per il packaging, Christine Nagel e

Elie Papiernik per la profumeria, Andrew Gibson per il settore Spa, John Nollet, l’hairstylist delle star e Deborah Lippman, la manicurista più richiesta dagli stilisti. A moderare le conferenze, il

“visionario” dell’industria cosmetica Thibault Ponroy, e a presiedere la manifestazione nella sua globalità, Aureliana De Sanctis, amministratore delegato di SoGeCos Spa.Nel segno della sostenibilità, la nuova

iniziativa GREEN-volution dedicata alla cosmesi naturale e biologico –organica, con relativo eco-packaging ed eco-manifesto per aiutare il pianeta con piccoli gesti quotidiani, meno phon per lei e lamette

non usa e getta per lui. Tra i massimi esponenti dell’area verde presenti a Bologna, il visionary man Horst M. Rechelbacher, fondatore di Aveda e creatore di Intelligent Nutrients, un’azienda di prodotti a base di ingredienti vegetali coltivati in una fattoria nel Wisconsin.

Qualche numero di questa edizione: 147

mila visitatori, 33.400 gli operatori esteri, 2.254 le aziende che hanno partecipato come espositrici, di cui 1.325 estere.

cosmoprof 2010grande successo di partecipazione

di acconciatori ed estetiste

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Come ormai d’abitudine la categoria dei Fioristi

ha rinnovato anche quest’anno la tradizionale consegna del “bocolo” per il 25 aprile, rivolgendo in particolare l’omaggio fl oreale alle ospiti della Casa di riposo “ Antica Scuola dei Battuti” di via Spalti a Mestre.L’iniziativa è stata molto

apprezzata, grazie anche alla festosa presenza di una trentina di ragazzi delle scuole medie Giulio Cesare e Manunzio di Mestre, che hanno affi ancato nella distribuzione dei “bocoli” i nostri dirigenti artigiani, Renata Gandini, Paolo Fagherazzi, e Roberto Bottan.

Festa del “bocolo”:la leggenda narra che….

Il giorno 25 aprile, a Venezia, si usa donare alla propria amata una rosa rossa. La cosiddetta festa del “bocolo” ha le sue origini nella leggenda della contrastata storia d’amore tra la nobildonna Maria Partecipazio ed il trovatore Tancredi. Nell’intento di superare gli ostacoli della diversità di classe, Tancredi parte per la guerra cercando di ottenere fama e rispetto.

Purtroppo però, dopo essersi valorosamente distinto in guerra, cade ferito a morte sopra un roseto che si tinge con il suo sangue. Tancredi morente affi da al paladino Orlando

un bocciolo di quel roseto perché lo consegni alla sua amata. Orlando fedele alla promessa, giunge a Venezia e, nel giorno di San

Marco, consegna alla nobildonna il bocciolo del perito spasimante. La mattina

seguente, Maria Partecipazio viene trovata morta con il bocciolo rosso posato sul cuore e

da allora gli amanti veneziani usano quel fi ore come emblematico pegno d’amore.

25 aprile: il “bocolo”artigiani e ragazzi delle mediealla casa di riposo di via spalti

che….

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da allora gcome emblem

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Tra le principali novità prevista dalla modifi ca: l’obbligo di riportare nella dichiarazione di conformità le caratteristiche specifi che del prodotto indicate dal medico nella sua prescrizione ed anche il nome e l’indirizzo del fabbricante della protesi.

E’ questo quello che prevede il decreto

legislativo 25 gennaio 2010, n. 37: “Attuazione della direttiva 2007/47/CE che

modifi ca le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi”.

odontotecnicimodifi cata la dichiarazione di conformità

SCHEMA CON LE MODIFICHE INTERVENUTE SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:

Testo precedente Testo con le modifi che della 47/2007 (D.to Leg.vo 37/2010)

2. La dichiarazione contiene le indicazioni seguenti:

2.1. Per i dispositivi su misura:

- i dati che consentono d’identifi care il dispositivo in questione;

- la dichiarazione che il dispositivo in questione è destinato ad essere utilizzato esclusivamente per un determinato paziente, con il nome del paziente;

- il nome del medico o della persona autorizzata che ha prescritto il dispositivo e, se del caso, il nome dell’istituto ospedaliero;

- le caratteristiche specifi che del dispositivo di cui alla prescrizione medica;

- la dichiarazione che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali enunciati nell’allegato I e, se del caso, l’indicazione dei requisiti essenziali che non sono stati interamente rispettati, con debita motivazione.

2. La dichiarazione contiene le indicazioni seguenti:

2.1. Per i dispositivi su misura:

- il nome e l’indirizzo del fabbricante;

- i dati che consentono d’identifi care il dispositivo in questione;

- la dichiarazione che il dispositivo in questione è destinato ad essere utilizzato esclusivamente per un determinato paziente, con il nome del paziente;

- il nome del medico o della persona autorizzata che ha prescritto il dispositivo e, se del caso, il nome dell’istituto ospedaliero;

- le caratteristiche specifi che del prodotto indicate dalla prescrizione;

- la dichiarazione che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali enunciati nell’allegato I e, se del caso, l’indicazione dei requisiti essenziali che non sono stati interamente rispettati, con debita motivazione.

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E’ stata pubblicata la deliberazione con le istruzioni per pagare all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, la tassa sulle gare. Il contributo è dovuto

da amministratori, imprese e professionisti che partecipano ad appalti di lavori, servizi e forniture, per sostenere l’Authority della vigilanza. Gli importi restano invariati rispetto al 2009.

Per eseguire il pagamento è prima necessario iscriversi online al nuovo “servizio di riscossione” che sarà disponibile sul sito dell’Autorità, www.avcp.it, dal 1 maggio 2010.

Il Tar del Lazio ha annullato (con sentenza

nr.5413 del 2010) il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 luglio dello scorso anno, che imponeva una verifi ca straordinaria degli impianti installati e messi in esercizio prima del 1999. Tale operazione sarebbe costata attorno ai 6 miliardi

di euro. Nella sentenza si sottolinea che l’ordinamento vigente impone già ai proprietari di immobili dotati di ascensori due verifi che annuali e una straordinaria ad opera di tecnici specializzati ed autorizzati, con i relativi costi di non limitato livello. E’ stato quindi annullato un provvedimento che avrebbe

causato ulteriori spese a condomini e proprietari di casa, calcolate in 6 mld di euro.

tassa sulle gare da maggio 2010 si paga online!

revisione ascensori:risparmiati 6 miliardi di euro!

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RSI PARTE IL NUOVO CORSO

per AUTOTRASPORTATORITemi: ✓ IL CORRETTO UTILIZZO DEL CRONOTACHIGRAFO DIGITALE E ANALOGICO; ✓ GLI ORARI DI GUIDA; ✓ LE INFRAZIONI E DETRAZIONI DI PUNTI DALLA PATENTE LA CQC (Carta di Qualifi cazione del Conducente).

Durata: 6 ore.

SABATO 22 E SABATO 29 MAGGIO 2010 dalle ore 09.00 alle 12.00

Sede di svolgimento: presso la vecchia sede della CGIA in via Torre Belfredo 81/d, Mestre

VENEFORM srl Tel 041 5040788 Fax 041 954687 [email protected] www.veneform.com

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La Commissione degli Esperti, nella riunione tenuta il 31 marzo (termine ultimo dopo lo slittamento previsto dal decreto “mille proroghe”) ha dato il via libera ai correttivi da applicare agli studi di settore per adeguarli alla situazione di crisi economica registrata nel 2009.

Gli interventi sono di tre tipi.

Interventi relativi all’analisi di “normalità

economica”Riguardano i soggetti che presentano una contrazione dei ricavi/compensi.Incidono su:durata delle scorte,rotazione di magazzino,tenendo conto di merci e

prodotti invenduti a seguito della contrazione delle vendite.

Correttivi congiunturali di settore

Riguardano i soggetti “non congrui”.Vengono considerati:la contrazione dei margini,il minor utilizzo degli impianti.Per professionisti che operano a prestazioni, l’intervento tiene

conto del possibili aumento del peso degli acconti sul totale dei compensi.

Correttivi congiunturali

individualiRiguardano i soggetti “non congrui” che presentano anche una contrazione dei ricavi/compensi. In questo caso, i coeffi cienti congiunturali strutturali e territoriali individuano il grado di crisi registrato dal singolo soggetto.

studi di settore:al via i correttivi anticrisi per il 2009!

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di Granzo Andrea

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tutto impresa tutto impresa FISCOFISCO

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L’Agenzia delle Entrate chiarisce termini e procedure che devono essere seguite per regolarizzare, con notevoli benefi ci per quanto riguarda le sanzioni dovute, le violazioni relative alla tardiva, mancata o irregolare presentazione delle dichiarazioni (Circolare n. 11 del 12.3.2010).

Dichiarazione “integrativa” presentata oltre i 90 giorni ma entro il 30 settembre 2010Bisogna distinguere i due seguenti casi:

✓ NON risultano maggiori imposte dovuteÈ dovuta la sanzione minima, prevista per la dichiarazione omessa, ridotta a 1/10: € 25.

✓ Risultano maggiori imposte dovuteOltre alla sanzione di € 25, è dovuto il 10% dell’imposta,

pari a 1/10 della sanzione prevista in caso di dichiarazione “infedele ” (100% dell’imposta).Quest’ultima sanzione prevede maggiorazioni se i redditi omessi nella dichiarazione originaria sono prodotti all’estero (30%) e se derivano da attività fi nanziarie detenute nei Paesi compresi nella black-list (100%).

Entro il 30 settembre 2010 dovrà essere versata anche la maggior imposta

ed i relativi interessi.

Vengono considerati anche i casi di dichiarazione omessa e dichiarazione integrativa

relativa a periodi d’imposta precedenti il 2008 ancora oggetto di accertamento.

IN CASO DI:

Dichiarazione integrativaIn questo caso, successivamente alla presentazione della dichiarazione, l’iniziativa passa all’Uffi cio per la contestazione delle sanzioni:- sanzione per l’omessa dichiarazione (minima € 258),- sanzione sulle eventuali maggiori imposte dovute (100%).Le sanzioni potranno essere defi nite in forma agevolata in relazione alle modalità di contestazione delle violazioni.

Dichiarazione omessaE’ considerata omessa la dichiarazione presentata dopo 90 giorni dal termine di legge.Le sanzioni, contestate con atto di accertamento, sono:- sanzione per l’omessa dichiarazione (minima € 258),- sanzione sulle eventuali maggiori imposte dovute (minimo 120%).Le sanzioni potranno essere defi nite in forma agevolata in relazione alle modalità di contestazione delle violazioni.

mancata dichiarazione:quali sanzioni devi pagare

se non presenti la dichiarazione?

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ERRATA CORRIGENell’articolo “La vendita dei beni per i quali non è possibile detrarre l’iva assolta sull’acquisto”, apparso nel numero di febbraio 2010, il secondo punto della casella di destra della seconda parte della tabella, è rettifi cato come segue: “la parte rimanente: fuori campo iva. Fattura emessa ai sensi del 4° comma dell’articolo 13 del DPR 633/72”

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Con un comunicato stampa del 20 marzo

scorso l’Agenzia delle Entrate informa di aver predisposto, con la collaborazione di Equitalia spa (concessionario della riscossione) e delle associazioni dei consumatori, un nuovo modello di cartella di pagamento.L’obiettivo principale è stato quello di rendere la cartella esattoriale più chiara e leggibile da parte dei contribuenti; infatti la nuova cartella ha queste caratteristiche:più facile da leggere e da capire,meno pagine da sfogliare,spiegazioni e avvertenze confezionate di volta in volta su misura.

Le principali novità della cartella semplifi cata> Quadro di sintesiGià in apertura è predisposto un quadro sintetico del debito del contribuente che: - riassume le somme da versare,- indica gli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Dogane, Comune, Regione ecc.),- indica le modalità di pagamento ed il termine di 60 giorni dalla notifi ca entro il quale deve essere eseguito il pagamento (con un accenno anche alla possibilità di rateazione).

> Le indicazioni completeIl secondo foglio, oltre che indicare in modo ben visibile il nome e l’indirizzo dell’ente che

ha consegnato il ruolo al concessionario, contiene la sezione “Dettaglio degli importi dovuti” dove, con una grafi ca tutta nuova, viene decritta nei particolari ogni singola voce.Informazioni dettagliate sono fornite in merito alle modalità di pagamento e alla possibilità di accedere alla rateazione del pagamento.

> Avvertenze su misuraLa nuova cartella dedica più spazio alle avvertenze, differenziate di volta in volta in base alla natura delle somme iscritte a ruolo.L’obiettivo è circostanziare adeguatamente il motivo della iscrizione a ruolo in modo da consentire al contribuente di attivarsi se ritiene di essere stato chiamato in causa per errore.

> Informazioni utiliL’ultima sezione della cartella contiene tutte le informazioni sulle spese di notifi ca, i compensi dei riscossione, gli interessi e le somme aggiuntive.

cartella esattoriale:come sara’ quella nuova?

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del

26 marzo il decreto legge che ha stanziato, per il 2010, 300 milioni di euro a sostegno della domanda di alcuni settori produttivi “fi nalizzata a obiettivi di effi cienza energetica, eco-compatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro.Pochi giorni dopo è stato reso pubblico il decreto ministeriale che stabilisce i criteri di assegnazione del fondo.

Si tratta, in concreto, di sconti che gli acquirenti potranno ottenere direttamente dai venditori fi no al raggiungimento degli importi massimi che il decreto ministeriale stabilisce per ogni comparto. (tabella a fi anco)

Si fa notare che i benefi ci illustrati sono

destinati sia al consumo “privato” (elettrodomestici, cucine, immobili abitativi) che alle imprese (rimorchi e semirimorchi, macchine

agricole e movimento terra, gru a torre per l’edilizia, variatori di velocità ecc.).

Naturalmente, per ognuno di questi incentivi è prevista una specifi ca procedura.

Per esempio, dovrà essere dimostrata la rottamazione dei beni sostituiti con quelli acquistati con l’incentivo o dovrà essere dimostrato o certifi cato il raggiungimento del risparmio energetico nel caso dell’acquisto dell’immobile nuovo ad alta effi cienza energetica.

E’ prevista la revoca del contributo in caso di assenza di uno o più requisiti richiesti per i beni acquistati, o di documentazione incompleta o irregolare o, infi ne, di mancata osservanza delle procedure da parte dei venditori.

Si tenga presente che l’incentivo viene riconosciuto fi no ad esaurimento del fondo stanziato. Sta quindi per essere

predisposta una procedura che consenta al venditore di verifi care, in tempo reale, la disponibilità di fondi e di “prenotare” immediatamente la vendita.

Le vendite con l’incentivo iniziano nel mese di aprile e si prevede che, vista anche la modesta entità degli stanziamenti, si concluderanno nell’arco di un mese.

Il venditore, che riconosce lo sconto all’acquirente, verrà rimborsato del minor incasso in tempi brevi: i fondi infatti, già disponibili, vengono a mano a mano depositati dal Ministero dello Sviluppo presso Poste Italiane spa e da questa girati ai benefi ciari.Si noti che è stata abbandonata la procedura del credito d’imposta – già utilizzata in precedenti simili occasioni – in quanto, evidentemente, poco gradita ai venditori.

il decreto “incentivi”..…continua!

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fondo stanziato sconto

Sostituzione dei mobili per cucina in uso con cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta effi cienza

€ 60 milioni 10% del costo (max € 1.000)

Sostituzione di lavastoviglie, forni elettrici, piani cottura, cucine di libera installazione, cappe, scaldacqua elettrici

€ 50 milioni20% del costo (max da € 80 per forni e piani cottura a € 500 per cappe climatizzate)

Acquisto di motocicli nuovi fi no a 400 cc o con potenza non superiore a 70 kw di categoria “euro3” con contestuale rottamazione di un ciclomotore “euro0” o “euro1”

€ 12 milioni

10% del costo(max € 750).20% del costo

Ciclomotori ad alimentazione elettrica, doppia o esclusiva:

(max € 1.500)

Sostituzione di motori fuoribordo di vecchia generazione con motori a basso impatto ambientale

€ 20 milioni

10% del costo (max € 1.000)

Acquisto di stampi per la laminazione sotto vuoto degli scafi da diporto

50% del costo (max € 200.000 per azienda)

Acquisto di rimorchio nuovo a timone o ad assi centrali, categoria 04, dotato di dispositivo Abs, con contestuale radiazione di un rimorchio con più di 15 anni di età, non dotato di dispositivo Abs

€ 8 milioni

€ 1.500 per rimorchio

€ 2.000 se dotato anche di sistemi di

controllo della stabilità

Acquisto di semirimorchio nuovo di categoria 04, dotato di dispositivo Abs, con contestuale radiazione di semirimorchio con più di 15 anni di età non dotato di dispositivo Abs

€ 3.000per semirimorchio

€ 4.000se dotato anche di sistemi di

controllo della stabilità

Acquisto di macchine agricole e movimento terra, comprese quelle operatrici, a motore rispondenti alla categoria “Fase IIIA” (attrezzature), in sostituzione, con rottamazione, di macchine o attrezzature agricole e movimento terra, di fabbricazione anteriore al 31.12.1999, della stessa categoria dei quelle sostituite e con potenza non superiore del 50% all’originale rottamato.

€ 20 milioni

10% del costo di listino a condizione che il venditore pratichi un ulteriore sconto

del 10%

Acquisto di gru a torre per l’edilizia, previa rottamazione di gru a torre per l’edilizia messa in esercizio prima del 1° gennaio 1985

€ 40 milioni20% del costo

(max € 30.000)

Acquisto e installazione di variatori di velocità, acquisto di motori ad alta effi cienza, acquisto di Ups ad alta effi cienza, acquisto di batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica

€ 10milioni

20% del costo(max da € 40 per i variatori di velocità a € 200 per le batterie di condensatori)

Nuova attivazione di banda larga € 20 milioni

€ 50a favofre di persone fi siche di età compresa fra i 18 e i 30

anni

Immobili ad alta effi cienza energetica, di nuova costruzione, come prima abitazione della famiglia, con fabbisogno di energia primaria migliore di almeno il 30% rispetto a valori standard prestabiliti

€ 60 milioni

€ 83 per mq di superfi cie utile

(max € 5.000)

Immobili ad alta effi cienza energetica, di nuova costruzione, come prima abitazione della famiglia, con fabbisogno di energia primaria migliore di almeno il 50% rispetto a valori standard prestabiliti

€ 116 per mq di superfi cie utile

(max € 7.000)

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La Direzione Centrale

del Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate ha rilevato un comportamento non uniforme da parte degli Uffi ci periferici a proposito della tassazione ai fi ni delle imposte di registro, ipotecaria e catastale degli atti di compravendita di fabbricati abitativi e più pertinenze.Più precisamente è stato riscontrato che alcuni uffi ci periferici pretendevano l’applicazione delle tre imposte – con il trattamento agevolato della “misura fi ssa” (168 euro) – in relazione al trasferimento di ciascuna pertinenza nel caso in cui queste scontino aliquote diverse.

L’ipotesi più frequente in cui questa circostanza si verifi ca è l’acquisto della “prima casa”, ove l’aliquota agevolata iva del 4% è applicabile solo al fabbricato abitativo e ad una pertinenza per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7; alle pertinenze ulteriori è applicata l’aliquota del 10% o del 20%.

Si è voluto, quindi, fare chiarezza, sia per realizzare un comportamento uniforme tra gli Uffi ci periferici, sia per eliminare il rilevante contenzioso che si è nel tempo creato.

Premesso che, ai fi ni dell’imposta di registro, se un atto contiene più disposizioni che non derivIno le une dalle altre per loro intrinseca

natura, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se

fosse un atto distinto,mentrese le disposizioni contenute nell’atto (in questo caso chiamato “complesso”) sono rette da una unica causa, per cui derivano necessariamente le une dalle altre, l’imposta deve essere applicata come se l’atto contenesse una sola disposizione che dà luogo alla tassazione più onerosa.

IL CASO

Viene esaminato il caso di un atto di compravendita tra le stesse parti, di un immobile abitativo e di più pertinenze, soggetti ad iva.

Occorre, innanzitutto, verifi care l’esistenza del vincolo pertinenziale, che ricorre in presenza di un:- requisito oggettivo: destinazione durevole e funzionale di un bene a servizio od ornamento del bene principale, e di un- requisito soggettivo: consistente nella volontà del proprietario del bene principale di mettere la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale con il bene principale.

Fatte queste premesse e queste precisazioni, analizziamo la tassazione ai fi ni delle singole imposte.

Imposta di registroIn virtù del principio di

alternatività tra l’iva e l’imposta di registro, la vendita soggetta a iva è soggetta a imposta di registro “in misura fi ssa” (euro 168).

Poiché non c’è dubbio che la compravendita

del fabbricato abitativo e delle pertinenze rappresenti un negozio “complesso” riconducibile ad un unico schema negoziale, ne consegue che l’imposta di registro in misura fi ssa deve essere applicata una volta sola per il trasferimento dell’abitazione e delle pertinenze, a prescindere dall’aliquota iva, anche differente, ad esse applicabile.

Imposte ipotecaria e catastaleAi fi ni di queste imposte, la legge prevede che, per i fabbricati diversi da quelli strumentali, l’imposta sia applicata in misura fi ssa (anche in questo caso di 168 euro) se la compravendita è soggetta ad iva.

Analogamente a quanto affermato per l’imposta

di registro, in presenza di un unico negozio “complesso” tra le medesime parti contraenti, avente per oggetto un fabbricato abitativo e più pertinenze, anche queste due imposte vengono applicate ciascuna una sola volta.

In conclusione, l’atto di cui si è trattato sarà assoggettato, ai fi ni delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, alla tassazione “in misura fi ssa”, tre volte e ogni volta per 168 euro.

box e cantine:quale imposta si paga?

FISCOFISCOFISCO

ne

fosse

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MEDICINA DEL LAVOROMEDICINA DEL LAVORO

SOPRALLUOGO IN AZIENDA SOPRALLUOGO IN AZIENDA E VISITE MEDICHEE VISITE MEDICHEIl nostro servizio di Medicina del Lavoro mette a disposizioneun team di Medici del Lavoro qualifi cati e la necessariastrumentazione in base alla tipologia di controllo previstodal “Protocollo Sanitario”:

➜➜ Audiometria - SpirometriaAudiometria - Spirometria➜➜ Valutazione Clinico-Funzionale del RachideValutazione Clinico-Funzionale del Rachide➜➜ Screening OculisticoScreening Oculistico➜➜ Esami Bioumorali e Tossicolocigi (mediante prelievo)Esami Bioumorali e Tossicolocigi (mediante prelievo)➜➜ Test anti-drogaTest anti-droga➜➜ Alcol testAlcol test

Viene inoltre data la possibilità di effettuare e visite mediche del Vostro personalelavoratore direttamente nella sededell’azienda.

Precisiamo che per non incorrerein sanzioni in caso di controllo, ènecessario avvisare tempestivamenteil servizio di medicina del lavoro ognivolta ci sia una nuova assunzione,un rientro da malattia o infortunicon assenza superiore a 60 gg ematernità, affi nché sia predispostaal piùpresto la visita medica dellavoratore, con particolareattenzione in caso di lavoratoreminorenne.

UFFICIO MEDICINA DEL LAVOROMestre - via Torre Belfredo 81/A Tel. 041 23.86.606Fax. 041 23.86.616Mail: [email protected]

ti ricordo che...

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Si ricorda quanto emerso dalla sentenza del TAR del Veneto n. 40/09, sull’argomento più volte trattato in passato:

della responsabilità del produttore del rifi uto in caso di affi damento a soggetti non abilitati e/o autorizzati alla gestione fi nale dello stesso.Il Tribunale amministrativo ha confermato che in caso di affi damento del rifi uto a soggetti terzi per la gestione fi nale dello stesso (trasporto e smaltimento o recupero), il produttore deve accertarsi che il trasportatore ed il destinatario del rifi uto siano abilitati/autorizzati alla gestione dello stesso. In caso contrario, in caso di affi damento a soggetti non idonei alla gestione del rifi uto,

il produttore è responsabile in solido con il trasportatore ed il destinatario di eventuali trasgressioni alla normativa

sulla corretta gestione del rifi uto. Ad esempio, il produttore è corresponsabile di un deposito incontrollato di rifi uti, sanzionato pesantemente, effettuato dal destinatario fi nale non idoneo, al quale ha affi dato la gestione del proprio rifi uto.

Altro importante aspetto da non sottovalutare riguardo alla gestione del rifi uto, è la corretta compilazione del formulario di identifi cazione (documento che accompagna il trasporto dei rifi uti speciali prodotti dall’azienda). La compilazione è una delle

importanti responsabilità in capo al produttore/detentore dei rifi uti. Nonostante, infatti, il formulario sia

frequentemente compilato dal trasportatore, il produttore/detentore, apponendovi la propria fi rma, è pienamente responsabile di quanto dichiarato nello stesso.La responsabilità del trasportatore, secondo anche un parere espresso dal Comitato dell’Albo Nazionale dei Gestori Rifi uti, è limitata al trasporto. Egli risponde in caso di irregolarità relative solo a tale attività, quali, ad esempio, un’evidente diversità fra quanto trasportato e la descrizione dei rifi uti contenuta nel formulario, senza necessità di ricorrere a specifi che analisi; modalità di

trasporto manifestamente non rispondenti alla normativa.

Da quanto sopra, emerge che la responsabilità del

produttore di un rifi uto non si esaurisce con la consegna a terzi dello stesso per le operazioni di gestione fi nale, ma è proprio in quel momento che è necessario aumentare la propria vigilanza per non concorrere in responsabilità di altri sulla scorretta gestione del proprio rifi uto.

i rifi uti:il produttore è anche responsabile

del loro smaltimento

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E’ stato pubblicato il D.Lgs. 17/2010 di recepimento della nuova direttiva macchine (S.O. n. 36 della Gazzetta Uffi ciale n. 41 del 19 febbraio 2010).

Il decreto è entrato in vigore il 6 marzo 2010 abrogando il DPR 459/1996 sulla materia, ad esclusione di poche eccezioni.Il decreto in esame riguarda principalmente produttori, commercianti e noleggiatori di macchine.

Tra le novità principali, sono state

prese in considerazione anche le quasi-macchine: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di

garantire un’applicazione ben determinata.Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal decreto. Anche per le quasi-macchine sono stabilite ora procedure di valutazione della conformità, da parte del fabbricante o suo mandatario, prima dell’immissione sul mercato.

In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, il datore di lavoro (art.11, D. Lgs. 151/01) ha l’obbligo di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, con particolare riguardo a situazioni di rischio per la gravidanza e fi no a sette mesi dopo il parto, nel periodo dell’allattamento. A seguito della valutazione, il datore di lavoro deve informare le lavoratrici sui risultati della stessa e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. Il decreto, infatti, riporta un elenco di attività vietate per le lavoratrici in caso di gravidanza. Il divieto

può essere esteso anche fi no a sette mesi dopo il parto.Come chiarito anche dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.3328 del 16/12/02, la valutazione dei rischi deve essere contestuale alla valutazione dei rischi generica e preventiva, allo scopo di informare le lavoratrici presenti su eventuali rischi per la gravidanza e per il periodo dell’allattamento, presenti nel luogo di lavoro.

Non si deve aspettare che la

lavoratrice comunichi il

proprio stato di gravidanza per procedere alla valutazione.

nuova direttiva macchine:

quali sono le novità ?

gravidanza:attenzione alla valutazione preventiva dei rischi sul lavoro

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Facciamo seguito alle precedenti informazioni fornite, per comunicare che sono scaduti i termini per l’iscrizione delle aziende al nuovo sistema di tracciabilità dei rifi uti, denominato SISTRI.

Cogliamo l’occasione per ricordare brevemente quali aziende sono soggette al nuovo sistema e le prossime date di attuazione dello stesso.

Sono obbligate all’iscrizione tutte le

aziende che operano attività professionale di gestione dei rifi uti (trasporto, recupero, deposito etc.) nonché TUTTE LE AZIENDE produttrici di rifi uti speciali che attualmente sono soggette all’obbligo del MUD e gestiscono gli obblighi

amministrativi connessi ai rifi uti con registri e relativi formulari.

La prossima tappa di attuazione del sistema SISTRI sarà la consegna da parte delle

CCIAA o soggetti convenzionati (tra cui le Associazioni di categoria), dell’hardware e del software necessari all’operatività del sistema. Le aziende saranno avvisate direttamente per la data di consegna del materiale in questione.

La prossima scadenza prevista dal SISTRI, riguarda l’operatività dello stesso sistema. TUTTE LE AZIENDE INTERESSATE dovranno gestire il carico, scarico ed il trasporto

dei rifi uti secondo le NUOVE MODALITA’ TELEMATICHE a partire dalle seguenti date:Dal 13/07/2010 per i così detti gestori professionali di rifi uti e per le aziende con oltre 50 dipendenti;

Dal 12/08/2010 per tutte le altre aziende interessate, non comprese nel punto a) precedente.

Si segnala infi ne i seguenti aspetti:Per un mese successivo all’operatività del SISTRI, accanto alle procedure telematiche rimarranno comunque gli obblighi di compilazione di registri rifi uti e formulari.Entro il 31 dicembre 2010, i soggetti obbligati all’iscrizione ed all’attivazione del

nuovo sistema, dovranno comunicare al SISTRI, con una sorta di ribattezzato “miniMUD”, le informazioni sui rifi uti gestiti relativamente al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del SISTRI.

Le sanzioni per mancata o omessa iscrizione e/o per non corretta applicazione delle “procedure SISTRI”, saranno stabilite in un decreto di futura approvazione.

occhio ai rifi uti:è scaduto il termine di iscrizione al sistri

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Fermo restando gli obblighi relativi alle modalità di verifi ca sulla prima installazione e sulle verifi che periodiche degli impianti di messa a terra e di protezione contro i fulmini (disciplinati dal DPR 462/2001), si segnala che l’art. 86 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) impone che il datore di lavoro provveda “affi nché gli impianti

elettrici e di protezione contro i fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e della normativa vigente per verifi carne lo stato di conservazione e di effi cienza ai fi ni della sicurezza (…) L’esito di tali controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza”.

Il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) è un documento ormai noto e utilizzato da tempo da tutte le imprese che eseguono attività in cantieri temporanei o mobili. Esclusi dall’obbligo di redazione del POS sono sempre stati i lavoratori autonomi che eseguono la propria attività nel cantiere da soli, senza nessun tipo di collaborazione con altri lavoratori (neppure autonomi).Caso diverso è l’impresa familiare, in presenza di soli collaboratori familiari. Anche se le aziende in questione non sono soggette a tutti gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 e smi, nessuna eccezione è prevista per il POS. L’art. 96 del D.Lgs. 81/08 e smi, infatti, prevede esplicitamente che “anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica

impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti […]” è necessario che il datore di lavoro rediga “il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)”.

L’impresa familiare

quindi, pur non ricadendo negli obblighi generali dettati dall’art.17 del D.Lgs. 81/08 e smi, è esplicitamente indicata tra gli obbligati alla redazione del POS.

impianti elettrici:ricordati di farli controllare!

impresa familiare: devi presentare il p.o.s.

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L’autorizzazione allo scarico di tipo industriale

è necessaria per qualsiasi tipo di acque refl ue, scaricate da edifi ci od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni (artigianali), diverse dalle acque refl ue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. In alcuni casi, tuttavia, le acque meteoriche di dilavamento di piazzali o aree scoperte possono costituire uno scarico di tipo industriale da sottoporre a specifi ca autorizzazione.

Quando sono da considerarsi scarichi di tipo industriale?

Secondo le indicazioni della Regione (Piano di Tutela delle

Acque), le acque meteoriche di dilavamento di piazzali o aree scoperte sono da considerare scarico di tipo industriale nei seguenti casi:✓ nel piazzale/area scoperta, è svolta un’attività lavorativa, anche minima (come, ad esempio, lavaggio veicoli);✓ nel piazzale/area scoperta, sono depositati rifi uti, materie prime o prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici, che in caso di dilavamento, possono rilasciare sostanze pericolose.Di conseguenza, in tutti i casi in cui un’attività produttiva generi scarichi liquidi non assimilati agli scarichi di tipo civile (secondo i criteri stabiliti a livello nazionale e locale), è necessario

richiedere ed ottenere specifi ca autorizzazione allo scarico di tipo industriale. Questo anche qualora vi sia solo lo scarico di acque meteoriche, se sono presenti le condizioni sopra indicate.L’autorizzazione è rilasciata dall’ente di competenza (Comune o Provincia, secondo i casi) ed ha validità di quattro anni dal momento del rilascio. La richiesta di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza dell’autorizzazione.La mancanza dell’autorizzazione allo scarico di tipo industriale, comporta pesanti sanzioni penali.

acque da piazzali:devono avere l’autorizzazione allo scarico industriale

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Il 29 aprile 2010, è scaduto il termine entro il quale effettuare l’iscrizione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifi uti, denominato SISTRI, per le imprese soggette.In ambito edilizio le imprese principalmente interessate dall’obbligo di iscrizione al SISTRI rientrano nelle seguenti categorie:attività di produzione di rifi uti pericolosi;attività con un numero di addetti superiore a 10 e produzione di rifi uti non pericolosi diversi da quelli derivanti da attività di demolizione e costruzione;attività di trasporto di propri rifi uti pericolosi

Qualora un’azienda, rientrante in una delle situazioni sopra riportate, non abbia provveduto entro i termini ad iscriversi al SISTRI, sarà soggetta alle sanzioni previste per omesso o ritardata iscrizione.

Caso diverso è il seguente.Qualora un’azienda, nonostante eventuali abilitazioni/autorizzazioni, non abbia mai eseguito attività di cui sopra

ovvero cessi l’attività per la quale sarebbe obbligatoria l’iscrizione al SISTRI, prima della scadenza del termine di iscrizione o, comunque,

prima dell’inizio dell’operatività del SISTRI (12 agosto 2010), non è tenuta ad effettuare la procedura di iscrizione al SISTRI.

In ogni caso, in assenza di iscrizione, le aziende

in esame non potranno più esercitare l’attività per la quale sarebbe stata obbligatoria l’iscrizione al SISTRI.

Il 26 aprile 2010, entra pienamente in vigore il Capo V del Titolo VIII del DLgs. 81/2008 sulla prevenzione del “Rischio da esposizione alle radiazioni ottiche artifi ciali” (cd ROA).Il rischio in questione è principalmente legato all’uso di attrezzature, macchine ovvero all’esecuzione di lavorazioni in grado di produrre radiazioni ottiche pericolose; tra queste segnaliamo in particolare: saldatrici, operazioni di

lavorazione del vetro fuso, operazioni di foto indurimento e fotoincisione, “luce nera” usata nei test non distruttivi, fototerapia, lampade abbronzanti.Dal 26 aprile 2010, in particolare, diventano pienamente operative le modalità di approfondimento della valutazione dei rischi secondo quanto previsto dal decreto nonché le relative sanzioni.Si ricorda in ogni caso che,

secondo i principi generali stabiliti dal D.Lgs.81/08 e prima dal D.Lgs. 626/94, il datore di lavoro, già prima del 26 aprile 2010, doveva procedere con la valutazione di tutti i rischi compresi quelli derivanti da ROA, se ritenuto tra i fattori di rischio signifi cativo per i lavoratori. Dal 26 aprile, entrano pienamente a regime i metodi e le relative sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 per la valutazione del rischio da ROA.

sistri ed edilizia:attività in cantiere e obbligo di iscrizione al sistri

radiazioni ottiche artifi ciali:

dal 26 aprile in arrivo i nuovi obblighi

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Entro il 31/12/2010, tutte le imprese autorizzate alle emissioni in atmosfera in

forma esplicita o tacita, anteriormente al 1988, sono tenute a presentare nuova

domanda di autorizzazione alla Provincia, secondo quanto previsto dal DLgs. 152/06.

L’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale

“Laguna di Venezia” ha deliberato al 31/12/2010, una moratoria (prot. 1106/XII del 01/10/06) delle autorizzazioni allo scarico in fognatura relativa agli utenti industriali.Tutte le autorizzazioni scadute

e non rinnovate, ovvero in prossima scadenza, devono ritenersi effi caci fi no al 31/12/2010.Le domande di rinnovo delle autorizzazioni in questione dovranno essere presentate, secondo le nuove disposizioni tecnico/amministrative del regolamento di fognatura, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31/12/2010. Entro

la data del 31/12, infatti,Veritas sta già provvedendo ad informare le aziende con specifi che comunicazioni a riguardo.La domanda di rinnovo dovrà essere corredata da planimetrie attestanti lo stato di fatto nonché da eventuali progetti di adeguamento al nuovo regolamento di fognatura.

Tra gli obblighi di valutazione dei rischi imposti al datore di lavoro dal D.Lgs. 81/08 è presente anche l’obbligo di valutare i rischi legati allo stress lavoro-correlato.La valutazione dovrebbe essere effettuata sulla base delle indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva Permanente per la sicurezza nei luoghi di lavoro, prevista

dallo stesso D.Lgs.81/08. Tuttavia, la Commissione non ha ancora elaborato specifi che indicazioni in merito alla valutazione in esame.In ogni caso, la norma prevede che, anche in assenza delle indicazioni della Commissione, l’obbligo della valutazione dello stress lavoro correlato decorra a far data dal 1° agosto 2010.Attualmente, per la

valutazione, è stata elaborata un’interessante guida operativa a cura del comitato interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro.La guida è consultabile al sito:

http://www.ausl.mo.it/dsp/spsal/doc_CTIPL/

DLgs_81_08_rischio_stress_lavoro-correlato_marzo2010.pdf

emissioni in atmosfera:

richiedi l’autorizzazione entro il 31/12/2010

autorizzazioneagli scarichi:

ricordati di rinnovarla entro fi ne anno!

stress lavoro-correlato: dal 1 agosto 2010 al via la valutazione

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Il codice civile (articolo 2104 c.c.) prevede che il lavoratore debba svolgere diligentemente l’attività lavorativa secondo la natura della prestazione, l’interesse dell’impresa e quello superiore dell’interesse nazionale.Deve, inoltre, osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Se il lavoratore viola quanto disposto, incorre

nelle sanzioni disciplinari che rientrano tra i poteri del datore di lavoro.Il potere disciplinare del datore di lavoro deve essere, nella sua applicazione, proporzionato alla gravità dell’infrazione commessa. Incorrerà in sanzioni il lavoratore che, con il suo comportamento, avrà arrecato un danno concretamente percepibile ed economicamente apprezzabile.Per l’applicazione, poi della sanzione più grave del licenziamento, il comportamento posto in essere dal lavoratore deve essere stato tale da far venir meno il rapporto di fi ducia da parte del datore di lavoro e pertanto la presunzione che possano verifi carsi altri comportamenti similari in futuro.Sul punto una recente pronuncia della Cassazione

(Cass. 14586/2009) ha precisato che in caso di licenziamento per giusta causa viene ed essere determinante il comportamento del lavoratore durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel caso fosse in

dubbio la sua futura correttezza nell’adempimento del lavoro e in mancanza di inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti.

doveri del lavoratore

quali sono le sue responsabilità?

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L’assunzione di un minorenne è subordinata

all’espletamento della visita medica preassuntiva.Dal momento che varie normative regionali hanno previsto che le Asl non debbano rilasciare più alcuni certifi cati sanitari, tra cui quello di idoneità fi sica per l’assunzione di minorenni, il Ministero del

lavoro con la lettera circolare 22 gennaio 2010, n. 1401 ha dato indicazioni sul punto sia a singole regioni sia richiamando l’interpello del 19 luglio 2006 n. 1866 che prevedeva che la visita medica potesse essere effettuata da un medico dipendente dell’azienda sanitaria pubblica o che operi in convenzione con essa.

assumi un minore?è necessaria la visita medica

Demansionamento: quando il lavoratore viene assegnato a mansioni inferiori rispetto a quelle previste e concordate nella lettera di assunzione.

La Cassazione, con pronuncia 11 novembre 2009, n. 23877 in cui è stato rilevato il demansionamento di un dipendente a seguito della riclassifi cazione a livello collettivo delle mansioni previste, ha stabilito che il contratto collettivo che disponga la riclassifi cazione delle mansioni, deve mantenere le mansioni in base alla specifi ca competenza del dipendente, al fi ne di garantire il livello professionale acquisito, lo svolgimento e l’accrescimento del suo bagaglio di conoscenze ed esperienze lavorative.

La legge consente al datore di lavoro la possibilità di modifi care, per esigenze di fl essibilità inerenti l’organizzazione aziendale, le mansioni del dipendente, tuttavia il lavoratore deve svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e “nel caso di assegnazione a mansioni superiori ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta.

Il caso esaminato dalla Corte riguardava un

dipendente delle Poste Italiane assunto con le mansioni di perito e addetto alla gestione delle trasmissioni telegrafi che e di dati. Il lavoratore, nello svolgimento dell’attività lavorativa, veniva invece destinato a mansioni di maneggio di bollettini,

smistamento corrispondenza, operazioni di facchinaggio della posta.Il datore di lavoro sosteneva che ciò era conseguenza di una riclassifi cazione del personale a livello di contrattazione collettiva per cui non era più possibile distinguere all’interno di ogni gruppo tra mansioni superiori e inferiori.

La Corte di cassazione ha dato ragione al

lavoratore specifi cando che in caso di cambiamento delle mansioni è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifi ca competenza del dipendente, tenendo conto del livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali.

sei un dipendente?ecco le tue mansioni

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Grazie al decreto legislativo n. 5 25.01.2010, il divieto di discriminazione e il divieto di licenziamento in caso di adozione internazionale sono diventate realtà.Con riferimento al primo viene sancito il divieto di “ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo”.Viene espressamente prevista, inoltre, la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini in ogni settore, compreso quello dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione, quindi il compito è quello di impedire di fatto l’uguaglianza fra uomo e donna nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro, nella retribuzione e relativamente

alle forme pensionistiche complementari collettive.

Che cos’è la discriminazione?

La discriminazione comprende ogni trattamento meno favorevole nei confronti dell’uno o dell’altro sesso, in ragione allo svolgimento dell’attività lavorativa, dello stato di gravidanza, di maternità o paternità anche adottive.A tal proposito, con

riferimento alla maternità, il divieto di licenziamento, nell’ipotesi di adozione,

si applica fi no ad un anno dell’ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale invece, il divieto decorre dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore o della comunicazione dell’invito di recarsi al paese d’origine del minore per ricevere la proposta di abbinamento.

pari opportunità: uomini e donne uguali nel lavoro!

L’Inps precisa (nota 17.02. 2010 n. 4878) che, da un

punto di vista contributivo, alla ditta che abbia fatto richiesta di iscrizione all’albo artigiani, si applichi l’inquadramento

previsto dall’artigianato. Il procedimento d’iscrizione all’albo delle

imprese artigiane è sostituito dalla comunicazione del legale rappresentante dell’impresa alla commissione provinciale per l’artigianato. La comunicazione attesta il

possesso dei requisiti e ne determina l’iscrizione dalla data di presentazione della comunicazione stessa; ne consegue che già da questo momento deve essere applicato l’inquadramento contributivo previsto per l’artigianato.

ditta artigianao industria?

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ti ricordo che...

➤ AMBIENTE & SICUREZZA

• tutti gli scarichi di acqua nella fognatura, nelle acque superfi ciali, sul suolo e nel sottosuolo devono essere autorizzati;• tutte le attività inserite nell’elenco delle industrie insalubri (carpenterie, carrozzerie, offi cine meccaniche, falegnamerie, vetrerie, autoffi cine etc.) devono essere in possesso, per lo svolgimento dell’attività, della comunicazione di attivazione al Comune di competenza e, qualora previsto, di specifi co Nulla Osta Igienico Sanitario;• chiunque intenda costruire ampliare o ristrutturare edifi ci o locali per adibirli a lavorazioni industriali che occupino più di 3 addetti, deve notifi care all’organo di vigilanza competente per territorio gli interventi previsti;• tutte le attività che producono rifi uti speciali, devono tenere presso la propria azienda un registro di carico-scarico su cui annotare ogni 10 giorni lavorativi dalle operazioni effettuate, le quantità di rifi uto prodotto ed eventualmente smaltito tramite ditta autorizzata;• le emissioni in atmosfera devono essere appositamente autorizzate anche attraverso l’adesione ad autorizzazioni di carattere generale per le attività cosi dette “in deroga”, ove previsto;• tutte le attività in cui opera più di un addetto (lavoratore) devono provvedere alla valutazione del rumore e delle vibrazioni all’interno dell’am-biente lavorativo; se in base alla valutazione si può fondatamente ritenere che l’esposizione quotidiana personale supera i valori inferiori di azione, si dovrà provvedere alla misurazione degli agenti che verrà effettuata secondo i criteri previsti per legge da personale qualifi cato;• tutte le attività devono avere la messa a terra; tra queste, le attività in cui opera più di un addetto, dovranno comunicare la messa in esercizio dell’impianto all’organo di vigilanza competente (ISPESL e ARPAV) e provvedere ad effettuarne le verifi che ogni 2 o 5 anni secondo i casi;• le attività che rientrano nell’elenco di cui al D.M. 16 Febbraio 1982 sono soggette all’ottenimento del certifi cato di prevenzione incendi e alle visite periodiche da parte del Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio;

Se hai qualche dubbio sulla situazione ambientale e di sicurezza della Tua azienda, puoi rivolgerTi all’Uffi cioAmbiente-Sicurezza della Tua Associazione previo appuntamento telefonico allo 041.2386605.

➤ INAIL A RISCHIO Comunicaci immediatamente qualsiasi trasformazione dell’attività svolta dalla Tua impresa artigiana. Ciò al fi ne di individuare l’esatta classe di rischio della Tua attività e pagare di conseguenza il giusto premio Inail.Attenzione!! Come di consueto gli ispettori Inail visitano le ditte artigiane per verifi care l’esatta classifi cazione della classe di rischio. Ti consigliamo di far molta attenzione alla descrizione del tipo d’attività effettivamente svolta perché anche questo comporta l’inquadramento della ditta in una classe di rischio più o meno elevata.

➤ INAIL Assicurati o non assicurati ? ? ? L’Inail, al fi ne di estendere la tutela assicurativa ai lavoratori artigiani che si avvalgono in via occasionale di veicoli a motore personalmente con-dotti, ha ritenuto indennizzabili gli infortuni accaduti nell’esercizio di qualsiasi prestazione riferibile all’ ”attività artigiana”.Attenzione però, cosa s’intende per “attività artigiana” ? Restano escluse dalla tutela assicurativa Inail e perciò non rientrano nell’ “attività arti-giana” tutte le attività (svolgimento di pratiche amministrative, acquisizione della clientela, stipula di contratti ecc.) riguardanti l’espletamento di attività amministrative-organizzative dell’azienda effettuate con l’impiego di veicoli a motore. Sono di conseguenza coperte da assicurazione tutte le attività abituali e manuali strettamente connesse all’attività artigiana (ad. esempio l’uso di autovetture per il trasporto dei manufatti per recarsi dal cliente al fi ne di determinare i tempi e le modalità di esecuzione dell’opera tecnicamente artigianale).Questa esclusione dalla copertura assicurativa per attività amministrative-organizzative riguarda il titolare dell’impresa e gli eventuali socio ma non i collaboratori familiari.

Per ulteriori chiarimenti telefona allo 041.2386611 all’Uffi cio Segreteria dell’Associazione.

➤ DENUNCIA D’INFORTUNIO Vale il certifi cato medico In caso d’infortunio sul lavoro, la certifi cazione medica rappresenta il momento centrale per verifi care il rispetto del termine di due giorni per inoltrare la denuncia d’infortunio all’INAIL.Le ditte individuali, i collaboratori familiari e i soci sono esentati (non i dipendenti) dal rispettare i due giorni per la presentazione della denuncia, ma non sono assolutamente esentati dalla presentazione della stessa ; nel caso in cui la denuncia venga presentata dopo i due giorni della data del primo certifi cato medico il calcolo della rendita giornaliera verrà effettuato dal giorno di presentazione della denuncia.

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➤ ATTENZIONE AI CERTIFICATI MEDICI Se vuoi risparmiare vai al Pronto Soccorso A causa della protesta che la Federazione Italiana Medici ha intrapreso con l’Inail, in caso d’infortunio sul lavoro, molti medici di famiglia richiede-ranno all’assicurato un compenso , per redigere la certifi cazione Inail.E’ giusto ricordare che l’Inail rimborserà l’infortunato, solamente previa presentazione del certifi cato, per un massimo di tre.L’Inail ha impartito le seguenti indicazioni: “quando si verifi ca un infortunio l’assicurato si rechi in qualunque Pronto Soccorso e continui le cure sempre in ambiente ospedaliero (continuativo e defi nitivo); gli ospedali, infatti, sono estranei alla vertenza in atto e rilasciano la certifi cazione in modo gratuito; in alternativa è possibile recarsi presso gli ambulatori delle sedi Inail competenti per territorio”.

➤ BOLLETTINI INPS Comunica i cambi di residenza Se cambi la Tua residenza Ti consigliamo di comunicare tempestivamente tale variazione alla Camera di Commercio con apposito modello.Infatti i bollettini INPS di titolari o soci di attività artigiane vengono, talvolta, recapitati non in sede, ma presso la residenza.

➤ INAIL: PAGA “IL GIUSTO”!

Il modello 20/SM contiene prestampati i codici di classifi cazione dell’attività dell’azienda: verifi carne la corrispondenza con l’attività effettivamente svolta può essere l’occasione per controllare il corretto inquadramento della Ditta presso l’INAIL, e quindi anche la giusta misura del premio.Lo stesso controllo può essere effettuato anche per le imprese senza dipendenti direttamente sul modello 10/SM.

➤ PENSIONATI ULTRA 65ENNI Possono versare meno contributi C’è la possibilità per i lavoratori autonomi più anziani, di versare meno contributi.I pensionati artigiani, commercianti e coltivatori diretti che continuano l’attività lavorativa, ed hanno almeno 65 anni di età, possono usufruire di una riduzione della contribuzione Inps pari al 50%.Per ulteriori informazioni rivolgiTi all’Uffi cio Segreteria allo 041.2386601.

➤ IMPRESE FAMILIARI E COLLABORATORI Ti ricordiamo ancora, che secondo quanto disposto dalla normativa vigente, tutti i collaboratori di impresa familiare, per poter effettuare la ripar-tizione del reddito, devono rispettare le seguenti condizioni :• partecipare all’attività • aziendale ;• stipulare apposito atto notarile di costituzione di impresa familiare; tale contratto ha effetto dall’anno successivo a quello in cui è stato stipulato.Per ulteriori informazioni telefona allo 041.2386601 all’uffi cio Segreteria dell’Associazione. RicordaTi che se cambi, aggiungi o anche modifi chi di poco la Tua attività, ma ciò comporta un diverso rischio lavorativo rispetto a quello che attualmente hai, devi comunicercelo immediatamente!Se il rischio risulta più basso, possiamo inserirTi in una “classe INAIL” meno costosa. Se è più alto rischi molto grosso, se non provvedi a regolarizzare la Tua situazione al più presto.

➤ TI RICORDO INOLTRE...

SE SEI PENSIONATO, E HAI CONTINUATO A VERSARE I CONTRIBUTI INPS, PUOI, CON APPOSITA DOMANDARICHIEDERE LA RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE.

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C O R S I S I C U R E Z Z A✓ CORSO PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE IL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE EPROTEZIONE DEI RISCHI – RSPP art.34 D.Lg. 81/08 e s.m.i.- Il D.Lg. 81/08 prevede che in tutte le tipologie di attività in cui vi sia la presenza di perso-nale dipendente o ad esso equiparato, il datore di lavoro debba designare il RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI.Calendario: durata 16 ore,dal 10/05/2010 al 24/05/2010 dalle ore 18.30 alle ore 22.00 ogni lunedì e giovedì. Sede corso: Via Torre Belfredo, 81/d Mestre Venezia

✓ CORSO PRIMO SOCCORSO art 18 lett. b) D.Lg. 81/08 e s.m.i., D.M. 388/03(12 ore classe B,C - 16 ore classe A)- Il datore di lavoro ai sensi della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ha l’obbligo di formare gli addetti alla gestione delle emergenze: primo soccorso e antincendio.- Si ricorda inoltre che la formazione dell’addetto al primo soccorso deve essere aggiornata con cadenza triennale.Calendario: durata 12 ore per aziende in classe B,C:27 maggio – 03 – 08 giugno 2010 dalle 18.30 alle 22.30;Per le ditte in classe A lezione aggiuntiva della durata di 4 ore:15 giugno 2010 dalle ore 18.30 alle ore 22.30.Corso di aggiornamento primo soccorso (classe B,C):15 giugno 2010 dalle ore 18.30 alle ore 22.30.Sede corso: Via Torre Belfredo, 81/d Mestre Venezia

✓ CORSO ANTINCENDIO art. 18 lett b) D.Lg. 81/08 e s.m.i., D.M. 10/03/98CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO:Calendario: durata 4 ore, 10 giugno 2010 dalle ore 18.30 alle ore 22.30Sede corso: Via Torre Belfredo, 81/d Mestre VeneziaCORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO:Calendario: durata 8 ore,PARTE TEORICA: 10 giugno 2010 dalle 18.30 alle 22.30,PARTE PRATICA: 13 giugno 2010 dalle ore 8.30 alle ore 12.30Sede corso: Via Torre Belfredo, 81/d Mestre Venezia,parte pratica in apposito campo prove.

✓ CORSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZAart.37 co.10-11-12 D.Lg. 81/08 e s.m.i.- Se hai un’attivita’ ed e’ stato nominato tra il personale dipendente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, tra gli adempimenti per il datore di lavoro vi e’ anche l’obbligo della formazione del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS).Calendario: durata 32 ore,avvio giugno 2010 ogni venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00.Sede corso: Via Torre Belfredo, 81/d Mestre Venezia.

PER INFORMAZIONI: tel 0415040788 - [email protected] - www.veneform.com

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CORSIRISPARMIO ENERGETICO

✓ CORSO CASACLIMA MODULO BASE- Corso di formazione sul risparmio energetico rivolto atutti gli operatori del comparto casa (settore artigiano), organizzato in collaborazione con Agenzia CasaClima di Bolzano.

Durata: 20 ORE

Calendario:12 MAGGIO 2010ore 9-13 Introduzione al corsoore 14-18 Isolamento termico, materiali da costruzione ed elementi strutturali - parte 1

13 MAGGIO 2010ore 9-13 Isolamento termico, materiali da costruzione ed elementi strutturali - parte 2ore 14-18 Tecniche per gli impianti di riscaldamento - parte 1

14 MAGGIO 2010ore 9-13 Tecniche per gli impianti di riscaldamento - parte 2

Sede corso: Veneform srl – Favaro Veneto (Ve), presso centro commerciale “La Piazza”.

✓ CORSO PRATICO SUL FOTOVOLTAICOINSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PROVA PRATICA DI INSTALLAZIONEMessa in sicurezza del cantiere; Studio del progetto esecutivo;Preparazione del manto di copertura (impermeabilizzazione); Tracciamento dell’impianto; Posa delle strutture; Posa dei moduli;Allacciamento ai quadri, all’inverter.

Durata: 16 ORE Calendario: 20 – 21 MAGGIO 2010 dalle ore 08.00 alle ore 17.00Sede corso: apposito campo prove sito in Marcon (VE)

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CORSI SETTORE EDILIZIA ✓ CORSO PER LAVORATORI ADDETTI AL MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASFORMAZIONE PONTEGGI All. XXII D.Lg. 81/08- Corso di formazione obbligatorio per tutti gli addetti al montaggio e trasformazione di ponteggi.Durata: 30 ORE Calendario: PARTE TEORICA: 06 – 07 MAGGIO 2010;PARTE PRATICA: 13 – 14 MAGGIO 2010Sede corso: Via Torre Belfredo, 81/d Mestre Venezia, parte pratica in apposito campo prove.* corso fi nanziato CEAV per i dipendenti delle aziende regolarmente iscritte alla Cassa Edile Artigiana Veneta

✓ CORSO PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO GRATUITI PER LE AZIENDE ISCRITTE CEAV:Calendario: PRIMO SOCCORSO: 27 – 29 APRILE 2010 – 04 MAGGIO 2010 ore 18.00 – 22.00;ANTINCENDIO: 26 MAGGIO 2010 ore 18.00 – 22.00Sede corso: CGIA Mestre, Via Torre Belfredo, 81/d Mestre Venezia

✓ CORSO PER OPERATORE GRUISTA - L’obiettivo principale del corso è quello di formare, informare ed addestrare i lavoratori all’utilizzo delle gru ed accresceretra i partecipanti la conoscenza di base degli apparecchi di sollevamento e il corretto impie-go degli stessi.Durata: 8 ORE (4 ore teoriche e 4 ore pratiche in apposito campo prove).Calendario: Venerdì 28 MAGGIO 2010 dalle ore 08.30 – 12.30 ; 14.00 – 18.00Sede corso: CGIA Mestre, Via Torre Belfredo, 81/d Mestre Venezia

✓ CORSO ADDETTO AL CARRELLO ELEVATOREIl corso di formazione ha l’obiettivo di fornire le conoscenze sul piano legislativo, tecnico e comportamentale alle persone che, all’interno dell’azienda, han-no il compito di movimentare carichi, materiale e quant’altro, servendosi di carrelli elevatori.- L’obiettivo è quello di sensibilizzare il personale coinvolto per garantirne la sicurezza e l’in-tegrità fi sica e, indirettamente, di favorire l’organizzazione del lavoro stesso.Durata: 6 ORE (4 ore teoriche e 2 ore pratiche in apposito campo prove).Calendario: Venerdì 04 GIUGNO 2010 dalle ore 09.00 – 13.00 ; 14.00 – 17.00Sede corso: CGIA Mestre, Via Torre Belfredo, 81/d Mestre Venezia.

PER INFORMAZIONI: tel 0415040788 - [email protected] - www.veneform.com

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L’iniziativa “Chi apre... chi chiude” giunge alla 28a edizione. Anche quest’anno verranno stampatioltre 85 mila opuscoli contenenti i periodi di reperibilità, durante il periodo estivo, di un migliaio

di imprese artigiane. “Chi apre... chi chiude” rappresenta anche un utile strumento per farconoscere a tutta la cittadinanza la Tua impresa artigiana.

Denominazione esatta della ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indirizzo ditta: Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° civico . . . . . città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

telefono n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Arredamenti per ufficioMacchine per ufficio Officine meccanicheRiparazione macchine cucito maglieriaRiparazione macchine per ufficio

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LE SCHEDE VANNO CONSEGNATE ENTROE NON OLTRE IL 15 MAGGIO 2010

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