trattamento contabile e fiscale degli omaggi natalizi...2019/12/04 · tel. 0968.425805 - e-mail:...
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Fisco & Contabilità
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A cura di Marco Baldin
Trattamento contabile e fiscale degli omaggi natalizi
Categoria: Bilancio e Contabilità Sottocategoria: Scritture contabili
Come di consueto alla fine di ogni anno, in occasione delle festività, gli operatori italiani pongono in essere nei confronti dei propri clienti e clienti delle cessioni di omaggi. Risulta, quindi, opportuno ripercorrere il trattamento riservato a tali regalie dal punto di vista contabile e fiscale ricordando che la normativa negli ultimi anni non ha subito particolari modifiche ma, dato che queste operazioni non vengono poste in essere spesso, il rischio di commettere errori ai fini della disciplina IVA o delle imposte dirette è particolarmente elevato.
Di cosa si tratta?
Premessa ................................................................................................................... 2
Trattamento IVA ....................................................................................................... 3
Trattamento ai fini delle imposte dirette ................................................................ 8
Trattamento contabile .......................................................................................... 11
Riferimenti normativi ............................................................................................ 12
Allegato 1 ................................................................................................................. 13
L’Esperto risponde… ....................................................................................... 13
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Premessa
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie è consuetudine per le imprese effettuare omaggi da
consegnare ai propri clienti, dipendenti e fornitori. Pertanto, appare utile soffermarci sul
trattamento contabile e fiscale degli omaggi effettuati in occasione delle festività natalizie.
INFORMA - per le spese definite “di rappresentanza” è rimasto invariato per l’anno 2019 il limite di Euro 50 per detrarre l’IVA e di dedurre il costo nell’anno di sostenimento della spesa. Nel caso in cui questo limite venga superato l’IVA risulta essere indetraibile e la deducibilità della spesa è proporzionata ai ricavi derivanti dall’attività caratteristica.
In particolare, come si vedrà meglio nel prosieguo, l’articolo 2, comma 2, numero 4 del D.P.R.
633/1972 considera assimilate alle cessioni di beni “normali” quelle gratuite. Fanno eccezione a
tale regola, con la conseguente esclusione dal campo di applicazione dell’IVA, le cessioni gratuite
di beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa, a prescindere dal costo unitario.
A tal fine occorre, innanzitutto, differenziare il trattamento a
seconda:
del soggetto destinatario:
oggetto dell’attività;
della tipologia del bene:
cliente;
non oggetto dell’attività.
dipendente.
L'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera h) del D.P.R. 633/1972 prevede
inoltre, un'ipotesi di indetraibilità oggettiva dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi che danno luogo a spese che si qualificano come di rappresentanza agli effetti delle imposte sul reddito, tra cui rientrano gli omaggi.
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ATTENZIONE! - L'indetraibilità oggettiva per le spese di rappresentanza risulta, però, derogata per i beni di costo unitario non superiore ad Euro 50.
Trattamento IVA
Beni non oggetti dell’attività d’impresa
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, numero 4 del D.P.R. 633/1972, per i beni non rientranti
nell'attività propria dell'impresa, la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA. L’imposta assolta
all’atto dell’acquisto, secondo il disposto dell’articolo 19-bis 1, comma 1, lettera h) del D.P.R.
633/1972, è:
Di conseguenza, la cessione gratuita a clienti di beni non oggetto dell’attività dell’impresa è
sempre irrilevante ai fini IVA, a prescindere dall’ammontare del relativo costo unitario.
NOTA BENE - All’atto della consegna dell’omaggio non è richiesta l’emissione di alcun documento fiscale (es. fattura) ma si consiglia di emettere, in ogni caso, un ddt con causale “omaggio” al fine di provare l’inerenza delle spese con l’attività esercitata.
Alimenti e bevande
La detrazione dell’IVA è riconosciuta anche qualora i beni omaggiati siano costituiti da alimenti
e bevande (spumante, panettone, torrone, ecc.), a condizione che:
• il costo unitario sia non superiore ad Euro 50;
Lo scopo del presente contributo risulta essere quello di fornire una
rappresentazione quanto più chiara ed esaustiva possibile del
trattamento ai fini delle imposte dirette ed indirette della disciplina
afferente la cessione di omaggi.
detraibile se il costo (o valore) unitario del bene non è superiore ad
Euro 50;
indetraibile se il costo (o valore) unitario del bene è superiore ad Euro
50.
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• la cessione sia una spesa di rappresentanza alla quale è applicabile la citata lettera h).
Non opera quindi l’indetraibilità dell’IVA di cui alla lettera f) dell’articolo 19-bis 1, relativa
all’acquisto di alimenti e bevande (Circolare Agenzia Entrate 19.6.2002, n. 54/E).
ESEMPIO 1
La società Alfa srl nel dicembre 2019 acquista 20 cesti natalizi destinati ai propri clienti.
Ciascun cesto è composto da 1 bottiglia di spumante del costo di Euro 20 e da un panettone
artigianale del costo di Euro 25
Poiché il costo complessivo del cesto è pari ad Euro 45 è inferiore al limite stabilito in Euro 50
l’IVA a credito è detraibile e la consegna ai clienti di detti cesti non configura una cessione ai
fini IVA.
ESEMPIO 2
La società Beta srl nel dicembre 2018 acquista 20 cesti natalizi destinati ai propri clienti.
Ciascun cesto è composto da 1 bottiglia di spumante del costo di Euro 30 e da un panettone
artigianale del costo di Euro 25
Poiché il costo complessivo del cesto è pari ad Euro 55, superiore al limite stabilito in Euro 50,
l’IVA a credito è indetraibile e la consegna ai clienti di detti cesti non configura una cessione ai
fini IVA.
Per le operazioni consistenti in cessione di beni o prestazioni di servizi è
obbligatoria l’emissione della fattura.
La fattura va emessa obbligatoriamente in formato elettronico, deve essere
trasmessa mediante il Sistema di Interscambio e deve contenere i dati
obbligatori indicati nell’articolo 21 D.P.R. 633/1972.
Nel caso in cui l’ammontare dell’operazione è inferiore ad Euro 400,00 è
possibile emettere una fattura semplificata che contiene solo i dati individuati
dall’articolo 21-bis D.P.R. 633/1972.
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Riepilogo
Destinatario Detrazione IVA Cessione gratuita
Cliente SI se < € 50 Fuori campo IVA
NO se > € 50 Fuori campo IVA
Beni oggetto dell’attività d’imposta
La cessione gratuita di beni alla cui produzione o alla cui commercializzazione è finalizzata
l'attività dell'impresa è soggetta ad IVA indipendentemente dal costo (o valore) unitario dei beni ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, numero 4 del D.P.R. 633/1972. In questo caso, quindi, non conta
che il valore dei beni sia inferiore o superiore alla soglia di Euro 50.
RICORDA - in presenza di una cessione gratuita rilevante ai fini IVA:
• la base imponibile IVA è costituita, ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. 633/1972, “dal prezzo
di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel
momento in cui si effettuano tali operazioni”;
• la rivalsa dell’IVA non è obbligatoria, come di sposto dall’articolo 18, del D.P.R. 633/1972.
Generalmente, in relazione agli omaggi, la rivalsa non è operata e l’IVA rimane a carico del
cedente, costituendo, per quest’ultimo, un costo indeducibile ex articolo 99, comma 1, TUIR. In
assenza di rivalsa, l’operazione può essere documentata utilizzando una delle seguenti soluzioni
alternative:
• emissione di una fattura con applicazione dell’IVA, senza addebitare la stessa al cliente,
La C.M. 188/E/1998 ha specificato che,
ai fini della detrazione, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell'attività dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza. Pertanto, l'IVA assolta all'atto dell'acquisto è pertanto detraibile, non trovando applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui al citato articolo 19-bis 1, comma 1, lettera h) del D.P.R. 633/1972.
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specificando che trattasi di “omaggio senza rivalsa dell’IVA ex articolo 18 del D.P.R.
633/1972”;
• emissione di un’autofattura in unico esemplare, con indicazione del valore dei beni come
sopra individuato (prezzo di acquisto o di costo), dell’aliquota e della relativa imposta,
specificando che trattasi di “autofattura per omaggi”;
• tenuta del registro degli omaggi, sul quale annotare l’ammontare complessivo delle cessioni
gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.
Riepilogo
Destinatario Detrazione IVA Cessione gratuita
Cliente
SI se spesa non di
rappresentanza
Imponibile IVA salvo
decisione di non detrarre l’IVA
sull’acquisto per non
assoggettare ad imposta la
cessione gratuita SI
se < € 50 e spesa di
rappresentanza
Omaggi ai dipendenti
I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti non sono inerenti
all'attività d'impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza.
Di conseguenza:
• la relativa IVA è indetraibile;
• la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, numero 4 del D.P.R. 633/1972.
Se però gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell'attività d'impresa:
spetta la detrazione dell'imposta; la cessione gratuita è imponibile ex dell'articolo 2, comma 2, numero 4 del D.P.R. 633/1972.
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Cena (o pranzo) di Natale
OSSERVA - La cena o il pranzo organizzati dal datore di lavoro per lo scambio degli auguri costituiscono una prestazione di servizi gratuita e, quindi, non rientra tra le cessioni gratuite sopra analizzate.
Quindi, se la spesa sostenuta:
• è esclusivamente per i propri dipendenti non può essere considerata “di rappresentanza”. In
mancanza di un chiarimento ufficiale si ritiene che debba essere considerata una liberalità
nei confronti dei dipendenti;
• è rivolta anche a soggetti terzi rispetto ai dipendenti rientra tra le spese di rappresentanza.
ATTENZIONE! - In ogni caso la relativa imposta sarà indetraibile.
Riepilogo
Beni non oggetto attività
Destinatario Detrazione IVA Concessione gratuita
Dipendente NO (non inerente) Esclusa IVA
Beni oggetto attività
Destinatario Detrazione IVA Cessione gratuita
Dipendenti
SI se spesa non di
rappresentanza
Imponibile IVA salvo
decisione di non detrarre l’IVA
sull’acquisto per non
assoggettare ad imposta la
cessione gratuita SI
se < € 50 e spesa di
rappresentanza
La Circolare n. 34/E del 2009
ha specificato che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali e festività religiose o nazionali sono spese di rappresentanza a meno che all’evento siano presenti esclusivamente i dipendenti.
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Trattamento ai fini delle imposte dirette
Reddito d’imposta
Omaggi a clienti
OSSERVA - Secondo la disciplina per le spese di rappresentanza prevista dall’articolo 108, comma 2, del TUIR vi sono da ricomprendere anche gli omaggi destinati ai propri clienti. Pertanto, salvo particolari fattispecie, le spese relative a beni distribuiti gratuitamente:
• sono deducibili integralmente, se i beni hanno valore unitario non superiore ad Euro 50;
• ove i beni abbiano valore unitario superiore al predetto limite, si configurano come spese di
rappresentanza e sono deducibili nell'esercizio di competenza fino al limite massimo fissato
dall’articolo 108, comma 2 del TUIR.
NOTA BENE - con la locuzione "valore unitario" non deve intendersi il costo dei singoli beni, bensì l'omaggio nel suo complesso.
ESEMPIO 3
La società Gamma srl nel dicembre 2018 acquista 30 cesti natalizi destinati ai propri clienti.
Ciascun cesto è composto da 1 bottiglia di spumante del costo di Euro 10, da un panettone
artigianale del costo di Euro 25 e da delle marmellate biologiche del valore di Euro 16.
In particolare, secondo questa disposizione normativa le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite:
dell'1,5% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica, fino ad Euro 10 milioni;
dello 0,6% dei ricavi e altri proventi, per la parte eccedente Euro 10 milioni e fino a 50
milioni;
dello 0,4% dei ricavi e altri proventi, per la parte eccedente Euro 50 milioni.
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Anche se ogni bene, singolarmente, è inferiore ad Euro 50 il cesto si considera nel suo
complesso e, quindi, il valore risulta superiore alla soglia stabilita.
ESEMPIO 4
La società Delta srl destina regalie per clienti e fornitori beni la cui cessione rientra nell’attività
caratteristica dell’impresa.
Il costo di produzione dei beni oggetto di omaggio è di Euro 20.
Il valore di mercato dei beni oggetto di omaggio è di Euro 70.
In questa ipotesi, considerando che il valore normale ex articolo 9, Tuir è superiore ad Euro 50, i
costi di produzione pari ad Euro 20 saranno deducibili secondo il meccanismo delle spese di
rappresentanza prevista dal comma 2, articolo 108 del TUIR e dal D.M. 19 novembre 2008.
NOTA BENE - Ai fini della presente esposizione occorre tenere presente che concorrono sempre alla formazione del reddito in capo al dipendente le erogazioni di denaro. Mentre sono considerati fringe benefit anche i c.d. “buoni acquisto” concessi dall'impresa ai dipendenti.
Cena (o pranzo) di Natale
Quindi, se la spesa sostenuta:
• è esclusivamente per i propri dipendenti non può essere considerata “di rappresentanza”. In
mancanza di un chiarimento ufficiale si ritiene che debba essere considerata una liberalità
nei confronti dei dipendenti. Il costo sarà, quindi, deducibile nel limite del:
o 75% della spesa sostenuta, come previsto per le spese di albergo e ristorante;
o 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante
dalla dichiarazione dei redditi ex articolo 100, comma 1, TUIR;
• è rivolta anche a soggetti terzi rispetto ai dipendenti rientra tra le spese di rappresentanza
ed è quindi deducibile:
o nel limite del 75% della spesa sostenuta nel limite dell’ammontare massimo deducibile
nell’anno.
La Circolare n. 34/E del 2009
ha specificato che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali e festività religiose o nazionali sono spese di rappresentanza a meno che all’evento siano presenti esclusivamente i dipendenti.
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Riepilogo
Destinatario Deducibilità IRES/IRPEF Trattamento IRAP
Clienti
Integrale se < € 50 Deducibili (metodo da
bilancio)
Nel limite annuo previsto per
le spese di rappresentanza,
se > € 50
Indeducibili (metodo fiscale)
Dipendenti Integrale nell’esercizio (spese
per prestazioni di lavoro) Indeducibili
Reddito di lavoro autonomo
Le prestazioni professionale gratuite non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo,
posto che ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del TUIR assume rilievo il principio di cassa.
L’articolo 54, comma 5 del TUIR disciplina il trattamento fiscale degli omaggi con
riferimento ai redditi prodotti dagli esercenti arti o professioni.
Per questi soggetti il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista, a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
In merito agli omaggi ai dipendenti, si osserva che per i professionisti il
costo sostenuto per l'acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti
non è specificamente disciplinato dal TUIR.
Si ritiene che, per i lavoratori autonomi, detti costi sono deducibili ai sensi dell’articolo 54, comma 1, TUIR, avente una portata applicativa analoga a quella del citato articolo 95.
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Destinatario Deducibilità IRPEF Trattamento IRAP
Clienti
Deducibili nel limite dell’1%
dei compensi incassati
nell’anno
Deducibili nel limite dell’1%
dei compensi percepiti
nell’anno
Dipendenti Integrale nell’esercizio (spese
per prestazioni di lavoro) Indeducibili
Contributi minimi e forfettari
Contribuenti Minimi
Per i contribuenti che determinano il reddito secondo il c.d. “regime di vantaggio” per
l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. "contribuenti minimi", di cui all'articolo 27
del D.L. 98/2011) le spese per omaggi possono essere dedotte integralmente soltanto se di
valore pari o inferiore ad Euro 50, a condizione che l'inerenza all'attività d'impresa sia dimostrabile
sulla base di criteri oggettivi.
OSSERVA - Per gli omaggi di valore unitario superiore ad Euro 50, si applica il trattamento previsto per le altre spese di rappresentanza.
Contribuenti Forfettari
Con riferimento ai contribuenti che determinano il reddito secondo il regime forfetario ex
L. 190/2014, il tema della deducibilità degli omaggi non assume alcun rilievo, posto che le spese
eventualmente sostenute non sono deducibili analiticamente, essendo il loro ammontare
predefinito nel coefficiente di redditività.
Trattamento contabile
OSSERVA - Normalmente le spese relative agli omaggi vengono classificate nella voce B.7 del Conto economico come “oneri diversi di gestione”, secondo la previsione del principio contabile OIC 12.
La scrittura contabile sarà la seguente:
Omaggi (B.14 CE) a Debito vs fornitori (D.7 SP) Xx,xx
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Riferimenti normativi
• Artt. 2, 13, 19-bis del D.P.R. 633/1972;
• Articolo 51, comma 3 del TUIR;
• Articolo 54, comma 5 del TUIR;
• Articolo 108, comma 2 del TUIR.
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Allegato 1
L’Esperto risponde…
Oggetto: Trattamento IVA buoni acquisti
Una società vuole stampare dei buoni spesa dell'importo unitario di Euro 100 ciascuno. Al momento della consegna del buono al cliente questi paga
all’emittente il valore facciale del buono, e potrà poi utilizzarlo per acquistare presso alfa beni entro e non oltre 2 anni dall'emissione del buono stesso. Si chiede quale sia il corretto trattamento iva per questi buoni?
Il trattamento IVA relativo all'emissione, al trasferimento e al riscatto dei buoni
acquisto ("voucher" o "buoni-corrispettivo") è disciplinato dagli articoli 6-bis, 6-
ter, 6-quater e 13 comma 5-bis del D.P.R. 633/1972. Tale disciplina si applica ai buoni
emessi successivamente al 31.12.2018.
A norma dell'articolo 6-bis del D.P.R. 633/1972, il "buono-corrispettivo" è uno strumento che:
• contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a
fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
• riporta l'indicazione (sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione) dei
beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi
incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
Il trattamento ai fini IVA delle operazioni connesse all'utilizzo dei buoni dipende dalle
caratteristiche specifiche degli stessi.
Buoni monouso:
Un buono si qualifica come "monouso" se, al momento della sua emissione, è nota la
disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi cui il
buono dà diritto (articolo 6-ter del D.P.R. 633/1972). Ogni trasferimento di un buono
monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi costituisce,
?
!
RISPOSTA
DOMANDA
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dunque, effettuazione di detta cessione o prestazione.
Sono esempi di buoni monouso i buoni che danno diritto alla fruizione di servizi elettronici
in abbonamento, purché di natura omogenea, ossia soggetti alla medesima aliquota IVA.
Pertanto, nel caso dei buoni monouso, l'IVA applicabile all'operazione sottostante risulta
esigibile all'atto di ogni trasferimento, vale a dire sia all'atto dell'emissione del buono, sia
all'atto dei successivi passaggi.
Buoni multiuso:
Un buono si qualifica come multiuso se al momento della sua emissione non è nota la
disciplina IVA applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi cui il buono-
corrispettivo dà diritto. Pertanto, a differenza di quanto previsto per i buoni monouso, ogni
trasferimento precedente all'accettazione del buono come corrispettivo o parziale
corrispettivo della relativa cessione dei beni o prestazione dei servizi (emissione o
distribuzione) non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione e, pertanto, non
è soggetta ad IVA.
Sono esempi di buoni multiuso le c.d. "carte-regalo" utilizzabili presso un esercizio commerciale che vende beni soggetti ad aliquote IVA diverse, oppure i buoni benzina che consentono di rifornirsi presso plurimi soggetti (es. pompe
c.d. "bianche"
In tal caso, il momento impositivo si realizza soltanto con l'effettuazione della cessione di
beni o della prestazione di servizi cui il buono dà diritto, determinata secondo le regole di
cui all'articolo 6 del D.P.R. 633/1972, e assumendo come pagamento l'accettazione del
buono come corrispettivo o parziale corrispettivo dei beni o servizi. Con riguardo ai buoni
multiuso, dunque, l'imposta diviene esigibile soltanto con il riscatto del buono, in quanto,
anteriormente a tale momento, i beni o servizi acquistabili non sono noti e potrebbero
essere soggetti ad un trattamento IVA non univoco. Tale impostazione trova fondamento in
alcuni principi emersi nella giurisprudenza comunitaria (causa C-419/02 del 21.2.2006,
Bupa Hospital e causa C-270/09 del 16.12.2010, Mac Donald Resort), secondo cui non è
ammesso l'assoggettamento ad IVA delle somme versate per cessioni di beni o prestazioni
di servizi laddove tali operazioni non siano chiaramente individuate.
NOTA BENE - In ogni caso, la base imponibile IVA delle operazioni relative ai buoni è determinata ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 633/1972. Per i buoni di acquisto monouso occorre fare riferimento al corrispettivo dovuto per il buono
medesimo.
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Mentre l’articolo 13 comma 5-bis del D.P.R. 633/1972 dispone specificamente
che la base imponibile delle operazioni derivanti da buoni multiuso è costituita:
• dal corrispettivo dovuto per il buono;
• ovvero, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del
buono, al netto dell'IVA relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati.
Se il buono multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente
parte di corrispettivo o di valore monetario del buono.