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06/03/2009 1 IL TESTO UNICO AMBIENTALE IL TESTO UNICO AMBIENTALE e la legislazione in materia e la legislazione in materia di rifiuti di rifiuti

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06/03/2009 1

IL TESTO UNICO AMBIENTALE IL TESTO UNICO AMBIENTALE e la legislazione in materia e la legislazione in materia

di rifiutidi rifiuti

Presenter
Presentation Notes
La Tutor presenta il docente dell’Unità didattica, il titolo dell’unità didattica, e fa eventuali comunicazioni alla classe. TEMPO massimo 3.
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06/03/2009 2

Parole chiaveParole chiave

Cosa Cosa èè un rifiuto?un rifiuto?

Come lo definiamo?Come lo definiamo?

Esiste una definizioneEsiste una definizionegiuridica di ambiente?giuridica di ambiente?

Come Come èè tutelato ltutelato l’’ambiente?ambiente?

RIFIUTIRIFIUTI

INQUINAMENTOINQUINAMENTO

AMBIENTEAMBIENTE

TUTELATUTELA

Presenter
Presentation Notes
Il docente sintetizza la discussione precedente, elencando le parole chiave e le questioni che queste aprono. TEMPO 3-5 Minuti.
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06/03/2009 3

Testo Unico Ambientale: D.lgs. 152/06Testo Unico Ambientale: D.lgs. 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

“Norme in materia ambientale”(Supp. Ord. G.U. n. 88 del 14/04/06)

Parte prima: ambiti di applicazione, finalità

Parte seconda: VAS, VIA e IPPC

Parte terza: difesa suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall’inquinamento, gestione risorse idriche

Parte quarta: gestione dei rifiuti, bonifica siti inquinati

Parte quinta: tutela dell’aria e riduzione emissioni in atmosfera

Parte sesta: tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente

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D.lgs. 152/06 D.lgs. 152/06 -- Parte QuartaParte QuartaDisciplina la gestione rifiuti e bonifica siti contaminati,

anche in attuazione di direttive comunitarie sui:

Rifiuti

Rifiuti pericolosi

Oli usati

Batterie esauste

Rifiuti di imballaggio

PCB (policlorobifenili)

Discariche

Inceneritori

Rifiuti elettrici ed elettronici

Rifiuti portuali

Veicoli fuori uso

Rifiuti sanitari

Rifiuti contenenti amianto

Fa salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi al decreto,adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano particolari

categorie di rifiuti

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D.lgs. 152/06 D.lgs. 152/06 -- Parte QuartaParte Quarta

TITOLO I: Gestione dei rifiuti

TITOLO II: Gestione imballaggi

TITOLO III: Gestione particolari categorie di rifiuti (veicoli fuori uso, prodotti contenenti amianto, rifiuti elettrici ed elettronici, sanitari, pneumatici fuori uso, CDR, rifiuti dalle attività di manutenzione delle infrastrutture, rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico)

TITOLO IV: Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

TITOLO V: Bonifica dei siti contaminati

TITOLO VI: Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali

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D.lgs. 152/06 D.lgs. 152/06 -- Parte Quarta, Titolo IParte Quarta, Titolo I

Capo I: Disposizioni generali (campo d’applicazione finalità, criteri di priorità e definizioni) artt. 177 - 194

Capo II: Competenze artt. 195 - 198

Capo III: Servizi di gestione integrata dei rifiuti artt. 199 - 207

Capo IV: Autorizzazioni, Iscrizioni artt. 208 - 213

Capo V: Procedure semplificate artt. 214 - 216

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06/03/2009 7

DefinizioniDefinizioni

Cosa Cosa èè un rifiuto?un rifiuto?RIFIUTIRIFIUTI

Presenter
Presentation Notes
Ci riallacciamo alla discussione iniziale. Il docente domanda cosa è un rifiuto ai discenti per ravvivare l’attenzione. TEMPO 5-7 Minuti.
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06/03/2009 8

Definizione comune di Definizione comune di ““RifiutoRifiuto””

Dal dizionario Zanichelli (ed.1994)

“4. Avanzo, cosa o persona rifiutata di nessun valore: mettere o buttare tra i rifiuti; sbarazzarsi dei rifiuti; rifiuti della società …”

Non è il concetto giuridico di Rifiuto.

Presenter
Presentation Notes
Nelle diapositive 17-20 parla della definizione giuridica di rifiuto, cuore della unità didattica, alternando definizioni giuridiche, richiami e esempi. TEMPO 8-10 minuti
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06/03/2009 9

Definizione filosofica di Definizione filosofica di ““RifiutoRifiuto””

Da “L’Ecosistema Rifiuti” ed. Enrico Guazzoni Hoepli (1991)

“I rifiuti sono le sostanze di risulta del metabolismo sociale ….”

Non è il concetto giuridico di Rifiuto.

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06/03/2009 10

Definizione di rifiuto del DPR 915/82Definizione di rifiuto del DPR 915/82

Sono considerati rifiuti …. “… qualsiasi sostanza o oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonata o destinata all’abbandono”.

Concetto ABROGATO!

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06/03/2009 11

Definizione di rifiuto del RonchiDefinizione di rifiuto del Ronchi

D. lgs. 05/02/1997 n.22art. 6 comma 1, lettera a)

“RIFIUTO: qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.

È il primo concetto GIURIDICO di Rifiuto

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06/03/2009 12

Definizione di rifiuto del D. Definizione di rifiuto del D. LgsLgs. 152/06. 152/06

Testo Unico Ambientale D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art. 184 c.1“RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente Decreto e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.

È l’attuale concetto giuridico di Rifiuto.

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NON SONO RIFIUTINON SONO RIFIUTI

Emissioni di effluenti gassosi in atmosfera

Parte Quinta D.lgs. 152/06 (art. 183 c. 1 lett. z)

Acque reflue di scarico

Parte Terza D.lgs

152/06 (art. 74 c. 1 lett. g, h, i)

Rifiuti radioattivi D.lgs 230/95 (Euratom)

Rifiuti da prospezione, estrazione, trattamento ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento di cave

Carogne D.Lgs. 508/92

Rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola, in particolare materiali litoidi o vegetali e terre di coltivo, anche fanghi da pulizia e lavaggio prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici ecc…)

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NON SONO RIFIUTINON SONO RIFIUTI

Residui ed eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14/10/1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa

Esplosivi in disuso

Materiali vegetali, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto purché non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti da D.M. Ambiente da emanarsi entro 90 gg dall’entrata in vigore della parte quarta del D. lgs. 152/06; fino all’emanazione del suddetto decreto si applicano i limiti di cui al D.M. 25.10.99 n. 471

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NON SONO RIFIUTINON SONO RIFIUTI

Coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo

Materiale litoide estratto da corsi d’acqua, bacini e alvei per manutenzione disposta da Autorità

Sistemi d’arma, mezzi, materiali e infrastrutture direttamente destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale individuati con decreto dal Ministero della Difesa

Materiali e infrastrutture non ricompresi nel succitato decreto , finchè non viene emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del D.P.R. 5/06/1976 n. 1076 recante il regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi dell’esercito, della marina e dell’aeronautica.

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NON SONO RIFIUTINON SONO RIFIUTI

Terre e rocce da scavo, anche di gallerie, e i residui della lavorazione della pietra destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del D. lgs 152/06 solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA o nel progetto approvato dall’autorità amministrativa competente sempre che la composizione media dell’intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.

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06/03/2009 17

NON SONO RIFIUTINON SONO RIFIUTI

Materiali, sostanze od oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino caratteristiche delle MPS, dei combustibili o dei prodotti individuati da art. 181 D.Lvo 152/06, a meno che il detentore se ne disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene

Sottoprodotti: prodotti dell’attività di impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono dal processo industriale e di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi, non abbia deciso di disfarsi, impiegati direttamente dall’impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o per l’impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo.

In questo contesto: ceneri di pirite, polveri di ossidi di ferro, provenienti dal processo di arrostimento della pirite per la produzione dell’acido solforico (art. 183 comma 1 lett. n) D.Lvo 152/06.

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Analisi della definizione giuridica di rifiutoAnalisi della definizione giuridica di rifiuto

Prima parte definizionePrima parte definizione

qualsiasi sostanzao oggetto cherientra nella Categorieriportate

nell’allegato A

Elemento oggettivo Elemento oggettivo NellNell’’Allegato A Allegato A

cc’è’è un elenco apertoun elenco apertodi carattere di carattere

tecnicotecnico--politicopolitico

Presenter
Presentation Notes
Nelle diapositive 21-23 Approfondiamo il concetto, perché sia capito e condiviso dalla classe. TEMPO 7-9 MINUTI.
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LL’’Allegato AAllegato ACATEGORIE

Q1 Residui di produzione o consumo in appresso non spec.

Q2 Prodotti fuori norma

Q3 Prodotti scaduti

Q4 Sostanze riversate, perdute o che hanno subito incidenti

Q5 Sostanze contaminate o insudiciate volontariamente

Q6 Elementi inutilizzabili

Q7 Sostanze divenute inadatte all’impiego

Q8 Residui di processi industriali

Q9 Residui di procedimenti antinquinamento

Q10 Residui di lavorazione/sagomatura

Q11 Residui da estrazione e preparazione materie prime

Q12 Sostanze contaminate

Q13 Materie sostanze o prodotti il cui uso è vietato giuridicamente

Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più

Q15 Materie sostanze o prodotti contaminati da riattamento terreni

Q16 Materie sostanze o prodotti che non rientrano nelle categorie Q1/15

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LL’’Allegato DAllegato Dil CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti)

L’Elenco riprodotto nell’Allegato D è un elenco armonizzato, non esaustivo, oggetto a periodica revisione, contenente la nomenclatura di riferimento;

conforme alle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 2000/532/CE

Il Catalogo originario (approvato con Decisione 94/904/CE adottata in base all’art. 1 par. 4 Dir. 91/689/CEE) è stato poi modificato in seguito

a Decisioni Commissione Europea 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE.

Dal 01/01/02 è in vigore una nuova nomenclatura “nuovi CER 2002”.

20 classi differenti identificate da codice numerico di 6 cifre es. 17.00.00 = rifiuti di costruzioni e demolizioni

I rifiuti pericolosi sono contraddistinti da un ASTERISCO

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06/03/2009 21

Analisi della definizione giuridica di rifiutoAnalisi della definizione giuridica di rifiuto

Seconda parte definizioneSeconda parte definizione

Elemento soggettivo Elemento soggettivo Che deve essereChe deve essere

verificato nelleverificato nelletre previsioni tre previsioni

individuateindividuate

…e di cui il detentore

si disfi, abbia deciso o abbia

l’obbligo di disfarsi”.

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06/03/2009 22

Analisi della definizione giuridica di rifiutoAnalisi della definizione giuridica di rifiuto

qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nella categorieriportate nell’allegato A e di cui il detentore …….

Azione oggettiva Azione oggettiva (flagranza sostanziale) (flagranza sostanziale)

Caso incerto, Caso incerto, come comportarci?come comportarci?

Fonte normativa/regolamentareFonte normativa/regolamentareche crea lche crea l’’obbligo (atto giuridico)obbligo (atto giuridico)

si disfi

abbia deciso

obbligo di disfarsi

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06/03/2009 23

““Si disfiSi disfi””

Azione oggettiva (flagranza sostanziale)

Ai fini sanzionatori è determinante distinguere se:

il soggetto sia privato cittadino o titolare di impresa o responsabile di ente;

si tratta di rifiuti urbani di origine domestica o speciali (o assimilati agli urbani) derivanti da attività;

se rifiuti siano pericolosi o non pericolosi (caratterizzazione, campionamenti e analisi).

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06/03/2009 24

““Abbia deciso Abbia deciso …….. di disfarsi.. di disfarsi””

Onere della prova grava su organo accertatore: elementi comportamentali soggettivi sono determinanti, ma almeno in via logica-induttiva vanno dimostrati in sede di accertamento e devono essere dimostrabili in sede di giudizio.

La decisione in atto deve essere “manifesta azione”

La dottrina rimanda all’Art. 56 C.P. (delitto tentato)

“Chi compie atti diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se

l’azione non si compie o l’evento non si verifica”

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06/03/2009 25

““Abbia lAbbia l’’obbligo di disfarsiobbligo di disfarsi””

Esempi di obbligo giuridico:

oliiolii usati (ex artt. 3, 6 e 7 usati (ex artt. 3, 6 e 7 D.Lgs.D.Lgs. 95/92)95/92)

PCB usati (ex art. 5 PCB usati (ex art. 5 D.Lgs.D.Lgs. 209/99) 209/99)

sanitari pericolosi a rischio infettivo (ex art. 10 DM sanitari pericolosi a rischio infettivo (ex art. 10 DM 219/00)219/00)

part. pile e accumulatori (ex art. 4 c. 1 DM 194/03) part. pile e accumulatori (ex art. 4 c. 1 DM 194/03)

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06/03/2009 26

Punto cardine del D.lgs. 152/06Punto cardine del D.lgs. 152/06

La Gestione La Gestione dei Rifiutidei Rifiuti

RaccoltaRaccolta

TrasportoTrasporto

Smaltimento Smaltimento

Recupero Recupero

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06/03/2009 27

La gestione dei rifiutiLa gestione dei rifiuti

Art. 183 c. 1 d)

Raccolta (prelievo, cernita, raggruppamento per il trasporto)

Trasporto

Recupero (operazioni previste da All. C)

Smaltimento (operazioni previste da All. B)

Controllo operazioni suddette

Controllo discariche post chiusura

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06/03/2009 28

Principi generaliPrincipi generali

Gestione rifiuti (accezione manageriale) =attività di pubblico interesse

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericoli per la salute dell’uomo,

e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente

(senza rischi per acqua, aria, suolo, fauna, flora, senza inconvenienti da rumori o odori, senza

danni a paesaggio e siti tutelati)

Presenter
Presentation Notes
Finita la diapositiva, PAUSA CAFFE’.
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06/03/2009 29

Principi generaliPrincipi generali

“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di

prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella

distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei

principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al

principio del “chi inquina paga”.

Presenter
Presentation Notes
Finita la diapositiva, PAUSA CAFFE’.
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06/03/2009 30

Principi di Principi di ““responsabilizzazione e responsabilizzazione e cooperazionecooperazione””

Si attuano attraverso:

la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti in generale e della pericolosità dei rifiuti in particolare (sviluppo tecnologie pulite, promozione strumenti economici, ecobilanci, ecoaudit, ecolabel, sviluppo di tecniche idonee per l’eliminazione delle sostanze pericolose nei rifiuti ecc…);

la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti (promozione reimpiego e riciclaggio, forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti, misure economiche, utilizzo dei rifiuti come combustibile o per produrre energia);

l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;

lo smaltimento dei rifiuti negli impianti più vicini, contenendo quindi anche i movimenti dei rifiuti, smaltimento che deve avvenire con metodi e tecnologie più idonee per la salvaguardia ambientale.

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06/03/2009 31

Principi di Principi di ““responsabilitresponsabilitàà condivisacondivisa”” e e ““chi inquina, pagachi inquina, paga””

Su questi principi si fonda tutto il sistema sanzionatorio del D. Lgs. 152/06; derivano

dal diritto comunitario(e da quello statunitense prima ancora…)

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06/03/2009 32

Classificazione rifiuti Classificazione rifiuti -- 11

Rifiuti UrbaniRifiuti Rifiuti UrbaniUrbani

Art. 184 c. 1 D.lgs. 152/06Art. 184 c. 1 D.lgs. 152/06secondo lsecondo l’’origineorigine

RifiutiSpeciali

RifiutiRifiutiSpecialiSpeciali

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06/03/2009 33

Classificazione rifiuti Classificazione rifiuti –– 22

Rifiuti UrbaniRifiuti Rifiuti UrbaniUrbani

Art. 184 comma 5 Art. 184 comma 5 secondo caratteristiche secondo caratteristiche

di pericolositdi pericolositàà(rifiuti NON domestici,(rifiuti NON domestici,

contenuti in allegato D con asterisco)contenuti in allegato D con asterisco)

RifiutiSpecialiRifiutiRifiuti

SpecialiSpeciali

Rifiuti nonRifiuti nonpericolosipericolosi

Rifiuti Rifiuti pericolosipericolosi

Presenter
Presentation Notes
E’ un concetto chiave che introduce il docente (sarà utilizzabile nell’esercitazione). 3-5 Minuti
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06/03/2009 34

Classificazione rifiuti Classificazione rifiuti –– 33Sono rifiuti speciali (art. 184 comma 3):

se derivano da:• attività agricole e agro-industriali;• attività di demolizione, costruzione e rifiuti pericolosi da scavi;• lavorazioni industriali, eccezion fatta per il coke di petrolio utilizzato come

combustibile• lavorazioni artigianali;• attività commerciali;• attività di servizio;• attività di recupero e smaltimento rifiuti e i fanghi di potabilizzazione,

depurazione e abbattimento fumi• attività sanitarie;e i:• macchinari e apparecchiature deteriorate e obsoleti;• veicoli a motore dimessi;• combustibile derivato dai rifiuti (CDR)• rifiuti derivati da attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani

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06/03/2009 35

Classificazione rifiuti Classificazione rifiuti –– 44

Sono rifiuti urbani (art. 184 comma 2):

• i rifiuti domestici anche ingombranti se da civile abitazione;• i non pericolosi da locali e luoghi diversi da civile abitazione,

assimilati agli urbani per quantità e qualità (ex art. 198 comma 2 lett. g)

• se derivano da spazzamento strade;• se giacciono su strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, su

spiagge e rive;• i rifiuti vegetali da aree verdi (giardini, parchi e cimiteri);• quelli provenienti da esumazioni, estumulazioni + altri rifiuti

cimiteriali

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06/03/2009 36

Il sistema sanzionatorioIl sistema sanzionatorio

CARATTERISTICHE:

parte precettiva staccata dal sistema sanzionatorio

depenalizzazione di alcune fattispecie penali

aggravamento sanzioni penali

frequente previsione dell’obbligo del ripristino

sanzioni accessorie

introiti sanzioni amm.ve devolute alle Province e vincolate di destinazione all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale

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06/03/2009 37

Il sistema sanzionatorioIl sistema sanzionatorio

PRINCIPALI ILLECITI AMMINISTRATIVI:

abbandono di rifiuti da parte di privato

sanzioni legate ai controlli c/o attività produttive e al trasporto (MUD, registri c/s, FIR)

imballaggi

sanzioni legate a particolari categorie di rifiuti (rifiuti urbani di imballaggi terziari, veicoli a motore e rimorchi, oli e grassi animali e vegetali esausti, rifiuti di beni in polietilene, batterie al Pb esauste, oli minerali usati)

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06/03/2009 38

Il sistema sanzionatorioIl sistema sanzionatorioPRINCIPALI ILLECITI PENALI:

abbandono di rifiuti da parte di Ente o impresa

deposito incontrollato (tempo, prescrizioni tecniche)

sanzioni da controlli c/o attività produttive e al trasporto (assenza FIR per rifiuti pericolosi, certificati di analisi falsi)

sanzioni legate ai controlli delle attività gestione rifiuti (assenza Iscrizioni, Comunicazioni, Autorizzazioni, violazioni alle prescrizioni tecniche degli atti autorizzativi)

realizzazione e gestione discarica non autorizzata

sanzioni legate a particolari categorie di rifiuti

traffico illecito rifiuti

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06/03/2009 39

Illeciti legali allo Illeciti legali allo ““smaltimentosmaltimento””

Abbandono Abbandono di rifiutidi rifiuti

Smaltimento Smaltimento irregolare irregolare

Deposito incontrollato Deposito incontrollato di rifiuti o immissionedi rifiuti o immissione

Realizzazione di una Realizzazione di una discarica abusivadiscarica abusiva

Da privato Da titolare di impresa

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Divieto di abbandonoDivieto di abbandonoART. 192

(Divieto di abbandono)

1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt.255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa,secondo le previsioni del D.Lvo 231/2001 in materia di responsabilità delle giuridiche, delle società e delle associazioni.

Presenter
Presentation Notes
Accenno finale (se c’è tempo). Riepilogo della lezione con richiesta di eventuali domande. Tempo (tutto il tempo che rimane a disposizione).
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Abbandono di rifiutiAbbandono di rifiutiART. 255ART. 255

(Abbandono di rifiuti)(Abbandono di rifiuti)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231, commi 1 e 2 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venticinque euro a centocinquantacinque euro.

2. Omissis3. Omissis.

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Accenno finale (se c’è tempo). Riepilogo della lezione con richiesta di eventuali domande. Tempo (tutto il tempo che rimane a disposizione).
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AttivitAttivitàà di gestione rifiuti non autorizzata (I)di gestione rifiuti non autorizzata (I)

ART. 256ART. 256(Attivit(Attivitàà di gestione rifiuti non autorizzata)di gestione rifiuti non autorizzata)

1. Chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali e sotterranee, in violazione dell’art. 192 comma 1 e 2.

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06/03/2009 43

AttivitAttivitàà di gestione rifiuti non autorizzata di gestione rifiuti non autorizzata (II)(II)

ART. 256ART. 256(Attivit(Attivitàà di gestione rifiuti non autorizzata)di gestione rifiuti non autorizzata)

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

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06/03/2009 44

Piccolo prontuario D.lgs. 152/06Piccolo prontuario D.lgs. 152/06

CONDOTTA ART. VIOLATO

ART. SANZION

E

SANZIONE PRINCIPALE

SANZIONE ACCESSORIA COMPETENZA

Abbandono o deposito in modo incontrollato i propri rifiuti (non pericolosi/ pericolosi) sul suolo, nel sottosuolo o immissione nelle acque, da parte di privato

Art. 192 comma 1 o 2

Art 255 c. 1 (abbandono o deposito) in rel. Art. 192 c. 1

Amministrativa da€ 105 a € 620

(PMR € 206,67)

Ipotesi minore per abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo da € 25 a € 155(PMR € 50)

Art. 192 comma 3Obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa

PROVINCIA/COMUNE

Provincia competente a irrogare sanzione

Il Sindaco dispone con Ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. Per omessa ottemperanza all’ordinanza è prevista la sanzione penale di cui all’art. 255, 3° comma (arresto fino ad un anno). Con la sentenza di condanna il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nell’ordinanza e/o contenuto sostanzialmente nell’obbligo stesso non attuato

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06/03/2009 45

Piccolo prontuario D.lgs. 152/06Piccolo prontuario D.lgs. 152/06

CONDOTTA ART. VIOLATO

ART. SANZION

E

SANZIONE PRINCIPALE

SANZIONE ACCESSORIA COMPETENZA

Abbandono o deposito incontrollato sul suolo, nel sottosuolo o immissione nelle acque di rifiuti non pericolosi da parte di Titolare di impresa o responsabile di Ente

Art. 192 c. 1 o 2

Art. 256 c. 2in relazione alla pena di cui all’art. 256 c. 1 lett. a)

Penale con Arresto da 3 mesi ad un anno oppure ammenda da € 2.600 a € 26.000Oblazione ammessa(½ € 26.000)

Art. 192 comma 3Obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa

Autorità Giudiziaria(Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario)idem come sopra per Ordinanza

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06/03/2009 46

Piccolo prontuario D.lgs. 152/06Piccolo prontuario D.lgs. 152/06

CONDOTTA ART. VIOLATO

ART. SANZION

E

SANZIONE PRINCIPALE

SANZIONE ACCESSORIA COMPETENZA

Abbandono o deposito incontrollato sul suolo, nel sottosuolo o immissione nelle acque di rifiuti pericolosi da parte di Titolare di impresa o responsabile di Ente

Art. 192 c. 1 o 2

Art. 256 c. 2in relazione alla pena di cui all’art. 256 c. 1 lett. b)

Penale con Arresto da 6 mesi a due anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000Oblazione non ammessa

Art. 192 comma 3Obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa

Autorità Giudiziaria(Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario)idem come sopra per Ordinanza

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06/03/2009 47

Altre definizioni:Altre definizioni:

Esiste unaEsiste unadefinizionedefinizionegiuridicagiuridica

di ambiente?di ambiente?AMBIENTEAMBIENTE

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Presentation Notes
Il docente parte dal primo punto: TEMPO 1-2 MINUTI
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Definizione giuridica di Definizione giuridica di ““ambienteambiente””

Dir. CEE 85/337 del 27.06.1985

L’ambiente è “…un sistema biologico complesso interrelato di risorse naturali ed umane comprensivo, oltre che degli elementi dell’ecosistema, anche dei beni materiali e del patrimonio culturale, nonché delle componenti socio-economiche provocate dall’interazione fra attività antropiche ed ambiente naturale”.

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06/03/2009 49

Definizione giuridica di Definizione giuridica di ““ambienteambiente””

Sent. Corte Cost. 28.05.1987 n. 210L’ambiente è “…bene immateriale, unitario che l’ordinamento prende in considerazione come valore primario ed assoluto, riconosciuto e tutelato dalle norme come bene giuridico”.

Comprende “…la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali, l’esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri o marini, di tutte le specie animali o vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni”.

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Definizione giuridica di Definizione giuridica di ““ambienteambiente””

Sentenza Corte Cost. n. 183 del 1987 “Si è creato un ministero (quello dell’Ambiente) che per le funzione attribuitegli assurge come centro di riferimento dell’……

…. interesse pubblico ambientale”.

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06/03/2009 51

Definizione giuridica di Definizione giuridica di ““ambienteambiente””

Sentenza Corte Cost. n. 183 del 1987

“…… allo Stato è affidato in via principale, se non esclusiva, la cura e la tutela degli interessi che riguardano ……

…. un bene assoluto e primario: l’ambiente”

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06/03/2009 52

Definizione giuridica di Definizione giuridica di ““ambienteambiente””

Sentenza Corte Cost. 30.12.1987 n. 641

“…bene immateriale unitario, anche se formato da varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e tutela”.

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06/03/2009 53

Altre definizioni:Altre definizioni:

Come lo definiamo?Come lo definiamo?INQUINAMENTOINQUINAMENTO

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Presentation Notes
Ci riallacciamo alla discussione iniziale. TEMPO 1-2 Minuti.
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Definizione Giuridica di InquinamentoDefinizione Giuridica di Inquinamento

Sentenza Corte Cost. n. 641 del 1987

…. inquinamento”.

“L’alterazione della componente inorganica tale da renderla indisponibile per la componente organica prende il nome di ……

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06/03/2009 55

Definizione Giuridica di InquinamentoDefinizione Giuridica di Inquinamento

Art. 2 del D.P.R. 203 del 1988 (abrogato)“Per inquinamento atmosferico si intende ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanza in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria ….”

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Definizione Giuridica di InquinamentoDefinizione Giuridica di Inquinamento

Art. 183 comma 1 lett. bb) del D.lgs. 152/06

“inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all’introduzione nell’aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente”

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06/03/2009 57

Altre definizioni:Altre definizioni:

Come Come èètutelatotutelato

ll’’ambiente?ambiente?TUTELATUTELA

Presenter
Presentation Notes
Ci riallacciamo alla discussione iniziale. TEMPO 1-2 Minuti.
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Evoluzione normativa in campo Evoluzione normativa in campo ambientaleambientale

Principalitappe

nell’evoluzionenormativaambientale

in Italia

1. Legislazione antecedente la legge Merli

2. Legge Merli e omologhe “Leggi di Settore”L. 319/76 (Acque),

D.P.R. 915/82 (Rifiuti),D.P.R. 203/88 (Aria)

3. La disciplina sui rifiuti del D. lgs. 22/97

4. Il nuovo Testo Unico Ambientale

Presenter
Presentation Notes
Nelle diapositive 13-15 il docente parla della evoluzione normativa ambientale, esempificando. TEMPO 8-10 minuti
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06/03/2009 59

Evoluzione dei Evoluzione dei principi ispiratori della principi ispiratori della normativa in campo ambientalenormativa in campo ambientale

Esempio nel SETTORE ACQUE

UTILIZZO DEL BENE OPERE IDRAULICHE, PESCA, IMPIANTI ELETTRICI

INCOLUMITA’ PUBBLICA AVVELENAMENTO, ADULTERAZIONE, COMMERCIO

PATRIMONIO DANNEGGIAMENTO

INQUINAMENTO SCARICHI PUBBLICI, PRIVATI, DIRETTI, INDIRETTI,

FOGNATURE

SALUTE PUBBLICA BALNEAZIONE, ACQUE DESTINATE AL CONSUMO

UMANO

RISORSA PUBBLICA SALVAGUARDIA, RISPARMIO

TUTELA AMBIENTALE INTEGRATA