statuto - progitalia.it · © progetto italia-ente per lo sviluppo e la promozione sociale –...

4
© PROGETTO ITALIA - Ente per lo sviluppo e la promozione sociale – www.progitalia.it STATUTO Articolo 1 – Costituzione Viene costituito un ente non lucrativo di promozione sociale, così come definito dalla Legge 383/2000, denominato “PROGETTO ITALIA – Ente per lo Sviluppo e la Promozione Sociale”, enunziabile anche “Ente Progetto Italia” o semplicemente “Progetto Italia”. Esso intende dare attuazione all’omonimo programma promosso dalla fondazione costituente nel 2005, le cui linee guida furono presentate pubblicamente alla conferenza di Desenzano del Garda il 13 dicembre 2010 ove venne proclamato, salutando la fausta ricorrenza giubilare del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il pubblico appello, costituente il manifesto dell’ente: “Facciamo appello alle migliori risorse del paese per contribuire tutti insieme alla costruzione di una società più moderna e competitiva a beneficio di tutti i portatori d'interesse”. L’ente ha sede in Roma. Articolo 2 – Scopi L’Ente ha lo scopo principale di promuovere lo sviluppo sociale, economico, industriale, scientifico e culturale della Nazione promuovendo i principi della solidarietà, della partecipazione e della sussidiarietà. L’Ente indirizza la propria attività particolarmente nei settori dell’educazione, anche promuovendo la diffusione della cultura della legalità della tutela e la promozione della cittadinanza attiva, del lavoro e promozione della massima occupazione, dello sviluppo sostenibile, della sanità, della ricerca scientifica e dell'istruzione, dell'assistenza e dell’inclusione sociale, della tutela dell'arte e della valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali. Articolo 3 – Membri Possono aderire all’ente, assumendo così la qualifica di membro, detto anche partecipante o associato, qualsiasi soggetto, pubblico o privato, persona fisica, giuridica o associativa, che condivida integralmente gli scopi di cui all’articolo 2 in riscontro all’appello di cui all’articolo 1. È previsto un contributo periodico determinato dall’organo esecutivo dell’ente, al quale spetta la decisione in ordine all’ammissione od esclusione dei membri, per finanziare il funzionamento dello stesso. I costituenti dell’ente sono membri di diritto.

Upload: truongbao

Post on 18-Feb-2019

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: STATUTO - progitalia.it · © PROGETTO ITALIA-Ente per lo sviluppo e la promozione sociale – ovvero agli altri organi competenti, a seconda del caso, i relativi esiti per l

© PROGETTO ITALIA - Ente per lo sviluppo e la promozione sociale – www.progitalia.it

STATUTO

Articolo 1 – CostituzioneViene costituito un ente non lucrativo di promozione sociale, così come definitodalla Legge 383/2000, denominato “PROGETTO ITALIA – Ente per lo Sviluppoe la Promozione Sociale”, enunziabile anche “Ente Progetto Italia” osemplicemente “Progetto Italia”. Esso intende dare attuazione all’omonimoprogramma promosso dalla fondazione costituente nel 2005, le cui linee guidafurono presentate pubblicamente alla conferenza di Desenzano del Garda il 13dicembre 2010 ove venne proclamato, salutando la fausta ricorrenza giubilaredel 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il pubblico appello, costituente ilmanifesto dell’ente: “Facciamo appello alle migliori risorse del paese per contribuiretutti insieme alla costruzione di una società più moderna e competitiva a beneficio ditutti i portatori d'interesse”.L’ente ha sede in Roma.

Articolo 2 – ScopiL’Ente ha lo scopo principale di promuovere lo sviluppo sociale, economico,industriale, scientifico e culturale della Nazione promuovendo i principi dellasolidarietà, della partecipazione e della sussidiarietà.L’Ente indirizza la propria attività particolarmente nei settori dell’educazione,anche promuovendo la diffusione della cultura della legalità della tutela e lapromozione della cittadinanza attiva, del lavoro e promozione della massimaoccupazione, dello sviluppo sostenibile, della sanità, della ricerca scientifica edell'istruzione, dell'assistenza e dell’inclusione sociale, della tutela dell'arte edella valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali.

Articolo 3 – MembriPossono aderire all’ente, assumendo così la qualifica di membro, detto anchepartecipante o associato, qualsiasi soggetto, pubblico o privato, persona fisica,giuridica o associativa, che condivida integralmente gli scopi di cui all’articolo 2in riscontro all’appello di cui all’articolo 1.È previsto un contributo periodico determinato dall’organo esecutivo dell’ente,al quale spetta la decisione in ordine all’ammissione od esclusione dei membri,per finanziare il funzionamento dello stesso.I costituenti dell’ente sono membri di diritto.

Page 2: STATUTO - progitalia.it · © PROGETTO ITALIA-Ente per lo sviluppo e la promozione sociale – ovvero agli altri organi competenti, a seconda del caso, i relativi esiti per l

© PROGETTO ITALIA - Ente per lo sviluppo e la promozione sociale – www.progitalia.it

Articolo 4 – Risorse finanziareL’ente riceve le risorse economiche per il suo funzionamento e per losvolgimento delle proprie attività da:

a) quote e contributi degli associati;b) eredità, donazioni e legati;c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni

pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmirealizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche

attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura finanziaria,commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria ecomunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio

finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di

promozione sociale.

Articolo 5 – AssembleaL’Assemblea è composta dalla generalità degli associati e si riunisce almeno unavolta all’anno. Essa rappresenta l’organo di indirizzo dell’ente ed è presiedutadal presidente dell’ente, assistito dal segretario che redige e controfirma irelativi verbali. L’Assemblea esercita tutte le prerogative di ordinaria estraordinaria amministrazione dell’ente che non siano, per legge o per statuto,attribuite ad altri soggetti. In ogni caso essa ha competenza esclusiva perl’approvazione del bilancio, per le modifiche statutarie e lo scioglimentodell’ente.Ogni membro, la cui partecipazione non è in ogni caso cedibile e non può essererappresentata da quote o azioni, ha diritto a un voto o multipli di uno inproporzione al valore del proprio apporto così come risultante dall’ultimorendiconto o, in alternativa, come determinato dall’Assemblea, su propostadell’organo esecutivo, in caso di apporto immateriale di difficiledeterminazione economica.L’Assemblea delibera ogni atto di ordinaria amministrazione a maggioranzaassoluta, mentre delibera a maggioranza qualificata di due terzi tutti gli attistraordinari.I diritti di voto eccedenti uno possono essere liberamente trasferiti, dandonecomunicazione all’organo esecutivo, solo ad altri soggetti rispondenti airequisiti di cui all’articolo 3.

Page 3: STATUTO - progitalia.it · © PROGETTO ITALIA-Ente per lo sviluppo e la promozione sociale – ovvero agli altri organi competenti, a seconda del caso, i relativi esiti per l

© PROGETTO ITALIA - Ente per lo sviluppo e la promozione sociale – www.progitalia.it

Articolo 6 – Organo esecutivo e rappresentanzaL’organo esecutivo dell’ente viene nominato dall’Assemblea la quale neattribuisce durata, poteri e limitazioni, esso può essere monocratico o collegiale;in quest’ultimo caso l’Assemblea ne nomina, qualora non provveda il collegiostesso, il presidente, al quale spetta la rappresentanza legale dell’ente.L’organo collegiale può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o piùmembri, determinandone limiti e poteri. Può altresì nominare direttori eausiliari vari.

Articolo 7 – SegretarioIl Segretario viene nominato dall’Assemblea ed è il depositario degli atti inqualità di responsabile del Gabinetto dell’ente. Egli partecipa, senza diritto divoto, alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione,redigendone e controfirmandone i relativi verbali. Egli provvede anche a dareesecuzione, in mancanza o in sede vacante di altri preposti, alle deliberazioni edeterminazioni esecutive dell’ente.

Articolo 8 – Comitato ScientificoÈ facoltà dell’organo esecutivo istituire comitati scientifici, stabilendonecomposizione, attribuzioni, limiti e durata.

Articolo 9 – Comitato EticoÈ facoltà dell’Assemblea istituire il Comitato Etico, stabilendone composizione,attribuzioni, limiti e durata. A quest’ultimo può essere demandata la redazionedel Codice Etico dell’ente, che deve in ogni caso essere approvatodall’Assemblea.

Articolo 10 – Bilancio e destinazione degli utiliL’ente redige, a cura dell’esecutivo, rendiconto di esercizio al 31 dicembre diogni anno, corredato di nota integrativa e relazione sulla gestione, approvatodall’assemblea generale dei partecipanti.È assolutamente vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, degli eventualiutili di gestione; l’eventuale avanzo di gestione, se non reinvestito in favoredelle attività istituzionali statutariamente previste, alimenta la riservapatrimoniale dell’ente.

Articolo 11 – Organismo di VigilanzaÈ istituito l’Organismo di Vigilanza (l’“Organismo”) quale organo dell’ente, alquale sono attribuite le seguenti funzioni, che l’Organismo può espletare ancheavvalendosi di esperti indipendenti:a) vigilare sull’osservanza, sull’attuazione e sull’adeguatezza del presenteStatuto nonché dei regolamenti;b) effettuare indagini in merito alle notizie di potenziali o attuali violazioni delpresente Statuto nonché dei Regolamenti e comunicare all’organo esecutivo

Page 4: STATUTO - progitalia.it · © PROGETTO ITALIA-Ente per lo sviluppo e la promozione sociale – ovvero agli altri organi competenti, a seconda del caso, i relativi esiti per l

© PROGETTO ITALIA - Ente per lo sviluppo e la promozione sociale – www.progitalia.it

ovvero agli altri organi competenti, a seconda del caso, i relativi esiti perl’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;c) a seguito dell’attività di vigilanza ed indagine di cui sopra, proporre alPresidente dell’Ente, l’adozione delle iniziative necessarie od opportune perl’aggiornamento o l’adeguamento del presente Statuto nonché dei Regolamenti;d) presentare direttamente all’Assemblea in sede di approvazione delrendiconto di esercizio, una relazione annuale sull’attività svolta esull’attuazione del presente Statuto nonché dei Regolamenti.e) predisporre il controllo contabile ai sensi del Decreto Legislativo 7 aprile2010, n. 39, occorrendone i presupposti di legge;L’Organismo è nominato dall’Assemblea definendone la composizione inconformità al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la durata in carica el’eventuale remunerazione.

Articolo 12 - Foro competente e clausola compromissoriaTutte le controversie relative al presente Statuto nonché ai vari regolamenti,comprese quelle inerenti la loro interpretazione, esecuzione e validità, qualoranon sia possibile deferirle all’Organismo di Vigilanza o al Comitato Etico o alMediatore Civile, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di trearbitri, due dei quali nominati uno da ciascuna parte interessata ed il terzo, confunzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o,in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitriprocederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà inRoma.

Articolo 13 – ScioglimentoIn caso di scioglimento dell’Ente per qualunque causa, il patrimonio residuo daliquidazione verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Supremo sentitol'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti cheperseguano finalità analoghe ovvero affini di pubblica utilità.

Articolo 14 - Clausola di rinvioPer quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si applicano, perquanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigentiin materia.

Roma, 26 giugno 2016