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STATUTOdell’Azienda Unità Sanitaria Locale
Toscana Nord Ovest
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Premessa
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Il presente Statuto costituisce atto organizzativo fondamentale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest, Ente parte integrante del Servizio Sanitario della Regione Toscana.
Lo Statuto ne determina l’identità, la missione, la sede e le linee fondamentali di funzionamento ponendo l’Azienda quale Pubblica Amministrazione che persegue le proprie finalità declinate in obiettivi approvati in atti di programmazione di natura pubblicoamministrativa con modalità e forme attuative e di gestione snelle, separando ed esaltando i diversi livelli di responsabilità, sburocratizzando i procedimenti, verificando il reale raggiungimento dei risultati e valutando i soggetti che ad essi contribuiscono in merito allo svolgimento delle attività richieste interpretando coerentemente principi di universalità, gratuità, completezza, legittimità, imparzialità, trasparenza, economicità ed efficienza.
TITOLO I
Elementi identificativi
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Articolo 1 – Denominazione, sede, territorio, partecipazioni
1. L’azienda assume denominazione “Azienda Unità Locale Toscana Nord Ovest”, ha sede in Pisa, in Via Cocchi 7/9, ed è costituita con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale. Nel regolamento di organizzazione o in successivi atti di sua modifica e integrazione possono essere individuate eventuali sedi operative.
2. Il logo distintivo aziendale è una declinazione coordinata del marchio adottato dal Servizio Sanitario Regionale ed è strutturato su due quadrati allineati in orizzontale: il quadrato di sinistra contiene il Pegaso ( simbolo della Regione Toscana ) e la sigla SST collocati su un fondo azzurro (cielo), attraversati da un raggio di luce. Il quadrato di destra contiene, su fondo bleu, la denominazione della singola USL. I due quadrati sono posti parallelamente ad una base costituita dalla scritta Servizio Sanitario della Toscana come dalla seguente rappresentazione grafica:
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3. L’ambito territoriale di competenza dell’Azienda ha a riferimento le seguenti ZoneDistretto: della Lunigiana (Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri); delle Apuane (Carrara, Massa, Montignoso) della Valle del Serchio (Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, SillanoGiuncugnano, Vagli di Sotto, Villa Collemandina); della Piana di Lucca (Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica); Pisana (Calci, Cascina, Fauglia, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano), della Val d’Era (Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoni, Casciana Terme Lari, Chianti, Crespina Lorenzana, Lajatico, Palaia, Piccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola), dell’Alta Val di Cecina (Castelnuovo di Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra); Livornese (Capraia Isola, Collesalvetti, Livorno), della Bassa Val di Cecina (Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Santa Luce, Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Rosignano Marittimo), della Val di Cornia (Monteverdi di Marittimo, Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto) dell’Elba (Campo nell'Elba, Capolivieri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba), della Versilia (Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio).
4. L’Azienda assume l’Area Vasta quale livello ottimale di programmazione per la realizzazione della rete ospedaliera e territoriale e concorre, con la specificità del ruolo e dei compiti, allo sviluppo a rete del sistema sanitario regionale attraverso la programmazione interaziendale e di ambito. I contenuti e gli obiettivi principali della programmazione di area vasta sono definiti dal piano sanitario e sociale regionale del quale assume i riferimenti temporali.
5. L’Azienda USL Toscana Nord Ovest partecipa a società od enti esterni, anche di natura consortile, previsti dalla normativa o dalla programmazione regionale o, nei limiti di autonomia previsti dalle leggi vigenti, per finalità inscritte nella propria programmazione e per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
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Articolo 2 – Missione aziendale
1. L’Azienda individua la propria missione nella promozione e tutela della salute e nella garanzia dei livelli essenziali di assistenza, in un contesto di sicurezza, a vantaggio di tutti i soggetti residenti nel territorio di riferimento, di quelli comunque presenti in esso (inclusa la popolazione migrante) nel rispetto delle previsioni e prestazioni di legge e di quelli presenti nelle residenze territoriali di restrizione.
L’Azienda rispetta la persona senza distinzione alcuna di razza, appartenenza religiosa o opinione e promuove la cultura e l'eguaglianza di genere assicurando percorsi specifici per la tutela da ogni contraria forma di violenza. Assicura un accesso equo trasparente ai propri servizi per tutti coloro che ne necessitano, nel rispetto delle esigenze sociali, culturali e personali.
2. L’Azienda assume i valori espressi nella carta di Ottawa con particolare riferimento all’empowerment dei cittadini e della società civile promuovendo anche politiche sanitarie di tipo culturale finalizzate a ricondurre le attese dei cittadini alla realtà delle evidenze, l’autonomia decisionale degli individui e la riduzione del consumismo di prestazioni sanitarie inadeguate al bisogno.
3. La missione aziendale si inserisce all’interno delle scelte di programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale, integrandosi con esse e contribuendo alla loro attuazione in risposta ai bisogni di salute della comunità locale. L’Azienda garantisce, mediante un modello integrato dei servizi, l’attività di assistenza sanitaria, di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché i servizi di assistenza socio sanitaria e tutte le funzioni di supporto tecnicoamministrativo e professionale ad esse coese secondo quanto previsto dall’ordinamento normativo regionale.
4. L’Azienda persegue la sua missione sia direttamente, all’interno delle proprie strutture o proiettando i propri servizi sul territorio; sia indirettamente, mediante il contributo programmato di strutture pubbliche o private accreditate che operano sulla base di accordi specifici nel rispetto della normativa in vigore.
5. L’Azienda può altresì assumere la gestione di attività o servizi socio assistenziali su delega degli enti locali con le modalità disciplinate da specifici atti, nonché assicurare livelli aggiuntivi di assistenza sanitaria ai sensi della normativa vigente. Nel primo caso, le attività o i servizi sono svolti con oneri a totale carico degli enti locali competenti e con specifica contabilizzazione e l’Azienda potrà erogare le relative prestazioni solo dopo l’acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.
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6. L’Azienda predispone la Carta dei Servizi quale strumento di informazione e trasparenza. Ne promuove la diffusione e l’aggiornamento periodico definendo altresì gli standard, generali e specifici, ai quali i servizi devono tendere e le modalità per le necessarie verifiche.
7. Il Direttore Generale convoca, almeno una volta l’anno, un’apposita Conferenza dei Servizi anche al fine di verificare gli obiettivi prestabiliti e l’andamento delle attività.
Articolo 3 – Principi ispiratori
1. Entro la cornice dei valori fondanti del Servizio Sanitario Toscano e nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria regionale l’Azienda, nel perseguimento della propria missione assume a riferimento in particolare i seguenti principi di carattere generale: umanizzazione, quale forma di attenzione costante verso la persona lungo tutto il percorso assistenziale, in particolare per quanto riguarda l’accoglienza, la relazione professionale, il contenuto dei servizi, il controllo del dolore
equità, quale criterio di accessibilità e fruibilità dei servizi per la salute in relazione alla diversità di contesto demografico, socioeconomico, culturale ed etnico
iniziativa, quale modalità di intervento attivo che cerchi di prevenire sia l’insorgenza della patologia, favorendo il mantenimento di un elevato livello di salute, sia l’insorgenza di complicazioni nel malato cronico prevedendo e organizzando in entrambi i casi risposte assistenziali adeguate
appropriatezza, quale indirizzo dei servizi e delle prestazioni assicurate, da realizzarsi mediante una organizzazione dell’offerta aziendale incentrata sulla programmazione
formazione, innovazione e ricerca, quali elementi strutturali di un’organizzazione che guarda e guida il proprio sviluppo e si propone risposte adeguate alle esigenze future.
Articolo 4 Principi Generali di organizzazione e funzionamento
1. Al perseguimento della missione e all’interpretazione e realizzazione dei valori sono volti l’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda disciplinati dal presente Statuto e dal regolamento generale di organizzazione.
2. L’Azienda, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, e dall’articolo 4 del D. Lgs n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, attua al proprio interno, nell’esercizio dell’autonomia di cui all’articolo 3,
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comma 2, del Decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive integrazioni, la separazione tra l’esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, affidate alla Direzione Generale, e quello delle funzioni di attuazione e gestione, affidate alla Dirigenza secondo quanto stabilito dalla vigente normativa e dal presente Statuto.
3. In tale contesto, la Direzione Generale, coadiuvata dai Direttori Sanitario, Amministrativo e dei Servizi Sociali, assume le funzioni di ‘organo di vertice’, mentre le Zonedistretto, la Direzione della Rete Ospedaliera, i Dipartimenti e le restanti strutture funzionali e operative ad essi interne rappresentano lo strumento organizzativo ordinario attuativo della gestione.
4. Il Dipartimento, in particolare, costituisce, con la Zonadistretto, il livello apicale ordinario di attuazione ed è garante, in ambito sociosanitario, della gestione ed equilibrio del budget e del raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché del corretto svolgimento delle funzioni di governo clinico e dei percorsi ed esiti socioassistenziali e di tutela della salute collettiva e, in ambito tecnicoamministrativo e legale, della gestione ed equilibrio del budget e delle procedure e dei risultati di gestione delle attività di supporto e di quelle professionali secondo le rispettive specificità di legge. Relativamente alla funzione di Direzione sanitaria ospedaliera la funzione del Dipartimento è svolta dalla Direzione della Rete Ospedaliera. Le Zonedistretto sono garanti della gestione ed equilibrio del budget, del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’ambito di rispettiva competenza, nonché della organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate.
5. In conseguenza di quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, gli obblighi del datore di lavoro che ne possono formare oggetto sono delegati a quelli, tra i dirigenti di livello apicale, ai quali sia affidata, in virtù delle competenze attribuite, la gestione di una unità produttiva. Le unità produttive sono individuate nel Regolamento di Organizzazione o in specifici provvedimenti successivi.
6. L’organizzazione e le attività aziendali sono improntate a criteri di equità trasparenza, appropriatezza, efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, miglioramento continuo della qualità, iniziativa e valorizzazione delle risorse umane attraverso la promozione, la valorizzazione e la mobilitazione del capitale intellettuale e valoriale di tutto il personale dell’azienda. Nel rispetto di tali principi, possono essere anche adottate forme di gestione esterna.
7. L’azienda opera secondo il modello della presa in carico del cittadinoutente e di attivazione del processo assistenziale secondo quanto stabilito dalla legislazione regionale.
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TITOLO II
Le relazioni esterne
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Articolo 5 La relazione con l’utente
1. L Azienda riconosce nell’utente, titolare della domanda di prestazioni e destinatario delle stesse, un interlocutore privilegiato ai cui bisogni orientare l'assetto della propria struttura organizzativa e la comunicazione.
Articolo 6 Le relazioni di sistema
1. L’Azienda concorre, nell’ambito della specificità del proprio ruolo e delle proprie competenze, allo sviluppo a rete del sistema sanitario regionale e a tale scopo opera a livello interaziendale nell’ambito territoriale di competenza sulla base dei piani elaborati d'intesa con la Direzione della Programmazione dell’Area Vasta Nord Ovest ed in costante relazione con l'Azienda Ospedaliera di riferimento. L’Area Vastarappresenta la dimensione territoriale ottimale per la realizzazione della programmazione strategica regionale al fine di perseguire l'appropriatezza degli interventi, l'integrazione dei servizi assistenziali in rete, l'ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane e delle competenze.
2. L'Azienda, insieme alla Direzione della Programmazione dell’Area Vasta Nord Ovest, partecipa alla Conferenza Aziendale dei Sindaci quale sede istituzionale di espressione delle esigenze sanitarie della popolazione e di esercizio di funzioni di indirizzo per la definizione della programmazione strategica e di valutazione e verifica dell'andamento generale delle attività aziendali.
3. L’Azienda concorre alla dimensione di rete anche per le funzioni tecniche, amministrative e di supporto attivando le necessarie relazioni con l'Ente regionale amministrativo competente.
4. Nel rispetto del quadro normativo di riferimento e in coerenza con gli indirizzi regionali, l’Azienda riconosce nella Società della Salute uno strumento utile ad esercitare l'indirizzo ed il governo dell’offerta di servizi sociali, sanitari e socio sanitari territoriali e della domanda complessivamente
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espressae la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale con criteri di prossimità.
Articolo 7 La relazione con l’Università
1. L’Azienda promuove la collaborazione e lo sviluppo delle relazioni con l’Università al fine di:
avviare iniziative comuni nell’ambito della ricerca e dell’innovazione; ricercare sinergie per costruire e potenziare punti di eccellenza per
affrontare il bisogno di salute dei cittadini; garantire maggiore coerenza fra le politiche di formazione e le necessità del
sistema; assicurare un ruolo didattico riconosciuto ai professionisti dell’Azienda; valorizzare attività non assistenziali di ricerca operativa e di tirocinio e
formazione.
Articolo 8 La rete di protezione sociale
1. L’Azienda riconosce il ruolo delle Associazioni di Volontariato e ne valorizza l'apporto originale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali nell’ambito dei percorsi normativamente individuati.
2. L'Azienda si riconosce partecipante ed eventualmente regolatrice di un sistema di rete sociale di aiuto e supporto al soggetto debole del quale fanno parte integrante le Famiglie, le Associazioni, il Volontariato, le imprese sociali, il privato economico, il vicinato ed ogni energia che in tal senso si attivi in un’ottica coesa e coerente di solidarietà e tutela.
Articolo 9 Il rapporto con le Organizzazioni sindacali
1. L’Azienda, nel rispetto delle reciproche prerogative e libertà e delle proprie esigenze organizzative, riconosce strategico un modello di confronto continuo con le Organizzazioni sindacali orientato al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti. Riconosce inoltre la rilevanza del confrontoai diversi livelli con le rappresentanze sindacali confederali e generali relativamente agli atti di regolamentazione,programmazione e monitoraggio dei servizi.
TITOLO III
Gli Organi
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Articolo 10 Gli organi dell’azienda
1. Sono Organi dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest il Direttore Generale, il Collegio di Direzione ed il Collegio Sindacale.
Articolo 11 Il Direttore Generale
1. Il Direttore Generale, nominato dal Presidente della Giunta Regionale, è organo di indirizzo, gestione complessiva, programmazione e controllo dell’Azienda.
2. In qualità di organo di vertice dell’Azienda, coadiuvato dai Direttori Sanitario, Amministrativo e dei Servizi Sociali, esercita le funzioni di indirizzo politicoamministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificando e controllando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Spettano, in particolare, al Direttore Generale:
a) le decisioni in materia di atti regolamentari interni e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione sociosanitaria e tecnicoamministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economicofinanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le strutture di livello dirigenziale apicale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e la determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri ad altre autorità salvo che si tratti di pareri necessari alle decisioni di competenza dirigenziale;
g) gli altri atti riservati di cui al comma 10 presente articolo;
h) il confronto con le rappresentanze sindacali confederali e generali per la tematiche di regolamentazione, programmazione e monitoraggio dei servizi di carattere aziendale;
i) decisioni in merito alla partecipazione a società a capitale misto pubblicoprivato o a fondazioni;
l) decisione in merito alla contrazione di locazioni pluriennali, alla contrazione di mutui o di impegni pluriennali di spesa;
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m) la stipula dei contratti integrativi aziendali;
n) decisioni in merito alla promozione o alla resistenza in giudizio e quella relativa alla conciliazione o transazione delle controversie, fatto salvo quanto previsto da specifiche normative vigenti.
4. Ogni altro atto inerente la gestione è adottato dalla Dirigenza. Il Direttore Generale non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Direttore Generale può fissare, con qualsiasi mezzo, un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore Generale può incaricare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un altro Dirigente al compimento dell’atto. Resta salvo il potere di annullamento per motivi di legittimità.
5. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale generale dell’Azienda, fatta salva quella esercitata dalla Dirigenza ai sensi del Titolo V del presente Statuto nell’ambito delle competenze attribuite.
6. Il Direttore Generale assicura il perseguimento della missione e dell’oggetto aziendale avvalendosi degli strumenti organizzativi e gestionali previsti dal presente Statuto al Titolo III e ne garantisce il governo complessivo, coadiuvato dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore dei Servizi Sociali, informando la propria condotta ai principi d’imparzialità e trasparenza, nonché ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità. E’ responsabile del raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Regione Toscana nel Piano SocioSanitario Regionale e declinati nel Piano Attuativo Locale e di quelli indicati annualmente dalla stessa Regione, attuati con gli strumenti di programmazione e budgettizzazione annuale e monitorati nell’ambito dello specifico sistema di valutazione regionale.
7. Il Direttore Generale è Responsabile del percorso assistenziale per quanto attiene:
a) la disciplina dell’organizzazione prevista nello Statuto Aziendale;
b) gli atti di concertazione definiti con le altre Aziende Unità Sanitarie Locali, con le Aziende OspedalieroUniversitarie e con le società od enti esterni, anche di natura consortile, a cui l’Azienda partecipa perché previsti dalla normativa o dalla programmazione regionale o, nei limiti di autonomia previsti dalle leggi vigenti, per finalità inscritte nella propria programmazione e per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
c) la contrattazione e la definizione dei rapporti con i produttori privati accreditati;
d) la definizione dei rapporti negoziali con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali in attuazione delle convenzioni nazionali.
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8. Il Direttore Generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere obbligatorio reso dal Direttore sanitario, dal Direttore amministrativo o, nelle materie in cui è previsto, dal Direttore dei Servizi Sociali, dal Consiglio dei Sanitari o dal Collegio di Direzione.
9. Il Direttore Generale esercita le funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ovvero delegandole al Direttore Sanitario, Amministrativo o dei Servizi Sociali o ai Responsabili di Zona Distretto. Gli atti ed i provvedimenti adottati nell’esercizio delle funzioni delegate, sono sottoposti ai medesimi obblighi di pubblicità e di forma previsti nei confronti del Direttore Generale. Il Direttore Generale può, in qualsiasi momento e previa motivata decisione, revocare la delega conferita, anche in riferimento a singoli e specifici atti, o avocarne a sé la trattazione. Il soggetto delegato ha piena responsabilità degli atti compiuti, salvo il diritto del Direttore Generale di effettuare, quando lo ritenga opportuno e necessario, controlli a campione anche non formalizzati. Nel caso di inerzia del soggetto delegato o di non corrispondenza dell’azione ai criteri ed ai limiti posti in sede di conferimento della delega, nonché a norme di diritto, il Direttore Generale può avocare a sé l’adozione del provvedimento oppure delegarla ad altro soggetto.
10. È comunque riservata al Direttore Generale, fatta salva la sola, eventuale delega di firma ai soggetti di cui al comma precedente, l’adozione dei seguenti atti e provvedimenti: a) la nomina, la sospensione o la decadenza del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, del Direttore dei Servizi Sociali e del Direttore della Rete Ospedaliera; b) la nomina dei membri del Collegio Sindacale, su designazione delle amministrazioni competenti, e la prima convocazione del collegio; c) la nomina dei direttori e responsabili delle strutture aziendali e il conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi di responsabilità aziendali; d) lo Statuto aziendale; e) gli atti di bilancio, compresa l’adozione del budget di previsione; f) i piani attuativi; g) la relazione sanitaria aziendale; h) i provvedimenti che comportano modifiche del patrimonio immobiliare dell’Azienda; i) la costituzione di società che abbiano a scopo od oggetto lo svolgimento di sperimentazioni gestionali;
j) l’approvazione dello statuto e della convenzione della società della salute ai sensi della normative regionale di organizzazione.
11. Ove costituita la Società della Salute, il Direttore Generale è componente dell’assemblea dei soci e della giunta esecutiva ovvero designa il rappresentante dell’azienda ai fini della partecipazione alla medesima giunta. In caso di motivata necessità o impossibilità, il Direttore Generale può
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delegare la partecipazione a singole sedute assembleari a componenti della Direzione aziendale.
12. Negli ambiti territoriali ove non sono costituite le Società della Salute, il Direttore Generale approva e stipula le convenzioni per l’esercizio delle funzioni sociosanitarie con tutti i Comuni della ZonaDistretto.
13. Il Direttore Generale assicura inoltre le opportune intese e i necessari rapporti informativi con la Conferenza aziendale dei sindaci.
14. Nei casi di vacanza dell’ufficio o in quelli di assenza o impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte, eccezion fatta per gli atti di cui al comma 10, lettera a), dal Direttore Sanitario o dal Direttore Amministrativo su delega del Direttore Generale o, in mancanza, dal Direttore tra i due più anziano per età.
Articolo 12 Il Collegio Sindacale
1. Il Collegio Sindacale è nominato dal Direttore Generale sulla base delle designazioni ricevute secondo le previsioni di legge. Esso esercita il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’Azienda, vigila sull’osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio ai risultati dei libri e delle scritture contabili e svolge ogni altra funzione ed attività al medesimo riservata dalle norme nazionali e regionali.
2. Il controllo sull’attività è svolto secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Esso ha ad oggetto tutti gli atti adottati dal Direttore Generale e dalla Dirigenza ad eccezione di quelli che si pongano come conseguenza di provvedimenti già esecutivi. I provvedimenti da inviare al Collegio debbono pervenire al medesimo organo entro dieci giorni dalla loro adozione e diventano esecutivi, salva la immediata eseguibilità dichiarata per motivi di urgenza, con la pubblicazione all’Albo dell’azienda per quindici giorni consecutivi. Il Collegio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento, formula e trasmette gli eventuali rilievi sull'atto ricevuto. Se il Direttore Generale, per il tramite delle strutture organizzative competenti e delegate, ritiene di adeguarsi ai rilievi trasmessi, adotta i provvedimenti conseguenti, dandone immediata notizia al Collegio medesimo. In caso contrario, è tenuto comunque a motivare le proprie valutazioni e a comunicarle al Collegio.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di controllo sull’attività, il collegio può eseguire controlli a campione. A tal fine, all'inizio di ogni seduta definisce, dandone atto nel libro delle adunanze e nel verbale, i criteri di campionamento che intende utilizzare nell'esame degli atti. Il collegio deve indicare le indagini eseguite, i criteri applicati e i risultati conseguiti anche nella relazione trimestrale.
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4. Fermo restando il diverso livello di competenze e responsabilità, il Collegio informa l’attività ispettiva e di vigilanza al principio della massima collaborazione, favorendo, soprattutto nella fase istruttoria, forme di coinvolgimento, consultazione e sinergia operativa con le strutture dell’Azienda.
5. Sono comunque soggetti a controllo puntuale da parte del collegio i seguenti tipi di atti:
atti di bilancio; regolamenti in materia di contabilità.
6. Il Collegio può in qualsiasi momento chiedere notizie alla Direzione Generale dell’Azienda o ai singoli dirigenti in relazione alle materie di rispettiva competenza con riguardo all’andamento delle attività o a singole operazioni e decisioni.
Articolo 13 Il Collegio di direzione
1. Allo scopo di assicurare alla Direzione Aziendale l’apporto dei vari responsabili nei diversi momenti di programmazione e di valutazione delle attività tecnico sanitarie e ad alta integrazione socio sanitaria, con particolare riferimento all’appropriatezza dei percorsi diagnosticoassistenziali, è istituito il Collegio di Direzione.
2. Il Collegio concorre alla formulazione dei programmi di formazione, di ricerca e di innovazione delle soluzioni organizzative per lo svolgimento dell’attività liberoprofessionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Supporta inoltre la Direzione Aziendale nell’adozione degli atti di governo clinico dell’Azienda.
3. Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore sanitario con periodicità, di norma, mensile ed è composto da:
il Direttore sanitario, che lo presiede; i Vice Presidenti del Consiglio dei sanitari; i Direttori dei dipartimenti; i Direttori infermieristico e tecnico sanitario; un Medico di medicina generale eletto fra i coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali e un pediatra di libera scelta eletto dal Comitato aziendale della Pediatria di libera scelta. i Direttori delle Società della Salute o delle ZoneDistretto, coadiuvati da un Coordinatore sanitario e da un Coordinatore sociosanitario; i Direttori dei presidi ospedalieri.
4. Alle sedute del Collegio di Direzione partecipano altresì il Direttore amministrativo e il farmacista incaricato dalla Direzione Generale del
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coordinamento e dell’integrazione a livello aziendale delle politiche del farmaco.
5. Il Collegio di Direzione esprime parere sui seguenti atti:
atti di regolamentazione afferenti il governo clinico e il percorso assistenziale
piano della formazione.
6. Il Direttore Sanitario si riserva la facoltà di attivare la funzione consultiva del Collegio in merito a ulteriori materie e atti.
7. Il Collegio esercita, altresì, le attività ad esso attribuite da specifiche normative.
8. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite in uno specifico regolamento aziendale.
TITOLO IV
Le funzioni di programmazione, verifica e controllo
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Capo I La Direzione aziendale__________
Articolo 14 La Direzione Aziendale
1. Il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo, il Direttore dei Servizi Sociali, i Direttori di ZonaDistretto ed il Direttore di Rete Ospedaliera compongono la Direzione Aziendale.
2. La Direzione Aziendale ha il compito di assistere il Direttore Generale nello svolgimento delle proprie funzioni. Definisce in particolare la politica aziendale, la programmazione, gli obiettivi generali e le strategie per il loro conseguimento. Inoltre, controlla l’andamento generale delle attività e verifica la congruità delle metodologie adottate per il conseguimento degli obiettivi.
3. Nell’esercizio delle proprie attività la Direzione Aziendale è supportata dal Dipartimento di Staff della direzione aziendale di cui al successivo art. 35 secondo quanto disciplinato nel regolamento di organizzazione.
4. La Direzione Aziendale è altresì supportata dall’Ufficio di Direzione disciplinato dall’art. 26 del presente Statuto.
5. La Direzione Aziendale acquisisce il parere obbligatorio, ma non
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vincolante del Consiglio dei Sanitari nelle materie e con le caratteristiche indicate nel successivo art. 25 del presente statuto.
Articolo 15 Il Direttore Sanitario
1. Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari a fini organizzativi ed igienicosanitari in conformità agli indirizzi generali di programmazione e alle disposizioni del Direttore Generale nel rispetto delle competenze attribuite ai livelli dirigenziali.
2. Svolge inoltre le seguenti funzioni:
a. fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti di competenza;
b. concorre, con la formulazione di proposte e pareri, al governo aziendale;
c. presiede il Consiglio dei Sanitari;
d. formula proposte al Direttore Generale per la nomina dei Responsabili delle strutture organizzative professionali e funzionali di rilevanza sanitaria.
3. Il Direttore Sanitario è responsabile del regolare espletamento dell’attività sanitaria aziendale, garantendo l’integrazione del sistema, la continuità dell’assistenza ospedaliera con l’assistenza territoriale, sanitaria e sociosanitaria, collaborando con gli altri soggetti del sistema.
4. Il Direttore Sanitario è Responsabile del percorso assistenziale per quanto attiene:
a. l’operatività in rete dei servizi ospedalieri;
b. il coordinamento complessivo tra i servizi ospedalieri e i servizi sanitari territoriali di zona;
c. l’attivazione dei protocolli diagnosticiterapeutici e riabilitativi.
5. Il Direttore Sanitario, oltre a quanto sopra, svolge le proprie funzioni in cinque ambiti di maggiore rilevanza:
a) la clinicalgovernance, in particolare per quanto attiene alla implementazione di protocolli clinici evidencebased medicine nei percorsi assistenziali di maggiore rilievo;
b) la programmazione sanitaria in particolare per quanto attiene il coordinamento del processo e la stesura dei relativi atti;
c) la gestione della variabilità delle attività sanitarie al fine della loro omogeneizzazione in termini di qualità, appropriatezza ed efficacia monitorandone la produzione rispetto ai bisogni della popolazione;
d) la comunicazione sanitaria con particolare riferimento al processo di umanizzazione delle cure ed alla relazione tra operatori sanitari ed i cittadini nei contesti assistenziali;
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e) la ricerca, sviluppo, innovazione organizzativa e tecnologica verificando l’appropriatezza ed il rapporto costo/beneficio delle innovazioni tecnologiche ed organizzative.
6. In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario le sue funzioni sono svolte temporaneamente da un dirigente medico in possesso dei requisiti per la nomina nominato su sua proposta dal Direttore Generale. Qualora l’assenza si protragga oltre i sei mesi, il Direttore Generale procede alla sostituzione nei modi e nei termini previsti dalla normativa.
7. Svolge altresì ogni altra funzione che gli venga attribuita dalla legislazione, dal presente statuto, dai regolamenti aziendali di cui al successivo art. 47 ovvero delegatagli dal Direttore Generale nelle forme di cui all’art. 11.
Articolo 16 Il Direttore Amministrativo
1 Il Direttore Amministrativo dirige a fini organizzativi i servizi amministrativi e tecnici dell’Azienda in conformità agli indirizzi generali di programmazione ed alle disposizioni del Direttore Generale, nel rispetto delle competenze attribuite dei livelli dirigenziali.
2 Svolge inoltre le seguenti funzioni:
a. fornisce parere al Direttore Generale sugli atti di competenza nei limiti ed alle condizioni indicate nella normativa in vigore;
b. concorre, con la formulazione di proposte e pareri, al governo della dinamica economicofinanziaria aziendale;
c. svolge funzioni di coordinamento dell’area amministrativa e tecnica a cui afferiscono le strutture organizzative professionali;
d. formula proposte al Direttore Generale per la nomina dei Responsabili delle strutture organizzative professionali e funzionali di rilevanza amministrativa e tecnica.
3. Il Direttore Amministrativo, oltre a quanto sopra, svolge le proprie funzioni in cinque ambiti di maggiore rilevanza:
a) la gestione della dinamica economicofinanziaria attraverso il bilancio aziendale ed il piano degli investimenti sia strutturali che strumentali;
b) la gestione della variabilità e dell’efficienza operativa rispetto alle risorse per abitante, alle risorse per output di prodotto ed alle risorse per fattore produttivo;
c) la gestione dei percorsi a garanzia della legalità assicurando la conformità degli atti alla normativa vigente;
d) l’indirizzo, su delega della Direzione Generale, per la gestione delle risorse umane, la formazione, dello sviluppo organizzativo, dell’amministrazione del
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personale, della valutazione delle posizioni organizzative e delle relazioni sindacali da parte delle strutture di Staff;
e) l’indirizzo, su delega della Direzione Generale, per la gestione dell’ambiente esterno ed interno con particolare riferimento alla individuazione di specifici sistemi di gestione delle performance aziendali da parte delle strutture di Staff.
4. In caso di assenza o impedimento del Direttore Amministrativo, le sue funzioni sono svolte temporaneamente da un dirigente in possesso dei requisiti per la nomina nominato su sua proposta dal Direttore Generale. Qualora l’assenza si protragga oltre i sei mesi, il Direttore Generale procede alla sostituzione nei modi e nei termini previsti dalla normativa.
5. Svolge altresì ogni altra funzione che gli venga attribuita dalla legislazione vigente, dal presente atto, dai regolamenti aziendali di cui all’art. 47 del presente Statuto Aziendale, ovvero delegatagli dal Direttore Generale nelle forme di cui all’art. 11.
Articolo 17 Il Direttore dei Servizi Sociali
1. Per l’esercizio dei compiti di direzione e di coordinamento delle attività di cui all’art. 3septies del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., è nominato il Direttore dei Servizi Sociali.
2. Il Direttore dei Servizi Sociali, per la parte di propria competenza, dirige a fini organizzativi a livello aziendale le attività di integrazione sociosanitaria in conformità agli indirizzi generali di programmazione e alle disposizioni del Direttore Generale, nel rispetto delle competenze attribuite ai livelli dirigenziali ed,in particolare, alle Zonedistretto.
3. Svolge inoltre le seguenti funzioni:
a. fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti di competenza;
b. concorre, con la formulazione di proposte e pareri, al governo aziendale.
4. Il Direttore dei Servizi Sociali, oltre a quanto sopra, svolge le proprie funzioni in due ambiti di maggiore rilevanza:
a) la programmazione delle attività di integrazione sociosanitaria in particolare per quanto attiene il coordinamento a livello aziendale dei relativi processi e la stesura dei relativi atti;
b) la gestione della variabilità delle medesime attività al fine della omogeneizzazione della loro qualità, appropriatezza ed efficacia monitorandone la produzione rispetto ai bisogni della popolazione.
5. In caso di assenza o impedimento del Direttore dei Servizi Sociali le sue funzioni sono svolte temporaneamente da un sostituto in possesso dei requisiti per la nomina nominato su sua proposta dal Direttore Generale.
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Qualora l’assenza si protragga oltre i sei mesi, il Direttore Generale procede alla sostituzione nei modi e nei termini previsti dalla normativa.
6. Svolge altresì ogni altra funzione che gli venga attribuita dalla legislazione, dal presente statuto, dai regolamenti aziendali di cui al successivo art. 47 ovvero delegatagli dal Direttore Generale nelle forme di cui all’art. 11.
Articolo 18 La Zonadistretto
1. La zonadistretto è l’ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate.
2. Nella Zonadistretto si realizza la protezione della salute attraverso un’adeguata azione preventiva che valorizzi il ruolo del medico di famiglia, le attività distrettuali, consultoriali, sociali e domiciliari. Sul territorio operano il presidio ospedaliero, che raggruppa stabilimenti e reparti ospedalieri, ed i presidi territoriali, che rappresentano l’insieme dei presidi di erogazione delle attività assistenziali territoriali e specialistiche di primo livello, sociali e sanitarie ed eventuali presidi integrati ospedaleterritorio.Compete al Direttore di ZonaDistretto la gestione del confronto con le rappresentanze sindacali confederali e generali per le tematiche di regolamentazione, programmazione e monitoraggio dei servizi di carattere zonale con la partecipazione del Direttore del Presidio Ospedaliero ove siano coinvolte le attività ospedaliere.
3. La Zonadistretto costituisce struttura dirigenziale di livello apicalee a ciascuna è preposto un Direttore nominato dal Direttore Generale ai sensi della normativa.
La ZonaDistretto, tenendo conto dei bisogni di salute della popolazione afferente, nel rispetto delle zone disagiate e di confine, delle risorse messe a disposizione dall'azienda e dai comuni, organizza e gestisce la continuità e le risposte territoriali della integrazione sociosanitaria, compresi i servizi per la salute mentale, le dipendenze e la non autosufficienza. La ZonaDistretto, sulla base degli obiettivi e delle risorse messe a disposizione dall'Azienda, nel rispetto degli atti di programmazione locale, governa sulla base dei protocolli di cura e delle indicazioni dei bisogni espressi anche dalla medicina generale, i percorsi inerenti le cure primarie, la specialistica territoriale, le attività dei consultori e la continuità assistenziale ospedale territorio.
4. Il Direttore di Zona è coadiuvato, per le funzioni gestionali, da un Ufficio di Direzione Zonale composto come da normativa regionale; per le funzioni di programmazione unitaria per la salute e per quelle relative all'integrazione sociosanitaria è coadiuvato da un apposito Ufficio di Piano. Il Direttore di ZonaDistretto è inoltre coadiuvato da un Comitato di Coordinamento la cui composizione è definita dalla legge regionale di organizzazione.
5. Il regolamento di organizzazione disciplina le modalità di relazione tra il
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Direttore di Zonadistretto ed i Responsabili delle strutture organizzative funzionali, nonché con i Direttori della Rete Ospedaliera e del Dipartimento della Prevenzione.
10. Nelle ZoneDistretto nelle quali l’Azienda partecipa alla Società della Salute, le funzioni di Direttore di Zona sono svolte secondo quanto disciplinato dalla legge regionale di organizzazione, dai relativi atti costitutivi e dai successivi regolamenti attuativi.
Articolo 19 La Direzione della Rete Ospedaliera
1. L’Azienda istituisce la Direzione della Rete Ospedaliera interna con funzioni di direzione apicaledella rete della Direzioni sanitarie di presidio ospedaliero.
2. La Direzione della Rete è affidata dal Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario ad un Direttore sanitario di presidio ed assume la responsabilità delle funzioni di pianificazione e gestione organizzativa e budgetaria e degli obiettivi assegnati.
3. La Direzione della Rete Ospedaliera interna, in particolare:
a) presidia, per conto della direzione sanitaria, il funzionamento degli ospedali attraverso le corrispondenti direzioni mediche, garantendo, da parte delle medesime, unitarietà di gestione e omogeneità di approccio, con particolare riguardo ai rapporti con le articolazioni territoriali;
b) garantisce la sistematicità delle relazioni con la direzione sanitaria aziendale;
c) supporta la direzione sanitaria aziendale nella pianificazione di lungo termine e la programmazione di brevemedio termine della rete ospedaliera, anche attraverso la proposizione di obiettivi da assegnare alle direzioni mediche con le quali collabora nel perseguimento degli stessi e ne controlla la relativa attuazione;
d) assicura la coerenza organizzativa e gestionale degli ospedali;
e) promuove la cultura dell'integrazione organizzativa e della pratica interdisciplinare, ne supporta lo sviluppo e ne presidia la traduzione operativa.
4. Il Direttore della Rete Ospedaliera si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del Comitato Direttivo, dei Responsabili dei Presidi Ospedalieri, dei Direttori dei Dipartimenti Ospedalieri, del Direttore delle Professioni infermieristiche ed ostetriche Ospedaliere e del Direttore delle Professioni tecnicosanitarie Ospedaliere.
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Capo II Le funzioni di pianificazione, programmazione e controllo
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Articolo 20 La pianificazione strategica e la programmazione operativa
1. La Direzione aziendale è responsabile della pianificazione strategica. Con essa la Direzione, in coerenza con quanto previsto dal piano di area vasta elaborato d'intesa con la Direzione della Programmazione di Area Vasta e dalla pianificazione regionale in ambito sociosanitario, definisce gli obiettivi generali dell'azienda sanitaria di mediobreve termine, le strategie per il loro raggiungimento, l'allocazione delle risorse, lo sviluppo dei servizi ospedalieri in rete e l'assetto organizzativo dell'azienda.
2. Sono, in particolare, atti di pianificazione strategica, oltre al presente Statuto, i piani attuativi e gli atti di bilancio.
3. La programmazione operativa è la funzione che ordina l'attività annuale al raggiungimento degli obiettivi strategici ed è svolta dalle strutture organizzative funzionali di livello apicale in base agli indirizzi della Direzione aziendale.
Articolo 21 Le funzioni di verifica e controllo
1. L’Azienda, per una costante verifica e monitoraggio della propria attività complessiva, si dota di idonei strumenti di controllo operanti nei seguenti ambiti:
a) il Controllo strategico;
b) il Sistema di budget e Controllo di gestione.
Articolo 22 Il controllo strategico
1. Il controllo strategico è svolto dalla Direzione aziendale, che si avvale allo scopo delle strutture organizzative di staff, attraverso la definizione di apposite procedure di verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici anche in termini di servizi erogati e di corretto utilizzo delle risorse umane e materiali, prevedendo altresì sistematici processi di confronto con le altre aziende sanitarie.
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Articolo 23 Il Sistema di budget e Controllo di gestione
1. Il Sistema di budget e Controllo di Gestione è deputato alla verifica dell'attuazione della programmazione operativa di breve periodo ed annuale e dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati conseguiti.
Il sistema, in particolare:
supporta la Direzione Aziendale nel controllo del conseguimento degli obiettivi strategici definiti dalla programmazione regionale e dalla programmazione aziendale;
supporta la Direzione Aziendale nel controllo del conseguimento degli obiettivi annuali definiti dalla programmazione operativa;
supporta i Direttori delle strutture organizzative funzionali di livello apicale nella gestione del processo di budget;
fornisce le informazioni di base necessarie ai Dirigenti responsabili per valutare la compatibilità e congruenza tra piani di attività finalizzati agli obiettivi di salute e risorse richieste, al fine di permettere interventi di correzione.
Articolo 24 Le strutture soggette a rendicontazione analitica
1. Sono strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale soggette a rendicontazione analitica le seguenti:
a) in ambito ospedaliero, tecnicoamministrativo, legale e di staff
il Dipartimento
l'Area omogenea
la Unità operativa complessa
la Unità operativa semplice dipartimentale
b) in ambito territoriale
b.1) per le attività di integrazione sociosanitaria
la Zonadistretto
la Unità Funzionale
b.2) per le attività sanitarie territoriali e della prevenzione
il Dipartimento
l'Area omogenea (ove prevista)
la Unità Funzionale
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c) nell'ambito delle professioni sanitarie
il Dipartimento
l'Area omogenea (ove prevista)
la Unità operativa.
2. Le strutture operative esercitano le competenze previste nel funzionigramma aziendale.
Articolo 25 Il controllo interno
1. L’azione di ogni livello di responsabilità aziendale è tenuta a conformarsi al rispetto della legittimità degli atti e delle procedure, ancorché non scritte.
2. L'Azienda, allo scopo di garantire il rispetto della trasparenza, veridicità e legittimità dei bilanci attiva il processo della certificazione degli stessi.
3. L’Azienda promuove un sistema di internal auditing finalizzato a:
controllo del rispetto delle procedure adottate;
individuazione degli elementi di criticità o di successo;
suggerimenti in merito alle revisioni o allo sviluppo di attività, ambiti organizzativi, professionalità conseguenti ai controlli effettuati;
modifica e aggiornamento delle procedure adottate.
4. L’attività di auditing interno è oggetto di specifica regolamentazione.
Capo III Gli Organismi di Valutazione e Consultivi
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Articolo 26 L’Organismo Indipendente di Valutazione
1. Nell’Azienda è costituito l’Organismo indipendente di valutazione, composto da tre membri, che assume le funzioni previste dalla normativa, nazionale e regionale, e dai contratti nazionali di lavoro vigenti e le esercita nei modi previsti dal regolamento di organizzazione di cui al successivo art. 47. E' formato da tre componenti esterni che garantiscono indipendenza di giudizio rispetto alla Direzione aziendale.
2. In particolare, l'Organismo monitora ed attesta il processo di valutazione della performance organizzativa e individuale al fine di garantirne la correttezza e l’aderenza agli indirizzi aziendali e ne relaziona alla Direzione
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Generale. L’Organismo promuove, inoltre, ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e partecipa ai processi aziendali di definizione delle misure di prevenzione della corruzione. Verifica, altresì, i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
3. L’Organismo Indipendente di Valutazione, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di strutture tecnicoamministrative aziendali di supporto.
Articolo 27 Il Consiglio dei Sanitari
1. Il Consiglio dei Sanitari dell’Azienda è organismo elettivo consultivo presieduto dal Direttore sanitario. La composizione e le modalità di svolgimento delle elezioni sono disciplinate dalla normativa regionale.
2. Il Consiglio dei Sanitari svolge funzioni di consulenza in materia tecnico sanitaria.
3. Fornisce, in particolare, parere obbligatorio, ma non vincolante sul piano attuativo locale, sulla relazione sanitaria annuale e sul presente Statuto. Il Consiglio si esprime inoltre sulle seguenti materie di carattere organizzativo e di funzionamento dei servizi e precisamente:
assetto generale organizzativo aziendale;
criteri generali di costituzione delle strutture organizzative.
4. Il parere del Consiglio dei Sanitari si considera favorevole qualora non sia reso entro il termine di venti giorni dal ricevimento degli atti con le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione o dallo specifico regolamento interno cui esso rinvii. Il Direttore Generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità del parere espresso dal Consiglio dei Sanitari.
Articolo 28 L’Ufficio di Direzione
1. E’ istituito l’Ufficio di Direzione che assicura l’apporto alla Direzione Aziendale dei Direttori dei dipartimenti o delle altre strutture funzionali di massima dimensione, nonché degli altri soggetti indicati negli atti aziendali di costituzione dell’Ufficio stesso.
2. L’Ufficio di Direzione supporta la Direzione Aziendale nell’adozione degli atti di governo dell’azienda, in particolare nella gestione del sistema budgetario e nella definizione degli obiettivi annuali e in tutte le altre funzioni declinate nel regolamento di organizzazione di cui all’art. 47. La Direzione Aziendale si avvale inoltre dell’Ufficio di Direzione per l’analisi dei piani aziendali, la valutazione delle attività e dei risultati conseguiti, la disciplina e l’organizzazione dell’attività liberoprofessionale intramuraria, l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi e l’acquisizione di pareri e designazioni su materie da definirsi di volta in volta con specifico ordine del
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giorno.
3. L’ufficio di Direzione è convocato dal Direttore Generale che lo presiede di norma mensilmente.
4. Il Direttore Generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere negativo eventualmente espresso dall’Ufficio di Direzione.
TITOLO V
Le funzioni di attuazione e gestione
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Capo I Le funzioni dirigenziali
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Articolo 29 – Funzioni della dirigenza apicale
1. I dirigenti di Strutture dirigenziali apicali, comunque denominate, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore Generale nelle materie di loro competenza;b) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti del settore cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e provvedono alla gestione del personalenel rispetto delle previsioni di legge, di regolamento e della contrattazione, nazionale e locale; c) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Direttore Generale e attribuiscono ai dirigenti sottostanti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;d) adottano, nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione, gli atti relativi alla organizzazione delle Strutture di livello dirigenziale non apicale;e) adottano, su proposta dei livelli dirigenziali sottostanti, gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del settoreattribuito, salvo quelli specificamente attribuiti o delegati ai dirigenti;
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f) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste per il caso di responsabilità;g) rappresentano in giudizio l'Azienda per le materie di competenza;h) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;i) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale;l) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;m) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del settore cui sono preposti; n) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; o) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
2. Nell'ambito delle proprie competenze, ed in particolare nell'esercizio delle funzioni di cui alla lettera e), ai Dirigenti di livello apicale è attribuita la rappresentanza dell'Azienda verso l'esterno salva la specifica delega ai Dirigenti operanti nell'ambito della struttura diretta. La delega è assunta nella stessa forma degli atti delegati.
3. I dirigenti delle Strutture dirigenziali apicali riferiscono alla Direzione aziendale sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Direttore o i suoi coadiuvanti lo richiedano o lo ritengano opportuno.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Il dirigente apicale è altresì titolare del potere di sostituzione ai sensi del combinato disposto dall’art. 2, comma 9bis della l. n. 241/1990 e s.m.i, dall’art. 11bis, comma 3, della L.R. 40/2009 e s.m.i., nonché dall’art. 35, comma 1, lettera m), del d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Art. 30 Funzioni dei dirigenti
1. I dirigenti di Strutture dirigenziali, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
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a) formulano proposte organizzative o di provvedimento o decisione ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati, adottando i relativi provvedimenti amministrativi attribuiti o delegati ed esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; in ambito sanitario e professionale, assumono in piena autonomia le decisioni afferenti l’esercizio della funzione operativa e disciplina di appartenenza nell’ambito delle direttive o del coordinamento dei dirigenti di livello apicalee di quelle emanate o esercitato dai dirigenti di struttura complessa;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali apicali;
c) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) concorrono all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
f) provvedono alla gestione del personalenel rispetto delle previsioni di legge, di regolamento e della contrattazione, nazionale e locale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all’articolo precedente, lettera m);
g) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.
2. In ambito tecnicoamministrativo, di staff e professionale, i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile. La delega è assunta nella stessa forma degli atti delegati.
Art. 31 Gli incarichi di responsabilità
1. L’esercizio delle funzioni di direzione, responsabilità o coordinamento delle strutture di cui all’articolo precedente costituisce oggetto di incarico, revocabile, da attribuirsi ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti e nelle forme di cui al presente Statuto o ai regolamenti di cui all’articolo successivo.2. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzione dirigenziale diversa si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare, delle atti
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tudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, favorendo, ove compatibile con le necessità aziendali e con il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico, il criterio della rotazione.
3. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti a tempo determinato con i limiti di durata previsti dalla normativa vigente.
4. Il Direttore Generale stabilisce con proprio provvedimento le funzioni dirigenziali che, per necessità aziendali, assumono carattere esclusivo. In tal caso, gli eventuali incarichi di responsabilità di struttura operativa professionale precedentemente svolti sono temporaneamente affidati in supplenza ad altro dirigente in possesso dei requisiti prescritti nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali.
5. I dirigenti ai quali non sia conferito un incarico di funzione dirigenziale che comporti la responsabilità di una struttura operativa svolgono, su incarico del Direttore Generale o del dirigente di riferimento funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca o le altre che si dimostrino di specifico interesse dell’Azienda.
6. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, ciascun dirigente titolare di incarico di responsabilità di struttura individua con propria nota motivata altro dirigente per l’esercizio delle funzioni di direzione, responsabilità o coordinamento nel caso di propria assenza o impedimento.
Art. 32 Responsabilità dirigenziale
1. Il dirigente è responsabile del corretto svolgimento degli incarichi conferiti e risponde della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, del risultato della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa e professionale, delle decisioni organizzative, degli atti di gestione del personale e dell’attività svolta dalle strutture alle quali è preposto.
2. I risultati negativi dell’attività o della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi o l’inosservanza di indirizzi e direttive generali, sia tecnicoprofessionali che operative, nonché l’inosservanza della normativa di cui al presente Statuto ed ai successivi Regolamenti, comportano per il dirigente interessato l’applicazione delle misure previste dalla vigente normativa, anche contrattuale. E’ fatta salva la specifica disciplina dettata relativamente alla verifica degli incarichi di direzione di struttura complessa.
3. La valutazione delle prestazioni dirigenziali è assicurata, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, secondo modalità ispirate ai principi di diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte di un valutatore di seconda istanza e della partecipazione del valutato al percorso valutativo. Le suddette modalità ed i criteri della valutazione sono disciplinati in
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specifico atto adottato dalla Direzione Generale resa nota alla dirigenza attraverso adeguate forme di comunicazione interna.
4. Degli esiti della valutazione si tiene conto nelle successive decisioni di affidamento di incarichi di funzione dirigenziale. Allo scopo, le relative risultanze sono riportate nel fascicolo personale dei dirigenti interessati.
Capo II L’Organizzazione__________
Articolo 33 – Multidisciplinarietà e multiprofessionalità
1. L’organizzazione aziendale è fondata sulla multidisciplinarietà, la multiprofessionalità, il confronto continuo, l'esercizio delle autonomie nel rispetto delle reciproche competenze e mira alla crescita delle competenze professionali, tecnicoscientifiche e gestionali.
2. L’organizzazione interna si articola in modo funzionale e professionale.
3. L'organizzazione funzionale è articolata in: Zonedistretto Rete ospedaliera e presidi ospedalieri Dipartimenti assistenziali, tecnicoamministrativi, di staff e professionali; Aree omogenee Centri di coordinamento e direzione funzionale e Centri clinici di riferimento Unità funzionali territoriali
4. L'organizzazione professionale è articolata in: Strutture Operative Complesse Strutture Operative Semplici, anche autonome (dipartimentali) Sezioni ed Uffici, rispettivamente per le attività sanitarie e per quelle tecnicoamministrative e professionali- Incarichi professionali dirigenziali Posizioni organizzative delle professioni sanitarie, tecnicoamministrative e professionali.
5. Nell'ambito delle strutture funzionali sanitarie, il personale dirigenziale e quello del comparto esercitano le proprie autonomie nel rispetto delle reciproche competenze. Per gli aspetti organizzativi, i Dirigenti delle Professioni sanitarie, gestiscono autonomamente il personale assegnato all'interno delle strutture funzionali in sinergia e raccordo con il relativo Dirigente Responsabile.
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6. Le modalità operative di applicazione del presente articolo e i necessari strumenti collegiali di regolazione dei rapporti interprofessionali e di risoluzione dei possibili conflitti sono disciplinati in apposito Regolamento interno che ne tratta assicurando l’integrazione e l’unitarietà di obiettivi ponendo al centro delle attività e delle soluzioni l'utente ed evitando separazioni tra le diverse professionalità negli ambiti di lavoro multidisciplinare. In particolare, qualora si verifichi un conflitto interprofessionale, sia sullo svolgimento di singole funzioni o mansioni, sia su aspetti relativi all’organizzazione del lavoro e alla dotazione delle risorse professionali in rapporto alle prestazioni di competenza degli altri profili laureati e medico in particolare, il conflitto viene portato a soluzione in apposite camere di compensazione disciplinate nello stesso Regolamento.
Capo II.A L’Organizzazione funzionale
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Articolo 34 Il Presidio Ospedaliero
1. L’Azienda garantisce l’erogazione delle prestazioni specialistiche di ricovero e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, intra ed extra ospedaliere, attraverso il Presidio ospedaliero di zona che accorpa gli stabilimenti ospedalieri presenti nello stesso o in diversi ambiti zonali. L'organizzazione delle attività ospedaliere prevede di norma, sulla base degli atti di programmazione locali, l'aggregazione in rete dei presidi ospedalieri di zona attraverso la razionalizzazione delle responsabilità e delle strutture direzionali e la costituzione di apposita struttura ospedaliera multizonale, ferma restando l'erogazione delle prestazioni di base in ambito zonale.
2. Ciascun presidio ospedaliero o rete di presidii ospedalieri è affidato alla responsabilità di un Direttore Medico in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale di organizzazione che assume il nome di Direttore Medico del Presidio Ospedaliero e che svolge le funzioni di Direttore sanitario ai sensi dell’art. 4, comma 9, del decreto delegato, direttamente o delegandole a dirigenti egualmente in possesso dei requisiti per la nomina.
3. L'Azienda organizza i presidi ospedalieri di zona sulla base dei seguenti principi:
a) organizzazione delle attività ospedaliere volta a favorire la necessaria multidisciplinarietà dell'assistenza e la presa in carico multiprofessionale superando, ove ancora esistente, l'articolazione per reparti differenziati secondo la disciplina specialistica e favorendo la condivisione delle risorse;
b) strutturazione delle attività ospedaliere in aree organizzative di presidio, quali articolazioni del presidio ospedaliero al cui interno gli spazi, le
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tecnologie e i posti letto sono organizzati secondo le modalità assistenziali, l'intensità delle cure, la durata della degenza ed il regime di ricovero e messi a disposizione dei dipartimenti e delle unità operative al fine di un utilizzo condiviso, negoziato e integrato. Tali articolazioni possono prevedere un referente nominato dal direttore del presidio tra i direttori delle unità operative afferenti a tale area, sentiti i direttori dei dipartimenti ai quali tali unità operative appartengono;
c) predisposizione ed attivazione di protocolli assistenziali e di cura che assicurino l'esercizio della responsabilità clinica ed assistenziale del medico tutor e dell’infermiere tutor e l'utilizzo appropriato delle strutture e dei servizi assistenziali.
4. Il direttore del presidio ospedaliero di zona, opera per il raggiungimento degli obiettivi aziendali di funzionamento della rete ospedaliera e svolge le funzioni di:
a) direttore sanitario del presidio ospedaliero, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto delegato, anche avvalendosi di apposite professionalità esistenti nel settore dell'igiene e dell'organizzazione ospedaliera;
b) direzione delle strutture organizzative non attribuite ad alcun dipartimento;
c) controllo e valutazione dell'attività svolta nel presidio in termini di tipologia, di quantità, di qualità, di appropriatezza, in relazione ai bisogni del territorio, ed in riferimento all’accessibilità e alla responsabilità di assicurare il percorso
assistenziale;
d) controllo dell'ottimizzazione nell'impiego delle risorse nell'ambito della gestione dell'apposito budget di presidio ospedaliero;
e)organizzazione e gestione delle aree organizzative di presidio.
5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Direttore del presidio ospedaliero di zona si avvale, anche attraverso la costituzione di apposito comitato, dei direttori delle unità operative dei dipartimenti afferenti al presidio e dei direttori delle unità operative non attribuite ad alcun dipartimento nonché di coordinatori delle attività infermieristiche e delle attività tecnicosanitarie, scelti tra i responsabili delle corrispondenti unità operative professionali.
Articolo 35 – Dipartimenti
1. Il Dipartimento sviluppa e realizza l'integrazione multiprofessionale e multidisciplinare delle risorse nell’organizzazione ospedaliera e territoriale e l'integrazione delle risorse e delle professionalità e l’omogeneizzazione delle procedure negli ambiti tecnicoamministrativo, legale e di staff.
2. I dipartimenti si distinguono in:a) dipartimenti ospedalieri;b) dipartimenti territoriali e della prevenzione;c) dipartimento della medicina generale;
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d) dipartimenti delle professioni sanitarie e sociali e) dipartimenti amministrativi, tecnico, legale e di staff.
Articolo 36 – Dipartimenti assistenziali
1. La rete ospedaliera è articolata secondo settori specialistici omogenei almeno nei seguenti Dipartimenti a valenza aziendale che accorpano le strutture organizzative professionali presenti:
a) dipartimento delle specialità mediche
b) dipartimento delle specialità chirurgiche
c) dipartimentoemergenzaurgenza, area critica e blocco operatorio
d) dipartimento materno infantile
e) dipartimento oncologico
f) dipartimentoriabilitazione
g) dipartimento di patologia clinica
h) dipartimento della diagnostica per immagini
2. La rete territoriale dei servizi è articolata almeno nei seguenti Dipartimenti a valenza aziendale che accorpano le strutture organizzative professionali presenti o le attività convenzionate svolte nell'intero ambito territoriale:
a)dipartimento della sanità territoriale
b) dipartimento della salute mentale e delle dipendenze
c) dipartimento della medicina generale
d) dipartimento della prevenzione.
3. E’ inoltre istituito il Dipartimento del Farmaco a valenza ospedaliera e territoriale.
4. Le attività delle professioni sanitarie sono organizzate nei seguenti dipartimenti:
dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche; dipartimento delle professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione dipartimento del servizio sociale e dell’integrazione sociosanitaria.
5. Nell'ambito di ogni dipartimento assistenziale è costituito il comitato di dipartimento, presieduto dal direttore e composto dai responsabili delle strutture organizzative professionali appartenenti al dipartimento, oltre ai rappresentanti delle altre componenti professionali che partecipano ai percorsi assistenziali del dipartimento stesso. Per quanto attiene il
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dipartimento di cui al comma 2, lettera c), i membri del comitato di dipartimento sono eletti fra i coordinatori delle Aggregazioni funzionali territoriali.
6. Il comitato di dipartimento è organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e di verifica ed esprime pareri e proposte sugli atti di programmazione strategica ed operativa annuale.
7. I Dipartimenti sono disciplinati ed eventualmente modificati con il Regolamento di organizzazione e con specifici Regolamenti interni di funzionamento e sono costituiti in presenza di almeno tre strutture organizzative complesse.
8. L’incarico di Direzione di Dipartimento ha durata da uno a tre anni ed è rinnovabile previa verifica dei risultati conseguiti. L’incarico è di natura fiduciaria e non comporta di norma impegno esclusivo restando quindi il Direttore di Dipartimento, per il periodo dell'incarico, titolare della struttura complessa cui è preposto.
9. Ove il Dipartimento presenti caratteristiche di complessità sia per il numero di strutture o la quantità di risorse e volumi di attività gestite o per l'elevato livello di specializzazione, l'Azienda può istituire al suo interno Aree funzionali omogenee finalizzate alla migliore organizzazione dei percorsi diagnostico terapeutico assistenziali e alla loro omogeneizzazione sul migliore livello di prestazione e di pratica.
Articolo 37 Il Dipartimento della Prevenzione
1. L'Azienda istituisce il Dipartimento della Prevenzione quale struttura di livello apicale per garantire la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e miglioramento della qualità della vita. A tal fine promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, nonché la prevenzione dei rischi e la tutela negli ambienti pubblici e di lavoro, in ambito alimentare e nello sport
2. Il Dipartimento in particolare:
a) promuove lo sviluppo di progetti di collaborazione in ambito regionale con i dipartimenti delle altre aziende, con la finalità di creare una rete regionale delle attività di prevenzione;
b) promuove la definizione dei programmi di formazione e di aggiornamento professionale degli operatori e quelli di comunicazione istituzionale;
c) concorre per quanto di competenza alla definizione dei programmi di educazione alla salute;
d) coordina le attività al fine di assicurare che ogni struttura operi attraverso programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee sul territorio dell’a
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zienda assicurando l’attuazione uniforme sul territorio aziendale degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale;
e) garantisce forme coordinate di raccordo con le strutture territoriali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana e con le strutture territoriali dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;
f) è responsabile del coordinamento e del monitoraggio a livello aziendale delle attività e dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle progettualità riguardanti il piano regionale per la prevenzione.
3. Al Dipartimento della Prevenzione è preposto un Direttore che contribuisce a definire la programmazione aziendale, individua le azioni per il conseguimento degli obiettivi programmati ed il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente e provvede all’allocazione delle risorse nelle strutture organizzative del Dipartimento. Al Direttore compete la gestione delle risorse attribuite, l’utilizzo integrato delle stesse, la responsabilità del budget e degli obiettivi complessivi del dipartimento, la promozione dell’integrazione tra le attività complementari, l’applicazione di metodologie e protocolli comuni su tutto l’ambito territoriale di competenza aziendale per la realizzazione dei compiti affidati. Assume inoltre le funzioni di datore di lavoro relativamente agli ambiti di competenza.
4. L’organizzazione del Dipartimento è disciplinata nel regolamento di organizzazione di cui all’art. 47 del presente statuto.
Articolo 38 – Centri di coordinamento e Centri di riferimento
1. Per specifici percorsi diagnosticoterapeutici assistenziali, caratterizzati da elevato bisogno di multidisciplinarietà e integrazione professionale, possono essere costituiti Centri di coordinamento e direzione funzionale la cui responsabilità è attribuita dal Direttore Generale ad un direttore delle unità operative facenti parte del percorso o ad un dirigente sanitario del più alto livello professionale.
2. Al fine di garantire la massima qualità delle prestazioni e l'esaltazione e visibilità delle eccellenze di rete, l’Azienda può inoltre costituire, sia in ambito dipartimentale che al di fuori di esso, specifici Centri clinici aziendali di riferimento quale forma organizzativa di alta specializzazione e di coordinamento unitario di funzioni operative caratterizzate dalla omogeneità della linea produttiva (clinico professionale). Il centro clinico è gestito, di norma, da un medico che ne è il Responsabile.
3. I criteri di costituzione e le modalità di funzionamento dei Centri di cui ai commi precedenti sono stabiliti dal Regolamento di organizzazione.
Articolo 39 – Dipartimenti non assistenziali
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1. Per la conduzione delle altre attività aziendali, al fine di assicurare una razionale, integrata ed omogenea gestione dei processi e delle funzioni tecniche, amministrative e professionali e per supportare il processo di programmazione, verifica e controllo adeguati alla migliore pratica sono costituiti i Dipartimenti di ambito Amministrativo, Tecnico, Legale e di Staff.
2. I Dipartimenti sono almeno così individuati:
a) dipartimento gestione e valorizzazione delle risorse umane
b) dipartimentoeconomico
c) dipartimentodei servizi generali
d) dipartimento tecnico e patrimonio
e) dipartimenti di staff e degli affari legali.
3. I Dipartimenti sono disciplinati ed eventualmente modificati con il Regolamento di organizzazione e con specifici Regolamenti interni di funzionamento e sono costituiti in presenza di almeno tre strutture organizzative complesse.
4. Ove il Dipartimento presenti caratteristiche di complessità sia per il numero di strutture o la quantità di risorse e volumi di attività gestite o per l'elevato livello di specializzazione, l'Azienda può istituire al suo interno Aree funzionali omogenee, finalizzate alla migliore organizzazione delle procedure, al coordinamento delle attività professionali, alla loro omogeneizzazione sul migliore livello di prestazione e di pratica.
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Articolo 40 Le Unità funzionali
1. Le Unità Funzionali assicurano lo svolgimento di più funzioni operative in forma integrata e garantiscono sul territorio l’erogazione delle prestazioni previste dalla pianificazione aziendale e la continuità del percorso assistenziale.
2. Le Unità Funzionali sono individuate nel regolamento di cui all’art. 47 secondo i seguenti criteri:
a) esplicita previsione del piano sanitario regionale;
b) complessità organizzativa dell'ambito territoriale di riferimento;
c) volume delle attività programmate e loro omogeneità nei diversi ambiti;
d) ampiezza del territorio di riferimento;
e) caratteristiche della popolazione per distribuzione, numero, complessità sociale, caratteristiche socioeconomiche o patologie;
f) rilevanza di particolari esigenze di raccordo multiprofessionale richiedenti una definita strutturazione organizzativa.
Capo II.B L’Organizzazione professionale__________
Articolo 41 Le strutture organizzative professionali
1. Le attività di produzione ed erogazione delle prestazioni dell’Azienda sono erogate dalle strutture funzionali, per il raggiungimento delle finalità aziendali ed il conseguimento dei livelli di assistenza, con il contributo delle strutture organizzative professionali.
2. E' struttura organizzativa professionale l’insieme delle professionalità omogenee attinenti ad una specifica funzione operativa. Le strutture professionali sono distinte in:
unità operative complesse
unità operative semplici dipartimentali
sezioni, per lo svolgimento di attività sanitarie ospedaliere
uffici, per lo svolgimento di attività tecnico amministrative o professionali
posizioni organizzative delle professioni sanitarie e sociali, tecnicoamministrative e legali.
3. Il Direttore Generale, nel Regolamento di organizzazione di cui all’art. 47 provvede a:
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identificare analiticamente le strutture dotate di autonomia gestionale soggette a rendicontazione analitica;
individuare le strutture dotate di autonomia tecnica e professionale;
individuare le competenze dei relativi Responsabili sulla base delle disposizioni dell’attuale normativa.
4. Le strutture organizzative professionali sono costituite o modificate in relazione alle soglie stabilite nel tempo dalla normativa e dalla programmazione regionale di riferimento salvo eccezionali deroghe motivatamente assunte.
5. Ove l’Azienda partecipi a Società della Salute o ad altri di cui all’art. 1, comma 5, che siano previsti dalla programmazione o normativa regionale essa potrà, nel rispetto del principio della non duplicazione delle strutture, mettere a disposizione il personale che sarà specificamente individuato.
Capo III Il Personale
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Articolo 42 – Il personale dipendente, convenzionato e collaboratore
1. L'Azienda considera il Personale dipendente, convenzionato specialista e collaboratore risorsa indispensabile per il corretto e pieno raggiungimento degli obiettivi di salute.Essa informa il Personale sugli obiettivi e le strategie aziendali, sui piani d’azione e sulle scelte fondamentali, anche nell’ottica di favorire la condivisione delle finalità e dei valori, e persegue l’attenzione al clima interno dei rapporti e dell’organizzazione.
Articolo 43 Ruolo dei Medici di medicina generale e dei Pediatri libera scelta
1. Nel quadro dello sviluppo delle cure di prossimità e della presa in carico globale dei cittadini, i Medici di medicina generale ed i Pediatri di libera scelta rappresentano figure centrali della rete assistenziale territoriale aziendale.
2. I Medici di medicina generale partecipano, attraverso lo specifico Dipartimento di cui all’art. 35, comma 2, lett. c), alla programmazione aziendale e alla definizione dei percorsi inerenti le cure sanitarie territoriali e la continuità assistenziale ospedaleterritorio e definiscono con la Direzione Generale gli obiettivi connessi alle attività di propria competenza previa negoziazione e confronto sulle risorse necessarie e disponibili.
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Titolo VI
Del Potere Disciplinare
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Art. 44 Ufficio competente per i procedimenti disciplinari
1. Il potere disciplinare all’interno dell’Azienda è esercitato dall’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari nei modi e con la composizione individuata dal Regolamento di Organizzazione o da atti successivi.
Titolo VII
Del Patrimonio e dell’attività contrattuale
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Articolo 45 Il patrimonio aziendale
1. Il patrimonio dell’Azienda è costituito da tutti i beni mobili e immobili assegnati dalla Regione con proprio decreto e dai beni acquisiti dall’Azienda nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. L’Azienda dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, nel rispetto dei principi di trasparenza, evidenza e concorrenzialità, fermo restando che i beni mobili e immobili utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile e, pertanto, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. L’Azienda riconosce la valenza strategica del patrimonio quale strumento di potenziamento e di qualificazione strutturale e tecnologica dell’erogazione delle proprie prestazioni.
4. L’Azienda può stipulare atti negoziali, con gli enti di cui all’art. 1, comma 5, per stabilire l’eventuale conferimento di beni mobili ed immobili funzionali allo svolgimento delle attività degli enti stessi.
Articolo 46 L’attività contrattuale
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1. L’Azienda esercita l’attività contrattuale nei termini e modi previsti dalla legge per le Pubbliche amministrazioni e nei limiti previsti dalle vigenti leggi di organizzazione del Servizio Sanitario regionale, avvalendosi delle centrali di committenza eventualmente da queste ultime previste.
2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, l’attività contrattuale viene esercitata previa redazione del piano dell'attività contrattuale quale strumento programmatorio e di governo. Ogni altro atto è adottato dalla Dirigenza.
3. Nella gestione dell’attività contrattuale, l’Azienda, salvo che pregiudichi i tempi oggettivamente necessari a fornire risposta a servizi sanitari e livelli essenziali di assistenza e nei limiti consentiti dalla legge, privilegia sempre, nella propria regolamentazione interna, l’adozione di criteri di trasparenza, rotazione, concorrenzialità, variabilità dei prodotti nella gestione della propria attività contrattuale anche al di fuori degli specifici obblighi imposti dalla vigente normativa di carattere generale.
TITOLO VIII
Norme Finali
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Articolo 47 Dell’attività regolamentare
1. La Direzione Generale disciplina compiutamente l’organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda adottando i sottoelencati regolamenti:
a) regolamento di organizzazione
b) regolamento di contabilità
c) regolamento dell’attività contrattuale
d) regolamento del sistema budgetario e del controllo di gestione
e) regolamento degli Inventari dei beni mobili ed immobili
g) regolamento del Consiglio dei Sanitari
h) regolamento del Comitato Etico Locale
i) regolamento delle attività di valutazione.
2. Il Direttore Generale può, in ogni caso, disciplinare con atti regolamentari ogni altro aspetto dell’attività aziendale.
3. L’Azienda, inoltre, si doterà di tutti gli altri atti regolamentari richiesti dalla normativa o ritenuti utili e funzionali ad una corretta e trasparente gestione delle proprie attività.
4. I Dirigenti di livello apicale disciplinano con propri atti regolamentari il funzionamento delle varie strutture organizzative ricomprese negli ambiti di propria competenza.
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Art. 48 Libri e conservazione degli atti.Forma, conservazione e pubblicità.
1. L’Azienda cura la tenuta dei seguenti libri:
a. libro giornale;
b. libro degli inventari;
c. libro dei provvedimenti del Direttore Generale;
d. libro dei provvedimenti dei dirigenti;
e. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.
L’azienda, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, assicura inoltre la conservazione anche in forma digitalizzata di alcune classi e tipologie documentali.
2. Il libro dei provvedimenti del Direttore Generale è costituito dalla raccolta degli atti adottati dal Direttore nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 8 del presente Statuto ed è tenuto dalla struttura competente sugli affari generali.
3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale è formato dai verbali delle sedute e dalle decisioni del Collegio, compresa l’annotazione dei controlli eseguiti e la registrazione dei risultati delle verifiche e degli accertamenti compiuti. Il libro è tenuto dalla struttura competente sugli affari generali.
4. Il libro dei provvedimenti della dirigenza è costituito dalla raccolta dei provvedimenti adottati dai dirigenti in forma di decreto nell’esercizio delle funzioni proprie di cui al Titolo V. La numerazione degli atti dirigenziali è unica e cronologica ed è apposta, insieme alla data, all’atto della sottoscrizione da parte del dirigente decretante mediante l’utilizzo dell’apposita procedura in uso presso la struttura competente sugli affari generali, che cura altresì la tenuta del relativo libro. Copia degli atti è altresì conservata presso la struttura emanante.
5. Gli atti amministrativi di cui ai commi 3 e 4, qualora non risultino in base alla vigente normativa ed ai sensi del presente Statuto soggetti a controllo da parte della Giunta Regionale, diventano esecutivi con la pubblicazione all’albo dell’Azienda per quindici giorni consecutivi. Alla pubblicazione si fa luogo, di norma, entro cinque giorni dalla adozione dell’atto. Qualora sussistano motivate ragioni di necessità ed urgenza, gli atti possono essere dichiarati di immediata eseguibilità. In tal caso, alla pubblicazione si fa luogo, di norma, il giorno successivo.
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Articolo 49 Norma finale
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa in vigore.
Art. 50 Entrata in vigore
1. Il presente Statuto è applicato dalla data di adozione da parte del Direttore Generale.
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