soggetti prevenzione

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D. Lgs. 81/08 E I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE D. Lgs. 81/08 E I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI LAVORATORI SPP MEDICO COMPETENTE RLS

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Page 1: Soggetti Prevenzione

D. Lgs. 81/08 E I SOGGETTI DELLA PREVENZIONED. Lgs. 81/08 E I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE

DATORE DI LAVORO

DIRIGENTI PREPOSTI

LAVORATORI

SPP

MEDICO COMPETENTE

RLS

Page 2: Soggetti Prevenzione

IL DATORE DI LAVOROIL DATORE DI LAVORO

CHI E’?

E’ IL SOGGETTO TITOLARE DEL

RAPPORTO DI LAVORO CON IL

LAVORATORE

Il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il Il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il

lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione

stessa o dell’unità produttiva stessa o dell’unità produttiva

Il soggetto può dirsi responsabile dell’impresa o unità produttiva (Il soggetto può dirsi responsabile dell’impresa o unità produttiva (stabilimento o

struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia

finanziaria e tecnico-funzionale)) solo se e in quanto abbia solo se e in quanto abbia

POTERI DECISIONALI E DI SPESAPOTERI DECISIONALI E DI SPESA

Page 3: Soggetti Prevenzione

IL DATORE DI LAVORO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,

ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo

Page 4: Soggetti Prevenzione

IL DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa

• PREDISPORRE LE MISURE DI SICUREZZA IN SINTONIA CON IL DATORE DI LAVORO

• IMPARTIRE ISTRUZIONI E ORDINI PRECISI PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL LAVORO

• VIGILARE AFFINCHE’ LE ISTRUZIONI VENGANO ESEGUITE

• INCARICARE I PREPOSTI AFFINCHE’ SVOLGANO MANSIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA

CHI E’?

COSA DEVE FARE?

Page 5: Soggetti Prevenzione

1. Il datore di lavoro, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse

attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite,

devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della

sorveglianza sanitaria;

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione

delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di

gestione dell’emergenza;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e

delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla

sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione

individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e

protezione e il medico competente;

ARTICOLO 18 D.LGS. 81/08 Obblighi del Datore di Lavoro e Dirigenti

Page 6: Soggetti Prevenzione

ARTICOLO 18 D.LGS. 81/08 Obblighi del Datore di Lavoro e Dirigenti

1. Il datore di lavoro, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse

attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite,

devono:

g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi

previsti a suo carico;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e

addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di

sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare al RLS, su richiesta di questi e per l’espletamento

della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi,

nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai

dati;

Page 7: Soggetti Prevenzione

ARTICOLO 18 D.LGS. 81/08 Obblighi del Datore di Lavoro e Dirigenti

1. Il datore di lavoro, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività

secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 (DUVRI), e consegna

copia ai RLS, su richiesta di questi;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche

adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o

deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante

assenza di rischio;

r) comunicare all’INAIL a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni

sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno,

escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli

infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre

giorni (prorogato al 16 maggio 2009);

Page 8: Soggetti Prevenzione

ARTICOLO 18 D.LGS. 81/08 Obblighi del Datore di Lavoro e Dirigenti

1. Il datore di lavoro, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse

attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

s) consultare il RLS;

u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di

subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e

l’indicazione del datore di lavoro;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti

organizzativi e produttivi, o in relazione al grado di evoluzione della

tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza

sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il

prescritto giudizio di idoneità.

Page 9: Soggetti Prevenzione

ARTICOLO 17 D.LGS. 81/08 Obblighi del Datore di Lavoro non delegabili

ARTICOLO 299 D.LGS. 81/08 Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del

documento previsto dall’articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione dai rischi.

(Obblighi prorogati al 16 maggio 2009)

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Page 10: Soggetti Prevenzione

ARTICOLO 16 D.LGS. 81/08 Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è

ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza

richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e

controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo

svolgimento delle funzioni delegate.

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva

pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di

lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni

trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di

cui all’articolo 30, comma 4.

Page 11: Soggetti Prevenzione

ARTICOLO 21 D.LGS. 81/08LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE FAMILIARI

(senza dipendenti)

• I componenti dell’impresa familiare (art. 230-bis c.c.)• I lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.)• I piccoli imprenditori (art. 2083 c.c,)• I soci delle società semplici del settore agricolo

DEVONO• Utilizzare attrezzature di lavoro conformi• Munirsi di dispositivi di protezione individuale• Munirsi di apposita tessera di riconoscimento

POSSONO• Beneficiare della sorveglianza sanitaria• Partecipare a corsi di formazione

Si evidenzia che il ricorso al medico competente e la partecipazione a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso gli Organismi paritetici, potrebbero rivelarsi una opportunità a beneficio dei soggetti in esame, soprattutto in caso di partecipazione agli appalti., così come richiamato al riguardo dall’art. 27 cc. 1 e 2 riguardanti il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, e dall’Allegato XVII sull’idoneità tecnico-professionale delle imprese, che fa esplicito riferimento alla formazione e alla idoneità sanitaria quali requisiti qualificanti le imprese in caso di appalto.

Page 12: Soggetti Prevenzione

IL PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

COSA DEVE FARE?

• SEGNALARE CARENZE O INEFFICIENZE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

• FAR OSSERVARE LE MISURE DI PREVENZIONE DISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO E DAI DIRIGENTI

• VIGILARE SUI LAVORATORI

CHI E’?

Page 13: Soggetti Prevenzione

RESPONSABILE SERVIZIO

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

CHI E’?

PERSONA IN POSSESSO DELLE CAPACITÀ E DEI REQUISITI PROFESSIONALI DI CUI ALL’ARTICOLO 32 DESIGNATA DAL DATORE DI LAVORO, A CUI RISPONDE, PER COORDINARE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAIRISCHI

IL RSPP DEVE AVERE IL RSPP DEVE AVERE

ATTITUDINI E CAPACITA’ ATTITUDINI E CAPACITA’ ADEGUATEADEGUATE

DATORE

DI LAVORO

SERVIZIO

INTERNO

SERVIZIO

ESTERNO

Page 14: Soggetti Prevenzione

LE NOVITA’ DEL D.LGS. 81/08 RIGUARDANTI IL RSPP

• Il nuovo D. Lgs. non prevede più l’obbligo di comunicazione del

nominativo del RSPP agli Organi di controllo (Asl e Ispettorato del

lavoro)

• Poiché tale comunicazione costituiva però un riferimento certo,

probante l'assunzione di incarico. Si ritiene che comunque possa essere

utile un atto interno (ad es. un verbale del consiglio di amministrazione

ove presente), anche come elemento integrante l’eventuale modello

organizzativo adottato dall'azienda, con adeguata pubblicità dello

stesso (es. l'affissione in bacheca)

• Si evidenzia che comunque il nominativo del RSPP va indicato

espressamente ex art. 28 c. 2 lett. e nel DVR o autocertificazione dei

rischi.

Page 15: Soggetti Prevenzione

LE NOVITA’ DEL D.LGS. 81/08 RIGUARDANTI IL DL - RSPP

Il D. Lgs. 81 conferma le soglie previste in precedenza per la possibilità di

svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del datore di lavoro (vd.

Allegato II es. 30 addetti per attività industriali)

Introduce delle modifiche per quanto riguarda la sua formazione:

- la formazione del DL- RSPP dovrà essere definita mediante Accordo Stato

Regioni che stabilirà contenuti e modalità dei corsi di formazione della

durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, con obbligo di aggiornamento

periodico.

In relazione a questo rinvio ad un successivo provvedimento si fa presente

che i rappresentanti delle Associazioni datoriali si sono attivati a livello

centrale affinché possano essere riconosciuti dei crediti formativi basati

sulla dimostrazione di una adeguata esperienza pregressa

Page 16: Soggetti Prevenzione

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro

può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione

e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione

incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2

dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per

la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

Allegato II

1. Aziende artigiane e industriali …....... ......fino a 30 addetti 2. Aziende agricole e zootecniche........ . .....fino a 10 addetti3. Aziende della pesca................................fino a 20 addetti

4. Altre aziende ................................... .....fino a 200 addetti

Page 17: Soggetti Prevenzione

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve

frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di

48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e

relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle

articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente

decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al

periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi

dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui

contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di

definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

Page 18: Soggetti Prevenzione

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì

tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto

previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui

al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano

frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16

gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi

dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Non esiste più l’obbligo di comunicare all’organo di vigilanza il nominativo del RSPP

Page 19: Soggetti Prevenzione

SP

P:

CO

SA

D

EV

E F

AR

E?

INDIVIDUARE E VALUTARE I FATTORI DI RISCHIO

INDIVIDUARE LE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE

ELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

PROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE

PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Page 20: Soggetti Prevenzione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)SICUREZZA (RLS)

CHI E’?

PERSONA O PERSONE ELETTE O DESIGNATE, IN TUTTE LE AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE, PER RAPPRESENTARE I LAVORATORI RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO

1 fino a 200 dipendenti3 da 201 a 1000 dipendenti6 oltre i 1000 dipendenti

NUMERO MINIMO

Il numero, le modalità di elezione, i permessi retribuiti, la formazione e gli Il numero, le modalità di elezione, i permessi retribuiti, la formazione e gli strumenti per lo svolgimento delle funzioni sono stabiliti nella strumenti per lo svolgimento delle funzioni sono stabiliti nella

contrattazione collettivacontrattazione collettiva

Page 21: Soggetti Prevenzione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

PER LA SICUREZZA (RLS)PER LA SICUREZZA (RLS)

E’ una figura che con il nuovo D. Lgs. diventa obbligatoria

• Nelle aziende (o unità produttive) con meno di 15 dipendenti il RLS è “di

norma” eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è

individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto

produttivo;

• Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti il RLS è

eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze

sindacali. In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto dai lavoratori

dell’azienda al loro interno.

• Ove non si proceda all’elezione, le funzioni sono esercitate dai RLS

territoriali o di comparto produttivo, salvo diverse intese tra le

associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più

rappresentative (c. 8).

• Si sottolinea (per la necessaria tutela verso il Datore di Lavoro e

l’azienda) l’obbligo da parte del RLS di rispettare il segreto ed la

privacy riguardo i dati in proprio possesso, sia in merito ai dati

infortunistici, che quelli inerenti il segreto industriale, di cui il RLS ha

accesso.

• Tutela concernente anche la copia del DVR e DUVRI, che il RLS può

richiedere

Page 22: Soggetti Prevenzione

R

LS

: C

OS

A

DE

VE

FA

RE

?

RICEVE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE, INFORMAZIONI DAI SERVIZI DI VIGILANZA, ADEGUATA FORMAZIONE

PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

AVVERTE IL RESPONSABILE DELL’AZIENDA DEI RISCHI INDIVIDUATI NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA’

ACCEDE AI LUOGHI DI LAVORO

PROMUOVE L’ELABORAZIONE, L’INDIVIDUAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

FORMULA OSSERVAZIONI IN CASO DI VISITE E VERIFICHE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI

DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSULTATO:- per la designazione addetti SPP, prevenzione incendi, pronto soccorso- per la definizione del piano di attività per pronto soccorso, evacuazione e prevenzione incendi- per la valutazione dei rischi- per la formazione degli addetti a pronto soccorso evacuazione e antincendio

Page 23: Soggetti Prevenzione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui

all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le

modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità

produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non

sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza.

2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al

comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali,

interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di

lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di

elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente

comma.

Page 24: Soggetti Prevenzione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)

3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o

designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al

Fondo di cui all'articolo 52.

4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per

la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle

modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma

2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale

ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.

5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al

presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale,

questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo

di vigilanza territorialmente competente.

6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52

comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del

rappresentante della sicurezza territoriale.

Page 25: Soggetti Prevenzione

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad

una formazione particolare in materia di salute e sicurezza

concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la

propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle

principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le

modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono

stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso

formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla

data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.

8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni

sindacali operative.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)

Page 26: Soggetti Prevenzione

IL MEDICO COMPETENTEIL MEDICO COMPETENTE

CHI E’?

MEDICO IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE IN

MEDICINA DEL LAVORO, DOCENZA O LIBERA DOCENZA

IN MEDICINA DEL LAVORO E AUTORIZZAZIONE

(ex art. 55 D. Lgs. 277/91)

COSA DEVE FARE?

EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LE

VISITE RICHIESTE DAL LAVORATORE

(se correlate ai rischi professionali)

ISTITUIRE ED AGGIORNARE UNA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO (da tenere presso il DdL con salvaguardia del segreto professionale) PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA

Page 27: Soggetti Prevenzione

MC

: C

OS

A

DE

VE

FA

RE

?

ESPRIMERE GIUDIZI DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE ED INFORMARE IL DdL ED IL LAVORATORE DELL’EVENTUALE GIUDIZIO DI INIDONEITA’ PARZIALE,

TEMPORANEA O TOTALE

COLLABORARE:

- alla stesura del documento di valutazione dei rischi

- alla predisposizione delle misure per la tutela della

salute dei lavoratori

- alla predisposizione del servizio di pronto soccorso

- all’attività di formazione ed informazione dei lavoratori

VISITARE GLI AMBIENTI DI LAVORO

PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA

(ALMENO ANNUALE) DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Page 28: Soggetti Prevenzione

LAVORATORI INCARICATI DI LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI ATTUARE LE MISURE DI

EMERGENZAEMERGENZA

• Pronto Soccorso• Evacuazione dei lavoratori• Prevenzione e lotta antincendio• Gestione dell’emergenza

Page 29: Soggetti Prevenzione

Diritti dei lavoratoriDiritti dei lavoratori

…alla tutela (ovvero il lavoratore non è sanzionabile):•Se si allontana in caso di pericolo grave•Se assume iniziative in caso di pericolo grave poiché impossibilitato ad avvisare un superiore

…ad essere informato e formato

…alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro

Page 30: Soggetti Prevenzione

Doveri dei lavoratoriDoveri dei lavoratori

Prendersi cura della propria e altrui salute e sicurezza

Osservare le norme di sicurezza impartite dalla legge e dal datore di lavoro

Segnalare eventuali fattori di rischio al datore di lavoro, dirigente o preposto

Sottoporsi ai controlli sanitari

Partecipare ai corsi di formazione e addestramento

Accettare la designazione di addetto alle emergenze

Page 31: Soggetti Prevenzione

Utilizzare correttamente i DPI: •Non apportarvi modifiche•Segnalare difetti riscontrati

•Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro:

–Non rimuovere i sistemi di protezione della macchina–Non fare alcuna operazione che non compete loro–Segnalare difetti riscontrati

COLLABORARE

Page 32: Soggetti Prevenzione

Obblighi dei progettistiObblighi dei progettisti

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Page 33: Soggetti Prevenzione

Obblighi degli installatoriObblighi degli installatori

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.