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G LI OBBLIGHI DEI SOGGETTI DELLA PREVENZIONE E IL SISTEMA ISTITUZIONALE M ARIA E LENA T ACCONI Formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 3°modulo svolto dalle insegnanti sulla piattaforma TRIO

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GLI OBBLIGHI DEI SOGGETTI DELLA PREVENZIONE E IL SISTEMA ISTITUZIONALE

MARIA ELENA TACCONI

Formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08

3°modulo svolto dalle insegnanti sulla piattaforma TRIO

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GLI OBBLIGHI DEI SOGGETTI DELLA PREVENZIONE E IL SI-

STEMA ISTITUZIONALE

• Presentazione

• Obiettivi e Temi

• Presentazione

• Test

• Obblighi generali del datore di lavoro

• Obblighi generali delegati del datore di lavoro

• Obblighi generali non delegati del datore di lavoro

• Obblighi generali: altro soggetti coinvolti

• Obblighi generali :soggetti esterni all’azienda

• Obblighi del datore di lavoro connessi a contratto di appalto

• Obblighi connessi a contratto di appalto :DUVRI

• Casi di non obbligatorietà del DUVRI

• Contenuti del DUVRI

• Responsabilità amministrativa delle imprese. conseguenze ai reati

• Responsabilità amministrativa delle imprese:responsabilità

• Responsabilità amministrativa delle imprese:sanzioni

• Responsabilità amministrativa delle imprese: modelli di organizzazioni aziendali

• Responsabilità amministrativa delle imprese:creazioni di un modello organizzativo

• Responsabilità amministrativa delle imprese:adozione e attuazione dei modelli

• Obblighi particolari

• Obblighi particolari .impianti,cantieri,segnaletica,carichi e video terminali

• Obblighi particolari : luoghi di lavoro

• Obblighi particolari: ambienti non idonei ad essere luoghi di lavoro

• Obblighi particolari: attrezzature di lavoro

• Obblighi particolari: dispositivi di protezione individuale

• Ulteriori obblighi particolari

• Enti di vigilanza e consulenza

• Sanzioni

• Arresto e ammenda

• Sanzioni di tipo generale

• Sanzioni di tipo particolare

• Gli obblighi dei soggetti della prevenzione e il sistema istituzionale

• Presentazione

• Test

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In questa sessione di studio analizzeremo gli obblighi di previsti dal Testo Unico in materia di sicurezza e vedremo quali sono gli orga-ni di vigilanza, controllo ed assistenza.

In particolare illustreremo gli obblighi generali e particolari dei soggetti coinvolti, le responsabilità amministrative per le imprese e le sanzioni previste in caso di violazione di quanto indicato dal Testo Unico.Presenteremo poi i principali organi di vigilanza, controllo ed assistenza previsti dal sistema istituzionale.

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Obiettivi

Acquisire le conoscenze di base sugli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sulle relative san-zioni in caso di violazione e conoscere i principali enti/organi del siste-ma istituzionale.

Temi

• Obblighi generali• Responsabilità amministrativa delle imprese• Obblighi particolari• Organi di vigilanza, controllo ed assistenza

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Gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili?

1. Gli obblighi del datore di lavoro non sono in alcun caso delegabili2. Gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili tranne la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di preven-zione e protezione3. Gli obblighi del datore di lavoro sono sempre delegabili attraverso la delega di funzioni4. Gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili ma solo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione5. Gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili solo in caso di dimostrata necessità

La risposta corretta è: gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili, attraverso la delega delle funzioni, tranne la valutazione dei ri-schi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La responsabilità delle imprese è ti tipo:

1. penale2. civile3. amministrativa4. amministrativa o penale dipende dal tipo di reato commesso5. amministrativa o civile dipende dal tipo di reato commesso

La risposta corretta è: la responsabilità delle imprese, anche se presenta analogie con quella di tipo penale poichè deriva da un rea-to, è di tipo amministrativo.

Quale delle seguenti affermazioni relative al DUVRI è vera?

1. Il DUVRI è un documento statico che, una volta redatto, non necessita di aggiornamenti2. Il DUVRI non deve essere necessariamente allegato al contratto di appalto o d’opera3. Il DUVRI è redatto da un organismo preposto esterno all’azienda4. La redazione del DURI è sempre obbligatoria5. Il DUVRI deve indicare le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze

La risposta corretta è: il DUVRI deve indicare le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze, è un docu-mento dinamico e deve essere allegato al contratto di appalto. La redazione del DUVRI non è obbligatoria in caso di appalto di servi-zi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature e in caso di lavori o servizi di durata superiore ai 2 giorni.

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l dovere centrale del datore di lavoro è la tutela della sicurezza e della salute del lavoratore sul posto di lavoro. Lo strumento per realizzarla è l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione.

L’articolo 18 del Decreto Legislativo 81 prevede quali sono gli obblighi per il datore di lavoro e il dirigente (ove presente):• designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e pronto soccorso;• adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;• fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;• designare il medico competente per le attività per cui è dovuta la sorveglianza sanitaria;• elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi e consegnarne una copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicu-

rezza;• adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il ca-

so di pericolo grave e immediato;• richiedere l’ osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali e l’utilizzo dei Dispositivi

di Protezione Individuale, DPI;• affidare specifici compiti solo ai lavoratori di cui si conoscono le capacità e le condizioni in rapporto alla loro salute e

sicurezza.

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Gli obblighi previsti dall’art. 18 del D. Lgs. 81 sono delegabili ad altro soggetto at-traverso una precisa delega di funzioni che deve possedere certe caratteristiche quali:

• atto scritto con data certa;• il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza ed ac-

cettare la delega stessa per iscritto;• la delega deve attribuire al delegato i poteri di organizzazione, gestione e con-

trollo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate nonché la l’autono-mia di spesa necessaria per l’espletamento della delega.

Delegare significa affidare parte del proprio lavoro ad un’altra persona. In materia di sicurezza sul lavoro chi assume la delega assume anche la responsabilità.

Il datore di lavoro è comunque obbligato a vigilare sulla corretta attuazione delle funzioni delegate. !

L’articolo 17 del Decreto Legislativo 81 prevede, inoltre, per il datore di lavoro degli obblighi che non sono in nessun caso delegabili.

Quali sono questi obblighi?

• Effettuare la valutazione dei rischi per l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

• Nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

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Altri soggetti collaborano, insieme al datore di lavoro e al dirigente, nel processo di valutazione e prevenzione dei rischi: vediamo quali.

Esplora le parti attive per saperne di più.

Preposto I preposti devono sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, informando i diretti superiori delle eventuali inadempienze. Per svolgere questa mansione i preposti so-no tenuti a frequentare corsi di formazione specifici.(Art. 19 D. Lgs. 81/2008)

Addetti alle emergenze Gli addetti alle emergenze aziendali devono frequentare i corsi di formazione specifica previsti dal decreto e non possono rifiu-tare la designazione se non per giustificato motivo.(Art 43 comma 3 del D. Lgs. 81/2008)

Medico competente Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e tie-ne sotto controllo la salute dei lavoratori.

• Deve eseguire almeno una volta all’anno sopralluoghi sul luogo di lavoro.• Deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria (visita medica, esami clinici/biologici e indagini diagnostiche) elabo-

rando i giudizi di idoneità o inidoneità relativi alla mansione specifica svolta dal lavoratore.• Deve istituire, aggiornare e custodire le cartelle sanitarie e di rischio dei singoli lavoratori.

La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata nei casi previsti dalla normativa o su richiesta del lavoratore, se la richiesta è ritenu-ta dal medico correlata ai rischi lavorativi.(Art. 25 D. Lgs. 81/2008)

Lavoratore I lavoratori devono prendersi cura della propria salute e tutelare la sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui potrebbero ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni.A tal fine i lavoratori sono tenuti a:

• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale;• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro stretta competenza;• partecipare ai programmi di formazione e informazione e ai controlli sanitari previsti dalla normativa o disposti dal medico

competente.(Art. 20 D. Lgs. 81/2008)

Si segnala, inoltre, che i componenti del servizio di prevenzione e protezione non possono ricoprire anche il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.(Art. 33 D. Lgs. 81/2008)

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Organismi paritetici Gli organismi paritetici sono un punto di riferimento per le aziende nell’individuare soluzioni tecniche e organizzative che garanti-scano e migliorino la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Possono inoltre essere consultati nel caso di controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.(Art. 51 D. Lgs. 81/2008)

Servizio di prevenzione e protezione Il servizio di prevenzione e protezione coadiuva il datore di lavoro nell’individuazione dei rischi e delle conseguenti misure di pre-venzione, elaborando le procedure di sicurezza da adottare e i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono obbligati al segreto sulle notizie di cui venissero in conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza propone le misure di prevenzione ritenute idonee a tutelare la salute e l’integrità fisi-ca dei lavoratori e informa il responsabile aziendale dei rischi individuati nel corso della sua attività, ricorrendo alle autorità com-petenti quando ritiene che le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro non garantiscano la sicurezza e la salute dei lavora-tori.È obbligato al segreto sulle notizie di cui venisse a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni e non può ricoprire anche il ruolo di componente del servizio di prevenzione e protezione.(Art. 50 comma 6 del D. Lgs. 81/2008)

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Il Testo Unico sulla Sicurezza prevede degli obblighi anche per i soggetti esterni all’azienda: lavoratori autonomi, progettisti, fabbri-canti e fornitori, installatori e montatori.Esplora le parti attive per saperne di più.Lavoratori autonomi I componenti delle imprese familiari, i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti, i lavoratori autonomi, i volontari e i volonta-ri del servizio civile hanno l’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle specifiche del Decreto; devono inoltre dotarsi di dispositivi di protezione individuale e di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, qualora effettuino attività in regime di appal-to o subappalto.(Art. 21 D. Lgs. 81/2008)Progettisti I progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e si-curezza sul lavoro, nelle scelta delle attrezzature e delle soluzioni progettuali e tecniche.(Art. 22 D. Lgs. 81/2008)Fabbricanti e fornitori I fabbricanti e i fornitori hanno l’obbligo di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di pro-tezione individuale e impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.(Art. 23 D. Lgs. 81/2008)Installatori e montatori Gli installatori e i montatori di impianti e attrezzature di lavoro devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro e alle istru-zioni impartite dai fabbricanti di quanto posto in opera.(Art. 24 D. Lgs. 81/2008)

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L’articolo 26 del Testo Unico sulla Sicurezza prevede specifici obblighi per il datore di lavoro che affidi lavori, servizi e forniture a im-prese o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.

In particolare, il datore di lavoro è tenuto a:

• verificare l’ idoneità tecnico-professionale degli appaltatori (Il datore di lavoro, in questo caso l’ appaltante dei lavori, effet-tua tale verifica mediante l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell’ au-tocertificazione, da parte dell’appaltatore, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale a svolgere i lavori appal-

tati.);•fornire agli appaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui questi sono destinati a operare e sul-le misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (Queste informazioni, insieme all’ac-quisizione dagli appaltatori della valutazione dei rischi specifici del-le loro attività, consentono all’ appaltante e agli appaltatori stessi di cooperare nell’attuazione e nel coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.).

Il datore di lavoro che intende promuovere la cooperazione e il co-ordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi elabora un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interfe-renze (DUVRI).

Il DUVRI deve indicare le misure adottate per eliminare o, se que-sto non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.È un documento dinamico, in quanto deve essere aggiornato e adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

Deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera, pena la nullità del documento. Nel contratto di appalto o d’opera vanno in-dicati i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi de-rivanti dalle interferenze delle lavorazioni.Nelle gare di appalto tali costi non sono soggetti al ribasso.

Maggiori informazioni:È importante sapere che... :... per interferenze si intendono le sovrapposizioni di attività lavora-tive tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro differenti in uno stesso ambiente.

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Esistono alcuni casi in cui la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze non è obbligatoria: vediamo quali.

Esplora le parti attive per saperne di più.

Caso 1 Non occorre redigere il DUVRI:

• in caso di appalto di servizi di natura intellettuale;• in caso di mere forniture di materiali o attrezzature;• in caso di lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni.

Questo fatto salvo che i lavori o i servizi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o altri lavori a rischio elencati nell’allegato XI del D. Lgs. 81/08.

Caso 2 La redazione del documento non è obbligatoria nel caso in cui non esistano interferenze. È però necessario che nei contratti di appalto questo venga esplicitato: in tal modo si attesta che la valutazione delle interferenze è stata effettuata ma è stata considerata inesistente così come, di conseguenza, i costi relativi.

Caso 3 Non è obbligatorio redigere il DUVRI qualora il datore di lavoro non abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto

I contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze devono seguire un semplice percorso logico:

• identificazione delle situazioni di rischio e pericoli interferenziali;• valutazione dei rischi conseguenti;• individuazione delle misure di tutela.

Il documento si completa con l’ anagrafica della committenza e degli appaltatori, in modo che i destinatari del documento possano disporre dei contatti necessari alla cooperazione e alla prevenzione degli infortuni.

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Il Decreto Legislativo 231 del 2001 ha introdotto il concetto di responsabilità amministrati-va delle imprese per i reati commessi dai loro amministratori, dirigenti o dipendenti, con conseguenti pesanti sanzioni e misure interdittive.

Dal 2001 risulta giudicabile sia la responsabilità dei soggetti cui è ascritta la commissione del reato, sia la responsabilità delle imprese nell’interesse o a vantaggio delle quali il reato è stato commesso.

Nel 2007, secondo la legge n. 123, la portata degli effetti del Decreto 231 è stata estesa al-la normativa relativa alla sicurezza sul lavoro: tra i reati compresi nel Decreto la normativa include da questo momento, secondo l’art. 25 septies della normativa, quello di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime.

Ogni reato accertato in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha perciò conseguenze

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La responsabilità delle imprese, anche se presenta notevoli analogie con quella di ti-po penale poiché deriva da un reato, è di tipo amministrativo.L’ onere della prova è quindi a carico dell’impresa e non della magistratura, fatto non possibile in caso di responsabilità penale:spetta perciò all’impresa dimostrare l’efficacia del modello adottato nella prevenzione dei reati.

L’impresa deve provare che:• ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a

prevenire i reati della specie di quello verificatosi, prima della commissione del fat-to per cui è indagata;

• ha affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il com-pito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento dei modelli;

• l’organismo non ha omesso o effettuato carente vigilanza sul funzionamento, l’os-servanza e l’aggiornamento dei modelli;

• le persone hanno commesso il reato per cui è indagata eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione adottati.

Nel caso in cui l’azienda non riesca a dimostrare l’efficacia del modello adottato nella prevenzione dei reati, è soggetta ad una serie di sanzioni.

Le sanzioni a carico delle imprese che abbiano commesso reati in materia di salute e sicurezza possono essere:

• sanzioni pecunarie (fino a € 1.500.000);• sanzioni interdittive (sospensione o revo-

ca di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie all’esercizio delle attività);

• limitazioni operative (divieto di contratta-re con le pubbliche amministrazioni, divie-to di pubblicizzare beni e/o servizi, interdi-zione nell’esercizio dell’attività);

• confisca dei beni.

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Le imprese che abbiano compiuto reati in materia di salute e sicurezza possono vedere attenuata, o esen-tata, la propria responsabilità dotandosi di un modello di organizzazione e gestione che sia conforme ai requisiti indicati all’ articolo 30 del Testo Unico sulla Sicurezza.

Sono definiti conformi i seguenti modelli:• UNI-INAIL, elaborato secondo le “Linee guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione del-

la Salute e Sicurezza sul Lavoro ( SGSL ) del 28 settembre 2001 ”;• BS OHSAS 18001, elaborato secondo il “British Standard OHSAS 18001:2007”.

I modelli (questi o altri eventualmente indicati dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro) hanno efficacia esimente se adottati ed efficacemente attuati.

Maggiori informazioni:È importante sapere che... :... i modelli UNI-INAIL e BS OHSAS 18001 non osservano la prescrizione dell’art. 30 del Testo Unico secondo cui “il modello orga-nizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta […] un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.Le aziende che adottano uno dei modelli conformi alla norma devono perciò integrarlo con un sistema disciplinare definito e forma-lizzato dall'Alta direzione, documentato e diffuso a tutti i soggetti interessati (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, organi-smo di vigilanza, auditor).La creazione di un modello organizzativo segue un semplice percorso logico che prevede una fase statica ed una dinamica. In sintesi nel modello occorre: pianificare, fare, controllare e attuare.Esplora le parti attive per saperne di più.Pianificare La fase di pianificazione consiste nel formulare ed esplicitare una politica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.Fare La fase del fare si occupa di prevedere e perseguire obiettivi concreti di miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.Controllare La fase del controllare consi- ste nel pianificare e procedurizzare i comportamenti da adottare per perseguire gli obiettivi formaliz-zati.Attuare Nella fase di attuazione si pro- cede con il verificare il raggiungi-mento degli obiettivi e aggior- nare conseguentemente il modello.

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Il Testo Unico, oltre agli obblighi generali, prevede ob-blighi particolari che riguardano:

• impianti e apparecchiature elettriche;• cantieri temporanei e mobili;• segnaletica di salute e sicurezza;• movimentazione manuale di carichi;• attrezzature con video terminale;• luoghi di lavoro;• attrezzature;• dispositivi di protezione individuale.

Secondo l’articolo 30 del Testo Unico sulla Sicurezza le impre-se che intendano, non solo adottare ma anche attuare efficace-mente il modello di organizzazione e gestione, devono adem-

piere determinati obblighi.

In particolare, gli obblighi a cui atte-nersi sono i seguenti:

a) rispetto degli standard tecni-co-strutturali di legge relativi a at-trezzature, impianti, luoghi di lavo-ro, agenti chimici, fisici e biologici;b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conse-guenti;c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni perio-diche di sicurezza, consultazioni dei rap-

presentanti dei lavoratori per la sicurezza;d) attività di sorveglianza sanitaria;e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligato-rie di legge;h) periodiche verifiche dell’ applicazione e dell’ efficacia delle

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Iniziamo ad analizzare gli obblighi particolari che riguardano: impianti e apparecchiature elettriche, cantieri temporanei e mobili, segnaletica di salute e sicurezza, movimentazione manuale di carichi e attrezzature con video terminale. Vediamo nel dettaglio chi sono i destinatari di tali obblighi.

Esplora le parti attive per saperne di più.

Impianti e apparecchiature elettriche Secondo quanto previsto dal Titolo III del Decreto per gli impianti e le apparecchiature elettriche il destinatario è il datore di lavo-ro, che deve, tra i vari obblighi indicati all’art. 80, adottare le misure necessarie affinché quanto messo a disposizione dei lavo-ratori (materiali, apparecchiature e impianti) li salvaguardi da tutti i rischi di natura elettrica.

Cantieri temporanei e mobili Per i cantieri temporanei o mobili, secondo quanto indicato nel Titolo IV del Decreto, i destinatari degli obblighi particolari sono: il committente dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase progettuale e/o esecutiva, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi.

Segnaletica di salute e sicurezza Per la segnaletica di salute e sicurezza il destinatario degli obblighi è il datore di lavoro (art. 163), che deve farvi ricorso in con-formità alle indicazioni riportate negli allegati al Decreto (dal XXIV al XXXII) per la segnalazione dei rischi.

Movimentazione manuale di carichi e attrezzature Per la movimentazione manuale dei carichi, secondo quanto previsto dal Titolo VI del Decreto, il soggetto obbligato è il datore di lavoro.Tra quelli indicati nell’art. 168, è obbligo del datore di lavoro ricorrere ai mezzi appropriati per evitare la necessità di una mo-vimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Attrezzature con video ter- minale Per l’uso delle attrezzature munite di videotermina-le, secondo quanto indica- to nel Titolo VII del De-creto, il destinatario degli obblighi è il datore di lavoro.

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Ulteriori obblighi particolari sono quelli definiti nel Titolo II del Decreto e riguarda-no le disposizioni in merito ai luoghi di lavoro.Per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, i luoghi di lavoro devono esse-re strutturati in conformità ai requisiti minimi indicati nell’ allegato IV al Decre-to.Per i luoghi di lavoro realizzati dopo il primo gennaio 1993 occorre tenere conto della presenza di lavoratori disabili.Inoltre, per tutti i luoghi di lavoro, anche quelli realizzati antecedentemente al 1/1/93, è necessario garantire ai disabili la mobilità e l’utilizzo dei servizi sanitari e igienici.

I principali obblighi del datore di lavoro consistono nel:

• sottoporre a regolare manutenzione gli impianti;• mantenere le condizioni igieniche adeguate;• mantenere sempre sgombre le uscite.

Tra gli obblighi particolari presenti nel Testo Unico sulla Sicurezza vi sono quelli relativi agli ambienti che non devo-no, in nessun caso, essere utilizzati come luoghi di lavoro.

Esplora le parti attive per saperne di più.

Locali chiusi Il datore di lavoro può destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei solo in caso di particolari esi-genze tecniche o autorizzazioni specifiche dell’azienda sanitaria locale, assicurando comunque agli ambienti idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.Deve inoltre accertare l’ assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori che debbano eventualmen-te accedere in ambienti sospetti di inquinamento (pozzi neri, fogne, camini ecc.) impedendone, nel caso, l’accesso se non vigilato e con idonei apparecchi di protezione.

Ambienti sospetti di inquinamento Gli ambienti sospetti di inquinamento non devono in nessun caso essere utilizzati come luoghi di lavoro.

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Il Titolo III del Decreto si occupa delle attrezzature di la-voro e degli obblighi particolari ad esse connessi. I sog-getti obbligati sono in questo caso il datore di lavoro e i noleggiatori.Esplora le parti attive per saperne di più.Datore di lavoro Il datore di lavoro deve attenersi a determinati obblighi per la scelta, l’uso e la manutenzione delle attrezzature.La scelta delle attrezzature deve essere effettuata in funzione delle caratteristiche del lavoro da svolgere e dei rischi connessi all’uso delle attrezzature stesse.L’ uso deve essere conforme alle prescrizioni del fabbricante e alle disposizioni dell’allegato VI al Decreto; i lavoratori devono ricevere adeguata informazione, formazione e istruzione sull’uso dell’attrezzatura e sui rischi connessi.La manutenzione deve essere eseguita periodicamente da soggetti competenti (secondo le indicazioni del fabbricante, la buona tecnica o la buona prassi) per garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. Occorre elaborare un documento che deve essere conservato per almeno tre anni a disposizione dell’eventuale controllo degli organi di vigilanza.Noleggiatori I noleggiatori devono a loro volta osservare degli obblighi nella concessione a nolo delle attrezzature.Il noleggiatore deve attestare la conformità delle attrezzature ai requisiti di sicurezza indicati nell’art.70 e nell’allegato V del De-creto, il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza.Per attrezzature noleggiate senza operatore, il noleggiatore deve acquisire dal destinatario del noleggio una dichiarazione che indi-chi chi sarà l’utilizzatore e quale formazione all’uso lo stesso possiede.

Per i dispositivi di protezione individuale, come previsto nel Titolo III del Decreto, i soggetti destinatari sono il datore di lavoro e i lavoratori.

In particolare, il datore di lavoro tra i vari obblighi indicati nell’art. 77 ha quello di individuare la necessità d’utilizzo dei dispositivi e di fornirne di tipo conforme ai requisiti indicati nel-l’art. 76.I lavoratori, invece, tra i vari obblighi indicati nell’art. 78 hanno quello dell’ utilizzo, della cura e della segnalazione di eventuali difetti riscontrati nei dispositivi.

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Ulteriori obblighi particolari riguardano gli agenti fisici e chimici e le atmosfere esplosive. Vediamo nel dettaglio chi sono i destinari di tali obblighi.Esplora le parti attive per saperne di più.Agenti fisici e chimici L’eventuale esposizione agli agenti fisici (rumore, vibrazioni ecc.), alle sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, amianto) e agli agenti biologici (microrganismi, colture cellulari) è trattata rispettivamente dai Titoli VIII, IX e X del Decreto.Per gli agenti fisici e chimici i soggetti obbligati sono: il datore di lavoro, il medico competente, i preposti e i lavoratori (limitatamente all’obbligo di abbandonare l’area interessata da esposizioni non prevedibili o per la mancata segnalazione di eventuali incidenti relati-vi all’uso degli agenti biologici).Atmosfere esplosive L’eventuale esposizione al rischio di atmosfere esplosive (quali miscela di aria, sostanze gassose infiammabili, vapori, nebbie o pol-veri) è trattata nel Titolo XI del Decreto e il soggetto obbligato è il datore di lavoro.Tra i vari obblighi, indicati dagli articoli 289-290-291, il datore di lavoro ha quello sostanziale di prevenire la formazione di atmosfe-re esplosive

Dopo aver visto quali sono gli obblighi generali e particolari degli attori della sicurezza, passiamo ad analizzare chi si occupa di vigi-lanza in materia di salute e sicurezza e quali sono le sanzioni in caso di violazione delle norme. Iniziamo con il vedere chi si occupa di vigilanza e consulenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.Esplora le parti attive per saperne di più.Vigilanza La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta:

• dal personale dell’ Azienda Sanitaria Locale competente per il territorio;• dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;• dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali nell’ambito dell’attività del comitato re-

gionale di coordinamento delle azioni di vigilanza;• dal personale delle autorità marittime, portuali e aeroportuali limitatamente all’ambito portuale, aeroportuale e a bordo delle

navi.Consulenza La consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è garantita da tre enti pubblici nazionali:

• ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro);• INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro);• IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo).

Questi enti offrono consulenza alle aziende e si occupano della progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, della promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro formulando anche pareri e propo-ste della normazione tecnica in materia.

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Il Testo Unico prevede delle situa-zioni in cui le sanzioni sono appli-cate in via esclusiva: si tratta dei casi di arresto e di ammenda.

L’art. 55 comma 2 sta- bilisce che l’arresto sia applicato in via esclusiva quando il da- tore di la-voro omette di effettua- re la valu-tazione dei rischi e di adottare il documento relativo nelle azien-de caratterizzate da rilevante complessità o da ri- schi parti-colarmente elevati.

L’ammenda, invece, è applicata in via esclusiva per i seguenti soggetti:

• per il datore di lavoro che non redige il documento di valutazione dei rischi o lo redige in modo non conforme alle dispo-sizioni – art. 55 comma 3;

• per il preposto che non frequenta i corsi di formazione previsti dal Decreto – art. 56 comma 1c;• per tutti i soggetti che nelle zone di lavoro a rischio esposizione ad agenti biologici assumono cibi e bevande, fumano,

applicano cosmetici – art. 286

La violazione delle norme contenute nel Testo Unico sulla Sicurezza prevede due tipi di san-zioni: arresto o ammenda.In seguito alla contestazione da parte dell’Organo di Vigilanza, viene avviata l’azione penale con la comunicazione del reato al Pubblico Ministero.L’Organo di Vigilanza che assume la funzione di Polizia Giudiziaria, impartisce delle prescri-zioni al destinatario della sanzione. Se le prescrizioni sono attuate nei tempi e nei modi stabili-ti, l’azione penale si conclude e si è ammessi al pagamento dell’ammenda. Altrimenti l’azione prosegue

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Le sanzioni di tipo gene La violazione delle norme contenute nel Testo Unico sulla Sicurezza prevede due tipi di sanzioni: arresto o ammenda.In seguito alla contestazione da parte dell’Organo di Vigilanza, viene avviata l’ azione penale con la comunicazione del reato al Pub-blico Ministero.L’Organo di Vigilanza, che assume la funzione di Polizia Giudiziaria, impartisce delle prescrizioni al destinatario della sanzione.Se le prescrizioni sono attuate nei tempi e nei modi stabiliti, l’ azione penale si conclude e si è ammessi al pagamento dell’ammen-da. Altrimenti l’azione penale prosegue. rale sono indicate nel Titolo I del Decreto.I soggetti coinvolti in queste sanzioni sono: il datore di lavoro, il preposto, i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori, il medico competente, i lavoratori, i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.La particolarità evidente è che queste sanzioni non riguardano tutte le figure della sicurezza: non sono infatti previste per i compo-

nenti del servizio di prevenzione e protezione (responsabile e addetti) e per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.Dopo aver visto quali sono le sanzioni di tipo generale, vediamo ora quali sono quelle di tipo par-ticolare indicate in ogni specifico Titolo del Decreto.

Clicca sulle parti attive per saperne di più.Le sanzioni di tipo particolare, così come gli obblighi, riguardano nella gran parte dei casi il dato-re di lavoro. Solo in pochi casi coinvolgono anche i lavoratori o altre figure.

Esplora le parti attive per saperne di più.

Datore di lavoro Il datore di lavoro è sanzionabile per inadempimenti relativi alle disposizioni riguardanti:

• i luoghi di lavoro (art. 68);• le attrezzature di lavoro, i dispositivi di protezione individuale, gli impianti e le apparecchia-

ture elettriche (art. 87).

Datore di lavoro e dirigente Il datore di lavoro e il dirigente sono sanzionabili per inadempimenti relativi alle disposizioni ri-guardanti:

• i cantieri temporanei o mobili (art. 159);• la segnaletica di salute e sicurezza (art. 165);• la movimentazione manuale dei carichi (art. 170);• l’uso delle attrezzature munite di videoterminale (art. 178);• gli agenti fisici (art. 219), le sostanze pericolose (art. 262), gli agenti biologici (art. 282);• le atmosfere esplosive (art. 297).

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Preposti I preposti sono sanzionabili per inadempimenti relativi alle disposizioni riguardanti:

• i cantieri temporanei o mobili (art. 159);• la segnaletica di salute e sicurezza (art. 166);• la movimentazione manuale dei carichi (art. 171);• l’uso delle attrezzature munite di videoterminale (art.179);• le sostanze pericolose (art. 263);• gli agenti biologici (art. 283).

Medico competente Il medico competente è sanzionabile per inadempimenti relativi alle disposizioni riguardanti:

• gli agenti fisici (art. 220);• le sostanze pericolose (art. 263);• gli agenti biologici (art. 284).

Lavoratori I lavoratori sono sanzionabili per inadempimenti relativi alle disposizioni riguardanti:

• i cantieri temporanei o mobili (art. 160);• le sostanze pericolose (art. 265);• gli agenti biologici (art. 285).

Il Decreto prevede sanzioni particolari per le materie specifiche dei cantieri temporanei o mobili e degli agenti biologici.

Esplora le parti attive per saperne di più.Cantieri temporanei e mobili Per la materia specifica dei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV) sono previste sanzioni per le seguenti figure:

• committenti e responsabili dei lavori (art. 157);• coordinatori della sicurezza (art. 158).

Agenti biologici Per la materia specifica degli agenti biologici (Titolo X) sono sanzionabili (art. 286) tutti i soggetti che nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposi-zione ad agenti biologici assumono cibi e bevande, fumano, conservano cibi destinati al consumo umano, usano pipette a bocca e applicano co-smetici.La sanzione prevista è di tipo amministrativo e varia da 100 a 500 euro.