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Provincia di Piacenza Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale Orientamenti per l'avvio di un percorso partecipato propedeutico alla elaborazione del Piano Programma Energetico Provinciale (PPEP) Piacenza, Marzo 2009 1

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Provincia di PiacenzaServizio Pianificazione Territoriale e Ambientale

Orientamenti per l'avvio di un percorso partecipatopropedeutico alla elaborazione del

Piano Programma Energetico Provinciale (PPEP)

Piacenza, Marzo 2009

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Indice generale1.. Premessa.........................................................................................................................52.. Gli orientamenti programmatici comunitari, nazionali e regionali....................................7

- Gli orientamenti programmatici comunitari......................................................................7- Gli orientamenti programmatici nazionali........................................................................9- L'orientamento della Regione........................................................................................11

3.. Le ragioni della formulazione del PPEP.........................................................................12- L'adeguamento alla LR 26/2004....................................................................................12- Il rispetto degli orientamenti programmatici comunitari e nazionali..............................14- L'adeguamento alla normativa del PTPR e del PTCP...................................................14- Il recepimento degli obiettivi del PER............................................................................15- Il recepimento delle prescrizioni del PPRTQA..............................................................16

4.. Gli indirizzi di sviluppo del PPEP....................................................................................17- Modalità di approvazione del PPEP..............................................................................18- Il bilancio energetico provinciale e gli obiettivi del PER................................................18- Il sistema di produzione elettrica...................................................................................19- Il risparmio energetico...................................................................................................19- L'uso razionale dell'energia...........................................................................................20- L'energia solare termica e fotovoltaica..........................................................................20- L'energia eolica..............................................................................................................20- L'energia da biomasse..................................................................................................21- L'energia idroelettrica....................................................................................................21- L'energia geotermica.....................................................................................................21- Le reti di trasporto e di distribuzione.............................................................................22- La ricerca e sviluppo......................................................................................................22- Politiche di incentivo......................................................................................................23- Informazione e formazione............................................................................................23- Monitoraggio..................................................................................................................23- La Consulta Provinciale per l'Energia...........................................................................23- Indirizzi alla pianificazione urbanistica comunale..........................................................24- Valutazione Ambientale Strategica e VALSAT...............................................................24

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1.Premessa.

Con la Legge Regionale 23 Dicembre 2004 n° 26 la Regione Emilia Romagna, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione europea, ha disciplinato gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione e ad abrogazione di quanto previsto dalla LR 21/04/1999 n° 3 “Riforma del sistema regionale e locale”, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente.Nel perseguire queste finalità, con la LR 26/2004 la Regione e gli enti locali hanno posto a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza i seguenti obiettivi generali: ✔promuovere il risparmio energetico attraverso un complesso di azioni dirette a migliorare il rendimento energetico dei processi, dei prodotti e dei manufatti che trasformano ed utilizzano l'energia, favorire l'uso razionale delle risorse energetiche e valorizzare l'energia recuperabile da impianti e sistemi; ✔favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene, delle fonti rinnovabili e assimilate di energia e promuovere l'auto-produzione di elettricità e calore; ✔definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività;✔promuovere, attraverso il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, i fattori di competitività regionale contribuendo, per quanto di competenza, ad elevare la sicurezza, l'affidabilità, la continuità e l'economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno energetico regionale, diffondendo l'innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria nella realizzazione dei progetti energetici di interesse pubblico, sostenendo il miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e diffusione territoriale dei servizi di pubblica utilità nonché dei servizi rivolti all'utenza finale; ✔promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche di sistemi urbani, edifici ed impianti, processi produttivi, con riguardo alle diverse fasi di programmazione , progettazione, esecuzione, esercizio, manutenzione e controllo, in conformità alla normativa tecnica di settore, attraverso la pianificazione urbanistica ed anche attraverso la promozione di progetti formativi, la diffusione di sistemi di qualità aziendale e l'istituzione di un sistema di accreditamento degli operatori preposti all'attuazione degli interventi assistiti da contributo pubblico; ✔favorire gli interventi di autoregolazione e autoconformazione da parte degli interessati, compresi gli accordi di filiera, rispetto agli obiettivi posti dagli strumenti di programmazione energetica territoriale ed ai requisiti fissati dalle norme in materia; ✔promuovere le attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione di sistemi ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale attraverso gli strumenti di programmazione energetica territoriale e gli altri strumenti di sostegno alla ricerca e alla innovazione; ✔assicurare la tutela degli utenti e dei consumatori, con particolare riferimento alle zone territoriali svantaggiate ed alle fasce sociali deboli, nel rispetto delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas; ✔assumere gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni secondo quanto stabilito dalle Direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE recepite dallo Stato italiano e di gas ad effetto serra posti dal protocollo di Kyoto del 1998 sui cambiamenti climatici come

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fondamento della programmazione energetica regionale al fine di contribuire al raggiungimento degli stessi.Nell'ambito delle disposizioni fissate dalla LR 26/2004, la Regione ha affidato alle Province l'approvazione e l'attuazione del piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l'ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale (PPEP), anche attraverso l'adeguamento e la riqualificazione dei sistemi esistenti (art. 3). Questa scelta è stata ulteriormente ribadita con l'approvazione del Piano Energetico Regionale (PER, DAL 14/11/2007 n° 141). L'adozione di una politica energetica locale basata su strategie di risparmio dei consumi e sull’impiego di fonti rinnovabili faceva parte comunque già delle “Linee programmatiche per il mandato 2004-2009” della attuale Giunta retta dal Presidente Boiardi (Le linee strategiche e gli ambiti di intervento, pag. 7), nel quadro di un programma di azione teso a garantire lo sviluppo locale con interventi funzionali a sviluppare il territorio in modo dinamico, ma ecologicamente e socialmente sostenibile, puntando su attività ad elevato valore aggiunto e ad alto contenuto di risorse immateriali.L'urgenza della definizione di un Piano programma energetico provinciale (PPEP) è stata sottolineata d'altra parte anche nei 2 ordini del giorno relativi alle autorizzazioni di impianti idroelettrici approvati all'unanimità dal Consiglio Provinciale in data 14.01.2008 e 26.05.2008, nei quali si richiamava che il ruolo di coordinamento e promozione dell'attività di programmazione, pianificazione e regolamentazione del territorio venisse svolto dalla Amministrazione Provinciale anche attraverso la formulazione di un piano programma provinciale per il risparmio energetico e la promozione delle fonti rinnovabili. Infine la necessità di giungere alla predisposizione del PPEP viene ribadita anche nei documenti della Variante generale al PTCP adottata dal Consiglio Provinciale con Atto .....Il percorso di formazione del PPEP, in coerenza con le “Linee programmatiche” di mandato, si ispirerà a due fondamentali orientamenti metodologici:✔un approccio di tipo strategico, per il quale il PPEP sarà elaborato non attraverso processi cognitivi astratti, ma mediante rapporti partecipativi tra gli enti e i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio provinciale, esplicitando costantemente il nesso tra obiettivi da perseguire ed azioni previste per il loro raggiungimento;✔un percorso di formazione partecipato, basato sulla costruzione di processi decisionali inclusivi, anche sullo schema dei Forum di Agenda 21 Locale, con momenti di ascolto e coinvolgimento dei Comuni, delle Associazioni, dei cittadini, dei locali portatori di interesse, sia nella fase di preparazione del documento preliminare, prima dell'avvio della Conferenza di Pianificazione, sia durante lo svolgimento della Conferenza di Pianificazione stessa.L'ispirazione a tali fondamenti è suggerita, oltre che dalla lettera della LR 26/2004, anche dalla constatazione della presenza di tendenze evolutive molto marcate nel settore della domanda interna di energia per gli usi finali. Da un lato l'inversione della tendenza demografica negativa presente sul nostro territorio provinciale che ha caratterizzato l'ultimo decennio, mettendo a segno nel 2006 un incremento di oltre 12000 abitanti rispetto al dato del 1999, grazie essenzialmente all'ingresso di nuovi migranti stranieri che sono aumentati ad un ritmo superiore al 20% annuo: rappresentavano l'1.5% dei residenti nel 1996, mentre sono l'8.8% nel 2006; sulla base di questa tendenza, la popolazione piacentina è prevista in crescita nel prossimo futuro, con livelli che si collocano, a seconda del diverso scenario di riferimento, tra i 288000 ed i 296000 abitanti nel 2015. L'incremento della popolazione ha portato inevitabilmente anche un parallelo incremento della domanda di usi energetici finali e quindi un incremento dei consumi civili e della mobilità.

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Dall'altro lato la presenza di una vivace dinamica del sistema insediativo provinciale che, a fronte di un rapporto tra superficie urbanizzata e superficie totale fra i più bassi della regione (Piacenza 3.2 ha/ha, regione 4.8), fa registrare un rapporto tra superficie urbanizzata e residenti fra i più alti della regione (Piacenza 306 m2/ab, regione 258), con un incremento elevatissimo nel corso dell'ultimo trentennio: tra il 1974 e il 2006 la superficie urbanizzata totale è più che raddoppiata, passando da 5470 a 13684 ha, con incrementi più rilevanti a carico degli insediamenti produttivi. La crescita del sistema insediativo ha ampiamente sopravanzato la dinamica dei residenti e quella del sistema economico, misurata in termini di valore aggiunto, determinando una parallela crescita dei consumi energetici nel settore civile e produttivo, e – non ultimo – anche della mobilità di persone e merci.Parallelamente, in seguito a processi di ambientalizzazione e di repowering, è significativamente aumentata la potenzialità produttiva termoelettrica delle tre centrali presenti sul territorio provinciale, che sommano oggi a circa 2500 Mw di potenza lorda in grado di produrre fino a 20 Twh/anno, ma che producono in pratica da 12 a 14 Twh/anno, il 90% dei quali viene esportato sulla rete nazionale fuori dalla provincia.Le tendenze locali si sono d'altra parte sviluppate in un quadro nazionale e internazionale di dinamiche altrettanto se non più veloci: aumento generalizzato dei consumi di combustibili fossili e delle emissioni climalteranti, cambiamenti climatici globali, emergenza di nuovi grandi consumatori mondiali di energia (Cina, India), prezzi dei prodotti petroliferi alle stelle, instabilità delle forniture internazionali di gas naturale, e così via, ma per contro anche la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici globali, il Protocollo di Kyoto, l'incremento della sensibilità ambientale e le scelte politicamente coraggiose messe in atto da parte dell'Unione Europea in materia di risparmio energetico, di fonti rinnovabili e di tutela del clima globale.In un quadro così complesso e articolato, la formulazione del PPEP vuole contribuire a mettere in campo una politica di governo del sistema energetico territoriale improntata ai principi della sostenibilità dello sviluppo e ispirata alla strategia del risparmio energetico, dell'uso razionale dell'energia e dello sviluppo e valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, coniugando le istanze di cambiamento e di innovazione a quelle di conservazione delle risorse naturali esauribili e di tutela del patrimonio naturale, ed a quelle di difesa del diritto ad un equo e paritario consumo di energia che non pregiudichi il medesimo diritto delle generazioni future.

2.Gli orientamenti programmatici comunitari, nazionali e regionali.Nel corso dell'ultimo decennio la Comunità Europea ha emanato numerose direttive finalizzate a migliorare l'efficienza energetica nella Comunità, a garantire una maggiore sicurezza negli approvvigionamenti energetici, a regolamentare il mercato elettrico e del gas, a garantire un migliore sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, dei biocarburanti e della cogenerazione. Le Direttive sono state successivamente in parte recepite dagli stati membri.

Gli orientamenti programmatici comunitari.Tra i primi atti del decennio trascorso va annoverato il Libro Bianco sulle rinnovabili (Comunicazione n° 599 del 1997), nel quale vengono elaborati la strategia e il piano di azione comunitari a favore delle risorse energetiche rinnovabili, con l'obiettivo di raddoppiare la loro quota nel consumo totale di energia primaria dell'Unione europea,

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passando dal 6% del 1997 al 12% nel 2010. La Direttiva 2001/77/CE del 27/09/2001 ha dato poi un forte impulso al raggiungimento di questo obiettivo, identificando le quote di elettricità prodotta da fonti rinnovabili a carico dei singoli paesi membri, così da garantire un aumento comunitario dal 14% del 1997 al 22% nel 2010. Si giunge così alla “Tabella di marcia per le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili nel 21° secolo: costruire un futuro più sostenibile” (Comunicazione n° 848 del 2007), che esamina la quota di queste ultime nel mix energetico e i progressi realizzati nel settore. La strategia mira a permettere all'UE di raggiungere il duplice obiettivo di accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. L'esame della quota delle energie rinnovabili nel mix energetico e dei progressi realizzati negli ultimi 10 anni rivela che le energie rinnovabili potrebbero essere utilizzate di più e meglio. Nella tabella di marcia la Commissione propone di fissare un obiettivo obbligatorio del 20% per la quota di fonti energetiche rinnovabili sul consumo di energia dell'UE per il 2020 ed un obiettivo obbligatorio minimo del 10% per i biocarburanti. Essa propone inoltre un nuovo quadro legislativo per rafforzare la promozione e l'utilizzo delle energie rinnovabili.Sul versante dell'efficienza energetica, va ricordata la Comunicazione della Commissione "Piano d'azione per migliorare l'efficienza energetica nella Comunità europea" (Comunicazione n° 247 del 2000), che ha raccomandato l'adozione di un certo numero di misure a favore dell'efficienza energetica e dell'uso razionale dell'energia, seguita dal Libro verde della Commissione, "Sull'efficienza energetica: fare di più con meno" (Comunicazione n° 265 del 2005), con il quale è stata avviata una vasta consultazione pubblica i cui risultati hanno contribuito all'elaborazione del recente piano di azione, e dalla Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, con la quale l'UE ha adottato un quadro concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici; il quadro fissa tra l'altro un obiettivo indicativo di risparmio energetico applicabile agli Stati membri, obblighi per le autorità pubbliche nazionali in materia di risparmio energetico e di acquisti efficienti sotto il profilo dell'energia, nonché misure di promozione dell'efficienza energetica e dei servizi energetici. Si giunge quindi infine al "Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità" (Comunicazione n° 545 del 2006), con il quale la Comunità intende mobilitare la società civile, i responsabili politici e gli operatori del mercato, e trasformare il mercato interno dell'energia, in modo da fornire ai cittadini dell'Unione europea infrastrutture (compresi gli edifici), prodotti (tra l'altro, elettrodomestici e automobili), processi e servizi energetici che siano globalmente i più efficienti sul piano energetico. L'obiettivo del piano di azione è contenere e ridurre la domanda di energia, nonché agire in maniera mirata sul consumo e sull'approvvigionamento per riuscire a ridurre del 20% il consumo annuo di energia primaria entro il 2020 (rispetto alle proiezioni sul consumo energetico per il 2020). Tale obiettivo corrisponde alla realizzazione di risparmi di circa l'1,5% all'anno fino al 2020. Il piano di azione copre un periodo di sei anni, dal 2007 al 2012. La Commissione ritiene che questo periodo sia sufficiente per permettere l'adozione e il recepimento della maggior parte delle misure che essa propone. Nel 2009 verrà effettuata una valutazione intermedia. La Commissione ritiene che i più consistenti risparmi di energia possano essere realizzati nei seguenti settori: gli edifici residenziali e commerciali (terziario), con un potenziale di riduzione stimato rispettivamente al 27% e al 30%, l'industria manifatturiera, con possibilità di risparmio di circa il 25%, e il settore dei trasporti, con una riduzione del consumo stimata al 26%. Queste riduzioni settoriali del consumo energetico corrispondono ad un risparmio complessivo stimato a 390 Mtep/anno, ossia 100 miliardi di euro all'anno entro il 2020. Esse permetterebbero inoltre di diminuire le emissioni di CO2 di 780 Mton/anno. Questi risparmi potenziali verranno ad aggiungersi alla riduzione nei

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consumi, stimata all'1,8%, ossia 470 Mtep/anno, risultante tra l'altro dalle misure già attuate e dal ricambio fisiologico delle apparecchiature. Il conseguimento dell'obiettivo di riduzione del 20% permetterà di ridurre l'impatto sul cambiamento climatico e la dipendenza dell'UE dalle importazioni di combustibili fossili. Il piano di azione avrà anche l'effetto di rafforzare la competitività industriale e di accrescere le esportazioni di nuove tecnologie, oltre ad avere effetti positivi in termini di occupazione. I risparmi realizzati compenseranno inoltre gli investimenti effettuati nelle tecnologie innovative.Infine a Dicembre 2008 è stato raggiunto in seno al Consiglio Europeo l'accordo sul pacchetto clima ed energia “20-20-20”. L'accordo prevede entro il 2020 da parte dei paesi membri dell'Unione Europea la riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, l'aumento dell'efficienza energetica del 20% e il raggiungimento della quota del 20% di fonti di energia alternative; a questi obiettivi si deve poi aggiungere quello del soddisfacimento di una quota minima del 10% di biocarburanti nel consumo di carburanti per autotrazione entro il 2020.Infine il Parlamento Europeo ha approvato nel Febbraio 2009 la relazione sulla futura politica integrata dell'UE sul cambiamento climatico: il Parlamento ha sottolineato anzitutto l’urgenza di integrare il riscaldamento globale e il conseguente cambiamento climatico in tutti i settori e in tutti gli ambiti politici come nuovi elementi chiave, adottando un approccio trasversale e tenendo conto delle cause e delle conseguenze del surriscaldamento globale nella legislazione comunitaria. Anche perché “il cambiamento climatico è più rapido e più grave nei suoi effetti avversi di quanto si potesse pensare”. Ha sollecitato inoltre la Commissione e gli Stati membri dell'UE a sostenere l'invito dell'ONU per un Nuovo Corso Verde (Green New Deal). Alla luce della crisi finanziaria, inoltre, ha chiesto che gli investimenti per sostenere la crescita economica lo facciano in modo sostenibile, in particolare, promuovendo le tecnologie verdi. Ha formulato quindi una serie di raccomandazioni di carattere generale e settoriale. Per quanto riguarda le prime, ha ribadito l'esigenza di fissare, per l'UE e gli altri paesi industrializzati in quanto gruppo, un obiettivo a medio termine di ridurre le emissioni di gas serra del 25-40% entro il 2020 e un obiettivo a lungo termine di ridurle almeno dell'80% entro il 2050 rispetto al 1990, mantenendo l'enfasi sulla limitazione dell'aumento della temperatura media globale al massimo a 2°C rispetto ai livelli preindustriali. Ha illustrato poi nel dettaglio le misure che occorrerebbe prendere nei campi della politica estera energetica dell'UE, dell'energia e dei biocombustibili, dell'efficienza energetica, dei trasporti e della logistica, del turismo, dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, raccomandando azioni riguardo al sistema di scambio di quote di emissioni, alla gestione delle risorse idriche e al trattamento dei rifiuti, nonché alla tutela della salute. Ha sottolineato il ruolo dell'innovazione, anche per la crescita economica e dell'occupazione, sostenendo la promozione delle nuove tecnologie, e proponendo misure nel settore dell'istruzione, della formazione e della comunicazione. Ha chiesto anche la creazione di una “comunità europea delle energie rinnovabili” ed ha esortato il sostegno allo sviluppo di tecnologie di trasporto ecocompatibili, come vetture a idrogeno, elettriche, a pile a combustibile, ibride o a biocarburante

Gli orientamenti programmatici nazionali.L'ultimo Piano Energetico Nazionale è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 10/08/1988 sull'onda del referendum anti nucleare dell'anno precedente: si ispirava ai criteri di promozione dell’uso razionale dell’energia e del risparmio energetico, di adozione di norme per gli autoproduttori e di sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile. Il PEN. aveva fissato l’obiettivo al 2000 di aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili del 44%, con una ripartizione interna di questo mercato suddiviso in 300 MW di energia eolica, 75 MW di energia solare fotovoltaica e l'adozione da parte di tutte le

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Regioni di Piani d’Azione per l’utilizzo e la promozione di energie rinnovabili sul proprio territorio. Il PEN è stato successivamente recepito dalle leggi 9/1991 e 10/1991 che dettano norme in attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di aspetti istituzionali, di centrali idroelettriche, di elettrodotti, di idrocarburi e geotermia, di autoproduzione e disposizioni fiscali, di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. In particolare la L. 10/1991 prevedeva che i Comuni con più di 50.000 abitanti si dotassero di un piano energetico comunale, prevedeva l'istituzione della certificazione energetica degli edifici, il controllo obbligatorio del rendimento di combustione degli impianti termici, promuoveva la cogenerazione e il teleriscaldamento, prevedeva l'utilizzo obbligatorio delle fonti rinnovabili negli edifici pubblici e il massimo contenimento dei consumi energetici, termici ed elettrici.Con il Provvedimento n° 6 del 1992, il CIP prevedeva per i primi 8 anni un prezzo incentivante per la vendita dell'energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate, variabile a seconda della tipologia dell'impianto; purtroppo la maggior parte dell'energia CIP 6 prodotta è derivata da impianti assimilati (inceneritori). Il DPR 412/1993 ha fissato le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, e costituisce uno dei maggiori provvedimenti attuativi della L. 10/1991. Secondo il DPR i Comuni e le Province hanno l'obbligo di controllare la corretta installazione e manutenzione degli impianti termici privati. Con il Dlgs 79/1999 (comunemente noto come Decreto Bersani) in attuazione della Direttiva 1996/92/CE, si è posta la base per la liberalizzazione del mercato elettrico anche con l'istituzione del Gestore del mercato elettrico, dell'Acquirente unico e dell'obbligo per i grandi produttori di immettere nel mercato elettrico nazionale una quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Il successivo DM 11/11/1999, in attuazione del Decreto Bersani, disciplina l'obbligo di immissione sul mercato di energia elettrica da fonti rinnovabili e istituisce i Certificati Verdi: con questi decreti, successivamente a più riprese aggiornati e modificati, si pongono dunque le premesse per una accelerazione nello sviluppo delle fonti rinnovabili nel paese.Il Dlgs 387/2003 recepisce la Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, oltre ad aumentare la quota minima obbligatoria di energia elettrica da fonti rinnovabili e fissare disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, degli impianti a fonti rinnovabili inferiori a 20 Kw, degli impianti solari e delle centrali ibride, fissa il principio secondo il quale gli impianti da fonti rinnovabili costituiscono opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.Con i Dlgs 192/2005 e 311/2006 si dà attuazione alla Direttiva 2002/91/CE sul contenimento dei consumi energetici degli edifici, stabilendo criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli stessi al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, e contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto.Il Dlgs 20/2007 attua la Direttiva 2004/8/CE con lo scopo di incentivare la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento, mentre il DM 19/02/2007 semplifica notevolmente le procedure per l'accesso ai contributi in “conto energia” per l'installazione di impianti fotovoltaici, fissando in 3000 Mw la potenza fotovoltaica di picco da incentivare entro il 2016, dei quali 1200 Mw incentivabili immediatamente e il resto sulla base di provvedimenti successivi. Infine con le Leggi finanziarie 2007 (296/2006), 2008 (244/2007) e 2009 (203/2008) vengono previste detrazioni fiscali al 55% per interventi di riqualificazione edilizia e di risparmio energetico, e per l'installazione di pannelli solari termici e caldaie a condensazione. Con la Legge 222/2007 si è dato inoltre una forte incentivazione alla produzione di energia da biomassa e da biogas, estendendo la

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fruizione dei certificati verdi agli impianti di potenza superiore ad 1 Mw ed estendendo il “Conto Energia” agli impianti di potenza inferiore.Quanto al settore della mobilità sostenibile, l'impegno del Parlamento e dei Governi è stato indirizzato soprattutto a garantire il rispetto degli standard europei di qualità nelle emissioni inquinanti e climalteranti dei veicoli, ma non sono mancati anche numerosi provvedimenti legislativi relativi alla concessione di contributi diretti ai cittadini per l'acquisto di veicoli elettrici, a metano e GPL e per l'installazione di impianti a metano e GPL, intervenendo in tal modo anche sulla tipologia del combustibile utilizzato nei veicoli; non sono mancati inoltre provvedimenti relativi all'incentivazione del trasporto pubblico come alternativa alla mobilità privata e individuale (DMA 21/12/2001).Complessivamente dunque l'orientamento programmatico del Parlamento e dei Governi va nella direzione di una forte spinta verso il risparmio energetico nel settore civile e terziario e nel settore della mobilità, e verso un sostanziale incentivo allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

L'orientamento della Regione.Già nell'ambito della formulazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) venivano previsti diversi vincoli alla installazione di impianti di produzione e di trasporto dell'energia in particolari sistemi e zone strutturanti la forma del territorio regionale. Come è noto, il PTPR (approvato con Atto CR 28/01/1993 n° 1338 e successivamente oggetto di numerose varianti) è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali. Un Piano a cui la Regione Emilia-Romagna, dando un’interpretazione sistematica del dettato di legge, affida la tutela dell’identità culturale e dell’integrità fisica dell’intero territorio regionale; ciò nella convinzione che non ci sono paesaggi che meritano di essere conservati e altri consumati, ma più correttamente che esistono livelli di trasformabilità differenziati in funzione del ruolo che una determinata porzione di territorio assume nell’ambito del sistema ambientale, naturalistico e storico-culturale di appartenenza.Sul versante più propriamente energetico, con la cit. LR 26/2004 la Regione Emilia Romagna ha inteso disciplinare gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente. La LR affida alla Regione il compito di redigere il Piano Energetico Regionale (PER) e alle Province i Piani programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l’ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale, anche attraverso l’adeguamento e la riqualificazione dei sistemi esistenti.Con l'approvazione del Piano Energetico Regionale (DAL 14/11/2007, n° 141) la Regione ha stabilito gli indirizzi programmatici della politica energetica regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, anche attraverso il coordinamento degli strumenti pubblici regionali e locali di intervento e di incentivazione a favore della ricerca applicata, della qualificazione e diffusione di servizi di pubblica utilità, dello sviluppo di processi produttivi e prodotti ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale, di informazione ed orientamento degli utenti finali.Il PER traccia lo scenario evolutivo del sistema energetico regionale e definisce gli obiettivi di sviluppo sostenibile a partire dalle azioni che la Regione ha sviluppato negli ultimi anni, soprattutto sul fronte della riqualificazione del sistema elettrico. E' da ricordare, infatti, che

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si è realizzata già dal 2000 la completa trasformazione del parco termoelettrico regionale con l'adozione delle nuove tecnologie di alimentazione a metano che hanno sostituito tutte le vecchie centrali alimentate ad olio combustibile. In questo modo, grazie alla maggiore efficienza e al minore impatto, si ha a disposizione più energia e si è assicurata una condizione di equilibrio del bilancio elettrico regionale tra richiesta e produzione e, contemporaneamente, una riduzione significativa di emissioni inquinanti per Kwh prodotto (oltre 500.000 tonnellate). Gli interventi nei poli termoelettrici di Piacenza, Ravenna e Ferrara hanno permesso di passare, in Emilia-Romagna, da un deficit di bilancio elettrico che aveva raggiunto il 60% nel 1998 ad una situazione di sostanziale equilibrio tra domanda e offerta di potenza elettrica. A partire da questo dato, il PER prevede di affrontare i temi del fabbisogno di energia elettrica, da oggi al 2015, non più con la previsione di nuovi impianti termoelettrici di potenza, bensì attraverso un uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili (cogenerazione e microgenerazione) e interventi per la messa in sicurezza del sistema elettrico regionale anti black-out. Contemporaneamente il PER indica gli obiettivi di risparmio energetico: per quasi un terzo dovranno venire dal risparmio nel settore residenziale e civile, per il 40% dal settore dei trasporti, mentre nell'industria, che ha già visto avviati processi di innovazione energetica, il risparmio da realizzare è del 25%.Con la successiva DAL 04/03/2008 n° 156 la regione ha approvato l'atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, già prevista dal PER. La delibera dell'Assemblea, in sintonia con quanto previsto dal Piano energetico regionale, rafforza i requisiti prestazionali relativi agli edifici fissati dai Dlgs 192/2005 e 311/2006, in particolare per quello che riguarda il risparmio energetico per la climatizzazione estiva e il ruolo delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di energia primaria.

3.Le ragioni della formulazione del PPEP.La formulazione del PPEP è motivata dalle seguenti esigenze:✔assolvere alle competenze assegnate alla Provincia dalla LR 26/2004;✔rispettare gli orientamenti programmatici comunitari e nazionali;✔recepire ed attuare le indicazioni in materia di energia provenienti dalla pianificazione territoriale sovraordinata (PTPR) e provinciale (PTCP);✔recepire e tradurre in obiettivi ed azioni programmatiche i target di risparmio energetico, di efficienza negli usi finali e di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili previsti dal Piano Energetico Regionale (PER);✔recepire ed attuare le indicazioni provenienti dalla pianificazione settoriale provinciale in materia di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA).

L'adeguamento alla LR 26/2004.La LR 26/2004 prevede esplicitamente (art. 3) che, tra le altre funzioni, le Province esercitino altresì la funzione di approvare e attuare il piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l'ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale, anche attraverso l'adeguamento e la riqualificazione dei sistemi esistenti. La legge inoltre stabilisce (art. 5) che gli enti locali operino tramite i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica al fine di assicurare il contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, favorire la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, promuovere la dotazione e fruibilità di altri servizi energetici di interesse locale, anche nell'ambito degli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio e urbanistico esistente. La

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pianificazione territoriale e urbanistica definisce le dotazioni energetiche di interesse pubblico locale da realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione e può subordinare l'attuazione di interventi di trasformazione al fatto che sia presente ovvero si realizzi la dotazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate adeguata al fabbisogno degli insediamenti di riferimento.Oltre alle predisposizione del Piano-programma, la LR 26/2004 affida alle Province i seguenti compiti:✔le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;✔le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, compresa la fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 164 del 2000, non riservate alle competenze di altri enti; (4)✔tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi e risorse geotermiche non riservate alla competenza dello Stato e della Regione ed in particolare le funzioni di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);✔le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998;✔la promozione di accordi con le imprese di distribuzione di energia per organizzare il catasto degli impianti di climatizzazione degli edifici e l'esercizio coordinato delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 164 del 2000;✔la realizzazione di un efficace sistema di verifica dell'osservanza delle norme vigenti sul contenimento dei consumi energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in opera ed esercizio di impianti, edifici e manufatti, anche attraverso l'esercizio associato delle funzioni e altre forme di cooperazione con i Comuni;✔le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni legislative.La legge poi stabilisce che la Provincia, così come la Regione e i Comuni, provveda, in sede di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, in conformità all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e con riguardo alla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alla Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, informando la propria attività al metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione; infatti, sempre secondo la legge (art. 7), la Provincia, nell'esercizio delle funzioni di programmazione energetica territoriale, deve informare la propria attività al metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale, anche attraverso i metodi e gli strumenti delle Agende 21 locali e gli strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 ed alla legge regionale n. 6 del 2004.

Il rispetto degli orientamenti programmatici comunitari e nazionali.L'orientamento programmatico europeo può essere sintetizzato dall'accordo sul pacchetto clima ed energia “20-20-20”, che prevede entro il 2020 da parte dei paesi membri dell'Unione Europea la riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, l'aumento dell'efficienza energetica del 20% e il raggiungimento della quota del 20% di fonti di energia rinnovabile sui consumi energetici totali, che per l'Italia viene ridimensionata al

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17%; a questi obiettivi si deve aggiungere quello del soddisfacimento di una quota minima del 10% di biocarburanti nel consumo di carburanti per autotrazione entro il 2020. Gli orientamenti programmatici nazionali, ricavabili dalla legislazione vigente, rispettano fondamentalmente gli obiettivi europei, almeno nei principali settori di azione: la promozione e la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, l'incremento del risparmio energetico e degli usi razionali dell'energia, in primis della cogenerazione ad alto rendimento, e della produzione ed utilizzo dei biocarburanti.

L'adeguamento alla normativa del PTPR e del PTCP.Riguardo alla tutela dell'identità culturale del territorio, il PTPR prevede che nel sistema dei crinali e nel sistema collinare (art. 9) possano essere previsti sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, subordinatamente alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali o infra regionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale, condizione non necessaria se i sistemi sono di rilevanza meramente locale; i sistemi di trasporto vengono tuttavia vietati al di sopra del limite storico all'insediamento umano stabile. Nel sistema forestale e boschivo (art. 10) le opere pubbliche di natura tecnologica o infrastrutturale (impianti per il trasporto di energia e per la produzione di energia da fonte rinnovabile) sono ammesse se previste dalla pianificazione nazionale, regionale, provinciale o comunale, o, in assenza, subordinatamente alla verifica di compatibilità paesaggistico ambientale; sono previste inoltre tutele per particolari tipologie di bosco. Nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17) è prevista l'installazione di impianti idroelettrici e per il trasporto dell'energia subordinatamente alla loro previsione nella pianificazione nazionale, regionale o provinciale o, in assenza, se di importanza meramente locale. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 19) sono ammessi i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, subordinatamente alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali o infraregionali o, in assenza, alla verifica di compatibilità paesaggistico ambientale, condizione non necessaria se i sistemi sono di rilevanza meramente locale. Tra le zone di interesse storico ed archeologico (art. 21), sono ammessi impianti per il trasporto dell'energia solo nelle aree interessate dalla struttura centuriata, a determinate condizioni. Nelle zone di tutela naturalistica (art. 25) non sono ammessi impianti né per il trasporto né per la produzione di energia, così come pure nelle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto e di instabilità (art. 26).Il PTCP (Variante generale adottata con Atto ...) ha recepito nelle proprie norme tecniche di attuazione i vincoli previsti dal PTPR, dettagliandoli ed adattandoli al territorio provinciale. Ha pertanto accolto i vincoli relativi al sistema dei crinali e della collina (art. 6), ampliando la possibilità di installazione di sistemi di trasporto dell'energia agli impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili se prevista dalla pianificazione di settore, al limite storico all'insediamento umano stabile (art. 7), al sistema forestale (art. 8), alle zone di tutela dei corsi d'acqua superficiali (art. 10-14), alle zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 15), ampliando la possibilità di installazione di sistemi di trasporto dell'energia agli impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili se prevista dalla pianificazione di settore, alle zone di valenza ambientale locale (art. 17), alle zone di tutela naturalistica (art. 18), alle zone di interesse storico, archeologico e paleontologico (art. 22) e alle zone di tutela della struttura centuriata (art. 23), e alle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto e di instabilità (art. 30-33). Oltre a recepire i vincoli già previsti dal PTPR, il PTCP ha introdotto un Titolo V delle proprie norme dedicato al sistema energetico: all'art. 99 precisa le direttive e gli indirizzi per l'elaborazione del PPEP, nonché le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione degli strumenti urbanistici comunali, mentre all'art. 100 indica particolari prescrizioni per le derivazioni ad uso

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idroelettrico, recependo quanto previsto dalla Direttiva regionale n° 1793/2008 e quanto richiesto dagli Ordini del Giorno approvati all'unanimità dal Consiglio Provinciale. Quanto alle direttive e indirizzi rivolti alla predisposizione del PPEP, l'art. 99 prescrive che il Piano programma energetico definisca gli obiettivi di settore e le conseguenti politiche ed azioni di sviluppo energetico locale, con riguardo:

•allo sviluppo di una filiera locale di eccellenza, all’avanguardia nella ricerca e sviluppo, progettazione, commercializzazione, installazione e produzione di beni e servizi per il risparmio energetico e degli impianti a fonti rinnovabili;

•alla sicurezza nell’approvvigionamento energetico;

•all’utilizzo delle risorse locali e rinnovabili per la produzione di energia;

•all’aumento dell’efficienza energetica;

•alla riduzione dei gas climalteranti.Gli art. 99 e 100 inoltre contengono alcune ulteriori prescrizioni relative alla localizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte idroelettrica, eolica e da biomassa che dovranno essere recepite e/o variate nel PPEP; in particolare per gli impianti idroelettrici, il PTCP demanda al PPEP l'elaborazione di una cartografia di dettaglio dei tratti idonei, sulla base della cartografia di massima già contenuta nel Quadro Conoscitivo del PTCP.

Il recepimento degli obiettivi del PER.Il Piano Energetico Regionale (PER) coerentemente con quanto previsto dall'art. 8 della LR 26/2004, traccia le linee di intervento della politica energetica regionale definendo obiettivi quantitativi in merito al risparmio energetico, all'uso razionale dell'energia e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, con attenzione alla ricerca applicata, alla promozione di impianti e sistemi ad alta efficienza energetica, all'informazione e all'orientamento dei cittadini, alla formazione dei tecnici e alla riqualificazione del sistema regolamentare. Gli interventi previsti dal Piano riguardano:

•il conseguimento dell'autosufficienza elettrica regionale con un parco di impianti termoelettrici a cicli combinati gas-vapore per un totale di 5800 Mw ed una riduzione delle emissioni di CO2 pari a circa 1 Mton/anno; in questo modo il PER non riconosce l'opportunità di nuove centrali termoelettriche di potenza, e individua il metano come combustibile fossile di transizione verso un sistema energetico basato sulle fonti rinnovabili, così come è altrettanto implicitamente evidente un giudizio negativo sull'opportunità di un nuovo impianto elettronucleare sul territorio regionale;

•il risparmio di energia corrispondente ad una minore richiesta di potenza pari a 250 Mw, per circa 1.680.000 tep/anno, corrispondenti ad un risparmio di 4.8 Mton/anno di CO2 emessa, con interventi riguardanti gli edifici, l'industria, i trasporti e l'agricoltura;

•la valorizzazione delle fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, geotermia, biomasse) per ottenere minori emissioni di CO2 pari a 380 Mton/anno ed una potenza aggiuntiva pari a circa 400 Mw, dei quali 20 Mw di idroelettrico, 20 Mw di fotovoltaico, 15 Mw di eolico, tra 9 e 12 Mw di geotermia, ben 300 Mw di biomasse e circa 70 Mw di solare termico;

•la diffusione di piccoli impianti di produzione di energia elettrica e termica legati alle esigenze dell'utenza finale (la cosiddetta "generazione distribuita" ad alta efficienza, attraverso la diffusione della tecnologia della cogenerazione e del teleriscaldamento) per ottenere 600 Mw di potenza aggiuntiva e per mettere il sistema in sicurezza anti blackout.

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Le azioni da prevedere per conseguire il risparmio di energia e la valorizzazione delle fonti rinnovabili nel settore civile e terziario sono già ben specificate nell'Atto di indirizzo regionale sul rendimento energetico e la certificazione energetica degli edifici (DAL 156/2008) già previsto dal PER, che quindi andranno recepite e tradotte a livello provinciale dal PPEP.Coerentemente con questi ambiziosi obiettivi regionali e con quanto già individuato nel Quadro Conoscitivo del PTCP, poiché il PER non quantifica i singoli obiettivi di produzione e consumo provinciali, il PPEP dovrà dimensionare gli obiettivi provinciali al 2015-2020 in termini di risparmio energetico, di sviluppo delle fonti rinnovabili e di messa in sicurezza del sistema elettrico in tutti i settori economici.

Il recepimento delle prescrizioni del PPRTQA.Il Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria (PPRTQA, approvato con Atto CP 15/10/2007 n° 77) persegue fondamentalmente gli obiettivi di diffondere la conoscenza della qualità dell'aria sul territorio provinciale, di salvaguardare e migliorare la qualità della vita e della salute dell'uomo e dell'ambiente, e di integrare gli obiettivi di miglioramento ambientale nelle politiche di settore e nei modelli di produzione e di consumo, sia pubblici che privati, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile. Il PPRTQA delimita il territorio provinciale in 3 ambiti distinti: la zona A, dove si verifica il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme degli inquinanti atmosferici normati, ed in cui occorre predisporre piani e programmi a lungo termine per il raggiungimento del rispetto dei valori limite; la zona B, dove i valori della qualità dell'aria si mantengono al di sotto dei valori limite e per la quale è necessario adottare misure per il suo mantenimento; l'Agglomerato, costituito da una porzione della zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme, e per il quale occorre predisporre piani di azione a breve termine per la diminuzione di tale rischio.Ora, poiché tra le principali fonti di emissioni di inquinamento atmosferico vi è la combustione degli stessi combustibili fossili coinvolti nelle trasformazioni energetiche, il PPRTQA detta disposizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti anche nei settori della produzione e del consumo di energia da fonte fossile in tutti i settori economici.In particolare per il settore produttivo è previsto (Norme tecniche di attuazione, art. 17) per gli insediamenti produttivi al di sopra di una determinata soglia di utilizzo di energia termica, l'obbligo di adozione di sistemi di cogenerazione in grado di coprire almeno il 20% del fabbisogno energetico totale annuo dell'insediamento o in alternativa, qualora l'insediamento sia localizzato in prossimità di una dorsale della rete di teleriscaldamento, il suo allacciamento a tale rete; viene poi prevista (art. 18) la promozione di pratiche di risparmio energetico e di efficienza negli usi energetici finali, nonché l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e in particolare del solare termico e fotovoltaico, in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale.Nel settore della mobilità (art. 21-29) sono emanate disposizioni con la finalità di congelare o ridurre la mobilità privata e individuale su gomma ed incrementare la mobilità collettiva sul trasporto pubblico locale e su rotaia, e la mobilità ciclo-pedonale: disposizioni che convergono nell'obiettivo comune di ridurre i consumi totali e specifici di combustibili fossili per la trazione, e quindi di migliorare il bilancio energetico del settore.Nel settore insediativo (art. 30-37) sono emanate disposizioni finalizzate al contenimento dei consumi energetici, all'aumento del rendimento energetico degli edifici e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, e in particolare dell'energia solare; viene ribadito l'obbligo del controllo degli impianti termici e la necessità di estensione della rete di teleriscaldamento,

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viene affermato l'impegno per i comuni a fissare le soglie dimensionali al di sopra delle quali istituire l'obbligo di sistemi di cogenerazione e di impianti di riscaldamento centralizzati dotati di contabilizzazione individuale; si precisa l'impegno degli Enti Pubblici nel garantire il massimo rendimento energetico degli edifici e degli impianti di proprietà, anche con l'impiego di impianti solari termici, anche combinati per la produzione di ACS e del riscaldamento; si impegnano la Provincia e i Comuni a promuovere tra i cittadini l'adozione di impianti solari termici per la produzione di ACS e per il riscaldamento, nonché di tutte le altre tecnologie di produzione termica ad alto rendimento (pompe di calore geotermiche, ecc.).Infine il PPRTQA impone (art. 41) che negli strumenti urbanistici comunali (PSC, POC, PUA, RUE) siano contenuti indirizzi per la progettazione sostenibile degli insediamenti (sia nuovi che ristrutturati) che dovranno essere concepiti e realizzati secondo criteri di risparmio energetico, efficienza negli usi finali, impiego di fonti rinnovabili, utilizzo dell’edilizia bioclimatica, adozione della certificazione energetica e uso preferenziale di materiali che minimizzino le emissioni di gas serra e sostanze inquinanti.

4.Gli indirizzi di sviluppo del PPEP.la Legge Regionale 26/2004, che disciplina la programmazione energetica territoriale definendone un’articolazione in tre livelli (regionale, provinciale e comunale), assegna un ruolo determinante ai diversi strumenti di programmazione nella ripartizione delle risorse finanziarie disponibili.In sintesi è stato delineato un sistema che, di fronte all’impegnativa sfida di perseguire a livello locale gli obiettivi comunitari e nazionali citati, rende indispensabile l’adozione di un metodo fondato su una forte capacità di tenuta programmatica, che consenta l’orientamento degli interventi pubblici lungo assi di governo appropriati. Un’impostazione che si contrappone ad una prassi degli interventi congiunturali, che ha spesso contraddistinto le passate esperienze di politica energetica, e che potrebbe condurre ad un completo abbandono della vecchia logica degli interventi frazionati e settoriali, se sviluppata in presenza di un insieme coerente di misure normative, economiche e fiscali, la cui definizione compete innanzitutto ad altri livelli di governo.La L.R. n. 26/2004 attribuisce alle Province numerose funzioni tra le quali “l’approvazione e l’attuazione del piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell’uso razionale dell’energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l’ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale”. Il Piano-Programma Provinciale (PPEP) previsto dalla Legge Regionale, sarà redatto e approvato secondo i dettami, i criteri e le azioni di evidenza pubblica previsti dalla Legge Regionale 20/2000 in quanto piano settoriale provinciale con valenza territoriale per il quale la legge non detta una specifica disciplina in materia, e costituirà, per la materia trattata, variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato con Delibera di C.P. n° e successivamente sottoposto a Variante adottata con Delibera di C.P. n° Gli obiettivi generali del PPEP, in coerenza con le indicazioni comunitarie nazionali e regionali, saranno i seguenti:1.incrementare l’efficienza energetica del territorio provinciale riducendo i consumi di energia e le relative emissioni di gas climalteranti;2.promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche di sistemi urbani, edifici ed impianti, processi produttivi;3.sostituire il più possibile fonti fossili tradizionali fortemente inquinanti con fonti meno inquinanti e rinnovabili e promuovere l'auto-produzione di elettricità e calore;4.definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti in coerenza con

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gli obiettivi comunitari e nazionali e assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività legate al processo energetico;5.promuovere, attraverso il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, i fattori di competitività economica locale, perseguendo la creazione di nuove opportunità di sviluppo occupazionale;6.in particolare sarà obiettivo del PPEP la definizione di un sistema di norme di tutela e utilizzo del territorio che da un lato garantiscano il superamento di complessità e rigidità vincolistiche attualmente penalizzanti per la diffusione delle fonti rinnovabili, ma che sappiano al contempo garantire la tutela dell'ambiente, così come le peculiarità produttive e sociali del territorio, evitando fenomeni speculativi dannosi.

Modalità di approvazione del PPEPLe fasi dell’iter amministrativo per l’approvazione del PPEP da parte del Consiglio Provinciale prevedono:1.La redazione del Documento Preliminare e la sua approvazione da parte della Giunta Provinciale, anche sulla base di un percorso concertativo con gli attori locali;2.L’avvio della Conferenza di Pianificazione per la discussione del Documento Preliminare, con la partecipazione dei Comuni, dei Parchi e Riserve naturali, della Regione Emilia-Romagna, dell’Agenzia Prevenzione e Ambiente, dell’Azienda Sanitaria Locale, delle Province confinanti e di tutti gli altri Enti Pubblici interessati dagli effetti del PPEP. La Conferenza di Pianificazione deciderà le modalità di concertazione con le Associazioni economiche e sociali presenti sul territorio, anche adottando strumenti partecipativi quali i Forum di Agenda 21 Locale; La Conferenza si concluderà con l'approvazione di un verbale finale nel quale saranno riportati tutti i contributi pervenuti, in forma orale e scritta, nonché le risposte fornite in merito ad eventuali domande o proposte di modifica dalla Amministrazione Provinciale;3.Eventuale stipula dell'Accordo di Pianificazione con la Regione Emilia Romagna; La stipula dell'accordo di pianificazione comporta la riduzione della metà dei termini di formulazione delle riserve regionali e la eliminazione dell'intesa di cui al successivo punto 6;4.L’adozione in Consiglio Provinciale del PPEP redatto dopo la discussione in Conferenza di Pianificazione del Documento Preliminare e l'eventuale stipula dell'accordo di pianificazione con la Regione; l'avviso dell'adozione del PPEP verrà pubblicato sul BUR regionale e la documentazione sarà disponibile alla consultazione e alla formulazione di osservazioni presso gli Uffici degli Enti partecipanti alla Conferenza di Pianificazione per 60 giorni;5.La decisione sulle osservazioni pervenute da cittadini, Enti, Associazioni e la formulazione delle controdeduzioni alle riserve eventualmente formulate dalla Regione Emilia-Romagna sul Piano adottato;6.La stipula dell’intesa con la Regione Emilia-Romagna;7.L’approvazione in Consiglio Provinciale del Piano definitivo.

Il bilancio energetico provinciale e gli obiettivi del PER.Il Quadro Conoscitivo del PPEP dovrà partire da una formulazione di dettaglio del bilancio energetico provinciale, in termini di offerta e domanda di fonti energetiche primarie e di usi finali. Il bilancio energetico dovrà essere svolto per singoli settori economici di consumo (civile e terziario, trasporti, industria e agricoltura) e per i singoli vettori energetici (prodotti petroliferi, metano, energia elettrica). Dovranno emergere le tendenze della domanda nei singoli settori con proiezioni al 2020 e le tendenze nell'offerta con proiezione al medesimo target; dal bilancio si dovranno individuare i settori in cui si aprono maggiori spazi e

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possibilità di risparmio energetico e di uso razionale dell'energia.Rispetto al bilancio energetico provinciale il PPEP dovrà quantificare a livello provinciale gli obiettivi minimi di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia e di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili proposti a livello regionale dal PER.

Il sistema di produzione elettrica.Con il 90% della elettricità prodotta dagli impianti collocati sul territorio provinciale esportata sulla rete nazionale oltre i confini provinciali, non si ravvede l'opportunità di installare in provincia nuove centrali termoelettriche di potenza alimentate a combustibili fossili, con il loro innegabile carico ambientale e sanitario; il ricorso a combustibili fossili (metano) può essere giustificato solo per piccoli impianti in assetto cogenerativo, e cioè in grado di produrre contemporaneamente la massima quantità di energia termica da utilizzare nel teleriscaldamento locale o in impieghi termici di processo, riducendo così il consumo di combustibile fossile per gli usi esclusivamente termici con le relative emissioni inquinanti e climalteranti. Coerentemente con quanto normato dal PTCP (art. 99), il PPEP dovrà prevedere la possibilità di tali mini impianti in assetto cogenerativo. Un discorso a parte andrà sviluppato relativamente alla centrale elettronucleare di Caorso, attualmente in fase di dismissione affidata a Sogin, per la quale anche il PTCP (...) prevede prioritariamente il completamento della dismissione totale dell'impianto, che richiederà presumibilmente un intervallo di una decina di anni, come presupposto ad una considerazione sul riutilizzo urbanistico del sito.

Il risparmio energetico.Il rispetto degli obiettivi definiti in sede comunitaria, in fase di progressivo recepimento, impone una radicale revisione delle modalità costruttive in edilizia con l’adozione di tecniche di risparmio energetico, accompagnate dallo sfruttamento dell’energia solare e da una rinnovata attenzione agli aspetti bioclimatici. Un forte stimolo all’innovazione in questo campo potrà essere garantito attraverso l’inserimento progressivo di norme, anche cogenti, nei Regolamenti Edilizi comunali, con l’obiettivo di aumentare significativamente le prestazioni energetiche degli edifici nuovi e da ristrutturare. La DAL 156/2008 della Regione Emilia Romagna, approvata ai sensi della LR 26/2004, prevede già meccanismi che possono innescare a breve una profonda trasformazione del mercato. Appare pertanto necessario promuovere iniziative sul territorio provinciale che facilitino il consolidamento di una nuova cultura nel settore edile; è già stata intrapresa a questo proposito presso i COmuni della provincia una azione di promozione del sistema di certificazione energetica “Ecoabita”, pienamente integrato nel sistema regionale previsto dalla DAL 156/2008. Particolare interesse dovrebbe essere rivolto all’identificazione di azioni “pilota”, considerando innanzitutto le potenzialità del patrimonio immobiliare dell’Ente.Più in generale, con la completa attuazione dei cosiddetti “decreti sull’efficienza energetica” (DM 24/4/2001) ed un adeguato sviluppo del mercato dei relativi “titoli di efficienza” (certificati bianchi), dovrebbero divenire strutturali meccanismi di incentivazione in grado di garantire il conseguimento di una significativa riduzione dei consumi. Il Quadro Conoscitivo del PPEP dovrà individuare le possibilità di risparmio energetico nell'ambito delle nuove edificazioni e della ristrutturazione dell'esistente in termini di consumo di fonti primarie per la produzione di calore e di freddo, nonché le possibilità di risparmio nei consumi civili in termini di consumi elettrici per l'illuminazione e gli elettrodomestici, quantificando i relativi obiettivi conseguibili all'orizzonte del 2020. Dovrà inoltre essere stimato anche il risparmio energetico conseguibile da parte di una politica di mobilità sostenibile, tramite la demotivazione della mobilità individuale su gomma e l'incentivazione della mobilità collettiva su gomma e su ferro, oltrechè della

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mobilità individuale ciclo pedonale.Il PPEP dovrà poi individuare un insieme coerente di azioni da incentivare per perseguire gli obiettivi di risparmio previsti.

L'uso razionale dell'energia.Una maggiore efficienza energetica può essere perseguita attraverso la diffusione, laddove si presentino bacini di utenza adeguati, di forme di produzione distribuita di energia elettrica ed energia termica. In particolare dovranno essere previste le misure più opportune per promuovere la diffusione di impianti di cogenerazione di piccola taglia e di microgenerazione. Le condizioni politico-economiche necessarie a sostenere l’avvio di interventi in questo settore possono considerarsi acquisite, valutando le tendenze già delineate a livello nazionale (piano per la riduzione delle emissioni di gas serra 2003-2010, approvato dal Cipe il 19 dicembre 2002 e provvedimenti conseguenti) e regionale e la loro probabile evoluzione alla luce della recente Direttiva 2004/8/CE recepita dal Dlgs 20/2007 sulla promozione della cogenerazione.Il PPEP dovrà stimare il potenziale offerto alla cogenerazione ad alto rendimento nel settore civile e terziario e nei settori produttivi del territorio, anche con una proiezione della possibile domanda al 2020.Un ulteriore impiego razionale dell'energia riguarda il recupero termico di calore ad alta e a bassa temperatura sia negli usi finali civili e terziari che in quelli produttivi. Nei primi andranno favorite le installazioni di scambiatori aria-aria a bassa temperatura per la ventilazione forzata dei locali, mentre nei secondi l'installazione di ricuperatori termici di processo a media ed alta temperatura.Anche in questo settore il PPEP dovrà stimare il potenziale presente e le azioni da intraprendere per poterlo esprimere adeguatamente.

L'energia solare termica e fotovoltaica.L'obiettivo principale di sviluppo delle fonti rinnovabili in provincia di Piacenza sarà costituito dallo sviluppo dell'energia solare termica e fotovoltaica.Il PPEP dovrà definire le potenzialità produttive del territorio provinciale relative all'energia solare termica e fotovoltaica, producendo una cartografia della producibilità elettrica e termica media annua per Kwp installato all'inclinazione ottimale e individuando i territori più o meno vocati a questa applicazione. Nell'apparato normativo il PPEP dovrà inoltre definire i limiti di potenza o di superficie per gli impianti fotovoltaici non integrati negli edifici e collocati al suolo, coerentemente con il dettato del PTCP, nonché criteri di tutela del patrimonio storico architettonico per gli impianti integrati o parzialmente integrati.

L'energia eolica.In virtù delle modeste potenzialità eoliche del territorio piacentino e della scarsa viabilità di accesso alle località più elevate, l'obiettivo del PPEP è quello di promuovere parchi eolici di modesta dimensione, composti da aerogeneratori di altezza limitata.Il Quadro Conoscitivo del PPEP dovrà individuare le aree non idonee all'insediamento di impianti eolici già previste dal PTCP rappresentandole su apposita cartografia, nonché i criteri di rispetto di particolari elementi del territorio e del sistema ambientale (linee di crinale, corridoi di migrazione dell'avifauna, ecc.).Il Quadro conoscitivo dovrà poi descrivere le potenzialità eoliche del territorio provinciale idoneo all'insediamento di impianti eolici, in termini di velocità media annuale del vento a 50 m. di altezza dal suolo o di energia media estraibile annualmente da 1 Mw di potenza

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installata, individuando sulla cartografia le zone idonee alla installazione degli impianti.Nel sistema normativo del PPEP dovranno essere fissate la tipologia degli impianti e le taglie minime al di sotto delle quali non vengono imposti vincoli agli aerogeneratori, dovranno essere fissati limiti di potenza o di estensione per i parchi eolici e limiti di potenza o di ingombro dei singoli aerogeneratori, distanze minime dai centri abitati, nonché misure per limitare l'impatto sul sistema ambientale, sul patrimonio storico culturale, sulle attività economiche preesistenti, l'impatto visivo, l'impatto sulle infrastrutture.

L'energia da biomasse.Il Quadro Conoscitivo del PPEP dovrà determinare le potenzialità produttive di energia da biomasse offerte dal territorio provinciale relativamente alle 3 differenti filiere:

•filiera della digestione anaerobica (biogas);

•filiera delle biomasse forestali (combustione, pirolisi);

•filiera dei biocombustibili (produzione e consumo).L'obiettivo del PPEP è quello di promuovere impianti di piccola taglia, in assetto pienamente cogenerativo, dedicati all'autoproduzione al servizio di singole aziende, o quartieri, o frazioni.Per ognuna delle tre filiere il PPEP dovrà definire la disponibilità provinciale di biomassa utilizzabile già attualmente ed in uno scenario di possibili produzioni vegetali dedicate, individuando le possibili localizzazioni territoriali maggiormente idonee agli insediamenti.L'apparato normativo dovrà definire i vincoli territoriali all'insediamento degli impianti, dovrà inoltre definire le tipologie di impianto e le taglie minime di potenza sotto le quali gli impianti non saranno soggetti a vincoli, le caratteristiche cogenerative degli impianti, le distanze minime dai centri abitati e l'estensione dell'areale di approvvigionamento delle materie prime necessarie.

L'energia idroelettrica.Il PPEP avrà il compito di definire una cartografia di dettaglio dei tratti dei torrenti appenninici compromessi dalla presenza di opere di regimazione sui quali sia possibile l'installazione di mini impianti idroelettrici ad acqua fluente, nel rispetto di tutte le restanti disposizioni dettate dalle norme del PTCP; sulla base di tale cartografia, della stima delle potenzialità produttive offerte dalla rete acquedottistica provinciale e di un catasto degli impianti storici dismessi da riattivare, il PPEP dovrà formulare una stima delle potenzialità produttive da energia idroelettrica presenti sul territorio provinciale.

L'energia geotermica.Negli ultimi anni si è registrato un crescente interesse per lo sfruttamento dell'energia geotermica a bassa entalpia (basso flusso di calore) tramite impianti di geoscambio con pompe di calore elettriche. Il potenziale energetico immagazzinato nella parte pellicolare della crosta terrestre è elevatissimo. A partire da 10 m di profondità, la temperatura del terreno risulta pressoché costante tutto l’anno. Oltre tale profondità, il gradiente geotermico medio aumenta di circa 3 °C ogni 100 m. Mediamente a 100 ÷ 150 m di profondità si registrano temperature del terreno comprese tra 13 e 17°C; queste condizioni, costanti tutto l’anno e indipendenti dalle condizioni climatiche esterne, risultano ottimali per l’associazione pompa di calore – sonda geotermica (SG), sostanzialmente inesauribili e totalmente rinnovabili nel tempo.Il potenziale energetico da geotermia a bassa entalpia offerto dal territorio provinciale è

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enorme, e risulta economicamente conveniente soprattutto se associato alla produzione di elettricità da fonte fotovoltaica; purtroppo anche le SG presentano dei potenziali impatti ambientali ambientali relativi al rischio di inquinamento della falda freatica durante la perforazione ed il rinterro del foro da parte degli additivi utilizzati; al rischio correlato alla messa in comunicazione di acquiferi superficiali con quelli profondi; al rischio d’interferenza tra la sonde (o campo sonde) con l’assetto idrogeologico locale; al rischio correlato alla dinamica dei versanti in aree franose; occorre comunque sottolineare come le moderne tecniche di perforazione (perforazione a doppia camicia, manovre di cementazione dal basso, divieto di utilizzo di fluidi di perforazione, ecc.) permettono di superare questi rischi. Il PPEP potrà redigere una cartografia provinciale relativa alle potenzialità geotermiche a bassa entalpia in relazione al possibile sfruttamento mediante l'accoppiata SG-Pompa di Calore.Il PPEP dovrà stimare la potenzialità energetica da fonte geotermica a bassa entalpia, individuando i vincoli territoriali dovuti alla presenza di areali di ricarica diretta delle falde sfruttabili ai fini idropotabili o ad elementi di dissesto, e definendo un impianto normativo per regolamentare l'installazione di SG a ciclo aperto e a ciclo chiuso: in assenza di una normativa specifica che regoli l'installazione di impianti geotermici a bassa entalpia, il PPEP potrà indicare i criteri di valutazione per le procedure autorizzative.

Le reti di trasporto e di distribuzione.Il sistema di trasporto di Snam Rete Gas è composto da una rete di distribuzione nazionale collegata ad una rete di distribuzione regionale, con la funzione di movimentare e distribuire il gas naturale in ambiti territoriali delimitati, tipicamente su scala regionale. La ripartizione dell'estensione dei metanodotti Snam comprende 8479 Km di rete nazionale e 22410 Km di rete regionale. La rete nazionale di metanodotti è costituita dall'insieme delle condotte e degli impianti dimensionati considerando i vincoli dati dalle importazioni, dalle principali produzioni nazionali e dagli stoccaggi, con la funzione di trasferire rilevanti quantità di gas dai principali punti di immissione in rete fino alle macro aree di consumo. Il PPEP avrà il compito di prevedere l'estensione della rete regionale nelle aree non ancora raggiunte, al fine di completare il bacino di utenza provinciale.La rete di distribuzione dell'energia elettrica si suddivide in bassa (400 V), media (15 kV) ed alta tensione (132-380 kV): il territorio provinciale è interessato da tutte le tipologie di rete, comprese due dorsali a 380 kV. Il compito del PPEP sarà quello di individuare eventuali criticità della rete rispetto alla localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di prevedere l'eventualità di nuovi impianti di trasformazione verso la rete a bassa e media tensione.Il PPEP dovrà infine dedicare una attenzione particolare anche alla rete di distribuzione al consumo dei carburanti a basso impatto ambientale per autotrasporto (GPL, metano), che nella nostra provincia ha una consistenza decisamente più modesta rispetto alle altre province emiliane e che costituisce un vincolo implicito alla diffusione di autoveicoli a basse emissioni.

La ricerca e sviluppo.Compito del PPEP sarà inoltre quello di individuare le potenzialità provinciali di ricerca nel campo delle fonti energetiche rinnovabili, evidenziando il ruolo che possono assumere soggetti privati e pubblici già operativi sul territorio (CESI Ricerca con il progetto Apollon, LEAP con il sottoprogetto Ecate 2, Politecnico di Milano, ecc.) e focalizzando i settori più promettenti in questo campo, anche in relazione alle connessioni con il settore della formazione universitaria e professionale.

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Politiche di incentivo.Il PPEP dovrà essere sostenuto finanziariamente. Si prevede di istituire un programma di finanziamento triennale che possa diventare operativo attraverso bandi di cofinanziamento specifici, suddivisi per imprese e cittadini da un lato e per i Comuni dall'altro, finalizzati a promuovere in particolare progetti di risparmio energetico nell'edilizia e nell'illuminazione nonchè di installazione di impianti solari termici e fotovoltaici. Il PPEP dovrà poi prevedere la stipula di accordi con gli istituti bancari per la predisposizione di prodotti di finanziamento a tassi agevolati e con adeguati piani di rientro; dovrà poi concordare con i Comuni abbattimenti di tariffe ed oneri per le imprese e i privati cittadini che effettuino interventi di efficientamento energetico e l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Informazione e formazione.Il PPEP dovrà prevedere un adeguato piano di sviluppo di azioni di informazione alla popolazione in merito alle opportunità tecnologiche, commerciali e finanziarie relative al risparmio energetico, all'uso razionale dell'energia e allo sviluppo e valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, con lo scopo di contribuire alla formazione di una vera e propria cultura del risparmio e delle fonti rinnovabili, anche tramite l'attivazione di comportamenti virtuosi individuali; dovranno essere previsti strumenti di comunicazione indirizzati sia ai cittadini generici, sia a particolari fasce di utenti quali soprattutto gli studenti della scuola primaria e secondaria e gli operatori economici del settore, utilizzando mezzi a stampa, audiovisivi e spot informativi sui principali mezzi di comunicazione di massa locali.Il PPEP dovrà prevedere una valorizzazione dello Sportello Energia della Provincia, estendendo le sue prestazioni anche al supporto alle soluzioni impiantistiche e finanziarie in tutti i settori del risparmio e delle fonti rinnovabili; dovrà inoltre essere previsto un apposito spazio dedicato al Piano nelle pagine web informative dello Sportello.Una particolare attenzione dovrà essere posta dal PPEP in merito al coordinamento provinciale dei corsi di formazione e aggiornamento professionale degli operatori del settore.

Monitoraggio.Il PPEP dovrà prevedere altresì una azione di monitoraggio periodico delle azioni previste, individuando opportuni indicatori di prestazione e di raggiungimento di risultato, prevedendo anche la redazione e la diffusione agli enti e al pubblico di un report periodico (annuale).

La Consulta Provinciale per l'Energia.Il PPEP dovrà prevedere la costituzione di una Consulta Provinciale per l'Energia, da individuare con successivo Atto di Giunta, formata da docenti, tecnici, esperti in materia energetica, rappresentanti delle Associazioni di categoria e delle Associazioni ambientaliste, funzionari provinciali, presieduta dall'Assessore alla Pianificazione, con lo scopo di affiancare i Servizi provinciali nella elaborazione di strumenti e strategie per la promozione sul territorio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, e di monitorarne gli esiti. Sarà compito della Consulta organizzare seminari pubblici, tecnici e divulgativi, sulle diverse opzioni tecnologiche adottabili, sullo stato di diffusione in Italia e in Europa, sulle opportunità e le potenzialità in ambito provinciale, nonché sugli impedimenti di varia natura che ne ostacolano lo sviluppo.La Consulta potrà poi offrire la consulenza alla Provincia in merito alle scelte prioritarie per

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orientare i programmi triennali di finanziamento e gli accordi con i Comuni in merito ad incentivi e facilitazioni fiscali.

Indirizzi alla pianificazione urbanistica comunale.L'assenza di linee guida nazionali e regionali sulla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la novità dei provvedimenti normativi sul rendimento energetico degli edifici hanno prodotto un certo disorientamento negli strumenti urbanistici comunali e nelle interpretazioni della normativa proposta dagli uffici. E' quindi opportuno che l'apparato normativo del PPEP contribuisca a fare chiarezza anche su questi temi.I PSC possono dare indicazioni riguardo l'orientamento dei nuovi insediamenti, sia per sfruttare l'insolazione passiva e limitare il riscaldamento estivo, sia per ottimizzare la installazione di eventuali pannelli disposti sulle coperture. Soprattutto in aree montane i nuovi insediamenti devono tenere conto dell'effetto delle ombreggiature dei versanti sul fabbisogno energetico. Il PSC e il RUE possono dare indicazione sull'utilizzo della vegetazione sia per limitare il riscaldamento estivo delle abitazioni, sia per mitigare l'effetto 'isola di calore' tipico delle zone urbane.Più in generale i RUE possono dare prescrizioni in merito all'orientamento degli edifici, alla protezione o all'accumulo della radiazione solare, alla adozione di tecniche di edilizia solare passiva, all'isolamento termico dell'involucro e dei serramenti, all'impiego di materiali ecosostenibili, all'uso dei tetti verdi, ai criteri per l'illuminazione naturale dei locali, all'impiego della ventilazione naturale e della ventilazione forzata con recupero termico, all'impiego di impianti termici ad alto rendimento, alla adozione di impianti termici centralizzati con contabilizzazione individuale del calore, alla regolazione locale della temperatura, all'adozione di impianti solari termici e fotovoltaici, ecc. I PSC devono inoltre tenere in considerazione criteri di ottimizzazione del bilancio energetico anche sul piano della mobilità individuale e collettiva, privilegiando un modello di città compatta con l'avvio di processi di densificazione urbana o scegliendo di ubicare importanti poli di spostamento persone/merci in presenza di sistemi di trasporto su ferro o sulle reti di trasporto pubblico locale. I Comuni potranno prevedere agevolazioni urbanistiche per l'uso del solare termico nelle grandi utenze calore.Gli eventuali introiti derivanti ai Comuni da interventi compensativi a fronte di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dovranno essere reinvestiti in incentivi ai cittadini per il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia e la valorizzazione delle fonti rinnovabili, il consolidamento dei corridoi ecologici e interventi di forestazione.Gli Enti pubblici dovranno poi procedere ad interventi di razionalizzazione del rendimento energetico del proprio patrimonio edilizio e dei relativi impianti di riscaldamento, e dell'illuminazione pubblica, e ad interventi di riforestazione pubblica delle zone di pianura ricomprese nelle Aree A così definite dal PPRTQA.

Valutazione Ambientale Strategica e VALSAT.Il Dlgs 4/2008 ha introdotto modifiche e innovazioni al D 152/2006, che ha recepito la Direttiva 2001/42/CE, in merito ai procedimenti di VIA e alla Valutazione Ambientale Strategica In linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria, la normativa nazionale prevede che la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all’avvio della relativa procedura legislativa, costituendo parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. Ai fini della valutazione ambientale, deve essere redatto un rapporto ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione. Nel rapporto ambientale

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debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso.La Regione Emilia Romagna con la LR n.20/2000 e s.i. introduce per piani e programmi (art.5) la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria. In particolare, in seguito al D.Lgs. n.4/2008 la Regione Emilia-Romagna ha approvato la L.R. n.9/2008 secondo cui la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. n. 20 del 2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all'articolo 5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006 non contemplati dalla L.R. n. 20 del 2000.Il PPEP, in quanto piano di settore a valenza territoriale approvato ai sensi della LR 20/2000, sarà corredato di una VALSAT volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall’attuazione delle singole scelte di Piano e che consentirà, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali del Piano. Nel contempo, la VALSAT individuerà le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare l’incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate. Nell'ambito del Documento Preliminare, la VALSAT si limiterà alla analisi di coerenza interna ed esterna degli obiettivi di Piano con gli obiettivi della pianificazione e programmazione sovraordinate.

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