superficie disperdente lorda dell’edificio me- per …...superficie disperdente lorda...

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Articolo 118-quinquies. (Modifica al comma 368 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) 1. Al comma 368 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell’individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi enti da utilizzare per l’emergenza da COVID- 19, l’Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fonda- zione 300.000 euro per l’anno 2020 ». 2. Agli oneri derivanti dal presente ar- ticolo, pari a 300.000 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente ridu- zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto. TITOLO VI MISURE FISCALI TITOLO VI MISURE FISCALI Articolo 119. (Incentivi per efficientamento energetico, si- sma bonus, fotovoltaico e colonnine di ri- carica di veicoli elettrici) Articolo 119. (Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) 1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e ri- maste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi: 1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e ri- maste a carico del contribuente, sostenute dal 1 ° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio me- desimo. La detrazione di cui alla presente a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro del- l’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare si- Art. 118-quinquies. Art. 119. Atti Parlamentari 374 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 2500-A/R

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Page 1: superficie disperdente lorda dell’edificio me- per …...superficie disperdente lorda dell’edificio me-desimo. La detrazione di cui alla presente a) interventi di isolamento termico

Articolo 118-quinquies.

(Modifica al comma 368 dell’articolo 1della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Al comma 368 dell’articolo 1 dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « Al fine difornire supporto tecnico agli enti localinell’individuazione, nella regolarizzazione,nella trasformazione e nella messa a normadelle strutture di proprietà dei medesimienti da utilizzare per l’emergenza da COVID-19, l’Agenzia del demanio e le regionipossono avvalersi della Fondazione di cuial presente comma. Per tali finalità sonostanziati a favore della medesima Fonda-zione 300.000 euro per l’anno 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, pari a 300.000 euro per l’anno 2020,si provvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,come rifinanziato dall’articolo 265, comma5, del presente decreto.

TITOLO VI

MISURE FISCALI

TITOLO VI

MISURE FISCALI

Articolo 119.

(Incentivi per efficientamento energetico, si-sma bonus, fotovoltaico e colonnine di ri-

carica di veicoli elettrici)

Articolo 119.

(Incentivi per l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica

di veicoli elettrici)

1. La detrazione di cui all’articolo 14 deldecreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2013, n. 90, si applica nella misura del 110per cento, per le spese documentate e ri-maste a carico del contribuente, sostenutedal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre2021, da ripartire tra gli aventi diritto incinque quote annuali di pari importo, neiseguenti casi:

1. La detrazione di cui all’articolo 14 deldecreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2013, n. 90, si applica nella misura del 110per cento per le spese documentate e ri-maste a carico del contribuente, sostenutedal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021,da ripartire tra gli aventi diritto in cinquequote annuali di pari importo, nei seguenticasi:

a) interventi di isolamento termicodelle superfici opache verticali e orizzontaliche interessano l’involucro dell’edificio conun’incidenza superiore al 25 per cento dellasuperficie disperdente lorda dell’edificio me-desimo. La detrazione di cui alla presente

a) interventi di isolamento termicodelle superfici opache verticali, orizzontalie inclinate che interessano l’involucro del-l’edificio con un’incidenza superiore al 25per cento della superficie disperdente lordadell’edificio o dell’unità immobiliare si-

Art. 118-quinquies.

Art. 119.

Atti Parlamentari — 374 — Camera dei Deputati

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lettera è calcolata su un ammontare com-plessivo delle spese non superiore a euro60.000 moltiplicato per il numero delleunità immobiliari che compongono l’edifi-cio. I materiali isolanti utilizzati devonorispettare i criteri ambientali minimi di cuial decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare 11 ottobre2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 259 del 6 novembre 2017.

tuata all’interno di edifici plurifamiliariche sia funzionalmente indipendente e di-sponga di uno o più accessi autonomidall’esterno. La detrazione di cui alla pre-sente lettera è calcolata su un ammontarecomplessivo delle spese non superiore aeuro 50.000 per gli edifici unifamiliari oper le unità immobiliari situate all’internodi edifici plurifamiliari che siano funzio-nalmente indipendenti e dispongano di unoo più accessi autonomi dall’esterno; a euro40.000 moltiplicati per il numero delle unitàimmobiliari che compongono l’edificio pergli edifici composti da due a otto unitàimmobiliari; a euro 30.000 moltiplicati peril numero delle unità immobiliari che com-pongono l’edificio per gli edifici compostida più di otto unità immobiliari. I materialiisolanti utilizzati devono rispettare i criteriambientali minimi di cui al decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare 11 ottobre 2017, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degliedifici per la sostituzione degli impianti diclimatizzazione invernale esistenti con im-pianti centralizzati per il riscaldamento, ilraffrescamento o la fornitura di acqua caldasanitaria a condensazione, con efficienzaalmeno pari alla classe A di prodotto pre-vista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio2013, a pompa di calore, ivi inclusi gliimpianti ibridi o geotermici, anche abbinatiall’installazione di impianti fotovoltaici dicui al comma 5 e relativi sistemi di accu-mulo di cui al comma 6, ovvero con im-pianti di microcogenerazione. La detra-zione di cui alla presente lettera è calcolatasu un ammontare complessivo delle spesenon superiore a euro 30.000 moltiplicatoper il numero delle unità immobiliari checompongono l’edificio ed è riconosciuta an-che per le spese relative allo smaltimento ealla bonifica dell’impianto sostituito;

b) interventi sulle parti comuni degliedifici per la sostituzione degli impianti diclimatizzazione invernale esistenti con im-pianti centralizzati per il riscaldamento, ilraffrescamento o la fornitura di acqua caldasanitaria, a condensazione, con efficienzaalmeno pari alla classe A di prodotto pre-vista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio2013, a pompa di calore, ivi compresi gliimpianti ibridi o geotermici, anche abbinatiall’installazione di impianti fotovoltaici dicui al comma 5 e relativi sistemi di accu-mulo di cui al comma 6, ovvero con im-pianti di microcogenerazione o a collettorisolari, nonché, esclusivamente per i co-muni montani non interessati dalle proce-dure europee di infrazione n. 2014/2147del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Ita-lia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscalda-mento efficiente, definiti ai sensi dell’arti-colo 2, comma 2, lettera tt), del decretolegislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detra-zione di cui alla presente lettera è calcolatasu un ammontare complessivo delle spese

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non superiore a euro 20.000 moltiplicatiper il numero delle unità immobiliari checompongono l’edificio per gli edifici com-posti fino a otto unità immobiliari ovveroa euro 15.000 moltiplicati per il numerodelle unità immobiliari che compongonol’edificio per gli edifici composti da più diotto unità immobiliari ed è riconosciutaanche per le spese relative allo smaltimentoe alla bonifica dell’impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliariper la sostituzione degli impianti di clima-tizzazione invernale esistenti con impiantiper il riscaldamento, il raffrescamento o lafornitura di acqua calda sanitaria a pompadi calore, ivi inclusi gli impianti ibridi ogeotermici, anche abbinati all’installazionedi impianti fotovoltaici di cui al comma 5 erelativi sistemi di accumulo di cui al comma6, ovvero con impianti di microcogenera-zione. La detrazione di cui alla presentelettera è calcolata su un ammontare com-plessivo delle spese non superiore a euro30.000 ed è riconosciuta anche per le speserelative allo smaltimento e alla bonificadell’impianto sostituito.

c) interventi sugli edifici unifamiliario sulle unità immobiliari situate all’internodi edifici plurifamiliari che siano funzio-nalmente indipendenti e dispongano di unoo più accessi autonomi dall’esterno per lasostituzione degli impianti di climatizza-zione invernale esistenti con impianti per ilriscaldamento, il raffrescamento o la for-nitura di acqua calda sanitaria, a conden-sazione, con efficienza almeno pari allaclasse A di prodotto prevista dal regola-mento delegato (UE) n. 811/2013 della Com-missione, del 18 febbraio 2013, a pompa dicalore, ivi compresi gli impianti ibridi ogeotermici, anche abbinati all’installazionedi impianti fotovoltaici di cui al comma 5 erelativi sistemi di accumulo di cui al comma6, ovvero con impianti di microcogenera-zione, a collettori solari o, esclusivamenteper le aree non metanizzate nei comuninon interessati dalle procedure europee diinfrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 perl’inottemperanza dell’Italia agli obblighi pre-visti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaiea biomassa aventi prestazioni emissive coni valori previsti almeno per la classe 5stelle individuata ai sensi del regolamentodi cui al decreto del Ministro dell’ambientee della tutela del territorio e del mare 7novembre 2017, n. 186, nonché, esclusiva-mente per i comuni montani non interes-sati dalle procedure europee di infrazionen. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottempe-ranza dell’Italia agli obblighi previsti dalladirettiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi diteleriscaldamento efficiente, definiti ai sensidell’articolo 2, comma 2, lettera tt), deldecreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Ladetrazione di cui alla presente lettera è

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calcolata su un ammontare complessivodelle spese non superiore a euro 30.000 edè riconosciuta anche per le spese relativeallo smaltimento e alla bonifica dell’im-pianto sostituito.

2. L’aliquota prevista al comma 1, ali-nea, si applica anche a tutti gli altri inter-venti di efficientamento energetico di cuiall’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63del 2013, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 90 del 2013, nei limiti di spesaprevisti per ciascun intervento di efficien-tamento energetico previsti dalla legisla-zione vigente e a condizione che sianoeseguiti congiuntamente ad almeno unodegli interventi di cui al comma 1.

2. L’aliquota prevista al comma 1, ali-nea, del presente articolo si applica anchea tutti gli altri interventi di efficienza ener-getica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,n. 90, nei limiti di spesa previsti, per cia-scun intervento di efficienza energetica,dalla legislazione vigente, a condizione chesiano eseguiti congiuntamente ad almenouno degli interventi di cui al citato comma1. Qualora l’edificio sia sottoposto ad al-meno uno dei vincoli previsti dal codice deibeni culturali e del paesaggio, di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,o gli interventi di cui al citato comma 1siano vietati da regolamenti edilizi, urba-nistici e ambientali, la detrazione si applicaa tutti gli interventi di cui al presentecomma, anche se non eseguiti congiunta-mente ad almeno uno degli interventi dicui al medesimo comma 1, fermi restandoi requisiti di cui al comma 3.

3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gliinterventi di cui ai commi 1 e 2 rispettanoi requisiti minimi previsti dai decreti di cuial comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,n. 90, e, nel loro complesso, devono assi-curare, anche congiuntamente agli inter-venti di cui ai commi 5 e 6, il migliora-mento di almeno due classi energetichedell’edificio, ovvero, se non possibile, il con-seguimento della classe energetica più alta,da dimostrare mediante l’attestato di pre-stazione energetica (A.P.E), di cui all’arti-colo 6 del decreto legislativo 19 agosto2005, n. 192, ante e post intervento, rila-sciato da tecnico abilitato nella forma delladichiarazione asseverata.

3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gliinterventi di cui ai commi 1 e 2 del pre-sente articolo devono rispettare i requisitiminimi previsti dai decreti di cui al comma3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4giugno 2013, n. 63, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e,nel loro complesso, devono assicurare, an-che congiuntamente agli interventi di cui aicommi 5 e 6 del presente articolo, il mi-glioramento di almeno due classi energeti-che dell’edificio o delle unità immobiliarisituate all’interno di edifici plurifamiliarile quali siano funzionalmente indipendentie dispongano di uno o più accessi auto-nomi dall’esterno, ovvero, se ciò non siapossibile, il conseguimento della classe ener-getica più alta, da dimostrare mediantel’attestato di prestazione energetica (A.P.E.),di cui all’articolo 6 del decreto legislativo19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’in-tervento, rilasciato da un tecnico abilitatonella forma della dichiarazione asseverata.

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Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi,sono ammessi all’agevolazione, nei limitistabiliti per gli interventi di cui ai citaticommi 1 e 2, anche gli interventi di de-molizione e ricostruzione di cui all’articolo3, comma 1, lettera d), del testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari inmateria edilizia, di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380.

3-bis. Per gli interventi effettuati daisoggetti di cui al comma 9, lettera c), ledisposizioni dei commi da 1 a 3 si appli-cano anche alle spese, documentate e ri-maste a carico del contribuente, sostenutedal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

4. Per gli interventi di cui ai commi da1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l’ali-quota delle detrazioni spettanti è elevata al110 per cento per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gliinterventi di cui al primo periodo, in casodi cessione del corrispondente credito adun’impresa di assicurazione e di conte-stuale stipula di una polizza che copre ilrischio di eventi calamitosi, la detrazioneprevista nell’articolo 15, comma 1, letteraf-bis), del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, spetta nella misuradel 90 per cento. Le disposizioni di cui alprimo e al secondo periodo non si appli-cano agli edifici ubicati in zona sismica 4 dicui all’ordinanza del Presidente del Consi-glio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105dell’8 maggio 2003.

4. Per gli interventi di cui ai commi da1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti èelevata al 110 per cento per le spese soste-nute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.Per gli interventi di cui al primo periodo, incaso di cessione del corrispondente creditoad un’impresa di assicurazione e di conte-stuale stipulazione di una polizza che co-pre il rischio di eventi calamitosi, la detra-zione prevista nell’articolo 15, comma 1,lettera f-bis), del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,spetta nella misura del 90 per cento. Ledisposizioni del primo e del secondo pe-riodo non si applicano agli edifici ubicatinella zona sismica 4 di cui all’ordinanzadel Presidente del Consiglio dei ministrin. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nelsupplemento ordinario alla Gazzetta Uffi-ciale n. 105 dell’8 maggio 2003.

4-bis. La detrazione spettante ai sensidel comma 4 del presente articolo è rico-nosciuta anche per la realizzazione di si-stemi di monitoraggio strutturale continuoa fini antisismici, a condizione che siaeseguita congiuntamente a uno degli inter-venti di cui ai commi da 1-bis a 1-septiesdell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno2013, n. 63, convertito, con modificazioni,dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel ri-spetto dei limiti di spesa previsti dalla

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legislazione vigente per i medesimi inter-venti.

5. Per l’installazione di impianti solarifotovoltaici connessi alla rete elettrica suedifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1,lettere a), b), c) e d), del decreto del Presi-dente della Repubblica 26 agosto 1993,n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle impostesui redditi di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del110 per cento, fino ad un ammontare com-plessivo delle stesse spese non superiore aeuro 48.000 e comunque nel limite di spesadi euro 2.400 per ogni kW di potenzanominale dell’impianto solare fotovoltaico,da ripartire tra gli aventi diritto in cinquequote annuali di pari importo, semprechél’installazione degli impianti sia eseguitacongiuntamente ad uno degli interventi aicommi 1 o 4. In caso di interventi di cuiall’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f),del decreto del Presidente della Repubblica6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite dispesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kWdi potenza nominale.

5. Per l’installazione di impianti solarifotovoltaici connessi alla rete elettrica suedifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1,lettere a), b), c) e d), del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cuiall’articolo 16-bis,comma 1, del testo unicodi cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta,per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al31 dicembre 2021, nella misura del 110 percento, fino ad un ammontare complessivodelle stesse spese non superiore a euro48.000 e comunque nel limite di spesa dieuro 2.400 per ogni kW di potenza nomi-nale dell’impianto solare fotovoltaico, daripartire tra gli aventi diritto in cinquequote annuali di pari importo, semprechél’installazione degli impianti sia eseguitacongiuntamente ad uno degli interventi dicui ai commi 1 o 4 del presente articolo. Incaso di interventi di cui all’articolo 3, comma1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380, il predetto limite dispesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kWdi potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 èriconosciuta anche per l’installazione con-testuale o successiva di sistemi di accumulointegrati negli impianti solari fotovoltaiciagevolati con la detrazione di cui al mede-simo comma 5, alle stesse condizioni, neglistessi limiti di importo e ammontare com-plessivo e comunque nel limite di spesa dieuro 1.000 per ogni kWh di capacità diaccumulo del sistema di accumulo.

6. Identico.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6è subordinata alla cessione in favore delGSE dell’energia non auto-consumata insito e non è cumulabile con altri incentivipubblici o altre forme di agevolazione diqualsiasi natura previste dalla normativaeuropea, nazionale e regionale, compresi ifondi di garanzia e di rotazione di cuiall’articolo 11, comma 4, del decreto legi-slativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentiviper lo scambio sul posto di cui all’articolo25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014,

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6del presente articolo è subordinata allacessione in favore del Gestore dei servizienergetici (GSE), con le modalità di cuiall’articolo 13, comma 3, del decreto legi-slativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’ener-gia non autoconsumata in sito ovvero noncondivisa per l’autoconsumo, ai sensi del-l’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicem-bre 2019, n. 162, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, enon è cumulabile con altri incentivi pub-

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n. 91, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014, n. 116.

blici o altre forme di agevolazione di qual-siasi natura previste dalla normativa euro-pea, nazionale e regionale, compresi i fondidi garanzia e di rotazione di cui all’articolo11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambiosul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 116. Con il decreto di cui al comma 9del citato articolo 42-bis del decreto-leggen. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppoeconomico individua i limiti e le modalitàrelativi all’utilizzo e alla valorizzazione del-l’energia condivisa prodotta da impiantiincentivati ai sensi del presente comma.

8. Per l’installazione di infrastruttureper la ricarica di veicoli elettrici negli edi-fici, la detrazione di cui all’articolo 16-terdel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nellamisura del 110 per cento, da ripartire tragli aventi diritto in cinque quote annuali dipari importo, sempreché l’installazione siaeseguita congiuntamente ad uno degli in-terventi di cui al comma 1.

8. Per l’installazione di infrastruttureper la ricarica di veicoli elettrici negli edi-fici, la detrazione di cui all’articolo 16-terdel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nellamisura del 110 per cento, da ripartire tragli aventi diritto in cinque quote annuali dipari importo, sempreché l’installazione siaeseguita congiuntamente ad uno degli in-terventi di cui al comma 1 del presentearticolo.

9. Le disposizioni contenute nei commida 1 a 8 si applicano agli interventi effet-tuati:

9. Identico:

a) dai condomìni; a) identica;

b) dalle persone fisiche, al di fuoridell’esercizio di attività di impresa, arti eprofessioni, su unità immobiliari, salvoquanto previsto al comma 10;

b) identica;

c) dagli Istituti autonomi case popo-lari (IACP) comunque denominati nonchédagli enti aventi le stesse finalità sociali deipredetti Istituti, istituiti nella forma di so-cietà che rispondono ai requisiti della le-gislazione europea in materia di « in houseproviding » per interventi realizzati su im-mobili, di loro proprietà ovvero gestiti perconto dei comuni, adibiti ad edilizia resi-denziale pubblica;

c) identica;

d) dalle cooperative di abitazione aproprietà indivisa, per interventi realizzatisu immobili dalle stesse posseduti e asse-gnati in godimento ai propri soci.

d) identica;

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d-bis) dalle organizzazioni non lucra-tive di utilità sociale di cui all’articolo 10del decreto legislativo 4 dicembre 1997,n. 460, dalle organizzazioni di volontariatoiscritte nei registri di cui all’articolo 6 dellalegge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle asso-ciazioni di promozione sociale iscritte nelregistro nazionale e nei registri regionali edelle province autonome di Trento e diBolzano previsti dall’articolo 7 della legge7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportivedilettantistiche iscritte nel registro istituitoai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c),del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,limitatamente ai lavori destinati ai soliimmobili o parti di immobili adibiti aspogliatoi.

10. Le disposizioni contenute nei commida 1 a 3 non si applicano agli interventieffettuati dalle persone fisiche, al di fuoridi attività di impresa, arti e professioni, suedifici unifamiliari diversi da quello adibitoad abitazione principale.

10. I soggetti di cui al comma 9, letterab), possono beneficiare delle detrazioni dicui ai commi da 1 a 3 per gli interventirealizzati sul numero massimo di due unitàimmobiliari, fermo restando il riconosci-mento delle detrazioni per gli interventieffettuati sulle parti comuni dell’edificio.

11. Ai fini dell’opzione per la cessione oper lo sconto di cui all’articolo 121, ilcontribuente richiede il visto di conformitàdei dati relativi alla documentazione cheattesta la sussistenza dei presupposti chedanno diritto alla detrazione d’imposta pergli interventi di cui al presente articolo. Ilvisto di conformità è rilasciato ai sensidell’articolo 35 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati allelettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3del decreto del Presidente della Repubblica22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabilidell’assistenza fiscale dei centri costituitidai soggetti di cui all’articolo 32 dello stessodecreto legislativo n. 241 del 1997.

11. Ai fini dell’opzione per la cessione oper lo sconto di cui all’articolo 121, ilcontribuente richiede il visto di conformitàdei dati relativi alla documentazione cheattesta la sussistenza dei presupposti chedanno diritto alla detrazione d’imposta pergli interventi di cui al presente articolo. Ilvisto di conformità è rilasciato ai sensidell’articolo 35 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati allelettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3del regolamento di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 luglio 1998,n. 322, e dai responsabili dell’assistenzafiscale dei centri costituiti dai soggetti dicui all’articolo 32 del citato decreto legi-slativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all’opzione sono co-municati esclusivamente in via telematicasecondo quanto disposto con provvedi-mento del direttore dell’Agenzia delle en-trate, che definisce anche le modalità at-tuative del presente articolo, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto.

12. I dati relativi all’opzione sono co-municati esclusivamente in via telematica,anche avvalendosi dei soggetti che rila-sciano il visto di conformità di cui alcomma 11, secondo quanto disposto conprovvedimento del direttore dell’Agenziadelle entrate, che definisce anche le moda-lità attuative del presente articolo, da adot-tare entro trenta giorni dalla data di en-

Art. 119.

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trata in vigore della legge di conversionedel presente decreto.

13. Ai fini dell’opzione per la cessione oper lo sconto di cui all’articolo 121:

13. Ai fini della detrazione del 110 percento di cui al presente articolo e dell’op-zione per la cessione o per lo sconto di cuiall’articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitatiasseverano il rispetto dei requisiti previstidai decreti di cui al comma 3-ter dell’arti-colo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e lacorrispondente congruità delle spese soste-nute in relazione agli interventi agevolati.Una copia dell’asseverazione viene tra-smessa esclusivamente per via telematicaall’Agenzia nazionale per le nuove tecno-logie, l’energia e lo sviluppo economicosostenibile (ENEA). Con decreto del Mini-stro dello sviluppo economico da emanareentro trenta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto, sono stabilite le modalità ditrasmissione della suddetta asseverazione ele relative modalità attuative;

a) per gli interventi di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitatiasseverano il rispetto dei requisiti previstidai decreti di cui al comma 3-ter dell’arti-colo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispon-dente congruità delle spese sostenute inrelazione agli interventi agevolati. Una co-pia dell’asseverazione è trasmessa, esclusi-vamente per via telematica, all’Agenzia na-zionale per le nuove tecnologie, l’energia elo sviluppo economico sostenibile (ENEA).Con decreto del Ministro dello sviluppoeconomico, da emanare entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, sono sta-bilite le modalità di trasmissione della sud-detta asseverazione e le relative modalitàattuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4,l’efficacia degli stessi finalizzati alla ridu-zione del rischio sismico è asseverata daiprofessionisti incaricati della progettazionestrutturale, direzione dei lavori delle strut-ture e collaudo statico secondo le rispettivecompetenze professionali, e iscritti ai rela-tivi Ordini o Collegi professionali di appar-tenenza, in base alle disposizioni di cui aldecreto del Ministero delle Infrastrutture edei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. Iprofessionisti incaricati attestano, altresì,la corrispondente congruità delle spese so-stenute in relazione agli interventi agevo-lati.

b) per gli interventi di cui al comma 4,l’efficacia degli stessi al fine della riduzionedel rischio sismico è asseverata dai profes-sionisti incaricati della progettazione strut-turale, della direzione dei lavori delle strut-ture e del collaudo statico, secondo le ri-spettive competenze professionali, iscrittiagli ordini o ai collegi professionali di ap-partenenza, in base alle disposizioni deldecreto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. Iprofessionisti incaricati attestano altresì lacorrispondente congruità delle spese soste-nute in relazione agli interventi agevolati. Ilsoggetto che rilascia il visto di conformitàdi cui al comma 11 verifica la presenzadelle asseverazioni e delle attestazioni ri-lasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L’asseverazione di cui al comma13, lettere a) e b), del presente articolo èrilasciata al termine dei lavori o per ognistato di avanzamento dei lavori sulla basedelle condizioni e nei limiti di cui all’arti-colo 121. L’asseverazione rilasciata dal tec-

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nico abilitato attesta i requisiti tecnici sullabase del progetto e dell’effettiva realizza-zione. Ai fini dell’asseverazione della con-gruità delle spese si fa riferimento ai prez-zari individuati dal decreto di cui al comma13, lettera a). Nelle more dell’adozione delpredetto decreto, la congruità delle spese èdeterminata facendo riferimento ai prezziriportati nei prezzari predisposti dalle re-gioni e dalle province autonome, ai listiniufficiali o ai listini delle locali camere dicommercio, industria, artigianato e agri-coltura ovvero, in difetto, ai prezzi correntidi mercato in base al luogo di effettuazionedegli interventi.

14. Ferma l’applicazione delle sanzionipenali ove il fatto costituisca reato, ai sog-getti che rilasciano attestazioni e assevera-zioni infedeli si applica la sanzione ammi-nistrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro15.000 per ciascuna attestazione o asseve-razione infedele resa. I soggetti stipulanouna polizza di assicurazione della respon-sabilità civile, con massimale adeguato alnumero delle attestazioni o asseverazionirilasciate e agli importi degli interventioggetto delle predette attestazioni o asse-verazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro, al fine di garantire ai propriclienti e al bilancio dello Stato il risarci-mento dei danni eventualmente provocatidall’attività prestata. La non veridicità delleattestazioni o asseverazioni comporta ladecadenza dal beneficio. Si applicano ledisposizioni della legge 24 novembre 1981,n. 689. L’organo addetto al controllo sul-l’osservanza della presente disposizione aisensi dell’articolo 14 della legge 24 novem-bre 1981, n. 689, è individuato nel Mini-stero dello sviluppo economico.

14. Ferma restando l’applicazione dellesanzioni penali ove il fatto costituisca re-ato, ai soggetti che rilasciano attestazioni easseverazioni infedeli si applica la sanzioneamministrativa pecuniaria da euro 2.000 aeuro 15.000 per ciascuna attestazione oasseverazione infedele resa. I soggetti di cuial primo periodo stipulano una polizza diassicurazione della responsabilità civile, conmassimale adeguato al numero delle atte-stazioni o asseverazioni rilasciate e agliimporti degli interventi oggetto delle pre-dette attestazioni o asseverazioni e, comun-que, non inferiore a 500.000 euro, al fine digarantire ai propri clienti e al bilancio delloStato il risarcimento dei danni eventual-mente provocati dall’attività prestata. Lanon veridicità delle attestazioni o asseve-razioni comporta la decadenza dal benefi-cio. Si applicano le disposizioni della legge24 novembre 1981, n. 689. L’organo ad-detto al controllo sull’osservanza della pre-sente disposizione ai sensi dell’articolo 14della legge 24 novembre 1981, n. 689, èindividuato nel Ministero dello sviluppoeconomico.

15. Rientrano tra le spese detraibili pergli interventi di cui al presente articoloquelle sostenute per il rilascio delle atte-stazioni e delle asseverazioni di cui ai commi3 e 13 e del visto di conformità di cui alcomma 11.

15. Identico.

15-bis. Le disposizioni del presente ar-ticolo non si applicano alle unità immobi-liari appartenenti alle categorie catastaliA/1, A/8 e A/9.

Art. 119.

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16. Al fine di semplificare l’attuazionedelle norme in materia di interventi diefficienza energetica e di coordinare lestesse con le disposizioni dei commi da 1 a3 del presente articolo, all’articolo 14 deldecreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2013, n. 90, sono apportate le seguentimodificazioni, con efficacia dal 1° gennaio2020:

a) il secondo, il terzo e il quartoperiodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito ilseguente:

« 2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e2 è ridotta al 50 per cento per le spese,sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agliinterventi di acquisto e posa in opera difinestre comprensive di infissi, di scherma-ture solari e di sostituzione di impianti diclimatizzazione invernale con impianti do-tati di caldaie a condensazione con effi-cienza almeno pari alla classe A di pro-dotto prevista dal regolamento delegato(UE) n. 811/2013 della Commissione, del18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detra-zione di cui al presente articolo gli inter-venti di sostituzione di impianti di clima-tizzazione invernale con impianti dotati dicaldaie a condensazione con efficienza in-feriore alla classe di cui al periodo prece-dente. La detrazione si applica nella mi-sura del 65 per cento per gli interventi disostituzione di impianti di climatizzazioneinvernale con impianti dotati di caldaie acondensazione, di efficienza almeno parialla classe A di prodotto prevista dal citatoregolamento delegato (UE) n. 811/2013, econtestuale installazione di sistemi di ter-moregolazione evoluti, appartenenti alleclassi V, VI oppure VIII della comunica-zione 2014/C 207/02 della Commissione, ocon impianti dotati di apparecchi ibridi,costituiti da pompa di calore integrata concaldaia a condensazione, assemblati in fab-brica ed espressamente concepiti dal fab-bricante per funzionare in abbinamentotra loro, o per le spese sostenute perl’acquisto e la posa in opera di generatorid’aria calda a condensazione ».

Art. 119.

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16-bis. L’esercizio di impianti fino a 200kW da parte di comunità energetiche rin-novabili costituite in forma di enti noncommerciali o da parte di condomìni cheaderiscono alle configurazioni di cui all’ar-ticolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre2019, n. 162, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, noncostituisce svolgimento di attività commer-ciale abituale. La detrazione prevista dal-l’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,per gli impianti a fonte rinnovabile gestitida soggetti che aderiscono alle configura-zioni di cui al citato articolo 42-bis deldecreto-legge n. 162 del 2019 si applicafino alla soglia di 200 kW e per un am-montare complessivo di spesa non supe-riore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni del comma 5 siapplicano all’installazione degli impianti dicui al comma 16-bis. L’aliquota di cui almedesimo comma 5 si applica alla quota dispesa corrispondente alla potenza massimadi 20 kW e per la quota di spesa corri-spondente alla potenza eccedente 20 kWspetta la detrazione stabilita dall’articolo16-bis, comma 1, lettera h), del testo unicodi cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nellimite massimo di spesa complessivo dieuro 96.000 riferito all’intero impianto.

16. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, valutati in 62,2 milioni di euro perl’anno 2020, 1.268,4 milioni di euro perl’anno 2021, 3.239,2 milioni di euro perl’anno 2022, 2.827,9 milioni di euro perl’anno 2023, 2.659 milioni di euro per cia-scuno degli anni 2024 e 2025 e 1.290,1milioni di euro per l’anno 2026, 11,2 mi-lioni di euro per l’anno 2031 e 48,6 milionidi euro per l’anno 2032, si provvede ai sensidell’articolo 265.

16-quater. Agli oneri derivanti dall’at-tuazione del presente articolo, valutati in63,6 milioni di euro per l’anno 2020, in1.294,3 milioni di euro per l’anno 2021, in3.309,1 milioni di euro per l’anno 2022, in2.935 milioni di euro per l’anno 2023, in2.755,6 milioni di euro per l’anno 2024, in2.752,8 milioni di euro per l’anno 2025, in1.357,4 milioni di euro per l’anno 2026, in27,6 milioni di euro per l’anno 2027, in11,9 milioni di euro per l’anno 2031 e in48,6 milioni di euro per l’anno 2032, siprovvede ai sensi dell’articolo 265.

Articolo 119-bis.

(Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con

Art. 119-bis.

Art. 119.

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modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,n. 8)

1. All’articolo 1, comma 8-ter, del de-creto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28febbraio 2020, n. 8, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) le parole: « al 30 giugno 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « al 31 otto-bre 2020 »;

b) le parole: « , per fatti non imputa-bili all’amministrazione » sono soppresse.

Articolo 120.

(Credito d’imposta per l’adeguamento degliambienti di lavoro)

Articolo 120.

(Credito d’imposta per l’adeguamento degliambienti di lavoro)

1. Al fine di sostenere ed incentivarel’adozione di misure legate alla necessità diadeguare i processi produttivi e gli am-bienti di lavoro, ai soggetti esercenti attivitàd’impresa, arte o professione in luoghi apertial pubblico indicati nell’allegato 1, alle as-sociazioni, alle fondazioni e agli altri entiprivati, compresi gli enti del Terzo settore,è riconosciuto un credito d’imposta in mi-sura pari al 60 per cento delle spese soste-nute nel 2020, per un massimo di 80.000euro, in relazione agli interventi necessariper far rispettare le prescrizioni sanitarie ele misure di contenimento contro la diffu-sione del virus COVID-19, ivi compresi quelliedilizi necessari per il rifacimento di spo-gliatoi e mense, per la realizzazione dispazi medici, ingressi e spazi comuni, perl’acquisto di arredi di sicurezza, nonché inrelazione agli investimenti in attività inno-vative, ivi compresi quelli necessari ad in-vestimenti di carattere innovativo quali losviluppo o l’acquisto di strumenti e tecno-logie necessarie allo svolgimento dell’atti-vità lavorativa e per l’acquisto di apparec-chiature per il controllo della temperaturadei dipendenti e degli utenti.

1. Al fine di sostenere ed incentivarel’adozione di misure legate alla necessità diadeguare i processi produttivi e gli am-bienti di lavoro, ai soggetti esercenti attivitàd’impresa, arte o professione in luoghi apertial pubblico indicati nell’allegato 2, alle as-sociazioni, alle fondazioni e agli altri entiprivati, compresi gli enti del Terzo settore,è riconosciuto un credito d’imposta in mi-sura pari al 60 per cento delle spese soste-nute nel 2020, per un massimo di 80.000euro, in relazione agli interventi necessariper far rispettare le prescrizioni sanitarie ele misure di contenimento contro la diffu-sione del virus COVID-19, ivi compresi quelliedilizi necessari per il rifacimento di spo-gliatoi e mense, per la realizzazione dispazi medici, ingressi e spazi comuni, perl’acquisto di arredi di sicurezza, nonché inrelazione agli investimenti in attività inno-vative, ivi compresi quelli necessari ad in-vestimenti di carattere innovativo quali losviluppo o l’acquisto di strumenti e tecno-logie necessarie allo svolgimento dell’atti-vità lavorativa e per l’acquisto di apparec-chiature per il controllo della temperaturadei dipendenti e degli utenti.

2. Il credito d’imposta di cui al comma1 è cumulabile con altre agevolazioni per lemedesime spese, comunque nel limite deicosti sostenuti ed è utilizzabile nell’anno2021 esclusivamente in compensazione, aisensi dell’articolo 17 del decreto legislativo

2. Identico.

Art. 120.

Art. 119-bis.

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9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano ilimiti di cui all’articolo 1, comma 53, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cuiall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,n. 388.

3. Con uno o più decreti del Ministrodello sviluppo economico, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze,possono essere individuate le ulteriori speseammissibili o soggetti aventi diritto oltrequelli indicati al comma 1, nel rispetto dellimite di spesa di cui al comma 6.

3. Con uno o più decreti del Ministrodello sviluppo economico, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze,possono essere individuati le ulteriori speseammissibili o soggetti aventi diritto oltrequelli indicati al comma 1, nel rispetto dellimite di spesa di cui al comma 6.

4. Con provvedimento del Direttore del-l’Agenzia delle entrate, da emanare entro30 giorni dalla data di pubblicazione dellalegge di conversione del presente decretolegge, sono stabilite le modalità per il mo-nitoraggio degli utilizzi del credito d’impo-sta, ai fini di quanto previsto dall’articolo17, comma 13, della legge 31 dicembre2009, n. 196.

4. Identico.

5. Le disposizioni del presente articolosi applicano nel rispetto dei limiti e dellecondizioni previsti dalla Comunicazionedella Commissione europea del 19 marzo2020 C(2020) 1863 final « Quadro tempo-raneo per le misure di aiuto di Stato asostegno dell’economia nell’attuale emer-genza del COVID-19 », e successive modi-fiche.

5. Identico.

6. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, pari a 2 miliardi di euro, si provvedeai sensi dell’articolo 265.

6. Identico.

Articolo 121.

(Trasformazione delle detrazioni fiscali insconto sul corrispettivo dovuto e in credito

d’imposta cedibile)

Articolo 121.

(Opzione per la cessione o per lo sconto inluogo delle detrazioni fiscali)

1. I soggetti che sostengono, negli anni2020 e 2021, spese per gli interventi elen-cati al comma 2 possono optare, in luogodell’utilizzo diretto della detrazione, alter-nativamente:

1. I soggetti che sostengono, negli anni2020 e 2021, spese per gli interventi elen-cati al comma 2 possono optare, in luogodell’utilizzo diretto della detrazione spet-tante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma disconto sul corrispettivo dovuto fino a unimporto massimo pari al corrispettivo do-vuto, anticipato dal fornitore che ha effet-tuato gli interventi e da quest’ultimo recu-perato sotto forma di credito d’imposta,con facoltà di successiva cessione del cre-

a) per un contributo, sotto forma disconto sul corrispettivo dovuto, fino a unimporto massimo pari al corrispettivo stesso,anticipato dai fornitori che hanno effet-tuato gli interventi e da questi ultimi re-cuperato sotto forma di credito d’imposta,di importo pari alla detrazione spettante,

Art. 121.

Art. 120.

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dito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti dicredito e gli altri intermediari finanziari;

con facoltà di successiva cessione del cre-dito ad altri soggetti, compresi gli istituti dicredito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispon-dente importo in credito d’imposta, confacoltà di successiva cessione ad altri sog-getti, ivi inclusi istituti di credito e altriintermediari finanziari.

b) per la cessione di un credito d’im-posta di pari ammontare, con facoltà disuccessiva cessione ad altri soggetti, com-presi gli istituti di credito e gli altri inter-mediari finanziari.

1-bis. L’opzione di cui al comma 1 puòessere esercitata in relazione a ciascunostato di avanzamento dei lavori. Ai fini delpresente comma, per gli interventi di cuiall’articolo 119 gli stati di avanzamento deilavori non possono essere più di due perciascun intervento complessivo e ciascunostato di avanzamento deve riferirsi ad al-meno il 30 per cento del medesimo inter-vento.

2. In deroga all’articolo 14, commi 2-ter,2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi1-quinquies, terzo, quarto e quinto pe-riodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo,del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2013, n. 90, le disposizioni conte-nute nel presente articolo si applicano perle spese relative agli interventi di:

2. Identico:

a) recupero del patrimonio edilizio dicui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) eb), del testo unico delle imposte sui redditi,di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

a) identica;

b) efficienza energetica di cui all’arti-colo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi1 e 2 dell’articolo 119;

b) identica;

c) adozione di misure antisismiche dicui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sep-ties del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4dell’articolo 119;

c) identica;

d) recupero o restauro della facciatadegli edifici esistenti, ivi inclusi quelli disola pulitura o tinteggiatura esterna, di cuiall’articolo 1, comma 219, della legge 27dicembre 2019, n. 160;

d) recupero o restauro della facciatadegli edifici esistenti, ivi inclusi quelli disola pulitura o tinteggiatura esterna, di cuiall’articolo 1, commi 219 e 220, della legge27 dicembre 2019, n. 160;

Art. 121.

Atti Parlamentari — 388 — Camera dei Deputati

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e) installazione di impianti fotovol-taici di cui all’articolo 16-bis, comma 1,lettera h) del testo unico delle imposte suiredditi di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivicompresi gli interventi di cui ai commi 5 e6 dell’articolo 119 del presente decreto;

e) identica;

f) installazione di colonnine per laricarica dei veicoli elettrici di cui all’arti-colo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013,n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui alcomma 8 dell’articolo 119;

f) identica;

3. I crediti d’imposta di cui al presentearticolo sono utilizzati anche in compen-sazione ai sensi dell’articolo 17 del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla basedelle rate residue di detrazione non fruite.Il credito d’imposta è usufruito con la stessaripartizione in quote annuali con la qualesarebbe stata utilizzata la detrazione. Laquota di credito d’imposta non utilizzatanell’anno non può essere usufruita neglianni successivi, e non può essere richiestaa rimborso. Non si applicano i limiti di cuiall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, e all’articolo 1, comma 53, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. I crediti d’imposta di cui al presentearticolo sono utilizzati in compensazione aisensi dell’articolo 17 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rateresidue di detrazione non fruite. Il creditod’imposta è usufruito con la stessa ripar-tizione in quote annuali con la quale sa-rebbe stata utilizzata la detrazione. La quotadi credito d’imposta non utilizzata nel-l’anno non può essere usufruita negli annisuccessivi, e non può essere richiesta arimborso. Non si applicano i limiti di cuiall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, e all’articolo 1, comma 53, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Ai fini del controllo, si applicano, neiconfronti dei soggetti di cui al comma 1, leattribuzioni e i poteri previsti dagli articoli31 e seguenti del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,e successive modificazioni. I fornitori e isoggetti cessionari rispondono solo per l’e-ventuale utilizzo del credito d’imposta inmodo irregolare o in misura maggiore ri-spetto allo sconto praticato o al creditoricevuto. L’Agenzia delle entrate nell’am-bito dell’ordinaria attività di controllo pro-cede, in base a criteri selettivi e tenendoanche conto della capacità operativa degliuffici, alla verifica documentale della sus-sistenza dei presupposti che danno dirittoalla detrazione d’imposta di cui al comma1 del presente articolo nei termini di cuiall’articolo 43 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

4. Ai fini del controllo, si applicano, neiconfronti dei soggetti di cui al comma 1, leattribuzioni e i poteri previsti dagli articoli31 e seguenti del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,e successive modificazioni. I fornitori e isoggetti cessionari rispondono solo per l’e-ventuale utilizzo del credito d’imposta inmodo irregolare o in misura maggiore ri-spetto al credito d’imposta ricevuto. L’A-genzia delle entrate nell’ambito dell’ordi-naria attività di controllo procede, in basea criteri selettivi e tenendo anche contodella capacità operativa degli uffici, allaverifica documentale della sussistenza deipresupposti che danno diritto alla detra-zione d’imposta di cui al comma 1 delpresente articolo nei termini di cui all’ar-ticolo 43 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600 e

Art. 121.

Atti Parlamentari — 389 — Camera dei Deputati

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e all’articolo 27, commi da 16 a 20, deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni dalla legge 28gennaio 2009, n. 2.

all’articolo 27, commi da 16 a 20, del de-creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-vertito, con modificazioni dalla legge 28gennaio 2009, n. 2.

5. Qualora sia accertata la mancata in-tegrazione, anche parziale, dei requisiti chedanno diritto alla detrazione d’imposta,l’Agenzia delle entrate provvede al recu-pero dell’importo corrispondente alla de-trazione non spettante nei confronti deisoggetti di cui al comma 1. L’importo di cuial periodo precedente è maggiorato degliinteressi di cui all’articolo 20 del decretodel Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cuiall’articolo 13 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 471.

5. Qualora sia accertata la mancata sus-sistenza, anche parziale, dei requisiti chedanno diritto alla detrazione d’imposta,l’Agenzia delle entrate provvede al recu-pero dell’importo corrispondente alla de-trazione non spettante nei confronti deisoggetti di cui al comma 1. L’importo di cuial periodo precedente è maggiorato degliinteressi di cui all’articolo 20 del decretodel Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cuiall’articolo 13 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 471.

6. Il recupero dell’importo di cui alcomma 5 è effettuato nei confronti delsoggetto beneficiario di cui al comma 1,fermo restando, in presenza di concorsonella violazione, oltre all’applicazione del-l’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 472, anche la respon-sabilità in solido del fornitore che ha ap-plicato lo sconto e dei cessionari per ilpagamento dell’importo di cui al comma 5e dei relativi interessi.

6. Il recupero dell’importo di cui alcomma 5 è effettuato nei confronti delsoggetto beneficiario di cui al comma 1,ferma restando, in presenza di concorsonella violazione, oltre all’applicazione del-l’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 472, anche la respon-sabilità in solido del fornitore che ha ap-plicato lo sconto e dei cessionari per ilpagamento dell’importo di cui al comma 5e dei relativi interessi.

7. Con provvedimento del direttore del-l’Agenzia delle entrate, da adottare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredel presente decreto, sono definite le mo-dalità attuative delle disposizioni di cui alpresente articolo, comprese quelle relativeall’esercizio delle opzioni, da effettuarsi invia telematica.

7. Con provvedimento del direttore del-l’Agenzia delle entrate, da adottare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente de-creto, sono definite le modalità attuativedelle disposizioni di cui al presente arti-colo, comprese quelle relative all’eserciziodelle opzioni, da effettuarsi in via telema-tica, anche avvalendosi dei soggetti previstidal comma 3 dell’articolo 3 del regola-mento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Articolo 122.

(Cessione dei crediti d’imposta riconosciutida provvedimenti emanati per fronteggiare

l’emergenza da COVID-19)

Articolo 122.

(Cessione dei crediti d’imposta riconosciutida provvedimenti emanati per fronteggiare

l’emergenza da COVID-19)

1. A decorrere dalla data di entrata invigore del presente decreto e fino al 31dicembre 2021, i soggetti beneficiari deicrediti d’imposta elencati al successivocomma 2 possono, in luogo dell’utilizzo

1. A decorrere dalla data di entrata invigore del presente decreto e fino al 31dicembre 2021, i soggetti beneficiari deicrediti d’imposta elencati al successivocomma 2 possono, in luogo dell’utilizzo

Art. 122.

Art. 121.

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diretto, optare per la cessione, anche par-ziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusiistituti di credito e altri intermediari finan-ziari.

diretto, optare per la cessione, anche par-ziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusiil locatore o il concedente, a fronte di unosconto di pari ammontare sul canone daversare, gli istituti di credito e altri inter-mediari finanziari.

2. Le disposizioni contenute nel pre-sente articolo si applicano alle seguentimisure introdotte per fronteggiare l’emer-genza epidemiologica da COVID-19:

2. Identico:

a) credito d’imposta per botteghe enegozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27;

a) identica;

b) credito d’imposta per i canoni dilocazione degli immobili a uso non abita-tivo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28;

b) identica;

c) credito d’imposta per l’adegua-mento degli ambienti di lavoro di cui al-l’articolo 120;

c) identica;

d) credito d’imposta per sanificazionedegli ambienti di lavoro e l’acquisto didispositivi di protezione di cui all’articolo125.

d) credito d’imposta per la sanifica-zione e l’acquisto di dispositivi di prote-zione di cui all’articolo 125.

3. I cessionari utilizzano il credito ce-duto anche in compensazione ai sensi del-l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241. Il credito d’imposta è usu-fruito dal cessionario con le stesse modalitàcon le quali sarebbe stato utilizzato dalsoggetto cedente. La quota di credito nonutilizzata nell’anno non può essere utiliz-zata negli anni successivi, e non può essererichiesta a rimborso. Non si applicano ilimiti di cui all’articolo 34 della legge 23dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1,comma 53, della legge 24 dicembre 2007,n. 244.

3. Identico.

4. La cessione del credito non pregiu-dica i poteri delle competenti Amministra-zioni relativi al controllo della spettanzadel credito d’imposta e all’accertamento eall’irrogazione delle sanzioni nei confrontidei soggetti beneficiari di cui al comma 1.I soggetti cessionari rispondono solo perl’eventuale utilizzo del credito d’imposta inmodo irregolare o in misura maggiore ri-spetto al credito ricevuto.

4. Identico.

Art. 122.

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