principi generali titoli di credito -...
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Mancanza “nozione” di titolo di credito
• In base alla disciplina e alla funzione sono stati individuati alcuni elementi caratteristici:
1) naturale destinazione alla circolazione 2) incorporazione del diritto nel titolo 3) autonomia del diritto rispetto a quello del dante
causa (acquisto a titolo originario) 4) letteralità (il contenuto del diritto si desume
dalla lettera del titolo)
Funzione dei titoli di credito
• Agevolare la circolazione dei diritti di credito: senza rispettare le formalità per la cessione del credito.
• Sono documenti naturalmente destinati alla CIRCOLAZIONE.
• Esigenze della prassi del commercio. • Il titolo di credito attribuisce al possessore del titolo il diritto di ottenere la prestazione indicata sul titolo.
Tipologie • Titoli di credito in senso stretto = cambiale e assegno (diritto al pagamento di una somma di denaro) TITOLI INDIVIDUALI
• Titoli rappresentativi di merci = polizza di carico (diritto alla consegna di merci)
• Titoli di partecipazione = azioni di società, obbligazioni, titoli di stato (situazione giuridica complessa: diritti amministrativi e patrimoniali) TITOLI DI MASSA
• NON sono titoli di credito i documenti di legittimazione (es. biglietti di viaggio)
Meccanismo di circolazione dei titoli di credito
• Finzione giuridica: INCORPORAZIONE del diritto nel documento cartolare
• L’incorporazione si ha con l’emissione del titolo sulla base di un rapporto fondamentale tra emittente e primo prenditore (contratto di rilascio)
• Il trasferimento riguarda il “documento” in cui è incorporato il diritto e segue le regole della circolazione dei beni mobili.
Rapporto cartolare
• Si affianca al rapporto fondamentale … • Insieme al rapporto cartolare nasce il “diritto cartolare” che è il diritto di credito incorporato nel documento …
• Il contenuto del rapporto e del diritto cartolare si determina sulla base della lettera del titolo (c.d. PRINCIPIO DI LETTERALITA’)
Principi in tema di circolazione
• Proprietà del titolo = proprietà del “diritto di credito” in esso incorporato.
• Regola “possesso di buona fede vale titolo” (art. 1994 c.c.)
• Possesso qualificato del documento = titolarità del diritto cartolare anche A NON DOMINO
• La posizione di chi acquista è indipendente da quella dell’alienante (acquisto a titolo originario)
Eventuale dissociazione tra “proprietario” e “possessore” del
titolo • Perdita del possesso del titolo da parte del legittimo proprietario.
• Il terzo di buona fede che acquista il possesso del titolo NON è soggetto ad azione di rivendica da parte del proprietario spossessato.
• Possesso materiale del titolo + buona fede + forme prescritte dalla legge = acquisto della titolarità del diritto cartolare
Legittimazione cartolare • Ciò che conta è il possesso e non la proprietà del titolo.
• Il possessore del titolo (in buona fede e nelle forme prescritte dalla legge) è LEGITTIMATO a richiedere la prestazione in esso indicata.
• Art. 1992: il debitore è liberato se paga al possessore, anche se questi non è il titolare (purchè non in dolo/colpa grave).
Possesso “qualificato” • Occorre rispettare le norme specifiche sulla circolazione di quel titolo di credito:
1) titoli al portatore = mero possesso 2) titoli all’ordine = possesso + girata 3) titoli nominativi = possesso + doppia
annotazione del nome dell’acquirente nel registro dell’emittente e sul titolo
• Occorre inoltre che vi sia la buona fede.
Principio di letteralità • Il contenuto del diritto cartolare si determina sulla base di ciò che è scritto sul titolo
• A u t o n o m i a r i s p e t t o a l l a p o s i z i o n e dell’alienante: NON possono essere opposte al possessore ECCEZIONI fondate sul rapporti personali con i precedenti possessori
• ART. 1993 c.c.: distinzione tra eccezioni reali ed eccezioni personali.
• Eccezioni reali sono opponibili verso chiunque.
Eccezioni reali • Eccezioni di forma • Eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo
• Falsità della firma di chi ha emesso il titolo • Difetto di capacità/rappresentanza dell’emittente al momento dell’emissione
• Mancanza delle condizioni per l’esercizio dell’azione (es. levata del protesto).
Eccezioni personali 1) Eccez ion i der ivant i da l rapporto
fondamentale 2) Eccezioni fondate su altri rapporti
personali specifici con un singolo portatore del titolo
3) Eccezione di dolo (exceptio doli) opponibile se si dimostra l’accordo fraudolento …
4) Eccezione personale in senso stretto basata sul difetto di proprietà del titolo opponibile al ladro o al possessore di mala fede
Titoli astratti e titoli causali
• Nei titoli astratti il contenuto del diritto cartolare si desume soltanto dal titolo (c.d. letteralità piena o completa).
• Il rapporto fondamentale non è rilevante per ricostruire il contenuto del diritto.
• Nei titoli causali il contenuto del diritto cartolare si desume, oltre che dal titolo, anche dal rapporto fondamentale (letteralità incompleta o per relationem).
CIRCOLAZIONE: titoli all’ordine • ART. 2008 c.c.: a) consegna del titolo + girata b) serie continua di girate (di cui l’ultima a
favore del possessore del titolo) • La GIRATA è una dichiarazione apposta sul titolo: “per me pagate a ….” può essere:
a) in pieno, se contiene il nome del giratario b) in bianco, se non contiene alcun nome
CIRCOLAZIONE: titoli nominativi • A R T. 2 0 2 1 c . c . : a c q u i s t o d e l l a legittimazione = consegna del titolo + doppia annotazione “sul titolo” e nel “registro emittente”
• MODALITA’ tecniche di circolazione: 1) Transfert: l’emittente annota il nome
dell’acquirente “sul titolo” e nel suo “registro” (art. 2022 c.c.)
2) Girata: annotazione immediata “sul titolo” + s u c c e s s i v a a n n o t a z i o n e “ n e l registro” (art. 2023 c.c.)
AZIONI SOCIETARIE: circolazione • Ti to l i nominat iv i incorporano d i r i t t i d i partecipazione (es. diritti di voto, agli utili..)
• ART. 2355 c.c.: circolano mediante GIRATA autenticata da un notaio.
• Il giratario (possessore in base ad una serie continua di girate) può:
a) chiedere l’annotazione del suo nome nel libro dei soci;
b) esercitare comunque i diritti sociali, anche SENZA annotazione del suo nome nel libro dei soci.
Dematerializzazione dei titoli di massa
• Titoli di massa soggetti a continui SCAMBI (es. azioni quotate)
• Modali tà di trasferimento dei t i tol i complesse e onerose (transfert o girata):
a) sempre necessaria la consegna materiale del titolo (rischio di furto o smarrimento);
b) necessario intervento di un notaio; • Notevole rallentamento della circolazione dei titoli
Dematerializzazione
• Il TITOLO cartaceo scompare o diviene irrilevante nella fase di circolazione.
• C i r c o l a z i o n e N O N p i ù b a s a t a s u l l a “movimentazione fisica” del titolo… … bensì su SCRITTURAZIONI CONTABILI: operazioni di giro da un conto ad un altro. • Oggetto della dematerializzazione: - titoli negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati;
- strumenti finanziari: titoli di massa, azioni, obbligazioni, titoli di stato ecc.
Soggetti coinvolti nel sistema di gestione accentrata
• Soggetti emittenti (società di capitali): emettono i titoli immessi nel sistema
• Monte Titoli s.p.a.: gestisce in modo accentrato i titoli immessi nel sistema
• Intermediari abilitati: effettuano le operazioni per conto dei clienti
• Titolari degli strumenti finanziari: clienti degli intermediari
Forme di dematerializzazione e gestione accentrata
1) G e s t i o n e a c c e n t r a t a n o n dematerializzata: i titoli cartacei esistono e sono depositati presso la Monte Titoli che li gestisce in modo accentrato.
2) Gestione dematerializzata: i titoli cartacei NON vengono più emessi: la Monte Titoli gestisce la circolazione tramite sistemi elettronici di scritturazione (registrazioni contabili elettroniche).
Dematerializzazione obbligatoria - volontaria
• Dematerializzazione OBBLIGATORIA: a) titoli negoziati o destinati alla negoziazione (su
mercati regolamentati o altri sistemi multilaterali di negoziazione);
b) strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante (v. Reg. congiunto 2008)
• Dematerializzazione VOLONTARIA: titoli non negoziati rappresentativi di capitale di rischio (azioni) o di debito (obbligazioni)
Circolazione scritturale
• Il trasferimento avviene tramite semplici scritturazioni sui conti (operazioni di giro)
• La legge equipara, sul piano degli effetti, il trasferimento avvenuto con modalità “scritturali” a quello avvenuto secondo le modalità “cartolari”.
• La “scritturazione sul conto” equivale alla “girata” del titolo (art. 2355, ultimo comma, c.c.).