principi contabili nazionali in tempi di covid-19 · 2020-05-16 · scenario di estrema incertezza,...

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Principi Contabili Nazionali in tempi di Covid-19 14 Maggio 2020

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Principi Contabili Nazionali in tempi di Covid-1914 Maggio 2020

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Agenda del Webinar

1

2

3

Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

Introduzione

L’impatto contabile delle misure contenute nei Decreti Legge ad oggi in vigore

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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

Tra le tematiche contabili rivenienti dalla pandemia globale del COVID-19 possiamo includere

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio01

Strumenti finanziari

04

02Continuità aziendale

05Fondi rettificativi dell’attivo e warningsu operazioni di finanza complessa

03Impairment delle attività non finanziarie

06Incentivi governativi

Fondi per ristrutturazioni e contratti onerosi 07

08Presentazione Conto Economico

09Bilanci intermedi

10Acquisizioni e cessioni

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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio01

Timeline

Chiusura dell’esercizioData di formazione del

bilancio (OIC 29.62)

Eventi

Adeguare l’importo in

bilancio?Informativa in nota?

• Per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 (o antecedentemente), è generalmente appropriato considerare gli effetti derivanti dal COVID-19 come fatti successivi che NON devono essere recepiti nei valori di bilancio.

• Per i bilanci d’esercizio con chiusure successive al 31 dicembre 2019 è necessario comprendere quanto degli impatti del COVID-19 non siano inerenti l’esercizio concluso. Se gli effetti sono materiali, è necessario spiegare la natura dell’evento ed effettuare una stima dei suoi effetti finanziari; le stime non devono essere puntuali ma è preferibile un range.

Non-adjusting events

(OIC 29.59b)

Adjusting events

(OIC 29.59a)

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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

Art. 2423-bis, c. 1, n. 1, del cod.civ.: la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività

Par 22

Significative incertezze –par 22

Necessaria una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per almeno 12 mesi dalla data di bilancio (considerando tutti gli eventi fino alla data di formazione del bilancio OIC 29.59c))

La valutazione delle voci di bilancio: nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo conto del limitato orizzonte temporale residuo, nell’applicazione

dei principi di volta in volta rilevanti, i.e: Riduzione vita utile immobilizzazioni VIU non più determinabile Contratti onerosi, Recuperabilità imposte differite attive, ecc.

Prospettiva della continuità aziendale

02

Valutazione delle voci di bilancio: continuità

Riportare in nota integrativa informazioni su: fattori di rischio, assunzioni effettuate ed incertezze identificate piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

Esplicitare le ragioni per cui tali incertezze siano «significative» le loro ricadute sulla continuità

Non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività (ma non ancora cause di scioglimento ex art 2485 cc) – par 23

Accertata causa di scioglimento ex art 2485 cc – par 24

Bilancio redatto senza prospettiva continuità Valutazioni = par 23, considerando arco temporale più stretto Accertamento causa scioglimento entro data formazione bilancio

Par 21

Continuità aziendale

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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

02Tra le valutazioni da effettuare

Se i risultati attesi (forecast) garantiscano un livello di headroom sufficiente a coprire il rimborso delle finanziamenti disponibili ed il rispetto dei covenants esistenti.

Accesso alle esistenti forme di supporto finanziario (i.e. linee di credito disponibili, government grants).

Nell’effettuare le valutazioni il management è chiamato a tenere in considerazione tutte le informazioni disponibili; ciò richiederà, dato lo scenario di estrema incertezza, di descrivere nelle note le assunzioni alla base delle conclusione (anche in mancanza di significative incertezze sulla continuità aziendale).

Stima dei cash

flow futuri

estremamente

incerta

L’estensione della riduzione della attività operative e la potenziale riduzione futura nella domanda di prodotti e servizi

Le obbligazioni da soddisfare entro i prossimi 12 mesi

Potenziale tensione di liquidità/capitale circolante netto

Continuità aziendale

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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

02 Continuità aziendale – Art 7 DL 23/2020

Art. 7. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

1. . Nella redazione del bilancio di esercizio in

corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle

voci nella prospettiva della continuazione

dell'attività di cui all'articolo 2423bis, c.1, n. 1), del

codice civile puo' comunque essere operata se

risulta sussistente nell'ultimo bilancio di

esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio

2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106

del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di

valutazione e' specificamente illustrato nella nota

informativa anche mediante il richiamo delle risultanze

del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano

anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020

e non ancora approvati.

La situazione anomala che si è determinata comporterebbe (ove si applicassero regole elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) l’obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell’esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati, ed in particolare senza la possibilità di adottare l’ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo.

Relazione illustrativa

Si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.

La norma mira, …, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (…), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima.

Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica, il secondo comma della norma prevede l’estensione della regola di cui al comma 1 anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Resta,…, ferma la previsione di cui all’art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

02 Continuità aziendale - Applicazione DL 23/20

31/12/2019 23/02/2020Approvazione

del bilancio

1. Bilanci chiusi e non ancora approvati al 23/02/2020

Solo se alla data di chiusura esisteva la prospettiva di continuità in base ai par.

21 e 22 dell’OIC 11

Deroga facoltativaConsentito predisporre il bilancio senza il ricorso ai par. 23 e 24 dell’OIC 11 e 59 c) dell’OIC 29

Art. 2423-bis, c. 1, n. 1, del cod.civ.: la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività

Par 22

Necessaria una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per almeno 12 mesi dalla data di bilancio (considerando tutti gli eventi

fino al 31/12/2019)

Par 21

La valutazione delle voci di bilancio: nella prospettiva della continuazione

dell’attività, tenendo conto del limitato orizzonte

temporale residuo, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti,

OIC 11.23 - Non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività

OIC 11.24 - Accertata causa di scioglimento ex art 2485 cc

Bilancio redatto senza prospettiva continuità Valutazioni = par 23, considerando arco

temporale più stretto Accertamento causa scioglimento entro data

formazione bilancio

OIC 29.59c) – fatti che possono incidere sulla continuità aziendale

Valutare se appropriato presupposto della continuità aziendale alla data di redazione del bilancio (e non alla sola chiusura dell’esercizio)

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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

02 Continuità aziendale - Applicazione DL 23/20

2. Bilanci chiusi tra il 23/02/2020 ed il 31/12/2020

Solo se nell’ultimo bilancio esisteva la prospettiva di continuità prevista dai

par 21 e 22 dell’OIC 11, oppurela società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall’Art 7 del Decreto

Legge 23/20

Art. 2423-bis, c. 1, n. 1, del cod.civ.: la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività

Par 22

Necessaria una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per almeno 12 mesi dalla data di bilancio (considerando tutti gli eventi

fino al 31/12/2019)

Par 21

31/12/2019 23/02/2020

Chiusura di bilancio

31/12/2020

Deroga facoltativaConsentito predisporre il bilancio senza il ricorso ai par. 23 e 24 dell’OIC 11 e 59 c) dell’OIC 29

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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

Il DL non altera lerichieste di informazioni dovute nella nota e nella relazione secondo il Framework OIC

02 Continuità aziendale -Applicazione DL 23/20

Riportare se ci si avvale della deroga.

Esito valutazione OIC 11.21, vale a dire presenza continuità nel prossimo

futuro, alla data di approvazione del bilancio

informazioni sugli impatti dei non-adjusting events (rivenienti dal Covid-19)

DescrizioneINFORMATIVA

Le significative incertezze in merito alla continuità aziendale (OIC 11.22),

vale a dire:

le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle

incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed

incertezze.

per quanto possibile, gli eventuali e prevedibili effetti che tali circostanze

producono sulla situazione patrimoniale ed economica della società

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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

02 Continuità aziendale

Art. 6.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente decreto e fino alla data del 31

dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi

nel corso degli esercizi chiusi entro la

predetta data non si applicano gli articoli

2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482bis,

commi quarto, quinto e sesto, e 2482ter del

codice civile. Per lo stesso periodo non opera la

causa di scioglimento della societa' per

riduzione o perdita del capitale sociale di cui

agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e

2545duodecies del codice civile.

Fino alla data 31/12/20 (per fattispecie verificatesi in esercizi chiusi entro 31/12/20)

Inoperatività dei rimedi societari in caso di perdite registrate nel periodo di riferimento, e

l’inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale a causa di perdite.

=> Ciò al fine di consentire alle società di intraprendere gli opportuni provvedimenti successivamente.

Norma Codice Civile sospesa fino al

31.12.2020FattispecieTipologia società

S.p.A. - 2446, c. 2 e 3Riduzione del capitale per

perdite

Società di capitali

S.r.l. - 2482bis,c. 4, 5 e 6

S.p.A. - 2447Riduzione del capitale sociale

al di sotto del limite legaleS.r.l. - 2482ter

S.p.A. e S.r.l. - 2484,c. 1, numero 4)

Cause di scioglimento (riduzione o perdita del cap.

soc.)

2545 duodeciesScioglimento (per riduzione o

perdita del cap. soc.)Società

cooperative

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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

Gamma estremamente ampia di possibili

scenari (i.e. la traiettoria della curva di

ripresa)

Scenari

L'impatto economico della pandemia

dipende da variabili difficili da prevedere

(i.e. lockdown attività commerciali e

personali, la risposta dei cittadini, la curva

di ripresa e la natura ed efficacia

dell'assistenza governativa).

Impatti

Trasformare gli scenari macro-economici

nelle stime dei cash flows

Stima cash-flows

Complessità

La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore.

OIC 9 Paragrafo 16

Trigger events legati al Covid-19

Incremento di costi/business interruptions legate alla supplychain

Riduzione nella domanda di prodotti/servizi della società

Cancellazione o posticipo di ordini da parte dei clienti

Necessità di fornire significativi sconti ai clienti

Clienti importanti in difficoltà finanziaria

Metodo ordinario =

Metodo semplificato

L’approccio semplificato, infatti, condivide le stesse basi concettuali fondanti del modello di base

03 Impairment delle attività non finanziarie

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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

Principi da ricordare nel calcolo del value in use (bilanci in chiusura post 31.12.2019)

Impairment test e COVID-19Comunicazione OIC (maggio 2020) - Bilanci al 31.12.2019

La stima dei flussi di cassa («CFs») e dei tassi di sconto non inficiati da fattori di distorsione e/o non correlati all’attività in questione

La stima dei CFs dovrebbero riflettere un range di possibili risultati, piuttosto che un unico risultato attesoLe proiezioni dei CFs

dovrebbero riflettere le condizioni esistenti alla data di fine periodo (e basati sull’ultimo budget e/o forecast)

Le proiezioni oltre il periodo esplicito dovrebbero essere stimate con un tasso di crescita costante o in calo per gli anni successiviLa stima del WACC dovrebbe

essere il punto di partenza del tasso di attualizzazione

Attenzione alla coerenza dei dati al fine di evitare double-counting

Le assunzioni e le stime utilizzate devono essere coerenti per tutte le valutazioni (i.e. la stima dei ricavi

futuri impatta l’impairment test e la recuperabilità delle DTA)

Ai sensi del paragrafo 61 dell’OIC 29 il COVID-19, essendo un fatto rilevante, va illustrato nella nota integrativa.

Qualora sussistano altri indicatori di perdita e vada quindi effettuato il test di impairment, gli effetti del COVID-19 non devono essere considerati neipiani aziendali utilizzati per determinare il valore d’uso di un’immobilizzazione

Il COVID-19 non deve essere considerato un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31 dicembre 2019

Le medesime conclusioni sono valide anche per i soggetti che possono adottare un approccio semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore, basato sulla capacità di ammortamento.

03 Impairment delle attività non finanziarie

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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

04 Strumenti finanziari – fondo svalutazione crediti

• B III 2 – crediti

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso controllanti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d)-bis verso altri.

• C II – crediti

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Ambito di applicazione

Metodo dell’incurred loss

• Applicando l’OIC 15, un credito deve essere svalutato nell’esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso di valore.

• La svalutazione del credito viene effettuata: i) per ogni singolo credito; ii) a livello di portafoglio; iii) i crediti significativi in modo specifico gli altri per portafoglio.

• La svalutazione crediti a livello di portafoglio.

a) Riconsiderare le precedenti aliquote di svalutazione per riflettere le attuali condizioni di mercato (utilizzo esteso del judgment);

b) l’attuale contesto economico avverso potrebbe rendere le informazioni storiche non rilevanti. Utilizzare i dati più recenti sui default per determinare la % di svalutazione;

c) Il lockdown e le misure del Governo potrebbero ritardare i pagamenti. Analizzare i ritardi di pagamenti temporanei e modificare la matrice di accantonamento;

d) L’attuale incertezza può richiedere di effettuare moltepliciscenari per determinare la perdita attesa anche per i crediti di breve termine;

e) L’incremento dell’incidenza dei default sui singoli crediti potrebbe rendere necessario l’individuazione di sotto-portafoglio di crediti commerciali.

Garanzie ricevute

Crediti assicurati

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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

04 Strumenti finanziari – titoli di debito e partecipazioni

• I titoli di debito e le partecipazioni non immobilizzati sono valutatiin base al minore valore fra il costo (o costo ammortizzato) e il valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato

Titoli e partecipazioni non immobilizzati

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

Comprendere se

esiste un mercato

di riferimento per il

titolo di debito o la

partecipazione

Mercato di riferimento

Utilizzare il valore

puntuale di fine

esercizio è la scelta

meno influenzata

da fattori soggettivi

Valore temporale fisso

Se la quotazione è

influenzata da fattori

esogeni relativi a

situazioni transitorie,

si utilizza una media

Media delle quotazioni

Utilizzare tecniche

valutative che

consentono di

individuare il valore

di mercato

Nessun mercato di riferimento

Titoli e partecipazioni immobilizzati

• I titoli di debito e le partecipazioni immobilizzati sono svalutati se alla data di bilancio risultano durevolmente di valore inferiore al valore di costo

• Titoli di debito

L’importo della perdita di valore è pari è pari alla differenza tra il valore contabile in assenza di riduzione di valore e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si stima di non incassare.

• Partecipazioni

La perdita durevole è determinata confrontando il valore d’iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinando in base ai benefici che si prevede di ricevere.

Cambiamento di destinazione

• Il cambiamento di destinazione è una circostanza rara

• Può essere originato da un cambio di strategia che deve essereformalizzato

• Il trasferimento è rilevato al valore rilevato al momento del trasferimento ai criteri del portafoglio di provenienza

Monitorare i provvedimenti

governativi sulla svalutazione

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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

04 Strumenti finanziari

Proroga dei finanziamenti

Effetti contabili (OIC 19:61 / OIC 19:73)

Modifica sostanziale dei termini del

finanziamento?

Eliminazione contabile del

vecchio debito e rilevazione di

una nuova passività in base al

meccanismo del costo

ammortizzato

Ricalcolare il valore della passività (attualizzazione flussi futuri usando il tasso di interesse

effettivo originario)

Rilevare nel conto economico, come onere o provento finanziario, la differenza tra il valore

rideterminato del debito e il precedente valore contabile (entrambi alla data di

rideterminazione).

SI

NO

Sospensione pagamento rate dei finanziamenti

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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

04 Strumenti finanziari hedge accounting

Relazioni di flussi di cassa futuri

Relazioni di copertura

Flussi di cassa futuri

Fair value hedge

• Se una transazione oggetto di una relazione di copertura di flussi di cassa non è più considerata altamente probabile, ma ci si aspetta che avverrà, la relazione di copertura deve essere cessata prospetticamente. La riserva di flussi di cassa sarà imputata a conto economico contestualmente all’elemento coperto. Le variazioni di fair value dello strumento di copertura successive alla cessazione della relazione saranno iscritte a conto economico.

• Se una transazione oggetto di una relazione di copertura di flussi di cassa non è più considerata altamente probabile ci si attende non si manifesterà, la relazione di copertura deve essere cessata prospetticamente e la riserva andrà immediatamente iscritta a conto economico

• Se la riserva di flussi di cassa futuri è negativa, andrà verificata la sua recuperabilità

• Il lockdown potrebbe portare a liquidare finanziariamente dei contratti che normalmente sono regolati con la consegna fisica dell’elemento non finanziario. Tale situazione potrebbe modificare le considerazioni sull’applicazione della Own Use Exemption.

• L’attuale contesto di mercato potrebbe comportare:

i) decremento dei volumi di vendita o di acquisto;

ii) Posticipazione o cancellazione di emissione di debito;

iii) Posticipazione o cancellazione di business combination.

• Variazioni rilevanti ai flussi di cassa relativi al prezzo di acquisto/vendite di commodity

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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

Fondi per resi di prodotti Fondo svalutazione magazzino Overhead sul valore delle rimanenze

Valutare se il contesto determina un rischio maggiore di resi prodotti in

forza di clausole contrattuali o accordi fra le parti, che implicano di fatto

l’assunzione di un’obbligazione certa con riferimento a prodotti già venduti

alla data di chiusura di bilancio

Comprendere se la pandemia ha determinato fenomeni che comportino una svalutazione dei beni iscritti fra le

rimanenze di magazzino (ordini confermati a prezzi inferiori rispetto a

quelli di carico o prezzi di mercato inferiori rispetto a quelli di carico)

Valutare se il contesto economico e produttivo abbia determinato inefficienze o costi di natura eccezionale che non possono

essere considerati nel computo degli overhead e quindi non possono essere iscritti a rimanenze di magazzino (ma spesati nel periodo in cui sono stati

sostenuti)

Fondi e fondi rettificativi

Operazioni di finanza complessa

Reverse factoring

Valutare la più opportuna classificazione (natura commerciale o finanziaria dell’operazione) – l’ESMA

richiede di fornire un’adeguata informativa sulle transazioni.

Cessione del credito Cessione del magazzino

Effettuare una attenta valutazione, in ottemperanza all’OIC 15, circa l’

identificazione della natura dell’operazione distinguendo tra pro-

soluto e/o pro-solevendo.

Una attenta valutazione di tutte le condizioni contrattuali specifiche deve

essere effettuata prima di poter procedere con la derecognition delle

giacenze

05 Fondi rettificativi dell’attivo e warning su operazioni di finanza complessa

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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

06 Incentivi governativi

OIC 12

OIC 25

Incentivi dipendenti dalla disponibilità di reddito

imponibile (assimilabili al ritardo nel pagamento delle imposte

o ad una riduzione temporanea nelle aliquote) non

espressamente disciplinati dai principi.

Incentivi calcolati e distribuiti senza alcun

collegamento con il reddito imponibile (se non

relativi all’acquisto di attività, rilevati a P&L come «altri

ricavi» o riduzione dei costi oggetto del sussidio)

Da valutare:- Finanziamenti a fondo perduto del governo: è una sovvenzione governativa quando vi è ragionevole certezza del mancato rimborso- Finanziamenti ad un tasso d’interesse inferiore a quello del mercato: vi è un government grant ed il loan è iscritto e valutato secondo OIC 19 (*)

Policy choice

(*) OIC 19.53: Nel caso dei debiti di natura finanziaria, la differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato ai sensi del paragrafo 50 utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra i proventi finanziari o tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l’operazione.

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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

07 Fondi per ristrutturazioni e contratti onerosi

I fondi per ristrutturazioni aziendali sono iscrittiquando il piano di ristrutturazione identifica tral’altro:• l’attività o la parte di attività interessata;• le principali unità operative coinvolte;• la localizzazione, la categoria e il numero

approssimativo dei dipendenti che usufruiranno diindennità per la cessazione anticipata del rapportodi lavoro;

• il costo complessivo da sostenere quando ilprogramma sarà attuato;

• gli aspetti principali del piano sono stati comunicatiagli interessati.

Fondi per ristrutturazioni aziendali

Fondi per contratti onerosi

I costi necessari per adempiere l’obbligazione contrattuale sono rappresentati dal minore tra il costo necessario per l’adempimento del contratto e il risarcimento del danno o la penale derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento.

Attenzione alle clausole che consentono dirisolvere un contratto senza incorrere insanzioni (i.e. cause di "forza maggiore").Se un contratto include una clausola di interruzioneper forza maggiore che può essere ricondotta allapandemia di COVID-19, è possibile che il contrattonon sia oneroso perché l'entità può evitare ulterioriobblighi in caso di risoluzione anticipata.

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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

08 Presentazione Conto Economico

L’articolo 2423-ter, c. 3, del cod. civ. prevede che “devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425”. Tenuto conto dell’analiticità degli schemi obbligatori del bilancio e dell’inserimento negli schemi di voci di chiusura, la necessità di aggiungere voci non previste dagli schemi si dovrebbe presentare di rado.

OIC 12

par. 15

L’impatto del Covid-19 è macroeconomico e influenza tutte le entità.

Potrebbe dare origine a costi specifici (e.g. impairment), tuttavia ci

possono essere conseguenze più generali, quali una prolungata riduzione

del fatturato.

Le norme del cod. civ. richiede l’indicazione circa “l’importo e la natura dei

singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”.

L’obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore del bilancio di

apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l’eccezionalità

della loro entità o della loro incidenza sul risultato d’esercizio, non sono

ripetibili nel tempo.

OIC 12

par. 115

L’identificazione degli effetti del Covid potrebbe

richiedere assunzioni arbitrarie. Non appropriato

presentare dati “pro-forma” come se il Covid non

fosse accaduto

Ogni informazione addizionale che si vuole includere per spiegare

gli effetti del Covid dovrebbe essere inclusa nella nota integrativa

È proibito creare righe addizionali per qualificare elementi del conto economico come “straordinari”

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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

Going concern

I requisiti informativi già discussi, si applicano anche ai

bilanci infrannuali

Rilevazione e misurazione

• Stessi criteri di rilevazione e valutazione rispetto ad un bilancio annuale

• La frequenza dei reporting non dovrebbe influire sulla misurazione dei risultati annuali

• Rispetto di specifici criteri di valutazione per premi di fine anno e rimanenze di magazzino

• Non tutti gli eventi successivi alla data del bilancio intermedio saranno necessariamente considerarsi adjusting events

Imposte dell’esercizio

A causa dell’incertezza le società potrebbero utilizzare una media ponderata delle aliquote delle diverse giurisdizioni e/o delle diverse tipologie di reddito attese per il periodo annuale, se l’approssimazione è ragionevole e non si discosta significativamente dall’uso di aliquote effettive.

Informativa

Covid-19 potrebbe richiedere:• Adeguamento rimanenze al NRV;• Perdite durevoli di valore delle

immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie;

• Variazione del fair value degli strumenti finanziari derivati;

• Qualsiasi inadempienza o violazione di un contratto di finanziamento;

• Riconoscimento di contratti onerosi;

• Variazioni di attività o passività potenziali.

09 Bilanci intermedi

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L’identificazione della data di acquisizione è fondamentale e potrebbe non coincidere con la data di Closing dell’operazione. Le aziende devono valutare attentamente i fatti e le circostanze per stabilire la data di acquisizione.

La data di acquisizione del controllo è quella tecnicamente da utilizzare ai fini della redazione del bilancio consolidato. Solo nel caso non siano disponibili le informazioni necessarie alla data di acquisizione, si utilizza la data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.

Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali

La pandemia del COVID-19 potrebbe causare ritardi nella chiusura delle transazioni finanziarie, ivi incluse le acquisizioni (attenzione anche alle clausole di Material Adverse Change)

Acquisizioni e cessioni10

Acquisizioni

Cessioni

Alcune società avevano l’intenzione di alienare degli assets prima della pandemia, ma adesso faticano a trovare un acquirente.A condizione che il ritardo sia causato da eventi o circostanze al di fuori del controllo dell’azienda e vi sia sufficiente evidenza che l’azienda rimanga impegnata nel suo piano di vendere l’asset, tale estensione oltre l’esercizio non preclude la classificazione dell’asset nell’attivo circolante.Se invece tale classificazione non rispecchia più le intenzioni del management allora sarà necessario rimuovere l’asset dall’attivo circolante in modo prospettico.

Altre società potrebbero voler vendere asset per raccogliere liquidità a seguito Covid-19.

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L’impatto contabile delle misure contenute nei Decreti Legge ad oggi in vigore

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Art 13 del DL 23 2020

Fondo centrale di garanzia per

le PMI :

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l’importo massimo garantito per singola

impresa è elevato a 5 milioni di euro per

singola impresa con meno di 499

dipendenti; c) per gli interventi di

garanzia diretta, la percentuale di

copertura è pari al 90 per cento.

Art 5 del DL 18 2020

Finanziamenti mediante

contributi a fondo perduto e in conto

gestione, nonché finanziamenti agevolati,

alle imprese produttrici di dispositivi medici

e dispositivi di protezione individuale.

Art 65 del DL 18 2020

Credito d’imposta per il 60%

dell’ammontare dei canoni di locazione

relativi a marzo 2020 per immobili di

categoria C/1, a favore di soggetti

esercenti attività d’impresa

Art 43 del DL 18 2020

Erogazione di contributi alle

imprese per la sicurezza ed il

potenziamento dei presidi sanitari

finalizzati al sostegno della continuità, in

sicurezza, dei processi produttivi.

Credito d’imposta - Ambito dell’ OIC 12 Il minor tasso di interesse di cui si

beneficia per effetto delle garanzie è un

contributo – Ambito OIC 12 o dell’OIC

19

Ambito dell’OIC 12

Art 64 del DL 18 2020

Credito d’imposta per il 50%

delle spese di sanificazione, fino a un

importo massimo pari a euro 20.000

L’impatto contabile delle misure contenute nei Decreti Legge ad oggi in vigore

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Art 55 del DL 18 2020

In caso di cessione a titolo oneroso di crediti

deteriorati entro il 31 dicembre 2020 vi è la possibilità di

trasformare in crediti d’imposta le DTA derivanti da (i) perdite

fiscali e (ii) eccedenze

ACE. I crediti di imposta così ottenuti possono essere portati in

compensazione, ceduti ovvero richiesti a rimborso

Le perdite fiscali e l’eccedenza ACE possono essere considerate per un ammontare massimo non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti

20%

Le DTA possono essere convertite in credito d’imposta anche se non sono state iscritte in bilancio

Poiché entrambe le posizioni soggettive sono scomputabili unicamente dal reddito d’impresa imponibile, ne discende che il credito d’imposta riguarda solo l’IRES

IRES

Art 66 del DL 18 2020

deducibilità dal reddito di impresa delle erogazioni

liberali in denaro e natura effettuate nell’anno 2020

L’impatto contabile delle misure contenute nei Decreti Legge ad oggi in vigore

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L’impatto contabile delle misure contenute nei Decreti Legge ad oggi in vigore

Art 56 del DL 18 2020

limiti alla revoca degli affidamenti bancari,

sospensione dei pagamenti di mutui e leasing e il potenziamento

del Fondo di Garanzia.

Aventi diritto -> PMI: aziende che occupano meno di 250

dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro

oppure il cui totale di attivo di Stato Patrimoniale annuo non

supera i 43 milioni di euro.

La concessione della moratoria non è subordinata ad alcun

parere deliberante da parte degli istituti di credito.

Assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le

imprese e le banche.

MORATORIA EX-LEGE

Proroga fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020

Sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale.

Possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29/02/20 o quelli alla data del 17/03/20, se superiori. Gli importi accordati non possono essere evocati fino al 30/09/20;

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L’impatto contabile delle misure contenute nei Decreti Legge ad oggi in vigore

Moratoria ABI

Le Mid e Large Cap italiane, non essendo state

incluse nella moratoria ex lege come definita nel Decreto 23/20

Liquidità dell’8 Aprile, dovranno ricorrere ad accordi bilaterali con

gli Istituti di credito.

• La moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e

medie imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica.

• La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate

dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno (gli

interessi devono essere corrisposti)

• l’allungamento dei mutui, dei finanziamenti per una durata

massima pari al 100% del piano residuo mentre per i

finanziamenti a breve termine l’allungamento è previsto in

massimo 270 giorni.

Accordi Bilaterali per Mid e Large Cap. Moratoria ABI per le PMI

Non trattandosi di una moratoria ex lege la proposta di sospensione ai pagamenti e/o all’allungamento della durata sarà soggetta all’approvazione del comitato crediti dell’ente finanziatore. La moratoria prevista dall’ articolo 56 non sembrerebbe preclusiva a un successivo utilizzo della moratoria Abi, nelle tempistiche residue.

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L’impatto contabile delle misure contenute nei Decreti Legge ad oggi in vigore

Art 1 del DL 23 2020

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle

imprese

• Tasso di interesse applicato inferiore a quello normalmente

applicato ai finanziamenti non garantiti.

• Preammortamento di 2 anni.

• Spese di istruttoria: transaction costs;

• La garanzia comporta il pagamento di una fee variabile

lungo la durata del finanziamento.

Art 11 del DL 23 2020

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di

credito (vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi

prima della data di entrata in vigore del decreto) sino al 30 aprile

Art 13 del DL 23 2020

Fondo centrale di garanzia per le PMI: a) la garanzia

è concessa a titolo gratuito; b) l’importo massimo garantito per

singola impresa è elevato a 5 milioni di euro per singola impresa

con meno di 499 dipendenti; c) per gli interventi di garanzia

diretta, la percentuale di copertura è pari al 90 per cento.

Per i soggetti debitori il costo ammortizzato dovrebbe considerare tutti i cash-flows in uscita per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e la fee sulla garanzia

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Articoli che non dovrebbero comportare tematiche contabili di rilievo

Art 6 del DL 23 2020

Disposizioni temporanee in

materia di riduzione del capitale.

Fino alla data del 31.12.2020 non si

applicano le disposizioni degli articoli 2446

CC e 2447 CC (Società per Azioni), 2482-

bis CC commi quarto, quinto e sesto,

2482-ter CC, 2484 primo comma (Società

a responsabilità limitata) relative alla

diminuzione del Capitale di oltre un terzo

in conseguenza di perdite (convocazioni

assemblea e riduzione capitale esercizio

successivo).

Impatti di informativa

Estensione delle misure

speciali in tema di

ammortizzatori sociali per tutto il

territorio nazionale (DL 18 2020)

• Norme speciali per trattamento di

integrazione salariale e assegno

ordinario (Art. 19)

• Trattamento di integrazione salariale

per le aziende che si trovano già in

Cassa integrazione straordinaria (Art.

20)

• Trattamento di assegno ordinario per i

datori di lavoro che hanno trattamenti

di assegni di solidarietà in corso (Art.

21)

• Nuove disposizione per la Cassa

integrazione in deroga (Art. 22)

Art 63 del DL 23 2020

Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente,

con un reddito complessivo dell’anno

precedente non superiore a 40.000 euro,

spetta un premio che non concorre alla

formazione del reddito, per il mese di

marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare

al numero di giorni di lavoro svolti nella

propria sede di lavoro nel predetto mese.

Effetto contabile unicamente patrimoniale

(Iscrizione debito nei confronti del

dipendente e credito nei confronti

dell’Erario) per via del meccanismo del

sostituto d’imposta

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Articoli che non dovrebbero comportare tematiche contabili di rilievo

Art 8 del DL 23 2020

Disposizioni temporanee in

materia di finanziamenti alle Società.

Ai finanziamenti effettuati a favore delle

società da parte dei soci dalla data di

entrata in vigore del decreto e sino al 31

dicembre 2020 non si applicano gli articoli

2467 e 2497 quinquies del codice civile

(postergazione)

Art 14 del DL 23 2020

Ampliamento, fino a fine 2020,

dell’operatività del Fondo di garanzia per

l’impiantistica sportiva di cui all’art. 90,

comma 12, della legge 289/2002

includendo anche i finanziamenti per le

operazioni di liquidità, che attualmente ne

sono esclusi. La dotazione del Fondo è

incrementata di 30 milioni di euro per il

2020

Art 2 del DL 23 2020

Misure per il sostegno

all'esportazione, internazionalizzazione e

agli investimenti delle imprese.

La contribuzione diretta da parte dello

Stato consentirà di poter assicurare

operazioni di interesse strategico e di

ammontare rilevante e permetterà a Sace

di liberare liquidità per incrementare il

supporto all’economia nazionale

Art 18-19 del DL 23 2020

Viene prevista la proroga dei

termini per:

• Versamenti tributari e contributive;

• Ritenute sui redditi di lavoro autonomo

+ provvigioni

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Decreto Rilancio 13 Maggio 2020

Art

27

Disposizioni in materia di

versamento dell'IRAP

Per le imprese, con un volume di

ricavi non superiore a 250 milioni,

e i lavoratori autonomi, con un

corrispondente volume di compensi,

non sono dovuti i versamenti del

saldo dell’IRAP 2019 né della

prima rata (40%) dell’acconto

dell’IRAP 2020.

Rimane l’obbligo di versamento degli

acconti 2019.

L’esenzione non si applica a banche,

altri enti e società finanziari nonché

per le imprese di assicurazione, le

Amministrazioni e gli enti pubblici.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di

medie dimensioni

Le entità che hanno subito una riduzione di ricavi non inferiore al 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile del 2019, che hanno deliberato entro il 31/12/2020 un aumento di capitale non inferiore a 250M possono beneficiare di crediti di imposta:• 20% dei conferimenti in denaro effettuati per

l’aumento di capitale;• 50% delle perdite risultanti dal bilancio 2020, che

eccedono il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale effettuato

Istituzione del «Fondo PMI» finalizzato alla sottoscrizione di obbligazioni di titoli di debito, per un ammontare massimo pari al minore tra:• Tre volte l’importo dell’aumento di capitale;• 12,5% dei ricaviVincoli:• non deliberare fino all’integrale rimborso degli

Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;

• destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;

• fornire al Gestore un rendiconto periodico.Art

29

Art

28Contributi a fondo perduto

Contributo a fondo perduto riconosciuto ai titolari di reddito agrario con fatturato 2019 non superiore ai 5M, per cui i ricavi di aprile 2020 siano inferiori a 2/3 del fatturato di aprile 2019. Il contributo è determinato applicando la seguente percentuale alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019:• 20% per i soggetti con ricavi 2019

inferiori a 400.000 Euro;• 15% per i soggetti con ricavi 2019

compresi tra 400.000 Euro e 1 milione;

• 10% per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 1 milione e 5 milion1.

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Decreto Rilancio 13 Maggio 2020

Art

45 Voto plurimo nelle società con azioni

quotate in mercati regolamentati

Modifica all’art 2351 comma 1-3

1. Gli statuti possono prevedere

l’emissione di azioni a voto

plurimo. Gli statuti non possono

tuttavia disporre la maggiorazione del

voto in dipendenza del possesso delle

azioni in capo al medesimo soggetto

o di altre condizioni non meramente

potestative concernenti il titolare

delle azioni

2. l’introduzione di una categoria di

azioni a voto plurimo è

validamente approvata con le

maggioranze previste dagli

articoli 2368 e 2369 del codice

civile, a condizione che non vi sia il

voto contrario della maggioranza dei

soci presenti in assemblea diversi dal

socio o dai soci che detengono, anche

congiuntamente, la partecipazione di

maggioranza anche relativa.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non

abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito

• Per le imprese con fatturato sino a 5M, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dei canoni di locazione per immobili non a uso abitativo, commisurato agli importi versati nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020.

• Il credito spetta nella misura del 30% in caso di contratti di affitto di azienda che includono almeno 1 immobile a uso non abitativo, destinato all’attività produttiva;

• Ai soggetti locatari, il credito d’imposta spetta se hanno subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

• Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo precedente.

• Il credito d’imposta può essere ceduto al locatore a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Art

31

Art

57Incentivi agli investimenti in aumenti

di capitale in imprese danneggiate da

epidemia COVID-19

Per l’anno 2020, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, il 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più imprese o stabili organizzazioni di imprese con fatturato tra 5 M€ e 50 M€, danneggiate dall’epidemia COVID-19 (riduzione del fatturato nel periodo Marzo – Aprile 2020 di oltre il 33% rispetto allo stesso periodo precedente).

L'investimento massimo deducibile non può eccedere l'importo di 1,8 M€. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

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Decreto Rilancio 13 Maggio 2020

Art

33Riduzione degli oneri delle bollette

elettriche

• Riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema« per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020

• Rideterminazione delle tariffe di distribuzione e misura dell’energia elettrica al fine di:

• azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione

• Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza superiore a 3,3 kW, applicazione di una potenza “virtuale” pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.

Misure a favore degli aumenti di

capitale

Sino alla data del 31 dicembre 2020, a

condizione che sia rappresentata

almeno la metà del capitale sociale, non

si applica la maggioranza rafforzata

del voto favorevole di almeno due terzi

del capitale rappresentato in assemblea

alle deliberazioni aventi ad oggetto:

• gli aumenti del capitale sociale con

nuovi conferimenti in natura o di

crediti

• l’introduzione nello statuto sociale

della clausola che consente di

escludere il diritto di opzione

• l’attribuzione agli amministratori della

facoltà di aumentare il capitale

sociale.

Art

45-bis

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Matteo OgliariPartner | Deloitte Financial Instruments [email protected]

Massimiliano SempriniPartner | DeloitteIFRS [email protected]

Luca MorettoDirector | Deloitte Complex Accounting Audit & [email protected]

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Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

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