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OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE DI BENI
E SERVIZI GENERICI E
MODELLI INTRASTAT
3 – 12 – 26 maggio 2016
Relatore:
Giovanni Montesanto – esperto doganale
Art. 13, comma 4
DPR 633/72
Operazioni in valuta estera
La nuova versione del comma 4 dell’art. 13, relativo al computo dei
corrispettivi e delle spese in valuta – in mancanza dell’indicazione in
fattura del giorno di effettuazione dell’operazione – introduce un nuovo
criterio sussidiario rappresentato dal giorno di emissione della fattura.
Il nuovo criterio facilita quindi la determinazione del cambio da utilizzare ai
fini della determinazione della base imponibile iva.
Resta confermato il computo residuale in base al cambio del giorno
antecedente più prossimo, in assenza delle indicazioni sopra descritte.
La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare,
può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla B.C.E.
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Art. 17, comma 2
DPR 633/72
Inversione contabile (reverse charge)
L’attuale formulazione dell’art. 17, comma secondo, prevede che “Gli obblighi
relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio
dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2,
lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso
di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo
stabilito in un altro Stato membro dell’U.E., il cessionario o committente
adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni
degli articoli 46 e 47 del D.L. 331/93.
Quindi l’art. 17, dal 1° gennaio 2013, dispone, in capo al soggetto passivo
stabilito in Italia l’obbligo di:
integrare la fattura che ha ricevuto dal fornitore/prestatore UE per tutti gli
acquisti di beni/servizi territorialmente rilevanti in Italia.
emissione dell’autofattura in caso di acquisto di beni o servizi
territorialmente rilevanti in Italia da fornitori stabiliti in Paesi extra-UE.
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Art. 17, comma 2
DPR 633/72
Inversione contabile (reverse charge)
Adempimenti
Pertanto, il committente/cessionario nazionale, relativamente alle prestazioni rese dal
fornitore/prestatore UE dovrà:
(art. 46 D.L. 331/93). – Numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con
l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che
concorrono a formare la base imponibile dell’operazione espressi in valuta estera,
nonché dell’ammontare dell’IVA;
(art. 47, 1° comma, 1° periodo D.L. 331/93) annotare la fattura, già integrata,
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con
riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA vendite (art. 23, DPR
n. 633/1972), secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del
corrispettivo dell’operazione espresso in valuta estera;
annotare la fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti
(articolo 25, DPR n. 633/1972), al fine di esercitare la detrazione eventualmente
spettante (articolo 47, comma 1, terzo periodo D.L. 331/93);
emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione - nel caso di mancata ricezione della fattura del
fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione - ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese
precedente (art. 46, comma 5, e 47, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 331/93).4
Art. 17, comma 2
DPR 633/72
Inversione contabile (reverse charge)
Precisazione
Con risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010, l’Agenzia Entrate, ha precisato che
l’IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente
rilevanti ai fini dell’imposta in Italia – rese da soggetti stabiliti in un altro Stato
membro UE – deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, se
soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l’applicazione del meccanismo del
reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in
Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.
Pertanto l’art. 17, secondo comma, “esclude che il cedente o prestatore non
residente sia tenuto all’emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di
annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo IVA italiano”.
Tuttavia è stato consentito che, in relazione ad una cessione interna, il
rappresentante fiscale di un soggetto estero possa – per proprie esigenze -
emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento non
rilevante ai fini dell’IVA, con indicazione della circostanza che l’imposta afferente
tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente.
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Emissione della fattura
Art. 21 D.P.R. 633/72
In materia di fatturazione l’art. 21, 1° comma, stabilisce totale equiparazione del
documento elettronico a quello cartaceo a seguito della modifica dell’art. 217 della
Direttiva 112/2006/CE il quale recita:
“Ai fini della presente direttiva per «fattura elettronica» s'intende una fattura
contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in
formato elettronico”.
Art. 21 comma 4: La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è
consegnato o spedito all’altra parte.
Art. 21 comma 5: La fattura di cui all’art. 17, secondo comma, primo periodo
(autofattura) è emessa in unico esemplare.
L’art. 21, 2° comma lett. f), stabilisce l’obbligatorietà dell’indicazione della P.IVA del
cessionario o committente nazionale o comunitario o il codice fiscale del soggetto
nazionale che agisce in veste di privato (consumatore finale).
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Contenuto della fatturaArt. 21 comma 2° D.P.R. 633/72 (art. 226 Direttiva 112/2006)
La fattura deve contenere le seguenti informazioni:
a) Data di emissione;
b) Numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto
cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione
per i soggetti non residenti;
d) Numero di partita iva del soggetto cedente o prestatore;
e) Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto
cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
f) Identificazione del soggetto cessionario o committente:
N. di partita iva;
N. di identificazione iva in caso di soggetto passivo stabilito in altro Paese UE;
Codice fiscale in caso di soggetto privato residente nel territorio dello Stato.
g) Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione
h) Corrispettivi per la determinazione dell’imponibile (compresi beni ceduti a titolo di sconto, premio
abbuono art. 15, 1° comma, n. 2);
i) Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto premio o abbuono
l) Aliquota iva, imponibile e ammontare dell’imposta arrotondati al centesimo di euro;
m) In caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto:
Data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri;
Numeri dei chilometri percorsi o delle ore navigate.
n) Annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o
committente ovvero da un terzo7
Emissione della fattura in valuta estera
Art. 21 D.P.R. 633/72In materia di fatturazione la legge di stabilità ha riformulato l’art. 21, 3° comma, del DPR
633/72 eliminando dall’ultimo periodo:
“…… gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta
purché l’imposta sia indicata in euro”
Per effetto di tale modifica l’Agenzia delle entrate, con circolare 12/E del 3 maggio 2013, ha
sostenuto l’impossibilità di emettere fatture in valuta estera, disponendo l’applicazione della
regola generale: indicazione in fattura dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al
centesimo di euro (art. 21, comma 2° lett. l).
Tale impostazione contrasta con:
a) Direttiva 112/2006 art. 230: Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in
qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso
nella moneta nazionale dello Stato membro utilizzando il meccanismo del tasso di
conversione di cui all'articolo 91
b) Direttiva 45/2010: nuove regole aventi lo scopo di promuovere e di semplificare le
norme in materia di fatturazione
Pertanto è orientamento generale che risulta ancora possibile emettere fattura recanti
importi in valuta estera, a condizione che la stessa contenga la relativa conversione in euro.
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Emissione della fatturaArt. 21 D.P.R. 633/72
Comma 4, 1° periodo
La fattura e' emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma
dell'articolo 6 del D.P.R. 633/72:
1° comma: Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della
stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o
spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o
costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1 e 2
(vendite con riserva di proprietà le locazioni con clausola di trasferimento della
proprietà vincolante per ambedue le parti) dell'art. 2, si considerano effettuate nel
momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo
il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
3° comma: Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del
pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo
periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di
carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
4° comma: Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti
commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in
parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente
all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.9
Emissione della fattura
Art. 21 D.P.R. 633/72
In generale la fattura può, indistintamente, essere emessa in formato:
cartaceo (fattura cartacea o analogica)
elettronico (fattura in formato elettronico e fattura elettronica)
Attualmente, solamente per le operazioni attive rese nei confronti della
Pubblica Amministrazione, vige l’obbligo dell’emissione della fattura
elettronica.
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Emissione della fattura
Fattura cartacea
Art. 21, 1° comma D.P.R. 633/72
La fattura cartacea o analogica si ha per emessa all'atto della sua
consegna o spedizione al destinatario.
È redatta in due esemplari di cui uno deve essere spedito o
consegnato al cessionario o committente dell’operazione.
Può essere inviata anche tramite fax o posta elettronica (e-mail).
In quest’ultimo caso essa deve essere materializzata dal destinatario
nel momento in cui è ricevuta e prende il nome di “fattura in formato
elettronico”.
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Emissione della fattura
Fattura elettronica
art. 21 comma 1 DPR 633/72
Per fattura elettronica s’intende la fattura che è stata emessa e
ricevuta in qualunque formato elettronico, il cui ricorso è subordinato
all’accettazione da parte del cessionario o committente
dell’operazione.
La fattura elettronica s’intende emessa al momento della sua:
trasmissione, o
messa a disposizione del destinatario.
I soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato possono incaricare
terzi soggetti, anche residenti all’estero, di emettere per loro conto la
fattura.
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Registrazione della fattura
Art. 23 D.P.R. 633/72
1° comma
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Tutte le fatture devono essere annotate sul registro delle fatture
emesse, nel seguente modo:
Fatture immediate: entro 15 giorni dalla data di emissione
esempio fattura emessa il 10 febbraio registrazione entro il
25 febbraio;
Fattura differita: entro il termine di emissione della fattura
stessa (cioè entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione)
esempio beni spediti il 25 febbraio, emissione fattura il 10
marzo registrazione entro il 15 marzo e con riferimento al
mese di effettuazione dell’operazione (febbraio).
Emissione della fattura – Art. 21 co. 4 ultimo periodo
DEROGHE
art. 21
DPR 633/72 Tipo operazione
Fatturazione termine di
Emissione Registrazione
Comma 4
lett. a)
Cessioni di beni la cui consegna o
spedizione risulta da DDT o da altro
documento idoneo a identificare i soggetti tra
i quali é effettuata l'operazione
Emissione di una sola
fattura, recante il
dettaglio delle operazioni,
entro il giorno 15 del
mese successivo a
quello di effettuazione
delle operazioni
Entro il termine di emissione e
con riferimento al mese di
effettuazione delle operazioni.
art. 23, 1° comma,
ultimo periodo
DPR 633/72
Prestazioni di servizi individuabili attraverso
idonea documentazione, effettuate nello
stesso mese solare nei confronti del
medesimo soggetto
Comma 4
lett. b)
Cessioni di beni effettuate dal cessionario
nei confronti di un soggetto terzo per il
tramite del proprio cedente
Emissione della fattura
entro il mese
successivo a quello
della consegna o
spedizione dei beni
Entro 15 giorni e con
riferimento alla data della loro
emissione.
art. 23, 1° comma, primo
periodo DPR 633/72
comma 4
lett. c)
Prestazioni di servizi generici non soggette
all’imposta (art. 7 ter) rese a soggetti passivi
stabiliti nel territorio di un altro Stato membro
Emissione della fattura
(o autofattura per i servizi
ricevuti) entro il giorno
15 del mese successivo
a quello di effettuazione
dell'operazione
Entro il termine di emissione e
con riferimento al mese di
effettuazione delle operazioni.
art. 23, 1° co. ultimo periodo
DPR 633/72Comma 4
lett. d)
Prestazioni di servizi generici (art. 7 ter)
rese o ricevute da soggetti passivi extra-UE
Prestazioni di servizi diversi da quelli
generici di cui all’art. 7 ter (servizi specifici
art. 7 quater e 7 quinquies)
Emissione della fattura al
momento di effettuazione
dell’operazione.
(art. 6 commi 3 e 4
DPR 633/72)
Entro 15 giorni e con
riferimento alla data della loro
emissione.
Art. 23, 1° comma, primo
periodo DPR 633/72
14
Art. 21
Comma 6 DPR 633/72
Obbligo di emissione della fattura
per le operazioni territoriali
Il nuovo comma 6 dell’articolo 21 del DPR 633/72 contiene un elenco particolareggiato delle
annotazioni da riportare in fattura, prevedendo come eventuale e, quindi, non più obbligatorio il
richiamo alla disposizione nazionale o comunitaria. Infatti l’art. 226 della Direttiva 112/2006,
riguardante il contenuto della fattura, specifica l’obbligatorietà ai fini iva dell’indicazione:
al punto 10 bis della dicitura “autofatturazione” se l'acquirente/destinatario che riceve una
cessione/prestazione emette una fattura in luogo del fornitore/prestatore,
al punto 11 in caso di esenzione, del riferimento alla disposizione applicabile della Direttiva
112/2006 o alla disposizione nazionale corrispondente
al punto 11bis la dicitura “inversione contabile” se l’acquirente/destinatario è debitore
dell’imposta
ai punti 13 e 14 la dicitura “regime del margine” rispettivamente per le operazioni in regime
del margine per le agenzie di viaggio e per l’applicazione di uno dei regimi speciali applicabili
ai beni di occasione e agli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.
L’indicazione eventuale in fattura della norma nazionale o comunitaria riguarda anche le:
Operazioni nazionali in “reverse charge” (art. 17 co. 5 e 74 co. 7 del Dpr 633/72):
art. 17 co. 5 cessioni di oro da investimento e materiali d’oro e semilavorati
art. 74 co. 7 cessioni di plastica, rottami ferrosi, stracci, carta, pelli, vetri, gomma, pallet
recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo
Cessioni intracomunitarie (art. 46 co. 2 D.L. 331/93 emissione della fattura)
Le operazioni elencate nel comma 6 bis dell’art. 21 del Dpr 633/72, cioè le operazioni non
soggette all’imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7 septies.15
Obbligo emissione fattura per operazioni territoriali
senza addebito d’imposta
OPERAZIONI CON OBBLIGO EMISSIONE FATTURA
SENZA ADDEBITO D’IMPOSTA
INDICAZIONE IN FATTURA
Annotazione
obbligatoria
Eventuale norma nazionale
o comunitaria
Art. 21
comma 6
DPR 633/72
Lett. a)
Cessioni relative a beni in transito o
depositati in luoghi soggetti a vigilanza
doganale non soggette all’imposta
Operazione non
soggetta
Art. 7-bis
DPR 633/72
(art. 161 Direttiva 112/2006)
Lett. b)
Operazioni non imponibili per esportazioni
definitive, operazioni assimilate
all’esportazione, servizi internazionali e
cessioni a viaggiatori extra-UE
Operazione non
imponibile
Art. 8, 8-bis, 9 e
38-quater
DPR 633/72
(Art. 146-147 Direttiva 112/2006)
Lett. c)Operazioni esenti di cui all’art. 10 ad
eccezione di quelle indicate al. n. 6 Operazione esente
Art. 10
DPR 633/72
(art. 135 Direttiva 112/2006)
Lett. d)Operazioni soggette al regime del
margine
A seconda dei casi
regime del margine per:
- beni usati
- oggetti d’arte
- oggetti d’antiquariato o
da collezione
D.L. n. 41/95
modificato con
Legge n. 85/1995
(art. 313 Direttiva 112/2006)
Lett. e)
Operazioni effettuate dalle agenzie di
viaggio e turismo soggette al regime del
margine
Regime del margine –
agenzie di viaggio
Art. 74-ter
DPR 633/72
(art. 306 Direttiva 112/2006)
Art. 17 comma 5 e
art. 74 comma 7
DPR 633/72
Operazioni interne
in regime di “reverse charge”Inversione contabile
Art. 17 commi 5
e art. 74 commi 7-8 DPR 633/72
(art. 199 Direttiva 112/2006)
Art. 46 co. 2
D.L. 331/93Cessioni intracomunitarie
Operazione non
imponibile
Art. 41 D.L. 331/93
(art. 138 Direttiva 112/2006)
16
Obbligo emissione fattura
per operazioni non territoriali
Tipo operazione
DPR 633/72Committente
FATTURAZIONE
Obbligo Indicazione Riferimento normativo
Servizio generico
Art. 7 ter
Soggetto passivo UE SI Inversione contabileArt. 21, comma 6 bis
lett. a)
Soggetto passivo
extra-UESI Operazione non soggetta
Art. 21, comma 6 bis
lett. b)
Servizi specifici
rilevanti in altro
Stato membro
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Articoli
da 7 quater
a 7 septies
Soggetto passivo UE
SI
Inversione contabile se il committente è
debitore dell’imposta nello Stato in cui
l’operazione è territoriale in quanto opera
il meccanismo del reverse charge.
Art. 21, comma 6 bis
lett. a)
NO
Se la prestazione è eseguita all’interno di un Paese dove non opera il
meccanismo del “reverse charge” . In tal caso il prestatore italiano ha
l’obbligo di emettere la fattura nello Stato membro di esecuzione del
servizio, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale ,
assoggettando ad imposta la prestazione.
Oppure ad esempio: Per servizi di catering o manutenzione immobili
eseguiti in Francia con committente soggetto passivo tedesco.
Soggetto extra-UE
NO
Nei casi in cui il prestatore del servizio ha l’obbligo di emettere la
fattura nello Stato membro in cui l’operazione è territoriale:
es. servizio catering: imponibilità nel luogo di esecuzione del
servizio
es. manutenzione immobile: imponibilità nel Paese in cui si trova
l’immobile
Soggetto privato IT –
UE ovvero extra-UE
Servizi specifici
rilevanti in altro
Paese extra-UE
Articoli
da 7 quater
a 7 septies
Soggetto passivo UE
ovvero extra-UE
SI Operazione non soggettaArt. 21, comma 6 bis
lett. b)Soggetto privato IT- UE
ovvero extra-UE 17
Obbligo emissione fattura
per operazioni non territoriali
Tipo operazione
DPR 633/72Cessionario
FATTURAZIONE
Obbligo indicazione Riferimento normativo
Cessione di beni
estero su estero
art. 7 bis
esistenti in altro
Stato membro
dove rimangono
Soggetto passivo UE
SI
“Inversione contabile” se il
cessionario, soggetto passivo, è
debitore dell’imposta nello Stato in cui
l’operazione risulta territoriale, in
quanto in tale Stato opera in via
generalizzata il “reverse charge” (es.
Francia). (*)
Es. soggetto nazionale acquista in
Francia beni che rivende a clienti
francesi, soggetti passivi.
Art. 21, comma 6 bis
lett. a)
NO
Nel caso in cui vi è l’obbligo di emissione della fattura nello Stato
membro in cui l’operazione è territoriale, in quanto in tale Paese non
opera il “reverse charge” (*)
Es. un soggetto italiano effettua una cessione locale di beni
territorialmente rilevante in Germania (in quanto acquistati da un
fornitore tedesco e venduti a cliente tedesco). In tal caso il soggetto
italiano dovrà fatturare la cessione con iva, previa identificazione
diretta o nomina di rappresentante fiscale, non risultando il cliente
tedesco debitore dell’imposta perché in Germania non opera il
“reverse charge”.
Cessioni di beni
estero su estero
art. 7 bis
esistenti in Paese
extra-UE
Soggetto passivo UE
SI Operazione non soggettaArt. 21, comma 6 bis
lett. b)Soggetto passivo extra-UE
Soggetto passivo IT
(*) Attualmente l’inversione contabile obbligatoria opera nei seguenti Stati membri: Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Italia, Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia.
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IVA INTRACOMUNITARIA
D.L. 331/1993
19
Art. 39
DECRETO LEGGE 331/93
Momento di effettuazione delle cessioni
e degli acquisti intracomunitari
(Commi 1 e 2)
Con il 1° comma, 1° periodo, dell’art. 39, dal 1° di gennaio 2013, l’effettuazione
dell’operazione non viene più individuata nel momento della consegna o con l’arrivo dei
beni, ma al momento dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a
terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello stato o dal territorio dello
Stato membro di provenienza.
Dell’articolo 39 vengono, invece, confermate le disposizioni contenute nel 2° e 3° periodo
del 1° comma, sicché nel caso:
in cui gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla
consegna dei beni, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si
producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna (2° periodo).
di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera
effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero,
se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti
e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento (3°periodo).
Per ambedue le ipotesi dovranno essere osservate le disposizioni dell’art. 50 comma 5
20
Art. 39
DECRETO LEGGE 331/93
Momento di effettuazione delle cessioni
e degli acquisti intracomunitari
(Commi 1 e 2)
Per gli acconti pagati:
sulle operazioni intracomunitarie non è più previsto l’obbligo di
emettere fattura per il cedente e dell’integrazione per il cessionario;
In ambito nazionale, invece, rimane la rilevanza degli acconti per i
quali continua ad applicarsi l’art. 6, comma 4 del DPR 633/72.
-------------
Rimane sempre rilevante l’emissione anticipata della fattura per cui
l’operazione intracomunitaria si considera effettuata, limitatamente all’importo
fatturato, alla data della fattura (art. 39 comma 2°).
21
Art. 39
DECRETO LEGGE 331/93
Comma 3 (art. 64 Direttiva 112/2006)
Momento di effettuazione delle cessioni
e degli acquisti intracomunitari
Le operazioni relative:
Alle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41, 1° comma lett. a)
Alle cessioni intracomunitarie assimilate di cui:
all’art. 41, 2° comma lett. b) (cessioni a titolo oneroso di mezzi di
trasporto nuovi)
all’art. 41, 2° comma lett. c) (trasferimenti di beni in altro stato
membro per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa)
Agli acquisti intracomunitari di cui:
all’art. 38, 2° comma
All’art. 38 3° comma lett. b), c), d) ed e)
se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad
un mese solare, si considerano effettuate al termine di ciascun mese.
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Art. 43
DECRETO LEGGE 331/93
Base imponibile e aliquota
L’art. 43 è stato modificato in base alla nuovo comma 4 dell’art. 13 del
DPR 633/72 per il quale:
“i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera
sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione
dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione sulla fattura, del
giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato
sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo”
23
Art. 46
DECRETO LEGGE 331/93
Fatturazione delle operazioni intracomunitarie
La modifica dell’art. 46 prevede che dal 1° gennaio 2013:
In caso di acquisti intracomunitari senza pagamento dell’imposta o non
imponibile o esente, al posto dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve
essere indicato il titolo con l’eventuale indicazione della relativa norma
comunitaria o nazionale (1° comma 2° periodo)
Il cessionario di un acquisto intracomunitario (comma 5):
se non riceve fattura entro il secondo mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del mese
successivo (terzo mese) la fattura in unico esemplare
se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale
deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo
alla registrazione della fattura originaria.
Per le cessioni intracomunitarie (art. 41 D.L. 331/93) la fattura deve essere
emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione con l’indicazione di operazione non imponibile e con
l’eventuale specificazione della relativa norma nazionale o comunitaria (2°
comma 1° periodo).
24
Art. 47
DECRETO LEGGE 331/93
Registrazione delle operazioni intracomunitarie
L’art. 47 del D.L. 331/93 prevede che dal 1° gennaio 2013 per:
Gli acquisti intracomunitari (1° comma). l’annotazione della fattura:
nel registro delle fatture emesse, previa integrazione, deve essere
effettuata:
o entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della
fattura e con riferimento al mese precedente (1° periodo);
o entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente
per le fatture di cui all’art. 46, comma 5, del D.L. 331/93 (2° periodo).
nel registro delle fatture ricevute, non essendo più previsto un termine,
deve essere effettuata secondo quanto previsto dal 1° comma dell’art. 25
del DPR 633/72, cioè entro il termine biennale di decadenza previsto
dall’art. 19, comma 1, del medesimo DPR.
Le cessioni intracomunitarie (4° comma). La fattura deve essere
distintamente annotata nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72 secondo
l’ordine di numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al
mese di effettuazione dell’operazione.
25
Art. 46 e 47
DECRETO LEGGE 331/93
Fatturazione e registrazione delle cessioni intracomunitarie
I cedente nazionale deve: Emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione con l’indicazione di operazione non imponibile e con l’eventuale
specificazione della relativa norma nazionale o comunitaria (art. 41 D.L. n. 331/93 o art. 138
Direttiva 112/2006). La fattura deve riportare un numero progressivo ed univoco e la data di
emissione;
Provvedere ad annotare distintamente la fattura nel registro di cui all‘art. 23 del D.P.R. 633/2
secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di
effettuazione dell'operazione;
Indicare il codice di identificazione del cessionario/committente preceduto dal codice iso dello
Stato membro di appartenenza;
In caso di consegna del bene in Paese diverso da quello del proprio cessionario deve risultare
in fattura specifico riferimento;
In caso di cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro,
acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo,
la fattura emessa deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo
Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore
dell'imposta;
In caso di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo
41, comma 2, lettera c), in altro Stato membro, la fattura deve recare anche l'indicazione del
numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato.26
SISTEMA INTRASTAT
Decreto del 22/02/2010 del Ministro dell’Economia
Art. 65° COMMA: Previa autorizzazione da richiedere all’Istituto nazionale di statistica, gli
operatori possono usufruire delle semplificazioni per:
Transazioni di valore inferiore a € 200 (Reg. Ce n° 1982/2004 art. 13, paragrafo 4):
Indicazioni nei relativi elenchi le seguenti informazioni semplificate:
Codice del prodotto 9950 00 00
Stato membro associato
Valore delle merci
L’ISTAT può respingere o limitare la richiesta di semplificazione qualora constati una
sproporzione tra l’auspicabile alleggerimento dell’onere dichiarativo e la necessità di
salvaguardare un’adeguata qualità dell’informazione statistica.
Impianti industriali di valore superiore ad € 3.000.000 a meno che si tratti di
stabilimenti industriali riutilizzati (Reg. Ce n° 1982/2004 art. 15, paragrafo 3):
La nomenclatura combinata dei prodotti si compone nel modo seguente:
Le prime quattro cifre sono 9880
La quinta e la sesta cifra corrispondono al capitolo della N.C. nel quale rientrano le
merci del componente
La settima e ottava cifra sono “0”
La quantità è facoltativa.
27
Merci escluse dagli elenchi INTRA
Determinazione n. 18978 del 19 febbraio 2015 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Allegato XI° istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di
beni e dei servizi resi e ricevuti
a) oro detto monetario;
b) strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi pagamenti per i servizi quali l’affrancatura, le imposte o
canoni;
c) merci destinate ad un uso temporaneo o dopo tale uso(es. locazioni, mutui, leasing operativi) purché siano rispettate
le seguenti condizioni:
non è prevista né è effettuata alcuna lavorazione,
la durata prevista dell’uso temporaneo non è stata o non sarà superiore a 24 mesi,
la cessione o l’acquisto non sono da dichiarare come una cessione o un acquisto ai fini dell’IVA;
d) Merci che circolano tra:
uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri, e
lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri Stati membri o di organizzazioni
internazionali.
(Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionale al di fuori del
territorio del paese d’origine);
e) Beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;
f) Software scaricato da internet;
g) Beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, sempreché siano movimentati
unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di
beni o servizi, ad esempio:
a) materiale pubblicitario,
b) campioni commerciali.
h) beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi difettosi
sostituiti. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria; L’obiettivo
dell'operazione e' semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di
ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.
i) mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al
momento del lancio. 28
Prestazioni di servizi escluse
dagli elenchi INTRA
I servizi di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies (art. 50, comma 6 1°
periodo, D.L. 331/93)
I servizi resi o ricevuti da soggetti iva nazionali, se la controparte,
(committente o prestatore) stabilito in un Paese extracomunitario, non
possieda una stabile organizzazione nella comunità, anche se
identificato ai fini IVA nella Comunità. (Art. 50, 6°comma 1° periodo,
del D.L. 331/93 e Circ. Min.le 36E/2010)
I servizi per i quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è
stabilito il committente (art. 5 punto 4 del Decreto del 22.02.2010
del Ministro dell’Economia e Finanze).
29
Art 50 comma 6 D.L. 331/93
Circ. Min.le 36 E – 2010
Operazioni non soggette a rilevazione
Esempio
Una ditta italiana:
a) riceve dal rappresentante fiscale francese di un fornitore svizzero, una
fattura per un importo di € 1.500,00 relativa ad una operazione
d’intermediazione (servizio generico art. 7 ter Dpr 633/72)
b) emette nei confronti del rappresentante fiscale francese di un proprio
cliente svizzero una fattura per un importo di € 2.500,00 per un servizio di
consulenza (servizio generico art. 7 ter Dpr 633/72)
Le suddette prestazioni non dovranno essere inserite negli elenchi Intra 1 – 2
quater in quanto la controparte contrattuale – soggetto stabilito in un Paese
extracomunitario (Svizzera) – benché identificata ai fini iva in Paese UE
(Francia), non possiede nel territorio comunitario né la sede principale
dell’attività, né una stabile organizzazione.
N.B. Il presupposto impositivo relativo alle prestazioni di servizi fa riferimento
ai soggetti passivi “stabiliti” nel territorio dello Stato (art. 7/ter, 1° comma lett.
a), del Dpr 633/72 e art. 44 della Direttiva 2006/112/CE).
30
Decreto del 22.02.2010 del Ministro dell’Economia Finanze
art. 5 punto 4
Operazioni non soggette a rilevazione
Esempio
Una ditta italiana riceve da:
a) Un fornitore francese una fattura per una polizza assicurativa di un
camion tir per un importo di € 2.500,00
b) Uno spedizioniere tedesco una fattura per un trasporto merci Italia-Russia
per un importo di € 3.000,00
Trattandosi nel caso:
a) di operazione esente art. 10, comma 2°, Dpr 633/72
b) di operazione non imponibile art. 9, 1° comma punto 2 Dpr 633/72
(trasporto relativo a beni in esportazione)
non sussiste l’obbligo di presentazione del modello Intra 2 quater
non essendo dovuta l’imposta nel territorio dello Stato
Il committente italiano dovrà provvedere all’integrazione delle fatture indicando
gli estremi normativi in base ai quali l’imposta risulta esente o non imponibile.
31
Compilazione Intra servizi
Intra 1 – 2 quater
A seguito delle semplificazioni previste dall’art. 23 del Dlgs 175/2014, con
determinazione prot. n. 18978/RU del 19 febbraio 2015, il Direttore
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il Direttore
dell’Agenzia delle Entrate e d’intesta l’Istat, ha deliberato che le modifiche
alla compilazione degli elenchi INTRASTAT servizi si applicano agli elenchi
riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal
1° GENNAIO 2015
Pertanto per gli elenchi con periodo di riferimento 2015, in ciascuna riga
dettaglio sono riepilogati, sommando i relativi importi, tutti i servizi che
presentano le stesse caratteristiche e cioè:
a) Codice di identificazione iva dell’acquirente o fornitore
b) Codice servizio della classificazione CPA
c) Paese di pagamento
32
Compilazione Intra servizi
Indicazioni facoltative
INDICAZIONICOLONNE
Intra 1 quater Intra 1 quinquies Intra 2 quater Intra 2 quinquies
Numero e data
fattura5/6 9/10 6/7 10/11
Modalità
erogazione8 12 9 13
Modalità incasso 9 13 10 14
Le suddette indicazioni sono tutte facoltative per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento
decorrenti dall’anno 2015. Se fornite vedi:
Slide 34 per numero e data fattura
Slide 35 per modalità di erogazione
Slide 36 per modalità d’incasso
33
Compilazione Intra servizi
Numero e data fatturaServizi resi
Intra 1 quater – intra 1 quinquies (rettifiche)
Indicazione facoltativa per gli elenchi con periodo di riferimento decorrenti
dall’anno 2015.
Se fornita indicare numero e data della fattura relativa al servizio reso,
anche in caso di modifica.
In caso di cancellazione non compilare le colonna.
Servizi ricevuti
Intra 2 quater – Intra 2 quinquies (rettifiche)
Indicazione facoltativa per gli elenchi con periodo di riferimento decorrenti
dal 2015.
Se fornita indicare il numero e la data attribuiti dal committente nazionale
secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità, in caso
di integrazione, anche in caso di modifica. (quindi NON il numero di fattura
indicato dal prestatore estero)
In caso di cancellazione non compilare le colonne.
34
Compilazione Intra servizi
Modalità di erogazione del servizio
Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento
decorrenti dall’anno 2015.
Se fornita, anche in caso di modifica, indicare il codice:
I = Istantanea: Prestazione in un’unica esecuzione
R = A più riprese. Le prestazioni possono essere:
Periodiche: quando la prestazione avviene ad intervalli di tempo
regolari e determinati: periodi (es. manutenzione periodica di
stampanti, fax, P.C. ecc.)
Continuative: quando la prestazione avviene senza apprezzabili
interruzioni per tutta la durata del contratto (es. somministrazione
di acqua potabile, di gas, di energia elettrica
In caso di cancellazione non compilare la colonna.
35
Compilazione Intra servizi
Modalità d’incasso
Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di
riferimento decorrenti dall’anno 2015.
Se fornita, anche in caso di modifica, indicare il codice:
A = Accredito (nel caso in cui il servizio reso o ricevuto venga
pagato con accredito in conto corrente bancario. Es. carta di
credito, accredito in c/c)
B = Bonifico (nel caso in cui il servizio reso o ricevuto venga
pagato con bonifico bancario. Es. trasferimento di fondi da un
c/c ad un altro)
X = Altro (nel caso in cui il servizio venga pagato con modalità
diverse dai precedenti punti. Es. ricevuta bancaria)
In caso di cancellazione non compilare la colonna.
36
Compilazione Intra servizi
Paese di pagamento
INDICAZIONE OBBLIGATORIA
Indicare:
il Codice ISO del Paese in cui viene effettuato il pagamento
per il servizio reso o ricevuto.
Cioè, deve essere indicato il codice iso del Paese in cui il
corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario.
(Es. se effettuo un servizio a un tedesco e gli chiedo di pagarmi sul
mio conto corrente in Svizzera devo indicare CH, oppure se ricevo
un servizio e pago il prestatore inglese sul suo conto in Francia
devo indicare FR)
In caso di cancellazione non compilare la colonna
37
Compilazione Intra merci
Intra 1 – 2 ter
Movimenti non dichiarati in precedenza
I dati relativi a cessioni ed acquisti intracomunitari non inclusi in un
elenco Intrastat, dovranno essere inseriti nelle sezioni 2 dei modelli:
Intra 1 ter cessioni intracomunitarie
Intra 2 ter acquisti intracomunitari
Dal 1° gennaio 2015, tali modelli di rettifica (intra 1-2 ter) non possono
essere utilizzati per integrare elenchi riferiti a periodi precedenti, con
l’indicazione di operazioni inerenti acquirenti/fornitori diversi da quelli già
indicati. In tali casi deve essere compilato un nuovo elenco riepilogativo
delle cessioni/acquisti (mod. intra 1/2 bis).
L’irregolarità è considerata omessa presentazione dell’elenco e,
pertanto, soggetta al pagamento della sanzione (vedi slide n. 63).
38
Compilazione Intra servizi
Intra 1 – 2 quater
Movimenti non dichiarati in precedenza
I dati relativi a prestazioni rese o ricevute nei confronti di committenti
o prestatori i quali non risultano già indicati in un elenco Intrastat
precedente, dovranno essere inseriti nelle sezioni 3 dei modelli:
Intra 1 quater servizi resi
Intra 2 quater servizi ricevuti
specificando nei relativi frontespizi (Intra 1 e 2) il relativo periodo
(mese o trimestre) nel corso del quale si è verificata tale omissione.
In tali casi, l’’irregolarità è considerata omessa presentazione
dell’elenco e, pertanto, soggetta al pagamento della sanzione (vedi
slide n. 63).
39
Compilazione Intra servizi
Intra 1 – 2 quinquies
Modifiche di movimenti dichiarati in precedenza
Dovranno essere inseriti nelle sezioni 4 dei modelli:
Intra 1 quinquies rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti
Intra 2 quinquies rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi
precedenti
specificando nelle colonne
da 1 a 5 gli estremi dell’elenco da modificare
da 6 a 15 i nuovi dati in sostituzione di quelli precedentemente dichiarati, tenendo
presente, per gli elenchi con periodo di riferimento decorrenti dal 2015, i dati con
indicazione facoltativa. (numero e data fattura, modalità di erogazione e
modalità d’incasso)
Dal 1° gennaio 2015, i modelli intra 1 – 2 quinquies possono essere utilizzati anche
per operazioni relative a periodi precedenti nel caso in cui dette operazioni si riferiscano
ad acquirenti/fornitori già indicati negli elenchi precedenti i cui servizi presentano le
stesse caratteristiche (codice identificativo iva, codice servizio e paese
pagamento).
Diversamente dovrà essere compilato un nuovo elenco riepilogativo dei servizi resi o
ricevuti (vedi slide 39).
.
40
Compilazione Intra servizi
Intra 1 – 2 quinquies
Cancellazioni di movimenti dichiarati in precedenza
Dovranno essere inseriti nelle sezioni 4 dei modelli:
Intra 1 quinquies rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di
periodi precedenti
Intra 2 quinquies rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3
di periodi precedenti
specificando nelle colonne
da 1 a 5 gli estremi dell’elenco da modificare
mentre le colonne
da 6 a 15 dovranno essere lasciate in bianco.
41
Art. 6
Decreto del Ministro dell’economia 22/2/2010
Presentazione modelli Intra
L’art. 5 del Decreto del Ministro dell’Economia 22/2/2010 stabilisce che i dati da indicare
negli elenchi intra debbono riferirsi alle operazioni registrate o soggette a registrazione
ai sensi delle disposizione in materia di I.V.A.
Per le cessioni intracomunitarie: i dati da indicare negli elenchi intra 1 bis debbono
riferirsi alle operazioni registrate, o soggette a registrazione, con riferimento alla data di
registrazione della fattura.
Per gli acquisti intracomunitari: i dati da indicare negli elenchi intra 2 bis debbono
riferirsi alle operazioni registrate, o soggette a registrazione, con riferimento alla data di
registrazione della fattura.
Deroga: Se anteriormente alla consegna o spedizione dei beni, sia ricevuta fattura
(fatturazione anticipata) o pagato in tutto o in parte il corrispettivo (es. acconti)
l’operazione deve essere inserita nell’elenco intra 2 bis con riferimento al periodo di
consegna dei beni e per l’ammontare complessivo dell’operazione stessa (art. 50,
comma 7, Dl 331/1993).
42
Registrazione della fattura
degli acquisti intracomunitari
Data di
inizio del
trasporto
Ricevimento
fattura
Registrazione fatturaPresentazione mod. intra 2 bis
periodicità mensile
Entro il Riferimento
mese
Registrazione
fatturaPeriodo scadenza
15 gennaio
Entro gennaio 15 febbraio Gennaio Gennaio Gennaio 25 febbraio
entro 15 febbraio Febbraio 25 marzo
Entro febbraio 15 marzo FebbraioFebbraio Febbraio 25 marzo
Entro 15 marzo Marzo 25 aprile
Entro marzo 15 aprile MarzoMarzo Marzo 25 aprile
Entro 15 aprile Aprile 25 maggio
Oltre la fine di
marzo15 aprile
Marzo Aprile Aprile 25 maggioIn mancanza di
ricevimento
fattura
Obbligo emissione e
annotazione fattura
in unico esemplare
15 aprile
Con
corrispettivo
inferiore a
quello reale
Emissione fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione
della fattura originaria.
Dovrà essere presentato il modello intra 2 ter di rettifica con riferimento al periodo
di registrazione della fattura integrativa
43
Momento di effettuazione delle operazioni
Prestazioni di servizi
Art. 6, comma 6, DPR 633/72
Per le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7/ter del Dpr 633/72 rese
da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto
passivo ivi stabilito e viceversa il momento di effettuazione varia, a seconda
che si tratti di prestazioni:
Uniche: momento della loro ultimazione
Periodiche o continuative: data di maturazione dei corrispettivi
Deroga: il pagamento anticipato, anche parziale, del corrispettivo integra in
ogni caso il momento impositivo. Il committente nazionale, debitore d’imposta,
è obbligato ad applicare il reverse charge previsto dall’art. 17, comma 2, del
DPR n. 633/1972 mediante:
a) Integrazione della fattura (se il prestatore è stabilito in altro Paese Ue), o
b) autofatturazione (se il prestatore è stabilito al di fuori della Ue).
N.B. La fatturazione anticipata non è causa autonoma di effettuazione
dell’operazione.44
Momento di effettuazione delle operazioni
Prestazioni di servizi
Art. 6, comma 6, DPR 633/72
L’Agenzia delle entrate con:
Circ. n° 35 del 29/9/2012 stabilisce che nelle prestazioni di servizi
generiche di cui all’art. 7/ter del Dpr 633/72 il ricevimento della
fattura del fornitore estero può assumersi come indice
dell'ultimazione del servizio ai fini dell'applicazione dell'Iva da parte
del committente nazionale.
Circ. 16 del 21/5/2013 chiarisce che il committente nazionale non è
comunque sanzionabile se provvede in anticipo a integrare la
fattura del fornitore, o a emettere l'autofattura, liquidando dunque
l'imposta prima che sia effettuata l'operazione.
45
Momento di effettuazione delle operazioni
Prestazioni di servizi
Art. 6, comma 6, DPR 633/72
Le stesse prestazioni (generiche art. 7/ter), se effettuate in modo
continuativo nell’arco di un periodo superiore a 1 anno e se non
comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si
considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino
all’ultimazione delle prestazioni medesime.
-------------
Il momento di effettuazione dei servizi specifici di cui agli articoli 7
quater e quinquies coincide invece (art. 6 commi 3 e 4):
con il pagamento, anche parziale, del corrispettivo
ovvero
con l’emissione anticipata della fattura, la quale non fruisce del
differimento al giorno15 del mese successivo.
46
Modalità di assolvimento dell’imposta
Prestazioni di servizi
Art. 17 D.P.R. 633/72:
2° comma 1° periodo: Gli obblighi relativi e alle prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei
confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i
soggetti indicati nell’art. 7 ter, comma 2, lett. b) e c), sono adempiuti
dai cessionari o committenti (autofattura)
2° comma ultimo periodo: Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di
prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un
altro Stato membro dell'Unione Europea, il cessionario o committente
adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le
disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, e:
o Se non riceve la fattura entro il secondo mese successivo a quello
in cui si considera eseguita la cessione/prestazione dovrà
emettere autofattura entro il 15 del terzo mese successivo;
o Se riceve una fattura con un corrispettivo inferiore dovrà emettere
una fattura integrativa entro il 15 del mese successivo alla
registrazione della fattura originale.
47
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Prestazione di
servizio
Prestatore
del servizio
Momento di
effettuazione del
servizio
Assolvimento dell’impostaPresentazione
intra servizi
Prestazioni
generiche
(art. 7 ter)
U.E.
Ultimazione della
prestazione, ovvero,
se di carattere periodico o
continuativo alla data di
maturazione del
corrispettivo
(*)
(art. 6, c. 6 Dpr 633/72)
Con le modalità degli
artt. 46 e 47
D.L. 331/93
(art. 17, c.2 ultimo periodo
Dpr 633/72)
Si
con riferimento
al periodo di
registrazione
della fattura
Extra-UE
Con autofattura
art. 17, c. 2 1° periodo,
Dpr 633/72
No
(Art. 50 comma 6
D.L. n. 331/93)
Art. 7 quater
Art. 7 quinquies
U.E.
Pagamento del
corrispettivo
Ovvero
Emissione autofattura se
precedente al pagamento
(art. 6, commi 3 e 4
Dpr 633/72)
Con le modalità degli
Artt. 46 e 47
D.L. 331/93 No
(art. 50, comma 6,
D.L. n. 331/93)Extra-UE
Con autofattura
Art. 17, c. 2 1° periodo,
Dpr 633/72
(*) Se prima di tali eventi è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi s’intende effettuata,
limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.
Le prestazioni effettuate in modo continuativo per un periodo superiore a 1 anno che non comportano pagamenti
anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino
all’ultimazione delle prestazioni medesime.
48
TERRITORIALITÀ IVA
Cessione di beni con lavorazione eseguita in uno Stato dell’U.E.
Sentenza Corte di Giustizia del 2/10/2014 – Causa C-446/13
Un soggetto passivo d’imposta che invia un bene in un altro Stato membro per:
a) Operazioni di perfezionamento, ovvero
b) Perizie
secondo le disposizioni della Direttiva 112/2006, al termine della prestazione di servizi,
deve farlo ritornare nel Paese membro di partenza. In caso contrario dovrà identificarsi ai
fini iva per regolarizzare l’introduzione del bene nel Paese UE, in quanto l’operazione
viene assimilata ad una cessione intracomunitaria (art. 17, 1° comma, Dir. 112/2006).
Tale obbligo sussiste nel caso in cui il bene, al termine della lavorazione, a seguito di
cessione:
a) Resta nel Paese in cui è stato effettuato il servizio,
b) Venga spedito o trasportato in altro Stato membro, ovvero
c) Venga esportato fuori il territorio doganale dell’U.E.
In tali casi si rende applicabile:
L’art. 32, 1° comma, Dir. 112/2006. – Si considera come luogo della cessione, se il
bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall'acquirente o da un terzo, il luogo dove
il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a
destinazione dell'acquirente.
.49
INVIO DI BENI NEL
TERRITORIO DELL’U.E. NON
CONSIDERATI TRASFERIMENTI PER ESIGENZE DELL’IMPRESA
Art. 17, 2° comma, lett. f) – g) – h) Direttiva 112/2006
2° comma. - Non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro la
spedizione o il trasporto di un bene ai fini di una delle operazioni seguenti:
f) la prestazione di un servizio resa al soggetto passivo e avente per oggetto la
perizia o lavori riguardanti il bene materialmente eseguiti nel territorio dello
Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il
bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello
Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato;
g) la temporanea utilizzazione del bene, nel territorio dello Stato membro d'arrivo della
spedizione o del trasporto, ai fini di prestazioni di servizi fornite dal soggetto passivo
stabilito nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene;
h) la temporanea utilizzazione del bene, per una durata non superiore a ventiquattro
mesi, nel territorio di un altro Stato membro all'interno del quale l'importazione dello
stesso bene in provenienza da un paese terzo ai fini di una utilizzazione temporanea
fruirebbe del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi
all'importazione. segue
50
INVIO DI BENI NEL
TERRITORIO DELL’U.E. NON
CONSIDERATI TRASFERIMENTI PER ESIGENZE DELL’IMPRESA
Art. 17, 2° comma, lett. f) – g) – h) Direttiva 112/2006
---------------------
Recepimento nel D.L. n. 331/1993 valido fino al 17 agosto 2015
Art. 38 comma 5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l’introduzione nel territorio dello Stato:
I. (art. 17, 2° comma, lett. f) – di beni oggetto di perizie o di
operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, se i beni
sono successivamente trasportati o spediti al committente,
soggetto passivo d’imposta,
nello Stato membro di provenienza o per suo conto
in altro Stato membro ovvero
fuori del territorio della Comunità;
II. (art. 17, 2° comma, lett. g) – di beni temporaneamente utilizzati
per l’esecuzione di prestazioni
III. (art. 17, 2° comma, lett. h) – di beni che, se importati
beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione
dai dazi doganali. segue51
INVIO DI BENI NEL
TERRITORIO DELL’U.E. NON
CONSIDERATI TRASFERIMENTI PER ESIGENZE DELL’IMPRESA
Art. 17, 2° comma, lett. f) – g) – h)
------------------
Recepimento nel D.L. n. 331/1993
Art. 41 3° comma. – La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non
si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto:
delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali
indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), o
per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di
prestazioni o
che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione
temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.
La lettura del suddetto articolo evidenzia che per quanto riguarda il
primo punto non risulta disciplinata la successiva destinazione del bene
lavorato o periziato.
52
INVIO DI BENI NEL
TERRITORIO DELL’U.E.
CONSIDERATI TRASFERIMENTI PER ESIGENZE DELL’IMPRESA
Art. 17, 1° comma Direttiva 112/2006
1° comma. È assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il
trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione
di un altro Stato membro.
Costituisce «trasferimento a destinazione di un altro Stato membro» qualsiasi spedizione
o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto,
fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene, ma nella Comunità, per le
esigenze della sua impresa.
----------------
Recepimento nel D.L. n. 331/1993 valido fino al 17 agosto 2015
Art. 41, 2° comma, lett. c)
Sono assimilate ad una cessione intracomunitaria di beni “l’invio di beni nel territorio di
altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo
nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da
quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti”.
53
LEGGE N. 115 DEL 29 LUGLIO 2015
ART. 13
Modifiche agli artt. 38, 5° comma lett. a), e 41, 2° comma lett. c), del D.L. N. 331/93
DECORRENZA 18 AGOSTO 2015
Art. 38, 5° comma. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di
perfezionamento o di manipolazioni, se i beni sono successivamente
trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello
Stato membro di provenienza; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni
temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati,
beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi
doganali;
Art. 41, 3° comma. Non sono considerate cessioni assimilate l’invio di beni in altro
Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di
manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), se i beni sono
successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo
d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro
per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se
fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale
esenzione dai dazi doganali.
54
Triangolazione comunitaria
con lavorazione
55
Operatore nazionale IT invia materie prime a soggetto francese FR, per lavorazione, con incarico
a questi di inviare il prodotto finito all’acquirente tedesco DE cessionario di IT.
IT
FR DEDetta operazione, a seguito della modifica dell’art. 41, 3° comma del D.L. 331/93, potrà effettuata
essere dal soggetto IT con la nomina di rappresentante fiscale o identificazione diretta in Francia.
Pertanto il soggetto:
italiano IT dovrà:
Emettere fattura di cessione intracomunitaria non imponibile al proprio rappresentante
fiscale (art. 41, 2° comma lett. c) D.L. 331/93) relativa all’invio delle materie prime e
presentare modello il modello intra 1 bis, sia ai fini fiscali che statistici (se mensile)
Il rappresentante fiscale in Francia del soggetto IT dovrà provvedere:
agli adempimenti fiscali previsti per l’acquisto intracomunitario e presentare il relativo
modello intra acquisti
Alla emissione della fattura per la cessione intracomunitaria del prodotto finito nei
confronti del soggetto tedesco DE e presentare il relativo modello intra cessioni
Il soggetto francese FR, emetterà fattura senza iva trattandosi di prestazione generica B2B
imponibile nel Paese del committente (art. 7 /ter Dpr 633/72)
Il soggetto italiano IT dovrà, inoltre, provvedere all’integrazione e registrazione, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.L. 33193, della fattura del prestatore FR e trasmettere il relativo intra 2
quater servizi.
Triangolazione comunitaria
con lavorazione
56
Operatore nazionale IT invia materie prime a soggetto francese FR, per lavorazione, con incarico
a questi di inviare il prodotto finito all’acquirente, altro soggetto francese FR1, cessionario di IT.
IT
FR FR1Detta operazione a seguito della modifica dell’art. 41, 3° co. del D.L. 331/93, potrà effettuata dal soggetto
IT con la nomina di rappresentante fiscale o identificazione diretta in Francia. Pertanto il soggetto:
italiano IT dovrà:
Emettere fattura di cessione intracomunitaria non imponibile al proprio rappresentante fiscale
(art. 41, 2° comma lett. c) D.L. 331/93) relativa all’invio delle materie prime e presentare
modello il modello intra 1 bis, sia ai fini fiscali che statistici (se mensile)
Il rappresentante fiscale in Francia del soggetto IT dovrà provvedere:
agli adempimenti fiscali previsti per l’acquisto intracomunitario e presentare il relativo modello
intra acquisti
Per quanto riguarda la cessione al soggetto francese FR1, la fatturazione dovrà essere effettuata:
Dal soggetto italiano IT, quale operazione non soggetta ai sensi dell’art. 21 comma 6 bis lett. a)
nel caso in cui in Francia opera il “reverse charge”. In tal caso sarà il cessionario FR, soggetto
passivo, ad assolvere l’imposta;
Dal Rappresentante fiscale in Francia del soggetto IT se in Francia non opera il “reverse
charge” ovvero nel caso in cui, ad. es. l’acquirente FR1 sia un soggetto privato.
Ed inoltre
Il soggetto francese FR, emetterà fattura senza iva trattandosi di prestazione generica B2B
imponibile nel Paese del committente (art. 7 /ter Dpr 633/72)
Il soggetto italiano IT dovrà, infine, provvedere all’integrazione e registrazione, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.L. 33193, della fattura del prestatore FR e trasmettere il relativo intra 2 quater servizi.
SANZIONI
violazioni parte FISCALE degli elenchi INTRA
Art. 11 D.lvo n° 471/97
Omessa presentazione: da 500 a 1000 euro (per ogni elenco)
Presentazione degli elenchi entro 30 giorni dalla richiesta
degli Uffici: da 250 a 500 euro (per ogni elenco)
Il D.lvo n. 472/1997 dà la possibilità al contribuente di ricorrere al
ravvedimento operoso pagando una sanzione ridotta purché la
violazione non sia stata già constatata dagli Uffici e comunque non
siano iniziate verifiche, ispezioni o altre attività di accertamento.
In tal caso il contribuente provvede alla regolarizzazione mediante:
pagamento della sanzione con Mod. F/24 cod. tributo 8911
presentazione dei modelli intra in precedenza omessi
57
SANZIONI
violazioni parte FISCALE degli elenchi INTRA
Art. 11 D.lvo n° 471/97
Presentazione degli elenchi con irregolarità o inesattezze: da
500 a 1000 euro (per ogni elenco)
Le correzione degli elenchi (irregolarità o inesattezze), spontanee
o entro 30 giorni dalla richiesta degli Uffici, non sono soggette al
pagamento di sanzioni.
58
SANZIONI
violazioni parte STATISTICA degli elenchi INTRA
In vigore dal 13 dicembre 2014
Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85, è sostituito dal seguente:
Comma 5: Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo
9 regolamento (CE) n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano
le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai
requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica
emanati annualmente ai sensi dall’articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle
indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come
violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del
citato decreto legislativo n. 322 del 1989.
59
SANZIONI
violazioni parte STATISTICA degli elenchi INTRA
Art. 7 D.lvo n° 322/89Obbligo di fornire dati statistici
Comma 1 secondo periodo. Su proposta del Presidente dell’ISTAT,
sentito il Comitato di cui all’articolo 17, con delibera del Consiglio dei
Ministri è annualmente definita, in relazione all’oggetto, ampiezza,
finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna
rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per
rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica,
configura violazione dell’obbligo di cui al presente comma.
Comma 1 ultimo periodo. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai
sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono
scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione
amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è
applicata secondo il procedimento ivi previsto.
60
SANZIONI
violazioni parte STATISTICA degli elenchi INTRA
L’art. 34, comma 5, D.L. 41/1995 fino al 12/12/2014 prevedeva che l’omissione
o l’inesattezza dei dati statistici fosse punita con le sanzioni amministrative
stabilite dall’art. 11 del D.lvo 322/89, e cioè:
da 207,00 a 2.066,00 euro, per persone fisiche;
da 516,00 a 5.164,00 euro, per enti e società.
Era, tuttavia, prevista la riduzione alla metà delle predette sanzioni nel caso in
cui i dati mancanti o inesatti fossero stati integrati o corretti entro il termine, non
inferiore a 30 giorni, stabilito dell’Ufficio.
Dal 13/12/2014, L’articolo 25 D.Lgs. 175/2014 modificando il comma 5 dell’art.
34 del D.L. 41/95 ha limitato e semplificato l’onere della comunicazione statistica
in quanto gli eventuali errori commessi hanno natura formale, in quanto non
idonei ad arrecare un danno erariale. Pertanto, l’omissione o l’inesattezza dei
dati statistici negli elenchi riepilogativi si applica alle sole imprese che
rispondono ai requisiti indicati nei Decreti emanati annualmente, ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, D.Lgs. 322/1989.
61
SANZIONI
violazioni parte STATISTICA degli elenchi INTRA
Art. 11 D.lvo n° 322/89
Omessa compilazione, irregolarità, o inesattezza di dati statistici:
da 516 a 5.164 euro per le società
da 207 a 2.066 euro per le persone fisiche (ditta individuale)
Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile
inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate
in modo errato nell'elenco stesso (art. 34 comma 5 ultimo periodo D.L. 41/95).
(La sanzione si applica alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei
D.P.R. emanati annualmente, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.lgs n. 322/1989.)
Attualmente vige l’allegato 3.IST00111 del D.P.R. 24/9/2015 valido per il
triennio 2014-2016 (G.U. 258 serie generale del 5/11/2015):
“IST-00111 Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat):
Operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi
per un ammontare pari o superiore a €. 750.000”
62
Elenchi intra – Omessa presentazione
SANZIONE ORDINARIA R A V V E D I M E N T O
SANZIONE RIDOTTA
Misura Norma Misura Termini norma
Omessa
presentazione
Da € 500
a
€1.000
Per ciascuno
elenco
Art. 11 c. 4 D.Lgs
471/97
€
57,56
Entro 90 giorni
Dal termine di presentazione della dichiarazione
(1/9 del minimo)
Art. 13
Lett. a/bis
D.Lgs 472/97
€
62,5
Entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno nel corso del
quale è commessa la violazione
(1/8 del minimo)
Art. 13
Lett. b)
D.Lgs 472/97
€
71,43
Entro il termine della presentazione della
dichiarazione relativa all’anno successivo a
quello nel corso del quale è stata commessa la
violazione (1/7 del minimo)
Art. 13
Lett. b/bis
D.Lgs 472/97
€
83,34
Oltre il termine della presentazione della
dichiarazione relativa all’anno successivo a
quello nel corso del quale è stata commessa la
violazione (1/6 del minimo)
Art. 13
Lett. b/ter
D.Lgs 472/97
€
100
Dopo la notifica del verbale di constatazione
della violazione
(1/5 del minimo)
Art. 13
Lett. b/quater
D.Lgs 472/97
Presentazione
tardiva
(entro 30 giorni
dalla richiesta
dell’ufficio
Da € 250
a
€ 500
Per ogni elenco
Art. 11 c. 4 D.Lgs
471/97
Il ravvedimento operoso deve essere eseguito con le seguenti modalità:
a) Pagamento della sanzione: con il mod. F24 codice sanzione 8911
b) Presentazione mod. intra: è obbligatoria in ogni caso la presentazione dell’elenco in precedenza omesso
63
Elenchi intra
Presentazione modello irregolare
Sanzione ordinaria Sanzione ridotta
Misura Norma Misura Termini norma
Integrazione o
correzione dei dati
mancanti o inesatti,
anche a seguito di
richiesta dell’ufficio
(1)
Zero
(2)
Art. 11 Comma 4
D.Lgs 471/97
(ultimo periodo)
=== === ===
Omessa integrazione
o correzione dei dati
mancanti o inesatti, a
seguito di richiesta
dell’ufficio
Da € 500
a
€ 1.000
per ogni elenco non
regolarizzato
Art. 11 comma 4
D.Lgs 471/97=== === ===
1) Termini e condizioni: la legge non stabilisce la durata minima di tale termine; viene di solito concesso un
termine di almeno 30 gg.; non ha rilevanza che i dati mancanti o incompleti siano di secondaria importanza o
non siano imputabili al contribuente.
2) Inapplicabilità sanzione: la sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti sono integrati o corretti
anche a seguito di richiesta dell’ufficio.
64
CASI PARTICOLARI
65
LE NOTE DI VARIAZIONE
Il D.L. n° 331/93 applicabile alle operazioni intracomunitarie non disciplina in modo
espresso le variazioni dell’imponibile e/o dell’iva.
L’unico accenno alla questione è riportato nell’allegato XI° della Determinazione del
Direttore dell’Agenzia delle dogane prot. n. 22778/RU del 22 febbraio 2010, relativo alle
istruzioni sulla compilazione dei modelli Intra, modificato, dal 1° gennaio 2015, dalla
Determinazione 18978/RU del 19/2/2015.
Sezione 2 rettifiche relative a periodi precedenti mod. Intra 1-2 ter:
“Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche alle sezioni 1 di
elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle
operazioni riferite ad uno stesso acquirente/fornitore intervenute successivamente alla
presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni non già rilevati dagli uffici
doganali o dagli altri organi dell’Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le
necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi
verbali di accertamento”.
Tuttavia, in virtù del rinvio generale previsto dall’art. 56 del medesimo D.L., in presenza di
variazioni intervenute nelle operazioni di:
Acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi ricevute
Cessioni intracomunitarie di beni e prestazioni di servizi rese.
si applicano le disposizioni dell’art. 26 del D.P.R. n° 633/72.66
LE NOTE DI VARIAZIONE
IN AUMENTO
Per le note di variazione in aumento per il soggetto passivo
vige l’obbligo di adempiere agli obblighi di fatturazione e
registrazione quando, successivamente all’emissione della
fattura, l’ammontare imponibile o quello della relativa imposta
aumenta per qualsiasi motivo. (art. 26, 1° comma, D.P.R.
633/72
Nel caso in cui il cedente comunitario non vi provveda spetta
obbligatoriamente al cessionario/committente nazionale a
regolarizzare l’operazione mediante l’emissione di fattura
integrativa ai sensi dell’art. 46, 5° comma del D.L. N° 331/93.
67
LE NOTE DI VARIAZIONE
IN DIMINUZIONE
Per le note di variazione in diminuzione vige la facoltà del
soggetto passivo di ridurre l’ammontare imponibile
dell’operazione già registrata, in conseguenza di
dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, riduzioni
simili, ovvero in conseguenza dell’applicazione di un
abbuono o di uno sconto previsto contrattualmente. (art. 26,
2° comma, D.P.R. 633/72)
Le variazioni in diminuzione, se dipendono da accordi
sopravvenuti tra le parti, non possono comunque essere
effettuate decorso un anno dall’operazione a cui si
riferiscono. (art. 26, 3° comma, D.P.R. n° 633/72)
68
LE NOTE DI VARIAZIONE
IN DIMINUZIONE
In caso di restituzione, dovuta a difetti o vizi di beni venduti,
l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la procedura di
rettifica in diminuzione, prevista dall’art. 26, 2° comma, del
Dpr 633/72 può essere eseguibile anche oltre un anno
dall’effettuazione dell’operazione, in quanto non si
tratterebbe di rettifica in dipendenza di sopravvenuto
accordo (per la quale opererebbe il limite di un anno
previsto dal comma 3 dello stesso art. 26), ma di una
restituzione di beni difettosi in dipendenza della
responsabilità contrattuale del venditore prevista dall'art.
1453 cod. civ. che da luogo alla risolubilità del contratto
per inadempimento. (R. M. n. 571646 del 24/10/1990)
69
LE NOTE DI ACCREDITO
La nota di accredito è il documento ai fini iva che ha la
funzione di rettificare, in diminuzione successivamente alla
emissione o al ricevimento della fattura, rispettivamente,
l’ammontare imponibile della cessione o dell’acquisto.
L’emissione del documento di variazione in linea di principio
è riservata al soggetto passivo che ha emesso il documento
principale: cioè la fattura che s’intende rettificare con la nota
di variazione.
70
Compilazione del modello TER
nelle note di variazione
Per la corretta compilazione e trasmissione dei modelli INTRA TER è necessario
tenere presente quanto segue:
Il mod. TER deve essere utilizzato esclusivamente quando le variazioni in
positivo o in negativo dell’ammontare delle operazioni sono intervenute
successivamente alla presentazione degli elenchi;
Il mod. TER può essere utilizzato per la correzione degli errori sostanziali e per
le omissioni di operazioni intracomunitarie non inserite nei modelli Intra 1-2 bis
di competenza;
Per periodo di riferimento del modello TER s’intende il periodo di registrazione
della fattura originaria a cui deve fare riferimento la nota di variazione;
Le variazioni sono soggette alla medesima aliquota iva, allo stesso trattamento
di non imponibilità o esenzione ed allo stesso cambio applicati alla fattura
originaria;
Le variazioni concernenti più periodi possono essere dichiarate sui modelli TER
indicando come riferimento l’ultimo periodo di cessione/acquisto;
Le rettifiche in diminuzione riducono l’ammontare imponibile dell’operazione, se
annotate nei registri IVA nello stesso mese in cui è annotata l’operazione
originaria, diversamente della rettifica si tiene conto in dichiarazione annuale.
71
Restituzione dei beni
nelle cessioni intracomunitarie
La restituzione dei beni da parte del soggetto comunitario, da luogo alla
rettifica della cessione intracomunitaria fatturata dal soggetto nazionale in
regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/93.
In tal caso il soggetto nazionale:
a) Ha facoltà di intervenire sul registro delle fatture emesse (art. 23 del DPR
633/72) con annotazione di rettifica in diminuzione, che riduce
l’ammontare imponibile della corrispondente operazione se annotata nello
stesso periodo di riferimento medesimo in cui è annotata l’operazione
originaria; diversamente della rettifica si tiene conto in dichiarazione
annuale;
b) Se opera la variazione in diminuzione, dovrà presentare il mod. intra 1 ter
sia ai fini fiscali, sia ai fini statistici (se la periodicità è mensile), con natura
transazione “2”;
c) Nel caso in cui non effettua la variazione in diminuzione, deve ridurre del
corrispondente ammontare la disponibilità del plafond che gli consente di
acquistare beni, servizi e importazioni senza applicazione dell’iva.
72
Compilazione dei modelli di rettifica
Intra 1 – 2 ter
Le note di variazione in diminuzione devono essere indicate come
rettifiche, negli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli acquisti, se già
presentati, con apposita annotazione nei modelli Intra 1 – 2 ter.
a) I soggetti con periodicità trimestrale limiteranno la compilazione dei
mod. Intra 1 – 2 ter ai soli effetti fiscali;
b) I soggetti con periodicità mensile sono tenuti alla compilazione dei
modelli Intra 1 – 2 ter sia agli effetti fiscali, sia agli effetti statistici. Tali
soggetti, se rientrano nei parametri superiori a 20.000.000 di euro per
le spedizioni per le cessioni o per gli arrivi per gli acquisti potranno
omettere la compilazione del valore statistico;
c) Se gli elenchi Intra 1 – 2 ter sono compilati ai soli fini statistici
anche i soggetti che rientrano nei parametri di cui al precedente punto
b) saranno tenuti alla compilazione del valore statistico.
73
Nota di variazione nelle
Cessioni intracomunitarie
Il cedente nazionale può, se la cessione originaria cui fa riferimento la nota di
variazione risulta effettuata entro i 12 mesi precedenti, emettere:
a) Nota di accredito non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/93
con trasmissione del modello Intra 1 ter compilato sia agli effetti fiscali
sia agli effetti statistici indicando come natura della transazione il codice
“2” in caso di restituzione dei beni;
b) Nota di accredito fuori campo iva ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72
con la sola registrazione in contabilità generale e la compilazione del
modello Intra 1 ter ai soli fini statistici (se la periodicità è mensile) nella
ipotesi di restituzione della merce indicando il codice “2” relativo alla
natura transazione.
Se sono trascorsi 12 mesi, il cedente nazionale non potrà emettere la nota di
variazione non imponibile art. 41 del D.L. 331/93 in quanto non può effettuare
le rettifiche ai fini iva e conseguentemente sarà obbligato ad emettere la nota
di variazione fuori campo ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 ed a
trasmettere il modello Intra 1 ter compilato solamente ai fini statistici (se la
periodicità è mensile) solamente in caso di restituzione merce (N.T. “2”).74
Nota di variazione negli
Acquisti intracomunitari
L’acquirente nazionale per le note di variazione riferite ai 12 mesi precedenti,
può optare per:
a) L’assoggettamento all’imposta delle note di accredito ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.L. 331/93 (integrazione e registrazione) con
trasmissione del modello Intra 2 ter compilato sia agli effetti fiscali sia
agli effetti statistici (se la periodicità è mensile) indicando come natura
della transazione il codice “2” in caso di restituzione dei beni;
b) La registrazione fuori campo iva ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72
con la sola registrazione in contabilità generale e la compilazione del
modello Intra 2 ter ai soli fini statistici (se la periodicità è mensile) nella
ipotesi di restituzione della merce indicando il codice “2” relativo alla
natura transazione.
Decorsi 12 mesi, l’acquirente nazionale non può effettuare le rettifiche ai fini
iva e conseguentemente sarà obbligato ad effettuare la registrazione fuori
campo iva ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 ed a trasmettere il modello
Intra 2 ter compilato solamente ai fini statistici (se la periodicità è mensile)
solamente in caso di restituzione della merce (N.T. “2”).75
Note di variazione in diminuzione
concernenti diversi periodi di riferimento
Le rettifiche conseguenti a variazioni in diminuzione della
base imponibile di cessioni o acquisti intracomunitari
concernenti più periodi di riferimento, anche se compresi in
più anni solari, possono essere indicate nei relativi modelli
intra 1 – 2 ter globalmente per ciascun acquirente o fornitore
e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all’ultimo
periodo in cui le operazioni rettificate sono comprese negli
elenchi riepilogativi. (Circolare n. 13/E del 23 febbraio 1994)
76
Note di variazione e fattura originaria
annotate nello stesso periodo di riferimento
Nel caso in cui la nota di variazione e la fattura originaria
siano annotate nel medesimo periodo di riferimento (mese o
trimestre) l’operatore nazionale è obbligato a compensare i
due documenti e procedere con la sola compilazione del
modello Intra 1 – 2 bis indicando il valore risultante dalla
differenza dei due documenti, cioè: importo fattura meno nota
di variazione.
77
Compilazione Intra merci
Intra 1 – 2 ter
Movimenti non dichiarati in precedenza
I dati relativi a cessioni ed acquisti intracomunitari non inclusi in un elenco
Intrastat, dovranno essere inseriti nelle sezioni 2 dei modelli:
Intra 1 ter cessioni intracomunitarie
Intra 2 ter acquisti intracomunitari
Dal 1° gennaio 2015, tali modelli di rettifica (intra 1-2 ter) possono essere
utilizzati per comunicare le rettifiche di elenchi riferiti a periodi precedenti (già
presentati) dovute a variazioni nell’ammontare delle operazioni riferite ad uno
stesso acquirente/fornitore intervenute successivamente alla presentazione
degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni sostanziali non già rilevati dagli
uffici doganali o dagli altri organi dell’Amministrazione finanziaria, nel qual caso,
per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito
nei relativi verbali di accertamento.
Diversamente, l’irregolarità è considerata omessa presentazione dell’elenco e,
pertanto, soggetta al pagamento della sanzione (vedi slide n. 63).78
Omissione di una riga dettaglio
nel mod. Intra 1-2 bis per una operazione intracomunitaria registrata
nei termini previsti dall’art. 47 del D.L. n° 331/93
Questa omissione si presenta allorquando siano state effettuate operazioni
intracomunitarie registrate nei termini ma non inserite nei mod. Intra 1-2 bis
di competenza presentati entro i termini di scadenza.
In tali casi il soggetto obbligato dovrà presentare il mod. Intra 1-2 TER
indicando nel listing il periodo di riferimento dell’operazione registrata nei
termini.
La determinazione n. 18978/RU del 19 febbraio 2015 dell’Agenzia delle
Dogane, specifica che tale procedura non può essere utilizzata quando:
A. Vi è stata l’omessa presentazione del mod. Intra 1-2 bis, in quanto
è necessaria la presenza di detto modello a cui fare riferimento;
B. Le variazioni nell’ammontare delle operazioni si riferiscono ad
acquirenti/fornitori diversi da quelli indicati nei modelli Intra 1-2 bis
del periodo di riferimento.
Nei casi A e B, l’irregolarità è considerata omessa presentazione dell’elenco
e, pertanto, soggetta al pagamento della sanzione (vedi slide n. 63).79
Omissione di una riga dettaglio
nel mod. Intra 1-2 bis per una operazione intracomunitaria registrata
oltre i termini previsti dall’art. 47 del D.L. n° 331/93
Trattasi di una ritardata registrazione di una fattura per una operazione
intracomunitaria non inserita nel modello Intra 1-2 bis relativa al periodo in cui la
fattura avrebbe dovuto essere registrata.
In tali casi la rilevazione potrà essere effettuata in uno dei seguenti modi:
a) Presentando il mod. INTRA 1-2 bis integrativo relativo al periodo di
effettiva registrazione della fattura; tale soluzione, formalmente corretta, può
essere rilevata e sanzionata solamente a seguito di verifica fiscale;
b) Presentando il mod. INTRA 1-2 ter qualora sia avvenuta la presentazione
del modello intra 1-2 bis di quel periodo indicando, sul frontespizio il periodo
di effettiva registrazione della fattura e sul listing, quale periodo di riferimento,
il periodo in cui avrebbe dovuto essere registrata la fattura medesima. Tale
soluzione presuppone che l’operazione si riferisca ad uno stesso
acquirente/fornitore presente nel modello intra 1-2 bis di riferimento;
c) Presentando il mod. INTRA 1-2 bis “ritardato” in assenza del modello
INTRA 1-2 bis relativo al periodo in cui avrebbe dovuto essere registrata la
fattura.80
Risoluzione del contratto di
Cessione intracomunitaria
In caso di risoluzione del contratto di compravendita riguardante la cessione
intracomunitaria, si possono verificare le seguenti ipotesi:
Restituzione dei beni al cedente nel territorio dello Stato.
In tal caso se la variazione:
a) È operata ai fini fiscali il cedente nazionale trasmetterà il modello Intra 1 ter:
a) Ai fini fiscali e statistici se obbligato alla presentazione mensile
dell’elenco (N.T. 2);
b) Ai soli fini fiscali se obbligato alla presentazione trimestrale dell’elenco
(N.T.2).
b) Non è operata ai fini fiscali il cedente nazionale:
a) Presenterà il mod. Intra 1 ter ai soli fini statistici se obbligato alla
presentazione mensile dell’elenco (N.T.2);
b) Non presenterà il mod. intra 1 ter se obbligato alla presentazione
trimestrale dell’elenco.
segue81
Risoluzione del contratto di
Cessione intracomunitaria
Se malgrado la risoluzione del contratto di compravendita i beni non sono restituiti
al cedente, ma sono ceduti a diverso soggetto passivo d’imposta comunitario, si è
in presenza di due distinte autonome operazioni che comportano a carico del
cedente nazionale i seguenti adempimenti, diversi a secondo del Paese membro
in cui i beni sono destinati:
A. Consegna dei beni nello stesso Stato membro in cui già si trovano. In tal caso
il cedente nazionale dovrà trasmettere 2 distinti modelli:
Intra 1 ter compilato ai soli fini fiscali per qualsiasi periodicità di
presentazione (mensile o trimestrale) con N.T. 2 alla colonna “7”;
Intra 1 bis compilato ai soli fini fiscali per qualsiasi periodicità di
presentazione, dichiarando i dati relativi alla nuova cessione
intracomunitaria non imponibile art. 41 del D.L. 331/93.
B. Consegna dei beni in diverso Paese membro. In tal caso il soggetto nazionale
obbligato con periodicità:
Mensile trasmetterà i modelli Intra 1 ter ed Intra 1 bis sia agli effetti fiscali
che statistici;
Trimestrale trasmetterà i modelli Intra 1 ter ed Intra 1 bis solamente ai fini
fiscali.82
Risoluzione del contratto di
Acquisto intracomunitario
In caso di risoluzione del contratto di compravendita riguardante un acquisto
intracomunitario, si possono verificare le seguenti ipotesi:
Restituzione al cedente con la consegna dei beni nel territorio dello Stato ad
altro acquirente soggetto passivo.
In tal caso:
a) il 1° acquirente trasmetterà il modello Intra 2 ter compilato ai soli fini fiscali
per qualsiasi periodicità di presentazione dell’elenco. Con detto modello, in
sostanza, si annulla quanto dichiarato in precedenza con la riscrittura dei dati
indicati nel modello Intra 2 bis originario con il segno “-“ in colonna “7” (N.T. 2);
b) Il 2° acquirente effettua un normale acquisto intracomunitario ricevendo le
merci dal 1° acquirente, su incarico del cedente intracomunitario. Dovrà
trasmettere l’elenco intra 2 bis compilato ai soli fini fiscali per qualsiasi
periodicità di presentazione dell’elenco.
segue
83
Risoluzione del contratto di
Acquisto intracomunitario
Restituzione al cedente con la consegna dei beni nel territorio di altro Stato
membro ad altro acquirente soggetto passivo.
In tal caso:
a) il 1° acquirente nazionale trasmetterà il modello Intra 2 ter compilato:
ai soli fini fiscali se obbligato alla presentazione trimestrale dell’elenco
(N.T. 2).
Ai fini fiscali e statistico se obbligato alla presentazione mensile
dell’elenco. Con detto modello, in sostanza, si annulla quanto dichiarato in
precedenza con la riscrittura dei dati indicati nel modello Intra 2 bis
originario con il segno “-“ in colonna “7” (N.T. 2);
b) Il 2° acquirente dell’altro Stato membro effettua un normale acquisto
intracomunitario ricevendo le merci dal 1° acquirente italiano, su incarico del
cedente intracomunitario. Dovrà trasmettere l’elenco intra 2 bis compilato
secondo le regole del proprio Stato membro.
84
Scomparsa dei beni oggetto
di cessione intracomunitaria
Dal 1° gennaio 2013, in seguito alla riformulazione dell’art. 39 del D.L. 331/93, il momento di
effettuazione, sia per le cessioni intracomunitarie sia per gli acquisti intracomunitari, coincide con il
momento di inizio del trasporto. Pertanto se i beni scompaiono:
In altro Stato membro, la cessione intracomunitaria si considera effettuata in ogni caso, a
prescindere dal fatto che il trasporto sia eseguito con mezzi del cedente o del cessionario o da
terzi per loro conto, e dovrà essere trasmesso l’elenco Intra 1 bis. Resta fermo l’adempimento
degli obblighi previsti nel Paese membro di scomparsa dei beni nel caso in cui il trasporto sia
eseguito con mezzi propri del cedente;
In Italia la cessione non può essere considerata intracomunitaria per mancanza del requisito
territoriale (trasferimento dei beni in altro Stato membro). In tal caso torna applicabile l’art. 6 del
Dpr 633/72 e in base ai chiarimenti del caso contenuti nella circ. n. 13/E del 1993, si ritiene che:
a) Se il trasporto è eseguito con mezzi propri del cedente, non risultando la cessione
perfezionata, non sorge il presupposto impositivo;
b) Se il trasporto è eseguito con mezzi del cessionario o da un vettore su incarico di uno dei
due contraenti, l’operazione si considera avvenuta, in quanto si è verificato in capo
all’acquirente il trasferimento del potere di disporre dei beni. Quindi si è in presenza di una
cessione interna con conseguente addebito dell’imposta.
In base all’art. 2, comma 3, del Dpr. 441/93 la perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o
comunque indipendenti dalla volontà del soggetto dovrà essere provata dal cedente con:
a) Idonea documentazione fornita da un organo della Pubblica amministrazione o, in mancanza
b) Da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del Dpr. 445/2000 resa entro
30 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza con l’indicazione del
valore complessivo dei beni perduti.
85
Scomparsa dei beni oggetto
di acquisto intracomunitario
Fino al 31 dicembre 2012 l’acquisto intracomunitario si considerava effettuato:
a) Nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo
conto, ovvero
b) Nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso in caso di
trasporto con mezzi del cessionario.
Dal 1° gennaio 2013, in seguito alla riformulazione dell’art. 39 del D.L. 331/93, il momento di
effettuazione, sia per le cessioni intracomunitarie sia per gli acquisti intracomunitari, coincide
con il momento di inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo
conto, rispettivamente dal territorio dello Stato, in caso di cessione, o dal territorio dello stato
membro di provenienza per gli acquisti.
Di conseguenza si ritiene, che a prescindere dal soggetto che cura il trasporto o la
spedizione:
a) L’acquisto intracomunitario si considera effettuato se la scomparsa dei beni avviene nel
territorio dello Stato. Dovrà essere trasmesso l’elenco Intra 2 bis;
b) L’acquisto intracomunitario non si considera effettuato, se la scomparsa dei beni avviene
nel territorio di altro Stato membro, per difetto del requisito territoriale, cioè la mancata
introduzione dei beni nel territorio dello Stato.
86
VALORE STATISTICO
La colonna del valore statistico va compilata:
a) dai soggetti di cui all’art. 6, comma 4, del decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010: cioè quei soggetti che
hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di
scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, un
valore delle spedizioni o degli arrivi superiore ad euro 20.000.000
b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle
disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non è stata compilata
la colonna 4 per le cessioni e 5 per gli acquisti. Sono, cioè, quei soggetti a
presentazione mensile degli elenchi che pongono in essere operazioni di
perfezionamento.
Se la base imponibile non deve essere dichiarata ai fini fiscali (es.
operazioni di perfezionamento), il valore da indicare è quello corrispondente
all’importo fatturato, iva esclusa, o, se questo non è disponibile, ad un
importo che sarebbe fatturato in caso di vendita o di acquisto.
87
VALORE DELLE MERCI
Il Reg. Ce 638/2004 al punto 3 dell’allegato stabilisce che il
valore delle merci può essere indicato in due modi:
a) la base imponibile, ossia il valore da determinare a fini
fiscali ai sensi della direttiva 2006/112/CE;
b) “Il valore statistico, ossia il valore calcolato alla frontiera
nazionale degli Stati membri. Esso si basa sull’importo
imponibile o, se del caso, sul valore che lo sostituisce e
comprende unicamente le spese accessorie (di trasporto e di
assicurazione), che si riferiscono:
in caso di spedizione, alla parte di percorso situata nel
territorio dello Stato membro di spedizione e,
in caso di arrivo, alla parte di percorso situata
all’esterno del territorio dello Stato membro d’arrivo.
Il valore statistico è definito valore fob (franco a bordo) per le
spedizioni e valore cif (costo, assicurazione e nolo) per gli arrivi”.88
DETERMANIZIONE DEL VALORE STATISTICO
NELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Confine italiano
trasporto e assicurazione trasporto e assicurazione
Milano Parigi
tratto nazionale € 150 tratto estero € 350
1° ipotesi. Cessione intracomunitaria con condizioni di consegna CIP Parigi.
Ciò significa che nel prezzo fatturato, poniamo € 7.500 sono incluse le spese di trasporto e di
assicurazione per l’intero tragitto ammontanti a € 500. Supponendo che sul totale delle spese di consegna
il 30% incida sul percorso Milano confine italiano (Monte Bianco) il tratto nazionale ammonterà a € 150, ed
il restante percorso confine italiano- Parigi ammonterà a € 350. Quindi avremo:
Valore statistico € 7.150 (totale di fattura € 7.500 – tratto estero € 350)
Modello Intra 1 bis: colonna 4 (ammontare in euro) € 7.500 e colonna 9 (valore statistico) € 7.150
2° ipotesi. Cessione intracomunitaria con condizioni di consegna EXW Milano.
Ciò significa che la fattura contiene il corrispettivo della cessione del bene, cioè € 7.000.
Riutilizzando i parametri di spesa della 1° ipotesi avremo:
Valore statistico € 7.150 (totale di fattura € 7.000 + tratto nazionale € 150)
Modello Intra 1 bis: colonna 4 (ammontare in euro) € 7.000 e colonna 9 (valore statistico) € 7.150
3° Ipotesi. Cessione intracomunitaria con condizioni di consegna DAF (reso alla frontiera)
Ciò significa che nel prezzo di fattura sono incluse soltanto le spese di trasporto e di assicurazione fino al
luogo di uscita dall’Italia (frontiera Monte Bianco), cioè € 7.150.
Utilizzando sempre i parametri di spesa della 1° ipotesi, avremo:
Valore statistico € 7.150 = totale di fattura
Modello Intra 1 bis: colonna 4 (ammontare in euro) e colonna 9 (valore statistico) € 7.150
89
DETERMANIZIONE DEL VALORE STATISTICO
NEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI
Confine italiano
trasporto e assicurazione trasporto e assicurazione
Parigi Milano
tratto estero € 350 tratto nazionale € 150
1° ipotesi. Acquisto intracomunitario con condizioni di consegna CIP Milano.
Ciò significa che nel prezzo di acquisto, poniamo € 7.500 sono incluse le spese di trasporto e di
assicurazione per l’intero tragitto ammontanti a € 500. Supponendo che sul totale delle spese di consegna
il 70% incida sul percorso Parigi confine italiano (Monte Bianco) il tratto estero ammonterà a € 350, ed il
restante percorso confine italiano – Milano ammonterà a € 350. Quindi avremo:
Valore statistico € 7.350 (totale di fattura € 7.500 – tratto nazionale € 150)
Modello Intra 2 bis: colonna 4 (ammontare in euro) € 7.500 e colonna 10 (valore statistico) € 7.350
2° ipotesi. Acquisto intracomunitario con condizioni di consegna EXW Parigi.
Ciò significa che la fattura contiene il corrispettivo dell’acquisto del bene, cioè € 7.000.
Riutilizzando i parametri di spesa della 1° ipotesi avremo:
Valore statistico € 7.350 (totale di fattura € 7.000 + tratto estero € 350)
Modello Intra 1 bis: colonna 4 (ammontare in euro) € 7.000 e colonna 10 (valore statistico) € 7.350
3° Ipotesi. Acquisto intracomunitario con condizioni di consegna DAF (reso alla frontiera)
Ciò significa che nel prezzo di fattura sono incluse soltanto le spese di trasporto e di assicurazione fino al
luogo di introduzione in Italia (frontiera Monte Bianco), cioè € 7.350.
Utilizzando sempre i parametri di spesa della 1° ipotesi, avremo:
Valore statistico € 7.350 = totale di fattura
Modello Intra 1 bis: colonna 4 (ammontare in euro) e colonna 10 (valore statistico) € 7.350.
90
PROVINCIA DI ORIGINE O DI DESTINAZIONE
Il punto 6 dell’allegato del Reg. Ce n° 638 del 31/03/2004 stabilisce al
punto:
Per provincia d'origine nelle cessioni intracomunitarie, s'intende
la provincia dello Stato membro di spedizione in cui le merci sono
state prodotte oppure hanno costituito l'oggetto di operazioni di
montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o
manutenzione; diversamente, la provincia d'origine è la provincia
da cui le merci sono state spedite, oppure in cui si è svolta l'attività
di commercializzazione;
Per provincia di destinazione negli acquisti intracomunitari,
s'intende la provincia dello Stato membro d'arrivo nella quale le
merci devono essere consumate o costituire l'oggetto di operazioni
di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o
manutenzione; diversamente, la provincia di destinazione è la
regione verso cui le merci sono spedite, oppure la provincia in cui
deve svolgersi l'attività di commercializzazione.
91
Merci in conto deposito
In base alle vigenti disposizioni nazionali che regolano l’IVA negli scambi intracomunitari è
previsto che:
L’INVIO
di beni in conto deposito in altro Stato membro, da parte di soggetto passivo d’imposta italiano,
per la vendita frazionata costituisce una cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 comma 2° lettera
c) del DL n° 331/93 sempreché il soggetto italiano disponga nell’altro Stato membro del numero di
identificazione. Diversamente si rende indispensabile la nomina del rappresentante fiscale o
l’identificazione diretta nell’altro Stato membro. In tal modo il soggetto nazionale:
a) Potrà emettere fattura nei confronti del proprio rappresentante fiscale, indicando che trattasi di
operazione non imponibile ai sensi dell’art. 41 dello stesso DL
b) Dovrà annotare la stessa distintamente nel registro delle fatture emesse di cui all’art. 23 del DPR n°
633/72, e il valore indicato concorrerà alla formazione del “PLAFOND”;
c) Dovrà trasmettere il modello INTRA 1/bis sia agli effetti fiscali che statistici (se la periodicità è mensile)
indicando, come soggetto acquirente, il proprio rappresentante fiscale titolare del numero di
identificazione nell’altro Stato membro.
d) Dare comunicazione della “variazione dati” all’Ufficio IVA competente entro i 30 giorni dalla istituzione
del deposito nell’altro Stato membro art. 35 DPR n° 633/72.
Il rappresentante fiscale, nell’altro Stato membro, effettuerà un acquisto intracomunitario adempiendo ai
conseguenti obblighi (registrazione fattura, dichiarazione intra acquisti ecc.).
Per quanto riguarda la cessione dei beni nell’altro stato membro, la fatturazione dovrà essere effettuata:
Dal soggetto italiano IT, quale operazione non soggetta ai sensi dell’art. 21 comma 6 bis lett. a)
nel caso in cui nell’altro Paese membro opera il “reverse charge”. In tal caso sarà il cessionario
soggetto passivo, ad assolvere l’imposta;
Dal Rappresentante fiscale del soggetto nazionale se nell’altro Paese membro non opera il
“reverse charge” ovvero nel caso in cui l’acquirente sia un soggetto privato.
92
Merci in conto deposito
In base alle vigenti disposizioni nazionali che regolano l’IVA negli scambi
intracomunitari è previsto che:
L’INTRODUZIONE
di beni nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo in altro Stato
membro, affidati in deposito per l’eventuale vendita a soggetto IVA italiano
costituisce un acquisto intracomunitario ai sensi dell’art. 38 comma 3° lettera b) del
DL n° 331/93.
in caso di mancata nomina del rappresentante fiscale o identificazione diretta da
parte del soggetto estero, gli obblighi IVA derivanti dalla cessione dei beni nei
confronti dell’operatore nazionale, dovranno essere adempiuti dal cessionario
italiano, ai sensi dell’art. 17 comma 3° del DPR n° 633/72.
Per la violazione degli obblighi previsti per gli acquisti intracomunitari responsabile,
in simili casi, è soltanto il soggetto estero. Il competente ufficio IVA dovrà, quindi,
procedere a redigere apposito processo verbale di constatazione da notificare
all’interessato utilizzando le procedure previste dalla mutua assistenza tra gli Stati
membri per il recupero dei crediti.93
STAMPI
La realizzazione per conto di un committente comunitario di uno stampo, da utilizzare in Italia per la
produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell’altro Stato membro, costituisce una cessione
intracomunitaria non imponibile qualora:
a) tra il committente e l’operatore nazionale venga stipulato un contratto unico d’appalto avente per
oggetto sia la realizzazione di uno stampo, sia la fornitura di beni per mezzo dello stesso;
b) lo stampo alla fine del ciclo produttivo venga inviato nell’altro Stato membro al committente, a meno
che sia diventato inservibile all’uso o venga distrutto (la distruzione deve esse provata da idonea
documentazione).
L'operatore nazionale, pertanto, in presenza di dette condizioni, è legittimato ad emettere fattura non
imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), la quale concorre alla formazione del plafond.
Se l’operatore nazionale emette una sola fattura nel corrispettivo che gli dovrà essere pagato, il prezzo
dello stampo si intenderà compreso nel prezzo del bene prodotto.
Compilazione modelli intra
Se il contratto unico d’appalto prevede l’emissione di due distinte fatture, per l’operatore nazionale sorgerà
l’obbligo di presentazione dei seguenti modelli:
Intra 1 bis per la cessione dello stampo: compilazione fiscale (colonne 1/4) da presentare con
riferimento alla data di registrazione della fattura;
Intra 1 bis per la cessione dei beni prodotti: compilazione fiscale e statistico (se a cadenza mensile). Il
valore statistico dello stampo andrà ad aggiungersi proporzionalmente a quello delle singole fatture .
94
Gli elenchi riepilogativi non devono essere presentati neppure agli
effetti statistici.
Non sussiste l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi,
neppure
agli effetti statistici, per i beni inviati o ricevuti in esecuzione di obblighi
di garanzia a nulla influendo la restituzione o meno dei beni da
sostituire.
95
CAMPIONI OMAGGIO E BENI CEDUTI
GRATUITAMENTE
SOSTITUZIONE DI BENI IN GARANZIA
GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI
IN ABBONAMENTO
Per gli acquisti e le cessioni di giornali, periodici ed altre pubblicazioni in
abbonamento, i modelli riepilogativi devono essere presentati, sia agli
effetti fiscali che statistici, con riferimento al periodo di registrazione
delle relative fatture.
Gli elenchi riepilogativi devono essere compilati, agli effetti fiscali e
statistici, solo in caso di cessione o acquisto dei beni e con riferimento al
periodo di registrazione della relativa fattura.
96
BENI INVIATI PER FIERE, MOSTRE E
TENTATA VENDITA
SOFTWARE APPLICATIVI
Sono programmi necessari all’esecuzione di funzioni ben determinate.
Essi si dividono in:
Software standardizzati: sono quelli che hanno un uso generalizzato, che pur
eseguendo delle funzioni specifiche vengono commercializzati già pronti
all’uso, in quanto progettati per utenti aventi identiche esigenze (pacchetti
applicativi per aziende).
Ai fini IVA: configurano una cessione ovvero un acquisto intracomunitario di beni
e la base imponibile deve comprendere il valore totale del supporto e del
programma in esso registrato. Dovrà essere presentato il mod. Intra merci.
Software personalizzati: sono quelli realizzati su commissione, in relazione
alle particolari esigenze del richiedente. Dovrà essere presentato il mod. Intra
servizi.
Ai fini IVA: configurano una prestazione di servizio finalizzata alla realizzazione
del programma ordinato.
97
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
98