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OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE
CESSIONINON
IMPONIBILI
ACQUISTI IMPONIBILI
OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE
CESSIONI
INTRACOMUNITARIECostituiscono cessioni intracomunitarie:le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nelterritorio di altro Stato membro, dal cedente odall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti dicessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni edaltre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quartocomma, del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;. (art.41 c1 DL 331/93)
NON RILEVA LA RESIDENZA DI CEDENTE E ACQUIRENTEMA LA MOVIMENTAZIONE FISICA DEI BENI
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
Costituiscono acquisti intracomunitari leacquisizioni, derivanti da atti a titolooneroso, della proprietà di beni o di altro dirittoreale di godimento sugli stessi, spediti otrasportati nel territorio dello Stato da altro Statomembro dal cedente, nella qualità di soggettopassivo. (art. 38 DL 331/93).
NON RILEVA LA RESIDENZA DI CEDENTE EACQUIRENTE MA LA MOVIMENTAZIONE FISICA DEIBENI
TERRITORIALITA’ DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nelterritorio dello Stato se hanno per oggetto beni,originari di altro Stato membro o ivi immessi in liberapratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattatoistitutivo della Comunità economica europea, speditio trasportati dal territorio di altro Stato membro nelterritorio dello Stato. (art. 40, c1 DL 331/93)
ADEMPIMENTI AI FINI IVA
Cessioni intracomunitarie:
•Emissione di fattura NI ex art. 41 DL 331/93•Annotazione nel registro delle vendite•Presentazione in via telematica all’Agenzia delle Dogane elenchiriepilogativi INTRASTAT
ADEMPIMENTI AI FINI IVA
Acquisti intracomunitari:
• Integrazione della fattura del fornitore con IVA italiana• Rilevazione della fattura integrata nel registro degli
acquisti e nel registro delle vendite (neutralità dell’imposta)• Presentazione in via telematica all’Agenzia delle Dogane
elenchi riepilogativi INTRASTAT
OPERAZIONI A CATENA
A
C
B A – primo fornitoreB – promotore della triangolazioneC – acquirente finale
OPERAZIONI A CATENA
“triangolazioni comunitarie” :operazioni in cui intervengono 3 operatori diversi appartenenti a tre differenti paesi comunitari.
“triangolazioni interne intracomunitarie”:triangolazioni in cui il primo fornitore e il promotore sono residenti in Italia.
“triangolazioni improprie”:operazioni in cui uno dei soggetti è extracomunitario
OPERAZIONI
IMPORT/EXPORT
ESPORTAZIONINON
IMPONIBILI
IMPORTAZIONI IMPONIBILI
OPERAZIONI
EXTRACOMUNITARIE
ESPORTAZIONI
ESPORTAZIONI DIRETTE
• beni trasportatifuori della CEdal cedente, oda terzi per suoconto
• (art. 8 c1 l. a)
ESPORTAZIONI IMPROPRIE
• beni trasportatifuori della CEdall‟acquirente,o da terzi persuo conto, entro90 giorni dallaconsegna
• (art. 8 c1 l. b)
ESPORTAZIONI INDIRETTE
• Cessioni di beni ad esportatori abituali
• (art. 8 c1 l. c)
ESPORTAZIONI
Esportazioni indirette:Il soggetto residente cede beni ad altro soggettoresidente il quale, avendo lo Status di “esportatoreabituale” (esportazioni > 10% del volume d’affaritotale nell’anno o nei 12 mesi precedenti) usufruiscedella facoltà di effettuare acquisti senza il pagamentodell’imposta.Il limite massimo di acquisti senza pagamentodell’imposta è dato dal c.d. “PLAFOND”,corrispondente al totale delle cessioni verso l’esteroeffettuate nell’anno precedente.
ESPORTAZIONI
Operazioni assimilate alle esportazioni: cessioni di navi, aeromobili e servizi connessi (art. 8bis)
IMPORTAZIONI
Costituiscono importazioni le operazioni aventiper oggetto beni introdotti nel territorio delloStato, che siano originari da Paesi o territori noncompresi nel territorio della Comunità (art. 67 c1)
IMPORTAZIONI
VALORE DEL BENE
DIRITTI DOGANALI
SPESE DI INOLTRO FINO AL
LUOGO DI DESTINAZIONE
NELLA CEE
BASE DI CALCOLO PER
LIQUIDAZIONE IMPOSTA
(art. 69 c1 )
ADEMPIMENTI AI FINI IVA
Esportazioni:
•Emissione di fattura NI ex art. 8 c1 l. a) o b) , secondo la naturadell’operazione
•Conservazione della prova dell’avvenuta esportazione
•Annotazione nel registro delle vendite
ADEMPIMENTI AI FINI IVA
Importazioni:
•Pagamento dell’imposta alla dogana/spedizioniere
•Annotazione nel registro degli acquisti della sola IVA versata(fornitore “dogana”)
•Inoltre, dal 2/11/10 per operazioni effettuate dal 1/7/10,trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dellacomunicazione delle operazioni intercorse con soggetti residentiin paesi Black list.
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Operazioni soggette
Le operazioni che, per disposizione
legislativa, sono soggette al regime IVA
ma non scontano l'imposta sul loro
corrispettivo sono:
– esportazioni ed operazioni assimilate
all'esportazione (artt. 8 e 8 bis)
– servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali (art. 9)
– cessioni intracomunitarie (artt. 41 e 40,
comma 9, DL 331/93)
Operazioni non imponibili
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Operazioni non imponibili
cessioni all'esportazioneAi sensi dell’art. 8 del DPR 633/72 sono quelle che:
– hanno per oggetto beni inviati in paesi extra UE a
cura od a nome del cedente (art. 8, lett. a)
– effettuate tra due soggetti residenti, a condizione che i
beni vengano, su incarico del cessionario, inviati in
paesi extra UE direttamente dal cedente (co.1, lett. a)
cd operazione di triangolazione;
– quelle effettuate dal cessionario residente nei
confronti di un terzo non residente a condizione che il
cedente ne curi l’invio fuori del territorio dell’UE
– hanno per oggetto beni il cui trasporto o spedizione in
paesi extra UE viene effettuato, entro 90 giorni dalla
consegna dei beni dall'operatore economico non
residente o per suo conto (co. 1, lett. b)
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Operazioni soggette
Cessioni all’esportazione (art.
8)
Esportazioni dirette
1° caso: cedente-residente cliente estero art. 8,comma 1,
2° caso: cedente-residente cliente estero lett. a)(operazione triangolare)
cedente/cessionario-residente
= Bene= Fattura
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Operazioni soggette
Cessioni all’esportazione (art. 8)
Esportazioni indirette
3° caso: cedente-residente art. 8,comma 1lett. b)
cessionario-non residente cliente estero
Esportazione entro90 giorni e allostato originario
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Operazioni soggette
Cessioni all’esportazione (art. 8)
• L'esportazione deve risultare
alternativamente da:
– documento doganale
– vidimazione della dogana su un esemplare
della fattura
– vidimazione della dogana su un esemplare del
documento di trasporto
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Operazioni non imponibili
Caratteristiche
• Fatturazione : obbligatoria
• Registrazione : obbligatoria
• Detraibilità dell'imposta assolta
“a monte” : piena
• Agevolazioni : rimborso
infrannuale dell'IVA “a
monte”
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OPERAZIONI
ALL’ESPORTAZIONE• nel sistema generale Iva legislatore comunitario ha inteso
detassare tutte le operazioni che vengono effettuate in
relazione ad operazioni di scambio internazionale di merci
di servizi.
• questo principio è la diretta espressione della regola che
prevede la detassazione delle operazioni transfrontaliere
all'origine e la relativa tassazione a destinazione, anche al
fine di consentire l'esercizio del diritto di
detrazione al destinatario della
operazione.
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Condizioni per l’esportazione in
senso tributarioDebbono coesistere due presupposti:
• il trasferimento del diritto di proprietà
o di un diritto reale di godimento;
• il trasporto dei beni oggetto della
cessione fuori del territorio doganale
comunitario a cura del cedente
N.B. sembra non rilevare ai fini del
perfezionamento dell'esportazione,
quale elemento costitutivo della
fattispecie l'onerosità della
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Quadro normativo di riferimento
• Le norme primarie di riferimento sono gli articoli 8, 8 bis ,
e 9, del d.p.r. 633 del 1972 che riguardano operazioni che,
seppur rilevanti nel territorio di origine, vengono ivi
detassate, in considerazione dell'applicazione del principio
di tassazione a destinazione.
• Per l'effetto si comprende che tali operazioni debbano
essere oggetto di fatturazione come previsto dall'articolo
21, co. 6, del decreto Iva ancorché non vi sia tassazione.
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Articolo 8 del D.p.r. 633/72
• Non sono imponibili per l'articolo 8 le operazioni che danno
luogo a cessioni in cui beni vengono spediti o trasportati fuori
dal territorio comunitario.
• La nozione di cessioni di beni riguarda le operazioni di
esportazione aventi carattere definitivo
• Restano escluse le esportazioni senza trasferimento della
proprietà e con successiva reimportazione dei beni dopo la
trasformazioni le cosiddette esportazioni temporanee.
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Articolo 8 del D.p.r. 633/72• In ordine al presupposto territoriale si deve rilevare una
discrasia fra il principio espresso dalla direttiva comunitaria e la normativa nazionale:
- la prima individua il luogo di una cessione di beni con quello in cui avviene l'inizio del trasporto a destinazione del cliente. Pertanto la cessione all'esportazione è per la norma comunitaria considerata effettuate nel territorio dello Stato ma detassata in virtù del luogo di destinazione che è fuori dal territorio comunitario;
- la norma nazionale, dopo aver enunciato il principio generale di territorialità della cessione di beni, dispone all'ultimo co. dell'articolo 7 che tutte le operazioni di quegli articoli 8,8 bis e 9 si considerano eseguite fuori dal territorio dello Stato.
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Articolo 8 del D.p.r. 633/72
• CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE DIRETTA: Art. 8, comma 1,
lettera a), d.p.r. 633
- OPERAZIONI TRIANGOLARI
- ESPORTAZIONE CONGIUNTA
• ESPORTAZIONE IMPROPRIA - articolo 8, co. 1, lett. b)
• CESSIONI INDIRETTE - articolo 8, co. 1, lettera c) del d.p.r.
633
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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE DIRETTA
Art. 8, comma uno, lettera a), d.p.r. 633
• Individua le cessioni aventi ad oggetto beni trasportati o spediti,
a cura o a nome del cedente, fuori del territorio dell'unione
europea.
• Condizione:
il cedente provveda, anche non direttamente (ad esempio
tramite uno spedizioniere terzo) al trasporto o spedizione dei
beni fuori dal territorio dell'Unione.
L'invio dei beni all'estero rappresenta l'elemento costitutivo
dell'operazione all'esportazione, nel senso che, ove non vi
sia trasporto spedizione all'estero, la cessione non può
essere definita esportazione
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Nozione di cessione ex art. 8
L'esportazione ai fini Iva è diversa da quella doganale e solo
per l‟assolvimento dell'onere della prova mutuiamo dal d.p.r.
43/93 in materia doganale il concetto di esportazione.
Ai fini doganali sussiste esportazione quando si ha
fuoriuscita dei beni dal territorio dell'unione europea:
- senza passaggio di proprietà;
- con passaggio di proprietà;
- temporaneamente esportati e poi reimportati.
Di queste fattispecie l'unica che rileva ai fini IVA è quella con
passaggio di proprietà.
Quindi se l'impresa esporta temporaneamente merci o beni
all'estero per completarne la lavorazione e poi reimporta il
prodotto finito, ai fini doganali vi è esportazione mentre fini
Iva la cessione non è rilevante.
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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE DIRETTA
• Prova:
l‟esportazione deve risultare:
- da documento doganale;
- da vidimazione apposta dall'ufficio
doganale su un esemplare della
fattura ovvero su un esemplare della
bolla di accompagnamento.
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Operazioni soggetteCessioni all‟esportazione (art. 8)
Esportazioni dirette
1° caso: cedente-residente cliente estero art. 8,comma 1,
2° caso: cedente-residente cliente estero lett. a)(operazione triangolare)
cedente/cessionario-residente
= Bene= Fattura
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OPERAZIONI TRIANGOLARI
IT(0)
IT(1)
USA
IT0 = produttore, primo cedente
IT1 = secondo cedente (promotore dell'esportazione intermediario
commerciale)
USA = acquirente
IT0cede per un importo pari a 1000 i beni a IT1 (prima fattura)
IT1 cede per un importo pari a 5000 i beni a USA (secondo fattura)
Le due fatture sono non imponibili se è il primo cedente a curare il
trasporto
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OPERAZIONI TRIANGOLARI
• La condizione affinché le due cessioni - da IT(0) a IT (1) e poi
da IT(1) a USA - vengano considerate come un'operazione
triangolare è che il trasporto avvenga in nome per conto del
primo cedenteIT(0) e che il bene non entri nella disponibilità
del secondo cedente IT(1).
• Consente all'esportatore abituale (IT 1)di comprare i beni
senza applicazione dell'imposta a condizione che le merci
vengano spedite in nome per conto del primo cedente
all'estero.
Altrimenti l'esportatore IT1 sarebbe sempre al credito IVA.
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Nozione di trasporto• L„A. f. con la circolare del 9 aprile 1981 n.12 aveva stabilito
che il primo cedente (IT0) doveva curare il trasporto con mezzi propri oppure rivolgendosi direttamente ad un trasportatore il quale emetteva la fattura nei suoi confronti. Questa posizione dell‟A.f. aveva di fatto bloccato gli scambi, perché il primo cedente (di solito produttore) avrebbe dovuto conoscere il cliente finale.
• Interpretazione autentica: il primo cedente IT0 può non usare mezzi propri e la fattura del trasportatore può essere intestata al secondo cedente It 1 (l'importante è che le merci non siano nella disponibilità di quest'ultimo).
• La dogana vidima entrambe le fatture e controllerà e i beni siano usciti e effettua un riscontro fra la fattura e beni per verificare che il secondo cedente non abbia effettuato ulteriore lavorazioni.
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Prova• Se il trasportatore viene contattato da IT1 la dichiarazione
di esportazione (cd DAU) è intestata all'esportatore IT1 e funge da prova dell'avvenuta esportazione
• Il primo cedente IT0 avrà come prova dell'avvenuta esportazione la fattura visitata dalla dogana di uscita.
• L‟a.f. con la risoluzione 72 del 2000 ha precisato che: se la merce, prima di andare all'estero, passa dal secondo cedente IT1 assolo fine di effettuare dei controlli tecnici e di collaudo (senza alcuna lavorazione e trasformazione) l'operazione è comunque non imponibile
• La Cassazione con la sentenza 4098 del 2000 ha confermato che è indifferente al fine della non imponibilità che sia il primo cedente o al secondo cedente a curare il trasporto.
• per evitare contenziosi la cosa migliore sarebbe che sia il primo cedente a contattare il trasportatore, anche se poi il trasporto viene effettuato in nome per conto del secondo cedente.
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ESPORTAZIONE CONGIUNTA
IT(0)
IT(1)
USA
IT0 = produttore
IT1 = effettua un'altra lavorazione
USA = acquirente non residente nell'Unione Europea
operazione: IT0 emette fattura a non imponibile nei confronti di USA, avente ad
oggetto il bene (ad esempio marmo) e consegna i beni a IT1; IT1 effetto alla
lavorazione e invia i beni ad Usa tra parentesi portandoli in dogana e
consegnando il DAU)
in questo caso compariranno come esportatori sia il primo che secondo
cedente.
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• La prestazione di servizi effettuata da IT1
ed è tassata ai sensi dell'articolo 9 , CO. 1,
lettera
• altre ipotesi di operazioni non imponibili è
la cosiddetta esportazione congiunta.
• su incarico di un cessionario non residente
acquista beni in Italia il primo cedente li
trasferisce per conto degli Usa ad un altro
soggetto italiano effettua la rete la
lavorazione e poi li invia a cessionario
Usa.
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ESPORTAZIONE IMPROPRIA -
articolo 8, co. 1, lett. b) • “ Le cessioni con trasporto o spedizione
fuori del territorio della comunità
economica europea entro 90 giorni dalla
consegna, a cura del cessionario non
residente o per suo conto”
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• La norma riguarda il caso in cui i beni vengono
consegnati ad un cessionario “non residente” all'interno
del territorio comunitario, con l'obbligo di trasportarli o
spedirli fuori del territorio della comunità economica
europea nel termine di 90 giorni dalla consegna.
• In pratica, la norma considera cessione all'esportazione
l'ipotesi in cui l'acquirente estero provveda a ritirare,
direttamente o tramite terzi, i beni presso il cedente,
curando la successiva o esportazione degli stessi, allo
stato originario, entro 90 giorni dalla data di consegna.
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• Il cedente nazionale consegna i beni ad un cessionario
non residente che si occuperà del trasporto entro 90
giorni. Il cessionario non residente deve essere
identificato nel suo paese, ossia deve essere un soggetto
passivo d'imposta che svolge un'attività commerciale (no
privato). Riguardo al limite temporale si fa riferimento alla
data di consegna ovvero l'operazione si deve chiudere
entro 90 giorni. Questi due elementi differenziano la
lettera B. della lettera a.
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• Secondo la prassi amministrativa, la prova dell'avvenuta
esportazione dei beni per il cedente nazionale non può che
essere costituita dall’apposizione da parte della dogana di
uscita del visto sull'esemplare della fattura dallo stesso le
messe presentate in dogana all'atto dell'esportazione secondo
le modalità indicate. Poiché nel caso di specie il documento di
esportazione munito del visto di uscire resta l'acquirente
estero, il cedente operatore nazionale dovrà ottenere dal
cessionario non residente copia della fattura recante il visto
uscire a posto dalla dogana di uscita.
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• La disposizione in esame non prevede la
possibilità di effettuare lavorazioni sui beni
oggetto delle cessione, sicché i beni
medesimi devono essere esportati nello
stato originario. Di conseguenza gli uffici
doganali dovranno accertare l'identità e lo
stato dei beni medesimi con quelli descritti
in fattura.
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• Per espressa previsione normativa, non costituiscono cessioni
all'esportazione le cessioni di beni con trasporto a cura e per
conto del cessionario “non residente” aventi ad oggetto beni
destinati ad dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o
navi da diporto, di aeromobili da turismo, o di qualsiasi altro
mezzo di trasporto ad uso privato, o dei beni da trasportarsi
nei bagagli personali, fuori dal territorio della comunità
europea. La norma ha evidentemente carattere anche elusivo.
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Operazioni soggetteCessioni all‟esportazione (art. 8)
Esportazioni indirette
3° caso: cedente-residente art. 8,comma 1lett. b)
cessionario-non residente cliente estero
Esportazione entro90 giorni e allostato originario