nozioni giuridiche

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  • 7/28/2019 Nozioni GIURIDICHE

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    NOZIONI GIURIDICHE FONDAMENTAL I

    CAPITOLOI.LORDINAMENTOGIURIDICO

    1. Definizione

    Lordinamento giuridico il complesso di norme e di istituzioni mediante le quali viene regolato e diretto losvolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli.

    Sinonimi di ordinamento giuridico sono le nozioni di ordine normativoediritto oggettivo.

    Con questultimo concetto si intende la regola oggettivamente ed obbligatoriamente esistente che disciplina un

    determinato corpo sociale.

    Occorre distinguere:

    - il diritto naturale: un insieme di princpi insiti nella natura umana ed idonei a produrre effetti giuridici, a

    prescindere dalla loro positivizzazione e normazione;

    - il diritto positivo: linsieme delle norme giuridiche vigenti in un certo momento storico dello Stato, a prescindere da

    qualsiasi giudizio di valore (giusto o ingiusto).

    Il terminediritto, inteso come complesso di regole che formano un ordine normativo, non va confuso con la

    giustizia.

    Secondo Hans Kelsen:

    - il diritto una tecnica specifica di organizzazione sociale che vige, in una data epoca e in una data societ, a

    prescindere da giudizi di valore (es.: giusto o ingiusto) di cui ciascun diritto positivo suscettibile;

    - la giustizia un giudizio soggettivo di valore al quale ciascun ordinamento giuridico impronta le proprie tecniche

    legilative, proponendosi - secondo una scala soggettiva di valori - determinati obbiettivi da raggiungere.

    1. 1 Elementi costitutivi dellordinamento giuridico

    Gli elementi costitutivi di un gruppo organizzato secondo un certo ordinamento sono:

    (a) lapreordinazione di regole di condotta che i singoli debbono osservare: deve trattarsi di regole che a loro volta

    presentino i caratteri di generalit e di astrattezza1

    (b) lapredisposizione di precise regole di organizzazione, di struttura e di competenza che permettono poi di porre

    in essere in maniera corretta e non arbitraria le regole di condotta;

    ;

    (c) il principio di effettivit del sistema organizzativo nel suo insieme, in base al quale intanto esiste un

    ordinamento, in quanto le regole di struttura e di condotta che lo costituiscono vengono effettivamente osservate.

    I fattori che influenzano leffettivit del diritto sono:

    - il meccanismo sanzionatorio;

    - il consenso del corpo sociale destinatario della norma.

    1. 2 Caratteri dellordinamento giuridico.

    I caratteri dellordinamento giuridico sono:

    (a) La relativit nel tempo, - che consiste nella possibilit di mutazione delle sue regole nel tempo -, e la relativit

    nello spazio, - che consiste nella possibilit della coesistenza di pi ordinamenti giuridici differenti in luoghi diversi ma

    1Vedi il paragrafo dedicato ai caratteri delle norme giuridiche.

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    nello stesso periodo di tempo: es.: lordinamento italiano, quello francese, quello arabo, quello internazionale e

    comunitario.

    (b) Loriginalit: quando la sua organizzazione non soggetta al controllo di unaltra organizzazione: esempio

    uno Stato indipendente rispetto ad un territorio soggetto ad altrui dominio.

    (c) Dal carattere relativo dellordinamento giuridico si deduce infine il fatto della pluralit degli ordinamentigiuridici, dellesistenza contemporanea (relativit nello spazio) o successiva (relativit nel tempo) cio di

    organizzazioni giuridiche originarie differenti.

    CAPITOLO II.LA NORMA GIURIDICA

    1. Definizione di norma giuridica

    Il concetto di norma si identifica con lindicazione di un modello di comportamento. Dalla diversa fonte del

    modello richiesto dipende la qualificazione della norma come morale, religiosa, di cortesia, giuridica.

    La norma qualificabile comegiuridica quando la sua fonte o fatto produttivo sia imposta dallordinamento

    giuridico.

    Ad esempio, la norma non uccidere riferita ad esseri umani nei loro reciproci rapporti pu essere considerata, di volta

    in volta:

    morale: in quanto dettata dalla coscienza individuale;

    religiosa: in quanto imposta da un credo religioso, come, nel caso i dieci comandamenti del vecchio testamento;

    giuridica: in quanto imposta dallordinamento, mediante legge penale che fonte di quella specifica norma.

    1. 1 Elementi costitutivi della norma giuridica

    La norma giuridica costituita essenzialmente da:

    (a) un precetto: il comando con cui si impone di osservare un certo comportamento che pu essere positivo

    (obblighi di fare) o negativo (obblighi di non fare).

    Il precetto, cio il contenuto, pu avere carattere:

    - sostanziale, come ad esempio quando la norma chiede di fare o non fare qualcosa; o solo

    - procedurale, come quando la norma opera semplicemente un rinvio ad una specifica fonte, come il caso dellordine

    di esecuzione di un accordo internazionale.

    (b) inserito in undocumento, detto testo, e da:

    (c) unasanzione: che consiste nella reazione dellordinamento allinosservanza del precetto da parte di chi ne ildestinatario ed data quindi dalla previsione di una conseguenza negativa per il caso della violazione della norma

    giuridica.

    Perch si possa applicare una sanzione necessario, infine, che vi sia un soggetto, sia egli autore della

    violazione oppure no, il quale per sia considerato dalla norma stessa il destinatarioe quindi il responsabile.2

    1. 2 Caratteri della norma giuridica.

    Generalit: in quanto indirizzata a tutti i consociati indistintamente.

    Astrattezza: in quanto finalizzata alla disciplina di ipotesi astratte e non a quella di casi concreti.

    2Si rinvia al paragrafo dedicato alla responsabilit.

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    Informata al rispetto del principio di uguaglianza formale e sostanziale, (art. 3 della Costituzione) in base al quale le

    norme giuridiche debbono trattare i casi simili in modo analogo e quelli diversi in maniera differente.

    1. 3 Classificazione delle norme giuridiche

    Le norme giuridiche possono essere oggetto di diverse classificazioni a seconda che si utilizzi come parametro,rispettivamente:

    (a) il lorocontenuto;

    (b) la loroderogabilit;

    (c) lesistenza o meno dellasanzione.

    Inoltre le norme giuridiche vengono suddivise, negli ordinamenti pi sofisticati come il nostro, in due grandi

    categorie a seconda della loro appartenenza alla sfera del:

    (a) diritto pubblico, oppure del

    (b) diritto privato.

    Esaminiamo qui di seguito le diverse classificazioni e categorie di norme giuridiche.

    1.4 Efficacia nel tempo delle norme

    Quando si pone in essere un corpo completo di norme su di una certa materia si ha la legge. Per semplicit

    dora in poi tratteremo dellefficacia delle leggi, che sono composte da pi norme giuridiche: esempio legge civile,

    (costituite dal codice civile, o dalla legge sulle locazioni e sugli sfratti); legge penale, (esempio il codice penale, le leggi

    speciali sui pentiti, sul terrorismo, sui termini di carcerazione preventivaetc.).

    1. 4. 1 Entrata in vigore della legge

    Ai sensi dellart. 73 Cost. e10 disp. prel. c.c., una legge entra in vigore dopo aver seguito il seguenteiter:

    - approvazioneda parte del Parlamento

    - promulgazioneda parte del Presidente della Repubblica

    - pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale

    - termine dellavacatio legisdi quindici giorni (di solito).

    Gli effetti dellentrata in vigore di una legge consistono nellobbligatoriet di questultima indipendentemente

    dalla sua conoscenza effettiva da parte dei suoi destinatari.

    Questo principio sancito anche dallart. 5 del codice penale, il quale dispone che lignoranza della legge non scusa

    e risale ad un noto brocardo latino: ignorantia legis non excusat.

    1. 4. 2 Abrogazione della legge

    Consiste nellacessazione della sua efficacia.

    Labrogazione pu essere:

    - espressa: da legge successiva o da referendum abrogativo;

    - tacita: per incompatibilit della legge successiva con quella precedente.

    (a) Abrogazione espressa da legge successiva:

    * Un esempio di abrogazione espressa quello contenuto nellart. 20 della l. 283/62 in materia di disciplina igienica

    degli alimenti e delle bevande, che stabilisce labrogazione di alcune norme del testo unico delle leggi sanitarie del

    1934.

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    (b) Abrogazione da referendum:

    * Un esempio di abrogazione per referendum dato dalla abrogazione del divieto di divorzio contenuto nella legge

    italiana prima del 1970 e caduto, appunto, a seguito di unreferendum popolareche ne chiedeva labrogazione.

    (c) Abrogazione tacita per incompatibilit tra legge precedente e legge successiva

    * Un esempio di abrogazione tacitaper incompatibilit consiste nellimpossibilit di applicare la legge precedente,perch il suo contenuto inconciliabile con quello della legge successiva: ad esempio una legge successiva che

    permetta ci che la precedente vietava; ovviamente deve trattarsi di leggi riguardanti la stessa identica materia e

    disciplinanti gli stessi fatti, come la legge sull aborto, che ha tacitamente abrogato le leggi che punivano penalmente sia

    chi si sottoponeva a questa pratica, sia chi materialmente la effettuava. Oggi laborto permesso, ma entro determinati

    limiti indicati dalla legge.

    1. 4. 3 Abrogazione per dichiarazione dincostituzionalit della norma giuridica

    Pu accadere che il contenuto di una legge o pi frequentemente di una disposizione di una legge ordinaria o di

    un regolamento contrastino con il precetto costituzionale: in questi casi interviene un organo di controllo della

    legittimit delle leggi, la Corte Costituzionale, che ha proprio il compito di verificare la compatibilit delle leggi del

    nostro Parlamento con i princpi fondamentali della nostra Costituzione.

    1. 4. 4 Effetti dellabrogazione

    Gli effetti dellabrogazione consistono, come si detto, nella cessazione dellefficacia della norma e della

    legge: questo comporta lobbligo per chi chiamato a farlo, giudice o pubblico amministratore, di disapplicare la norma

    abrogataex nunc, a decorrere cio dal momento dellabrogazione, e di applicare la nuova se ce n una.

    Quando una norma viene giudicata incompatibile dalla Corte Costituzionale, essa abrogata ex tunc, cio

    viene considerata nulla con efficacia retroattiva al momento della sua entrata in vigore, fatti salvi i rapporti gi definiti

    in base alla legge cos abrogata.

    1. 4. 5 Deroga della norma giuridica o della legge

    E la possibilit di applicare una norma diversa rispetto alla regola generale, in quanto norma speciale e

    perci prevalente; si differenzia dallabrogazione perch non fa venir meno la norma generale, che continua ad esistere

    e ad applicarsi ai casi da essa previsti. La deroga funziona solo come eccezione alla regola e quindi ha per effetto di

    rendere la regola generale inapplicabile ad un caso concreto.

    * Un esempio pu essere dato dalla disciplina generale sugli alimenti che detta la disciplina generale (L. 283/62) in

    materia di produzione e vendita di sostanze alimentari, allart. 5 lett. f) (oggi soppressa in parte) laddove prescrive che

    sulla confezione degli alimenti occorre indicare la presenza di coloranti, e che dispone una deroga a questa regola

    dellindicazione obbligatoria, nel caso si impieghino coloranti naturali, lindicazione dei quali non sar quindi

    necessaria, (sempre che non sia imposta da leggi speciali).

    1. 4. 6 Irretroattivit delle norme giuridiche

    A parte il caso della dichiarazione di incostituzionalit di una legge, il nostro ordinamento, allart. 25 comma 2

    della Costituzionesancisce il principio generaledella irretroattivit della leggesoltanto in relazione a quellapenale,

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    in ossequio al principio di legalitche impone di non condannare nessuno per un fatto commesso in un tempo nel quale

    tale fatto non era considerato un reato (dal noto brocardo latino nulla poena sine lege).

    Per altre situazioni, l'art. 11 delle disp. prel. c.c., riprende il principio generale dellirretroattivit, disponendo che: La

    legge non dispone che per lavvenire: essa non ha effetto retroattivo ma restringendone il carattere cogente al caso

    previsto dallart. 25.2.Cost. appena commentato.In realt lirretroattivit della legge un principio derogabile, specie quando si tratta di norme appartenenti al diritto

    pubblico.

    1. 4. 7 Il diritto applicabile in caso di successione di leggi nel tempo

    E il problema del diritto inter-temporale, che si propone di stabilire quale legge, se la nuova o la vecchia,

    sia applicabile ad un caso sorto sotto limpero della vecchia ma non ancora risolto quando entrata in vigore la nuova

    legge che sostituisce la vecchia.

    Il problema in genere viene risolto da una previsione contenuta nella nuova legge che pone delle disposizioni

    transitorie, applicabili cio ai casi pendenti.

    Se mancano previsioni del genere, va seguita comunque lavolont del legislatoredi volta in volta ricavabile dal testo

    della legge, tenendo presente il principio della possibile retroattivit delle leggi di diritto pubblico; il principio dei

    diritti quesiti in base al quale la nuova legge non pu distruggere i diritti gi acquisiti in base alla precedente; il

    principio del fatto compiuto in base al quale la nuova legge non trova applicazione in relazione a fatti compiuti vigendo

    la precedente, anche se ancora pendenti. Questi criteri sono stati variamente applicati dalla giurisprudenza.

    1. 5 Efficacia nello spazio delle norme

    Le norme giuridiche ed in genere le leggi hanno unefficacia spaziale definita, nel senso che esse si applicano

    a tutti coloro che si trovano in un certo territorio: principio della territorialit della legge. Cos la legge italiana avr

    efficacia in territorio italiano, anche nei confronti degli stranieri, ovviamente, entro i limiti permessi dal diritto

    internazionale in relazione agli obblighi dello Stato territoriale in materia di trattamento degli stranieri e dei loro beni.

    In alcuni casi, alcuni Paesi, come gli Stati Uniti, attribuiscono alle loro leggi unefficacia extra-territoriale, al di l,

    cio, della sfera territoriale di loro competenza.

    Normalmente laffermazione dellaefficacia extraterritoriale delle norme di uno Stato d luogo a controversie

    giuridiche tra gli Stati coinvolti, che negano la possibilit per uno Stato di imporre le proprie leggi ad altri Stati.

    Tornando adesso al principio generale della efficacia territoriale della legge, pu accadere che allinterno di

    uno Stato non sia possibile applicare la legge di quello stesso Stato, perch il rapporto oggetto della disciplina presentaelementi di estraneit. 3

    Ogni ordinamento si munisce per far fronte a queste situazioni, di un sistema speciale di norme, dette di

    diritto internazionale privato, applicabili a casi come quelli sopra descritti, al posto della disciplina materiale italiana.

    In questi casi pu accadere che allinterno di uno Stato, ad esempio lItalia, sia applicabile una

    legge di un altro Stato, quando si verta di rapporti che, come si detto, presentano elementi di estraneit.

    3 Un esempio classico quello che riguarda la legge applicabile ai rapporti personali o patrimoniali di coniugi di diversa

    nazionalit: se uno italiano e laltro svedese sar importante stabilire quale legge regola, ad esempio, il divorzio, nel caso in cuiquella italiana (come accadeva prima del 1970) lo vieti, mentre la svedese lo consenta. Oppure ci si chiede quale sia la leggeapplicabile alla successione di un cittadino straniero morto in Italia intestato, cio senza lasciare testamento, nel caso in cui la leggedel luogo di morte preveda la devoluzione allo Stato dei beni del defunto e quella di origine di questultimo imponga di lasciarne lesostanze agli eredi.

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    Le norme di diritto internazionale privato non stabiliscono in concreto il comportamento da tenere n regolano nella

    sostanza i fatti; esse si limitano apredisporre dei meccanismi per consentire lindividuazione del diritto, italiano o

    straniero, applicabile.

    1. 6 Lapplicazione delle norme giuridiche.Per applicazione della norma giuridica sintende la concreta realizzazione nella vita della collettivit, di

    quanto ordinato dalle regole che compongono il diritto statale.

    Lapplicazione presenta modalit differenti a seconda che riguardi:

    - le regole sullorganizzazione: nel qual caso la loro applicazione consister nella creazione degli organi e

    delle procedure per il loro funzionamento;

    - le regole di condotta dei consociati: nel qual caso la loro applicazione consister nella concreta osservanza

    dei comportamenti, positivi o negativi -, richiesti dalla norma.

    1. 7 Il controllo sullapplicazione delle norme giuridiche

    Il controllo sullapplicazione delle norme dellordinamento ha il fine di attuare il principio di effettivit

    dellordinamento.

    Esso sempre predisposto dal legislatore (Parlamento)che fissa preventivamente i princpi, ma attuato

    materialmente dallesecutivo, (Governo), attraverso lattribuzione a questorgano di poteri discrezionali nelle materie

    di sua competenza (la discrezionalit amministrativa).

    Il controllo sulla corretta attuazione da parte dellesecutivo, delle norme giuridiche, affidato invece al

    terzo potere: lamagistratura, cio i giudici, ordinari o amministrativi.

    Da quanto precede evidente come non si debba fare confusione tra:

    - il controllo giurisdizionale, che il vero controllo sullapplicazione e sullinterpretazione della Legge, ed

    funzioneautonoma esuper partesaffidata ad un apposito organo, lamagistratura;

    - e la funzione di attuazione delle norme, propria dellamministrazione, cio dellorgano esecutivo. Questultimo, pur

    potendo godere, come si detto, dipoteri discrezionali di controllo, - come ad esempio quando, in applicazione della

    legge, svolge le necessarie ispezioni per il rilascio di unautorizzazione sanitaria allapertura di un negozio alimentare o

    di un ristorante o di una mensa -, pur sempre soggetto, come i privati cittadini, al controllo giurisdizionale dei giudici,

    per esempio quando il gestore del negozio cui il sindaco (organo dellesecutivo) abbia negato la richiesta autorizzazione

    sanitaria, si rivolga al giudice per contestare la legittimit dellatto di diniego.

    1. 8 Linterpretazione delle norme giuridiche

    Per interpretazione della norma giuridica sintende loperazione mediante la quale si attua un procedimento

    per lattribuzione di significato alle fonti del diritto, quando queste siano suscettibili di diverse letture.

    Questo procedimento, che di competenza del giudice (anche se come si visto anche la pubblica amministrazione ha

    poteri analoghi, ma sempre soggetti, lo ripetiamo, al vaglio della magistratura) composto di varie fasi:

    1. 8. 1 Fasi del procedimento di interpretazione

    a)Lesame approfondito dei fatti che hanno dato luogo al problema dinterpretazione della legge: per esempio, la

    morte di una persona. Questo un fatto che va specificato, perch a seconda delle concrete circostanze ad esso

    relative, si potr poi procedere allindividuazione della norma applicabile. Cos, un conto la morte naturale, per

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    malattia, di una persona; un altro invece la morte accidentale, per incidente stradale; un altro ancora la morte

    procurata da qualcunovolontariamente, come lomicidio: solo negli ultimi due casi verranno in applicazione le norme

    del codice penale (omicidio colposo e omicidio volontario), mentre nel primo troveranno applicazione solo le norme

    civili sulle successioni per causa di morte invocate dai possibili eredi in sede civile.

    b)La determinazione di che cosa si vuol ottenere dallapplicazione o disapplicazione della norma che devessere

    interpretata. Partiamo ancora dalla morte di una persona: gli eredi probabilmente invocheranno le norme del codice

    civile sullesuccessioni per ottenere leredit del defunto, specie se si tratta di persona facoltosa; gli aventi diritto (per

    esempio la moglie o i figli), chiederanno il premio in caso il defunto avesse stipulato un contratto dassicurazione sulla

    vita in favore delluna o degli altri, e quindi invocheranno le norme della polizza assicurativa; gli eredi poi, se si tratta

    di omicidio, potranno costituirsi parte civile nel processo penale a carico del presunto assassino per avere da questo un

    risarcimento in denaro; lo Stato italiano, sempre in caso di omicidio, invocher attraverso la persona del Pubblico

    Ministero, lapplicazione delle norme del codice penaleche puniscono lomicidio.

    c) Lindividuazione della norma concretamente applicabile al caso concreto, sulla base dei fatti e delle circostanze

    specifici di questultimo.

    Pu accadere che in relazione ad uno stesso fatto vengano in applicazione contemporaneamente pi norme, come

    abbiamo visto sub b) in relazione alla morte di una persona per omicidio, che rende applicabili sia le norme civili sulle

    successioni che quelle penali sul divieto di omicidio.

    Questultima operazione pu risultare particolarmente difficoltosa ove si sia di fronte a pi leggi diverse e di

    diversa natura (penale, amministrativa o civile).

    Vedremo in concreto come si svolge questa operazione di individuazione della norma materiale applicabile, quando

    esamineremo i casi di giurisprudenza relativi allapplicazione dellart. 5della L. 283/62 sugli alimenti, legge che deve

    fare i conti con una serie imponente di norme successive di origine sia interna che internazionale, che dettano una

    disciplina speciale per singoli alimenti o per singoli settori della disciplina generale (ad es. le norme sugli imballaggi ed

    il confezionamento delle merci, oggetto oggi di direttive comunitarie; oppure quelle relative ai prodotti alimentari

    destinati ad unalimentazione particolare, come quelli dietetici o per la prima infanzia).

    1. 8. 2 Criteri di interpretazione delle norme giuridiche

    I criteri logico-giuridici che vengono utilizzati pi di frequente nelloperazione di interpretazione della legge

    sono i seguenti:a) il criterio dellagerarchia delle fonti, in base al quale la legge superiore (ad esempio la Costituzione) prevale su

    quella di rango inferiore (la legge ordinaria o il decreto);

    b)i criteri di interpretazione cronologici, come il principio di posteriorit (la legge successiva di pari rango prevale

    su quella anteriore); e quello di specialit (la legge speciale, sia anteriore che posteriore, prevale su quella generale);

    c)il principio dinterpretazione estensiva, quando si interpreta il significato della norma da applicare nel modo pi

    ampio;

    d) il principio dinterpretazione analogica: un procedimento attraverso il quale linterprete ha la possibilit di

    colmare eventuali lacune dellordinamento, casi cio, non espressamente previsti e disciplinati da alcuna norma

    giuridica. Esistono due forme di analogia:

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    - lanalogia legis, quando si estende la sfera dapplicazione di una norma esistente ad un caso non previsto (ad

    esempio si estende la disciplina della navigazione marittima a quella aerea);

    - lanalogia juris, quando non esiste alcuna norma neppure per un caso simile e si ricorre ai princpi generali

    dellordinamento per regolare il caso concreto: ad esempio quando in Italia si invoca davanti al giudice la legge

    islamica sul ripudio della moglie. - ad esempio per ottenere il permesso a sposare unaltra donna in Italia -, poichquesto istituto non previsto dal nostro ordinamento, il giudice italiano, ricorrendo ai princpi generali di questultimo,

    che sanciscono leguaglianza e la pari dignit tra coniugi, rigetter la domanda del marito volta a far riconoscere latto

    di ripudio in Italia.

    e) il principio dinterpretazione restrittiva, che si applica soprattutto in campo penale, e quindi anche per la

    legislazione sugli alimenti e le bevande, ed in base alla quale non si pu attribuire alla norma un significato, una sfera

    dapplicazione, pi ampi di quanto espressamente essa prevede.

    f) il criterio sistematico, in base al quale la singola norma va inquadrata nel contesto generale di una determinata

    disciplina ed interpretata alla luce dei princpi generali e degli scopi che quella disciplina si propone;

    g)il criterio dinterpretazione teleologico, che guarda, oltre che al tenore testuale della norma, al suo spirito, al fine che

    il legislatore si proposto di raggiungere;

    h) i criteri logici, come i seguenti:

    - largumentum a contrario: volto ad escludere significati non espressi dalla norma;

    - largumentum a simili: lex minus dixit quam voluit: la legge ha detto meno di ci che voleva, quindi se c il

    divieto di rubare le mele, va inteso come divieto di rubare la frutta pi in generale: uninterpretazione estensiva della

    norma;

    - largumentum a fortiori: a maggior ragione: se un diritto riconosciuto ad una categoria pi vasta di

    soggetti, a maggior ragione sar da riconoscere ad alcuni dei soggetti che, pur appartenendo ad una specifica categoria,

    fanno parte anche di quella pi vasta, come il riconoscimento di diritti fondamentali agli stranieri, che varr a maggior

    ragione per i cittadini, in base alla Costituzione;

    - largumentum ab absurdum: volto ad escludere interpretazioni che condurrebbero a risultati assurdi in sede

    di applicazione della norma.

    CAPITOLO III.ISOGGETTI GIURIDICI

    1. Definizione di soggetto giuridico

    E il destinatario delle norme giuridiche, il titolare dei diritti e dei doveri sui quali basato il rapporto oggettodi tutela giuridica.

    1. 2 Le persone fisiche

    Sono persone fisiche tutti gli individui, uomini o donne, nati e viventi.

    Negli ordinamenti moderni vige il principio delluniversalit della personalit giuridica, che significa che non

    ammissibile porre limiti alla soggettivit di alcuno o addirittura escluderla, come accadeva ed accade, ad esempio, per

    gli schiavi (negli USA fino alla guerra civile); o per le donne (in alcuni Paesi islamici); o gli appartenenti a certe

    minoranze (i curdi in Iraq e in Turchia); a certerazze(es. ebrei in Germania durante il nazismo).

    1. 3 Le persone giuridiche

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    La persona giuridica pu essere definita come unorganizzazione di persone (associazione) o di mezzi

    (fondazione), che esistono autonomamente dalle persone che le costituirono, nel senso che hanno una propria

    soggettivit ed una propria volont. Le PG hanno bisogno, in generale ma non sempre, del riconoscimento da parte

    dellordinamento, non potendo valere, ovviamente, per esse, il principio delluniversalit della personalit giuridica, in

    quanto il loro riconoscimento subordinato alladempimento, da parte della persona giuridica che devesserericonosciuta, di certi requisiti, come lo scopo lecito, determinato delle attivit che si propone di svolgere.

    Quindi gli elementi essenziali di una persona giuridica sono:

    (a) una organizzazione di persone o mezzi

    (b) uno scopo a cui tale organizzazione diretta.

    Un tipico esempio di persona giuridica la societ (di persone o di capitali) che soggetto cui fanno capo in genere le

    attivit commerciali ed industriali.

    Le persone giuridiche possono esserepubbliche o privatea seconda della partecipazione o meno dello Stato nella loro

    costituzione o nel loro patrimonio o nella nomina dei loro organi.

    1. 4 La capacit giuridica

    La capacit giuridica definita come lidoneit dei soggetti ad essere titolari dei diritti ed obblighi e si

    acquista al momento della nascita (art. 1del codice civile).

    1. 5 La capacit di agire

    La capacit di agire definita come lidoneit del soggetto ad acquistare e ad esercitare da solo, con il

    proprio volere, i diritti soggettivi e ad assumere obblighi. Essasi acquista di norma con la maggiore et, fissata in

    Italia a 18 anni; tuttavia in alcuni casi la legge pu prevedere unet diversa minore (ad es. per contrarre matrimonio in

    certe situazioni) o maggiore (ad esempio per diventare senatore della Repubblica occorrono 25 anni).

    CAPITOLO IV.I FATTI E GLI ATTI GIURIDICI

    1. Definizione di fatto giuridico

    Sono fatti giuridici tutti gli accadimenti dal verificarsi dei quali lordinamento fa derivare delle conseguenze

    giuridiche, ovvero la costituzione, modifica o estinzione di un rapporto giuridico. Essi si distinguono in

    - fatti giuridici naturali se non derivano dallazione delluomo: ad esempio il tempo;

    - fatti giuridici umani , quando derivano dalla volont delluomo, come ad esempio il contratto.

    1. 1 Il tempo

    Il tempo un fatto naturale giuridicamente rilevante sia nel diritto civile, (ad es. prescrizione: istituto che

    estingue il diritto che il soggetto non fece valere per inerzia ingiustificata e protratta); che nel diritto penale

    (prescrizione dei reati se non si fa luogo allazione penale entro un periodo determinato dalla legge, ed a parte i reati

    imprescrittibili come ad esempio il genocidio).

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    1. 2 La fattispecie

    La fattispecie il concetto che serve a chiarire i rapporti che intercorrono tra il verificarsi di un fatto

    giuridico e la sua previsione da parte di una norma, da una parte; e tra i fatti giuridici e le loro conseguenze,

    dallaltra. Si distinguono:

    - la fattispecie astratta, che il fatto previsto dalla norma, e costituisce quindi unipotesi astratta. Si prenda adesempio la morte di un individuo: un fatto giuridicamente rilevante essendo previsto da molte norme di diversi rami

    del diritto, dal civile (le successioni, il diritto di famiglia), al penale (lomicidio nelle sue varie forme);

    - la fattispecie concreta, che consiste nel fatto realmente verificatosi in un determinato momento. Quando questultimo

    corrisponde ad unipotesi astratta contenuta in una norma, allora quella norma sar applicabile in quel determinato caso.

    2. Definizione di atto giuridico

    Gli atti giuridici costituiscono una species del genus fatti giuridici e sono quei fatti determinati dallazione

    delluomo.

    2. 1 Tipi

    Gli atti giuridici possono distinguersi in:

    - atti leciti, come ad esempio il contratto;

    - atti illeciti, che sono vietati dallordinamento e che possono riferirsi sia al diritto civile, che al penale o

    allamministrativo.

    3. Gli atti illeciti:definizione

    Per atto illecito si deve intendere ogni comportamento contrario al precetto di una certa norma giuridica

    imputabile ad uno o pi soggetti.

    3. 1 Elementi costitutivi

    Il fatto illecito si verifica in presenza dei seguenti requisiti:

    (a) elemento soggettivo: cio deve potersi individuare la persona che ha commesso lillecito oppure la persona alla

    quale deve poter essere possibile imputare, cio addebitare ad essa, le conseguenze del fatto illecito.

    Nel diritto penale, quando cio si commette un reato, la relativa responsabilit sempre personale: ci significa che il

    soggetto titolare del dovere giuridico di comportarsi in un certo modo coincide con il soggetto passibile di sanzione.

    Nel diritto civile e amministrativo invecepossono aversi casi di non coincidenza tra soggetto responsabile e soggettoche con il suo comportamento ha causato il danno: si pensi ai danni causati da un bambino, per i quali responsabile il

    genitore.

    (b) elemento oggettivo: cio deve potersi affermare la concreta violazione di una norma dalla quale far scaturire la

    responsabilit.

    Nel diritto penaleesistono le circostanze di esclusione del reato, che sono quei casi nei quali si verificata la violazione

    di una norma (elemento oggettivo) ma essa giustificata dalla legge (uccido per legittima difesa).

    Anche il diritto civile e quello amministrativo conoscono casi di esclusione della responsabilit.

    (c) elemento psicologico: questo elemento attiene pi alle forme della responsabilit, cui si rimanda.

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    (d) elemento materiale: quando necessario, perch sorga la responsabilit, che si sia verificato un danno materiale

    concreto a seguito della condotta del soggetto in violazione di una determinata norma, nel senso che se il soggetto

    commise la violazione ma non ne consegu alcun danno, non sar possibile considerarlo responsabile.

    Nel diritto penalesi punisce anche il tentativo, per cui non occorre sempre lelemento del danno materiale, almeno per

    quei reati per i quali il tentativo ammesso.Nel diritto civile invece occorre quasi sempre il verificarsi di un danno materiale per poter ricorrere al giudice e far

    valere i propri diritti.

    3. 2 Tipi

    Dalfatto illecito di un soggetto pu derivare, a seconda della gravit della violazione, e della norma violate,

    lapplicazione di sanzioni di diverso tipo, che distinguono appunto i tipi dillecito in:

    (a) penale, quando si viola una norma del diritto penale e quindi commette un reato (esempio: il furto);

    (b) amministrativa, quando si viola una norma del diritto amministrativo (esempio: lesercizio di unattivit senza

    autorizzazione);

    (c) civile, quando si viola una norma del diritto civile (esempio: il mancato adempimento di un contratto di

    compravendita).

    4. La responsabilit: definizione

    Kelsen cos definisce la responsabilit:

    ...Che una persona sia giuridicamente responsabile di un dato comportamento o ne abbia la responsabilit giuridica

    significa quindi che essa passibile di una sanzione nel caso di comportamento contrario... 4

    e aggiunge che in quel caso il soggetto responsabile e il soggetto del dovere giuridico coincidono. Va chiarito che per

    dovere giuridico Kelsen intende la stessa norma giuridica, o meglio, il dovere di astenersi dallillecito e quindi di

    obbedire alla norma giuridica; infatti per lautore il concetto di dovere giuridico strettamente connesso a quello di

    illecito e di sanzione.

    Ora in alcuni casi il soggetto titolare del dovere giuridico e quello responsabile di un comportamento contrario a tale

    dovere, non coincidono, mentre nella maggior parte delle volte ci accade.

    Cos se un maggiorenne uccide egli, in quanto titolare del dovere giuridico di non uccidere (corrispondente ad una

    norma penale di identico contenuto), anche il responsabile della condotta contraria, perch ha ucciso.

    Se invece un organo di una societ, ad esempio lamministratore delegato, opera in modo da causare un danno a terzi, la

    responsabilit del comportamento dellorgano sar della societ, con levidente divaricazione tra il soggetto del doveregiuridico ed il soggetto responsabile.

    4. 1 Forme

    La responsabilit pu assumere forme diverse, a seconda che occorra, per considerare un soggetto il

    responsabile di un illecito, che esso abbia agito o meno intenzionalmente o con negligenza.

    Secondo Kelsen:

    ...Nella teoria tradizionale sono distinti due tipi di responsabilit: la responsabilit basata sulla colpa e la

    responsabilit oggettiva...5

    4 Hans KELSEN,Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, 1954, pag. 65.

    , e prosegue indicando in che cosa consista la differenza tra le due forme, dopo aver

    5 Ibidem.

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    premesso per che listituto della responsabilit permette di annettere alla condotta di un individuo una sanzione quando

    tale condotta abbia avuto certi effetti su altri individui:

    ...La tecnica del diritto primitivo caratterizzata dal fatto che il rapporto tra la condotta e il suo effetto non ha una

    qualificazione psicologica. E irrilevante se lindividuo agente abbia preveduto o voluto leffetto della sua condotta. E

    irrilevante se lindividuo agente abbia preveduto o voluto leffetto della sua condotta. (...) Questo tipo di responsabilit chiamatoresponsabilit oggettiva.

    Una tecnica giuridica raffinata esige una distinzione fra il caso in cui lagente abbia preveduto e voluto

    leffetto della sua condotta ed il caso in cui la condotta di un individuo abbia provocato un effetto dannoso che non era

    stato preveduto o voluto dallindividuo agente. Un ideale di giustizia individualistico richiede che si annetta una

    sanzione alla condotta di un individuo soltanto se leffetto dannoso di tale condotta stato previsto o inteso

    dallindividuo agente...6

    Kelsen a questo punto introducelelemento psicologico dellillecito, che attiene appunto alle forme della responsabilit,

    e precisamente alla responsabilit basata sulla colpa. Detto in altre parole, la necessit della presenza dellelemento

    psicologico appartiene alla concezione pi avanzata del diritto e porta ad escludere lillecito e quindi la responsabilit,

    quando non si riesca a dimostrare che una certa condotta in violazione di una norma giuridica (fatto illecito, presenti i

    due elementi principali: soggettivo ed oggettivo) sia stata voluta o comunque conosciuta o prevista dallagente

    (responsabile).

    .

    Nella nozione in senso atecnico di responsabilit basata sulla colpa Kelsen distingue due situazioni psicologiche:

    (a) il dolo o la colpa: quando lagente voglia (dolo) o preveda (colpa) leffetto dannoso;

    (b) la negligenza: quando invece lagente non abbia n voluto n previsto il danno.

    CAPITOLO V.LOSTATO

    1. Definizione

    Normalmente la concreta realizzazione di un ordinamento giuridico costituita dallo Stato, cio

    dalleffettivo governo di una collettivit di individui stanziata su di un certo territorio, che sceglie di obbedire ad un

    determinato sistema di norme.

    Lo Stato considerato una istituzione sia politica, diretta cio a fini generali; che giuridica, perch fondata

    sul diritto. Inoltre esso presenta i caratteri delloriginalit, perch crea il proprio ordinamento e non lo riceve da altri;

    della sovranit perch capace di controllare le persone ed il territorio ad esso soggetti e perch non riconosce la

    superiorit di nessun altro soggetto nellmbito del proprio territorio; dellindipendenza, perch capace di intrattenererapporti con gli altri soggetti ad esso simili (altri Stati ed Organizzazioni internazionali).

    Vi sono accezioni diverse del concetto di Stato:

    (a) Stato - comunit: il concetto che identifica lo Stato con il suo popolo;

    (b) Stato - organizzazione: il concetto che identifica lo Stato con linsieme degli organi che concorrono a formarne la

    volont ed a governare.

    Quando ci si riferisce allo Stato in termini giuridici, normalmente alla seconda accezione che si pensa.

    6 Ibidem.

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    1.1 Funzioni e poteri

    Lo Stato moderno obbedisce al principio di ispirazione illuminista (Montesquieu) dellaseparazione dei poteri,

    principio in base al quale occorre evitare che i diversi poteri di governo siano concentrati in uno stesso organo o,

    peggio, in una sola persona. Ecco cos che ogni Stato moderno dispone, in linea di principio (ad esclusione cio di casi

    limite di regimi totalitari), del poterelegislativo, di quello esecutivo o di governo, e di quellogiudiziario.

    1. 2. La funzione legislativa

    E la principale funzione dello Stato perch quella che serve a predisporre lapparato di regole

    sullorganizzazione e sulla condotta che poi gli organi dovranno far rispettare e cui i singoli e gli stessi organi

    dovranno obbedire. Normalmente le scelte di base di ogni Stato dipendono dalla organizzazione politica di ciascun

    Paese. Cos, se uno Stato governato da un dittatore, difficilmente esister una effettiva separazione delle funzioni e

    tutto il potere sar concentrato nelle mani di pochi (il dittatore ed il suo staff): riprendiamo in questa sede il pensiero di

    Kelsen, il quale afferma che:

    ...Il concetto di separazione dei poteri designa un principio di organizzazione politica...7

    Si pu osservare il fenomeno della suddivisione della funzione legislativa in tre momenti principali:

    - momento delle scelte politiche di fondo: da queste scelte dipender il tipo di ordinamento giuridico che

    verr posto in essere. Se le scelte politiche sono conformi a valori di giustizia e di solidariet per i pi deboli, il diritto

    che ne discender sar improntato anchesso a tali valori.

    Se le scelte politiche privilegeranno altri valori, come la crescita economica o la prevalenza di gruppi di persone su altri

    in ragione della loro razza o religione, il diritto risentir di queste scelte.

    In Stati democratici le scelte politiche sono fatte dal popolo nella sua veste di corpo elettorale e ci assicura una

    maggiore conformit delle scelte alla volont della maggioranza dei consociati, determinando cos una maggiore

    presunzione di stabilit politica.

    - momento delle scelte giuridiche fondamentali: il momento giuridicamente pi rilevante perch riguarda

    la fase costituente di un ordinamento giuridico, cio la sua nascita e le scelte relative al suo modo di essere

    fondamentale. Negli ordinamenti moderni ci si verifica con la redazione della carta fondamentale dello Stato ad opera

    dellassemblea costituente, carta che viene detta costituzione e rappresenta, come vedremo, la fonte pi alta ed

    importante di norme giuridiche di tutto lordinamento. Le regole di base dellordinamento che la Costituzione pone

    possono essere sia di condotta che di organizzazione.

    Normalmente nelle Costituzioni sono previste:

    - norme che regolano lorganizzazione dello Stato, disciplinando le singole funzioni, i poteri, gli organi relativi- norme che dettano i princpi fondamentali sui quali si regge lordinamento giuridico dello Stato: sono questi princpi

    che risentono pi di ogni altra norma, delle scelte politiche dello Stato. Le libert fondamentali delluomo, quali il

    riconoscimento del diritto alla vita, alla famiglia, al lavoro, alla libert personale, alla libert di opinione, di stampa, di

    confessione religiosa etc. saranno maggiormente garantite in ordinamenti che hanno fatto scelte politiche liberali

    rispetto ad ordinamenti di Stati dittatoriali.

    - momento della concreta attuazione delle precedenti scelte mediante la predisposizione di norme

    giuridiche di organizzazione e di condotta conformi a tali scelte: questo momento corrisponde alla fase legislativa in

    senso stretto, cio al momento in cui gli organi a ci preposti dallordinamento (Parlamento, Governo, Enti locali

    territoriali) provvedono alladozione delle leggi, cio dei gruppi di norme giuridiche finalizzate alla disciplina dei

    7Hans KELSEN,Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, 1954, pag. 274.

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    rapporti che lo Stato deve regolare. Si avr cos la nascita del diritto penale, del diritto civile, del diritto amministrativo;

    e, nellmbito di tali partizioni generali, la regolamentazione di materie specifiche, come ad esempio gli alimenti e le

    bevande; limmigrazione; la scuola; la sanit etc. etc.

    In Italia, a forma di Stato repubblicana democratica, lorganizzazione dei poteri pubblici prevista e

    disciplinata dalla Costituzione, che la nostra legge fondamentale di tipo lungo e rigida, e che pone in essereprincpi sia di organizzazione e di struttura dello Stato, che princpi materiali sulla tutela dei diritti fondamentali

    delluomo che lordinamento deve garantire a tutti.

    La nostra Costituzione nellaParte I disciplina i diritti ed i doveri fondamentali che regolano i rapporti inter-individuali

    e quelli con lo Stato, mentre nellaParte II disciplina lOrdinamento dello Stato, indicandone e regolandone gli organi

    principali (le istituzioni):

    il Parlamento, organo legislativo;

    il Presidente della Repubblica, organo garante dellunit nazionale e di controllo politico;

    il Governo, organo esecutivo che agisce attraverso i Ministri e la Pubblica amministrazione;

    la Magistratura, organo di controllo giurisdizionale incaricato di sorvegliare la corretta applicazione ed interpretazione

    della legge; le regioni, provincie e comuni, enti locali in cui ripartito lo Stato.

    - gli enti locali territoriali, cio le Regioni, le Provincie ed i Comuni.

    1. 3. La funzione amministrativa

    Lo Stato agisce attraverso organi governativi centrali e periferici.

    Quelli centrali sono i Ministri che sonoa capo della Pubblica Amministrazione.

    Quelli periferici sono gli organi degli enti territoriali: Regioni, Province e Comuni.

    Laripartizione delle competenze tra questi organi regolata dalla Costituzione e dalle leggi di attuazione dei princpi

    costituzionali. Di recente il Ministro per la Funzione Pubblica Bassanini ha posto in essere una radicale riforma della

    Pubblica Amministrazione in direzione della semplificazione degli atti, delle procedure e dellaccesso al pubblico ad

    essi.

    1. 4. La funzione giurisdizionale

    La funzione giurisdizionale anchessa regolata nei princpi fondamentali, sia materiali che procedurali,

    dalla Costituzione ed esercitata da organi statali denominati giudici, ed ordinati per materie e competenze (giudici

    ordinari, amministrativi, militari), nonch per gradi di giurisdizione (I, II o appello, Cassazione e Consiglio di

    Stato) e per qualit di giurisdizione (giudici di merito e giudici di legittimit: la Corte Costituzionale).

    2. Elementi costitutivi

    La dottrina internazionalistica distingue gli elementi costitutivi dello Stato visto come soggetto

    dellordinamento internazionale da quelli relativi allo Stato come sovrano secondo il diritto pubblico nazionale. I tre

    elementi fondamentali dello Stato sono, per questultimo:

    - popolo, intendendo per tale la comunit di persone stanziata su di un certo territorio e soggetta al

    - governodi alcuni che comunque detengono il potere di governare su di un determinato

    - territorio da essi effettivamente controllato (in base al principio di effettivit). Il territorio delimitato dai confini che

    possono essere naturali o risultare da accordo internazionale o da effettiva occupazione ed esercizio della sovranit.

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    Lo Stato si considera invece soggetto dellordinamento internazionale solo nella sua accezione di Stato organizzazione del potere di governo ed i requisiti per affermarne la personalit internazionale sono:

    - leffettivit del potere di governo su un certo territorio, sia pur minimo (i cd. micro-stati);- lindipendenza del suo ordinamento giuridico.

    In base al primo dei due elementi, non si pu considerare Stato lentit che non controlli effettivamente nessun

    territorio: un esempio costituito dai governi in esilio.

    In base al secondo elemento, lindipendenza, non considerato Stato lentit che pur possedendo leffettivit del potere

    di governo, dipende da un altro ordinamento giuridico: esempio gli stati federati rispetto allo Stato federale.

    CAPITOLOVII. LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

    1. Le OI come soggetti del diritto internazionale

    Le Organizzazioni internazionali sono delleunioni di Stati chesi realizzano con accordo internazionale, detto Trattato

    istitutivo o Carta o Convenzioneper il raggiungimento di scopi comuni che possono anche comportare il trasferimento

    di poteri sovrani dei singoli Stati in favore dellorganizzazione. Per lattuazionedegli scopi comuni lorganizzazione si

    dota di organi con funzioni legislative, esecutive e giurisdizionali, a seconda del grado di cooperazione che gli Stati

    membri vogliono raggiungere.

    Le OI godono dellasoggettivit internazionalecome gli Stati, per cui possono intrattenere con questi ultimi e

    tra loro rapporti mediante la stipulazione di accordi internazionali.

    1. 1 LONU e gli Istituti specializzati

    LOrganizzazione delle Nazioni Unite, cui partecipano quasi tutti gli Stati del mondo (esclusi la Svizzera e Taiwan), hafini molto generali che vanno dalla tutela della pace nel mondo a quella dei diritti delluomo.

    I suoi organi principali sono lAssemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, il Segretario Generale e la Corte

    Internazionale di Giustizia.

    Gli attidegli organi ONU sono generalmente non vincolanti: risoluzioni che contengono dichiarazioni di principio o

    raccomandazioni.

    In alcuni casi tuttavia lONU pu adottare, nella persona dei suoi organi, atti vincolanti per gli Stati membri:

    - decisioni del Consiglio di Sicurezza in materia di mantenimento della pace;

    - risoluzioni dellAssemblea Generale in materia di spese dellOrganizzazione;

    - sentenzedella Corte Internazionale di Giustizia.

    Gli Istituti specializzati sono delle Organizzazioni internazionali che fanno capo allONU ed hanno il compito

    di dare attuazione, ognuna nel settore di sua competenza, agli scopi generali dellONU. Tra gli Istituti specializzati si

    ricordano in particolare la FAO (Organizzazione per lagricoltura e lalimentazione) e lOMS (Organizzazione

    mondiale della sanit). I due Istituti sono molto attivi nel redarre norme tecniche non vincolanti ma molto seguite in

    materia di salubrit degli alimenti e delle bevande. Tali norme sono spesso prese in considerazione dagli Stati nella

    legislazione nazionale o mediante il loro richiamo in accordi internazionali.

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    1. 2 LUnione Europea

    LUnione Europea creata con il Trattato di Maastricht del 1992, una OI che si propone fini di integrazione

    economica e sociale. LUnione europea sostituisce e succede alla Comunit europea, CE, estintasi nel 2009 per effetto

    del Trattato di L isbona del 2007. LUnione agisce con poteri legislativi vincolanti adottando atti, regolamenti direttive

    e decisioni, che prevalgono sulle leggi nazionali degli Stati membri.

    CAPITOLOVII.LE FONTI DEL DIRITTO IN ITALIA

    1. Introduzione

    Le fonti del diritto in Italia sono costituite da due grandi gruppi di norme: quelle interne, cio quelle adottate

    dal Parlamento o dal Governo secondo le norme della Costituzione; e quelle internazionali, che provengono cio da un

    procedimento di formazione diverso da quello adottato per le leggi interne, in quanto sono il risultato della volont di

    pi Stati e non solo dello Stato italiano e dei suoi organi.

    1. 1 Le fonti interne

    La fonte fondamentale la Costituzione italiana che come si visto detta le regole per la formazione delle

    altre leggi interne, sia costituzionali che ordinarie, sia fatte dal Parlamento che dal Governo, da un lato; che detta anche

    alcune delle norme per lintroduzione del delle fonti internazionali nellordinamento interno, dallaltro.

    Una ulteriore distinzione va fatta tra leggi del potere centrale e leggi dei poteri locali (leggi dello Stato e leggi

    regionali, provinciali o comunali, soggette, queste ultime, alla legge centrale).

    Per quanto riguarda le norme poste dal potere centrale, vengono innanzitutto in considerazione le - leggi

    ordinarie, di cui si occupano gli artt. 70-82della Cost., e gli

    - atti aventi forza di legge posti in essere dal Governo (i decreti legislativi delegati ed i decreti legge) disciplinati in

    particolare agli artt. 76 e77Cost.. Vi sono poi i

    - regolamenti del Governo, che sono atti normativi subordinati alle leggi, emanati in genere per provvedere alla

    concreta attuazione dei princpi sanciti da leggi ordinarie. Essi possono essere decreti ministeriali (Decreto del Ministro

    e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) o presidenziali (Decreto del Presidente della Repubblica).

    Esistono poi leggi e regolamenti degli enti territoriali, come le

    - leggi regionali, provinciali e comunali previste dagli artt. 114 - 133della Cost.

    ed i:

    - regolamenti di altre autorit, come quelli degli organi comunali, provinciali o regionali nelle materie di lorocompetenza.

    La Costituzione, allart. 1171, come riformato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3: Modifiche al

    Titolo V della parte seconda della Costituzione disciplina la ripartizione interna di competenze tra Stato e Regioni.

    La riforma ha profondamente modificato il riparto interno di competenze, in modo tale da attribuire maggiori

    poteri alle Regioni e da riservare al potere statale centrale solo quelle materie che richiedono decisioni al massimo

    livello, come, ad es., la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato e i rapporti con lUE, la difesa del suolo

    nazionale e la sicurezza dello Stato etc.

    La nuova norma indica sia le materie che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117

    co. 2 lett. da a) a s); sia le materie, la maggior parte, che possono formare oggetto di leggi regionali, secondo il

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    principio della legislazione concorrente, nel rispetto cio dei princpi posti da leggi statali (art. 117 co. 3), che alla fine

    dispone:

    Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potest legislativa, salvo che per la determinazione

    dei princpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato..

    Questo significa che una legge regionale emanata dauna Regione a statuto ordinario deve comunque rispettare iprincpi fondamentali della materia che regola che sono stabiliti da una legge statale; mentre per le regioni a statuto

    speciale(Sicilia, Sardegna, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia e Valle dAosta) l'art. 116 Cost. si limita a fare

    riferimento a quanto stabilito dagli statuti speciali adottati con leggi costituzionali perch permettono a questi enti di

    legiferare in maniere esclusiva (di quella statale) su determinate materie.

    Per quanto non espressamente previsto, la competenza resta alle Regioni.

    1. 2 Le fonti internazionali

    LItalia, oltre ad essere essa stessa un ordinamento giuridico (lordinamento italiano), fa parte, assieme a tutti

    gli Stati del mondo ed alle Organizzazioni internazionali (che sono dei gruppi organizzati di Stati, come le societ nel

    diritto italiano), dellordinamento internazionale, che possiede proprie regole giuridiche che servono a regolare i

    rapporti degli Stati tra loro e con le OI.

    Le fonti del diritto internazionale sono:

    (a) la consuetudine: si tratta di norme giuridiche sorte spontaneamente dal comportamento di molti Stati e che

    diventano regole di diritto quando gli stessi Stati arrivano a considerarle obbligatorie. Esse hanno una sfera

    dapplicazione molto vasta perch si applicano a tutti gli Stati, cosiddetta efficacia erga omnes, cio nei confronti di

    tutti.

    (b) laccordo o trattato o convenzione: , come il contratto nel diritto interno, una fonte di diritti ed obblighi limitati ai

    soggetti, in questo caso Stati o OI, che ne sono parti contraenti. Le espressioni accordo, trattato e convenzione si

    equivalgono dal punto di vista giuridico, segnando solo differenze in ordine al contenuto della fonte, che si chiamer

    accordo se bilaterale; convenzione se multilaterale; trattato se istitutivo di unorganizzazione internazionale,

    anche se questa distinzione non rigida.

    (c) le fonti previste da accordo. Si tratta degli atti delle organizzazioni internazionali , come lONU o lUE, che

    possono avere efficacia non obbligatoria, come le raccomandazioni, oppure essere vincolanti per gli Stati, come i

    regolamenti le direttive e le decisioni dellUnione europea.

    Questi ultimi atti, previsti dallart. 288 del Trattato sul funzionamento dellUnione europea, sono particolarmente

    importanti poich oggi molte leggi interne degli Stati, comprese quelle italiane, hanno subto e continuano a subiremodificazioni ad opera di regolamenti e direttive UE.

    1. 3 La gerarchia delle fonti

    Da quanto si finora detto possibile delineare una gerarchia delle fonti in Italia che corrisponde alla

    seguente:

    1. Al primo posto stanno le norme della Costituzionee le leggi costituzionali. Tra di esse la prevalenza sar dellenorme internazionali consuetudinarierecepite dallart. 10della Cost., rispetto alle norme costituzionali interne.

    2. Al secondo posto staranno tutte le leggi ordinarie,che comprendono:

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    - quelle del potere centrale(leleggi ordinariedel Parlamento, e gli atti del Governo aventi forza di legge, cio idecreti-legge e decreti legislativi delegati), comprese le leggi ordinarie di esecuzione di accordi o atti

    internazionali (ordini di esecuzione) e lalegge comunitaria;

    - quelle degli enti territoriali, ossia le leggi regionali e provinciali.In questo caso occorrer disciplinare i rapporti tra norme di pari rango, per individuare, - secondo i criteri di

    interpretazione sopra illustrati che attribuiranno prevalenza alluna o allaltra -, quella concretamente applicabile al caso

    concreto.

    In base allart 117 Cost., - il quale prevede il rispetto, da parte del legislatore italiano sia centrale (Parlamento) e

    decentrato (enti locali), dei vincoli internazionali e comunitari nellesercizio delle rispettive funzioni legislative -, di

    regola saranno lenorme di origine internazionale e comunitaria (accordi o fonti previste da accordi come regolamenti

    e direttive comunitari), recepite con ordine di esecuzione, a prevalere rispetto alle leggi ordinarie interne, salvi i limiti

    materiali (rispetto dei diritti e delle libert fondamentali delluomo) della nostra Costituzione.

    Per quanto riguarda i rapporti tra leggi regionali e leggi statali occorre rifarsi al criterio delle competenze e vedere a

    quale soggetto spettava la competenza legislativa e/o di attuazione del diritto comunitario. Se la materia di

    competenza regionale, prevarr la legge regionale su quella statale.

    3. Gli atti regolamentari del Governo e quelli delle Regioni a statuto speciale e delle Provincie di Trento e Bolzano sono

    al terzo posto assieme alle consuetudini interne; seguono i regolamenti degli altri enti locali.