notiziario maggio 2015

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RIVISTA MENSILE MAGGIO 2015 Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia notiziario COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA ANCE BRESCIA

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Notiziario mensile del settore edile pubblicato dal Collegio Costruttori edili di Brescia e Provincia - Ance Brescia

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RIVISTA MENSILEMAGGIO 2015

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento PostaleD.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia

notiziarioCOLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILIDI BRESCIA E PROVINCIA

ANCE BRESCIA

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Assemblea 2015, Pavoni: “il Collegio è al vostro servizio, è la vostra casa” pag. 247

Assemblea 2015: il dibattito, l’edilizia lancia un appello per un fisco in stile europeo pag. 253

Assemblea 2015: la Scuola ora è pronta a dare spazio all’information technology pag. 257

Assemblea 2015: trovare le motivazioni oggettive dopo sei anni in negativo pag. 259

Assemblea 2015: innovare per rompere l’assedio della crisi del comparto pag. 261

Assemblea 2015: con il CPT per ottenere un cantiere che sia a prova di sicurezza pag. 262

Editore:C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia

Redazione e Direzione:Collegio Costruttori Edili di Brescia e provinciaVia Foscolo, 6 - Brescia

Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo

Comitato di redazione:Arturo DottiEmilia ArdesiPaolo BettoniMauro BiondoErnesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo DeldossiAlberto Mazzola

Registrazione del Tribunale di Brescia5 settembre 1951 n. 54

Stampa: Tipolitografia Istituto ArtigianelliVia Ferri, 73 - Brescia

Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - BresciaTel. 030399133 r.a. – Fax 030381798

Prezzo numero singoloanno 2015: 5 euro

Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio Costruttori - ANCE Brescia, escluse quelle destinate riservatamente ai soci:■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro;■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti.Gli articoli devono essere trasmessi - sempredattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazionedel Notiziario e la loro pubblicazioneè subordinata al giudizio insindacabiledel Comitato di Redazione.L’accettazione di uno scritto non implicada parte del Comitato di Redazione e delCollegio di cui il Notiziario stesso è l’organo,riconoscimento od approvazione delleteorie o delle opinioni dell’autore.Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti.La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte

SOMMARIO

PRONTUARIOGIURIDICOAMMINISTRATIVOLavoro pag. 268Tributi » 288Indici » 292Lavori pubblici » 293Tecnica edilizia » 298Urbanistica » 299Varie » 300Ance informa » 304

RIVISTA MENSILEDEL COLLEGIOCOSTRUTTORI EDILIDI BRESCIAE PROVINCIA

MAGGIO 2015

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COLLEGIODEI COSTRUTTORIEDILIDI BRESCIA E PROVINCIA

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COLLEGIODEI COSTRUTTORIEDILIDI BRESCIA E PROVINCIA

COLLEGIODEI COSTRUTTORIEDILIDI BRESCIA E PROVINCIA

Assemblea 2015. “Il Collegio è la casa delle im-prese edili”. Il presidente Tiziano Pavoni ci crede e chiede condivisione at-torno ai valori fondan-ti dell’Associazione che rappresenta il comparto. Crisi o non crisi è da via Foscolo che si affinano idee, che si producono servizi. Da qui ha preso le mosse la relazione di Tiziano Pavoni, che ha af-frontato i tanti temi legati ai nodi e alle proposte per un rilancio “vero” dell’e-dilizia. Un intervento che ha aperto la fase centrale dell’Assemblea alla quale è seguito il dibattito mo-derato da Nicola Porro con il Sottosegretario al Ministero dell’Economia, On. Paola De Micheli, il prof. Gustavo Piga, ordi-nario di Economia Politi-ca all’Università di Roma, il presidente Pavoni e il vicepresidente dell’Ance, Giuliano Campana.

ASSEMBLEA 2015 - PAVONI: “IL COLLEGIO È AL VOSTRO SERVIZIO, È LA VOSTRA CASA”

L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE PER RINNOVARE IL PATTO CON GLI IMPRENDITORI CHE AFFRONTANO LA GRANDE SFIDA DELLA CRISI

Assemblea 2015. La relazio-ne del presidente Tiziano Pavoni ai numerosi imprenditori che hanno partecipato ai lavori dell’Assemblea 2015 del Collegio Costrutto-ri Edili di Brescia parte dal cuore: è il rinno-vo di un patto con chi quotidianamente sfida la crisi e insiste nella difficile missione di te-nere vivo il comparto.

Il comparto è in difficoltà, ma non è domo, ha ancora tanto da dare al sistema e alla società, perché c’è ancora

un futuro da costruire. “Desidero rivolgermi a voi amici imprendito-ri, a voi qui in sala che costituite

la spina dorsale della nostra Associazione, a voi che, quali associati, vi siete riconosciuti in tutti questi anni ed anche oggi vi rico-noscete con orgoglio nell’appartenere al no-stro Collegio”.

“Con la vostra partecipazione avete

espresso ed esprimete la forza comune capace di ascoltare e di farsi ascoltare. E’ la vostra pre-

“Il nostro incarico di rappresentanza deve essere rivolto

a tutti voi, con l’obiettivo di una crescita comune”

Il presidente Tiziano Pavoni durante la relazione all’Assemblea 2015

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senza e partecipazione alla vita associativa che dà forza e valore all’opera dell’Associazione stessa, soprattutto in questo momento di cambiamento e rinnovo. Il Colle-gio è al vostro servizio: è la vostra casa ove trovare risposte ai vostri problemi. Ed in questo chiedo anche a voi colleghi di sostenerci, stimolandoci affinché il nostro in-carico di rappresentanti sia svolto come servizio a tutti voi, per una crescita comune a sostegno delle nostre aziende”.

“Dobbiamo lavorare per af-fermare i principi che sanciscono un mercato dove siano legittimate ad operare le imprese come le nostre, che fanno della concorren-za leale il proprio presente ed il proprio futuro. È quindi un invito a non cedere, a resistere e prose-guire nella nostra attività, con la convinzione e la certezza di poter finalmente veder riconosciuto ed avviato quel ruolo propulsivo che il nostro comparto può e deve esercitare per il rilancio del sistema economico del Paese”.

Con queste parole, dettate dal cuore, il presidente del Colle-gio, Tiziano Pavoni, ha iniziato la propria relazione durante la quale, punto per punto, ha tratteggiato il quadro della situazione in cui ver-sa il comparto, ribadendo i punti attorno ai quali si ragiona, con l’appoggio dell’Ance Nazionale, per denunciare le criticità e per proporre soluzioni perseguibili. Questo al fine di consentire al comparto edile di imboccare, con-cretamente, la strada della ripresa.

LA TENDENZA

Nonostante i positivi segnali che l’attuale quadro congiunturale

del Paese evidenzia, non rilevo, ad oggi, una decisa e certa inversione di tendenza. Sono timidi i segnali di ripresa del settore immobilia-re registrati in questi mesi. “Sono per le im-prese solo sensazioni, non supportate da fatti concreti”.

“Se consideriamo che a Brescia in questi anni di crisi il compar-to ha subito una con-trazione superiore al 50%, come possiamo pensare di intravvedere una ripresa basandoci su questi deboli dati? Lo sappiamo che fare impresa in Italia è difficile - ha proseguito

Tiziano Pavoni - oggi ancor più del recente passato, ma chi, come noi, opera ed ha come riferimento il mercato interno deve necessa-

riamente confrontarsi con le difficoltà che lo stesso presenta”.

“E’ in essere una rivoluzione comples-siva del mercato desti-nata a modificare gli scenari che la storia di questi ultimi decen-ni ci ha consegnato. L’intero sistema della

produzione edilizia subirà dunque una sostanziale trasformazione: saranno diversi i soggetti, i pro-dotti, e, spero, anche le regole.

“È in essere una rivoluzione che modificherà lo scenario scritto sulla storia di questi ultimi

decenni”

“DOBBIAMO LAVORARE PER UN SISTEMA DOVE LA CONCORRENZA SIA BASATA SUL PRINCIPIO DELLA LEALTÀ... CERTIFICATA”

I rappresentanti delle Istituzioni in prima fila durante i lavori

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E’ dalla coniugazione di questi fattori che si configurerà l’edilizia del domani. Un’edilizia - prevede Tiziano Pavoni - proiettata quindi al risparmio del suolo, alla soste-nibilità ambientale e pertanto alla riqualificazione urbanistica ed energetica del patrimonio edilizio esistente”.

LA QUALIFICAZIONE

“Oggi il mercato non con-sente una selezione degli opera-tori. Una situazione che deriva da molteplici cause, ma prima di tutto

“OGGI IL MERCATO NON CONSENTE UNA SELEZIONE DEGLI OPERATORI IN BASE ALLA LORO STORIA E ALLA LORO PREPARAZIONE”

Gustavo Piga

Tiziano Pavoni

On. Paola De Micheli

Nicola Porro

Giuliano Campana

dall’assenza, sino ad oggi, di un si-stema di qualificazione dell’attività di imprenditore edile, considerata attività libera: chiunque oggi può svolgere attività imprenditoriale edile”.

“Ciò comporta una presenza sul mercato immobiliare di sogget-ti che non hanno alcuna conoscen-za del nostro settore. Chi invece fa impresa come noi, con l’organizza-zione dei mezzi necessari, assume a proprio rischio il compimento di un’opera, garantendone la qualità nel tempo”.

La questione non si ferma

qui, come ha evidenziato Pavoni: “Noi rispondiamo personalmente per gli obblighi sottoscritti, sia nel risultato che negli aspetti connessi alla gestione del cantiere. Non possiamo esimerci dal rispondere del nostro operato, né vogliamo scappatoie”.

“E’ quindi evidente che da ciò derivi la necessità di procedere alla qualificazione anche delle im-prese che operano nel privato. Una selezione per l’accesso al mercato è dunque necessaria ed indispensa-bile. Bisogna introdurre parametri mirati a disciplinare l’attività del

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costruttore, per salvaguardare le imprese come le nostre e garantire l’affidabilità del prodotto all’ac-quirente”.

IL TERRITORIO

“La crisi, le mutate condizio-ni socio economiche e l’affermarsi di una cultura della sostenibilità nelle costruzioni - spie-ga Tiziano Pavoni - impongono un diverso approccio alla trasfor-mazione delle città che passa anche per scelte che prediligono il bas-so consumo di suolo, il riutilizzo, anche se parziale, di strutture e ambiti già esistenti. In tale contesto, assume un ruolo essenziale la riqualificazione urba-na. Infatti il comparto della manutenzione, riqualificazione e effi-cientamento energetico degli immobili residen-ziali, commerciali e industriali, è l’unico del settore che ha registrato negli ultimi anni un incremento dei livelli produttivi”.

“Dobbiamo peraltro riflettere anche sulle ricadute in termini di struttura del mercato e di orga-nizzazione delle imprese e della filiera delle costruzioni. E’ un mercato che richiede specializza-zioni diverse nella mano d’opera, diversificazione nella produzione di materiali e di tecnologie, nuove figure nella progettazione, nella conduzione del cantiere e nella realizzazione delle opere”.

“E’ una trasformazione che richiede alle nostre imprese uno sforzo notevole per cambiare

visioni strategiche e politiche aziendali: non più il suolo, ma l’edificato come fonte prima della produzione, l’edificato da rendere sostenibile, l’edificato da adegua-re”. “Dobbiamo quindi ritornare sui nostri passi e migliorare un esistente ormai desueto. Parlia-mo di interventi minori? Così siamo stati abituati a considerare

questa tipologia edi-lizia, ma dobbiamo prendere coscienza che sarà attraverso questi interventi che ridise-gneremo le nostre cit-tà, adeguandole alle mutate esigenze dei nuclei familiari che co-stituiranno la domanda del prossimo futuro delle costruzioni. Ma intervenire su parti della città esistente richiede anche con-vergenza tra obiettivi e strumenti, tra visioni e regole del gioco”. “Bi-sogna condividere il

principio che densificare è l’unica vera strada per ridurre il consumo di suolo, una strada che oggi non pare così chiaramente individuata dall’insieme dei soggetti e norme coinvolti a vario titolo”.

“Non possiamo più pensare di affrontare questi temi con leg-gerezza o, peggio, con ipocrisia: servono regole certe per non constatare amaramente tra qual-che anno di non aver raggiunto l’obbiettivo che ci siamo posti”.

LA BUROCRAZIA

“Questi obiettivi non possono essere raggiunti se non con il con-tributo delle nostre Amministra-

zioni Locali”. Ed è su questo punto che Pavoni interviene, ovvero la questione dei lacci impossibili legati alla burocrazia. “La Pubbli-ca Amministrazione deve ridurre drasticamente i tempi delle pro-cedure dopo averle correttamente definite. E’ bene essere chiari. Non vogliamo con la celerità e la semplificazione una riduzione delle tutele e perciò delle nostre responsabilità. Anzi, al contrario, se la norma è troppo complicata rischia di non essere applicabile e non necessariamente per malafede: se la stessa è chiara ed univoca, ci saranno meno problemi ad osser-varla”.

ATTO DI CORAGGIO

“La gravità della situazione conseguente a questa incertezza è tale che ci vorrebbe uno scatto, un piano coraggioso, un impegno generale, quindi un esempio da parte della politica nel ridare fi-ducia, mostrando che l’uscita dal baratro è possibile. Un abisso che possiamo evitare solamente se si restituirà agli operatori quella certezza del diritto che oggi non c’è più. Non sono più accettabili e non più compatibili con l’obiettivo di un rilancio del mercato le stor-ture procedurali che ci affliggono quotidianamente”.

“Non possiamo pensare che per ogni ambito della nostra at-tività, da quello fiscale, a quello ambientale - ha ribadito ancora il presidente del Collegio - vi siano obblighi spesso contrastanti, privi di logica ma soprattutto inutili e particolarmente onerosi per noi, ma soprattutto per l’intera collet-tività”.

“Per dare un effettivo, nuovo

“La Pubblica Amministrazione

deve ridurre i tempi delle procedure

dopo averle correttamente

definite”.

“LE MUTATE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE IMPONGONO L’AFFERMARSI DELLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ”

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e vero slancio al comparto edile vi sono da affrontare e risolvere altre problematiche che - come ha sot-tolineato il presidente - da troppo tempo costituiscono un pesantis-simo fardello: credito, fiscalità immobiliare e lavori pubblici.

IL CREDITO

“I dati diffusi dalla Banca d’I-talia sull’andamento del credito nel comparto edile mostrano un diver-so andamento per quanto riguarda i mutui alle famiglie per l’acquisto di abitazioni ed i finanziamenti alle imprese. Infatti se per i mutui per l’acquisto di abitazioni, dati anche i favorevoli tassi oggi applicati agli acquirenti, si registra un in-cremento, per le imprese continua inarrestabile il calo del credito”.

“I dati di Banca d’Italia lo confermano: anche nell’anno 2014 le banche hanno erogato sempre meno alle imprese di costruzioni, in particolare i finanziamenti per investimenti in edilizia residenzia-le sono calati di un ulteriore 20%, ed inoltre i tassi applicati sono risultati impossibili superiori 3 volte, rispetto a quelli riservati agli altri comparti industriali”.

FINANZIARE LE IDEE

“Si tratta di percentuali inac-cettabili che appesantiscono a di-smisura la gestione ordinaria delle nostre imprese. Necessita quindi una politica del credito più aperta nei confronti del settore. Ciò non vuol significare credito comunque e a chiunque, non è questa la nostra richiesta”.

“Chiediamo di essere ac-compagnati dagli istituti di credito sia nella gestione ordinaria delle

nostre imprese, che nelle nostre possibili operazioni immobiliari. L’analisi però deve tener conto anche della storia dell’impresa, della serietà dell’imprenditore, dimostrata negli anni e che non sia basata unicamente sui freddi numeri incasellati secondo pa-rametri dettati dalla burocrazia. Non possiamo accettare che il pa-trimonio immobiliare delle nostre imprese - considera ancora il presidente del Colle-gio Costruttori Edi-li di Brescia - sino a ieri considerato “oro”, oggi venga equiparato a “piombo” e quindi af-fondi inesorabilmente i nostri bilanci”.

IL FISCO

“Oggi assistia-mo ad una sempre più diffusa disaffezione all’investimento im-mobiliare, tra i fattori che stanno allontanando gli italiani dalla propensione ad investire nel settore è innegabile il peso deter-minato da una tassazione sul bene casa, che in questi ultimi tempi è diventata la più alta d’Europa”.

“Ogni qualvolta vi è la neces-sità di far quadrare i conti, la casa è la panacea di tutti i mali. Alla tassazione immobiliare sulla casa sono state apportate modifiche solo al nome: si è passati dall’Ici all’Imu poi alla Tasi e Tari. Ma dai dati recentemente pubblicati la tassazione sul bene casa è crescita in tre anni di circa il 100%. Un dato che parla da solo, che definirei imbarazzante”. E’ questo un dato incontrovertibile che spiega uno

dei motivi per i quali il mercato immobiliare ha accusato una bat-tuta di arresto.

FAVORIRE IL MERCATO

“Per favorire gli investimenti immobiliari in Italia - prosegue Pavoni - anche da parte degli in-vestitori esteri, è invece necessario

delineare un quadro normativo certo e una imposizione fiscale chiara ed inequivoca-bile. Diciamo basta ai - passatemi il termine - giochi di prestigio cui abbiamo assistito nei mesi passati quando le tasse sulla casa scom-parivano un giorno, per poi ritornare il giorno seguente con nomi e forme diverse. Defini-re quindi un’imposta unica sulla casa il cui importo sia determina-to quanto meno per un triennio”.

LAVORI PUBBLICI

“Ritengo che in questa nega-tiva fase congiunturale gli investi-menti in opere pubbliche riescano a conciliare vari obiettivi. Sono il miglior contributo per cercare di alleviare la pesante crisi economi-ca che sta purtroppo attraversando il Paese, permettono il recupero del divario infrastrutturale con i partner europei, nostri diretti concorrenti sui mercati interni ed internazionali, e garantiscono quel processo di modernizzazione e di efficienza indispensabile per affrontare le sfide di oggi e di domani. Gli investimenti in opere

“Lo scorso anno i finanziamenti per investimenti

in edilizia residenziale

sono calati di un ulteriore 20%”

“I TASSI APPLICATI ALLE IMPRESE EDILI SONO TRE VOLTE SUPERIORI A QUELLI ACCORDATI ALLE ALTRE ATTIVITÀ INDUSTRIALI”

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pubbliche non potranno avere slancio sino a quando il Governo non porrà veramente un freno alla spesa corrente e improduttiva”.

LA NORMALITÀ

“E’ necessario che la gestione della cosa pubblica venga riportata nell’alveo della normalità, senza il ricorso alle procedure d’urgenza o ad istituti speciali, quali il gene-ral contractor, soggetto unico al quale lo Stato affida progettazione, aggiudicazione, Dire-zione lavori, esecuzio-ne e collaudo. L’aver istituito una figura che progetta, realizza, con-trolla il proprio operato e si liquida quanto lo Stato deve pagarle è stata una pazzia che ha portato alle recenti cronache di abusi che offuscano l’immagine della categoria. Ciò ha comportato inoltre una drammatica ripercussione sulle nostre piccole e medie imprese che hanno subito abusi per mancati pagamenti e mancati rispetti contrattuali”.

LE REGOLE UE

“Ogni lavoro, per quanto im-portante, urgente, necessario, deve sottostare a principi di chiarezza, trasparenza e concorrenza come tutti gli altri. Il recepimento della direttiva comunitaria in tema di opere pubbliche spero sia l’oc-casione per por mano anche alle notevoli storture di un sistema che non si presenta trasparente nell’af-fidamento dei lavori, non tutela

né l’interesse pubblico né quello delle imprese: bisogna digerire il principio che progettista, direttore dei lavori, impresa e collaudatore sono 4 soggetti sullo stesso pia-no. Tutti insieme concorrono alla migliore realizzazione dell’opera. Le gare devono essere snellite. Le Soa potrebbero controllare con cadenza semestrale i requisiti

soggettivi di tutti i legali rappresentanti e direttori tecnici, in modo che in sede di gara l’impresa abbia da presentare solo l’offerta, la garanzia e il contributo all’Au-torità, senza dover at-testare altro in quanto già controllato dalla SOA, che, in caso di riscontri negativi, revocherebbe l’atte-stato”.

“La nostra asso-ciazione - prosegue Pavoni - si è impe-gnata ed ha realizzato

una proposta mirata a prevedere requisiti quali-quantitativi e repu-tazionali atti a riconoscere, in fase di qualificazione, una premialità alle imprese più virtuose”.

“NOI CI SIAMO”

Il presidente Tiziano Pavoni ha concluso il proprio intervento, spesso interrotto dagli applausi in sala, sottolineando: “Siamo qui per riaffermare con forza la nostra volontà di continuare ad operare con la nostra capacità, quindi certi di abbracciare, senza tentennamenti, la strada dell’im-pegno nonostante le difficoltà che incontriamo.

Con l’orgoglio di chi per molti anni ha contribuito con il fare impresa allo sviluppo ed alla crescita dell’economia del Paese”.

“Chiediamo però alla politi-ca ed all’apparato amministrativo pubblico di esprimersi sui temi che abbiamo significato e che con-dizionano pesantemente la nostra attività, dando risposte con norme chiare ed in grado di essere attua-te. Vorremmo quindi fatti concreti e progetti operativi con contenuti tali da consentire quella tanto decantata inversione di tendenza che oggi non percepiamo. Mi ha colpito la riflessione di un collega sulla valenza della nostra attività.

Abbiamo realizzato i luoghi ove si nasce, si studia, e si lavora e le infrastrutture che ci consentono di viaggiare”.

PARTE DELLA SOCIETÀ

“La vita della società si svol-ge e si specchia nel nostro lavoro. Non concordiamo con chi, per ipocrisia o per altri fini, cerca di rappresentarci come portatori di illegalità e come collante di ogni possibile illecito.

Noi andremo avanti, pro-seguiremo nel nostro lavoro che coniuga al meglio i valori fondanti del vivere civile: questo è il nostro credo che ci ha accompagnato e ci accompagnerà nella nostra attività”.

Il comparto paga un prezzo elevatissimo alla crisi non solo economica, ma anche d’identità che il nostro Paese soffre molto più di altri. Eppure in tanti , tan-tissimi, non si vogliono arrendere: sono veri imprenditori.

“La gestione della cosa pubblica deve

essere riportata nell’alveo della

normalità, senza procedure

d’urgenza”

LA VITA STESSA DELLA SOCIETÀ SI SVOLGE E SI SPECCHIA NEL NOSTRO LAVORO: COSTRUIAMO I LUOGHI DELL’ESISTENZA”

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COLLEGIODEI COSTRUTTORIEDILIDI BRESCIA E PROVINCIA

COLLEGIODEI COSTRUTTORIEDILIDI BRESCIA E PROVINCIA

NON SOLO CRISI: IL COMPARTO CHIEDE GLI STRUMENTI PER COMPETERE ED ATTRARRE INVESTITORIE NUOVI CAPITALI

ASSEMBLEA 2015: IL DIBATTITO, L’EDILIZIA LANCIA UN APPELLOPER UN FISCO IN STILE EUROPEO

C’è una cura possibile per salvare un comparto edile co-stantemente sotto attacco? Per il Collegio Costruttori di Brescia la risposta è “sì”, per la politica “forse”. Questa è la sensazione che si riporta dalla conclusione del dibattito organizzato in occasione dell’Assemblea 2015 e al quale hanno partecipato l’On. Paola De Micheli, sottosegretario dell’E-conomia e alle Finanze; il prof. Gustavo Piga, ordinario di eco-nomia politica all’Università Tor Vergata di Roma; il vicepresidente nazionale dell’Ance, Giuliano Campana e il presidente Tiziano Pavoni. A moderare Nicola Porro, vice direttore de Il Giornale.

Partiamo dai fatti. L’edilizia in poco meno di sei anni ha perso, indotto compreso, circa 950mila addetti, il numero delle imprese si è ridotto di un terzo, gli imprendi-tori faticano a ripren-dere la strada degli in-vestimenti causa anche un credito non certo accondiscendente nei confronti della catego-ria. Tutta colpa della crisi? Forse. Diciamo che la recessione eco-nomica di cui l’Italia è una delle vittime più illustri nel panorama internazionale è l’ele-mento che ha messo in evidenza mali che già c’erano, ma erano

risolti con la proverbiale italica pazienza ed una buona dose di ottimismo. Pazienza ed ottimismo che oggi non bastano a sopportare una burocrazia inadeguata ed inef-

ficiente, una tassazione fuori controllo ed un accesso alla professio-ne così poco selettivo da aprire le porte alla concorrenza sleale.

Così, mentre Ti-ziano Pavoni da un lato ricorda che il consu-mo del suolo fine a se

stesso fa parte di un modo ormai superato di considerare il mestiere del costruire, che oggi il comparto può e deve essere protagonista di

Burocrazia inadeguata e tassazione

fuori controllo impediscono la

ripresa possibile

Il tavolo dei relatori con, da sinistra a destra, il presidente, Tiziano Pavoni, l’On. Paola De Micheli, il giornalista, Nicola Porro, l’economista, Gustavo Piga e il vicepresidente nazionale dell’ANCE, Giuliano Campana

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TESTA A TESTAFRA GIULIANO CAMPANA E PAOLA DE MICHELI SULLE ASPETTATIVE E LE POLITICHE ECONOMICHE DEL GOVERNO

un nuovo modello di recupero ur-bano, d’altro canto deve prendere atto di norme farraginose, di impe-dimenti e gabelle tali da mettere in crisi l’idea stessa di investire in una riqualificazione complessiva del concetto stesso di abitare.

Nicola Porro parte alla carica e lo fa all’indirizzo dell’impren-ditoria e non della politica. Una provocazione retorica, ma efficace per dire “in meno di quattro anni le imposte sulla casa hanno portato nelle casse dello Stato 26 miliardi in più e voi dell’Ance siete rimasti inascoltati”. Non è proprio così, ma l’iperbole serve a dare il la a Giuliano Campana. “La politica è distante da noi, vive in un lim-bo dove si ignorano gli elementi minimi che stanno alla base del modo di lavorare e delle difficol-tà di essere imprenditori edili”. Dicendo questo il brescianissimo vicepresidente dell’Ance guarda dritto negli occhi il sottosegreta-rio. Viso dolce e carattere di ferro, Paola De Micheli, renziana della prima ora, con “un marito che ha perso il lavoro proprio per la crisi del comparto”, prende nota mentre Campana incalza: “In tre anni le tasse sugli immobili sono aumen-tate di ben oltre il 100 per cento. Mi chiedo se questo sia il modo di attrarre investimenti esteri”. Non solo. “Ci siamo guardati attorno e, quindi, possiamo fare dei debiti paragoni: in Germania la fiscalità sulle abitazioni è inferiore del 46% rispetto alla nostra, in Francia del 27 per cento, in Belgio del 15%. Paesi - spiega ancora - dove pe-raltro non si pagano patrimoniali sull’invenduto”. In sostanza, uscita l’Ici dalla porta principale, dalla finestra sono entrate Imu, Tasi e altre sigle (“sembrano vignette di

un fumetto”) che altro non sono che tasse pesantissime, spesso inique. La cura esiste? “Certa-mente - spiega ancora Campana - ma deve essere da cavallo: Iva a credito d’imposta e niente tasse per tre anni a chi acquista sareb-bero la ricetta giusta”. Ma anche l’idea del “vecchio per il nuovo”, contenuta peraltro in una proposta Ance consegnata al Governo per favorire la permuta, il passaggio di classe energetica e, ovviamente le imprese, è parte integrante di un progetto che, se adottato almeno in parte, potrebbe significare molto per l’edilizia.

E mentre Nicola Porro si mette nei panni dell’avvocato del diavolo spiegando “adesso si devono trovare pure 5 miliardi l’anno per aggiornare le pensioni, quindi il Governo è di fatto circondato”, l’On. De Micheli replica, meglio spiega che l’im-pegno del Governo c’è ad iniziare dalla local tax. “Vogliamo inter-venire sul tema in abbi-namento con la riforma del catasto. Con gettito nazionale invariato dal prossimo anno adot-teremo un modello fiscale meno rigido dell’attuale, nel senso che agli enti locali verrà data maggiore flessibilità non sulle aliquote, ma nella scelta della categoria degli immobili”. In sostanza, sembra dire il Sottosegretario, sulla casa abbiamo grattato il fondo del barile e non si può andare oltre. Anzi “le detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni dovranno essere stabilizzate anche perché hanno avuto un effetto positivo nel con-tenere l’evasione fiscale”. Tutto

bene, forse. Anche perché Porro ha voluto mettere un puntino sulle “i”, magari nella speranza che resti sollo un dubbio e non si trasformi in pratica. Vale e dire legare, con la prossima legge di stabilità, le opportunità di sgravi fiscali al reddito del committente. La De Micheli non ha dato a questo punto una risposta diretta, ma si è limitata a dire che l’equazione “più reddito meno sgravi” semmai dovrà essere applicata d’urgenza alla Sanità e non al mattone.

E’ cambiato il sentiment del Governo verso le imprese? L’ono-revole assicura di sì. “Pensiamo agli effetti che il taglio dell’I-rap avrà a partire dal prossimo anno. Parliamo di tasse in meno

per 5,6 miliardi in un solo anno che vanno di pari passo con le decontribuzioni per 2 miliardi previste dal jobs act. Per giunta non abbiamo voluto limitare gli sgravi Irap alle sole imprese in grado di pianificare investimenti certi, il beneficio quindi non

è selettivo ma è per tutti”. Questo significa che un po’ di imposte in meno potranno essere un aiuto indiretto anche alle imprese edili che, oggi più che mai, faticano a garantire un minimo di livello occupazione e, nel contempo, cercano di “conservare” in azienda quel patrimonio di professiona-lità e passione che rappresenta il capitale umano dell’azienda. La De Micheli, inoltre, ha in carico il gravoso compito di gestire 5 miliardi da investire in tre anni per la ricostruzione dell’Aquila. E da qui alla questione dei lavori

De Micheli: “Con la local tax creiamo le condizioni

per un sistema più flessibile e

semplice”

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LA QUESTIONE DEL CREDITO RESTA UNA SPINA DEL FIANCO PER L’EDILIZA COSTRETTA A PAGARE TASSI MOLTO ELEVATI

pubblici il passo è breve. Il Sotto-segretario sposa l’idea dell’Ance, peraltro partita proprio da Brescia, affinché si crei una “White List” di imprese abilitate a partecipare alle gare di stazioni appaltanti pubbli-che e private che premi la serietà dell’operare e punisca anche le Soa non in grado di certificare con pun-tualità tali caratteristiche. E questo per “sfilare dal settore” quanti ne ledono l’immagine stessa.

Giuliano Campana però ha incalzato il sottosegretario anche su altri temi. “Se un imprenditore edile entra in banca suona l’allar-me”, ha chiosato. Questo per dire quanto il credito sia avaro e costo-so nei confronti del comparto. Non seleziona le idee e “applica tassi di interesse tripli rispetto al resto dell’industria”. Se non si sblocca tale meccanismo - ha aggiunto - non si può prendere il treno giusto per riprendere i timidi segnali di ripresa ai quali il comparto cerca di aggrapparsi per ritrovare fiducia, nel rinnovare la voglia del fare tipica dei costruttori. E qui risalta fuori la storia della “bad bank” che il Governo avrebbe allo studio per mettere le banche in condizione di approfittare della nuova politica monetaria della Banca Centrale Europea. Con troppe sofferenze in corpo - infatti - il “quantitative easing”, il “bazooka” di Draghi, rischia di fare cilecca.

Gustavo Piga ha lasciato perdere i dati macroeconomici per concentrarsi su di una politica eco-nomica di successo, quella della Gran Bretagna. “Spendere di più per spendere di meno” è la ricetta giusta, ricorda Piga, assolutamen-te contrario alla grigia politica di rigore applicata da Monti e Letta. “La madre di tutte la riforme con-

La sala convegni della Camera di Commercio gremita di pubblico e di rappresentanti delle Istituzioni e dell’associazionismo imprenditoriale

Giuliano Campana con il sottosegretario l’On. Paola De Micheli

La tavola rotonda è stata dedicata ai temi più urgenti che riguardano il futuro del costruire: lavori pubblici, burocrazia e fisco

Il direttore Francesco Zanframundo con Emilia Ardesi

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IL COLLEGIO CHIEDE PIÙ RIGORE NELLA SELEZIONE DI CHI È CHIAMATO A SVOLGERE IL DELICATO COMPITO DI COSTRUTTORE

siste nell’abbandonare l’idea dei tagli lineari per investire di più nella pubblica amministrazione al fine di trattenere gli elementi migliori, di ottimizzare gli appal-ti. L’esempio è quello dell’am-bulanza. Se ne acquisto una a 150mila euro ed un’altra identica a 100mila significa che qualcuno ha sprecato 50mila euro”. E qui il ragionamento arriva dritto alla centrale unica di acquisti, una re-altà di cui si parla da vent’anni e che oggi ancora non vede la luce. “Solo con un sistema pubblico virtuoso e solo apparentemente più costoso è possibile rispar-miare e decidere se investire o defiscalizzare”. L’Inghilterra è andata oltre decidendo di aumen-tare la spesa pubblica a costo di sforare il patto di stabilità: così ha rilanciato impresa e occupazione riallineando le differenze sociali e facendo spallucce alle rigidità imposte dalla Ue. In sostanza ha attuato la stessa politica voluta da Obama sul nascere della crisi sta-tunitense e ponendo le condizioni per aumentare il gettito fiscale in scia alla ripresa.

E’ un atto di coraggio di cui l’Italia avrebbe bisogno, ma che non rientra nelle politiche del Go-verno. Evitando magari l’assurda pratica dello “split payment” sull’Iva nel rapporto fra imprese e committente pubblico. E mentre Tiziano Pavoni ribadisce: “Più certificazione per maggiore qua-lità”, il sottosegretario parte per Milano. C’è l’Expo dal nobile tema: “Nutrire il Pianeta”. Già, ma non si dimentichi che qui ci sono imprese e dipendenti da nutrire ed è importante.

Claudio Venturelli

L’assemblea 2015 del Collegio ha riscontrato una forte partecipazione di imprenditori. Nel corso dei lavori il presidente dei revisore dei conti Giampaolo Premoli (in basso a destra) ha analizzato il bilancio dell’Associazione.

L’Inghilterra è andata oltre decidendo di aumentare la spesa pubblica a costo di sforare il patto di stabilità: così ha rilanciato impresa e occupazione riallineando le differenze sociali e facendo spallucce alle rigidità della Ue.

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COLLEGIODEI COSTRUTTORIEDILIDI BRESCIA E PROVINCIA

COLLEGIODEI COSTRUTTORIEDILIDI BRESCIA E PROVINCIA

ASSEMBLEA 2015: LA SCUOLAORA È PRONTA A DARE SPAZIOALL’INFORMATION TECHNOLOGY

La ripresa? Secondo gli eco-nomisti sta realmente dando i primi segnali, segnali che - istituti di analisi finanziaria come il Cresme ne sono convinti - sono estesi an-che al settore dell’edilizia. Eppure, secondo Angelo Deldossi, presi-dente di Eseb (Ente Sistema Edi-lizia Brescia), qualche perplessità rimane, come riportato nel corso dell’assemblea dell’Ance.

“Da tempo aspettavamo que-sto tipo di notizia - ha ammesso -, ma resto poco convinto di queste previsioni. Va infatti valutato con serenità cosa sia questa ripresa e cosa significhi per le nostre imprese, visto che non sarà certo possibile tornare ai livelli del 2006. Anzi - ha aggiunto Deldossi -, all’orizzonte si profila un mercato che verrà alimentato anche dall’ap-provazione della Legge regionale sul consumo di suolo zero e che sarà caratterizzato da demolizioni e ricostruzioni, ristrutturazioni di vecchi fabbricati, di adeguamenti sismici, efficientamenti energetici ed acustici”.

“Purtroppo - ha proseguito il presidente di Eseb - l’immobiliare rimane a livelli bassissimi, mentre risultano in crescita gli interventi sull’industriale e sui servizi, con anche l’aumento delle ristruttura-zione e riqualificazioni energetiche spinte in alto dagli incentivi e che

stanno cercando di coinvolgere anche il pubblico, ridando un poco di fiato agli appalti. Questi ultimi stanno rapidamente mutando e trasformandosi da appalti di soli lavori ad appalti di lavori e servizi, situazioni nelle quali la componen-te edile è pur sempre maggioritaria rispetto all’entità dell’appalto, ma viene mescolata a servizi di gestio-ne e di manutenzione. Un aspetto

che relega le nostre imprese ad un ruolo di secondo piano rispetto ad altre, non necessariamente di dimensioni maggiori, in grado di gestire appalti di questo genere”.

Ma è a questo punto che si delinea la “missione possibile” per il settore. Secondo Deldossi “anche le imprese edili hanno molto da dire in questo mercato. È obbligatorio attrezzarsi per poter

“Le imprese che vorranno competere sul mercato dovranno arricchirsi di nuove conoscenze e di nuove

competenze, necessarie a gestire situazioni complesse”

IL PRESIDENTEANGELO DELDOSSIE LA MISSIONEPOSSIBILEDI UNA REALTÀPRONTAA SCOMMETTERESUL FUTURO

Il presidente della Scuola Edile, Angelo Deldossi

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partecipare e competere in questi appalti da protagonisti, offrendo se necessario anche una gamma di servizi collaterali ma essenziali per ampliare il nostro mercato, anche alla luce del fatto che l’edilizia di oggi e del futuro sarà sempre più un’edilizia delle prestazioni rico-nosciute e certificate”.

I CAMBIAMENTI

C’è poi la partita inerente il settore strade e infrastrutture, dove “i cambiamenti dovuti all’evolu-zione dell’information technology si stanno facendo prepotentemente avanti. Le nuove tecnologie del BIM unite al GPS ed alle tecnolo-gie satellitari di guida dei veicoli movimento terra stanno dando un forte impulso all’innovazione in un settore - ha ammesso Deldossi - che contrariamente all’edilizia classica si è sempre mosso in que-sta direzione, ma che vede in questi anni un salto tecnologico in avanti, salto che le nostre imprese devono trovarsi pronte a fare”.

Ma tutto questo dove porta? Innanzitutto all’attestazione che le imprese che vorranno competere sul mercato “dovranno arricchir-si di nuove figure professionali, di nuove conoscenze e di nuove competenze che oggi purtroppo non sono ancora presenti nelle no-stre aziende. Parlo della necessità di introitare competenze tecnico amministrative necessarie a ge-stire situazioni assai complesse. Ma questo non va visto come una difficoltà, semmai come un nuovo mercato cui rivolgersi”.

Ovviamente, nel novero di un simile processo di specializza-zione, Eseb avrà un ruolo fonda-mentale. “Da anni - ha assicurato

Deldossi - il nostro ente si sta attrezzando per far fronte a tutte le necessità formative che le nostre imprese richiederanno, pronto a proporre percorsi che possano aiu-tare le imprese ad affrontare i cam-biamenti tecnologici, di processo e contrattuali che il nuovo mercato le chiamerà ad affrontare”.

Il presidente di Eseb ha poi illustrato i risultati 2014 della Scuola edile bresciana, definiti in tenuta “nonostante il drastico calo degli iscritti alla Cassa edile.

Il totale delle presenze è stato di 3.877 “studenti”, considerando anche i seminari. Un risultato soddisfacente, cui va aggiunta la soddisfazione per l’aver mantenuto per tutti gli iscritti in Cassa edile i livelli di gratuità così come i livelli di formazione erogata, avviando anche attività complementari”.

LA FORMAZIONE

Andando poi ad approfon-dire i singoli settori formativi, Deldossi ha sottolineato come “la formazione di primo ingresso sia passata dalle 1.107 presenze dell’anno precedente alle 954 del 2014, mentre il settore dell’ap-prendistato si è definitivamente ridotto con solo 30 presenze in tutto l’anno formativo. Difficol-tà emergono anche nel settore DDIF, (Diritto Dovere Istruzione Formazione) con le classi vicine al minimo e la sede di Breno che paga il limitato bacino di utenza dal quale può attingere”.

Restano buoni i numeri del settore macchine e attrezzature (606 gli operatori formati), men-tre risulta stabile quello della formazione continua e per la sicurezza. “Per i corsi sono stati spesi 2.209.665 euro, con 12.463 ore di formazione, con un costo orario di 177,30 euro”. Infine An-gelo Deldossi ha ricordato come, dall’1 gennaio 2015, la Scuola Edile Bresciana ed il Comitato Paritetico Territoriale per l’igie-ne e la sicurezza sul lavoro della provincia di Brescia abbiano dato vita all’Eseb (Ente Sistema Edili-zia Brescia), cui ha augurato “una vita lunga e gloriosa come è stata quella degli enti da cui è nato”.

IL SISTEMAIMPRESEHA BISOGNODI FORMARENUOVE FIGUREPER L’ACCESSOAL SISTEMADEGLI APPALTI

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COLLEGIODEI COSTRUTTORIEDILIDI BRESCIA E PROVINCIA

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ASSEMBLEA 2015: TROVARELE MOTIVAZIONI OGGETTIVEDOPO SEI ANNI IN NEGATIVO

“Timidi segnali di ripresa a livello di compravendite, erogazioni di mutui e bandi di gara per lavori pubblici:

importanti, certo, ma non ancora sufficientemente incisivi”

Sforzarsi di trovare note po-sitive in un orizzonte, per ora, in attesa di un rilancio. Rassicurare i soci mostrando quanto realizzato in un anno di lavoro intenso. E’ quanto ha fatto, nel corso dell’as-semblea dell’Ance, Fabio Rizzi-nelli, presidente della Cassa Assi-stenziale Paritetica Edile (Cape).

L’intervento di Rizzinelli è partito da un’attestazione dolorosa, ma necessaria: “Per il sesto anno consecutivo - ha esordito - si rileva il calo dell’imponibile salariale, attestatosi nel 2014 sui 148 milio-ni di euro, con un calo del 9,31% rispetto al 2013. Analogamente, il segno meno caratterizza anche l’andamento della presenza di aziende e addetti: nel 2008 erano iscritte 4.997 imprese a fronte delle 2.875 attuali, con un meno 42% circa; gli operai attivi erano 28.804 nel 2008 mentre nel 2014 sono 15.200, e dunque con un calo del 47% circa”.

Rizzinelli però ha eviden-ziato anche qualche dato positivo, parlando di “timidi segnali di ri-presa a livello di compravendite, erogazioni di mutui e bandi di gara per lavori pubblici. Segnali importanti, certo, ma non ancora sufficientemente incisivi”.

Si è poi passati all’analisi del bilancio della Cape - che ha chiuso l’esercizio con un avanzo di gestio-

ne di 106.058,57 euro -, passando poi agli ambiti specifici della Cassa assistenziale paritetica, con il pre-sidente che ha ricordato come “lo scorso anno le prestazioni assisten-ziali abbiano comportato uscite complessive per 3,164 milioni, con la percentuale delle spese per assistenza rispetto al monte salari scesa dal 2,22% del 2013 al 2,14%, un calo dello 0,08% che equivale

a 456.244,36 euro”.I capitoli di spesa più rilevan-

ti sono risultati essere il rimborso per protesi odontoiatriche, ortofo-niche e ortopediche (605.002,97 euro per 898 interventi), gli asse-gni di studio (ne sono stati erogati 993 per un totale di 350.963,50 euro), i soggiorni estivi dei figli degli iscritti (spesi 77.358,33 per 80 ragazzi). E ancora: il sussidio

IL PRESIDENTEDELLA CAPERIZZINELLIESAMINA I DATIIN COSTANTECONTRAZIONEMA NON GETTALA SPUGNA

Il presidente della CAPE, Fabio Rizzinelli

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visite oculistiche e acquisto oc-chiali (costato 151.334,77 euro per 988 prestazioni), il rimborso spese didattiche per i figli che frequentano le scuole medie infe-riori (63.307,00 per 501 studenti) e il contributo sugli interessi del mutuo prima casa (121 erogazioni per 54.980,00).

A livello di prospettive, in questo caso legate al rinnovo del contratto collettivo, Fabio Rizzi-nelli ha ricordato “l’istituzione, a decorrere dall’1 gennaio 2015, di un Fondo Sanitario Nazionale, a oggi non ancora attivato, che si farà carico delle relative assisten-ze, finanziato con una parte della contribuzione versata dalle impre-se, pari allo 0,25%. Sia l’attività di raccolta della relativa contribuzio-ne sia delle richieste di prestazioni avanzate dai lavoratori sarà gestita dalla Cape, mentre le erogazioni saranno effettuate direttamente dal fondo, con un risparmio non indifferente per la Cassa Edile”.

Sul fronte della gestione, il 2014 ha fatto registrare 467 im-piegati iscritti, con l’erogazione di prestazioni per 137.852,47 euro a favore di 217 beneficiari. “Per il prossimo anno - ha annunciato Riz-zinelli - prevediamo una campagna per aumentare le iscrizioni in modo da sfruttare al meglio il principio della mutualità”. Capitolo fornitu-ra vestiario da lavoro e calzature antinfortunistiche: l’ultima forni-tura, di cui hanno beneficiato 7.033 lavoratori, ha richiesto un esborso pari a 247mila euro circa, con un costo pro capite - tenendo conto dei rimborsi alle imprese che hanno provveduto direttamente - di 35,15 euro. Ancora dati, stavolta relativi all’Anzianità professionale edile ordinaria. Parliamo di un totale

erogato pari a 7.571.298,82 euro per 9.734 iscritti. “Nell’esercizio appena concluso - ha evidenziato Rizzinelli - l’importo incassato per l’Ape, è stato pari a 7.312.181,75 euro, sufficiente per la prossima erogazione il cui importo stimato è di circa € 7.200.000,00. Il 2014 sarà l’ultimo anno che questa pre-stazione verrà gestita finanziaria-mente a livello territoriale. Secon-do il nuovo contratto collettivo, da maggio 2016, le somme incassate a questo titolo verrano riversate nel

cosiddetto Fnape, che si farà carico della gestione finanziaria”.

Dati in calo anche per quello che riguarda Prevedi (gli aderenti volontari sono 985, contro i 991 del 2013 e i 1.055 del 2012) e il Documento unico di regolarità (Durc), con le dichiarazioni di regolarità rilasciate nel 2014 che sono state 16.527 contro le 19.724 del 2013.

Le dichiarazioni di non re-golarità “sono state 1.811, di cui 735 negative anche per noi oltre che per Inps e Inail”. Per quello che riguarda i tempi di rilascio del Durc, “sono nella media di 15 giorni, inferiori di un giorno rispetto allo scorso anno.

Verso la metà di quest’anno, comunque, dovrebbe partire il nuo-vo sistema nazionale di richiesta on line, opzione per la quale stia-mo valutando il migliore assetto organizzativo”.

In coda al suo intervento, Fabio Rizziznelli ha messo l’ac-cento su quanto fatto da Cape per migliorare la propria offerta. Qualche esempio? L’approvazio-ne della brochure “Accoglienza alle imprese”, realizzata in col-laborazione con l’Ente Sistema Edilizia Brescia e nella quale “vengono illustrati i principali servizi offerti dagli enti bilate-rali a imprese e lavoratori. Un vademecum che invieremo via e-mail a tutte le imprese nuove iscritte”. Oppure “il rinnovo della Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 per il triennio 2015-2017, sistema utile per l’organizzazione dei singoli uffici, la gestione dell’ente e la pianificazione degli obiettivi da raggiungere”.

NEL 2008 ERANO ISCRITTE 4.997 IMPRESE A FRONTE DELLE 2.875 ATTUALI, CON UN MENO 42 PER CENTO

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ASSEMBLEA 2015: INNOVAREPER ROMPERE L’ASSEDIODELLA CRISI DEL COMPARTO

LA PRESIDENTEDEL GRUPPOGIOVANIEMILIA ARDESI:“SI PUÒCAMBIAREE MODERNIZZAREIL NOSTRO LAVORO”

L’innovazione come strategia per rompere l’assedio della crisi. Nella sua relazione all’assemblea annuale del Collegio costruttori edili di Brescia, Emilia Ardesi, presidente del Gruppo giovani di Ance, è andata dritta al punto, partendo dall’assioma che, allo stato attuale, sarebbe “impossibile negare la relazione che esiste tra innovazione, progresso, successo, profitto e crescita economico-so-ciale. E questo vale sia che si parli dell’industria manifatturiera sia ci si stia concentrando sul terziario”.

Se è vero che la crisi che da anni affligge il settore delle costru-zioni non lascia spazio a previsioni ottimistiche, cosa si può fare per invertire questa tendenza?

Per il Gruppo giovani la strada giusta è quella di un cam-biamento a 360 gradi per affron-tare le nuove sfide del mercato. In particolare, ha sottolineato Emilia Ardesi, “bisogna considerare come il futuro riguarderà lo sviluppo del-la tecnologia, dalla progettazione fino a nuovi modelli di gestione delle imprese.

Una prospettiva che coin-volgerà le gare presentate dalle stazioni appaltanti così come le nuove costruzioni in ambito privato, oppure il recupero del patrimonio edilizio già esistente. Per queste ragioni - ha aggiunto

- è il nostro approccio che deve cambiare. In particolare, i bisogni del consumatore finale dovranno essere il principale obiettivo da raggiungere, pensando a prodotti che siano realmente su misura, con la necessità “che il nostro pensiero parta dal consumatore, rendendolo unico protagonista ed interlocutore. Tenendo presente di come, nel corso del tempo, siano

mutati comportamenti, criteri di scelta, modalità e capacità di acquisto”.

Da qui, ha concluso la presi-dente del Gruppo Giovani, “vor-remmo dare il via ad un percorso evolutivo che non si ponga in anti-tesi con quello attuale, ma semmai cerchi di sviluppare logiche di servizio più ampie, potenziando l’offerta e la qualità dei prodotti”.

“Vorremmo dare il via ad un percorso evolutivo che non si ponga in antitesi con quello attuale, ma semmai cerchi di

sviluppare logiche di servizio più ampie”

La presidente del Gruppo Giovani, Emilia Ardesi

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ASSEMBLEA 2015: CON IL CPTPER OTTENERE UN CANTIERECHE SIA A PROVA DI SICUREZZA

IL PRESIDENTEPRIMO IDERSOTTOLINEADINAMICITÀE CONCRETEZZAQUOTIDIANEDEL COMITATOPARITETICO

“Un impegno a tutela delle imprese e dei lavoratori per attuare un quotidiano aggiornamento, sia sulle tecnologie

innovative, sia sui sistemi di gestione”

Un punto di riferimento “per tutti coloro che, in cantiere, cer-chino supporto e professionalità, nell’ottica di accrescere le condi-zioni di salute e sicurezza nei luo-ghi di lavoro”. Questo, in estrema sintesi, il concetto che riassume al meglio il 2014 del Comitato pari-tetico territoriale (Cpt) di Brescia, come rammentato all’assemblea del Collegio costruttori dal presi-dente del Cpt, Primo Ider.

Una situazione che non porta certo a… riposare sugli allori, dal momento che - ha ricordato Ider - “il Cpt è costantemente impegnato, oltre che nel mantenere i propri servizi e le attività finalizzate alla tutela delle imprese e dei lavo-ratori, ad attuare un quotidiano aggiornamento, sia in termini di competenza su attrezzature e tecnologie innovative, sia in rela-zione ai sistemi di gestione della sicurezza”.

Un’attitudine che si esplicita, ad esempio, “nel progetto promos-so da Ance e sindacati, cofinanzia-to da Inail e avallato dal Ministero del Lavoro, per rendere il processo di asseverazione dei sistemi di gestione delle aziende una realtà concreta. Alla luce dell’importanza che questa attività riveste per le aziende del settore- ha spiegato Ider -, il Cpt si è attivato per espletare tutte le attività prelimi-

nari necessarie a erogare questo servizio. In questo senso è bene ricordare come quello bresciano sia l’unico Cpt in Lombardia ad aver qualificato due propri tecnici, con il superamento del corso ne-cessario a poter assumere il ruolo di “Asseveratore”. In questo modo il Comitato può proporre il servizio alle imprese edili dotate di un si-

stema di gestione della sicurezza”.Ma c’è dell’altro. Il progetto

“prevede di fornire tutti gli stru-menti necessari a implementare i sistemi di gestione direttamente in azienda, utilizzando servizi e tecnici forniti dal sistema parite-tico, senza doversi appoggiare a professionisti. Ne consegue che, nel giro di breve tempo, le azien-

Il presidente del CPT, Primo Ider

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de che vorranno implementare un sistema di gestione per la sicurez-za, anche certificabile secondo la norma 18001, potranno rivolgersi agli enti paritetici del settore delle costruzioni ed ottenere un’assi-stenza completa”.

Ider ha inoltre evidenziato come, pur impegnato ad ampliare le proprie attività, il Comitato non ha “dimenticato” di erogare tutti i servizi che gli competono. A cominciare dalla verifica dei cantieri, che da quest’anno è stata informatizzata. C’è poi l’attività di formazione erogata dai tecnici specializzati del Cpt, frutto della

collaborazione con la Scuola Edile Bresciana per i corsi di formazione ed addestramento richiesti dalla legge, oltre ai progetti Formato & Scontato 2014 e alle Conferenze di cantiere”.

Tra le novità maggiormente apprezzate dalle imprese ci sono i corsi di formazione “on the job”, chiamati appunto Conferenze di Cantiere, corsi di aggiornamento svolti direttamente in cantiere sulle specifiche lavorazioni pre-senti. Le oltre 70 aziende che hanno aderito hanno avuto la possibilità di vedersi riconosciuti crediti formativi e punteggio utile

all’ottenimento della scontistica prevista dall’Inail.

Sono poi stati riproposti, su richiesta di tutti gli istituti per geometri della Provincia, i corsi di antinfortunistica per i diplomandi delle classi quinte, per un totale di 24 classi e 461 studenti”.

E poi ancora la condivisione dei progetti di investimento rea-lizzati dalle imprese e finanziati dall’Inail, o la pubblicazione del periodico “Il cantiere Sicuro”, da quest’anno visibile on line sul sito dell’ente. Un’attività a 360 gradi per un anno da protagonisti.

MOLTOAPPREZZATESONO LECONFERENZEIN CANTIEREPER LAFORMAZIONEIN LOCO

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LAVORO- Durc - Ministero del Lavoro - Concordato preventivo in continuità aziendale - rilascio del documento di regolarità contributiva in caso di sospensione di pagamento per disposizioni legislative - Nota n. 6666/2015 pag. 268

- Ministero del Lavoro - Responsabilità solidale - contrattazione collettiva - principio derogatorio del solo regime retributivo - interpello 9/2015 pag. 268

- Ministero del Lavoro - Applicazione di un determinato contratto collettivo nazionale - requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi - nota n. 5623/2015 pag. 269

- Ministero del Lavoro - Cassa integrazione straordinaria - art. 3, legge n. 223/91 come novellato dall’ art. 3, co. 70 ex legge n. 92/12 - concessione a seguito di procedure concorsuali - circolare n. 12/2015 pag. 269

- Ministero del Lavoro - Agenzie interinali straniere - somministrazione di lavoro transnazionale - circolare n. 14/2015 pag. 270

- Ministero del Lavoro - Art. 5 co. 2 legge n.68/99 - collocamento obbligatorio - esclusione dalla base di computo del personale impiegato in attività di cantiere - interpello n. 11/2015 pag. 270

- Ministero del Lavoro - Attività di vigilanza - programmazione per l’anno 2015 pag. 271

- Inps - Iscrizione ed obblighi contributivi ad Inarcassa - circolare n. 72/2015 pag. 272

- Inps - Equiparazione della cigs e dei contratti di solidarietà difensivi ai fini della erogazione della disoccupazione speciale edile - messaggio n. 2526/2015 pag. 273

- Inps - Tfr in busta paga (Qu.i.r.) - liquidazione della quota integrativa della retribuzione in busta paga – flusso Uniemens - circolare n. 82/2015 pag. 273

- Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di marzo 2015 pag. 276

TRIBUTI - Nuovo reverse charge - Difficoltà operative segnalate dall’Ance pag. 288

- Detrazione Irpef per recupero edilizio e “bonus mobili” - Interventi eseguiti sulla medesima abitazione - chiarimenti pag. 289

- “Split payment” - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate pag. 290

- “Split payment” – Verifica pagamenti PA pag. 290

- Imposta di Registro 1% - Agevolazione concessa anche senza convenzione attuativa pag. 290

INDICI - Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo pag. 292

Tfr - legge 297/82 pag. 292

Indice Istat del costo della vita pag. 292

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COLLEGIODEI COSTRUTTORIEDILIDI BRESCIA E PROVINCIA

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PRONTUARIO GIURIDICO

AMMINISTRATIVO

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LAVORI PUBBLICI - L’Anac ritiene illegittimo addebitare all’aggiudicatario i costi della centrale di committenza pag. 293

- Per l’Anac il concordato in bianco non è ostativo alla Soa e alla partecipazione alle gare pag. 293

- Falsa dichiarazione per disattenzione - revoca dell’attestato Soa ed esclusione dalle gare pag. 295

- 1) Il soccorso istruttorio non riguarda documenti non predisposti - 2) Non si deve scorporare l’importo della manodopera dal base d’asta pag. 296

TECNICA EDILIZIA - Deroghe ai requisiti di sicurezza per l’installazione degli ascensori pag. 298

- Linee guida per l’utilizzo di fibre artificiali vetrose per l’isolamento termico pag. 298

URBANISTICA - Nuovi criteri per la verifica di assoggettabilità a Via pag. 299

- Il direttore dei lavori risponde degli abusi edilizi anche se non presente in cantiere pag. 299

VARIE - Albo Gestori Ambientali - Versamento del diritto annuale 2015 pag. 300

- Sistri - Versamento del contributo annuale 2015 pag. 300

- Sistri - Imprese non obbligate - modalità di cancellazione dal sistema pag. 300

- Rifiuti – dichiarazione Mud 2015 pag. 301

- Benefici sul gasolio per autotrazione - aggiornate le istruzioni per il modello F24 pag. 302

- Procedure semplificate per la bonifica dei punti vendita carburanti pag. 302

- Al via il Conto Termico 2015 pag. 303

Nuovi progetti approvati per il programma 6.000 campanili pag. 303

ANCE INFORMA pag. 304

PRONTUARIO GIURIDICO

AMMINISTRATIVO

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ll Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gra-tuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia.

CONSULENZAIl personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consu-lenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica.

INFORMAZIONEL’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet.

ASSISTENZALe imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei con-fronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici.

FORMAZIONELa conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa.Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, ,Project, ..) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000.

CONVENZIONIApposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicura-zioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni.

MATERIEPrincipali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza:

- lavoro - qualificazione (soa e iso 9000)- sicurezza - tecnologia e normativa tecnica- urbanistica ed edilizia - fisco e tributi- gestione dell’appalto - ambiente- lavori pubblici - trasportiCa

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ziCOLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI

DI BRESCIA E PROVINCIA

Via Ugo Foscolo, 6 – 25128 – Brescia tel. 030 399133 fax 030 381798

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COLLEGIODEI COSTRUTTORIEDILIDI BRESCIA E PROVINCIA

COLLEGIODEI COSTRUTTORIEDILIDI BRESCIA E PROVINCIA

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LavoroInterpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche me-diante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE.

SicurezzaAdempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza.Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella reda-zione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive.

Urbanistica ed ediliziaVerifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale.

Gestione dell’appaltoVerifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve, convocazione delle parti e gestione del con-tenzioso con proposte transattive, pareri legali, azioni di recupero crediti, conteggio interessi. Acquisizione finanziamenti di settore.

Lavori pubbliciDisponibilità banca data di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.)

Qualificazione (soa e iso 9000)Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione.

Tecnologia e normativa tecnicaVerifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti.

Fisco e tributiImposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle im-prese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni 36% e 55%. Mercato Im-mobiliare: quotazioni e valori OMI.

AmbienteNormativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pub-blici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’uti-lizzo del Sistri. Assistenza alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo.

TrasportiAssistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rap-porti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada. Co

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COLLEGIODEI COSTRUTTORIEDILIDI BRESCIA E PROVINCIA

COLLEGIODEI COSTRUTTORIEDILIDI BRESCIA E PROVINCIA

LAVORO

DURC - MINISTERO DEL LAVORO - CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ AZIENDALE - RILASCIO DEL DOCUMENTO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA IN CASO DI SOSPENSIONE DI PAGAMENTO PER DISPOSIZIONI LEGISLATIVE - NOTA N. 6666/2015Si informa che il Ministero del Lavoro, con nota n. 6666/2015 del 21 aprile 2015, ha ripreso il tema della regolarità contributiva per le imprese in concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell’art. 186 bis della Legge Fallimentare, a seguito di una richiesta di parere avanzata dall’Inps.L’Istituto previdenziale, infatti, sulla base delle precisazioni contenute nell’interpello n. 41/2012, nella quale veniva sancita la re-golarità contributiva delle imprese ammesse al concordato, per i debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazio-ne della procedura, esclusivamente dopo l’omologa dello stesso, ha sollevato alcune questioni critiche circa le ricadute pratiche di una simile previsione per le imprese interessate.Premesso che i lunghi lassi di tempo che spesso intercorrono prima che l’impresa possa ottenere l’omologa del concordato, gravose diventano le conseguenze che pe-sano sulla stessa, al fine del proseguimento dell’attività, in presenza di un Durc negativo in detto periodo.Il Dicastero ha quindi rivisto quanto affer-mato nel 2012, stabilendo che, già con la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, può considerarsi integrata l’ipotesi contemplata nell’art. 5, co. 2 lett. b) dell’attuale decreto sul Durc secon-do il quale la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative, con conseguente possibilità di rilascio del Durc, a condizione che, come già anticipato nella bozza del decreto sul Durc di prossima emanazione, la domanda di concordato sia corredata di un piano concordatario che contempli l’integrale soddisfacimento dei debiti Inps, Inail e Casse Edili pregressi.Il Ministero del Lavoro ha, infatti, argomen-tato partendo dal divieto sancito nell’art. 168 della Legge Fallimentare di porre in essere azioni esecutive da parte dei creditori a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, divieto dal quale discenderebbe,

continua il Dicastero, l’impossibilità di prov-vedere ad un adempimento spontaneo da parte del debitore rispetto ai debiti pregressi, che troverebbe riscontro anche nella norma che prevede l’autorizzazione da parte del Tribunale a pagare i crediti anteriori per beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa, art. 182 quinques, escludendo pertanto implicitamente che il pagamento possa essere effettuato con riferimento ad altre tipologie di crediti.Tale soluzione, conclude il Ministero del Lavoro, risulta essere in linea con la ratio della norma sul concordato preventivo in continuità aziendale.

MINISTERO DEL LAVORO - RESPONSABILITA’ SOLIDALE - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - PRINCIPIO DEROGATORIO DEL SOLO REGIME RETRIBUTIVO - INTERPELLO 9/2015 Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 9 del 17 aprile 2015, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito chiarimenti in tema di responsabilità soli-dale affermando che il regime derogatorio all’istituto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 può essere disciplinato dai con-tratti collettivi applicati ai lavoratori impiegati nell’appalto.Il Dicastero si é espresso in merito al quesito posto relativo a quale contrattazione collet-tiva (dell’appaltatore o del subappaltatore) debba riferirsi l’inciso dell’art. 29 “salva diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali”.È stato, inoltre, ribadito che eventuali dero-ghe previste dai contratti collettivi possono interessare solo il regime retributivo dovuto ai lavoratori interessati “con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi”.Inoltre, ha chiarito il Dicastero, eventuali metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti non potranno comunque limitarsi all’acqui-sizione delle autodichiarazioni rilasciate dai lavoratori.

Ministero del Lavoro

Roma, 17 aprile 2015

Interpello n. 9

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004- art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003- contrat-

tazione collettiva nazionale- esclusione del regime della responsabilità solidale negli appalti.L’ ARIS ha avanzato istanza d’interpello per conoscere il parere di questa Direzione ge-nerale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, nella parte in cui prevede che la contratta-zione collettiva nazionale possa derogare al regime della responsabilità solidale negli appalti.In particolare, l’istante chiede se l’espressio-ne “salva diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali” si riferisca alla contratta-zione collettiva sottoscritta da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori compa-rativamente più rappresentative del settore di appartenenza dell’appaltatore ovvero di quello del committente.Al riguardo, acquisito il parere della Direzio-ne generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro e dell’Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue.L’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dall’art. 4, comma 31, L. n. 92/2012, individua un regime di respon-sabilità solidale tra committente, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori, avente ad oggetto i trattamenti retributivi, nonché il versamento dei contributi previ-denziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione ai lavoratori impiegati nell’appalto e al periodo di esecuzione dello stesso, en-tro il limite di due anni dalla sua cessazione.Come anticipato, inoltre, tale disciplina fa salve le diverse disposizioni “dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associa-zioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”.In proposito, l’art. 9, comma 1, D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013), ha poi specificato che le eventuali diverse di-sposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali possano esplicare i propri effetti solo con riferimento ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto/subappalto, “con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi” (cfr. ML circ. n. 35/2013).Ciò premesso, nel rispondere al quesito avanzato, va evidenziato che l’istituto della responsabilità solidale costituisce una ga-ranzia per i lavoratori impiegati nell’ appalto - evidentemente dipendenti dell’appaltatore/subappaltatore - e pertanto appare confor-me alla ratio della disposizione ritenere che eventuali regimi derogatori possano essere disciplinati dai contratti collettivi applicati ai lavoratori in questione.Nell’ambito di tali contratti, pertanto, le or-ganizzazioni datoriali e sindacali potranno individuare “metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva de-

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LAVORO

gli appalti”, adeguatamente utili a garantire l’assolvimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi retributivi nei confronti dei propri lavoratori, senza limitarsi a prevede-re l’acquisizione delle relative autodichiara-zioni rilasciate dai datori di lavori.

MINISTERO DEL LAVORO - APPLICAZIONE DI UN DETERMINATO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE - REQUISITO DELLA MAGGIORE RAPPRESENTATIVITÀ IN TERMINI COMPARATIVI - NOTA N. 5623/2015Si informa che il Ministero del Lavoro con nota n. 5626 del 24 marzo 2015, in tema di applicazione del contratto collettivo nel settore delle agenzie assicurative, ha colto l’occasione per ribadire alcuni prin-cipi generali riguardo l’applicabilità di un determinato contratto collettivo. Nella nota in commento sono state infatti elencate, pur in maniera non esaustiva, le fattispecie di legge che fanno espresso rimando alla necessità di applicare con-tratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.Il Dicastero ha quindi ribadito che appare determinante l’applicazione di contratti collettivi stipulati da organizzazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, al fine di garantire il pieno rispetto della disciplina in materia di lavoro, di regolarità contributiva e assicurativa nonché di sicu-rezza sul lavoro.Il datore di lavoro può infatti usufruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro laddo-ve siano rispettati gli accordi e i contratti collettivi nazionali e territoriali o aziendali che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (Legge Finanziaria 2007).Anche con riferimento ai minimi contrattua-li, sottolinea il Dicastero, le norme vigenti riportano spesso il legame imprescindibile con la contrattazione collettiva in possesso del requisito della maggiore rappresen-tatività in termini comparativi (Legge n. 389/1989) e così anche per le società cooperative (Legge n. 31/2008).Il riferimento alla rappresentatività com-parata è effettuato, poi, anche al fine di determinare gli enti cui rivolgersi per l’ef-

fettuazione della formazione in materia di sicurezza per il lavoro (D.Lgs. n. 276/2003 e D.Lgs. n. 81/2008).Un ulteriore esempio è rappresentato, inol-tre, dalla normativa sul contratto a termine e da quella sull’apprendistato (D.Lgs. n. 368/2001 e D.Lgs. n. 167/2011).

MINISTERO DEL LAVORO - CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA - ART. 3, LEGGE N. 223/91 COME NOVELLATO DALL’ ART. 3, CO. 70 EX LEGGE N. 92/12 - CONCESSIONE A SEGUITO DI PROCEDURE CONCORSUALI - CIRCOLARE N. 12/2015Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 12 dell’8aprile 2015, che si riproduce in calce alla presente, ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 della L. n. 223/91 che, come noto, disciplinano i casi di intervento della Cigs a seguito di proce-dure concorsuali.In particolare, il Dicastero ha confermato che, in relazione a quanto previsto dall’art. 2, co. 70 della L. n. 92/12, che stabilisce l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 del suddetto art. 3, al fine di acce-dere al trattamento di Cigs a tale titolo, è necessario che siano perfezionati i requisiti previsti per l’ammissione all’ammortizzato-re sociale entro il 2015.Pertanto, entro la data del 31 dicembre 2015, dovrà essere stipulato l’accordo in sede istituzionale, nonché essere presen-tata l’apposita istanza di concessione della Cigs al Ministero del Lavoro, a prescindere da quelli che sono, ai sensi del D.P.R. n. 218/2000, i limiti temporali previsti per porre in essere tale adempimento.Per quanto sopra, il Ministero del Lavo-ro, esperita l’istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità, potrà emanare il decreto di autorizzazione alla Cigs con decorrenza 2015 ed i cui effetti, a seguito degli accordi stipulati in tale anno, potranno interessare anche il 2016. Ad ogni modo, per consentire agli organi ministeriali di eseguire le istruttorie delle istanze pre-sentate entro il 31 dicembre 2015, i relativi decreti di ammissione potranno essere emanati anche nel corso dell’anno 2016.

Ministero del Lavoro

Roma, 8 aprile 2015

Circolare n. 12

Oggetto: trattamento di CIGS ai sensi dell’articolo 3 della legge 23 luglio 1991. n. 223 - ambito di applicazione alla luce dell’ar-ticolo 2, comma 70, della legge 92/2012

L’articolo 3 comma 1 della legge n. 223/1991 dispone quanto segue: “il trattamento straor-dinario di integrazione salariale è concesso (...) ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integra:!ione salariale. nei casi di di-chiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato pre-ventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario per un periodo non superiore a dodici mesi”.Il comma 2 del medesimo articolo 3 dispone, altresì. che “entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussi-stano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di salvaguardia. anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell’azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario ( ... )per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione approvata dal giudice delegato o dall’autorità che esercita il controllo sulle prospettive di cessione dell’azienda o di su parti e sui riflessi della cessione sull’occu-pazione aziendale.Il sopra riportato articolo é abrogato a de-correre dal 1° gennaio 2016 dall’articolo 2, comma 70, della Legge 28 giugno, n.93.conseguentemente, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, si rende necessario chiarire l’ambito di applicazione dell’articolo 3 suddetto.Considerato che con effetto dal 1° gennaio 2016 l’articolo 3 della legge n. 223/1991 è espunto dall’ordinamento giuridico, la fatti-specie giuridica che consente di autorizzare

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LAVORO

il trattamento di CIGS ivi previsto in favore dei lavoratori deve verificarsi entro il 31 dicembre 2015.Pertanto - preso atto che a partire dal 1° gennaio 2016 viene meno la base giuridica per l’accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipenden-ti delle imprese ammesse a procedure concorsuali entro il 2015 devono essersi perfezionati i requisiti per l’ammissione al trattamento in questione. Alla luce di quanto sopra, entro la data del 31 dicembre 1015. è necessario che sia stato stipulato l’accordo in sede istituzionale. che preveda l’inizio delle sospensioni ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell’articolo 3 in esame entro la medesima data e sia. altresì presentata l’istanza dì ammissione al trattamento a questo Ministero a prescindere dai termini di presentazione del’istanza previsti nel D.P.R. n. :218/2000.Il Ministero. effettuata l’istruttoria relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 o dal comma 2 dell’articolo 3 in esame. emanerà il decreto di autorizzazione del trattamento di CIGS con decorrenza nell’anno 2015 che potrà anche protrarsi nell’anno 2016. in virtù degli accordi già sottoscritti.E’ evidente che il decreto potrà essere emanato anche nel corso dell’anno 2016. al fine di consentire l’istruttoria delle domande presentate entro il 31 dicembre 2015.

MINISTERO DEL LAVORO - AGENZIE INTERINALI STRANIERE - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TRANSNAZIONALE - CIRCOLARE N. 14/2015Si informa che il Ministero del Lavoro con la circolare n. 14 del 9 aprile 2015, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente, ha illustrato alcuni punti di rilievo attinenti la materia della somministrazione di lavoro a livello transnazionale.Il Dicastero a seguito di numerosi solleciti provenienti da agenzie di somministrazione straniere che propongono manodopera straniera con evidenti vantaggi di natura economica per le imprese, ma in netto contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in materia di distacco, ha invitato il proprio personale ispettivo a porre la mas-sima attenzione su tali fenomeni, ricordando l’impegno che nel tempo è stato posto sia mediante iniziative mirate (progetto Enfo-ster) sia attraverso istruzioni operative ad hoc (Vademecum sul distacco) e invitando

il personale ad avviare specifiche campagne informative sul quadro normativo vigente.In particolare la nota in oggetto ha chiarito alcuni aspeti di seguito riportati. Le agenzie di somministrazioneÈ stato ricordato che la somministrazione transnazionale rientra nelle materie disci-plinate dalla direttiva sul distacco 96/71/CE, recepita dal D.Lgs. n. 72/2000 e dalla direttiva Enforcement 2014/67/UE, ancora in via di trasposizione in Italia, e sono stati ripresi i requisiti necessari per il riconosci-mento delle agenzie di somministrazione stabilite in uno stato membro (non occorre l’autorizzazione, né il deposito cauzionale o la garanzia fideiussoria, laddove siano assolte idonee e analoghe garanzie per i lavoratori).

I trattamenti retributiviIl Ministero ha sottolineato ancora una volta il principio secondo il quale per i lavoratori distaccati in somministrazione è prevista l’applicazione dei livelli minimi di condizioni di lavoro e di occupazione previsti nel luogo di esecuzione dei lavori. Laddove l’attività lavorativa sia svolta in Italia, quindi, le ma-terie disciplinate dalle leggi, dalle indicazioni amministrative e dai contratti collettivi italiani sono:- periodi massimi di lavoro e minimi di riposo;- durata minima delle ferie annuali retribuite;- tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario;- salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;- non discriminazione tra uomo e donna fra le condizioni di cessione temporanea di lavoratori da parte delle agenzie di sommi-nistrazioni.

Fermo restando quanto ribadito, poi, an-che in occasione della risposta ad alcuni interpelli, come il n. 33/2010 (cfr. Not. n. 10/2010), disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente nota, è stato sottoli-neato che le agenzie di somministrazione straniere devono rispettare la disciplina dettata per le agenzie italiane (tra cui le condizioni base di lavoro e di occupazione per i lavoratori somministrati e la disciplina della responsabilità solidale).Da tutto ciò, non può che evincersi la so-stanziale parità di trattamento per i lavoratori somministrati rispetto a quelli che svolgono nel paese di esecuzione la medesima atti-vità alle dipendenze dirette dell’utilizzatore, pena l’applicazione delle sanzioni previste. Sulla direttiva EnforcementIl Dicastero ha ribadito i contenuti della nuova direttiva Enforcement che dovrà essere recepita entro il giugno 2016 ed è volta principalmente ad assicurare l’efficacia

nell’applicazione della precedente direttiva. La direttiva, tra i temi più salienti, prevede di:- precisare la nozione di distacco;- garantire l’applicazione dei diritti e il trat-tamento delle denunce;- assicurare che le sanzioni amministrative e le ammende possano essere recuperate dallo stato membro;- consentire agli Stati membri di imporre obblighi amministrativi e misure di controllo;- sollecitare la cooperazione amministrativa tra gli stati. Documentazione oggetto di controlloAl personale ispettivo, pertanto, è stata segnalata una checklist da verificare in caso di lavoratore somministrato al livello transnazionale:- il contratto di somministrazione e l’auto-rizzazione del Paese di stabilimento dell’a-genzia straniera;- i documenti di riconoscimento e gli even-tuali contratti individuali di lavoro;- il modello A1;- i prospetti paga o idonea documentazione comprovante i pagamenti con l’importo e la tracciatura dell’orario;- la documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;- ogni altra documentazione necessaria e utile.

MINISTERO DEL LAVORO - ART. 5 CO. 2 LEGGE N. 68/99 - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - ESCLUSIONE DALLA BASE DI COMPUTO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITA’ DI CANTIERE - INTERPELLO N. 11/2015Si informa che il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 11 del 17 aprile 2015, che si riproduce in calce alla presente nota, ha for-nito chiarimenti in materia di collocamento obbligatorio e di esclusione dalla base di computo ex art. 5, co. 2 della L. n. 68/1999 del personale impiegato in attività di cantiere in qualità di direttore dei lavori, di assistente alla direzione lavori ovvero personale svol-gente ruoli professionali assimilabili ai primi, ha ribadito che tale esclusione riguarda i datori di lavoro del settore edile ed il relativo personale, non potendo pertanto essere applicato a personale non appartenente al settore dell’edilizia.Il Dicastero ha infatti ribadito che la di-

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LAVORO

sposizione contenuta della L. 68/1999 è espressamente riferita ai datori di lavoro del settore edile, con l’eccezione formulata dalla Legge n. 92/2012 c.d. “Legge Forne-ro” per quanto attiene al personale diretta-mente operante nei montaggi e smontaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.Anche con riferimento a quest’ultima ipo-tesi, però, il Ministero ha espresso parere negativo con riguardo al caso di specie, in quanto il personale citato nella richiesta di parere assolve funzioni di coordinamento, supervisione e controllo e non è diret-tamente operante nelle attività richieste dalla legge.Ciò non toglie ovviamente che nel settore dell’edilizia l’esclusione operi comunque con riferimento a tali figure in quanto per-sonale del settore edile.

Ministero del Lavoro

Roma, 17 aprile 2015

Interpello n. 11

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004- art. 5, comma 2, L. n. 68/1999- campo di ap-plicazione.La Federreti, Federazione sindacale Vet-tori e Servizi per la Mobilità, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 5, comma 2, L. n. 68/1999 con riferimento all’esclu-sione dagli obblighi di cui all’art. 3 della medesima Legge.In particolare l’istante chiede se, nell’ambi-to delle esclusioni dal computo utile ai fini della corretta determinazione della quota di riserva, previste dall’art. 5, comma 2, L. n. 68/1999, possa rientrare anche il per-sonale impiegato in attività di cantiere in qualità di direttore dei lavori, di assistente alla direzione lavori ovvero personale svolgente ruoli professionali assimilabili ai primi di coordinamento, verifica, controllo e sorveglianza, così come declinati dagli artt. 147 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.Al riguardo, acquisito il parere della Dire-zione generale per l ‘Inclusione e per le Politiche Sociali e dell’Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue.Ai fini della soluzione del quesito, occorre muovere dalla lettura del disposto di cui all’art. 5, comma 2, L. n. 68/1999, ai sensi del quale i datori di lavoro del settore edile non sono tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 3 “per quanto concerne il per-sonale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore”.In proposito, a seguito della novella di cui all’art. 4, comma 27 lett. b), L. n. 92/2012, si chiarisce che, “indipendentemente dall’in-quadramento previdenziale dei lavoratori

è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere”.In altri termini, come precisato da questo Ministero con nota prot. n. 16522 del 12 dicembre 2013, ‘’per personale di cantiere deve intendersi non solo quello operante nel settore edile, ma anche quello diretta-mente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di ma-nutenzione svolte in cantiere, indipenden-temente dali ‘inquadramento previdenziale dell’azienda e, quindi indipendentemente dalla circostanza che l ‘impresa sia classifi-cabile come edile o che applichi il contratto del! ‘edilizia”.Per la nozione di cantiere occorre, nello specifico, riferirsi alla definizione contenuta all’art. 89, comma l lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, ossia a “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nel! ‘allegato X” del medesimo Decreto.Ciò premesso, si ritiene che il personale di cui al quesito, non appartenente al set-tore dell’edilizia, incaricato di svolgere le attività di cui ali’ art. 14 7 e ss. del D .P .R. 207/2010 - direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori, direttore operati-vo, ispettore di cantiere, coordinatore per l’esecuzione dei lavori - non possa essere escluso dal computo della quota di riserva, ai sensi del secondo periodo dell’art. 5, comma 2, L. n. 68/1999, atteso che la di-sposizione in argomento fa espressamente riferimento ai datori di lavoro del settore edile (e dunque al datore che svolge nell’ambito dei cantieri edili le attività indivi-duate nell’allegato I del D.Lgs. n. 494/1996, nonché iscritto in qualità di impresa edile nel registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c. ed in tal modo inquadrato ai fini previdenziali ed assistenziali, non rilevando invece l’applicazione del CCNL edilizia, cfr. nota prot. n. 13/Ill/7167 del2 aprile 2008).Il suddetto personale, inoltre, assolvendo a funzioni di coordinamento, supervisione e controllo, non può comunque essere escluso dal computo della quota di riser-va, ai sensi del terzo periodo dell’art. 5, comma 2, L. n. 68/1999, in quanto non direttamente operante nei montaggi indu-striali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.In risposta al quesito avanzato si ritiene, pertanto, che le figure del direttore dei lavo-ri, assistente alla direzione dei lavori ovvero figure a questi assimilabili non rientrano nelle esclusioni contemplate dall’art. 5, comma 2, dovendo di conseguenza essere considerati ai fini del corretta determinazio-ne della quota di riserva.

MINISTERO DEL LAVORO - ATTIVITÀ DI VIGILANZA - PROGRAMMAZIONE PER L’ANNO 2015 Si informa che il Ministero del Lavoro ha emanato il “Documento di programmazio-ne della vigilanza per il 2015”, nel quale sono indicati i più rilevanti ambiti di azione individuati per l’anno in corso relativamente all’intero territorio nazionale, e segnalati, altresì, alcuni fenomeni illeciti che forme-ranno oggetto di interventi ispettivi a livello territoriale.Tale documento, sottolinea in via prelimina-re il Dicastero, conferma l’esigenza di garan-tire una costante ed efficacie presenza del personale ispettivo sul territorio nazionale e di orientare la relativa azione di controllo verso ambiti e fenomeni selezionati, con l’obiettivo di contrastare illeciti sostanziali.Ciò premesso, per quanto concerne l’attività di vigilanza in materia lavoristica e previden-ziale sul territorio nazionale, il Ministero del Lavoro precisa che la stessa sarà indirizzata verso le fattispecie di seguito richiamate.

Lavoro “sommerso”.La pianificazione dei controlli verrà effettua-ta tenendo conto dei dati concernenti l’inci-denza del lavoro “sommerso” nel sistema economico, acquisiti in base all’esperienza ispettiva maturata nel corso degli anni, che ha confermato come alcuni settori di attività risultino tradizionalmente più esposti al rischio (edilizia, commercio, ristorazione e agricoltura), per ragioni connesse alla elevata intensità del lavoro concentrata in determinati periodi temporali e l’elevato turnover del personale.Gli ispettori di vigilanza dovranno inoltre tenere conto della circostanza che al la-voro sommerso sono strettamente legati altri fenomeni illeciti (quali, sfruttamento del lavoro minorile, forme di interposizione illecita ed indebita percezione di prestazioni previdenziali ed assistenziali).

Contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da organizzazioni sindacali prive di rappresentatività.Il Ministero fa presente che, nell’attuale contesto economico-sociale, si riscontra la diffusione di CCNL sottoscritti da parte di organizzazioni sindacali diverse da quelle comparativamente più rappresentative nelle diverse categorie. Si tratta di accordi che, riconoscendo trattamenti economici notevol-mente inferiori, incidono negativamente sui profili retributivi e si rivelano, in sostanza, finalizzati a ridurre il costo del lavoro attra-verso una sensibile contrazione del livello delle tutele e dei diritti dei lavoratori.In proposito, il Ministero del Lavoro segnala

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che, fermo restando il principio di libertà sindacale sancito dall’art. 39 della Costitu-zione, il personale ispettivo, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, avrà il compito di vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.

Cooperative di lavoro.Anche nel 2015 proseguiranno le iniziative ispettive rivolte al settore delle cooperative, al fine di verificare la corretta applicazione della normativa di tutela dei rapporti di lavoro, consolidando l’attività degli Osser-vatori sulla cooperazione anche alla luce dei risultati positivi conseguiti negli ultimi anni.In tale contesto, osserva il Ministero, si verificano frequentemente forme di impiego di manodopera irregolare o in “nero” e feno-meni interpositori (in particolare, nell’ambito di cooperative costituite appositamente per l’esecuzione di uno specifico appalto).È inoltre diffusa la tendenza alla applicazio-ne di contratti collettivi sottoscritti da orga-nizzazioni sindacali prive di reale rappre-sentatività, che consentono una significativa riduzione del costo del lavoro. In queste ipotesi l’azione di vigilanza sarà, quindi, volta a garantire l’osservanza dell’art. 7, comma 4, della Legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai sensi del quale, in presenza di una pluralità di contratti collettivi, le società cooperative applicano ai soci lavoratori trat-tamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

Esternalizzazioni.L’attività di vigilanza avrà anche ad oggetto i fenomeni di dumping dovuti all’utilizzo di forme fittizie o irregolari di esternalizzazio-ne. In particolare, il personale ispettivo si concentrerà sulle filiere degli appalti, anche pubblici (approfondendo le caratteristiche dei rapporti tra committenti, appaltatori e subappaltatori, nonché gli aspetti relativi alla responsabilità solidale).Verranno altresì realizzate iniziative volte ad individuare i comportamenti elusivi connessi al ricorso a forme di distacco non genuino (soprattutto con riferimento all’utilizzo abu-sivo del distacco transazionale).

Qualificazione dei rapporti di lavoro.L’azione ispettiva verrà indirizzata a con-trastare l’uso distorto, in forma elusiva, dei contratti di lavoro atipici o flessibili (asso-ciazione in partecipazione, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, partite IVA, collaborazioni occasionali, lavoro inter-mittente, voucher, contratti part-time, ecc.).Il documento in esame segnala inoltre che nel corso del 2015 gli Uffici territoriali continueranno a fare ampio ricorso alla

conciliazione monocratica, di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo n. 124/2004, quale strumento privilegiato di definizione delle richieste di intervento ispettivo, ed alla diffida accertativa di cui all’art. 12 dello stesso decreto, istituto utile per garantire il rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.In ogni caso, ai fini dell’attivazione di quest’ultimo istituto – sottolinea il Ministero – è opportuno tenere in debita considera-zione eventuali situazioni di crisi aziendale e, in particolare, le ipotesi in cui sia stato raggiunto un accordo tra le parti volto a dilazionare e ritardare la corresponsione delle retribuzioni.Quanto sopra rilevato, il Ministero del Lavo-ro comunica che, per l’anno 2015, verranno sottoposte a verifica almeno n. 132.500 aziende (di cui n. 9.200 nella Regione Piemonte).Nel paragrafo relativo alla pianificazione dell’azione ispettiva sul territorio, il docu-mento in discorso sottolinea che quest’ulti-ma – ferma restando l’individuazione delle priorità di intervento sul territorio nazionale suindicate – dovrà essere realizzata te-nendo conto della analitica mappatura dei fenomeni di irregolarità e della segnalazione delle criticità che contraddistinguono le sin-gole aree geografiche, effettuate con l’ausi-lio dei dirigenti delle strutture territoriali, tali da consentire una più mirata selezione, sul piano qualitativo, dei controlli da effettuare.Da ultimo, il Ministero del Lavoro pone in ri-lievo che, nell’anno 2015, continueranno ad essere svolte specifiche iniziative di preven-zione e promozione, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 124/2004, organizza-te a livello locale, rivolte a tutti i soggetti attivi sul mercato del lavoro. Si tratta di incontri di aggiornamento e approfondimento sulle più rilevanti tematiche in materia lavoristica, di legislazione sociale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, finalizzati a favorire ed incentivare comportamenti e prassi conformi alla vigente normativa.

INPS - ISCRIZIONE ED OBBLIGHI CONTRIBUTIVI AD INARCASSA - CIRCOLARE N. 72/2015Si informa che l’Inps con circolare n. 72 del 10 aprile 2015, disponibile anche sul sito del Collegio in calce alla presente oltre che sul sito dell’Istituto, ha fornito, anche alla luce di recenti provvedimenti dalla Corte di Cassazione, i criteri generali per la cor-retta individuazione dell’Ente previdenziale competente tra Gestione separata Inps

o Inarcassa per i liberi professionisti che svolgono attività professionale di ingegnere od architetto.Al riguardo, l’Istituto previdenziale, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha preliminarmente ricordato che, in base alla normativa richiamata dall’art. 21, comma 5 della Legge n. 6/1981 e dall’art. 7 dello Statuto Inarcassa, sono tenuti ad iscriversi alla Cassa di previdenza professionale autonoma gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carat-tere di continuità, essendo contestualmente: 1) iscritti all’Albo professionale; 2) titolari della partita I.V.A.;3) non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata.Per quanto sopra, pertanto, i soggetti che producono redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR, e, contemporaneamente, hanno un rapporto di lavoro subordinato, non possono essere assoggettati alla contribuzione soggettiva obbligatoria presso Inarcassa.Nel merito, come anticipato, l’evoluzione giurisprudenziale, come da sentenze della Corte di Cassazione nn. 14684/12, 5827/13 e 9076/13, ha consentito di chiarire il regime previdenziale applicabile “all’esercizio delle attività professionali” anche in settori diversi da quelli riservati ai professionisti per i quali sono previsti appositi Albi.In particolare, la Corte Suprema ha stabilito che nel concetto di “esercizio della profes-sione” deve essere compreso non solo l’espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche “l’esercizio di atti-vità che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un nesso con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione”.La oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività in concreto svolta dal professio-nista, anche se non espressamente riser-vata, comporta l’inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile su cui calcolare il contributo soggettivo ob-bligatorio ed integrativo dovuto alla Cassa previdenziale di categoria.La circolare in oggetto riporta, infine, una tabella nella quale sono individuate le tipologie di attività svolte da ingeneri ed architetti, anche in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di un contratto a progetto, ed il riferimento al relativo Ente previdenziale.

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Tra queste, si segnala che l’attività di Am-ministratori e componenti del Consiglio di Amministrazione di società, come quelle dell’edilizia, all’interno della quale il pro-fessionista svolge attività di natura tecnica connessa alla propria cultura e formazione, è riconducibile all’inquadramento previden-ziale ad Inarcassa e, pertanto, gli adempi-menti contributivi devono essere assolti nei confronti di tale Ente.l’Inps infine sottolinea che per entrambe le forme assicurative vige il principio dell’e-sclusività, secondo cui per la stessa attività l’iscrizione ad Inarcassa esclude l’iscrizione alla Gestione separata Inps e viceversa.

INPS - EQUIPARAZIONE DELLA CIGS E DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI AI FINI DELLA EROGAZIONE DELLA DISOCCUPAZIONE SPECIALE EDILE - MESSAGGIO N. 2526/2015Si informa che L’Inps con messaggio n. 2526 del 13 aprile 2015, che si riproduce in calce alla presente, l’Inps ha conferma-to, a seguito del parere del Ministero del Lavoro, ha confermato la legittimità del riconoscimento del trattamento di disoccu-pazione speciale edile di cui all’art. 3 della L. n. 451/1994 e dell’indennità di mobilità, quest’ultima, come noto, riconosciuta in favore dei lavoratori delle imprese diverse da quelle edili, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro al termine di un periodo di riduzione dell’orario di lavoro derivante da un contratto di solidarietà difensivo ex dalla L. n. 863/84 e s.m.i..Secondo il Dicastero, infatti, il trattamento di integrazione salariale, corrisposto nell’am-bito del contratto di solidarietà difensivo e quello corrisposto nell’ambito della Cassa integrazione straordinaria, è equiparabile in quanto, in entrambi i casi, grava sulla contabilità separata dei trattamenti della Cassa Integrazione Guadagni.Tale interpretazione, peraltro, trova confer-ma nel principio generale del “favor lavo-ratoris” secondo il quale ai lavoratori deve essere garantita la parità del trattamento nelle ipotesi in cui il licenziamento sia avve-nuto in momenti diversi, sia pure nell’ambito di un unico processo di ridimensionamento aziendale, legato a interventi concomitanti o senza soluzione di continuità di CIGS e di mobilità.Per quanto sopra l’Inps chiarisce che, nel caso di attuazione di un programma di trat-tamento straordinario di integrazione sala-

riale, Cigs o Contratti di solidarietà difensivi, i lavoratori edili licenziati ai sensi dell’art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 233, i quali abbiano una anzianità aziendale di almeno trentasei mesi, di cui almeno ventiquattro di lavoro effettivo prestato, hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale per un periodo di 18 mesi, elevabile a 27 nelle aree di cui al DPR 218/78.L’Istituto conclude evidenziando che tali principi non potranno essere applicati ai rapporti di lavoro cessati ed oggetto di giudicato, oppure esauriti per effetto della prescrizione decennale o dell’avanzamento della decadenza sostanziale, queste ultime riconducibili all’inerzia del titolare.

Inps

Roma, 13 aprile 2015

Messaggio n. 2526

Oggetto: equiparazione del contratto di solidarietà difensivo ex lege n. 863 del 1984 alla Cassa Integrazione straordinaria al fine dell’erogazione dell’indennità di mobilità e del trattamento speciale di disoccupazione dell’edilizia di cui alla legge n.451 del 1994.

Sono pervenute a questa Direzione Cen-trale, sia dalle Strutture territoriali che dalle associazioni di categoria, diversi quesiti relativi alla legittimità dell’eventuale ricono-scimento del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia, ex articolo 3, della legge n. 451/94 e dell’indennità di mobilità, ex art. 4, comma 1, legge n. 223 del 1991 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, seguita al termine del trattamento di sostegno del reddito derivante da un contratto di solidarietà difensivo ex /ege n. 863 del 1984; ciò sul presupposto che detto ultimo trattamento sia da considerare alla stregua di un trattamento di integrazione salariale straordinario.Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rispondendo al parere proposto sull’argomento dalla scrivente Direzione, con nota del 2 marzo 2015 prot. 40/5226, ha chiarito che vi è una equiparazione del trattamento di integrazione salariale, corrisposto nell’ambito del contratto di solidarietà difensivo, a quello corrisposto nell’ambito della CIGS in base a quanto disposto dall’art. l, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e dall’articolo l, comma 2 terzo periodo, del decreto legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, ai sensi del quale il trattamento di integrazione sala-riale concesso nell’ambito di un contratto di solidarietà difensivo grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa Integrazione Guadagni.Precisa ancora il Ministero che l’interpreta-zione analogica si fonda anche sul principio

del favor/lavoratoris che impone di non adottare criteri discriminatori nei confronti dei lavoratori, garantendo agli stessi parità di trattamento nelle ipotesi in cui il licen-ziamento sia avvenuto in momenti diversi, sia pure nell’ambito di un unico processo di ridimensionamento aziendale, legato a interventi concomitanti o senza soluzione di continuità di CIGS e di mobilità.Pertanto, alla luce di tale equiparazione, il Ministero ha ulteriormente chiarito in merito ai quesiti proposti dall’Istituto che:1. il dato dimensionale utile alla verifica per l’accesso ai benefici della mobilità può essere ricercato anche al momento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto nell’am-bito del contratto di solidarietà difensivo in analogia a quanto ribadito nell’interpello n. 29 del 2012;2. è possibile riconoscere il trattamento speciale di disoccupazione edile di cui all’ar-ticolo 3, comma 3, della legge n. 451 del 1994 anche ai lavoratori licenziati a seguito di procedura di licenziamento collettivo di cui all’articolo 4 della legge n. 223 del 1991 avviata dall’impresa che non sia in grado di assicurare l’impiego del lavoratori dichiarati in esubero e gestiti in medio tempore con il ricorso al contratto di solidarietà ( si veda a tal proposito anche l’articolo 7 del decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009, come modificato dall’articolo l del decreto ministeriale n. 85145 del 10 ottobre 2014).Premesso quanto sopra, le Strutture territoriali dell’Istituto dovranno applicare i principi esposti a tutti i rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e I’Inps. Ai rapporti ormai irreversibilmente esauriti, in ragione dell’intervenuto giudicato che ha fissato definitivamente la regola iuris da applicare al caso concreto oggetto di contenzioso, oppure per effetto della loro consolidata intangibilità ascrivibile all’avveramento della prescrizione estintiva decennale o all’avve-ramento della decadenza sostanziale, non saranno applicati i richiamati principi.

INPS - TFR IN BUSTA PAGA (QU.I.R.) - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE IN BUSTA PAGA – FLUSSO UNIEMENS - CIRCOLARE N. 82/2015Si informa che l’Inps con circolare n. 82 del 23 aprile 2015 ha fornito istruzioni allo scopo di favorire la corretta applicazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) in busta paga renendo noto le

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modalità di valorizzazione degli elementi che compongono il flusso UniemensA tal proposito si rammenta che la quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) in busta paga, prevista, in via sperimentale ed in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, dall’art. 1, commi 26-34, della Legge di stabilità 2015 é prevista dalle modalità attuative stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2015, n. 29.Di seguito si forniscono gli aspetti di imme-diato interesse per le imprese.

Soggetti destinatariHanno diritto a richiedere la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori di-pendenti da un datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi con il me-desimo datore di lavoro, per i quali trova applicazione l’istituto del trattamento di fine rapporto (TFR), eccetto:- i lavoratori dipendenti domestici;- i lavoratori dipendenti del settore agricolo;- i lavoratori dipendenti per i quali la legge o il contratto collettivo nazionale di lavoro, an-che mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“Legge fallimentare”);- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato, di cui all’art. 67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria ed in deroga, se in prosecuzione dell’integra-zione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori in forza presso l’unità produt-tiva interessata dai predetti interventi ed in relazione al periodo di durata stabilito nell’ambito dei provvedimenti ministeriali;- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ri-strutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, di cui all’art. 7 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.L’Inps sottolinea che sono altresì esclusi dalla possibilità di richiedere l’erogazione mensile della Qu.I.R. i lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il proprio TFR come garanzia di contratti di finanziamento; tale preclusione opera sino alla notifica, da parte dell’ente mutuante, dell’estinzione del credi-to oggetto del contratto di finanziamento. In

tali ipotesi – precisa l’Inps – l’accesso alla Qu.I.R. è precluso in quanto il lavoratore e l’ente mutuante possono prevedere che, nel caso di risoluzione o di scadenza del contratto di lavoro prima della totale resti-tuzione del prestito, il recupero delle som-me non restituite sia effettuato attraverso l’utilizzo del TFR, per cui il datore di lavoro è chiamato a detrarre dal TFR spettante al lavoratore l’importo del debito residuo del contratto di finanziamento ed a versare detto importo all’ente mutuante.Fatte salve le esclusioni sopra riportate, sul piano generale possono optare per la liquidazione mensile della Qu.I.R. anche i dipendenti che, in conseguenza della scelta operata a seguito della riforma della destinazione del TFR, hanno aderito (sulla base di modalità tacite o esplicite) alle for-me pensionistiche complementari ovvero i dipendenti il cui TFR è versato al Fondo di Tesoreria.Nei confronti dei lavoratori che non eser-citano l’opzione volta a ottenere la Qu.I.R. o che non hanno le caratteristiche per accedervi, resta confermata, in materia di TFR, la disciplina prevista dall’art. 2120 del Codice civile, così come modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal De-creto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e dalle relative disposizioni amministrative.

Requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell’accesso alla Qu.I.R.Come accennato, ai sensi dell’art. 1, com-ma 26, della Legge di stabilità 2015, ai fini del diritto alla liquidazione della Qu.I.R., il lavoratore deve avere in essere un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavo-ro privato da almeno sei mesi.Per quanto concerne la corretta individua-zione della natura privatistica del datore di lavoro, l’Inps richiama le indicazioni fornite nella Parte prima, punto 2, lettera a), della circolare n. 70 del 3 aprile 2007.Relativamente al requisito della durata del rapporto di lavoro, l’Istituto precisa che:- si tratta di anzianità minima maturata pres-so il medesimo datore di lavoro e, pertanto, la successione di rapporti di lavoro azzera l’anzianità di servizio e rende inefficace la pregressa istanza volta alla liquidazione della Qu.I.R.;- a tale regola fanno eccezione le fattispe-cie nell’ambito delle quali – pur mutando il datore di lavoro – il rapporto prosegue senza soluzione di continuità (come avvie-ne, in particolare, nei casi di cessione del contratto di lavoro in forma individuale, di cui all’art. 1406 del Codice civile, nonché di variazioni di datore di lavoro per effetto delle operazioni di cessione d’azienda o di ramo di azienda, ai sensi dell’art. 2112 dello stesso Codice);- i periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle indicate dall’art.

2110 del Codice civile (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio), che non preveda-no la maturazione del TFR (ad esempio, lavoratori in aspettativa non retribuita), non rilevano ai fini dell’anzianità di servizio utile al fine del diritto alla liquidazione della Qu.I.R..Da ultimo, l’Inps fa presente che la verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il diritto alla liquidazione mensile della Qu.I.R. viene effettuato dal datore di lavoro, anche con riferimento all’esistenza di pattuizioni che vincolano il TFR a garanzia di contratti di finanziamento stipulati dal lavoratore, purché le stesse gli siano state notificate dal lavoratore ovvero dall’ente mutuante.

Misura della Qu.I.R.Al punto 3., la circolare in commento pre-cisa che:- la Qu.I.R è pari alla misura della quota maturanda del TFR determinata secondo le disposizioni dell’art. 2120 del Codice civile, al netto della detrazione operata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della Legge 29 maggio 1982, n. 297, cioè del contributo dello 0,50%, ove dovuto e non oggetto di agevolazioni contributive. In proposito, l’Inps ricorda che: - il contributo dello 0,50% non opera per i lavoratori con qualifica di apprendista;- con riferimento ai lavoratori assunti con misure agevolate la detrazione deve essere eseguita dal datore di lavoro esclusivamen-te nei limiti della contribuzione effettivamen-te versata, dopo l’applicazione delle misure di agevolazione;- per i lavoratori aderenti a forme pensio-nistiche complementari che optano per la liquidazione della Qu.I.R., la relativa misura è pari all’intera quota del TFR maturando, anche laddove abbiano esercitato, ricor-rendone le condizioni di legge, la scelta del conferimento parziale del TFR alle citate forme pensionistiche;- ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29/2015, la Qu.I.R. non è imponibile ai fini previdenziali.

Procedura di richiesta e liquidazione della qu.I.R.I lavoratori che, sussistendone le condi-zioni, intendano accedere alla liquidazione della Qu.I.R., devono presentare al datore di lavoro una apposita istanza, debitamente compilata e sottoscritta, predisposta secon-do il modello allegato al Decreto del Presi-dente del Consiglio dei Ministri n. 29/2015. Copia di tale istanza, ovvero l’attestazione di ricevimento della medesima in formato elettronico, deve essere rilasciata al lavo-ratore a titolo di ricevuta.Accertato il possesso dei requisiti, il diritto alla liquidazione della Qu.I.R. opera a

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LAVORO

partire dal mese successivo a quello di presentazione della predetta istanza, sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018, ovvero a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se an-tecedente. La liquidazione della Qu.I.R. viene effettuata:- a partire dalla busta paga del mese suc-cessivo a quello di presentazione dell’istan-za, per i dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al finanziamento assistito da garanzia;- a partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell’i-stanza, per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al suddetto finanziamento.L’Inps rimarca inoltre che:- durante tutto il periodo di operatività della Qu.I.R. la scelta del lavoratore è irrevo-cabile;- in relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede all’erogazione mensile della Qu.I.R., e per tutto il periodo di operati-vità, è sospeso – ove dovuto – il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e alle forme pensionistiche complementari, di cui al Decreto Legislativo n. 252/2005. L’adesione del lavoratore dipendente alle citate forme pensionistiche complementari prosegue, senza soluzione di continuità, sulla base della posizione individuale matu-rata nonché dell’eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.In merito ai termini di decorrenza delle di-sposizioni in esame, considerato che, ai fini dell’accesso all’erogazione della Qu.I.R., il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29/2015, entrato in vigore il 3 aprile 2015, ha definito, fra l’altro, i termini di attuazione dei commi da 26 a 34 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2015, l’Inps se-gnala che il primo periodo di paga utile per l’accesso a detta erogazione coincide con il periodo di paga maggio 2015.In particolare, i lavoratori che hanno pre-sentato o presenteranno, ai rispettivi datori di lavoro, l’istanza riprodotta nell’allegato al menzionato decreto a partire dal 3 aprile 2015 e fino al giorno 30 dello stesso mese, potranno accedere alla Qu.I.R. che matura con il periodo di paga maggio 2015, con la relativa liquidazione nell’ambito delle competenze retributive:- di maggio 2015, nel caso in cui il datore di lavoro non ricorra al finanziamento ga-rantito;- ovvero di agosto 2015, nel caso in cui il datore di lavoro ricorra a tale finanziamento.

Liquidazione della Qu.I.R. attraverso l’accesso al finanziamento assistito da garanziaIn merito a quanto previsto dagli articoli 1, comma 30, della Legge di stabilità 2015 e 6, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29/2015, l’Inps evi-

denzia che i datori di lavoro i quali abbiano alle proprie dipendenze meno di cinquanta addetti e, al contempo, non siano tenuti al versamento del TFR al Fondo di Teso-reria, possono accedere ad un apposito finanziamento erogato dagli intermediari aderenti all’Accordo-quadro stipulato il 20 marzo 2015 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e l’Associazione Bancaria Italiana, allegato alla circolare in commento.Tale finanziamento riguarda anche l’ero-gazione della Qu.I.R. dei lavoratori che, in precedenza, avevano scelto la destinazione del TFR (misura integrale o parziale) ai Fondi di previdenza complementare.Il costo del finanziamento è stabilito sulla base delle intese contrattuali intervenute tra il datore di lavoro e l’intermediario aderente al predetto Accordo-quadro e, comunque, il tasso di interesse applicato, comprensivo di ogni eventuale onere, non può essere superiore al tasso di rivalutazione del TFR.Per quanto attiene al primo dei requisiti suindicati (numero di lavoratori inferiore a cinquanta unità), l’Inps precisa, fra l’altro, che:- ai fini del calcolo del numero degli addetti si applicano i principi ed i criteri adottati per l’individuazione dei soggetti obbligati al versamento del TFR al Fondo di Teso-reria, sulla base delle previsioni contenute nell’art. 1, commi 6-7, del Decreto Ministe-riale 30 gennaio 2007 e delle disposizioni contenute nella circolare n. 70/2007;- nel novero degli addetti rientrano tutte le tipologie di lavoratori subordinati (le unità di lavoro dei lavoratori a tempo parziale vanno calcolate sulla base del rapporto fra l’orario di lavoro ridotto rispetto a quello contrattuale);- il requisito occupazionale viene calcolato assumendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2014.Per i datori di lavoro che iniziano l’attività nel 2015, ovvero negli anni successivi, il calcolo della media dei lavoratori deve essere eseguito con riferimento all’anno civile di inizio attività (cioè il momento in cui l’azienda comincia ad operare con di-pendenti, che, di norma, individua il mese dal quale decorre l’insorgenza dei relativi obblighi contributivi). Ne consegue che per tali datori di lavoro:- l’eventuale ricorso al finanziamento assistito da garanzia sarà possibile, ricor-rendone i presupposti, a partire dall’anno successivo a quello di avvio dell’attività;- laddove, durante l’anno di avvio dell’atti-vità, maturando l’anzianità minima richiesta dalla legge, i dipendenti facessero richiesta di accesso alla Qu.I.R., resta fermo per i datori di lavoro l’obbligo della relativa ero-gazione in busta paga con risorse proprie.In ordine al secondo requisito (insussisten-za dell’obbligo di versamento del TFR al

Fondo di Tesoreria), l’Istituto sottolinea che sono escluse dalla possibilità di ricorrere al finanziamento assistito da garanzia le aziende che rientrano nel campo di ap-plicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 775 e successivi, della Legge n. 296/2006, anche se le stesse, al 31 di-cembre dell’anno precedente la richiesta di accesso al finanziamento, possono contare su una media occupazionale inferiore ai cinquanta dipendenti.Sul piano operativo, ai fini del finanziamento della Qu.I.R. in busta paga, i datori di lavoro devono richiedere all’INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l’attivazio-ne del finanziamento medesimo, attraverso l’utilizzo delle procedure telematiche messe a disposizione dall’INPS ed illustrate al punto 5.1. della circolare in discorso.Sulla scorta delle informazioni contenute nella certificazione rilasciata dall’Istituto, il datore di lavoro può accedere al finan-ziamento, stipulando il relativo contratto con l’intermediario aderente al menzionato Accordo-quadro (il contratto di finanziamen-to assistito da garanzia deve prevedere, nei termini e nei modi di cui all’art. 46 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili del datore di lavoro).

Rimborso del finanziamento assistito da garanziaL’art. 7, comma 1, del Decreto del Presi-dente del Consiglio dei Ministri n. 29/2015:- fissa alla data del 30 ottobre 2018 il ter-mine ultimo entro il quale il datore di lavoro mutuatario deve procedere al rimborso del finanziamento assistito da garanzia, secon-do le modalità ed i criteri definiti nell’ambito dell’ Accordo-quadro sopra richiamato;- prevede il rimborso anticipato del finanzia-mento assistito da garanzia in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento.A quest’ultimo riguardo, l’Inps eviden-zia che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Accordo-quadro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro l’Istituto, sulla base delle informazioni trasmesse attraverso la denuncia contributiva mensile, comunica all’intermediario l’ammontare delle Qu.I.R. fino a quel momento certificate, suddivise per ciascun periodo di paga. Conseguen-temente, l’intermediario presenta con tempestività al datore di lavoro la richiesta di rimborso relativa al finanziamento utiliz-zato per la corresponsione della Qu.I.R. del lavoratore cessato, comprensiva degli interessi maturati.

Interruzione anticipata dell’erogazione del finanziamento assistito da garanziaLe cause di interruzione anticipata dell’e-rogazione del finanziamento assistito da garanzia sono disciplinate dall’art. 7, commi

Page 34: Notiziario Maggio 2015

276

LAVORO

3-5, del Decreto del Presidente del Consi-glio dei Ministri n. 29/2015.Nello specifico:- il comma 3 regola la fattispecie dell’uso in frode delle somme erogate nell’ambito del finanziamento assistito da garanzia, prevedendo la relativa interruzione in tutti i casi in cui sia accertato che lo stesso ven-ga utilizzato, in tutto o in parte, per finalità diverse dalla liquidazione delle quote di Qu.I.R.. In tale ipotesi, il datore di lavoro mutuatario è tenuto al rimborso immediato della parte di finanziamento già fruita e dei relativi interessi;- ai sensi dei commi 4 e 5, costituiscono, altresì, cause di interruzione anticipata del finanziamento assistito da garanzia l’insor-genza di procedure concorsuali ovvero di atti che prefigurano condizioni di crisi che interessano il datore di lavoro, elencati al punto 5.3. della circolare in esame. Laddo-ve si verifichi una di queste condizioni nel corso dell’erogazione della Qu.I.R. il finan-ziamento è interrotto a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza della specifica condizione e per tutta la sua durata.

Finanziamento del fondo di garanziaA copertura del rischio di credito dei finan-ziamenti concessi per l’erogazione della Qu.I.R., è stato istituito presso l’INPS uno specifico Fondo di garanzia, con dotazione iniziale, a carico del bilancio dello Stato, in misura pari, per l’anno 2015, a 100 milioni di euro.Tale Fondo (che opera nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stes-se) è alimentato dal gettito di un contributo

pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali i datori di lavoro utilizzano il finanziamento assistito da garanzia.In proposito, l’Inps osserva che:- l’obbligo di versamento del contributo dello 0,20% opera con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R.;- tale contributo resta escluso da qualsiasi disposizione in materia di agevolazioni con-tributive, compreso l’esonero per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, ai sensi dell’art.1, commi 118 e seguenti, della Legge di stabilità 2015.

Misure compensativeAi datori di lavoro che provvedono, con risorse proprie ovvero tramite il ricorso al finanziamento assistito da garanzia, all’e-rogazione della Qu.I.R., si applica la misura compensativa di cui all’art. 10, comma 2, del Decreto Legislativo n. 252/2005, cioè l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’art. 2 della Legge n. 297/1982, pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, allo 0,20% e, per i dirigenti industriali, allo 0,40% della retribuzione imponibile.Questa misura di esonero opera sulla base del principio della competenza e, pertanto, si applica con riferimento al mese di matura-zione della Qu.I.R., che, nel caso di ricorso al finanziamento assistito da garanzia, non coincide con il mese di erogazione della Qu.I.R. medesima.Esclusivamente a favore dei datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza accedere al finanziamento assistito da garanzia,

trovano applicazione anche le ulteriori mi-sure compensative (fiscali e contributive) disciplinate dall’art. 10, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo n. 252/2005.Dall’anno 2014, le suddette misure com-pensative di natura contributiva sono fissate nella percentuale massima dello 0,28% come indicato nella circolare dell’Istituto n. 15 del 29 gennaio 2014.

Modalità di esposizione dell’erogazione della qu.i.r. in uniemensInfine al punto 8., la circolare in commento illustra nel dettaglio le modalità di valoriz-zazione dell’erogazione della Qu.I.R. nel flusso Uniemens, precisando che l’utilizzo dei nuovi elementi e dei nuovi codici istituiti è valido a partire dalle denunce contributive con competenza maggio 2015.

LEGGE N. 297/82 -TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MARZO 2015 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di marzo 2015 è risultato pari a 107. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2014 e quello di marzo 2015 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di marzo 2015 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2014 è pari a:

1,003750

Page 35: Notiziario Maggio 2015

277

IMPIEGATI in vigore dal 1° GENNAIO 2015

Indennità Premio Elemento

QUALIFICHE di di distinto della TOTALE

contingenza produzione retribuzione ex

1-7-2014 1-11-1991 1-1-2011 prot.31-7-1992

Imp. 1^ cat. super 1.630,71 533,82 397,22 10,33 2.572,08

Imp. 1^ cat. 1.467,63 529,63 363,21 10,33 2.370,80

Imp. 2^ cat. 1.223,02 523,35 301,79 10,33 2.058,49

Assistente Tecnico 1.141,51 521,25 274,67 10,33 1.947,76

Imp. 3^ cat. 1.059,96 519,16 252,42 10,33 1.841,87

Imp. 4^ cat. 953,97 516,43 226,82 10,33 1.707,55

Imp. 4^ cat. 1° impiego 815,36 512,87 194,92 10,33 1.533,48

Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere

per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese

l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72.

Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09

giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per

l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

Imp. 1^ cat. super 13,94 Assist. tecnico 9,62 Imp. 1^ cat. 12,85 Imp. 3^ cat. 8,99 Imp. 2^ cat. 10,46 Imp. 4^ cat. 8,22

OPERAI DI PRODUZIONE in vigore dal 1° GENNAIO 2015

Paga base Indennità Indennità Elemento

CATEGORIE oraria di territoriale distinto dalla TOTALE

dal contingenza di settore retribuzione

1-7-2014 1-11-1991 1-1-2011 Prot. 31-7-92

Operaio di 4° livello 6,60 3,01 1,66 0,06 11,33

Operaio specializzato 6,13 3,00 1,55 0,06 10,74

Operaio qualificato 5,51 2,99 1,39 0,06 9,95

Operaio comune 4,71 2,96 1,19 0,06 8,92

OPERAI DISCONTINUI in vigore dal 1° GENNAIO 2015

Paga base Indennità Indennità Elemento

CATEGORIE oraria di territoriale distinto dalla TOTALE

dal contingenza di settore retribuzione

1-7-2014 1-11-1991 1-1-2011 Prot. 31-7-92

Custodi, guardiani,

fattorini, uscieri

ed inservienti (*) 4,24 2,47 1,07 0,05 7,83

Custodi, portinai, guar-

diani con alloggio (**) 3,77 2,47 0,95 0,04 7,23(*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008;(**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008.

Stipendio

minimo

Page 36: Notiziario Maggio 2015

278

TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA

PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE

Quote a carico delle IMPRESE

in vigore dal 1° LUGLIO 2014

OPERAI M A L A T T I A INFORTUNIO

MALATTIA PROFESSIONALE

qualifiche

OPERAIO IV LIVELLO 78,77 28,48 11,75 41,24 41,24 16,33 3,69

OPERAIO SPECIALIZZATO 74,65 26,99 11,13 39,09 39,09 15,48 3,50

OPERAIO QUALIFICATO 69,13 25,00 10,31 36,19 36,19 14,33 3,24

OPERAIO COMUNE 61,93 22,39 9,23 32,42 32,42 12,84 2,90

APPRENDISTATO

APPRENDISTI MINORENNI

M A L A T T I A INFORTUNIO

MALATTIA PROFESSIONALE

1° semestre 41,48 15,00 6,18 21,72 8,60 1,94

2° semestre 44,93 16,25 6,70 23,53 9,32 2,11

3° semestre 48,39 17,50 7,22 25,34 10,03 2,27

4° semestre 51,85 18,75 7,73 27,15 10,75 2,43

5° semestre 55,30 20,00 8,25 28,96 11,47 2,59

6° semestre 58,76 21,25 8,76 30,77 12,18 2,76

7° semestre 58,76 21,25 8,76 30,77 12,18 2,76

8° semestre 58,76 21,25 8,76 30,77 12,18 2,76

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

M A L A T T I A INFORTUNIO

MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere

3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 74,65 26,99 11,13 39,09 39,09 15,48 3,50

2° LIVELLO -

OPERAIO QUALIFICATO 69,13 25,00 10,31 36,19 36,19 14,33 3,24

1° LIVELLO -

OPERAIO COMUNE 61,93 22,39 9,23 32,42 12,84 2,90

NOTE (1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi

(2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS

dal 1°

al 90°

giorno (4)

dal 91°

giorno

in poi

(3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli

operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo

(4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale,

per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

dal 4°

al 20°

giorno

dal 21°

al 180°

giorno

1° - 2° - 3°

giorno (1)

dal 181°

al 270°

giorno (2)

dal 271°

al 360°

giorno (3)

1° - 2° - 3°

giorno (1)

dal 4°

al 20°

giorno

dal 21°

al 180°

giorno

dal 181°

al 270°

giorno (2)

dal 271°

al 360°

giorno (3)

dal 1°

al 90°

giorno (4)

dal 91°

giorno

in poi

dal 91°

giorno

in poi

1° - 2° - 3°

giorno (1)

dal 4°

al 20°

giorno

dal 21°

al 180°

giorno

dal 1°

al 90°

giorno (4)

dal 181°

al 270°

giorno (2)

Page 37: Notiziario Maggio 2015

279

TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA

PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE

Quote utili per il rimborso da parte della CAPE

in vigore dal 1° LUGLIO 2014

OPERAI M A L A T T I A INFORTUNIO

MALATTIA PROFESSIONALE

qualifiche

OPERAIO IV LIVELLO 75,06 24,77 8,03 37,53 37,53 15,06 2,90

OPERAIO SPECIALIZZATO 71,13 23,47 7,61 35,56 35,56 14,27 2,74

OPERAIO QUALIFICATO 65,87 21,74 7,05 32,93 32,93 13,21 2,54

OPERAIO COMUNE 59,01 19,47 6,31 29,50 29,50 11,84 2,28

APPRENDISTATO

APPRENDISTI MINORENNI

M A L A T T I A INFORTUNIO

MALATTIA PROFESSIONALE

1° semestre 39,52 13,04 4,23 19,76 7,93 1,52

2° semestre 42,81 14,13 4,58 21,41 8,59 1,65

3° semestre 46,11 15,22 4,93 23,05 9,25 1,78

4° semestre 49,40 16,30 5,29 24,70 9,91 1,91

5° semestre 52,69 17,39 5,64 26,35 10,57 2,03

6° semestre 55,99 18,48 5,99 27,99 11,23 2,16

7° semestre 55,99 18,48 5,99 27,99 11,23 2,16

8° semestre 55,99 18,48 5,99 27,99 11,23 2,16

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

M A L A T T I A INFORTUNIO

MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere

3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 71,13 23,47 7,61 35,56 35,56 14,27 2,74

2° LIVELLO -

OPERAIO QUALIFICATO 65,87 21,74 7,05 32,93 32,93 13,21 2,54

1° LIVELLO -

OPERAIO COMUNE 59,01 19,47 6,31 29,50 11,84 2,28

1° - 2° - 3°

giorno (1)

dal 4°

al 20°

giorno

dal 21°

al 180°

giorno

dal 181°

al 270°

giorno (2)

dal 271°

al 360°

giorno (3)

dal 1°

al 90°

giorno (4)

dal 91°

giorno

in poi

dal 91°

giorno

in poi

(3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate

dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo

(4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo

all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

dal 4°

al 20°

giorno

dal 21°

al 180°

giorno

dal 271°

al 360°

giorno (3)

(2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate

non indennizzate dall'INPS

NOTE (1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui

la malattia superi i 10 giorni consecutivi

1° - 2° - 3°

giorno (1)

dal 181°

al 270°

giorno (2)

dal 91°

giorno

in poi

1° - 2° - 3°

giorno (1)

dal 181°

al 270°

giorno (2)

dal 1°

al 90°

giorno (4)

dal 4°

al 20°

giorno

dal 21°

al 180°

giorno

dal 1°

al 90°

giorno (4)

Page 38: Notiziario Maggio 2015

280

QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLEIMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI

a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S.

Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1)ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% —Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% —Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% —- Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30%Indennità economica di malattia — — 2,22% —Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% —Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% —

30,06% 9,49% 35,58% 9,49%

39,55% 45,07%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensio-nabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità).

(2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito:- alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388;- alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266.Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni ope-rative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005).Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella per-centuale indicata.Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità.

(3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4)

(4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”.

Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro

(5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps.

Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

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QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LEIMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI

a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S.

Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1)ASpI (2) 1,61% — 1,61% —Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% —Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% —Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% —- Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30%Indennità economica di malattia — — 2,22% —Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% —Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% —

29,56% 9,49% 31,78% 9,49%

39,05% 41,27%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensio-nabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità)

(2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito:- alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388;- alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266.Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni ope-rative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005).Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella per-centuale indicata.Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità.

(3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti).

(4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti.

(5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti.

(6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps.

NOTA:La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003).

Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

Page 40: Notiziario Maggio 2015

282

INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA

Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro.Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO

Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure:a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili;b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora:- da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera- da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera- da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera- da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera- oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornalieraL’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE

- 18,50% per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa).- 2,50% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%)- 4,30% per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa).- 0,05% per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa).- 0,20% per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa).- 2,048% per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio)- 0,75% per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa)- 0,27% per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa)- 0,07% per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa)- 0,10% per Fondo lavori usuranti e pesanti- 0,25% per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa)- 0,50% per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento

Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’im-presa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%.Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio).Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile.Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro.Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI

- 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%)- 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%)

La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

Page 41: Notiziario Maggio 2015

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TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.)La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, in-dennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Scaglione di reddito Aliquota % Importo degli scaglioni annui Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000 23 su euro 15.000 euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000 27 sui successivi euro 13.000 euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000 38 sui successivi euro 27.000 euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000 41 sui successivi euro 20.000 euro 1.666,66

oltre euro 75.000 43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA

PER REDDITI ANNO 2014Scaglione di reddito Aliquota %

fino ad euro 15.000,00 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00 1,58

oltre euro 28.000,01 1,73

PER REDDITI ANNO 2015Scaglione di reddito Aliquota %

fino ad euro 15.000,00 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00 1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00 1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00 1,73

oltre euro 75.000,01 1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO(Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euroL’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro.

- Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euroLa detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula:902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto:detrazione annua complessiva = 978 euro + FGli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno.

- Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euroLa detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultantedalla seguente formula:(55.000 – RC) : 27.000 = Coeff

Page 42: Notiziario Maggio 2015

284

DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

- Reddito complessivo non superiore a 15.000 euroLa detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve:- determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff.Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

- Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euroLa detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo.Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato:

Reddito Complessivo annuo del contribuente Maggiorazione annua Detrazione annua complessivada 15.001 a 29.000 euro 0 690 euro

da 29.001 a 29.200 euro 10 euro. 700 euro

da 29.201 a 34.700 euro 20 euro 710 euro

da 34.701 a 35.000 euro 30 euro 720 euro

da 35.001 a 35.100 euro 20 euro 710 euro

da 35.101 a 35.200 euro 10 euro 700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro 0 690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euroLa detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve:- determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff.Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati- a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.- a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve:- determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS)Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro)- determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato.

ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICODal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario.

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO

Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve:Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario:- determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff.- determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

NOTA BENE

In tutti i casi sopra richiamati:- RC è il reddito complessivo annuo del richiedente.- il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento.- il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

Page 43: Notiziario Maggio 2015

285

Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui.2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro.- Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato.

AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio,al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico a carico azienda dirigente

Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19% (1)ASpI 1,61% —Assegni familiari (2) 0,68% —Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% —Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40% —

26,96% (3) 9,19%

36,15%(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione:1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità)(2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati(3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendentialiquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 23,81% 9,19% (1)Assicurazione disoccupazione 1,61% —Assegni familiari (2) 0,68% —Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% —Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40% —

26,96% (3) 9,19%

36,15%(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione:1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati(3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.

Page 44: Notiziario Maggio 2015

286

Dirigenti dal 1° gennaio 2015

P R E V I N D A IA partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con ri-ferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre.Per l'anno 2015 il livello minimo é confermato in 4.800 euro.

A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993

a carico a carico azienda dirigente

Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui 4,00% 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale.

B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data

Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui 4,00% 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale.

C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993

Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui 4,00% 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo.

F A S I

a carico a carico azienda dirigente

Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro 240,00 eurodirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre —

Page 45: Notiziario Maggio 2015

287

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COLLEGIODEI COSTRUTTORIEDILIDI BRESCIA E PROVINCIA

COLLEGIODEI COSTRUTTORIEDILIDI BRESCIA E PROVINCIA

TRIBUTI

NUOVO REVERSE CHARGE - DIFFICOLTÀ OPERATIVE SEGNALATE DALL’ANCEL’ANCE interviene nuovamente presso l’A-genzia delle Entrate per evidenziare e dare soluzione alle maggiori difficoltà riscontrate dalle imprese in sede di applicazione del “reverse charge” alle nuove fattispecie di pulizia, demolizione, installazione di impian-ti e completamento degli edifici.Anche a seguito dell’emanazione dei primi chiarimenti ministeriali contenuti nella CM 14/E/2015, infatti, sono emerse innumere-voli criticità, sollevate dall’intero sistema associativo, relative in particolare all’opera-tività del meccanismo in presenza di:■ contratto unico avente ad oggetto un intervento di “manutenzione straordinaria”,■ intervento edilizio eseguito contestual-mente sia sull’edificio che su aree esterne ad esso.Su tali questioni, l’ANCE ha chiesto un nuovo pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate, fornendo altresì il proprio indirizzo interpretativo finalizzato alla massima sem-plificazione degli adempimenti a carico delle imprese e, a tal fine, è stato già avviato un tavolo di confronto con l’Amministrazione.Ciò si è reso necessario in virtù del fatto che, per le imprese, l’estensione del “reverse charge” si sta traducendo in un notevole incremento degli oneri di gestione della commessa, nonché del rischio di commet-tere frequenti errori, comunque sanzionati dall’ordinamento tributario anche se privi di qualsivoglia intento di evasione fiscale.

1. Contratto unico di “manutenzione stra-ordinaria”Nell’individuare le prestazioni alle quali oc-corre applicare il “reverse charge”, l’Agenzia delle Entrate, nella CM 14/E del 27 marzo 2015[1], ha chiarito che, in caso di contratto unico d’appalto, avente ad oggetto la co-struzione di un fabbricato o la realizzazione sullo stesso di interventi di cui all’art.3, co.1 lett. c) e d) del D.P.R. 380/2001, non si dovrà procedere alla fatturazione “scomposta” dell’operazione, distinguendo le singole prestazioni soggette al “reverse charge”, da quelle da assoggettare a fatturazione ordinaria.Diversamente, per tutte le altre tipologie di intervento edilizio, quali, ad esempio, la “manutenzione ordinaria” e la “manuten-zione straordinaria” (di cui, rispettivamente, all’art.3, co.1, lett. a-b del DPR 380/2001), si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del “reverse charge”, anche nel caso in cui tali interventi siano oggetto di un unico contratto d’appalto.Limitatamente agli interventi di costruzio-

ne e di recupero incisivo, l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate si pone in linea con la tesi sostenuta dall’ANCE, in base alla quale, in caso di contratto unico, le singole prestazioni devono intendersi come parte integrante di un’operazione comples-sa ed unitaria, per cui il meccanismo di “inversione contabile”, attesa la difficoltà operativa di procedere alla scomposizione del contratto, deve operare solo per le pre-stazioni edili affidate a terzi in subappalto.Tuttavia, il medesimo indirizzo non appare condivisibile laddove ne circoscrive l’ope-ratività ai soli interventi di costruzione e di recupero incisivo e non anche ad altre categorie di lavori che, seppur diverse dalla ristrutturazione o dal restauro e risanamento conservativo, consistono in prestazioni com-plesse, da considerarsi necessariamente unitarie.Si tratta, in particolare, degli interventi qua-lificabili come “manutenzione straordinaria” che, soprattutto alla luce delle modifiche apportate dal DL 133/2014 (cd. “decreto sblocca Italia”, convertito con modificazioni nella legge 164/2014), si caratterizzano, sempre più, dall’essere un complesso uni-tario di prestazioni inscindibili e, quindi, non considerabili separatamente.L’art.17 del citato DL 133/2014, infatti, ha integrato la categoria edilizia della “ma-nutenzione straordinaria” (di cui all’art.3, co.1, lett.b, del DPR 380/2001), includendo nell’ambito della stessa anche gli interventi di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari che, precedentemente, erano invece riconducibili ai più incisivi interventi di “ristrutturazione edilizia” (ai sensi del co.1, lett.c, del medesimo art.3 del DPR 380/2001)[2], in quanto implicanti un aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume e delle superfici delle singole unità immobiliari[3].E’ quindi evidente che, in base a tale evoluzione normativa, la categoria della manutenzione straordinaria include at-tualmente interventi edilizi complessi che, nella generalità dei casi, comprendono sia prestazioni potenzialmente assoggettabili a “reverse charge” sia operazioni che, in base alla nuova lett.a-ter del co.6 dell’art.17 del DPR 633/1972, devono intendersi escluse dal meccanismo in questione.Tale circostanza sta suscitando innume-revoli criticità applicative, aggravando gli operatori economici che, a seguito dei chiarimenti forniti nella citata CM 14/E/2015, sono chiamati oggi a scomporre il contratto d’appalto, per applicare differenti regimi di fatturazione (ordinaria, piuttosto che in “reverse charge”) a singole prestazioni, in realtà facenti parte, nella loro totalità, di un unico ed inscindibile intervento edilizio, a sua volta oggetto di un unico contratto d’appalto.Per questo l’ANCE ha chiesto un nuovo

intervento dell’Agenzia delle Entrate che, per ragioni di equità, ammetta, anche in presenza di un contratto unico avente ad og-getto lavori di “manutenzione straordinaria”, l’adozione della stessa linea interpretativa fornita per gli altri interventi incisivi di recu-pero, consentendo l’applicazione dell’IVA secondo le modalità ordinarie sull’intera operazione (ferma restando, naturalmente, l’operatività del meccanismo di “inversione contabile” per le prestazioni edili eventual-mente affidate in subappalto a terzi, ai sensi dell’art.17, co.6, lett.a, del DPR 633/1972).

2. Concetto di “edificio”Al fine di delineare l’ambito applicativo del “reverse charge”, la CM 14/E/2015 ha fornito la definizione di “edificio”, al quale la lett. a-ter dell’art.17, co.6, fa testuale riferimento.Ed, in particolare, tenuto conto che ai fini fiscali non esiste un concetto comune di “edificio”, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art.2 del D.Lgs. 192/2005 che definisce l’edificio come “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.In sostanza, le nuove prestazioni soggette a “reverse charge” riguardano:• fabbricati a qualsiasi uso destinati (resi-denziali e non),• parti di fabbricato (es. singolo locale di edificio),• fabbricati di nuova costruzione o già esistenti,• fabbricati in corso di costruzione (catastal-mente classificati nella categoria F3),• “unità in corso di definizione” (catastalmen-te classificati nella categoria F4).Sono, invece, escluse le prestazioni rela-tive a:• beni immobili che non rientrano nella definizione di “edificio”, quali ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costitu-iscano un elemento integrante dell’edificio stesso (es., piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.),• beni mobili di ogni tipo.In base a tali precisazioni, sembra chiara la scelta dell’Amministrazione finanziaria di privilegiare il concetto di edificio “fisico”, escludendo da questo tutte le parti esterne, anche se ad esso collegate.Tale orientamento genera diverse criticità applicative per tutti quegli interventi che,

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concretamente, interessano sia le porzioni interne all’edificio strettamente inteso, sia le componenti esterne allo stesso.In tal senso, si fa prevalentemente riferi-mento all’installazione di impianti che, ge-neralmente, hanno delle componenti anche esterne all’edificio “fisico”, come nell’ipotesi, ad esempio, del collegamento dell’impianto idrico dell’unità immobiliare alla fognatura pubblica, ovvero del collegamento dell’im-pianto elettrico dell’edificio alla citofonia o ai cancelli elettrici esterni.In tutti questi casi, la prestazione riguarda non solo l’edificio strettamente inteso, ma anche aree o strutture esterne ma collegate allo stesso, cosicché, alla luce dei chia-rimenti forniti dalla citata CM 14/E/2015, sembrerebbe necessario scorporare la prestazione in funzione della sua inerenza all’edificio “fisico” per assoggettarla al “re-verse charge”.Anche in questa ipotesi, quindi, si ripro-pongono le stesse difficoltà evidenziate con riferimento ai contratti unici aventi ad oggetto prestazioni complesse, che non solo gravano sugli operatori economici sotto il profilo amministrativo, ma aumentano il ri-schio d’errore, sanzionato anche in assenza di danno erariale.L’ANCE ha pertanto sollevato anche tale criticità all’Agenzia delle Entrate, per addi-venire ad una soluzione condivisa diretta ad evitare la necessità di “scomporre” contabilmente la prestazione, consentendo l’applicazione di un unico regime IVA all’in-tera operazione (adottando, ad esempio, un criterio di “prevalenza economica” della prestazione eseguita sull’edificio “fisico” per applicare unitariamente il meccanismo del “reverse charge”).

Note: [1] Cfr. C.M. 14/E/2015.[2] Cfr. DL 133/2014 (L. 164/2014) - Art.17 Frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari – Riflessi IVA” - ID N.18309 del 14 novembre 2014.[3] Tale intervento normativo, dettato da esigenze di semplificazione dell’iter au-torizzativo degli interventi e di uniformità dello stesso su tutto il territorio nazionale, ha determinato una modifica nella stessa definizione normativa degli interventi conte-nuta nel DPR 380/2001, che, al citato art.3, co.1, lett.b, qualifica attualmente la “ma-nutenzione straordinaria”, come «le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’ uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità

immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso».

DETRAZIONE IRPEF PER RECUPERO EDILIZIO E “BONUS MOBILI” - INTERVENTI ESEGUITI SULLA MEDESIMA ABITAZIONE - CHIARIMENTI(C.M. 17/E/2015)

È possibile fruire più volte della detrazione IRPEF del 50%, con separati limiti di spesa pari a 96.000 euro, per l’esecuzione di diver-si interventi di recupero su una medesima abitazione, a condizione che questi siano considerati autonomi dal punto di vista edilizio, e che vengano eseguiti in differenti periodi d’imposta, anche successivi tra loro.Questo il principale chiarimento dell’Agenzia delle Entrate espresso nella Circolare 24 aprile 2015, n.17/E, in risposta a quesiti formulati dal Coordinamento nazionale del CAF e da altri operatori del settore in ma-teria di applicabilità dell’IRPEF.L’Agenzia delle Entrate, quindi, torna a pronunciarsi, tra l’altro:- sulla detrazione IRPEF per il recupero edilizio delle abitazioni, applicabile nella misura potenziata del 50%, nel limite mas-simo di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015[1];- sulla detrazione IRPEF del 50%, nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, per l’ac-quisto di mobili ed elettrodomestici volti ad arredare l’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero edilizio[2].In particolare, la C.M. 17/E/2015 chiarisce che:

Detrazione per il recupero edilizioAutonomia degli interventi e limite di spesa■ nell’ipotesi di esecuzione di un nuovo intervento di recupero su una stessa abi-tazione (ad es. nel 2014) già oggetto di altri lavori di ristrutturazione, proseguiti per diversi periodi d’imposta (ad es. dal 2008 al 2013), il beneficio è riconosciuto in via autonoma anche per i nuovi lavori, con un ulteriore limite massimo di spesa di 96.000 euro, a condizione che siano riscontrabili tutti i seguenti elementi:- osservanza, ove richiesto, degli adem-pimenti amministrativi relativi all’attività edilizia (denuncia di inizio attività, collaudo dell’opera o dichiarazione di fine lavori).

In pratica, la presenza di titoli abilitativi diversi da quelli a suo tempo richiesti per l’esecuzione dei precedenti lavori permette di considerare il nuovo intervento «autono-mamente detraibile»;- nuova ristrutturazione non consistente «nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati»[3];- esecuzione dei lavori in un periodo d’im-posta diverso da quello in cui sono stati eseguiti i precedenti interventi.Sul punto, precisa l’Amministrazione finan-ziaria, nell’ipotesi di «interventi autonomi, effettuati nel medesimo anno, deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammis-sibile» (pari, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015, a 96.000 euro per unità immobiliare)[4].Inoltre, precisa l’Amministrazione finan-ziaria, ai fini della fruibilità ripetuta della detrazione, la relativa disciplina non impone di rispettare un arco temporale minimo tra i diversi interventi.Pertanto, ove sia possibile individuare in modo autonomo ciascun intervento, è possibile beneficiare, per una stessa unità immobiliare e in differenti periodi d’imposta, più volte della detrazione, con limiti di spesa separati per ciascuna tipologia di lavori (ad es. 96.000 euro+96.000 euro);Ordinante del bonifico diverso dal benefi-ciario■ nell’ipotesi in cui l’ordinante del bonifico ed il beneficiario della detrazione non coincida-no, questa viene riconosciuta a favore del beneficiario, a condizione che nel bonifico venga indicato il suo codice fiscale, e che siano rispettati gli altri adempimenti previsti dalla normativa[5];Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione■ la «detenzione materiale e diretta» dell’a-bitazione (che costituisce la condizione in presenza della quale l’erede può beneficiare delle rate residue di detrazione) deve esi-stere non soltanto nell’anno di accettazione dell’eredità, ma anche negli anni successivi (cfr. anche C.M. 20/E/2011).Pertanto, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi in cui l’erede, già detentore, nei successivi periodi d’imposta conceda l’immobile in locazione o in comodato, non può fruire delle rate di detrazione riferite agli stessi anni.Tuttavia, nell’ipotesi in cui, al termine della locazione o del comodato, l’erede riprenda la detenzione dell’abitazione, potrà tornare a fruire delle rate di detrazione residue, di competenza degli anni successivi;

Detrazione per l’acquisto di mobili■ diversamente da quanto stabilito ai fini della detrazione IRPEF del 50% per le ri-strutturazioni edilizie, in caso di decesso del contribuente le rate residue della detrazione per l’acquisto dei mobili, non ancora utiliz-

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zata in tutto o in parte, non si trasferiscono agli eredi per i restanti periodi d’imposta.Infatti, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, il beneficio per l’acquisto dei mobili è un’age-volazione autonoma rispetto alla detrazione per il recupero edilizio, che non prevede, nella relativa disciplina, il trasferimento dell’agevolazione mortis causa.[1]Cfr. art.1, co.47, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015). Dal 1° gennaio 2016 la detrazione riprenderà ad operare nella misura ordinaria del 36% fino a 48.000 euro per unità immobiliare, in base all’art.16-bis del D.P.R. 917/1986 – TUIR.[2] Ai sensi dell’art.16, co.2, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013, come modificato da ultimo dal medesimo art.1, co.47, della legge 190/2014.[3] Al riguardo, si ricorda che, nell’ipotesi in cui gli interventi, realizzati in ciascun anno, consistano nella mera prosecuzione di inter-venti iniziati in anni precedenti, nel computo del limite massimo delle spese agevolabili si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti (cfr. art.16-bis, co.4, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).[4] Infatti, la C.M. 17/E/2015 ribadisce che, ai sensi dell’art.16-bis, co.1, del D.P.R. 917/1986 - TUIR, il limite di spesa previsto per gli interventi di recupero delle abitazioni è annuale e riguarda il singolo immobile og-getto dei lavori (cfr. anche le C.M. 9/E/2002 e 15/E/2003).[5]Cfr. anche l’art.1, co.3, del D.M. 41/1998, relativo alle modalità applicative del benefi-cio, con il quale viene stabilito che, oltre al codice fiscale del beneficiario, nel bonifico devono essere indicati la causale del ver-samento e la partita IVA (codice fiscale) dell’impresa esecutrice.

“SPLIT PAYMENT” - CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE(CM 15/E/2015)

In caso di incertezza sull’applicabilità del meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”), le imprese fornitrici possono attenersi alle indicazioni fornite dagli Enti committenti circa la loro ricondu-cibilità, o meno, ai soggetti pubblici coinvolti nel meccanismo.Estensione, inoltre, della “clausola di salva-guardia” agli errori di fatturazione commessi sino al 12 aprile 2015, con la conseguente inapplicabilità delle sanzioni e conferma dell’operatività dello “split payment” agli appalti di lavori pubblici, qualificati, ai fini IVA, come prestazioni di servizi ai sensi dell’art.3 del D:P.R. 633/1972.Queste alcune delle nuove precisazioni

fornite dall’Agenzia delle Entrate, nella Cir-colare n.15/E del 13 aprile 2015, in merito al sistema della “scissione dei pagamenti” (art.17-ter del D.P.R. 633/1972[1]), ossia del meccanismo, in vigore dal 1° gennaio 2015, che pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell’IVA re-lativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.Tali chiarimenti, emanati anch’essi in attesa dell’autorizzazione comunitaria all’appli-cazione del meccanismo in deroga alla Direttiva 112/2006/CE, si aggiungono alle indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate con la C.M. 6/E del 19 febbraio 2015 e con la C.M. n.1/E del 9 febbraio 2015 ed alle modalità operative stabilite dal DM 23 gennaio 2015 (così come modificato dal DM 20 febbraio 2015).A scopo ricognitivo, si trasmette quindi un dossier riepilogativo che fa il punto sui principali chiarimenti ad oggi forniti dall’Am-ministrazione finanziaria.Sul tema, si ricorda inoltre che proseguono le azioni dell’ANCE presso le competenti sedi istituzionali, tenuto conto delle ripercus-sioni gravissime generate dal nuovo

Note:[1] Introdotto dall’art.1, co.629, lett.b, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015).

“SPLIT PAYMENT” – VERIFICA PAGAMENTI PANelle ipotesi di applicazione dello split payment il limite dei 10.000 euro, utile ai fini della verifica per il cd. “blocco” dei pa-gamenti delle Pubbliche Amministrazioni, va considerato al netto dell’IVA.Questo il chiarimento contenuto nella ri-sposta del Dipartimento delle Finanze del MEF, ad un quesito posto da un Comune, circa l’applicabilità della verifica prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973[1] alle operazioni rientranti nel regime di “scissione dei pagamenti”[2].Come noto, l’art.48-bis del citato decreto, prevede che le Pubbliche Amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possano sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro, nell’ipo-tesi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.Con la risposta in oggetto, il MEF chiarisce come si applica tale controllo nelle ipotesi di operazioni soggette a split payment, re-lativamente alla corretta determinazione del limite di 10.000 euro. In particolare, viene precisato che tale importo deve essere

considerato al netto dell’IVA.L’introduzione dello split payment comporta una modifica di quanto precedentemente affermato nella Circolare della Ragioneria dello Stato del 29 luglio 2008, nella quale veniva precisato che il limite di 10.000 euro doveva ritenersi al lordo dell’imposta sul valore aggiunto.A tal riguardo, la risposta del MEF ben chiarisce che il diverso trattamento è dovuto alla particolare natura del meccanismo dello split payment che, come noto, prevede il versamento all’Erario dell’IVA, relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi, direttamente a cura delle Pubbliche Ammi-nistrazioni committenti.Come noto, infatti, nelle ipotesi di operazioni soggette a split payment la P.A. attribuisce al cedente/prestatore esclusivamente il corrispettivo derivante dal contratto al netto dell’IVA.Pertanto, viene chiarito che, per le ope-razioni assoggettate al meccanismo di split payment l’obbligo di verifica per il cd. “blocco” dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ai sensi dell’art. 48-bisdel D.P.R. 602/1973) ricorre solo nel caso in cui in cui l’importo dovuto dalla P.A. al proprio cedente/prestatore sia, al netto dell’IVA, superiore a 10.000 euro.

Note:[1] Cfr. C.M. n.29 dell’8 ottobre 2009.[2] Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. Sul punto cfr. da ultimo, ANCE “Split payment – Interrogazione parlamen-tare europea” - ID N. 19915 del 27 marzo 2015.

IMPOSTA DI REGISTRO 1% - AGEVOLAZIONE CONCESSA ANCHE SENZA CONVENZIONE ATTUATIVAR.M. 41/E/2015

Confermata l’applicabilità dell’Imposta di registro all’1% e delle ipo-catastali in misura fissa ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici per i quali, in fase di rogito, non sia stata ancora stipulata la convenzio-ne attuativa con il Comune, a condizione che venga rispettato il termine di cinque anni per l’utilizzazione edificatoria.Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.41/E del 23 aprile 2015, in materia di applicabilità dell’Imposta di registro all’1% e delle ipo-catastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati (cd. “1%”), ai sensi del previgente art.33, co.3, della legge n.388/2000, in vigore fino al 3 luglio 2006[1].

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TRIBUTI

Come noto tale disposizione, nella versione previgente, prevedeva che i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della nor-mativa statale o regionale, fossero soggetti ad una imposta di registro ridotta ed alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edifi-catoria dell’area avvenisse entro 5 anni dal trasferimento.Sull’ambito applicativo di tale disposizione si sono succedute, nel tempo, sia alcune pronunce dell’Agenzia delle Entrate (C.M. 9/E/2002 ed 11/E/2002), sia una disposizio-ne di interpretazione autentica (art.2, co.30, della legge 350/2003)[2], con le quali era stato chiarito che ai fini dell’applicabilità del regime di favore, la convenzione attuativa dovesse essere stipulata prima del trasfe-rimento dell’immobile inserito nel piano urbanistico.In sostanza, alla luce di tali chiarimenti, l’ef-fettuazione dell’atto di compravendita prima che fosse stata stipulata la convenzione di lottizzazione fra il Comune ed il soggetto attuatore comportava la decadenza dall’a-gevolazione.Sul tema si è generato, nel corso del tempo, un ampio contenzioso giurisprudenziale, ad oggi ancora in atto, che ha portato la Corte di Cassazione, dopo le iniziali pronunce negative[3], a consolidare il proprio orien-tamento in senso favorevole agli acquirenti delle aree.In particolare, da ultimo, con la sentenza n.1993 del 4 febbraio 2015 la Cassazione ha ribadito[4] che:- il citato art.2, co.30, della legge 350/2003 «non stabilisce che la sottoscrizione della convenzione deve precedere l’atto di di-sposizione, ma sancisce che comunque la sottoscrizione della convenzione dà diritto all’agevolazione»[5];- l’Imposta di registro all’1% e ipo-catastali in misura fissa si applicano anche nel caso in cui in fase di registrazione dell’atto di trasferimento dell’immobile posto in un piano particolareggiato, non sia stata an-cora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro i cinque anni successivi.Prendendo atto dell’ormai prevalente orien-tamento della Cassazione, l’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 41/E/2015 si pronuncia nuovamente sull’applicabilità del cd. “1%”, ed in particolare:- chiarisce che l’agevolazione viene ricono-sciuta anche in caso di mancata stipula della convenzione di lottizzazione con il Comune alla data del trasferimento dell’immobile inserito nel piano particolareggiato, purché sia rispettato il termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria[6];- supera espressamente i propri precedenti

chiarimenti espressi in materia con le C.M. 9/E/2002 ed 11/E/2002;- invita le proprie articolazioni territoriali «a riesaminare le controversie pendenti con-cernenti la materia in esame e, ove l’attività accertativa dell’Ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi a quelli espres-si dai giudici di legittimità, ad abbandonare – con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio – la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni».Infine, per completezza si ricorda che, dal regime agevolativo a favore dell’attuazione di tutti i piani urbanistici particolareggia-ti[7], attraverso successive modifiche normative si è giunti, sino al 31 dicembre 2013, ad una tassazione ridotta applicabile esclusivamente ai trasferimenti di immobili diretti all’attuazione dei soli programmi di edilizia residenziale (registro 1%, ipoteca-ria e catastale 4% - art.1, co.25-28, legge 244/2007), a condizione che l’intervento edilizio fosse completato entro 11 anni dal trasferimento[8].Tuttavia, l’art.10 del D.Lgs. 23/2011 (cd. “Decreto sul federalismo fiscale municipa-le”), riscrivendo integralmente, ai fini della disciplina dell’Imposta di registro, l’art.1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, ha disposto, a far data dal 1° gennaio 2014, l’abrogazione di ogni forma di regime agevolativo applicabile a tali trasferimenti, ivi compresi quelli previsti da leggi speciali.In merito, si ricorda che l’ANCE continua, in tutte le competenti sedi istituzionali, l’im-pegno teso a farreintrodurre stabilmente nel nostro ordinamento tributario il regime agevolato applicabile ai trasferimenti di im-mobili diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, sempre a condizione che l’intervento edilizio sia completato entro i successivi 11 anni dal trasferimento stesso. Note:[1] Sul punto, si ricorda che tale disposizione è stata abrogata dall’art.36, co.15, del DL 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge 248/2006.[2]Legge 24 dicembre 2003 n.350 - (cd. legge finanziaria 2004).(omissis)30. Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevo-lazioni fiscali di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore(omissis)[3] Tali pronunce avevano sancito la de-cadenza dall’agevolazione a causa della mancanza della convenzione attuativa prima della stipula dell’atto di trasferimento dell’area (ad es. Cassazione - sentenza n.16003/2009 ed ordinanze n.1350/2010 e

22230/2011).[4] Cfr. anche le sentenze nn.20864/2010 e 14732/2014.[5] Infatti, secondo i giudici della Cassazio-ne, tale norma «intende dar rilievo non al ri-scontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in area in cui, come appunto quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare».Pertanto, la disposizione agevola lo sviluppo equilibrato del territorio, e favorisce l’edifica-bilità di aree e lotti inutilizzati, mentre l’unica condizione richiesta per l’applicazione del beneficio è che l’utilizzazione edificatoria avvenga, per opera del soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto.[6] In sostanza, il beneficio è applicabile agli acquisti di immobili posti in zone soggette a piani di lottizzazione ad iniziativa privata, «essendo questi ultimi qualificabili come strumenti urbanistici di pianificazione di dettaglio equiparabili, ai fini dell’edificabilità, ai piani particolareggiati, indipendentemente dalla circostanza che non sia stata ancora stipulata la convenzione di lottizzazione al momento del trasferimento».[7] Imposta di registro all’1% ed Imposte ipo-tecaria e catastale in misura fissa – art.33, comma 3, legge 388/2000.[8] Tale termine è stato così prorogato, da ultimo, dall’art.6, co.6, del DL 102/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 124/2013.

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COLLEGIODEI COSTRUTTORIEDILIDI BRESCIA E PROVINCIA

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INDICI

EQUO CANONE T.F.R. - LEGGE 297/82Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Variazione gennaio ......13-14: ...- 0,70% ( -- )Variazione febbraio ......13-14: ...- 0,40% ( -- )Variazione marzo ........13-14: ...- 0,20% ( -- )

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/14 e relativi ai mesi dell’anno 2015 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

gennaio ........................................................................... 1,001250febbraio........................................................................... 1,002500marzo.............................................................................. 1,003750

INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE

B =1995 BASE=2000 BASE=2005 BASE=20102002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GEN. 114,1 108,8 111 98,4 100,8 105,4 107,7 112,2 111,7 102,2 104,8 105,9 105,7 106,2FEB. 114,2 109,1 111,9 98,7 101,1 105,9 108,1 111,9 111,7 102,1 105,1 106,2 105,9 106,0MAR. 114,3 109,2 112,2 100,1 102,7 106,1 108,2 111,7 111,9 102,6 105,2 106,0 105,5APR. 114,5 109,4 112,7 100,0 102,8 106,6 108,8 111,6 113,8 102,7 105,5 105,9 105,7MAG. 114,6 109,4 114,1 99,8 102,9 106,8 109,4 111,7 113,8 102,9 105,6 106,3 105,6GIU. 114,8 109,4 114,2 99,9 102,9 106,7 112,8 111,6 113,6 103,3 105,5 106,1 105,7LUG. 115 109,8 114,9 100,3 103,1 106,7 112,7 111,4 113,6 103,3 105,4 106,1 106,1AGO. 115,1 109,6 115 100,5 103,3 106,8 112,6 111,5 113,8 103,4 105,3 106,2 106,4SET. 115,3 109,6 115,3 100,6 103,3 106,9 112,5 111,6 113,9 103,5 105,6 106,3 106,3OTT. 115,3 109,7 115,5 100,5 103,3 106,7 111,8 111,5 113,9 103,5 105,7 106,0 106,1NOV. 115,4 109,8 115,8 100,6 103,5 106,8 111,1 111,5 113,9 103,5 105,6 106,0 106,1DIC. 115,5 109,8 115,9 100,4 103,6 107,0 111,2 111,5 114,0 103,5 105,6 105,9 106,1MEDIA 114,8 109,5 114,0 100,0 102,8 106,5 110,6 111,6 113,3 103,0 105,4 106,1 105,9Coefficiente di raccordo tra indici :tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133

INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI FEBBRAIO 2015 CHE E’ PARI A 106,02002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GEN. 34,43% 30,94% 28,35% 22,05% 19,14% 13,94% 11,51% 7,04% 7,52% 3,72% 1,15% 0,09% 0,28% -0,19%FEB. 34,31% 30,58% 27,31% 21,68% 18,79% 13,41% 11,10% 7,33% 7,52% 3,82% 0,86% -0,19% 0,09% 0MAR. 34,19% 30,46% 26,97% 19,98% 16,94% 13,19% 11,00% 7,52% 7,33% 3,31% 0,76% 0 0,47%APR. 33,96% 30,22% 26,41% 20,10% 16,83% 12,66% 10,38% 7,61% 5,53% 3,21% 0,47% 0,09% 0,28%MAG. 33,84% 30,22% 24,86% 20,34% 16,71% 12,45% 9,78% 7,52% 5,53% 3,01% 0,38% -0,28% 0,38%GIU. 33,61% 30,22% 24,75% 20,22% 16,71% 12,56% 6,47% 7,61% 5,72% 2,61% 0,47% -0,09% 0,28%LUG. 33,38% 29,75% 23,99% 19,74% 16,49% 12,56% 6,56% 7,81% 5,72% 2,61% 0,57% -0,09% -0,09%AGO. 33,26% 29,99% 23,88% 19,50% 16,26% 12,45% 6,66% 7,71% 5,53% 2,51% 0,66% -0,19% -0,38%SET. 33,03% 29,99% 23,56% 19,38% 16,26% 12,35% 6,75% 7,61% 5,44% 2,42% 0,38% -0,28% -0,28%OTT. 33,03% 29,87% 23,35% 19,50% 16,26% 12,56% 7,42% 7,71% 5,44% 2,42% 0,28% 0 -0,09%NOV. 32,91% 29,75% 23,03% 19,38% 16,04% 12,45% 8,10% 7,71% 5,44% 2,42% 0,38% 0 -0,09%DIC. 32,80% 29,75% 22,92% 19,62% 15,92% 12,24% 8,00% 7,71% 5,35% 2,42% 0,38% 0,09% -0,09%MEDIA 33,56% 30,14% 24,92% 20,12% 16,86% 12,73% 8,61% 7,57% 6,00% 2,87% 0,56% -0,07% 0,06%

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LAVORI PUBBLICI

L’ANAC RITIENE ILLEGITTIMO ADDEBITARE ALL’AGGIUDICATARIO I COSTI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZACon l’Atto di segnalazione n. 3, del 25 febbraio 2015, (già segnalato con news n. 19662 del 10 marzo 2015) l’Anac interviene sul delicato tema delle spese di gestione delle procedure di gara, poste a carico dell’aggiudicatario da alcune centrali di committenza per l’utilizzo di piattaforme elettroniche o per la stipula di convenzioni.La segnalazione fa seguito ad una consul-tazione, indetta dalla stessa Anac nel mese di aprile 2014 su un problema da tempo sollevato anche dall’ANCE, e molto sentito sul territorio; si tratta, in particolare, della prassi di alcune centrali di committenza di inserire nei bandi di gara, in assenza di una espressa copertura normativa, clausole che prevedono a carico dell’aggiudicatario il pagamento di un corrispettivo, fissato in percentuale rispetto al valore del prezzo di aggiudicazione, pena la revoca di quest’ul-tima, e che impongono al concorrente di allegare espressa dichiarazione con la quale si obbliga ad effettuare il suddetto pagamento in caso di aggiudicazione, a pena di esclusione. A tale riguardo, nell’atto in commento, l’Autorità conferma la tesi dell’Ance circa l’illegittimità dell’inserimento di tali clauso-le, in assenza di una espressa copertura normativa. Ciò, in virtù dell’articolo 23 della Costituzio-ne, stabilisce che ‹‹nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere impo-sta se non in base alla legge››. Tale previsione rende, infatti, evidente che i meccanismi di remunerazione previsti dalle centrali di committenza devono avere sem-pre espressa copertura normativa. A sostegno di tale assunto ed a titolo esem-plificativo, l’atto in commento richiama le disposizioni del DL n. 98/2011 (convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111) che, infatti, prevedono espressamente meccanismi di rimborso dei costi, quali:• l’art. 11, comma 3, che contempla la pos-sibilità di prevedere forme di remunerazione sugli acquisti, anche a carico dell’aggiudi-catario, per l’uso del sistema informatico di negoziazione del Ministero dell’economica e delle finanze in ASP (Application Service Provider);• l’art. 11, comma 10, che ammette la possibilità di prevedere meccanismi di remunerazione sugli acquisti da porre a carico degli aggiudicatari delle procedure di gara svolte da Consip S.p.A. per conto del Ministero della giustizia;

• l’art. 11, comma 11, che ha modificato il comma 453 dell’art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, a sua volta, introduce la possibilità di prevedere meccanismi di re-munerazione sugli acquisti da porre a carico dell’aggiudicatario delle convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. e dell’ag-giudicatario degli appalti banditi su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. La specificità di tali previsioni conferma, per l’ANAC, l’impossibilità di procedere ad una loro applicazione estensiva ad altri ambiti di operatività. Nell’atto di segnalazione viene altresì sotto-lineato che l’importo del corrispettivo posto a carico dell’aggiudicatario (da commisurare al prezzo di aggiudicazione dell’appalto) non consente di attribuire allo stesso la natura di rimborso delle spese sostenute dalla stazione appaltante.Infatti, queste ultime sono, di regola, fisse, mentre la somma che alcune centrali di committenza pone a carico dell’aggiudica-tario dipende, come detto, dall’importo di aggiudicazione dei lavori.Da ciò, deriva l’assenza di un rapporto di corrispettività, che, per l’ANAC, rende evidente la necessità di una copertura normativa.Viene, poi, rilevato che le recenti modifiche normative in materia di centralizzazione de-gli acquisiti vanno nel senso della riduzione dei costi a carico degli operatori economici. Tale obiettivo risulterebbe vanificato ove si desse piena legittimità alle clausole in commento. In particolare, ad avviso dell’A-NAC, il ricorso alle centrali di acquisto non deve determinare un aggravio di costi per gli operatori, i quali, peraltro, tenderebbero a traslarli sull’ente appaltante, e per esso, sulla collettività, offrendo minori ribassi in gara, al fine di compensare il probabile co-sto posto a loro carico, laddove dovessero risultare aggiudicatari. Da ultimo, l’ANAC muove un rilievo circa la contrarietà delle clausole in commento rispetto all’articolo 46, comma 1-bis, del Codice. È evidente, infatti, che l’inserimento di una clausola che contenga la richiesta a ca-rico del futuro aggiudicatario di accettare espressamente il pagamento di tali som-me, pena l’esclusione dalla gara, o anche la revoca dell’aggiudicazione, in caso di mancato pagamento, sono contrarie alle disposizioni in tema di tassatività delle clausole di esclusione.Tutte le considerazioni illustrate portano, quindi, l’ANAC a chiedere un intervento normativo volto a superare la controver-sia interpretativa sorta sul tema, nonché

a sancire espressamente il divieto, salvo diversa previsione di legge, di porre le spese di gestione della procedura a carico dell’aggiudicatario della procedura di gara.Tali considerazioni confermano quanto sostenuto dall’Ance e ribadito in numerose occasioni, consentendo, quindi, di destitu-ire di qualsivoglia fondamento giuridico la prassi, molto diffusa sul territorio, volta ad inserire clausole di gara del tenore sopra evidenziato.Quanto alla richiesta dell’ANAC circa l’in-troduzione di un divieto espresso da parte del legislatore, si ritiene che l’eventuale disposizione in tal senso debba comun-que intendersi come di mero chiarimento, rispetto ai principi che la stessa ANAC ha individuato a sostegno dell’illegittimità delle clausole in esame. Illegittimità, che, quindi, possono essere contestate sin d’ora.

PER L’ANAC IL CONCORDATO IN BIANCO NON E’ OSTATIVO ALLA SOA E ALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARELa diffusa prassi di ricorrere alla domanda di concordato “in bianco”, quando finalizzata alla “continuità aziendale”, non comporta più la decadenza dell’attestazione SOA e, in ogni caso, consente la prosecuzione dell’ap-palto, laddove la stessa sia autorizzata dal giudice preposto.A quasi un anno di distanza, l’Autorità rivede la propria posizione, stabilendo la non ricorrenza della causa di esclusione dalle gare pubbliche di appalto, prevista dall’art. 38, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti, laddove l’imprenditore si sia avvalso della facoltà di depositare il solo ricorso contenente la domanda di concor-dato “in bianco”, specificando però che tale domanda deve avere effetti prenotativi della continuità aziendale.E’ quanto emerge dalla Determinazione n. 5, dell’8 aprile 2015, pubblicata sul sito infor-matico dell’Autorità nazionale anticorruzio-ne, concernente gli «effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato “in bianco”) sulla disciplina degli appalti pubblici».L’atto modifica la precedente determina-zione dell’Autorità n. 3 del 23 aprile 2014 e, indirettamente, interviene anche sulle disposizioni contenute nel Manuale sulla qualificazione SOA.L’obiettivo dell’Autorità è di evitare che le imprese in crisi si vedano preclusa la pos-sibilità della continuità aziendale proprio nel

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LAVORI PUBBLICI

momento in cui preannunciano la presenta-zione del relativo piano. 1. Concordato “in bianco” Il concordato preventivo con continuità aziendale è una delle novità introdotte dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 - recante «Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» - e, in particolare, dall’art. 33, - «Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale».In particolare, l’articolo 33, oltre a prevede-re il concordato preventivo con continuità aziendale, inserendo un nuovo articolo al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (esattamente l’art. 186-bis della legge falli-mentare), ha modificato l’art. 38, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici.A seguito di tale modifica il Codice dei con-tratti pone il concordato preventivo con con-tinuità aziendale quale eccezione alla regola generale dell’esclusione dalle procedure di gara e dalla conseguente possibilità di stipula del contratto (ivi compreso quello di subappalto) per i concorrenti che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo.In questo ambito, l’Autorità interviene per chiarire quali siano le conseguenze per l’impresa che sia avvalsa della facoltà, come sopra accennata, di depositare il ricorso contenente una domanda di concordato “in bianco”, con riserva espressa di presentare, entro un termine fissato dal giudice, il piano recante la proposta di prosecuzione dell’at-tività di impresa e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo 186-bis (art. 161, comma 6, della citata legge fallimentare). 2. Partecipazione a gara e qualificazioneIl punto di partenza interpretativo della determinazione è rappresentato dalla di-sposizione concernente il concordato con continuità aziendale, nell’eventualità che l’impresa faccia richiesta di poter parteci-pare a procedure di gara di appalto (art. 186-bis, comma 4, della legge fallimentare) prima del decreto di ammissione.Secondo l’Autorità, in tal caso, è consentito al Tribunale emettere un provvedimento ad hoc, sulla base del deposito della domanda di concordato “in bianco”, con effetti pre-notativi di continuità aziendale (artt. 161, comma 6, e. 163, comma 2, n. 3 della citata legge fallimentare).Al riguardo, occorre, quindi, precisare che, secondo l’ANAC, non è la presentazione di una mera domanda in “bianco” a consen-tire la partecipazione, essendo richiesta l’ulteriore condizione che questa presenti «chiari e inconfutabili» effetti prenotativi del concordato con continuità aziendale.

Ciò in coerenza con la dottrina che ritiene non sussistere alcun automatismo tra do-manda di concordato in bianco ed accesso a tutte le garanzie previste per il debitore, poiché è necessaria un’integrazione del contenuto minimo del ricorso, al fine di evitare un uso strumentale e speculativo dell’effetto prenotativo, nell’intento di ritar-dare una diversa procedura.La domanda “prenotativa” secca, pertanto, sebbene assolutamente in sé legittima, non garantisce una piena verifica della coerenza tra situazione dell’impresa e il tipo di provve-dimento richiesto al tribunale, cui è delegato il difficile compito di valutare l’equilibrio fra le possibilità di difesa che la legge riconosce al debitore e gli interessi dei creditori.Se, come evidenziato dall’Autorità, sussiste la possibilità che l’impresa sia autorizzata a partecipare alle gare pubbliche di lavori anche di importo superiore a 150.000 euro, la medesima norma non può che consentire all’impresa di mantenere la SOA nelle more del termine intercorrente tra la presentazio-ne della domanda e la presentazione del piano di continuità.Al fine di avvalorare tale interpretazione, l’Autorità evidenzia il dato letterale dello stesso Codice dei contratti (art. 38, comma 1, lett. a) che, facendo salva l’ipotesi di “concordato con continuità” (art. 186-bis della legge fallimentare), considera ostativi alla partecipazione alla gara e alla conserva-zione dell’attestato SOA, la sola pendenza del procedimento per l’ammissione al con-cordato preventivo ordinario, ossia di natura liquidatoria. Nessun riferimento è, infatti, presente nel Codice circa la valenza ostativa della sem-plice domanda di concordato “in bianco”. Ciò è coerente con la giurisprudenza in materia, secondo la quale, considerato il rinvio del Regolamento sui contratti pub-blici (art. 78 del D.P.R. 5 ottobre 2011, n. 207) alle disposizioni del relativo Codice ai fini dell’accertamento dei requisiti generali dell’impresa qualificata, non può ritenersi carente del requisito prescritto dal citato articolo 38, comma 1, dalla lettera a) del Codice stesso, l’impresa nei confronti della quale sia pendente un concordato non liqui-datorio, ma “in bianco”, con effetti prenotativi di continuità aziendale (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 luglio 2014, n. 3344).Ne consegue, secondo all’Autorità, che la domanda di concordato “in bianco” non comporta né l’automatica decadenza dell’at-testazione di qualificazione né la risoluzione di diritto dei contratti in corso, in quanto l’i-stituto ha la finalità di incentivare le imprese ad anticipare la denuncia della situazione di crisi, comunque prima di essere assogget-tate a misure di controllo esterno. A presidio della qualificazione, sarà onere della SOA assicurarsi della compatibilità tra

attestazione e decisione del giudice, il quale potrebbe anche dichiarare inammissibile la proposta di concordato con continuità aziendale. Resta fermo che, ai fini della legittima partecipazione dell’impresa alla gara, per l’ANAC è indispensabile l’emanazione di un provvedimento giurisdizionale ad hoc, sotto forma di autorizzazione, ancorché non venga chiarito quale sia la documentazione (es. una bozza di piano) sulla base della quale tale provvedimento dovrà basarsi.Prima di tale autorizzazione, è, poi, logico ritenere che la domanda di concordato “in bianco”, anche se con effetti prenotativi, non consenta “tout court” la partecipazione alla gara.Quanto agli effetti sull’attestazione SOA, non viene specificato cosa accada nell’in-tervallo di tempo sussistente tra il deposito della domanda “in bianco”, avente le caratte-ristiche sopra evidenziate, e il provvedimen-to del Tribunale che autorizza l’impresa alla partecipazione alle gare di appalti pubblici. Al riguardo sarebbe opportuna un’ulteriore precisazione. 3. Contratti in corso di esecuzioneCoerentemente a quanto ritenuto sulla for-mulazione letterale dell’art. 38, comma 1, lett. a), l’Autorità ritiene che la presentazione di una domanda “in bianco”, non costituisca causa di risoluzione del contratto in quanto «non viene meno – durante la pendenza del termine per la presentazione del piano – il requisito di qualificazione che è necessario anche per l’esecuzione del contratto, come si evince dalla formulazione dell’art. 60, comma 2 del D.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207».

* * * * Tanto rappresentato, ciò che sembrerebbe rimanere in ombra nella determinazione in commento è che il concordato “in bianco”, pur presagendo un possibile risanamento dell’impresa, permette al debitore di usu-fruire di protezione dai creditori, senza però avere già pronto un piano definitivo, diretto a loro (parziale) soddisfacimento o al concreto risanamento dell’attività d’impresa.E’ vero che in cambio della “protezione” dagli attacchi dei creditori, il debitore si sottopone alla vigilanza del tribunale (che ha ampia discrezionalità) ed a una rigorosa tempistica delle operazioni. Tuttavia, il fatto che il concordato “in bianco” si possa con-cludere di fatto con il fallimento può essere considerato del tutto fisiologico.Tale possibile esito pone più di un quesito di fondo sulla compatibilità tra tale situazione di incertezza e gli interessi sottesi alla re-alizzazione dell’opera pubblica, nonché sul possibile impatto di tali soggetti sul mercato degli appalti.

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GIURISPRUDENZA

FALSA DICHIARAZIONE PER DISATTENZIONE - REVOCA DELL’ATTESTATO SOA ED ESCLUSIONE DALLE GAREE’ sempre più importante prestare atten-zione alla documentazione fornita alla SOA nel corso dall’attestazione, poiché accertata omissione delle verifiche esigi-bili in base all’ordinaria diligenza, l’Autorità non è tenuta ad evidenziare l’intenzionalità della condotta, al fine formulare «del tutto ragionevolmente» l’imputazione del falso in termini di colpa grave.Sono queste le conclusioni che si ricavano dalla sentenza del 2 febbraio 2015 n. 468 emessa dalla Sezione sesta del Consiglio di Stato, che ha condiviso la tesi dell’Auto-rità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi Anac) sulla sussistenza di una colpa grave “oggettiva” a carico di un’impresa di costruzioni per aver partecipato ad appalti con documenti risultati con «alterazioni e difformità» su tre categorie di lavorazione.Sull’argomento si approfondiscono gli aspetti di seguito elencati:a. valutazione “oggettiva” della colpa,b. colpa grave,c. non imputabilità all’impresa, d. mancato rispetto dei termini previsti dal regolamento, e. conseguenze sulla partecipazione alle gare, f. conseguenze penali. a. Valutazione “oggettiva” della colpaL’operatore economico che presenta alla SOA, in sede di attestazione, un documento che viene riscontrato essere falso è sog-getto ad apposito procedimento ex art. 40, comma 9-quater, del Codice dei contratti.Alla fine di tale procedimento, qualora l’Autorità ritenga che le documentazioni siano state rese con dolo o colpa grave, «dispone l’iscrizione nel casellario informa-tico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno», con relativa annotazione sul casellario e senza apparente possibilità di gradazione della sanzione, come nel caso di falso reso alla stazione appaltante di cui alla lett. h) dello stesso articolo.Al riguardo, si osserva che l’ANAC ha in passato ritenuto di poter disporre una più contenuta sanzione, rispetto a quella indica-ta dalla disposizione (di un anno, appunto),

valutando la tenuità dei fatti contestati alle imprese che avevano presentato un docu-mento falso in sede di attestazione SOA, (cfr. provvedimento ANAC del 2.9.2014, n. 26-S, in procedim. 10/950/2013).Tanto premesso, secondo i giudici di Palaz-zo Spada, è inequivocabilmente connotato da profili di negligenza, cioè di colpa, il comportamento del soggetto che, dopo aver dichiarato il possesso dei requisiti necessari per la qualificazione, e prima di dimostrarne il possesso mediante la presentazione dei relativi certificati, non ne controlla contenuto e veridicità.Lo esigono l’importanza e la durata tem-porale degli effetti riconnessi dalla legge alle attestazioni nonché le ridotte possibi-lità dell’A.NA.C. di svolgere accertamenti dettagliati e specifici in ordine all’elemento psicologico attinente alla consapevolezza e all’intenzionalità della falsità in capo all’uti-lizzatore del documento contraffatto.Infatti, l’Autorità non ha i poteri necessari per svolgere accertamenti dettagliati e specifici in ordine all’elemento psicologico attinente alla consapevolezza e all’intenzionalità della falsità in capo all’utilizzatore del documento contraffatto, sicché la sussistenza del dolo è soltanto presumibile, sulla base del concreto interesse alla contraffazione. b. Colpa graveNella sentenza in commento è analizzato il caso in cui deve presupporsi imputabile, a titolo di colpa grave, all’operatore econo-mico che abbia presentato documentazione falsa alla SOA.Secondo la Corte, per una corretta interpre-tazione è determinante la lettura della norma Codice, in cui si prevede che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, l’Autorità valuta dolo o colpa grave «in consi-derazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione» (art. 40, comma 9-quater).Ciò conduce i giudici di Palazzo Spada a ritenere che la colpa grave (così come il dolo) può essere:- desunta dalla semplice rilevanza o dalla gravità dei fatti oggetto della falsa dichiara-zione o della presentazione di falsa docu-mentazione,- valutata la facilità intrinseca di rilevazione delle «alterazioni e difformità»;- considerata l’omissione della diligenza professionale, che impone un controllo di quanto fornito alla SOA, anche attraverso una semplice riscontro con la documen-tazione in possesso della stessa società interessata.Si tratta, pertanto, di un concetto di “colpa” del tutto indipendente dall’elemento sogget-tivo che prende in considerazione - come nel caso specifico - che i documenti inquinanti

ben tre categorie di lavorazione sarebbero stati facilmente individuabili, raffrontando le lavorazioni effettivamente eseguite rispetto a quelle indicate nella documentazione presentata all’organismo SOA.Da rilevare che, in un’altra occasione, la giurisprudenza amministrativa aveva già osservato che «la perdita del prescritto requisito generale postula non solo la produzione in sede di richiesta di rilascio di attestazione di documentazione falsa ma anche la riferibilità soggettiva del fatto all’impresa richiedente a titolo di dolo o colpa, nozione quest’ultima qualificabile in termini di violazione di doveri di diligenza» (TAR per il Lazio, Sez. III, nella pronuncia n. 32138 del 8/9/2010). c. Non imputabilità all’impresa Indipendentemente dalla riconducibilità all’impresa del falso, il destino dell’attestato è comunque segnato.Infatti, anche l’accertata non imputabilità all’impresa delle false dichiarazioni non esi-me la stessa dal ricevere un provvedimento di decadenza dell’attestazione, rilasciata in base alla documentazione di cui sia oggettivamente emersa la non veridicità. L’acclarata falsità oggettiva giustifica e im-pone — indipendentemente da ogni ricerca sull’imputabilità soggettiva del falso — il ritiro dell’attestazione di qualificazione rila-sciata sulla base dei documenti riconosciuti come falsi (così anche sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5922).Inoltre, secondo giurisprudenza costante, è irrilevante anche l’eventuale veridicità del lavoro descritto nel Certificato di ese-cuzione, poiché anche in questo caso è stata evidenziata la sola rilevanza, al fine dell’annullamento dell’attestazione di qua-lificazione, del «fatto oggettivo della falsità dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita, indipendentemente da ogni ri-cerca sulla imputabilità soggettiva del falso» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 129 del 24.1.2005).Considerata la valenza pubblicistica dell’at-testo SOA, l’attestazione stessa non può che basarsi su documenti autentici, e non deve rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsità. Ne consegue che l’attestazione di qualifica-zione rilasciata in base a falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsità non sia imputabile all’impresa che ha conseguito l’attestazione. d. Mancato rispetto dei termini previsti dal regolamento Ai fini di una contestazione del provve-dimento, il Consiglio ritiene irrilevante il superamento dei tempi che l’A.N.AC. si è autoimposta per l’espletamento della procedura di decadenza dell’attestazione.La perentorietà può essere, infatti, attribuita

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ad una scadenza temporale solo da una espressa norma di legge (per tutte Consi-glio di Stato, sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 1084) e, pertanto, non determina l’illegitti-mità dell’atto, ma una semplice irregolarità non viziante, che non esaurisce il potere dell’Autorità a provvedere ex art. 40, comma 9-quater (Corte cost., 18 luglio 1997, n.262 e l7 luglio 2002, n. 355). Inoltre, anche volendo ammettere la peren-torietà del termine, l’eventuale conseguenza della decadenza della potestà amministra-tiva, o della illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, «avrebbe senso, perché la cessazione della potestà, derivan-te dal protrarsi del procedimento, potrebbe nuocere all’interesse pubblico alla cui cura quest’ultimo è preordinato, con evidente pregiudizio della collettività» (Cons. Stato, VI, 19 febbraio 2003, n. 939; Cons. giust. amm. 14 febbraio 2001, n. 77). e. Conseguenze sulla partecipazione alle gare La decadenza dell’attestazione SOA, e i suoi effetti sulle gare di appalto, sono stati affrontati in una recente e diversa sentenza del Consiglio di Stato in cui è ben distinto l’elemento oggettivo della presentazione in sede di attestazione di un documento falso dall’eventuale le imputabilità all’impresa del falso stesso (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 3 febbraio 2015, n. 510).In particolare, secondo il Collegio il rego-lamento ben chiarisce che l’affidamento e lo svolgimento di lavori pubblici d’importo superiore a Euro 150.000,00 può essere aggiudicato solamente agli operatori eco-nomici dotati dell’attestazione SOA corri-spondente ai lavori da realizzare. Da ciò non può che discendere che la va-lidità di tale attestazione deve permanere fino al compimento delle opere e la stazione appaltante può in ogni momento, anche dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, escludere dalla gara un’impresa, anche quella che sia stata definitivamente dichiarata aggiudicataria, allorquando accerti la mancanza dei requisiti di parteci-pazione alla gara stessa (Sez. V, sentenza 12 luglio 2010 n. 4477).Non è, pertanto, possibile limitare possibilità di risoluzione del contratto di appalto - oltre ai casi generali di gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromet-terne la corretta esecuzione e gravi ritardi dovuti alla negligenza dell’appaltatore di cui all’art. 136 del Codice dei contratti, D. Lgs. 163 del 2006 – solo qualora la stazione appaltante accerti la presenza nel casellario informatico dell’Autorità della sopravvenuta decadenza dell’attestazione SOA, prevista ai sensi del comma 1 bis dell’art. 135 del Codice dei contratti (sostanzialmente sosti-tutiva dell’art. 340 della L. 2248 del 1865).Infatti, secondo i giudici di Palazzo Spada,

riscontrata la presentazione alla SOA di documentazione non veritiera, non assu-me alcun rilievo che a seguito di ricorso al giudice amministrativo sia venuta meno l’annotazione nel casellario informatico.Come osservato in una diversa occasione dallo stesso Consiglio, neppure avrebbe consistenza l’eventuale nulla osta dell’Auto-rità alla sottoscrizione di un nuovo contratto di attestazione SOA, poiché tale provvedi-mento non comporta il venir meno della già disposta decadenza della precedente atte-stazione SOA (Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 1 aprile 2014 n. 2212). Sicché, si può concludere che una cosa è il requisito richiesto ai fini della possibilità dell’impresa di conseguire una nuova at-testazione SOA e altra cosa è il requisito soggettivo di partecipazione alle gare ri-chiesto dalla causa di esclusione, contenuta alla lettera m-bis, dell’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti.L’accertamento di non imputabilità del falso fa riacquistare all’impresa con effetto ex tunc il primo dei requisiti suindicati, riguardante la SOA, ma non è detto che ciò comporti automaticamente analogo effetto retroattivo anche per il secondo e, quindi, per le gare di appalto. f. Conseguenze penali L’ultimo profilo d’interesse nel caso di provvedimento di decadenza per false dichiarazioni/attestazioni, consegue all’ob-bligo della SOA di segnalare il falso alla competente Procura della Repubblica e ad inviare all’Autorità una relazione sulla documentazione acquisita comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o falsa documentazione.Infatti, sotto un profilo penalistico, è interes-sante quanto deciso dalla Corte di Cassa-zione, in sede penale, in ordine alla natura del certificato di esecuzione dei lavori (cd. CEL) e, in particolare, sulla configurabilità della fattispecie prevista dall’art. 483, in ordine alla falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (Sez. V, 21 luglio 2014 - ud. 10 giugno 2014 - n. 32046).Ad avviso della Corte, la nozione di “atto pubblico” comprende indubbiamente un’ampia estensione tipologica di scritti, ma «essenziali rimangono però i presupposti della provenienza dell’atto da un pubblico ufficiale, della formazione dell’atto per uno scopo inerente alle funzioni svolte dal pre-detto e del contributo fornito dall’atto ad un procedimento della pubblica amministra-zione» (ex multis, Sez. V, n. 43737 del 27 settembre 2012).Pertanto, i certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dai committenti privati e controfir-mati dal direttore dei lavori - pur disciplinati dal Codice dei contratti pubblici e finalizzati alla richiesta di attestazione per la qualifi-cazione SOA - non costituiscono ragioni

sufficienti per conferirgli dignità di atto pub-blico e per attribuire al professionista che lo sottoscrive la qualifica di pubblico ufficiale.

1) IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON RIGUARDA DOCUMENTI NON PREDISPOSTI 2) NON SI DEVE SCORPORARE L’IMPORTO DELLA MANODOPERA DAL BASE D’ASTA(TAR Lazio Roma sez. II 30/3/2015 n. 4712)

1. Nelle gare pubbliche il ricorso al cd. soccorso istruttorio deve essere rettamente inteso e applicato, potendo tale strumento ritenersi ammissibile solo nei limiti in cui sia volto a chiarire e completare dichiarazioni o documenti comunque esistenti, ma non a consentire integrazioni o modifiche della domanda o dell’offerta, che non può essere sanata o regolarizzata o integrata successi-vamente, rientrando la corretta formulazione dell’offerta fra i cd. adempimenti doverosi imposti comunque dalla normativa vigente, a prescindere anche dalla previsione della disciplina di gara e da ogni visione sostan-zialistica di tali adempimenti. Perseguendo difatti le procedure concorsuali indette per l’affidamento di appalti pubblici il rispetto rigoroso delle regole poste a presidio dell’imparzialità e della parità di trattamento in tutte le loro fasi, spetta al concorrente il dovere della diligenza nell’osservanza delle disposizioni concorsuali proprio ai fini della tutela dell’interesse alla gara.Né tale onere può essere fatto ricadere a carico dell’Amministrazione, che altrimenti verrebbe a violare proprio quella par condi-cio, che nella fattispecie prevale sul diverso principio del favor partecipationis ed è assicurata attraverso la certezza di tutti gli elementi relativi all’offerta.Dalla lettura combinata dei commi recati dall’art. 46 del D.Lgs. n. 163 del 2006 si evince che l’esclusione dalla gara può e deve essere disposta dall’Amministrazione in caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta e in caso di violazione di norme di divieto o di mancato adempimento di obblighi aventi una preci-sa fonte legislativa o regolamentare, in tal modo evitando che la stazione appaltante possa ampliare discrezionalmente la gam-ma degli adempimenti richiesti a pena di esclusione, al contempo circoscrivendo il campo di applicazione del dovere di soc-corso istruttorio .2. Circa l’art. 82, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163 del 2006, pur dandosi atto della

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possibile ambiguità del contenuto letterale della citata norma, deve alla stessa essere attribuita una portata compatibile con i principi generali che regolano la materia delle gare pubbliche, non potendo quindi ritenersi che la stessa imponga lo scorporo dall’importo soggetto al ribasso della voce relativa al costo del personale.Dispone il citato art. 82, comma 3 bis, che “Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali defi-niti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di la-voro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempi-mento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.La portata di tale norma è stata dalla giu-risprudenza ricostruita nel senso che è onere dell’Amministrazione fornire in modo chiaro, comprensibile e completo i singoli elementi costituenti l’offerta individuando in modo preciso il complesso delle prestazioni oggetto della gara, sicché l’unica variabile resta il prezzo, rimesso, appunto, all’offerta di ciascun concorrente, al fine di consentire alle imprese che intendono partecipare alla gara di valutare correttamente la conve-nienza economica dell’oggetto della gara e di partecipare in posizione di parità rispetto agli altri concorrenti.Ciò posto, ritiene il Collegio che aderire ad una lettura della norma che imponga lo scorporo della voce relativa al costo della manodopera dall’importo soggetto al ribasso, si porrebbe in contrasto con il prin-cipio di tutela della concorrenza, in quanto preclusiva della possibilità di considerare e valorizzare la diversa capacità organizzativa di ogni partecipante, che incide sull’entità del costo complessivo della manodopera, in contrasto peraltro con la possibile diso-mogeneità, a seconda delle caratteristiche e della specificità dell’impresa, delle norme inderogabili da applicare ai fini dell’indivi-duazione dei salari minimi, con possibili conseguenze anche sull’individuazione del costo unitario del lavoro.Deve, piuttosto ritenersi che il criterio del massimo ribasso, nel richiedere l’indicazio-ne del costo della manodopera, imponga comunque alla stazione appaltante di ac-certare la congruità dell’offerta presentata sulla base della verifica della compatibilità delle scelte organizzative e produttive ef-fettuate dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera, risultando peraltro tale interpretazione dell’art. 82 coerente, in un’ottica di lettura sistematica delle norme del Codice dei contratti, con la previsione di cui all’art. 86, comma 3-bis, in base al quale,

in sede di verifica dell’anomalia, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro, col limite ex art. 87 dell’inammissibilità di giustificazioni in re-lazione a trattamenti salariali minimi; norme che risulterebbero svuotate di contenuto qualora non si consentisse all’offerente, a seguito della predeterminazione di tale voce di costo nel bando, la presentazione di giustificazioni di alcun tipo.Stante, dunque, l’obbligo per la stazione appaltante di accertare la congruità delle offerte sulla base della verifica della compa-tibilità delle scelte organizzative effettuate dal concorrente con la normativa concer-nente i minimi salariali contrattuali della manodopera, potendo il ribasso offerto essere giustificato, in fase di verifica dell’a-nomalia dell’offerta, da una organizzazione imprenditoriale più efficiente e dall’impiego di attrezzature che rendano il lavoro della manodopera più produttivo ma tutelando al contempo il costo del personale, non vi è ragione alcuna per escludere tale costo dalle dinamiche competitive che si espri-mono attraverso la formulazione dell’offerta mediante indicazione del massimo ribasso, il quale può investire anche il costo del personale.A conferma di tale interpretazione soccorro-no le previsioni dettate dall’art. 86, comma 3 bis, e dall’art. 87, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 2006, che, rispettivamente, in sede di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, da un lato, stabili-scono che il costo del lavoro è quello deter-minato periodicamente in apposite tabelle

del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva sti-pulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, così riferendosi ai minimi salariali e, dall’altro, escludono giustificazio-ni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge medesima.Pur dandosi atto, dunque, dei problemi in-terpretativi che pone la norma di cui all’art. 82, comma 3 bis, in esame, deve rilevarsi che se la stessa venisse intesa nel senso che dall’importo soggetto a ribasso debba-no essere sottratti i costi del personale, oltre che quelli della sicurezza, si determine-rebbe un effetto distorsivo delle dinamiche di gara, non consentendo la formulazione dell’offerta sulla base delle reali capacità imprenditoriali ed organizzative.Deve, pertanto, preferirsi l’interpretazio-ne secondo cui il costo complessivo del personale deve essere determinato da ciascun concorrente in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante, fermo restando l’obbligo di verificare il rispetto della normativa sul costo del personale attraverso l’istituto della verifica di congruità dell’offerta, da condurre da parte della stazione appaltante ai sensi dell’art. 86, comma 3 del Codice dei Contratti (in tale direzione: ANAC, atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2015, Consiglio di Stato, 12 gennaio 2015 n. 32).

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COLLEGIODEI COSTRUTTORIEDILIDI BRESCIA E PROVINCIA

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DEROGHE AI REQUISITI DI SICUREZZA PER L’INSTALLAZIONE DEGLI ASCENSORIIl D.P.R. 19/01/2015, n. 8 (Gazzetta Uffi-ciale n. 43 del 21/02/2015modificando il D.P.R. 30/04/1999, n. 162, introduce una disciplina semplificata per la concessione di autorizzazioni all’istallazione di ascensori in deroga ai requisiti di sicurezza. L’ascenso-re, infatti, deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiaccia-mento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema. Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme.In casi eccezionali le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione pre-cedente è irrealizzabile.Per gli edifici esistenti dovrà essere inoltra-ta da parte del proprietario dello stabile e dell’impianto o del suo legale una comuni-cazione al Ministero dello sviluppo econo-mico corredata da specifica certificazione, rilasciata da un organismo accreditato e notificato, in merito all’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all’ido-neità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamentoPer gli edifici di nuova costruzione servirà un preventivo accordo che verrà rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico entro il termine di 120 giorni dalla richiesta.

LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DI FIBRE ARTIFICIALI VETROSE PER L’ISOLAMENTO TERMICOLa Conferenza Stato-Regioni ha approvato, nella seduta del 25 marzo 2015, le “Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute” relative alle fibre artificiali vetrose (FAV).Tra le FAV sono ricompresi materiali lar-gamente utilizzati nel settore edile a fini di isolamento termico e acustico, basti considerare le lane minerali tra cui la lana di vetro e di roccia.L’evoluzione normativa e il progresso scien-tifico relativi alla produzione e utilizzo di tali materiali, nonché la loro sempre più ampia diffusione commerciale, hanno reso obsole-te le Linee guida per il corretto impiego delle fibre di vetro isolanti, emanate nel 1991.Il documento in esame costituisce pertanto l’aggiornamento di tali procedure, utili per

una corretta valutazione e consapevolezza dei rischi da parte di tutti i soggetti interes-sati, tanto nei luoghi di lavoro che di vita, nonché per l’adozione delle relative misure di prevenzione. In primo luogo, le Linee guida forniscono un inquadramento delle FAV sotto il profilo delle loro proprietà chimico-fisiche e delle loro caratteristiche di pericolo per la salute umana. Di qui una sintesi della normativa in materia di classificazione, etichettatura e im-ballaggio delle sostanze rappresentata dal Regolamento CE n. 1272/2008 (di seguito Regolamento CLP).Il documento tratta in particolare due tipo-logie di FAV:- le lane minerali, come già detto ampiamen-te utilizzate in applicazioni edilizie;- le fibre ceramiche refrattarie, diffuse nel settore industriale per l’isolamento di forni, condutture, cavi, come anche nell’industria automobilistica e aeronautica.Il Capitolo 7 riguarda l’esposizione alle FAV nei luoghi di lavoro, ovvero le casistiche e modalità di applicazione del decreto legi-slativo n. 81/2008 e s.m.i. (di seguito Testo Unico).Le situazioni nelle quali si può venire a contatto con le FAV in ambiente di lavoro sono molteplici, tra cui, più specificamente per il settore edile, la posa in opera dei prodotti contenenti le fibre o la rimozione e smaltimento degli stessi. Il contatto può avvenire per inalazione della polvere dispersa e per contatto della pelle con il prodotto.A seconda della loro classificazione come agenti chimici o cancerogeni, è sottolineato come l’esposizione alle lane minerali artifi-ciali (classificate dal Regolamento CLP col numero 650-016-00-2) ricada nell’ambito di applicazione del Capo I “Protezione da agenti chimici” del Titolo IX del Testo Uni-co, mentre l’esposizione a fibre ceramiche refrattarie (classificate col numero 650-017-00-8) ricada nel capo II “Protezione da

agenti cancerogeni”.Pertanto, per le lane minerali artificiali, il datore di lavoro deve effettuare la valuta-zione dei rischi ai sensi dell’articolo 223 del Testo Unico e adottare le misure generali di prevenzione di cui all’articolo successivo. Deve inoltre sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 229.Ai fini della valutazione dei rischi, l’Allegato XXXVIII al Testo Unico non riporta valori limite di esposizione professionale per le lane minerali, per cui occorre far riferimento ai valori dell’American Conference of Go-vernmental Industrial Hygientist (ACGIH), che pubblica annualmente i limiti soglia per sostanze chimiche e agenti fisici. Per le lane di vetro e di roccia, tale valore è 1 f/cm3.Il documento tratta altresì, nel capitolo 8, l’esposizione alle FAV negli ambienti di vita (indoor-residenziali), e, nel capitolo 9, la gestione operativa dei rifiuti contenenti fibre minerali, compresi i DPI usati.Di particolare interesse il capitolo 10, conte-nente indicazioni operative di prevenzione da porre in atto nell’utilizzazione di FAV.Per le lane minerali, non classificate come cancerogene, sono da considerare i consigli di prudenza con relativi DPI da utilizzare (utilizzo di maschere protettive usa e getta, guanti, occhiali protettivi, ecc., a seconda dei casi).Per le fibre ceramiche e per altri prodotti classificati cancerogeni, le misure di pre-venzione sono più estese e riguardano, tra gli altri, la preparazione delle strutture oggetto del lavoro, la delimitazione delle aree di lavoro, la preparazione della zona di lavoro in ambienti confinati, la formazione dei lavoratori e i DPI.L’Allegato II, infine, sintetizza gli obblighi e le responsabilità del medico competente nel processo di valutazione del rischio da parte del datore di lavoro, e lo svolgimento da parte dello stesso delle diverse attività previste dal Testo Unico.

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URBANISTICA

NUOVI CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIACon la pubblicazione in GU (n. 84 dell’11/4/2015) del Decreto del Ministero dell’Ambiente 30 marzo 2015 contenente le “Linee guida per la verifica di assoggettabi-lità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome” cambieranno, dal 26 aprile prossimo, i criteri di valutazione dei progetti per i quali (ai sensi del combinato disposto degli articoli 5,6,19 e 20 del D. Lgs. 152/2006) è prevista la fase verifica di assoggettabilità VIA[1] a seguito della quale l’autorità competente valuterà se effettuare la VIA vera e propria.Il decreto che doveva essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, ossia entro il 19 novembre 2014, come detto, entrerà in vigore il 26 aprile 2015 e sarà direttamente applicabile su tutto il territorio nazionale, nelle more dell’eventuale adeguamento degli ordinamenti delle regioni e delle provincie autonome.L’articolo 2 del DM disciplina, infatti, le modali-tà di adeguamento delle disposizioni regionali vigenti in materia di VIA ai contenuti delle Linee Guida prevedendo altresì le condizioni in base alle quali il Ministero dell’ambiente, con proprio decreto, su richiesta delle Regioni o delle Province autonome, sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali, potrà stabilire specifiche deroghe ai contenuti delle linee guida (eventualmente anche incremen-tando le soglie).Il decreto si applicherà a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabi-lità o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del decreto.Con l’entrata in vigore del decreto termina così il periodo transitorio venutosi a creare per effetto dell’articolo 15 comma 1 durante il quale sono state ritenute inapplicabili le soglie dimensionali che stabilivano l’ordine di grandezza oltre la quale era necessaria la ve-rifica di screening a VIA con la conseguenza di applicare tale procedura secondo il criterio “caso per caso” a tutte le categorie progettuali rientranti nell’Allegato IV[2] alla parte II del Codice dell’Ambiente D.Lgs. 152/2006).[3]Le linee guida contenute nel decreto mini-steriale indicano, in pratica, gli ulteriori criteri dei quali si dovrà obbligatoriamente tenere conto ai fini della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti o delle opere di competenza delle Regioni e delle Province autonome (che pertanto ad essi dovranno adeguare, se necessario, i propri ordinamenti[4]). Essi sono, quindi, di diretto interesse non solo delle autorità indi-viduate come competenti a livello regionale

ad effettuare la verifica di assoggettabilità ma anche, conseguentemente, dei soggetti proponenti che dovranno integrarli con gli altri già previsti nell’Allegato IV del D. Lgs. n. 152/2006 e nelle singole normative regionali laddove parzialmente diverse. Si tratta di criteri aggiuntivi rispetto a quelli già stabiliti per le diverse categorie progettuali (attinenti solamente la “dimensione del progetto” e le “zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri) e utilizzati fino al 24 giu-gno 2014 (data di entrata in vigore del DL n. 91/2014)[5].Le linee guida forniscono, dunque, indirizzi e criteri per l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva europea. Di fatto, e in estrema sintesi, l’applicazione dei criteri aggiuntivi comporterà, al ricorrere di determinati pre-supposti, una riduzione percentuale (fino al 50%) delle soglie dimensionali già fissate, con conseguente estensione del campo di appli-cazione delle disposizioni in materia di Via a progetti potenzialmente in grado di determi-nare effetti negativi significativi sull’ambiente.Si evidenzia che il DM è stato emanato in attuazione dell’articolo 15 del DL n. 91/2014 (che ha sostituito peraltro una analoga norma, ora abrogata, contenuta nell’art. 23 della legge 6 agosto 2013, n. 93) al fine di pervenire ad un recepimento della direttiva in materia di Valu-tazione di Impatto Ambientale - VIA (2011/92/UE)[6] capace di superare in maniera definiti-va le censure mosse dalla Commissione eu-ropea nell’ambito della procedura di infrazione 2009/2086 per la non conformità delle norme nazionali che sulla verifica di assoggettabilità con l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva medesima[7].

GIURISPRUDENZA

IL DIRETTORE DEI LAVORI RISPONDE DEGLI ABUSI EDILIZI ANCHE SE NON PRESENTE IN CANTIERE(Cassazione penale sez. III, sentenza n.7406 del 15/01/2015)

Correttamente è stata ritenuto ininfluente già dal primo giudice (cfr. pag. 3 della sentenza del Gm del Tribunale di Cassino) - e il giudizio è stato confermato da quello di appello- il rilascio da parte della Regione Lazio della determinazione n. B4939 del 19.10.2009 (ed, accertamento di compatibilità paesaggistica”), in quanto la stessa è stata emanata -sulla car-ta- per lavori di adeguamento statico e sismico

su immobile preesistente, laddove all’esito del sopralluogo di P.G. è emerso, come detto, che i lavori non consistevano in mero adegua-mento sismico e consolidamento statico, ma nella totale demolizione e ricostruzione di un ex biscottificio da destinare a bar-ristorante.Va aggiunto che già il giudice di prime cure - nella sentenza che, come detto va consi-derata unitariamente con quella di gravame confermativa- aveva fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (è stata richiamata la pronuncia di questa sez. 3, n. 6217 del 9.5.1983, Bignami, rv. 159711; conf. sez. 3^, n. 5470 del 23.2.1981, Perone, rv. 149176) laddove ha correttamente rileva-to che il direttore dei lavori C. è da ritenersi penalmente responsabile anche nel caso di sua assenza, dovendo egli esercitare un’at-tività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie e, in caso di necessità, scindere immediatamente la propria posizio-ne da quella del committente, rinunziando all’incarico ricevuto.Ancora di recente, sul punto, questa Corte di legittimità ha ribadito il principio giuridico, che il Collegio condivide e che va qui riaffermato, secondo cui è configurabile la responsabilità del direttore dei lavori per le contravvenzioni in materia di edilizia ed urbanistica, indipen-dentemente dalla sua concreta presenza in cantiere, in quanto sussiste a carico del medesimo un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità ri-scontrate e, se del caso, di rinunzia all’incarico (così questa sez. 3^, n. 34602 del 17.6.2010, Ponzio, rv. 248328, nella cui motivazione questa Corte, nel confermare la sentenza di condanna che aveva ritenuto sussistere l’obbligo del direttore dei lavori di recarsi quo-tidianamente sul cantiere al fine di vigilare le attività eseguite, ha precisato che questi, oltre ad essere il referente del committente per gli aspetti di carattere tecnico, assume anche la funzione di garante nei confronti del Comune dell’osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all’esecuzione dei lavori).

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VARIE

ALBO GESTORI AMBIENTALI - VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2015Si ricorda alle imprese iscritte nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Cate-goria 2bis “Trasporto dei propri rifiuti” che, entro giovedì, 30 aprile 2015, dovrà essere versato il diritto annuale di iscrizione pari ad euro 50,00.Per eseguire il pagamento, l’Impresa do-vrà accedere alla propria area riservata al seguente indirizzo: http://www.albonazio-nalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx Gli strumenti segnalati dall’Albo per effettua-re il pagamento sono:1. Carta di credito su circuito Visa / Master-Card senza alcuna commissione aggiuntiva;2. TelemacoPay su circuito InfoCamere od IConto;3. MAV Elettronico Bancario o pagabile sen-za alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario sia on-line, sia presso qualsiasi sportello bancario (esclusi Poste Italiane S.p.A. e Banco Posta).Il pagamento telematico viene registrato automaticamente dal sistema, con conse-guente aggiornamento dell’area riservata dell’Impresa.Il pagamento del diritto annuale tramite bollettino postale o bonifico bancario è consentito solo in caso di malfunzionamen-to o blocco delle procedure informatiche. Qualora sia stata utilizzata una modalità di pagamento diversa da quelle telematiche, la fotocopia dell’attestazione del bollettino postale o fotocopia della ricevuta bancaria devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

per consentirne la successiva registrazione manuale.L’omissione del pagamento del diritto annuo entro il termine del 30 aprile 2015 comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo, che perma-ne fino a quando non sia effettuato il paga-mento. Nel periodo di sospensione l’Impresa non deve trasportare rifiuti in conto proprio.Le Imprese che risultano sospese da oltre un anno senza avere regolarizzato i pagamenti dovuti sono cancellate d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.Si ricorda, infine, che una fotocopia del versamento deve essere tenuta sul veicolo unitamente alla fotocopia del provvedimento di iscrizione e da eventuali provvedimenti di modifica, corredata della dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante dell’Impresa.Gli uffici di ANCE Brescia - Collegio Co-struttori restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

SISTRI - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE 2015Entro il 30 aprile 2015 deve essere corri-sposto il contributo annuale di iscrizione al SISTRI, il sistema di tracciabilità dei rifiuti.Le imprese iscritte al SISTRI possono effet-tuare il versamento del contributo accedendo all’area “Gestione Azienda”. Nell’area riser-vata dell’impresa è possibile determinare l’importo del contributo selezionando l’opzio-ne “Crea pratica” che si trova nella sezione “Pagamenti - contributo annuale 2015”.

Una volta effettuato il versamento del contri-buto dovranno essere trasmessi gli estremi e i documenti che attestino di pagamento. L’operazione può essere effettuata nella sezione “Inserisci pagamento”.Prima di effettuare il versamento, si suggeri-sce di verificare i dati riportati nella sezione anagrafica dell’impresa ed eventualmente aggiornarli qualora siano intervenute modi-fiche in quanto l’importo del versamento è legato a diversi parametri come, ad esempio, il numero dei dipendenti.

Modalità di versamentoIl contributo SISTRI può essere versato:■ mediante bonifico bancario, indicando i seguenti dati:IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427Beneficiario: Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMANella causale di versamento si dovrà indica-re: contributo SISTRI/anno 2015, il codice fiscale dell’Operatore e il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’av-venuta iscrizione.■ mediante versamento su conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMANella causale di versamento si dovrà indica-re: contributo SISTRI/anno 2015, il codice fiscale dell’Operatore e il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’av-venuta iscrizione.

SanzioniIl mancato pagamento del contributo annuale SISTRI è punito con la sanzione amministra-tiva pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro.Gli uffici di ANCE Brescia – Collegio Co-struttori restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

SISTRI - IMPRESE NON OBBLIGATE - MODALITÀ DI CANCELLAZIONE DAL SISTEMASi segnala che sul portale dle SISTRI (www.sistri.it) sono state pubblicate le indicazioni per la cancellazione delle imprese non ob-bligate al sistema di tracciabilità dei rifiuti.Le modalità di cancellazione sono articolate in due fasi: la prima in cui avviene la “richie-sta cancellazione” dal sistema, da effettuarsi in maniera autonoma dagli Utenti attraverso l’applicativo “Gestione Azienda” disponibile nell’area autenticata, la seconda in cui si “consegnano i dispositivi USB”.

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VARIE

Si ricorda che, per effettuare la richiesta di cancellazione è necessario disporre di almeno un dispositivo USB di un delegato dell’azienda (il dispositivo associato ai veicoli non è abilitato a tali operazioni) e verificare che non siano presenti movimentazioni in corso e/o giacenze di rifiuti.Le aziende che dispongono di veicoli dotati di Black Box devono recarsi preventiva-mente presso la sezione dell’Albo Gestori Ambientali di competenza per richiedere la cancellazione dei veicoli dal Sistri. La Se-zione di competenza provvede ad emettere i voucher per la disinstallazione delle Black Box presso l’Officina Autorizzata prescelta dal richiedente e, contestualmente, a ritirare i dispositivi USB dei veicoli, come previsto dalla Circolare n. 250 del 28 febbraio 2011 del Ministero dell’Ambiente - Albo Gestori Ambientali. L’Utente dovrà quindi recarsi presso l’Officina prescelta con il voucher per provvedere alla corretta disinstallazione dell’apparato Black Box e al ritiro dello stesso dal veicolo.Solo successivamente all’effettiva disinstalla-zione delle Black Box in dotazione è possibile presentare la richiesta di cancellazione trami-te l’applicativo presente in area autenticata “Gestione azienda”.Una volta ricevuta la conferma dell’avvenuta cancellazione inviata dal Sistri, è possibile, entro 10 giorni lavorativi, inviare i dispositivi USB delegato con raccomandata A/R a: SISTRI Ministero dell’Ambiente e della Tu-tela del Territorio e del MareVia Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma allegando il MODULO RESTITUZIONE USB debitamente compilato.

RIFIUTI – DICHIARAZIONE MUD 2015 Il 30 aprile 2015 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2014.Per quanto riguarda le imprese edili si ricorda che l’obbligo di presentare il MUD sorge solo nel caso in cui siano stati prodotti o smaltiti rifiuti pericolosi.Per la dichiarazione ambientale MUD 2015 occorre utilizzare la nuova modulistica conte-nuta nel DPCM 17 dicembre 2014 che sosti-tuisce quella utilizzata fino allo scorso anno.Fra le novità del nuovo modello, si segnala la reintroduzione del modulo RE e, pertanto, la possibilità di indicare i rifiuti pericolosi deri-vanti da attività di costruzione e demolizione prodotti fuori dall’unità locale. In particolare, nel modello RE andranno indicati i rifiuti da attività di bonifica amianto, i rifiuti pericolosi prodotti nell’ambito dei lavori di manutenzio-ne e i rifiuti provenienti da cantieri temporanei

o mobili.Viene confermato l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza che do-vranno essere divisi fra quelli da avviare al recupero e quelli da avviare allo smaltimento.Su quest’ultimo punto si invita a prestare particolare attenzione, in quanto il dato co-municato nel MUD consentirà agli enti di con-trollo di effettuare verifiche di tipo incrociato per stabilire se sono stati superati i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti.Ai sensi della normativa ambientale, si ricor-da che i rifiuti prodotti possono essere tenuti in deposito temporaneo, presso il luogo di produzione degli stessi, fino ad un massimo di tre mesi, se la quantità di rifiuti in deposito supera complessivamente i trenta metri cubi (di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi) e fino ad un massimo di dodici mesi, se la quantità di rifiuti è inferiore ai predetti limiti.Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per quanto attiene alla compilazione e pre-sentazione della dichiarazione MUD 2015, segnalando che gli uffici del Collegio restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Soggetti obbligatiL’obbligo di comunicazione interessa:■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;■ le imprese e gli enti che effettuano opera-zioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;■ chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettere c) (rifiuti da lavo-razioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con più di dieci dipendenti;■ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione. EsclusioniSono esonerati dalla presentazione della denuncia:■ le imprese edili che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demo-lizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto legislativo n.152/2006);■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industria-li), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con meno di dieci dipendenti;

Come detto più sopra, non sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiara-zione MUD le imprese di costruzione che, ad esempio, producono rifiuti non perico-losi appartenenti al gruppo “17” del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione e demolizione.Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti conte-nenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc. Modalità di compilazione, termine di scadenza e destinatario della denunciaLa denuncia MUD deve essere spedita per via telematica, tramite il sito www.mudtele-matico.it, alla Camera di Commercio, Indu-stria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, entro il 30 aprile 2015.Fatta eccezione per i soggetti che possono presentare la Comunicazione Semplificata, non è più possibile presentare il MUD in formato cartaceo.Il file della dichiarazione può essere pro-dotto con il software messo a disposizione gratuitamente da Unioncamere, la società di servizi delle Camere di Commercio, su diversi siti internet (www.unioncamere.it – www.ecocerved.it – www.infocamere.it) o utilizzando altri software, purché gli stessi siano conformi alle specifiche di cui all’Alle-gato 4 del DPCM 17/12/2014.Per trasmettere telematicamente il MUD i soggetti dichiaranti devono essere in pos-sesso di un dispositivo contenente un certi-ficato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio. MUD semplificatoIn alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il MUD su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione “Se-zione rifiuti semplificata”, le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:■ sono produttrici di non più di 7 rifiuti,■ i rifiuti sono stati prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione,■ per ogni rifiuto prodotto non sono stati utilizzati più di tre trasportatori e più di tre destinatari.Si ricorda che l’elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto va compilato solo se il produttore ha effettuato il trasporto del rifiuto utilizzando un soggetto diverso dal destinatario.Sul sito di Ecocerved (www.ecocerved.it), nell’area “Link utili - MUD semplificato” è pos-sibile utilizzare, previa registrazione gratuita, una procedura software che consente di

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inserire i dati da indicare nella dichiarazione semplificata. Al termine dell’inserimento dei dati la procedura ne verifica la correttezza, segnalando eventuali anomalie, e stampa il modello che può essere trasmesso alla CCIAA. La comunicazioni semplificata deve essere spedita alla CCIAA competente per territorio all’interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi del-la dichiarazione come da schema riportato nell’Allegato 6 al DPCM 17/12/2014.La presentazione alla CCIAA deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di rac-comandata senza avviso di ricevimento. Non è infatti più consentita la consegna a mano. Ogni plico deve contenere la relativa attesta-zione di versamento dei diritti di segreteria.Anche in questo caso, la Camera di Com-mercio competente è quella della provincia nel cui territorio ha sede l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce.

Diritti di segreteriaPer l’invio telematico è ammesso il pagamen-to del diritto di segreteria, di importo pari a 10 euro, tramite carta di credito o Telemaco Pay sul sito www.mudtelematico.it.Nel caso di invio cartaceo della dichiarazione semplificata (come detto, solo per piccoli pro-duttori di rifiuti) il versamento pari a 15 euro sul deve essere effettuato tramite bollettino postale intestato a:Camera di Commercio di BresciaVia Einaudi, 23 – 25121 BresciaC/C POSTALE NR 330258 – indicando nella causale di versamento il codice fisca-le del dichiarante e la dicitura “DIRITTI DI SEGRETERIA MUD – ANNO 2015″.E’ necessario allegare alla dichiarazione MUD l’attestazione di versamento.E’ anche possibile pagare il diritto di segre-teria tramite bonifico bancario allaUNIPOL Banca Spa – Ag. Brescia Via XX Settembre, 42/46Codice IBAN: IT20M0312711202000012000002.Nella causale è necessario indicare la de-scrizione DIRITTI SI SEGRETERIA MUD – ANNO 2015 e il codice C2DIR.SEGR.Anche in questo caso è necessario alle-gare alla dichiarazione MUD la copia del bonifico. SanzioniLa mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la san-zione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a 15.500,00 euro.Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (29 giugno 2015) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati

riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 euro.

BENEFICI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - AGGIORNATE LE ISTRUZIONI PER IL MODELLO F24Con la risoluzione n. 133/E/2002, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6740, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’agevolazione sul gasolio per uso autotrazione nel settore del trasporto.A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 1/2012 al regolamento che disciplina l’a-gevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiesto l’aggiornamento delle modalità di compilazione del codice tributo 6740.La risoluzione n. 39/E/2015 stabilisce le nuo-ve istruzioni di compilazione del modello F24, con efficacia a decorrere dal 25 aprile 2015:- nel campo “rateazione/regione/prov/mese-rif” è indicato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il trimestre solare di riferimento e “RR” indica l’anno di consumo di gasolio di riferimento (esempio 0315, individua il periodo luglio-settembre 2015);- nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di presentazione della dichiarazione di riferimento, nel formato “AAAA”.

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA BONIFICA DEI PUNTI VENDITA CARBURANTIÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2015, n. 68 il decreto del mi-nistero dell’Ambiente 12 febbraio 2015, n. 31, con il quale sono stati individuati criteri e modalità semplificate per le bonifiche dei punti vendita carburanti con superficie non superiore a 5000 metri quadrati.Il provvedimento, tra l’altro, stabilisce par-ticolari criteri per l’attuazione delle misure di prevenzione, di messa in sicurezza d’e-mergenza e bonifica, nonché specifiche modalità per la caratterizzazione delle aree interessate.Si ritiene che tale regime semplificato si pos-sa applicare anche ai punti di distribuzione carburanti aziendali, se rispettano i limiti e

i requisiti previsti nel decreto.Di seguito uno schema riassuntivo dei prin-cipali contenuti del provvedimento.

A chi si applicaPunti vendita carburanti: porzione di terri-torio di estensione non superiore a 5000 metri quadrati, interessata dal sedime o dalle pertinenze di un impianto di distribu-zione carburanti, intesa nelle diverse ma-trici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti, anche destinate alla commercializzazione di altri prodotti e agli interventi di ordinaria manutenzione e riparazione dei veicoli a motore. Il regime speciale si applica anche alle istruttorie avviate ma non concluse alla data del 07 aprile 2015, nonché ai casi di dismissione di punti vendita stessi. QuandoIn presenza di una situazione di inquina-mento possibile o in atto. ComeVanno individuate le misure e gli interventi necessari per prevenire, impedire ed elimi-nare la diffusione di sostanze inquinanti al suolo e alle acque sotterranee non contami-nate. A tal fine sono stabiliti criteri semplifi-cati per la caratterizzazione in ragione delle dimensioni ridotte delle aree interessate (es. numero ridotto di perforazioni e parametri da ricercare).Nel caso di superamento dei valori (anche per un solo parametro) delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) il soggetto responsabile, il proprietario o il gestore del sito devono darne comunicazione al co-mune, provincia e regione territorialmente competente con l’indicazione delle misure di prevenzione o messa in sicurezza d’e-mergenza. Ipotesi A:Gli interventi adottati riportano i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC: il soggetto responsabile, il proprietario o il gestore del sito aggiornano la comunica-zione entro 60 giorni, corredandola di una relazione tecnica e una autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antece-dente il superamento. La Provincia e l’ARPA hanno 60 giorni di tempo per effettuare i controlli e le verifiche. La comunicazione conclude il procedimento. Ipotesi B:Gli interventi adottati non riportano i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC: devono essere effettuati in alternativa interventi di bonifica o messa in sicurezza. Si dovrà quindi presentare un progetto unico che l’Autorità competente valuterà entro 60 giorni.

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VARIE

AL VIA IL CONTO TERMICO 2015Dalle ore 09:00 del 20 maggio 2015 alle ore 21:00 del 19 luglio 2015 saranno aperti i Registri cui devono essere iscritti, ai fini dell’accesso agli incentivi del Conto Ter-mico di cui al D.M. 28 dicembre 2012, gli interventi di:• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatiz-zazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aero-termica, geotermica o idrotermica;• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento di serre esistenti e di fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa.I nuovi impianti devono avere una potenza termica nominale complessiva, con riferi-mento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, maggiore di 500 kW e inferiore o uguale a 1000 kW.L’accesso ai due Registri è regolamentato dal Bando emanato dal GSE: un registro è riservato agli interventi realizzati dalla Pubblica Amministrazione (cui sono desti-nati incentivi per totali 6,93 milioni di euro di spesa cumulata annua), l’altro agli interventi realizzati dai soggetti privati (cui vanno 22,29 milioni di euro di spesa cumulata annua).L’incentivo annuo per gli interventi sopra riportati è proporzionale alla produzione di energia termica stimata in un anno per lo specifico impianto, ed è corrisposto in rate annuali costanti, per complessivi 5 anni.La quantificazione dell’incentivo è effettuata attraverso le formule e le Tabelle di cui al punto 2 “Calcolo dell’incentivo” del D.M. 28 dicembre 2012, e dipende da diversi fattori quali, ad esempio, il coefficiente di pre-stazione dell’impianto, la potenza termica nominale, la zona climatica, ecc..La richiesta di iscrizione ai Registri, a pena di esclusione, deve essere trasmessa esclu-sivamente per via telematica, nel periodo di apertura dei Registri, mediante l’applicativo informatico Portaltermicoaccessibile tutti i giorni del periodo di apertura dei Registri, 24 ore su 24, ad eccezione dei giorni di apertura e di chiusura (https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/).L’applicativo informatico dà la possibilità al Soggetto responsabile, ovvero al soggetto che ha diritto all’incentivo, di verificare i dati/documenti già inseriti e, nel caso risul-tassero inesatti o incompleti, di annullare, esclusivamente durante il predetto periodo, la richiesta di iscrizione già inviata e di ripre-sentarne una nuova, in sostituzione.Entro 60 giorni dalla data di chiusura dei Registri, il GSE pubblicherà sul suo sito le graduatorie di accesso agli incentivi, formate sulla base dei dati dichiarati dai

Soggetti responsabili applicando, in ordine gerarchico, i seguenti criteri di priorità:1. minor potenza degli impianti;2. anteriorità del titolo autorizzativo/abilitativo;3. precedenza della data della richiesta di iscrizione al Registro.Nel caso in cui la disponibilità di risorse per l’ultimo intervento ammissibile sia minore di quella residua, è facoltà del Soggetto responsabile accedere agli incentivi per la quota parte rientrante nel contingente.Per quanto non espressamente previsto nel Bando, valgono le disposizioni del D.M. 28 dicembre 2012 e delle relative Regole applicative, riportati in allegato alla presente nota. Per approfondimenti sul Conto Termico, si rimanda alla nota “E’ in vigore il Conto Energia Termico: previsti 900 milioni annui di incentivi” dell’8 gennaio 2013.

NUOVI PROGETTI APPROVATI PER IL PROGRAMMA 6000 CAMPANILIÈ stato pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 gen-naio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 09/04/2015),recante l’elenco degli interventi

ulteriori interventi nell’ambito del primo programma “6000 Campanili” di cui all’art. 18, comma 9, del D.L. “del fare” 69/2013 (L. 98/2013), che hanno accesso al finan-ziamento. I nuovi interventi sono stati inseriti nella precedente graduatoria.La modalità operativa del fondo prevede la stipula di singole convenzioni tra i Comuni finanziati e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Si ricorda che gli interventi finanziati sono:1) Interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifi-ci pubblici ivi compresi gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche- Adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti - Ristrutturazione e rifunzionalizzazione di edifici pubblici- Nuova costruzione di edifici pubblici2) Realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzio-nali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI - Interventi sulle reti viarie di competenza comunale ivi compresi gli eventuali lavori connessi a sottostanti sottoservizi3) Salvaguardia e messa in sicurezza del territorio - Regimazione idraulica, consolidamento di frane, prevenzione incendi boschivi, bonifi-che ambientali, ecc.

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ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALECOSTRUTTORI EDILI

ANCE INFORMAIn questa rubrica vengono segnalati i do-cumenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance.Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un appro-fondimento degli argomenti trattati.

Newsletter del 8/5/2015

Giovani Ance: vince chi è capace di cambiare

Fiscalità: case per l’affitto: le istruzioni per lo sconto del 20%

Fatturazione elettronica tra pri-vati: i contenuti dello schema di decreto

Mercato privato: consumo del suolo, il quadro delle normative regionali

Albo gestori ambientali: chiari-menti sul possesso dei veicoli

Case popolari: al via 470 milioni per il recupero

Edilizia e città: il punto sull’attua-zione delle nuove norme

Centro studi: abitazioni: oltre la metà del patrimonio ha più di 40 anni

Opere pubbliche: acquisti dei Comuni non capoluogo, l’Anac dà il via alla consultazione

Lavoro: oscillazione per pre-venzione, nuove percentuali di sconto

Lavoro: automaticità delle pre-stazioni solo per i subordinati

Nuovi ammortizzatori sociali: dall’Inps le istruzioni sulla Naspi

Fondo Ue per gli investimenti strategici: il parere del Senato Delega fiscale: in Parlamento i nuovi decreti attuativi

Riorganizzazione della PA: primo via libera del Senato

Manovra di bilancio: i “collegati” all’esame del Parlamento

Newsletter del 30/4/2015

La carica dei 5000 cantieri: ok del Governo al Piano dell’Ance

Fiscalità: estensione del “reverse charge”, troppe le difficoltà di applicazione

Riacquisto “prima casa”: le rego-le del credito d’imposta

Bonus recupero edilizio: sì all’ap-plicabilità a più interventi

Progettazione: il punto sulle nuo-ve linee guida dell’Anac

Trasformazioni urbane e con-tributo straordinario: i criteri operativi

Sistri: definite le modalità di can-cellazione dal sistema

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notiziarioCOLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILIDI BRESCIA E PROVINCIA

ANCE BRESCIA