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LE NOVITÀ DEL 2016 PER I TRIBUTI LOCALI Bologna - 26 maggio 2016 Giuseppe Debenedetto

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LE NOVITÀ DEL 2016 PER I TRIBUTI LOCALI

Bologna - 26 maggio 2016

Giuseppe Debenedetto

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TASI L’ABOLIZIONE DEL TRIBUTO PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E

L’ESONERO PER GLI INQUILINI • La novità più rilevante della legge di stabilità 2016 è il ritorno all’esenzione per le abitazioni principali • Infatti il comma 14 LS 2016 introduce l’esenzione dell’abitazione principale dall’IMU e dalla Tasi, comprese le abitazioni degli inquilini, ad eccezione tuttavia delle case di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9) che continueranno a pagare. • E’ previsto inoltre un adattamento delle disposizioni concernenti la TASI, operando i necessari interventi nella legge n. 147 del 2013 (c. 639 e c. 669), istitutiva del tributo, al fine di eliminare dal campo di applicazione della TASI l’imposizione, sia nel caso in cui l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell’ipotesi in cui è l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. • Si ricorda che in precedenza (2014-2015) l’abitazione occupata dall’inquilino non poteva considerarsi abitazione principale, per cui si pagava la Tasi con l’aliquota ordinaria prevista per gli «altri fabbricati» (con suddivisione tra occupante e proprietario nella quota stabilita dal Comune)

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TASI LA RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER I “FABBRICATI-MERCE”

• Il comma 14 LS 2016 prevede un regime Tasi di favore per i cd. “beni merce”, vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ossia l’applicazione di un’aliquota Tasi ridotta pari allo 0,1% e viene inoltre riconosciuta ai comuni la facoltà di aumentare la suddetta aliquota sino allo 0,25 per cento, ovvero di ridurla fino all’azzeramento. • Si tratta di una norma a regime, mentre per il 2016 occorre considerare la sospensione degli aumenti disposti dalla stessa LS 2016 • Che succede se il Comune ha deliberato nel 2015 un’aliquota superiore al 2,5 per mille? • 1) nel 2016 si applica l’aliquota dell’1 per mille perché la nuova disposizione neutralizza l’efficacia della vecchia delibera; • 2) nel 2016 si applica l’aliquota del 2,5 per mille (riduzione automatica ex lege) indipendentemente dal fatto che il Comune provveda a modificare al ribasso, nel 2016, l’aliquota deliberata per l’anno prima • Per risolvere il problema è opportuno adottare una delibera «ricognitiva» (ad es. confermando il 2,5 per mille). • Si ricorda che i fabbricati-merce sono esenti da IMU

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TASI

LA RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO TRA POSSESSORE E OCCUPANTE

•  Il comma 14 LS 2016 prevede che il versamento della TASI, nel caso in

cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è effettuato dal possessore nella misura stabilita dal comune nel regolamento dell’anno 2015.

•  E’ stabilito, inoltre, che in caso di assenza di indicazione della predetta misura nel regolamento del 2015 ovvero nell’ipotesi di assenza totale di delibera anche per l’anno 2014, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90%.

•  Pertanto, se la Tasi dovuta dal detentore (non possessore) di abitazione principale è stata esentata, altrettanto non può dirsi per la quota a carico del possessore.

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TASI

LA FACOLTÀ PER I COMUNI DI MANTENERE LA MAGGIORAZIONE NEL 2016

•  Il comma 28 LS 2016 mantiene ferma la possibilità per i comuni, per il

2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l’aliquota TASI per gli immobili non esenti.

•  Con le modifiche introdotte dal Senato si elimina la condizione secondo la quale tale aumento doveva essere stato deliberato, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 e nel rispetto dei vincoli posti dalla legge di stabilità 2014.

•  Viene richiesta tuttavia una espressa delibera del Consiglio comunale. ATTENZIONE: la norma consente di «mantenere» lo 0,8 già applicato nel

2015, quindi non è possibile applicare la maggiorazione a casi non contemplati nel 2015: ad esempio, se il Comune ha usato tutto lo 0,8 per le abitazioni principali, non è più confermabile nel 2016 (perché limitata «agli immobili non esentati») né è possibile spostarla su altre fattispecie non previste nel 2015

È consigliabile l’adozione di una delibera «ricognitiva»

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IMU TERRENI AGRICOLI - ESENZIONE PARZIALE

• Con i commi 10 e 13 LS 2016 viene completamente ridisciplinata la tassazione dei terreni agricoli ai fini IMU. In particolare dal 2016 sono esonerati i terreni agricoli: • posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione; • ubicati nelle isole minori, già contemplati nell’art. 1, comma 1, lett. a-bis), del D. L. n. 4 del 2015; al riguardo occorre considerare l’integrazione prevista dal comma 238 della legge di stabilità (Isola del lago d’Iseo); • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, già esenti in virtù dell’art. 1/4 DL 4/2015. • Le modifiche apportate all’art. 13 del D.L. 201/2011 devono essere lette in combinato disposto con l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli e con il ripristino del criterio contenuto nella circolare n. 9/1993. Inoltre vengono eliminate le disposizioni che riservano ai CD e agli IAP un particolare trattamento di favore nella determinazione dell’IMU, vale a dire il moltiplicatore ridotto e la cosiddetta franchigia (riduzioni a scaglioni). • Ricordiamo che i terreni agricoli sono fuori dal campo di imposizione della TASI.

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IMU: TERRENI AGRICOLI 2013

•  Di fatto per i terreni agricoli abbiamo avuto nel 2013 un regime di esonero non omogeneo tra acconto e saldo, quest’ultimo limitato ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP

IMU: TERRENI AGRICOLI 2014 •  RIDUZIONE MOLTIPLICATORE: si allarga la forbice tra i terreni agricoli

dei coltivatori diretti e degli IAP (il cui moltiplicatore scende a 75 dal 2014) e tutti gli altri terreni, il cui moltiplicatore resta a 135

•  IMU terreni agricoli montani: è prevista l’adozione di un nuovo DM che individui i comuni ricadenti in aree montane o di collina, ai quali applicare l’esonero già a partire dal 2014 (art. 22/2° D.L. 66/2014, conv. L. 89/2014); maggiore gettito annuo non inferiore a 350 milioni

•  IMU terreni agricoli gravati da usi civici: introdotta l’esenzione dall'IMU per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadono in zone montane o di collina (L. 89/2014 art. 22/2°); si tratta di circa 2.000 proprietà collettive, con superfici ad uso agricolo indivise di circa 600.000 ettari, dei quali circa 502.000 ettari in territori di montagna; un Dm Interno stabilirà le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei Comuni nei quali ricadono i terreni a proprietà collettiva (non situati nelle zone montane e di collina) esentati. (à)

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IMU: TERRENI AGRICOLI CON “USI CIVICI”

•  La norma parla di “terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile” (L. 89/2014 art. 22/2°);

•  DM 29 luglio 2014 stabilisce le modalità di trasmissione dei dati, da inviare entro il 15/9/2014

•  Problematiche riscontrate: codice fiscale (solo 11 caratteri), manca il campo di denominazione dell’ente collettivo (in assenza del codice fiscale), ecc.

•  Questione soggettività passiva: ente collettivo o assegnatario del terreno? Situazione diversificata: diritto civico in capo alla generalità dei cittadini (es. università agrarie) oppure a specifici gruppi di persone (es. partecipanze agrarie)

•  MEF nota dell’8/9/2014: chiarisce che l’obbligo di trasmettere i dati riguarda tutti i comuni, anche i 6.000 montani previsti dalla circ. 9/93 (che invece non avrebbero dovuto fare nulla perché esenti)

•  IFEL nota del 9/9/2014: contesta la posizione del MEF (il Dm 29/7/2014 non può imporre un termine perentorio in quanto non previsto dalla legge) e chiede di modificare i campi relativi ai dati da trasmettere

•  MEF comunicato del 19/9/2014: possibile trasmettere i dati fino al 23/9/2014; nel frattempo i campi del codice fiscale sono diventati 16 ed è stato inserito un apposito campo per le proprietà collettive prive di codice fiscale

•  Il MEF ha comunque tenuto in considerazione tutte le certificazioni inviate dai Comuni entro il 30/6/2015

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IMU: TERRENI AGRICOLI 2014

•  DM 28/11/2014 (pubblicato in GU il 6/12/2014) •  Introduce il criterio dell’altitudine della sede municipale (non del terreno):

esenzione sopra i 601 mt. e nella fascia 281-600 mt. solo se posseduti e condotti da CD e IAP

•  Criterio irrazionale à impugnazione del DM al TAR Lazio (10 ricorsi) •  Tar del Lazio, con decreto presidenziale n. 6651/2014 sospende l’efficacia

del D.M. 28.11.2014 eccependo l’irragionevolezza dell’imposizione in quanto non legata all’effettiva natura e posizione del bene, ravvisando diverse violazioni procedurali a danno degli enti locali e dei contribuenti (fissata udienza CC al 21/1/2015)

•  il D.L. 4/2015 rivede le regole applicabili e rinvia il pagamento al 10/2/2015, prevedendo una clausola di salvaguardia che permette al contribuente di non corrispondere l’Imu 2014 anche se il proprio terreno è soggetto ad imposizione in base ai nuovi criteri in vigore dal 2015.

•  Nel frattempo il termine del 16/12/2014 per il pagamento dell’IMU 2014 è stato rinviato al 26/1/2015 (DL 185/2014, LS 2015)

•  Non applicabili sanzioni ed interessi nel caso di versamento effettuato entro il 31/3/2015 ( DL 4/2015)

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IMU: TERRENI AGRICOLI 2015

DL 4/2015 (L. 34/2015): esenti à •  i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, ubicati nei Comuni

classificati come totalmente montani, indicati nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT (forma di esenzione oggettiva);

•  i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da CD e IAP, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, indicati nell’elenco predisposto dall’ISTAT;

•  i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori (forma di esenzione oggettiva).

•  i terreni ad “immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile”, a prescindere dalla loro ubicazione.

•  Per i terreni concessi in comodato o in affitto a CD e IAP, l’esonero dall’IMU scatta solo se il soggetto che concede i terreni in affitto o in comodato a CD o IAP, iscritti alla previdenza agricola, è anch’esso un CD o IAP, iscritto alla previdenza agricola (MEF ris. n. 2/DF del 3/2/2015)

•  Detrazione di 200 euro per terreni agricoli ubicati nei Comuni di cui all’Allegato 0A, posseduti e condotti da CD e IAP (terreni di “collina svantaggiata” - Comuni in precedenza esenti, in quanto inclusi nella C.M. n. 9/E/1993 e che, nella classificazione ISTAT risultano totalmente assoggettati all’IMU in quanto né montani, né parzialmente montani)

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IMU: TERRENI AGRICOLI 2015

•  Dubbi applicativi sulla detrazione di 200 euro •  IFEL nota del 20.5.2015: detrazione “fissa” di 200 euro, prescindendo sia

dal numero dei terreni posseduti sia dalle quote di possesso (in tal senso si esprime anche ANCI Emilia Romagna con nota del 10/6/2015)

•  MEF Faq 28/5/2015: la detrazione di 200 euro si suddivide sulla base dei principi della circolare 3/DF del 2012, tenendo conto del valore dei terreni posseduti nei vari comuni, del periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e delle quote di possesso

•  La tesi ministeriale risolve solo casi semplici ma non chiarisce quale detrazione applicare se lo stesso soggetto è proprietario di alcuni terreni e comproprietario di altri con quote di possesso differenti.

•  IMU terreni agricoli prima rata 2015: per i terreni non esenti si applicano le regole ordinarie (base imponibile a scaglioni) e il versamento va effettuato entro il 30 ottobre 2015 (art. 8 c. 13-bis DL 78/15 - L. 125/15)

•  TAR Lazio con due sentenze non definitive del 3/8/2015 chiede all’Istat e ad altri uffici centrali di chiarire con quali modalità è stata redatta la classificazione dei comuni al quale rinvia il DL 4/2015 (elenco suscettibile di essere modificato periodicamente, avente natura provvedimentale)

•  TAR Lazio udienza di merito fissata al 4/11/2015 à rimessione alla Corte Costituzionale (ord. 14156 del 16/12/2015 in TN 24/2015)

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IMU: TERRENI AGRICOLI (LS 2016) (Riepilogando)

•  abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’art. 1 del D.L. 4/2015 (à al vaglio della Consulta);

•  ai fini dell’esonero si applicano i criteri individuati dalla circolare n. 9/1993 (si torna alle origini!);

•  sono altresì esenti: •  1) i terreni posseduti e condotti da CD e IAP, indipendentemente dalla loro

ubicazione; •  2) i terreni ubicati nelle isole minori; •  3) i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà

collettiva indivisibile e inusucapibile

•  Risposte MEF Telefisco 2016

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IMU: TERRENI AGRICOLI (LS 2016) (Riepilogando)

•  Iap e Cd (coefficiente 75): tutti i terreni posseduti sono esenti, indipendentemente dalla loro ubicazione

•  Altri soggetti (coefficiente 135): continuano a pagare l’Imu ad eccezione dei terreni montani (indicati nella circolare 9/93) o ubicati nelle isole minori ovvero a proprietà collettiva

•  Problema per le società, che non sono iscritte alla previdenza agricola (giurisprudenza di merito ritiene che le agevolazioni siano limitate alle persone fisiche: CTP Modena n. 165/2016, n. 271/2016)

•  Risposte MEF Telefisco 2016: sono valide per il 2016 le istruzioni emanate con la circolare n. 3/DF/2012 à società di persone

•  Per quanto concerne, poi, la conferma della validità dei criteri contenuti nella circolare 3/DF del 2012 in materia di agevolazioni per i terreni agricoli, ai fini dell’individuazione dei terreni esenti da imposta, facendo riferimento esclusivamente all’esempio riportato nel quesito che riguarda i terreni posseduti da un coltivatore diretto e affittati a una società semplice di cui il proprietario è socio, si conferma che tale interpretazione rimane valida per il 2016 ai suddetti fini. Non è però escluso che sulla base della nuova normativa possano essere aggiunte ulteriori istruzioni.

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IMU: TERRENI INCOLTI E ORTICELLI RISPOSTA QUESTION TIME DEL 4/5/2016

•  I terreni incolti e gli orti devono essere considerati anch'essi nel novero dei terreni «agricoli», con la conseguenza che anche tali immobili sono esclusi dall'applicazione dell'IMU nei termini declinati ai sensi del suddetto comma 13 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015”.

•  Conclusione limitata alle esenzioni previste dalla legge di stabilità 2016 (territori montani, isole minori, inusucapibili)?

•  La risposta non è del tutto chiara perché richiama la sentenza di Cassazione n. 7369/2012, secondo cui l’esonero riguarda tutti i terreni agricoli, indipendentemente dalla loro coltivazione. Per il Mef la pronuncia, pur essendo relativa all'ICI, può ritenersi applicabile anche in materia di IMU. Tuttavia l’attuale normativa estende l’applicabilità dell’Imu a tutti gli immobili (legge n. 44/2012), diversamente dall’Ici invece limitata alle tre fattispecie (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli).

•  Probabilmente il richiamo alla Cassazione n. 7369/2012 è finalizzato a ribadire la precedente posizione del Mef in ordine all’esonero dei terreni incolti ubicati nei comuni montani.

•  In ogni caso si ritiene che la risposta alla question time sia limitata ai soli terreni incolti montani e non si estende anche a quelli di pianura (che continuano a pagare l’IMU)

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IMU-TASI RIDUZIONE «COMODATI»

• Il comma 10 elimina la disposizione (contenuta nell’art. 13/2 DL 201/2011) in base alla quale i comuni avrebbero potuto considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, purché in presenza di determinati limiti di rendita catastale e di ISEE. Ciò comporta inevitabilmente l’impossibilità per i comuni di percorrere la strada regolamentare per disporre l’assimilazione, nonché l’inefficacia delle disposizioni regolamentari che l’abbiano già disciplinata.

• Lo stesso comma 10 introduce dal 2016 la riduzione del 50% della base imponibile IMU (in luogo dell’originaria esenzione) per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato. Al contempo viene esteso detto beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso). (nuova lett. 0a comma 3 art. 13 DL 201/2011)

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IMU-TASI RIDUZIONE «COMODATI»

• La norma pone diverse questioni interpretative: • 1) concetto di «immobile» (se limitato alle unità abitative oppure riferito a qualsiasi immobile) • 2) il problema delle pertinenze: è applicabile la riduzione? A tutte o solo a tre (limiti Abp)? • 3) i rapporti tra le delibere comunali adottate in precedenza e gli attuali vincoli nazionali • 4) la posizione del comodatario • 5) la possibilità di cumulare le riduzioni in caso di comodato di immobile storico ed artistico • 6) la registrazione del comodato (distinzione tra scritto e verbale); è possibile il ravvedimento? • 7) la dichiarazione Imu

• MEF risposte a Telefisco 2016, nota del 29/1/2016, ris. n. 1/DF del 17/2/2016, nota del 8/4/2016 • Necessità di adottare una norma di interpretazione autentica

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IMU-TASI RIDUZIONE «COMODATI»

• Concetto di «immobile»: norma di favore nell’ambito del regime delle agevolazioni per gli immobili ad uso abitativo, pertanto laddove la norma richiama in maniera generica l’immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo (MEF Telefisco e ris. n. 1/DF del 17/2/2016). • Pertinenze: nei limiti comunque fissati dall’art. 13/2 del D.L. 201/11, cioè nella misura massima di un C/2, un C/6 e un C/7 (ris. n. 1/DF/2016). • Rapporti con le delibere comunali: non è più possibile prevedere l’assimilazione all’abitazione principale per i comodati; possibilità di stabilire un’aliquota agevolata non inferiore al 4,6 per mille (ris. n. 1/DF del 17/2/2016). • Comodatario: deve risiedere nello stesso comune del comodante; potrebbe anche essere proprietario di diversi immobili in Italia ma usufruirebbe comunque della riduzione d’imposta. • Cumulo riduzione in caso di immobile storico concesso in comodato = 25% della base imponibile (MEF Telefisco 2016).

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IMU-TASI RIDUZIONE «COMODATI»

• Registrazione del contratto di comodato: distinzione tra contratto «verbale» e «scritto», termine di registrazione 20 gg., regola del mese intero in caso di possesso per almeno 15 giorni, quindi in caso di contratto scritto registrazione entro il 5/2/2016, mentre in caso di contratto «verbale» la registrazione va effettuata entro il 1/3/2016 ex art. 3/2 L. 212/2000 (nota MEF del 29/1/2016); • Per la registrazione del contratto di comodato verbale va utilizzato il modello 69; ai fini della decorrenza dell’agevolazione occorre avere riguardo alla data di conclusione del contratto, scritto o verbale (MEF ris. n. 1/DF del 17/2/2016), così avallando la possibilità di registrazione tardiva con ravvedimento. (si veda anche la nota Mef dell’8/4/2016) • Dichiarazione: non prevista a pena di decadenza dell’agevolazione (quindi non ha valore costitutivo); da presentare entro il 30/6/2017; utilizzare il campo “annotazioni” indicando che l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla norma agevolativa (in tal senso si veda la risposta del Governo alla question time del 21/1/2016).

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IMU-TASI RIDUZIONE «COMODATI»

• ALCUNI ESEMPI • Contribuente proprietario dell’abitazione in cui risiede, di un’altra abitazione (che intende dare in comodato alla madre) e di un terreno agricolo, tutti nello stesso Comune: l’agevolazione spetta perché la limitazione vale solo per le unità immobiliari destinate ad abitazione • Due coniugi possiedono in comproprietà al 50% un immobile che viene concesso in comodato al figlio e il marito possiede un altro immobile ad uso abitativo in un comune diverso da quello del primo immobile: l’agevolazione si applica solo con riferimento alla quota di possesso della moglie (Mef) • Immobile in comproprietà fra coniugi concesso in comodati ai genitori di uno di essi: agevolazione spetta al solo comproprietario per il quale è rispettato il vincolo di parentela richiesto dalla norma, in ragione della quota di possesso (Mef) • Immobile concesso in comodato a figlio da parte di un soggetto che ha anche la nuda proprietà di un’altra abitazione: l’agevolazione spetta perché la nozione di «possesso» è quella rilevante ai fini della soggettività passiva Imu, e tale non è la nuda proprietà

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IMU-TASI RIDUZIONE «COMODATI»

• ALCUNI ESEMPI • Due coniugi possiedono entrambi immobili di categoria A/4 e vivono nella casa del marito (possesso al 100%); la moglie dà in comodato al figlio un immobile da lei posseduto al 100%: può fruire dell’agevolazione? SI, sempreché la madre abbia la residenza nello stesso comune di ubicazione dell’immobile e vengano rispettate le altre condizioni (registrazione contratto comodato, ecc.) • Contribuente proprietario di due abitazioni nello stesso comune: una destinata ad abitazione principale e una data in uso gratuito alla figlia, che la utilizza come abitazione principale. La figlia è a sua volta proprietaria di un altro immobile dato in locazione. L’agevolazione scatta comunque perché la norma guarda la situazione patrimoniale del proprietario-comodate, mentre per l’utilizzatore dell’immobile viene posta come unica condizione quella di risiedere nello stesso Comune. • Possesso, oltre alla sola unità immobiliare ad uso abitativo che deve essere concessa in comodato, di un immobile ad uso abitativo definito come rurale ad uso strumentale: l’agevolazione spetta perché il legislatore lo considera strumentale (Mef ris. 1/DF/2016)

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IMU-TASI I FABBRICATI CON MACCHINARI «IMBULLONATI»

• I commi da 21 a 24 riguardano i cosiddetti “imbullonati” (“macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”), che vengono esclusi dall’ambito della valutazione catastale, alla quale rimangono, invece, soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l’utilità dell’unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolto. • Viene pertanto introdotta la disciplina della determinazione della rendita catastale degli immobili classificati nei gruppi “D” ed “E” e del contributo da corrispondere ai comuni per compensare la perdita di gettito derivante dall’applicazione delle nuove regole di accatastamento di detti immobili. • Si evidenzia che le norme sugli imbullonati non hanno ricadute sul contenzioso pendente, poiché i criteri non sono retroattivi ma valgono dal 1° gennaio 2016. • Per gli anni precedenti continua ad applicarsi il comma 244 della L. 190/14 che rinvia alla circ.n. 6/2012 dell’Ag.Entrate («circolare normativizzata»: cfr. Cass. 3618 del 24/2/2016, che critica il predetto comma 244)

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IMU-TASI I FABBRICATI CON MACCHINARI «IMBULLONATI»

LA PROCEDURA • A partire dal 2016 gli intestatari catastali degli immobili con macchinari «imbullonati» possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale • Per l’anno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016 se gli atti di aggiornamento sono presentati entro il 15 giugno 2016 (si tratta di una deroga alla regola che fotografa la situazione catastale esistente al primo gennaio dell’anno di imposizione) • Per gli atti presentati dopo il 15/6/2016 la rideterminazione sarà efficace dall’anno successivo (ad es. atto presentato il 15/7/2016, nuova rendita applicabile dal 2017) • Entro il 30/9/2016 l'Agenzia delle entrate comunica al MEF i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; • Il MEF emana entro il 31/10/2016 il decreto per ripartire il contributo annuo ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per il 2016. • Per gli anni successivi il contributo annuo è ripartito con decreto del MEF da emanare entro il 30/6/2017, sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate entro il 31/3/2017

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IMU-TASI I FABBRICATI CON MACCHINARI «IMBULLONATI»

• Agenzia delle Entrate circ. n. 2/E dell’1/2/2016 ß lettura estensiva • Adeguata la procedura Docfa (nuova versione 4.00.3) • Componenti dell’unità immobiliare: 1) suolo; 2) costruzioni; 3) elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità; 4) macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo • Solo le componenti di cui al punto 4) sono da escludere dalla stima • Centrali di produzione di energia e stazioni elettriche: caldaie, turbine, generatori, alternatori, inverter, pannelli fotovoltaici (ad eccezione di quelli integrati nella struttura: copertura o pareti), ecc. • gli impianti relativi alle centrali eoliche e fotovoltaiche non devono più essere valorizzati nella rendita castale. (à per strutture TLC dlgs 33/2016) • Industrie manifatturiere: motori elettrici, carriponte, gru, apparecchiature, altoforni, impianti trattamento acque, ecc. • Impianti di risalita: funi, carrelli, sospensioni, cabine, motori (rimangono comprese nella stima solo il suolo e le stazioni monte/valle) • Parchi divertimento: strutture che integrano parti mobili

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IMU-TASI I FABBRICATI CON MACCHINARI «IMBULLONATI»

Problemi di stima • La riduzione di rendita per i D/1 e D/7 è stimata in circa 766 milioni di euro, ai quali sono aggiunti ulteriori 95 milioni di euro di riduzioni per le altre categorie D. Il mancato gettito per i Comuni viene stimato in 155 milioni annuali. • Per il 2016 il contributo di 155 milioni sarà ripartito sulla base delle variazioni di rendita presentate entro il 15/6/2016 • “A decorrere dall’anno 2017” il contributo annuo di 155 milioni di euro è invece ripartito con decreto da emanarsi entro il 30/6/2017 sulla base delle variazioni complessivamente proposte nel corso del 2016, che saranno comunicate dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’economia entro il 31/3/2017. • Quindi, sembra potersi affermare che il contributo annuo sarà ripartito tra i Comuni esclusivamente sulla base delle modifiche di rendita richieste nel corso del 2016, restando ininfluenti quelle presentate dal 2017 in poi.

Imbullonati e controversie catastali • Da giugno 2016 le sentenze sulle materie catastali sono immediatamente esecutive, per cui se la CTP annulla la rettifica operata dall’Agenzia delle entrate il contribuente è legittimato fin da subito a pagare l’Imu sulla base di quanto statuito in sentenza, a differenza del passato, quando il contribuente era tenuto a pagare sulla base della rendita impugnata, fino al passaggio in giudicato della sentenza.

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IMU-TASI LA RIDUZIONE PER GLI IMMOBILI A CANONE CONCORDATO

• I commi 53 e 54 prevedono che gli immobili locati con contratti a canone concordato (di cui alla legge n. 431 del 1998) beneficino, con riferimento a Imu e Tasi, di una riduzione al 75 per cento delle imposte determinate applicando l'aliquota stabilita dal comune. • In particolare, viene aggiunto il comma 6-bis dopo il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, in ordine all’IMU. Inoltre il comma 54 interviene sull'articolo 1, comma 678, della legge n. 147 del 2013 (disposizione riguardante la TASI), aggiungendo alla fine del medesimo un periodo in base al quale per gli immobili a canone concordato "l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, è ridotta al 75%". Tuttavia si evidenzia che il comma 678 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale, ovvero una tipologia immobiliare che non sembra poter essere oggetto di canone concordato. • Si applica solo ai comuni ad alta densità abitativa? NO • Quale aliquota prendo per applicare la riduzione? quella «specifica» deliberata dal Comune oppure quella che il Comune ha stabilito per gli immobili locati o, se manca anche questa, l’aliquota “ordinaria” prevista dal Comune per i casi residuali.

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IMU-TASI L’ESONERO PER GLI IMMOBILI DI COOPERATIVE INDIVISE DESTINATE

A STUDENTI UNIVERSITARI SOCI ASSEGNATARI • Il comma 15 prevede l’esonero per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica. • La disposizione è a sostegno degli studenti universitari

IL NUOVO TERMINE DI TRASMISSIONE AL MEF DELLE DELIBERE • I commi 10 e 14 stabiliscono la perentorietà del termine di trasmissione delle delibere Imu e Tasi da parte dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale, anticipando al 14 ottobre il termine attualmente previsto al 21 ottobre per una migliore gestione delle attività di pubblicazione degli atti dei comuni da parte dell’Amministrazione, attesa la frequente proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione. • Il comma 708 chiarisce che il termine fissato al 10 settembre 2014 per l’invio al Mef delle delibere Tasi è applicabile ai soli comuni che non avevano già inviato le delibere entro il 23 maggio 2014, ai fini del versamento dell’acconto 2014.

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IMU-TASI

ALCUNE CRITICITÀ PRESENTI NELLA NORMATIVA VIGENTE

•  La definizione di abitazione principale (e fattispecie assimilate): questione di rilievo in virtù della soppressione del prelievo fiscale sull’abitazione principale anche per la TASI

•  L’esonero IMU-TASI per gli enti non commerciali anche alla luce di recenti sentenze sulle scuole paritarie (Cass. 14225-14226 del 8/7/2015) e sui comodati tra enti non commerciali (Cass.25508 del 18/12/2015)

TASI

•  Il tributo nel periodo fallimentare

•  il modello di dichiarazione da adottare

•  il pagamento con bollettino

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IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE •  Dal 2012 si applica l’imposta sull’abitazione principale, con aliquota

agevolata ed un sistema di detrazioni (base e maggiorazione) correlate anche al numero dei figli di età inferiore a 26 anni (anni 2012-2013).

•  Nel 2013 viene disposta l’abolizione della prima e della seconda rata IMU, ad eccezione delle case di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9), fatta comunque salva l’applicazione della c.d. “mini-IMU” (D.L. 133/2013) in caso di aliquota 2013 superiore allo 0,4%.

•  Dal 2014: esonero dell’abitazione principale a regime, ma solo ai fini IMU e non anche ai fini TASI.

•  Definizione di abitazione principale più restrittiva rispetto all’ICI: 1) «dimora» e «residenza anagrafica» devono coesistere; 2) deve trattarsi di «unica unità immobiliare» (ad eccezione dell’unione di fatto ai fini fiscali: apposita annotazione negli atti catastali)

•  La questione dei coniugi residenti in comuni diversi à

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IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE

•  Abitazione principale (art. 13, co. 2, D.L. 201/2011) = “immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”

•  La disposizione attribuisce rilevanza alla convivenza familiare (Cass. 14389 del 15/6/2010)

Orientamento MEF •  Nucleo familiare con residenza in immobili ubicati nello stesso comune:

un solo immobile può essere considerato abitazione principale; nel caso in cui il figlio maggiorenne risiede per conto suo in un altro immobile di proprietà, il genitore proprietario perde solo l'eventuale maggiorazione della detrazione (MEF circ. 3/DF/2012)

•  Nucleo familiare con residenza in immobili ubicati in comuni diversi: è possibile fruire delle agevolazione per abitazione principale per ciascun immobile; in tale ipotesi il rischio di elusione è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative (MEF circ. 3/DF/2012)

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IMU DEFINIZIONE DI “ABITAZIONE PRINCIPALE”

SDOPPIAMENTO DELLA RESIDENZA IN COMUNI DIVERSI

•  MEF FAQ del 20/1/2014: il Ministero ritiene non più utilizzabile il criterio interpretativo tracciato dalla Cassazione in quanto la norma tributaria dispone chiaramente in materia

•  La risposta non è però del tutto convincente in primo luogo perché il caso non è espressamente contemplato dalla norma, che anzi sul punto presenta un’evidente lacuna.

•  Inoltre, a ben vedere, la ratio della norma è quella di arginare il fenomeno elusivo delle doppie residenze dei coniugi in immobili diversi al solo fine di beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge, sconfinando così in un vero e proprio abuso del diritto. Peraltro la disposizione sull’IMU attribuisce comunque rilevanza alla convivenza familiare ed è un elemento che non può essere sottovalutato dal punto di vista interpretativo.

•  Giurisprudenza di merito (formatasi sull’ICI) - CTR Lombardia n. 13/2013 e 309/2014: i benefici legati all’abitazione principale spettano anche se l’immobile è dimora del solo proprietario, mentre la famiglia risiede altrove (contra, CTR Brescia 746/2015 e 3876/2015)

•  Definizione abitazione principale e nucleo familiare: CTR Napoli n. 10685 del 1/12/2015 (TN 3/2016) e CTR Firenze n. 158 del 2/2/2016 (TN 6/2016)

•  Integrazione regolamentare? documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate

•  La questione è difficilmente risolvibile in via interpretativa e andrebbe invece chiarita dal legislatore, anche per non alimentare un inutile contenzioso ma più che altro per evitare applicazioni distorsive in una direzione o nell’altra.

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IMU

FATTISPECIE ASSIMILATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE • La disciplina dell’IMU prevede inoltre l’estensione delle agevolazioni per l’abitazione principale ad altre fattispecie, che in alcuni casi operano automaticamente mentre in altri necessitano di un intervento comunale, in altri ancora si tratta di agevolazioni limitate alla sola detrazione.

ASSIMILAZIONI FACOLTATIVE • ANZIANI e DISABILI LUNGODEGENTI • IMU COMODATI à viene meno dal 2016

ASSIMILAZIONI EX LEGE • PERSONALE del COMPARTO SICUREZZA • CASA CONIUGALE ASSEGNATA al CONIUGE: • COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA • ALLOGGI SOCIALI (D.M. 22.4.2008) à Mef risposta Telefisco 2016 • IMMOBILI POSSEDUTI DA CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO

DETRAZIONE 200 EURO • CASE POPOLARI (IACP e altri enti di edilizia residenziale pubblica: Ater, Aler, ecc.): detrazione di 200 euro.

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IMU-TASI

FATTISPECIE ASSIMILATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE • Il comma 14 della LS 2016 richiama integralmente il testo del comma 2 dell’art. 13 DL 201/2011, quindi risolve alla radice il problema interpretativo sorto sulle fattispecie assimilate all’abitazione principale • Sul punto si evidenzia che l’assimilazione prevista dal D.L. 102/2013 non è stata confermata dalla legge di stabilità 2014, che si è limitata a disporre l’esonero (l’Imu “non si applica”) senza specificare altro. Da qui il dubbio se considerare tali casi come fattispecie di esclusione dall’imposta oppure come fabbricati equiparati all’abitazione principale. Per evidenti ragioni sistematiche la dottrina prevalente ha ritenuto di optare per la seconda soluzione, che consente peraltro di risolvere il problema interpretativo dovuto al fatto che la legge di stabilità 2014 non ha espressamente previsto, a differenza del D.L. 102/2013, che l’assimilazione non opera se l’abitazione è accatastata in una delle categorie di lusso (A/1, A/8 e A/9), evitando così di esonerare anche le case di lusso appartenenti al personale del comparto sicurezza o della carriera prefettizia ovvero al coniuge assegnatario a seguito di separazione. • Inoltre, che i casi ivi contemplati fossero ipotesi di assimilazione all’abitazione principale lo si desumeva anche dal comma 677 della legge n. 147/2013, che per la Tasi prevedeva la possibilità per i Comuni di utilizzare una maggiorazione dell’aliquota pari allo 0,8 per mille a condizioni che fossero finanziate detrazioni o riduzioni d’imposta relativamente “alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate” di cui all’art. 13 comma 2 del D.L. 201 del 2011.

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IMU-TASI ALLOGGI SOCIALI (D.M. 22.4.2008)

• Mef Telefisco 2016: risposta evasiva sulla definizione di alloggi sociali • Si chiede di conoscere qual è il discrimine per poter considerare come alloggi sociali, esenti da Imu e Tasi, gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti ex Iacp, posto che la disciplina Imu ancora oggi prevede per questi l’obbligo di versamento con aliquota ordinaria e detrazione di 200 euro. Sul punto Federcasa, con proprie circolari, ha ritenuto a più riprese che tutti gli alloggi in questione debbano considerarsi alloggi sociali. Più in generale si chiede quali siano gli elementi che caratterizzano con certezza un alloggio sociale, posto che la normativa delle Regioni sul punto non pone delle condizioni chiare e quindi si potrebbe arrivare a sostenere che tutte le iniziative immobiliari finanziate con contributo regionale siano comunque da far rientrare nel concetto di alloggio sociale. Se così fosse le abitazioni possedute da una Spa, realizzate con contributo regionale e finalizzate ad essere locate con canoni previsti nel bando regionale, sarebbero da considerarsi alloggi sociali esenti da Imu (e anche da Tasi), indipendentemente dal fatto che queste siano o meno utilizzate. • Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008. Pertanto, l’esenzione Imu si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto. A tale proposito, si fa presente che, l’articolo 2, comma 5-bis del Dl n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di «Dichiarazione Imu» il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla «Esenzione» e riportare, nello spazio dedicato alle «Annotazioni» la seguente frase: «L’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lettera b), comma 2, dell’articolo 13 del Dl n. 201/2011». La dichiarazione Imu vale anche ai fini Tasi. Si ribadisce pertanto quanto già affermato nella Faq n. 20 del 3 giugno 2014. ß la risposta è identica a quella del 2014

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IMU-TASI

ALLOGGI SOCIALI (D.M. 22.4.2008) • RISPOSTA REGIONE PUGLIA (Servizio politiche abitative): «La definizione di alloggio sociale riportata nel decreto «Di Pietro» comprende sicuramente gli alloggi di cooperative edilizie, atteso l’espresso riferimento ad alloggi realizzati da operatori privati con il ricorso ad agevolazioni pubbliche - quali l’assegnazione di aree - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni o alla proprietà».

Riepilogo questione: • il MEF, più volte interpellato, non ha fornito alcuna risposta esauriente (che in particolare circoscrivesse l’esenzione fornendo un’interpretazione restrittiva che non consentisse di farci rientrare anche Iacp & Co. • il Ministero Infrastrutture, interpellato da Anci, è sempre stato molto incerto nel fissare una linea di demarcazione netta tra alloggio sociale (Dm 22/4/2008) e Iacp • l’unica arma di cui disponiamo è la quantificazione del rimborso contenuta nella RT del DL 102/2013 à n. 40.000 immobili (a fronte di 600.000 Iacp: fonte Federcasa); differenze di questa entità difficilmente possono essere considerate un puro errore di stima ed evidenziano, pertanto, una chiara distinzione operata dal legislatore nell’individuazione delle due fattispecie in esame

• Nota Ifel del 28/5/2015: gli immobili costruiti dalle coop. edilizie non possono essere considerati beni merce pertanto nel periodo compreso tra l’accatastamento e l’assegnazione devono versare l’Imu

• MEF ris. 9/DF del 5/11/2015: coop edilizie – alloggi non assegnati esenti dall’Imu (TN 21/2015)

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IMMOBILI DI CITTADINI AIRE

•  L’art. 9-bis della L.80/2014 (D.L. 47/2014 «emergenza abitativa») prevede, dall’anno 2015, l’equiparazione all’abitazione principale della sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso

•  Si tratta di un intervento pari a 6 milioni di euro annui (dal 2015). •  La disposizione sopprime contestualmente l’art. 13/2° del D.L. 201/2011,

nella parte in cui consente agli enti locali di assimilare tali unità immobiliari all’abitazione principale, con la conseguenza paradossale che per il 2014 i cittadini Aire pagano l’imposta anche in caso assimilazione comunale (non più efficace perché è venuta meno la norma di riferimento)

•  Dal 2015 scatta invece il regime automatico di esonero, limitato tuttavia ai residenti all’estero “già pensionati”, per cui continueranno a pagare l’Imu tutti gli altri soggetti

•  La condizione di pensionato non è nota al Comune e comporterà l’ulteriore onere della presentazione della dichiarazione da parte del contribuente

•  In caso di possesso di più immobili l’esenzione è applicabile solo ad uno di essi, quindi è opportuno verificare se il richiedente possiede altri immobili in Italia e se ha richiesto l’applicazione dell’agevolazione ad altro Comune (in tal senso, IFEL dossier «Il Bilancio 2015», 20/10/2015)

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IMMOBILI DI CITTADINI AIRE

•  Anci Emilia Romagna nota del 10/6/2015, paragrafo 4: necessaria una pensione «estera» oppure una doppia pensione (italiana ed estera); l’assimilazione opera solo per l’abitazione che insiste nel Comune ove il contribuente risulta essere iscritto all’Aire; benefici in questione subordinati alla presentazione di apposita dichiarazione non essendo conoscibile il requisito di pensionato all’estero

•  MEF ris. n. 6/DF del 26/6/2015: l’agevolazione scatta anche in presenza di doppia pensione (italiana ed estera); il Paese che eroga la pensione deve coincidere con il Paese di residenza del soggetto (l’agevolazione non scatta, ad es., se il contribuente percepisce una pensione italo-svizzera e risiede in Francia); nelle tipologie di pensioni rientrano anche quelle di invalidità; non è necessario che l’immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione all’Aire; i Comuni non possono introdurre ulteriori casi di esonero attraverso l’esercizio della potestà regolamentare (ma possono comunque prevede aliquote agevolate, non inferiori allo 0,46%)

•  IFEL nota del 15/7/2015: il requisito del pensionamento può essere attestato con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 445/2000)

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IMMOBILI DI CITTADINI AIRE

•  IFEL dossier bilancio 2015 del 20/10/2015 (TN 21/2015): la ris. Mef n. 6/DF del 2015 nella parte in cui afferma che l’agevolazione spetta ad «una e una sola unità immobiliare» potrebbe dar luogo all’equivoco che l’assimilazione sia limitata al caso del possesso da parte dei soggetti interessati di una solo unità immobiliare nel territorio italiano. Sul punto Ifel chiarisce che in caso di possesso di più immobili l’esenzione è applicabile solo ad uno di essi, quindi è opportuno verificare se il richiedente possiede altri immobili in Italia e se ha richiesto l’applicazione dell’agevolazione ad altro Comune

•  MEF ris. n. 10/DF del 5/11/2015 (TN 21/2015): il cittadino AIRE non paga l’IMU anche se possiede più immobili (conferma la chiave di lettura dell’Ifel); in tal caso il contribuente deve scegliere per quale immobile applicare l’agevolazione (da indicare nelle «annotazioni» della dichiarazione Imu)

•  Per la TASI la riduzione di due terzi è superata dall’assimilazione (nel rispetto della norma: ad es. non deve essere locato o in comodato)

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ENTI NON COMMERCIALI

•  Art. 91-bis DL 1/2012: integra la lett. i) dell’art. 7 d.lgs. 504/92 prevedendo lo svolgimento delle attività “con modalità non commerciali“; abrogato il comma 2-bis dell’art. 7 del DL 203/2005 che disponeva l’applicabilità dell’esenzione “a prescindere dalla natura eventualmente commerciale dell’attività” e “che non abbiano esclusivamente natura commerciale” (art. 39 L. 248/06)

•  Viene introdotto il caso di utilizzo promiscuo dell’immobile con l’individuazione della quota commerciale (la sola sottoposta ad imposizione): 1) iscrizione in catasto della parte commerciale (qualora la stessa presenti autonomia funzionale e reddituale); si applicano le disposizioni del d.l. 262/06: c.d. spezzatino catastale; 2) nei casi in cui non è possibile applicare il d.l. 262/06, l’esenzione dall’IMU si applica, sempre a partire dal 1° gennaio 2013, in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile (tre parametri: superficie, numero frequentatori, tempo), come da dichiarazione del contribuente (à rinvio a decreto del MEF)

•  MEF decreto n. 200 del 19/11/2012 (regolamento attuativo art. 91-bis): reca le definizioni di ente non commerciale, delle attività svolte, delle modalità non commerciali (conformemente al diritto comunitario) e dell’utilizzazione mista; introduce requisiti eterogenei: criterio della gratuità o del carattere simbolico della retta (attività culturali, ricreative e sportive), criterio dell’importo non superiore alla metà di quello medio previsto per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità commerciali (attività ricettiva e in parte assistenziali e sanitarie), criterio della non copertura integrale del costo effettivo del servizio (attività didattiche)

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ENTI NON COMMERCIALI

§  DICHIARAZIONE: decreto approvato il 26/6/2014 (in G.U. il 4/7/2014) §  Unica dichiarazione per IMU e TASI §  Termine di presentazione “a regime”: 30 giugno dell’anno successivo a

quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta

§  La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014

§  Istruzioni alla compilazione della dichiarazione: è una mega circolare, che conferma precedente posizioni del MEF (come la 4/2013 sugli immobili in comodato e la 3/2013 sulla natura ordinatoria del termine per adeguare l’atto costituito ai nuovi requisiti del Dm 200/2012) non condivisibili

§  Sono previsti criteri allo stesso tempo più blandi e più rigidi rispetto alle indicazioni della Commissione Europea e al Dm 200/2012, come per le attività didattiche (“costo medio per studente”) e per le attività ricettive (costrette a pagare l’IMU anche se praticano tariffe bassissime)

§  Appare evidente l’obiettivo di rafforzarne il valore normativo, trattandosi di indicazioni contenute in un decreto, ma così si corre il rischio di violare le prescrizioni fornite dalla UE.

§  Difficoltà di controllo da parte dei comuni, per via di parametri piuttosto aleatori e per il rinvio dei termini di adeguamento degli statuti ai requisiti generali previsti dal Dm 200/2012

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IMU: ENTI NON COMMERCIALI §  ERRORI DI CALCOLO nella determinazione della percentuale di

imponibilità per la parte utilizzata con modalità non commerciali §  Se una sala di un centro di aggregazione viene utilizzata per attività

commerciali per il 40% dello spazio, per il 40% del tempo e dal 40% dei frequentatori, la percentuale di imponibilità è del 120% (il quadro B del modello di dichiarazione prevede la somma dei tre valori anziché il prodotto cioè il 6,4%)

§  Nelle istruzioni non si considera l’ipotesi in cui il fabbricato venga utilizzato contemporaneamente per più attività, per esempio con un ostello (attività ricettiva) e un bar (attività ricreativa)

§  DM 4/8/2014: modalità di trasmissione telematica (contiene le specifiche tecniche necessarie per l’invio); composto da 3 soli articoli, conferma il criterio della somma (e non del prodotto) dei tre parametri, con possibile percentuale di imponibilità “superiore al 100%” (!): in tal caso l’immobile va dichiarato nel quadro A (totalmente imponibile)

§  DM 23/9/2014: proroga il termine di presentazione della dichiarazione al 1° dicembre 2014, per via delle difficoltà di utilizzo del canale Entratel

§  MEF comunicato del 1/10/2014: di rende noto che i canali Entratel e Fisconline sono disponibili a partire dal 13/10/2014

§  MEF comunicato del 20/10/2014: sono attivi dal 21/10/2014 i canali di trasmissione Entratel e Fisconline

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IMU-TASI enti non commerciali

•  MEF ris. n. 7/DF del 13/7/2015 (in TN 15/2015): immobili utilizzati da enti non commerciali per l’attività di ricerca scientifica (CNR, Enea, ecc.)

•  MEF ris. n. 8/DF del 5/10/2015 (in TN 19/2015): immobili utilizzati dalle casse edili - rientrano nella previsione di esonero ex art. 7 lett. i) d.lgs. 504/92

MEF comunicato 28/1/2016: nuova versione del modulo di controllo delle dichiarazioni IMU TASI ENC dal 1° febbraio 2016

MEF comunicato 10/5/2016: per i Comuni accreditati all'Area Riservata del Portale è in linea il nuovo servizio "Interrogazioni sulle dichiarazioni IMU/TASI” presentate dagli Enti non Commerciali.

Scuole paritarie: Cass. 14225-14226 del 8/7/2015 (TN 16/2015) – pagano l’Ici le scuole gestite da istituti ecclesiastici; ne è seguita una polemica (Cei, sottosegr. Mef, pres. Cass., ministro Econ.) à chiarimento definitivo entro settembre 2015 (che non c’è più stato); le sentenze riguardano l’Ici ma possono riflettersi sull’applicazione dell’Imu (Ifel segnala l’opportunità di agevolare le scuole paritarie ai sensi della legge n. 62/2001, che consente di applicare il d.lgs. 460/97 sulle Onlus)

Comodati tra enti non commerciali: Cass.25508 del 18/12/2015 (in TN 1/2016) - l’esonero dall’Ici spetta anche in caso di immobile concesso in comodato (e quindi non utilizzato direttamente) in virtù di un collegamento «strumentale» tra ente proprietario ed ente utilizzatore; la Cassazione richiama alcuni precedenti (sulla locazione) ma dimentica che ci sono sentenze sul comodato che affermano esattamente il contrario (Cass. 8767/15, 8652/15 e 3843/13); si tratta quindi di una interpretazione estensiva di una disposizione agevolativa; al limite avrebbe dovuto rimettere la questione alle Sezioni Unite

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TASI CASI PARTICOLARI

•  In periodo fallimentare la Tasi va versata (risposta MEF Telefisco 2016) •  D.- La disciplina Imu richiama espressamente la normativa Ici che dispone

la sospensione del pagamento del tributo per tutta la durata del fallimento (articolo 10, comma 6, del Dlgs 504/1992), ponendo in carico al curatore l’obbligo di versamento di quanto dovuto - dalla data di dichiarazione del fallimento fino al decreto di trasferimento - entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Si chiede se tale regime sia applicabile “per analogia” anche alla Tasi o se, al contrario, non essendoci un richiamo espresso all’articolo 10, comma 6, del Dlgs 504/1992, questa vada considerata come spesa in prededuzione, in quanto spesa della procedura, con obbligo del curatore di versarla alle ordinarie scadenze.

•  R. - Si deve precisare che la disposizione contenuta nel comma 6, dell’articolo 10 del Dlgs n. 504 del 1992 si applica all’Imu sulla base dell’espresso richiamo effettuato dall’articolo 9, comma 7, del Dlgs n. 23 del 2011. Non è dato rinvenire un analogo rimando per quanto riguarda, invece, la disciplina della Tasi, benché il legislatore nel regolare quest’ultimo tributo abbia più volte utilizzato la tecnica del rinvio alla disciplina dell’Imu, come è avvenuto ad esempio nei commi 669 e 675 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Pertanto, non si ritiene che nel caso specifico, trattandosi poi di norma di carattere eccezionale, in mancanza di un’espressa previsione normativa possa essere applicato il principio dell’analogia. Il pagamento della Tasi sarà quindi soggetto alle regole ordinare stabilite dalla procedura fallimentare.

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TASI OBBLIGO DICHIARATIVO

•  Non si è ancora risolta la questione di quale modello utilizzare per effettuare la dichiarazione TASI. Ci sono enti che hanno adottato un apposito modello di dichiarazione, altri fanno riferimento al modello ministeriale (che non c’è), altri consigliano l’utilizzo del proprio modello di dichiarazione consentendo comunque l’utilizzo del modello IMU, per qualcuno non è necessario presentare alcuna dichiarazione TASI e c’è addirittura qualche comune che ha prorogato il termine di presentazione. Insomma, un contesto piuttosto eterogeneo e di estrema incertezza che certamente non va verso la semplificazione degli adempimenti.

CONTRASTO INTERPRETATIVO •  MEF ris. N. 3/DF del 25/3/2015 (TN 7/2015): modello di dichiarazione unico,

adottato con decreto ministeriale e utilizzato sull’intero territorio nazionale •  IFEL nota del 27/3/2015 (TN 7/2015): critica la posizione del MEF e perviene a

conclusioni diametralmente opposte, promuovendo modelli di matrice comunale •  MEF circ n. 2/DF del 3/6/2015 (TN 12/2015): non è necessario adottare alcun

modello unico di dichiarazione TASI, ma si dovrà utilizzare il modello dell’IMU •  ANCI Emilia Romagna nota del 10/6/2015 (TN 13/2015): condivide la posizione

dell’IFEL; l’utilizzo del campo “annotazioni” del modello IMU comporta una lavorazione manuale (non essendo un record informatizzabile); rischio di confusione e contaminazione della banca dati comunale; in conclusione ritiene che i contribuenti siano tenuti a presentare la dichiarazione Tasi su modello predisposto dal Comune, salvo il caso in cui lo stesso abbia deciso di fare ricorso al modello dichiarativo Imu.

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TASI PAGAMENTO CON BOLLETTINO PRECOMPILATO?

•  IMU: NO (tributo in autoliquidazione)

•  TARI: SI (gli importi e le scadenze cambiano per ogni ente)

•  TASI: Il D.L. 88/2014 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. In sostanza la preventiva compilazione: 1) scatta con i versamenti della TASI per l’anno 2015 (quindi il 2014 è in ogni caso in autoliquidazione); 2) si ha solo dietro richiesta del contribuente; 3) non è obbligatoria per i comuni.

•  IFEL nota del 12/5/2015 (TN 11/2015): non sussiste l’obbligo per i Comuni di inviare i modelli precompilati TASI ai contribuenti; obbligo che non solo non emerge dalla normativa ma è nella pratica inattuabile, perché presuppone l’esatta conoscenza dei soggetti passivi (tra cui gli occupanti): una conoscenza impossibile per mancanza di allineamento degli archivi catastali e per incompatibilità con la scadenza della dichiarazione Tasi, fissata dalla legge al 30 giugno dell’anno successivo

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TARI LS 2016: DEROGHE AL METODO NORMALIZZATO PER IL BIENNIO 2016-17

• Il comma 27 proroga per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE). • Sarà quindi possibile utilizzare per un altro biennio (2016-2017) i coefficienti del D.P.R. 158/1999 con una flessibilità del +/- 50% (scendere al di sotto dei minimi o superare i massimi), potendo peraltro non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b (parte fissa utenze domestiche). Di fatto si potrebbe arrivare ad una Tari ibrida, con tariffe utenze domestiche senza il numero dei componenti (modello Tarsu) e tariffa utenza non domestica con criteri simili alla Tarsu, visto che non è più necessario individuare coefficienti alternativi al D.P.R. 158/1999, potendo utilizzare quelli del metodo normalizzato rimaneggiandoli notevolmente in aumento o in ribasso del 50%.

RINVIO DEI FABBISOGNI STANDARD AL 2018 • E’ inoltre differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard. A tal fine sono modificati i commi 652 e 653 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013).

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TARI LE NOVITÀ DEL COLLEGATO AMBIENTALE (L. 221/2015)

Agevolazioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti • Il collegato ambientale amplia la platea delle disposizioni agevolative previste dalla disciplina TARI, aggiungendo altre fattispecie. La prima, invero piuttosto generica, è prevista dall’art. 36 della legge n. 221/2015. • e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti (c. 659 LS 2014)

Riduzioni in caso di compostaggio dei rifiuti • Un’altra fattispecie agevolativa prevista dal collegato ambientale riguarda la riduzione tariffaria in caso di compostaggio dei rifiuti, contenuta negli artt. 37 e 38.

TARI corrispettiva: DM attuativo • Il nuovo comma 667 prevede due novità: 1) la definizione dei criteri per l’attuazione della TARI corrispettiva è ora demandato a un decreto invece che a un regolamento: non è una differenza di poco conto, considerato che non sarà più necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato (procedura senz’altro più veloce ma al tempo stesso sfornita del “filtro” di legittimità); 2) il termine per l’adozione del DM viene differito dal giugno 2014 ad una data certamente successiva (“entro un anno”).

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TARI PUNTUALE

SOGGETTO LEGITTIMATO ALL’APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

ANCI EMILIA ROMAGNA nota 29/4/2016 • Spetta al Comune approvare sia il regolamento di istituzione della tariffa puntuale sia le tariffe di riferimento • Non è invece possibile approvare tariffe d’ambito o di bacino sovracomunali • Anche il piano finanziario deve essere approvato dal singolo ente, anche per dimostrare che le entrate ricavabili dalle tariffe garantiscono la copertura integrale dei costi di riferimento • Peraltro, anche in presenza di un medesimo modello organizzativo per un bacino di più Comuni, come la raccolta porta a porta e la misurazione puntuale, difficilmente si potrà arrivare all’approvazione autonoma di identiche tariffe, in quanto le configurazioni territoriali, quali la distanza delle frazioni o l’ampiezza del centro storico, portano inevitabilmente alla formazione di costi differenziati per singolo Comune

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TARI

LE SUPERFICI PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI: IL NUOVO CRITERIO DELLA “PREVALENZA”

•  649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. (omissis)

•  In ordine alle superfici produttive di rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, il comma 649 chiarisce che non sono assoggettabili alla Tari le aree dove tali rifiuti si formano “in via continuativa e prevalente”.

•  In particolare il requisito della prevalenza, diversamente dal “di regola” presente nella Tares-Tarsu, sembrerebbe aprire le porte all’esonero anche in caso di aree con produzione mista di rifiuti speciali e urbani

•  Tuttavia, si ritiene che l’esonero riguardi solo quelle superfici per le quali il contribuente è in grado di dimostrare l’esclusiva o prevalente produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

•  Per le superfici a produzione promiscua, il c. 649 va infatti raccordato con il c. 682, che rimette al regolamento comunale l’individuazione di percentuali di abbattimento forfetario delle superfici; tali percentuali di riduzione non potranno essere superiori al 50%, poiché in tal caso ci sarebbe una prevalenza di produzione di rifiuti speciali cui dovrebbe conseguire la completa detassazione

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TARI

LE SUPERFICI PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI: L’ONERE DI DIMOSTRARE L’AVVENUTO TRATTAMENTO

•  649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si

tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. (omissis)

•  Il comma 649 subordina l’esonero dalla TARI all’onere posto in capo al contribuente di dimostrare l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla legislazione vigente

•  Obbligo di dichiarazione dei rifiuti speciali, con modalità e tempistica da specificare con regolamento comunale

•  Bozza regolamento: “A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l’intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l’intero anno solare”.

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TARI

LE SUPERFICI PRODUTTIVE DI RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO: RIPRISTINO DELLA RIDUZIONE

•  649. (omissis) Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152.

La norma costituisce il punto di arrivo di un percorso legislativo tortuoso: •  LS 2014 comma 649 (riduzione facoltativa) e 661 (detassazione): emerge un

contrasto tra le due disposizioni •  Ministero Ambiente circ. n 1 del 13/2/2014: prevale il comma 649 •  D.L. 16/2014: applicabile solo il comma 661 (viene abrogata la parte del c.649) •  L. 68/2014 (conv. D.L. 16/2014): elimina il comma 661 e modifica il comma 649

reintroducendo la riduzione, non più facoltativa ma obbligatoria, peraltro riferita ai rifiuti avviati al riciclo (non più al recupero)

•  Sanzioni (gestione non autorizzata): ammenda da 2.500 a 26.000 euro; arresto da tre mesi a due anni, ecc.

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TARI

SUPERFICI CON RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO à RIDUZIONE

Prima questione (riduzione per i rifiuti speciali assimilati avviati al “riciclo”) •  Si restringe il campo di azione del beneficio, posto che il riciclo è un tipo di

recupero finalizzato a realizzare prodotti finiti materiali, quindi viene escluso il recupero per generare energia o combustibili

•  Attenzione: qualora il contribuente si limiti ad effettuare un contratto di smaltimento con altra ditta diversa dal Comune, ciò non vuol dire che il rifiuto sia stato avviato al recupero

•  Come tradurre il precetto legislativo in disposizione regolamentare? 1) riduzione fissa del 35% della quota variabile, purché il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo sia almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo (Anci Emilia Romagna nota del 27/6/2014) 2) riduzione a scaglioni; 20% se riciclo del 30-40%; 30% se riciclo del 41-60%; 40% se riciclo maggiore del 60% 3) riduzione proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo su quelli potenzialmente producibili: % riduzione = rifiuti avviati al riciclo / (Kd x mq.) ß

•  Riduzione da applicare a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile: è possibile subordinare la riduzione ad una comunicazione annuale, da presentare entro un termine stabilito

•  La mancata regolamentazione comunale non preclude il diritto del contribuente al riconoscimento della riduzione, la quale potrà anche essere determinata dal giudice tributario (Cass. 13/3/2015 n. 5047)

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TARI

LE SUPERFICI PRODUTTIVE DI RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO: I MAGAZZINI DI MATERIE PRIME E DI MERCI

Seconda questione à magazzini da esonerare •  Deve trattarsi di “magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed

esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive” Primo orientamento •  il termine “merci” va riferito al materiale necessario (cioè utilizzato o

destinato) al ciclo produttivo e non ai prodotti finiti; ad esempio, in un impresa di ceramica non saranno oggetto di tassazione le aree dei magazzini in cui sono stoccati sia le materie prime (argilla) sia le merci (vernici) necessarie alla produzione del prodotto finito dell’azienda;

•  sono invece tassabili i magazzini di prodotti finiti e di semilavorati, perché il loro impiego non determina la produzione di rifiuti speciali non assimilabili;

•  Si veda lo schema di regolamento TARI proposto da Anci Emilia Romagna (circolare del 27/6/2014)

Secondo orientamento •  Merci utilizzate e/o derivanti dal processo produttivo (quindi sono esonerati

anche i depositi di prodotti finiti) §  Restano esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente

al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività (bozza regolamento ANUTEL).

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TARI

LA BASE IMPONIBILE Si continua a considerare la superficie calpestabile

•  Ag. Entrate comunicato del 9/11/2015: rende noto la disponibilità delle superfici catastali sulle visure degli immobili a destinazione ordinaria

•  La metratura che appare nella visura è lorda, cioè comprende anche i muri (vani accessori al 50% + balconi al 30% + area scoperta pertinenziale al 10%, ecc.)

•  Superficie catastale oggi ininfluente ai fini della quantificazione della TARI: c. 645 L. 147/13 «superficie calpestabile»

•  L’avviso dell’Agenzia del Entrate non comporta il cambio di criterio dalla superficie calpestabile a quella catastale

•  Restano ferme le superfici già dichiarate o accertate: nelle banche dati comunali vi sono quindi contribuenti che pagano in base o alla superficie calpestabile o a quella catastale

•  Rischio confusione con le due superfici: nelle visure catastali compaiono la superficie totale e quella «escluse aree scoperte» (terrazze, balconi, ecc. ex provv. 29/3/2013): non si capisce a cosa serve quest’ultima indicazione che è irrilevante ai fini del criterio catastale (basato sul DPR 138/98) e crea confusione

•  La base imponibile Tari è sempre la superficie calpestabile

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TARI

LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

BOZZA 23/11/2015 •  Elimina, a partire dal 1° gennaio 2017, il diritto di privativa comunale

del servizio •  Il produttore che dimostra di aver avviato i rifiuti alla gestione, mediante

attestazione del gestore del servizio, deve pagare la Tari limitatamente alle componenti accessorie effettivamente prestate e contabilmente separate

•  Pertanto ognuno potrebbe portare i rifiuti ad altri soggetti (magari continuando a gettare buona parte nel cassonetto del gestore pubblico)

VERSIONE DEFINITIVA (bollinata): marcia indietro •  Scompare l’eliminazione della privativa comunale dal 2017 •  Viene demandata all’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e

ambiente) la predisposizione del nuovo metodo tariffario, il parere per l’adozione del DM sui criteri di assimilazione dei rifiuti, ecc.

•  Rischio di un’ulteriore confusione sulle competenze: Comuni, ATO, Regioni, Stato e ora anche Autorità (ARERA)

•  Sembra che la riforma sui servizi pubblici locali decreti il fallimento delle ATO regionali

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IL «BLOCCO» DEI TRIBUTI •  Il comma 16 dispone la sospensione (in luogo dell’originario divieto), per

l’anno 2016, dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti.

•  Si chiarisce inoltre che detti aumenti sono rapportati ai livelli di aliquote applicabili per l’esercizio 2015 (anziché essere comparati ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015).

•  In tal modo, la sospensione degli aumenti di aliquote riguarda anche gli enti che hanno già deliberato in tal senso all’entrata in vigore della legge di stabilità 2016.

•  Vale anche per l’ «istituzione» di nuovi tributi (ad es. imposta di soggiorno, imposta di scopo)

•  Vale anche per gli aumenti «indiretti» (eliminazione o attenuazione di agevolazioni già previste: ad es. riduzione o eliminazione soglia esenzione add.com.Irpef)

•  Ogni disposizione contenuta nelle delibere che determini nella sostanza un aumento della pressione tributaria rispetto al 2015 deve ritenersi inefficace per l’anno 2016

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DELIBERE TARDIVE: MINI-SANATORIA

•  Il comma 49 reca una norma interpretativa volta a precisare che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, ora stabilito dal DM Interno del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015, debba intendersi riferito al 31 luglio, in quanto ultimo giorno del mese.

•  Si tratta di una “mini-sanatoria” riguardante un centinaio di comuni che hanno sforato di un solo giorno l’adozione delle delibere tariffarie e delle aliquote. Per il resto dei comuni le delibere tardive sono tutte viziate da illegittimità ed è facile prevedere un situazione di caos che si trascinerà per diverso tempo. Il problema, peraltro, non riguarda solo le delibere Imu e Tasi, ma anche quelle sulla Tari adottate in ritardo.

•  Questione delibere “tardive”: si sta sviluppando un cospicuo contenzioso (circa 50 ricorsi distribuiti nei diversi TAR del territorio nazionale) dall’esito in prevalenza sfavorevole per i comuni (cfr., tra le tante, TAR Napoli n. 212/2016, n. 449/2016 e n. 821/2016; TAR Salerno n. 437/2016, n. 348/2016 e n. 349/2016; TAR Bari n. 169/2016; TAR Genova n. 108/2016).

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IMU SECONDARIA

•  Dopo uno slittamento di due anni viene definitivamente abrogata l’Imu secondaria (IMUS), prevista dall’art. 11 del d.lgs. 23/2011, che dal 2014 avrebbe dovuto sostituire l’intero comparto dei tributi “minori” (imposta sulla pubblicità, Tosap, Cosap, Cimp, affissioni).

•  E’ venuto meno il presupposto giuridico per unificare due tributi diversi (Icp e Tosap), considerato che nel 2012 è caduto il principio dell’alternatività dei due prelievi, in precedenza più volte sancito dalla Cassazione (nel 2012 cambia orientamento prendendo atto di quanto sancito dall’art. 9 comma 7 d.lgs. 507/93, secondo cui l’Icp su impianti installati su suolo pubblico non esclude la Tosap)

•  Peraltro con il progetto di riforma della c.d. “local tax” era stato previsto il superamento dell’IMUS attraverso l’istituzione di un canone di concessione che racchiudesse in unico testo la disciplina dei diversi canoni e tributi attualmente vigenti, proprio al fine di razionalizzare e di semplificare la materia.

•  Si abbandona definitivamente il progetto del legislatore di unificare in un’unica entrata diversi tributi (Icp, Tosap, affissioni, ecc.)

•  La cancellazione dell’Imu secondaria consolida la disciplina dei tributi «minori» contenuta nel d.lgs. 507/93

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TARIFFE ICP

•  Il comma 739 reca una norma di interpretazione autentica relativamente all’abrogazione della facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità (operata dall’articolo 23, comma 7, del d.l. 83/2012).

•  La norma chiarisce che tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell’entrata in vigore della medesima norma abrogativa.

•  L’intervento si è reso necessario per via del cospicuo contenzioso sorto tra comuni e imprese di pubblicità: queste sostengono che dopo il d.l. 83/2012, cioè con il blocco degli aumenti, gli enti locali dovrebbero ripristinare le tariffe originarie.

•  Orientamento favorevole alle imprese = Cons. Stato sentenza n. 6201 del 22/12/2014 ß precedente pericoloso per i Comuni

•  Orientamento favorevole ai Comuni = CGARS parere n. 368 del 17/4/2015; TAR Veneto sentenza n. 1001 del 7/10/2015

•  Questione definitivamente risolta con la norma interpretativa (efficacia retroattiva)

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Il CONTRIBUTO DI SBARCO

Art. 33 L. 221/2015 (collegato ambientale) •  La nuova disciplina prevede che l’imposta di sbarco, rinominata “contributo di

sbarco”, abbia un ammontare massimo di euro 2,50 (dunque 1 euro in più rispetto alla vigente imposta) e possa essere elevata dai comuni fino a 5 euro per determinati periodi dell’anno nonché per l’accesso a zone vulcaniche (subito ribattezzata “la tassa sui vulcani”)

•  La riscossione del prelievo, attualmente limitata alle sole compagnie di navigazione di linea, viene ora estesa ai vettori privati eliminando così l’irrazionalità che ha indotto il Consiglio di Stato (con ordinanze n. 4335 e 4336 del 16/9/2015) a sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma originaria. Per quanto riguarda l’accesso alle zone vulcaniche, la riscossione del contributo viene invece demandata alle guide vulcanologiche e ad altri soggetti individuati dal Comune.

•  Problema LS 2016 (blocco dei tributi): un eventuale aumento del contributo, deliberato nel 2016 sulla base della nuova disciplina, risulterebbe “sospeso” per l’intera annualità in virtù del comma 26 della legge di stabilità

•  Non è tra l’altro possibile aggirare il blocco degli aumenti ritenendo che il nuovo “contributo” di sbarco sia un’entrata di natura extratributaria.

•  Pertanto, in assenza di provvedimenti correttivi, la nuova disciplina risulta di fatto inapplicabile per il 2016, quantomeno dal punto di vista degli aumenti

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IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 4 d.lgs. 23/2011 •  Può essere istituita dai comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di comuni

nonché dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche •  E’ alternativa all’imposta di sbarco (ora contributo di sbarco) •  Soggetti passivi: coloro che alloggiano nelle strutture ricettive •  Tributo da applicare sino a 5 euro a notte •  Prevista l’adozione di un regolamento statale attuativo: in assenza i comuni

possono comunque provvedere con proprio regolamento •  Ad agosto 2015, sono 735 i comuni italiani che hanno introdotto l'imposta di

soggiorno o l’imposta di sbarco •  Questioni problematiche: il gestore della struttura ricettiva funge da sostituto

d’imposta (senza alcuna previsione normativa), non è prevista una vacatio tra l’adozione del regolamento e l’entrata in vigore dello stesso (possibilità di applicazione immediata del tributo), non sono previste sanzioni ß questioni non risolte neppure dalla legge 44/12 (che ha invece introdotto l’imposta di sbarco per le isole minori);

•  Si è formato un cospicuo contenzioso, dall’esito prevalentemente favorevole ai comuni: 1) i gestori non sono sostituti d’imposta ma si limitano semplicemente a riversare al comune quanto riscosso dai clienti (si tratta di obblighi strumentali); 2) il gestore dell’albergo è estraneo al rapporto tributario, che si instaura tra cliente e comune (che può sanzionare ex art. 7-bis Tuel, da 25 a 500 euro); 3) «sui criteri di gradualità in proporzione al prezzo» (previsti dalla norma) è stata affermata la legittimità degli importi scaglionati in base alla categoria della struttura (stelle)

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IMPOSTA DI SOGGIORNO

RECENTI ORIENTAMENTI •  Spese di promozione soggette a vincoli: le spese di promozione del territorio,

ancorché finanziate dagli introiti dell’imposta di soggiorno, ove rientrino nella categoria delle spese per convegni, ecc., non possono essere escluse dai vincoli di cui alla L. 122/2010 (Corte Conti Emilia Romagna n. 228 del 17/12/2014, in TN 3/2015)

•  Enti in dissesto con aliquote massime anche per l’imposta di soggiorno: la regola vale per tutti i tributi, anche per l’imposta di soggiorno (Corte Conti Toscana, n. 28 del 31/3/2015, in TN 10/2015)

•  Imposta di soggiorno e vincolo di destinazione: è possibile finanziare la promozione della ricettività locale o di sportelli per il turismo, mentre la pubblicità e i convegni sono soggetti ai limiti di spesa ex L. 122/2010 (Corte Conti Puglia n. 210 del 15/10/2015, in TN 21/2015)

•  Non è possibile finanziare convegni e pubbliche relazioni: il vincolo di destinazione dell’entrata è limitato agli interventi in materia di turismo ed agli interventi di manutenzione (Corte Conti Piemonte n. 171 del 2/12/2015, in TN 1/2016)

•  Non è possibile istituire l’imposta di soggiorno nel 2016: il blocco 2016 si applica a tutte le forme di variazione in aumento, sia incremento di aliquote che istituzione; è irrilevante il fatto che il soggetto passivo non sia residente nel Comune (Corte Conti Abruzzo n. 35 del 9/2/2016, in TN 4/2016)

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BARATTO AMMINISTRATIVO

•  Art. 24 D.L. 133/2014 (conv. L. 164/2014): i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini o associazioni

•  strumento che consente ai cittadini che non riescono a far fronte al pagamento dei tributi comunali di ottenere sconti prestando ore di lavoro in favore della comunità.

•  IFEL nota 16/10/2015 sottolinea che non è possibile prevedere riduzioni o esenzioni anche con riferimento ad eventuali debiti tributari del contribuente, se si considera il principio di indisponibilità e di irrinunciabilità al credito tributario cui soggiacciono tutte le entrate tributarie comunali.

•  IFEL nota 22/10/2015 rivede la posizione del 16/10 consentendo la regolazione di debiti tributari pregressi (si è diffusa la prassi di individuare nelle morosità pregresse, specie se incolpevoli, l’oggetto principale del baratto amministrativo).

•  Corte dei Conti Emilia Romagna n. 27 del 23/3/2016: non è possibile introdurre il baratto amministrativo con una semplice delibera di Giunta; non è possibile utilizzare l’istituto per i debiti pregressi dei contribuenti; la CC Emilia Romagna delinea quindi un modello di baratto amministrativo disatteso da molti Comuni

•  Art. 190 D.Lgs. 50/2016: estende la disciplina a tutti gli “enti territoriali” (prima limitata ai soli “comuni”) e l’area di intervento alle iniziative culturali di vario genere finalizzate a valorizzare le aree pubbliche; resta ferma invece l’adozione dell’istituto con apposita “delibera” e quindi anche l’interpretazione della CConti Emilia circa la necessità di utilizzare il canale regolamentare; non viene tuttavia abrogato l’art. 24, quindi restano in piedi due discipline

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PROCEDURA RIMBORSI

•  DL 201/2011 (IMU): non prevede nulla in caso di errori nell’indicazione dei codici tributo o di rimborso della quota statale

•  MEF ris. n. 2/DF del 13/12/2012: la richiesta di rimborso (anche per la quota statale) deve essere presentata al Comune e … «saranno impartite successive istruzioni»

•  L. 147/2013 commi 722-727: colma il vuoto normativo ed introduce un’apposita disciplina sui rimborsi dell’Imu; non è tuttavia chiaro come e dove effettuare le segnalazioni ai Ministeri competente, quindi resta incompiuta la fase operativa della procedura

•  DL 16/2014: estende la disciplina dei commi 722-727 a tutti i tributi locali, previa adozione di apposito decreto attuativo

•  Ministero Interno comunicato 21/5/2014: nelle more dell’adozione del decreto i Comuni devono trasmettere i dati al Mef evitando di inviare la documentazione anche al Ministero dell’Interno

•  Conferenza Stato-città 18/6/2015: viene approvato uno schema di decreto •  Telefisco 2016 (gennaio 2016): il Mef comunica che il decreto è in fase di

finalizzazione e prevede un’apposita applicazione informatica resa disponibile sul Portale del federalismo fiscale

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PROCEDURA RIMBORSI

•  DM 24/2/2016 (pubblicato il 14/4/2016) adottato in attuazione della legge 147/2013 e del D.L. 16/2014: delinea il proprio ambito di applicazione dando priorità all’Imu, alla maggiorazione Tares e all’IMI-IMIS; le pratiche già lavorate dai Comuni dovranno essere inserite nell’apposita piattaforma informatica entro 60 gg.

•  Mef circ. n. 1/DF del 14/4/2016: il contribuente deve indicare nell’istanza anche il proprio codice IBAN (in alternativa il rimborso avviene con assegno circolare o in contante presso la Banca d’Italia)

•  Mef comunicato 4/5/2016: rende noto di aver attivato dal 28/4 la piattaforma informatica per la gestione dei rimborsi

•  Ifel nota 12/5/2016: evidenzia diverse criticità, tra cui la necessità di attivare un canale di acquisizione massiva dei dati relativi ai rimborsi già lavorati.

•  il sistema impone l’inserimento di un documento firmato elettronicamente (in formato PDFA): più agevole rispetto alla firma digitale ma pur sempre un appesantimento procedurale, nonostante l’accesso riservato e la tracciabilità del soggetto che effettua l’operazione.

•  L’Ifel ha chiesto un intervento urgente per consentire un caricamento massivo dei dati

•  La nota Ifel si conclude con alcuni suggerimenti utili in ordine alla priorità dei caricamenti da effettuare, che va assegnata alle posizioni Imu e maggiorazione Tares, poi ai rimborsi che comportano regolazione di somme tra Stato e Comuni e infine ai rimborsi di entità tale da poter risultare potenzialmente incidenti sul fondo sperimentale di riequilibro (2012) e sul fondo di solidarietà comunale (dal 2013)

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PROROGA EQUITALIA AL 30/6/2016

•  Il D.L. n. 210 del 30/12/2015 (c.d. “milleproroghe”), conv. L. 21/2016, prevede la proroga per Equitalia al 30 giugno 2016, nelle more di una più ampia revisione del sistema e per consentire ai Comuni di continuare ad avvalersi dei medesimi soggetti attualmente affidatari della riscossione delle entrate locali.

•  Si tratta della settima proroga, che non riguarda solo Equitalia ma anche il regime transitorio avviato con l’adozione del D.L. n. 203/2005, che avrebbe dovuto concludersi alla fine del 2010. Le norme prorogate (art. 3, commi 24, 25 e 25-bis del d.l. 203/2005) riguardano la possibilità degli agenti della riscossione di continuare a svolgere la riscossione spontanea e coattiva senza gara e la facoltà di proroga dei contratti con i concessionari privati iscritti all’albo.

•  Viene in sostanza introdotta l’ennesima proroga (non rinnovo, quindi a parità di condizioni contrattuali) dei contratti già prorogati per effetto di precedenti proroghe (e che scadevano il 31/12/2015) ovvero dei contratti comunque in scadenza al 31/12/2015, anche se affidati con gara.

•  La proroga non si applica agli affidamenti scadenti in data successiva al 31/12/2015, poiché in tal caso prevale la specialità del carattere normativo riconosciuto alle previsioni contrattuali ex art. 1372 del codice civile: ad esempio, se un comune ha affidato nel 2011 il servizio per 7 anni, tale affidamento proseguirà come da contratto fino al 2018.

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VERSO L’OTTAVA PROROGA EQUITALIA

•  Il 30 giugno 2016 è ormai alle porte, quindi è molto probabile che ci sarà un’ottava proroga

•  ATTENZIONE: «Proroga» ad Equitalia, non nuovo affidamento: l’art. 3 del Dl 203/2005 consente ad Equitalia di proseguire l’attività di riscossione già svolta in precedenza e non già di ottenere in affidamento diretto nuovi servizi (in tal senso Consiglio di Stato 2063/2010 e 5566/2010), quindi l’affidamento diretto senza gara è illegittimo

•  Problemi sui tributi «nuovi» (Imu, Tares, Tari, Tasi, imposta di soggiorno) •  Non ci sono disposizioni che consentano ad Equitalia di emettere i ruoli

coattivi, per il tramite di un affidamento diretto ope legis. •  Solo la disciplina dell’Imu contiene un riferimento alla norma dell’Ici che

consente ai comuni di affidare direttamente ad Equitalia i ruoli dell’imposta municipale. In tal senso dispone l’art. 9/7° Dlgs 23/2011 (Imu) che richiama l’art. 12 del Dlgs 504/92 (Ici).

•  In ogni caso, se per l’Imu l’operazione potrebbe apparire fattibile, ancorché forzata e a rischio contenzioso (per profili di incompatibilità comunitaria: tutela concorrenza, ecc.), per tutti gli altri tributi “nuovi” non esiste invece alcuna norma che attribuisca ad Equitalia il potere di effettuare la riscossione coattiva, senza passare attraverso una procedura ad evidenza pubblica.

•  È necessario un intervento normativo

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RIFORMA RISCOSSIONE

•  La riforma della riscossione locale, prevista dalla legge 23/2014, non è stata ancora attuata e quindi resta una grande incompiuta.

•  Infatti il d.lgs. n. 159 del 24/9/2015 si preoccupa solo di ridurre l’aggio di Equitalia dall’8 al 6%, tuttora però sfornito di un tetto massimo, senza prevedere alcun intervento organico sull’assetto della riscossione locale, sia in termini di riorganizzazione dell’offerta (ruolo di Equitalia, riordino disciplina concessionari privati), sia di revisione delle procedure della riscossione, in particolare coattiva.

•  La commisurazione dell’onere di riscossione alle somme iscritte a ruolo appare irrazionale e illegittima se non viene previsto un tetto massimo, come per la riscossione spontanea: aggio pari all’1%, con minimo € 2,58 e massimo € 154,94 (Dm 4/8/2000).

•  Attualmente la disciplina dell’aggio (art. 17 d.lgs. 112/99) è sfornita di limiti massimi ed in molti casi sproporzionata rispetto all’importo riscosso e all’attività effettuata da Equitalia (emblematico è il caso esaminato dalla CTP di Latina ord. n. 41 del 29/1/2013, con un aggio di 20.000 euro).

•  Circolare Equitalia n. 98 del 22/10/2015 sulle novità del d.lgs. 159/2015

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RISCOSSIONE COATTIVA

Riforma prevista dalla L. 23/2014: la grande «incompiuta»

• Tutto inizia con il D.L. 70/2011, che prevede l’abbandono di Equitalia dal comparto dei tributi comunali (uscita più volte prorogata, da ultimo al 31/12/2015) • La L. 23/2014 prevede la revisione della disciplina della riscossione locale ma il d.lgs. 159/2015 affronta solo alcune questioni (riduce l’aggio di Equitalia)

• 1) chi sostituirà Equitalia? Consorzio con Anci?

• 2) come funzionerà la riscossione coattiva dei tributi locali? Ingiunzione fiscale RD 639/1910?

• 3) quando sarà approvata la riforma?

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RAVVEDIMENTO OPEROSO •  Art. 13 D.Lgs. 472/97: consente al contribuente di regolarizzare eventuali

inadempienze (omesso o tardivo versamento, omessa denuncia, ecc.) •  Adempimento spontaneo e precedente alla constatazione della violazione

o all’inizio di attività istruttorie (ad es. invio di questionario) •  L’istituto si applica automaticamente anche ai tributi locali senza

necessità di regolamento •  Il comune può ampliare (non restringere) il trattamento previsto dalla

legge, ad esempio introducendo il ravvedimento “perpetuo”

•  Fino al 31/12/2014 - Fattispecie di omesso o tardivo versamento (casi più frequenti):

Ø  Ravvedimento “sprint” = sanzione 0,2% al giorno (fino al 14° giorno) Ø  Ravvedimento breve = sanzione 3% (1/10 del 30%) entro il 30° giorno Ø  Ravvedimento lungo = sanzione 3,75% (1/8 del 30%) fino a un anno Si pagano anche gli interessi legali (non moratori): 0,2% dall’1/1/2016

(0,5% nel 2015)

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RAVVEDIMENTO OPEROSO (2015) •  Legge di stabilità 2015 (c. 637) ha introdotto la nuova fattispecie di

ravvedimento “intermedio”, applicabile anche ai tributi locali •  Riduzione della sanzione ad un nono del minimo se la

regolarizzazione avviene “entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni”

•  Ag. Entrate circ. 23/E del 9/6/2015 (lettura adeguatrice): occorre guardare la natura della violazione, per cui in caso di omesso-tardivo versamento (inadempimento indipendente dall’obbligo dichiarativo) i 90 giorni partono dalla scadenza del termine previsto

•  Il problema del ravvedimento “lungo”: la stessa agenzia delle entrate conferma invece la tesi ministeriale (entro il 30 giugno dell’anno successivo: C.M. 1/DF/2013, istr. DM 20/10/2012 e istr. 26/6/2014)

•  Critiche: avremmo così un ravvedimento “elastico” •  Tesi condivisibile: un anno dal termine previsto per il versamento •  IFEL nota del 19/1/2015 : dichiarazione episodica (non periodica)

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RAVVEDIMENTO OPEROSO (2016) •  D.Lgs. 158/2015 dal 2017 (con la LS 2016 à anticipo al 2016) Ø  Vengono dimezzate le sanzioni sui versamenti effettuati con ritardo

non superiore a 90 giorni, quindi la sanzione passa dal 30% al 15% (accertamento) e si riflette sul ravvedimento:

•  Sanzioni per ritardo fino a 14 giorni: dal 2% all’1% al giorno, fino a 14 giorni (14%)

•  Sanzioni per ritardo dal 15° al 90° giorno: dal 30% all’15% •  ravvedimento sprint (fino a 14 giorni): dallo 0,2% allo 0,1% al giorno,

fino a 14 giorni (1,4%) •  ravvedimento breve e intermedio (dal 15° al 90° giorno): dal 3,33%

all’1,66% Ø  Ravvedimento “intermedio”: •  viene codificata l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate (novanta

giorni dall’omissione ovvero, solo in caso di omissioni/errori dipendenti dalla dichiarazione, entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione)

•  Eliminato il dubbio sulla lettera b-quarter (non applicabile ai tributi locali)

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SANZIONI: altre premialità dal 2016

Denuncia tardiva entro 30 giorni - sanzioni dimezzate

• D.Lgs. 158/2015 dal 2017 (con la LS 2016 à anticipo al 2016) • "4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà."; (art. 16 d.lgs. 158/2015, modifiche al d.lgs. 472/97)

Applicabile anche ai tributi locali? • Si propende per la tesi positiva: è sicuramente una norma «di sistema» che ben si inserisce in un contesto che tende a mitigare e proporzionare la sanzione alla diversa gravità della violazione.

• In tal senso MEF risposta a telefisco

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SANZIONI: gli aggravi dal 2016 RECIDIVA E CUMULO GIURIDICO

Le modifiche che decorrono dal 2016 non portano solo benefici, ma anche qualche aggravio, che in quanto tale non ha mai effetto retroattivo. Tra queste si segnala la recidiva (art. 7/3 d.lgs. 472/97) che prevede un aumento fino alla metà della sanzione (non è più discrezione per gli uffici) per chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole, non definita in via agevolata o “mediata” nelle varie forme prevista dall’ordinamento; si ritiene che, per evitare un effetto retroattivo della norma, l’esame “storico” della condotta pregressa deve escludere le violazioni commesse sino al 2015, quindi si dovranno prendere in considerazione (ai fini della recidiva) le violazioni commesse dal 2016 (contra, Mef telefisco 2016) Un’altra novità negativa si ha anche per il cumulo giuridico (articolo 12, decreto 472/97), che ora si applica separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta non solo in ipotesi di accertamento con adesione ma anche in caso di mediazione e conciliazione giudiziale, diversamente da quanto accade, ad esempio, se il contribuente sceglie di fare acquiescenza all’atto accertativo o di definire in via agevolata le sanzioni.

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RECLAMO E MEDIAZIONE D.Lgs. 156/2015 (contenzioso tributario): in vigore dal 1° gennaio 2016 • Nuovo art. 17-bis d.lgs. 546/92: “1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.» • Ogni ricorso è un reclamo • Il reclamo ha la funzione di provocare un tentativo di mediazione, inaugurando una fase pregiurisdizionale (pre trial) • Il ricorso non è procedibile fino a 90 giorni dalla notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura • Per l’esame del reclamo-mediazione è prevista la costituzione di apposite strutture diverse ed autonome da quelle che hanno emesso gli atti è prevista solo per l’agenzia delle entrate-dogane-monopoli, mentre per gli altri enti (tra cui i Comuni) è demandata alla decisione degli stessi «compatibilmente con la propria struttura organizzativa». • La mediazione trova un limitato effetto deflattivo in materia di tributi locali, trattandosi in prevalenza di tributi di natura reale • Costringe gli enti locali a dedicare una maggiore attenzione all’emissione degli avvisi di accertamento

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RECLAMO E MEDIAZIONE •  Esteso alle controversie catastali, che a causa del valore

indeterminabile ne sarebbero state escluse •  Non è necessaria alcuna istanza di reclamo (il ricorso è il reclamo)

Avvisi emessi negli ultimi due mesi del 2015 che non riportano l’informativa sul reclamo-mediazione

•  non si intravede alcun vizio di nullità o annullabilità degli avvisi di accertamento che non riportano l’informativa sul reclamo-mediazione, in primo luogo perché c’è un automatismo previsto dalla legge (“il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo”: quindi ogni ricorso è un reclamo), in secondo luogo perché la nullità deve essere espressamente prevista dalla norma (che nel nostro caso non c’è): si vedano gli artt. 21-septies e 21-octies della L. 241/90

•  Ricorso spedito entro il 31/12/2015 ma ricevuto a gennaio 2016, non dà diritto al reclamo

•  I 90 giorni decorrono invece da quando il ricorso è stato ricevuto (giurisprudenza di Cass.; cfr. Circ. 38/E AgE)

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RECLAMO E MEDIAZIONE RECLAMO

• Obbligatorio • In caso di valore della controversia inferiore a 20.000 euro • Non è necessaria che il ricorso contenga un’apposita istanza di reclamo • Il ricorso produce anche gli effetti del reclamo (automatismo) • L’ente deve effettuare l’attività di riesame dell’atto impugnato: si apre una fase amministrativa che dura 90 giorni

MEDIAZIONE • Facoltativa (proposta di mediazione) • Deve essere espressamente chiesta con il ricorso introduttivo • Rideterminazione della pretesa impositiva, senza necessariamente contestare totalmente l’atto emesso dal Comune

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RECLAMO E MEDIAZIONE DUBBI

SOGGETTO CHE DEVE GESTIRE LA FASE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE • In caso di esternalizzazione (affidamento in concessione) è il soggetto privato che deve gestire tale fase (non l’ente): il comma 9 dell’art. 17-bis estende l’applicazione del reclamo-mediazione anche agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo ministeriale • In caso di gestione diretta: occorre individuare un soggetto terzo rispetto a quello che ha emesso l’atto? Occorre adottare un apposito provvedimento di nomina?

PROCEDURA • Il comune deve obbligatoriamente convocare il contribuente ? • Deve essere redatto un apposito verbale del procedimento? • E’ obbligatorio adottare il provvedimento di diniego?

PRIMI CHIARIMENTI: nota IFEL del 18/12/2015 (TN 24/2015); circolare n. 38/E del 29/12/2015 dell’Agenzia delle Entrate (TN 1/2016)

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RECLAMO E MEDIAZIONE Il soggetto che deve gestire la fase del reclamo-mediazione

• Alcuni hanno interpretato la norma in maniera rigorosa, nel senso che il soggetto deve essere diverso da quello che ha emesso l'atto, individuandolo nel segretario comunale, se non presente altro funzionario, o ipotizzando uno scambio tra funzionari responsabili di comuni limitrofi, oppure un terzo esterno • La norma impone una struttura autonoma e diversa solo per Agenzia delle Entrate, Dogane e Monopoli, invece per gli enti locali tale precetto si applica “compatibilmente con la propria struttura organizzativa”. • Previsione ampia, che non esclude nulla, compresa la possibilità che il mediatore sia lo stesso funzionario responsabile che ha emesso l’avviso oggetto di impugnazione-reclamo, soluzione realistica per i piccoli comuni (oltre il 70%) • La relazione illustrativa al d.lgs. 156/2015 non pone vincoli per gli enti locali • La decisione finale sul reclamo e sull’eventuale mediazione spetta al funzionario responsabile del tributo, indipendentemente dall’individuazione di un’apposita struttura, trattandosi di un soggetto che ha la rappresentanza in giudizio (Ifel) • In linea alla Circolare Ag.Entrate • L’Ifel valorizza così il ruolo del funzionario responsabile d’imposta, quale soggetto competente ad esercitare ogni attività organizzativa e gestionale, compresa la decisione sul reclamo-mediazione. • Pertanto, nel caso in cui l’ente non individui un’apposita struttura, non è necessaria l’adozione di atti che attribuiscano la competenza al funzionario responsabile (Ifel) • Peraltro la norma non impone l'individuazione con atto formale

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RECLAMO E MEDIAZIONE LA PROCEDURA

• La procedura non impone il contraddittorio (il riferimento al Dlgs 218/97 sull’accertamento con adesione è limitato alla fase del versamento delle somme) • Il funzionario responsabile non decide liberamente, ma sulla base di tre criteri: • a) eventuale incertezza delle questioni controverse: consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità; in presenza di contrasto della giurisprudenza di vertice occorrerà fare riferimento agli altri due criteri; in assenza di giurisprudenza di legittimità, si può fare riferimento alla giurisprudenza delle CT; dubbi in caso di presenza di circolari-risoluzioni ministeriali (Ifel li ritiene del tutto ininfluenti) • b) grado di sostenibilità della pretesa: capacità dell’ente di provare e documentare la propria pretesa, anche considerando l’orientamento giurisprudenziale formatosi sul tema controverso • c) principio di economicità dell’azione amministrativa: conclusione rapida dell’attività amministrativa, evitando oneri inutili e dispendiosi; non va inteso nel senso di un suo utilizzo finalizzato solo ad evitare il contenzioso (si violerebbero gli altri principi: legalità, imparzialità, ecc.); il principio di economicità non può quindi rappresentare l’unico elemento su cui basare la decisione • Sulla portata dei tre criteri à circ.n. 9/E del 19/3/2012 dell’Ag. Entrate (par. 5.4) • Criteri che rappresentano il contenuto minimo della motivazione con riferimento all’accoglimento della proposta del contribuente, al suo rigetto oppure alla formulazione di una controproposta. • Responsabilità erariale limitata alle sole ipotesi di dolo

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RECLAMO E MEDIAZIONE •  La chiusura del procedimento •  In ordine alla chiusura del procedimento, la normativa non impone all’ente

locale di formalizzare il proprio diniego al reclamo o alla mediazione •  La norma prevede la formulazione d’ufficio di una propria proposta (in

base ai tre criteri) se non si intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione

•  Tuttavia, per evitare che le spese di giudizio siano maggiorate del 50 per cento, come previsto dal nuovo articolo 15 Dlgs 546/92, l’Ifel ritiene opportuno formulare un diniego espresso ed adeguatamente motivato.

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RECLAMO E MEDIAZIONE IL PERFEZIONAMENTO

• Controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione • Il perfezionamento avviene con il versamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo (ovvero, in caso di rateazione, della prima rata); non è necessario che il pagamento avvenga entro i 90 giorni, si perfeziona con l’accordo (versamento entro 20 gg.)

• Controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme (rimborso) - operazioni catastali • Il perfezionamento avviene con la sottoscrizione dell’accordo, che deve contenere le modalità e i termini del versamento; l’accordo vale come titolo per il pagamento delle somme spettanti al contribuente

• In caso di accordo è prevista l’applicazione delle sanzioni nella misura del 35% del minimo di legge (non di quelle irrogate)

• Tempi: al reclamo si applica la sospensione feriale dei termini

• Accertamento con adesione (90 gg.) + ricorso-reclamo (90 gg.)

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PRINCIPALI NOVITÀ SUL PROCESSO TRIBUTARIO

D.Lgs. 156/2015 (contenzioso tributario): in vigore dal 1° gennaio 2016 • conciliazione esperibile anche in appello • tutela cautelare dopo il 1° grado: viene codificato un orientamento giurisprudenziale consolidato • immediatamente esecutive le sentenze delle Commissioni Tributarie sulle liti catastali (da giugno 2016) • Il ricorso per saltum: è possibile, sull’accordo delle parti, proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTP • La disciplina delle spese del giudizio • La lite temeraria • Autodifesa del contribuente in giudizio fino a 3.000 euro (da 2.582,28) • Ampliata la platea dei soggetti abilitati alla difesa tecnica

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IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE

•  Cassazione n. 19667-19668 del 2014: obbligo di attivare il contraddittorio prima di emettere qualsiasi pretesa a carico del contribuente

•  Cassazione ord. n. 527 del 14/1/2015 rimette la questione alle Sezioni Unite: nella circostanza i giudici appaiono maggiormente orientati in favore dell’indirizzo contrario che esclude la sussistenza nel nostro ordinamento di un principio generale del diritto al contraddittorio del contribuente prima della notifica di un avviso di accertamento.

•  CTR Campobasso n. 73 del 18/3/2015 (TN 19/2015): ritiene applicabile alla Tarsu l’art. 12/7° L. 212/2000 che impone l’emissione del pvc e l’obbligo di attendere 60 gg. per le memorie; conclusione non condivisibile perché la redazione del pvc non può ritenersi applicabile ai tributi locali in quanto l’eventuale accesso ai locali tassabili non è finalizzato a svolgere «verifiche fiscali» (riguardanti invece i tributi erariali)

•  Cassazione S.U. sentenza n. 24823 del 9/12/2015 (TN 24/2015): distingue i tributi armonizzati (ad esempio l’IVA) da quelli non armonizzati (ad esempio l’Irpef e tutti i tributi locali), sancendo il diritto al contraddittorio preventivo solo per i primi in applicazione del diritto comunitario, ma con l’onere per il contribuente di indicare le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato

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IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE

Osservazioni sulla sentenza S.U. n. 24823 del 9/12/2015 •  La conclusione è in linea al diritto interno e in particolare all’art. 21-octies della

legge n. 241/1990 (“Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile … qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”).

•  La decisione delle Sezioni Unite è stata da più parti criticata (perché ribalta l’orientamento giurisprudenziale del 2014 e perché introduce una discriminazione tra tributi armonizzati e quelli non armonizzati), ma riteniamo che la stessa sia pienamente condivisibile per quanto riguarda i tributi locali, dove c’è poco da discutere ad eccezione di alcuni casi (accertamenti di una certa importanza ovvero riguardanti questioni estimative), per i quali l’ordinamento già prevede diversi rimedi (accertamento con adesione, autotutela, ecc.).

•  D’altronde, se ci fosse il filtro del contraddittorio non si comprende a cosa servirebbe il nuovo istituto del “reclamo”, introdotto dal d.lgs. 156/2015

•  CTR Toscana ord. 736 del 18/1/2016 (TN 3/2016): rimette la questione alla Consulta, quindi la partita non si è definitivamente conclusa

•  Cass. 2879 del 12/2/2016 (TN 5/2016): il contraddittorio precede l’ipoteca ß si pone in contrasto alle SU e non è chiaro se il principio riguarda solo l’iscrizione ipotecaria (obbligo di comunicazione preventiva) o tutta l’attività di accertamento

•  CTR Milano n. 782 dell’11/2/2016: non esiste per i tributi locali alcun obbligo di instaurazione di un contraddittorio preventivo con il contribuente

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LA PRESCRIZIONE

•  La decadenza si riferisce alla necessità che l’ente svolga una determinata attività entro un certo tempo, pena la perdita del diritto: ad esempio, l’emissione di un avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati (comma 161 legge 296/06), oppure la notifica del titolo esecutivo (cartella o ingiunzione fiscale) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (comma 163 legge 296/06).

•  La prescrizione è invece la perdita del diritto per inerzia dopo un lungo periodo di tempo, istituto che non trova una specifica disciplina per i tributi locali e quindi bisogna fare riferimento alle regole civilistiche, in particolare all’articolo 2946, che individua la prescrizione decennale, e all’articolo 2948 che definisce la prescrizione breve della durata di cinque anni per le prestazioni periodiche.

•  Sino al 2010 prevaleva un orientamento giurisprudenziale generico per tutti i crediti tributari, favorevole alla prescrizione decennale (Cassazione sentenze n. 18110/2004, n. 18432/2005 e n. 2941/2007).

•  Tuttavia con la sentenza n. 4283/2010, la Cassazione ha affermato la prescrizione quinquennale per la Tarsu, in quanto correlata a utilità periodiche, orientamento che ha poi trovato conferma in successive decisioni: n. 24679/2011, n. 11497/2013 e n. 20213/2015 (TN 20/2015). In quest’ultima pronuncia i giudici di Piazza Cavour chiariscono che la prescrizione decennale è applicabile solo in caso di titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziari) divenuti definitivi, non già a cartelle

•  Cons. Stato 5410 del 30/11/2015 (TN 23/2015): diritto accesso alle cartelle degli ultimi 10 anni

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LA PRESCRIZIONE •  10 anni: dal passaggio in giudicato della decisione di rigetto del ricorso •  5 anni (?): dall’emissione del titolo esecutivo (in caso di accertamento non

impugnato, divenuto definitivo)

RECENTI APERTURE/ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI •  CTP di Cagliari n. 1020 del 12/11/2015, ha ribadito la prescrizione

quinquennale per la Tarsu, evidenziando però che la regola non è applicabile per i tributi comunali non correlati ad un servizio (come l’Imu) per i quali la prescrizione è invece decennale.

•  CTP di Caltanissetta 842 del 18/11/2015, afferma la prescrizione decennale di una cartella di pagamento, essendo una prestazione “unitaria” e non periodica. Quest’ultima pronuncia afferma che se la riscossione coattiva segue un’attività di accertamento, non si considera più periodica, quindi la prescrizione sarà decennale; se invece si tratta di riscossione ordinaria (cioè non derivante da accertamento) la prescrizione sarà invece quinquennale.

•  CTP Asti 57 del 21/3/2016: il termine di prescrizione quinquennale vale solo per i tributi locali, poiché riferibili ad una prestazione periodica, mentre la riscossione dei crediti erariali è soggetta al termine di prescrizione decennale (poiché legati annualmente ad una nuova valutazione impositiva)

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LA NOTIFICA

•  Recente orientamento: la notifica non è un requisito di validità dell’atto ma solo di efficacia dello stesso, pertanto anche il vizio di inesistenza è sanabile se il contribuente impugna l’atto (Cass. S.U. 19704 del 2/10/2015)

•  Prima invece la Cassazione aveva sempre affermato l’impossibilità di sanare un vizio di inesistenza

•  La notifica a mezzo raccomandata A.R.: Cassazione sentenza n. 4332 del 4/3/2015 (in TN n. 7/2015), evidenzia che l’art. 11 comma 1 del d.lgs. n. 504/92 rinvia per le modalità di notifica degli avvisi di liquidazione al successivo comma 2, secondo cui "l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente" (in analogia a quanto previsto, attualmente, dal comma 161 della legge n. 296/2006). Il verbo "dovere", utilizzato dalla norma, non va affatto coniugato con le modalità della notifica ma sta, piuttosto, ad indicare la necessità che la notifica abbia luogo, onde rendere edotto il contribuente della pretesa, e ciò consente, appunto, "anche" mediante il servizio postale ordinario.

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LA NOTIFICA

RACCOMANDATA A.R. EFFETTUATA DA AGENZIE PRIVATE •  L’orientamento che emerge dalle recenti pronunce dei giudici tributari di

merito è riferito ad un quadro normativo non più attuale, in quanto oggetto di modifiche di rilievo ad opera del d.lgs. n. 58/2011, che ha modificato il d.lgs. 261/99 il quale individuava Poste italiane nel “fornitore del servizio universale”.

•  La nuova versione dell’art. 4 del d.lgs. 261/99 (in vigore dal 30/4/2011) attribuisce alla raccomandata recapitata dal licenziatario (soggetto privato in possesso di regolare licenza rilasciata dal Ministero dello sviluppo Economico) lo stesso valore legale di quella recapitata da Poste Italiane.

•  Il licenziatario non può invece effettuare la raccomandata “per atti giudiziari” (colore verde) poiché sottoposta al particolare regime fissato dalla legge n. 890/1982. Sul punto va evidenziato che attualmente sono affidati al servizio di Poste italiane gli invii raccomandati che siano attinenti alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. n. 890/1982. Pertanto solo la notifica ai sensi della L. n. 890/1982 è riservata in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste italiane).

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LA NOTIFICA

RACCOMANDATA A.R. EFFETTUATA DA AGENZIE PRIVATE •  FAQ pubblicate sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico:

VALORE LEGALE DELLA RACCOMANDATA - La raccomandata recapitata da un licenziatario ha lo stesso valore legale di quella consegnata da Poste Italiane.

•  E’ da sottolineare infine che, nell’ottica di un progressivo restringimento della riserva dei servizi postali al fornitore universale, l’art. 25 del DDL concorrenza (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, AC 2013, AS 2085, approvato dalla Camera il 7/10/2015 ed ora all’esame del Senato) prevede addirittura l’abrogazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 261/1991 a far data dal 10 giugno 2017, con definitiva e piena equiparazione dei servizi resi da tutti i fornitori dei servizi postali. Da tale data le agenzie private potranno notificare anche gli atti giudiziari e le violazioni al codice della strada.

•  CTP Benevento n. 146/2015: il dlgs 58/2011 ha completato il processo di liberalizzazione del mercato postale con l’abolizione della riserva affidata Poste Italiane; per cui le poste private sono autorizzate alla notifica di atti amministrativi (ivi compresa la notifica di un accertamento Ici: cfr. CTR Campania n. 4417/2015)

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LA NOTIFICA

TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) •  E’ prevista dall’art. 149-bis c.p.c.: “Se non è fatto espresso divieto dalla

legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.“

•  Agente notificatore trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle PA

•  Relata predisposta dal messo e firmata con firma digitale

•  CTP Milano n. 6087/2014: inesistente la notifica dell’avviso di accertamento a mezzo PEC (non condivisibile)

•  CTP Matera n. 447/2015: SI all’avviso ICI notificato a mezzo PEC

•  Equitalia spedisce l’atto direttamente a mezzo PEC (art. 26 DPR 602/73)

•  Equitalia dal 1° giugno 2016 sarà obbligata a notificare le cartelle di pagamento a mezzo PEC ad imprese e a professionisti

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

GIUSEPPE DEBENEDETTO

[email protected]