il suicidio

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PERCORSO DEDICATO AL SUICIDIO 18/02/2008 Nel codice vigente sono due gli articoli dedicati al suicidio: l’ART.579 è relativo all’omicidio del consenziente : “chiunque cagione la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni…”; l’ART.580 riguarda invece l’istigatore o coautore di un omicidio: “chiunque determini altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito con la reclusione da 5 a 12 anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima…”. Dall’esame di queste due norme appare evidente come nel sistema giuridico Italiano non si parli di SUICIDA, né del SUICIDIO CONSUMATO, né del SUICIDIO TENTATO, le sanzioni sono inoltre differenziate, nel primo caso siamo di fronte a un omicidio per così dire “minore”, mitigato nella sua pena, nel secondo si parla invece di istigazione al suicidio ; questo ci appare ovvio, ma in realtà non lo è, in virtù del fatto che in passato colui che si ammazzava o tentava di ammazzarsi veniva sanzionato. Un'altra considerazione immediata e conseguente a questi due articoli è la mancanza di qualsiasi discorso relativo all’EUTANASIA (o diritto alla MORTE) il che implica anche una non regolamentazione di quello che viene definito il diritto alla buona morte, nonché del diritto collegato, vale a dire il diritto a non essere sottoposti a trattamenti medici degradanti. Lo scopo di questa prima fase di analisi sarà quello di individuare, cercare, interpretare i cosiddetti FORMANTI, ossia tutti quagli elementi filosofico-socio- culturali che hanno portato gli Stati Europei a prevedere sanzioni per queste fattispecie, andando a ritroso nel tempo, ossia considerando l’ottocento, il periodo delle codificazioni normative, nonché i periodi antecedenti fino ad arrivare al periodo del medioevo. Nel nostro attuale ordinamento, abbiamo registrato una dismissione della legislazione punitiva relativa al suicidio consumato e tentato, frutto di in processo che ha una connotazione temporale relativamente recente; da sottolineare anche la ratifica del trattato di Oviedo ove si parla del diritto all’integrità fisica umana e del diritto a non essere sottoposti a trattamenti degradanti. Questa scelta trae origine ed influenza dalla diffusione di due movimenti culturali quali l’ILLUMINISMO e il GIUSNATURALISMO, comuni in tutti gli stati Europei investiti nell’800 dal fenomeno della codificazione. L’ultimo riferimento alla volontà punitiva del suicidio lo troviamo nell’ART.585 del CODICE PENALE ALBERTINO, vigente nel Regno di Sardegna con il Re Carlo Alberto al potere. Chiunque volontariamente si darà la morte è considerato dalle leggi civili come vile, ed incorso nella privazione dei diritti civili, ed in conseguenza le disposizioni di 1

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Fatta eccezione per il suicidio degli impiccati, per il resto non c’è niente chetestimoni che i Romani ritenessero il suicidio un fatto illecito in sé, solo dopocomparvero alcuni strumenti sanzionatori, quali la confisca e il divieto si sepoltura.Non esisteva nulla riguardo a una criminalizzazione giuridica di questa figura.Si deve comunque analizzare la concezione del suicidio sulla base della prospettivamorale semplice e sfumata: nei ceti più elevati la tendenza al suicidio era una moda,nei ceti più semplici c’era invece un’avversione, il cosiddetto tabù dell’impiccagione,forse poi finito nell’età preclassica, tra l’altro non si sa se la mancata sepoltura erauna sanzione religiosa o giuridica.Il quadro quindi si presenta molto variegato, non c’è nulla che ci fa ritenere il suicidioin sé come reato.Diverso il discorso per il tentativo:qualcosa di diverso può essere detto; vi sonodiverse spiegazioni in proposito, diverse sfumature, le fonti si prestano a più letture,c’era una certa ostilità verso il mancato suicidio, c’era infatti paura, una cattivaconsiderazione di chi tentava il suicidio, questi infatti dopo aver messo le manivanamente su di sé lo potevano fare a danno degli altri.

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PERCORSO DEDICATO AL SUICIDIO

18/02/2008Nel codice vigente sono due gli articoli dedicati al suicidio:l’ART.579 è relativo all’omicidio del consenziente : “chiunque cagione la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni…”;l’ART.580 riguarda invece l’istigatore o coautore di un omicidio: “chiunque determini altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito con la reclusione da 5 a 12 anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima…”.Dall’esame di queste due norme appare evidente come nel sistema giuridico Italiano non si parli di SUICIDA, né del SUICIDIO CONSUMATO, né del SUICIDIO TENTATO, le sanzioni sono inoltre differenziate, nel primo caso siamo di fronte a un omicidio per così dire “minore”, mitigato nella sua pena, nel secondo si parla invece di istigazione al suicidio ; questo ci appare ovvio, ma in realtà non lo è, in virtù del fatto che in passato colui che si ammazzava o tentava di ammazzarsi veniva sanzionato.Un'altra considerazione immediata e conseguente a questi due articoli è la mancanza di qualsiasi discorso relativo all’EUTANASIA (o diritto alla MORTE) il che implica anche una non regolamentazione di quello che viene definito il diritto alla buona morte, nonché del diritto collegato, vale a dire il diritto a non essere sottoposti a trattamenti medici degradanti.Lo scopo di questa prima fase di analisi sarà quello di individuare, cercare, interpretare i cosiddetti FORMANTI, ossia tutti quagli elementi filosofico-socio-culturali che hanno portato gli Stati Europei a prevedere sanzioni per queste fattispecie, andando a ritroso nel tempo, ossia considerando l’ottocento, il periodo delle codificazioni normative, nonché i periodi antecedenti fino ad arrivare al periodo del medioevo.Nel nostro attuale ordinamento, abbiamo registrato una dismissione della legislazione punitiva relativa al suicidio consumato e tentato, frutto di in processo che ha una connotazione temporale relativamente recente; da sottolineare anche la ratifica del trattato di Oviedo ove si parla del diritto all’integrità fisica umana e del diritto a non essere sottoposti a trattamenti degradanti.Questa scelta trae origine ed influenza dalla diffusione di due movimenti culturali quali l’ILLUMINISMO e il GIUSNATURALISMO, comuni in tutti gli stati Europei investiti nell’800 dal fenomeno della codificazione.L’ultimo riferimento alla volontà punitiva del suicidio lo troviamo nell’ART.585 del CODICE PENALE ALBERTINO, vigente nel Regno di Sardegna con il Re Carlo Alberto al potere.“Chiunque volontariamente si darà la morte è considerato dalle leggi civili come vile, ed incorso nella privazione dei diritti civili, ed in conseguenza le disposizioni di

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ultima volontà che avesse fatto saranno nulle e di nessun effetto: sarà inoltre il medesimo privato degli onori funebri di qualunque sorta.Il colpevole di tentato suicidio quando l’effetto ne sia mancato non per spontaneo pentimento, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà, sarà condotto in luogo di sicura custodia e tenuto sotto rigorosa ispezione da 1 a 3 anni.”Una prima osservazione può essere fatta sul tipo di sanzione prevista al suicida: si parla di una sanzione di tipo morale, il suicida viene definito come un vile; poi vi sono conseguenze su un piano civilistico, ovvero perdita dei diritti civili e nello specifico perdita dei diritti civili e quindi della capacità testamentaria, con applicazione pertanto della successione legittima.Altro punto è la privazione delle onoranze funebri, che altro non è se non una sanzione di diritto canonico fatta propria dallo Stato, ad indicare il forte peso della religione nelle questioni giuridiche e sociali.Importante anche evidenziare i “rimedi” previsti in caso di tentativo, consistenti nella conduzione in luogo di cura del soggetto per un periodo di tempo variabile fra 1 e 3 anni.Altro articolo da esaminare nel continuo di questo percorso sono i paragrafi 91 e 92 del CODICE PENALE AUSTRIACO DEL 1803; il suicidio non è più rubricato come un delitto ma trattato nelle Gravi Trasgressioni di Polizia contro la sicurezza della vita.Il tentativo: “quando alcuno si fosse ferito, od in qualunque altro modo offeso col disegno di togliersi la vita, ma avesse desistito dal compiere il suicidio, mosso dal proprio pentimento, deve essere chiamato dinanzi alla magistratura, da cui gli verrà fatta una seria ammonizione sull’enormità del suo attentato, che offende tanti doveri”; in questo caso, qualora il suicidio non si realizza per un ravvedimento non vi saranno conseguenze giuridiche, solo un ammonimento di ordine morale.“Se l’esecuzione non ebbe luogo per puro accidente, o contro la volontà dell’autore, deve questi essere posto sotto sicura custodia, e sorvegliato rigorosamente sintanto che ricondotto con rimedi fisici, e morali all’uso della ragione, ed al riconoscimento dei suoi doveri verso il Creatore, verso lo Stato, e verso sé stesso, si mostri pentito della sua azione e faccia sperare per l’avvenire uno stabile ravvedimento.”In caso di mancato pentimento, parimenti a quello che accadeva nel CODICE PENALE ALBERTINO, era prevista la custodia in casa di cura, con il riferimento esplicito a tutta quella serie di doveri violati dal non suicida, vale a dire doveri verso lo Stato, Dio, e verso se stesso, che testimoniano l’influenza della religione , secondo la quale la vita è un dono del creatore e l’uomo non ha alcun diritto di disporre della propria vita.Suicidio eseguito: “qualora vi fosse avvenuta la morte, il cadavere del suicida accompagnato soltanto dalla guardia viene trasportato in un luogo posto fuori al cimitero e sotterrato dai fanti di giustizia”.Anche in questo caso, per il suicida è prevista una pena morale di carattere infamante che consta nella mancata sepoltura secondo i riti della religione cristiana.

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Un’altra norma oggetto di studio e approfondimento è l’ART.314 DEL CODICE PENALE per il GRANDUCATO di TOSCANA: “chiunque ha partecipato all’altrui suicidio, subisce la casa di forza da 3 a 7 anni”.La “Leopoldina” si dimostra molto sensibile ai diritti fondamentali, si registrano grandi passi in avanti riguardo alla posizione dell’accusato, non viene accordata azione penale per il suicidio consumato o tentato, oggetto di sanzione penale diviene solamente il coautore o partecipatore, punito con le reclusione in manicomio per un periodo di tempo che oscilla tra i 3 e 7 anni.Prima del Codice Rocco, come penultimo passaggio dell’evoluzione normativa riguardante il suicidio abbiamo l’ART.37° del CODICE ZANARDELLI (entrato in vigore il 1 gennaio 1890), riguardante la determinazione e l’aiuto al suicidio: “chiunque determina altri al suicidio o gli presta aiuto è punito, ove il suicidio sia avvenuto, con la reclusione da 3 a 9 anni.”L’uccisore del consenziente è autore di un omicidio, che è reato indipendentemente dalla volontà dell’ucciso; risulta pertanto completamente acquisita la cultura della tolleranza del suicidio, dietro a questa disposizione c’è un dibattito penalistico fra i diversi indirizzi giusnaturalistici.

19/02/2008Fino alla conclusione dell’800, suicidarsi era un reato gravissimo, punito gravemente, così come il tentativo, probabilmente perché si temeva la carica di emulazione che il tentativo poteva dare, nonché questi andava contro l’insieme dei valori morali di quel tempo.Quali sono stati i FORMANTI, ossia quelle correnti ideologiche, filosofiche, di pensiero che hanno determinato questo?Fondamentale in questo senso è il ruolo da attribuire al diritto Romano, il cui condizionamento e risvolto è stato analizzato ed ha dato origine ha diverse e contrastanti interpretazioni: per alcuni è alla base della concezione criminalistica del suicidio tentato e consumato, per altri invece è alla base del diritto alla morte,La stagione della depenalizzazione del suicidio è l’800, in questa epoca, sul finire,spariscono le sanzioni, questo è un cambiamento che attraversa tutta l’Europa, nonchè si accompagna anche alla scomparsa della fattispecie collegate di istigazione e omicidio del consenziente, che diventano indipendenti, derubricate e con una sanzione minore.L’ultimo paese che è pervenuto a questi risultati è stata l’Inghilterra, i Francesi ritengono di essere stati invece i primi, in realtà forse la prima nazione ad arrivare alla depenalizzazione del suicidio è stata l’Italia con la Leopoldina.Già si è detto dei diversi atteggiamenti avuti dai codici di origine Europee relativamente al suicidio consumato e tentato, le ultime sopravvivenze della concezione criminalistica le abbiamo con il CODICE PENALE ALBERTINO.Prima dell’800, si potevano registrare anche la confisca completa del patrimonio più una serie di pene infamanti (processi ai cadaveri, esposizioni popolari dei cadaveri, cadaveri lasciati alla mercé degli animali, morte a cui veniva data una lettura, una connotazione magica).

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Per coloro che tentavano il suicidio le sanzioni erano molto gravi, addirittura in alcuni casi si arrivava addirittura alla pena di morte.Come si arriva a questa derubricazione ottocentesca?Cosa matura e qual è il pensiero che si diffonde?Fondamentale per rispondere a tale domanda è una riflessione sull’importanza avuta dall’ILLUMINISMO del 700, che nasce in opposizione al potere autoritario e alla commistione tra potere politico e religione.Il suo inizio viene fatto coincidere con il 18° secolo, in questa epoca si elaborano le teorie e le dottrine che portano alla depenalizzazione del suicidio.Secondo gli illuministi, la ragione deve spogliarsi della religione, della superstizione per poter giudicare correttamente e senza condizionamenti le cose, quindi in sostanza giudizi liberi guidati da questa luce, la ragione.L’Illuminismo ha contagiato tutta l’Europa, anche se il grande pensiero è quello francese.Montaigne, forse il primo, poi Montesquieu, Holbach, Rosseau, Voltaire, Diderot sono i più grandi interpreti di questo movimento culturale.Voltaire è importante perché si ricollega all’Illuminismo Italiano, attraverso una glossa, un commento all’opera di Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene”, nel capitolo dedicato al suicidio.Le città dove l’Illuminismo Italiano si è diffuso maggiormente sono state Milano(Verri e Beccaria) e Napoli(Stefano Filangieri); questi interpreti creano espressioni di un sapere enciclopedico, particolarmente specializzati nel diritto, nella filosofia e nella sociologia, cercano di esprimere il loro pensiero privo dei vecchi condizionamenti dati dalle tradizioni.Bisogna anche aggiungere come in Europa vi fossero studiosi sostenitori, esaltatori del suicidio, voci isolate e bandite, le cui opere vennero messe all’indice dei libri proibiti.

20/02/2008Riguardo all’opera di Cesare Beccaria (1738-1794) “Dei delitti e delle pene”, la cui paternità è anche dubbia, sappiamo che risale all’incirca a metà del 700 e la sua diffusione ha alimentato importanti discussioni relative al significato e all’utilità della pena di morte, arrivando alla conclusione che questa non è efficace e rappresenta essa stessa un delitto.Ciò che ci interessa però è il paragrafo 32, dedicato al suicidio, nonché il commento collegato di Voltaire:nelle prime 9 righe si sottolinea come il SUICIDIO non è un delitto che ammette una pena propriamente detta, in quanto la sanzione non colpisce l’autore dell’illecito, ma “un corpo freddo ed insensibile”, la pena infatti dovrebbe essere personale, per la prima volta si fa riferimenti al concetto di responsabilità penale personale.Beccaria contesta che la sanzione ignominiosa avesse una funzione deterrente, sottolinea infatti come gli uomini amino troppo la vita, abbiano comunque una spinta vitale e un’inclinazione alla felicità.

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Dopo aver ricordato che questo istinto vitale è molto forte in tante persone, l’autore tiene nelle debita considerazione la condizione disperata di altri uomini, una condizione intrisa di dolore e di sofferenze talmente forte da non subire alcun deterrente, a sottolineare l’inutilità delle pene prevista che non possono far desistere il soggetto dai suoi intenti suicidi.Beccaria sviluppa poi una altro argomento, caratterizzato da un paragone fra il SUICIDIO e la FUGA IN UN ALTRO PAESE:Nel primo caso chi si suicida commette un delitto contro la società (la cui forza consiste nel numero dei cittadini), perché sottrae a questa la sua presenza; per rintuzzare questa idea l’illuminista fa un paragone tra chi toglie sé stesso dalla società e chi se ne va dal proprio Stato, arrivando a sostenere che il migrante fa un doppio danno perché si insedia in una nazione vicina.Dimostra inoltre come lo Stato che voglia impedire ai cittadini questo spostamento è uno stato ingiusto, una prigione, il cittadino che emigra non è sanzionabile così come l’emigrante; il metodo più sicuro per far sì che i cittadini rimangano nel proprio Paese è quello di aumentare il benessere di ciascuno, massimo interesse del sovrano e della nazione è quello di creare condizioni di felicità e prosperità migliori che altrove.Nelle ultime 9 righe del testo Beccaria torna su tale concetto e sottolinea che la legge che imprigiona i sudditi nel proprio Paese è ingiusta e allo stesso modo lo sarà la pena del suicidio; e questa colpa verrà punita solo da Dio (pene prevista su un piano della fede religiosa), perché solo lui può punire anche dopo la morte, non è un delitto davanti agli uomini perché la pena, invece che cadere sule reo medesimo, cade sulla sua famiglia.Inoltre se un uomo decide di suicidarsi, se rinuncia al bene della vita, lo fa perché odia l’esistenza terrena e nemmeno la considerazione che le conseguenze del suo gesto ricadranno sui suoi famigliari lo può smuovere dalla sua volontà suicida.Importante soffermarsi sullo sforzo di Laicismo di Beccaria, sulla sua divisione tra piano giuridico e piano religioso nei termini delle conseguenze al suicidio.

COMMENTO DI VOLTAIRE(1694-1778):egli era un intellettuale multiforme, si occupò di tanti generi letterali, studiò filosofia, tragedie, romanzi di vario genere , fu uno dei massimi esponenti dell’Illuminismo francese; predicava un pensiero liberale affrancato dal pregiudizio, dalle idee ricevute dalle tradizioni e si scagliava contro la religione, rea di aver addormentato le coscienze, tali idee influenzarono poi fortemente la rivoluzione francese.La traduzione francese dell’opera di Beccaria è stata chiosata dallo stesso Voltaire: all’inizio vi è un riferimento all’abate di S.Ciriano, Duverger di Haurenne, il quale voleva attraverso il suo trattato sopra il suicido liberalizzare il diritto alla morte.Egli si sofferma sul precetto cristiano “non uccidere” contenuto nel decalogo, così come l’omicidio anche il suicidio (altro non è che l’omicidio di sé stesso) dovrebbe essere proibito.Secondo l’ermeneutica, vale a dire l’autorevole interpretazione dei testi sacri, chi si uccide pertanto è un omicida; tuttavia vi sono dei casi nei quali è permesso uccidere il prossimo (autodifesa) e parimenti casi nei quali è possibile uccidersi. Non si deve

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attentare alla propria vita se non dopo aver consultato la propria ragione, ci si può uccidere per il bene dl Principe, della nazione, e dei parenti.A questo punto dell’analisi si sposta su due personaggi leggendari, Codro e Curzio;Il primo era stato l’ultimo Re di Atene, l’oracolo di Delfi aveva previsto la vittoria degli Achei solo nel caso in cui la battaglia si fosse conclusa senza la morte del sovrano, del responso divino seppe lo stesso Codro, che per il bene della propria città, si travestì da soldato e si introdusse furtivamente all’interno di un accampamento nemico, facendosi uccidere da un soldato che chiaramente non l’aveva riconosciuto, decretando così la propria fine a beneficio dell’esito vittorioso dello scontro con i nemici (atto di eroismo).Anche Curzio, personaggio romano, fu un altro tangibile esempio di suicidio eroico, che pertanto non poteva essere condannato similmente a quello che accadde a Codro.L’abate poi aggiunge che non vi è stato alcun sovrano che abbia avuto il coraggio di punire la famiglia di un uomo che si fosse sacrificato per il bene dello Stato, anzi piuttosto è accaduto il contrario, ovvero c’era una ricompensa per il gesto eroico.Conclude poi affermando che era permesso di fare per sé ciò che era bene fare per un altro; nonostante la vita venisse intesa come un bene indisponibile, eroi, martiri venivano esaltati, quindi anche la chiesa in un certo senso tollerava i suicidi quando avevano queste nobili finalità.Voltaire cita successivamente Plutarco, Seneca, Montaigne, ed altri filosofi, tutti sostenitori del suicidio; utilizza l’esperienza romana per sottolineare la mancanza di sanzioni nei confronti del suicida, con la successione testamentaria perfettamente valida, malgrado questo si vuole infamare la memoria del suicida disonorando la sua famiglia, punendo il figlio per aver perduto il padre e la vedova per essere rimasta priva di suo marito.Critica poi il diritto canonico, che rappresenta il formante della concezione criminalistica del suicidio, da cui sono derivati la confisca dei beni del morto e la privazione della sepoltura secondo i tradizionali riti Cristiani, tra l’altro lo stesso diritto, al titolo de poenitentia condannò Giuda non per aver venduto Gesù Cristo, ma per essersi strangolato.

25/02/2008Ritornando sul commento di Voltaire al paragrafo 32 de “Dei delitti e delle pene”, possiamo ancora aggiungere come nella suddetta versione non vi sia alcun riferimento alle pene corporali comminate al cadavere del suicida; nel testo originale, sono invece elencate nei loro macabri particolari queste ignominiose sanzioni, consistenti nel porre il corpo stesso su una graticola, conficcarlo con aculei, senza mai toccarlo con le mani perché ritenuto infetto e immondo.Infine, a fortificare l’idea anticlericale palesata dall’illuminista francese, possiamo osservare l’assenza di ogni relazione con l’idea cristiana della punizione divina del suicida.Un altro autore, Pilati(1733-1802), espone una critica del paragrafo dell’opera di Beccaria dedicato al suicidio; costui era un trentino, di religione cristiano-cattolica,

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ma che in virtù della sua formazione culturale di matrice illuminista, scindeva comunque la sfera politica dalla sfera etico-religiosa.Per l’autore i suicida sono dei pazzi, dei matti, che vanno condannati ma non sanzionati: se non hanno timore della giustizia divina, come faranno a temere la giustizia umana?Se questi uomini non temono la morte, dovranno forse temere i supplizi esercitati sui loro corpi inanimati?Non è meglio consolare le famiglie del suicida piuttosto che farle indirettamente nuovi oltraggi?Sottolinea poi come le leggi che dispongono la confisca dei beni del suicida siano profondamente ingiuste; in ultimo, osserva e difende quanto previsto dal diritto canonico, ritiene giusto che il morto non venga sepolto secondo i riti cristiani.

Un altro autore che offre interessi argomenti in materia di suicidio è G. Filangieri, di nobile origine, intellettuale a tutto campo, filosofo del diritto, nato a Napoli nel 1752 e poi morto all’età di soli 36 anni.La sua opera fondamentale è “la scienza della legislazione”, pubblicata nel 1853 a Parigi, opera di riflessione sulla teoria della legge, soprattutto de iure condito (critica della legge presente) e de iure condendo (legge che si potrebbe emanare).Ciò che è importante è quanto emerge dall’analisi del capitolo 55 di questa opera: le prime righe dimostrano un atteggiamento antidogmatico, verso alcune azioni contrarie alle leggi occorrerebbe il silenzio anziché le sanzioni.Successivamente inizia una rassegna storica sull’idea del suicidio, la cui storia non è rettilinea in quanto vi sono affermazioni differenti nei diversi periodi storici, aumentando l’incertezza anziché dissiparla.Intraprende questo excursus storico ricordando una disposizione degli antichi legislatori di Atene (non dice chi sono, appartengono alla fase più antica, l’informazione viene tratta da Eschine), secondo questa il suicida veniva sottoposto al taglio della mano colpevole, la quale non veniva poi sepolta con lui.Poi viene citato Platone, nel trattato relativo alle leggi, il quale afferma che i suicidi venivano messi da parte, ovvero vi era una sepoltura diversa da quella tradizionale.Per converso, la disciplina di Valerio Massimo (trattato delle cose mirabili) , sostiene che a Marsiglia, ma anche in talune città della Grecia, vigeva un istituto particolare:il senato, quando un cittadini lo richiedeva e quando la richiesta presentava particolari caratteristiche, autorizzava il suicidio fornendo i mezzi adeguati, nello specifico una bevanda velenosa, dimostrando pertanto una prospettiva di favore verso i suicidi.Dai testi tradizionali del diritto Romano, dai testi delle compilazioni di Giustiniano (codice, digesto), emerge chiaramente la presenza di due casi ben distinti:1. caso di colui che si uccide sotto processo2. tutti gli altri casi

Nel primo caso c’è presunzione di colpevolezza, come sanzione è prevista la confisca dei beni, come se il giudizio fosse stato terminato ed eseguito.

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Nel secondo caso si considera il suicidio per sofferenza, per mal di vivere, e in questa circostanza non sono previste sanzioni.Terminata poi la rassegna della tradizione storica sui suicidi, sottolinea l’indulgenza del diritto Romano che venne ispirato da queste ragioni, mentre i legislatori moderni Europei non hanno seguito questo filone di pensiero, non hanno mostrato rispetto per le leggi romane.Per esempio, in Inghilterra, in Francia e in molti altri Paesi Europei la legge inveisce contro il cadavere del suicida, con una conseguente sequela di pene infamanti che terminano con la confisca dei suoi beni.Filangieri non vuole difendere il suicidio, né tantomeno aumentare la schiera dei seguaci delle teorie di Zenone, Platone, Seneca, Marco Aurelio, abate di S.Ciriano, in quanto egli non si allinea al loro pensiero, il suicidio non è un bene, un’azione positiva.Togliersi la vita significa privarsi del fondamento di tutti i mezzi adoperabili per adempiere a questo sacro ed universale dovere; qui emerge un pensiero di matrice cristiana, ovvero l’obbligo di mettersi al servizio degli altri.Nonostante la forza di questo argomento, egli non approva il suicidio come lecito ma condanna le leggi che lo puniscono come inutili e come ingiuste; la casistica infatti prova che la frequenza dei suicidi non viene influenzata dalla presenza di leggi che sanzionano tale fattispecie.Gli illuministi distinguono la sfera etica da quella politica, per i soggetti suicidi non c’è niente da fare, la loro convinzione di morire è talmente forte che nessun argomento li può trattenere dal compiere questo terribile gesto, nemmeno la sanzione della confisca e tutte le altre pene infamanti previste.L’autore poi continua nella sua analisi critica, sostenendo che se la pena non è efficace, manca il motivo che ne giustifica l’uso, e quindi saremmo di fronte a una sanzione tirannica, che comporta un male privato senza ottenere un bene pubblico.Il suicida trancia ogni collegamento con la società, con il proprio Paese, con le leggi che lo governano, così come l’esule che lascia il Paese non ha più la protezione delle leggi.Ogni ulteriore atto d’autorità esercitato su di lui è una violenza, un abuso della forza e non un esercizio del potere.Tutte queste considerazioni portano Filangieri a collocare il suicidio nella classe di quei delitti che non si debbono punire, adotterebbe la distinzione delle leggi Romane, punendo il suicida delinquente morto per sfuggire alla condanna,punendolo come delinquente e non come suicida; ancora una volta distingue il momento del suicidio: se è posteriore alla condanna, il suicida dovrebbe subire la pena che sarebbe stata applicata al condannato, sia essa pecuniaria o infamante; se è antecedente, la legge non deve mai permettere che si condanni un uomo che non può difendersi, dovrebbe considerare come naturalmente morto il reo, e per conseguenza estinta l’accusa contro di lui intentata.

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Gli autori illuministi italiani hanno mostrato di prediligere teorie di depenalizzazione del suicido, sostenendo che inveire contro il suicida è semplicemente assurdo, preveder poi una sanzione è alquanto ingiusto.Queste idee le possiamo reperire in una serie di documenti che risalgono al XVI, XVII, XVIII secolo: documenti forensi, documenti della prassi criminale dove si enuncia che cosa si applicava in materia di suicidi, opere estratte dai dottori, dai giuristi di diritto comune, diritto Romano che si applica quando il diritto contemporaneo non è completo, quando vi erano lacune nelle legislazioni locali.CONSTITUTIO CAROLINA CRIMINALIS: celebre legge criminale del 1539, promulgata da Carlo V d’Asburgo; egli fu un grandissimo imperatore, dominò con la sua presenza fino alla metà del XVI secolo, attraverso diverse eredità divenne imperatore di un vasto impero costituito da una serie di territori che si estendevano su 3 continenti.Nasce a Cannes nel 500’ e muore nel 1558, estese l’autorità del Sacro Romano Impero su tutti questi Stati, emanò una serie di leggi che valevano per tutti questi immensi territori.Con la Carolina, l’imperatore Carlo V attuò una grande riforma unificatrice della giustizia penale tedesca: questa legge, che regolava il processo inquisitorio secondo le teorie criminalisti che e processualisti che dei Commentatori e che si fondava sull’impiego, come diritto imperiale adattato alla situazione germanica, dei principi penalistici da costoro elaborati, divenne la base di sviluppo per un omogeneo diritto penale comune tedesco.Questa legge si occupò del suicidio, teoricamente era sovraordinata a qualunque altra forma normativa, in realtà verificheremo come queste realtà territoriali non l’applicassero, avendo una loro disciplina giuridica.Nello specifico prevedeva che se una persona inquisita o colta in flagranza di reato si fosse suicidata per timore di subire la futura sentenza, la successione non sarebbe stata valida e il patrimonio sarebbe stato devoluto al fisco di Federico Barbarossa.Ma se il motivo del suicidio era un altro, ai suoi eredi non sarebbe stato impedito di succedergli nei beni, e a questa norma nessun uso antico o statuto municipale avrebbe potuto derogare.Da notare che non vi è nessun riferimento alle pene corporali, pare infatti che questa logge fosse estremamente liberale per il tempo in cui venne emanata.

27/02/2008Riprendiamo il discorso sulla documentazione delle prassi criminali, per un periodo che va dal XVI secolo fino ai primi del 700’, abbiamo una serie di opere giurisprudenziali create da professori che lavorano nelle università Europee, dottori che hanno un’esistenza molto varia e dinamica, sono nel contempo dottori, giuristi, professori ma anche avvocati.Tra i tanti autori, sono stati scelti quelle che appartengono alla stessa zona geografica, precisamente all’Europa centrale: sono quattro autori che coprono questo periodo, si contraddistinguono per avere uno sguardo sulla realtà, offrono una critica nei loro frammenti di opere dedicati alla prassi criminale.

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Già si è detto come in questo periodo, nel contesto Europeo, sia sovraordinata una legge penale di origine imperiale, la Costituzione Carolina emanata da Carlo V, la quale sul punto dedicato al suicidio era particolarmente morbida, considerava sanzionabile solo il suicidio di chi si era sottratto al processo, non vi era inoltre traccia delle sanzioni ignominiose; si è riscontrato poi come nella realtà province e comuni non l’applicassero, utilizzando invece un sistema basato su consuetudini ed usi penali.Di fatto si registrava quindi un vero e proprio scollamento fra diritto imperiale e la consuetudine dei comuni e delle province dell’Impero, tanto forte era questa consuetudine che non ammetteva alcun tipo di deroghe.Il primo autore da considerare è Jost de Damhoudere (1507-1581): dottore, professore, avvocato originario della città di Bruges (Fiandre), si spostò nel corso della sua volte molte volte fra le diverse città delle Fiandre, fino ad andare anche in Francia; importante è un brano tratto dalle “pratiche delle cose criminali”, opera che risale al 1858.Da sottolineare come da una parte vi sia il diritto imperiale, esistente ma non applicato, e dall’altra la consuetudine vigente: in base ai diritti, colui il quale compie l’omicidio del proprio corpo è il suicida (suicidio = omicidio di sé stesso, l’autore infatti è profondamente cattolico, gli Inglesi sono stati i primi a coniare il termine unico suicide, prima ad indicare il suicida venivano utilizzate delle locuzioni: “colui il quale si mette le mani addosso” o espressioni analoghe, come fa in questo caso il suddetto autore.)Secondo l’autore, dal punto di vista del diritto, chi ha ucciso sé stesso, per una di quelle cause (disperazione, ansietà di perdere la vita, la gloria, le cose temporali), verrà trascinato da un cavallo lungo una strada pubblica e portato sul luogo del supplizio: qui non verrà impiccato sul patibolo, luogo di pena capitale dove comunque vi era garantito un minimo di dignità, in cui erano riconosciuti i valori morali del condannato, ma sulla forca, più dispregiativa e mortificante per il soggetto.Poi successivamente si registra una mescolanza tra religione è diritto, chi uccide sé stesso perde anima e corpo, pertanto il suicidio è anche più grave dello stesso omicidio; questa era una concezione antica che traeva spunto dalle modalità con cui avveniva l’impiccagione, si riteneva che il laccio al collo della vittima impedisse all’anima di uscire, continuando a perturbare la vita degli altri per non essere riuscita ad uscire dal corpo.Ancora una volta si nota quindi l’interpretazione Cristiana, con il nuovo riferimento del discorso inerente alla morte di Giuda Iscariota, che ha peccato di più uccidendosi per disperazione che per aver tradito Gesù, episodio questo che non ha fatto altro che alimentare un ulteriore disvalore nella concezione cattolica del suicidio; Giuda rappresenta colui il quale si è suicidato ed ha causato la morte di Cristo, rendendo più pesante la condanna del Cristianesimo verso alti pensieri filosofici.Aggiunge poi come gli ecclesiastici lo esecrano a tal punto da negare al suicida la sepoltura ecclesiastica, escludendolo dalle comuni preghiere della chiesa e dai suffragi

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L’autore introduce poi un’eccezione a favore degli esseri umani, i quali hanno diritto in caso di suicidio a un trattamento diverse rispetto a quello tradizionale: è il caso di coloro che si sono dati la morte per malattia mentale o raptus, in tale situazione il corpo non dovrà essere messo sulla forca, e sarà sepolto secondi i riti ecclesiastici e sarà inoltre partecipe della preghiera.In base alla consuetudine del tempo chiunque si uccida, per qualunque occasione o causa, verrà sospeso sulla forca e sottoposto alla confisca dei beni; per l’autore questa situazione andrebbe rivista e corretta, occorrerebbe allinearsi al diritto vigente, distinguendo nei suicidi tra coloro che lo hanno fatto per malattia mentale o raptus e tutti gli altri.Tornando poi alla consuetudine, non solo è esecrata l’uccisione di sé stessi ma anche la lesioni o la ferita inferte a sé stessi; chi si sia ferito o leso, deve essere punito della stessa pena con cui lo sarebbe se avesse ferito un altro (nessuno è padrone delle proprie membra); tra l’altro chi non ha saputo o potuto risparmiare sé stesso, era un potenziale delinquente.Gli stessi filosofi hanno condannato il suicidio (Aristotele), per Eschine la mano del colpevole deve essere tagliata e seppellita lontano dal corpo.Per Baldo e Cino il testamento del suicida non è valido, in caso di tentativo, per il secondo occorrerebbe praticare la pena capitale per l’autore no.Ultima questione riferita al lutto: per Pomponio non si deve prestare in caso di suicidio.In definitiva quindi siamo di fronte ad una consuetudine che non è generale, ma è del tutto particolare e soprattutto contra legem.

3/03/2008Ritorniamo a trattare riguardo questi 4 autori scelti, in particolare soffermandoci sui documenti da loro redatti che hanno il merito di testimoniare fasi, periodi, prassi criminali che teoricamente sono retti dalla legge penale Carolina, che abbiamo visto essere del tutto sovraordinata al resto delle fonti di legge.Attraverso l’analisi di questi testi è possibile riscontrare la veri prassi tradizionale, il vero esercizio delle pratiche criminali che riflettono la realtà della criminalizzazione del suicidio.Il secondo autore da noi considerato è Von Benedikt Carpzov (Carpzovius 1595-1666) : dottore, originario della Sassonia (Germania Centrale), ci consente di abbracciare la prima metà del 600’.Notiamo anche in questo caso la configurazione del suicidio come omicidio, e quindi in sintesi un accoglimento della dottrina della Chiesa al riguardo.Il giurista, infatti, sottolinea come ci si trovi di fronte ad un crimine orrendo e detestabile; lo stesso diritto divino, secondo cui non sono innocenti coloro che si danno la morte, non fa distinzioni sul motivi che induce il soggetto al suicidio (per paura di subire un pena, per disperazione, per ubriachezza, per iattanza, per guadagnare l’immortalità, per non divulgare segreti ecc..).

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Per l’autore occorre distinguere tra suicidio consumato e suicido tentato: nel primo caso non si deve ulteriormente infierire sul cadavere e non può essere inflitta alcuna pena afflittiva al corpo.È orientato verso un atteggiamento comprensivo nei confronti dei suicidi, auspica appunto che non si proceda con la forca; nei casi di suicidi sotto processo, solo in questi devi esservi l’applicazione di pene infamanti: deve essere negata un’onesta sepoltura e i cadaveri senza essere toccati devono essere gettati dalla finestra o tirati fuori da sotto la soglia di casa, per poi essere gettati in un luogo infamante destinato ai cadaveri.Ai delinquenti pertanto non va inflitta la pena capitale della forca, però la stessa sepoltura deve essere infamante, ad eccezione dei casi di suicidio per raptus o per follia ecc..Tale sepoltura infamante viene definita “canina”, una sepoltura irrituale, in spazi appositi allo stesso tempo infami e infamanti, dove i cani potevano razzolare e cibarsi dei resti.Fa notare l’esistenza di prassi assolutamente non condivisibili, che non hanno fondamento né nelle scritture e neppure nella ragione; richiama inoltre la “Carolina” che su questo punto è disapplicata, dimostrando che è molto difficile estirpare la consuetudine locale.Nella maggior parte dei luoghi vi sono i becchini, i quali seppelliscono i cadaveri, che accampano il diritto di prendere tutto quello che c’è attorno al cadavere nel raggio di una circonferenza della spada, diritto che deriva sulla base di una consuetudine; oltre alla negazione della sepoltura secondo riti cristiani, nessuna altra pena deve essere imposta al cadavere.Baldo: afferma che se il giudice decide comunque di impiccare il cadavere mandandolo alla forca, in realtà lo può benissimo fare; rimane comunque più praticata la sepoltura canina,la pena viene più applicata nei casi in cui il suicidio sia avvenuto per noia, per dolore o per debiti, nonostante la “Carolina” preveda esplicitamente all’art.135 nessuna pena da infliggersi al cadavere.Dubbi maggiori vi sono nel caso in cui il reo, ritenuto colpevole, si sia ucciso in carcere prima della sentenza; dal punto di vista dell’applicazione di questo diritto in Italia non compare l’applicazione di questi principi, negli autori Italiani vi sono sempre le stessi idee teoriche, anche se la pratica è meno raccapricciante.Il secondo caso è riferito al tentativo di suicidio: come comportarsi?Qualora il tentativo andato a male fosse derivato da noia, disperazione, rabbia, raptus nessuna pena dovrebbe essere disposta (Antonio Gomez richiede che il soggetto venga incriminato e subisca la pena di morte o la confisca dei beni quando il suicidio deriva da queste cause, in questi termini si pronuncia anche Farinaccio Deciano e gli Scabini).Per alcuni autori, fuori dai casi in cui il suicidio è derivante da raptus o follia, occorrerebbe applicare la pena capitale, tale ipotesi sembrerebbe avvalorata anche dal Diritto Romano, dove il tentativo veniva sanzionato come il reato consumato.Per altri autori, occorrerebbe infliggere una pena più mite, consistente nel flagello o l’esilio; secondo l’autore il Diritto Romano sembrerebbe ammettere tutto questo,

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giustificherebbe l’applicazione della pena capitale, in realtà questa visione della tradizione Romana del diritto appare piuttosto di parte.Il terzo autore oggetto di analisi è Antonius Mattheus: 1601-1654, studioso critico del diritto Romano, ebbe un approccio critico alle fonti, fu anche avvocato, professore universitario presso l’università di Utrecht nel 1634; nel suo pensiero c’è una distinzione tra diritto Romano ed altre fonti antiche; per questi il diritto Romano offre una maggiore benevolenza nei confronti del suicidio, per le altre fonti invece si registra una visione stoica del suicidio.Secondo il diritto Romano, occorre distinguere se il fatto è determinato da coscienza criminale, sebbene il fatto non si sia consumato, e il caso in cui questo derivi da impazienza del dolore ecc..; nel primo caso il reo dovrebbe essere punito con la pena capitale, nel secondo la sanzione dovrebbe invece essere più mite.Secondo le fonti antiche, imbevute della dottrina stoica, i Sapienti nel compiere il suicidio in realtà non ponevano in essere alcun misfatto; lo stesso Platone non fu alieno da questa teoria, volle che fossero risparmiati i morti suicidi per il destino triste o per pudore estremo, coloro che invece si davano la morte per codardia o imbecillità non dovevano essere sepolti e onorati da alcuna statua o iscrizione.Cicerone giustifica il suicidio di Catone l’Uticense , il quale viene considerato il simbolo della libertà Repubblicana, colui il quale ha combattuto il regime nascente di cesare fino a quando, messo alle spalle, si è ucciso in modo spettacolare per sfuggire ai nemici nella battaglia di Tasso, in Africa.Da una parte il Diritto Romano colpisce il suicidio, quello tentato con la pena capitale; dall’altro vediamo l’esistenza di fonti più permissive, come Platone (il corpo appartiene al creatore, alla comunità, ai famigliari ma non al suicida).Per il Diritto Cristiano nessuna giustificazione sussiste per il suicida di fronte a Dio, gli stessi sacri comandamenti prevedono il “non uccidere”.Dello stesso avviso è Ulpiano, in realtà vi sono alcuni Padri della Chiesa che hanno ammesso la liceità del suicidio per motivi inerenti al pudore, ma il giurista critica questo atteggiamento, critica tali eccezioni al suicidio, nei casi di martirio per sfuggire ai nemici della fede si commette in ogni caso un grave illecito.Un'altra critica viene fatta dal pensiero Cristiano verso coloro che, presi da furore mistico, decidono di anticipare la felicità celeste raggiungendo la vita ultraterrena, si citano come esempi di tale situazione un soldato Gallico, un conciatore e tale Cleombroto, che dopo aver letto il testo di Platone sull’immortalità dell’anima, si buttò in mare.L’autore ritiene che si debbano anteporre le distinzioni dei giuristi dagli assunti degli Stoici, il suicidio tentato per futili motivi dovrà essere punito con la pena capitale, mentre per coloro che perirono prima di essere sanzionati, subiscono qualche ignominia, affinchè ci si astenga, per la vergogna delle esequie, da tanto maleficio.Cita anche i Cinici, filosofi che non badavano alle punizioni corporali sul cadavere, e in ultimo considera anche il caso emblematico delle Vergini di Mileto: queste si uccidevano per le cattive condizioni di vita, si verificavano morti a ripetizione, tantè che si parla di suicidi per emulazione; per porre fine a questa esecrabile situazione, il governatore della città Greca decise le suicide venissero trascinate nude lungo le vie

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pubbliche, per far desistere quelle viventi dal compiere questo suicidio (esistevano al tempo vere e proprie epidemie di suicidi per la grama vita condotta al tempo).Mattheus mostra dunque un atteggiamento di critica verso i Sapienti, troppo miti verso il suicidio, i costumi odierni sono tutti da giustificarsi sul piano delle esemplarità, come esemplare è stato il caso delle vergini di Mileto.Il quarto autore che è oggetto di studio è Giovanni Voezio (1674-1714), grande giurista che inaugura la scuola dei pandettisti, scuola che si avvicina al diritto Romano per trarre i principi fondamentali su cui basare il diritto moderno (pendette=digesto); dottore pratico, olandese, nel corso della sua vita si spostò parecchio, al fine di esaminare il suo pensiero utilizzeremo testo e volgarizzamento a fronte tratto da Commento alle Pandette di Giovanni Voet, riprodotto e corretto dal dott. L. Fortis, VI, Venezia 1853.Si avverte in questo autore la presenza di una maggiore tendenza critica verso la criminalizzazione del suicidio, che manifesterà attraverso la critica delle fonti antiche.La prospettiva comincia a cambiare, il suo commento si divide in 2 parti: una dedicata al diritto Romano, l’altra a quello che capita sotto i suoi occhi.Inizia con un riferimento alla filosofia degli Stoici in materia di suicidio, per poi considerare quella Cristiana che è opposta; per i primi il suicidio era assolutamente approvato al di fuori del caso di presenza del rimorso per aver commesso qualche delitto; lo stesso Seneca esaltò Catone l’Uticense che si tolse la vita in maniera spettacolare .In conseguenza del suicidio, i testamenti erano comunque validi quando il suicidio era derivato da una serie di motivi attinenti al mal di vivere; per coloro che l’avevano tentato, senza consumarlo, nei medesimi casi, nessuna pena doveva essere inflitta; unica eccezione era per i militari, i quali dovevano essere ritenuti colpevoli di aver violato la fede del giuramento prestato e pertanto sanzionati con pene ignominiose.Allo stessa stregua dovevano essere visti gli schiavi morti suicidi, suicidi per sottrarsi al potere dei loro padroni; al di fuori delle suddette ipotesi, quando un soggetto si uccideva per motivi diversi dal mal di vivere, si doveva presumere che l’avesse fatto per coscienza di qualche delitto occulto, e pertanto andava sanzionato come se avesse subito una condanna; se poi il suddetto caso riguardava il soldato, doveva esser imposta la pena capitale.Veniva prevista la confisca in tutti i casi in cui il suicida si dava la morte perché già in stato di accusa criminale o perché colto in delitto; con la possibilità comunque che i suoi eredi potessero difendere la sua innocenza, inoltre la confisca non poteva avvenire quando il soggetto si era ucciso prima di esser posto in stato d’accusa; queste soluzioni appaiono molto simili a quanto previsto all’interno della Costituzione Criminale Carolina di Carlo V, la quale sancisce espressamente la pena della confisca nel caso del reo già in stato di accusa.La prospettiva del diritto Romano, secondo l’autore, si caratterizzava per l’approccio critico alle fonti, sottolineando le tante cause di giustificazione alla base del suicidio; egli non fa distinzioni fra diritto Romano criminalizzante e altre fonti giustificative,

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parla anche di un diritto Romano influenzato dagli Stoici e lo interpreta in chiave giustificazionista.L’opinione seguita dai Romani e sostenuta dalla setta Stoica, secondo Voezio, è contraria ai principi ed ai precetti della religione Cristiana e della ragione naturale.Il suicidio per solito è conseguenza di debolezza d’animo insofferenza dal dolore fisico o morale, spesso proviene da delirio istantaneo, o acuto, o cronico; talvolta è un’azione convulsiva ed istintiva, tal altra il risultato di profonde meditazioni e di una volontà ponderata.Certo non accade suicidio senza causa o motivo, e l’atto in sé stesso consiste sempre in uno sforzo; tanto che nel suicidio apparentemente più meditato e tranquillo si ha sempre qualche esaltazione mentale: altrimenti questo atto, così contrario all’istinto della conservazione, non si adempirebbe mai.In molti un misto di coraggio fisico e di viltà morale sono la causa combinata del suicidio; quando avviene, esso è generalmente stimato da alcuni come atto di viltà, da altri come un gesto coraggioso.È pregiudizio, ma utile e convenevole, il credere che un uomo sano di corpo e di mente possa contemplare la morte senza fremerne: la organizzazione tutta dell’uomo ripugna alla sola idea della morte.Se quindi non è una malattia, è quindi un pervertimento dello spirito che conduca al suicidio: e allora la sola educazione filosoficamente cristiana può antivenirlo, rendendo l’anima inaccessibile alla disperazione, e facendola sempre più forte nella sciagura, con il mantenere illibata la coscienza.Del rimanente, è impossibile che la legge renda ignominiosa la memoria di un uomo per questo solo perché ha attentato alla propria vita; si vuole compiangerlo, è un infelice, un innocente.Senonchè i legislatori mirando più dall’alto la colpa di chi priva la società di un suo membro, punirono sempre il suicidio, od almeno lo riguardarono come un delitto.Beccaria stesso lo ammette, quantunque non vi consenta una pena propriamente detta.Continuando con il suo ragionamento, cita Matthieu il quale prevedeva la pena capitale quando il soggetto si uccideva per coscienza del proprio delitto; per quanto concerne il suicidio tentato ma non consumato, per l’autore non viene applicata la legge Cornelia, ma dovrà comunque essere applicata una pena molto severa, sostenendo che chi non risparmia sé stesso, potrebbe non risparmiare gli altri se non terrorizzato da una pena.Solo chi ha tentato di suicidarsi dovrebbe essere punito, quelli che hanno agito per pazzia dovrebbero essere lasciati stare, perché è la stessa pazzia una severa punizione, mentre andrebbero puniti coloro che erano adibiti al controllo e alla custodia di queste persone.Fuori dai casi di suicido per la coscienza di un crimine, non deve aver luogo la confisca dei beni; quando la morte è derivata dalla pazzia, nessuna sanzione ignominiosa deve essere comminata al cadavere; se però la morte è derivata per noia senza raptus o follia, può accadere che il cadavere venga appeso alla forca o seppellito sotto il patibolo, con i parenti della vittima che possono evitare tutto questo pagando una somma di denaro.

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In Olanda l’atteggiamento morbido nei confronti dei suicidi, che prevede l’eliminazione delle sanzioni infamanti, è il frutto più della benevolenza che delle somme di denaro pagati dai parenti delle vittime.Questo Paese infatti si sarebbe sottratto all’applicazione delle pene infamanti e avrebbe concesso la sepoltura, secondo Voezio questo atteggiamento deriverebbe dalla regina di Borgogna, che ha concesso il potere di toccare, di tirar fuori dall’acqua i suicidi in particolari condizioni; sembra emergere l’idea di un fenomeno di avversione verso il suicidio perché, secondo una concezione magica, deriverebbero dai corpi esanimi delle sciagure ai vivi.

4/03/2008Negli ultimi autori esaminati, abbiamo preso atto del formante Cristiano nelle concezioni criminalistiche del suicidio, evidenziando come la Chiesa abbia sempre considerato un delitto uccidersi.Dal punto di vista del pensiero moderno è stata la Chiesa l’elemento determinante a creare l’idea del suicidio come peccato e delitto.Secondo un filone di studiosi, anche nell’antichità vi sarebbe stato questo indirizzo, e la Chiesa ne sarebbe stata influenzata a sua volta.Esistevano due archetipi, ovvero due concezioni risalenti all’età classica e poi giunti al medioevo:1. MORALE SEMPLICE2. MORALE SFUMATAQuesti sarebbero i due atteggiamenti fondamentali rispetto ai quali l’umanità si è posta dalle sue origini di fronte all’idea del suicidio.1. MORALE SEMPLICE = MORALE POPOLARE , della gente comune, esprime l’idea di una condanna senza appello verso il suicidio, in un misto di paura e terrore verso questo gesto.2. Idea di tolleranza espressa da una parte della società che rappresenta l’ELITE (intellettuali, chi occupa una posizione di potere) ; talvolta sembra addirittura esservi simpatia verso questo tipo di gesto, fino alla proclamazione di un diritto alla morte volontaria.Questa lettura attraversa i secoli, la Chiesa in questo caso non si distingue in modo particolare, non sarebbe ritenuta quel particolare formante fondamentale per la concezione penalistica del suicidio; si parla di indirizzo storiografico.

PENSIERO CRISTIANO SUL SUICIDIOEsistono due filoni:1. FILONE PATRISTICO2. FILONE DEL DIRITTO CANONICONel primo caso, siamo di fronte ad un imponente pensiero che deriva dai cosiddetti Padri della Chiesa (santi, teologi) che nella parte occidentale ed orientale dell’Impero Romano commentano sulla base delle Sacre Scritture; nella parte ovest abbiamo S. Agostino, S. Ambrogio, S. Girolamo; nella parte orientale abbiamo invece una serie di autori che scrivono in Greco, con conseguenti difficoltà di traduzione.

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Nel secondo caso, si ha come riferimento il diritto che viene dai Canoni; questi non sono altro che norme, risalenti ai primi secoli, quando i vescovi si trovarono a decidere su importanti questioni morali.Il Diritto Canonico prevedeva una serie di sanzioni di carattere morale, che andavano dalla sospensione dalla messa, a penitenze di vario genere, nonché la mancata assoluzione dopo la confessione.Da queste norme, si è poi sviluppato un apparato di norme che interessano tutti gli uomini, non solo quelle con funzioni religiose, nasce così il Diritto Canonico come lo conosciamo noi.Soffermandosi sul primo filone, quello PATRISTICO, verranno approfondite le figure di S. Agostino e S. Tommaso:il primo ha enormemente influenzato il pensiero della Chiesa, nasce in Algeria (354-430); nella prima fase della sua esistenza, condusse una vita peccaminosa, fu affascinato ,come egli stesso confessa, dall’idea del furto, visse anche un periodo di tempo con una donna.Le sue opere principali sono Città di dio e Le confessioni di S. Agostino:il primo libro parla del suicidio in maniera piuttosto approfondita , al capitolo X egli nega come dalle Sacre Scritture si possa trovare sostegno all’idea che il Cristiano abbia diritto ad una morte volontaria.Le stesse sacre scritture, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, fanno intendere, seppur non esplicitamente, un’idea negativa e peccaminosa del suicidio: “si deve intendere che non è lecito uccidersi, giacchè nel precetto Non uccidere, senza alcuna aggiunta, nessuno, neanche l’individuo cui si dà il comandamento, si deve intendere escluso”, queste sono le parole dette dallo stesso S. Agostino, il quale rifiuta anche l’idea tratta da una tradizione di pensiero che vede nel suicidio un mezzo più rapido per raggiungere l’eternità, e che pertanto lo giustifica.Viene pertanto rifiutata l’idea del suicidio in tutti i casi, in questo capitolo vuole sottolineare come non esistono alcuni testi che avvalorino questa idea e sottolinea la regola “non uccidere”, dando un’interpretazione riferita non solo al prossimo ma anche a sé stesso.Nel prosieguo del testo, scarta un’ipotesi troppo estesa del precetto “non uccidere”; questo secondo alcuni andrebbe esteso nella sua applicazione anche alle bestie, il Santo citando l’Apostolo Paolo si chiede se anche le piante e in generale tutti gli esseri viventi debbano essere tutelati da questo precetto.Ma a questo dubbio risponde negativamente, perché solo gli uomini sono dotati di sentimenti e di ragione.Oltre a tale comandamento, esiste un altro precetto “non dire falsa testimonianza al tuo prossimo”, non va inteso come escludere di dire falsa testimonianza contro sé stessi; allo stesso modo, “non uccidere”, non può essere applicato solo agli altri, ma deve esser riferito anche a sé stesso.In sintesi, abbiamo queste due norme, la falsa testimonianza è riferita al prossimo, ciò non toglie che non sia lecito prestare falsa testimonianza contro noi stessi.Se c’è una norma così determinata, che si estende anche a noi stessi, anche l’altra norma deve essere similmente interpretata.

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Vengono citati anche i Manichei: intorno al III sec. A.C. , visse un filosofo, Mani, persiano che elaborò una filosofia sincretista che includeva tante dottrine, la quale fece un sacco di proseliti all’interno della Chiesa.

5/03/2008S. Tommaso: (1224-1274), filosofo del XIII secolo, nasce ad Aquino; si inserisce, come S. Agostino, nell’ambito della filosofia Scolastica (ideata da Aristotele), dedica parecchio tempo all’idea del suicidio, tra le sue opere esamineremo Summa teologica, all’art.5 rubricato Se sia lecito il suicidio.Introduce il discorso applicando il metodo dialettico, si chiede se il suicidio sia lecito, enuclea così cinque argomenti a sostegno del suicidio, rispondendo e replicando poi a queste argomentazioni.1. Rimanda ad una riflessione di Aristotele, è quasi un sillogismo, l’omicidio è un

peccato perché è contrario alla giustizia, verso noi stessi nessuno può commettere un atto ingiusto, di conseguenza il suicidio è lecito.

2. Se chi ha il potere è un malfattore, e chi ha il potere ha la facoltà di uccidere i malfattori, allora questi ha la possibilità di uccidere sé stesso.

3. È lecito esporsi a un pericolo minore per evitare un pericolo maggiore (meglio uccidersi piuttosto che condurre una vita di miserie, una vita nella coscienza del peccato, del crimine). Nel Vangelo poi occorre sottolineare come non vi è un’espressa condanna del suicidio, si possono trovare casi di esaltazione di questo gesto, come quello di Sansone e Razis.

4. Caso di Sansone che uccise sé stesso, pertanto il suicidio è legittimo. Il contesto è quello relativo alle guerre fra Ebrei e Filistei per il possesso di quel territorio che corrisponde alla fasci di Gaza; gli Ebrei ottengono il successo, fra i vari personaggi coinvolti vi è anche Sansone, il quale aveva una forza straordinaria racchiusa nei suoi capelli. Venne circuito e si innamorò di Dalila, con l’inganno venne rinchiuso in prigione dove gli furono tagliati i capelli. Tuttavia i capelli ricrebbero ed egli recuperò tutta la forza di un tempo, distruggendo il tempio dove egli era rinchiuso e morendo insieme ad un migliaio di Filistei.

5. Caso di Razis, capo ebreo che fronteggiò l’aggressione dei Maccabei, prima di essere preso, tentò di uccidersi ma in un primo momento non vi riuscì, dopo diversi tentativi si buttò da una rupe sfuggendo ai nemici. Pertanto il suicidio è legittimo.

S. Tommaso poi espone le sue considerazioni in risposta alle suddette argomentazioni: inizia con un riferimento esplicito a quanto sostenuto da S. Agostino, il quale aveva ricordato come il precetto “non uccidere” andasse riferito anche a sé stesso; poi risponde in cinque punti.1. Nel primo punto vi è una violazione della legge naturale, la quale prevede un

istinto di conservazione della natura umana che viene meno con il suicidio.2. Violazione della legge della società, chi comanda non può uccidere sé stesso

perché non può giudicarsi, anzi deve sottoporsi al giudizio di altri.3. Violazione della legge del Creatore, l’uomo è dotato di libero arbitrio, cioè può

decidere cosa fare nella propria vita, ma non ha la possibilità di decidere di

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morire, perché sia la nascita che la morte vengono decisi da Dio. Così come non è lecito uccidersi per sfuggire ad un male maggiore, perché il male maggiore è proprio il suicidio, così come per nessuno è lecito uccidersi per paura di acconsentire al peccato (non si può fare il male sperando che venga poi il bene).

4. Il suicidio di Sansone non può essere considerato legittimo, se non per un segreto comodo dello Spirito Santo, il quale faceva miracoli per mezzo suo.

5. Il dare la morte a sé stessi per evitare delle sofferenze, ha una certa parvenza di coraggio, per cui alcuni si sono uccisi così pensando di agire coraggiosamente e tra questi c’è appunto Razis, ma non si tratta di vero coraggio, bensì di una certa pusillanimità, di incapacità di affrontare la sofferenza.

CANONI CONCILIARISono la fonte più antica del moderno Diritto Canonico, sono un insieme di norme prese dai vescovi che si riunivano in determinate città.Da questo substrato così antico, dal decreto di Graziano si forma il Diritto Canonico con i rispettivi codici.Il primo Canone è quello relativo al Concilio di Arele (452 A.C.), città francese meridionale, non si sofferma particolarmente sulla concezione criminalistica del suicidio; l’attenzione cade sui servi, si cerca di smarcare la responsabilità dei padroni, i servi si danno la morte anche per far cadere un po’ di vergogna sui padroni→ Canone filo-padronale.Il secondo Canone oggetto di esame è quello relativo al concilio di Orlean, (centro-ovest Francia, 533 A. C.), vediamo per la prima volta le sanzioni; colui il quale è perito in qualche crimine, ha il diritto alle onoranze funebri: sembra possa riferirsi a coloro che muoiono in attesa di giudizio.Se però si sono uccisi per morte propria, non sono ammessi ai riti funebri.Il terzo Canone è relativo al concilio di Braga (città del Portogallo del nord, 563 A. C.), è il primo a prendere di petto la questione dei suicidi, prescrive che nei confronti dei suicidi non venga celebrata alcuna messa di suffragio e che questi vengano condotti alla sepoltura senza canti e preghiere. Indipendentemente dalle motivazioni, entrambi i casi di suicidio sono equiparati nelle sanzioni. In realtà si continuava nella prassi a dare le onoranze funebri come negli altri casi.Il quarto Canone è quello del concilio di Auxerre (Francia centro-nord, 578 A. C.), vi è un discorso relativo all’oblazione e al divieto delle onoranze funebri.A livello di interpretazione, facendo leva sul significato letterale, si afferma l’eccezione del suicidio per i malati di mente che sono privi di volontà, questi possono essere seppelliti secondo riti Cristiani.

RESPONSO DEL PAPA NICOLAUS.Ridimensiona abbastanza la responsabilità della Chiesa, non vi è nessun documento che provi come la Chiesa approvasse le sanzioni infamanti, al massimo infatti si parla di divieto di sepoltura senza le solite onoranze.Vi sono comunque alcuni che riservano la sepoltura secondo i riti Cristiani, secondo il Papa questo non si deve fare, non c’è nessun riferimento a sanzioni di tipo

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infamante, c’è nel finale il solito riferimento a Giuda che ha peccato senza avere il tempo, a causa del suicidio, di pentirsi.

DECRETO GRAZIANORisale al XII sec., è una raccolta di Canoni riordinati da questo monaco; c’è un titolo dove si parla del suicidio, il Canone 9 si apre con una frase di S. Agostino, “chi si uccide è un omicida”.I successivi Canoni vietano di mettersi le mani addosso, si proibisce anche il suicidio per coloro che la tradizione definisce martiri; così come una posizione diversa occupano i suicidi per follia; infine si giustifica e si assolve un soldato che uccide un uomo per la potestà del principe.

CODICE DEL DIRITTO CANONICO ANNO 1917Continuiamo nell’analisi del pensiero Cristiano e dell’influenza di questo formante sull’idea criminalizzante del suicidio: Al canone 1240 si prevede la privazione della sepoltura ecclesiastica per coloro che in punto di morte non hanno dato alcun segno di pentimento; se permane qualche dubbio, per evitare lo scandalo, il cadavere deve essere consegnato alla sepoltura ecclesiastica.Il Canone 1241, in aggiunta all’esclusione della sepoltura ecclesiastica, deve esservi anche la negazione della messa esequiale, di quella anniversaria così come degli altri uffici funebri pubblici.Canone 2350: chi si è ucciso sia privato di sepoltura ecclesiastica; altrimenti sia allontanato dagli atti legittimi ecclesiastici e se chierico, sia rimosso a tempo infinito dall’Ordinario…Infine coloro che si mutilarono o tentarono di togliersi la vita non potranno ricevere gli ordini.

CODICE DEL DIRITTO CANONICO ANNO 1983Venne promulgato in quell’anno, si può notare il profilo mutato nei confronti del suicidio rispetto al Codice del 1917.Il suicidio viene in considerazione solo come tentativo: chi tenta di uccidersi non può proseguire negli Ordini successivi, di fatto sparisce la sanzione della mancata sepoltura (Canone 1041).

10/03/2008Nelle note di lettura, troveremo la storia moderna del suicidio, una storia moderna di rifiuto e di sanzioni; si porrà l’accento sui “formanti” di questa concezione, sul ruolo del diritto Romano, nonché si cercherà di esaminare tutte quelle fattispecie relative al suicidio, cercando di chiedersi se queste erano autonome oppure no, prendendo in esame le impostazioni di pensiero delle scuole classiche e positive.ORDINANZA CRIMINALE di Luigi XVI: fu un monarca assoluto, grande legislatore: di lui ricordiamo tale ordinanza criminale, agosto 1670, fatta a Saint-Germain-en-laye, registrata dal parlamento di Parigi il 26 agosto 1670, entrata in

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vigore il primo gennaio 1671, e più specificatamente il titolo XII, riguardante la maniera di fare il processo al cadavere o alla memoria di un defunto; sono previsti i casi di colui il quale muore in duello e di colui il quale muore in casi relativi ai delitti di lesa maestà dello Stato e della Chiesa, nonché di colui il quale muore ribelle e di colui che si uccide.Per queste categorie si dispone il processo al cadavere o alla memoria; in un certa misura siamo di fronte a una disposizione garantista, in quanto è previsto che si consenta l’istruzione di un processo per la difesa, vi sarà la nomina di un curatore, il quale prenderà il posto del defunto, diventando pertanto oggetto del processo.Normalmente accadeva che il curatore fosse un parente del defunto, vi era la necessità di individuare le cause della morte di questi soggetti quando queste erano avvenute sul campo; tale disciplina sottendeva un’esigenza garantistica, obiettivo di tale procedimento postumo era quello di consentire la difesa dell’accusato, al fine di consentire poi ai parenti del defunto di difendere il patrimonio dalla sanzione della confisca.Un altro caso di processo postumo al cadavere è quello riguardante il Papa Formoso (IX secolo, 801-900), figura di papa mondano; divenne Papa intorno all’890 dopo una serie di intrighi politici inimmaginabili.Dopo la sua morte, venne gettato il suo cadavere nel Tevere, venne poi raccolto, rivestito e rimesso in sesto per poi essere oggetto di un processo vero e proprio.

MONDO ANTICOCome già è stata ampiamente detto, per alcuni il Diritto Romano è un esempio di Diritto liberale, altri invece lo richiamano come formante della cultura criminalistica del suicidio.Questo periodo va dalla metà dell’VIII sec. A.C. (fondazione di Roma) fino alla morte di Giustiniano, ben 13 secoli di storia dove è successo di tutto dal punto di vista economico, sociale e culturale:1. PERIODO ARCAICO: dalle origini fino al 367 A.C., patrizi e plebei si sono

accordati sul governo della città e le hanno così garantito un destino radioso.2. PERIODO PRECLASSICO: 367 A.C. al 27 A.C. (anno che segna una svolta nella

Costituzione Romana): si passa infatti al principato con Ottaviano Augusto, a cui andranno riconosciuti tanti poteri riconducibili al Principe, assorbendo così tutti i poteri della costituzione precedente, di fatto segnando il passaggio a una struttura di governo autoritaria. È un periodo di espansionismo, vengono create città e innumerevoli Province, avviene la conquista della Grecia e si ha una fusione culturale con questo Paese; Orazio diceva: “la Grecia presa, prese il feroce vincitore”, dopo la terza guerra macedone, Roma assorbì la cultura Greca.

3. PERIODO CLASSICO: 27 A.C al 235 D.C., tale periodo si chiude con la fine della dinastia dei Severi, l’ultimo re è Alessandro Severi. Fu un periodo aureo, un periodo di massimo splendore, caratterizzato comunque dal persistere delle perquisizioni ai danni del Cristianesimo. Questa situazione esploderà con Costantino, successivamente inizierà la fase dell’Impero Romano Cristiano (editto di Milano 313 A.C., con l’editto di Tessalonica la religione Cristiana

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diverrà religione di Stato, offrendo ad uno Stato in difficoltà, una maggiore organizzazione della società).

4. PERIODO POSTCLASSICO: dal 235 D.C. inizia il periodo di Giustiniano.

Dentro questo lungo periodo dobbiamo scrivere la storia del suicidio; nella storia del suicidio in Roma è comunemente ammesso che si debba isolare un periodo, I sec. A.C. fino all’età dei Severi, corrispondente alla fine dell’età classica, perché lo scegliamo?Per opinione universalmente accolta in questo periodo l’accettazione del suicidio è piena o quasi, pertanto nella ricostruzione della storia del suicidio, diventa fondamentale esaminarlo.Un primo gruppo di testi che sono indicati come suicidio e società, sono espressivi della mentalità, denunciano l’accettazione del suicidio, ci servono per ricostruire la mentalità del periodo in materia di suicidi: quelli che andiamo a leggere sono pensieri di intellettuali?L’ideologia è elitaria o generale?Il primo autore è Lucrezio, il quale scrisse il “De rerum naturae”; grande scrittore e pensatore, era imbevuto della filosofia epicurea, che prende il nome dal suo fondatore, Epicuro: metà IV sec A.C. – III sec A.C., possiamo ricordare che egli proponeva rispetto all’esistenza dell’uomo e ai travagli della vita umana il TETRAFARMACO, con 4 proprietà che neutralizzano la vocazione umana all’infelicità, e sono rispettivamente:1. paura degli dei e della morte: i primi non sono da tenere in considerazione, in

quanto non si interessano delle vicende umane; la morte quando c’è, non ci siamo noi e viceversa, se ci siamo noi non c’è lei.

2. Mancanza del piacere: non serve preoccuparsi, è facilmente raggiungibile.3. Dolore fisico: se il dolore è molto forte, acuto e duraturo, c’è sempre la morte; se

è leggero si può invece sopportare.Lucrezio: ai versi 930-943 prende in esame il tema della morte legata al suicidio; “uomo sii felice e cerca di vivere la tua vita, come un vaso non bucato, massimizzando il senso del piacere, quando sei sazio di questo piacere, ti togli la vita come un convitato sazio si alza da tavola”.Auspica pertanto di godere la vita nella pienezza del piacere, così come il convitato sazio abbandona la tavola, allo stesso modo l’uomo si deve ritirare dalla vita.

Altro autore esaminato è Cicerone, che sappiamo essere stato un fiero repubblicano che praticò tantissimi generi letterari, scrisse le “Disputazioni tuscolane”, ovvero una serie di conversazioni dotte svoltesi in bei ritiri.Importante è il discorso relativo a Socrate, personaggio leggendario, maestro di Platone, che condusse una vita piena di saggezza e di disprezzo verso certi usi, fino al momento della morte avvenuta con la bevuta della Cicuta.Rappresenta infatti un caso di morte esemplare, un caso di libero arbitrio della morte, quali sono quelli dei condannati che scelgono di uccidersi piuttosto che affrontare la condanna, quindi decidono di togliersi la vita prima che lo facciano altri.

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In questo senso viene in considerazione il pensiero di Socrate, tale dialogo fra questi dotti è un esempio di condivisione Ciceroniana.Nelle prime righe si fa riferimento alle due strade che si presentano all’anima dopo la morte, quando questa è insozzata da vizi e turpitudini della vita privata, si presenta una strada traversa che non porta al consenso degli dei; se invece l’anima si è conservata integra e pura, si apre una facile strada e un felice ritorno dal posto in cui è partita.Nel paragrafo 73 troviamo l’immagine dei cigni, animali sacri al Dio Apollo che prima di morire cantano per l’ultima volta, assunti come profeti della morte che spiana ad una morte successiva; allo stesso modo dovrebbero comportarsi le persone sagge e virtuose che disprezzano la morte.Nel paragrafo 74 troviamo dei limiti alla libertà di uccidersi, in quanto Dio vieta questo (ritorna il tema dell’indisponibilità dell’anima, che verrà ripreso dalla religione Cristiana), a patto che non ci sia un ordine, un giusto motivo (Socrate e Catone hanno avuto un valido motivo per morire), solo in questo modo si possono infrangere le sbarre del carcere, ovvero della vita.Nei versi 40-41 vediamo esemplificato il giusto motivo, si parla di mali molto dolorosi che da soli possono finire un uomo, quando questi si prolungano e continuano a torturare troppo violentemente, senza la possibilità di sopportarli, siamo di fronte a un buon motivo, a una giusta causa per morire, c’è il porto della morte, un rifugio eterno dove non sentire più nulla.Poi sono richiamati i colloqui tra Paolo e Perseo: siamo alla battaglia di Pidna, III guerra macedone, il primo è console Romano mentre il secondo è il re Macedone che viene fatto prigioniero e scongiura lo stesso console di non condurlo al trionfo dei nemici, per il romano questo dipende da lui, ha la possibilità, il libero arbitrio di decidere di togliersi la vita, era una possibilità concessa ad un condannato.Paragrafo 41: nella pienezza delle sue possibilità, l’uomo resti in vita; quando queste vengono meno, è meglio allontanarsi dalla vita, così come chi non può bere al pari degli altri deve abbandonare la tavola per evitare le violenze degli avinazzati.Il successivo autore di cui si parla è Seneca, prima di introdurlo è necessario parlare di Zenone e della sua filosofia: egli nel III sec A.C. formò la scuola STOICA, disciplina filosofica molto complessa, viene talvolta ridotta alla filosofia del sacrificio e dell’idea della morte volontaria, in tali casi ritenuta assolutamente raccomandabile.Seneca è un discepolo di questa dottrina filosofica, vive nella metà del I sec. A.C., in un’epoca dove il principato si è già affermato da qualche anno (Augusto muore infatti nel 14), al potere si insedia poi Nerone, che sappiamo essere considerato nella storia Romana il simbolo del mal governo; suo precettore e consigliere è proprio lo stoico.Lettera XXIV: l’uomo forte e saggio non deve fuggire dalla vita, ma deve uscire; l’idea della fuga è assolutamente negativa.Seneca evidenzia dei casi di persone comuni e dei casi di soggetti che sono invece di alto rango e di forte carattere: in entrambi i casi può albergare una giustificata bramosia di morire, una percezione della vita intesa come un movimento circolare, ripetitivo, che produce tedio.

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Questo è un quadro che il filosofo non giustifica, queste categorie di persone sono pertanto considerate fuggitive.Lettera 58: Seneca arriva a fare un discorso sulla vecchiaia e sul rapporto che questa presenta nei confronti della morte e del suicidio, si chiede se sia giusto aspettare la morte o se è lecito procurarsela volontariamente e personalmente.Risponde a questo quesito affermando che ciò dipende dallo stato di salute, se le facoltà mentali e fisiche rimangono integre, la morte può attendere; altrimenti, se queste facoltà calano, allora giunge il momento di suicidarsi.È stolto chi non scongiura il rischio di una tremenda sventura rinunziando a pochi giorni di vita.Il filosofo paragona la vecchiaia che sconvolge le facoltà umane come un edificio disgregato e cadente da cui uscir fuori; non bisogna gettarsi sulla spada per sfuggire al dolore, tuttavia se il dolore è duraturo e se impedisce di compiere tutte quelle azioni che costituiscono la ragione della vita, allora sarà opportuno togliersi la vita.“Debole e vile è chi si uccide perché non resiste al dolore, stolto chi vive per soffrire”.

11/03/2008Lettera 70: in quest’epoca esiste una voglia di morire sconsiderata, una voglia che attraversa un po’ tutti all’interno della società, è presente questa concezione circolare della vita, dove tutto ritorna e tutto si ripete, dove c’è ciclicità e tutto questo insieme di elementi può portare a provare tedio per la vita: per alcuni è una giusta causa di morte, altri non condividono questa visione.Occorre ricordare come il tempo in cui viene scritta tale opera è un periodo caratterizzato da condizioni di vita molto difficili, al potere si è insediato Nerone, da tutti riconosciuto come simbolo del malgoverno; viene in rilievo in questa parte il rapporto tra suicidio e libertà, il suicidio è un mezzo di libertà dalla prigionia del corpo.La vita non trattiene nessuno, gli uomini si trovano in una felice condizione, poiché nessuno è sventurato se non per propria colpa.La vita, se è gradevole, va vissuta; se è sgradita, con la morte, si può ritornare da dove si è venuti.

Lettura77: si parla di tale Tullio Marcellino, amico di Lucilio, giovane colpito da una lunga e fastidiosa malattia, il quale concepì la volontà di uccidersi e cominciò a circondarsi dei suoi amici per ottenere consigli ed esortazioni.In questo caso abbiamo una messa in scena del suicidio, una rappresentazione del suicidio che all’epoca era molto frequente; nonostante la malattia non fosse poi così grave, decise comunque di uccidersi e si fece consigliare dal gruppo dei suoi amici, fra questi c’è uno stoico: “la vita non è una cosa di molta importanza, gli stessi schiavi e animali vivono, ciò che importa è morire con dignità, con saggezza e con coraggio”.

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Per questi il tedio della vita rappresenta una giusta causa, non solo ad un uomo saggio o forte o infelice, ma anche ad uno disgustato dalla vita può venire il desiderio di morire.Marcellino però aveva molta paura, era insicuro, molto fragile di fronte a questa prospettiva; peraltro gli stessi schiavi non volevano obbedire, essi infatti temevano le conseguenze dell’uccisione del padrone.A quel tempo, il coinvolgimento degli schiavi nell’uccisione del padrone li poneva in una situazione giuridica molto delicata; dal I sec. A.C. esisteva un senatoconsulto (emanato per la salvaguardia dei padroni) che comminava sanzioni pesanti contro tutta la famiglia dei servi, bambini compresi, che si trovavano sotto il tetto di una casa dove il padrone era morto di morte violenta.Tutta la famiglia servile veniva automaticamente indagata, soggetta a pratiche di tortura e poi sommariamente giudicata e condannata a morte.A fronte di questa norma, gli schiavi erano pertanto riluttanti a mettere la spada nel petto del padrone che voleva suicidarsi, questi volevano evitare di macchiarsi della morte del loro padrone.Quanto poi alle modalità del suicidio, la scelta di Marcellino cadde su un digiuno di tre giorni, accompagnato poi da un bagno caldo e da continue abluzioni di acqua calda, che lo condussero alla morte dandogli addirittura un sottile piacere, un lieve languore.

Poi incontriamo Plinio il Vecchio, grande scienziato, che morì per le esalazioni tossiche durante l’eruzione del Vesuvio.Nel libro II, afferma come nemmeno Dio possa tutto, non potendosi infatti suicidare; si abbandona infine ad un elogio del suicidio come miglior dono per l’uomo di fronte ai grandi dolori del vivere.Altro autore da osservare è Marco Aurelio, conosciuto come il principe filosofo, grande pensatore e scrittore; l’elogio del suicidio è per lui rapportato alla perdita delle facoltà intellettuali che precede la morte.Plinio il Giovane: originario di Como, nipote di Plinio il Vecchio, visse sotto l’Impero di Traiano, fu senatore, avvocato, governatore della Bitinia.Dal I sec. A.C. fino al II sec. D.C. la pratica del suicidio fu abnorme, le principali cause erano: suicidio per desiderio di espiare; per evitare l’infamia del supplizio; per fuggire la sofferenza, la malattia e la vecchiaia; per non sopravvivere alla morte di una persona cara; per volontà di prevenire o cancellare un’onta; per obbedire ad un ordine, per motivi politici ecc..L’epistolare di Plinio è una raccolta di lettere da lui scritte e ricevute. Nell’epistola III si narra la morte di Cecina Peto e di suo figlio, entrambi gravemente malati; da sottolineare la grandezza della figura della moglie, che dopo aver nascosto le lacrime al marito a seguito della morte del figlio, continuò a comportarsi ancora da madre e si trafisse il petto guardando il marito, esortandolo nel contempo a compiere quel gesto ripetendo quella frase mortale che noi consideriamo divina: “Peto non fa male”.Vi era a quel tempo il desiderio ardente di ottenere una gloria eterna attraverso l’esemplarità del gesto mortale.

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Sullo sfondo viene in essere un interrogativo: Questa era la morale semplice o sfumata?Era questo un fenomeno di massa o un fenomeno riguardante tutta la società?

12/03/2008Epistola VI: in questa lettera Plinio considera la vicenda di una coppia di coniugi; lui era molto malato ma non aveva il coraggio di suicidarsi, allora prese l’iniziativa la moglie, si legò al collo una corda e si gettò nel lago di Como assieme al marito.Di fronte alla questione se questa prospettiva di favore verso il suicidio sia elitaria (appartenente ad un ceto colto e ricco, ma infelice, che ha trovato nel suicidio un elemento importante) o sia invece generale e colpisca tutto il popolo, in questo caso ci troviamo di fronte ad una coppia non di estrazione sociale elevata, quasi a testimoniare come il suicidio fosse evidentemente un fattore epidemico che attraversava tutti i ceti sociali.

Epistola XII: riferita a Corellio Ruffo, gravemente ammalato di podraga: nonostante avesse una reputazione incontaminata, un prestigio grandissimo ed inoltre una figlia, una moglie, un nipote, delle sorelle e tanti veri amici, si arrese alle ragioni della morte per i tormenti di una malattia così lunga e straziante.Anche in questo caso, vi è un brulicare di persone attorno a lui che cercano di consigliarlo e di rincuorarlo, ma lui appare irremovibile di fronte ai suoi intenti suicidi.Egli si sottrasse volontariamente ad una malattia che non gli avrebbe più lasciato un momento di tregua, ritorno anche qui il tema della malattia quale giusta causa al suicidio.

Epistola XXIII: riferita a Tizio Aristone, grande amico di Plinio, noto giurista che decide di togliersi la vita.Egli era gravemente malato, decise comunque di consultare i medici per avere un responso certo sul suo stato di salute e sull’aggravarsi della malattia che lo aveva colpito: se fosse stata incurabile, intendeva andarsene dalla vita spontaneamente, se invece fosse stata soltanto dolorosa e lunga, sarebbe rimasto in vita, credeva infatti che le preghiere della moglie, le lacrime della figlia e dei suoi amici non potessero essere deluse da una morte prematura e immotivata.Il suicidarsi in maniera incosciente era una pratica comune a molti; riflettere sui motivi e decidere dopo un lungo ragionamento era invece cosa da persone di grande spirito.

Altro autore oggetto di analisi è Tacito: scrive un’opera fondamentale, “gli annali”, è il più grande storico di Roma, scrisse oltre a questa diverse opere, ma in tema di suicidi, riferiti soprattutto a personaggi di rango politico, vengono in rilievo gli annali 15 e 16 (vi era descritta la storia di Roma da Augusto fino agli Imperatori del I sec. D.C.).

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15: viene descritta la morte di Seneca: una morte estremamente spettacolare, incredibile, soprattutto dal punto di vista letterario, ci si interroga se effettivamente questo corrisponda a verità o sia solo il frutto di una scelta con finalità letterarie.Il filosofo era il consigliere nonché mentore dell’imperatore Nerone, venne condannato ingiustamente a morte per il delitto di lesa maestà.Solitamente, in questi casi, erano i centurioni che comunicavano la sentenza e impedivano al condannato di togliersi la vita, inoltre il testamento del condannato era privo di effetti giuridici.L’imperatore, dopo aver ucciso la madre e il fratello, volle assassinare colui che gli era stato educatore e maestro; la moglie del vecchio filosofo, Paolina, decise di accompagnare il marito nella morte e si tagliò con lui le vene: vediamo quindi la ripetizione di un modello già visto, occorre che uno dei due coniugi, quello più forte, dia l’esempio affinchè l’altro lo segua, in questo caso la prima è proprio Paolina, ancora una volta ci si chiede se questo corrisponda alla realtà, se sia un comportamento standard, o se questo risulti essere un aneddoto di stampo letterario.Il tentativo della donna non ha buon fine, in quanto le vene vengono richiuse e l’emorragia fermata, Tacito si concede un commento negativo sull’effettiva volontà della donna di morire.Seneca muore invece dopo aver tentato vanamente di tagliarsi le vene, dopo aver bevuto un veleno che però non ha sortito effetto, ma solo grazie al soffocamento dovuto ad un bagno a vapore.

16: viene descritta la morte di Petronio; fu console in Bitinia, uomo colto e raffinato, si trovò suo malgrado coinvolto in un intrigo di palazzo a cui non aveva mai preso parte e fu vittima di Nerone che lo condannò ingiustamente a morte.In questo caso lo spettacolo del suicidio è uno sberleffo, non c’è spazio a buoni sentimenti, ma troviamo solo citazioni di versi sediziosi.Siamo di fronte ad una rappresentazione del suicidio anticonvenzionale e ispirata alla vendetta, prima di morire, infatti, Petronio scrisse e consegnò a Nerone una lista di reati, con il suo stesso sigillo, commessa dallo stesso imperatore.

Svetonio invece raccontò del suicidio di Nerone; egli era un senatore ma al tempo stesso fu uno storico di riconosciuta fama.Qui troviamo lo spettacolo della morte di Nerone, a dire al vero l’imperatore si mostrò poco coraggioso di fronte alla condanna del senato e alla volontà del suicidio.I centurioni arrivarono con la sentenza, in base alla quale il senato lo condannò alle pena capitale della forca secondo le vecchie usanze, con il condannato che veniva finito a bastonate.Prima dell’arrivo dei centurioni, che l’avrebbero poi imprigionato in attesa dell’esecuzione della pena, l’imperatore si rivolse ai suoi schiavi sperando che qualcuno di loro desse l’esempio e gli infondesse un po’ di coraggio prima di morire, ma questi non fecero nulla, vivevano nel contrasto di disobbedire agli ordini del loro padrone e di incorrere nell’applicazione di quel senatoconsulto che vietava l’omicidio del consenziente per fonte servile.

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Alla fine, Nerone si uccise colpendosi alla gola con la spada, grazie anche all’aiuto di Epafrodito, suo segretario, disponendo come ultima volontà che il suo corpo venisse cremato.In conclusione, in questo lungo periodo coperto da questi testi, non possiamo negare come il suicidio fosse largamente praticato e in questi testi non vi è idea di una concezione criminalistica del suicidio.Il suicidio che riscuote rispetto da tutti è quello che avviene per giusta causa, il suicidio dei saggi, il suicidio meditato per cause attinenti a malattie dolorose e lunghe, per cause che hanno a che fare con la libertà; gli unici rimproveri mossi sono solo verso coloro che frettolosamente corrono verso il suicidio, c’è comunque la volontà di consegnare ai posteri un’immagine di sé stessi particolarmente nobile.

17/03/2008Fonte e testimonianza sono talvolta utilizzati come termini analoghi; la fonte è idonea a produrre norme. La norma la possiamo conoscere attraverso fonti di cognizione di carattere giuridico (es.: frammenti di un’opera, brano del digesto), queste danno la conoscenza del diritto e sono esse stesse fonti.Possiamo conoscere il diritto anche da fonti letterarie (es.: testo di Cicerone), che sono pertanto fonti di cognizione che ci permettono di conoscere il diritto.A differenza di queste, le fonti giuridiche hanno carattere tecnico, non hanno funzione letteraria e sono più importanti su un piano documentario, anche se fonti letterarie possono portare esempi di norme giuridiche con buona documentarietà.Un testo può pertanto essere di due tipi:1. GIURIDICO (digesto, codice)2. LETTERARIOSul piano della forza probatoria, le fonti di cognizione giuridica sono più importanti delle fonti di cognizione letteraria; nel nostro caso, vogliamo vedere gli angoli di osservazione del suicidio nelle fonti di cognizione giuridica, le fonti tecniche si riducono al Digesto e al codice di Giustiniano.La prima fonte è caratterizzata da un’antologia di frammenti di opere degli autori classici, che risale al 533 D.C.La seconda fonte è un’antologia di costituzioni imperiali (provvedimenti legislativi), promulgati nel 534 D.C., più qualche riferimento alla Paole sentenze.Fondamentale nella redazione del Digesto è stata l’opera dei giuristi, un ceto sociale che rappresenta una fonte di diritto, la quale dava responsi giuridici ai privati, inoltre aiutavano a creare degli atti giuridici, lavorando nelle cancellerie imperiali, si caratterizzarono per un’attività di produzione scientifica e letteraria enorme, di fatto commentando tutte le branche del diritto.Di tutto il loro materiale prodotto, Giustiniano (chiaramente il suo seguito di giuristi) fece una raccolta, una sintesi che prende il nome di Digesto.I singoli brani sono conservati con il nome dell’autore, l’opera di riferimento da cui provengono e sono sistemati in maniera tale da creare e definire l’istituto.L’opera è suddivisa in 50 libri; vengono indicati con la D + il numero del libro da cui provengono; il secondo numero (che indica il frammento di testo a cui si fa

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riferimento) indica un titolo, ciascuno di questi rimanda ad un singolo istituto con un’apposita rubrica; il terzo numero indica invece il paragrafo.Quando ci imbattiamo nel primo periodo di un testo, vediamo che questo non è indicato da un numero, viene definito il PRINCIPIO.

CODICE: riguarda una serie di provvedimenti (costituzioni imperiali) che vanno dal periodo di Augusto fino a Giustiniano compreso.Il primo numero indica il libro (in totale sono 12); il secondo numero indica il titolo (contiene una rubrica); il terzo numero indica il numero della costituzione; il quarto numero indica il paragrafo.Ci troviamo di fronte a testi la cui formazione deriva da altri testi, sono documenti di età giustinianea che utilizzano testi molto più antichi, nel Digesto troviamo frammenti di opere di giuristi classici, nel codice invece costituzioni di vecchi imperatori.PRIMO PROBLEMA: questi testi utilizzati nel Digesto e nel Codice, per dar vita al diritti che esiste nel 533-534 D.C., che valore hanno?Sono stati modificati o adattati?Indubbiamente è un grande problema, gli storici lo hanno risolto in maniera diversa; per alcuni, questi testi sono stati scorciati, i Giustinianei nel fare Codice e Digesto hanno tolto il troppo e il vano (modificazioni formali).Hanno anche modificato la sostanza?In alcuni casi sembra di sì; questo fenomeno si chiama INTERPOLAZIONE→ cambiamento dei testi per adeguamento alla mutata realtà, tali modificazioni non sono però indicate.Nella materia del suicidio ci sono state molte modificazioni, in realtà si parla di semplificazioni, riteniamo comunque che i testi siano genuini, quanto sostenuto e attribuito a Marciano è stato effettivamente scritto dall’autore, pertanto in questo senso si può parlare di adesione fiduciosa attorno alla genuinità sostanziale.Con Giustiniano ed ormai da qualche secolo, il Cristianesimo è religione di Stato, vi è la diffusione di questa dottrina, sappiamo di come fosse organizzata la chiesa, era vero e proprio vicario dello Stato nel fornire un punto di riferimento ai cittadini.È dall’età classica che la Chiesa predica la propria avversione per il suicidio; tuttavia da questi testi emerge una concezione benevola del suicidio, per questo si ritengono che siano fedeli agli originali, non vi sono state infatti modifiche pesanti, sono uno specchio non solo di diritto giustinianeo ma anche di quello classico.Inoltre all’interno dei testi è possibile scorgere dei riferimenti che vanno oltre l’età classica, indicazioni dalle quali è consentito fare uno scavo anteriore all’età classica, al fine così di vederne l’evoluzione e gli interventi.Il passo che esamineremo è relativo alla confisca dei beni di coloro che si sono tolti la vita prima della sentenza o che hanno corrotto l’accusatore.Marciano: grande giurista di cui noi non conosciamo la data di nascita e di morte, scrive nel culmine dell’età e della giurisprudenza classica, ha scritto moltissimo in materia criminale, in questo passo viene in rilievo la materia dei delatori; altri autori

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sono Ulpiano e Papiniano (sarà mandato a morte perché non aveva legittimato il fratricidio di Antonio Caracalla), giuristi che vivono intensamente quel periodo.Chi sono i delatori?Questi sono l’elemento importante assieme al fisco, il quale era la cassa del Principe, mentre quando sentiamo il termine Erario ci riferiamo alla cassa della Repubblica.La struttura del fisco era molto complessa e non chiarita fino in fondo, rappresentava un patrimonio non identificabile con i beni privati del Principe, piuttosto dobbiamo immaginare i beni della Corona, non attribuiti al Principe e pertanto non erano suoi beni personali.Volendo definire la storia di questo apparato, potremo delinearlo parlando della sua voracità economica: il fisco aveva un quadro complesso di finanze, era una struttura gerarchicamente costituita che badava a questi beni cercando nel contempo di farli fruttare;quali beni rientravano nella sua azione?A noi interessano nella nostra analisi i beni confiscati, di solito erano quelle porzioni di patrimonio che venivano attribuite a soggetti che non potevano riceverle in base a testamenti, il fisco li recuperava attraverso una rete di predoni , appunto i delatori, che cercavano questi patrimoni privati oggetto di rivendicazione (da ricordare come in quel periodo vigessero delle leggi che prevedevano in caso di mancato matrimonio l’impossibilità di ricevere il testamento da parte dell’erede, erano tutte misure volte a favorire la natalità e la costituzione di nuclei famigliari).Altra categoria oggetto delle attenzioni del fisco era quella dei condannati, che subivano l’espropriazione del loro patrimonio; ma quali condannati?La disciplina in esame prevedeva, per i condannati a morte, l’inefficacia del testamento, l’intrasmissibilità di qualunque cosa e la confisca del loro patrimonio, questa procedura riguardava sia i condannati a morte che quelli condannati alla deportazione.In tutti questi casi, il fisco rivendicava il patrimonio dei condannati, si ammetteva comunque che una piccola parte di questi patrimoni venisse riservata ai loro figli.Marciano in questo libro parla dei delatori, personaggi sguinzagliati dal fisco alla ricerca dei beni privati rivendicati dal fisco, tale ricerca era rivolta anche a patrimoni lasciati dagli stessi cittadini-sudditi ai principi.I delatori ricevevano per la loro attività un compenso espresso in percentuale sui beni scovati, accadde nella storia dell’Impero Romano che alcuni Principi definiti del buon governo emanassero atti volti a garantire i cittadini contro l’opera asfissiante del fisco e dei delatori, di fatto limitando la loro azione.In questo passo, la regola di cui si tratta è una regola processuale:se colui che è inquisito muore, la morte estingue il reato e l’accusa, estingue la pena quando interviene prima della sentenza, pertanto si può ritenere questa disposizione è abbastanza liberale perché riconosce non giusto condannare qualcuno che non si può difendere (chiaramente la morte deve avvenire naturalmente).Abbiamo dati sicuri per affermare che quando cominciava l’accusa di lesa maestà, quando la vita incominciava ad essere molto precaria, a fronte di queste drammatiche previsioni, accadeva che coloro che venivano appunti accusati di tali reati si

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togliessero la vita prima della sentenza; pertanto prima di ricostruire questo fenomeno, occorre tenere in considerazione questa situazione.Nel primo punto del testo è enunciato il principio: coloro che si trovano in stato di accusa, i postulati, e coloro colti in flagranza di reato, perderanno la disposizione dei loro beni e i loro testamenti non avranno effetti verso gli eredi.Quando parliamo di postulati intendiamo riferirci a coloro che si trovano in stato di accusa formale, accusa cha vede il suo momento iniziale nella definizione di una lista dove sono indicati i nomi degli accusati, lista che viene poi portata davanti ai tribunali, dove la postulatio, ovvero l’accusa, potrà essere esercitata.Qualora non vi fosse stata un’accusa formale, al suicida non dovranno essere confiscati i beni, in quanto prevale una logica restrittiva che esclude il semplice sospettato.Viene menzionato anche Papiniano, illustre giurista nonché collega di Marciano, molto autorevole, il quale scrive, nel libro 16 dei responsi, che fu deciso di ritenere colpevole non l’atrocità del fatto ma il timore di coscienza del reo che lo fa giudicare come un reo confesso, pertanto chiunque si uccideva per timore del reato e della pena, lo faceva in coscienza del crimine commesso e veniva punito con la confisca del patrimonio.In sintesi il suicidio non veniva considerato un fatto riprovevole e criminalizzato, ma venne semplicemente deciso che andava colpito non il suicidio in sé, ma il suicidio posto in essere per evitare la condanna, che aveva come conseguenza quella di una vera e propria presunzione di colpevolezza ai danni del suicida, in quanto lo faceva ritenere come reo confesso.A questo, alla presunta confessione, seguiva pertanto l’idea della commissione del reato e come conseguenza di ciò, la condanna alla confisca dei beni.

18/03/2008Abbiamo iniziato ad esaminare il punto d’incontro tra suicidio e diritto romano, partendo dal caso di coloro che si sono uccisi in attesa di processo, soffermandoci su un documento in frammento tratto dal Digesto libro 48, titolo 21.La critica del testo ci induce a interrogarci sul suo valore probatorio, sappiamo infatti che questo è collocato storicamente nell’epoca giustinianea, risalente al 533 D. C., e da un punto di vista delle fonti del diritto, ha valore di legge.Abbiamo inoltre già sottolineato come in realtà tale testo sia di origine classica e sia stato scritto da Marciano, pertanto possono sollevarsi due interrogativi:possiamo assumerlo come documento di età ellenica?Possiamo ricavare la classicità da questa disciplina?Questo interrogativo rappresenta una croce per gli storici, comunque la risposta sembrerebbe essere positiva.Partendo dal presupposto che Giustiniano opera in un clima culturale molto lontano dalla cultura pagana, egli infatti è imbevuto di cultura cristiana, pertanto ipoteticamente questa dovrebbe influenzare molto l’idea del suicidio; in realtà ci accorgiamo come il suicidio venga trattato in maniera piuttosto mite, i giustinianei

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avrebbero potuto modificare radicalmente la concezione e la disciplina in materia di suicidio, ma non l’hanno fatto, evidentemente non sono stati più di tanto influenzati dal Cristianesimo e pertanto si protende per la veridicità di tale documento.Noi non sappiamo la fonte di questa disciplina, vediamo esposta una certa disciplina verso coloro che sono sotto accusa o che sono stati colti in flagranza di reato.ELEMENTI DA EVIDENZIARE DA UN PUNTO DI VISTA STORICO:vediamo come si fa riferimento alla coscienza del reato che viene considerata come un elemento che in caso di suicido fa propendere per la presunzione di colpevolezza del soggetto; notiamo l’espressione “fu deciso”, da chi?Non si conosce la fonte, si apre la problematica relativa alla provenienza e all’origine di tale disciplina (senatoconsulto, consuetudine, ecc…).Paragrafo 1:Viene fatto risalire da uno scritto di Antonino Pio, si tratta di una puntualizzazione alla stregua della quale la regola contenuta nella prima parte del testo (quella dedicata al Principio) si applica solo nel caso in cui l’accusa concernesse il reato con la confisca, ed erano questi reati puniti con la morte o la deportazione, solo in tali casi il Fisco andava ad azionarsi.Si può così affermare come la presente disciplina fosse alquanto restrittiva e garantista, poiché restringeva i casi di applicazione della confisca ai reati puniti con le pene più severe.Si parla di un rescritto del Divino Pio, chi era costui?Antonino Pio, definito così per la mitezza del suo carattere, da tutti considerato come un principe del buon governo; il suo intervento si attuò per mezzo di un rescritto, un atto di origine imperiale, consistente nella sottoposizione al Principe di un problema di diritto che veniva risolto dallo stesso secondo una prospettiva o punto di vista del diritto.Questo tipo di intervento normativo dà luogo a una costituzione imperiale di tipo particolare, in quanto dovrebbe valere per quel singolo caso, in realtà questi provvedimenti venivano messi in circolazione nelle opere e assumevano pertanto un carattere generale.Sul piano della critica storica: perché un privato ha interpellato su questo punto l’Imperatore?Questa disciplina ha avuto una sua configurazione nel I sec. D. C., ma era tutt’ora vigente e vi è stato il bisogno di ribadirla perché la forza del fisco tendeva a destabilizzare la disciplina; è probabile che questa disciplina sia stata continuamente intaccata, in taluni momenti si è sbandato nella sua applicazione.Paragrafo 2:Si fa riferimento ad un altro rescritto di Antonino Pio, riferito ad un soggetto accusato di furto, se questo, in attesa di giudizio, s’impicca, deve essere confiscato il patrimonio?Sembrerebbe di no, in quanto non era previsto dal reato e dalla norma l’applicazione del Fisco.

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Paragrafo 3:In questo punto troviamo un commento di Marciano ai due rescritti suddetti: si puntualizza come i beni vadano confiscati solo se il suicida era accusato di un crimine per il quale era prevista , in caso di accertata responsabilità, la pena aggiuntiva della confisca ad opera del Fisco.Paragrafo 4:successivamente Pio affronta la questione relativa a chi si uccide per cause attinenti al mal di vivere, queste sono ritenute cause giustificatrici e pertanto non si applica la confisca, il suicida non perderà il patrimonio e potrà avere un successore legittimo.Utilizza l’espressione “per altra ragione”: vuole indicare qualsiasi altro motivo rispetto alla coscienza del crimine, il Fisco deve restare lontano da questi casi, un’altra volta l’Imperatore ribadisce la propria reazione contro il Fisco.Questo inoltre rappresenta la volontà di voler indagare sull’effettiva volontà del suicidio, infatti forse la presunzione del crimine, all’inizio non ammetteva la prova contraria.Solo più tardi, forse, era ammessa la possibilità che il suicidio potesse avere altre cause (vergogna, dolore, fragilità emotiva) e quindi venne ammessa la possibilità di provare questo a tutti coloro che erano successori legittimi del suicida e avevano interesse a che il patrimonio non venisse confiscato.La finestra che si apre è dentro al processo, potrebbe essere di origine giustinianea, esprimerebbe la volontà di restringere la fattispecie di confisca dei beni.

19/03/2008Ritornando a parlare dei paragrafi 4-5, possiamo attribuire due significati, o accezioni, alla disciplina in essi prevista:1. PROSPETTIVA AMPIA: si può anche pensare ad un allargamento delle ipotesi di

suicidio, deve essere dimostrata la presenza di una giusta causa, in questi casi pertanto sembrerebbe esservi una differenziazione dei casi di suicidio sulla base della loro causa a cui seguirebbero delle conseguenze giuridiche diverse, si parla infatti della possibilità di avere una legittima successione.

2. PROSPETTIVA RISTRETTA : quella preferita, vede una ulteriore caratterizzazione della fattispecie prevista nel Principio, non siamo pertanto di fronte a prospettive diverse di suicidio ma rientriamo sempre nella medesima fattispecie: si parte infatti dal caso secondo il quale coloro che si tolgono la vita prima del processo, in presenza di determinati presupposti, perdono immediatamente il patrimonio che viene loro confiscato; tuttavia, se qualcuno (i successori, o parenti interessati all’eredità) prova che il soggetto si è ucciso per una giusta causa, se viene provato, se si porta in positiva questa prova, il suicida è constatato morto per causa naturale e questa eviterà la confisca e la perdita del patrimonio. Appare questa una disciplina coraggiosa, volta a regolamentare e a frenare l’intraprendenza del Fisco.

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Paragrafo 5:è questo il caso, previsto in un rescritto di Adriano, del padre suicida accusato di aver ucciso il proprio figlio, a cui seguono effetti giuridici diversi a seconda della causa alla base del suicidio.Anche in questo caso è possibile attribuire un’interpretazione generalista, come per i paragrafi precedenti, ma rimane preferibile rimanere nell’ambito della fattispecie descritta nel Principio.Siamo di fronte al caso del padre suicida di cui si diceva che avesse ammazzato il figlio: “si diceva” → era accusa formale o diceria?Si trattava di un’accusa formale.Questo rescritto afferma che sarebbe il caso di considerare la fattispecie del padre suicida per la disposizione della morte del figlio; anche in questo caso, qualora venga portata la prova positiva della giusta causa, non vi sarà la confisca del patrimonio.Paragrafo 6:viene considerato il tentativo e si pone l’accento sulle cause alla base di questo gesto; non solo vi è una parificazione tra suicidio consumato e tentato, anche in caso di tentativo, oltre alla presunzione di confessione, possiamo considerare le giuste cause, pertanto una prova positiva della loro esistenza può portare alla mancata punizione.Vi è anche un’altra lettura:il tentativo, così come il suicidio, sarebbe punito con la pena di morte.Paragrafo 7:Si fa riferimento a colui il quale si trova in carcere o sotto fideiussione (è a piede libero perché ha dato garanzie); se tali soggetti muoiono prima della sentenza e di morte naturale (deve esserne fornita prova positiva), il patrimonio viene non confiscato e salvato.Anche in questo caso, vi sono elementi che riconducono alla fattispecie d’origine;mandati→ si fa riferimento a una tipologia di costituzioni imperiali, hanno contenuti generali, i destinatari di questi provvedimenti sono in primis i Governatori delle Province da parte del Principe.Paragrafo 8:riferimento al caso in cui il soggetto è morto senza giusta causa, con gli eredi che non sono stati in grado di dimostrarle.In base a un rescritto del Divo Pio vi è un’ulteriore possibilità per coloro che abbiano interesse al patrimonio del defunto, gli eredi possono infatti fornire la prova che il loro congiunto non ha commesso il crimine e pertanto possono dimostrare l’innocenza del defunto, con il patrimonio che nel frattempo, qualora decidano di assumersi la difesa, non verrà confiscato.Si parla di Modesto Taurino, in realtà non sappiamo che sia questo personaggio, mentre per Divo Pio intendiamo Antonino Pio.

31/03/2008Già abbiamo parlato sia della prospettiva ristretta che di quella allargata: di quest’ultima si è detto di come intenda la confisca del patrimonio non solo limitata ai soggetti formalmente inquisiti o colti in flagranza di reato, infatti, secondo alcune

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testimonianze, esisteva una prassi secondo le quali il fisco apriva un processo di verifica in relazione ad ogni suicidio, anche per cause extra giudiziali non relative a processi pendenti o condanne già inflitte; il Fisco pertanto sembrava pretendere la confisca anche fuori dai casi giuridici, pertanto operava una presunzione di colpevolezza ai danni del suicida, qualunque fosse il motivo alla base del gesto.Di tale prospettiva si fa cenno in alcuni testi, dove si narrerebbe di un Fisco molto forte e con tanti poteri, virulente in alcune fasi del Principato, anche se tale teoria pare senz’altro lacunosa per certi aspetti.La prospettiva preferibile è quella restrittiva, descritta al paragrafo 8 del frammento di opera di Marciano, sembra pertanto essere la soluzione corretta quella che vede come riferimento solo i casi dei soggetti che si tolgono la vita nella condizione di soggetti sotto processo.Sappiamo che quei soggetti accusati formalmente o in flagranza di reato che si tolgono la vita subiscono la confisca del loro patrimonio, quali sono le origini di tale disciplina?È il frutto di una serie di rescritti imperiali, questa sembrerebbe essere la fonte giuridica di tale disciplina; le fonti principali sono i rescritti di Adriano (muore nel 138 D. C.), anche se è lecito pensare che tale istituto fosse esistito anche in un periodo antecedente a tale imperatore.La costruzione che sta alla base di tale disciplina è molto semplice: colui che si toglie la vita in tali circostanze è come se fosse reo confesso dell’illecito per cui si trova in stato d’accusa, si uccide per coscienza del crimine e per evitare la pena di morte.Esaminando il testo, dal paragrafo 1 in poi vi sono una serie di rescritti imperiali, il primo è quello di Antonino Pio, abbiamo visto come non tutti i reati portino poi in caso di suicidio alla confisca, solo quelli per cui discende la morte o la deportazione, attribuendo pertanto un’impronta garantista a tale disciplina.Nel paragrafo 2, è lo stesso Antonino Pio che ribadisce questo punto, chi non si toglie la vita essendo accusato di furto non sarà oggetto di confisca.Nel paragrafo 3 Marciano fa il punto della situazione, i beni andranno al Fisco in caso di suicidio per processi che puniscano reati per i quali era prevista la pena della perdita del patrimonio.Nel paragrafo 4, in forza di un rescritto di Antonino Caracalla è concesso fornire prove del suicidio per giusta causa, queste se esistenti e dimostrate neutralizzano la confisca.Dall’interpretazione dei giuristi, sembra sussistere solo un’ingiusta causa, ovvero la coscienza del crimine, mentre le altre sono tutte considerate giuste cause.Nel paragrafo 5 già Adriano aveva posto l’accento sulla necessità di prendere in considerazione la giusta causa.Nel paragrafo 7 si vuole ulteriormente ribadire che la fattispecie si riferisce solo ai soggetti sotto processo.Paragrafo 8: ulteriore garanzia posta dal Divino Pio, secondo la prospettiva ristretta, gli eredi dopo aver provato senza successo a dimostrare l’esistenza della giusta causa del suicidio, hanno un’ulteriore possibilità che è quella di provare che il suicida era estraneo al crimine.

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Il paragrafo 6 è sicuramente il frammento più bersagliato, è stato letto anche in prospettiva allargata, sarebbe un tentativo di repressione in scala generale che prevede un’estensione di tale sanzione secondo una concezione antica in base alla quale colui il quale si è ferito ma non è morto sarebbe pericoloso anche per gli altri, di conseguenza anche il tentativo andrebbe sempre punito.Sembra comunque preferibile anche in questo caso una lettura in chiave restrittiva, quindi un riferimento al caso del suicida in attesa di giudizio; Teodor Monsen ha ritenuto che questo paragrafo sia finito all’interno di tale fonte giuridica perché già esistente, non si riferirebbe in generale a coloro che hanno tentato il suicidio, ma nemmeno a coloro che sono sotto processo, in realtà questo si riferirebbe ai militari, infatti il diritto speciale militare prevedeva una particolare disciplina per il suicidio del militare.Marciano costruisce il tentativo come il suicidio consumato; anche nel tentativo viene applicata la giusta causa (tedio della vita, ecc..), che dovrà fornire egli stesso.Vi sono alcuni studiosi che teorizzano il suicidio immotivato, senza giusta causa: sembra una soluzione non buona, senza causa equivarrebbe senza giusta causa.Così come nel reato consumato, anche nel tentativo c’è una presunzione di colpa con la possibilità di ammettere la prova contraria, la visione ristretta è sempre quella preferibile.Ora esamineremo una serie di testi collocati nel Digesto però fuori sede, non sono indicati in maniera esaustiva , sono testi che confermano pienamente la prospettiva ristretta; alcuni poi si aprono con espressioni generali rispetto alle quali è difficile capire dove si voglia parare.La cosa principale è l’angolazione testamentaria successoria, la quale non appare in antitesi con la confisca; il condannato alla pena capitale e alla deportazione diventa un servo della gleba e perde la capacità testamentaria (oltre alla pena accessoria della confisca in caso di suicidio).

D.28,3: il testamento ingiusto rotto irrito…Testamento irrito: patologia che colpisce l’atto, può essere ingiusto, irrito o rotto.Quando è irrito nasce valido e successivamente si invalida, in questo caso per una condanna alla deportazione.L’invalidità del testamento non è immediata, ma lo diviene solo quando la condanna diviene definitiva, solo quando il Principe ha approvato la deportazione.Se il soggetto in attesa di giudizio muore di morte naturale, il testamento di costui non sarà irrito e quindi sarà valido, di conseguenza non avverrà la confisca.Se i suicidi si tolgono la vita per giusta causa (tedio della vita, insopportazione del dolore, disprezzo o orgoglio), avranno i loro testamenti comunque legittimi.Adriano ha apportato tale distinzione anche per i testamenti dei soldati, lo si vede in una lettera a Pomponio Falcone: se qualcuno per la coscienza di un delitto militare preferì morire, il suo testamento sarà irrito; se si è ucciso per tedio della vita o per dolore, il testamento sarà invece valido; i suoi beni andranno ai parenti, se non intestati invece finiranno alla legione di appartenenza.

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D.48,9: la legge Pompea sul parricidoAttiene alla materia del parricidio: chi è accusato di parricidio e morirà non per causa naturale ma per suicidio, avrà la confisca del patrimonio; altrimenti, se muore per causa naturale, vi sarà testamento legittimo e successione legittima, chiaramente senza confisca dei beni del suicida.

D.38,2: i beni dei libertiGli schiavi, quando venivano liberati, acquistavano la propria libertà. Tuttavia non perdevano i contatti con i loro padroni, erano legati da un vincolo fortemente oppressivo articolato su diversi piani, in forza del patronato il padrone vantava dei diritti in materia ereditaria.Tali diritti erano fatti salvi nel caso in cui il liberto fosse morto per causa naturale, così come nel caso in cui si fosse tolto volontariamente la vita.Poteva inoltre capitare che in presenza di un processo pendente ai danni del liberi questi si fosse suicidato, al fisco non veniva concesso di requisire tutto il patrimonio, in quanto una parte era destinata comunque ai padroni.

D.49, 14: la disciplina del fiscoÈ contenuto nel libro delle sentenze di Paolo,ci sono seri dubbi circa la provenienza classica dell’opera; per gli studiosi quest’opera sarebbe post classica, importata su dei frammenti, potrebbe avere infatti contenuti non classici, potrebbe essere lo specchio di concezioni valse in epoche successive, con Giustiniano che ha voluto riproporre le cose come prima.Di questo passo è possibile una lettura allargata, non si specifica la categoria, ma si riferisce ad ogni tipo di suicidio, non specificatamente ai casi dei postulati o di coloro che sono stati colti in flagranza di reato.Viene introdotta da elementi che sembrerebbero porre in discussione la presunzione di colpa.Se invece procediamo con una lettura ristretta (riferimento a coloro che sono sotto processo) vediamo come il primo periodo vada a ribaltare il discorso sulla presunzione e quindi la costruzione di Marciano.I beni di chi si è dato la morte non verranno requisiti dal fisco se non prima l’accertamento effettivo della colpevolezza del suicida.Mentre nel caso di morte naturale, il soggetto avrà comunque, nonostante lo stato d’accusa formale, una successione legittima.Pertanto riassumendo, se lo vediamo sotto una prospettiva ristretta, il tutto ha senso; se invece assumiamo la visione allargata, si dovrebbe accertare che dietro a questo gesto ci sia una causa criminale, occorreva fornire la prova della giusta causa altrimenti il Fisco operava la confisca.

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1/04/2008Cinque sono le tematiche oggetto di trattazione in questa parte del corso:1. SUICIDIO-FISCO2. SUICIDIO DEL SOLDATO-DIRITTO MILITARE3. SUICIDIO-SCHIAVITÙ4. LUTTO E IMPICCAGIONE5. LIBERO ARBITRIO DELLA MORTE

Riguardo al primo argomento, già si è ribadito di come tale disciplina sia tracciata in maniera nitida e riguardi il caso di chi si toglie la vita in stato di accusa per un crimine per il quale è prevista la deportazione o la morte.In questo casi operava una presunzione di colpevolezza che portava poi la comminazione della sanzione della confisca.Gli eredi avevano comunque la possibilità di provare che il suicida era morto non per la coscienza del crimine ma per cause di altro genere.Si è inoltre sottolineato come si possa parlare in questo caso di una prospettiva allargata, ovvero della tendenza del fisco di imporre delle inchieste in qualsiasi caso di avvenuto suicidio (al di fuori quindi dei casi di suicidio avvenuto in ambito giudiziale), con la pretesa di applicare la confisca anche a questi casi, in quanto sembra possibile ipotizzare che il fisco per un certo periodo di tempo abbia agito in questo senso.

C.9, 50: i beni di coloro che si diedero la morteÈ un rescritto di Antonino Caracalla, risale al 212 D. C.Già dal titolo, vediamo che manca la precisazione “prima della sentenza”; potrebbe pertanto operare una visione allargata della fattispecie, anche se è comunque da considerarla in una prospettiva ristretta.Infatti si può notare come riemergano tutti gli elementi della visione ristretta, tutti i suoi punti principali.Si aggiunge inoltre che in caso di assenza di una denuncia formale del crimine, indipendentemente dalle cause del suicidio, i beni andavano ai successori testamentari o intestati.

C. 9, 50, 2: rescritto di Alessandro Augusto a RusticoI beni di coloro che morirono accusati di un reato venivano ereditati dai successori, in caso quindi di morte naturale si estingueva il reato, unica eccezione era rappresentata dall’accusa di alto tradimento dove veniva applicata la confisca.

C. 3, 26: dove hanno luogo la cause fiscaliL’imperatore Severo ha rescritto ad Arista , rispondendo alla richiesta di questi in merito alla questione relativa al suicidio di un suo congiunto, lo si ricava, secondo gli studiosi in base a quanto segue nel testo.Si parla della volontà del romano di portare la causa davanti al proconsole: costui era il giudice competente a decidere sulla questione del suicida, tuttavia in questo caso la

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competenza era riservata ai procuratori; non si trattava di decidere riguardo alla responsabilità penale, la controversia era di carattere patrimoniale e la procedura doveva far capo al procuratore fiscale.In caso di controversie aventi come oggetto questioni fiscali il giudice competente era il fisco e non l’organo giurisdizionale competente.

C. 6, 22: chi può fare testamento e chi noSi tratta di un rescritto indirizzato a Viatore da parte dell’Imperatore Diocleziano, riguarda il caso di un soggetto che ha designato i suoi eredi per poi togliersi la vita più tardi, pertanto gli aspiranti eredi si sono rivolti all’Imperatore per paura di perdere l’eredità.Può essere oggetto di una lettura in chiava allargata, gli eredi dovrebbero fornire la prove dell’esistenza della giusta causa che sta alla base del suicidio, in più sembra potersi richiedere le prove dell’innocenza del suicida.Per alcuni studiosi la sequenza si legge in modo disgiunto: si dovrebbe dimostrare la giusta causa o l’innocenza del suicida, e non tutti e due i casi.

2/04/2008C. 9, 2:Si parla di un soggetto che si butta dalla finestra e si uccide; in tal caso, se gli eredi portano le prove della giusta causa avranno l’eredità.Si può optare anche per un’altra interpretazione, potrebbe riguardare il caso di più soggetti compartecipi, accusati di un crimine, dei quali uno si uccide.Chi si uccide non può danneggiare gli altri, non esiste una presunzione di colpevolezza ai danni degli altri.

C. 9, 65:Gordiano III, testo del 238 D. C.; è un testo riepilogativo, è una cosa che non si discute quella per cui se si muore in pendenza di giudizio i beni andranno agli eredi, la morte infatti estingue il reato ad eccezione dei casi di suicidio.

Passiamo ora ad esaminare il caso dei suicidi riferiti ai soldati: questi godevano di un diritto speciale nel bene e nel male; quando erano in servizio, per loro vigeva un diritto molto distinto dal diritto comune, de re militari, della cosa militare.Il diritto militare tratta di diverse branche, parla del sistema successorio, testamento e successione legittima hanno una disciplina a sé stante.Le forme sono ridotte al minimo, è un diritto ispirato ad appagare le esigenze di un individuo che fa testamento fra una battaglia e l’altra.PROFILO PENALE:serie di delitti speciali che discendono dalle specificità dei soggetti di cui stiamo parlando; esiste un codice di comportamento, disciplinare, l’infrazione del quale comporta la pena capitale eseguita davanti ai commilitoni, in quanto ha come finalità quella di essere un esempio per gli altri soldati.Pertanto la violazione di tali norma disciplinari comporta per lo più la pena capitale.

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Il suicidio del soldato emerge da 4 frammenti, due dei quali dedicati al suicidio consumato, mentre gli altri due riguardano quello tentato.Sono informazioni date in particolari contesti, possono apparire un po’ vaghe, si può comunque definire un quadro generale dove il suicidio tentato pone il soldato in una posizione diversa dal civile.Suicidio consumato del soldato≠ suicidio consumato dal civile, la prospettiva è comunque ristretta.

D. 28, 3, 6, 7:L’Imperatore Adriano avrebbe introdotto questa distinzione con il riferimento al suicidio del soldato.Delitto militare: la prospettiva è quella ristretta, il soldato è sott’accusa per un delitto militare, abbiamo la solita presunzione di colpevolezza in caso di suicidio e pertanto il testamento è invalido.Se il suicidio avviene per altre cause, risulta invece valido, si deduce comunque che qualcuno dovrà portare la prova della giusta causa.Per cui c’è equiparazione fra suicidio del soldato e suicidio del civile.

D. 29, 1, 34:Non viene aggiunto nulla di più, c’è un richiamo al rescritto di Adriano, chi si è tolto la vita per in sopportazione del dolore o tedi della vita avrà un testamento legittimo.Il suicidio del soldato è costruito come il suicidio del civile, dopo l’intervento di Adriano cambiò la situazione, rendendo possibile provare l’esistenza della giusta causa da parte degli eredi.

D. 49, 16, 6, 7:dedicato alla cosa militare: l’interpretazione più immediata è che il gesto del suicidio tentato sia colto in una prospettiva generale, la disciplina si applicherebbe in ogni caso solo per il soldato sotto processo.Adriano sembra aver introdotto il discorso della distinzione, vale a dire il soldato che tenta di suicidarsi non è immediatamente condannato alla pena capitale ma può provare che il motivo era una giusta causa, forse perché era sottesa una disciplina che colpiva con la pena capitale ogni tentativo.Pena capitale, perché una pena così dura?Il soldato che tenta di uccidersi è punito perché vigliacco, perché di lui non ci si può fidare come difensore dello Stato, viene posto nello stesso piano di chi offende il comandante, di chi scappa o di chi butta un sasso contro i commilitoni; è sempre un caso dì insubordinazione che comporta la pena capitale.Però con Adriano viene reso possibile di poter legittimamente introdurre una giusta causa.Da ricordare anche come il vino fosse stata ritenuta comunemente un’esimente per un certo periodo di tempo dal diritto Romano, solo successivamente divenne un’aggravante.

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Pertanto a sostituzione della pena capitale, in caso di tentato suicidio per giuste cause, veniva applicato il congedo con ignominia; un ulteriore benefit era previsto dalla stessa disciplina: coloro che incorrevano nel tentativo per vino o per un amore non corrisposto subivano il cambiamento di reparto, proprio a testimoniare quanto suddetto sul ruolo del vino.

D. 48, 19, 38, 12:Non aggiunge nulla di nuovo ai frammenti precedenti; non cita il discorso del vino, si limita ad individuare le 2 pene e la possibilità di dimostrare la giusta causa.Si ribadisce che se il soldato tentava di suicidarsi per giusta causa subiva il congedo con ignominia, mentre nei restanti casi veniva punito con la pena capitale.La disciplina del suicidio del soldato era quindi ancora legata all’idea che il tentativo di suicidio nascondesse un intento omicida e pertanto andava colpito con la pena capitale, questa concezione venne sostenuta per tutto il medioevo attraverso un riferimento proprio a queste parti del diritto Romano.

7/04/2008SUICIDIO DELLO SCHIAVO:Gli schiavi sono considerati come delle cose, dei beni che fanno parte del patrimonio del loro padrone; non sono soggetti di diritto, sono sottoposti al potere illimitato del loro padrone, che nei loro confronti ha un diritto di proprietà assoluto, tanto che uno schiavo può essere sanzionato fino alla morte, (da ricordare inoltre come schiavi non siano solamente persone poco raccomandabili ma anche persone di estrazione levata, dotati di grande intelligenza).Lo schiavo occupa una posizione centrale nell’economia Romana; anche il diritto Romano ha a che fare spesso con lo schiavo, vi sono innumerevoli testimonianze e fonti che hanno come oggetto gli schiavi, sappiamo inoltra come tale diritto sia fortemente padronale, tra l’altro gli stessi giuristi sono espressione della classe dominante e il diritto sposa il punto di vista del padrone.Ad un certo punto della storia dell’Impero Romano, la condizione della schiavitù subisce dei cambiamenti e si afferma il favor libertatis, un indirizzo che prevede una serie di disposizioni a favore dello schiavo.Progressivamente si afferma la tendenza a favorire l’acquisto della libertà da parte degli schiavi attraverso una serie di provvedimenti di carattere patrimoniale, questa situazione si delinea a partire dal I sec. D. C., sembrerebbe essere il frutto delle riforme portate avanti dallo stoicismo, che presenta a livello teorico molti punti in comune con il Cristianesimo.Il maggior numero dei passi esaminati concerne lo schiavo inteso alla stregua di un bene, per cui viene fuori un disinteresse dell’ordinamento in relazione al suicidio di questi; il suicidio appare come un evento a cui non si può resistere, subito dal padrone che perde il bene-schiavo.

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Ulpiano prende in considerazione il caso dello schiavo che è oggetto di un’esecuzione in quanto il padrone è vittima di un’azione di pignoramento che ricade sullo schiavo.Egli viene poi condotto in galera dove viene custodito in attesa che si chiarisca la situazione giuridica del padrone, nel frattempo decide di togliersi la vita, in tal caso la guardia carceraria non risulta responsabile e il padrone non può chiedere il risarcimento.Altro caso concerne il problema se commette furto colui il quale persuade lo schiavo a scappare o a uccidersi; il padrone chiedeva se in questi casi l’istigatore era da sanzionare in quanto si poteva configurare un furto.A questo proposito, Ulpiano è categorico: non è ravvisabile il furto, che ha come elementi essenziali il metter mano sulla cosa più il dolo specifico (lucrare sulla cosa rubata), questi due elementi non sono ravvisabili.Il giurista è allineato ad una prospettiva filo-padronale, anche se in questi due casi non sostiene favorevolmente le pretese dei padroni.Altro caso: collocabile negli ultimi decenni del I sec. A. C., riguarda un provvedimento di carattere fortemente padronale, un editto emanato dagli Edili Curuli (magistrati che hanno la cura del mercato schiavistico e del bestiame).Questi magistrati sviluppano un modo di esercizio della giurisdizione simile al pretore, attraverso un editto limitato alla loro competenza.EDITTO REDIBITORIO:è un editto che vuole proteggere i compratori, mette a carico del venditore di schiavi l’obbligo di mettere in evidenza gli eventuali vizi occulti (difetti fisici, tendenza a scappare, al vagabondaggio ecc…).Altrimenti, qualora il compratore scopra il vizio entro sei mesi dall’acquisto, può scegliere due strade:• Azione redibitoria: restituzione del denaro speso dal compratore e riconsegna

dello schiavo stesso al venditore.• Azione restitutoria: il compratore chiede una riduzione del prezzo pagato in

ragione del vizio della cosa.Questa responsabilità che grava sul venditore è oggettiva, ovvero vale anche se il venditore non conosceva effettivamente i vizi degli schiavi.Poteva accadere, ed era frequente, che dopo i litigi con il padrone, lo schiavo scappasse di casa e finisse col precipitarsi nel fiume.In questo caso, non c’è niente da fare, c’è un danno subito dal proprietario; ma se quest’ultimo riusciva a dimostrare che lo schiavo, entro i sei messi dall’atto di acquisto, era scappato per fuggire, non per uccidersi, e il suo venditore non gli ha detto della tendenza alla fuga, il compratore poteva chiedere risarcimento al venditore attraverso l’azione redibitoria, tra l’altro appare dai testi che questa fosse una situazione abbastanza frequente.Quando scappavo, qual era l’animus dello schiavo?Se era quello della fuga, l’azione esperibile era quella redibitoria. Pertanto, secondo Ulpiano, diventava fondamentale ricostruire l’intenzione dello schiavo attraverso testimonianze e altre prove.

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D. 21, 1, 1:Ulpiano riporta l’editto, il testo sembra essere autentico; mostra di leggere di questo attraverso il testo di Labeone che era un giurista di età augustea; il passo riporta alla lettura i vizi degli schiavi che bisognava denunciare:• TENDENZA A FUGGIRE• TENDENZA A VAGABONDARE• SCHIAVO SOTTOPOSTO AD AZIONE NOSSALE PER RESPONSABILITÁ

PENALE• COMPIMENTO DI ILLECITO CRIMINALE• TENTATIVO DI SUICIDIO (è visto come un vizio, il tentativo è un vizio che

come tale va denunciato, questa è un’altra misura protettiva nei confronti dei padroni compratori, senza dimenticare che permane la convinzione secondo la quale lo schiavo che tenta di darsi la morte è potenzialmente anche un criminale per gli altri.

In questo testo notiamo che il tentativo di suicidio viene individuato in sé stesso, senza alcun riferimento alle cause, senza distinzioni a differenza di quanto evidenziato in altri brani.

D. 21, 1, 43, 4 (Paolo libro I all’editto degli edili curuli):Scritto da Paolo, contemporaneo di Ulpiano, fu un giurista appartenente all’epoca dei Severi, con lui possiamo ravvisare l’apice della giurisprudenza Romana; commenta l’editto degli edili, di lui si ricorda una grande cultura e una sua impostazione filosofica molto vicina alla stoicismo.L’ipotesi di riferimento è sempre quella del venditore: in questo caso s’introduce una nuova concezione, se lo schiavo tenta di uccidersi per una giusta causa, il venditore non è tenuto a dirglielo, lo deve dire se il motivo è relativo al compimento di qualche nefandezza.Vediamo quindi un rapporto tra schiavo e suicidio diverso, notiamo una prospettiva di tolleranza e giustificazione, lo stesso Paolo abbraccia questa posizione di comprensione-tolleranza verso il suicidio dello schiavo.

D. 15, 1, 9, 7 (Ulpiano libro 29 dell’editto):Agli schiavi più svegli, il padrone era solito attribuire il patrimonio, che dal punto di vista del diritto apparteneva al padrone stesso, ma che dal punto di vista del fatto poteva essere amministrato dagli schiavi con maggiori capacità.Questi facevano speculazioni di tipo finanziario, portavano in essere operazioni commerciali, fermo restando che delle conseguenze ne rispondeva il padrone.Non è sbagliato rappresentarsi lo schiavo con dei creditori, con un peculio in relazione al quale ha tenuto svariate relazioni economiche.Se lo schiavo si è ferito: il padrone non può prendere dal peculio un indennizzo, perché danneggerebbe i creditori dello schiavo, non ha la facoltà di portare via dei beni.

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Il caso del tentato suicidio non dà al padrone una posizione privilegiata, non più di quanto se lo schiavo si fosse ucciso o avesse tentato, infatti neanche in questo caso il padrone può accampare pretese sul peculio rispetto ai creditori dello schiavo.Discorso diverso se il padrone ha curato lo schiavo che ha tentato il suicidio, in questo caso potrà chiedere l’indennizzo non per il fatto in sé, ma per risarcire le spese sostenute.Da sottolineare un’espressione contenuta nell’editto: è lecito infatti per natura anche ai servi infierire sul proprio corpo; questa è un’affermazione molto potente, sembra affermare un principio di autodeterminazione anche per gli schiavi, alcuni studiosi hanno visto in Ulpiano il teorico dei diritti fondamentali, riconosciuti agli uomini indipendentemente dalla loro libertà o meno.

D. 21, 1, 23, 3 (Ulpiano libro 1 all’editto degli edili curuli):Passo di Ulpiano con tendenza opposta a quello precedente, sembra capovolgere quanto sostenuto in un altro passo in materia di schiavitù e di suicidio.Chi fa qualcosa per sottrarsi alle cose umane è un servo malvagio, da queste parole emergono due linee di pensiero:1. la teorica del servo malvagio che fa qualcosa per togliersi la vita2. la teorica per cui chi ha messo le mani contro di sé è ritenuto capace di fare

qualcosa di male ad un altro.Sembrerebbe esservi così una concezione opposta rispetto a quella del frammento precedente.Vi sono diverse teorie a questo proposito: per i relativisti, i classici in realtà in tema di suicidio e schiavitù riflettono concezioni diverse a seconda delle situazioni e dei casi.Se poi ci si sofferma sulla traduzione, vediamo che viene utilizzata l’espressione “è creduto un servo malvagio”: si utilizza un presente passivo, quasi a far credere che quella è l’opinione di Ulpiano; nella traduzione latina vediamo invece che il verbo è diverso, “è stato creduto”: Ulpiano potrebbe essere nel caso di colui che espone una concezione passata, in quell’epoca quello schiavo venne ritenuto un servus malus, non possiamo quindi dire che lo stesso autore condividesse questo; pertanto potrebbe aversi una lettura più conforme a quanto sostenuto in precedenza dallo stesso Ulpiano, una lettura che tolga ogni contraddizione.

8/04/2008D. 3, 2, 11, 3: Il suicidio per impiccagione (Ulpiano libro 6 all’editto)Il Pretore emana un provvedimento (editto) che prevede una nota d’infamia per particolari mestieri o condotte, tali mestieri nello specifico sono:• Sfruttamento della prostituzione• Teatranti (secondo la concezione Romana attori e mimi erano poco considerati sul

piano sociale)• Condannati per alto tradimento• Coloro che si fidanzavano contemporaneamente con due persone diverse

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La nota d’infamia comportava una forte limitazione giuridica, i soggetti colpiti disponevano di meno diritti; tra le varie condotte che originavano tali sanzioni giuridiche, vi era anche qualcosa relativa al lutto: vi era infatti l’obbligo di piangere i defunti, i congiunti periti, all’inizio forse era solo una tradizione che poi però divenne un vincolo formale vero e proprio, questa condotta doverosa gravava anche sulla vedova a seguito della morte del marito.In questo caso, vigeva una regola: il padre della vedova non poteva concedere in sposa la propria figlia prima di un certo periodo di tempo, altrimenti sia il padre che il nuovo sposo venivano coperti d’infamia.Per la vedova il discorso si interseca in un altro elemento giuridico rilevante, la donna infatti non si poteva sposare prima di 10 mesi, vale a dire prima di un periodo di tempo che assicurava la certezza della paternità in caso di gravidanza.Il passo di Ulpiano è volto a commentare il suddetto editto: riferisce quello che dice Nerazio (visse fra Traiano e Adriano, un secolo prima di Ulpiano), ovvero emerge il divieto di portare il lutto per i nemici, per i condannati a morte per il reato di alto tradimento, per gli impiccati, per coloro che si sono suicidati per cattiva coscienza.Introduce una nota dissonante sulla mancata punibilità del suicidio: conserva una traccia della sanzione per i suicidi originati da cattiva coscienza, in questo caso non si porta infatti il lutto, mentre risparmia i casi di coloro che si uccisero per tedio della vita.Nel brano in latino, si utilizza il termine suspendiosi; possono essere due categorie differenti:1. IMPICCATI, i condannati alla forca2. SUICIDI, che hanno scelto di suicidarsi secondo tale modalitàPer gli studiosi, la categoria di riferimento è quella dei suicidi, quindi sembrerebbe emergere una categoria trattata a parte, vale a dire quella dei suicidi impiccati; forse esiste un autentico tabù per l’impiccagione, esiste una concezione di questa come morte orrenda e infamante, che porta come sanzione il divieto alla sepoltura rituale.

SERVIO: commento all’Eneide di Virgilio, libro 12 verso 603Fu un commentatore che visse verso la fine del IV sec. A. C., svolse un commento di tutta l’opera Virgiliana, in questo caso ci troviamo di fronte ad una sua analisi che ha come riferimento il verso 603.Di che cosa si parla?Il Re, Latino, ha una moglie, Amata e una figlia, Lavinia; egli spera che la figlia finisca con lo sposare Enea, ma la moglie non è d’accordo perché ritiene che il patto nuziale con Turno vada rispettato.Amata per questo s’impicca.Servio appare molto informato, si rifà a fonti letterarie e giuridiche molto antiche; talvolta il mito, che per sua definizione non è attendibile, racchiude verità inconfutabili, anche se non apprendiamo da questo testo una base d’informazione estremamente solida.

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Le uniche fonti scritte erano i libri pontificali, unici libri scritti dove venivano annotati i fatti più importanti; in questi c’era scritto che colui il quale finiva impiccato sarebbe giaciuto insepolto.Un’altra fonte importante è Cassio Emina, analista dell’età dei Gracchi; registra un elemento molto significativo, menziona infatti Tarquinio il Superbo, che fece una serie di azioni che risultano anche dalla tradizioni, ovvero:riordino delle acque sui 7 colli di Roma, venne così costruito un sistema di fognature attraverso il lavoro, a dire il vero obbligatorio, di tutto il popolo; a fronte di questa situazione, molti cittadini si suicidarono per evitare il lavoro coatto.Il re punì tali soggetti mettendo i cadaveri in croce e abbandonandoli in strada ala mercede dei cani randagi.Forse è proprio questa la prima volta in cui viene considerato turpe suicidarsi, sembra infatti questo l’inizio del tabù del suicidio.Viene inoltre citato Varrone: visse nel primo secolo avanti Cristo, conferma che per gli impiccati non spettavano le dovute cerimonie, la sepoltura irrituale, e ci ricorda che in caso di impiccagione si faceva una strana cerimonia, venivano messe delle bamboline sul cappio, il cui significato apotropaico era quello di scongiurare l’effetto dell’impiccagione nei confronti delle famiglie e dello Stato.Forse il tabù per il suicidio si spense nell’età classica, probabilmente in quel periodo storico gli impiccati vennero considerati come gli altri e non più una categoria speciale.

9/04/2008Dopo aver analizzato la disciplina relativa al lutto, dopo aver osservato la non applicabilità di quest’ultimo per certe categorie di persone, l’attenzione è stata rivolta al tabù che la società del tempo nutriva nei confronti degli impiccati, a questo proposito molto interessante il parere espresso da Servio in un commento ad un verso dell’Eneide; altra testimonianza rilevante era quella dello storico Varrone, dal quale è possibile comprendere l’ostilità e la forte avversità del tempo per l’impiccagione.La pena prevista era la mancata sepoltura: ma era una sanzione religiosa o giuridica?Sono interrogativi che troviamo anche nei secoli futuri, dove la Chiesa commina la pena per tutti i tipi di suicidi.Il tabù del suicidio dell’impiccato per quanto tempo dura?Non è facile individuare il periodo storico esatto; già nelle fonti classiche non c’è traccia di queste sanzioni riferite a questa tipologia di suicidio.Forse già prima di Cristo, anche se probabilmente negli strati meno colti qualcosa è rimasto rispetto alle vecchie concezioni in tema di impiccagione.PLINIO IL VECCHIO : muore nel 79 D. C., scrisse un’opera dedicata allo studio dei fenomeni naturali, 36, 107-108.Riprende in questo passo l’episodio dei cittadini Romani che furono costretti dal re Romano Tarquinio Prisco a un lavoro forzato per la costruzione della rete fognaria e dell’acquedotto su tutto il territorio della città, evidentemente questi non ressero i ritmi di tale opera e si suicidarono impiccandosi.

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Come reazione a questa triste prassi, il Re processò i suicidi e li condannò alla crocefissione, dando poi i loro corpi in pasto alle fiere.Secondo Servio, sarebbe proprio quell’episodio storico l’inizio dell’avversione per l’impiccagione; per Plinio questo fu un episodio molto positivo, in quanto nel popolo Romano nacque quel sentimento d’onore, un sussulto d’umanità che evitò la riproposizione di tale epidemie suicide.L’autore non sembra più avvertire l’infamia dell’impiccagione, forse il tabù dell’impiccato al tempo di Plinio era venuto meno.EPIGRAFI: scritture su delle pietre o lastre di metallo, sono molto importanti dal punto di vista del loro valore probatorio, in quanto ciò che sta scritto in questi documenti è un fatto che si è visto sotto gli occhi.ISCRIZIONI LATINE SCELTE:Si riferiscono a un cittadino ricco che fa un dono alla comunità, tale dono altro non è che una serie di terre, le quali serviranno per seppellire i morti e farvi un cimitero; nel fare questo però pone una clausola, non devono infatti esservi sepolti malfattori, gladiatori e coloro i quali si sono stretti il collo con il laccio (impiccati o strangolati).Se fosse esistito il divieto esplicito di seppellire gli impiccati, non ci sarebbe stato il bisogno di tradurlo in una disposizione.Pertanto si arriva alla conclusione che la sanzione era già giuridicamente ammorbidita, anche se a livello sociale continuava ad esserci una certa avversione.Vi sono inoltre ulteriori concezioni sostanziali che emergono da studi moderni: non solo gli impiccati, ma anche i suicidi, vengono sanzionati con il divieto della sepoltura irrituale.Per il prof. Manfredini, tale opinione è destituita da ogni fondamento: per molti secolo i suicidi avrebbero subito la sanzione della mancata sepoltura, questa affermazione non è però certa, poggia su una serie di fonti che potrebbero essere interpretate diversamente.

FESTO:i sostenitori di coloro che ritenevano che tutti i suicidi fossero avversati e puniti con la pena della sepoltura vedono in questa fonte una testimonianza di tale pensiero:i suicidi erano trattati alla stregua dei carnefici, ma chi erano questi?Erano coloro che eseguivano la pena capitale, erano sconsacrati dalla religione e vivevano isolati fuori città; conseguentemente ne derivava la sanzione della mancata sepoltura.Altra lettura possibile: chi si feriva poteva tentare il suicidio ma non consumarlo, pertanto lo si poteva riferire al caso del tentativo e potrebbe assumere un altro significato, potrebbe voler significare che colui che ha tentato il suicidio ma non l’ha commesso va considerato alla stregua di un carnefice di sé stesso.Si evidenzia pertanto un’opinione del tutto negativa sul suicidio, si sposta l’attenzione sul tentativo, senza fare esplicito riferimento a quello dello schiavo; questa testimonianza può essere utilizzata come fonte della sanzione per tutti i suicidi.

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TESTIMONIANZE RETORICHE:sostengono la tesi dei suicidi sanzionati; Quintiliano e Seneca il vecchio sono esponenti di questa corrente di pensiero, propongono le cosiddette declamazioni: tecniche utilizzate nelle scuole per abituare gli studenti a parlare e a discutere con il fine di trovare comunque il modo per superare l’avversario sul piano dialettico.Si badava di più alla forma che alla sostanza, la verità era l’ultima cosa a cui si pensava, ciò che si doveva fare era smontare la tesi dell’avversario, in queste esercitazioni venivano proposti dei temi (una assumeva l’accusa e l’altro prendeva la difesa).Le tematiche sono per lo più copiate sulla realtà, ma deformata da una lente che impedisce l’assoluta conoscenza della verità.Se vogliamo dunque considerare questi testi come delle prove, occorre interrogarsi sulla loro veridicità e sulla eventuale presenza di tale lente deformante.DECLAMAZIONE N.337: coloro che ritengono esistesse lo sfavore verso i suicidi potrebbe trovare una fonte in questo testo.Occorreva sottoporre ad approvazione in senato le cause della morte volontaria, pena la sanzione della mancata sepoltura.

VALERIO MASSIMO: CAP. 6 paragrafi 7-8Esordisce raccontando una tradizione, un uso che si trovava nella città di Marsiglia, secondo il quale chi voleva togliersi la vita doveva esporre i motivi in senato; qui infatti era riposto un veleno, che veniva somministrato a coloro ai quali si acconsentisse al suicidio, doveva esistere una giusta causa.Questa consuetudine era propria della città di Marsiglia, in realtà era stata trasferita dalla Grecia, secondo Valerio Massimo questa derivava da una tradizione dell’isola di Thea, nelle isole Cicladi.Comunque appare arbitrario riferire che in mancanza di consenso al suicidio, non vi fosse sepoltura, quindi manca la prova che i suicidi siano stati avversati e sanzionati con la mancata sepoltura. PROSPETTIVA CLASSICO GIUSTINIANEA DEI CADAVERII Romani applicavano il divieto di sepoltura non ai suicidi, ma a quei delitti che l’ammettevano come pena accessoria alla pena capitale; la gente più infima veniva così buttata e trascinata.Vi sono una serie di testi di età classica dove in materia di cadaveri operano due principi:1. possono essere chiesti non solo dai congiunti ma da tutti, e vengono consegnati

per l’inumazione, tranne che per rarissimi casi.2. gli eredi succedono al possesso del patrimonio del defunto senza che il fisco

intervenga.

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16/04/2008Ora verranno in considerazione una serie di testi appartenenti a Valerio Massimo e a Tacito; l’ultimo argomento riguarderà il suicidio come mezzo per sfuggire alla confisca, senza il conseguente divieto di inumazione.Si tratta sicuramente di un argomento spinoso per l’inquadramento giuridico, impegnativo dal punto di vista del fatto.Abbiamo visto come vi siano una serie di elementi testuali che riconoscono un’ampiezza al fenomeno del libero arbitrio della morte: per il giurista è estremamente difficile l’inquadramento storico.Parliamo di donne e uomini che si tolgono la vita decidendo il mezzo poiché si trovano in una situazione di pericolo (sono casi di condannati a morte o di possibili condannati), nonché ci riferiamo anche a soggetti ai quali perviene l’ordine di togliersi la vita: al giurista mancano informazioni sui presupposti tecnici, è un fenomeno documentato da fonti letterarie.L’unica testimonianza giuridica è rappresentata dal testo di Ulpiano:presuppone una sentenza di condanna capitale, fino a Giustinianano, i condannati alla pena capitale avevano un diritto (riconosciuto da un rescritto di Marco Aurelio), vale a dire potevano togliersi la vita con un mezzo da loro scelto, potevano commutare la condanna con la pena capitale scegliendo il mezzo d’esecuzione.Pertanto si parla di libero arbitrio della morte, ovvero ai condannati veniva concesso di scegliere come morire, esisteva quindi una forte indulgenza verso l’idea del suicidio.Il primo passo si colloca storicamente nel 70-60 A. C., il secondo ha come soggetto racconti di fatti che risalgono al 34 D. C.In questa fasi storiche, il togliersi la vita sotto processo era del tutto equiparato alla morte naturale.Possiamo quindi affermare che la nuova prospettiva, sia essa ristretta o aperta, si situa almeno a partire dal passo di Tacito, 36 D. C, nell’età dei Tiberi.Questo è il termine dove inizia la nuova prospettiva in materia di suicidi, dove essa ha avuto luogo, prima coloro che si uccidevano sotto processo avevano comunque salvo il patrimonio (non vi era differenza fra la morte volontaria e naturale), pertanto la morte aveva la funzione di estinguere l’accusa.

VALERIO MASSIMO: detti e fatti memorabili, libro 9, capitolo 12, paragrafo 7Narra di uno spettacolare suicidio a cui lui assiste,, di tale Licinio Macro, ex pretore e padre di Calvo; la scena avviene in una basilica (grande edificio, con una o più navate ove si riunivano le giurie per giudicare, talvolta potevano anche trasformarsi in camere di commercio), sullo sfondo vi era la giuria, che doveva giudicare in merito ad un caso.L’accusato è un politico, ex pretore, per il reato di concussione (si ha quando c’è collusione, vi sono favoritismi ai provinciali); egli si soffoca con un fazzoletto alla gola e si uccide, ma prima di arrivare a questo era salito sulla balconata al fine di urlare le sue ragioni: il suicidio era un mezzo per sfuggire alla confisca dei beni.

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Siamo infatti in un’epoca dove non ci sono quote minoritarie per gli eredi in casi di confisca del patrimonio, queste erano radicali e lasciavano completamente sul lastrico gli eredi.Grazie alla sua morte, Licinio liberò il figlio dalla povertà e dalla vergogna di una condanna nell’ambito della famiglia.

TACITO; annali, libro 6, capitolo 29, paragrafo 1Risale al 34-35 D. C., rappresenta il termine dopo il quale ha luogo la prospettiva ristretta o allargata in materia di suicidio.In quell’epoca imperversavano le accuse di lesa maestà, il principato era quello di Tiberio, poi proseguito con Commodo; in questo caso , le persone non sembrano accusate formalmente: sono Pomponio Labeone e la moglie.Il governatore Romano spiegò al senato che il principe gli aveva tolto il diritto di frequentare la sua casa, dimostrando pertanto un atteggiamento sospettoso, di malcelata inquietudine, forse sarebbe infatti seguita un’accusa di lesa maestà.Pertanto l’ex governatore si tolse la vita per la paura di quell’accusa che egli riteneva ormai certa, lo fece tagliandosi le vene.È la paura del carnefice che causa queste morti precipitose, in caso di condanna infatti si prevedeva la confisca del loro patrimonio e la mancata sepoltura; in caso di suicidio, i testamenti venivano fatti salvi e i corpi dei suicidi venivano normalmente inumati.Era infatti la condanna che comportava la mancata sepoltura, non il suicidio in sé.

CONCLUSIONI FINALI:Fatta eccezione per il suicidio degli impiccati, per il resto non c’è niente che testimoni che i Romani ritenessero il suicidio un fatto illecito in sé, solo dopo comparvero alcuni strumenti sanzionatori, quali la confisca e il divieto si sepoltura.Non esisteva nulla riguardo a una criminalizzazione giuridica di questa figura.Si deve comunque analizzare la concezione del suicidio sulla base della prospettiva morale semplice e sfumata: nei ceti più elevati la tendenza al suicidio era una moda, nei ceti più semplici c’era invece un’avversione, il cosiddetto tabù dell’impiccagione, forse poi finito nell’età preclassica, tra l’altro non si sa se la mancata sepoltura era una sanzione religiosa o giuridica.Il quadro quindi si presenta molto variegato, non c’è nulla che ci fa ritenere il suicidio in sé come reato.Diverso il discorso per il tentativo:qualcosa di diverso può essere detto; vi sono diverse spiegazioni in proposito, diverse sfumature, le fonti si prestano a più letture, c’era una certa ostilità verso il mancato suicidio, c’era infatti paura, una cattiva considerazione di chi tentava il suicidio, questi infatti dopo aver messo le mani vanamente su di sé lo potevano fare a danno degli altri.

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