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Studio Collevecchio s.n.c
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Progetto
Il sistema amministrativo locale: aspetti giuridici, finanziari e
contabili
ideato, organizzato e gestito da
• Associazione “Crealavorogiovani” di Pescara
• Studio Collevecchio snc P.A. Consulting di
Pescara
• Itcg “ Acerbo” di Pescara
Contenuto del Progetto
Il Progetto consiste in un Corso articolato in un ciclo di seminari di formazione e di informazione diretto a fornire conoscenze utili ai fini della preparazione ai concorsi pubblici o ad altre forme di assunzione ai diplomati nelle qualifiche di “istruttore contabile” e di “istruttore amministrativo” negli enti locali.
Il Corso è tenuto dal Prof. Mario Collevecchio, titolare dello Studio P.A. Consulting di Pescara, esperto di Pubblica Amministrazione e docente a contratto della Scuola di Specializzazione in Studi Amministrativi (SPISA) dell’Università “Alma Mater” di Bologna.
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Obiettivi del progetto
trasmettere un back-ground di conoscenze e di esperienze per facilitare l’inserimento qualificato nel mondo del lavoro ai diplomati che si indirizzano verso il pubblico impiego
integrare le conoscenze di metodo e di contenuto degli studenti che si orientano verso facoltà universitarie di area giuridica, economica, pubblicistica
arricchire la formazione, sottolineando la nuova fisionomia delle Autonomie Locali e il ruolo che assumeranno nell’immediato futuro
avvicinare gli studenti alle esigenze del territorio e al governo locale, attraverso l’interscambio tra istituzione scolastica ed enti pubblici
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Obiettivi del progetto (segue)
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• fornire conoscenze ed elementi concreti per costruire
un percorso di formazione personale in linea con le esigenze del mercato del lavoro e con le proprie aspirazioni professionali
• sottolineare la funzione dell’ Ente locale come soggetto che dà l’impronta alla comunità, stabilisce priorità ed obiettivi, assicura servizi pubblici efficienti ed efficaci (dai servizi sociali, all’istruzione, alle opere pubbliche, alle opportunità economiche, allo sviluppo culturale)
• delineare un profilo culturale di cittadino consapevole dei diritti e dei doveri esercitati con caratteristiche di autonomia, curiosità, intraprendenza, senso di responsabilità , sensibilità ai valori della Costituzione
Articolazione del Corso
Il Corso si articola in cinque moduli formativi di quattro ore ciascuno
1° Modulo : Gli enti territoriali nella Costituzione 2° Modulo : L’ordinamento istituzionale dei Comuni 3° Modulo : L’ordinamento amministrativo 4° Modulo : L’ordinamento finanziario 5° Modulo : L’ordinamento contabile
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1° Modulo Gli enti territoriali nella Costituzione
• I principi fondamentali della Costituzione • I principi fondamentali dell’autonomia e del decentramento • La tipologia degli enti territoriali: i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni • L’unità della Repubblica
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25 aprile 1945
Liberazione dell’Italia dall’occupazione tedesca
2 giugno 1946
Referendum : Monarchia: voti 10.709.423
Repubblica: voti 12.718.019
22 dicembre 1947
Approvazione della Costituzione Repubblicana
LA COSTITUZIONE ITALIANA
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PRINCIPI FONDAMENTALI
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
TITOLO II
RAPPORTI ETICO- SOCIALI
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
LA COSTITUZIONE ITALIANA
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TITOLO III
IL GOVERNO
TITOLO IV
LA
MAGISTRATURA
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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LA COSTITUZIONE ITALIANA
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L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo (art. 1)
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo , sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità (art. 2)
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (art. 3)
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (art. 4)
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento(art. 5)
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA (1/2)
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La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche (art.6)
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani (art. 7)
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge (art. 8)
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione (art. 9)
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge (art. 10)
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (art. 11)
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni (art. 12)
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA (2/2)
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Costituzione della Repubblica
Articolo 5
La Repubblica, una e indivisibile, • riconosce e promuove le autonomie locali; • attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; • adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
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Costituzione della Repubblica
Articolo 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
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Stato Centrale
Stato
Regioni
Province
Comuni
Federalismo
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Città
metropolitane
Province
Regioni
Comuni
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Federalismo (Articolo 114)
Stato
Repubblica
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La Repubblica italiana è costituita da:
8.101 Comuni di cui circa 6.000 con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
107 Province comprese le Province “regionali”
10 Città
Metropolitane
Torino – Milano – Venezia – Genova –
Bologna - Firenze – Roma – Bari – Napoli –
Reggio Calabria (+5 reg. PA-CT-ME-CA-TS)
da istituire
20 Regioni di cui 5 a statuto speciale
1 Stato Ministeri
e Uffici periferici 16
10 Città metropolitane previste dallo Stato
• Torino Milano Venezia Genova Bologna Firenze Roma Napoli Bari Reggio Calabria
5 Città metropolitane previste dalle Regioni a statuto speciale
Palermo Catania Messina
Cagliari Trieste
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Le Regioni italiane
Regioni a statuto speciale
Regioni a statuto ordinario
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Costituzione italiana
Art. 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione,
per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni,
alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della
persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato
destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia
dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
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Federalismo fiscale
Comuni – Province – Città Metropolitane – Regioni – Stato
Entrate Spese
• Tributi propri per finanziare integralmente le
• Altre entrate proprie funzioni proprie assicurando
• Compartecipazione al gettito i livelli essenziali delle prestazioni
dei tributi erariali nei rispettivi concernenti i diritti civili e sociali
territori dei cittadini su tutto il territorio
+ nazionale
• Fondo perequativo
- promuovere lo sviluppo economico
Risorse Aggiuntive e -promuovere la coesione e la solidarietà
sociale
interventi speciali dello Stato -rimuovere gli squilibri infrastrutturali
-favorire l’effettivo esercizio dei diritti
della persona
-scopi diversi
Italy is a democratic Republic, founded on work. Sovereignty belongs to the people (art.1);
The Republic recognizes and guarantees the inviolable rights of man, as an individual and in social groups where he expresses his personality (art. 2);
All citizens have equal social dignity and are equal before the law, without distinction of sex, race, language, religion, political opinion, personal and social conditions (art. 3);
The Republic recognises the right of all citizens to work and promotes those conditions which render this right effective (art. 4);
The Republic, one and indivisible, recognises and promotes local autonomies, and implement the fullest measure of administrative decentralization in those services which depend on the State (art. 5);
The Republic safeguards linguistic minorities by means of appropriate measures (art. 6);
Esercitazione Fundamental principles of Italian Constitution
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The State and the Catholic Church are independent and sovereign, each within its own sphere (art. 7);
All religious confessions are equally free before the law (art. 8);
The Republic promotes the development of culture and of scientific and technical research. It safeguards natural landscape and the historical and artistic heritage of nation (art.9);
The Italian legal system conforms to the generally recognised rules of international law. …A foreigner who is denied the effective exercise of the democratic liberties guaranteed by the Italian Constitution in his or her own country has the right of asylum in the territory of the Italian Republic (art.10);
Italy rejects war as an instrument of aggression against the freedom of other peoples and as a means for the settlement of international disputes (art.11);
The flag of the Republic is the Italian tricolour: green, white and red, in three vertical bands of equal size (art.12).
Fundamental principles of Italian Constitution (segue)
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