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1 CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI AREA SCIENTIFICA – RISCHIO ALTO FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

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CORSO DI FORMAZIONEPER LAVORATORI

AREA SCIENTIFICA – RISCHIO ALTO

FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

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Argomenti

• Quadro normativo

• Organizzazione della prevenzione

• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti

• Organi di vigilanza, controllo e assistenza

QUADRO NORMATIVO

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Quadro normativo

� Codice Penale 1930 art. 451: omissione colposa dicautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

� Codice Civile 1942 art. 2087: tutela delle condizionidi lavoro “L’imprenditore è tenuto ad adottarenell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo laparticolarità del lavoro, sono necessarie a tutelarel’integrità fisica e la personalità morale dei prestatoridi lavoro”

Quadro normativo

� Nel campo della salute e sicurezza sul lavoro lanormativa ha iniziato a svilupparsi nel secondodopoguerra, quando sono state emanate le primeleggi ad hoc

ANNI ’50D.P.R. 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

D.P.R. 164/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”

D.P.R. 303/56 “Norme generali per l’igiene del lavoro”

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Quadro normativo

� Negli anni ‘90, sono state recepite le direttiveeuropee. In seno a questo rinnovamento è nato ilD.Lgs. 626 del 1994

ANNI ‘90D.Lgs.277/91 “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici”

D.P.R. 459/96 “Direttiva Macchine”

D.Lgs. 626/94 “Sicurezza e Igiene sul posto di lavoro”

Quadro normativo

• Nel 2008 il cosiddetto Testo Unico, il DecretoLegislativo n. 81 del 9 aprile ha recepito la gran partedi normativa del settore e costituisce, pertanto, ilprincipale testo di riferimento per la materia.

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Il D.Lgs. 81/08, composto da 13 titoli, 306 articoli e 51 allegati

• ha esteso a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutti i lavoratori,subordinati, autonomi e imprese familiari e a tutte le tipologie di rischiol’applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro

• mette maggiormente in rilievo le figure che all’interno delle aziendedevono occuparsi di sicurezza e tutelare i lavoratori

• introduce sanzioni penali per chi trasgredisce alle norme in essocontenute

• prevede obblighi di informazione, formazione e addestramento

• prevede la sospensione delle attività fino alla messa in regola neiseguenti casi: aziende che non rispettino il TU, aziende che hanno più del20% dei lavoratori in nero, aziende che sottopongono i i dipendenti a turnidi lavoro maggiori di quelli consentiti dai Contratti Nazionali di categoria

Quadro normativo

Quadro normativo

D.Lgs. 81/08Titolo I: Disposizioni generali

Titolo II: Luoghi di lavoro

Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI

Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili

Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi

Titolo VII: Attrezzature munite di videoterminali

Titolo VIII: Agenti fisici

Titolo IX: Sostanze pericolose

Titolo X: Esposizione ad agenti biologici

Titolo XI: Protezione da atmosfere esplosive

Titolo XII: Disposizioni in materia di penale e di procedura penale

Titolo XIII: Norme transitorie e finali

LI: Allegati tecnici

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Quadro normativo

L’81/08 non è però l’unica legge esistente in questo campo: latutela del lavoratore è garantita dall’applicazione di più norme.DECRETO TITOLO AMBITO

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

D.M. 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio Prevenzione antincendi

D.M. 388/2003 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19/09/1994, n. 626 e successive modifiche

Disposizioni sul pronto soccorso aziendale

D.Lgs. 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e delle paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

Tutela delle donne gestanti e puerpere

D.M. 37/2008 Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno

Conformità impiantistica

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica Tecnologica

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Ministero della Sanità

Ministero della Funzione Pubblica

Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363

RegolamentoRegolamento recanterecante normenorme perperl’individuazionel’individuazione delledelle particolariparticolari esigenzeesigenze delledelleUniversitàUniversità ee deglidegli IstitutiIstituti didi IstruzioneIstruzioneUniversitariaUniversitaria aiai finifini delledelle normenorme contenutecontenute nelnelDD..LgsLgs 1919..0909..9494,, nn.. 626626 ee successivesuccessive modifichemodificheeded integrazioniintegrazioni

RegolamentoRegolamento recanterecante normenorme perperl’individuazionel’individuazione delledelle particolariparticolari esigenzeesigenze delledelleUniversitàUniversità ee deglidegli IstitutiIstituti didi IstruzioneIstruzioneUniversitariaUniversitaria aiai finifini delledelle normenorme contenutecontenute nelnelDD..LgsLgs 1919..0909..9494,, nn.. 626626 ee successivesuccessive modifichemodificheeded integrazioniintegrazioni

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21/10/98

Quadro normativo

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REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI DELL’UNIVERSITA’

(Emanato con D.R. n. 1215 del 28 giugno 2007, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 69)

Capo I - RUOLI E COMPITI DEI COMPONENTI DELLE SQUADRE DI EMERGENZAArt. 1 - Condizioni normali di esercizio Art. 2 - Condizioni di emergenzaArt. 3 - Condizioni di fine emergenza

Capo II - GESTIONE DELLE EMERGENZEArt. 4 - Edifici Universitari con servizio centralizzato di portineriaArt. 5 - Formazione del personale di portineriaArt. 6 - Edifici Universitari privi di servizio centralizzato di portineriaArt. 7 - Procedure organizzative per il lavoro durante l’orario di non fruibilità della struttura

Capo III - SCIOPERO GENERALEArt. 8 - Servizio centralizzato di reperibilità

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ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE

Soggetti attori della sicurezza

� Lavoratori

� Datore di lavoro

� Dirigenti

� Responsabili della attività didattica e/o ricerca in laboratorio

� Preposti

� Referenti per la sicurezza

� Tutor per la formazione

� Addetti al primo soccorso

� Addetti alla gestione delle emergenze

� Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

� Servizio di Prevenzione e Protezione

� Medico Competente – Servizio di Sorveglianza Sanitaria

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LAVORATORE

Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro.

[…] Sono equiparati gli allievi degli istitutidi istruzione ed universitari e ipartecipanti a corsi di formazioneprofessionale nei quali si faccia uso dilaboratori, macchine, apparecchi edattrezzature di lavoro in genere, agentichimici, fisici e biologici.

LAVORATORE

• personale docente, tecnico e amministrativo dipendente

dell’Università;

• personale non organicamente strutturato e quello degli

enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolgono

l’attività presso le strutture dell’università;

• studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi,

tirocinanti, borsisti e soggetti ad essi equiparati, quando

frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e,

in ragione dell’attività specificamente svolta, siano

esposti ai rischi individuati nel documento di

valutazione.

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Obblighi dei lavoratori

I lavoratori devono in particolare:

• contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela dellasalute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva edindividuale;

• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e ipreparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;

• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a lorodisposizione;

• segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o alpreposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasieventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;

Obblighi dei lavoratori

• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi disicurezza o di segnalazione o di controllo;

• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che nonsono di sua competenza ovvero che possono compromettere lasicurezza propria o di altri lavoratori;

• partecipare ai programmi di formazione e di addestramentoorganizzati dal datore di lavoro;

• sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa o comunquedisposti dal medico competente.

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DATORE DI LAVORO

Il soggetto titolare del rapporto dilavoro con il lavoratore o, comunque, ilsoggetto, che secondo il tipo e l’assettodell’organizzazione nel cui ambito illavoratore presta la propria attività, hala responsabilità dell’organizzazionestessa o dell’unità produttiva in quantoesercita i poteri decisionali e di spesa.

DATORE DI LAVORO

Art. 2, co. 1, lett. a) Regolamento Sicurezza

“Rettore quale organo a rilevanza esterna e in quanto

Rappresentante Legale dell’Università, Presidente del

Consiglio di Amministrazione. Svolge le funzioni di datore di

lavoro unico”

Rettore Prof. Angelo Riccaboni

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DATORE DI LAVORO

� effettuare la valutazione dei rischi

� predisposizione delle misure di protezione e prevenzione conseguenti

� formazione/informazione dei lavoratori

� nomina le figure della sicurezza

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

� la valutazione di tutti i rischi con la conseguenteelaborazione del documento di valutazione dei rischi

� la designazione del responsabile del servizio diprevenzione e protezione dai rischi

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OBBLIGHI CENTRALI

- costruzione, manutenzione e modifica delle parti achitettoniche

- concessioni edilizie, abitabilità, agibilità

- prevenzione incendi (CPI – NOP- etc.)

Interventi strutturali e di

manutenzione degli edifici

assegnati in USO all’Università

Adeguamento e tenuta a

norma

OBBLIGHI CENTRALI

realizzazione e manutenzione di:

� impianti termici, di condizionamento o climatizzazione a servizio dell’INTERO stabile

� impianti di distribuzione metano

� depositi di gas tecnici

� impianti antincendio

� impianti elettrici

� impianti telefonici

� acqua potabile

� rete degli scarichi idrici

� ascensori, montacarichi, montascale

� apparecchiature a pressione di interesse generale

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Obblighi delle Strutture Operative(purché dotate di poteri di spesa)

� le attrezzature, gli strumenti e gli agenti chimici impiegati nei laboratori e nei centri di ricerca e di sperimentazione

� controllo degli impianti tecnologici di pertinenza

� i dispositivi di protezione individuali

� la detenzione di gas tossici

� l’impiego di sostanze radioattive

� l’utilizzo di fluidi speciali

SICUREZZA E IGIENE

DIRIGENTE

Soggetto che, formalmente incaricato dellaresponsabilità di una struttura operativa,esercita il potere decisionale e risponde deirisultati della gestione di essa nel quadrodell’impostazione generale stabilito dal datoredi lavoro e delle risorse umane e attrezzaturetecniche affidategli.

PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ

POTERE ECONOMICO POTERE DECISIONALE

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DIRIGENTE

Art. 2, co. 1, lett c) Regolamento Sicurezza

“La funzione di dirigente decorre dalla data di insediamento,

limitatamente ai luoghi in cui essa si esercita e alle persone

che gli afferiscono direttamente o indirettamente.”

- Direttore Generale Dr. Marco Tomasi

- Dirigenti Amministrativi Dr. Giovanni Colucci

- Direttori di Dipartimento

DIRIGENTE

� forniscono al SPP informazioni in merito:- alla natura dei rischi- all’organizzazione del lavoro- alla programmazione e all’attuazione delle misure preventive e protettive- alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi

� predispongono tutte le misure di tutela (prevenzione, protezione e organizzative) specifiche per le attività di lavoro

� impartiscono istruzioni di ordine tecnico e di normale prudenza

� promuovono la formazione/informazione dei lavoratori

� richiedono l’osservanza da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione collettiva e individuale

� individuano gli addetti alle emergenze (primo soccorso, incendio, etc.)

� frequentano appositi corsi di formazione (16 ore, 6 ore aggiornamento quinquennale)

COMPITI e FUNZIONI dei DIRIGENTI

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sono individuati nei titolari di

insegnamento

Responsabili dell’attività di RICERCA in laboratorio

sono individuati nei titolari di

fondi assegnati:

• da soggetti terzi all’Università,

o

• dalla stessa Università

per finanziare attività di ricerca

che vengono svolte in laboratori

dell’Università

Responsabili dell’attività di DIDATTICA in laboratorio

RESPONSABILE DELLA ATTIVITÀ DIDATTICAE/O DI RICERCA IN LABORATORIO

identifica i lavoratori che collaborano nella sua attività dididattica e/o ricerca che possono essere esposti a rischio

comunica tempestivamente ogni modifica della sua attivitàanche al fine di aggiornare la valutazione del rischio

si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, dandonecomunicazione al datore di lavoro, al dirigente e al preposto

adotta e fa adottare le misure di prevenzione e protezionePRIMA che le attività di rischio vengano poste in essere

frequenta i corsi di formazione

RESPONSABILE DELLA ATTIVITÀ DIDATTICAE/O DI RICERCA IN LABORATORIO

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I dirigenti possono nominare i PREPOSTI, i quali hanno il dovere di collaborare allo svolgimento dell’attività di generale supervisione all’interno del proprio luogo di lavoro

PREPOSTOPREPOSTOSoggetto con il compito di assicurarsi in modo continuo edefficace, che il lavoratore segua le disposizioni e le istruzioni disicurezza impartite, utilizzi correttamente le attrezzature di lavoroed in modo appropriato i dispositivi di protezione eventualmenteprescritti.

Tale compito implica il dovere di sorveglianza affinché le misure diprevenzione e protezione predisposte dai dirigenti ricevanoconcreta attuazione da parte di ogni lavoratore.

I preposti vengono designati dal dirigente mediante ordine diservizio interno.

PREPOSTO

• Art. 2 - D.Lgs. 81/08 “Definizioni”

Persona che, in ragione delle competenze professionalie di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla naturadell’incarico conferitogli, sovrintende alla attivitàlavorativa e garantisce l’attuazione delle direttivericevute, controllandone la corretta esecuzione da partedei lavoratori ed esercitando un funzionale potere diiniziativa.

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Obblighi del Preposto

• vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di sicurezza, sull’effettivaapplicazione delle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositividi protezione collettivi e individuali

• esigere l’osservanza, da parte di lavoratori, degli obblighi e delle misure diprevenzione predisposte

• segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia ledeficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi diprotezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichidurante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazionericevuta

• frequentare appositi corsi di formazione (20 ore area umanistica, 24 orearea scientifica, 6 ore aggiornamento quinquennale)

Il PREPOSTO deve:

• accompagna i tecnici del SPP e i medici del SSS durante i sopralluoghi periodici

• compila il registro degli eventi

• controlla/sollecita la segnalazione degli esposti a rischi specifici

• aggiorna le informazioni necessarie per la valutazione del rischio (agenti chimici, biologici, etc.)

• frequenta un corso di formazione di 7 ore

REFERENTE PER LA SICUREZZA

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REGISTRO DEGLI EVENTI

Incidenti che pur verificandosi danno luogo a danni minimi o nulli

Occasioni in cui non si è verificato l’incidente per pura fortuna

es. : il lavoratore scivola su una

scala e cade senza riportare

danni

es. : il lavoratore scivola su una

scala e non cade perché riesce a

tenersi sul corrimano

QUASI-INFORTUNI INFORTUNI MANCATI

REGISTRO DEGLI EVENTI

Figura con provata esperienza e competenza nel settore della sicurezza,

che svolge attività formativa di carattere specificodei lavoratori soggetti a

rischio.

L’attività formativa è svolta sotto il coordinamento ed in stretta

collaborazione con il SPP.

TUTOR PER LA FORMAZIONE

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• informare il personale che non stabilmente frequenta la struttura su: rischi generici,nominativi degli addetti al primo soccorso e alle emergenze, nonché sulle modalità perattivare prontamente i soccorritori esterni

• formare i lavoratori afferenti alla propria struttura operativa sui rischi specifici inerenti leproprie attività lavorative

• compilare il registro della formazione

• frequentare un corso di formazione di 7 ore

TUTOR PER LA FORMAZIONE

Il TUTOR PER LA FORMAZIONE deve:

Addetti alle emergenze

Gli addetti vengono designati con decreto rettorale dal Datoredi Lavoro, su segnalazione del Dirigente che li identifica tra il

personale docentepersonale tecnico-amministrativo

I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non pergiustificato motivo (inidoneità psicofisica che viene valutataesclusivamente dal Medico Competente). Essi devono essereformati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzatureadeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specificidell’azienda o dell’unità produttiva.

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Addetti al Primo Soccorso (D.M. 388/03)

Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso diformazione specifico (12 ore, aggiornamento triennale 4 ore).

Compiti dell’addetto al primo soccorso:

•Mantenere in efficienza il presidio medico aziendale (cassettadel pronto soccorso)

•Aggiornare i numeri telefonici dei principali presidi sanitaridella zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza piùvicini

•Intervenire in caso di infortunio onde evitare cheall’infortunato siano portate azioni non corrette

Addetti alla Gestione delle Emergenze(D.M. 10/3/1998)

Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso diformazione specifico (16 ore).

• Conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi diprevenzione incendi/estintori, idranti , uscite di emergenza,porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e dievacuazione ecc.

• Aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblicicompetenti

• Aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica disicurezza e di emergenza

• Intervenire in caso di incendio/emergenza in base alleconoscenze e alle competenze acquisite nella formazionespecifica

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Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Persone elette o designate per rappresentare i lavoratori perquanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezzadurante il lavoro.

• Può accedere a tutti i luoghi di lavoro

• È consultato in ordine alla valutazione dei rischi e alla nomina delRSPP

• Riceve le informazioni provenienti dall’Organo di vigilanza

• Partecipa alla riunione periodica

• Avverte il RSPP dei rischi individuati

• Può far ricorso alle autorità competenti

• Riceve una formazione adeguata (32 ore + 8 ore aggiornamentoannuale)

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Sono individuati nell’ambito

del personale tecnico-amministrativo n. 8

del personale docente n. 1

degli studenti n. 2

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Università degli Studi di Siena

Sig. Sergio Ramaldi Dr.ssa Daniela VannoniUff. Tecnico Dip. di Biotecnologie MedicheSede di Arezzo

Dr. Izzo Senatro Sig. Nicola SemboloniDip. di Scienze Fisiche, della Terra e Biblioteca di Area Economiadell’Ambiente

Sig. Giancarlo Pagani Sig. Gabriele PasquiDip. di Scienze Fisiche, della Terra e Divisione Appalti, Convenzioni e dell’Ambiente Patrimonio

Prof. Gianfranco Corbini Sig. Marcello Magi Dip. di Biotecnologie, Chimica e Farmacia Ufficio Studenti e Didattica

Dip. di Scienze della Formazione, Dott. Roberto Bartali Scienze Umane e della ComunicazioneServizio Reti, Sistemi e Sicurezza Informatica Interculturale - Sede di Arezzo

Sig. Kris Cipriani Sig.ra Ilaria MachettiStudente Studentessa

Servizio di prevenzione e protezione

Insieme delle persone, sistemi e mezzi finalizzati all’attività diprevenzione e protezione dai rischi professionali per ilavoratori.

Il Servizio di prevenzione e protezione deve :

• individuare i fattori di rischio

• elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive eprotettive;

• elaborare le procedure di sicurezza

• proporre i programmi di informazione e formazione

• partecipare alle consultazioni e riunioni sulla sicurezza

• informare e formare i lavoratori

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Responsabile del

Servizio di Prevenzione e Protezione

Ing. Simone Barbagli 0577-235104

[email protected]

Servizio di

SUPPORTO E CONSULENZA IN

MATERIA DI SICUREZZA

[email protected]

Servizio di prevenzione e protezione

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Servizio di Sorveglianza Sanitaria

Sorveglianza sanitaria

Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute esicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori dirischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attivitàlavorativa.

Comprende:

- visite preventive

- visite periodiche

- visite a richiesta del lavoratore

- alla ripresa del lavoro a seguito assenza maggiore di 60 gg per motivi di salute

- eventuali esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate ai rischi per la sicurezza e la salute

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Obblighi del Medico Competente

Il Medico Competente:

� partecipa alla valutazione dei rischi

� effettua la sorveglianza sanitaria

� predispone le misure di tutela della salute e delle integrità

psico-fisica dei lavoratori

� si occupa di formazione ed informazione nei confronti dei

lavoratori (per la parte di competenza)

SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI

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Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

� Mancata designazione del RSPP: arresto da 3 a 6 mesi o conl’ammenda da 2500 a 6400 euro per il datore di lavoro

� Mancata designazione degli addetti alle emergenze: arrestoda 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 750 a 4000 euro per ildatore di lavoro – dirigente

� Mancata formazione del personale: arresto da 2 a 4 mesi ocon l’ammenda da 1200 a 5200 euro per il datore di lavoro –dirigente

� Mancata organizzazione della gestione delle emergenze:arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1200 a 5200 europer il datore di lavoro – dirigente

Sanzioni per il preposto

Arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda da 400 a 1200 euro in caso di:

� Mancato controllo sulla osservanza da parte dei lavoratori degliobblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute esicurezza sul lavoro.

� Mancata richiesta di osservanza delle misure per il controllo dellesituazioni di rischio in caso di emergenza e mancate disposizionisull’abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo.

� Mancata segnalazione tempestiva al datore di lavoro o al dirigente dicondizioni di pericolo che si verifichino durante il lavoro.

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Sanzioni per il preposto

Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro in caso di:

� Mancata verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevutoadeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad unrischio grave e specifico

� Mancata informazione tempestiva per i lavoratori esposti al rischiodi un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e ledisposizioni prese o da prendere in materia di protezione

� Mancata frequenza di appositi corsi di formazione.

Sanzioni per il lavoratore

Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro in casodi:

• Non osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite daldatore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini dellaprotezione individuale e collettiva.

• Utilizzo in modo inappropriato dei dispositivi di protezione

• Rimozione o modifica senza autorizzazione dei dispositivi disicurezza, di segnalazione o di controllo.

• Non partecipazione ai programmi di formazione e diaddestramento organizzati dal datore di lavoro

• Mancata sottoposizione ai controlli sanitari previsti

• Rifiuto della designazione per la gestione delle emergenze

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ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

La vigilanza

In materia di tutela di salute negli ambienti di lavoro, gli organi di vigilanzaprincipalmente deputati ad intervenire sono:

� Aziende Sanitarie Locali

� Direzione Provinciale del lavoro

� Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro

� Vigili del Fuoco

� Comando Carabinieri c/o Ispettorato del Lavoro

� Ministero dell’Industria

� Comitati di coordinamento regionali

� Polizia Giudiziaria

30

La vigilanza

L’attività di vigilanza può essere esercitata:

– su iniziativa del Servizio Competente (ASL, Direzione Provinciale del

Lavoro, Vigili del Fuoco, Comitati regionali, etc.)

– su delega della Procura della Repubblica (attraverso la polizia giudiziaria)

– su segnalazione o richiesta di intervento (azione delle organizzazioni

sindacali, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, di qualsiasi

lavoratore, o “controlli incrociati” effettuati da altro ente pubblico

Organo di vigilanza

Sopralluogo e accertamento dell’irregolarità

Verbale con prescrizione e termine per la regolarizzazione Comunicazione della notizia

di reato al P.M.

Verifica della regolarizzazione

Sospensione del

procedimento penaleINADEMPIMENTO

Comunicazione del

mancato adempimento

al P.M.

Ripresa del

procedimento penale

ADEMPIMENTO

Ammissione del contravventore al

pagamento di ¼ del massimo

dell’ammenda stabilita

Comunicazione al P.M.

dell’avvenuto adempimento e del

pagamento

Richiesta di archiviazione al P.M.

Estinzione del reato

Estinzione delle contravvenzioni in materia di

igiene e sicurezza sul lavoro