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Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto l’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa dell’Unione europea; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 gennaio 2015, n. 2, istitutivo di un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere, attraverso l’agevolazione della nascita e dello sviluppo di società cooperative, la crescita di attività economiche e dei livelli occupazionali; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l’articolo 17 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall’obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti in favore delle piccole e medie imprese; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 51 I/1 del 22 febbraio 2019, che modifica il predetto regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

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Page 1: Il Ministro dello Sviluppo Economico...Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato

Il Ministro

dello Sviluppo Economico

Visto l’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può

istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa dell’Unione

europea;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 gennaio 2015, n. 2, istitutivo di un apposito regime

di aiuto finalizzato a sostenere, attraverso l’agevolazione della nascita e dello sviluppo di società

cooperative, la crescita di attività economiche e dei livelli occupazionali;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie

di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in

particolare, l’articolo 17 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune

ed esenti dall’obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti in favore delle piccole e medie imprese;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con

il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il

regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e

successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»

nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, pubblicato sulla

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 51 I/1 del 22 febbraio 2019, che modifica il predetto

regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all’applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”nel

settore della pesca e dell’acquacoltura;

Page 2: Il Ministro dello Sviluppo Economico...Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato

Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

dell’Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei

tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e, in particolare, il tasso di base pubblicato

dalla Commissione europea nel sito internet

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 27 febbraio 1985 n. 49, recante “Provvedimenti per il credito alla cooperazione

e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione”, così come modificata dall’articolo 12 della

legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 17,

che disciplina le modalità di intervento del Ministero dello sviluppo economico, attraverso la

partecipazione al capitale di società finanziarie appositamente costituite, a sostegno dello sviluppo di

piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa;

Visto l’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con il quale è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico

il Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale sono individuate, ai sensi del richiamato articolo 23,

comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto

concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in particolare, l’articolo 3, comma 2,

lettera b), del predetto decreto ministeriale, ove è previsto che il Fondo per la crescita sostenibile

sostiene interventi diretti “al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli

impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza

nazionale”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni,

recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a

norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180 e successive modifiche e integrazioni, recante

«Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l’articolo 7 della

predetta legge, ove è prevista la riduzione e la trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico

di cittadini e imprese;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche e integrazioni, recante “Misure

per la stabilizzazione della finanza pubblica” e, in particolare l’articolo 24, comma 33, ove è previsto

che il diritto alla ripetizione delle agevolazioni revocate costituisce credito privilegiato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive

modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”;

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Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2017, con cui è stato adottato

il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,

ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e

integrazioni;

Considerata l’esigenza di rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento,

su tutto il territorio nazionale, delle società cooperative, già previsto dal citato decreto del Ministro

dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, attraverso, tra l’altro, l’ampliamento della platea delle

possibili società beneficiarie e l’incremento del sostegno finanziario concedibile;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare un nuovo regime di aiuti nel rispetto di quanto previsto

dal citato articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

DECRETA:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;

b) “legge n. 296/2006”: la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni,

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria

2007)”, limitatamente all’articolo 1, comma 845;

c) “legge n. 241/1990”: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi”;

d) “decreto legislativo. n. 123/1998”: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive

modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di

sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo

1997, n. 59”;

e) “società finanziarie”: le società finanziarie partecipate dal Ministero ai sensi di quanto previsto

dall’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modificazioni e

integrazioni;

f) “società cooperative”: le società cooperative, di piccola e media dimensione secondo quanto

previsto nell’allegato 1 al Regolamento di esenzione, nelle quali la società finanziaria che concede il

finanziamento agevolato acquisisca ovvero abbia già acquisito una partecipazione temporanea di

minoranza, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

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g) “FCS”: il Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012,

n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

h) “decreto 8 marzo 2013”: il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze 8 marzo 2013 recante le modalità di intervento del FCS;

i) “Regolamenti di esenzione”: il Regolamento di esenzione e il Regolamento di esenzione

agricoltura;

l) “Regolamento di esenzione”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno

2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea

L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea;

m) “Regolamento di esenzione agricoltura”: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del

25 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione

europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti

nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE)

n. 1857/2006;

n) “Regolamenti de minimis”: il Regolamento de minimis, il Regolamento de minimis agricoltura e il

Regolamento de minimis pesca;

o) “Regolamento de minimis”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre

2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea

L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;

p) “Regolamento de minimis agricoltura”: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del

18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108

del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, come

modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;

q) “Regolamento de minimis pesca”: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27

giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione

europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

r) “Regolamento Registro Nazionale Aiuti”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31

maggio 2017, n. 115, concernente il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del

Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre

2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

s) “TFUE”: trattato sul funzionamento dell’Unione europea, già trattato che istituisce la Comunità

europea;

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t) “ESL”: l’equivalente sovvenzione lordo di cui agli articoli 3, comma 6, rispettivamente del

Regolamento de minimis, del Regolamento de minimis pesca e del Regolamento de minimis

agricoltura;

u) “Comunicazione n. 14/08”: comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del

metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

v) “tasso di base”: tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

z) “codice antimafia”: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e

integrazioni, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto

2010, n. 136”;

aa) “impresa unica”: l’impresa unica così come definita dagli articoli 2, comma 2, dei Regolamenti

de minimis;

ab) “Produzione primaria di prodotti agricoli”: l’attività definita dal punto 9 dell’articolo 2 del

Regolamento di esenzione.

Art. 2.

(Ambito di applicazione e finalità dell’intervento)

1. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 1, comma 845, della legge n. 296/2006,

istituisce un nuovo regime di aiuti volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al

consolidamento delle società cooperative, con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la crescita

dei livelli di occupazione del Paese.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto sostituiscono le disposizioni di cui al decreto del

Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, secondo le modalità previste dall’articolo 15,

commi 4 e 5.

Art. 3.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le società cooperative di

produzione e lavoro e sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49:

a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;

b) non qualificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di

esenzione;

c) che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o

liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali.

2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le società cooperative:

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a) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali

illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

b) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse

dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione.

Art. 4.

(Risorse finanziarie)

1. Per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto, nel perseguimento delle

finalità di cui all’articolo 2 e degli obiettivi di cui all’articolo 3, c. 2, lett. b), del decreto 8 marzo

2013, sono utilizzate le risorse disponibili sui capitoli di bilancio del Ministero n. 7342 - “Piano di

gestione 21”, n. 2308 - “Piano di gestione 1”, n. 7483- “Piano di gestione 1” e n. 7483 -“Piano di

gestione 5”, che sono versate alla contabilità speciale n. 1201 del FCS e iscritte nella sezione del FCS

dedicata agli interventi per il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti

produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi.

2. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono altresì essere finanziate con risorse

provenienti da Programmi Operativi cofinanziati con Fondi Strutturali, nell’attuazione di azioni,

previste nei predetti Programmi Operativi, coerenti con le finalità e gli ambiti di intervento del

presente decreto.

Art. 5.

(Agevolazione concedibile)

1. A valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 4, le società finanziarie possono

concedere alle società cooperative di cui all’articolo 3 finanziamenti agevolati a fronte della

realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 6.

2. I finanziamenti di cui al comma 1:

a) hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un

periodo di preammortamento massimo di tre anni;

b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti

posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;

c) sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;

d) nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero

importo del programma di investimento;

e) sono concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della

partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in

ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00).

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3. Ai fini del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la

metodologia di cui alla Comunicazione n. 14/08. È utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data

di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in

termini di punti base, a seconda del rating delle società cooperative beneficiarie, conformemente a

quanto previsto dalla Comunicazione n. 14/08.

4. Per le sole società cooperative costituite da meno di ventiquattro mesi alla data di

presentazione della domanda è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione del

finanziamento agevolato, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione pari a 400 punti

base.

5. L’agevolazione di cui al presente decreto è concessa ai sensi:

a) dell’articolo 17 del Regolamento di esenzione e nei limiti delle intensità massime di

aiuto ivi previste, qualora il finanziamento agevolato sia finalizzato alla realizzazione, da parte

della società cooperativa beneficiaria, di un programma di investimento non ancora avviato alla

data di presentazione della richiesta di finanziamento alla società finanziaria, conforme agli

obiettivi previsti, alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso Regolamento di esenzione. Qualora

la società cooperativa beneficiaria operi in settori esclusi dall’applicazione del Regolamento di

esenzione, l’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti previsti dagli articoli 14 e 17 del

Regolamento di esenzione agricoltura ovvero dal Regolamento de minimis pesca;

b) del pertinente Regolamento de minimis, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia

concesso alla società cooperativa per esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate

all’attività di impresa.

6. Nel caso di utilizzo di risorse provenienti da Programmi Operativi cofinanziati con Fondi

Strutturali, come previsto dall’articolo 4, comma 2, l’agevolazione di cui al presente decreto può

essere concessa nel rispetto di tutti i vincoli previsti dalla normativa europea e nazionale di

riferimento.

7. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l’aiuto è subordinato al

rispetto delle restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno europeo previste nell’ambito delle

specifiche organizzazioni comuni di mercato.

8. Nel caso in cui le agevolazioni di cui al comma 1 vengano concesse per le finalità di cui al

comma 5, lettera a), il programma di investimento deve essere concluso entro 36 mesi dalla data di

stipula del contratto di finanziamento, salvo sia stata richiesta e concessa una proroga. Il mancato

rispetto di tale termine può determinare la revoca delle agevolazioni ai sensi dell’articolo 12, comma

1, lettera f).

9. Nel caso di società cooperative non aventi sede legale nel territorio italiano, la società

cooperativa deve avere, alla data di erogazione del finanziamento agevolato, una sede operativa in

Italia, fermo restando che gli investimenti devono essere realizzati nel territorio nazionale.

10. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non sono assistiti da alcuna forma di

garanzia, né personale, né reale, né bancaria, né assicurativa. I crediti nascenti dalla ripetizione delle

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agevolazioni erogate sono assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27

dicembre 1997, n. 449.

Art. 6.

(Iniziative ammissibili)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse al fine di sostenere, sull’intero

territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di

esenzione o dai Regolamenti de minimis di volta in volta applicabili, la nascita, lo sviluppo e il

consolidamento di società cooperative come individuate all’articolo 3 del presente decreto.

Art. 7.

(Spese ammissibili)

1. Per i finanziamenti agevolati concessi a fronte di programmi di investimento di cui

all’articolo 5, comma 5, lettera a), sono ammissibili le spese sostenute dalla società cooperativa nel

rispetto di quanto previsto dai Regolamenti di esenzione applicabili in relazione al settore di attività

in cui opera la società cooperativa ovvero dal Regolamento de minimis pesca.

2. Per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell’articolo 5, comma 5, lettera b), sono

ammissibili le spese sostenute dalla società cooperativa inerenti all’attività d’impresa e coerenti con

le iniziative di cui all’articolo 6, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis applicabili

in relazione al settore di attività in cui opera la società cooperativa.

Art. 8.

(Presentazione e valutazione delle richieste)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura

valutativa con procedimento a sportello secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3, del decreto

legislativo n. 123/1998.

2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati

hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero

comunica, mediante avviso del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse.

3. Le richieste di finanziamento agevolato sono presentate dalle società cooperative

interessate alle società finanziarie con le modalità previste dal decreto del Direttore generale per gli

incentivi alle imprese di cui all’articolo 15, comma 1.

4. Le richieste di cui al comma 3 sono valutate dalle società finanziarie sulla base dei seguenti

criteri e secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 15, comma 1:

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a) sussistenza, in capo alla società cooperativa richiedente, dei requisiti, soggettivi e

oggettivi, previsti dal presente decreto per l’accesso all’agevolazione;

b) conformità degli obiettivi del finanziamento alle finalità di cui all’articolo 6;

c) validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa e adeguato merito creditizio

della società cooperativa richiedente, con particolare riferimento alla solidità patrimoniale e alle

capacità di rimborso, anche previsionali, dei finanziamenti in essere.

5. In relazione alle richieste di finanziamento positivamente valutate, le società finanziarie

procedono alla delibera del finanziamento, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta

di finanziamento completa, fatta salva l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 7,

della legge n. 241/1990.

6. La delibera di finanziamento agevolato è condizionata al positivo esito delle verifiche

previste dal Codice antimafia, delle verifiche richieste dal Regolamento Registro Nazionale Aiuti,

all’accertamento della regolarità contributiva della società cooperativa, nonché alla verifica della

disponibilità delle risorse da parte del Ministero.

7. Le società finanziarie procedono alla stipula del contratto di finanziamento agevolato con

le società cooperative entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte del Ministero della

disponibilità delle risorse, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 15, comma 1.

Art. 9.

(Erogazione del finanziamento agevolato)

1. Ai fini dell’erogazione del finanziamento, le società finanziarie, presentano al Ministero

richiesta di trasferimento delle risorse di cui all’articolo 4 sul conto corrente bancario di cui

all’articolo 14, comma 2.

2. Nel caso in cui il finanziamento agevolato sia concesso ai sensi dell’articolo 5, comma 5,

lettera b), le società finanziarie richiedono il trasferimento delle risorse al Ministero entro 30 giorni

dalla stipula del contratto di finanziamento ed effettuano l’erogazione alla società cooperativa in

unica soluzione entro 30 giorni dall’accredito delle risorse sul conto corrente di cui all’articolo 14,

comma 2.

3. Nel caso in cui il finanziamento agevolato sia concesso per la realizzazione, da parte della

società cooperativa beneficiaria, di un programma di investimento ai sensi dell’articolo 5, comma 5,

lettera a), le società finanziarie effettuano l’erogazione in più soluzioni in relazione a stati di

avanzamento lavori, fatta salva l’eventuale erogazione in anticipazione regolata dal contratto di

finanziamento nella misura massima del 25 per cento del finanziamento concesso.

4. Il numero, i tempi e la consistenza minima degli stati di avanzamento del programma sono

definiti dal contratto di finanziamento, tenuto conto dell’ammontare e dell’articolazione delle spese

previste dal programma di investimento.

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5. L’erogazione per stati di avanzamento del programma è disposta sulla base delle richieste

presentate periodicamente da parte della società cooperativa, nei tempi e secondo le modalità indicate

con il decreto di cui all’articolo 15, comma 1.

6. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, che può essere concessa in anticipazione

per un ammontare massimo pari al 25 per cento del finanziamento, è comunque subordinata alla

dimostrazione dell’effettivo pagamento, mediante esibizione di idonea documentazione, dei titoli di

spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente, secondo le modalità indicate con il decreto di cui

all’articolo 15, comma 1.

7. La società cooperativa trasmette alla società finanziaria, entro 90 giorni dalla data di

ultimazione del programma, una relazione finale concernente il programma effettivamente realizzato,

secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all’articolo 15, comma 1.

8. Il decreto di cui all’articolo 15, comma 1, specifica le condizioni e le modalità di erogazione

del finanziamento agevolato, ivi inclusa la documentazione da presentare a corredo della relativa

richiesta e alla richiesta di erogazione del saldo, nonché i termini per l’istruttoria della società

finanziaria e per l’erogazione del finanziamento.

9. Ciascuna erogazione è in ogni caso condizionata al positivo esito delle verifiche previste

dal Codice antimafia, all’accertamento della regolarità contributiva della società cooperativa e

all’esperimento delle verifiche previste dall’articolo 48-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 10.

(Cumulo)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione

pubblica concessa alla società cooperativa beneficiaria, ivi incluse le agevolazioni concesse a titolo

“de minimis”, nel rispetto delle condizioni e delle intensità di aiuto massime stabilite dal Regolamento

di esenzione, dal Regolamento di esenzione agricoltura e dai Regolamenti de minimis applicabili ai

sensi dell’articolo 5, comma 5, lettere a) e b), in relazione al settore di attività economica in cui opera

la società cooperativa beneficiaria.

2. Qualora l’agevolazione concedibile ai sensi dei Regolamenti di esenzione, sommata agli

eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l’intensità massima prevista dal

regolamento di riferimento, la società finanziaria provvede a ridurre l’ammontare del finanziamento

agevolato nei limiti delle intensità massime previste dal regolamento applicabile in relazione al settore

di attività economica in cui opera la società cooperativa beneficiaria.

3. Qualora l’agevolazione concedibile ai sensi dei Regolamenti de minimis, comporti il

superamento dei limiti di ESL per impresa unica su tre esercizi finanziari, come previsto dai

Regolamenti de minimis, la società finanziaria provvede a ridurre l’ammontare del finanziamento

agevolato nel rispetto del massimale in termini di ESL previsto dal regolamento applicabile in

relazione al settore di attività economica in cui opera la società cooperativa beneficiaria.

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Art. 11.

(Monitoraggio, ispezioni e controlli)

1. Le società cooperative beneficiarie delle agevolazioni trasmettono alle società finanziarie

la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative agevolate.

2. Per i finanziamenti agevolati concessi a fronte di un programma di investimento di cui

all’articolo 5, comma 5, lettera a), le società finanziarie effettuano controlli, eventualmente anche

tramite verifica in loco, sull’avvenuta realizzazione del programma di investimento.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, le società finanziarie trasmettono al Ministero la relazione

annuale di gestione, recante informazioni analitiche circa l’andamento dei finanziamenti agevolati

concessi e le posizioni in essere, redatta secondo le modalità disciplinate con i decreti di cui

all’articolo 15 comma 2.

4. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a

campione, sia sulle società cooperative finanziate – al fine di verificare le condizioni per la fruizione

e il mantenimento delle agevolazioni – sia sull’attività svolta dalle società finanziarie.

5. Per le attività di controllo di cui al comma 4, il Ministero può avvalersi del Nucleo speciale

spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 25,

comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134.

6. Per le iniziative eventualmente agevolate con risorse dei Fondi Strutturali trovano

applicazione gli obblighi in materia di controllo e monitoraggio previsti dalla vigente normativa

unionale. Per tali iniziative, il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative

alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei

beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le

relative intensità.

Art. 12.

(Revoche)

1. L’agevolazione di cui al presente decreto è revocata dalla società finanziaria nei seguenti

casi:

a) accertamento dell’assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto

per fatti imputabili alla società cooperativa beneficiaria;

b) la società cooperativa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase

del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

c) fallimento della società cooperativa beneficiaria, ovvero apertura nei confronti della medesima

società di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell’attività;

d) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all’articolo 10;

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e) mancata restituzione di due rate consecutive del finanziamento agevolato;

f) per le agevolazioni concesse a fronte di investimenti di cui all’articolo 5, comma 5, lettera a), la

mancata realizzazione del programma di investimento entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto

di finanziamento ovvero entro il termine concesso ai sensi dell’articolo 13, comma 2;

g) utilizzo - totale o parziale - del finanziamento agevolato per scopi diversi da quelli per cui il

finanziamento agevolato è stato concesso ed erogato alla società cooperativa;

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la società cooperativa beneficiaria restituisce alla

società finanziaria gli interessi sulle rate rimborsate, calcolati al tasso di cui all’articolo 5, comma 3,

incrementato di tre punti percentuali e il capitale ancora a scadere maggiorato degli interessi allo

stesso tasso. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del finanziamento agevolato fino alla

data dell’effettiva restituzione al Ministero delle somme erogate.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g) la società cooperativa restituisce il

capitale ancora a scadere maggiorato degli interessi al tasso di cui all’articolo 5, comma 3, dalla data

di risoluzione del contratto di finanziamento e fino alla data dell’effettiva restituzione alla società

finanziaria delle somme dovute.

4. La revoca del finanziamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento in

attuazione delle relative previsioni, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 15

comma 1.

5. A seguito della delibera di revoca del finanziamento, le società finanziarie procedono a

comunicare alle società cooperative, a mezzo posta elettronica certificata, l’avvenuta risoluzione del

contratto di finanziamento stipulato, in attuazione delle relative previsioni, e a richiedere la

restituzione degli importi dovuti.

6. Le società cooperative procedono alla restituzione degli importi dovuti entro 60 giorni dal

ricevimento della comunicazione di cui al comma 5.

Art. 13.

(Variazioni)

1.Le società finanziarie possono accordare, su specifica richiesta della società cooperativa

corredata da una relazione illustrativa, una variazione del programma di investimento ammesso al

finanziamento agevolato ai sensi dell’articolo 5, comma 5, lettera a), previa verifica della conformità

della variazione alle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Su richiesta motivata della società cooperativa e per ragioni connesse alla realizzazione del

programma di investimento di cui all’articolo 5, comma 5, lettera a), le società finanziarie possono

concedere una proroga del termine previsto per la conclusione dei programmi di investimento fino ad

un massimo di 18 mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 5, comma 8.

Art. 14.

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(Rapporti con le società finanziarie)

1. I rapporti tra il Ministero e le società finanziarie relativi allo svolgimento delle attività di

gestione dell’intervento sono regolamentati da una apposita convenzione con la quale sono, altresì,

determinati gli oneri per lo svolgimento dell’attività di istruttoria, monitoraggio e controllo delle

iniziative, così come specificate nel decreto di cui all’articolo 15, comma 1, che sono posti a carico

delle risorse disponibili per l’attuazione dell’intervento nella misura massima del 2 per cento delle

risorse stesse.

2. Ai fini della gestione dell’intervento agevolativo le società finanziarie detengono un

apposito conto corrente bancario.

3. Gli interessi maturati sul predetto conto corrente, al netto delle spese di gestione del

medesimo conto, sono versati annualmente dalle società finanziarie al Ministero, con le modalità e i

termini indicati con i decreti di cui all’articolo 15, comma 2.

4. Le società finanziarie versano, con le modalità e nei termini stabiliti con i decreti di cui

all’articolo 15, comma 2, le somme rivenienti dal pagamento, da parte delle società cooperative, delle

rate dei finanziamenti agevolati. Tali somme sono utilizzate dal Ministero per il finanziamento di

nuovi interventi ai sensi di quanto previsto dal presente decreto.

Art. 15.

(Disposizioni finali)

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero sono stabiliti

gli schemi, i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento

agevolato, per la stipula del contratto di finanziamento agevolato, per l’erogazione delle agevolazioni,

nonché le procedure relative alla revoca delle agevolazioni.

2. Con successivi decreti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero

sono definite le modalità di espletamento dell’attività di monitoraggio e controllo di cui all’articolo

11, nonché la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative finanziate, gli schemi per la

relazione annuale di cui all’articolo 11, comma 3, e fornite ulteriori precisazioni, chiarimenti e dettagli

in merito all’attuazione degli interventi di cui al presente decreto.

3. In allegato al decreto di cui al comma 1 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le

imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di finanziamento presentate

dalle società cooperative a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nel

sito istituzionale del Ministero.

5. Alle richieste di finanziamento presentate precedentemente alla data di pubblicazione del

decreto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo

economico 4 dicembre 2014 e al decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese 16 aprile

2015.

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Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO