il cavallo dpa: stato dell’arte della normativa sanitaria ... · • legge 15/01/1991 n.30...
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IL CAVALLO DPA:
Stato dell’arte della normativa sanitaria
Montà D’Alba (CN) 9 ottobre 2014
Direzione Sanità
Settore Prevenzione e Veterinaria
Dr. Giovanni TEDDE
Quale anagrafe per gli equidi?
Situazione attuale
Perchè un’anagrafe zootecnica?
• Anni 80 (dir. 92/102)
• Anni 90 (D.M. 317)
• Anni 2000
• 2002 (Reg 178 ect.)
Motivazioni Sanitarie
• Misure a sostegno dell’agricoltura e zootecnia PAC
• Certezza di identificazione e registrazione in un sistema anagrafico: requisito per l’accesso a contributi finanziari comunitari (condizionalità)
Perchè un’anagrafe zootecnica?
Motivazioni di carattere economico
Tracciabilità e rintracciabiltà come garanzia di
salubrità e qualità (from farm to fork).
Anagrafe bovina e suina come esempi di
tracciabilità
Perchè un’anagrafe zootecnica?
Motivazioni legate alla sicurezza e
qualità dei prodotti alimentari
• Miglioramento genetico, selezione e
raggiungimento di performances (libri
genealogici e registri anagrafici)
Perchè un’anagrafe zootecnica?
Motivazioni di ordine zootecnico
L’ANAGRAFE DEGLI EQUIDI
Riferimenti normativi a livello Comunitario 1
• Direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria
che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi di
provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla
Direttiva 92/36/CEE (abrogata dalla Direttiva 2009/156/CE).
• Direttiva 90/427/CEE “Norme zootecniche e genealogiche che
di sc ip l inano g l i scambi i n t racomuni ta r i d i equ id i” .
L’ANAGRAFE DEGLI EQUIDI
Riferimenti normativi a livello Comunitario 2
• Decisione della Commissione del 20/10/1993 n. 93/623/CEE che
istituisce il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli
equidi registrati.
• Decisione della Commissione del 22/12/1999 n.2000/69/CE recante
modifica della decisione 93/623/CEE concernente l’identificazione degli
equidi da allevamento e da reddito.
• Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 06/06/2008
recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del
Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi.
• Legge 15/01/1991 n.30 “Disciplina della riproduzione animale” successivamente modificata ed integrata dalla Legge 3/08/1999 n. 280.
• DPR 11/02/1994 n. 243, recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE.
• DPR 30/04/1996 n. 317, recante norme sull’attuazione della direttiva 92/102/CEE sull’identificazione e registrazione degli animali e successive modifiche ed in particolare l’art. 1, comma2, lettera a), che dispone la possibilità di procedere all’identificazione e registrazione di specie animali diverse da suini, ovini e caprini.
• Legge 01/08/2003 n. 200 ed in particolare l’art. 8, coma 15 che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal MiPAAF organizza e gestisce l’anagrafe equina nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
Riferimenti normativi a livello nazionale 1
• D.M. 5/5/2006 (MiPAAF/Salute) “Linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE” con Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli equidi approvato con D.M. 09/10/2007.
• D.M. 29/12/2009 (MiPAAF/Salute) “Linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE” con Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli equidi approvato con D.M. 26/09/2011.
• D.L.vo 16/02/2011 n. 29 “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell’anagrafe da parte dell’UNIRE.
Riferimenti normativi a livello nazionale 2
• Legge 15/07/2011 n.111 che trasforma l’UNIRE in Agenzia per lo
Sviluppo del Settore Ippico (ASSI) e Legge 07/8/2012 n.135 che
sopprime l’ASSI e ne trasferisce le funzioni al MiPAAF.
• O.M. 1 marzo 2013 recante ordinanza contingibile ed urgente in
materia di identificazione sanitaria degli equidi.
• O.M. 19 marzo 2014 recante proroga dell’O.M. 1 marzo 2014.
Riferimenti normativi a livello nazionale 3
Regolamento (CE) 504/2008 per quanto riguarda i
metodi di identificazione degli equidi
Art. 3 Principi generali e obbligo di identificazione degli equidi (Delega al detentore)
Art. 4 Organismi emittenti passaporti
Art. 5 Identificazione degli equidi nati nella Comunità (termini)
Art 7 Deroghe per equidi allo stato selvatico o semiselvatico
Art. 8 Identificazione degli equidi importati
Art.li 9, 10 ,11 e 12 Controlli da effettuare prima del rilascio del passaporto
Art.li 13, 14 e 15 Movimenti e trasporto degli equidi (deroghe passaporto)
Art.li 16, 17 e 18 Duplicazione, sostituzione e sospensione passaporto
Art.li 19 e 20 Morte di un equide, equide DPA e registrazione farmaci
Art.li 21, 22, 23 e 24 Banca Dati e sanzioni
Art 26 Disposizioni transitorie: inizio applicazione dal 01/07/2009
Allegato I: Documento di identificazione degli equidi (10 sezioni)
Finalità dell’Anagrafe degli Equidi
• Tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico (rete
di epidemiosorveglianza).
• Tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico.
• Trasmettere informazioni al consumatore sulle carni di equidi
tramite un’etichettatura adeguata e chiara del prodotto.
• Assicurare regolarità nelle corse dei cavalli, prevenire e
controllare il fenomeno dell’abigeato.
Definizioni
Azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto,
qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi.
Titolare dell'azienda: qualsiasi persona fisica o giuridica intestataria dell'azienda;
Allevamento: equide o gruppo di equidi in una azienda appartenenti ad un unico
proprietario. In caso di più allevamenti in una azienda si considera un’unica unità
epidemiologica con medesima qualifica sanitaria.
Ciascun allevamento viene univocamente identificato da:
I. codice aziendale;
II. C.F. del proprietario;
III. codice della specie animale;
Proprietario dell'allevamento
Detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli equidi
anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato; se
delegato dal proprietario il detentore è individuato mediante il codice
fiscale correlato al codice dell'allevamento dell'azienda
Definizioni
Equide: i mammiferi solipedi selvatici o domestici di tutte le
specie del genere Equus della famiglia Equidae e i loro ibridi.
Cavalli Asini Zebre
Definizioni
Equide registrato: equide iscritto in un libro genealogico o registro
anagrafico ai sensi della L.30/91
Equide da macello: qualsiasi equide introdotto in Italia destinato al
macello direttamente o dopo transito in un mercato o un centro di
raccolta
Equide DPA: equide destinato alla produzione di carne per il consumo
umano, a meno che sia irreversibilmente dichiarato non tale nella sezione
IX, parte II del passaporto
Ministero della Salute con lett. Prot. n. 0003337-P datata 28/02/08 ha chiarito che tale
dichiarazione (DPA – non DPA) deve essere resa all’atto del rilascio del passaporto,
sottoscritta dal proprietario degli animali e controfirmata dal rappresentante dell’Ente
che rilascia il documento
Autorità competente: MiPAAF e, ciascuno per la propria competenza,
MS, ASL, Regioni e PA
Definizioni
Certificazione: esito procedimenti controllo UNIRE / ASSI per garantire
congruenza informazione pervenuta in anagrafe;
Certificato elettronico: l'abilitazione per l'accesso alla banca dati degli
equidi;
Struttura accreditata: struttura autorizzata che dispone di accesso alla
BDE implementazione dati;
Numero unico di identificazione a vita (UELN): codice alfanumerico 15
cifre, 3 codice ISO Paese di registrazione, 3 codice banca dati in cui
l’equide è registrato, 9 numero unico individuale
Definizioni
a) proprietario dell'allevamento;
b) titolare dell'azienda;
c) detentori degli animali;
d) responsabili degli stabilimenti di macellazione;
e) ANA di specie e di razza se accreditate in BDE da AIA;
f) Servizi Veterinari ASL;
g) AIA anche per conto delle APA se accreditate in BDE;
h) UNIRE / ASSI …
i) AGEA;
j) Centro Servizi Nazionale (CSN) c/o IZS Teramo per il
coordinamento e gestione BDN anagrafe zootec. MS;
k) Regioni e PPAA;
l) MiPAF ed MS.
Responsabili del funzionamento del sistema
- concetto cooperazione -
Elementi base dell’anagrafe equidi
• Registrazione delle aziende e allevamenti
• Registro di carico/scarico
• Identificazione degli equidi (chip e passaporto)
• Banca Dati Informatizzata degli equidi
• Strutture accreditate ad accedere alla Banca dati (MiPAAF, AIA, ARA, soggetti di interesse e amministrazioni pubbliche)
Su cosa si basa l’anagrafe equidi?
• Sulle dichiarazioni del detentore degli animali
e del responsabile dello stabilimento di
macellazione;
• Sulla registrazione degli eventi nella banca dati
degli equidi;
• Sulla certificazione di avvenuta iscrizione del
capo nella BDE mediante emissione del
passaporto individuale.
Gli equidi sono identificati mediante microchip entro il 31
dicembre dell’anno di nascita o entro sei mesi dalla data di nascita
e comunque prima di lasciare l'allevamento senza la madre.
Identificazione degli equidi
Gli equidi nati prima del 01/01/07 ed IDENTIFICATI in conformità con
le decisioni n. 93/623/CEE (passaporto) e n. 2000/68/CE (capitolo IX)
sono considerati regolarmente identificati. Detti equidi devono essere in
ogni caso registrati in BDE entro il 30/04/10.
Gli equidi nati prima del 01/01/07 e NON ancora IDENTIFICATI in base
alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE devono essere identificati
(MICROCHIP e passaporto) prima di qualsiasi loro spostamento e
comunque entro il 30/04/10.
Gli equidi importati da Paesi terzi devono essere identificati entro 30 gg
dalla ultimazione della procedura doganale ed in ogni caso prima di
lasciare l'allevamento stesso.
Identificazione degli equidi
Prima dell'identificazione mediante microchip va verificata:
a) la presenza di altro microchip;
b) eventuali segni di rimozione chirurgica di un precedente microchip;
c) eventuali altri marchi apposti sull’animale;
Per gli equidi destinati ad essere macellati prima dei 12 mesi di età (stella
dentaria incisivi laterali visibile) è autorizzato un mezzo di
identificazione semplificato per il loro trasporto diretto dall’azienda di
nascita al macello (fascetta inamovibile contenente un transponder al
pastorale anteriore sinistro)
Identificazione degli equidi
Ogni azienda (anche un solo equide) deve essere registrata, a cura del
titolare, presso il Servizio Veterinario ASL conformemente a DPR
317/96. Ogni variazione relativa all'azienda deve essere comunicata al
servizio veterinario entro 7 gg dall'evento.
Registrazione dell’azienda
Entro 7 gg dalla nascita dell'equide, ed in ogni caso prima che esso lasci
l'allevamento, il proprietario comunica l'evento all'APA. Per gli equidi registrati
l'evento è comunicato all'ANA o all'UNIRE / ASSI che gestisce il competente libro
genealogico o registro anagrafico.
Entro il 31/12 o entro 6 mesi dalla nascita (prima della movimentazione) l'APA
(ANA / UNIRE) provvede a:
a) identificare l'equide verificando, per i soli equidi registrati, il CIF;
b) raccogliere l’eventuale dichiarazione di esclusione DPA nel Capitolo IX;
c) impiantare il microchip.
L'APA (ANA / UNIRE / ASSI) entro 10 giorni dall'identificazione provvede a:
a) inserire i dati raccolti nella BDE;
b) stampare ed inviare il passaporto al proprietario;
c) conservare tutta la documentazione agli atti;
Emissione del passaporto
► Tenere debitamente aggiornato il registro di carico e scarico entro 7 giorni
dall’evento;
► Denuncia di nascita entro 7 gg;
► Firma passaporto;
► Dichiarazione eventuale esclusione DPA;
► Comunica all'APA o all’UNIRE/ ASSI entro 7 gg passaggio di proprietà;
► In caso di morte comunica all'APA o all’UNIRE entro 3 gg, consegna passaporto,
garantisce ove possibile l'espianto del microchip e la sua distruzione;
► In caso di smarrimento o furto dell'equide comunica all'APA o all’UNIRE allegando
copia denuncia polizia e consegna il passaporto;
► In caso di smarrimento o furto del passaporto comunica all'APA, all’ANA o
all’UNIRE entro 7 gg allegando copia denuncia polizia;
► Nel caso di ritrovamento equide / passaporto è tenuto a darne comunicazione alle
competenti autorità entro 7 gg dall’evento;
► Osservare obblighi sui trattamenti farmacologici e connesse registrazioni;
► Può delegare con atto formale un detentore.
Obblighi del proprietario
►Accerta che ogni equide sia provvisto di passaporto e che
non risulti escluso DPA
► Si registra preventivamente nella BDN
► Si munisce di Lettore di microchip
► Verifica la congruenza delle informazioni registrate sul
passaporto e quelle registrate in BDE
► Comunica in BDN la macellazione entro 7 giorni
► Garantisce l’espianto dei microchip sotto il controllo del
Veterinario Ufficiale
Obblighi per il titolare dello stabilimento di macellazione
► Gli equidi, introdotti in Italia da un altro Stato UE mantengono il
passaporto dello Stato di provenienza.
► Il proprietario dell'allevamento di prima destinazione provvede ad
assolvere agli obblighi di registrazione entro 7 gg (UNIRE-ASSI, ANA
o APA)
► UNIRE-ASSI, ANA o APA entro 30 gg lavorativi provvedono
all'inserimento dei dati in BDE.
Scambi di equidi da Paesi comunitari
► Gli equidi importati da un Paese terzo devono essere provvisti di
passaporto conforme alle disposizioni comunitarie e nel caso di
mancanza di microchip devono essere microchippati da APA o
UNIRE-ASSI;
►Il proprietario dell'allevamento di prima destinazione deve
provvedere entro 7 gg alla registrazione UNIRE-ASSI, ANA o
APA che entro 30 gg provvedono all'inserimento dati in BDE.
Importazione di equidi da Paesi terzi
a) è connessa alla BDE,
b) rilascia e vidima il passaporto dell'equide;
c) è responsabile dell'identificazione e registrazione degli animali nella
BDE
d) registra in BDE nascite, morti, dichiarazione DPA / NON DPA,
movimentazioni, introduzioni da UE, importazioni da Paesi terzi, furto
e smarrimento di animali, passaporti e microchip;
e) stampa da sistema e rilascia il passaporto nonché stampa e rilascia il
duplicato del passaporto smarrito e/o oggetto di furto entro 14 gg. (se
non microchip non DPA, se detentore dimostra i non trattamenti
sospensione 6 mesi)
Compiti delle APA accreditate
a) detiene la banca dati nazionale delle aziende, degli allevamenti e degli
equidi e ne garantisce l'accesso o la consultazione a chiunque vi abbia
interesse ai sensi (L. 241/90);
b) accredita le APA e le ANA;
c) in caso di grave inadempienza sospende o revoca l’accreditamento;
d) comunica alle Regioni e Province Autonome l'elenco delle strutture
accreditate;
e) garantisce l'accesso alla BDE al MiPAF, al MS, alle Regioni e PPAA,
alle ASL, all’AGEA.
f) garantisce l'operatività delle APA e ANA di raccolta e aggiornamento
dei dati con monitoraggio costante;
g) trasmette annualmente una relazione al MiPAF, al MS, alle Regioni e
PPAA sullo stato della BDE.
Compiti dell'UNIRE / ASSI / …
a) è connesso alla BDE;
b) mette a disposizione della BDE (registra ed aggiorna tramite la
BDN) le informazioni relative alle aziende
c) utilizza i dati contenuti nella BDE per ogni attività finalizzata ai
controlli sanitari;
d) verifica e controlla i registri di carico e scarico e il sistema di
identificazione e registrazione degli equidi applicato nell'azienda.
Compiti del servizio veterinario delle AASSLL
► Registrare i codici aziendali assegnati alle strutture che, a qualsiasi titolo,
detengono equidi (allevamenti, stalle di sosta, ippodromi, maneggi, ecc);
► registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei titolari delle attività espletate in tali
strutture
► registrare i controlli, relativi al sistema di identificazione e registrazione,
effettuati dal Servizio Veterinario sulle strutture che a qualsiasi titolo detengono
equidi, con le eventuali irregolarità rilevate e sanzioni comminate;
► registrare gli esiti dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate e ad effetto
anabolizzante di cui al D.L.vo 16/03/06, n. 158 e s.m.e.i., del D.L.vo n. 193/2006
e s.m.e.i. e del Reg.(CE) n. 1950/2006 effettuati dal Servizio Veterinario, con le
eventuali irregolarità rilevate e sanzioni comminate;
Compiti del servizio veterinario delle AASSLL
► consultare le movimentazioni degli equidi direttamente
dall'applicativo Internet di UNIRE / ASSI, ovvero ottenere le
medesime informazioni attraverso l'interfacciamento di opportuni
servizi web esposti dalla BDE;
► consultare i dati di macellazione direttamente dall'applicativo
Internet di UNIRE, ovvero ottenere le medesime informazioni
attraverso l'interfacciamento di opportuni servizi web esposti dalla
BDE;
► estrarre dati aggregati messi a disposizione da UNIRE / ASSI
Compiti del servizio veterinario delle AASSLL
Finalità dell’Anagrafe degli Equidi
• Tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico (rete
di epidemiosorveglianza).
• Tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico.
• Trasmettere informazioni al consumatore sulle carni di equidi
tramite un’etichettatura adeguata e chiara del prodotto.
• Assicurare regolarità nelle corse dei cavalli, prevenire e
controllare il fenomeno dell’abigeato.
ORDINANZA 1 marzo 2013
Ordinanza contingibile ed urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi.
(GU n. 85 del 11/04/2013)
ORDINANZA 19 MARZO 2014 (proroga di un anno della precedente)
Al fine di garantire una maggiore disponibilità dei dati contenuti nell’anagrafe degli
equidi alla luce delle recenti emergenze sanitarie ……
Vista la raccomandazione della Comm. Europea del 19/02/2013: applicazione di un
piano coordinato di controllo comprendente controlli ufficiali su ………. carni bovine
nonché su carni equine destinate al consumo umano al fine di rilevare la presenza di
residui di fenilbutazone.
Considerato che la mancanza di identificazione espone gli equidi al concreto rischio di
clandestinità sottraendoli a controlli sanitari e di benessere……
ORDINANZA 1 marzo 2013
Art. 2 Identificazione sanitaria degli equidi
1. Il Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio che rinvenga equidi
di età sup. a 12 mesi non ancora identificati procede a:
Identificazione
Rilascia la scheda identificativa (Allegato A)
Registra in BDN
Applica specifica sanzione
Prescrive gli adempimenti necessari per la regolarizzazione delle violazioni
4. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli equidi sottoposti a provvedimento
di sequestro o confisca da parte dell’Autorità giudiziaria
ORDINANZA 1 marzo 2013
Art. 2 Identificazione sanitaria degli equidi
2. Il Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio nel corso di attività di
vigilanza e controllo degli allevamenti che rinvenga differenze tra la situazione
riscontrata e le informazioni disponibili in BDN provvede a:
Rettifica delle informazioni in BDN
Ad esclusione delle movimentazioni temporanee applica specifica sanzione
Prescrive gli adempimenti necessari per la regolarizzazione delle violazioni
ORDINANZA 1 marzo 2013
Art. 2 Identificazione sanitaria degli equidi
3. In tutti i casi in cui gli equidi sono identificati in carenza delle modalità e delle
procedure stabilite dai DD MM 29/12/2009 e 26/09/2011 il Servizio
Veterinario dell’ASL competente per territorio provvede a :
Dichiarare tali animali non DPA
Registrare tale dichiarazione nella sez. IX del passaporto
Registrare lo stato di equide non DPA sulla BDN
Registrare lo stato di equide non DPA sulla BDE
5. Le spese per l’identificazione sanitaria degli equidi sono a carico del proprietario
ORDINANZA 1 marzo 2013
Art. 3 Registrazioni delle movimentazioni temporanee degli equidi
1. Il proprietario degli equini registra in BDN ….. le informazioni relative a tutte
le movimentazioni degli equidi della durata superiore ai 15 giorni (deroghe)
2. La registrazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall’evento
3. Mod IV
4. La registrazione dei passaggi di proprietà è effettuata secondo le modalità
previste DD MM 29/12/2009 e 26/09/2011
ORDINANZA 1 marzo 2013
Art. 4 Controlli sull’identificazione degli equidi al macello
1. Comunicazioni di irregolarità relative alla corretta e completa
identificazione degli equidi al Servizio Veterinario dell’ASL PRIMA
DELLA VISITA ANTE-MORTEM con SOSPENSIONE DELLA
MACELLAZIONE ed in attesa delle determinazioni del medesimo
Servizio Veterinario.
ORDINANZA 1 marzo 2013
Art. 5 Disposizioni finali
1. L’ordinanza ha validità di 12 mesi a decorrere dalla sua pubblicazione nella
GU.
Nota Ministero della Salute DGSAF 07633-P-15/04/2013 con
oggetto:
“Ordinanza contingibile ed urgente in materia di identificazione
sanitaria degli equidi del 1 marzo 2013 - CHIARIMENTI
Nota Ministeriale 21dic.2007: Decreto Ministeriale 05/05/2006 – Indicazioni
relative all’identificazione degli equidi, alla modalità di gestione dello status di
equide DPA ed alla registrazione dei trattamenti farmacologici
1. Identificazione degli equidi……….A maggior garanzia della
identificazione e per fornire informazioni certe inerenti la
catena alimentare tutti gli equidi nati prima del 31/12/2006 e
ammessi alla macellazione dopo il 31/12/2009 dovranno essere
identificati tramite transponder. Deroghe per i gli equidi
destinati alla macellazione entro i sette mesi di età (non
destinati agli scambi intracomunitari né all’esportazione) con
identificazione semplificata e movimentazione esclusiva verso
il macello
Nota Ministeriale 21dic.2007: indicazioni……..alla modalità di gestione dello
status di equide DPA ed alla registrazione dei trattamenti farmacologici
• L’equide DPA è l’equide per il quale il proprietario ha compilato e sottoscritto la dichiarazione di cui al Cap. IX. Detta dichiarazione va sottoscritta all’atto del rilascio del documento da parte dell’organismo a ciò deputato, il cui rappresentante appone a conferma di tale dichiarazione la propria firma e timbro.
• TALE DICHIARAZIONE POTRA’ ESSERE SOSPESA O ANNULLATA DAL VETERINARIO UFFICIALE IN TUTTI I CASI IN CUI QUEST’ULTIMO RITENGA SUSSISTANO RISCHI PER LA SALUTE DEL CONSUMATORE.
• La dichiarazione di esclusione dalla macellazione per la produzione di alimenti per il consumo umano è IRREVERSIBILE E VINCOLANTE anche per gli eventuali futuri proprietari.
Nota Ministeriale 21dic.2007: indicazioni……..alla modalità di gestione dello
status di equide DPA ed alla registrazione dei trattamenti farmacologici
• Si ribadisce che ai sensi del regolamento 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, e del regolamento N. 852/2004, che detta norme di carattere generale al fine di offrire garanzie sulla sicurezza alimentare, ogni soggetto pubblico o privato che detiene, con o senza fini di lucro, un Equide DPA è definito “impresa alimentare”, ricade perciò nella “legislazione alimentare” e la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare è definito “Operatore del settore alimentare”.
Chiunque detiene un Equide DPA è quindi un Operatore del Settore Alimentare ed è tenuto a fornire garanzie sulla sicurezza alimentare dettate nei regolamenti 852/2004, 853/2004 e 854/2004 e 183/2005.
Visto che la peculiarità degli allevamenti per affezione, ippico-sportivi, ecc. non pone gli allevatori stessi nella condizione ottimale per assolvere a tali obblighi, è consigliabile che in questa circostanza gli allevatori optino per l’esclusione dei loro animali dalla produzione di alimenti per uso umano
SICUREZZA ALIMENTARE
Regolamento 178/2002
Regolamenti 852-853-854-882/2004
D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193
• Analisi del rischio (valutazione, gestione e comunicazione)
• Principio di rintracciabilità
• Principi dell’informazione e comunicazione
Nota Ministeriale 21dic.2007: indicazioni……..alla modalità di gestione dello
status di equide DPA ed alla registrazione dei trattamenti farmacologici
3. Casi particolari:
• Trasponder non più leggibile
• Ritrovamento di un equide di cui sia stato
denunciato lo smarrimento o furto
4. Registro di carico-scarico
Vidimato e numerato dal Servizio Veterinario se
si detengono equidi DPA
Nota Ministeriale 21dic.2007: indicazioni……..alla modalità di gestione dello
status di equide DPA ed alla registrazione dei trattamenti farmacologici
• Presso le aziende ove sono detenuti equidi DPA, saranno
conservati e mantenuti debitamente aggiornati i registri dei
trattamenti previsti dal D.L.vo 193/2006 e/o D.Lvo 158/2005.
• Prima di effettuare o prescrivere qualsiasi trattamento in
ottemperanza al D.L.vo 193/2006, il Veterinario dovrà accertare
l’identità dell’equide e verificare lo “status” dell’equide……. Se
il trattamento prescritto non è fra quelli consentiti per equidi
DPA, il Veterinario dovrà assicurarsi che l’equide sia
sicuramente escluso dalla catena alimentare……
Nota Ministeriale 21dic.2007: indicazioni……..alla modalità di gestione dello
status di equide DPA ed alla registrazione dei trattamenti farmacologici
• Per gli equidi DPA, i trattamenti con sostanze
essenziali per la cura degli equidi previste dal Reg.
1950/2006/CE e somministrate in accordo con l’art
11 del D.L.vo 193/2006, dovranno essere sempre
registrati, oltre che sul registro dei trattamenti
dell’allevamento, anche nella parte dedicata (
Capitolo IX) del passaporto.
Art. 11 del D.L.vo 193/2006
Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti
Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione di specie animali destinati alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la propria responsabilità ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato in uno specifico allevamento:
a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione sulla stessa specie;
b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a):
1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano;
2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l'uso sulla stessa specie o su un'altra specie destinata alla produzione di alimenti per l'affezione di cui trattasi o per un'altra affezione;
c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria.
Art. 11 del D.L.vo 193/2006
Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti
2. Le sostanze farmacologicamente attive del medicinale di cui al comma 1, devono essere comprese negli allegati I, II, e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 ed un veterinario responsabile deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti derivanti dagli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori. Il tempo di attesa, a meno che non sia indicato sul medicinale impiegato per le specie interessate, non può essere inferiore a sette giorni per le uova ed il latte, a ventotto giorni per la carne di pollame e di mammiferi, inclusi il grasso e le frattaglie, e a 500 gradi/giorno per le carni di pesce. Altre sostanze farmacologicamente attive ritenute indispensabili per il trattamento di affezioni degli equidi destinati alla produzione di alimenti e non ricomprese nel regolamento (CEE) n. 2377/90 possono essere impiegate con un tempo di attesa di almeno sei mesi, purche' presenti in apposito elenco stabilito in sede comunitaria.
Nota Ministeriale 21dic.2007: indicazioni……..alla modalità di gestione dello
status di equide DPA ed alla registrazione dei trattamenti farmacologici
• In caso di detenzione di scorte la presenza anche di un solo equide DPA comporta l’applicazione dell’Art. 81 del D.L.vo 193/2006.
• L’obbligo di registrazione di tutti i trattamenti riguarda esclusivamente gli equidi DPA.
• Fermo restando quanto previsto dagli Art.li 80 e 82 del D.L.vo 193/2006 nessun obbligo di tenuta dei registri e registrazione dei trattamenti vige per gli equidi non DPA ad eccezione della conservazione di copia delle ricette adeguatamente compilate sino al’esaurimento del medicinale prescritto o smaltimento delle rimanenze.
Nota Ministeriale 21dic.2007: indicazioni……..alla modalità di gestione dello
status di equide DPA ed alla registrazione dei trattamenti farmacologici
Nota Ministeriale 0014896 del 18/08/2011
- Macellazione degli equidi: registrazioni informazioni in BDN -
Nota Ministeriale 0005493 del 19/03/2012
Macellazione degli equidi: registrazioni informazioni in BDN – Chiarimenti
7. Macellazione degli equidi
8. Recupero ed eliminazione del trasponder
9. Macellazione d’urgenza al di fuori del macello di equidi DPA
10. Morte/Abbattimento di un equide in azienda