il calcolo delle imposte sul reddito di …my.liuc.it/matsup/2014/a86044/il calcolo delle imposte...
TRANSCRIPT
Corso di Contabilità e Bilancio 1
IL CALCOLO DELLE IMPOSTE SUL
REDDITO DI COMPETENZA
Corso di Contabilità e Bilancio
Possibili interazioni tra risultato
civilistico e reddito (fiscale) d’impresa
2
• Monobinario
– Dipendenza totale
– Dipendenza parziale
– Dipendenza rovesciata
• Doppio Binario
Corso di Contabilità e Bilancio 3
Dipendenza Totale
• Il risultato civilistico assume rilevanza anche ai
fini fiscali.
• Non risulta necessario procedere a rettifiche al
fine della corretta determinazione dell’imponibile.
• Coincidenza della norma civilistica con quella
tributaria.
Risultato
civilistico
ante imposte
Reddito
imponibile =
Corso di Contabilità e Bilancio 4
Dipendenza Parziale "soluzione generalmente adottata in Italia"
• Il risultato civilistico è la base di partenza sulla quale
effettuare variazioni per addivenire alla
determinazione dell’utile imponibile.
• Le rettifiche, in aumento o diminuzione, sono definite
da un complesso di norme di matrice tributaria,
differenti da quelle che regolano la redazione del
bilancio.
Risultato
civilistico
ante imposte
Reddito
imponibile
Variazioni
in aumento
Variazioni
in diminuzione
+
-
=
Corso di Contabilità e Bilancio 5
Dipendenza Rovesciata
• Come nella dipendenza parziale, il reddito imponibile viene derivato da quello civilistico.
• Sono presenti però norme tali da consentire l’iscrizione a bilancio di operazioni riconducibili alla sola ottica fiscale (interferenze fiscali).
• Si precisa che secondo la normativa vigente le citate interferenze fiscali non risultano più ammissibili.
Risultato
civilistico
ante imposte
Reddito
imponibile
Variazioni
in aumento
Variazioni
in diminuzione
+
-
=
Interferenze fiscali
Corso di Contabilità e Bilancio 6
Doppio binario
+
Reddito civilistico e reddito imponibile sono
determinati distintamente applicando nel
primo caso le norme civilistiche e nel
secondo le norme fiscali.
Risultato
civilistico
Reddito
imponibile
Corso di Contabilità e Bilancio 7
Concetto base
Si parte dal risultato d’esercizio risultante dal conto
economico
Ad esso si apportano le variazioni in aumento o in diminuzione, richieste per applicare i criteri stabiliti dalle norme tributarie del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte
sul Reddito)
Il calcolo delle imposte di
competenza
Si giunge così a determinate il reddito d’impresa
Corso di Contabilità e Bilancio 8
Concetto base
Si determina la base imponibile (che nel caso di
società di capitali ha come punto di partenza il reddito d’impresa (ex art. 81 del TUIR il reddito complessivo delle società ed enti commerciali soggetti ad IRES è infatti qualificato come reddito d’impresa))
Ad essa si applica l’aliquota d’imposta (che ai fini IRES è del 27,5%)
Il calcolo delle imposte di
competenza
Si giunge così a determinare l’imposta lorda
Corso di Contabilità e Bilancio 9
Risultato d’esercizio da conto economico
Variazioni in aumento o in diminuzione (previste dal TUIR)
Reddito imponibile
Aliquota d’imposta (ai fini IRES, è del 27,5%)
Imposta lorda
Il calcolo delle imposte di
competenza
+/-
=
x
=
Corso di Contabilità e Bilancio 10
Norma di riferimento:
L’articolo 83 del Testo Unico delle Imposte Dirette D.P.R. 917 del 1986 (T.U.I.R.)
Le variazioni in aumento ed in
diminuzione
Corso di Contabilità e Bilancio 11
art 83 del T.U.I.R.
Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all' esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.
Le variazioni in aumento ed in diminuzione
Corso di Contabilità e Bilancio 12
La necessità di apportare delle variazioni in aumento ed altre in diminuzione per passare dal risultato del conto economico al reddito (fiscale) d’impresa è una conseguenza delle diverse finalità che le norme civilistiche e quelle fiscali si pongono
Le variazioni in aumento ed in diminuzione
Corso di Contabilità e Bilancio 13
I diversi interessi tutelati:
Le variazioni in aumento ed in diminuzione
BILANCIO CIVILISTICO
Interesse dei creditori
Interesse dei terzi
Interesse pubblico
Tutela del risparmio
NORME FISCALI
Interesse pubblico
Concorso alle spese
pubbliche
Corretta determinazione
della capacità contributiva
Corso di Contabilità e Bilancio 14
Le variazioni in aumento ed in
diminuzione
I criteri valutativi:
CIVILISTICI
Rappresentazione veritiera e
corretta
Chiarezza
Prudenza
Competenza
FISCALI
Competenza fiscale
Certezza e obiettiva
determinabilità
Previa imputazione a conto
economico
Inerenza (art. 109 TUIR)
Corso di Contabilità e Bilancio 15
I principi fiscali di valutazione
art. 109 del T.U.I.R.
Il principio della competenza
Il principio della certezza e della
oggettiva determinabilità
Il principio dell’imputazione (a conto
economico)
Il principio dell’inerenza
Corso di Contabilità e Bilancio 16
I principi fiscali di valutazione
art. 109 del T.U.I.R.
Principio della competenza fiscale (1° comma dell’ art. 109 del TUIR)
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi,
per i quali le precedenti norme della presente sezione non
dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito
nell'esercizio di competenza ; tuttavia i ricavi, le spese e gli
altri componenti per i quali nell'esercizio di competenza non
siano ancora certa l'esistenza o determinabile in modo
obiettivo l'ammontare concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
Corso di Contabilità e Bilancio 17
I principi fiscali di valutazione
principio di competenza fiscale
Concetto:
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
reddituali concorrono alla formazione del
reddito (fiscale) nell’esercizio di
competenza (economica) a meno che
specifiche disposizioni fiscali non stabiliscano
diversamente.
2. A condizione però che la loro esistenza sia
certa ed il loro ammontare sia determinabile
in modo oggettivo.
Corso di Contabilità e Bilancio 18
I principi fiscali di valutazione
principio di competenza fiscale
la tassazione del reddito d’impresa
avviene non secondo il criterio “per
cassa” ma secondo il criterio di
competenza, unito però a quello di
certezza e di oggettiva
determinabilità
Come regola generale
Corso di Contabilità e Bilancio 19
I principi fiscali di valutazione
principio di competenza fiscale
Se i componenti di reddito NON hanno esistenza certa e/o il loro ammontare non è determinabile in modo oggettivo
Concorrono alla formazione del reddito d’impresa nell’esercizio in cui la loro esistenza diviene certa e il loro ammontare è determinabile in modo obiettivo.
Corso di Contabilità e Bilancio 20
I principi fiscali di valutazione
principio di competenza fiscale
Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e
le spese di acquisizione dei beni si considerano
sostenute, alla data della consegna o spedizione per i
beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli
immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o
costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si
tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La
locazione con clausola di trasferimento della proprietà
vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita
con riserva di proprietà.
Corso di Contabilità e Bilancio 21
I principi fiscali di valutazione
principio di competenza fiscale
Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle
dipendenti da contratti di locazione, mutuo,
assicurazione e altri contratti da cui derivano
corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei
corrispettivi
Corso di Contabilità e Bilancio 22
I principi fiscali di valutazione
deroghe al principio di competenza
Attenzione!
Alcune specifiche disposizioni fiscali
derogano al principio di competenza
economica stabilendo che alcuni
componenti di reddito concorrono alla
formazione del reddito imponibile
secondo il criterio “per cassa”.
Corso di Contabilità e Bilancio 23
Eccezione: casi in cui diviene fiscalmente
rilevante il criterio “per cassa”
Si applica il criterio fiscale della rilevanza “per cassa” a:
• gli utili di partecipazioni in società ed enti soggetti a IRES (art. 89, c.2 TUIR)
• i compensi corrisposti agli amministratori (art 95, c.5 TUIR)
• le imposte diverse da quelle sui redditi e da quelle per le quali è esercitabile la rivalsa (art. 99, c.1 TUIR)
• i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (art. 99, c.3 TUIR)
• gli interessi di mora (art 109, c. 7 TUIR)
Corso di Contabilità e Bilancio 24
Regole per individuare l’esercizio fiscale
di competenza dei componenti reddituali
Esistono particolari disposizioni
fiscali riguardo l’esercizio di
competenza?
Componenti
Reddituali
Esistenza certa ed
ammontare
determinabile in modo
oggettivo?
Si applicano le
specifiche disposizioni
tributarie
SI
NO
Concorrono alla
formazione del reddito
nell’esercizio di
competenza
SI
NO
Concorrono alla formazione del reddito d’impresa
nell’esercizio in cui diviene certa la loro esistenza e
determinabile in modo oggettivo il loro ammontare
Corso di Contabilità e Bilancio 25
I principi fiscali di valutazione
principio della previa imputazione
(3° e 4° comma dell’ art. 109 del TUIR)
I ricavi, gli altri proventi di ogni
genere e le rimanenze concorrono a
formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto
economico.
Corso di Contabilità e Bilancio 26
I principi fiscali di valutazione
principio della previa imputazione
Le spese e gli altri componenti negativi
non sono ammessi in deduzione se e
nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo
all'esercizio di competenza.
Corso di Contabilità e Bilancio 27
I principi fiscali di valutazione
principio della previa imputazione - deroghe
Sono tuttavia deducibili:
• i componenti negativi imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle norme del TUIR;
• quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge.
Corso di Contabilità e Bilancio 28
I principi fiscali di valutazione
principio dell’inerenza
Le spese e gli altri componenti negativi [diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilità sociale], sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni
da cui derivano ricavi o altri proventi che
concorrono a formare il reddito o che non vi
concorrono in quanto esclusi.
(5° comma dell’ art. 109 del TUIR)
Corso di Contabilità e Bilancio 29
Alcuni approfondimenti sui
principi fiscali relativi a:
1 - La valutazione delle rimanenze
2 - Gli ammortamenti
3 - Le spese di manutenzione
4 - Le plusvalenze
5 - Il fondo rischi su crediti
6 - I dividendi
Corso di Contabilità e Bilancio 30
LE RIMANENZE
Corso di Contabilità e Bilancio 31
La valutazione delle rimanenze
Le variazioni delle rimanenze finali dei
beni indicati alle lettere a) e b) del comma
1 dell’articolo 85, (cioè beni alla cui
produzione o al cui scambio è diretta
l'attività dell’impresa e beni destinati a
essere impiegati nella produzione)
rispetto alle esistenze iniziali, concorrono
a formare il reddito dell’esercizio.
Art. 92 co 1 TUIR
Corso di Contabilità e Bilancio 32
La valutazione delle rimanenze
Classificazione:
• Prodotti finiti
• Merci
• Materie prime
• Materie sussidiarie
• Semilavorati
• Altri beni mobili acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione
Corso di Contabilità e Bilancio 33
La valutazione delle rimanenze
Per evitare una sottovalutazione delle
rimanenze di magazzino il TUIR prevede
una serie di disposizioni che individuano
il valore minimo che può essere loro
attribuito ai fini fiscali
Corso di Contabilità e Bilancio 34
La valutazione delle rimanenze
I criteri ammessi sono:
Il costo specifico
Il L.I.F.O. a scatti
Il costo medio ponderato
Il F.I.F.O.
Il L.I.F.O. (tutte le altre varianti)
Prezzo al dettaglio
Corso di Contabilità e Bilancio 35
La valutazione delle rimanenze
La valutazione a costo specifico non
richiede alcun raggruppamento in
categorie omogenee delle rimanenze.
È applicabile, in pratica, solo ad alcune
tipologie di beni.
Non è necessario adeguarsi al valore
minimo dato dal LIFO a scatti.
Corso di Contabilità e Bilancio 36
La valutazione delle rimanenze
Il LIFO a scatti:
Qualora l’impresa utilizzi un criterio di valutazione del
magazzino diverso da quelli fiscalmente ammessi il valore
fiscalmente riconosciuto al magazzino non può essere
inferiore a quello determinato applicando il metodo del
LIFO A SCATTI. Se però in bilancio è iscritto un valore
superiore, quest’ultimo assume automaticamente
rilevanza fiscale.
La valutazione con il LIFO A SCATTI richiede il
raggruppamento delle rimanenze in classi omogenee per
natura e per valore.
Corso di Contabilità e Bilancio 37
La valutazione delle rimanenze
Se in bilancio vengono adottati i metodi
del costo medio ponderato, FIFO, LIFO (le
altre varianti), i valori ottenuti, anche se
inferiori al lifo a scatti annuale, assumono
rilevanza anche ai fini fiscali.
E’ necessario il raggruppamento per
natura e per valore delle rimanenze.
Corso di Contabilità e Bilancio 38
La valutazione delle rimanenze
Il prezzo al dettaglio è un metodo
facoltativo solo per esercenti attività di
commercio al minuto.
Corso di Contabilità e Bilancio 39
La valutazione delle rimanenze
Le svalutazioni
In armonia con il legislatore civilistico il
TUIR consente di valutare le rimanenze al
minore tra il costo (determinato secondo
una delle modalità fiscalmente ammesse) e
il valore di mercato
Corso di Contabilità e Bilancio 40
La valutazione delle rimanenze
Le svalutazioni
Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni (determinato con il lifo a scatti, costo medio ponderato, FIFO o varianti del LIFO) è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo, di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale.
Art. 92 co 5 TUIR
Corso di Contabilità e Bilancio 41
La valutazione delle rimanenze
Le svalutazioni
Per valore normale si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i
servizi della stessa specie o similari, in
condizioni di libera concorrenza e al medesimo
stadio di commercializzazione, nel tempo e nel
luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o
prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
più prossimi.
Art. 9 co 3 TUIR
Corso di Contabilità e Bilancio 42
AMMORTAMENTI
Corso di Contabilità e Bilancio 43
Ammortamenti
Anche per gli ammortamenti il legislatore
fissa dei limiti massimi per la loro
deducibilità, limiti desumibili per categorie
di beni omogenei in base al normale
periodo di deperimento e consumo nei vari
settori produttivi
Corso di Contabilità e Bilancio 44
• Gli ammortamenti sono consentiti, per i
beni materiali strumentali, solo a partire
dall’esercizio della loro entrata in
funzione (N.B. non dal momento in cui
sono idonei per l’uso)
• NON sono consentiti per i beni la cui
cessione genera ricavi e per i beni
“patrimonaili”
Ammortamenti
Corso di Contabilità e Bilancio 45
Le quote di ammortamento ammesse in
deduzione devono essere ragguagliate alla
durata dell’esercizio (nel caso esso abbia
una durata diversa dai 12 mesi)
Ammortamenti
Corso di Contabilità e Bilancio 46
L’ammortamento ordinario
La deduzione è ammessa in misura non
superiore a quella risultante dall' applicazione al
costo dei beni dei coefficienti stabiliti con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla
metà per il primo esercizio. I coefficienti sono
stabiliti per categorie di beni omogenei in base al
normale periodo di deperimento e consumo nei
vari settori produttivi.
Art 102 TUIR
Corso di Contabilità e Bilancio 47
L’ammortamento ordinario
Il legislatore prevede che, ove l’aliquota stanziata
civilisticamente risulti maggiore di quella ordinaria
prevista ai fini fiscali (DM 31.12.1988),
l’ammortamento venga riconosciuto nei limiti della
misura ordinaria.
Viceversa, se l’ammortamento civilistico risulta
inferiore a quello determinabile con l’applicazione
dell’aliquota fiscale ordinaria, agli effetti fiscali è
riconosciuto limitatamente a quanto stanziato agli
effetti civilistici.
Quanto sopra prescinde tuttavia da fattispecie per le
quali risulti applicabile il cosiddetto doppio binario.
Corso di Contabilità e Bilancio 48
L’ammortamento ordinario
Esempio
La società Alfa acquista un bene strumentale
nuovo nell’esercizio X (entrato in funzione nello
stesso anno), al costo di 20.000. Il coefficiente di
ammortamento civilistico è pari al 20%.
Il coefficiente di ammortamento ordinario (DM
31.12.1988) è pari al 15%.
E’ necessario riprendere a tassazione la differenza
tra l’ammortamento civilistico e quello determinato
sulla base delle aliquote fiscali.
Corso di Contabilità e Bilancio 49
L’ammortamento ordinario
ESERCIZIO X X+1 X+2 X+3 X+4 X+5 X+6 X+7
Amm.to
civilistico 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Amm.to
fiscale 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 500
Variazione
fiscale 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000 (3.000) (3.000) (500)
Esempio
Corso di Contabilità e Bilancio 50
L’eliminazione dei cespiti non
totalmente ammortizzati
Se i beni non ancora completamente
ammortizzati a livello fiscale sono
oggetto di dismissione, il loro costo
residuo è fiscalmente deducibile
Art 102 TUIR
Corso di Contabilità e Bilancio 51
L’ammortamento integrale
Per i beni il cui costo unitario non è
superiore a 516,46 euro è consentita,
in alternativa all’ammortamento, la
deduzione integrale delle spese di
acquisizione nell’esercizio in cui sono
state sostenute (che può essere diverso
da quello di primo utilizzo)
Art 102 TUIR
Corso di Contabilità e Bilancio 52
L’ammortamento integrale
Il procedimento di ammortamento
integrale non è un obbligo ma è una
facoltà accordata all’imprenditore il
quale può invece optare per il regime
“naturale” dell’ammortamento
Corso di Contabilità e Bilancio 53
LE SPESE DI MANUTENZIONE
Corso di Contabilità e Bilancio 54
Le spese di manutenzione
Sempre per esigenze di tutela del
gettito è posto un limite alla
deducibilità immediata delle spese
(che non debbano invece essere
capitalizzate) di manutenzione dei
beni di proprietà
Corso di Contabilità e Bilancio 55
Le spese di manutenzione
Le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, che dal
bilancio non risultino imputate ad incremento
del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono
deducibili nel limite del 5 per cento del
costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili quale risulta all'inizio
dell'esercizio dal registro dei beni
ammortizzabili, al lordo del fondo
ammortamento.
rif. Art 102 co 6 TUIR
Corso di Contabilità e Bilancio 56
Le spese di manutenzione
Per le imprese di nuova costituzione il limite
percentuale si calcola, per il primo
esercizio, sul costo complessivo quale
risulta alla fine dell' esercizio.
rif. Art 102 co 6 TUIR
Corso di Contabilità e Bilancio 57
Le spese di manutenzione
N.B. ai fini del calcolo del 5% del costo
complessivo dei beni ammortizzabili non
vanno considerati né i beni patrimoniali
(non sono infatti ammortizzabili), né i beni
utilizzati in leasing finché non diventano di
proprietà della società, né quelli per i quali
è sostenuto un costo (per altro totalmente
deducibile) relativo a un servizio periodico di
manutenzione
Corso di Contabilità e Bilancio 58
Le spese di manutenzione
Le spese eccedenti il limite del 5% sono
deducibili per quote costanti nei cinque
esercizi successivi.
Corso di Contabilità e Bilancio 59
Le spese di manutenzione
Esempio
• La Beta Spa ha iscritto nel registro dei beni
ammortizzabili beni materiali (ammortizzabili) con costo
storico di 124.000 euro.
• Il 30-6-X Beta acquista altri beni materiali strumentali
per 20.000 euro e il 1 settembre ne cede alcuni di valore
lordo di 12.000 euro
• Le spese di manutenzione dell’esercizio X ammontano a
12.500 euro.
• La società sostiene spese per un contratto di
manutenzione periodica (fornita da terzi) per 2.000 euro
annui di cui beneficiano beni di valore lordo pari a 30.000
euro
Corso di Contabilità e Bilancio 60
Le spese di manutenzione
Esempio
Procedimento di calcolo:
a. determinazione della base di riferimento
(per il calcolo del 5%)
b. si parte dall’importo lordo dei beni
ammortizzabili e si sottrae ad esso l’importo
dei beni che beneficiano di un contratto di
manutenzione periodica
124.000-30.000 = 94.000
Corso di Contabilità e Bilancio 61
Le spese di manutenzione
Esempio
I beni acquistati/ceduti nel corso dell’anno NON
concorrono al calcolo del plafond di deducibilità
(ai sensi dell’art. 3, comma 16-quater, del Ddl. di
conversione del DL 16/2012, che ha modificato
l’art. 102 co 6 TUIR)
quindi i beni acquistati nel corso dell’anno non
rilevano e i beni ceduti nel corso dell’anno, in
quanto presenti all’inizio dell’esercizio,
rilevano per l’intero valore
Corso di Contabilità e Bilancio 62
Le spese di manutenzione
Esempio
Sappiamo già che le spese (pari a 2.000 euro) per
il contratto di manutenzione periodica sono in
ogni caso deducibili dobbiamo vedere quale parte
delle residue spese sostenute per manutenzione è
ammessa in deduzione nell’esercizio
Corso di Contabilità e Bilancio 63
Le spese di manutenzione
Esempio
Le residue spese di manutenzione, che sono pari quindi a 12.500 – 2.000 = 10.500 euro, eccedono i 4.700 euro (plafond fiscalmente ammesso in deduzione nell’anno, 94.000*5%)?
Sì!
Corso di Contabilità e Bilancio 64
Le spese di manutenzione
Esempio
Di quanto? Di (10.500 – 4.700) = 5.800 euro
Quindi, relativamente all’esercizio X dovrà essere operata una variazione in aumento di 5.800 euro. Tale importo sarà deducibile però in rate costanti (di 1/5 pari a 1.160 euro l’una) nei successivi 5 esercizi nei quali si opereranno variazioni in diminuzione di pari entità.
Corso di Contabilità e Bilancio 65
LE PLUSVALENZE
Corso di Contabilità e Bilancio 66
Le plusvalenze su cespiti
In caso di cessione a titolo oneroso di beni strumentali o patrimoniali, se gli stessi sono stati posseduti per non meno di 3 anni la plusvalenza PUÒ, a scelta del contribuente, concorre alla formazione del reddito:
o per intero dell’esercizio in cui è stata realizzata
o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (e quindi essere rateizzabile su un massimo di 5 anni).
Se il bene ceduto è stato posseduto per meno di 3 anni, la plusvalenza è tassata per intero dell’esercizio in cui è stata realizzata.
Art 86 , c. 4 TUIR
Corso di Contabilità e Bilancio 67
Le plusvalenze su cespiti
Esempio
In data 15 settembre dell’anno X la società Gamma vende un macchinario iscritto al costo storico (fiscalmente riconosciuto) di 50.000, ammortizzato per 35.000, al prezzo di 41.000.
Il valore netto contabile, fiscalmente riconosciuto, è pari a 15.000 (50.000 – 35.000). La differenza positiva (pari a 26.000) tra prezzo e valore netto contabile costituisce una plusvalenza.
Corso di Contabilità e Bilancio 68
Le plusvalenze su cespiti
Esempio
Il macchinario ceduto è stato acquistato in data 1° settembre x-3
La cessione si è verificata dopo i 3 anni di possesso. L’impresa cedente può pertanto esercitare la facoltà di rateizzare la plusvalenza di 26.000 in quote costanti di 1/5 (20%) ciascuna fino all’esercizio X+4 incluso.
Corso di Contabilità e Bilancio 69
Le plusvalenze su cespiti
Esempio
Dato che nell’esercizio X la plusvalenza, in quanto iscritta a Conto Economico civilistico, concorre interamente alla determinazione del risultato ante-imposte, è necessario operare una variazione in diminuzione pari ai 4/5 della stessa (20.800 = 26.000 x 4/5) che, in sede di dichiarazione dei redditi, viene rappresentata come variazione in diminuzione per l’intero importo di 26.000 e contestuale variazione in aumento per 1/5 del medesimo importo, pari a 5.200.
Corso di Contabilità e Bilancio 70
Le plusvalenze su cespiti
Esempio
In ognuno dei 4 esercizi successivi all’esercizio X è necessario apportare una variazione in aumento per 1/5 di 26.000 e dunque per 5.200 all’anno (nel X+1, X+2, X+3 e X+4).
Corso di Contabilità e Bilancio 71
IL FONDO RISCHI SU CREDITI
Corso di Contabilità e Bilancio 72
Il fondo rischi su crediti
Fiscalmente l’accantonamento operato
al fondo rischi su crediti è ammesso
fino al limite max dello 0,50%
dell’ammontare dei crediti
“commerciali” (cioè derivanti dall’attività
tipica aziendale, quella che dà origine ai
ricavi) risultanti in bilancio
Art 106, c. 1 TUIR
Corso di Contabilità e Bilancio 73
Inoltre, ai fini fiscali, la consistenza del fondo
rischi su crediti non può superare il 5% del loro
ammontare.
L’ammontare dei crediti da considerare è sempre
quello al netto della loro parte coperta da garanzia
assicurativa
Il fondo rischi su crediti
Art 106, c. 1 TUIR
Corso di Contabilità e Bilancio 74
Quindi, per valutare la deducibilità o meno del
fondo rischi occorre valutare due aspetti:
1) Ammontare della svalutazione operata in conto
economico variazione in aumento per la
parte eccedente lo 0,50% del valore dei crediti
2) Ammontare del fondo rischi su crediti (dopo
accantonamento deducibile di cui al punto 1)
variazione in aumento per la parte
eccedente il 5% del valore dei crediti
Il fondo rischi su crediti
Corso di Contabilità e Bilancio 75
Il fondo rischi su crediti
Esempio
La società Delta ha iscritto nel bilancio redatto al 31.12.X crediti commerciali non coperti da garanzia assicurativa per un importo di 120.000.
L’accantonamento civilistico è stato effettuato per 900; il fondo rischi su crediti iniziale (prima dell’accantonamento) è di 5.700.
Il fondo rischi su crediti finale ammonta, dopo l’accantonamento, a 6.600 (5.700+900).
Corso di Contabilità e Bilancio 76
Il fondo rischi su crediti
Esempio
Prima verifica: confronto con l’accantonamento massimo fiscalmente concesso, il cui importo non può eccedere lo 0,5% del valore nominale dei crediti considerati.
L’accantonamento civilistico (pari a 900) supera effettivamente l’accantonamento massimo fiscale (600 = 120.000 x 0,5%).
Corso di Contabilità e Bilancio 77
Il fondo rischi su crediti
Esempio
E’ dunque necessaria una variazione in aumento del reddito ante imposte civilistico pari a 300, e cioè alla differenza tra l’accantonamento operato (900) e quello massimo consentito dalla normativa fiscale (600).
Dopo avere effettuato la variazione appena esposta il fondo rischi su crediti “fiscale” provvisorio ammonta dunque a 6.300 (5.700 valore iniziale + 600 accantonamento massimo fiscalmente consentito).
Corso di Contabilità e Bilancio 78
Il fondo rischi su crediti
Esempio
Seconda verifica: l’entità del fondo rischi su crediti
“fiscale” non può eccedere il 5% del valore
nominale dei medesimi crediti. L’ammontare del
fondo rischi su crediti può essere al massimo pari
a 6.000 (cioè 120.000 x 5%).
Corso di Contabilità e Bilancio 79
Il fondo rischi su crediti
Esempio
Dato che il fondo fiscale (6.300) eccede il tetto
massimo, è necessario effettuare anche a questo
riguardo una variazione in aumento pari a 300, e
cioè alla differenza tra il fondo rischi su crediti
fiscale (6.300) e il fondo rischi su crediti massimo
fiscalmente consentito (6.000).
La variazione complessiva operata in relazione al
fondo rischi su crediti ammonta a 600 (300 per
l’accantonamento e 300 per il fondo).
Corso di Contabilità e Bilancio 80
I DIVIDENDI
Corso di Contabilità e Bilancio 81
Gli utili distribuiti a soggetti Ires da società di
capitali, cooperative, mutue assicuratrici ed enti
commerciali, residenti in Italia, non concorrono a
formare il reddito della società o dell’ente ricevente
per il 95% del loro ammontare.
I Dividendi
Art 89, c. 2 TUIR
Corso di Contabilità e Bilancio 82
I Dividendi
Esempio
La società Epsilon ha iscritto nel bilancio redatto
al 31.12.X tra i proventi dividendi per un importo
di 10.000 da partecipazioni in società di capitali,
deliberati e incassati nel corso dell’esercizio X. Tali
dividendi non sono imponibili per il 95% del loro
importo ai sensi dell’art. 89 comma 2 del TUIR.
E’ necessario, quindi, effettuare una variazione in
diminuzione del reddito ante imposte civilistico
pari a 9.500 (10.000 x 95%).
Corso di Contabilità e Bilancio 83
La fiscalità differita IMPOSTE ANTICIPATE
Reddito imponibile > Risultato d’esercizio
In questo esercizio l’impresa paga più imposte di quante ne siano di
competenza.
Negli esercizi futuri dovrà pagare meno imposte.
Imponibile - Reddito
civilistico = Differenze
tassabili
Temporanee
(costi a deducibilità
differita o proventi a
tassazione anticipata)
Definitive
(costi non deducibili)
IMPOSTE
ANTICIPATE
Corso di Contabilità e Bilancio 84
La fiscalità differita IMPOSTE DIFFERITE
Reddito imponibile < Risultato d’esercizio
In questo esercizio l’impresa paga meno imposte di quante ne siano
di competenza.
Negli esercizi futuri dovrà pagare più imposte.
Reddito
civilistico - Reddito
imponibile = Differenze
deducibili
Temporanee
(proventi a tassazione
differita o costi dedotti
anticipatamente)
Definitive
(ricavi non imponibili)
IMPOSTE
DIFFERITE
Corso di Contabilità e Bilancio 85
La fiscalità differita nel bilancio
IMPOSTE
ANTICIPATE
IMPOSTE
DIFFERITE
Iscrizione di un’attività
patrimoniale
che risconti la quota di imposte
anticipate ed eccedenti l’ammontare
di competenza (deve tuttavia esistere
la ragionevole possibilità del recupero
delle imposte riscontate)
Fondo per imposte, anche differite
“Imposte anticipate” , voce C) II, 4 ter
dell’attivo dello stato patrimoniale
Voce B) 2) del passivo dello stato
patrimoniale