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Sintesi del MANUALE DÌ PROCEDURA PENALE PARTE II (DINAMICA) di Paolo Tonini XI Edizione Anno 2010 Redatta da Fichera Giancarlo

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Sintesi del

MANUALE DÌ PROCEDURA PENALE

PARTE II (DINAMICA)di Paolo Tonini

XI Edizione Anno 2010

Redatta da Fichera Giancarlo

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SOMMARIO

PARTE III: IL PROCEDIMENTO ORDINARIO............................................................................11

CAPITOLO I: LE INDAGINI PRELIMINARI.......................................................................................11Le disposizioni generali sulle indagini.......................................................................................11

La notizia di reato.......................................................................................................................12

La denuncia................................................................................................................................13

Il referto......................................................................................................................................15

L'obbligo di informare il pubblico ministero.............................................................................15

Le condizioni di procedibilità....................................................................................................16

Tribunale dei Ministri........................................................................................................... 18

Il segreto investigativo e il divieto di pubblicazione..................................................................19

Il divieto di pubblicazione.....................................................................................................21

L'attività dì iniziativa della polizia giudiziaria...........................................................................24

Atti tipici svolti d'iniziativa dalla polizia giudiziaria senza esercizio di poteri coercitivi.....25

Atti tipici svolti d'iniziativa dalla polizia giudiziaria con esercizio dì poteri coercitivi........27

I rilievi e gli accertamenti urgenti: il sopralluogo e il sequestro probatorio.........................29

L'attività di iniziativa del pubblico ministero.............................................................................30

L'interrogatorio dell' indagato...............................................................................................36

L'interrogatorio di una persona imputata in un procedimento connesso o collegato............37

Interrogatorio dell'imputato concorrente nel medesimo reato...............................................38

Interrogatorio dell'imputato in un processo connesso teleologicamente o collegato............38

L'accertamento tecnico operato dal consulente del pubblico ministero................................38

L'individuazione di persone e di cose....................................................................................40

Altre attività ad iniziativa del pubblico ministero.................................................................41

Il controllo sulla legittimazione del pubblico ministero........................................................41

L'arresto in flagranza ed il fermo...............................................................................................42

L'incidente probatorio................................................................................................................45

I casi di incidente probatorio.................................................................................................46

CAPITOLO II: LA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI...................................................51Il termine per le indagini preliminari.........................................................................................51

Schema procedimento 1° grado con udienza preliminare..........................................................55

L'azione penale...........................................................................................................................56

L'archiviazione...........................................................................................................................57

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CAPITOLO III: L'UDIENZA PRELIMINARE........................................................................................60La fase introduttiva dell'udienza preliminare..............................................................................61

Lo svolgimento ordinario dell'udienza preliminare.....................................................................63

Le indagini su iniziativa del giudice............................................................................................65

L'attività dì integrazione probatoria del giudice..........................................................................65

La sentenza dì non luogo a procedere.........................................................................................66

Il decreto che dispone il giudizio.................................................................................................66

TAVOLA SINOTTICA DELLE FORMULE DEFINITORIE...................................................71

CAPITOLO IV: L'INVESTIGAZIONE DIFENSIVA.................................................................................72I soggetti dell'investigazione difensiva........................................................................................73

La presentazione della documentazione difensiva......................................................................74

Investigazioni tipiche e atipiche..................................................................................................75

L'intervista difensiva...................................................................................................................75

Le altre attività dì investigazione difensiva.................................................................................77

Le modalità dì utilizzazione degli atti dì investigazione difensiva.............................................80

L'investigazione difensiva e la legge sulla privacy.....................................................................80

CAPITOLO V: IL GIUDIZIO DÌ PRIMO GRADO.................................................................................82Gli atti preliminari al dibattimento..............................................................................................82

Le funzioni della fase degli atti preliminari al dibattimento.......................................................83

Le indagini integrative.................................................................................................................84

Il dibattimento e le disposizioni generali sul dibattimento..........................................................84

Gli atti introduttivi al dibattimento..............................................................................................88

Il dibattimento.............................................................................................................................90

Le nuove contestazioni. La correlazione tra imputazione e sentenza...................................108

La facoltà dell‟imputato di chiedere riti semplificati in caso di contestazione del fattodiverso o di un reato concorrente..........................................................................................109

La discussione finale............................................................................................................ 110

Gli atti successivi al dibattimento: la sentenza. ....................................................................... 111

Tempi e modi della deliberazione pubblicazione e deposito della sentenza....................... 111

Pubblicazione e deposito della sentenza...............................................................................112

I requisiti della sentenza.......................................................................................................113

La motivazione......................................................................................................................... 113

Le tipologie di sentenze........................................................................................................114

PARTE IV: I PROCEDIMENTI PENALI DIFFERENZIATI E SPECIALI..................................118

CAPITOLO I: I PROCEDIMENTI SPECIALI ......................................................................................118

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I procedimenti differenziati..................................................................................................... 118

I procedimenti speciali ........................................................................................................... 119

Sistema accusatorio e procedimenti semplificati. ............................................................... 119

Il giudizio abbreviato............................................................................................................120

Il giudizio abbreviato su richiesta non condizionata............................................................120

Il giudizio abbreviato su richiesta condizionata.................................................................. 121

Accoglimento della richiesta condizionata.......................................................................... 121

Rigetto della richiesta condizionata......................................................................................122

La rinnovazione della richiesta di giudizio abbreviato....................................................... 122

Vicende del giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioni.......................................122

La richiesta di procedersi con il rito ordinario..................................................................... 122

Il perseguimento nelle forme del rito abbreviato................................................................. 122

Il ruolo della parte civile...................................................................................................... 122

I giudizi abbreviati atipici.................................................................................................... 123

Investigazioni difensive e giudizio abbreviato.....................................................................124

I limiti all'appello nel giudizio abbreviato............................................................................125

L'applicazione della pena su richiesta delle parti................................................................ 125

La differenza tra patteggiamento e giudizio abbreviato.......................................................126

Il patteggiamento tradizionale..............................................................................................126

Il patteggiamento allargato...................................................................................................127

La disciplina comune............................................................................................................127

Le decisioni del giudice....................................................................................................... 128

La mancata tutela della parte civile..................................................................................... 128

Gli effetti comuni..................................................................................................................128

Il giudizio immediato............................................................................................................129

Il giudizio direttissimo......................................................................................................... 131

L'instaurazione del giudizio direttissimo............................................................................. 131

Le forme del dibattimento.................................................................................................. 132

Il procedimento per decreto................................................................................................. 132

L'oblazione............................................................................................................................133

CAPITOLO II: IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO................................135Il procedimento monocratico con udienza preliminare............................................................135

I procedimenti speciali nel procedimento monocratico.......................................................... 136

Procedimento monocratico con citazione diretta.................................................................... 136

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CAPITOLO III: IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DÌ PACE................................................139Le sanzioni applicabili dal giudice di pace..............................................................................139

La competenza..........................................................................................................................140

Le indagini preliminari per i procedimenti davanti al Gdp......................................................141

La citazione a giudizio su ricorso della persona offesa............................................................143

Il giudizio.................................................................................................................................145

Le impugnazioni delle sentenze del Gdp.................................................................................147

CAPITOLO IV: IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI...........................149Premessa...................................................................................................................................149

Gli organi della giustizia penale minorile............................................................................... 149

I principi guida del sistema......................................................................................................150

Le indagini sull'età e sulla personalità..................................................................................... 152

La definizione del procedimento in udienza preliminare.........................................................152

L'intervento penale senza la condanna.....................................................................................153

La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. ......................................... 153

Il perdono giudiziale............................................................................................................ 153

La sospensione del processo con messa alla prova..............................................................154

Le attenuazioni del sistema sanzionatorio in caso dì condanna...............................................154

Gli interventi al momento della pronuncia della sentenza....................................................154

Gli interventi durante l'esecuzione della pena......................................................................155

CAPITOLO V: IL PROCEDIMENTO VS ENTI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI DA REATO..................156Qualificazione e struttura dell'illecito dell'ente...................................................................... 156

L'autonomia della responsabilità dell'ente........................................................................... 158

L'accertamento: disposizioni generali..................................................................................... 158

L'equiparazione dell'ente all'imputato..................................................................................159

Il simultaneus processus e le sue deroghe................................................................................160

Riunione e separazione dei procedimenti.............................................................................162

Partecipazione ed assistenza dell'ente..................................................................................... 163

Le misure cautelari.................................................................................................................. 165

Le cautele reali..................................................................................................................... 168

Le indagini preliminari. l'udienza preliminare.........................................................................169

Procedimenti speciali.............................................................................................................. 172

Disciplina applicabile.......................................................................................................... 172

Il giudizio.................................................................................................................................173

Apertura del dibattimento.....................................................................................................174

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Il sistema delle impugnazioni....................................................................................................175

La fase esecutiva........................................................................................................................176

PARTE V: LE IMPUGNAZIONI....................................................................................................180

CAPITOLO I: I PRINCIPI SULLE IMPUGNAZIONI............................................................................180Impugnazioni ordinarie e straordinarie ................................................................................... 180

Le disposizioni generali sulle impugnazioni.............................................................................180

Il principio di tassatività...................................................................................................... 181

L'effetto sospensivo............................................................................................................. 181

L'effetto estensivo ............................................................................................................... 181

L'effetto devolutivo.............................................................................................................. 182

I soggetti legittimati ad impugnare............................................................................................183

Regole generali sulle impugnazioni..........................................................................................184

Dichiarazione di impugnazione............................................................................................184

Termini per impugnare.........................................................................................................185

I motivi nuovi.......................................................................................................................186

Il giudice competente a conoscere l'impugnazione..............................................................186

La rinuncia all'impugnazione................................................................................................186

L'inammissibilità dell'impugnazione.........................................................................................187

CAPITOLO II: L'APPELLO.............................................................................................................. 188Appello principale ed incidentale............................................................................................. 188

Casi di appello...........................................................................................................................189

Appello contro le sentenze di condanna...............................................................................189

Appello contro le sentenze di proscioglimento....................................................................189

L'appello del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria............................................................................................................................................. 190

L'appello del querelante....................................................................................................... 191

La conversione del ricorso in appello.................................................................................. 191

La cognizione del giudice dì appello........................................................................................ 191

Il predibattimento in appello.....................................................................................................192

Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili.................................................. 192

Lo svolgimento del giudizio dì appello.....................................................................................193

La rinnovazione dell'istruzione in appello............................................................................193

La discussione in appello......................................................................................................193

L'udienza in camera dì consiglio.............................................................................................. 194

Il concordato in appello........................................................................................................194

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Questioni dì nullità e natura della giurisdizione d'appello .......................................................194

La sentenza del giudice dì appello.............................................................................................195

CAPITOLO III: IL RICORSO PER CASSAZIONE................................................................................196La Corte dì Cassazione come supremo organo giurisdizionale.................................................196

I motivi del ricorso per cassazione............................................................................................197

La inammissibilità del ricorso............................................................................................. 199

L'inammissibilità e la prescrizione del reato........................................................................199

Cognizione e ragionamento giuridico della corte dì cassazione...............................................199

Il procedimento in cassazione...................................................................................................199

L'udienza in camera di consiglio..........................................................................................200

L'udienza pubblica................................................................................................................200

La tipologia delle sentenze della suprema corte........................................................................200

Il giudizio dì rinvio....................................................................................................................203

Il provvedimento abnorme....................................................................................................203

CAPITOLO IV: LE IMPUGNAZIONI STRAORDINARIE ....................................................................205Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto...............................................................205

La Revisione..............................................................................................................................205

Errore di fatto ed errore di diritto.........................................................................................205

I casi di revisione..................................................................................................................206

Il procedimento.....................................................................................................................206

Il giudizio di revisione..........................................................................................................207

La riparazione dell'errore giudiziario....................................................................................208

PARTE V I: IL GIUDICATO E L‟ESECUZIONE PENALE.........................................................210

CAPITOLO I: GLI EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE.......................................................................210L'irrevocabilità...........................................................................................................................210

L'esecutività...............................................................................................................................210

Il giudicato.................................................................................................................................211

I limiti dell'efficacia preclusiva della sentenza irrevocabile.................................................211

N.B.I.I: EQUAZIONE DI CORDERO.................................................................................212

Il giudicato penale in relazione ad altri processi penali........................................................212

La sentenza penale irrevocabile e il processo per il risarcimento del danno cagionato dalreato......................................................................................................................................213

L'esercizio tempestivo dell'azione di danno e la separazione delle giurisdizioni. ...............213

Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno...............................................................................................................................................214

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Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno..............................................................................................................................................214

Efficacia della sentenza penale di assoluzione o di condanna nel giudizio disciplinaredavanti alle pubbliche autorità..............................................................................................215

Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili odamministrativi. .....................................................................................................................216

CAPITOLO II: L'ESECUZIONE PENALE...........................................................................................218L'oggetto dell'esecuzione...........................................................................................................218

I soggetti dell'esecuzione...........................................................................................................219

L'attività esecutiva.....................................................................................................................219

Il momento attuativo del comando.......................................................................................220

Il momento di controllo giurisdizionale...............................................................................220

L'esecuzione delle pene detentive.............................................................................................220

Le pene detentive brevi.........................................................................................................221

Il computo del presofferto....................................................................................................222

L'esecuzione di pene concorrenti..........................................................................................222

L'esecuzione delle pene pecuniarie...........................................................................................223

Il procedimento dì esecuzione...................................................................................................223

Il giudice dell'esecuzione......................................................................................................223

Il procedimento di esecuzione (c.d. incidente di esecuzione)..............................................224

L'oggetto del controllo giurisdizionale.................................................................................224

Gli interventi sul procedimento esecutivo............................................................................228

La magistratura dì sorveglianza.................................................................................................229

Il procedimento di sorveglianza............................................................................................230

Il casellario giudiziale................................................................................................................230

I servizi certificativi..............................................................................................................231

Le spese................................................................................................................................231

PARTE VII: I RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA‟ STRANIERE.....................233

CAPITOLO I: L'ESTRADIZIONE......................................................................................................233L'estradizione per l'estero (o passiva)...................................................................................234

I provvedimenti cautelari......................................................................................................236

L'estradizione dall'estero (attiva)..........................................................................................237

CAPITOLO II: GLI STRUMENTI DÌ COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE......................................237Le rogatorie internazionali........................................................................................................237

Le rogatorie internazionali dall'estero (o passive)................................................................237

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Le rogatorie internazionali all'estero....................................................................................239

L'inutilizzabilità degli atti raccolti tramite rogatoria internazionale.....................................239

La partecipazione e l'esame "a distanza"...................................................................................240

Il riconoscimento degli effetti delle sentenze penali straniere..................................................240

L'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane................................................................242

L'efficacia preclusiva della sentenza penale straniera. Il ne bis in idem internazionale............242

CAPITOLO III: LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA ....242Considerazioni generali.............................................................................................................242

Le Convenzioni del Consiglio d'Europa...................................................................................243

La cooperazione giudiziaria nell'ambito della UE....................................................................243

L'accordo di Schengen e la sua integrazione nell'Unione...................................................243

Il sistema di informazione Schengen (S.I.S)........................................................................244

La Convenzione Europol: l'ufficio europeo di polizia.........................................................245

I magistrati di collegamento.................................................................................................245

La Rete giudiziaria europea..................................................................................................245

L'istituzione di Eurojust per la lotta contro le gravi forme di criminalità............................245

La competenza......................................................................................................................246

Le funzioni dell'organo collegiale........................................................................................246

Il membro italiano di Eurojust..............................................................................................246

Il mandato di arresto europeo....................................................................................................246

Fonti normative.....................................................................................................................246

I reati sottoposti alla condizione della doppia incriminazione.............................................247

I reati che prescindono dalla condizione della doppia incriminazione.................................247

La procedura di esecuzione passiva......................................................................................248

La procedura di esecuzione attiva.........................................................................................248

APPENDICE....................................................................................................................................250

CENNI SULLA PSICOLOGIA DELLA TESTIMONIANZA........................................................250

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INDICE DELLE FIGURE

(la numerazione tra parentesi si riferisce alle tavole sinottiche del libro)

Figura 1 (3.1.1).................................................................................................................................. 12Figura 2 (3.1.2).................................................................................................................................. 13Figura 3 (3.1.3).................................................................................................................................. 15Figura 4 (3.1.5).................................................................................................................................. 17Figura 5 (3.1.9)...................................................................................................................................22Figura 6 (3.1.7)...................................................................................................................................24Figura 7 (3.1.11).................................................................................................................................27Figura 8 (3.1.17).................................................................................................................................31Figura 9 (3.1.24).................................................................................................................................32Figura 10 (3.1.8).................................................................................................................................33Figura 11 (3.1.15) ..............................................................................................................................36Figura 12 (3.1.18)...............................................................................................................................40Figura 13 (3.1.19)...............................................................................................................................42Figura 14 (3.1.20)...............................................................................................................................46Figura 15 (3.1.21)...............................................................................................................................47Figura 16 (3.1.22)...............................................................................................................................50Figura 17 (3.1.13) ..............................................................................................................................54Figura 18 (3.2.1).................................................................................................................................60Figura 19 (3.3.1).................................................................................................................................61Figura 20 (3.3.3).................................................................................................................................68Figura 21 (3.3.4).................................................................................................................................70Figura 22 (3.4.5).................................................................................................................................73Figura 23 (3.1.23)...............................................................................................................................96Figura 24 (3.5.18)...............................................................................................................................98Figura 25 (3.5.9).............................................................................................................................. 100Figura 26 (3.5.10) ........................................................................................................................... 101Figura 27 (3.5.11) ........................................................................................................................... 102Figura 28 (3.5.12) ........................................................................................................................... 103Figura 29 (3.5.4).............................................................................................................................. 110Figura 30 (4.1.1) ............................................................................................................................. 118Figura 31 (7.3.2)...............................................................................................................................247Figura 32 (7.3.3)...............................................................................................................................248Figura 33 (7.3.4)...............................................................................................................................249

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PARTE III: IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

CAPITOLO I: LE INDAGINI PRELIMINARI

Le disposizioni generali sulle indaginiLe indagini preliminari costituiscono la prima fase del procedimento penale

Essa inizia nel momento in cui una notizia di reato perviene alla polizia giudiziaria o al PM; termina quando il PM esercita l'azione penale od ottiene dal giudice l'archiviazione richiesta.

Le indagini preliminari consistono in investigazioni svolte dal PM e dalla polizia giudiziaria; ma la direzione delle indagini spetta al PM (tale norma attua il principio costituzionale dell'articolo 109 per cui "L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria").

Principio della separazione delle fasi: gli atti di indagine sono svolti in segreto dal soggetto che investiga e sono perciò assunti in modo unilaterale e senza il contraddittorio.

Per questo motivo, di regola, gli atti di indagine non sono utilizzabili ai fini della decisione pronunciata in dibattimento.

Le indagini svolgono varie funzioni: gli elementi di prova acquisiti

- in primo luogo, sono valutati dal PM per decidere se esercitare l'azione penale- in secondo luogo, sono utilizzati dal GIP nel momento in cui questi pronuncia i

provvedimenti di sua competenza- infine sono utilizzati, sia pure in via eccezionale e con determinate cautele, dal giudice del

dibattimento per emettere la decisione finale- in particolare la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso

dell'imputato o per non ripetibilità oggettiva o per effetto di condotta illecita sul dichiarante.

Nella fase delle indagini preliminari è previsto l'intervento del giudice per le indagini preliminari; la sua funzione si caratterizza come una "giurisdizione semipiena", perché è esercitata soltanto nei casi previsti dalla legge e su richiesta di parte.

In sostanza, il GIP svolge una funzione di controllo imparziale sui provvedimenti più importanti, senza esercitare poteri di iniziativa (che in questa fase spettano al PM).

Inoltre il GIP ha una cognizione limitata, in quanto di regola decide soltanto sulla base di verbali di atti presentatigli dal PM, dalla polizia e dal difensore dell'indagato o dell'offeso.

Eccezionalmente, di fronte al GIP sono assunte le prove non rinviabili al dibattimento: ciò avviene in una udienza in contraddittorio, denominata incidente probatorio (392 ss.).

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P a g i n a 1 2 d i 2 5 2

3.1.1. Corrispond

enza tra atti di

indagine e prove

Atti di iniziatim de//a polizia giudiziario

Sommarie informazimi (351)Sommarie informazioni &ha dna° (350)

Assunzione di etfearaariont datti- puumcotvicsso (351.140

Eventuale attività atipica

Operazioni tecniche (348)

Accertamenti e rilievi (354)

Perquisizioni (352)

Sequestro (354)

Figura 1 (3.1.1)

L a n o t i z i a d i

r e a t o

3.1.2. La notizia di rea

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to

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( "Cittadino italiano" se delitto contro la personalità dello Stato punito con la pena dell'ergastolo 364 cp.

REGOLA: DENUNCIA FACOLTATIVA (333

I) Per la persona privata

"Chiunque" se sequestro dipersona a scopo di estorsione(630 c.p.; art. 3 dl o. 8 del 1991) —

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Se vengono a conoscenza di un reato (non procedibile

a querela) nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni

[

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C E C C E Z I O N E : D E N U N C I A O B B L I G A T O R I A 2) Per il pubblico ufficiale

(361 c.p.) e per l'incaricatodi pubblico servizio (362 c.p.)

3) Per il professionista

Se questi ha presento la propria opera a favore della

persona offesa in casi clic possono presentare i caratteri di un delitto per cui si debba procedere d'ufficio

[

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Figura 2 (3.1.2)

La notizia di reato è un'informazione che permette alla polizia giudiziaria ed al PM di venire a conoscenza di un illecito penale.

La presenza di una notizia di reato produce tre effetti:

1) segna il passaggio dalla funzione di polizia di sicurezza alla funzione di polizia giudiziaria;2) impone alla polizia giudiziaria che abbia appreso la notizia l'obbligo di informare il PM;3) impone al PM l'obbligo di provvedere all'immediata iscrizione della notizia nel registro delle

notizie di reato.

Il codice regola espressamente due notizie di reato: la denuncia e il referto .

Inoltre prevede le condizioni di procedibilità: la denuncia, la querela, l'istanza, la richiesta di procedimento e l'autorizzazione a procedere.

Questi atti contengono sia l'informativa sull'illecito penale, sia la manifestazione della volontà che si proceda contro il responsabile dello stesso; la loro mancanza impedisce al PM di esercitare l'azione penale.

La denunciaLa denuncia può esser presentata da qualsiasi persona che abbia avuto notizia di un reato (un cittadino, uno straniero o lo stesso autore del fatto illecito).

Può essere scritta od orale e può essere presentata sia ad un ufficiale di polizia giudiziaria, sia direttamente al PM.

Contenuto della denuncia: la denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note.

Inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

La denuncia da parte di privati. Di regola, la denuncia è facoltativa, ma vi sono delle ipotesi in cui essa costituisce un obbligo sanzionato penalmente. Una persona privata ha l'obbligo di denuncia in questi casi:

1) quando sia cittadino italiano e abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce l'ergastolo;

2) quando abbia ricevuto cose provenienti da delitto;3) quando abbia notizia di materie esplodenti situate nel luogo da lui abitato;4) quando abbia subito un furto di armi o esplosivi;5) quando abbia avuto conoscenza di un delitto di sequestro di persona a fini di estorsione.

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I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di presentare denuncia quando vi è una determinata relazione tra la funzione o il servizio da loro svolto e la conoscenza del reato; l'obbligo infatti scatta per i reati non procedibili a querela di cui il soggetto abbia avuto conoscenza nell'esercizio delle funzioni (cioè durante l'orario di lavoro) o a causa della sua funzione o servizio.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, data la particolare qualifica rivestita, sono tenuti ad informare il PM di tutti i reati procedibili d'ufficio dei quali sono venuti comunque a conoscenza; quindi anche fuori del servizio svolto.

La definizione delle due qualifiche è data dagli artt. 357 e 358 del codice penale.

Aspetti comuni alle due qualifiche: la funzione ed il servizio sono "pubblici" quando sono disciplinati da "norme di diritto pubblico e da atti autoritativi". Ciò che rileva non è l'esistenza di un rapporto di impiego pubblico, ma l'esercizio in concreto di una funzione o servizio pubblici.

Definizione di pubblico ufficiale: sono funzioni pubbliche (ed in quanto tali integrano la qualifica di pubblico ufficiale) le funzioni legislative, giudiziarie ed amministrative.

Al fine di consentire una precisa delimitazione del concetto di pubblica funzione, con particolare riferimento a quella amministrativa, il 357.2 c.p. afferma che la stessa deve avere almeno una di queste caratteristiche: deve consistere nella "formazione" o "manifestazione" della volontà della pubblica amministrazione o deve svolgersi per mezzo di "poteri autoritativi" o "certificativi".Definizione di incaricato di pubblico servizio: nell'articolo 358 c.p. l'incaricato viene definito mediante un requisito positivo e due requisiti negativi : il servizio deve essere disciplinato da norma di diritto pubblico e da atti autoritativi (come la funzione pubblica).

Poi devono mancare le caratteristiche proprie della funzione pubblica (cioè lo svolgimento di poteri certificativi o autoritativi o la formazione o la manifestazione della volontà della p.a.) e il servizio non deve comportare l'esercizio di semplici mansioni d'ordine, né la prestazione di un'opera meramente materiale.Esenzione dall'obbligo di denuncia: il difensore e i suoi ausiliari non hanno obbligo di denuncia nemmeno in relazione ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte.

Tale disposizione deve intendersi nel senso che, rispetto all'obbligo di denuncia, il difensore e i suoi ausiliari sono trattati come privati anche quando svolgono investigazioni difensive (nonostante le attività difensive comportino l'esercizio di funzioni quali la certificazione o la verbalizzazione).

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Figura 3

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Il refertoIl referto è una particolare forma di denuncia alla quale è tenuto colui che, nell'esercizio di una professione sanitaria, ha prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (pertanto, se dal medico si fa assistere la persona offesa dal reato, il sanitario ha l'obbligo del referto; mentre se il responsabile del reato si fa assistere da un medico privato, l'obbligo di referto non sussiste ).

Se il medico è dipendente pubblico, anche in quest'ultimo caso egli ha sempre l'obbligo di denuncia-referto, in quanto è un incaricato di pubblico servizio. Il soggetto obbligato deve far pervenire il referto entro 48 ore (o se vi è pericolo del ritardo, immediatamente) al PM o alla polizia giudiziaria.

L'obbligo di informare il pubblico ministeroUna volta che la polizia giudiziaria abbia ricevuto una notizia di reato, scatta l'obbligo per la polizia stessa di informare il PM, cioè di trasmettergli l'informativa, la quale deve precisare gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi di prova e le attività compiute contenere l'indicazione precisa circa il giorno e l'ora in cui la notizia è stata acquisita.

Termini per la trasmissione dell'informativa: come regola il codice pone l'obbligo di riferire la notizia di reato senza ritardo e per iscritto al PM; sono previste poi alcune eccezioni.

L'informativa deve essere data immediatamente anche in forma orale quando sussistono ragioni di urgenza o quando si tratta di determinati delitti gravi o di criminalità organizzata l'informativa deve essere data entro di 48 ore nel caso in cui la polizia giudiziaria abbia compiuto atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore dell'indagato, mentre l'informativa deve essere data immediatamente in caso di arresto in flagranza.

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Differenza tra informativa e notizia di reato. La prima investe l‟organo di polizia giudiziaria inteso come unità operativa, la seconda è il risultato di obblighi imposti ad una specifica persona.

Le condizioni di procedibilitàIl codice pone la regola della procedibilità d'ufficio; quindi i reati sottoposti a condizione diprocedibilità devono essere espressamente previsti dalla legge.

Le condizioni di procedibilità sono atti ai quali la legge subordina l'esercizio dell'azione penale in relazione a determinati reati per i quali non si debba procedere d'ufficio.

In realtà, in mancanza di una condizione di procedibilità possono essere compiuti soltanto gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'articolo 392 (incidente probatorio).

La QUERELA è un atto col quale la persona offesa manifesta la volontà che si persegua penalmente il fatto di reato che essa ha subito, a prescindere dal soggetto che risulterà esserne l'autore; essa contiene la notizie di reato e la manifestazione della volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo.

Termine per l'esercizio del diritto di querela: il diritto di querela deve essere esercitato, di regola, entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato (ma nel caso di delitti contro la libertà sessuale il termine è di sei mesi).

Rinuncia alla querela: il codice consente alla persona offesa di rinunciare al diritto di querela; la rinuncia è un atto irrevocabile ed incondizionato con cui la persona offesa, prima di aver proposto querela, manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il reato subìto.

Rimessione di querela: di regola, la querela una volta proposta può esser revocata; a tal fine il codice penale prevede l'istituto della remissione: si tratta di quell'atto irrevocabile ed incondizionato con cui la persona offesa, dopo aver proposto querela, manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il fatto di reato; la remissione estingue il reato. La remissione non produce effetto se il querelato non l'ha accettata espressamente o tacitamente.

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Figura 4

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L'ISTANZA è un atto col quale la persona offesa manifesta la volontà che si proceda per un reato che è stato commesso all'estero e che, se fosse stato commesso in Italia, sarebbe procedibile d'ufficio .

La RICHIESTA DÌ PROCEDIMENTO è l'atto con cui il ministro della Giustizia manifesta la volontà che si proceda per un determinato reato commesso all'estero o per altri reati espressamente previsti da alcuni articoli del codice penale (delitti contro il Presidente della Repubblica, alcuni delitti contro la personalità dello Stato).

L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE è un atto discrezionale ed irrevocabile emanato da un organo dello Stato; la legge pone l'autorizzazione come condizione per l'esercizio dell'azione penale e per il compimento di singoli atti del procedimento in considerazione della

- qualità dell'imputato (che è un rappresentante di un organo pubblico e che si vuole proteggere contro le "azioni di disturbo" del potere giudiziario) ovvero

- della qualità della persona offesa dal reato (che è un organo pubblico del quale si vuole evitare che venga compromesso il prestigio in un processo penale).Art.96 Costituzione. (1) Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell‟esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

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Tribunale dei Ministri

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Nell'ordinamento italiano è comunemente nota come tribunale dei ministri una sezione specializzata del tribunale ordinario competente per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni (cosiddetti reati ministeriali ), secondo le norme contenute nella legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Questa legge ha modificato, tra gli altri, l'art. 96 Costituzione il quale, in precedenza, prevedeva che per i reati ministeriali il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri potessero essere messi in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicati dalla Corte costituzionale in una speciale composizione. Ora lo stesso articolo prevede che: "Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell‟esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale." Tali norme sono contenute nella stessa legge cost. 1/1989.

Struttura. Presso il tribunale ordinario del capoluogo del distretto di corte d'appello è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o qualifica superiore. Il collegio, comunemente noto come tribunale dei ministri anche se la legge non usa mai questa espressione, è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione fino alla definizione del procedimento.

Il tribunale dei ministri è competente per tutti i reati ministeriali commessi nel distretto ove è istituito.

Procedura.I rapporti, i referti e le denunzie per i reati ministeriali sono trasmessi al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio, il quale, senza compiere nessun tipo di indagine, deve entro quindici giorni trasmettere gli atti al tribunale dei ministri e darne immediata comunicazione ai soggetti interessati, affinché possano presentare memorie o chiedere di essere ascoltati.Ricevuti gli atti, il tribunale dei ministri entro novanta giorni, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, può decidere l'archiviazione - nel qual caso il decreto non è impugnabile (il procuratore della Repubblica può solo chiedere al collegio di svolgere ulteriori indagini, precisandone i motivi; il collegio decide nei sessanta giorni successivi) - oppure la trasmissione degli atti con una relazione motivata al procuratore della Repubblica, affinché chieda l' autorizzazione a procedere ai sensi dell'art. 5 della legge cost. 1/1989. L'autorizzazione è chiesta alla camera di appartenenza degli inquisiti, anche se alcuni di loro non sono membri del parlamento. Se gli inquisiti appartengono a camere diverse o nessuno di loro è membro del parlamento, l'autorizzazione è chiesta al Senato. La camera competente - sulla base dell'istruttoria condotta dall'apposita giunta - può negare, a maggioranza assoluta, l'autorizzazione ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo.Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, nonché gli altri inquisiti membri del parlamento non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche, a sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della camera competente secondo il citato art. 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.Un volta ottenuta l'autorizzazione a procedere, il giudizio di primo grado spetta al tribunale ordinario del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. Non, però, al tribunale dei ministri; anzi, i componenti di quest'ultimo, al momento in cui ha svolto le indagini, non possono partecipare alle ulteriori fasi del procedimento. Per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio si applicano le norme del codice di procedura penale.

In mancanza delle condizioni di procedibilità, la polizia giudiziaria di regola non ha l'obbligo di informare il PM della notizia di reato; l'obbligo scatta solo se vengono compiute indagini.

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Il segreto investigativo e il divieto di pubblicazione

E‟il c.d. segreto interno, che riguarda i soggetti del procedimento.

Art. 111.3 Cost.: Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico.

Purtroppo gli istituti che garantiscono la difesa dell'indagato aprono falle nella tutela della società e viceversa i mezzi che servono a proteggere la società ostacolano la difesa dell'indagato; il codice ha operato un bilanciamento tra le contrapposte esigenze della protezione della società e della difesa dell'indagato: ha previsto la regola della segretezza e vi ha posto varie eccezioni in favore della difesa.

GLI ATTI SEGRETI. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria (fra i quali rientrano ad esempio gli accertamenti tecnici ripetibili, l'individuazione di persone o di cose, l'assunzione di informazioni da possibili testimoni) sono coperti dal segreto investigativo fino all'avviso di conclusione delle indagini.

Tale vincolo concerne lo svolgimento e la documentazione dell'atto del procedimento (viceversa, esso non si estende al fatto storico oggetto di indagine).

Esso comporta che l'atto di indagine non debba essere rivelato e si riferisce a tutte le persone che hanno partecipato o assistito al compimento dell'atto; esso inoltre opera in modo oggettivo, nel senso che grava su tutti i soggetti che siano a conoscenza dell'atto segreto (essi sono comunque obbligati a non rivelare l'atto, a prescindere dalla loro qualifica).

Ovviamente l'atto può essere rivelato dall'inquirente a soggetti "autorizzati" a conoscerlo; ma il soggetto autorizzato a conoscere l'atto è, a sua volta, vincolato dall'obbligo del segreto.

La violazione dell'obbligo del segreto investigativo può rientrare in almeno due fattispecie incriminatrici:

- la prima fattispecie consiste nella rivelazione di notizie segrete inerenti ad un procedimento penale e punisce con la reclusione fino ad un anno chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimenti penale, da lui apprese per aver partecipato o assistito ad un atto (segreto) del procedimento stesso (art. 379-bis c.p.)

- la seconda fattispecie consiste nella rivelazione del segreto d'ufficio e punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio il quale riveli un atto segreto violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità (art. 326 c.p.).

Rientrano nelle categorie dei pubblici ufficiali, i magistrati e la polizia giudiziaria.

DURATA DEL SEGRETO INVESTIGATIVO. Il divieto di rivelazione permane fino a che l'atto è coperto dal segreto; il codice indica due momenti nei quali viene meno l'obbligo del segreto:

- in primo luogo l'obbligo del segreto cade quando l'indagato può avere conoscenza dell'atto; deve trattarsi ovviamente di una possibilità "legale" di conoscenza;

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- in secondo luogo l'obbligo del segreto cade quando si perviene alla chiusura delle indagini preliminari; l'espressione si riferisce all'avviso di conclusione delle indagini.

Gli atti conoscibili dall'indagato: alla regola della segretezza sono state poste varie deroghe in favore della difesa.

GLI ATTI GARANTITI: atti ai quali il difensore ha diritto di assistere previo avviso.

Quindi, quando il PM intende compiere un atto garantito deve preavvisare il difensore dell'indagato del compimento dell'atto, altrimenti l'atto sarebbe nulla per violazione dei diritti di intervento e di assistenza spettanti all'indagato.

L'avviso deve essergli dato almeno 24 ore prima del compimento dell'atto stesso; si tratta dell'interrogatorio, dell'ispezione e del confronto ai quali partecipa l'indagato e dell'ispezione alla quale non deve partecipare l'indagato e dell'accertamento tecnico non ripetibile disposto dal PM su persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione o la modificazione dei quali è determinata dall'accertamento stesso.

Eccezioni:

- quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo nel compimento dell'interrogatorio o delconfronto possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il PM può compiere l'atto prima del termine (ma deve, comunque, dare tempestivamente avviso al difensore)

- l'avviso può essere omesso quando il PM procede ad ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati; è fatta salva in ogni caso la facoltà del difensore di intervenire.

Quando il PM ritiene di compiere un atto garantito, ha inoltre il dovere di inviare (per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, ovvero, in caso d'urgenza tramite notificazione dell'ufficiale giudiziario) all'indagato ed alla persona offesa l'informazione di garanzia, in cui è presente:

- l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto l'invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

- Se l'indagato non procede alla nomina, il PM designa il difensore d'ufficio, richiedendo il nominativo all'ufficio appositamente istituito presso i consiglio dell'ordine degli avvocati; in questa ipotesi in occasione del primo tra gli atti garantiti che si svolgono su iniziativa del PM, questi deve notificare all'indagato la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio (c.d. informazione sul diritto di difesa),

A pena di nullità degli atti successivi, nella comunicazione sono indicati:

a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale con indicazione delle facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge all'indagato

b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico.c) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in

mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio

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d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio, a meno che l'indagato non ottenga l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il difensore di fiducia (o d'ufficio) ha la facoltà , ma non il dovere, di assistere all'atto garantito; quindi l'atto è validamente compiuto anche se il difensore, regolarmente preavvisato, non si presenta.

Gli ATTI A SORPRESA sono gli atti ai quali il difensore ha facoltà di assistere senza tuttavia aver diritto al preavviso.

Si tratta delle perquisizioni e dei sequestri, che sono atti per loro natura non ripetibili fin dall'origine.

Quando il difensore assiste agli atti di indagine (garantiti o a sorpresa), il suo intervento è limitato (si parla a tale proposito di contraddittorio debole): il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale.

DEPOSITO: degli atti garantiti e degli atti a sorpresa è previsto il deposito del verbale a prescindere dal fatto che il difensore abbia partecipato o meno all'atto medesimo.

Il deposito avviene presso la segreteria del PM entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto e il difensore ha la facoltà di esaminare il verbale ed estrarne copia nei cinque giorni successivi.

IL POTERE DÌ SEGRETAZIONE (attribuito al PM): il potere di segretare lo "svolgimento" di atti di indagine conoscibili: l'obbligo del segreto può essere disposto per singoli atti in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini.

Il potere di segretare i "fatti" oggetto di indagine si esercita su atti segreti (ma concerne solo gli atti di indagine che comportano l'assunzione di dichiarazioni da parte di testimoni o imputati) e consiste in un ampliamento dell'oggetto del segreto.

Esso non è limitato al solo svolgimento dell'atto, ma anche ai fatti storici oggetto di indagine; in particolare se sussistono specifiche esigenze attinenti alle indagini, il PM può:

- vietare, alle persone sentite, di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza;

- il divieto è disposto con decreto motivato e non può avere una durata superiore a due mesi.

Il divieto di pubblicazioneÈ il c.d. segreto esterno: il codice pone il divieto di pubblicare determinati atti del procedimento penale con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione; il divieto è di tipo assoluto o attenuato.

Nei confronti degli atti di indagine che sono segreti è posto il divieto assoluto di pubblicazione, e cioè è vietato pubblicarne sia la riproduzione totale o parziale, sia il riassunto, sia il contenuto generico.

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Figura 5

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Tuttavia quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il PM può consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parte di essi.

Per gli atti di indagine che non siano segreti, cioè per gli atti conoscibili (gli atti che sin dall'origine nascono come conoscibili dall'indagato e gli atti che divengono successivamente conoscibili) vige un divieto attenuato di pubblicazione, nel senso che è vietato pubblicare l'atto , e cioè il testo parziale o totale dell'atto stesso.

Però è consentito pubblicare il "contenuto" dello stesso, cioè notizie di stampa può o meno generiche e prive di riscontri documentali riguardanti il contenuto di atti.

Questo vale fino al termine dell'udienza preliminare; poi, in seguito alla emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice forma due fascicoli sottoposti a due regimi differenti:

1. il fascicolo per il dibattimento: gli atti in esso contenuti sono di regola pubblicabili attraverso la riproduzione totale o parziale del loro testo.

2. il fascicolo del PM: gli atti in esso contenuti sono pubblicabili soltanto nel loro contenuto generico; può essere pubblicato il loro testo soltanto dopo che è stata pronunciata la sentenza in grado d'appello (il legislatore vuole garantire la corretta formazione del convincimento del giudice)

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La pubblicazione arbitraria di atti del procedimento penale è punita con la sanzione irrisoria dell'arresto fino a 30 giorni, in alternativa con l'ammenda da 51 a 258 euro nel massimo: è evidente la scarsa efficacia deterrente della norma (art. 684 c.p.).

REGOLE PARTICOLARI: gli atti del dibattimento a porte chiuse per esigenze di segretezza. Il codice impone il divieto di pubblicazione degli atti che sono compiuti nel dibattimento quando questo viene celebrato a porte chiuse per esigenze di segretezza; si tratta delle seguenti ipotesi:

- quando la pubblicità può nuocere al buon costume;- quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse

dello Stato, se l'autorità competente richiede che si proceda a porte chiuse- quando devono essere assunte prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei

testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione e l'interessato chiede che si proceda a porte chiuse

Il divieto cessa quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato (40 anni) ovvero quando sono trascorsi 10 anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro della Giustizia.

IL DIVIETO DÌ DIVULGAZIONE DÌ DETERMINATI ATTI. E' vietato pubblicare le generalità e l'immagine dei minorenni in relazione a qualsiasi atto del procedimento penale, il divieto vige nei confronti del minorenne imputato;

- se il minorenne è testimone, persona offesa o danneggiato dal reato, il divieto concernealtresì gli elementi che anche indirettamente possano portare alla sua identificazione.

LE GENERALITÀ E L'IMMAGINE DELLA PERSONA OFFESA. L'art. 734-bis c.p. sanziona con la pena dell'arresto da 3 a 6 mesi chiunque divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa dai reati di violenza sessuale, pedofilia e pedopornografia, senza il consenso di questa.

LE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE. La legge 479/99 ha introdotto nell'art. 114 il co. 6-bis, che vieta la pubblicazione dell'immagine delle persone private della libertà personale, ritratte con le manette ai polsi o mentre sono sottoposte ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che questa vi consenta.

LA PUBBLICAZIONE DÌ DOCUMENTI CONCERNENTI LO SPIONAGGIO ED IL DOSSIERAGGIO ILLECITI. L'art. 4 del d.l. 259/2006 recante "Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche" ha introdotto il divieto di pubblicare gli atti o i documenti di cui al co. 2 dell'art. 240 c.p.p.:

- documenti, supporti ed atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico che siano stati illegalmente formati o acquisiti (spionaggio illecito);

- documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni (dossieraggio illecito).

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Figura 6

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L'attività dì iniziativa della polizia giudiziaria.All'interno delle indagini preliminari il codice distingue tra attività ad iniziativa della poliziagiudiziaria ed attività del PM.

La distinzione non vuole isolare una fase autonoma attribuita alla polizia giudiziaria, bensì ha lo scopo di precisare la differente regolamentazione degli atti sotto vari profili, tra cui l'esercizio di poteri coercitivi e la tutela del diritto di difesa.

Nell'ambito dell'attività d'iniziativa dalla polizia giudiziaria si possono tracciare ulteriori distinzioni:

- l’iniziativa autonoma: è un'attività di iniziativa in senso stretto che consiste nel raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole; tale attività prende avvio dal momento in cui è pervenuta la notizia di reato e termina nel momento in cui il PM ha impartito le sue direttive;

- l'iniziativa successiva: è un'attività di iniziativa in senso ampio che la polizia giudiziaria svolge dopo aver ricevuto le direttive dal PM; tale attività può ancora distinguersi in:

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- iniziativa guidata, che consiste nella stretta esecuzione delle direttive del PM

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- iniziativa parallela, che comprende tutte le altre attività di indagine per accertare i reati chela polizia può eseguire purché ne informi prontamente il PM.

- Infine, è prevista la c.d. attività integrativa, ossia svolta di iniziativa, ma sulla base dei dati emersi a seguito del compimento di atti delegati dal PM, per assicurarne la massima efficacia.

Atti tipici svolti d'iniziativa dalla polizia giudiziaria senza esercizio di poteri coercitivi

Le SOMMARIE INFORMAZIONI DALL'INDAGATO: Con l'espressione "sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini" il codice ricomprende tre diverse modalità con cui l'indagato può rendere dichiarazioni alla polizia giudiziaria, molto differenti nei presupposti e nel regime di utilizzabilità:

- le informazioni con la presenza del difensore : l'ufficiale di polizia (non quindi un semplice agente) può assumere informazioni dall'indagato (e cioè porre domande) solo se quest'ultimo è libero e se comunque il suo difensore è presente (ciò presuppone che la polizia abbia invitato l'indagato a nominare un difensore e che questi, nominato e quindi preavvisato tempestivamente, sia potuto intervenire; se l'indagato non ha proceduto alla nomina di un difensore di fiducia, la polizia avverte il difensore d'ufficio di turno);

- le formalità di questo atto sono inferiori rispetto all'interrogatorio svolto dal PM, infatti è sufficiente che l'indagato riceva quegli avvertimenti che sono disciplinati dal 64.3 (e cioè che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti, che salvo quanto disposto dal 66.1 hafacoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso, e che serenderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone);

- le dichiarazioni spontanee : l'ufficiale o l'agente di polizia può ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; Questa seconda modalità comporta che la polizia non abbia posto domande: occorre che l'iniziativa sia venuta dall'indagato; il codice non pone espressamente alla polizia l'obbligo di dare gli avvisi contenuti nel 64.3;

- le informazioni per la prosecuzione delle indagini : gli ufficiali di polizia giudiziaria possono porre domande all'indagato libero o arrestato anche in assenza del difensore, tuttavia delle notizie assunte è vietata sia la documentazione, sia l'utilizzazione in dibattimento ed in fasi precedenti;

- inoltre il codice pone due limiti: a) le domande possono esser rivolte all'indagato solo sul luogo o nell'immediatezza del fatto di reato (ad es. nella stazione di polizia, ma subito dopo) b) deve trattarsi di notizie utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.

Il codice non impone alla polizia di avvertire l'indagato che ha facoltà di restare silenzioso. Le notizie non sono utilizzabili nel procedimento, ma possono servire per " indirizzare " le indagini.

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LE SOMMARIE INFORMAZIONI DA PERSONE INFORMATE (POSSIBILI TESTIMONI). Le persone informate sono indicate dal codice con l'espressione "persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini".

Obblighi della persona informata:

- il possibile testimone ha l'obbligo di presentarsi alla polizia,- se convocato, ove non si presenti, può essere incriminato per inosservanza di un

provvedimento della pubblica autorità (art. 650 c.p.)- inoltre, egli ha l'obbligo di attenersi alle prescrizioni date (ad es. identificare cose o persone)- infine egli ha l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte; tale

obbligo di dire il vero non è penalmente sanzionato, tuttavia esso può dar luogo ad una differente responsabilità penale se, davanti alla polizia giudiziaria, il possibile testimone agisce allo scopo di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa: l'aiuto così fornito ad una persona (purché diversa dal concorrente nel medesimo reato) integra gli estremi del delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

- La persona informata è titolare del privilegio contro l'autoincriminazione : può rifiutarsi di rispondere su fatti dai quali potrebbe emergere una propria responsabilità penale;

- inoltre, può opporre all'inquirente l'esistenza di un segreto nei casi previsti dalla legge;- infine, se è un prossimo congiunto dell'imputato o dell'indagato deve essere avvisata della

facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni.

Le sommarie informazioni sono documentate mediante verbale; di regola non sono utilizzabili in dibattimento; eccezionalmente sono utilizzabili in dibattimento, se ripetibili, mediante contestazione nei limiti previsti dall'art. 500 (contestazioni nell‟esame testimoniale); se sono divenute non ripetibili, mediante lettura alle condizioni previste dall'art. 512 lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione).

Un caso particolare costituiscono le SOMMARIE INFORMAZIONI DALL'IMPUTATO DÌ UN PROCEDIMENTO CONNESSO O COLLEGATO.

L'ufficiale di polizia giudiziaria può porre domande all'imputato (o all'indagato) di un procedimento connesso o collegato: questi ha diritto ad essere assistito da un difensore, in caso di mancata nomina di quello di fiducia, gli è designato un difensore d'ufficio.

Il difensore deve essere tempestivamente avvisato ed ha diritto di assistere all'atto.

ATTI OD OPERAZIONI CHE RICHIEDONO SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE. Il codice legittima la polizia giudiziaria a compiere di propria iniziativa "atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche"; la norma autorizza la polizia giudiziaria ad avvalersi dell'opera di "persone idonee, le quali non possono rifiutare la propria opera": sono i c.d. ausiliari di polizia giudiziaria.

Vi è differenza tra ausiliario e consulente tecnico:

- l'ausiliario svolge l'atto insieme alla polizia giudiziaria in funzione di semplice aiuto materiale, perciò si tratta di un atto compiuto dalla polizia giudiziaria;

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Figura 7

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- il consulente tecnico svolge attività in proprio dietro mandato del PM, al quale dovrà riferire i risultati.

Atti tipici svolti d'iniziativa dalla polizia giudiziaria con esercizio dì poteri coercitivi

Diamo l‟elenco completo:

1) identificazione dell'indagato e di altre persone2) la perquisizione in caso di flagranza o evasione3) acquisizione di plichi o di corrispondenza;4) accertamenti urgenti e sequestro;5) arresto in flagranza;6) fermo di persona gravemente indiziata.

L’IDENTIFICAZIONE: è l'atto col quale viene dato un nome ad un volto (oggetto dell'identificazione è una persona fisica individuata, della quale non si conoscono le generalità).

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Oggetto di identificazione possono essere tutte le persone che hanno avuto a che fare col reato direttamente o indirettamente (indagato, offeso e possibili testimoni).

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Ogni volta che una persona rifiuta di farsi identificare, oppure fornisce generalità o documenti di cui si possa ritenere la falsità, è possibile un accompagnamento coattivo per identificazione;

- questo consiste nel portare la persona identificata negli uffici di polizia ed ivi trattenerla peril tempo strettamente necessario per l'identificazione e comunque non oltre le 12 ore.

- La persona può essere trattenuta non oltre le 24 ore nel caso in cui "l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete"

- ma la polizia deve dare previamente avviso orale o scritto al PM e la persona ha la facoltà di "chiedere di avvisare un familiare o un convivente".

- In ogni caso dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto occorre dare immediata notizia al PM che può ordinare in qualsiasi momento che la persona trattenuta sia rilasciata qualora non sussistano le condizioni sopra indicate.

Norme particolari valgono per l' identificazione dell'indagato .

- La persona sottoposta alle indagini è invitata a dichiarare le proprie generalità, con l'avviso che costituisce reato sia il rifiutarsi di fornirle, sia il darle false. In particolare per la completa identificazione la polizia richiede all'indagato oltre alle generalità:

- il soprannome o lo pseudonimo;- le condizioni di vita individuale, familiare o sociale;- se è sottoposto ad altri processi;- le condanne riportate nello Stato o all'estero;- i beni patrimoniali dei quali è proprietario;- le cariche pubbliche rivestite,- gli uffici o servizi pubblici o di pubblica utilità prestati anche in passato.

IL PRELIEVO DÌ MATERIALE BIOLOGICO. La polizia può procedere, ove occorra a rilievi antropometrici, fotografici o dattiloscopici; in particolare se gli accertamenti comportano il prelievo di capelli o saliva e, se manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione del PM scritta oppure resa oralmente e confermata per iscritto.

L'elezione di domicilio per le notificazioni. La persona sottoposta alle indagini viene inoltre invitata ad eleggere un domicilio per le notificazioni che si renderanno necessarie nel corso del procedimento. Dall'identificazione è redatto verbale integrale, conservato nel fascicolo del pubblico ministero.

LA PERQUISIZIONE. Affinché la polizia giudiziaria possa procedere a perquisizione di propria iniziativa, occorre al sussistenza di quattro requisiti:

- il primo requisito consiste nell'oggetto da ricercare: cose o tracce pertinenti al reato ovvero la persona dell'indagato o dell'evaso;

- il secondo requisito riguarda la situazione in cui la perquisizione avviene.- Questa può essere eseguita solo nei seguenti casi:

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- nella flagranza del reato;- in caso di evasione- se si deve procedere al fermo di una persona indagata,- ovvero all'esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare- ovvero la carcerazione per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in

flagranza;- il terzo requisito è dato dal pericolo nel ritardo: occorre ricercare subito cose o tracce che si

possono cancellare o disperdere; altrimenti l'elemento di prova potrebbe andare perduto sia casualmente, sia per volontà dell'autore del reato o dei suoi complici;

- il quarto requisito è il fondato motivo di ritenere che nel luogo o sulla persona vi siano le cose o le persone ricercate; la polizia giudiziaria deve avere a disposizione elementi obbiettivi dai quali emerga con sufficiente probabilità che le cose o persone ricercate si trovano nel posto dove viene effettuata la perquisizione.

LA PERQUISIZIONE DÌ SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI è disposta, in presenza dei requisiti menzionati, quando gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno fondato motivo di ritenere che in tali sistemi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.

Procedimento: la polizia deve dare avviso all'indagato presente della facoltà di nominare un difensore di fiducia; inoltre essa deve trasmettere al PM del luogo ove la perquisizione è stata eseguita, entro 48 ore, il relativo verbale affinché questi, nelle 48 ore successive, possa disporre la convalida.

I rilievi e gli accertamenti urgenti: il sopralluogo e il sequestro probatorio.

Gli atti fondamentali di tipo investigativo sono i rilievi e gli accertamenti urgenti.

Essi hanno le seguenti finalità:

a) comprendere la dinamica del fatto dalla quale spesso dipende l'esistenza o meno del reato;b)raccogliere gli elementi di prova presenti;c) cercare spunti per la successiva attività di indagine.

L'attività generica di conservazione consiste nel curare che le cose o tracce pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi non sia mutato prima dell'intervento del PM; quindi la polizia giudiziaria deve impedire:

- da un lato che vengano asportate cose o cancellate tracce- da un altro che cose o tracce vengano aggiunte o che siano spostate di posizione.

I rilievi consistono nell'attività di osservazione dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone, nonché nella descrizione delle tracce o degli effetti materiali del fatto-reato.

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I rilievi devono esser compiuti di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria in presenza di due presupposti:

- che il PM non possa intervenire tempestivamente- che vi sia il pericolo che nel frattempo lo stato dei luoghi cambi o le tracce vadano perdute

(c.d. urgenza).

L'accertamento urgente è un'operazione di tipo tecnico che deve essere compiuta dalla polizia in presenza dei presupposti sopra indicati; ad essa può procedere di regola solo un ufficiale e, in casi eccezionali di urgenza, anche un agente; qualora debbano esser compiute attività che richiedono specifiche competenze tecniche, la polizia giudiziaria può avvalersi dell'opera di esperti: i c.d. ausiliari di polizia giudiziaria.

La polizia giudiziaria, però, può compiere soltanto quegli accertamenti che non comportano modifiche all'elemento di prova; un accertamento che comporti la modifica dell'elemento di prova è riservato al PM, che lo compirà nelle forme garantite del 360 (accertamento non ripetibile da svolgersi con preavviso all'indagato e all'offeso).

Per quanto concerne il prelievo di materiale biologico, se gli accertamenti lo rendono necessario e vi è il consenso dell'indagato, la polizia giudiziaria agisce autonomamente.

Se il consenso manca, la polizia procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale dell'interessato, ma deve ottenere una previa autorizzazione del PM.

IL SEQUESTRO PROBATORIO è la tipica attività di assicurazione delle fonti di prova

La polizia giudiziaria compie il sequestro se il PM non può intervenire tempestivamente e se vi è pericolo nel ritardo.

I rilievi, gli accertamenti urgenti e il sequestro sono atti non ripetibili, e quindi saranno inseriti nel fascicolo per il dibattimento dopo che il GIP avrà deciso il rinvio a giudizio.

Essi sono atti a sorpresa ai quali può assistere il difensore.

LA RELAZIONE DÌ SERVIZIO. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, in ragione della loro doppia qualifica (essi di regola cumulano anche la funzione di polizia di sicurezza) devono redigere una relazione di servizio: atto avente rilevanza interna al corpo di appartenenza destinato al dirigente dell'ufficio, al quale viene riferito tutto ciò che è emerso durante il servizio.

Poiché nella pratica non è sempre chiara la distinzione tra le due funzioni, gli operatori pratici ritengono che la polizia, nell'esercizio della funzione di polizia giudiziaria, possa trasmettere tale atto anche al PM.

L'attività di iniziativa del pubblico ministero

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Figura 8

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IL REGISTRO DELLE NOTIZIE DÌ REATO. L'arrivo dell'informativa proveniente dalla polizia giudiziaria fa sorgere a carico del PM l'obbligo di iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro

Al PM spetta il potere di indicare alla segreteria in quale registro debba essere iscritta la notizia di reato e se, eventualmente, debba essere annotato a fianco il nome di un indagato.

Esistono tre tipi di registri .

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Figura 9

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1) il registro delle notizie di reato: si tratta del registro ordinario, e cioè di quello che contiene le notizie di reato. Il PM nel momento in cui ordina che sia iscritta nel registro la singola notizia di reato può non essere in grado di individuare la persona alla quale debba essere addebitato il medesimo.Quando ritiene di formulare un addebito nei confronti di una persona il PM ordina alla segreteria di iscrivere il nominativo dell'indagato nel registro, accanto alla notizia di reato già inserita. Successivamente l'iscrizione può essere aggiornata sia se muta la qualificazione giuridica del fatto, sia se ne risultano modificate le circostanze.Viceversa, si dovrà procedere ad iscrizioni del tutto nuove se a carico della medesima persona sono addebitati reati concorrenti ovvero se il medesimo fatto è addebitato anche ad altre persone.Dalla data in cui è iscritto nel registro il nome della persona alla quale il reato è attribuito, decorre il termine (di regola, sei mesi) entro cui il PM deve decidere se esercitare l'azione penale, chiedere l'archiviazione o chiedere la proroga delle indagini.

2) registro degli atti non costituenti notizia di reato: in esso il PM ordina che siano iscritti tutti quegli esposti dai quali non sia possibile ipotizzare in alcun modo un fatto di reato.

3) registro delle notizie anonime; di queste non può esser fatto alcun uso nel procedimento penale, almeno di regola; in via eccezionale, l'art. 240 prevede che "I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato" .

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Figura 10 (3.1.8)

La conoscibilità del registro su iniziativa del soggetto interessato. Una volta che il nome dell'indagato è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le indagini continuano a svolgersi di regola in segreto (se non vengono compiuti atti conoscibili e non viene disposta alcuna misura cautelare, l'indagato non ha conoscenza "ufficiale" che è in corso un procedimento penale).

Prima che gli pervenga l'informazione di garanzia (od atto equivalente), l'indagato può avere una notizia "ufficiale" dell'esistenza di un procedimento nei suoi confronti solo se si attiva, e cioè se chiede alla segreteria del PM di avere conoscenza delle iscrizioni a suo carico. (tuttavia, in casi eccezionali, le iscrizioni restano segrete).

Il segreto sulle iscrizioni nel registro: occorre distinguere:

1) Se si procede per delitti di criminalità mafiosa le iscrizioni restano segrete fino a due anni: infatti per tali reti le iscrizioni non sono conoscibili a richiesta, la proroga viene data in segreto e due anni è il termine massimo di durata delle indagini.

2) Se si procede per gravi delitti non mafiosi, le iscrizioni restano segrete fino ad un anno: infatti per tali reati anche se le iscrizioni non sono conoscibili, la durata iniziale delle indagini è eccezionalmente di un anno (anziché 6 mesi), ma l'eventuale richiesta di proroga deve essere comunicata all'indagato.

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3) Infine, se si procede per altri reati, il PM può disporre la segretazione fino ad un massimo di 3 mesi quando sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività d'indagine, e cioè quando vi è pericolo di inquinamento delle prove. Quando non esistono iscrizioni nei confronti dell'interessato richiedente ovvero quando esistono ma non sono conoscibili, l'ufficio di segreteria, su indicazione del PM, risponde alla richiesta con la seguente frase: "non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione".

GLI ATTI COMPIUTI PERSONALMENTE O SU DELEGA. Il PM può compiere atti di indagine personalmente o può delegarli alla polizia giudiziaria; la delega può riguardare sia gli atti "atipici", sia gli atti "tipici", purché questi ultimi siano specificamente delegati.

Inoltre, il PM può imporre alla polizia giudiziaria una direttiva, cioè l'indirizzo generale da dare alle indagini, all'interno del quale la polizia giudiziaria opera con gli atti di propria iniziativa.

La delega è di regola consentita; sono previsti alcuni divieti:

- è previsto in modo esplicito il divieto di compiere ispezioni, perquisizioni e sequestri, che si svolgono negli uffici dei difensori e che sono disposti nel corso delle indagini preliminari; ad essi provvede personalmente il PM in forza di un motivato decreto di autorizzazione del giudice;

- è previsto in modo implicito il divieto di delegare l'interrogatorio dell'indagato arrestato ed i confronti con il medesimo;

- è ricavabile dalla natura dell'atto il divieto di delegare l'accertamento tecnico non ripetibile.

LA DOCUMENTAZIONE. Gli atti assunti dal PM vengono documentati in vari modi, a prescindere dal fatto che siano stati compiuti personalmente o per delega alla polizia giudiziaria:

1) il verbale in forma integrale (che contiene sia le domande sia le risposte). La redazione del verbale in forma integrale riguarda alcuni atti in considerazione della loro importanza (si tratta delle denunce e delle querele presentate oralmente, degli interrogatori e dei confronti con l'indagato, delle ispezioni, delle perquisizioni, dei sequestri, delle sommarie informazioni, degli interrogatori degli imputati connessi e degli accertamenti tecnici non ripetibili).

2) Il verbale in forma riassuntiva (che contiene la narrazione delle parti essenziali delle dichiarazioni); in tal modo sono verbalizzate le attività di indagine diverse da quelle sopra menzionate

3) l'annotazione, prevista per gli atti che hanno un contenuto semplice o una limitata rilevanza.

IL FASCICOLO DELLE INDAGINI: l'atto contenente la notizia di reato e la documentazione delle indagini sono conservati in un apposito fascicolo preso l'ufficio del PM assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria.

LE INFORMAZIONI ASSUNTE DAL POSSIBILE TESTIMONE. Le sommarie informazioni possono essere assunte dal PM personalmente o dalla polizia giudiziaria da lui delegata.

Coloro che rendono le informazioni sono indicate dal 362 con l'espressione "persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini"; vengono denominate nella prassi "persone informate"; tuttavia riteniamo che l'espressione "possibile testimone" sia più appropriata in quanto

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l'art. 362 estende alla persona informata quella incompatibilità a testimoniare prevista in relazione all'imputato dall'art. 197 (ne deriva che colui che risulta indagato non può essere sentito come persona informata).

Regolamentazione. Al possibile testimone sono applicabili gli artt. 197-203 del codice, per cui egli:

- ha i medesimi doveri processuali del testimone- deve presentarsi ed attenersi alle prescrizioni date e deve rispondere secondo verità- è titolare del privilegio contro l'autoincriminazione- può rifiutarsi di rispondere su fatti dai quali potrebbe emergere una propria responsabilità

penale- può opporre all'inquirente l'esistenza di un segreto nei casi previsti dalla legge.- Il possibile testimone gode anche della garanzia contro l'autoincriminazione: se dalle

informazioni rese emergono indizi di reità a carico del possibile testimone, l'autorità inquirente ne interrompe l'esame e lo avvisa che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti, inoltre lo invita a nominare un difensore;

- le dichiarazioni rese in precedenza dal possibile testimone non possono essere utilizzate contro di lui, se mai possono essere utilizzate contro l'indagato.

- Il PM e la polizia giudiziaria non possono chiedere alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date nel corso dell'intervista.

Il codice stabilisce un limite al potere di indagine dell'autorità inquirente, limite che è stabilito a tutela della segretezza degli atti di investigazione difensiva. Infine il codice pone un'ulteriore garanzia allo scopo di evitare che l'inquirente senta come possibile testimone una persona che dovrebbe interrogare in qualità di imputato con il rispetto delle garanzie difensive:

"Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate "

Documentazione. Le sommarie informazioni sono documentate mediante verbale; di regola non sono utilizzabili in dibattimento; eccezionalmente sono utilizzabili, se ripetibili, mediante contestazione nei limiti posti dall'art. 500, mentre se sono divenute non ripetibili, sono utilizzabili mediante lettura alle condizioni previste dall'art. 512.

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Figura 11

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L'interrogatorio dell' indagato

Il PM che intenda sottoporre l'indagato ad interrogatorio (o a confronto o ad ispezione) deve fargli notificare un "invito a presentarsi" di regola, almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'interrogatorio, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire; l'invito a presentarsi deve contenere:

a) le generalità dell'indagato;b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione e l'autorità davanti alla quale la persona deve

presentarsi;c) l'indicazione che si darà luogo ad interrogatorio (o a confronto o ad ispezione)d) l'avvertimento che il PM potrà disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato nel caso di

mancata presentazione di questi senza che sia stato addotto un legittimo impedimento;e) la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute

(nella prassi si denomina ciò " addebito provvisorio ").

L'avviso al difensore: il difensore deve essere preavvisato dell'atto almeno 24 ore prima del suo compimento;

- nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il PM può procedere a interrogatorio (o a ispezione o a confronto) anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente.

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L'interrogatorio dell'indagato libero può essere compiuto dal PM personalmente o su delega alla polizia giudiziaria;

- se è condotto personalmente dal PM l'atto può svolgersi anche senza la presenza del difensore, che tuttavia deve essere stato preavvisato ;

- se l'interrogatorio è svolto dalla polizia giudiziaria delegata, il difensore dell'indagato deve essere necessariamente presente .

- L'interrogatorio dell'imputato sottoposto a fermo, arresto o custodia cautelare può esser condotto solo dal PM (non è ammessa la delega alla polizia giudiziaria) .

L'avviso di conclusione delle indagini è la condizione per la richiesta di rinvio a giudizio.

Quando il PM ritiene di chiedere il rinvio a giudizio, deve far notificare all'indagato ed al suo difensore un atto dal contenuto piuttosto articolato: l’avviso di conclusione delle indagini preliminari; tale avviso, che deve essere notificato prima della scadenza del termine per le indagini, contiene

- la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto

- l'avvertimento che l'indagato ed il suo difensore hanno la facoltà di prendere visione del fascicolo delle indagini, depositato presso la segreteria del PM

- l'avvertimento che entro il termine di 20 giorni l'indagato può esercitare le seguenti facoltà:- a) può presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad

investigazioni del difensore;- b) può chiedere al PM il compimento di atti di indagine;- c) può presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di esser sottoposto ad

interrogatorio.

Il PM non è vincolato ad adempiere alle richieste dell'indagato, salvo quando quest'ultimo chiede di essere sottoposto ad interrogatorio, allora l'inquirente ha l'obbligo di procedervi, notificando all'imputato l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio, pena la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione diretta.

In tutti gli altri casi, il PM valuta discrezionalmente la necessità di compiere nuove indagini a seguito delle richieste dell'indagato: se ritiene di svolgerle, esse devono essere compiute entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta (termine che può essere prorogato dal giudice su richiesta del PM "per una sola volta e per non più di 60 giorni").

Nessun avviso deve essere dato alla persona offesa.

L'interrogatorio di una persona imputata in un procedimento connesso o collegatoIl PM nel corso delle indagini preliminari può interrogare un imputato di un procedimento connesso o collegato, che si svolga separatamente.

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La regolamentazione dell'atto si ricava per relationem dalla disciplina dell'esame dibattimentale di persone imputate in un procedimento connesso o collegato (infatti l'art. 363 impone di osservare le forme previste dall'art. 210).

L'imputato (o indagato) di un procedimento connesso o collegato citato dal PM ha l'obbligo di presentarsi e riceve il medesimo avvertimento che viene dato al possibile testimone: in caso di mancata comparizione senza legittimo impedimento, la pubblica accusa può ordinare direttamente l'accompagnamento coattivo.

Il PM ha l'obbligo di preavvisare il difensore del soggetto in questione del compimento dell'interrogatorio;

- invece, il difensore dell'indagato del procedimento principale nel quale è assunto l'interrogatorio dell'imputato di un procedimento connesso non può partecipare all'interrogatorio, né ha diritto ad esaminarne il verbale in segreteria.

Il 210 prevede una disciplina differenziata a seconda che il soggetto sentito sia un concorrente nel medesimo reato o un imputato connesso teleologicamente o collegato.

Interrogatorio dell'imputato concorrente nel medesimo reatoIl PM ha l'obbligo di avvisare l'imputato concorrente che questi ha la facoltà di non rispondere, salvo che sulla propria identità personale; ciò al fine di rispettare il privilegio contro l'autoincriminazione (infatti, ciò che viene dichiarato potrà poi essere utilizzato in base all'art. 238 contro o a favore di questo soggetto nel procedimento che lo vede indagato od imputato).

Inoltre, l'imputato concorrente nel medesimo reato non ha un obbligo penalmente sanzionato di rispondere secondo verità.

Interrogatorio dell'imputato in un processo connesso teleologicamente o collegatoL'imputato in un procedimento connesso teleologicamente o collegato è avvertito che se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, assumerà la qualifica di testimone assistito limitatamente a tali fatti.

L'accertamento tecnico operato dal consulente del pubblico ministeroQualora le parti abbiano l'esigenza di svolgere accertamenti che comportano specifiche conoscenze scientifiche, tecniche o artistiche, è possibile per la pubblica accusa e per l'indagato chiedere al giudice la nomina di un perito con quell'istituto che è denominato incidente probatorio ; in alternativa il codice predispone uno strumento più agevole, la consulenza tecnica di parte.

Il PM durante le indagini preliminari può nominare consulenti tecnici quando occorre procedere ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze. Il consulente non può rifiutare la sua opera.

La consulenza ha due distinte regolamentazioni in base al seguente criterio:

- si tratta di valutare se, nel momento in cui è disposto, l'accertamento appare ripetibile, o meno, in dibattimento

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- qualora l'accertamento tecnico appaia ripetibile , il PM nomina un consulente tecnico e fa svolgere l'accertamento in segreto ; il verbale di tale atto è collocato nel fascicolo delle indagini ed è destinato ad essere inserito nel fascicolo del PM se e quando, in seguito all'udienza preliminare, sarà disposto il rinvio a giudizio

- qualora l'accertamento tecnico appaia non ripetibile, il codice attribuisce a tale atto un'efficacia simile alla perizia, subordinandolo ad un controllo ad opera dell'indagato.

La non ripetibilità può derivare da varie situazioni:

1) l'accertamento tecnico riguarda persone, cose o luoghi "il cui stato è soggetto a modificazione"

2) può essere lo stesso accertamento a determinare la modifica di cose, luoghi o persone.3) In detti casi il PM deve dare un previo avviso all'indagato, all'offeso ed ai difensori in quanto

costoro possono nominare consulenti tecnici come avviene per la perizia; i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

L'indagato ha l'ulteriore potere di formulare, prima del conferimento dell'incarico, riserva di promuovere incidente probatorio; in tal caso il PM deve disporre che non si proceda agli accertamenti (salvo che si tratti di accertamenti che, se differiti, non potranno più essere utilmente compiuti).

Se l'accertamento tecnico non ripetibile è differibile ed è egualmente compiuto nonostante la riserva, il relativo verbale è inutilizzabile nel dibattimento, ma è utilizzabile a tutti gli altri fini; se l'accertamento è non differibile perché in un momento successivo non può più essere utilmente compiuto, il relativo verbale è utilizzabile in dibattimento.

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Figura 12

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L'individuazione di persone e di coseDurante le indagini preliminari il PM può procedere all'individuazione di persone o cose personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria.

Il codice si limita a prescrivere che il PM proceda ad individuazione di persone o cose "quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini"; l'indicazione temporale "quando" fa comprendere che non si è voluto restringere l'utilizzabilità ai soli fini investigativi.

Ne deriva che l'individuazione, svoltasi senza le cautele della ricognizione e senza la presenza del difensore, è utilizzabile dal giudice nel momento in cui prende una decisione nel corso delle indagini.

L'individuazione non è utilizzabile ai fini della decisione dibattimentale: essa è sempre ripetibile in un momento successivo davanti al giudice nella forma della ricognizione.

Poiché l'atto di individuazione è ritenuto essere ripetibile, il PM nell'eseguire l'individuazione non è tenuto a rispettare le regole che nella ricognizione sono poste a pena di nullità al fine di assicurare l'attendibilità del risultato.

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Non è prevista la presenza del difensore; il difensore non conosce neanche il verbale dell'atto perché questo è segreto. Il verbale dell'atto di individuazione, in quanto documentazione di un atto ripetibile, deve essere inserito nel fascicolo del PM.

Altre attività ad iniziativa del pubblico ministeroLe perquisizioni: si tratta in genere di un atto delegabile alla polizia giudiziaria con decreto, nel quale devono essere specificati i luoghi e/o le persone, ed, in particolare, se sia consentito l'ingresso coattivo e se la perquisizione si possa estendere anche agli altri luoghi di cui il perquisito abbia la disponibilità.

Devono essere eseguite personalmente dal PM le perquisizioni ed i sequestri negli studi dei difensori, l'apertura di plichi o di corrispondenza e le perquisizioni presso banche nel caso in cui queste rifiutino la consegna dei documenti richiesti.

Il sequestro probatorio: il PM, quando delega l'esecuzione del sequestro alla polizia giudiziaria, indica l'oggetto da sequestrare; se non lo fa, ma dispone genericamente il sequestro di quanto rinvenuto costituente corpo o pertinenza del reato, si ritiene che la polizia giudiziaria debba chiedere la convalida al magistrato ai sensi dell'art. 355.

L'ispezione personale è un atto che, per la sua particolare invasività della sfera personale del soggetto ad esso sottoposto, è stato riservato all'iniziativa del PM. Il soggetto sottoposto ad ispezione ha il diritto di farsi assistere da una persona di sua fiducia.

Le operazioni sotto copertura possono essere svolte da alcuni corpi di polizia autorizzati dal PM: questi corpi, al fine di acquisire elementi di prova relativi a delitti di terrorismo, tratta di persone, pedopornografia e assimilati, armi stupefacenti e riciclaggio godono di una clausola di non punibilità; infatti nell'ambito di tali attività è possibile che gli infiltrati si rendano autori di reati, che vengono appunto considerati non punibili.

Il controllo sulla legittimazione del pubblico ministeroLa legge 479/1999 ha introdotto un procedimento che consente all'ufficio superiore di accertare se il PM che svolge le indagini sia "legittimato" (e cioè sia quello che è collocato presso il giudice competente); il controllo è di natura non giurisdizionale ed opera su richiesta di parte.

L'indagato, l'offeso e i rispettivi difensori hanno la facoltà di chiedere al PM procedente di trasmettere gli atti al suo omologo presso il giudice ritenuto competente.

Il richiedente ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità, il giudice competente; ciò costituisce un'autentica probatio diabolica se si considera che tali soggetti non hanno una conoscenza completa degli atti delle indagini preliminari, che restano di regola segreti.

Legittimazione: per essere legittimato a presentare la richiesta è necessario che il soggetto privato abbia avuto una conoscenza "ufficiale" dell'esistenza del procedimento mediante gli istituti dell'informazione di garanzia o della comunicazione dell'iscrizione sul registro delle notizie di reato.

Qualora il PM rigetti la richiesta (oppure non decida entro il termine di 10 giorni), l'originario richiedente può riproporre la richiesta nei successivi 10 giorni.

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Figura 13

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La richiesta deve essere presentata al procuratore generale presso la Corte d'Appello o, qualora il giudice competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di Cassazione: a costoro spetta di determinare l'ufficio del PM legittimato ad indagare.

Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni e ottenuta la copia degli atti, decide entro 20 giorni con decreto motivato, dandone comunicazione ai soggetti e agli uffici interessati.

La decisione del procuratore generale non vincola il giudice, il quale può sempre dichiararsi incompetente, ove ne ravvisi gli estremi. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità, salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.

L'arresto in flagranza ed il fermo

Il codice accoglie il principio generale per cui solo il giudice è competente ad applicare una misura cautelare limitativa della libertà personale.

La polizia giudiziaria ha il potere di disporre misure coercitive temporanee denominate arresto e fermo, che limitano la libertà personale dell'indagato in situazioni di urgenza, fino a quando non interviene la convalida del giudice; se la convalida non è emessa entro il termine perentorio indicato dall'art. 391.7, tali misure cessano di avere efficacia.

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Queste misure sono dette sinteticamente "precautelari" per indicare che consistono in un anticipo della tutela predisposta mediante le misure cautelari.

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L'ARRESTO IN FLAGRANZA è un provvedimento che di regola è disposto dalla polizia giudiziaria ed eccezionalmente dai privati.

È in situazione di flagranza (detto stato di flagranza in senso pieno) colui che viene colto nell'atto di commettere il reato.

È in situazione di " quasi flagranza " il soggetto che, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima.

L'arresto in flagranza è obbligatorio per la polizia giudiziaria:

- in presenza di un delitto non colposo (consumato o tentato) per il quale la legge stabilisce lapena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni.

- in presenza di certi delitti (ad es. associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, furto aggravato, rapina, estorsione, pornografia minorile e altri) per i quali sono presenti esigenze di tutela della collettività, anche se tali delitti non rientrano nei limiti edittali sopra indicati.

- Arresto ad opera di persone private: negli stessi casi in cui è obbligatorio per la polizia, l'arresto può essere effettuato da "ogni persona" se il delitto è procedibile d'ufficio.

- Il soggetto che ha eseguito l'arresto in flagranza deve senza ritardo consegnare la persona ristretta nella libertà e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria, che redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

Arresto facoltativo : l'altra ipotesi di arresto è denominata "facoltativa" dal codice, nel senso che è rimesso alla discrezionalità dell'ufficiale od agente di polizia valutare se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

In presenza di tali condizioni l'arresto facoltativo in flagranza è consentito quando si procede:

- per un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni o per un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

L'arresto obbligatorio o facoltativo non è mai consentito quando tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità.

Qualora si tratti di un delitto perseguibile a querela, l'arresto può essere eseguito se la querela viene proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente di polizia presente sul luogo.

IL FERMO è un provvedimento che può esser disposto di regola dal PM quando sono presenti queste condizioni:

a) che vi siano gravi indizi a carico dell'indagato;

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b) che sussistano specifici elementi di prova che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga;

c) che si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo in via sussidiaria nei seguenti casi:

a) prima che il PM abbia assunto la direzione delle indagini;b) qualora sia successivamente individuato l'indiziato;c) qualora sopravvengano specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia

per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del PM.

Il PM non è titolare del potere di arresto in flagranza, tuttavia può disporre il fermo anche nelle ipotesi nelle quali vi sia la flagranza, purché il delitto rientri nei limiti edittali del fermo e siano presenti le condizioni che legittimano quest'ultimo provvedimento.

LA CONVALIDA DELL'ARRESTO E DEL FERMO. Il procedimento di convalida dell'arresto e del fermo attua due principi fondamentali posti dalla Costituzione:

- art. 13.3 Costituzione: il principio in base al quale le misure limitative della libertà personalepossono essere applicate soltanto dal giudice: pertanto l'arresto e il fermo, quali provvedimenti provvisori e temporanei, devono essere sottoposti alla convalida del giudice.

- art. 109 Costituzione: il principio in base al quale la polizia giudiziaria è sotto la diretta disponibilità dell'autorità giudiziaria.

Il procedimento di convalida dell'arresto e del fermo può esser suddiviso in tre fasi:

1) Nella prima fase la polizia giudiziaria pone l'arrestato a disposizione del PM. Gliufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno questi doveri:- danno immediata notizia del provvedimento al PM e trasmettono l'informativa di reato;- avvertono l'arrestato od il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia;- se non è nominato un difensore di fiducia, chiedono al PM la designazione del difensored'ufficio;- informano immediatamente dell'arresto o del fermo il difensore;- col consenso dell'arrestato danno ai familiari di quest'ultimo notizia dell'esecuzione dellamisura- devono porre l'arrestato od il fermato a disposizione del PM al più presto e, comunque, nonoltre le 24 ore devono trasmettere al PM il verbale dell'arresto sempre entro le 24 ore.- Il PM può autorizzare una dilazione, in modo che comunque sia possibile presentare algiudice il verbale entro 48 ore dall'arresto.

2) Nella seconda il PM chiede la convalida dell'arresto (o del fermo) al giudice. Il PM può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato dando previo avviso al difensore, che ha facoltà di essere presente all'atto.All'inizio dell'interrogatorio l'inquirente, dopo aver dato l'avviso della facoltà di non

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rispondere, informa l'arrestato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento, comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.Il PM ordina la liberazione senza chiedere la convalida al giudice quandoa) risulta evidente che l'arresto od il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi consentiti dalla legge;b) la misura è divenuta inefficace perché sono decorsi i termini per porre l'arrestato a disposizione del PM o per chiedere la convalida al giudice.Il PM ordina la liberazione (ma deve egualmente chiedere al giudice la convalida) quando, pur considerando giustificato l'arresto od il fermo, ritiene di non dover chiedere al giudice l'applicazione di una misura cautelare coercitiva.3) La terza fase consiste nell'udienza di convalida che si svolge davanti al giudice.Essa inizia con la richiesta di convalida che deve essere presentata dal PM al giudice entro 48 ore dall'arresto.Ricevuta la richiesta, il GIP fissa l'udienza di convalida entro le 48 ore successive.L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione facoltativa del PM e necessaria del difensore dell'arrestato.L'arrestato non è obbligato ad intervenire, ma se è presente deve essere interrogato dal giudice.L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle 48 ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice (e cioè dal momento in cui il giudice ha ricevuto la richiesta di convalida).

In sede di convalida vengono prese due distinte decisioni:

- in primo luogo, il giudice accerta se l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e se sono stati osservati i termini perentori per porre l'arrestato a disposizione del PM e per chiedere la convalida;

- quindi decide con ordinanza se convalidare o meno l'arresto o il fermo;- tale provvedimento può essere oggetto di ricorso per cassazione.

- in secondo luogo, il giudice valuta se sussistono i presupposti della misura cautelarerichiesta dal PM.

L'ordinanza è impugnabile presso il tribunale della libertà. I due accertamenti sono indipendenti fra di loro. La cognizione del giudice è limitata al fatto di reato, come appare nella richiesta di convalida formulata dal PM; infatti il giudice non può modificare il fatto storico addebitato, ma soltanto valutare la sua esistenza in base agli elementi addotti; gli è inoltre consentito di attribuire al fatto storico una qualificazione giuridica diversa da quella data dal PM, ma ciò vale solo ai fini della decisione in oggetto e non influisce sulle successive indagini.

L'incidente probatorioIl legislatore, di regola, riserva la formazione della prova al dibattimento, poiché in tale sede è garantito il contraddittorio nella sua più ampia manifestazione. Ciò permette anche di tutelare il principio di immediatezza tra l'assunzione della prova e la decisione sulla medesima: ai sensi dell'art. 525 co. 2 la deliberazione della sentenza è affidata "agli stessi giudici che hanno partecipato

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Figura 14

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al dibattimento". Tuttavia non sempre si può attendere la formazione della prova in dibattimento, poiché questo si può svolgere a distanza di tempo dal fatto di reato: a tal fine è stato predisposto l'incidente probatorio , un'udienza che si svolge in camera di consiglio senza la presenza del pubblico e nella quale, davanti al GIP, si assumono le prove nelle medesime forme prescritte per il dibattimento.

I casi di incidente probatorioCasi tassativi di non rinviabilità: alcuni mezzi di prova possono essere assunti nell'incidente probatorio solo se sono presenti i casi tassativi di non rinviabilità previsti nel 392.

Si tratta:

1) della testimonianza e del confronto, che possono essere ammessi solo se il dichiarante non potrà deporre in dibattimento a causa di un grave impedimento (ad es. infermità) o di una minaccia in atto affinché non deponga o deponga il falso;

2) dell'esperimento giudiziale e della perizia "breve", che possono essere ammessi solo se la prova riguarda una persona, una cosa od un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

3) della perizia di lunga durata, che può essere ammessa quando, se disposta nel corso del dibattimento, determinerebbe una sospensione superiore a 60 giorni;

4) della ricognizione, che può essere ammessa, se particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

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Figura 15

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Casi di incidente probatorio su richiesta di parte: vi sono poi altri mezzi di prova che possono essere assunti nell'incidente probatorio sulla base del mero presupposto che il PM o l'indagato lo abbiano chiesto al GIP, senza che sia necessario il requisito della non rinviabilità.

I casi più importanti riguardano

- l'esame dell'indagato quando questi debba deporre su fatti concernenti la responsabilità altrui e l'esame dell'imputato (o indagato) connesso o collegato ai sensi del 210

- la testimonianza di un minore di 16 anni in procedimenti per delitti di violenza sessuale,- tratta di persone e assimilati (al fine di permettere un controllo sulla credibilità ed

attendibilità della deposizione nel momento in cui la memoria è ancora fresca).

Infine, occorre ricordare che il difensore può chiedere che siano assunti con incidente probatorio

- la testimonianza o l'esame delle persone che si siano avvalse della facoltà di non rispondereo di non rendere la dichiarazione scritta nel corso dell'intervista svolta dal difensore o dai suoi ausiliari.

L'incidente probatorio si svolge in varie fasi:

1) il contraddittorio sull'ammissibilità dell'incidente;2) la decisione del giudice sull'ammissibilità e fondatezza della richiesta;3) lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio;

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4) l'eventuale integrazione del contraddittorio.

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IL CONTRADDITTORIO SULL'AMMISSIBILITÀ DELL'INCIDENTE. Possono fare richiesta di incidente probatorio

- il PM,- l'indagato ed il suo difensore;- la persona offesa non può rivolgersi direttamente al giudice, ma può solo fare richiesta al

PM.

I soggetti che chiedono al giudice l'incidente probatorio hanno l'onere di precisare nella richiesta:

- la prova da assumere,- i fatti che ne costituiscono l'oggetto,- le ragioni della sua rilevanza,- le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova,- i motivi per cui la prova non è rinviabile al dibattimento.

La richiesta di incidente è presentata alla cancelleria del GIP ed è notificata alla controparte, la quale può presentare al giudice deduzioni scritte sull'ammissibilità e fondatezza della richiesta e sull'estensione oggettiva e soggettiva dell'incidente.

LA DECISIONE DEL GIUDICE. A seguito dell'eventuale contraddittorio scritto, il giudice decide sulla richiesta di incidente con un'ordinanza non impugnabile:

- in caso di accoglimento fissa la data dell'udienza ed indica (entro i limiti delle richieste delle parti) l'oggetto della prova e le persone interessate all'assunzione della stessa;

- a queste, alla persona offesa e ai loro difensori viene dato avviso della data dell'udienza- nel caso inverso il giudice dichiara inammissibile la richiesta o la rigetta perché infondata;

l'ordinanza è comunicata al PM e alle persone interessate, ma non è impugnabile .

Il differimento dell'incidente probatorio: il PM ha il potere di chiedere al giudice il differimento dell'incidente quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare.

La decisione sulla richiesta è presa dal giudice senza contraddittorio ed è comunicata al PM e notificata per estratto (e cioè, senza la motivazione) alle persone interessate; il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l'assunzione della prova.

LO SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA. Poiché la conoscenza degli atti di indagine è indispensabile per condurre in modo efficace l'esame incrociato e per controllare la credibilità del dichiarante e il difensore dell'indagato nella fase delle indagini preliminari conosce di regola soltanto i pochi atti che siano stati depositati presso la segreteria del PM, il codice pone al PM l'obbligo di depositare prima dell'udienza i verbali delle dichiarazioni che la persona da esaminare ha rilasciato in precedenza alla polizia giudiziaria ed al PM.

A tal fine il giudice fa notificare all'indagato, all'offeso e ai difensori l'avviso del giorno in cui avverrà l'incidente probatorio "con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza" costoro potranno "prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare".

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L'udienza si svolge in camera di consiglio, e cioè senza la presenza del pubblico.

È richiesta la partecipazione necessaria del PM e del difensore (di fiducia o d'ufficio) dell'indagato; il difensore dell'offeso ha il diritto, ma non l'obbligo, di partecipare all'udienza.

In tale sede non può porre domande direttamente al dichiarante, bensì può chiedere al giudice di rivolgerle.

A loro volta l'indagato e l'offeso hanno diritto di assistere personalmente all'udienza quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona; negli altri casi possono assistere solo su autorizzazione del giudice.

Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento; il GIP non ha il potere di assumere d'ufficio nuove prove, tuttavia egli può rivolgere domande alle persone "già esaminate".

L'incidente probatorio ha la funzione di anticipare la formazione della prova garantendo il diritto di difesa dell'indagato nei confronti del quale la prova stessa potrà essere successivamente utilizzata in dibattimento.

Per assicurare questa esigenza il codice vieta:

- di usare in dibattimento nei confronti dell'imputato le prove assunte nell'incidente senza la partecipazione del suo difensore e, quindi, senza la garanzia del contraddittorio,

- di estendere l'oggetto della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente e di verbalizzare le dichiarazioni aventi tale oggetto.

- A tali divieti si può derogare soltanto se si provvede ad integrare il contraddittorio in favore delle nuove persone interessate;

- la richiesta è rivolta al giudice, il quale, se l'accoglie, rinvia l'udienza per il tempo strettamente necessario per effettuare le notifiche nei confronti delle persone indiziate e comunque non oltre i 30 giorni;

- l'integrazione non è disposta quando il rinvio dell'udienza pregiudica l'assunzione della prova.

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Utilizzabili contro A (403.1-bis)

P a g i n a 5 0 d i 2 5 2

3 . 1 . 2 2 . U t i l i z z a b i l i t à d e l l e p r o v e a s s u n t e n e l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o

PROVE RACCOLTE IN INCIDENTE PROBATORIO: U'IlLIZZABILITA IN DIBATTIMENTO (403

Unlizzabili contro gli indagati i cui difensori

hanno partecipato all'incidente

Non utilizzabili contro l'indagato i cui difensori non hanno partecipato all'incidente

(403.1)

Successivamente emergono indizi di reità i contro una persona (A):

occorre ripetere l'incidente

/Nsa

Se è ripetibile, Se non èma non è stato ripetibile

ripcnno

Inutilizzabili contro A (403.1-bis)

Figura 16 (3.1.22)

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CAPITOLO II: LA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Il termine per le indagini preliminariLa finalità delle indagini preliminari è quella di permettere al PM di assumere "le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale": il PM deve decidere se esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione.

Le indagini preliminari hanno un termine di durata sia quando si procede contro ignoti, sia quando è stato identificato un indagato; i termini possono essere prorogati dal GIP su richiesta del PM; la proroga è consentita dal codice soltanto entro un termine massimo ed invalicabile che di regola consiste in 18 mesi e, in casi eccezionali, può arrivare fino a 2 anni per i reati più gravi o per le indagini più complesse.

Il termine nel procedimento contro un indagato Il termine per le indagini nei confronti di un indagato inizia a decorrere dal momento in cui il nome di questi è iscritto nel registro delle notizie di reato.

Il termine ordinario è di sei mesi ; in via eccezionale il termine è di un anno se si procede per delitti gravi o di criminalità organizzata. Entro il termine il PM deve chiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione; se non è in grado di formulare una delle due richieste chiede la proroga al GIP.

Il termine può essere prorogato una o più volte, prima di ciascuna scadenza, con ordinanza del giudice e su richiesta del PM:

- la prima proroga può essere motivata con una "giusta causa",- mentre successive proroghe possono essere chieste al PM "nei casi di particolare

complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato").

Procedimento avente ad oggetto la proroga dei termini. Prima della scadenza del termine il PM può chiederne la proroga al GIP indicando le ragioni che giustificano il proseguimento delle indagini stesse. Il codice prevede:

- un procedimento di proroga di tipo speciale , avente ad oggetto le indagini per i delitti di criminalità organizzata mafiosa, per i delitti in materia di terrorismo e per quelli concernenti la violenza e la pedofilia; in esso non vi è alcun contraddittorio sulla richiesta del PM ed il giudice decide sempre senza udienza (de plano, con ordinanza emessa entro 10 giorni dalla richiesta) anche quando, per ipotesi, non dovesse accogliere la richiesta di proroga;

- un procedimento di proroga di tipo ordinario ; in esso è necessario in primo luogo instaurare il contraddittorio; il GIP cura che la richiesta di proroga, formulata dal PM, sia notificata all'indagato ed alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volerne essere informata (costoro sono poi avvisati che possono presentare memorie entro 5 giorni dalla notificazione); il giudice decide entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

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- La decisione del giudice è presa senza udienza ( de plano ) qualora egli allo stato degli atti ritenga di accogliere la richiesta di proroga; in caso contrario, egli fissa la data di una udienza e ne fa dare avviso al PM Il procedimento si svolge in camera di consiglio e la decisione è presa con ordinanza non impugnabile.

- Se il giudice concede la proroga questa "può essere autorizzata per un tempo non superiore a 6 mesi".

- Se il giudice respinge la richiesta, il PM deve formulare l'imputazione o chiedere l'archiviazione.

- Se il termine per le indagini preliminari è già scaduto il giudice fissa un termine "non superiore a 10 giorni" per le determinazioni del PM.

Gli atti compiuti dopo la scadenza del termine sono di regola inutilizzabili; sono utilizzabili soltanto se il PM ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione o la proroga al giudice (proroga che deve poi essere accettata).

L'inosservanza del termine obbliga il procuratore generale presso la corte d'appello ad avocare il procedimento: in tal caso un sostituto del procuratore generale svolge le indagini indispensabili e formula le sue richieste entro 30 giorni.

Il termine massimo: il codice pone alle indagini preliminari un termine massimo comprensivo delle proroghe; il termine generico è di 18 mesi; è previsto il termine di due anni nei seguenti casi:

a) se le indagini preliminari riguardano delitti gravi o di criminalità organizzata, indicati specificamente;

b) se le investigazioni sono particolarmente complesse per il numero di reati collegati o di indagati o di persone offese;

c) se le indagini richiedono il compimento di atti all'estero;d) se si tratta di procedimenti collegati.e) Il termine massimo per le indagini preliminari non può essere prorogato ; alla sua scadenza

il PM deve chiedere o l'archiviazione o il rinvio a giudizio.f) Se non presenta una delle due richieste, i successivi atti di indagine sono inutilizzabili.

Il termine nel procedimento contro ignoti Quando si procede contro ignoti, il termine per le indagini preliminari decorre dalla data di iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro.

Entro il termine di 6 mesi il PM deve chiedere alternativamente:

- l'archiviazione perché è ignoto l'autore del reato,- ovvero la proroga del termine per poter proseguire le indagini.

La decisione del giudice sulla richiesta di proroga del termine perché "è ignoto l'autore del reato" è presa de plano (senza formalità), qualora egli allo stato degli atti ritenga di concedere la proroga; in caso contrario il giudice fissa la data di una udienza (così come avviene nel procedimento contro un indagato noto).

Il giudice può prendere tre diverse decisioni:

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a) può non autorizzare la proroga ed in tal caso il PM deve chiedere l'archiviazione;b) può autorizzare il PM a proseguire le indaginic) se ritiene che il reato sia da attribuire ad una persona già individuata ordina che il nome di

questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.

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P a g i n a 5 4 d i 2 5 2

1: indagato non presenta

11.13. Avviso di conclusione delle indagini

Prima della scadenza del termine per le indagini il P.M.

Fa notificare all'indagato e al difensore avviso della conclusione Formuladelle indagini (415..6ir) con "sommaria enunciazione" del fatto c la richiestaindicazione delle norme violate. di archiviazioneDeposita gli alti e avverte che l'indagato ha facoltà di: (408, 411) I) produrre documenti e memorie2)depositare la e documentazione » delle e investigazioni n del difensore3) chiedere al P.M. il compimento di indagini4) presentarsi per rilasciare dichiarazioni5) chiedere di essere sottoposto a interro torio

lindaptopresenta richieste

L'indagato chedc di essere interrogato i. indagato chiede al P.4 . di compiere indagini(4t5-bir.3) (415-bir.3)

Il P.M. deve interrogarlo a pena di nullità(416.1)

Il P.M. può disporre nuove indagini. Esse devono essere compiute entro 30 gli

prorogabili dal C.I.P. fuso a 60 gli. (415-bir.4)

Il P.M. chiede al giudice i

Il rinvio a giudiziocon enunciazione del fatto * in forma chiara e precisa »

(417.1, Hgn giudice fissa la data

dell'udienza preliminare

L'archiviazione (408, 411)

Ne fa comunicare ravviso al P.M Ne fa notificare l'avviso all'offeso, all'imputato e al suo difensore

Udienza preliminare

Figura 17 (3.1.13)

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Schema procedimento 1° grado con udienza preliminare

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L'azione penaleL'azione penale è stata definita come la richiesta, diretta al giudice, di decidere sull'imputazione.

Il PM esercita l'azione penale formulando l'imputazione; essa consiste nell'addebitare ad un soggetto un fatto di reato.

Nel procedimento ordinario l'imputazione è ricompresa nella richiesta di rinvio a giudizio; nei riti speciali è ricompresa nell'atto che instaura il singolo procedimento.

Elementi dell'imputazione sono: 1) l'enunciazione del fatto storico in forma chiara e precisa; 2) l'indicazione degli articoli di legge violati (il c.d. titolo del reato); 3) le generalità della persona alla quale è addebitato il reato.

Effetti dell'azione penale: l'esercizio dell'azione penale determina due effetti:

- pone al giudice l'obbligo di decidere su di un determinato fatto storico- fissa in modo tendenzialmente immutabile l'oggetto del processo,- e cioè impone al giudice il divieto di decidere su di un fatto storico differente da quello

precisato nell'imputazione.

Il codice non indica espressamente qual è la misura degli elementi probatori che sono necessari per formulare l'imputazione; tuttavia tale criterio può essere ricavato a contrario dall'espressa indicazione del requisito che deve essere presente quando viene richiesta l'archiviazione; poiché il PM presenta richiesta di archiviazione allorché "gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio".

Ne deriva che l'imputazione è formulata quando il PM ha raccolto "elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio" e cioè quando i risultati delle indagini sono in grado di permettere al PM di dimostrare la fondatezza dell'accusa.

Le caratteristiche dell'azione penale L'azione penale è: OBBLIGATORIA: ai sensi dell'art. 112 Cost. "Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale".

Il principio di obbligatorietà impone che il PM valuti la fondatezza di ciascuna notizia di reato e che compia le indagini necessarie per decidere se occorre formulare l'imputazione ovvero chiedere l'archiviazione (non impone che il PM debba necessariamente "accusare").

L'obbligatorietà dell'azione penale ha il fine di assicurare due principi fondamentali: il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) ed il principio di legalità (art. 25.2 Cost.: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso).

Il controllo sul mancato esercizio dell'azione penale: se l'azione penale è obbligatoria, è necessario che sia previsto uno strumento tecnico che renda effettivo l'adempimento di tale dovere: la scelta

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del PM di non esercitare l'azione penale si traduce nella richiesta di archiviazione, che è sottoposta al controllo del GIP.

Il giudice può indicare al PM le indagini che egli reputi necessarie; può altresì ordinargli di formulare l'imputazione (non può, tuttavia, sostituirsi al PM nel precisare il contenuto dell'imputazione, lo vieta il principio i separazione tra le funzioni processuali).

MONOPOLIO DEL PM: il monopolio dell'azione penale in capo al PM non è imposto dalla Costituzione. Esso è una scelta del legislatore ordinario: il codice di procedura penale ha attribuito unicamente al PM il potere di esercitare l'azione penale.

Tuttavia oggi il principio del monopolio vige solo per i reati rientranti nella competenza del giudice professionale: la riforma che ha attribuito competenze penali al giudice di pace ha infranto per la prima volta nel nostro sistema processuale il predetto monopolio limitatamente ai reati procedibili a querela (la persona offesa ha la facoltà di chiedere con ricorso diretto al giudice di pace la citazione a giudizio del responsabile del reato).

IRRETRATTABILE: ai sensi dell'art. 50.3 "l'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge" ; il codice quindi pone una regola o pone ad essa una eccezione: ex art. 71 se risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso; in ogni caso, si può avere sospensione solo quando l'imputato rischia di essere condannato.

PROCEDIBILE D'UFFICIO: ex art. 50.2 "Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio" ; da ciò si ricava che di regola il PM non è vincolato nella sua azioni all'iniziativa di atri soggetti; non occorre nemmeno che al PM pervenga una denuncia: il PM può direttamente prendere notizia dei reati di propria iniziativa.

L'archiviazioneQuando il PM ritiene che non vi siano elementi per esercitare l'azione penale, formula una richiesta di archiviazione, sottoposta al controllo del GIP; di regola, il controllo è effettuato de plano (e cioè senza udienza), ma può diventare complesso e penetrante quando il giudice non accoglie la richiesta di archiviazione o quando la persona offesa vi si oppone.

Funzioni dell'istituto dell'archiviazione : 1) essa permette al PM di operare una prima importantissima selezione dei procedimenti al fine di non appesantire il successivo filtro, rappresentato dall'udienza preliminare; 2) attua il controllo del giudice sul corretto adempimento dell'obbligo di esercitare l'azione penale da parte del PM 3) riconosce dalla persona offesa dal reato il diritto di far controllare dal giudice in una udienza in camera di consiglio le ragioni di un'eventuale inerzia del PM.

L'archiviazione è pronunciata dal GIP in presenza di presupposti di fatto o di diritto:

- o l'archiviazione è pronunciata in presenza di presupposti di fatto, quando la notizia di reatoè "infondata". In questo caso il giudice effettua una prognosi sull'esito di un eventuale dibattimento, in quanto ritiene probabile la pronuncia di una sentenza di assoluzione perché

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il fatto di reato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, o il fatto non costituisce reato o il fatto non è punibile;

- o l'archiviazione è pronunciata in presenza di presupposti di diritto, quando: - manca una condizione di procedibilità (ad es. la querela); - il reato è estinto (ad es. per prescrizione); - il fatto non è previsto dalla legge come reato (ad es. è un illecito amministrativo depenalizzato).

- Infine, è disposta l'archiviazione quando sono rimasti ignoti gli autori del reato.

La richiesta di archiviazione nei confronti di un indagato Il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Il PM che chiede l'archiviazione ha l'onere di instaurare un contraddittorio scritto con la persona offesa, che abbia dichiarato in precedenza di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione.

L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Se l'offeso non presenta opposizione , il GIP effettua un controllo de plano, e cioè senza udienza:

- se accoglie la richiesta presentata dal PM, il giudice emette decreto di archiviazione;- se non la accoglie, fissa la data di una udienza in camera di consiglio, alla quale possono

partecipare il PM, la persona offesa, l'indagato e il suo difensore.

Se invece l'offeso presenta opposizione:

- se l'opposizione è ammissibile (cioè contiene l'indicazione dell'oggetto delle ulteriori indagini richieste "e i relativi elementi di prova") la medesima udienza ha luogo;

- se invece l'opposizione è inammissibile il giudice, dopo averne dichiarato l'invalidità, si limita ad operare un controllo de plano che potrà dare gli esiti sopra menzionati.

Nei casi in cui sia disposta l'udienza in camera di consiglio (cioè se la persona offesa si oppone o se il giudice non accoglie del plano la richiesta di archiviazione) viene attivato un ulteriore controllo di tipo "gerarchico" operato dal procuratore generale presso la corte d'appello.

Udienza in camera di consiglio. Nell'udienza il giudice può scegliere fra tre diversi provvedimenti:

- in via interlocutoria, può indicare al PM le ulteriori indagini che ritiene necessarie;- in via definitiva, può ordinare che il PM formuli l ' imputazione o può disporre

l'archiviazione.

Le ulteriori indagini. Quando il giudice ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al PM, fissando il termine indispensabile per il compimento delle stesse.

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- Il PM è vincolato al compimento delle indagini ma gode di un potere discrezionale nello stabilire le concrete modalità di svolgimento delle stesse.

Compiute le indagini, egli può valutare diversamente i risultati e formulare l'imputazione, ma può anche optare nuovamente per la richiesta di archiviazione e depositare i verbali delle indagini svolte.

L'imputazione coatta. Il massimo grado di controllo si ha quando, a seguito dell'udienza in camera di consiglio, il giudice dispone con ordinanza che il PM formuli l'imputazione entro 10 giorni: si parla di "imputazione coatta" (ma è comunque il PM che sceglie l'imputazione che ritiene conforme alla legge).

Entro 2 giorni dalla formulazione dell'imputazione coatta il giudice deve fissare con decreto la data dell'udienza preliminare; si tratta di una forma particolare di udienza preliminare, che non è preceduta da una richiesta di rinvio a giudizio.

In tale sede un diverso giudice controllerà la fondatezza dell'accusa e potrà, se del caso, ordinare ulteriori indagini o assumere prove.

La richiesta di archiviazione perché il reato è stato commesso da persone ignote. La richiesta di archiviazione perché il reato è stato commesso da persone ignote è regolata dalle medesime norme che disciplinano l'archiviazione contro gli indagati.

Il PM deve avvisare della richiesta di archiviazione contro ignoti la persona offesa che ne abbia fatto istanza, informandola del suo diritto di presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini.

Se l'offeso non si oppone, il GIP può accogliere la richiesta de plano.

Se l'offeso si oppone o comunque il giudice non accoglie la richiesta, deve svolgersi una udienza in camera di consiglio.

Decisioni: a seguito dell'udienza il GIP può prendere tre diverse decisioni:

- può accogliere la richiesta del PM e disporre l'archiviazione con ordinanza- se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata, ordina che il nome di questa

sia iscritto nel registro delle notizie di reato- se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al PM, fissando il termine

indispensabile per il compimento delle stesse.

La riapertura delle indagini a seguito dell'archiviazione. Quando il procedimento contro un indagato è stato archiviato, il PM può compiere nuove indagini, solo dopo essere stato autorizzato con decreto motivato del GIP.

La richiesta del PM è basata sulla "esigenza di nuove investigazioni"; per ottenere l'autorizzazione non è necessario che siano presenti nuovi elementi, ma è sufficiente che il PM prospetti al giudice un nuovo piano di indagine che può scaturire dalla diversa interpretazione degli elementi già acquisiti.

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Figura 18

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Ottenuta l'autorizzazione, il PM procede ad una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato: da tale momento decorrono nuovamente i termini ordinari. La riapertura è un "atto dovuto" a carico del giudice; tuttavia un eventuale diniego non è impugnabile.

CAPITOLO III: L'UDIENZA PRELIMINARE

L'udienza preliminare è una delle fasi del procedimento penale; essa ha la funzione di assicurare che un giudice controlli la legittimità ed il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM.

L'udienza preliminare può anche fungere da sede di definizione anticipata del procedimento.

Infatti, nel corso del suo svolgimento, il giudice può accogliere la richiesta di giudizio abbreviato o di patteggiamento. Il giudice dell'udienza preliminare deve essere un giudice diverso da quello che nel medesimo procedimento ha esercitato le funzioni di GIP: l'art. 34.2-bis pone una

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incompatibilità che può essere superata soltanto quando il GIP si è limitato a svolgere funzioni di tipo non decisorio.

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Figura 19

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La fase introduttiva dell'udienza preliminare

La richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM (che segna il passaggio dalla fase delle indagini preliminari alla fase dell'udienza preliminare) contiene l'imputazione (cioè l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto storico, il titolo di reato le generalità della persona alla quale il fatto è addebitato) nonché l'indicazione delle fonti di prova acquisite.

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La richiesta (che non deve essere motivata) è trasmessa al g.u.p. al quale spetta fissare giorno, ora e luogo dell'udienza.

Tra la data in cui la richiesta perviene al giudice e la data fissata per l'udienza non può intercorrere un termine superiore a 30 giorni.

Le parti devono essere avvisate della data dell'udienza in modo da avere un termine libero di almeno 10 giorni;

- l'avviso della data dell'udienza è notificato all'imputato ed alla persona offesa unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio;

- l'imputato è avvertito altresì che, se non compare, sarà giudicato in contumacia- L‟avviso è comunicato al PM e notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della

facoltà di prendere visione degli atti e delle cose depositate in cancelleria, di presentare memorie e produrre documenti.

- Con la richiesta di rinvio a giudizio il PM deve trasmettere il fascicolo delle indagini;- inoltre dal momento della richiesta di rinvio a giudizio ogni ulteriore atto integrativo delle

indagini preliminari deve essere immediatamente reso conoscibile alle altre parti (infatti il PM e i difensori possono svolgere indagini suppletive : la documentazione di tali atti è trasmessa al giudice e depositata in modo che le altre parti ne possano prendere visione).

La presenza dell'imputato e del difensore L'udienza preliminare si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del PM e del difensore dell'imputato.

Il giudice deve controllare se vi è stata regolare costituzione delle parti:

- non sorgono problemi se le parti sono comparse; ove invece l'imputato non sia presente, il giudice deve accertare che ciò sia dovuto ad una scelta volontaria e non derivi, viceversa, da una mancata conoscenza incolpevole dell'avviso dell'udienza preliminare;

- egli deve quindi verificare l'effettiva conoscenza dell'avviso- quando esiste la prova che l'imputato non ha avuto "effettiva conoscenza" dell'avviso senza

sua colpa (ad esempio in caso di nullità dell'avviso e della sua notificazione) ovvero- quando appare solo "probabile" la mancata conoscenza incolpevole dell'avviso il giudice deve

rinnovare l'avviso- se il giudice accerta l'effettiva conoscenza dell'avviso deve valutare la causa dell'assenza

dell'imputato- se l'assoluta impossibilità a comparire è dovuta a legittimo impedimento dell'imputato (oppure

è anche solo probabile che sia dovuta a caso fortuito o a forza maggiore) il giudice deve disporre il rinvio ad una nuova udienza e disporre la rinnovazione dell'avviso

- se invece non vi è legittimo impedimento, il giudice dichiara la contumacia con ordinanza e l'imputato è rappresentato dal difensore.

La contumacia è la situazione processuale dell'imputato il quale, benché ritualmente avvisato o citato, non compare all'udienza senza che sussista un suo legittimo impedimento.

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Differenza con l'assenza : nelle ipotesi di assenza l'imputato manifesta la rinuncia a partecipare al processo; mentre si ha contumacia (e non assenza) allorché l'imputato non è presente all'inizio dell'udienza senza aver manifestato una rinuncia a comparire.

Come accennato sopra, se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non risulta la sussistenza di un legittimo impedimento o l'ignoranza colpevole dell'avviso, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia con ordinanza e l'imputato è rappresentato dal suo difensore.

Una volta che l'udienza si è conclusa, al contumace deve essere notificato il decreto che dispone il giudizio; al decreto è allegata la dichiarazione di contumacia.

Eventi successivi: può accadere che:

- l'imputato compaia prima della decisione; in tal caso il giudice deve revocare l'ordinanza e l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere interrogato.

- Può accadere che prima della decisione pervenga la prova che l'imputato non era comparso a causa della mancata conoscenza incolpevole dell'avviso per legittimo impedimento; il giudice deve revocare l'ordinanza contumaciale e, se l'imputato non è comparso, deve rinviare l'udienza a richiesta di parte o d'ufficio;

- se l'imputato dimostra che la prova tardiva non è dovuta a sua colpa, il giudice deve disporre l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione (ciò non è possibile in caso di prova tardiva per colpa dell'imputato)

- l'ordinanza contumaciale è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata conoscenza dell'avviso di udienza o ad impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

L'assenza dell'imputato e del difensore. L'assenza dell'imputato:

- l'imputato può chiedere o consentire che l'udienza preliminare si svolga in sua assenza; - allo stesso modo l'imputato detenuto può rifiutare di assistervi; in tali casi l'imputato è

considerato assente in quanto ha manifestato espressamente o implicitamente la sua rinunciaa comparire;

- se invece l'imputato dopo essere comparso si allontana dall'aula di udienza, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

L’assenza del difensore: se il difensore dell'imputato non è presente,

- il giudice designa un sostituto che sia immediatamente reperibile, il quale esercita i diritti e assume i doveri del difensore di fiducia o d'ufficio.

- Nel caso in cui risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento (purché prontamente comunicato), il giudice fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.

Lo svolgimento ordinario dell'udienza preliminareL'udienza preliminare si svolge in camera di consiglio (e cioè senza la presenza del pubblico);all'udienza devono comunque essere presenti il PM ed il difensore dell'imputato.

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La persona offesa è avvisata della data dell'udienza e può essere presente personalmente e per mezzo del proprio difensore (quest'ultimo però può partecipare all'udienza presentando richieste solo se la persona offesa si è costituita parte civile).

Il verbale di udienza è redatto di regola in forma riassuntiva; tuttavia è possibile che l'udienza assuma caratteri di complessità e in tal caso può risultare opportuna una verbalizzazione integrale sia ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, sia al fine di permettere una migliore valutazione di attendibilità dell'atto assunto.

Lo svolgimento ordinario dell'udienza vede susseguirsi i seguenti momenti:

a) l'ammissione di atti o documenti: all'inizio dell'udienza le parti possono chiedere al giudice l'ammissione di atti o documenti; eventuali memorie potevano essere presentate dalle parti in cancelleria fino a cinque giorni prima dell'udienza;

b) l'esposizione del PM: il PM espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio;

c) le dichiarazioni spontanee e l'eventuale interrogatorio dell'imputato: l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e può chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio; l'interrogatorio è condotto dal giudice, ma su richiesta di una delle parti il giudice deve disporre che esso si svolga nelle forme dell'esame incrociato;

d) l'esposizione dei difensori delle parti private: i difensori delle parti private svolgono le proprie argomentazioni; l'ordine dell'esposizione rispetta le cadenze dell'onere della prova (parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, imputato); il PM e i difensori possono replicare una sola volta;

e) le conclusioni: il PM e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari ed i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione.

La modifica dell'imputazione: in base agli elementi emersi nel corso dell'udienza e alla discussione che si svolge in tale sede, può sorgere l'esigenza di apportare modificazioni all'imputazione originaria; la modifica è possibile in presenza di due condizioni :

- l'iniziativa del PM - il rispetto di determinati limiti di modificabilità: - Fatto diverso: finché si tratta di variare la descrizione del fatto storico (che comunque deve

restare inalterato negli elementi essenziali della fattispecie), il PM è legittimato a contestare all'imputato un fatto "diverso" da quello contestato nella richiesta di rinvio a giudizio;

- lo stesso vale se si tratta di aggiungere una circostanza aggravante, un fatto commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso (reato continuato) o un altro reato commesso con la medesima condotta (concorso formale).

- Fatto nuovo: viceversa, quando risulta a carico dell'imputato un fatto "nuovo", purché procedibile d'ufficio, la parola passa all'imputato, che può consentire o meno; ove consenta il giudice autorizza la contestazione.

- la decisione del giudice (che può essere definitiva o interlocutoria):- il giudice adotta una decisione definitiva quando pronuncia la sentenza di non luogo a

procedere o il decreto che dispone il giudizio;

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- il giudice prende una decisione interlocutoria quando dichiara di non poter decidere allo stato degli atti: in tal caso indica al PM le ulteriori indagini oppure dispone anche d'ufficio l'assunzione di prove, dando inizio allo svolgimento eccezionale dell'udienza preliminare.

Le indagini su iniziativa del giudiceIl giudice, quando ritiene di non poter decidere allo stato degli atti perché le indagini preliminari sono incomplete, pronuncia ordinanza con la quale indica al PM "le ulteriori indagini fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare".

Il provvedimento deve essere comunicato al procuratore generale presso la corte d'appello, il quale può disporre l'avocazione delle indagini.

Una volta che il PM abbia provveduto all'adempimento, si terrà una nuova udienza, che avrà come oggetto di discussione i risultati delle indagini.

All'esito di tale udienza è possibile che:

- il giudice ritenga di poter decidere allo stato degli atti il rinvio a giudizio o il non luogo a procedere;

- in caso contrario il giudice può emettere una nuova ordinanza per l'integrazione delle indagini oppure disporre una forma di assunzione di prove denominata dal codice "integrazione probatoria".

L'attività dì integrazione probatoria del giudice

Essa consiste nel potere di assumere prove nel corso dell'udienza preliminare laddove vi sia impossibilità di decidere allo stato degli atti (presupposto valutato discrezionalmente dal giudice):

- il giudice, se non ordina al PM l'integrazione delle indagini, può disporre anche d'ufficio l'assunzione delle prove delle quali "appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere".

Lo svolgimento dell'udienza vede susseguirsi i seguenti momenti:

a) la richiesta di ammissione delle prove o l'indicazione d'ufficio delle medesime; il criterio in base al quale il giudice dispone l'ammissione delle prove è quello della "evidente decisività" delle stesse ai fini della sentenza di non luogo a procedere;

b) se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, il giudice fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio

c) l'assunzione delle prove; l'audizione dei testimoni, consulenti tecnici e periti e l'interrogatorio degli imputati connessi sono condotti dal giudice;

d) le parti possono proporre domande a mezzo del giudice nel seguente ordine: per primo il PM e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato.

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e) l'eventuale interrogatorio dell'imputato; l'imputato può chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio "in ogni caso" e cioè senza che il giudice possa sindacare l'ammissibilità di tale atto;

f) anche l'interrogatorio deve essere condotto dal giudice, tuttavia il codice prevede che se una parte ne fa richiesta esso può svolgersi con le forme dell'esame incrociato.

g) le conclusioni delle parti h) la decisione del giudice (di rinvio a giudizio o di non luogo a procedere).

La sentenza dì non luogo a procedereLa sentenza di non luogo a procedere è pronunciata in base a motivi di diritto o di fatto, ossiaquando:

- sussiste una causa che estingue il reato (es. prescrizione);- sussiste una causa per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita (es.

manca la querela);- il fatto non è previsto dalla legge come reato;- esiste la prova che l'imputato è innocente (perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha

commesso o non costituisce reato);- è accertato che la persona non è punibile per qualsiasi causa, ivi compreso il difetto di

imputabilità; tuttavia il giudice non può pronunciare la sentenza di non luogo a procedere se "ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca (ratio: le misure di sicurezza personali, con le quali si possono imporre pesanti limiti alla libertà possono essere applicate soltanto sulla base di un provvedimento che consegue al più completo controllo svolto dal giudice del dibattimento).

- quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti (cioè tali da far ritenere allo stato degli atti che non possano essere integrati dalla attività istruttoria tipica del dibattimento), contraddittori (cioè quando tra le prova raccolte c'è un contrasto che probabilmente non potrà essere superato dallo svolgimento del dibattimento) o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio".

- Avverso la sentenza di non luogo a procedere deve ritenersi esperibile il rimedio del ricorso per cassazione in sensi del principio di cui all'articolo 568.2).

Il decreto che dispone il giudizioIl decreto che dispone il giudizio è emesso nei casi nei quali il g.u.p. non pronuncia la sentenza di non luogo a procedere (quantum di prova necessario: quando gli elementi forniti dal PM a sostegno della richiesta e le prove eventualmente raccolte nell'udienza preliminare fanno ritenere prevedibile una condanna in dibattimento).

Il decreto svolge due funzioni:

- una funzione di decisione che accoglie la richiesta formulata dal PM; tuttavia esso non è motivato (si vuole evitare il pregiudizio che deriverebbe all'imputato ove un giudice prima del dibattimento affermasse l'attendibilità degli elementi di prova a carico); in particolare il decreto contiene l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto e delle circostanze, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono.

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- una funzione di ordine di citazione a giudizio , poiché convoca le parti per il dibattimento; il giudice precisa la data ed il luogo dell'udienza dibattimentale con l'avvertimento per l'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia.

- Il decreto deve essere notificato sia all'imputato contumace all'udienza preliminare, sia all'imputato ed alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del decreto stesso.

- La notifica deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data fissata per il giudizio.

Subito dopo aver emesso il decreto che dispone il giudizio, il g.u.p. provvede a formare nel contraddittorio delle parti:

- il fascicolo per il dibattimento Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti quegli atti, compiuti prima del dibattimento, che si sono formati nel contraddittorio delle parti o che sono nati fin dall'origine come "non ripetibili"

- gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale ed all'esercizio dell'azione civile;- i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;- i verbali non ripetibili compiuti dal PM e dal difensore- i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale ed i verbali degli atti non

ripetibili assunti con le stesse modalità;- i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;- i verbali degli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori

sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

- il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti relativi al giudizio sulla personalità dell'imputato, dell'offeso e dei testimoni (art. 236);

- il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custodite altrove. Il fascicolo per il dibattimento è conosciuto dal giudice (collegiale o singolo) e dalle parti; gli atti in esso contenuti possono essere usati ai fini della decisione.

Il fascicolo del pubblico ministero ha un contenuto residuale:

- vi sono raccolti gli atti "diversi" da quelli inseriti nel fascicolo per il dibattimento, che siano stati fino a quel momento compiuti (infatti in esso entrano la documentazione di tutti gli atti compiuti dal PM e dalla polizia giudiziaria, gli atti acquisiti all'udienza preliminare, unitamente al verbale dell'udienza e il fascicolo del difensore, che contiene quegli atti di investigazione difensiva che il difensore abbia presentato direttamente al giudice).

- Il fascicolo del pubblico ministero è conosciuto dalle parti ( PM e difensori ) e non dal giudice del dibattimento.

- Di regola, infatti, gli atti contenuti in questo fascicolo non possono essere letti e quindi usati per la decisione (salvo quanto previsto negli articoli 500, 503, 512, 512 - bis, 513, 514).

L'acquisizione concordata di atti di indagine Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

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Figura 20

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Una volta inserito nel fascicolo per il dibattimento il singolo atto può essere letto in base all'art. 511 e, in tal caso, diventa utilizzabile per la decisione.

Tipologie:

- acquisizione concordata sostitutiva: le parti con il loro accordo permettono al giudice di utilizzare l'atto di indagine e al tempo stesso non chiedono l'esame orale del dichiarante

- acquisizione concordata aggiuntiva: almeno una delle parti presta il consenso all'utilizzabilità dell'atto di indagine e si riserva il diritto di sentire oralmente il dichiarante dell'esame incrociato.

- Quindi le parti tramite accordo possono rinunciare in modo totale o parziale al contraddittorio per la formazione della prova;

- tuttavia il loro accordo non ha effetti totalmente dispositivi: il giudice al termine dell'istruzione dibattimentale, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti su accordo delle parti.

L'impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere La legge 46/2006 ha eliminato la possibilità di proporre appello contro la sentenza di non luogo a procedere: l'unico rimedio è il ricorso per cassazione.

Soggetti: possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere:

- il procuratore della repubblica e il procuratore generale presso la corte d'appello;- l'imputato, ma non quando con sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che

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l'imputato non lo ha commesso;

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- la persona offesa non costituita parte civile ma solo quando è stata omessa nei suoi confrontila notifica dell'avviso dell'udienza preliminare oppure l'avviso non le è stato notificato con un anticipo di almeno 10 giorni.

- la persona offesa costituita parte civile (è l'unico caso in cui la legge richiede che il danneggiato rivesta altresì la qualifica di persona offesa dal reato).

Sul ricorso presentato dai soggetti menzionati decide la cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127; rispetto all'omologo procedimento previsto dall'art. 611, il PM e i difensori delle parti possono essere presenti e concludere oralmente.

Queste le possibili decisioni della corte se la corte di cassazione accoglie il ricorso:

- pronuncia sentenza di annullamento con rinvio al medesimo tribunale (l'udienza preliminare sarà svolta da un giudice differente da quello che ha emanato la sentenza impugnata, che si dovrà uniformare al principio di diritto affermato dalla corte);

- pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto, se l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita.

Se invece la corte non accoglie il ricorso pronuncia sentenza di inammissibilità oppure sentenza di rigetto del ricorso, confermando in tal modo la sentenza di non luogo a procedere.

La revoca della sentenza di non luogo procedere Se la cassazione rigetta il ricorso, lo dichiara inammissibile o se le parti non hanno presentato ricorso, la sentenza di non luogo a procedere non diventa irrevocabile né passa in giudicato (a differenza di quella pronunciata in dibattimento): si tratta di una sentenza emessa "allo stato degli atti" per cui il PM può in qualsiasi momento chiedere al gip la revoca della sentenza (egli è l'unico soggetto legittimato).

La revoca è chiesta all'ufficio del GIP quando siano presenti nuove "fonti di prova" che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio.

La novità può consistere sia nel fatto che la fonte di prova (persona o cosa) è stata individuata dopo la sentenza, sia nel fatto che l'elemento non era stato acquisito in precedenza.

Il gip, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al PM, all'imputato, al difensore e alla persona offesa.

Al termine dell'udienza, il giudice prende una delle seguenti decisioni:

a) dichiara inammissibile o rigetta la richiesta del PMb) revoca la sentenza di non luogo a procedere e fissa l'udienza preliminare, ma soltanto quando

il PM ha chiesto il rinvio a giudizioc) revoca la sentenza di non luogo a procedere e dispone la riapertura delle indagini, stabilendo

un termine improrogabile non superiore a 6 mesi entro il quale il PM deve concludere le indagini

d) quindi potrà formulare la richiesta di rinvio a giudizio oppure chiedere l'archiviazione.

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P a g i n a 7 0 d i 2 5 2

3.3.4. Impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere (art. 428)

possono

proporre

ricorso per

cassazione ai sensi

dell'art. 606

contro la

sentenza di non luogo a procede

re

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La persona offesa, nei casi di nani per omessa notifica dell'avviso della data di udienza almeno dieci giorni prima (419.7)

• Il procura

ti re della repubblica e il procu

ratore gcnerak

presso la corte di appello1: impu

tato (che non può proporre ricorso quando c

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on la sentenza é stato dichiarato che il f

atto non sussiste o che l'imputato non lo

ha commesso)

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t 1.4 persona

offesa CO5littli

12 parte civile

Sull'impugnazionc decide

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con le forme previste dall'articolo 12

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7 (non dall'art. 611)

La corte rigetta i

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I a corte annulla con nnvio e trasmette gli atti al giudice dell'udienza preliminare (623

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Il giudice deve svolgere fuditmc preliminare e deve 'indimmivi alla questione elt diritto decisa d 16 ramazione (627.3)

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Figura 21 (3.3.4)

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T A V O L A

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CAPITOLO IV: L'INVESTIGAZIONE DIFENSIVAIn un sistema processuale di tipo accusatorio la prova non è del giudice, bensì le prove sono di parte, nel senso che in relazione ad esse le parti esercitano il potere di ricerca, di richiesta, di ammissione, di assunzione.

Da ciò deriva che le parti (tutte, pubbliche e private) hanno quello che è stato definito diritto alla prova (hanno cioè il diritto di ricercare la prova sulle quali basare le proprie richieste, di valutare fino a che punto gli elementi raccolti posano essere utilizzati vantaggiosamente, di giustificare al giudice la necessità che sia ammesso il relativo mezzo di prova, di vagliare la credibilità della fonte e l'attendibilità dell'elemento di prova che sia stato acquisito).

È necessario quindi che il sistema processuale consenta l'investigazione difensiva, cioè deve permettere ai difensori delle parti private di ricercare le fonti, di acquisire gli elementi di prova e di presentarli al giudice; l'ordinamento italiano è pervenuto ad una espressa disciplina solo di recente, con la legge 397/2000, che ha introdotto nel libro V un titolo V I - bis dedicato alla materia in esame.

Il fondamento costituzionale delle indagini difensive. Il fondamento dell'investigazione difensiva penale è stato individuato da tempo nel diritto di difesa, riconosciuto dalla Costituzione (art. 24) come inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (esso non viene meno neanche quando l'imputato sia sottoposto a custodia cautelare).

E' necessario poi tener conto di nuovi enunciati introdotti nell'articolo 111 dalla legge cost. 2/1999:

- l'art. 111 co. 2 Cost. I pt. (Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale) contiene l'espresso riconoscimento del principio di parità delle parti;

- l'art. 111 co. 3 riconosce all'imputato il diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa.

Finalità delle investigazioni difensive Il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni "per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito" (articolo 327-bis); pertanto, si tratta di attività compiute per un interesse di tipo privato da un libero professionista.

L'investigazione difensiva costituisce al tempo stesso un diritto e un dovere dell'avvocato: è un diritto nei rapporti con l'autorità giudiziaria, che deve permetterne la libera esplicazione, è un dovere nei rapporti con il cliente, in quanto l'attività difensiva può richiedere, per essere efficace, che vengano svolte indagini.

La differente regolamentazione delle investigazioni pubbliche e private. Il PM durante le indagini si configura come una parte "potenziale", che nella sua caratterizzazione "pubblica" ha un obbligo di lealtà processuale: egli deve svolgere altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

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Figura 22

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Nel condurre le indagini su di una notizia di reato il PM gode di poteri coercitivi su persone o cose: può disporre perquisizioni e sequestri probatori sul presupposto che vi sono indizi del compimento di un reato; può anche disporre il fermo di una persona gravemente indiziata; deve depositare nel fascicolo tutti i verbali delle indagini compiute.

Il difensore delle parti private ha invece un dovere di correttezza, ma non ha l'obbligo di presentare al giudice gli elementi sfavorevoli alla parte assistita: egli collabora all'accertamento della verità limitandosi a presentare gli elementi a favore del cliente.

I difensori, mentre svolgono investigazioni private non hanno poteri coercitivi (perciò possono raccogliere informazioni finché il titolare di un diritto lo consente; in caso di dissenso il difensore può unicamente rivolgersi all'autorità giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla prova mediante l'esercizio di un potere coercitivo da parte, secondo i casi, del giudice o del PM).

I soggetti dell'investigazione difensivaIl titolare del potere di svolgere investigazioni difensive è il difensore; la titolarità deriva dalconferimento dell'incarico professionale, purché questo risulti da atto scritto.

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Il potere di investigazione è riconosciuto dalla legge in ogni stato e grado del processo, nel corso dell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.

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Inoltre, la legge 397/2000 ha riconosciuto espressamente la legittimità dell'attività investigativa c.d. "preventiva" e cioè svolta "per l'eventualità che si instauri un procedimento penale"; in tal caso, la nomina deve essere effettuata mediante un mandato con sottoscrizione autenticata, recante l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce; in sede di indagini preventive.

Il difensore ha la facoltà di svolgere gli atti disciplinati dal codice, fatti salvi quelli che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Le attività di investigazione possono essere svolte, su incarico del difensore (che rimane quindi titolare esclusivo del relativo potere investigativo):

- dal sostituto- da investigatori privati autorizzati (si tratta di un'ulteriore autorizzazione rispetto alla

licenza, concessa dal prefetto a colui che è già investigatore privato e che abbia maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività), quando sono necessarie specifiche competenze,

- da consulenti tecnici. Il difensore ha facoltà di delegare ai suoi ausiliari (consulenti ed investigatori) le attività di investigazione difensiva, ma con un limite: anche gli ausiliari possono conferire in modo informale con le persone informate sui fatti, ma solo il difensore ed il suo sostituto possono assumere informazioni o ricevere dichiarazioni scritte da tali persone (cioè possono effettuare l'intervista).

L'investigatore privato autorizzato L'investigatore privato autorizzato a compiere indagini difensive è obbligato a tenere un apposito registro che si differenzia nei contenuti rispetto a quello dell'investigatore generico, in esso:

- devono essere annotate le generalità del difensore committente, e non del cliente;- deve essere precisata "la specie degli atti investigativi richiesti" e non il tipo di affare o di

operazione;- deve essere indicata "la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento

dell'incarico" e non dell'esito dell'operazione.

I privilegi riconosciuti all'investigatore privato autorizzato dalla legge 397/2000:

- può opporre all'autorità il segreto professionale:- non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione della propria

professione (in tal modo egli è parificato all'avvocato, al suo sostituto ed al consulente tecnico)

- a tale soggetto sono state inoltre estese quelle garanzie che l'art. 103 prevede in favore del difensore e del consulente tecnico: vi sono quindi restrizioni nella possibilità sia di procedere a sequestro presso l'investigatore privato, sia di intercettare le conversazioni e comunicazioni effettuate da tale soggetto.

La presentazione della documentazione difensivaIl difensore ha la facoltà , e non l'obbligo, di presentare agli inquirenti pubblici e al giudice ladocumentazione dell'attività di indagine difensiva svolta.

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Durante le indagini, la documentazione, presentata dal difensore, è inserita in un apposito fascicolo, formato e conservato presso l'ufficio del GIP e denominato fascicolo del difensore , di cui il PM può prendere visione ed estrarre copia soltanto quando deve essere adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento.

Investigazioni tipiche e atipicheL'articolo 327 - bis riconosce al difensore il potere di svolgere indagini nelle forme disciplinate daltitolo relativo alle investigazioni difensive.

Si tratta delle investigazioni " tipiche ", che consistono:

- nell'intervista a possibili testimoni ed imputati connessi,- nella richiesta di documenti alla pubblica amministrazione,- nell'accesso ai luoghi per raccogliere elementi di prova,- nella consulenza tecnica fuori dei casi di perizia, - nell'esame delle cose sequestrate.

Ma il 327 - bis non esclude la facoltà di svolgere investigazioni anche mediante " atti atipici ", come pedinamenti, registrazioni di colloqui in luoghi pubblici, conversazioni informali mediante telefono, etc. L'indagine atipica dovrebbe spettare di regola all'investigatore privato.

L'intervista difensivaL'intervista difensiva di possibili testimoni e di indagati connessi è il più importante tra gli atti diindagine.

L'art. 391 - bis disciplina tre distinte modalità di acquisizione:

1) lo svolgimento di un colloquio non documentato2) l'assunzione di informazioni da verbalizzare;3) il rilascio di una dichiarazione scritta.

Il colloquio informale può essere svolto sia dal difensore sia dai suoi ausiliari, mentre le informazioni e le dichiarazioni possono esse acquisite solo dal difensore e dal suo sostituto.

L'art. 391-bis esclude dall'intervista alcune persone che sono incompatibili con la qualifica di teste (ad es. il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, il giudice, il PM, etc.).

Gli avvisi: in ogni caso, prima che il colloquio abbia inizio (in una delle tre forme sopra dette) il difensore o il suo ausiliario deve avvertire la persona intervistata, a pena di inutilizzabilità dell'atto:

a) della propria qualità e dello scopo del colloquio:b) se intende semplicemente conferire o ricevere dichiarazioni o assumere informazioni

indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;c) dell'obbligo di dichiarare se è sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in

un procedimento connesso o per un reato collegato;d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazionee) del divieto di rivelare le domande eventualmente rivoltegli dalla polizia giudiziaria o dal PM e

le risposte date (specularmente il difensore non può richiedere alle persone già sentite dalla

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polizia o dal PM notizie sulle domande formulate o sulle risposte date; l'inosservanzacomporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni ottenute)

f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

È prevista inoltre una disciplina speciale per l'intervista di persone indagate od imputate nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato: l'atto, a pena di inutilizzabilità, deve svolgersi con la necessaria presenza del difensore dell'intervistato, che è preavvisato almeno 24 ore prima; se la persona è priva di difensore, colui che vuole procedere all'intervista deve chiedere al giudice di disporre la nomina di un difensore di ufficio.

Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni generali sopra descritte non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

Il colloquio non documentato. La prima modalità dell'intervista consiste nello svolgimento di un colloquio non documentato; di regola esso è finalizzato a vagliare il possibile testimone (o altro dichiarante) allo scopo di verificare quali sono i fatti che conosce e se egli può fornire elementi di prova a favore della persona assistita dal difensore;

- quindi il colloquio è funzionale ad un'eventuale assunzione di informazioni oppure alla richiesta di una dichiarazione scritta.

L'assunzione di informazioni da verbalizzare. Le informazioni devono essere verbalizzate dal difensore o dal sostituto secondo le regole generali di documentazione degli atti del procedimento penale "in quanto applicabili"; per la materiale redazione del verbale il difensore può avvalersi di persone di sua fiducia.

All'assunzione delle informazioni non possono assistere l'indagato, l'offeso e le altre parti private.

Le dichiarazioni autoincriminanti: nell'ipotesi in cui la persona, che sia stata sentita in qualità di possibile testimone, renda nel corso delle informazioni una dichiarazione dalla quale emergano indizi a proprio carico, la normativa è analoga a quella vigente per l'autorità giudiziaria:

- dal momento in cui la persona intervistata rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi direità a suo carico, il difensore o il sostituto devono interrompere l'assunzione di informazioni e le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

Il difensore, una volta assunte le informazioni, può ritenere che le dichiarazioni non siano utili per la posizione del proprio cliente: in tal caso non è obbligato a produrre il verbale nel corso del procedimento; tuttavia, se il difensore decide di produrlo, il verbale non può essere manipolato e deve essere presentato nella sua interezza (cioè non si possono eliminare le dichiarazioni sfavorevoli).

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La dichiarazione scritta L'ultima modalità di intervista consiste nel richiedere al possibile testimone o all'imputato il rilascio di una dichiarazione scritta.

Questa la disciplina sul modo di procedere alla documentazione:

- la dichiarazione resa dalla persona intervistata deve essere da lei sottoscritta;- il difensore o il sostituto autenticano la firma;- l'intervistatore deve redigere una relazione, allegata alla dichiarazione, in cui devono essere

riportati:- la data in cui la dichiarazione è stata ricevuta;- le generalità del difensore (o del sostituto) e della persona che ha rilasciato la dichiarazione;- l'attestazione di aver rivolto gli avvertimenti previsti dalle disposizioni relative all'intervista; i

fatti sui quali verte la dichiarazione.- Le modalità di utilizzazione della dichiarazione sono identiche a quelle previste in relazione

al verbale relativo all'assunzione di informazioni.

L'audizione della persona che si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il difensore ha due strumenti procedurali attivabili nell'ipotesi che la persona convocata si avvalga della facoltà di non rispondere:

- può chiedere che la persona sia sentita con incidente probatorio, oppure chiedere al PM di disporre l'audizione del possibile testimone.

- l'incidente probatorio: nel primo caso si procede con incidente probatorio all'escussione del testimone o all'esame dell'imputato connesso che si siano avvalsi della facoltà di non rispondere

- l'audizione presso il PM: nel secondo caso, il difensore può chiedere al PM l'audizione del dichiarante che si sia avvalso della facoltà di non rispondere (tuttavia la richiesta può essere rivolta alla pubblica accusa soltanto in relazione al possibile testimone, mentre non spetta un potere analogo nei confronti dell'imputato connesso, che sia rimasto silenzioso).

Le altre attività dì investigazione difensiva

La richiesta di documenti alla pubblica amministrazione Si tratta di un atto che appare riservato alla titolarità esclusiva del difensore, il quale può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione ed estrarne copia a sue spese, se risulta necessario per le indagini.

La richiesta deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

L'amministrazione ha il dovere di esibire il documento , in quanto esso serve ai fini dell'esercizio della difesa in una procedura giudiziaria; se l'amministrazione rifiuta esibizione il codice rinvia alla disciplina relativa alla richiesta di sequestro nel corso delle indagini preliminari.

Il difensore può chiedere al PM di disporre l'acquisizione coattiva dei documenti della P.A.; se il PM accoglie la richiesta, procede a sequestro: se invece rifiuta, egli deve trasmettere la richiesta con

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il suo parere negativo al GIP e quest'ultimo, ove ritenga di accogliere la richiesta, può superare l'opposizione e disporre il sequestro dei documenti presso la P.A.

L'esame delle cose sequestrate Un'altra facoltà spettante ex lege al difensore consiste nella possibilità di effettuare l'esame delle cose sequestrate nel luogo in cui si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia. Il PM con decreto motivato può disporre, per gravi motivi, che l'esercizio della facoltà di esaminare le cose sia ritardato per non oltre 30 giorni, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore; contro il decreto del PM l'indagato e il difensore possono proporre opposizione al giudice che decide utilizzando il procedimento in camera di consiglio.

L'accesso ai luoghi Nel corso dell'investigazione, il difensore o i suoi ausiliari possono avere necessità di visionare i luoghi o le cose pertinenti al reato ovvero di procedere alla descrizione degli stessi o infine di eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi.

L'esame o il sopralluogo hanno come esito, ma non necessariamente, la redazione di un verbale nel quale sono riportati:

a) la data e il luogo dell'accessob) le generalità delle persone intervenute e quelle del verbalizzantec) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cosed) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi

eseguiti.e) Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.

Quando l'accesso ai luoghi concerne luoghi pubblici o aperti al pubblico, il difensore non incontra alcun ostacolo; i problemi sorgono quando l'accesso riguarda luoghi privati o non aperti al pubblico.

Il difensore ed i suoi ausiliari hanno l'onere di sollecitare il consenso di chi ne ha la disponibilità. Se il consenso non è rilasciato, il difensore può chiedere l'intervento del giudice, il quale autorizza l'accesso con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione o alle loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

La consulenza tecnica privata fuori dei casi di perizia. La legge n. 397/2000 è intervenuta anche in relazione alla consulenza tecnica extraperitale e ha riconosciuto anche in ambito tecnico-scientifico il principio generale del diritto alla prova, escludendo che la parte pubblica possa nascondere elementi probatori alle parti private.

Da un lato il legislatore ha ampliato i poteri partecipativi della difesa, e cioè ha permesso al difensore, mediante un proprio esperto, di venire a conoscenza e di operare valutazioni sul materiale già raccolto dal PM (in tal modo si evita che l'accusa, giungendo per prima alla raccolta di elementi probatori, possa legittimamente frustrare le esigenze investigative della difesa fino al momento dell'esercizio dell'azione penale, con ritardi talvolta disastrosi).

La nuova disciplina infatti:

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1) consente al consulente della difesa "di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano"; il termine esaminare allude a quella attività che consta di rilievi tali da non comportare una alterazione irreversibile dell'oggetto.

2) permette al consulente di "intervenire alle ispezioni" compiute dagli organi di accusa, sia alle ispezioni personali che a quelle locali; le ispezioni sono infatti atti garantiti, ai quali il difensore dell'indagato ha il diritto di assistere, ma spesso il difensore è privo delle conoscenze tecniche necessarie per comprendere appieno ciò che accade.

3) prevede la facoltà di "esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto". In tutte queste ipotesi il consulente può intervenire soltanto previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Da un altro lato, il legislatore ha previsto la possibilità che la difesa proceda, in piena autonomia ed in alternativa al PM, al compimento di atti irripetibili; infatti l'indagato (e anche l'offeso) mediante il proprio difensore può nominare consulenti tecnici di parte al fine di svolgere investigazioni specialistiche al di fuori della perizia e anche se non è stata disposta perizia.

I rilievi sono quegli atti "urgenti" che non implicano né una valutazione di tali dati, né una modificazione dello stato delle cose: l'urgenza è data dal fatto che i dati sono soggetti ad alterazione per il trascorrere del tempo.

Mentre gli accertamenti tecnici sono attività di acquisizione e valutazione compiute su persone, cose o luoghi "il cui stato è soggetto a modificazione", ovvero attività che determinano esse stesse la modifica delle cose, luoghi o persone.

Atti non ripetibili: possiamo distinguere, in relazione agli atti sopra menzionati, due tipi di irripetibilità:

- un primo tipo di irripetibilità, legato al concetto di "urgenza" e consegue al naturaledeperimento ad opera di agenti naturali o comunque estranei al procedimento penale

- un secondo tipo di irripetibilità, "assoluta" in quanto consegue all'esperimento dell'atto stesso, sicché esso non può più essere utilmente compiuto; solo in questa ipotesi la parte che procede all'atto può ledere il diritto alla prova spettante alle controparti.

Quando il difensore sta per compiere un accertamento tecnico non ripetibile deve darne avviso senza ritardo al PM "per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'art. 360".

A questo punto il PM ha tre possibilità:

a) può assistere all'accertamento condotto dal consulente privato, personalmente o mediante un proprio consulente;

b) può procedere ad un proprio accertamento tecnico non ripetibile, che si ritiene prevalga su quello disposto dal difensore; in tal caso l'indagato può avanzare riserva di incidente probatorio

c) può esercitare le facoltà previste, in quanto compatibili, dall'art. 360: il PM, una volta avvisato dal difensore, può formulare riserva di incidente probatorio; si ritiene che in questo caso la difesa ha la possibilità di procedere ugualmente all'accertamento tecnico, ove ritenga tale atto non differibile.

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d) Il verbale degli accertamenti tecnici non ripetibili è inserito nel fascicolo del dibattimento; in tal caso il risultato dell'attività non ripetibile deve essere acquisito al processo anche se si rivela sfavorevole all'assistito.

Le modalità dì utilizzazione degli atti dì investigazione difensivaIl fascicolo del difensore. La documentazione presentata dal difensore è inserita in un appositofascicolo, formato e conservato presso l'ufficio del GIP e denominato fascicolo del difensore.

Di tale documentazione il PM può prendere visione ed estrarre copia solo quando deve essere adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento.

Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore confluisce nel fascicolo unico delle indagini.

La formazione dei fascicoli. Una volta conclusa l'udienza preliminare col decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti a formare il fascicolo per il dibattimento . In detto fascicolo sono inseriti:

1) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal difensore2) la documentazione degli atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi,

presentata nel corso delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare3) la documentazione degli accertamenti tecnici non ripetibili compiuti dal consulente tecnico di

parte privata su iniziativa del difensore.4) Gli altri atti di investigazione difensiva non menzionati, in quanto sono ripetibili in

dibattimenti, sono inseriti in quel fascicolo del PM che ha carattere residuale.

L'investigazione difensiva e la legge sulla privacy.Assume rilievo il d. lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora in poi"legge privacy"); esso incide sulla indagini difensive penali sotto due profili:

- da un lato le investigazioni devono svolgersi in modo da garantire al loro interno la riservatezza dei dati raccolti;

- da un altro lato le investigazioni all'esterno incontrano i limiti di riservatezza con i quali gli interessati proteggono i dati della propria vita privata.

La clausola della inutilizzabilità: l'art. 11 del codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce che "i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati"; si ritiene che il termine "utilizzati" sia impiegato in senso a-tecnico a indicare tutte quelle finalità che sono differenti dall'utilizzazione di una prova nel processo penale; in questa sede infatti il valore degli interessi in gioco impone di considerare irrilevanti le violazioni della disciplina sulla privacy.

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Le investigazioni difensive su dati personali "non sensibili". Quando l'investigazione difensiva ha per oggetto dati personali non sensibili, sono superabili, a determinate condizioni, i più importanti limiti posti dalla legge sulla privacy:

- non è necessario che l'interessato esprima il consenso al trattamento;- non deve essere data la comune informativa perché egli non ha il diritto di opporsi al

trattamento.

Condizioni che autorizzano la deroga:

- i dati devono essere "trattati esclusivamente" per le finalità concernenti l'investigazione difensiva o la tutela giudiziaria di un diritto e "per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento".

- Il titolare del potere processuale di compiere l'investigazione difensiva non è il cliente, ma il difensore.

- Questi svolge personalmente l'indagine o incarica un altro avvocato (denominato "sostituto"), un consulente tecnico o un investigatore privato autorizzato.

- Il potere del difensore deriva dall'incarico professionale, risultante da atto scritto. il soggetto deve essere informato sulla finalità dell'intervista e sulla identità di colui che opera il trattamento.

Le parti private possono svolgere indagini personalmente, cioè senza l'ausilio di un difensore; tuttavia l'indagine svolta dall'imputato o dalla persona offesa non gode delle facilitazioni e dei poteri previsti per le investigazioni "difensive": il 327- bis si limita a regolare l'attività investigativa del difensore.

La investigazioni difensive su dati "personali sensibili". La legge privacy permette che siano investigabili per mezzo di indagini difensive tutti i dati personali "sensibili" (quali sono quelli che riguardanti ad esempio l'origine razziale, le convinzioni religiose, filosofiche o politiche, lo stato di salute e la vita sessuale).

Anche qui vale il principio generale secondo cui, se vengono violati i limiti funzionali, torna in vigore l'ordinario regime del trattamento.

I dati sensibili relativi a persone diverse dal cliente possono essere trattati ove ciò sia strettamente indispensabile per l'esecuzione di specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi; inoltre il trattamento dei dati sensibili è ammesso solo se le investigazioni non possono essere svolte mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

I dati possono essere comunicati "nei limiti strettamente pertinenti all'espletamento dell'incarico conferito e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale".

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CAPITOLO V: IL GIUDIZIO DÌ PRIMO GRADO

La fase del giudizio è ripartita in tre momenti:

1)atti preliminari al dibattimento

2)dibattimento

3)atti successivi al dibattimento.

Il dibattimento è la fase del procedimento che più di ogni altra rispetta le caratteristiche del sistema accusatorio; infatti accoglie una serie di garanzie:

- la formazione della prova avviene nel contraddittorio: le parti pongono direttamente le domande alle persone esaminate.

- si vuole assicurare un rapporto di immediatezza tra la formazione delle prove e la decisione: il giudice che decide deve aver assistito all'assunzione delle prove

- il dibattimento dovrebbe tendenzialmente svolgersi in udienze concentrate nel tempo.

Tuttavia il dibattimento non recepisce tutte le caratteristiche del sistema accusatorio;

- in particolare non accoglie la struttura del processo delle parti (che si ha quando queste ultime dispongono sia dell'oggetto del processo, sia delle prove) per vari motivi:

- l'azione penale non è disponibile, bensì obbligatoria; - una volta che sono state acquisite le prove richieste dalle parti, il giudice può assumere nuove

prove d'ufficio se risulta "assolutamente necessario";- il giudice nel decidere non è vincolato nei limiti delle richieste delle parti, ma solo alla

legge;- l'unico limite al potere decisionale del giudice consiste nel fatto storico enunciato

nell'imputazione:- il giudice può dare al fatto storico una definizione giuridica diversa da quella enunciata

nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza;- pertanto può modificare solo il titolo di reato (cioè la qualificazione giuridica del fatto

storico);- quando viceversa il giudice accerta che il fatto storico è diverso da quello descritto

nell'imputazione o comunque contestato in dibattimento, egli deve ordinare la trasmissione degli atti al PM perché questi eserciti nuovamente l'azione penale.

Gli atti preliminari al dibattimentoLa fase degli atti preliminari al dibattimento:

- ha inizio nel momento in cui la cancelleria del giudice competente riceve il decreto che dispone il giudizio ed il fascicolo per il dibattimento, termina nel momento in cui, in udienza, il presidente dell'organo giudicante dichiara aperto il dibattimento.

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In questa fase sono compiute attività dalle parti e dal presidente; l'intervento del collegio è soltanto eventuale e si verifica nell'ipotesi in cui sia pronunciato il proscioglimento anticipato.

Il compito di fissare la data dell'udienza dibattimentale è demandato al g.u.p.:

- al termine dell'udienza, il giudice, nel momento in cui redige il decreto che dispone il giudizio, chiede al presidente dell'organo competente il giorno e l'ora dell'udienza dibattimentale;

- di essi è data comunicazione alle parti presenti all'udienza preliminare mediante lettura del decreto che dispone il giudizio;

- all'imputato, alla persona offesa e alle altre parti private, che siano state assenti in tale sede, è notificato il decreto che dispone il giudizio.

- In ogni caso il codice tiene conto della possibilità che si verifichino fatti imprevisti ed attribuisce al presidente dell'organo giudicante il potere di anticipare o differire l'udienza per giustificati motivi, dandone comunicazione alle parti.

Le funzioni della fase degli atti preliminari al dibattimento La fase degli atti preliminari al dibattimento svolge varie funzioni.

La funzione necessaria. La funzione che viene necessariamente espletata è quella di svelare quali sono i testimoni, consulenti tecnici, periti e imputati connessi e collegati dei quali una parte intende chiedere l'ammissione in dibattimento al momento delle richieste di prova.

A tale scopo, ogni parte ha l'onere, a pena di inammissibilità, di depositare in cancelleria , almeno 7 giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione dei nomi delle persone menzionate e delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Il presidente deve, in ogni caso, disporre la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio. La funzione più importante delle liste è quella di mettere in grado ciascuna delle parti di esercitare il proprio diritto all'ammissione della prova contraria: infatti, in relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti, consulenti tecnici e imputati connessi o collegati "non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento".

Altra funzione della lista è quella di permettere alle parti di preparare il controesame che intendono svolgere nei confronti dei dichiaranti.

Le funzioni eventuali:

1)ottenere dal presidente del collegio giudicante l'autorizzazione alla citazione dei testimoni, consulenti tecnici, periti ed imputati connessi.

2)Le parti, nel momento in cui presentano le liste, hanno la possibilità di chiedere al presidente dell'organo giudicante la citazione delle persone delle quali intendono ottenere l'esame in dibattimento;

3)esse, in verità, potrebbero presentare testimoni e consulenti tecnici direttamente in udienza, ma se vogliono renderne obbligatoria la presenza, hanno l'onere di chiederne la citazione.

4)permettere l'assunzione delle prove "urgenti", e cioè non rinviabili al dibattimento; l'assunzione delle prova è richiesta al presidente del collegio giudicante nei casi previsti

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dall'articolo 392, cioè quando è possibile procedere ad incidente probatorio; qualora il presidente accolga la richiesta, le prove urgenti sono assunte in una udienza che si svolge in forme diverse da quelle previste per l'incidente probatorio:

5)si tratta di in una vera e propria udienza dibattimentale anticipata, che si celebra con la presenza del pubblico; tuttavia non interviene il collegio, ma solo il presidente

6)permettere la pronuncia di una sentenza anticipata di proscioglimento nei casi nei quali l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita o nei casi in cui il reato è estinto; questa sentenza può essere emessa solo quando, per accertare l'improcedibilità o l'estinzione del reato, non è necessario assumere prove in dibattimento;

7)Occorre, inoltre, che l'imputato ed il PM non si oppongano. La sentenza di non doversi procedere è emessa dal collegio giudicante in camera di consiglio "sentiti il PM e l'imputato" ed è inappellabile .

8)Ove dagli atti appaia evidente l'innocenza dell'imputato, il giudice non può pronunciare sentenza predibattimentale, bensì deve procedere a dibattimento.

Le indagini integrativeUna volta emesso il decreto che dispone il giudizio, il PM ed il difensore delle parti private e dell'offeso possono compiere attività integrativa di indagine con esclusione degli "atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo" (se è necessario assumere un atto che prevede il contraddittorio e tale atto non è rinviabile, l'unico strumento è l'assunzione della prova "urgente").

Le indagini integrative sono sottoposte ad un contraddittorio successivo; la documentazione delle indagini integrative è inserita nei fascicoli del PM e del difensore soltanto quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte .

Il dibattimento e le disposizioni generali sul dibattimentoI poteri del presidente e dell'organo giudicante. Quando l'organo giudiziario è collegiale vi è una netta ripartizione tra i poteri del presidente e quelli dell'organo giudicante (che il codice definisce sinteticamente "giudice")

- al presedente spettano i poteri di "direzione" del dibattimento;- al collegio spettano invece i poteri "decisori".

Se il giudice è monocratico

- i poteri sopra menzionati si cumulano nel medesimo magistrato.

L'udienza

Definizioni:

- l'udienza è il tempo di una singola giornata dedicata allo svolgimento di uno o più processi;- il dibattimento è la trattazione in udienza di un determinato processo.- Quindi, un dibattimento complesso può anche durare più udienze; viceversa in una udienza

possono essere trattati più processi.

Durante la fase degli atti preliminari al dibattimento, si svolgono in udienza le seguenti attività:

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- la costituzione delle parti - ed eventualmente la dichiarazione di contumacia- la discussione delle questioni preliminari.

Il verbale di udienza è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice ed è inserito nel fascicolo per il dibattimento; tale fascicolo può essere consultato dal giudice in camera di consiglio; devono essere riprodotte non solo le risposte, ma anche le domande rivolte alla persona esaminata.

La pubblicità delle udienze. Uno dei principi fondamentali del dibattimento è la pubblicità delle udienze, essa concerne la possibilità che il cittadino conosca quanto si svolge in dibattimento.

La PUBBLICITÀ IMMEDIATA si realizza quando soggetti estranei al processo sono presenti in aula ed assistono direttamente all'udienza; essa è assicurata dalla modalità di svolgimento dell'udienza che di regola è aperta al pubblico, a pena di nullità. Il codice prevede categorie di persone che non sono ammesse nell'aula di udienza (es. minori di 18 anni).

La PUBBLICITÀ MEDIATA si attua attraverso la possibilità di pubblicare gli atti del dibattimento tramite la stampa o altro mezzo di diffusione; essa svolge una duplice funzione: da un lato permette il controllo dell'opinione pubblica sul funzionamento della Giustizia; da un altro lato, costituisce una forma di manifestazione del pensiero mediante la cronaca e la critica giudiziaria. Eccezione:

- la pubblicità immediata subisce un'eccezione quando il giudice dispone che si proceda "a porte chiuse" in presenza di ipotesi previste tassativamente dalla legge; in alcune di queste ipotesi è limitata anche la pubblicità mediata; pertanto la decisione di procedere a porte chiuse per l'intero dibattimento (o per alcune parti di esso) non costituisce per il giudice l'espressione di una facoltà, bensì di un dovere imposto dalla legge.

L'obbligo di procedere a porte chiuse con divieto di pubblicazione degli atti: si deve procedere a porte chiuse ed è altresì vietata la pubblicazione degli atti del dibattimento

a) quando la pubblicità può nuocere al buon costume (è il c.d. buon costume sessuale) ovvero,b) se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione

di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato;c) quando l'assunzione di determinate prove può causare pregiudizio alla riservatezza dei

testimoni ovvero delle parti private "in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione" (in questo caso occorre la richiesta dell'imputato che si proceda a porte chiuse).

L'obbligo di procedere a porte chiuse senza divieto di pubblicazione degli atti: si procede a porte chiuse, ma è consentita la pubblicazione degli atti del dibattimento:

a) quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igieneb) quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento

delle udienzec) quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

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Le riprese televisive del dibattimento. Vi è un caso in cui le riprese o le trasmissioni del dibattimento sono sempre vietate: si tratta di quelle ipotesi nelle quali si procede a porte chiuse per motivi di segretezza o riservatezza; in questi casi, la deroga alla pubblicità immediata comporta anche l'impossibilità di attuare la pubblicità mediata ed implica l'esclusione dei mezzi audiovisivi dall'aula di udienza.

Si tratta dei seguenti casi:

a) quando la pubblicità possa nuocere al buon costumeb) quando possa comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello

Statoc) quando si devono assumere prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei

testimoni o delle parti private "in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione"

d) quando il giudice dispone che l'esame dei minorenni si svolga a porte chiuse.e) Salvi i divieti menzionati, la legge consente le riprese televisive dei dibattimenti, lasciando

al giudice (inteso come organo giudicante) la valutazione delle condizioni di ammissibilità.f) Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono,

può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione;

g)in questa norma convergono tre principi che la norma cerca di contemperare:h)il diritto di cronaca giudiziaria, i) il diritto alla riservatezza j) e l'interesse alla retta amministrazione della Giustizia (quest'ultimo è l'interesse ritenuto

prevalente).

L'autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto.

Il principio del contraddittorio. Nel suo significato debole (attuato negli atti garantiti durante la fase delle indagini preliminari) il principio del contraddittorio assicura il diritto del difensore ad essere presente ad un atto di indagine o a conoscere il relativo verbale;

- la conoscenza degli atti è completa nel momento in cui il PM invia l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

- Nel suo significato forte (attuato nella fase del dibattimento) il principio del contraddittorio comporta la partecipazione delle parti alla formazione della prova.

- L'attuazione piena del principio del contraddittorio necessita che alle parti sia riconosciuta tutta una serie di diritti strumentali (i principali sono il diritto ad ottenere dal giudice l'ammissione della prova, il diritto ad ottenere l'ammissione della prova contraria rispetto alla prova principale chiesta da altri, il diritto di porre le domande nell'esame diretto e nel controesame).

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Il principio di oralità. Per "oralità" può intendersi la forma verbale di comunicazione del pensiero consistente nella pronuncia di parole destinate ad essere udite. Ciò che è espresso oralmente può essere oggetto di documentazione; essa comprende sia i verbali o le dichiarazioni scritte sia altri mezzi di documentazione. L'oralità è la regola che il codice di procedura penale accoglie per le dichiarazioni.

Il principio di immediatezza. Tale principio comporta un rapporto privo di intermediazione tra l'acquisizione delle prove e la decisione dibattimentale; da esso derivano due corollari:

- l'identità tra il giudice che assiste alla assunzione delle prove in dibattimento e quello che decide (posto dall'articolo 525.2)

- la decisione basata su prove legittimamente acquisite in dibattimento (ex art. 526).

Il principio della concentrazione. Esso impone che non vi siano intervalli di tempo tra l'assunzione delle prove in udienza, la discussione finale e la deliberazione della sentenza

- per quanto concerne lo svolgersi del dibattimento il principio della concentrazione è posto dall'art. 477.1: "quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo";

- per quanto concerne il rapporto tra l'assunzione della prova e la deliberazione l'art. 525.1 dispone che "la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento".

Il rinvio della trattazione dei processi nei quali l'indulto esaurisce la pena da eseguire. Poiché è ormai evidente che la ordinaria gestione dei processi non riesce ad essere assorbita dal sistema, il legislatore ha introdotto un meccanismo che dovrebbe permettere di lasciare spazio e tempo ai procedimenti per i reati di maggiore gravità e di più spiccato allarme sociale.

Il meccanismo consiste nel rendere palese l'opera di scrematura mediante la regolamentazione di un istituto denominato "rinvio della trattazione dei processi" (l. 241/2006).

Il rinvio deve avere ad oggetto "i reati commessi fino al 2 maggio 2006, in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto", quando "la pena eventualmente da infliggere può essere contenuta nei limiti dei tre anni e, quindi, non deve essere eseguita".

Il rinvio del singolo processo non è imposto direttamente dal legislatore bensì è rimesso alla indicazione che sarà operata dai dirigenti degli uffici giudicanti, i quali possono individuare i criteri e le modalità della trattazione dei processi, tenendo conto:

a) della gravità e della concreta offensività del reatob) del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per

l'accertamento dei fattic) dell'interesse della persona offesa.

Regolamentazione del rinvio: il legislatore si è comunque riservato la regolamentazione del rinvio:

- il rinvio non può avere durata superiore a 18 mesi - il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio- la parte civile costituita può trasferire l'azione in sede civile;

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- in tal caso, i termini a comparire sono abbreviati fino alla metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita (naturalmente in tal caso non opera la sospensione del processo civile in attesa dell'esito di quello penale)

- è fatto divieto di procedere al rinvio se l'imputato si oppone o se è già stato dichiarato chiuso il dibattimento.

Gli atti introduttivi al dibattimentoIn udienza, prima che inizi il dibattimento, si svolgono alcune attività:

- il controllo della regolare costituzione delle parti (compiuto dal presidente del collegio giudicante)

- la discussione di eventuali questioni preliminari sollevate dal PM o dai difensori delle parti.

La costituzione delle parti. Il presidente controlla se si sono verificate le condizioni indispensabili per la costituzione in giudizio delle parti;

- se il difensore dell'imputato non è presente nonostante il regolare avviso, il presidente designa come sostituto un altro difensore:

- è questo il termine ultimo entro il quale il danneggiato dal reato ha facoltà di costituirsi parte civile, comparendo per mezzo di un difensore.

Il diritto dell'imputato a partecipare al dibattimento. Il codice vuole garantire in modo rigoroso il diritto dell'imputato a partecipare al processo; per tutelare in modo concreto tale diritto, ove l'imputato non sia presente, impone al giudice di accertare che ciò sia dovuto ad una scelta volontaria e non derivi da una mancata conoscenza incolpevole del decreto che dispone il giudizio.

Il giudice deve rinnovare la citazione in 2 casi:

- quando esiste la prova che l'imputato non ha avuto "effettiva conoscenza" della stessa senza sua colpa

- quando tale prova non sussiste e tuttavia appare "probabile" la mancata conoscenza incolpevole.

- Quindi il giudice deve valutare la causa dell'assenza dell'imputato:- se l'assoluta impossibilità a comparire è dovuta a legittimo impedimento dell'imputato

(oppure è anche soltanto probabile che sia dovuta a caso fortuito o a forza maggiore), il giudice deve disporre il rinvio ad una nuova udienza e ordinare la rinnovazione della citazione;

- se risulta che non vi è stata assoluta impossibilità a comparire (e che quindi l'assenza è volontaria), il giudice dichiara la contumacia dell'imputato;

- quest'ultimo è rappresentato dal difensore; la contumacia è quindi la situazione processuale dell'imputato il quale, benché ritualmente citato, non compare all'udienza, senza che sussista un suo legittimo impedimento.

La contumacia presenta collegamenti con una serie di istituti tra loro eterogenei:

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- Il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato contumace, quando la presenza di costui è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.

- Se l'imputato, dichiarato contumace, compare prima della decisione, il giudice deve revocare l'ordinanza.

- Nei casi in cui nel corso del giudizio contumaciale sia necessario procedere alla modifica dell'imputazione perché il fatto risulta diverso o alla contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante, il PM deve chiedere che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che esso sia notificato per estratto all'imputato;

- il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione. Una volta che il giudizio si sia concluso e la sentenza sia stata depositata in cancelleria, al contumace deve essere notificato l'avviso di deposito con estratto della sentenza.

L'assenza dell'imputato. L'imputato può chiedere o consentire che l'udienza si svolga in sua assenza; se, comunque, questi, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza, è considerato presente. Come nell'ipotesi di contumacia, l'imputato assente è rappresentato dal difensore.

L'assenza del difensore. Se il difensore dell'imputato non è presente, il presidente designa un sostituto che sia immediatamente reperibile (questi esercita i diritti ed assume i doveri del sostituto)

Nel caso in cui risulti che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento (purché prontamente comunicato), il giudice fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.

Le questioni preliminari. Dopo che è stato compiuto l'accertamento della costituzione delle parti, vi è la possibilità per le parti stesse di proporre eventuali questioni preliminari;

- vi è l'onere di proporre tali questioni "subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti", dopodiché esse sono di regola precluse, cioè non possono più formare oggetto di discussione.

Questioni preliminari che sono precluse in momenti successivi (art. 491.1):

1) Le questioni concernenti "la competenza per territorio o per connessione" incidono sulla rituale investitura dell'organo giurisdizionale.

2) Nel processo ordinario le questioni che toccano i punti indicati devono essere già poste in sede di udienza preliminare;

3) ove siano state respinte in tale sede, possono essere riproposte come "questioni preliminari" (viceversa, l'incompetenza per materia è rilevabile "in ogni stato e grado del procedimento ", pertanto essa sfugge al regime delle questioni preliminari).

4) Le questioni concernenti "le nullità indicate nell'art. 181 co. 2 e 3" riguardano le nullità relative intervenute negli atti d'indagine, nell'incidente probatorio e nell'udienza preliminare.

5) Nel procedimento ordinario esse devono essere eccepite prima che si concluda l'udienza preliminare; soltanto nei procedimenti speciali, nei quali manchi tale fase, l'eccezione deve essere posta in sede di questioni preliminari.

6) Sono ricomprese tra le questioni preliminari quelle concernenti la regolare costituzione delle parti private diverse dall'imputato.

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Questioni preliminari che non sono precluse in momenti successivi: esse possono essere discusse successivamente se la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.

1) "questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento".2) I problemi che riguardano "la riunione o la separazione dei giudizi" sono discussi

immediatamente tra le questioni preliminari;3) tuttavia può darsi che l'occasione per porre un problema del genere sorga soltanto nel corso

del dibattimento; in tal caso il problema è discusso.

Il dibattimentoQueste sono le fasi del dibattimento:

- lettura del capo di imputazione- richieste di prove- istruzione dibattimentale- discussione delle parti.

a) L'APERTURA DEL DIBATTIMENTO. Il controllo della costituzione delle parti e la discussione e decisione delle eventuali questioni preliminari sono le ultime attività della fase predibattimentale; a questo punto il presidente dichiara aperto il dibattimento e fa dare lettura dell'imputazione.

b) LA RICHIESTA DÌ PROVA. L'esposizione introduttiva. Spetta alle parti, titolari del diritto alla prova, di presentare le richiesta di ammissione dei mezzi di prova. La richiesta di ammissione è valutata dal giudice nella sua pertinenza e rilevanza in relazione al fatto che deve essere provato (tema di prova).

Le richieste di prova. Le richieste di prova sono presentate dal PM e, nell'ordine, dai difensori delle parti private eventuali (parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e dal difensore dell'imputato.

Nelle richieste la singola parte indica i fatti che intende provare e chiede l'ammissione delle relative prove.

Nel momento delle richieste di prova occorre che ciascuna parte chieda l'ammissione di tutte le prove delle quali intende servirsi; in particolare le parti devono precisare anche le fonti che intendono assumere "a prova contraria", e cioè per contrastare prove richieste da un'altra parte.

L'ordine delle richieste. L'ordine in cui le parti formulano le proprie richieste rispecchia il principio dell'onere della prova:

- per primi parlano il PM e la parte civile;- la difesa ha il diritto di sapere quali sono le prove che l'accusa intende presentare, prima di

dover chiedere l'ammissione delle proprie.

Il divieto di lettura di atti di indagine. Nel corso delle richieste di prova il presidente "impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari".

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L'espressa previsione intende contrastare la prassi, seguita da alcuni PM, di leggere memorie nelle quali si dava ampio spazio ad atti di indagine, la conoscenza dei quali è preclusa al giudice del dibattimento.

I criteri di ammissione delle prove. Il giudice deve ammettere la prova quando è pertinente e quando vi sia anche solo il dubbio che possa essere rilevante e non sovrabbondante;

- deve essere esclusa la prova vietata dalla legge.- Le parti (ai sensi dell'art. 190) hanno un vero e proprio "diritto alla prova": ciò comporta per

il giudice il dovere di motivare l'ordinanza che rigetta la richiesta di ammissione.- L'impugnazione contro l'ordinanza potrà essere proposta solo unitamente a quella contro la

sentenza.

L'ammissione della prova contraria. L'imputato ha dritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al PM in ordine alle prove a carico degl'imputati sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

La prova può essere definita contraria quando tende a negare l'esistenza del fatto affermato dalla prova principale: se essa tende a negare l'esistenza del medesimo fatto è per legge pertinente (occorre solo accertare se è rilevante, e cioè se è idonea a formare un elemento di prova):

- se invece tende ad affermare l'esistenza di un fatto diverso, ma incompatibile con l'esistenzadel fatto principale, siamo in presenza di una prova negativa :

- in tal caso resta al giudice il compito di accertare se il fatto da provare è in concretoincompatibile con il fatto principale.

Le dichiarazioni spontanee. Dopo che le parti hanno formulato le proprie richieste di prova, il presidente informa l'imputato che egli ha la facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le "dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non intralcino l'istruzione dibattimentale".

La decisione sulla richiesta di ammissione. Il giudice decide sulle richieste di ammissione delle prove senza ritardo con ordinanza. Ove il nome del singolo dichiarante (testimone, imputato connesso, perito o consulente tecnico) non sia stato inserito nella lista testimoniale, la richiesta di sentirlo in dibattimento è inammissibile.

Tuttavia, è ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

A parte questa ipotesi, le parti che non abbiano adempiuto all'onere di presentare le liste possono ancora chiedere l'ammissione di prove, ma non hanno il diritto di ottenere un provvedimento in tal senso, poiché la loro richiesta è subordinata al potere discrezionale del giudice di ammettere le nuove prove nei limiti previsti dal codice, cioè quanto esse siano assolutamente necessarie per accertare il fatto storico.

L'acquisizione concordata di atti di indagine. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva (si tratta di una previsione identica a

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quella che opera al momento della formazione del fascicolo per il dibattimento al termine dell'udienza preliminare).

c) L'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE. L'istruzione dibattimentale è il momento in cui sono assunte le prove; essa è a sua volta suddivisa in porzioni di tempo (denominati "casi") all'interno delle quali ciascuna parte provvede all'assunzione delle prove richieste (ed ammesse dal giudice).

In particolare 'istruzione dibattimentale:

- inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero prosegue con l'assunzione delle prove richieste da altre parti.

L'ordine dei "casi". L'ordine nel quale si svolge l'istruzione dibattimentale rispetta i due principi generali dell'onere della prova (art. 27 co. 2 Cost.) e della disponibilità della prova (art. 190 c.p.p.); quindi il caso dell'accusa precede il caso della difesa (spetta a colui che accusa provare la reità dell'imputato) e l'ultimo caso è quello dell'imputato, poiché questi ha il diritto di conoscere l'esito delle prove a carico.

La successione dei casi prevista dal codice può essere modificata ove tutte le parti concordino un ordine diverso: ciò costituisce espressione del principio di disponibilità della prova.

L'esame delle parti. Quello che il codice denomina "esame delle parti" non è inserito né nel caso dell'accusa, né nel caso della difesa. Ricordiamo che l'esame di una parte può essere chiesto dalla stessa; se è chiesto da un'altra parte, può avvenire solo col consenso della parte che deve esservi sottoposta.

L'esame delle parti ha luogo "appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato" e cioè subito dopo il caso del PM (ed, eventualmente, quello della parte civile): in tal modo l'esame dell'imputato avviene prima del caso della difesa.

Le parti che hanno richiesto l'esame o vi hanno consentito vengono escusse nel seguente ordine:

- per prima la parte civile che non sia stata citata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

- per ultimo l'imputato.

L'ordine delle prove all'interno del singolo caso. All'interno del singolo "caso" l'ordine nel quale vengono assunte le prove è stabilito dalla parte che ha chiesto le stesse ( principio argomentativo della prova : la parte "argomenta" le sue richieste provando i fatti; la successione e la concatenazione delle prove è la sua argomentazione).

Fra le prove "richieste" vi sono tutti i mezzi di prova, eccettuato solo l'esame delle parti, per il quale vi è un momento apposito nel corso dell'istruzione dibattimentale.

Le prove orali: l'esame incrociato. Le prove orali sono tutte assunte mediante l'esame incrociato.

Le regole poste dal codice valgono per tutti (testimoni, imputati connessi o collegati, periti, consulenti tecnici e parti che abbiano consentito all'esame o lo abbiano richiesto); sono però differenti gli obblighi cui sono sottoposti i predetti soggetti.

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Il testimone ha l'obbligo, penalmente sanzionato, di rispondere secondo verità; deve essere avvisato dal presidente dell'esistenza di tale obbligo e delle responsabilità previste dalla legge per i testimoni falsi o reticenti;

- quindi il presidente invita il testimone a rendere solennemente e pubblicamente una dichiarazione con la quale si impegna a dire la verità;

- dopodiché il presidente invita il testimone a fornire le proprie generalità;- il perito, al momento in cui gli viene conferito l'incarico da parte del giudice, assume

l'obbligo di "far conoscere la verità";- tale obbligo è sanzionato penalmente e permane al momento in cui il perito è sentito con

l'esame incrociato.

Il consulente tecnico di parte può esser nominato da una delle parti anche quando non è disposta perizia;

- è esaminato su richiesta della parte che lo ha nominato;- le altre parti possono sottoporlo a controesame;- egli può non rispondere su oggetti che coinvolgono il segreto professionale.

Le parti sono sottoposte ad esame solo su loro richiesta o col loro consenso; non hanno un obbligo penalmente sanzionato di dire la verità;

- se rifiutano di rispondere ad una domanda, ne è fatta menzione nel verbale; il rifiuto può essere valutato dal giudice come argomento di prova, e cioè può incrinare la credibilità del soggetto esaminato.

Per il testimone il codice prevede un'ulteriore e specifica disciplina:

- l'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso dell'udienza nessuna delle persone citate possa, prima di deporre, comunicare con alcuna delle parti o coi difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza.

- I soggetti che pongono le domande sono il PM ed i difensori delle parti private; il presidente dell'organo giudicante ha la funzione di assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni.

L'esame incrociato si articola nei tre momenti dell'esame diretto, del controesame e del riesame.

1) l'esame diretto è condotto dalla parte che ha chiesto di interrogare il soggetto che rende dichiarazioni; esso tende ad ottenere la manifestazione dei fatti conosciuti da lui conosciuti (che dovrebbero essere utili a dimostrare la tesi di colui che lo ha citato); poiché lo scopo dell'esame diretto è quello di dimostrare che il teste è attendibile e credibile, sono vietate le domande - suggerimento;

2) il controesame è eventuale, nel senso che le parti che non hanno chiesto l'ammissione di quel teste hanno la "facoltà" di porre domande alla persona già sentita nell'esame diretto; esso è quindi condotto dalla parte che ha un interesse contrario a quella che ha chiesto l'esame del testimone (od altro dichiarante).

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3) Il controesame può avvenire sui fatti, sulla credibilità del testimone, o su entrambi tali oggetti;

4) il controesame sui fatti tende a far dichiarare al testimone un fatto diverso o contrario a quello esposto dell'esame diretto ovvero ad ottenere una spiegazione alternativa del fatto stesso ovvero a far ammettere fatti che contraddicono le conclusioni alle quali è pervenuta la controparte;

5) il controesame sulla credibilità tende a far dichiarare al testimone fatti che dimostrano la non credibilità di quest'ultimo.

6) Nel controesame sono ammesse le domande-suggerimento perché il loro scopo è sia quello di saggiare come reagisce il testimone, sia quello di far cadere quest'ultimo in contraddizione

7) il riesame è doppiamente eventuale, perché si svolge solo se vi è stato il controesame e soltanto se la parte che ha condotto l'esame diretto intende procedervi; in esso la parte che ha condotto l'esame diretto può proporre nuove domande; lo scopo del riesame è quello di consentire il recupero della sequenza dei fatti, dopo che il controesame ha cercato di mettere in dubbio la loro esistenza, ovvero consente di esporre la ragione di contraddizioni nelle quali il testimone è caduto.

8) L'esame incrociato non può esser sottoposto ad interruzioni. Nel corso del suo svolgimento le parti hanno unicamente la possibilità di formulare opposizioni sulle quali il presidente decide immediatamente senza formalità.

9) Solo al termine della sequenza "esame diretto - controesame - riesame" il presidente può porre d'ufficio domande al testimone (o altro dichiarante);

10) in tal caso le parti hanno diritto a concludere l'esame secondo l'ordine prescritto (cioè si può rinnovare in tutto o in parte la sequenza).

Il codice pone regole che riguardano sia il modo di rivolgere le domande, sia il modo di rispondere alla stesse da parte del soggetto dichiarante; esse valgono in generale per tutti i momenti; hanno lo scopo di tutelare sia la genuinità della prova, sia la dignità della persona sottoposta ad esame.

Le regole per le domande sono queste:

1) sono ammesse domande su fatti specifici; tale regola non vieta che una parte chieda al dichiarante di narrare ciò che ha percepito, ma vuole semplicemente evitare che il testimone venga a riferire una lezione imparata a memoria

2) la domanda deve avere ad oggetto un fatto determinato e non un apprezzamento del dichiarante; il deponente può fare apprezzamento soltanto quando è impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti

3) sono vietate le domande "nocive"che possono nuocere alla sincerità delle risposte: non sono ammesse le domande intimidatorie o, viceversa, suadenti;

4) sono vietate le domande che violano il rispetto della persona umana, e cioè che ledono l'onore o la reputazione del deponente;

5) tuttavia nel controesame quando occorre saggiare la credibilità del dichiarante il diritto alla prova prevale sul rispetto della persona e il codice non prevede materie non indagabili; al massimo su richiesta dell'interessato, il presidente dispone che il dibattimento si svolga a porte chiuse.

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Fra le regole che riguardano le risposte, il testimone ha facoltà di non deporre:

1) su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale;2) su fatti coperti da segreto professionale;3) su fatti coperti da segreto d'ufficio o di Stato;4) in certi casi, previsti dall'art. 199, quando è prossimo congiunto dell'imputato.5) Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle

domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.

La testimonianza protetta del minorenne. Quando deve essere esaminato un testimone minorenne (o un maggiorenne infermo di mente) il codice prevede forme particolari, che escludono l'esame incrociato e che proteggono il dichiarante.

L'esame del minorenne è condotto dal presidente dell'organo collegiale, al quale le parti possono chiedere di porre domande o di fare contestazioni al minorenne (nel condurre l'interrogatorio il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto di psicologia infantile).

Se una parte lo chiede o il presidente lo ritiene necessario, si devono applicare le ulteriori "protezioni" previste dall'art. 398 co. 5-bis, richiamato dall'art. 498 co. 4-bis; il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere; a tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore; le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.

Quando si procede per i reati di violenza sessuale e assimilati, l'esame del minorenne (ma soltanto se si tratta di vittima e non di mero testimone) deve essere effettuato, su richiesta del minorenne stesso o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

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Figura 23

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Le dichiarazioni rese prima del dibattimento e loro utilizzabilità. Il nuovo art. 111 della Costituzione afferma il principio del contraddittorio nella formazione della prova; in particolare il comma IV: "Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore".

Al principio del contraddittorio il comma V pone tre eccezioni, per cui la prova è utilizzabile anche se si è formata fuori dal contradditorio

- per consenso dell'imputato; tale eccezione ha due ambiti applicativi:- il primo si riferisce ai riti semplificati che omettono il dibattimento, in cui l'imputato rinuncia al

contraddittorio in via anticipata (nel giudizio abbreviato o nel patteggiamento) o in via successiva (nel procedimento per decreto)

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- il secondo ambito applicativo riguarda la disciplina della prova nell'ambito del rito ordinario: col consenso dell'imputato è possibile acquisire al dibattimento prove formate fuori dal contraddittorio;

- malgrado la formulazione letterale dell'art. 111 co. 5 (da cui sembra che l'imputato valga a rendere utilizzabili elementi assunti unilateralmente dalla difesa), probabilmente l'uso di atti raccolti in modo unilaterale può essere ammesso solo se vi consentono quelle parti che non hanno partecipato all'acquisizione dell'elemento di prova e che potrebbero subire un pregiudizio dalla utilizzabilità dello stesso.

- per accertata impossibilità di natura oggettiva; Il termine "oggettiva" sembra alludere a quelle cause indipendenti dalla volontà di taluno, che sembrano assimilabili alle situazioni di forza maggiore.

- L'impossibilità di natura oggettiva non deve apparire "a sorpresa" per la prima volta nella motivazione della sentenza, bensì deve essere oggetto di prova e di discussione tra le parti.

- Sul punto vi deve essere un apposito provvedimento incidentale del giudice.- per effetto di provata condotta illecita : si tratta di comportamenti contrari al diritto

finalizzati ad indurre il dichiarante a sottrarsi (lecitamente o meno) al contraddittorio.

Il principio generale della inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni. L'art. 526 comma 1 stabilisce che "Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento".

Tale norma deve essere letta congiuntamente all'art. 514, secondo il quale non costituisce "legittima acquisizione" la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese fuori del dibattimento, salvo i casi espressamente menzionati. Se ne desume che le norme che consentono l'utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni hanno natura eccezionale e, come tali, non sono estensibili per analogia.

In ogni caso, anche laddove la legge consente l'acquisizione delle precedenti dichiarazioni, resta fermo il principio secondo cui "La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore" (art. 526 comma I-bis).

Queste le ipotesi eccezionali dove il codice consente di usare dichiarazioni formate fuori del dibattimento.

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Figura 24

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LA CONSULTAZIONE DÌ DOCUMENTI IN AIUTO ALLA MEMORIA. Ai sensi dell'art. 499co. 5 "Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti".

Tale diritto può essere esercitato su autorizzazione del presidente in presenza di precisi requisiti:

- l'oggetto che può essere consultato deve essere un documento redatto dal dichiarante e il documento può essere consultato "in aiuto della memoria" il documento deve essere reso conoscibile alle controparti, le quali hanno il diritto di utilizzarlo ai fini del controesame.

LA CONTESTAZIONE PROBATORIA. A colui che depone (sia egli testimone o parte) viene contestato di aver reso una differente dichiarazione in un momento anteriore al dibattimento.

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Essa deve essere contenuta nel fascicolo del PM e quindi consisterà in un atto delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare o in una documentazione raccolta durante le investigazioni difensive.

Sono posti alcuni requisiti:

- deve trattarsi di precedenti dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero; le precedenti dichiarazioni devono essere state rese dalla stessa persona che in dibattimento sta cambiando versione;

- la contestazione deve avvenire solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimoneo la parte ha già deposto;

- la modalità di effettuazione della contestazione consiste nel leggere la dichiarazione rilasciata prima del dibattimento e nel "chiedere conto" al deponente dei motivi della diversità.

- Quando persiste una difformità di versione da parte dell'interrogato (o questi non risponde), si pone il problema se quanto è stato in precedenza dichiarato possa essere utilizzato ai fini della decisione.

Il codice, distingue tra i vari tipi di dichiaranti, esaminiamo le diverse ipotesi.

Precedenti dichiarazioni rese dal testimone. Ai sensi dell'art. 500 co. 2: "Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste"; quindi è regola generale che la precedente dichiarazione sia utilizzabile dal giudice soltanto per valutare la credibilità del soggetto (e non come prova del fatto narrato); in altre parole la contestazione serve al massimo per togliere valore alla dichiarazione dibattimentale, ma non è utile per formare la prova dell'esistenza del fatto narrato, come è ricavabile dal verbale.

Eccezioni: una volta operata la contestazione, vi sono alcune eccezioni, in presenza delle quali le precedenti dichiarazioni sono utilizzabili come prova del fatto narrato; in base al principio del libero convincimento resta fermo che la valutazione in punto di attendibilità è rimessa al giudice.

- La minaccia sul dichiarante. La prima eccezione è consentita quando si accerti che il teste è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro affinché non deponga o deponga il falso;

- in tal caso "le dichiarazioni contenute nel fascicolo del PM precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e possono costituire prova del fatto narrato" (si tratta di un'applicazione del 111.5 Cost., che consente un'eccezione al principio del contraddittorio in caso di provata condotta illecita).

- Nelle ipotesi di intimidazione o offerta di denaro, devono essere acquisite al fascicolo per il dibattimento non solo le precedenti dichiarazioni utilizzate per la contestazione, bensì l'intero verbale.

- Le dichiarazioni rese nell'udienza preliminare. In secondo luogo, le dichiarazioni rese in udienza preliminare e lette per le contestazioni dibattimentali sono utilizzabili come prova del fatto solo nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione; contro le altre parti sono utilizzabili come prova della credibilità o, in caso di accertata intimidazioneo offerta di denaro, come prova del fatto.

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Figura 25

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- L'accordo delle parti. Vi è infine una terza eccezione, in base alla quale le dichiarazionicontenute nel fascicolo del pubblico ministero sono utilizzabili se vi è accordo delle parti. Anche l'acquisizione col consenso delle parti si riferisce all'intero verbale.

Precedenti dichiarazioni rese dall'imputato di un procedimento connesso o collegato. Nel caso in cui l'imputato di un separato procedimento connesso sia chiamato a rendere l'esame ai sensi dell'art. 210 nel procedimento contro l'imputato, il codice impone di applicare la norma sulla contestazione probatoria che vale per il testimone (art. 500).

Se il dichiarante rifiuta di rispondere o cambia versione rispetto al passato, le precedenti dichiarazioni possono essere contestate a colui che le ha rese.

Se l'imputato connesso, nonostante la contestazione, continua a dare una versione diversa, le precedenti dichiarazioni sono utilizzabili soltanto come prova della credibilità.

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Figura 26 (3.5.10)

Precedenti dichiarazioni rese dalle parti private. L'art. 503.3 permette di effettuare la contestazione nel corso dell'esame delle parti private: imputato, coimputato, responsabile civile e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Anche in questo caso siamo dinanzi ad una contestazione probatoria.

Essa:

- è ammessa se sussiste una difformità tra la dichiarazione dibattimentale e quella precedente; riguarda dichiarazioni che sono state rese in precedenza dalla stessa persona che viene esaminata ed il cui verbale è contenuto nel fascicolo del PM la lettura può essere effettuata soltanto dopo che la persona esaminata ha deposto sulle circostanze da contestare.

- L'effetto è analogo a quello della contestazione probatoria: la precedente dichiarazione resa dalla parte privata è utilizzabile soltanto per valutare la credibilità del dichiarante.

Le precedenti dichiarazioni rese dall'imputato. L'art. 503 co. 5 considera le sole dichiarazioni alle quali il difensore dell'imputato, che le ha rese, aveva diritto di assistere, purché esse siano state assunte dal PM o dalla polizia giudiziaria delegata.

Una volta contestate esse sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e, di conseguenza, sono utilizzabili come prova del fatto narrato.

L'art. 530 co. 6 estende l'effetto appena menzionato a determinate dichiarazioni rilasciate dall'imputato prima del dibattimento e alle dichiarazioni assunte dal giudice:

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Figura 27

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a) nell'interrogatorio di garanzia che segue l'esecuzione di una misura cautelare personaleb) nell'interrogatorio in sede di revoca della misura cautelare personalec) nell'interrogatorio reso in sede di convalida dell'arresto o del fermod) nell'interrogatorio intervenuto nel corso dell'udienza preliminare.

Il testimone che rifiuta l'esame di una delle parti. Se il testimone (o altro dichiarante) "rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante" (art. 500 co. 3).

Ratio: tutela del diritto alla prova di quella parte che non ha potuto partecipare all'esame incrociato;

- nei suoi confronti non è stato attuato il contraddittorio, di conseguenza essa non può subireun pregiudizio da quella prova, alla cui formazione è rimasta estranea.

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Figura 28 (3.5.12)

LA CONTESTAZIONE DÌ QUALSIASI ALTRA RISULTANZA. La contestazione probatoria non è l'unico strumento per verificare la credibilità del soggetto dichiarante.

In particolare, le prove precedentemente acquisite, sia nel dibattimento, sia in momenti anteriori, possono costituire oggetto di un altro tipo di contestazione: può essere contestato ciò che è contenuto nel fascicolo per il dibattimento e anche gli atti e i documenti che sono collocati nel fascicolo del PM (ovviamente solo al fine di demolire la credibilità del soggetto dichiarante).

Ad esempio, ad un teste possono essere contestate le precedenti dichiarazioni di un altro teste, oppure al soggetto dichiarante può essere contestato un documento (ad esempio una foto).

Non è necessario che il documento sia stato ammesso all'inizio del dibattimento (in quella sede infatti non era rilevante, poiché non si sapeva ancora come il soggetto dichiarante avrebbe risposto alle domande), in quanto esso diventa rilevante quando il soggetto dichiarante dà una versione non compatibile con esso.

Queste prove definite ex ad verso (che diventano rilevanti in seguito a ciò che afferma il dichiarante) possono essere contestate al dichiarante in quanto, ex articolo 194 comma 2, l'esame può estendersi alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità.

LA LETTURA DEGLI ATTI. La "contestazione" delle precedenti dichiarazioni presuppone che sia in corso l'esame del dichiarante che le ha rese, mentre la "lettura" viene disposta quando tale esame non ha avuto luogo.

La lettura è la modalità residuale di utilizzazione delle dichiarazioni rese in momenti precedenti al dibattimento; essa deroga al principio di immediatezza, che impone al giudice di decidere in base alle prove assunte nel corso del dibattimento.

L'oggetto delle letture:

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- Gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento sono consultabili dal giudice ; se consistono in dichiarazioni occorre distinguere tra due situazioni.

- Se l'esame del dichiarante ha luogo, i verbali contenuti nel fascicolo per il dibattimento possono esser letti solo dopo l'esame della persona e, pertanto, danno luogo ad un istituto simile alla contestazione.

- Se l'esame del dichiarante non ha luogo, si procede alla lettura integrale dell'atto. Nei due casi predetti, gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento possono esser posti a fondamento della motivazione della sentenza.

- Gli atti contenuti nel fascicolo del PM; tale fascicolo può esser consultato solo dalle parti e non dal giudice e la lettura degli atti è permessa con certe restrizioni che hanno il presupposto comune che l'atto sia diventato "non ripetibile" in dibattimento (applicazione dell'art. 111 co. 5 Cost.).

Alcuni limiti riguardano l'oggetto dell'elemento contenuto nel fascicolo, altri limiti riguardano la persona che ha reso le dichiarazioni anteriormente al dibattimento.

Il codice distingue quattro gruppi di persone :

- 1) I testimoni. Le dichiarazioni rese dai testimoni alla polizia giudiziaria, al PM, al difensore nella fase delle indagine o al giudice nell'udienza preliminare possono essere lette soltanto se sono diventate non ripetibili per fatti o circostanze non ripetibili nel momento in cui sono state assunte.

- 2) Le persone residenti all'estero. Le lettura delle dichiarazioni rese da tali soggetti nel corso delle indagini "anche a seguito di rogatoria internazionale", può essere disposta se ricorrono due presupposti concorrenti, che integrano la situazione di non ripetibilità:

- occorre che la persona sia stata citata per deporre e non sia comparsa- l'esame dibattimentale di tale soggetto deve risultare assolutamente impossibile.

Se ricorrono tali presupposti il giudice, a richiesta di parte e tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, può disporre la lettura delle dichiarazioni in oggetto.

3) L'imputato esaminato sul fatto proprio. Le dichiarazioni precedentemente rese possono essere lette a richiesta di parte se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame.

Esse tuttavia sono utilizzabili soltanto contro l'imputato che abbia tenuto il comportamento indicato; non lo sono nei confronti di un altro coimputato salvo che quest'ultimo vi consenta o che sussista un'ipotesi di intimidazione o "subornazione" del dichiarante.

4) La persona imputata in un procedimento connesso o collegato, esaminata sul fatto altrui. In questo caso il codice impone al giudice di sperimentare tutte le possibilità di intervento coatto di queste persone al dibattimento:

- l'imputato connesso o collegato, che sia stato citato e che non si è presentato, deve essere sottoposto ad un provvedimento di accompagnamento coattivo o eventualmente deve essere sentito con esame a domicilio, con rogatoria internazionale o con esame a distanza.

Soltanto "se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante" (ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti) il giudice può leggere, su richiesta di parte, le precedenti dichiarazioni, ma

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unicamente se la non ripetibilità dipende da fatti o circostanze imprevedibili al momento della dichiarazione:

- se invece essa era prevedibile, i soggetti menzionati avrebbero dovuto essere sentiti con incidente probatorio su richiesta di parte.

- Infine, se il dichiarante rifiuta di rispondere, le precedenti dichiarazioni sono utilizzabili soltanto con l'accordo delle parti.

Principio dispositivo e poteri di iniziativa probatoria esercitabili dal giudice. Lo scopo del procedimento è quello di accertare i fatti di reato e le relative responsabilità in base alle prove, e poiché le parti in conflitto possono in concreto non essere eguali in capacità ed in mezzi, il legislatore attribuisce al giudice un potere di supplenza che incide sull'iniziativa probatoria.

Tale potere si configura come un'eccezione rispetto alla regola posta dall'art. 190 co. 1 (principio dispositivo), pertanto deve essere previsto espressamente dal codice.

L'attività di supplenza dell'iniziativa probatoria delle parti ha un'intensità che varia nelle diverse fasi.

Al termine delle indagini preliminari, quando è stata presentata richiesta di archiviazione, il giudice può ordinare al PM di compiere nuove indagini e può costringerlo a formulare l'imputazione.

Nel corso dell'udienza preliminare il giudice, se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

Nel dibattimento, al termine del quale viene presa una decisione idonea a formare il giudicato, i poteri di iniziativa probatoria spettanti al giudice sono ancora più ampi, ma devono rispettare due regole:

1) Regola del carattere successivo dei poteri: l'iniziativa spetta alle parti e soltanto dopo che esse hanno avuto la possibilità di esercitare i loro poteri, il giudice può svolgere la sua attività di supplenza.

2) Regola del carattere non esaustivo dei poteri: i poteri esercitabili dal giudice non sono esaustivi di altri poteri, sia nel senso che possono essere sollecitati da altri soggetti diversi dalle parti, quali sono gli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato, sia nel senso che, una volta che siano stati esercitati dal giudice, le parti possono riprendere l'iniziativa probatoria.

Questi i poteri di iniziativa probatoria spettanti al giudice nella fase del dibattimento:

- Il giudice, anche d'ufficio, può disporre che sia data lettura integrale o parziale degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento;

- tuttavia la lettura delle dichiarazioni può essere disposta soltanto dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non si svolga.

- Il presidente dell'organo giudicante "anche su richiesta di altro componente del collegio", può indicare alle parti "temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame" (si tratta di un potere di "suggerimento" esercitabile in base ai risultati delle prove assunte

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nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture, e cioè dopo che si sono svolti i casi dell'accusa e della difesa).

- A seguito della sollecitazione, l'iniziativa probatoria spetta alle parti, che possono accogliere o meno il suggerimento e possono scegliere quali mezzi di prova richiedere.

- Il giudice, nel corso dell'istruzione dibattimentale "sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue ed ammettere prove già escluse".

- Il giudice può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova "se risulta assolutamente necessario" per l'accertamento dei fatti.

- Il potere è esercitabile "terminata l'acquisizione delle prove", e cioè dopo che si sono conclusi i casi dell'accusa e della difesa.

- Il requisito della assoluta necessità può dirsi integrato quando il mezzo di prova risulti dagli atti del giudizio e la sua assunzione appaia decisiva.

- La legge n. 479/1999 ha introdotto nell'art. 507 il comma 1-bis che consente al giudice di disporre "l'assunzione dei mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento" su accordo delle parti (anche in quest'ipotesi deve ricorrere il presupposto dell'assoluta necessità).

Il principio dispositivo attenuato. Sulla base dell'orientamento giurisprudenziale finora emerso e, come le stesse Sezioni Unite hanno affermato nel 2006, è possibile ritenere che il codice accoglie in materia probatoria un principio dispositivo "attenuato": esso consente la libera esplicazione del diritto alla prova spettante alle parti, ma non preclude i poteri di iniziativa probatoria d'ufficio, semmai limita il potere discrezionale del giudice nel respingere le richieste di ammissione delle prove formulate dalle parti.

Conclusioni :

1. I poteri esercitabili dal giudice d'ufficio costituiscono un'eccezione al potere dispositivo delle parti sulla prova: essi non incidono sull'onere sostanziale di convincere il giudice.

2. Restano salve le regole di valutazione della prova (e cioè spetta pur sempre a chi accusa l'onere di provare i fatti al di fuori di ogni ragionevole dubbio) e gli altri vincoli probatori ricavabili dal codice.

La rinuncia alla prova. Può accadere che una parte, ottenuta l'ammissione di un mezzo di prova, rinunci alla sua assunzione. La rinuncia alla prova è espressamente disciplinata dall'art. 495 co. 4-bis, introdotto dalla legge n. 397/2000, in base al quale "nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunciare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta".

Inoltre in base all'articolo 507 il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di quella prova che sia stata rinunciata dalle parti (comunque l'assunzione deve essere assolutamente necessaria).

La partecipazione e l'esame "a distanza". Il codice consente di utilizzare due istituti che permettono di superare l'unità di luogo nel quale si deve svolgere il dibattimento: essi hanno in comune il collegamento televisivo e il fatto che le parti siano comunque messe in grado di valutare l'attendibilità delle prove che vengono assunte.

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LA PARTECIPAZIONE "A DISTANZA": l'imputato rimane nel luogo di detenzione e partecipa all'udienza attraverso un collegamento a distanza che presuppone l'installazione di due terminali (uno nell'aula e l'altro nella postazione remota) e di un sistema di comunicazione che permette di ricevere e trasmettere i segnali audiovisivi provenienti da entrambi i terminali.

Essa è disposta dal giudice in due ipotesi:

1)Quando si procede per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico o assimilato nei confronti di un imputato che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere. In questo caso, essa può essere disposta soltanto se ricorrono determinate condizioni:

- se sussistono gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;

- se si tratta di dibattimenti particolarmente complessi e la partecipazione a distanza risulta necessaria per evitare ritardi nello svolgimento dell'udienza.

2)Quando si proceda nei confronti di un imputato che si trovi in stato di detenzione e sia sottoposto a quel regime di "carcere duro" che comporta la sospensione delle misure trattamentali.

In questo caso, la partecipazione a distanza è disposta a prescindere dal reato oggetto del procedimento e non occorre che si verifichino ulteriori condizioni.

Una volta accertata la sussistenza dei suddetti requisiti, la partecipazione deve essere obbligatoriamente disposta.

Il relativo provvedimento:

- nella fase degli atti preliminari è adottato anche d'ufficio dal presidente del tribunale o della corte di assise e assume la forma del decreto motivato, che, essendo emanato in assenza di contraddittorio, deve essere comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza

- nel corso del dibattimento è pronunciato dal giudice e assume la forma dell'ordinanza.

L'ESAME "A DISTANZA": prevede che mediante collegamento televisivo si possa svolgere a distanza l'esame di un testimone o di una parte.

Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei ad effettuare un collegamento audiovisivo, il giudice, sentite le parti, può disporre anche d'ufficio che l'esame si svolga a distanza.

L'esame deve svolgersi obbligatoriamente a distanza nei seguenti casi:

a) se i collaboratori di Giustizia sono esaminati nell'ambito di un processo di criminalità organizzata mafiosa o terroristica;

b) se nei confronti dell'esaminato è stato emesso un decreto di cambiamento delle generalità;c) se un imputato, anche non collaboratore di Giustizia, ma accusato di un delitto di criminalità

mafiosa o terroristica, deve essere esaminato in un processo per tale tipo di delitti, connesso al proprio.

d) In tali casi l'obbligatorietà è temperata dalla possibilità, lasciata al giudice, di ritenere "assolutamente necessaria" la presenza della persona da esaminare.

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e) Il giudice può disporre l'esame a distanza, ma solo su richiesta di parte (casi facoltativi):f) se il dichiarante è già stato esaminato nell'incidente probatorio o in un altro procedimento ed

è stata disposta una nuova assunzione di tale prova;g) se comunque vi sono gravi difficoltà ad assicurare la presenza della persona da esaminare.

In tali casi l'esame a distanza viene impiegato per soddisfare esigenze di semplificazione processuale e non per proteggere l'incolumità del dichiarante.

Le nuove contestazioni. La correlazione tra imputazione e sentenzaNel corso dell'istruzione dibattimentale le prove assunte possono indurre il PM a modificare l'imputazione sotto vari profili attinenti al diritto o al fatto.

Per quanto riguarda il diritto, è sancito il principio fondamentale secondo cui il giudice può dare al fatto storico una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza; in tal caso la diversa definizione è data direttamente dal giudice in sentenza.

a) Le modifiche attinenti al fatto storico: il fatto diverso. Per quanto riguarda il fatto storico, in primo luogo il fatto storico può risultare "diverso" da quello contestato (art. 516), nel senso che risultano modificate le modalità del fatto di reato.

In questi casi il PM provvede direttamente a modificare l'imputazione e a contestarla direttamente all'imputato (non al suo difensore), se il reato non appartiene alla competenza di un giudice superiore.

L'imputato ha diritto che il dibattimento venga sospeso (per un tempo non < a 20 giorni) e ha anche la facoltà di chiedere l'ammissione di nuove prove.

b)La contestazione suppletiva. In secondo luogo nel corso dell'istruzione dibattimentale può risultare l'esistenza di una circostanza aggravante( art. 517) oppure il compimento di un reato connesso ai sensi dell'art. 12.1 lett. b ( concorso formale o reato continuato ).

In questa ipotesi il PM contesta all'imputato il reato concorrente, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore; anche in questi casi l'imputato ha diritto ad ottenere la sospensione del dibattimento e l'ammissione di nuove prove.

Nel caso di nuove contestazioni relative agli articoli (516 e 517) all'imputato contumace o assente il PM chiede al Presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato. Il Presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza.

c) Il fatto nuovo. Infine nel corso del dibattimento può risultare a carico dell'imputato un "fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere d'ufficio". Ad esempio, nell'accertare una rapina risultano elementi anche di una estorsione.

Tuttavia, il fatto nuovo ex art. 518 non è soltanto quello suscettibile di affiancarsi al reato già contestato nell'imputazione. Può anche accadere che il fatto originario vada soggetto a tali

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modificazioni per cui venga configurato come un fatto totalmente nuovo dal punto di vista giuridico. In tal caso, il fatto nuovo si sostituisce a quello originario.

Il fatto nuovo può essere contestato solo in presenza delle seguenti condizioni:

a) deve trattarsi di un reato procedibile d'ufficio b) l'imputato deve essere presente (con il suo difensore) e consentire alla contestazionec) il presidente deve accertare che da tale contestazione non derivi un pregiudizio per la

speditezza del procedimento.d) Anche in questo caso l'imputato ha diritto ad ottenere la sospensione del dibattimento e

l'ammissione di nuove prove. e) In mancanza delle condizioni, il PM procede nelle forme ordinarie e cioè svolge le indagini

ed esercita l'azione penale per il fatto nuovo.

d)L’iniziativa nella modifica del fatto nuovo. Il codice attribuisce il potere di modificare il fatto storico di cui all'imputazione esclusivamente al PM (il giudice può solo operare un controllo successivo nel momento in cui delibera la sentenza).

In tutti i casi in cui la contestazione sia avvenuta fuori dei casi consentiti, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al PM perché proceda nelle forme ordinarie (art. 521.3). lo stesso accade quando il giudice accerta che il fatto storico è diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio o nella contestazione effettuata dal PM in dibattimento.

e)Le modifiche attinenti alla definizione giuridica. Il giudice al momento della deliberazione della sentenza può rilevare che il fatto storico, accertato nel corso del dibattimento, è identico a quello contestato, ma che il titolo del reato risulta diverso da quello contenuto nell'imputazione.

In tal caso il giudice nella sentenza dà al fatto la diversa definizione giuridica, purchè il fatto non ecceda la sua competenza né in termini di composizione (collegiale anziché monocratica).

f) L’invalidità. L'inosservanza delle disposizioni a tutela della correlazione tra accusa e sentenza è causa di nullità (art. 522.1); ai sensi dell'art. 522 co. 2 "la sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le predette disposizioni è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante".

A parere della giurisprudenza si tratta di una nullità intermedia , perché si è violato il principio del contradditorio.

La facoltà dell’imputato di chiedere riti semplificati in caso di contestazione del fatto diverso o di un reato concorrenteLa Corte Costituzionale (265/94) ammise il patteggiamento e così con la 333/2009 anche il giudizio abbreviato (entrambi nei casi di fatto diverso e reato connesso, non per la circostanza aggravante).

Occorre tenere presente che ex art. 141.4-bis disp. att. in caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale è ammessa l’oblazione l'imputato è rimesso nei termini.

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Figura 29

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La discussione finaleLa discussione finale, che ha inizio quando è terminata l'istruzione probatoria, permette al PM ed ai difensori delle parti private di formulare le proprie conclusioni (art. 523).

La discussione finale è diretta dal presidente dell'organo giudicante, che ha il potere di impedire ogni divagazione, ripetizione ed interruzione.

L'ordine degli interventi è disciplinato dal codice in modo che l'accusa pubblica e privata precedano la difesa dell'imputato, attuando così il principio dell'onere della prova.

Inoltre, le conclusioni del PM sono formulate prima di quelle della parte civile, quasi a sottolineare la posizione di accessorietà della stessa (che vede il suo intervento tendenzialmente limitato al tema del risarcimento del danno derivante dal reato).

Le conclusioni del difensore del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria precedono quelle del difensore dell'imputato.

Le conclusioni sono formulate oralmente; tuttavia, è posto a carico della parte civile l'onere di presentare comunque "conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare" (art. 523.2): se il difensore

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non adempie all'onere delle conclusioni scritte, la costituzione di parte civile si intende revocata ex lege.

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Le repliche.

Il PM ed i difensori delle parti private possono replicare, ma la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.

La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità; se questa si verifica, il giudice provvede ai sensi dell'art. 507 e cioè sia su richiesta di parte sia d'ufficio.

Se la prova richiesta da una parte è decisiva, il giudice è obbligato ad ammetterla (un eventuale diniego può essere sottoposto a controllo mediante l'impugnazione della sentenza).

L'imputato ed il suo difensore devono avere (a pena di nullità) la parola per ultimi, se la chiedono. Una volta che sia stata esaurita la discussione finale, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e l'organo giudicante si ritira in camera di consiglio per deliberare la sentenza.

Gli atti successivi al dibattimento: la sentenza.Il codice regolamenta sia l'aspetto procedimentale attraverso il quale il giudice delibera, sia la struttura che deve avere la decisione; le regola poste dal codice non toccano il libero convincimento del giudice, ma pongono limiti alle modalità con le quali il convincimento si forma e si manifesta.

Tempi e modi della deliberazione pubblicazione e deposito della sentenzaPer quanto riguarda l'aspetto procedimentale la sottofase degli "atti successivi al dibattimento" inizia nel momento in cui l'organo giudicante si ritira per deliberare in segreto in camera di consiglio e termina nel momento in cui la sentenza è depositata in cancelleria.

Le modalità della deliberazione si riassumono nel principio di immediatezza, secondo cui deve esservi identità tra il giudice che ha assistito all'assunzione della prova e quello che decide; infatti secondo l'art. 525.2, parte I, "Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento". Sotto il profilo dei tempi della deliberazione, il codice pone la regola della concentrazione:

- da un lato, la sentenza è deliberata "subito dopo la chiusura del dibattimento";- dall'altro, la deliberazione non può esser sospesa "se non in caso di assoluta impossibilità".

Le regole per la deliberazione. Il codice regola minuziosamente la procedura con cui l'organo collegiale deve deliberare Per quanto riguarda i tempi:

1) in primo luogo il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo; si tratta di quelle questioni processuali che potrebbero sfociare in decisioni che precludono l'esame nel merito;

2) qualora l'esame del merito non risulti precluso, sono poste in decisione le questioni di fatto che concernono l'imputazione (il giudice valuta se i fatti affermati dalle parti sono dimostrati dalle prova acquisite);

3) successivamente sono affrontate le questioni di diritto concernenti l'imputazione (cioè i problemi interpretativi posti dalle norme penali

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4) se occorre (cioè se il giudice accerta la responsabilità dell'imputato e decide di condannarlo) sono poste in discussione le questioni relative all'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza;

5) se vi è stata costituzione di parte civile, sono esaminate anche le questioni relative alla responsabilità civile.

Per quanto riguarda le modalità con cui l'organo giudicante deve deliberare:

- tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre.

- Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età.

- Principio del favor rei: se nella votazione sull'entità della pena o della misura di sicurezza si manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all'imputato. La deliberazione si svolge in segreto in camera di consiglio.

Il dispositivo della sentenza. Conclusa la deliberazione, il presidente dell'organo giudicante redige il dispositivo e lo sottoscrive (in esso è riassunto il "comando " nel quale si traduce la decisione e che può essere, in sintesi, il proscioglimento o la condanna).

- Se il giudice ha deciso il proscioglimento, deve riassumere i motivi in una delle formule tipiche.

- Se ha deciso di condannare, il capo penale del dispositivo contiene l'indicazione della pena che viene applicata al colpevole; se vi è stata costituzione di parte civile, il capo civile del dispositivo contiene la decisione sul risarcimento del danno.

Pubblicazione e deposito della sentenzaPubblicazione della sentenza Una volta sottoscritto il dispositivo, l'organo giudicante rientra nell'aula di udienza ed il presidente (od altro giudice) lo legge.

Di regola, accade che la motivazione non possa esser redatta immediatamente (se il caso è giunto fino al dibattimento, esso deve essere di una qualche complessità): il codice prescrive il termine entro cui l'intera sentenza (motivazione e dispositivo) deve esser depositata in cancelleria. Il termine ordinario per il deposito è di 15 giorni; se la motivazione è "particolarmente complessa" il giudice indica nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.

Il deposito della sentenza L'intera sentenza (comprensiva di motivazione e dispositivo) è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Essa deve essere depositata in cancelleria entro i termini indicati a suo tempo nel dispositivo. Quando la sentenza non è depositata entro i termini, l'avviso di deposito deve essere comunicato al PM e notificato alle parti private (cui spetta il diritto di impugnare) e al difensore dell'imputato. L'avviso di deposito con estratto della sentenza è in ogni caso notificato all'imputato contumace ed è comunicato al procuratore generale presso la corte d'appello.

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I requisiti della sentenzaRequisiti formali Ai sensi dell'art. 546, la sentenza ha il seguente contenuto:

1) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; 2) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; 3) l'imputazione (comprensiva dell'enunciazione del fatto storico addebitato e delle norme di legge che lo prevedono come reato); 4) l'indicazione delle conclusioni delle parti; 5) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie; 6) il dispositivo con l'indicazione degli articoli di legge applicati; 7) la data e la sottoscrizione del giudice (e cioè del presidente e dell'estensore della sentenza).

La sentenza è nulla se manca la sottoscrizione del giudice o la motivazione e se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo.

Requisiti sostanziali. Dal punto di vista del contenuto sostanziale, la prassi giudiziaria distingue tra:

- capi della sentenza; il capo della sentenza è identificabile con la singola imputazione;- punti della sentenza; il punto della sentenza è costituito da una tematica di fatto o di diritto

che deve essere trattata e risolta per giungere alla decisione in merito ad una o più imputazioni.

- Nel caso in cui occorra completare la motivazione insufficiente ovvero manchino o siano insufficienti gli altri requisiti previsti dal codice, purché si tratti di errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, si deve attivare il procedimento per la correzione degli errori materiali: questo procedimento è disposto d'ufficio o su richiesta di parte dal giudice che ha emesso il provvedimento (questi procede in camera di consiglio previo avviso alle parti che possono intervenire); se la sentenza è stata impugnata, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere l'impugnazione.

La motivazioneAi sensi dell'art. 192 co. 1: "Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati"; inoltre ai sensi dell'articolo 546, comma 1, lett. e) il giudice espone i motivi del suo convincimento indicando le "prove poste a base della decisione" ed enunciando le ragioni della loro attendibilità e le ragioni della non attendibilità delle prove contrarie.

La valutazione delle prove costituisce un'attività legale e razionale:

- legale perché si esercita su prove legittimamente acquisite: soltanto ciò che è validamente acquisito deve essere valutato ai fini decisori; razionale perché implica l'obbligo di motivare, di giustificare la decisione secondo criteri di ragionevolezza nel rispetto di tre ordini di regole: della logica , della scienza e dell' esperienza corrente , i quali devono essere messi in correlazione con lo standard probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 co. 1.

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- Ai sensi dell'art. 111 co. 6 Cost. "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati" quindi la motivazione è una componente strutturale necessaria dei provvedimenti del giudice.

- Infine, il requisito della completezza della motivazione deve riguardare sia la decisione in fatto sia quella in diritto.

Le tipologie di sentenzeLe sentenze di proscioglimento All'interno della generale categoria delle sentenze di proscioglimento, il codice pone una fondamentale distinzione tra

- sentenza di assoluzione, che contengono un vero e proprio accertamento che il giudice ha operato mediante le prove, pertanto esse sono idonee a fondare l'efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari

- sentenza di non doversi procedere, che non contengono un accertamento del fatto storico e si limitano a statuire su aspetti processuali che impediscono tale accertamento.

- Vi è tuttavia un aspetto formale, comune ai due tipi di sentenza: quando il giudice pronuncia una sentenza di proscioglimento, egli deve precisarne la causa, cioè la c.d. formula terminativa, che costituisce una sorta di riassunto della motivazione della decisione.

- Le formule terminative sono previste dalla legge in modo tassativo negli artt. 529-531; il codice impone al giudice di precisarle nel dispositivo non soltanto perché alcune di esse sono idonee a determinare gli effetti del giudicato, ma anche perché tutte favoriscono una maggiore intelligibilità del contenuto e della motivazione della decisione.

Le formule terminative della sentenza di non luogo a procedere: 1) Sentenza di non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita: la sentenza ha questa formula terminativa quando manca la condizione di procedibilità prevista dalla legge per quella determinata fattispecie incriminatrice (querela, istanza, richiesta, autorizzazione a procedere) oppure in presenza di altre cause di improcedibilità che non sono espressamente menzionate nell'articolo 529.

2) Sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato: il codice penale prevede varie cause di estinzione del reato (la morte del reo prima della condanna; l'amnistia; la remissione di querela; la prescrizione del reato; l'oblazione nelle contravvenzioni; il perdono giudiziale per i minorenni); ulteriori cause estintive sono previste in relazione a singoli reati. Il riconoscimento delle predette cause estintive non vincola il giudice civile nel momento in cui questi accerterà la sussistenza del fatto coi conseguenti effetti civili (obbligo del risarcimento del danno ex art. 185 c.p.).

In entrambi i casi si applica il principio in dubio pro reo, per cui il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere:

- per quanto riguarda la prima formula, sia nel caso in cui manca la condizione di procedibilità, sia nel caso in cui la prova dell'esistenze della medesima è insufficiente o contraddittoria, per quanto riguarda la seconda formula, sia quando vi è la prova dell'esistenza della causa estintiva, sia quando vi è il dubbio sull'esistenza delle medesima.

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L'interesse dell'imputato all'assoluzione. L'imputato ha interesse ad ottenere l'assoluzione nel merito perché questa formula è oggettivamente più vantaggiosa rispetto alla sentenza di non doversi procedere; il codice cerca di contemperare l'interesse dell'imputato con le esigenze di economia processuale che impongono di non proseguire oltre col processo in presenza di una causa di improcedibilità: il giudice ha l'obbligo di pronunciare sentenza di assoluzione se dagli atti risulta evidente l'innocenza dell'imputato per uno dei motivi sopra elencati (cioè perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato); quindi l'assoluzione nel merito rimane comunque subordinata ad una situazione in cui l'innocenza sia evidente e ciò risulti dagli atti: non è infatti consentito al giudice acquisire nuovi mezzi di prova, dovendo l'innocenza risultare dagli atti "esistenti" nel momento in cui si verifica il fatto estintivo, anche se sulle risultanze che derivano da tali atti sarà doveroso che il giudice compia le valutazioni logiche che si rendono necessarie.

Formule terminative della sentenza di assoluzione (nelle situazioni in cui sarebbe possibile applicare insieme più formule, il giudice deve pronunciare quella più ampiamente liberatoria)

1) Assoluzione perché il fatto non sussiste: tale formula deve essere usata ove il fatto storico ricostruito mediante le prove non rientri nella fattispecie incriminatrice dal punto di vista degli elementi oggettivi, poiché non risultano presenti gli elementi di fatto che dovrebbero integrare la condotta, l'evento o il rapporto di causalità.

2) Assoluzione perché "l'imputato non ha commesso il fatto": la formula è usata quando il fatto, addebitato all'imputato, sussiste dal punto di vista del solo elemento oggettivo, ma il reato non è stato commesso dall'imputato, bensì da un'altra persona.

3) Assoluzione perché "il fatto non costituisce reato": in questo caso il fatto addebitato nell'imputazione è stato commesso dall'imputato e sussiste nei suoi elementi oggettivi, tuttavia il fatto non è un illecito penale, in quanto manca quello specifico elemento soggettivo che è richiesto dalla norma incriminatrice (dolo, colpa, preterintenzione), oppure uno degli elementi oggettivi che costituiscono il presupposto della condotta o dell'evento.

Il giudice usa la formula "il fatto non costituisce reato" anche quando sono integrati sia l'elemento oggettivo, sia quello soggettivo, ma il fatto è stato commesso in presenza di una delle cause di giustificazione: infatti, queste eliminano l'antigiuridicità e rendono lecito il fatto.

4) Assoluzione perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato": in questo caso il fatto storico indicato nell'imputazione non rientra in alcuna fattispecie incriminatrice né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo: siamo di fronte ad un'assoluzione in punto di diritto (in iure).

La formula è utilizzata anche quando il fatto era previsto come reato, ma la relativa norma di legge ha perso efficacia (ciò avviene quando la Corte Costituzionale dichiara illegittima una norma penale o quando una legge depenalizza determinati reati, trasformandoli in illeciti amministrativi).

5) Assoluzione perché "il reato è stato commesso da una persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione": la formula è usata quando il giudice accerta che il fatto è stato commesso ed è penalmente illecito, ma l'imputato non è punibile in concreto: egli può essere non imputabile, o coperto da una causa di non punibilità, o penalmente immune. Tali formule assolutorie devono

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essere applicate dal giudice sia quando manca la prova della reità dell'imputato, sia quando tale prova è insufficiente o contraddittoria.

Le disposizioni eventuali della sentenza di proscioglimento Con la sentenza di proscioglimento (e cioè sia di non doversi procedere che di assoluzione) il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte. Con la sentenza che assolve l'imputato "per cause diverse dal difetto di imputabilità" il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile (se non ricorrono giustificati motivi per la compensazione totale o parziale). Se il danneggiato ha esercitato l'azione civile nel processo penale "per colpa grave", il giudice può condannare la parte civile al risarcimento dei danni causati all'imputato assolto e all'eventuale responsabilità civile ex art. 541 co. 2.

Nel caso di assoluzione da un reato perseguibile a querela con le formule ampiamente liberatorie "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato ed alla rifusione delle spese ed al risarcimento del danno a favore dell'imputato assolto.

La sentenza penale di condanna. Ai sensi dell'art. 533 co. 1, così come integrato dalla legge n. 46/2006, il giudice pronuncia sentenza di condanna quando ritiene che l'imputato sia colpevole del reato contestatogli "al di là di ogni ragionevole dubbio".

I punti essenziali della sentenza penale di condanna sono:

- l'accertamento della sussistenza del fatto storico,- la sua qualificazione come illecito penale,- l'affermazione che l'imputato lo ha commesso- la determinazione della pena; se la condanna penale riguarda più reati, il giudice stabilisce la

pena per ciascuno di essi e, quindi, ne determina la misura in osservanza delle norme sul concorso di reati o di pene sulla continuazione.

- Vi sono poi altri punti eventuali: fra gli aspetti penali ricordiamo l'applicazione delle pene accessorie, delle misure di sicurezza, della sospensione condizionale, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e la dichiarazione di falsità di documenti od atti;

- fra gli aspetti civili importante è la pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte civile nelle sue conclusioni.

La separazione dei procedimenti in sede di condanna Con il decreto legge n. 341/2000, convertito con modificazioni nella l. n. 4/2001, il legislatore ha introdotto un nuovo istituto, la "separazione in sede di condanna":

- il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna può disporre la separazione dei procedimenti per i reati previsti dall'art. 407 co. 2 lett. a (gravi delitti in tema di criminalità organizzata) anche se si tratta di più procedimenti a carico del medesimo imputato.

- La separazione può essere disposta quando taluno dei condannati si trova in stato di custodia cautelare e sussiste il pericolo di scarcerazione per decorrenza dei termini.

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- In tali ipotesi, ai sensi dell'art. 544 co. 3-bis, il giudice deve provvedere alla stesura della motivazione separatamente per ciascuno dei procedimenti, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare; in tal modo sarà possibile anticipare la decorrenza dei termini per impugnare, che inizia al momento del deposito della motivazione.

Le statuizioni sulle questioni civili. Quando pronuncia sentenza di condanna e vi è stata costituzione di parte civile, il giudice è tenuto a decidere sulla domanda relativa alle restituzioni ed al risarcimento del danno.

- La domanda risarcitoria non è accolta automaticamente: il giudice deve valutare se il danneggiato era legittimato a costituirsi parte civile e se ha subìto un danno derivante dal reato.

La liquidazione del danno da reato. Se la parte civile ha subito un danno, il giudice condanna l'imputato a risarcirlo; il "punto" della sentenza che liquida il danno non è provvisoriamente esecutivo; la provvisoria esecutività è dichiarata solo su richiesta di parte "quando ricorrono giustificati motivi".

La condanna generica. Quando le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, il giudice "pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile" (art. 539 co. 2).

La provvisionale immediatamente esecutiva. In previsione di una simile eventualità il difensore della parte civile, nelle conclusioni che presenta al termine del dibattimento, chiede che il giudice penale conceda una provvisionale, e cioè liquidi una determinata somma "nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova" ( art. 539 co. 2).

Se il giudice accoglie la richiesta, la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva (540.2).

Inoltre, con la sentenza che accoglie la domanda sulle restituzioni e sul risarcimento del danno il giudice penale condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile "salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale" (541.1).

Infine, il giudice su richiesta della parte civile ordina la pubblicazione della sentenza di condanna qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

Fino a questo momento l'esposizione ha avuto ad oggetto il procedimento penale ordinario che si svolge presso il tribunale collegiale e la corte d'assise. Esistono due fondamentali "tipi" di modelli processuali che si distinguono da quello ordinario.

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Figura 30

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PARTE IV: I PROCEDIMENTI PENALI DIFFERENZIATI E SPECIALI

CAPITOLO I: I PROCEDIMENTI SPECIALI

I procedimenti differenziati

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Si tratta di quei riti che si staccano dal procedimento presso il tribunale collegiale nel senso che hanno una struttura completa (dalle indagini preliminari alle impugnazioni), ma rispetto al modello base si caratterizzano per alcune particolarità;

- essi si pongono come strutture parallele rispetto al procedimento presso il tribunale collegiale.

Sono procedimenti " differenziati ":

- quello presso il tribunale monocratico - quello presso il giudice di pace - quello presso il tribunale per i minorenni,- quello che accerta la responsabilità amministrativa dell'ente.

I procedimenti specialiSono quei riti che si distaccano dal modello base perché si limitano ad omettere una delle fasiprocessuali, e cioè l'udienza preliminare o il dibattimento o entrambe.

Sono "speciali":

- il giudizio abbreviato ed il patteggiamento (che omettono il dibattimento), - il giudizio immediato ed il procedimento direttissimo (che omettono l'udienza preliminare), - il procedimento per decreto (che omette entrambe le fasi).

Sistema accusatorio e procedimenti semplificati.Dall'esame del diritto comparato alcuni studiosi hanno tratto il convincimento che l'adozione del sistema accusatorio debba comportare l'accettazione di una pluralità di procedimenti semplificati: se si vuole permettere l'affermarsi di un processo penale garantito, questo deve essere limitato ai pochi casi in cui vi sia un serio contrasto tra accusa e difesa.

Poiché nei procedimenti semplificati l'imputato gode di minori garanzie, l'unica soluzione è quella di offrirgli un qualche incentivo perché accetti un affievolimento del diritto di difesa; i vantaggi consistono prevalentemente in una diminuzione della pena che dovrebbe essere scontata in caso di condanna.

La indispensabilità di strumenti deflativi del dibattimento è stata di recente recepita anche a livello costituzionale: il nuovo art.111 co. 5 Cost. permette di derogare su consenso dell'imputato al principio del contraddittorio nella formazione della prova.

Nell'ordinamento italiano i procedimenti semplificati devono rispettare il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale: la decisione sulla semplificazione deve intervenire ad opera di un giudice e dopo che sia stata comunque esercitata l'azione penale.

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La "specialità" dei procedimenti alternativi a quello ordinario. Da un punto di vista meramente formale i procedimenti speciali si dividono in due gruppi.

a) Il primo comprende quelli che si limitano ad eliminare l'udienza preliminare per pervenire in modo più veloce al dibattimento: il giudizio direttissimo ed il giudizio immediato .

b) Nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato su richiesta del PM l'eliminazione dell'udienza preliminare (e quindi del controllo del giudice sul rinvio a giudizio) avviene in modo imperativo, e cioè in base ad un provvedimento emesso senza il consenso dell'imputato.

c) Il secondo gruppo di procedimenti speciali comprende i riti che omettono il dibattimento, in cui il giudice compie le sue valutazioni utilizzando gli atti raccolti in modo unilaterale dalle parti: il giudizio abbreviato , il patteggiamento ed il procedimento per decreto (in qualche misura).

d) In questi casi la semplificazione opera solo con il consenso dell'imputato.

Il giudizio abbreviatoIl giudizio abbreviato è quel procedimento speciale che consente al giudice, su richiesta dell'imputato, di pronunciare già al momento dell'udienza preliminare quella decisione di merito (condanna o proscioglimento) che di regola è emanata nella fase dibattimentale

Esso è applicabile a tutti i reati, compresi quelli punibili con l'ergastolo.

Il rito abbreviato ha luogo sull'unico presupposto della richiesta dell'imputato, che può essere

- semplice: l'imputato si limita a chiedere che il processo sia definito nell'udienza preliminare sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini condizionata alla concessione di una integrazione probatoria:

- l'imputato subordina lo svolgimento del rito all'assunzione di determinate prove.- Ai fini della decisione il giudice utilizza, di regola, gli atti contenuti nel fascicolo delle

indagini;- tuttavia se all'esito del giudizio abbreviato, il giudice ritiene di non poter decidere allo stato

degli atti, può disporre anche d'ufficio quella integrazione probatoria che ritiene necessaria.

In caso di condanna, la pena è ridotta di un terzo all'ergastolo è sostituita la reclusione di anni 30, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.

Il giudizio abbreviato su richiesta non condizionataIl termine finale per la presentazione della richiesta non condizionata è la formulazione delle conclusioni nell'udienza preliminare; a seguito della richiesta il giudice deve necessariamente disporre il giudizio abbreviato.

Il giudizio, di regola, si svolge in camera di consiglio; tuttavia è possibile procedere in pubblica udienza se tutti gli imputati ne fanno richiesta.

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Devono osservarsi le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quella sull'integrazione probatoria disposta dal giudice e per quella relativa alla modifica dell'imputazione (che non è possibile, salvo il caso in cui il giudice provveda all'integrazione probatoria).

Al termine del procedimento, svoltosi con le predette forme, il giudice valuta discrezionalmente la possibilità di decidere allo stato degli atti:

- qualora lo ritenga possibile, il giudice pronuncia sentenza utilizzando come base probatoriagli atti contenuti nel fascicolo delle indagini e quelli eventualmente assunti nell'udienza preliminare fino a quel momento

- qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, assume su richiesta di parte o d'ufficio "gli elementi necessari ai fini della decisione"; quindi sollecita le parti a presentare le proprie conclusioni e decide.

- All'assunzione delle prove deve procedersi con le forme stabilite dall'art. 442 in relazione allo svolgimento eccezionale dell'udienza preliminare e cioè: l'audizione delle persone è condotta, di regola, dal giudice, al quale il PM e i difensori possono chiedere di porre determinate domande.

- A seguito dell'integrazione probatoria il PM potrà modificare l'imputazione ed effettuare nuove contestazioni in udienza, con le regole previste per l'udienza preliminare.

Il giudizio abbreviato su richiesta condizionataL'imputato, anziché limitarsi a chiedere semplicemente il giudizio abbreviato, può subordinare la richiesta ad un'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione.

In tal caso il giudice, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta dall'imputato risulta:

a) necessaria ai fini della decisione; secondo le Sezioni Unite il giudice deve accogliere la richiesta condizionata se la prova è necessaria in relazione ad un qualsiasi aspetto rilevante della res giudicanda e cioè se è integrativa quanto alla fonte e alle circostanze; viceversa il giudice deve rigettare la richiesta se la prova tende a fare entrare in forma diversa un elemento già esistente negli atti scritti

b) compatibile con le finalità di economia processuale proprie del rito in questione (la Corte Costituzionale, sent. 115/2001, ha neutralizzato la portata di tale requisito, precisando che il giudizio abbreviato va posto a raffronto con l'ordinario giudizio dibattimentale e, quindi, in relazione a quest'ultimo, si traduce sempre e comunque in una considerevole economia processuale rispetto alla più onerosa formazione della prova in contraddittorio).

Accoglimento della richiesta condizionata.Se il giudice accoglie la richiesta si fa luogo a giudizio abbreviato con assunzione di tutte quelle prove che sono state indicate dall'imputato; in tal caso il PM "può chiedere l'ammissione di prova contraria".

Quando, dopo aver procedute all'assunzione delle prove richieste dall'imputato, il giudice ritiene ancora di non poter decidere, può assumere anche d'ufficio ulteriori prove.

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Rigetto della richiesta condizionata.Ove il giudice rigetti la richiesta condizionata di giudizio abbreviato, l'imputato può proporre una nuova richiesta entro il termine ordinario e cioè fino alle conclusioni in udienza preliminare.

La rinnovazione della richiesta di giudizio abbreviato.Qualora il rito proceda nelle forme ordinarie, l'originaria richiesta condizionata, rigettata dal giudice dell'udienza preliminare, può comunque essere rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

In tal caso il giudice del dibattimento in limine litis deve prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del PM e all'esito, verificare la doglianza relativa alla oggettiva ed effettiva necessità dell'integrazione probatoria.

- Se la si ritiene fondata, instaura giudizio abbreviato nella fase introduttiva del dibattimento.- Altrimenti il giudice rigetta la richiesta rinnovata dall'imputato;- tuttavia se poi, al termine del dibattimento, accerta che esistevano i presupposti per

accoglierla, egli deve applicare la riduzione di pena.

Vicende del giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioniSia nel giudizio abbreviato su richiesta condizionata, sia in quello su richiesta non condizionata, è possibile che, a seguito dell'integrazione probatoria, emerga la necessità di modificare l'imputazione.

Ove il PM contesti un fatto "diverso", un reato connesso o una circostanza aggravante, l'imputato ha la possibilità di attivarsi e di chiedere che "il procedimento prosegua nelle forme ordinarie".

La richiesta di procedersi con il rito ordinario.Se l'imputato chiede che si prosegua con giudizio ordinario, il giudice revoca l'ordinanza con la quale ha disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la prosecuzione della stessa. Una volta scelta la prosecuzione con il rito ordinario non è più possibile chiedere il giudizio abbreviato.

Il perseguimento nelle forme del rito abbreviato.Se l'imputato non si è attivato chiedendo lo svolgimento del rito ordinario, il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato;

- l'imputato può chiedere l'ammissione di ulteriori prove in relazione alla nuova contestazione(in questo caso non operano i limiti di ammissione stabiliti dall'art. 438.5 in merito alla richiesta condizionata: non occorrono i requisiti della necessità e compatibilità).

- Inoltre, il PM ha diritto alla prova contraria in relazione alle prove ammesse su richiesta dell'imputato, salva la possibilità per il giudice di assumere d'ufficio le ulteriori prove che egli consideri necessarie ai fini della decisione, alla luce delle nuove risultanze.

Il ruolo della parte civileUna volta che il giudice abbia accolto la richiesta di giudizio abbreviato, la parte civile può:

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- non accettare il giudizio abbreviato; in questo caso, se il giudice pronuncia una sentenza di assoluzione, tale provvedimento non ha efficacia di giudicato e la parte civile può esercitare l'azione risarcitoria davanti al giudice civile senza dover subire la sospensione del processo ex art. 75 co. 3.

- accettare il giudizio abbreviato in modo espresso od implicito; in questo caso essa subisce la sospensione del processo civile (eventualmente promosso) fino alla sentenza penale irrevocabile e subisce altresì la conseguente efficacia del giudicato di assoluzione.

La decisione di condanna nel giudizio abbreviato invece ha sempre efficacia di giudicato, salva l'ipotesi in cui la parte civile, che non abbia accettato il rito, si opponga a tale efficacia.

Se il giudice procede ad integrazione probatoria d'ufficio o in seguito all'accoglimento della richiesta condizionata dell'imputato o in seguito a nuova contestazione, il diritto alla prova contraria è riconosciuto esclusivamente in capo al PM;

- la parte civile può solamente sollecitare i poteri esercitabili dal giudice (cioè i poteri di integrazione probatoria).

La sentenza di condanna contiene il capo civile sul risarcimento dei danni; su richiesta del danneggiato, può essere pronunciata la condanna provvisionale immediatamente esecutiva.

I giudizi abbreviati atipiciL'imputato può chiedere il giudizio abbreviato non solo nell'udienza preliminare (e cioè nel corso del procedimento ordinario), ma anche quando vengono disposti quei riti speciali che eliminano l'udienza preliminare: giudizio direttissimo, giudizio immediato e procedimento per decreto;

- al momento della loro instaurazione l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, il quale presenta aspetti di specialità rispetto al modello base appena esaminato.

Ove sia stato disposto il giudizio direttissimo, l'imputato può chiedere il rito abbreviato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento:

- se la richiesta è incondizionata, il giudice deve ordinare la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato;

- se la richiesta è condizionata ad una integrazione probatoria, il giudice deve valutarne l'ammissibilità in base ai criteri sopra esposti.

Per quanto riguarda invece l'instaurazione del rito abbreviato in caso di giudizio immediato chiesto dal PM e disposto dal giudice per le indagini preliminari, l'imputato può chiedere il rito abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta scritta con la prova della avvenuta notifica al PM entro 15 giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato.

Il GIP valuta l'ammissibilità della richiesta dell'imputato:

- se essa è condizionata ad una integrazione probatoria, il giudice la valuta adottando i criteri elaborati dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra menzionata

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- se il GIP accoglie la richiesta, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio e ne dà avviso almeno 5 giorni prima al PM all'imputato al difensore e alla persona offesa.

- Se, a seguito di sopravvenuta modifica dell'imputazione, l'imputato revochi la richiesta di giudizio abbreviato, il giudice dispone che si proceda al dibattimento nelle forme del giudizio immediato.

- Se invece il GIP rigetta la richiesta, in tal caso l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice dibattimentale, ritenuto irragionevole il rigetto, può disporre il rito abbreviato.

- Quando è stato disposto il decreto penale di condanna l'imputato può presentare opposizione scritta e, in tale atto, può chiedere il giudizio abbreviato.

- Ricevuta la richiesta, il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno 5 giorni prima al PM all'imputato al difensore e alla persona offesa:

- in detta udienza sarà valutata la richiesta e ove sia accolta, si procederà a giudizio abbreviato con le consuete norme dell'udienza preliminare in quanto applicabili.

- Se si tratta di richiesta condizionata di giudizio abbreviato ed il giudice la rigetta, il medesimo emette il decreto di giudizio immediato, quindi, si procederà al dibattimento.

- In tal caso l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e il giudice, ritenuto irragionevole il rigetto, può disporre il rito abbreviato.

- Al dibattimento si perviene anche quando, a seguito di sopravvenuta modifica dell'imputazione, l'imputato revochi la richiesta di giudizio abbreviato.

Investigazioni difensive e giudizio abbreviatoLa normativa sul giudizio abbreviato, modificata dalla legge n. 479/1999, può dare luogo ad alcuni problemi di compatibilità con la nuova regolamentazione delle investigazioni difensive, così come modificate dalla legge n. 397/2000.

Nel corso delle indagini preliminari la documentazione delle investigazioni difensive può essere presentata;

- ove sia esercitata l'azione penale, la documentazione delle medesime segue il fascicolo delle indagini, che viene depositato presso la cancelleria del giudice dell'udienza preliminare.

In questo momento il PM e il difensore (dell'imputato e dell'offeso) possono ancora svolgere un supplemento investigativo; il PM è invitato a trasmettere la documentazione relativa alle immagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

All'inizio dell'udienza preliminare i difensori (dell'imputato e della parte civile) possono chiedere l'ammissione di atti e documenti, e tra questi può esservi la documentazione delle investigazioni difensive.

Dopo che il giudice ha ammesso la documentazione, questa diventa utilizzabile per la decisione sul rinvio a giudizio.

Se, prima che siano formulate le conclusioni nell'udienza preliminare, l'imputato chiede il giudizio abbreviato non condizionato, il PM può valutare il quadro probatorio non sufficiente per tale rito; in tale ipotesi se il PM chiede un rinvio per compiere indagini, il giudice deve concederglielo in quanto il PM ha diritto alla prova contraria.

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L'imputato può chiedere il giudizio abbreviato presentando contestualmente la documentazione di investigazioni difensive: l'atto compiuto dall'imputato deve essere considerato una "richiesta condizionata di rito abbreviato" e se il giudice la accoglie il PM ha diritto alla prova contraria.

I limiti all'appello nel giudizio abbreviatoIl codice pone dei limiti all'appellabilità della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato.

Sentenze di condanna: in base alle regole generali le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria dell'ammenda non sono appellabili;

- l'imputato può proporre appello contro la condanna pronunciata nel rito abbreviato;- il PM può proporre appello contro la medesima condanna solo quando il giudice ha

modificato il titolo di reato.

Sentenze di proscioglimento: la corte costituzionale, con sent. N. 320/2007 ha dichiarato la incostituzionalità del divieto, posto al PM dalla l. 46/2006 (legge Pecorella), di appellare il proscioglimento pronunciato nel rito abbreviato (mancato rispetto del principio di "parità delle parti"). Pertanto, la situazione è questa:

- il PM può appellare contro qualsiasi sentenza di proscioglimento- l‟imputato prosciolto non può appellare, salvo contro le assoluzioni per difetto di

imputabilità dovuta a vizio totale di mente.

Al di fuori dei limiti menzionati valgono le regole ordinarie sulle impugnazioni, in particolare: la decisione emessa al termine del giudizio abbreviato è assimilabile a quella dibattimentale (stessa disciplina sui termini prevista per le sentenze dibattimentali).

Le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato, quando non sono sottoponibili ad appello, sono comunque passibili di ricorso per cassazione .

L'appello, quando è ammesso, si svolge in camera di consiglio e non in pubblica udienza.

L'applicazione della pena su richiesta delle partiIl giudice con sentenza applica quella pena che è stata precisata da una concorde "richiesta delle parti (imputato e PM);

- al giudice spetta di controllare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena richiesta.

- La decisione avviene "allo stato degli atti", e cioè sulla base del fascicolo delle indagini e dell'eventuale fascicolo del difensore (contenente la documentazione delle investigazioni difensive).

- La sentenza di regola non è appellabile, ma può essere sottoposta a ricorso per cassazione.

La semplificazione consiste nell'eliminare l'assunzione orale delle prove in dibattimento e nell'utilizzare i verbali degli atti di indagine ai fini della decisione.

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Il sacrificio del diritto alla prova è compensato dal fatto che l'imputato, accordandosi col PM incide direttamente sulla qualità e quantità della pena, in modo da poter valutare in concreto se gli convenga abbandonare le garanzie che il dibattimento offre.

L'incentivo per l'imputato sta nel fatto che nel determinare la pena, sulla quale si forma l'accordo, si deve applicare una diminuzione "fino ad un terzo"; la diminuzione opera dopo che è stato effettuato il computo delle circostanze.

La differenza tra patteggiamento e giudizio abbreviatoL'imputato, nel momento in cui chiede il giudizio abbreviato, non conosce l'entità della pena base che il giudice sceglierà e sulla quale sarà operata la riduzione di un terzo.

Nel patteggiamento, invece, l'imputato sa in anticipo qual è la quantità di pena che sarà applicata se il giudice accoglierà l'accordo.

Oggi sono configurabili due distinti tipi di patteggiamento, quello "tradizionale" e quello "allargato"; si tratta di due configurazioni di un medesimo istituto che hanno un nucleo comune di disposizioni che regolano la disciplina procedimentale e gli effetti, ma che hanno anche normative distinte per quanto concerne i requisiti ed i benefici.

Il patteggiamento tradizionalePermette all'imputato ed al PM di accordarsi su di una sanzione sostitutiva o pecuniaria o su di una pena detentiva fino a due anni sola o congiunta a pena pecuniaria; non vi sono limiti oggettivi né soggettivi, di modo che il patteggiamento tradizionale si può applicare sia ai reati gravi, sia ai delinquenti abituali, professionali, per tendenza e recidivi reiterati; l'unico vero requisito di questo tipo di rito semplificato sta nel massimo di pena detentiva sulla quale l'imputato e il PM possono accordarsi al netto della riduzione fino ad un terzo.

Vari sono i benefici per l'imputato che stipuli il patteggiamento tradizionale col PM:

- la parte (di regola l'imputato) può subordinare l'efficacia dell'accordo alla concessione dellasospensione condizionale ad opera del giudice; questi, se ritiene di non concedere il beneficio, deve rigettare la richiesta di patteggiamento (infatti il giudice non può intervenite sul "progetto di sentenza approntato dalle parti).

La sentenza che applica la pena

- non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento penale;- viceversa, l'imputato è tenuto al pagamento delle eventuali spese di mantenimento in custodia

cautelare e al pagamento delle spese c.d. di giustizia, ad es. di conservazione dei beni sequestrati.

- La sentenza che applica la pena non comporta l'irrogazione di pene accessorie di matrice penalistica;

- la sentenza che applica la pena non comporta l'applicazione di misure di sicurezza;- viceversa, consente di applicare la confisca nelle ipotesi nelle quali ai sensi del 240 c.p. è

obbligatoria o facoltativa;

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- il reato è estinto se l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di 5 anni in caso di patteggiamento per delitto, o di due anni in caso di patteggiamento per contravvenzione.

Il patteggiamento allargatoL'imputato ed il PM possono accordarsi su di una sanzione da due anni ed un giorno fino a 5 anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria; quindi siamo in presenza di un patteggiamento allargato quando la pena detentiva, che è stata concordata, si colloca tra due anni ed un giorno e cinque anni.

Il patteggiamento allargato è escluso in certi casi:

1) cause di esclusione oggettive, che riguardano i delitti consumati o tentati di associazione mafiosa, di sequestro di persona a scopo di estorsione e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni dell'associazione mafiosa o per agevolare tale associazione;

2) i delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ed il delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; alcuni delitti di violenza sessuale e i delitti legati alla prostituzione e pornografia minorile; i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo;

3) cause di esclusione soggettive, che riguardano determinati tipi di imputati, e cioè coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, per tendenza ed i recidivi reiterati.

Ambito di applicazione: nonostante le menzionate cause di esclusione, i reati che possono diventare oggetto di pena concordata sono numerosi; si tratta di tutti quei reati per i quali la pena da concordare, prima di operare la riduzione fino ad un terzo, si colloca fino a sette anni e sei mesi.

La disciplina comunePossono prendere l'iniziativa tendente all'accordo sia l'imputato, sia il difensore munito di procura speciale, sia il PM.

Una richiesta unilaterale, che provenga da una sola delle parti potenziali nel corso delle indagini preliminari obbliga il giudice a fissare un termine perché la controparte esprima un eventuale consenso: prima della scadenza la richiesta non è revocabile.

Se il PM dissente rispetto ad una richiesta di accordo formulata dall'imputato, deve enunciarne le ragioni; il diniego del PM impedisce al giudice dell'udienza preliminare di decidere sulla richiesta unilaterale dell'imputato.

La sede naturale per l'esplicarsi dell'accordo è l'udienza preliminare, quando già l'imputato ha avuto modo di conoscere l'intero fascicolo delle indagini e di ponderare la sua strategia difensiva.

Il termine finale per la presentazione della richiesta di patteggiamento (o per dare il consenso originariamente negato) è la "presentazione delle conclusioni" nell'udienza preliminare;

- occorre pero precisare che la richiesta può essere presentata anche al termine della nuova udienza fissata con l'ordinanza per l'integrazione delle indagini.

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Nel nostro ordinamento la richiesta di patteggiamento da parte dell'imputato non equivale ad un'ammissione di reità; se anche questi avesse reso una confessione, questa sarebbe liberamente valutabile dal giudice.

Il controllo operato dal giudice. Il giudice valuta la legittimità e la fondatezza dell'accordo delle parti e deve valutare se sia "congrua la pena indicata"; si tratta quindi di un controllo di carattere sostanziale.

Le decisioni del giudiceIn presenza di una concorde richiesta dell'imputato e del PM, il giudice:

a) se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti nonché congrua la pena richiesta, con sentenza dispone l'applicazione della pena ed enuncia nel dispositivo che vi è stata richiesta delle parti;

b) in caso contrario, con ordinanza rigetta la richiesta ed ordina di procedersi con il rito ordinario;

c) infine, può ritenere che, sulla base degli atti, l'imputato deve essere prosciolto; in tal caso pronuncia d'ufficio sentenza con una delle formule terminative previste dall'art. 129 perché riconosce "che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità".

La mancata tutela della parte civileIl giudice, quando accoglie la concorde richiesta dell'imputato e del PM, non può decidere sulla richiesta di risarcimento del danno derivante da reato; il danneggiato può proporre l'azione di danno in sede civile, senza che vi sia sospensione di tale processo.

Il giudice, quando accoglie la concorde richiesta di applicazione della pena, deve condannare l'imputato a risarcire le spese processuali sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi di compensazione totale o parziale.

Nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non devono essere riportati i provvedimenti previsti dal 445 c.p.p.

Gli effetti comuniNell'art. 445 si afferma che "Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna".

L'equiparazione fa sì che la sentenza abbia gli effetti processuali e sostanziali della condanna, salvo che la legge disponga diversamente.

Effetti processuali. La sentenza di patteggiamento non ha l'efficacia del giudicato nei giudici civili o amministrativi, salvo per i procedimenti per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità.

Effetti penali. La sospensione concessa con la sentenza di patteggiamento può essere revocata cosi come avviene per la sospensione concessa con la sentenza di condanna.

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La sentenza di patteggiamento è equiparata alla sentenza di condanna ai fini della possibilità di revisione.

La natura della sentenza di patteggiamento. Secondo le Sezioni unite della Cassazione la sentenza che accoglie il patteggiamento contiene un accertamento quanto meno implicito della responsabilità dell'imputato.

Il diritto di difendersi "negoziando" Il dissenso manifestato dal PM o il rigetto della richiesta da parte del g.u.p. comportano l'obbligatorio proseguimento del rito ordinario. In ciascuna delle due ipotesi l'imputato può "rinnovare" la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, ma la richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice.

Il consenso del PM in dibattimento. Se il PM presente in udienza consente, il giudice del dibattimento ha il potere di valutare la richiesta: se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza.

Il potere del giudice di pronunciare sentenza malgrado il dissenso del PM può essere esercitato solo dopo la chiusura del dibattimento quando il giudice stesso è in grado di valutare, alla luce delle prove raccolte, se le ragioni del dissenso della pubblica accusa erano giustificate.

Il dissenso del PM in dibattimento. In caso di dissenso, il PM può proporre appello; negli altri casi la sentenza è inappellabile.

Il controllo da parte del giudice dell'impugnazione. Il giudice dell'impugnazione può emettere sentenza di applicazione della pena se ed in quanto ritenga ingiustificato il precedente rigetto da parte del giudice di primo grado: ciò significa che l'ordinanza di rigetto emessa dal giudice del dibattimento di primo grado può diventare oggetto di impugnazione da parte dell'imputato unitariamente alla sentenza di condanna.

Il giudizio immediatoIl giudizio immediato ha la caratteristica di eliminare l'udienza preliminare: pertanto dalle indagini preliminari si passa direttamente all'udienza dibattimentale; quindi la semplificazione comporta il sacrificio del diritto al controllo giurisdizionale sulla necessità del rinvio a giudizio.

Sono previsti due procedimenti assai diversi:

Il giudizio immediato chiesto dall'imputato.

- L'imputato può presentare richiesta di giudizio immediato soltanto dopo che il PM ha formulato l'imputazione ed il giudice ha fissato l'udienza preliminare (pertanto il difensore dell'imputato ha già avuto la possibilità di prendere visione del fascicolo degli atti di indagine);

- la richiesta di giudizio immediato va presentata nella cancelleria del giudice almeno 3 giorni prima della suddetta udienza e deve essere notificata al PM ed alla persona offesa.

- Con la richiesta di giudizio immediato l'imputato perde la possibilità di ottenere il rito abbreviato o il patteggiamento.

- Di fronte alla richiesta formulata dall'imputato, il giudice è obbligato a disporre il giudizio immediato.

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Il giudizio immediato chiesto dal pubblico ministero

Ipotesi tradizionale di giudizio immediato (caratterizzata dalla brevità delle indagini e dall'evidenza della prova di reità): il PM può chiedere il giudizio immediato se concorrono i seguenti presupposti:

a) che la prova appaia evidente;b) che la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti dai quali emerge

l'evidenza della prova o comunque sia stata invitata a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi del 375 comma 3 e abbia omesso di comparire

c) che non siano decorsi più di 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.

Nuova ipotesi di giudizio immediato (introdotta dal decreto legge sulla sicurezza pubblica n. 92/2008) caratterizzata dalla presenza di una situazione di custodia cautelare in atto (la situazione probatoria sottostante è costituita dalla esistenza di gravi indizi di reità dell'indagato, accertati in un provvedimento giurisdizionale, tali da giustificare l'applicazione della misura cautelare);

- in questa ipotesi non è richiesto il requisito temporale della brevità delle indagini: il legislatore ha dato per scontato che possano esservi svolte indagini di una durata anche considerevole.

Il PM deve chiedere al GIP il rito immediato se concorrono i seguenti requisiti :

a) che l'indagato sia "in stato di custodia cautelare";b) che il provvedimento custodiale, adottato nel relativo procedimento, abbia raggiunto un

grado di stabilità, e cioè sia stato definito dalla decisione in sede di riesame o siano decorsi i "termini per la proposizione" di tale rimedio;

c) che non siano decorsi "180 giorni dall'esecuzione della misura" 1 ; d) non deve essere stata pronunciata un'ordinanza che dispone la revoca della custodia cautelare

o l'annullamento della sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (in tal caso il giudice deve rigettare la richiesta di rito immediato).

e) Sulla richiesta del PM decide il GIP in segreto , sulla base degli atti trasmessi dal PM e senza sentire la difesa (infatti il codice non prevede che il PM debba preventivamente aver inviato all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini);

Il GIP, dopo aver esaminato gli atti contenuti nel fascicolo:

- se non ritiene sussistenti i requisiti di cui sopra, rigetta la richiesta e restituisce gli atti al PM- ove ritenga esistenti i presupposti, dispone con decreto il rito immediato . - Il decreto "è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa

almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio";- all'imputato è dato l'ulteriore avviso che egli può chiedere il giudizio abbreviato o il

patteggiamento entro 15 giorni dall'ultima notificazione.

1 Poiché il termine decorre dalla esecuzione della misura custodiale ( e non dall‟iscrizione della notizia di reato) il rito immediato custodiale non può essere promosso contro il latitante.

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Il giudizio direttissimoSotto il profilo strutturale, il giudizio direttissimo presenta una forte somiglianza con il giudizio immediato richiesto dal PM;

- in entrambi i casi l'iniziativa della pubblica accusa consente di passare rapidamente dalla fase delle indagini a quella del dibattimento, omettendo l'udienza preliminare.

Sotto il profilo dei presupposti invece, il giudizio direttissimo si differenzia dal giudizio immediato chiesto dal PM, infatti:

- l'instaurazione del giudizio immediato consegue, in alternativa, o ad una valutazione giurisdizionale di esistenza dei gravi indizi che fondano una misura custodiale o ad una valutazione del PM, che ritenga evidente la prova di reità;

- la richiesta di rito immediato è controllata dal giudice, che decide in segreto sulla base di atti scritti, mentre per instaurare il rito direttissimo sono richiesti presupposti di tipo oggettivo che consistono nell'arresto in flagranza o nella confessione resa dall'indagato, sulla cui esistenza il giudice si pronuncia in udienza nel pieno del contraddittorio.

Le ipotesi di giudizio direttissimo:

1) il PM deve procedere con giudizio direttissimo (salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini) quando l'indagato è stato arrestato in flagranza di reato e l'arresto è stato convalidato dal GIP;

2) inoltre, come ulteriore condizione di ammissibilità, la giurisprudenza richiede che all'arrestato sia stata applicata una misura cautelare custodiale.

3) Il PM deve procedere con giudizio direttissimo anche quando l'indagato abbia reso confessione all'autorità giudiziaria nel corso di un interrogatorio.

4) L'imputato libero è citato a comparire ad una udienza entro il trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato.

5) Il PM ha la facoltà di procedere con giudizio direttissimo con la modalità della presentazione al giudice del dibattimento quando ritiene di chiedere al giudice del dibattimento la convalida dell'arresto .

6) In tal caso l'arrestato in flagranza deve essere condotto direttamente nell'aula dibattimentale non oltre il termine di 48 ore dall'inizio della limitazione della libertà personale.

7) La convalida dell'arresto è un presupposto del rito , pertanto:8) se l'arresto è convalidato, si procede a giudizio direttissimo;9) se l'arresto non viene convalidato, il giudizio direttissimo non ha luogo e gli atti sono

restituiti al PM.10) Tuttavia, pur in mancanza di convalida, ai sensi dell'art. 449 co. 2, si deve procedere

comunque con il rito direttissimo quando la pubblica accusa e l'imputato vi consentono.

L'instaurazione del giudizio direttissimo.All'instaurazione del rito provvede il PM:

- se l'accusato si trova in stato di arresto o di custodia cautelare, il PM fa condurre la persona in vinculis direttamente in udienza, ove gli contesta oralmente l'imputazione

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- se l'accusato è libero o sottoposto a misure cautelari custodiali, il PM fa notificareall'imputato una citazione a comparire, nella quale deve essere enunciato il fatto addebitato. -

In tutti i casi di giudizio direttissimo è la pubblica accusa a formare il fascicolo per ildibattimento;

- gli atti delle indagini sono depositati presso la segreteria del PM: il difensore può prenderne visione.

Una volta introdotto il rito direttissimo, il giudice del dibattimento ha il potere-dovere di valutare la sussistenza dei presupposti del medesimo: se la verifica dà esito negativo, egli deve rimettere gli atti al PM con ordinanza; altrimenti, il giudice è vincolato a procedere al dibattimento

Le forme del dibattimento.Il dibattimento si svolge nelle forme ordinarie, anche se vi sono alcune particolarità: per esempio le parti possono far citare oralmente la persona offesa e i testimoni, o presentarli direttamente in udienza.

In ogni caso, il presidente avverte l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, oppure, in alternativa, un termine (non superiore a 10 giorni) per preparare la difesa.

Se l'imputato si avvale di tale facoltà, il giudice deve sospendere il dibattimento sino all'udienza successiva alla scadenza del termine.

Il giudizio direttissimo previsto da leggi speciali. Alcune leggi hanno introdotto nell'ordinamento figure particolari di giudizio direttissimo obbligatorio, per le quali si prescinde dall'esistenza dei presupposti sopra indicati; tuttavia, se vi è la necessità di compiere speciali indagini, il PM deve procedere nei modi ordinari.

Il procedimento per decretoIl procedimento per decreto ha lo scopo di evitare sia l'udienza preliminare, sia il dibattimento.

Il PM, se ritiene che possa irrogarsi una pena pecuniaria, sia pure in sostituzione di pena detentiva (e salvo che risulti la necessità di applicare una misura di sicurezza personale) può esercitare l'azione penale, chiedendo al GIP l'emissione di un decreto di condanna nei confronti dell'imputato. La richiesta deve essere motivata e va formulata entro 6 mesi dall'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato.

Su di essa decide il GIP, senza sentire la difesa, pertanto la decisione si fonda unicamente sugli elementi di prova raccolti dall'accusa, che deve trasmettere al giudice il fascicolo delle indagini.

Gli incentivi. Per "indurre" l'imputato ad accettare la condanna, il codice consente al PM di chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale; inoltre per accentuare il carattere premiale del rito, è previsto:

a) che il decreto penale esecutivo non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile od amministrativo;

b) che non possono essere applicate pene accessorie e può esser disposta solo la confisca obbligatoria;

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c) che il decreto non comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento ed il reato è estinto se "nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole".

d) che la condanna non deve essere menzionata nei certificati richiesti dai privati.e) Il procedimento per decreto è applicabile anche ai reati "perseguibili a querela se questa è

stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi";f) il querelante, con la sua opposizione, ottiene la possibilità di costituirsi parte civile.

Il controllo ad opera del giudice.

- Rigetto della richiesta. La richiesta di decreto penale di condanna può essere rigettata dal giudice per insussistenza dei presupposti oppure perché la pena risulta eccessiva o inadeguata.

- Ove ricorra una delle ipotesi indicate dall'art. 129 c.p.p. (innocenza o improcedibilità) il giudice deve prosciogliere l'imputato.

- Accoglimento della richiesta. Quando accoglie la domanda, il giudice emette decreto di condanna, applicando la pena pecuniaria nella misura proposta dal PM.

- Il giudice non ha la possibilità di modificare la pena indicata dalla pubblica accusa.

L'opposizione. Contro il decreto, che deve essere motivato, il condannato e la persona civilmente obbligata, anche tramite il difensore, possono formulare un'opposizione; questa va presentata, a pena di inammissibilità, entro 15 giorni dalla notificazione del decreto.

Se l'opposizione non è proposta o è dichiarata inammissibile, il giudice ordina l'esecuzione del decreto.

Con la dichiarazione di opposizione si può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, oppure il giudizio immediato; l'imputato contestualmente all'opposizione può altresì presentare domanda di oblazione ; in mancanza di una specifica richiesta l'imputato è citato per il dibattimento mediante l'istituto del giudizio immediato.

Se manca la richiesta di un rito speciale nell'atto di opposizione, nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può più chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione.

L'oblazioneTra i procedimenti speciali che hanno la funzione di deflazionare il dibattimento può essere ricompresa l'oblazione;

- essa è quel pagamento volontario di una somma che produce l'effetto di estinguere il reato;

- si differenzia dalle altre cause di estinzione del reato in quanto ha ulteriore effetti processuali.

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Tra tutte le cause di estinzione del reato previste dal c.p. l'oblazione è l'unica legata all'iniziativa volontaria dell'imputato e che deve necessariamente intervenire "prima dell'apertura del dibattimento".

Possiamo distinguere due forme di oblazione:

a) L'oblazione obbligatoria concerne le contravvenzioni punite con la sola ammenda. Il contravventore è ammesso a pagare una somma pari ad 1/3 del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione che gli è addebitata, oltre alle spese del procedimento. Il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta se l'imputato l'ha presentata entro il termine prescritto.

b) L'oblazione facoltativa si applica alle contravvenzioni punite alternativamente con la pena dell'arresto o dell'ammenda; il contravventore può essere ammesso a pagare una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda, oltre alle spese del procedimento; essa comporta un maggiore onere per l'imputato:

- già all'atto della richiesta l'imputato deve depositare una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione

- l'oblazione facoltativa è subordinata alla discrezionalità del giudice che la concede;- il giudice, infatti, può respingere la richiesta se ritiene che il fatto sia grave,- che l'imputato si trovi in condizioni soggettive tali da farne presumere la pericolosità (recidivo

reiterato, delinquente abituale o professionale) o che permangono le conseguenza dannose o pericolose del reato.

- L'indagato può proporre domanda di oblazione già nel corso delle indagini preliminari;- in tal caso il PM trasmette la domanda, unitamente agli atti del procedimento, al GIP che

decide.- Iniziato il processo (cioè dopo l'esercizio dell'azione penale) la domanda di oblazione deve

essere presentata direttamente al giudice, che decide dopo aver sentito il PM;- l'istanza deve essere presentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.- Il giudice quando ammette l'oblazione fissa con ordinanza l'ammontare della somma che

l'imputato è tenuto a versare e ne dà avviso all'interessato;- successivamente il medesimo giudice, verificato il pagamento della somma in questione,

pronuncia sentenza di proscioglimento dichiarando il reato estinto per intervenuta oblazione. -

Se invece il giudice ritiene inammissibile l'istanza di oblazione, deve indicarne i motivi pronunciando ordinanza e disponendo la restituzione degli atti al PM;

- il procedimento prosegue nella forma ordinaria, ma l'imputato può proporre la domanda fino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

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CAPITOLO II: IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO Nell'ambito dei reati che appartengono alla cognizione del giudice monocratico si sono distinte due fasce di gravità alle quali sono correlati due differenti tipi di procedimento penale.

Nella prima fascia rientrano reati per i quali è predisposto un rito apposito, caratterizzato dalla

mancanza dell'udienza preliminare; in esso il PM esercita l'azione penale mediante citazionediretta a giudizio;

- le contravvenzioni, purché non siano di competenza del giudice di pace; i delitti puniti conla sola multa, purché non siano di competenza del giudice di pace; i delitti puniti con pena detentiva fino a quattro anni nel massimo, anche congiunta a multa, purché non siano di competenza del giudice di pace; altri reati puniti con pena superiore, indicati nominativamente nell'art. 550 comma 2.

Nella seconda fascia, determinata in via residuale, rientrano tutti gli altri reati che appartengono alla cognizione del tribunale in composizione monocratica (e cioè i delitti puniti, nel massimo, con pena detentiva superiore a 4 anni e fino a 10 anni):

- per tali reati è predisposto un procedimento che è eguale a quello collegiale e che prevede lo svolgimento dell'udienza preliminare.

- Quando vi è connessione tra reati rientranti nella prima fascia e reati rientranti nella seconda, trova applicazione per tutti il procedimento che prevede lo svolgimento dell'udienza preliminare.

- Per quanto riguarda le regola processuali, i procedimenti davanti al tribunale monocratico sono modellati sul procedimento dinanzi al tribunale in composizione collegiale, che è concepito come rito ordinario.

Il procedimento monocratico con udienza preliminarePoiché non viene dettata alcuna regolamentazione specifica in merito alla fase che precede il giudizio, trovano integrale applicazione le norme sul procedimento collegiale; si applica quindi la disciplina comune alle indagini preliminari e alla proroga dei relativi termini; all'incidente probatorio; all'archiviazione e all'esercizio dell'azione penale; all'udienza preliminare.

Per quanto riguarda il dibattimento, esso si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili; sono previste però delle peculiarità:

- di regola, i dichiaranti sono sentiti con esame incrociato; tuttavia, su concorde richiesta delle parti, l'esame può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori

- inoltre, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.

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I procedimenti speciali nel procedimento monocraticoAnche con riferimento ai riti semplificati la disciplina è quasi interamente modellata su quella prevista nell'ambito del procedimento dinanzi al tribunale collegiale, solo per il giudizio direttissimo è predisposta una regolamentazione speciale.

Per il giudizio abbreviato, il patteggiamento ed il procedimento per decreto il codice effettua un rinvio alla disciplina predisposta dal libro V-I (Procedimenti speciali) con riguardo al tribunale in composizione collegiale.

Per quanto riguarda il giudizio immediato, nel titolo terzo del libro VIII, che disciplina i procedimenti speciali nell'ambito del rito monocratico, non è dato rinvenire alcuna menzione del giudizio immediato, ma tale rito deve ritenersi applicabile nel procedimento monocratico con udienza preliminare, in forza del rinvio alle disposizioni relative al tribunale in composizione collegiale contenuto nell'art. 549.

Per quanto riguarda infine il giudizio direttissimo, in caso di arresto in flagranza, l'imputato deve essere condotto davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio, direttamente dagli ufficiali od agenti che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato; i testimoni e la persona offesa sono citati anche oralmente; il difensore (d'ufficio o di fiducia) deve essere avvisato.

In udienza l'ufficiale o l'agente che presenta l'arrestato è autorizzato dal giudice ad una relazione orale che non ha carattere di testimonianza; successivamente viene sentito l'arrestato.

La formulazione dell'imputazione è comunque riservata al PM.

- Se l'arresto non è convalidato, il giudice deve restituire gli atti al PM, salvo che questi e l'imputato consentano al giudizio direttissimo.

- Se l'arresto è convalidato, si deve svolgere il rito direttissimo.- Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può chiedere il rito abbreviato od il

patteggiamento; in tal caso "il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento".

Procedimento monocratico con citazione direttaIl procedimento monocratico con citazione diretta è un procedimento che ha una disciplina identicaa quella tratteggiata in relazione al rito monocratico predisposto per i reati più gravi.

Vi è una sola differenza: nel rito in oggetto non è previsto lo svolgimento dell'udienza preliminare.

Il PM esercita l'azione penale con citazione diretta a giudizio. Non è previsto alcun controllo del giudice sulla fondatezza dell'iniziativa del PM, il quale emette un decreto di citazione a giudizio e lo fa notificare all'imputato ed alla persona offesa almeno 60 giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione.

Esso ha un contenuto più complesso rispetto al decreto che dispone il giudizio nel rito collegiale e nel rito monocratico per i reati più gravi; in particolare deve contenere tre elementi ulteriori:

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1) L'avviso all'imputato che ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore d'ufficio;

2) L'avviso all'imputato che prima della dichiarazione di apertura del dibattimento può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, o presentare domanda di oblazione;

3) L'avviso che il fascicolo delle indagini è depositato nella segreteria del PM e che le parti e i loro difensori possono prenderne visione ed estrarne copia.

4) Prima di emettere il decreto di citazione a giudizio il PM, a pena di nullità, deve aver fatto notificare all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, nonché, ove l'indagato abbia chiesta di essere interrogato, l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio.

5) Immediatamente dopo la notificazione, il PM forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice (del dibattimento) unitamente al decreto.

6) All'imputato non è riconosciuta la garanzia dell'udienza preliminare che consente un vaglio preventivo sulla idoneità degli elementi raccolti nel corso delle indagini a sostenere l'accusa in giudizio;

7) inoltre egli è estromesso dalla formazione del fascicolo per il dibattimento;8) viceversa, in quel tipo di procedimento monocratico che si applica per i reati più gravi, il

fascicolo è formato nel contraddittorio delle parti in udienza preliminare.

L'udienza di comparizione ha almeno due funzioni:

- da un lato, essa costituisce la sede nella quale l'imputato ha la possibilità di scegliere un rito alternativo;

- da un altro lato, ove comunque si vada al dibattimento, nell'udienza di comparizione le parti svolgono una serie di attività che altrimenti troverebbero la loro sede nell'udienza dibattimentale.

- In ogni caso è previsto che le parti, a pena di inammissibilità, debbano depositare 7 giorni prima della data fissata per l'udienza le liste "dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.".

- Accertata la regolare costituzione delle parti, ha luogo la discussione delle questioni preliminari.

- Terminata la discussione, le parti hanno la possibilità di richiedere un rito speciale (prima della dichiarazione di aperture del dibattimento, l'imputato o il PM possono chiedere l'applicazione della pena si richiesta delle parti; l'imputato può altresì chiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione;

- inoltre quando il reato è perseguibile a querela, il giudice deve procedere ad un tentativo obbligatorio di conciliazione verificando se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

- Ove non si pervenga ad uno degli epiloghi suddetti, il giudice dichiara aperto il dibattimento: in tal caso le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

- Successivamente il dibattimento si svolge con le forme descritte analizzando il procedimento monocratico per i reati più gravi.

- Dinanzi al tribunale in composizione monocratica le funzioni del PM sono svolte dal procuratore della repubblica presso il tribunale; questi può delegare lo svolgimento delle sue funzioni nell'udienza dibattimentale ad uditori giudiziari, a vice procuratori onorari addetti

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all'ufficio, a personale in quiescenza da non più di 2 anni che nei 5 anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o a laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola di specializzazione.

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CAPITOLO III: IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DÌ PACE

Il giudice di pace è una figura che trova il suo fondamento nell'art. 106 co. 2 Cost. "La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli" (ratio: diminuire il carico di lavoro del giudice professionale).

Per la nomina a giudice di pace è necessario aver superato l'esame da avvocato o, in sostituzione, l'aver svolto funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno due anni, o funzioni notarili o, infine, aver insegnato materie giuridiche nelle università o svolto funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e all'ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

Al magistrato onorario è stata affidata la cognizione di quei reati non gravi espressione di una micro- conflittualità tra privati.

Le sanzioni applicabili dal giudice di paceLa pena irrogata dal giudice di pace si ispira al principio di effettività : non è mai ammessa la sospensione condizionale della pena; inoltre l'applicazione della sanzione penale non rappresenta la finalità primaria per il giudice di pace, che è chiamato principalmente a favorire la conciliazione delle parti.

Il sistema sanzionatorio si caratterizza, da un lato, per l'eliminazione della pena detentiva e, da un altro lato, per la valorizzazione della pena pecuniaria e di pene alternative a quella detentiva.

Il giudice di pace può irrogare quattro specie di pene:

- la multa e l'ammenda (pene pecuniarie),- l'obbligo di permanenza domiciliare- ed il lavoro di pubblica utilità (pene limitative della libertà personale).

Procedimento La mitezza delle sanzioni e la finalità conciliativa hanno ispirato un criterio di massima semplificazione del rito.

L'art. 2 co. 1 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 disciplina il procedimento davanti al giudice di pace mediante

- il richiamo delle disposizioni contenute nel c.p.p. e nelle relative norme di attuazione "in quanto applicabili" e per tutto ciò che non è previsto dal decreto;

- mentre è espressamente esclusa l'applicabilità di una serie di istituti ritenuti ex lege incompatibili con il processo davanti al giudice di pace (arresto in flagranza e fermo, misure cautelari personali, proroga del termine per le indagini, udienza preliminare, giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta, giudizio direttissimo, giudizio immediato, decreto penale di condanna, incidente probatorio).

La semplificazione del procedimento davanti al giudice di pace è stata attuata:

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a) mediante l'eliminazione dell'udienza preliminare e della figura del GIP: al suo posto vi è la figura del giudice di pace circondariale, competente a decidere in merito alla assunzione di prove non rinviabili al dibattimento, sulla richiesta di archiviazione del PM e sulla opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa;

b) attraverso l'ampliamento dei poteri della polizia giudiziaria, con una corrispondente riduzione dell'intervento del PM

c) mediante l'estensione dei poteri spettanti alla persona offesa che acquisisce un ruolo di primo piano sia in sede di attivazione del giudizio, sia quando il giudice di pace cerca di definire il procedimento senza arrivare alla condanna.

La competenzaLa competenza per materia. Il giudice di pace conosce una serie di fattispecie attribuitequalitativamente:

- si tratta di alcuni delitti e contravvenzioni disciplinati nel codice penale- e di un ricco elenco di reati previsti da leggi speciali, che presentano la caratteristica di

costituire espressione di situazioni di microconflittualità individuale;- il denominatore comune è costituito dalla tenuità della sanzione e dalla semplicità

dell'accertamento.

La competenza per territorio è determinata mediante il tradizionale criterio costituito dal luogo nel quale il reato è stato consumato.

Nel caso che più reati connessi siano stati compiuti in luoghi diversi, la competenza per territorio spetta al giudice del luogo nel quale è stato commesso il primo reato

- se non è possibile determinare in tal modo la competenza, essa appartiene al giudice di pacedel luogo nel quale è iniziato il primo dei procedimenti connessi.

La competenza per connessione Nel rito dinanzi al giudice di pace viene accolto un principio di tendenziale irrilevanza della connessione tra procedimenti (a tale regola si deroga soltanto in presenza di eccezioni tassative).

Se i procedimenti sono tutti di competenza del giudice di pace, la connessione opera solo in due casi:

a) quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro;

b) quando una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione (concorso formale di reati).

Quando un procedimento è di competenza del giudice di pace ed un altro è di competenza del giudice professionale (Corte d'assise o Tribunale), la connessione opera solo se si tratta di reati commessi con una sola azione od omissione ed unicamente se è possibile in concreto la riunione dei procedimenti. La competenza spetta al giudice superiore.

Infine, la connessione non opera in relazione a procedimenti di competenza di un giudice speciale.

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Le indagini preliminari per i procedimenti davanti al Gdp

L'ufficio del PM. Dinanzi al giudice di pace, le funzioni di PM sono svolte dal procuratore della repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace.

Il giudice di pace circondariale. Competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari è il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente.

Per quanto riguarda la disciplina delle indagini preliminari, previste in modo alquanto sintetico la decreto, occorre innanzitutto distinguere tra le ipotesi nelle quali la notizia di reato è stata acquisita dalla polizia giudiziaria e le ipotesi nelle quali essa è stata acquisita dal PM.

La notizia di reato acquisita dalla polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, svolge direttamente le indagini di propria iniziativa, in modo autonomo.

Una differente normativa è prevista quando è necessario procedere ad accertamenti tecnici irripetibili, ad interrogatori o confronti ai quali partecipi l'indagato od alle perquisizioni e sequestri fuori dei casi di flagranza o urgenza.

Per compiere tali atti la polizia giudiziaria deve chiedere l'autorizzazione al pubblico ministero (non una delega); ricevuta la richiesta, il PM può prendere le seguenti decisioni:

- può limitarsi a concedere o a negare l'autorizzazione può compiere personalmente il singolo atto può trattenere le indagini.

- Le indagini compiute dalla polizia giudiziaria devono concludersi con una relazione al PM entro il termine di quattro mesi dall'acquisizione della notizia di reato .

La relazione è un atto scritto col quale, se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia il fatto in forma chiara e precisa, indica gli articoli che si ritengono violati e richiede l'autorizzazione a disporre la citazione della persona sottoposta ad indagini di fronte al giudice di pace.

Una volta ricevuta la relazione, il PM deve provvedere all'iscrizione sul registro delle notizie di reato. Quindi decide se esercitare l'azione penale, chiedere l'archiviazione o procedere ad ulteriori indagini.

In quest'ultima ipotesi, il PM può trasmettere il fascicolo alla polizia giudiziaria, se del caso, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti; oppure può trattenere le indagini e svolgerle personalmente.

La notizia di reato acquisita direttamente dal PM. Nelle ipotesi in cui è il PM ad aver acquisito direttamente la notizia di reato, egli, se non ritiene necessari atti di indagine, può immediatamente esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione;

- in caso contrario, non può procedere personalmente alle indagini, ma deve trasmettere la notizia di reato alla polizia giudiziaria;

- in ogni caso egli può impartire le sue direttive alla polizia.

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- Una volta che la polizia giudiziaria ha ricevuto gli atti, la disciplina delle indagini è identica a quella esposta sopra, in relazione alle ipotesi in cui la notizia di reato è acquisita direttamente dalla polizia; l'iscrizione nel registro delle notizia di reato avviene al momento in cui il PM riceve la relazione (quindi non immediatamente come nel procedimento ordinario).

L'assunzione di prove non rinviabili al dibattimento Le parti possono chiedere al giudice di pace l'assunzione di prove non rinviabili al dibattimento. Competente all'assunzione delle prove non rinviabili nel corso delle indagini è il giudice di pace circondariale, mentre dopo la chiusura delle indagini stesse e nel procedimento avviato su ricorso della persona offesa è competente il giudice di pace del dibattimento.

L'assunzione avviene nel pieno contraddittorio delle parti. I verbali degli atti compiuti devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

La conclusione delle indagini preliminari. La relazione al PM Il termine posto per le indagini effettuate dalla polizia giudiziaria è di 4 mesi dalla acquisizione della notizia di reato; entro detto termine la polizia giudiziaria trasmette al PM una relazione che può avere differenti contenuti:

- se la notizia di reato risulta infondata, la polizia espone i motivi per i quali deve essere chiesta l'archiviazione.

- se la notizia di reato risulta fondata, la relazione è una comunicazione funzionale all'esercizio dell'azione penale:

- la polizia giudiziaria deve enunciare il fatto storico in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati.

L'iscrizione nel registro delle notizie di reato. Ricevuta la relazione, il PM deve provvedere all'iscrizione nel registro delle notizie di reato (iscrizione cui deve provvedere anche prima di ricevere la relazione, fin dal primo atto di indagine svolto personalmente).

Quindi il PM ha tre possibilità:

- Le ulteriori indagini: il PM dispone ulteriori indagini (il PM può trasmettere il fascicolo alla polizia giudiziaria, se del caso, impartendo direttive o delegando il compimento dispecifici atti, oppure può trattenere il fascicolo o svolgere le indagini personalmente);

- esse devono concludersi nel termine di quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro.

- Tuttavia è possibile una proroga del termine: nei casi di particolare complessità- il PM dispone, con provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini per un periodo

di tempo non superiore a 2 mesi;- il provvedimento è comunicato al giudice di pace circondariale che, se non ritiene sussistenti

le ragioni addotte, dichiara entro 5 giorni la chiusura delle indagini o riduce il termine indicato.

- In ogni caso le indagini preliminari devono essere completate, a pena di inutilizzabilità, nei termini indicati (4 mesi dall'iscrizione della notizia di reato prorogabili dal giudice).

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- L'archiviazione: il PM chiede l'archiviazione al giudice di pace circondariale quando la notizia di reato è infondata, quando mancano i presupposti di diritto e nel caso di particolare tenuità del fatto.

- Nel caso in cui decida di chiedere l'archiviazione, il PM deve notificare alla persona offesa, che abbia dichiarato di volerne essere informata, copia della richiesta.

- Nei successivi 10 giorni dalla notifica, l'offeso può presentare al giudice di pace circondariale una richiesta di prosecuzione delle indagini, indicando a pena di inammissibilità gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta di archiviazione o le ulteriori indagini da compiere.

- Il giudice può: accogliere la richiesta del PM e disporre quindi l'archiviazione con decreto;- rigettare la richiesta del PM: in tal caso restituisce con ordinanza gli atti al PM, indicando le

ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento, ovvero disponendo che entro 10 giorni il PM formuli l'imputazione.

- La citazione a giudizio: il PM decide di esercitare l'azione penale formulando l'imputazione e disponendo la citazione a giudizio dell'imputato; essa deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal PM o dall'assistente giudiziario; essa è notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno 30 giorni prima della data dell'udienza.

- Merita segnalare che nel procedimento davanti al giudice di pace non vi è l'obbligo di inviare all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari .

La citazione a giudizio su ricorso della persona offesaPer tutti i reati che sono di competenza del giudice di pace e che sono procedibili a querela, è ammesso, in alternativa a questa, l'istituto della citazione a giudizio su ricorso della persona offesa; la presentazione della querela non preclude la possibilità di presentare ricorso.

Con il ricorso l'offeso manifesta la volontà che si proceda contro il soggetto cui è addebitato il fatto previsto dalla legge come reato; egli non lo può citare direttamente a giudizio (come nel processo civile) ma è obbligato a chiedere al giudice la fissazione dell'udienza e l'emissione del decreto di convocazione.

I termini per la presentazione del ricorso sono coincidenti con quelli previsti per la querela dall'art. 124 c.p.: 3 mesi da quando la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato.

Il ricorso non deve essere comunicato subito alla persona nei cui confronti il ricorrente chiede che si proceda (la legge impone all'offeso la previa comunicazione del ricorso al PM ed il suo deposito nella cancelleria del giudice di pace);

- la notifica alla persona citata avviene successivamente soltanto se il giudice di pace nel dispone la convocazione.

- La persona alla quale il fatto è addebitato non assume la qualifica di imputato: tale status si acquisisce solo allorché il giudice emette decreto di convocazione per l'udienza dibattimentale.

Contenuto del ricorso. Il ricorso della persona offesa deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) l'indicazione del giudice

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b) le generalità del ricorrente e se si tratta di persona giuridica o di associazione non riconosciuta, la denominazione dell'ente

c) l'indicazione del suo difensore e la relativa nominad) l'indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato, delle quali il ricorrente conosca

l'identitàe) le generalità della persona citata a giudiziof) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a

giudizio, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violatig) i documenti di cui si chiede l'acquisizioneh) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta nonché delle circostanze su cui

deve vertere l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnicii) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti della persona citata a

giudizio.

Il ruolo del PM. Il ricorrente deve dare comunicazione del ricorso al PM prima di depositarlo nella cancelleria del giudice di pace. Il PM può:

- trasmettere al giudice di pace, entro 10 giorni dalla comunicazione del ricorso, parere contrario alla citazione nel caso in cui ritenga il ricorso manifestamente infondato inammissibile presentato di fronte a giudice incompetente per territorio

- altrimenti formulare l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.

- Il PM comunque non è titolare di un potere di veto: il suo parere negativo non vincola infatti la successiva valutazione del giudice di pace sull'inammissibilità e sulla manifesta infondatezza.

Il filtro operato dal giudice di pace. Il giudice di pace ha diritto di sapere fin dall'inizio se e quando il PM ha ricevuto copia del ricorso:

- la mancata presentazione della prova dell'avvenuta comunicazione è causa di inammissibilità.

Il giudice, trascorsi i 10 giorni entro i quali il PM può depositare il proprio parere, decide de plano (senza formalità) sul ricorso della persona offesa:

- nel caso in cui ritenga il ricorso manifestamente infondato o inammissibile, lo trasmette al PM per l'ulteriore corso del procedimento

- nel caso di incompetenza per territorio, restituisce gli atti al ricorrente che può reiterare il ricorso di fronte al giudice di pace competente entro 20 giorni a pena di inammissibilità.

- Ove non decida in alcuno dei modi menzionati, il giudice emette il decreto di convocazione (cioè convoca le parti in udienza con decreto); il giudice di pace quindi emette il decreto di convocazione quando non valuta inammissibile o manifestamente infondato il ricorso della persona offesa e, al tempo stesso, ritiene che il fatto addebitato rientri nella propria competenza.

- L'offeso deve notificare il decreto di convocazione unitamente al proprio ricorso almeno 20 giorni prima dell'udienza al PM, all'imputato e al suo difensore;

- da questo momento la persona citata in giudizio assume la qualità di imputato.

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- Destinatari della notificazione del solo decreto sono le altre persone offese di cui il ricorrente conosca l'identità;

- esse hanno la possibilità di intervenire nel processo con l'assistenza di un difensore, aderendo al ricorso a godendo degli stessi diritti del ricorrente principale;

- la mancata comparizione delle persone offese alle quali è stato notificato il decreto di convocazione viene considerata rinuncia tacita al diritto di querela ovvero remissione della stessa, se già presentata.

La costituzione di parte civile. La citazione a giudizio su ricorso dell'offeso è istituto a tendenziale natura mista, poiché mira all'attivazione del procedimento penale e può svolgere una funzione di tutela civilistica: è sufficiente a tal fine che il ricorso contenga la semplice richiesta motivata di risarcimento del danno.

Se il ricorrente intende chiedere il risarcimento del danno, deve a pena di decadenza, costituirsi parte civile con la presentazione del ricorso; non è quindi ammessa la possibilità di costituirsi in un momento successivo, contrariamente a quanto è consentito nel procedimento penale ordinario. Le persone offese intervenute possono costituirsi parte civile prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Il giudizio

L'udienza di comparizione è il momento di raccordo tra la chiusura delle indagini ed il giudizio. L'udienza consente alle parti di scegliere i riti di definizione alternativa del procedimento o, nel caso di reati procedibili a querela, di aderire all'attività di conciliazione svolta dal giudice di pace.

L'ufficio del PM Il procuratore della repubblica può delegare lo svolgimento delle sue funzioni nell'udienza dibattimentale ad uditori giudiziari, a vice procuratori onorari addetti all'ufficio, a personale in quiescenza da non più di due anni che nei 5 anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o a laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali.

La fase antecedente alla celebrazione dell'udienza: la parte che ha attivato il procedimento ha l'onere di depositare nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione.

Nello stesso termine di 7 giorni le parti diverse da quella che ha attivato il procedimento devono depositare le liste testimoniali con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

La norma non riguarda la parte che ha attivato il procedimento; infatti il ricorrente o il PM dovevano aver già indicato i propri testi (e le relative circostanze) nell'atto di vocatio in ius.

Il tentativo di conciliazione. Aperta l'udienza di comparizione, il giudice deve promuovere la conciliazione tra le parti nel caso in cui il reato sia perseguibile a querela.

Nel caso in cui sia raggiunta la conciliazione, viene redatto verbale in cui si attesta la remissione della querela e la relativa accettazione da parte dell'imputato. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.

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Vi sono definizioni alternative del procedimento .

Una di esse è l'esclusione della procedibilità per tenuità del fatto: il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

Il rito semplificato può trovare applicazione sia nel corso delle indagini, sia nel dibattimento.

Nel corso delle indagini il PM, che rileva la tenuità del fatto, presenta una richiesta di archiviazione e il giudice può disporre l'archiviazione con la formula di "non doversi procedere". Tale provvedimento non può essere pronunciato quando risulti un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimenti; non è richiesto il consenso dell'indagato. dopo l'esercizio dell'azione penale, viceversa, il giudice di pace può dichiarare con sentenza la particolare tenuità del fatto solo se l'imputato e l'offeso non si oppongono.

Altra figura è quella dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie:

- il giudice, sentite le parti e la persona offesa, dichiara l'estinzione del reato quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose.

- Il giudice oltre alla riparazione in se stessa deve anche accertare che l'imputato abbia tratto dall'esperienza di reintegrazione forti motivazioni per non reiterare l'illecito:

- se non ritiene sussistenti questi elementi, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento.

- Non occorre il consenso delle parti: il giudice può dichiarare l'estinzione anche se l'offeso si oppone.

Il dibattimento davanti al giudice di pace. Terminata senza esito la fase dedicata alle definizioni anticipate del procedimento, il giudice dichiara aperto il dibattimento.

Le parti presentano le richieste di prova: è questo il momento per chiedere l'ammissione della prova contraria.

A differenza di quanto previsto per il giudice professionale, il giudice di pace nega l'ammissione quando le parti non sono in grado di dimostrare la rilevanza e la non superfluità della prova richiesta.

Successivamente il giudice invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento; in tale sede è possibile che le parti si accordino per l'acquisizione di atti delle indagini preliminari e delle investigazioni difensive.

Nel caso in cui sia possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, il giudice di pace ammette le prove richieste dalle parti e rigetta soltanto quelle che sono vietate dalla legge, superflue o irrilevanti.

Ove non sia possibile procedere direttamente al dibattimento, il giudice di pace fissa un'altra udienza e autorizza le parti alla citazione dei testimoni e dei consulenti tecnici; il magistrato

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onorario può negare l'autorizzazione soltanto per quelle testimonianze che sono vietate dalla legge o manifestamente sovrabbondanti.

Nel caso in cui omettano la citazione, le parti decadono dalla prova. Ad ogni modo il giudice, nel caso in cui successivamente reputi l'assunzione delle prove assolutamente necessaria, vi può provvedere d'ufficio.

Se sussiste l'accordo delle parti l'esame dei testimoni, periti e consulenti tecnici può esser condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal PM e dai difensori. Il verbale di udienza è redatto di regola in forma riassuntiva.

La sentenza. La motivazione della sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata e deve esser depositata entro 15 giorni.

La sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare. Tale sanzione di regola consiste nell'obbligo di restare nella propria abitazione durante il fine settimana; tuttavia è possibile richiedere l'esecuzione continuativa della detenzione domiciliare anche duranti i giorni feriali. Il giudice può rigettare quella domanda di esecuzione continuativa che ritenga difettare di congruità.

Il lavoro di pubblica utilità. Se il giudice ritiene applicabile il lavoro di pubblica utilità in alternativa alla permanenza domiciliare, ne indica il tipo e la durata: in tal caso l'imputato può scegliere tra la permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità. Una volta acquisite le richieste del condannato, il giudice integra il dispositivo e ne dà lettura.

Le impugnazioni delle sentenze del GdpSentenze sottoponibili ad appello. Il PM e l'imputato possono proporre appello soltanto contro le sentenze di condanna che applicano una pena diversa dalla pena pecuniaria (la condanna alla sola pena pecuniaria può essere sottoposta ad appello da parte dell'imputato "se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno").

Al contrario il PM e l'imputato non possono mai proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, neanche se sono sopravvenute o scoperte nuove prove.

Inoltre, in base alla sentenza della Cassazione luglio 2007, è stato riconosciuto esistente il potere della parte civile di appellare, ai soli fini della responsabilità civile , le sentenze rese nel giudizio di primo grado; si ritiene che il principio si estenda anche al procedimento davanti al giudice di pace.

Sentenze sottoponibili a ricorso per cassazione. Tutte le sentenze di condanna e di proscioglimento possono essere sottoposte a ricorso per cassazione dal PM dall'imputato e dalla parte civile; la persona offesa nei casi in cui ha chiesto la citazione in giudizio dell'imputato, può proporre impugnazione contro le sentenza di proscioglimento.

Competente a giudicare sull'appello avverso le sentenze del giudice di pace è il tribunale del circondario in cui ha sede il giudice che ha emesso la sentenza; esso giudica in composizione monocratica.

Per il giudizio di appello si applicano le norme sulle impugnazioni ordinarie, eccettuata un'ipotesi: se l'imputato contumace in primo grado prova di non essere potuto comparire dinanzi al giudice di pace senza sua colpa, il tribunale non procede a rinnovazione del dibattimento, come avviene nel

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rito ordinario, bensì annulla la sentenza impugnata con regressione del procedimento dinanzi al giudice di pace.

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CAPITOLO IV: IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

PremessaPer lungo tempo una scarsa sensibilità per i diritti dell'individuo in giovane età ha impeditol'istituzione di un sistema di giustizia penale differenziato.

Solo nel 1899 è stata istituita a Chicago la juvenile court, primo organismo giurisdizionale specializzato, incaricato di giudicare solo minorenni, secondo regole che tenessero conto delle esigenze specifiche degli stessi. Fu una vera conquista di civiltà giuridica.

Nel 1904 a Birmingham è nato un analogo tribunale; quattro anni dopo il Children Act ha previsto l'istituzione di corti giovanili in Inghilterra, Scozia e Irlanda: lo stesso è accaduto nel 1912 in Francia e Belgio, nel 1921 in Olanda, nel 1922 in Germania e nel 1934 in Italia.

A livello internazionale ha trovato riconoscimento la risoluzione delle Nazioni Unite concernente le Regole minime per l’amministrazione della giustizia dei minori (c.d. Regole di Pechino) e la raccomandazione del Consiglio d'Europa su Le reazioni sociali alla delinquenza minorile.

In Italia, la legge delega 81/87 si è mossa nel senso dell'attuazione del disposto dell'art. 31.2 Costituzione che protegge "la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".

La delega è stata attuata con il dpr 448/88 recante Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, integrato dal dpr 449/88, relativo all'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale e a quello minorile e dal dlgs 272/89, per le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cppm (= codice procedura penale per i minorenni).

Gli organi della giustizia penale minorilePresso ogni sede di Corte d'appello, o sezione distaccata, è situato il tribunale per i minorenni. Si tratta di un organo collegiale composto da due magistrati togati (cioè un magistrato d'appello, in qualità di presidente, e uno di tribunale) e da due giudici onorari, un uomo e una donna, benemeriti dell'assistenza sociale, cultori di certe materie e che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi nel distretto di Corte d'appello o sezione distaccata da chi, al momento del fatto, non aveva ancora compiuto il diciottesimo anno d'età.

È irrilevante l'eventuale connessione con procedimenti contro imputati maggiorenni; inoltre la connessione non opera nemmeno tra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.

Le funzioni di GIP sono svolte da un organo monocratico, mentre per l'udienza preliminare è competente un collegio composto da un magistrato togato e da due giudici laici.

In secondo grado il giudizio spetta alla sezione per i minorenni presso la Corte d'appello, costituita da un magistrato di Cassazione, in qualità di presidente, da due giudici d'appello e da due giudici onorari.

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Per quanto riguarda il difensore, la legge stabilisce a carico del consiglio dell'ordine forense la predisposizione di elenchi di difensori con specifica preparazione nel diritto penale minorile, ai fini della difesa d'ufficio.

Le funzioni di PM sono svolte in primo grado dal procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Tale ufficio si avvale di una sezione specializzata di polizia giudiziaria, il cui personale è "dotato di specifiche attitudini e preparazione".

In secondo grado dal procuratore generale presso la Corte d'appello.

Le attribuzioni della magistratura di sorveglianza, nei confronti di chi, al momento della commissione del reato, non aveva ancora compiuto gli anni 18 e fino al compimento del venticinquesimo anno di età, sono esercitate dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni e dal tribunale stesso.

I principi guida del sistema

La finalità rieducativa La legge sancisce l'obbligo per il giudice di illustrare al minorenne "il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni anche etico - sociali delle decisioni": ne consegue la necessaria presenza del minorenne alle udienze e, quindi, la possibilità dell'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso.

La necessità della valenza educativa esclude, nel processo penale minorile, l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno: la sentenza non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno derivante dal reato.

Per lo stesso motivo sono a carico dello Stato le spese per interventi sul minorenne, quelle processuali e quelle per il suo mantenimento in carcere. Infine la finalità rieducativa ha ispirato la Corte costituzionale nel momento in cui ha escluso l'applicazione della pena dell'ergastolo al minorenne.

La minima offensività del processo. Nei confronti di un soggetto in giovane età, la cui personalità è esposta alle influenze esterne ben più di quanto accada per un adulto, si rende necessario ridurre il più possibile le conseguenze negative derivanti dal processo.

Sono riconducibili a tale finalità tutti quegli strumenti che permettono al giudice di evitare la prosecuzione del processo, qualora essa non risulti necessaria.

Il catalogo delle misure cautelari minorili si arricchisce, rispetto agli adulti, con l'introduzione delle misure coercitive delle "prescrizioni" e del "collocamento in comunità".

Le prescrizioni che il giudice può legittimamente imporre devono riguardare lo studio, il lavoro od altre attività utili per l'educazione del minore.

Quanto alla misura del collocamento in comunità, essa è certamente volta a limitare il più possibile l'applicazione della custodia cautelare, che ha un impatto più traumatico.

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La tutela della personalità e della riservatezza del minorenne. Per evitare che il processo penale comporti una svalutazione dell'immagine del minorenne agli occhi della comunità l'udienza dibattimentale si svolge a porte chiuse;

- sono previste cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione;

- è vietato pubblicare o divulgare notizie od immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento;

- è previsto uno speciale casellario giudiziale al quale possono rivolgersi solo la persona a cui si riferiscono le iscrizioni e l'autorità giudiziaria;

- è prevista infine la cancellazione delle iscrizioni relative alle condanne diverse da quelle a pena detentiva, al compimento del diciottesimo anno di età.

Tuttavia, per una protezione piena della personalità del minorenne coinvolto nella vicenda processuale non può essere sufficiente una tutela "in negativo" che si limiti a ridurre al minimo gli aspetti pregiudizievoli:

- è prevista infatti l'assistenza affettiva e psicologica al minorenne grazie alla presenza dei genitori o di altra persona idonea, indicata dal minorenne ed ammessa dal giudice che procede.

- È inoltre assicurato il sostegno morale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali.

La distinzione tra norme sull'imputabilità e norme di adattamento. Le norme sull'imputabilità. Il sistema prevede che al di sopra dei 18 anni il soggetto abbia raggiunto la maggiore età e, quindi, che sia imputabile se non ricorrono cause di esclusione della capacità di intendere e di volere;

- al di sotto dei 14 anni il minore è considerato per legge non imputabile:- si presume che non abbia la capacità di intendere e di volere necessaria per essere ritenuto

responsabile di un reato (97 c.p.);- tra i 14 e i 18 anni, non vige alcuna presunzione: di conseguenza il giudice dovrà accertare

caso per caso la sussistenza della capacità (98 c.p.).- La maturità indica quel complesso di condizioni psichiche che permettono di aver coscienza

e comprendere appieno il disvalore e la portata antisociale del fatto compiuto.

Individuati i soggetti che, malgrado la giovane età (compresa tra i 14 e i 18 anni), sono maturi, e quindi penalmente capaci, s'impongono esigenze di differenziazione della disciplina ad essi applicabile.

Queste esigenze sono espresse dalle norme di adattamento che configurano le particolarità del processo penale minorile; esse consistono:

a) nel ruolo fondamentale svolto dalle indagini sull'età e sulla personalità;b) nella più ampia possibilità di definizione del processo in udienza preliminare;c) nelle modifiche del sistema sanzionatorio, rilevanti sia al momento della pronuncia della

sentenza, sia durante l'esecuzione della pena.

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Le indagini sull'età e sulla personalità.L'analisi delle norme sull'imputabilità rivela il ruolo fondamentale dell'accertamento dell'etàdell'imputato al momento della commissione del fatto.

Qualora l'imputato al momento della commissione del fatto non abbia ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, si impone il proscioglimento per non imputabilità.

Nel caso, invece, che si trovi nella fascia compresa tra i 14 e i 18 anni, allora il giudice deve accertare la sussistenza della capacità di intendere e di volere.

Se vi è incertezza sull'età dell'imputato il giudice, anche d'ufficio, deve disporre perizia.

In ogni caso, qualora permanga il dubbio, la minore età deve essere presunta ad ogni effetto; quindi l'imputato è ritenuto infradiciottenne o infraquattordicenne a seconda che il dubbio riguardi il compimento del diciottesimo o del quattordicesimo anno di età.

Inoltre, il PM e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali ed ambientali del minorenne; essi possono assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti col minorenne; inoltre possono acquisire il parere di esperti "anche senza alcuna formalità".

Tali strumenti devono essere utilizzati per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- accertare l'imputabilità e il grado di responsabilità del minore- valutare la rilevanza sociale del fatto- disporre un trattamento penale adeguato e gli eventuali provvedimenti di natura civile.

La definizione del procedimento in udienza preliminareNel processo penale minorile l'udienza preliminare assolve un ruolo fondamentale: oltre alle ordinarie funzioni di garanzia (consistenti nel controllo giurisdizionale della fondatezza dell'accusa) essa si configura come la sede primaria di definizione del procedimento, poiché essa consente di applicare tutti i provvedimenti previsti dalla legge nei confronti del minorenne.

Nell'udienza preliminare il giudice può, come accade per gli adulti, emettere il decreto che dispone il giudizio o pronunciare sentenza di non luogo a procedere o disporre il giudizio abbreviato.

Non è esperibile l'applicazione della pena su richiesta né il procedimento per decreto. Il g.u.p. minorile può, inoltre,

- emettere sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o per concessione del perdono giudiziale;

- può disporre con ordinanza la sospensione del processo e la messa alla prova del minorenne; - può condannare l'imputato ad una pena pecuniaria, diminuibile fino alla metà del minimo edittale, o ad una sanzione sostitutiva su richiesta del PM.

- Avverso tale sentenza è espressamente prevista la possibilità che l'imputato o il difensore, munito di procura speciale, propongano opposizione, al fine di instaurare il giudizio ordinario. (art. 32.2 c.p.p.).

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- La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma in esame nella parte in cui non prevede la possibilità di opporsi anche a quelle sentenze di non luogo a procedere che presuppongono la responsabilità dell'imputato.

Con la l. 63/2001 sul giusto processo è stato previsto che nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice deve chiedere all'imputato se consente alla definizione del procedimento in quella fase.

In mancanza del consenso dell'imputato, il giudice ha facoltà di definire il processo con una sentenza di non luogo a procedere nel merito con formula ampiamente liberatoria, oppure può emettere una pronuncia che, comunque, non presupponga un accertamento di responsabilità.

L'intervento penale senza la condanna

La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.E‟ discussa la natura giuridica dell'irrilevanza del fatto; per alcuni si tratta di una causa personale di esenzione dalla pena, per altri siamo di fronte ad una causa di esclusione della punibilità, per altri ancora il provvedimento in esame ha natura di causa di non punibilità.

Qualora ricorrano la tenuità del fatto, l'occasionalità del comportamento ed il pregiudizio per le esigenze educative del minore a causa dell'ulteriore corso del procedimento, il giudice emette sentenza di non luogo a procedere:

- su richiesta del PM, durante le indagini preliminari;- d'ufficio, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato e in

dibattimento.- Il giudice deve sentire il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori e la persona offesa dal

reato.- Se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al

PM.

Il perdono giudizialeIl perdono giudiziale è una causa di estinzione del reato e può essere applicato solo ai minorenni (che abbiano compiuto gli anno quattordici).

Ai sensi dell'art. 169 c.p. (Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto) il giudice può disporre il perdono qualora concorrano le seguenti condizioni:

- Innanzitutto, è necessario che per il reato commesso si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni,

- ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a 1549 euro, anche se congiunta a detta pena;

- può beneficiarne il minore che non sia stato condannato a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione e che non sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale;

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- inoltre, il giudice deve ritenere favorevole la prognosi di rieducazione, deve cioè presumereche il colpevole si asterrà dal commettere nuovi reati.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta, tuttavia la Corte Costituzionale ha introdotto la possibilità di estenderne l'applicabilità ad altri reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio, nonché in caso di reato commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono qualora la pena, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l'applicazione del beneficio.

La sospensione del processo con messa alla provaNel rito minorile il giudice, sentite le parti, può disporre la sospensione del processo "quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne" all'esito di una prova.

Il giudice (nell'udienza preliminare o anche nel dibattimento), sentite le parti, dispone la sospensione con ordinanza, anche d'ufficio, ed il minore viene affidato ai servizi sociali minorili, in collaborazione coi servizi locali per l'osservazione, il trattamento ed il sostegno; non è necessario il consenso delle parti.

Il giudice può impartire prescrizioni volte a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa.

La sospensione con messa alla prova è applicabile a tutti i reati. Se la prova ha esito positivo (il comportamento e l'evoluzione della personalità del minore dimostrano l'avvenuta risocializzazione) il giudice dichiara estinto il reato con sentenza; in caso contrario il processo deve andare avanti e può essere deciso anticipatamente in udienza preliminare o pervenire in dibattimento.

Tuttavia, anche prima che sia decorso il periodo di sospensione stabilito, il beneficio può essere revocato qualora il minore ponga in essere ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni impostegli.

Le attenuazioni del sistema sanzionatorio in caso dì condanna.

Gli interventi al momento della pronuncia della sentenzaUna volta che la condanna appaia inevitabile, il sistema non rinuncia alla tutela e alla rieducazione del minorenne; l'ordinamento cerca di fare in modo che la pena abbia la durata più breve possibile e sia conforme alle esigenze di prevenzione speciale.

L'art. 98 c.p. prevede la prima importante deroga rispetto a quanto stabilito per gli adulti: la pena è diminuita fino ad un terzo per i soggetti che, al momento della commissione del reato, avevano un'età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Inoltre, maggiore è l'ampiezza della pena detentiva massima sospendibile:

- per i minorenni il tetto massimo di pena detentiva che può essere oggetto di sospensione condizionale è di 3 anni.

- per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 21 anni (c.d. giovani adulti), il tetto massimo di pena detentiva sospendibile è di 2 anni e 6 mesi.

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Le altre condizioni di accesso a tale beneficio sono le stesse degli adulti.

Di conseguenza anzitutto il giudice, avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133 c.p. (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena), dovrà ritenere che il condannato si asterrà dal delinquere.

Gli interventi durante l'esecuzione della penaNei confronti dei minorenni, la pena detentiva deve essere utilizzata come extrema ratio .

Tuttavia, qualora gli altri strumenti risultino inidonei, la pena detentiva dovrà essere eseguita.

A tal fine, l'ordinamento ha previsto la creazione di istituti carcerari specifici, facenti parte dei centri per la giustizia minorile, dove è privilegiata la formazione scolastica e professionale.

I centri per la giustizia minorile sono, inoltre, sede degli istituti di semilibertà.

La disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà non presenta deroghe rispetto a quanto previsto per gli adulti.

La detenzione domiciliare, invece, è applicabile più ampiamente: per comprovate esigenze di salute, studio, lavoro, famiglia, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza od accoglienza, le pene fino a 4 anni, quando trattasi di persona minore degli anni 21.

Si aggiunga infine che la liberazione condizionale, che permette di trascorrere in libertà vigilata la residua pena, qualora il condannato abbia tenuto un comportamento che faccia ritenere sicuro il ravvedimento (art. 176 c.p.), può essere ordinata dal tribunale per i minorenni in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta.

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CAPITOLO V: IL PROCEDIMENTO VS ENTI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI DA REATO

Qualificazione e struttura dell’illecito dell’enteIl d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità degli enti perillecito amministrativo dipendente da reato.

CRITERI DÌ ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA. La responsabilità del soggetto collettivo è configurabile in presenza di requisiti oggettivi e soggettivi.

· PROFILO

OGGETTIVO: Art. 5.

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a)da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b)da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

· PROFILO SOGGETTIVO:

gli articoli 6 e 7, correlandosi al primo criterio, delineano un duplice sistema di imputazione, mutevole proprio in ragione della posizione rivestita dall'autore del fatto di reato presupposto.

Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente.

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

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d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

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2.In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

· L'ONERE DELLA PROVA circa l'insussistenza dell'illecito grava per intero sull'ente collettivo, che dovrà fornire elementi per dimostrare l'efficace e preventiva adozione ed attuazione di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi.

Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2.In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3.Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4.L'efficace attuazione del modello richiede:

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- a una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

- b un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

· L'ente sarà responsabile dell'illecito soltanto se la consumazione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, con una differente calibratura degli oneri di prova, che graveranno sulla parte pubblica, in punto di adozione e di efficace attuazione dei modelli di gestione e controllo.

L'autonomia della responsabilità dell'enteLa responsabilità dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica incolpata del reato presupposto: essa prescinde dalla punibilità in concreto dello stesso reato.

Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile;- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando e' concessa amnistia per un reato in relazione al quale e' prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

Limiti all'autonomia:

- art. 8 co. 2: essa è destinata a cedere all'intervenuta estinzione per amnistia del reato presupposto cui l'ente non abbia rinunciato.

- Art. 37: ostacolo alla procedibilità del reato presupposto ("Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità").

- Art. 4: introduce un doppio regime di procedibilità con riferimento ai reati presupposto commessi all'estero per i quali sia necessaria la richiesta di procedimento.

- Art. 60: in tema di decadenza dalla contestazione dell'illecito derivante dalla prescrizione del reato in momento anteriore alla stessa.

- Al contrario, l'art. 38, nel dettare la regola del simultaneus processus, disciplina tassativamente le cause di separazione del procedimento avente ad oggetto la responsabilità dell'ente da quello riguardante il reato presupposto: in tali ipotesi infatti non è pregiudicata l'autonomia della responsabilità amministrativa.

L'accertamento: disposizioni generaliLe fonti. Il legislatore delegato, che si prestava a dare attuazione alla legge delega n. 300/2000 haideato un procedimento di accertamento autonomo e parallelo al già esistente procedimento penale:

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in questo modo si è dato vita ad un "microcodice" che si è affiancato a quello di rito ordinario, con un appesantimento delle forme che non favorirà di certo la celebrazione dei processi nel rispetto di una loro "ragionevole durata".

Art. 34.Disposizioni processuali applicabili: 1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989,n. 271.

· Ai sensi dell'art. 34, a regolare il procedimento per accertare gli "illeciti amministrativi dipendenti da reato" si osservano nell'ordine:

a) Le norme del Capo III del d.lgs. 231/2001

b) Le "disposizioni del codice di procedura penale"

c) Le disposizioni del d.lgs. 29 luglio 1989 n. 271: e cioè le "norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p."

Dubbi di costituzionalità: il legislatore delegato, nell'identificare le fonti della disciplina del procedimento di accertamento e di applicazione, pare non abbia tenuto conto della disposizione contenuta nell'art. 11 lett. q della legge delega, la quale conteneva soltanto:

- la previsione del simultaneus processus: "le sanzioni amministrative a carico degli enti sonoapplicate dal giudice competente a conoscere del reato";

- il vincolo per cui "per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del c.p.p. , assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale".

Stanti le regole di cui agli articoli 76 e 77 Cost., il legislatore delegato avrebbe dovuto elaborare le norme del procedimento di accertamento de quo utilizzando le già vigenti norme del c.p.p.

Al contrario egli ha scritto apposite norme indipendenti ed autonome rispetto alle prime e che sono andate a costituire il Capo III.

L'equiparazione dell'ente all'imputatoArt. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

Il legislatore ha voluto precisare inequivocabilmente che l'ente al centro del processo di cognizione relativo alla sussistenza dei presupposti per una sanzione amministrativa deve avere gli stessi poteri, doveri, diritti ed oneri, garanzie e limiti riconosciuti all'imputato per l'accertamento del fatto del reato presupposto (in conformità al criterio direttivo di cui all'art. 11 lett. q della legge delega n. 300/2000 con cui il legislatore delegante richiedeva che fosse assicurata "l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale").

Quesito: dal momento che l'imputato è persona fisica, mentre i soggetti destinatari della disciplina contenuta nel decreto sono persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità

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giuridica, ci si chiede se siano applicabili all'ente anche le disposizioni che presuppongono ed implicano la fisicità del soggetto interessato (come il riconoscimento di persona, il confronto, l'interrogatorio). Secondo la recente giurisprudenza deve accogliersi la soluzione affermativa.

Le attribuzioni del giudice

Art. 36. Attribuzioni del giudice penale. 1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

conseguenza: la competenza del giudice per l'accertamento dell'illecito amministrativo implica anche la competenza del PM nella attivazione del suo potere di iniziativa (per le misure cautelari, per le annotazioni dell'illecito amministrativo, per l'informazione di garanzia e via di seguito).

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

· Il legislatore ha scelto la via della connessione legale oggettiva tra l'accertamento del reato presupposto e l'accertamento della responsabilità amministrativa.

Nei casi in cui l'accertamento dei reati presupposto e l'accertamento della fattispecie che fonda la responsabilità amministrativa si separano, soprattutto in funzione delle previsioni di cui agli artt. 8 e 38 del decreto, le forme che il giudice penale è tenuto a rispettare, anche per il solo accertamento della responsabilità amministrativa, sono quelle del processo penale ordinario.

Infatti, l'accertamento di uno o più fatti di reato di cui agli artt. 24 ss. del decreto rappresenta un presupposto indefettibile per un'eventuale affermazione della responsabilità amministrativa degli enti, i cui organi apicali o esecutivi devono essersi resi responsabili di un fatto di reato in senso stretto tra quelli menzionati negli articoli di cui sopra.

Il simultaneus processus e le sue derogheIl d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nel dare attuazione alla delega contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, ha delineato un sistema di accertamento per la responsabilità, imperniato sulle dinamiche proprie del diritto penale: il rinvio generale alle norme del codice di rito "in quanto compatibili", operato dall'art. 34 del decreto comporta:

- la spettanza dell'accertamento alla giurisdizione penale (art. 36)- l'equiparazione della posizione processuale dell'ente a quella dell'imputato (art. 35).

Il sistema presenta, tuttavia, alcune peculiarità derivanti:

- dall'autonomia della responsabilità amministrativa dell'ente rispetto a quella addebitabile all'autore del reato presupposto nei limiti indicati dall'art. 8;

- dal tentativo di fissare una simultaneità di accertamento delle distinte regiudicande, in tutti i casi in cui sia possibile e non sia contrastante con le esigenze proprie della giurisdizione penale.

Il regime di procedibilità dell'illecito amministrativo derivante da reato. Il principio dell'autonomia di responsabilità dell'ente trova la sua più evidente deroga nella norma dell'art. 37.

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Art. 37. Casi di improcedibilità. 1.Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

- In esso si prevede un ostacolo di natura processuale all'accertamento dell'illecito amministrativo tutte le volte in cui non possa essere esercitata l'azione penale in capo alla persona fisica per carenza di una condizione di procedibilità, con l'inevitabile ripercussione sull'autonomia accertativa del giudice sulla responsabilità dell'ente collettivo.

- Se, in altri termini, non vi può essere rituale instaurazione del giudizio penale, anche l'azione destinata a verificare i presupposti della punibilità dell'ente deve ritenersi ad ogni effetto inutiliter data, in quanto minata alle fondamenta;

- ratio: il legislatore vuole evitare che il compimento di attività di indagine o processuali possa incidere sul bilancio dell'amministrazione della giustizia, senza giungere ad un risultato concreto a causa dell'ostacolo predisposto a tutela degli interessi del reo e non rimosso mediante gli strumenti approntati dal codice di rito.

- Il progressivo ampliamento del catalogo dei reati "presupposto" ha determinato una crescente rilevanza della disciplina contenuta nell'art. 37, in virtù dell'introduzione di ipotesi di responsabilità amministrativa dipendente da delitti punibili a querela della persona offesa dal reato (si pensi alla previsione dell'art. 25 - ter, che immette nel sistema nuove ipotesi di illecito conseguenti alla commissione di reati societari caratterizzati da un regime di procedibilità non officiosa).

La richiesta di procedimento e i reati commessi all'estero. L'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001 stabilisce che, ricorrendo i casi e le condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10 del c.p., gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche dei reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto"; laddove ricorra una di queste ipotesi, qualora la legge preveda che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si potrà procedere contro l'ente "solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo".

· Si delinea in questo modo un singolare doppio regime di procedibilità, che impone un'autonoma manifestazione di volontà punitiva dell'ente, distinta rispetto a quella che riguarda la persona fisica.

La valutazione circa la procedibilità dovrà essere effettuata in primo luogo dal PM e, ad ogni modo, dal giudice competente per la fase, potendo dar origine a diversi epiloghi.

- L'unico momento nel quale il PM procede autonomamente alla valutazione della sussistenza delle condizioni di procedibilità legalmente richieste si ha nel corso delle indagini preliminari: nel caso in cui il PM riscontri il difetto della suddetta condizione dovrà emettere decreto motivato di archiviazione degli atti, a norma dell'art. 58, comunicandolo al procuratore generale presso la Corte d'appello.

- L'improcedibilità potrà essere poi dichiarata a conclusione dell'udienza preliminare mediante la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per "improcedibilità della sanzione amministrativa".

- Inoltre, il giudice del dibattimento, una volta ricevuti gli atti relativi al procedimento può pronunciare sentenza di proscioglimento per carenza di una condizione di procedibilità.

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- Quando invece la carenza della condizione viene accertata soltanto a conclusione del dibattimento, il giudice dovrà pronunciare sentenza di non doversi procedere a norma dell'art. 67, indicandone la causa nel dispositivo.

- Deve ritenersi applicabile, per l'intera fase del giudizio, la previsione normativa di cui all'art. 129 c.p.p. che impone al giudice, in ogni stato e grado del processo, l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.

E' stato inoltre puntualmente precisato che l'assenza della condizione di procedibilità non è da sola sufficiente ad evitare l'accertamento dell'illecito amministrativo, risultando necessaria una sentenza di proscioglimento che accerti detta situazione ovvero un decreto motivato di archiviazione.

Per quanto concerne l'eventuale reiterabilità della contestazione dell'illecito amministrativo all'ente allorché il giudice abbia interrotto l'accertamento in virtù della carenza di una condizione del procedere solo in seguito sopravvenuta sia ha la piena operatività dell'art. 345 c.p.p.

Inoltre, a seguito di una prima declaratoria di improcedibilità, il PM o la polizia giudiziaria delegata potranno compiere, in base al disposto dell'art. 346 c.p.p. , tutti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice funzionalmente competente (gip) potrà disporre l'incidente probatorio nei casi e secondo le forme indicate dall'art. 392 c.p.p. .

Le nuove ipotesi di illecito previste dall'art. 25-septies La l. 3 agosto 2007 n. 123, nel dettare alcune disposizioni per la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ha introdotto nuove ipotesi di responsabilità punitiva degli enti derivanti da reato.

Art. 25-septies. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

1.In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2.Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

· La risposta sanzionatoria è fatta dipendere dalla consumazione di un delitto contro la persona nella sua forma aggravata: il rinvio è all'art. 589 co. 2 c.p.

Il reato presupposto soggiace ad un regime di procedibilità d'ufficio, che determina (proprio ex art. 37) l'assenza di una condizione del procedere nei confronti dell'ente collettivo coinvolto in quanto "responsabile", secondo i canoni dettati dal decreto n. 231/2001, della violazione della norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Riunione e separazione dei procedimentiArt. 38. Riunione e separazione dei procedimenti

1.Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

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· Il co. 1 stabilisce il principio del simultaneus processus: la regola è quella della riunione obbligatoria dei due procedimenti, in ragione dell'inscindibile nesso di correlazione tra le distinte res iudicandae.

2.Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;

b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario. Ulteriori limiti alla "riunione obbligatoria" e i procedimenti possono essere individuati nell'art. 8 del decreto: in forza del principio dell'autonomia di accertamento della responsabilità dell'ente è stabilito che lo stesso possa rispondere per la violazione amministrativa anche nel caso in cui l'autore del reato non sia stato identificato ovvero non sia imputabile secondo le previsioni contenute nel c.p.

Infine, l'art. 8 lett. b permette di individuare altre ipotesi in cui l'accertamento della responsabilità dell'ente è destinato a proseguire separatamente, a seguito della definizione del giudizio concernente la commissione del reato presupposto: si tratta dei casi in cui, nel corso del processo penale, venga pronunciato un provvedimento che dichiari l'estinzione del reato per causa diversa dall'amnistia.

Partecipazione ed assistenza dell'ente

Art. 39. Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

· in questo caso infatti si configura un "conflitto di interessi" tra la persona giuridica e il medesimo rappresentante legale, in quanto l'ente al fine di escludere la propria responsabilità penale deve provare come quest'ultimo abbia agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi", ovvero abbia "commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione" adottati proprio per prevenire i reati della specie di quello verificatosi. In presenza di tale situazione di incompatibilità, l'ente che voglia partecipare ugualmente al procedimento dovrà nominare un nuovo rappresentante legale ovvero un rappresentante per il processo con una procura speciale.

Inoltre, non può escludersi che l'ente al quale sia contestato l'illecito amministrativo ai sensi dell'art. 59 sia citato, allo stesso tempo, quale responsabile civile ovvero quale civilmente obbligato per la pena pecuniaria per il reato presupposto: in questi casi la costituzione sarà unitaria, purché risponda a tutti i requisiti rispettivamente richiesti dagli artt. 84 c.p.p. e 39 (tipicamente però il verificarsi dei rispettivi presupposti per l'intervento avverrà in momenti diversi del procedimento, con la conseguente necessità di dichiarazioni formali autonome).

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

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a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;

b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

c) .la sottoscrizione del difensore;

d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3.La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

· Conseguenze del richiamo all'art. 100 c.p.p. :

- è esclusa la possibilità di una procura speciale in calce o a margine della dichiarazione di costituzione, risultando necessario un apposito atto separato -alla persona giuridica sembra attribuita, al pari del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, la scelta di un unico difensore (ciò sarebbe però in contrasto con il principio dell'estensione all'ente delle garanzie dell'imputato, che ha invece la possibilità di nominarne 2).

4.Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

· L'ente, in altri termini, si considera presente, in particolare, per gli avvisi dati in udienza e la pubblicazione della pronuncia conclusiva del giudizio.

Qualora l'ente non nomini un difensore di fiducia o ne rimanga privo, sarà assistito da un difensore d'ufficio designato dall'autorità procedente ai sensi dell'art. 40 del decreto.

Si applicano anche alla persona giuridica, oltre alle ordinarie regole codicistiche in materia, l'istituto dell'informazione all'indagato sul diritto di difesa di cui all'art. 369 -bis c.p.p.

Si ritiene infine applicabile all'ente, in attesa di un patrocinio. intervento legislativo, l'istituto del gratuito.

Art. 41. Contumacia dell'ente 1.L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace. In questo modo l'ente potrà scegliere modalità e tempi della partecipazione, costituendosi anche in un momento successivo alla declaratoria di contumacia, dovendosi revocare in tal caso la relativa ordinanza. La verifica circa la volontà dell'ente a di non comparire e costituirsi deve essere effettuata con attenzione dal giudice, secondo i parametri dettati dagli artt. 420 ss c.p.p. , applicabili nel loro complesso.

Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo. 1.Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma.

2. Tale disposizione appare lacunosa nella parte in cui essa non impone oneri informativi all'autorità giudiziaria né prevede adeguati meccanismi sospensivi che consentono all'ente medesimo di ponderare meglio le strategie difensive.

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Art. 43. Notificazioni all'ente 1.Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale. 2.Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche.

Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

Le misure cautelariSecondo la Suprema Corte le misure cautelari non possono essere applicate alle imprese individuali,ma solo agli enti collettivi.

Inoltre,se da un lato la disciplina del decreto si applica agli enti stranieri che operano in Italia (indipendentemente dall'esistenza o meno nel paese di appartenenza dell'ente, di norme che regolino in modo analogo la medesima materia), dall'altro lato si è affermato che sussiste la giurisdizione italiana nell'ipotesi in cui l'ente con sede solo all'estero commetta in Italia uno dei reati di cui agli artt. 24 ss.

Art. 45. Applicazione delle misure cautelari.

1.Quando sussistono "gravi indizi" per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono "fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede", il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

· Le sanzioni interdittive di cui all'art. 9.2 sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività

b)la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

c) il divieto si contrattare con la p.a.

d)l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

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Le sanzioni interdittive di cui alle lettere a e b, non possono essere applicate nei confronti degli enti creditizi, delle SIM, delle SGR e delle SICAV né alle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Inoltre, le, misure interdittive non sono applicabili nei confronti dell'ente se, prima del provvedimento cautelare, questo realizzi tutte le condotte riparatorie di cui all'art. 17, ossia:

- risarcisce integralmente il danno ed elimina le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si adopera efficacemente in tal senso;

- elimina le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione ex post di efficaci modelli di organizzazione.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3.In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

· La nomina è effettuata dallo stesso giudice che dispone la prosecuzione dell'attività, il quale, oltre a motivare le ragioni della scelta, deve indicare i compiti e i poteri del commissario tenendo conto della specifica attività in cui è stato commesso l'illecito.

Art. 46. Criteri di scelta delle misure

1.Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto(pr. di adeguatezza).

2.Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente (pr. di proporzionalità).

3.L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata (pr. di gradualità).

4.Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione

1.Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2.Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda (contraddittorio anticipato). 3.Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

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Art. 48. Adempimenti esecutivi

1.L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero .

Art. 49. Sospensione delle misure cautelari

1.Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

Presupposti della sospensione: l'ente deve aver

a) eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b)risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o comunque si sia efficacemente adoperato in tal senso;

c)messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 2.La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3.Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4.Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1.Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51. Durata massima delle misure cautelari

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1.Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

3.Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4.La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1.Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi .

Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

· L'appello, da presentare entro 10 giorni, non sospende l'esecuzione della misura; l'organo competente a decidere è il "tribunale della libertà", ossia il tribunale, in composizione collegiale, del capoluogo della provincia ove ha sede il giudice che ha emanato l'ordinanza impugnata.

Il procedimento si svolge in camera di consiglio secondo il modello di cui all'art. 127 c.p.p. , con l'obbligo per il tribunale di decidere entro 20 giorni.

2.Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Le cautele realiArt. 53. Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter (il decreto di sequestro è emesso "inaudita altera parte"), 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale (si applica in toto la disciplina codicistica che pone in alternativa i due mezzi di gravame del riesame del decreto di sequestro e dell'appello), in quanto applicabili.

Ne sono presupposti il fumus boni iuris ed il periculum in mora: la verifica a cui è chiamato il giudice per ritenere integrato il periculum in mora è duplice, perché deve valutare se appaia probabile che si giunga ad una sentenza di condanna e se il bene costituisce il prezzo o il profitto del reato.

Art. 54. Sequestro conservativo

1.Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello

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Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili art. 316 co. 4: per effetto del sequestro i crediti anzidetti si considerano "privilegiati" rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.

Gli effetti del sequestro conservativo cessano in seguito alla pronuncia di una delle sentenze di cui agli artt. 66 e 67. in questo caso la cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili deve essere eseguita dal PM, la cui eventuale inerzia è rimediabile con incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 317 co. 4 c.p.p. . art. 317, 318, 319 e 320:

- il giudice che procede dispone il sequestro de quo con ordinanza su richiesta del PM inaudita altera parte (contrariamente a quanto previsto dall'art. 47 per le misure cautelari interdittive); il sequestro può disporsi in ogni stato e grado del processo di merito con l'esclusione (discutibile) della fase delle indagini preliminari; la cautela è eseguita dall'ufficiale giudiziario nelle forme prescritte dal cpc per il pignoramento.

Le indagini preliminari. l'udienza preliminareLa fase investigativa per l'accertamento dell'attività amministrativa dell'ente è disciplinata dallenorme contenute negli articoli 55-58 del decreto.

Il legislatore ha operato un indiretto rinvio alle disposizioni del codice di rito in quanto compatibili: ne risulta applicabile, quasi per intero, il complesso delle disposizioni contenute nel libro V del codice di procedura penale (con l'inevitabile esclusione delle disposizioni in materia di arresto in flagranza e fermo e, in generale, di tutte quelle previsioni che presuppongono la partecipazione della persona fisica al compimento dell'atto).

Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo

1.Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2.L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito. In assenza di uno specifico riferimento normativo, si è posto il quesito dell'operatività della disciplina contenuta nell'art. 415 -bis c.p.p. nell'ambito del procedimento per l'accertamento della responsabilità amministrativa degli enti:

- secondo la dottrina il quesito deve essere risolto positivamente in quanto- sono estese all'ente collettivo delle disposizioni processuali relative all'imputato - l'avviso di

cui all'art. 415 -bis svolge una funzione di garanzia.- Ne deriva che, a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari,

l'ente potrà esercitare le prerogative difensive di cui all'art. 415 -bis e cioè.- Prendere visione ed estrarre copia degli atti depositati presso la segreteria del PM • Presentare

memorie e produrre documenti.

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- Depositare la documentazione relativa ad investigazioni del difensore.- Chiedere al PM che vengano compiuti specifici atti di indagine • Fornire un contributo in

termini di spontanee dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio nelle forme e nei limiti consentiti dall'art. 44.

Art. 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55. Il gip, su richiesta del PM, potrà concedere le proroghe dei termini di investigazione nei casi previsti dall'art. 406 c.p.p.

Il risultato dell'attività di indagine a carico dell'ente compiuta oltre i termini stabiliti dalla legge, eventualmente prorogati, non potrà essere utilizzato nel prosieguo del procedimento per l'accertamento della responsabilità amministrativa, operando la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 407 co. 3 c.p.p. .

Art. 57. Informazione di garanzia

1.L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Con tale previsione il legislatore non ha inteso derogare alle ordinarie regole dettate dall'art. 369 c.p.p. , bensì ha voluto adattare l'istituto alle peculiarità del procedimento per l'accertamento della responsabilità dell'ente collettivo, integrandone i requisiti. Il PM dovrà provvedere all'adempimento descritto dall'art. 57 in tutti i casi in cui debba procedere al compimento di un atto al quale il difensore ha diritto di assistere.

Ai sensi dell'art. 39 co. 2 la dichiarazione da depositare al fine di poter prendere attivamente parte al procedimento dovrà contenere, a pena di inammissibilità, i requisiti descritti dalla norma citata, tra i quali assume particolare rilevanza, oltre che l'indicazione del legale rappresentante, proprio la dichiarazione o elezione di domicilio, essenziale per il buon fine delle notificazioni all'ente.

In mancanza di un'espressa disposizione normativa, occorre verificare se possa essere estesa alla disciplina dell'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente la previsione contenuta nell'art. 369 bis c.p.p. , introdotta dalla l. 60/2001, riguardante l'informazione sul diritto di difesa, la cui notifica è prevista a pena di nullità degli atti successivi.

La dottrina ha risolto la questione in senso affermativo, sostenendo la completa estensibilità all'ente delle disposizioni processuali che prevedono un apporto partecipativo della difesa a favore della persona sottoposta alle indagini (ovviamente il contenuto dell'avviso dovrà essere adattato al destinatario, dal momento che l'art. 369 bis contiene indicazioni certamente destinate alla persona fisica, incompatibili con la natura collettiva dell'ente).

Art. 58. Archiviazione.

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1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello.

Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione. Per quanto concerne i casi in cui il PM può procedere all'emissione del decreto motivato di archiviazione degli atti , nel silenzio della legge occorre procedere ad una lettura combinata del testo del d.lgs. 231/2001 e degli articoli 408 e 411 c.p.p. . A tale proposito occorre distinguere tra :

- le vicende che attengono all'accertamento del reato presupposto: quali le situazioni di improcedibilità dell'azione penale di cui agli art.. 4 e 37, i casi di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia cui l'ente non abbia rinunciato, il difetto di tipicità del fatto presupposto, l'ipotesi di abolitio criminis del reato presupposto per legge sopravvenuta o per declaratoria di illegittimità costituzionale;

- le vicende riguardanti in maniera precipua l'illecito amministrativo: qualora si rilevi l'infondatezza della notizia dell'illecito amministrativo da reato, quando si sia perfezionato il termine di prescrizione della sanzione amministrativa di 5 anni decorrenti dalla data di commissione del fatto a norma dell'art. 22 co. 1, quando una legge successiva alla commissione dei fatti abbia espunto la fattispecie contestata dal catalogo dei reati presupposto, quando si rilevi il bis in idem sullo stesso illecito amministrativo.

Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo.

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2.La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova. L'articolo non fa alcun riferimento esplicito all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis c.p.p. , tuttavia l'opportunità che questa disposizione operi anche nell'ambito del processo agli enti si fonda essenzialmente su due argomenti:

a)Da un punto di vista strutturale giocano un ruolo fondamentale sia l'art. 34 (che impone l'applicabilità delle disposizioni del c.p.p. non incompatibili) sia l'art. 35 (che riconosce all'ente tutte le garanzie previste per l'imputato);

b)Sotto il profilo della tutela delle garanzie, esiste la possibilità che il procedimento per l'illecito amministrativo si scinda dal processo a carico dell'autore del reato presupposto, con la conseguente necessità di garantire un'adeguata difesa anche alla persona giuridica e il pieno esercizio del diritto alla prova; deve ritenersi che questo sistema di garanzie non possa prescindere dall'avviso dell'ente della conclusione della indagini, qualora il PM non intenda procedere all'archiviazione del procedimento.

Art. 60. Decadenza dalla contestazione.

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1.Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente e' estinto per prescrizione.

Ratio: con tale previsione il legislatore ha voluto evitare sia la possibilità di accertamenti a carico dell'ente in ordine a fatti assai risalenti, sia l'eventualità che, nei procedimenti cumulativi per reato ed illecito amministrativo, il PM si trovi costretto, per contestare l'illecito extrapenale , ad "una forzata discovery anticipata con ricadute anche per la posizione dell'imputato".

L'udienza preliminare che segue alla contestazione dell'illecito amministrativo avvenuta mediante richiesta di rinvio a giudizio si svolge secondo le disposizioni processuali ordinarie, che trovano applicazione in tale contesto con il limite della compatibilità.

Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare.

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente. Alla conclusione dell'udienza preliminare che si concretizza con l'emissione del decreto che dispone il giudizio segue la formazione del fascicolo del dibattimento secondo le regole dettate dall'art. 431 c.p.p. .

Procedimenti speciali

Disciplina applicabileLa sezione V-I del capo III del d.lgs. 231/2001 è interamente dedicata alla disciplina dei procedimenti speciali che possono innestarsi sull'iter di accertamento della responsabilità amministrativa degli enti; le tre norme ivi contenute (artt. 62, 63 e 64) costituiscono l'espressione di una variante eventuale allo svolgimento nelle forme ordinarie del giudizio susseguente alla contestazione descritta dall'art. 59.

Art. 62. Giudizio abbreviato.

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

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4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per l'illecito amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta.

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato e' definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo e' prevista la sola sanzione pecuniaria.

Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale , in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui e' applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta (è l'unica causa di esclusione del rito). Tale procedimento deflativo del giudizio è ammesso quando: l'illecito è punito con la sola sanzione pecuniaria l'autore del reato presupposto ha ottenuto l'applicazione di una pena concordata ovvero è imputato per un fatto in relazione al quale tale definizione del procedimento sia possibile.

Art. 64. Procedimento per decreto.

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Il giudizioCosì come per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare, anche per il giudizio il legislatore delegato è stato avaro di indicazioni specifiche, limitandosi a dettare poche norme per lo più dedicate alla fase conclusiva del dibattimento.

Trovano dunque applicazione:

· L'art. 34 d.lgs. 231/2001 che contiene il rinvio alle disposizioni dettate dal Libro VII del c.p.p. (artt. 465 ss. c.p.p. ) previa valutazione della compatibilità con le peculiari caratteristiche dell'accertamento.

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· L'art. 35 d.lgs. 231/2001 che dispone l'estensione dei diritti dell'imputato in favore dell'ente collettivo.

· L'art. 44 d.lgs. 231/2001 "Incompatibilità con l'ufficio di testimone".

1. Non può essere assunta come testimone:

a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;

b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

· In giudizio si applicano le disposizioni di cui agli artt. 39 (costituzione e rappresentanza dell'ente) e 41 (contumacia) del decreto.

Apertura del dibattimento

Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato.

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilita' di effettuarle prima.

In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

· Inoltre egli fissa un termine entro il quale devono svolgersi le attività riparatorie, nonché la data della nuova udienza (durante questo termine restano sospesi il processo, le misure cautelari disposte, ma non i termini di prescrizione del reato presupposto ex art. 15 c.p.); dal combinato disposto degli articoli 49 e 65 tale termine non sembra prorogabile salvo cause di inadempienza no imputabili all'ente medesimo.

Nel silenzio della norma sembra infine da escludere l'impugnabilità in via diretta dell'ordinanza sospensiva o di rigetto del giudice, potendosi richiamare piuttosto la disciplina generale di cui all'art. 586 c.p.p. .

Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente.

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste , il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo.

Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67. Sentenza di non doversi procedere.

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1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall' articolo 60 e quando la sanzione e' estinta per prescrizione.

Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari.

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69. Sentenza di condanna.

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente.

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice da' atto nel dispositivo che la sentenza e' pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

Il sistema delle impugnazioniSono due le linee guida che hanno ispirato la disciplina dei gravami:

- evitare, fin dove possibile, l'insorgere di un possibile contrasto di giudicati tra l'accertamento penale e quello relativo all'illecito amministrativo dipendente dal medesimo reato;

- garantire all'ente a prescindere dalle facoltà che l'ordinamento riconosce all'imputato del reato presupposto dell'illecito amministrativo, la più ampia possibilità di impugnare pronunce applicative delle situazioni interdittive.

Art. 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente.

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

2.Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

3.Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72. Estensione delle impugnazioni.

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1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali .

Art. 73. Revisione delle sentenze.

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647 (in tema di errore giudiziario).

Per i casi di revisione occorre richiamare l'art. 630 c.p.p. ; la procedura può attivarsi se:

o i fatti posti a fondamento della condanna sono inconciliabili con altre decisioni;

o la condanna dell'ente è conseguenza di una decisione pregiudiziale revocata;

o è sopraggiunto un quid novi probatorio non valutabile in precedenza; o la sentenza è frutto di provata condotta illecita.

L'organo competente è la Corte d'Appello che, ritenuta la richiesta ammissibile, procede nelle forme di cui all'art. 636 c.p.p. .

La sentenza di accoglimento della domanda di revisione dovrà pronunciarsi nelle forme peculiari degli artt. 66 e 67.

La fase esecutivaLa disciplina dell'esecuzione è racchiusa negli artt. 74-81, fermo restando il rinvio e l'operativitàdell'art. 34.

Art. 74. Giudice dell'esecuzione.

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e' il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 e' pure competente per i provvedimenti relativi:

a)alla

b)alla cessazione dell'esecuzione delle nei sanzioni casi di nei casi previsti del reato dall'articolo per 3, estinzione amnistia;

c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;

d)alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

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4. Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie.

1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.

2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna.

1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive.

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive.

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa.

Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

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Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto.

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale e' richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente. Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.

1. Presso il casellario giudiziale centrale e' istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.

2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.

3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se e' stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se e' stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non e' stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

Art. 81. Certificati dell'anagrafe.

1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere , per ragioni di giustizia , il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente .

Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato e' necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.

4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.

Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati.

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1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe e' competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78.

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PARTE V: LE IMPUGNAZIONI

CAPITOLO I: I PRINCIPI SULLE IMPUGNAZIONI

Impugnazioni ordinarie e straordinarie

Impugnazione è quel rimedio esperibile da una parte al fine di rimuovere un provvedimento giurisdizionale svantaggioso, mediante il controllo operato da un giudice differente da quello che ha emesso il provvedimento medesimo.

Le impugnazioni ordinarie possono essere esperite entro un termine stabilito a pena di decadenza: decorso tale termine senza che sia stata proposta impugnazione, la sentenza diventa irrevocabile.

Sono impugnazioni ordinarie l'appello ed il ricorso per cassazione. La cognizione del giudice d'appello è la più completa, perché egli può esaminare il caso sotto il profilo della legittimità e del merito, nei limiti dei motivi addotti dalle parti appellanti, motivi che sono tendenzialmente illimitati; in sintesi il giudice di appello è giudice del merito e della legittimità in funzione della riforma o della conferma della sentenza di primo grado; la sentenza della corte d'appello è soggetta a ricorso per cassazione.

Viceversa, nel ricorso per cassazione la sentenza impugnata può essere fatta oggetto di ricorso per soli vizi di legittimità e soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge (quindi i motivi del ricorso per cassazione sono tassativi); in sintesi la Corte di cassazione è giudice della sola legalità processuale e sostanziale; essa, di regola non può riformare la sentenza, ma solo pronunciarne l'annullamento; il compito di riformare la sentenza è demandato al giudice di rinvio dopo l'annullamento da parte della cassazione.

Le impugnazioni straordinarie sono quelle che hanno ad oggetto provvedimenti divenuti irrevocabili. Sono impugnazioni straordinarie la revisione ed il ricorso per cassazione per errore materiale o di fatto.

Le disposizioni generali sulle impugnazioniSalvo quanto premesso e salve deroghe specifiche contenute nella disciplina dei singoli mezzi diimpugnazione, le disposizioni generali si applicano a tutte le impugnazioni.

I principi generali che regolano le impugnazioni ordinarie sono:

il principio di tassatività,

l'effetto sospensivo dell'impugnazione,

l'effetto estensivo,

l'effetto devolutivo.

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Il principio di tassativitàIl principio di tassatività emerge dall'art. 568 co. 1: "La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati".

Ne deriva un duplice effetto:

- la necessità che la legge preveda espressamente un provvedimento come impugnabile- che la legge precisi il mezzo di impugnazione.- In base all'articolo 568 co. 2: "Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non

sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti coi quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze " .

- Per le ordinanze che non decidono sulla libertà vale la regola della tassatività: non sono impugnabili se non quando ciò è previsto per legge.

- Le ordinanze emesse negli atti preliminari al dibattimento e nel dibattimento sono impugnabili solo unitamente alla sentenza.

La conservazione dell'impugnazione: ai sensi dell'art. 568 co. 5, "l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta”.

“Se l'impugnazione è proposta ad un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente"; sono quindi irrilevanti le qualificazioni erronee date dalla parte impugnante, quando il provvedimento è oggettivamente impugnabile.

L'effetto sospensivoL'esecuzione della sentenza, di regola, è sospesa durante il corso dei termini per impugnare e fino all'esito dell'ultimo giudizio di impugnazione concretamente esperito (art. 588 co. 1).

Ciò è coerente con la disposizione dell'art. 650.1, secondo il quale "Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili". L'effetto sospensivo dell'impugnazione deriva dall'art. 27 co. 2 Cost. in base al quale "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva".

Impugnazioni contro le misure cautelari. La regola dell'effetto sospensivo trova la sua eccezione per le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale: tali impugnazioni non hanno in alcun caso effetto sospensivo (art. 588 co. 2).

L'effetto estensivoL'effetto estensivo consiste nel consentire ad una parte, che non ha proposto impugnazione, di partecipare al giudizio e di giovarsi degli effetti favorevoli derivanti da una impugnazione proposta da altra parte, con la quale la prima abbia un interesse identico o collegato (art. 587).

Più precisamente:

- nel caso di concorso di più persone nel reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputatigiova anche agli altri purché non fondata su motivi esclusivamente personali

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- nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali.

- Sono motivi non esclusivamente personali quelli che si riferiscono, anche parzialmente, a questioni sostanziali o processuali obbiettive, comuni al soggetto impugnante e agli altri coimputati (es. utilizzabilità di una prova);

- sono motivi esclusivamente personali quelli che riguardano la qualità e le condizioni soggettive della persona che li ha proposti oppure questioni processuali concernenti la posizione di un solo imputato.

Si distingue tra effetto estensivo dell'impugnazione ed effetto estensivo della sentenza.

L'effetto estensivo dell'impugnazione permette alla parte non impugnante di partecipare al giudizio di impugnazione promosso da altra parte con la quale abbia un interesse identico o collegato, sollecitando l'estensione a suo favore dei motivi non esclusivamente personali da altra parte proposti.

L'effetto estensivo della sentenza comporta che il giudice dell'impugnazione, nell'accogliere un motivo di carattere non personale, dispone la modifica o l'annullamento della sentenza impugnata anche nei confronti del coimputato del medesimo procedimento, che non ha presentato impugnazione o che non ha partecipato al giudizio di impugnazione.

L'effetto devolutivoPer devoluzione si intende il trasferimento della cognizione ad un giudice funzionalmente diverso rispetto a quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Occorre ricordare che il "capo" della sentenza è identificabile con la singola imputazione, il "punto" è costituito da una tematica di fatto o di diritto che deve essere trattata e risolta per giungere alla decisione in merito ad una o più imputazioni.

La parte che impugna deve enunciare, oltre al provvedimento impugnato e al giudice che lo ha emesso:

a) i capi od i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) le richieste;

c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

I motivi dell' impugnazione: i motivi che stanno alla base della richiesta di riforma o di annullamento individuano i capi e i punti della sentenza che vengono sottoposti al giudice dell'impugnazione; essi quindi definiscono l'ampiezza della cognizione del giudice di secondo grado.

L'impugnazione è interamente devolutiva quando la legge attribuisce al giudice dell'impugnazione il potere di conoscere tutta la materia decisa dal primo giudice; è limitatamente devolutiva quando la

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legge consente al giudice dell'impugnazione di conoscere solo quella parte della materia che è stata oggetto dei motivi proposti dalla parte impugnante.

L'impugnazione per i soli interessi civili. L'impugnazione che concerne soltanto i capi civili della sentenza non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato. In tal caso i capi penali, non impugnati, diventano irrevocabili.

I soggetti legittimati ad impugnareL'impugnabilità sotto il profilo soggettivo si compone di due aspetti:

- la legittimazione ad impugnare, cioè la titolarità astratta del diritto di impugnazione, conferita dalla legge;

- dal principio di tassatività deriva che non "chiunque" può proporre impugnazione, ma unicamente le "parti", le quali sono espressamente indicate dalla legge;

- se la legge non distingue tra le diverse parti il diritto di impugnazione spetta a ciascuna di esse;

- l'interesse ad impugnare: perché l'impugnazione sia ammissibile, è necessario che la parte abbia un interesse ad impugnare ;

- ciò accade quando l'impugnazione è diretta ad eliminare un provvedimento pregiudizievole per la parte impugnante e a sostituirlo con un altro dal quale derivi un risultato vantaggioso per la medesima.

- Il difetto di uno dei due aspetti comporta l'inammissibilità dell'atto di impugnazione.

Deroga: il principio trova una deroga apparente nella potestà di impugnazione conferita al PM ; infatti il PM (la cui funzione è quella di far osservare la legge) può avere interesse anche ad impugnare in favore dell'imputato (pro reo), se nella sentenza vi è un errore o viene irrogata una pena iniqua.

Impugnazioni del PM. Quando la legge ammette che un provvedimento sia impugnabile dal PM, si deve intendere che il provvedimento medesimo può essere impugnato sia dal PM presso il giudice di primo grado (procuratore della repubblica presso il tribunale o rappresentante del PM che ha presentato le conclusioni), sia dal PM presso la Corte d'appello.

La parte civile e la persona offesa (anche se non costituita parte civile), gli enti e le associazioni intervenute ex art. 93 e 94, possono chiedere al PM di proporre impugnazione agli effetti penali; il PM quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato.

Impugnazioni dell'imputato. Purché ne abbia interesse, l'imputato può proporre impugnazione penale, personalmente o per mezzo di un procuratore speciale (art. 571.1); per la persona incapace di intendere e di volere provvede il tutore; se la persona è inabilitata, la sua dichiarazione di volontà deve essere integrata dal curatore.

L'imputato (ovvero il suo procuratore speciale o il tutore) può impugnare anche per mezzo del ministero tecnico del difensore, purché questi fosse tale al momento del deposito del provvedimento, ovvero sia nominato alla scopo di impugnare.

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Impugnazione del difensore dell'imputato. Il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento o il difensore nominato allo scopo di impugnare, può proporre gravame avverso il provvedimento medesimo anche quando l'imputato non lo abbia fatto.

In applicazione delle regole generali, i rapporti tra l'impugnazione dell'imputato e quella del suo difensore sono risolti nel senso della prevalenza dell'impugnazione della parte sostanziale rispetto a quella del difensore tecnico. "l'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore".

Impugnazione della parte civile. Il codice riconosce alla parte civile un autonomo potere di impugnazione limitatamente alla tutela dei propri interessi civili; occorre, tuttavia, che costei abbia conservato tale posizione fino al termine del dibattimento ed abbia presentato le proprie conclusioni scritte.

La parte civile può proporre impugnazione, per i soli interessi civili, contro:

- i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile- la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio (al fine di evitare che la sentenza di

proscioglimento consegua l'effetto del giudicato e quindi abbia efficacia vincolante nei giudizi di danno davanti al giudice civile o amministrativo).

- L'impugnazione a presidio dei soli interessi civili "è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale";

- inoltre, la parte civile può impugnare la sentenza nei capi in cui stabilisce la propria condanna ai danni ed alle spese.

Impugnazioni del responsabile civile. A differenza della parte civile, il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento e alla rifusione delle spese processuali.

Impugnazioni della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. L'art. 575 co. 2 estende la portata dell'impugnazione quod accusatum del responsabile civile anche alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; pertanto questa può presentare impugnazione soltanto se è stata condannata.

Impugnazioni del querelante. Il querelante può proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento che lo ha condannato al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, nonché alle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile.

Regole generali sulle impugnazioni

Dichiarazione di impugnazioneL'impugnazione si propone con unico atto scritto, contenente la dichiarazione di volontà di impugnare ed i motivi.

I requisiti dell'atto di impugnazione consistono nell'indicazione del provvedimento impugnato, della data del medesimo e del giudice che lo ha emesso.

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Contenuto: nell'atto di impugnazione devono essere enunciati:

a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b)le richieste;

c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Forma della presentazione. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'impugnazione scritta deve essere presentata, personalmente o a mezzo di "incaricato", nella cancelleria del giudice a quo .

L'imputato detenuto od internato può proporre impugnazione personale con dichiarazione ricevuta dal direttore dell'istituto penitenziario.

L'atto di impugnazione può anche essere spedito dalle parti private o dal difensore, purché la spedizione avvenga con telegramma o con raccomandata, diretti alla cancelleria del giudice a quo e l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma (se si tratta di parti private la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio o da altra persona autorizzata che può essere anche il difensore).

La copia del telegramma equivale all'attestazione della ricezione dell'impugnazione da parte del cancelliere.

A cura della cancelleria del giudice a quo l'atto di impugnazione è comunicato al PM presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, nonché al procuratore generale e notificato alle parti private senza ritardo.

Termini per impugnareI termini per impugnare sono stabiliti a pena di decadenza e variano in base alle modalità con cui si è provveduto a redigere la motivazione della sentenza.

Ai sensi dell'art. 585.1 il termine è:

a) di 15 giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio; il termine decorre dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento;

b) di 15 giorni, quando la motivazione è eccezionalmente redatta insieme al dispositivo; il termine decorre dalla lettura del provvedimento in udienza per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;

c) di 30 giorni, quando la motivazione è depositata non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia; il termine decorre dalla scadenza stabilita dalla legge;

d) di 45 giorni, quando la motivazione è depositata in un termine più ampio di 15 giorni e non eccedente i 90 e comunque da indicarsi nel dispositivo della sentenza; il termine decorre dalla scadenza stabilita dalla legge o determinata dal giudice nel dispositivo.

Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo; all'imputato, se contumace, assieme all'avviso di deposito della sentenza deve

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essere notificato l'estratto della stessa e dal giorno della notificazione decorre il termine per impugnare.

Se il giudice non rispetta il termine per la redazione della sentenza, a cura della cancelleria viene comunicato al PM e notificato alle parti private ed ai difensori avviso del deposito della sentenza. Dalla data dell'ultima di tali comunicazioni o notificazioni decorrono i termini per impugnare.

Impugnazioni nel giudizio abbreviato. La decisione emessa al termine del giudizio abbreviato è assimilabile a quella dibattimentale; ne consegue che, ai fini delle impugnazioni, si osserva la disciplina sui termini prevista per le sentenza dibattimentali.

I motivi nuoviÈ possibile presentare motivi aggiunti di impugnazione fino a 15 giorni prima dell'udienza davanti al giudice ad quem , nella cancelleria di questi, al quale nel frattempo la cancelleria del giudice a quo ha trasmesso gli atti.

Circa il possibile oggetto dei motivi nuovi, le Sezioni Unite hanno affermato che i motivi nuovi devono investire i capi e i punti della decisione che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione;

- argomento letterale: ai sensi dell'art. 167 disp. att. quando si presentano nuovi motivi "devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'art. 581 co. 1 lett. a c.p.p., ai quali i motivi si riferiscono"

- argomento sistematico: se si consentisse di presentare motivi riferiti a capi e punti non impugnati verrebbero aggirati i termini per proporre impugnazione.

Il giudice competente a conoscere l'impugnazioneIl giudice competente per l'appello contro le sentenze del Tribunale è la Corte d'appello. Le sentenze dell'Assise sono appellate davanti alla Corte di assise d'appello, costituita all'interno della corte d'appello con l'apporto di 6 giudici popolari e 2 magistrati di carriera.

Competente per l'appello contro le sentenze del tribunale per i minorenni è la sezione per i minorenni presso la Corte di appello.

Competente per l'appello contro le sentenze del giudice di pace è il tribunale in composizione monocratica.

La rinuncia all'impugnazioneLa rinuncia all'impugnazione è un atto col quale la parte che ha proposto impugnazione dichiara di non volersene più avvalere; essa presuppone che l'impugnazione sia stata proposta e sia ammissibile.

La rinuncia è causa di inammissibilità dell'impugnazione. Il PM proponente può rinunciare all'impugnazione fino all'apertura del dibattimento.

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Successivamente, la rinuncia all'impugnazione può esser proposta solo dal PM presso il giudice ad quem, prima dell'inizio della discussione, anche se l'impugnazione è stata proposta da altro PM.

Le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche a mezzo di procuratore speciale, purché la dichiarazione sia presentata nelle forme e nei modi previsto dagli articoli 581, 582 e 583 ovvero in dibattimento, prima dell'inizio della discussione.

L'inammissibilità dell'impugnazioneIl provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento sono strasmessi senza ritardo al giudice dell'impugnazione (ad quem), il quale verifica preliminarmente tanto l'ammissibilità dell'impugnazione, quanto la regolarità delle notificazioni.

L'impugnazione è inammissibile:

1)quando è proposta da un soggetto non legittimato o che non vi ha interesse;

2)quando il provvedimento non è impugnabile;

3)quando non sono state osservate le disposizioni relative alla forma, alla presentazione, alla spedizione ed ai termini;

4)quando vi è stata rinuncia all'impugnazione.

Il giudice dell'impugnazione (ad quem) dichiara con ordinanza (pronunciata de plano anche d'ufficio) l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato; l'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione affinché la parte possa presentare ricorso per cassazione.

Se non rilevata in limine, l'inammissibilità dell'impugnazione può comunque essere rilevata, anche con sentenza, in ogni stato e grado del procedimento.

Nel giudizio di impugnazione vale il principio di soccombenza (art. 592), sicché la sola parte privata che ha visto confermata la sentenza, rigettato il ricorso per cassazione o dichiarata inammissibile l'impugnazione, è condannata alle spese di Giustizia.

L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto; se gli imputati sono più, essi sono condannati in solido al pagamento delle spese di Giustizia, ma ciascuno è condannato individualmente al pagamento di quelle della propria custodia cautelare.

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CAPITOLO II: L'APPELLO

L'appello è un mezzo di impugnazione ordinario, mediante il quale le parti chiedono al giudice di secondo grado di controllare una decisione di primo grado che ritengono viziata per motivi di fatto o di diritto.

Le caratteristiche essenziali dell'appello: l'appello è un gravame "parzialmente devolutivo", nel senso che la cognizione del giudice di appello è limitata dai motivi della impugnazione; tuttavia egli ha la medesima ampiezza di poteri decisori che caratterizza il giudice di primo grado.

L'appello è una impugnazione "a critica libera": non vi sono limiti alle censure che le parti rivolgono alla sentenza e che possono essere di fatto o di diritto e riferirsi ad errori sia in iudicando sia in procedendo.

L'appello è uno "strumento di controllo" e non un nuovo giudizio, perché non presuppone necessariamente una nuova istruzione dibattimentale; di regola il giudice d'appello conferma o riforma la decisione impugnata; i casi di annullamento sono eccezionali.

Al di fuori di tali casi, la decisione di appello dà luogo ad una nuova sentenza che si sostituisce a quella impugnata e che, a sua volta, può essere oggetto di ricorso per cassazione.

Procedimento cartolare. Il processo d'appello è "cartolare": in altri termini, il giudice di appello "legge" gli atti probatori del giudice di primo grado nei limiti delle richieste e dei motivi degli appellanti, senza, di regola, assumere prove (quindi non c'è un contatto diretto con le fonti di prova).

Competenza. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale e dalla corte d'assise decidono, rispettivamente, la corte d'appello e la corte di assise d'appello.

Sull'appello contro le sentenze pronunciate dal GIP in sede di giudizio abbreviato decidono, rispettivamente, la corte d'appello e la corte d'assise d'appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della corte di assise.

Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace è competente il tribunale del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata; il tribunale decide in composizione monocratica.

Appello principale ed incidentale

Appello principale. L'appello principale, qualora sia ammissibile, determina il dovere del giudice di secondo grado di riesaminare il fatto nei limiti dei punti ai quali si riferiscono i motivi proposti. Appello incidentale. Una volta che una parte abbia presentato appello principale, le altre parti che erano legittimate ad appellare hanno la possibilità di proporre il c.d. appello incidentale entro 15

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giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'appello principale; esso ha la funzione di integrare il contraddittorio nel giudizio di appello.

Circa l'oggetto di appello incidentale, esso deve limitarsi ai capi della decisione oggetto dell'appello principale e ai punti che hanno connessione essenziale con quelli denunciati con l'appello principale. Limiti dell'appelli incidentale. Chiunque sia l'appellante incidentale, la sorte dell'impugnazione segue quella dell'appello principale, infatti, ai sensi dell'art. 595 "l'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia allo stesso".

L'appello incidentale proposto dal PM (e da lui soltanto) fa cadere il divieto di reformatio in peius che opera quando appella il solo imputato.

Casi di appello

Appello contro le sentenze di condannaL'art. 593 co. 1 pone come regola generale "la appellabilità delle sentenze di condanna da parte del PM e dell'imputato, naturalmente ove sussista l'interesse ad impugnare; sono tuttavia previste delle eccezioni, e cioè alcune sentenze non possono essere sottoposte ad appello in questi casi:

1)Sono "inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda", da intendersi come pena originaria e non sostitutiva della detenzione.

2)Sono inappellabili le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ma il PM può proporre appello se non ha consentito al patteggiamento.

3)Non si può proporre appello contro la sola misura di sicurezza quando la parte non ha impugnato agli effetti penali un altro capo della sentenza di condanna; sull'impugnazione contro la sola misura di sicurezza decide il tribunale di sorveglianza.

4)Il solo PM non può proporre appello contro la condanna pronunciata nel giudizio abbreviato, ma ha tale potere quando il giudice nella sentenza ha modificato il titolo di reato.

Appello contro le sentenze di proscioglimento.La legge n. 46/2006 aveva posto come regola generale la non appellabilità delle sentenze di proscioglimento salvo un caso eccezionale, espressamente previsto dall'art. 593 co. 2 ( e cioè in presenza di una nuova prova decisiva sopravvenuta o scoperta dopo la chiusura del giudizio di primo grado).

Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sent. N. 26/2007 ha dichiarato illegittimo il divieto, posto al PM, di presentare appello contro il proscioglimento dell'imputato, perché in contrasto con il principio di parità delle parti nel processo penale (art. 111 co. 2 Cost.).

La diseguaglianza è apparsa alla Corte:

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- "irragionevole": perché l'imputato poteva appellare la soccombenza (e cioè la condanna), mentre altrettanto non poteva fare il PM (in caso di soccombenza rispetto al proscioglimento)

- "unilaterale": perché non trovava contropartita nelle caratteristiche del rito. Sulla base di tali motivi la Corte costituzionale, con la sentenza di cui sopra, ha restituito al PM il potere di proporre appello contro tutte le sentenze di proscioglimento pronunciate dal tribunale e dalla corte d'assise nel procedimento ordinario; in particolare, ha eliminato la condizione della sopravvenienza di una nuova prova decisiva.

- La declaratoria di parziale illegittimità dell'art. 593 co. 2 aveva lasciato sostanzialmente inalterato il divieto, posto all'imputato, di presentare appello contro le sentenze di proscioglimento, se si eccettuava il caso eccezionale dell'emersione di nuove prove decisive sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.

- La situazione era tale che l'imputato non poteva lamentare errori di merito nei confronti di quelle sentenze di proscioglimento che avevano riconosciuto implicitamente la sua responsabilità penale o adottato formule non completamente liberatorie dalle quali potevano derivare a suo carico conseguenze pregiudizievoli sul piano civilistico o anche soltanto dal punto di vista morale;

- la Corte cost. con la sent. N. 85/2008 ha ritenuto queste limitazioni tali da provocare una disparità non giustificata e non ragionevole rispetto al PM che, nel frattempo, aveva riottenuto la possibilità di impugnare in ogni caso il proscioglimento;

- la Corte ha dunque ripristinato la situazione anteriore alla riforma restituendo all'imputato il potere di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate dal tribunale e dalla corte d'assise nel procedimento ordinario, salvo quelle relative a contravvenzioni punibili con la sola ammenda o con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (art. 593 co. 3).

I casi espressi di inappellabilità del proscioglimento.

- Art. 443 co. 1: l'imputato non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio abbreviato (articolo dichiarato parzialmente illegittimo dalla sent. Cost. N. 320/2007.

- Art. 469: dichiara non appellabile la sentenza predibattimentale di proscioglimento pronunciata in mancanza di una opposizione del PM e dell'imputato.

- L'impugnazione contro la misura di sicurezza. L'art. 579 impedisce di impugnare separatamente l'applicazione di una misura di sicurezza quando la parte non propone una impugnazione contro un altro capo penale della sentenza di condanna o di proscioglimento.

- pertanto, per effetto della sent. Cost. n. 85/2008, l'imputato è legittimato a presentare appello anche quando impugna una misura di sicurezza unitamente ad un capo della sentenza di proscioglimento agli effetti della responsabilità penale.

L'appello del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

Sono legittimati a proporre appello anche il responsabile civile e la persona obbligata per la pena pecuniaria (essi hanno infatti diritto all'impugnazione "con il mezzo che la legge attribuisce all'imputato" ex art. 575).

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La parte civile può "impugnare", agli effetti della responsabilità civile, la sentenza di condanna e quella di proscioglimento.

La Corte di Cassazione è intervenuta sul punto enunciando il seguente principio: "la parte civile, anche dopo l'intervento sull'art. 576 ad opera dell'art. 6 della l. 46/2006, può proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado"; ne deriva che la giurisprudenza di legittimità è attualmente orientata a ritenere che la parte civile può appellare la sentenza che conclude il giudizio di primo grado, sia essa di condanna o di proscioglimento.

L'appello del querelanteIl querelante può proporre impugnazione (appello) contro la sentenza di proscioglimento che lo ha condannato al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, nonché alle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile; l'impugnazione è limitata agli interessi civili.

La conversione del ricorso in appelloAi sensi dell'art. 580, modificato dalla l. n. 46/2006 "quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'art. 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello".

Ciò perché una sentenza può contenere pronunce su più reati: ogni capo contiene una decisione su di una imputazione.

Sulla singola imputazione il giudice può pronunciare una condanna o un proscioglimento.

Contro i singoli capi della sentenza, ad esempio, la sentenza del rito abbreviato può essere appellata dall‟imputato e ricorsa in Cassazione dal PM.

La legge vuole evitare che siano resi giudizi contrastanti in relazione al medesimo fatto di reato e a reati connessi.

La cognizione del giudice dì appelloAi sensi dell'art. 597 co. 1 "L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti". Bisogna precisare che oggetto del giudizio di appello non è il motivo bensì il punto della decisione al quale il motivo si riferisce (cioè una tematica che deve essere trattata per decidere su di un capo di imputazione).

Quindi il giudice di appello, nell'accertamento della correttezza dell'operato del giudice di primo grado in relazione al punto impugnato, non è obbligato a limitarsi alle prospettazioni effettuate dall'appellante nella proposizione dei motivi.

In particolare quando appellante è il PM:

a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie od

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aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

b)se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare od escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

Quando appellante è il solo imputato , il giudice non può riformare in peius la sentenza appellata e, quindi, "non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado" ( art. 597.3).

Se non sono impugnati tutti i punti della sentenza, la cognizione del giudice di secondo grado può estendersi ai punti legati da un vincolo di connessione essenziale di tipo logico con quelli impugnati.

Il predibattimento in appelloGli atti preliminari al dibattimento sono destinati a far conoscere al procuratore generale, al presidente ed al consigliere relatore nonché al difensore il fascicolo processuale, la sentenza e l'appello o gli appelli ed a preparare il contraddittorio dibattimentale.

A tal fine l'art. 601 prescrive che il presidente della sezione della corte ordini senza ritardo la citazione dell'imputato appellante, nonché dell'imputato non appellante in alcuni casi :

- se vi è appello del PM,- se è possibile l'effetto estensivo dell'impugnazione a favore dell'imputato non appellante- o se l'appello è proposto per i soli interessi civili.

Il termine per comparire, anche per il difensore, non può essere inferiore a 20 giorni.

È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile e della parte civile.

Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429 co. 1 lett. f, nonché se la notificazione è nulla.

Il presidente, inoltre, deve fissare l'udienza dibattimentale, formare il turno giudicante ed assegnare il caso ad un relatore.

Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civiliSe il giudice di primo grado ha omesso di provvedere sulla richiesta di provvisoria esecuzione del capo civile contenente la pronuncia riparatoria ovvero l'ha rigettata, la parte civile può riproporre la richiesta, che deve essere sorretta da giustificati motivi, mediante appello (art. 600 co. 1). Il giudice di secondo grado provvede con ordinanza in camera di consiglio.

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L'inibitoria civile. Tale istituto è previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 600: il responsabile civile e l'imputato possono chiedere la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione "quando ricorrono gravi motivi" (sempre con le forme camerali di cui al co. 1).

Lo svolgimento del giudizio dì appelloAi sensi dell'art. 598 (Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello) "In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado..."

Il primo atto è la relazione della causa, che è svolta dal presidente o dal consigliere da lui delegato; nel dibattimento può essere data lettura anche d'ufficio di atti del giudizio di primo grado e degli atti del fascicolo per il dibattimento.

La rinnovazione dell'istruzione in appelloIl processo di secondo grado è "cartolare", sicché la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è istituto di carattere eccezionale.

Di regola, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere chiesta espressamente dalla parte nell'atto di appello o nei motivi nuovi: potrà tuttavia essere chiesta anche dopo detto termine ove l'elemento di prova venga a conoscenza dell'interessato solo in un momento successivo.

Quando la richiesta ha per oggetto l'assunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o di nuove prove (qui intese come prove già note all'interessato nel giudizio precedente, ma non acquisite in quella sede), il giudice di appello la dispone qualora ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.

Tuttavia, "Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale" con ordinanza, sentite le parti (art. 603 co. 2).

Ancora, la rinnovazione è disposta d'ufficio dal giudice quando la ritiene assolutamente necessaria per l'accertamento del fatto.

Sulla richiesta di rinnovazione il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti, e si procede immediatamente; in caso di impossibilità il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a 10 giorni.

La discussione in appelloLa parola passa nell'ordine consueto al procuratore generale, al difensore della parte civile, al difensore del responsabile civile ed a quello della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. L'ultima parola spetta al difensore dell'imputato.

Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento (524) ed il collegio si ritira in camera di consiglio. Dopodiché viene redatto e sottoscritto dal presidente il dispositivo. Il collegio rientra in aula ed il presidente pubblica il dispositivo dandone lettura.

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L'udienza in camera dì consiglioVi sono ipotesi nelle quali il giudizio di appello si svolge in camera di consiglio nelle forme dell'art.127; in detti casi di regola non è necessaria la presenza del PM, dei difensori e dell'imputato.

E' necessaria la presenza:

- dell'imputato: quando questi abbia manifestato la volontà di comparire- del PM e dei difensori: quando si proceda ad acquisizioni probatorie ex art. 603.

L'udienza in forma camerale ha luogo:

a)nel caso di appello contro le sentenze emesse nel giudizio abbreviato;

b)quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena o l'applicabilità delle attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena, della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;

c)quando oggetto dell'appello sono i provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili;

Il concordato in appelloIl d.l. 92/2008 ha abrogato l'istituto denominato "concordato in appello"; il codice consentiva al PM e all'imputato di mettersi d'accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello di qualsiasi genere, anche di quelli in punto di responsabilità; il patto concerneva l'accoglimento di alcuni motivi e la rinuncia ad altri ed era perfezionato nelle medesime forme che disciplinano la rinuncia all'impugnazione.

In sostanza le parti indicavano al giudice quali motivi ritenevano che dovessero essere accolti; ma il giudice non era vincolato dall'accordo e lo recepiva solo se riteneva di poterlo accogliere; in caso contrario rigettava la richiesta congiunta e disponeva che il processo proseguisse.

Questioni dì nullità e natura della giurisdizione d'appelloL'art. 604 è una norma di cardinale importanza per comprendere l'essenza stessa del giudizio diappello; essa esprime il divieto di regresso del processo di appello al primo grado .

Sicché, quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1 (ad efficacia o ad effetto speciale), il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua (se occorre) un nuovo giudizio e ridetermina la pena (comma 2).

Se si tratta di nullità relative, eccepite ma non sanate, il giudice di secondo grado "può ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce elementi necessari al giudizio (comma 5).

Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che l'azione non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito (comma 6).

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Quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al PM per le sue determinazioni (comma 3).

Infine, quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento, fissando un termine non superiore a 10 giorni per il pagamento delle somme dovute; se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento (comma 7).

Il regresso del dibattimento al primo grado è istituto eccezionale consentito in 2 casi:

1)Quando il giudice di secondo grado dichiara la nullità della sentenza per difetto di contestazione nei casi previsti dall'art. 522, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Deve essersi verificata, in primo grado, la condanna per fatto diverso o l'applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa o una circostanza aggravante ad effetto speciale, e sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti, nel quale ultimo caso non si ha regresso del procedimento (comma 1).

Il giudice di appello trasmette gli atti ad altra sezione della corte di assise o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini.

Se annulla una sentenza di un giudice monocratico o di un gip, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale "tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata" (comma 8).

2)Nel caso in cui il giudice di appello accerti una nullità assoluta, o intermedia che non sia stata sanata, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.

In tal caso, dichiarata la nullità con sentenza, rinvia gli atti al giudice che procedeva al momento in cui la stessa si è verificata (comma 4).

La sentenza del giudice dì appello Art. 605. Sentenza.

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.

2. Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive.

3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi è competente per l'esecuzione e non è stato proposto ricorso per cassazione.

Il ragionamento giuridico del giudice di appello. Posto che non vi sia stata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice di appello ha a disposizione, sia pure in via "cartolare", le stesse prove di cui disponeva il giudice di primo grado. Se in secondo grado si riforma la sentenza, vuol dire che il giudice di appello ha ragionato diversamente, sul piano probatorio o su quello giuridico, dal giudice di primo grado.

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CAPITOLO III: IL RICORSO PER CASSAZIONE

La Corte dì Cassazione come supremo organo giurisdizionale

Ai sensi dell'art. 111.6 Cost. "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", e l'art. 111.7 prescrive che "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge".

Il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi di legittimità, è bandito il giudizio di fatto.

Inoltre, a differenza dell'appello (i motivi di appello sono "tendenzialmente limitati"), i motivi del ricorso per cassazione costituiscono un "numero chiuso".

Funzioni della corte di cassazione. Secondo l'art. 65 ord. giud., la Corte di cassazione, quale "organo supremo della Giustizia", svolge le seguenti funzioni:

- assicura l'esatta osservanza della legge eliminando gli errori di interpretazione della medesima (c.d. nomofilachia );

- assicura l'uniforme interpretazione della legge sul territorio nazionale;- assicura il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e regola i conflitti di competenza e di

attribuzione;- adempie agli altri compiti ad essa conferiti dalla legge (es. raccolta firme referendum).

La Corte Suprema di Cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato.

La corte è divisa in sezioni; queste sono composte da un presidente e da quattro consiglieri ciascuna, con attribuzioni differenziate per materia.

Le sezioni unite. Quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni o quando le questioni proposte sono di speciale importanza il presidente della corte, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche d'ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite.

Le sezioni unite sono composte da otto consiglieri e presiedute dal primo presidente, il quale può restituire il ricorso alla sezione semplice qualora

- siano stati assegnati alle sezioni unite altri ricorsi sulla medesima materia,- ovvero il contrasto giurisprudenziale sia superato.

I provvedimenti impugnabili. Ai sensi dell'art. 568 co. 2, sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze (ne deriva che sono ricorribili per cassazione le sentenze non appellabili e quelle pronunciate in grado di appello, mentre non lo sono le ordinanze).

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La legittimazione ad impugnare. L'imputato può ricorrere per cassazione

- contro la sentenza di condanna o di proscioglimento- ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere (salvo che con la stessa sia

stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso);- può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese

processuali.

Il procuratore generale presso la Corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento, pronunciata in grado di appello nel distretto, o inappellabile.

C'è poi una serie di ipotesi "speciali" di impugnazione, che hanno ad oggetto sentenze inappellabili e sono previste dal 608. "Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale" (608.2).

Ricorso "per saltum". Se tutte le parti sono consenzienti, è possibile "saltare" l'appello e ricorrere per cassazione contro la sentenza di primo grado.

Quando non vi è accordo delle parti, ove una di esse proponga ricorso per saltum ed un'altra invece proponga appello, il ricorso si converte in appello.

Il ricorso "per saltum" non è ammesso per i motivi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 606 (poiché in tali ipotesi, se la cassazione accogliesse il ricorso, dovrebbe essere disposto l'annullamento con rinvio; viceversa, proponendo l'appello si permette al giudice di secondo grado di decidere direttamente nel merito e si risparmia un grado di giudizio).

La difesa nel giudizio di legittimità. In materia vige il principio secondo cui tutte le parti (anche l'imputato) sono rappresentate dai difensori che sono iscritti all'albo speciale della corte di cassazione; ciò comporta due corollari:

a) le parti compaiono in udienza non personalmente bensì mediante i propri difensori, che svolgono funzioni di "rappresentanza tecnica";

b) i medesimi devono essere iscritti presso l'albo speciale, pena la inammissibilità del ricorso o delle memorie da loro sottoscritte.

I motivi del ricorso per cassazioneIl ricorso per cassazione può proporsi soltanto per i motivi tassativamente indicati nell'art. 606comma 1:

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi o non consentita a pubblici poteri: si tratta del vizio di eccesso di potere che si verifica quando il giudice ha usurpato un potere amministrativo o quando ha esercitato un potere non consentito agli organi dello Stato.

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b) inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica della quale si deve tener conto nell'applicazione della legge penale: si tratta di errori in iudicando, che si verificano quando, ad esempio, il giudice ha qualificato erroneamente il fatto.

c) inosservanza delle norme processuali penali stabilite, a pena di nullità, di inammissibilità, di inutilizzabilità o di decadenza;

d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'art. 495 co. 2 (prove a discarico).

Il motivo di ricorso per cassazione è ammissibile alle seguenti condizioni:

1. deve trattarsi di una prova contraria a quella che sia stata ammessa, a prescindere dal modo di ammissione (richiesta di parte o d'ufficio ad opera del giudice).

In base all'art. 495 co. 2 è "contraria" quella prova che ha per oggetto il medesimo fatto ed è finalizzata a dimostrare che lo stesso non è avvenuto o che si è verificato con una differente modalità.

2. deve trattarsi di prova decisiva (è tale quella prova che è idonea ad "incidere in modo significativo sul procedimento decisionale seguito dal giudice e da determinare, di conseguenza, una differente valutazione complessiva dei fatti e portare in concreto a una decisione diversa).

3. Occorre che l'assunzione della prova contraria sia stata chiesta al momento delle richieste di prova all'inizio del dibattimento o anche nel corso dell'istruzione dibattimentale.

e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame: sono ricompresi 3 vizi della motivazione, ciascuno dei quali autorizza il ricorso per cassazione.

1) Mancanza della motivazione. "Mancanza" non significa deficit grafico della motivazione (mancanza in senso formale), che configurerebbe una nullità per omessa motivazione ai sensi dell'art. 125 co. 3, ma carenza sostanziale del discorso logico; quindi la motivazione è carente quando manca l'argomentazione su uno degli imputati o su una delle imputazioni o su un punto necessario ai fini del giudizio.

La motivazione "per relationem" ad un altro atto del processo è ammessa dalla giurisprudenza purché rispetti i seguenti requisiti:

a) che vi sia la medesima provenienza soggettiva

b) che l'atto abbia la medesima struttura

c) che l'atto, a cui si rinvia, sia precedente e non successivo

d) che le parti siano state messe in grado di conoscere l'atto

e) che la parte impugnante non abbia introdotto un nuovo motivo di lagnanza rispetto alla precedente decisione.

2) Manifesta illogicità della motivazione. In questo caso l'argomentazione esiste ma manca la logicità del contenuto. La cassazione deve verificare la correttezza della inferenza probatoria, e cioè il rapporto tra la premessa (fatto noto) e le conclusioni (fatto accertato): si ha manifesta illogicità quando la sentenza ha fatto pessimo uso delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche.

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All'interno della manifesta illogicità si colloca il vizio di " contraddittorietà logica " della decisione: esso sussiste quando vi è un contrasto tra le argomentazioni, a prescindere dal contenuto di queste, perché il giudice non ha fatto uso della logica comune, e cioè dei principi di non contraddizione, di identità, del terzo escluso. Una argomentazione contraddittoria è di per se stessa errata.

3) Contraddittorietà processuale della motivazione. Essa esiste quando vi è un contrasto tra gli atti processuali e la motivazione della sentenza impugnata; si tratta di tutti quei casi nei quali la motivazione non "fotografa" fedelmente le prove acquisite nel processo.

Il vizio di contraddittorietà processuale si ha quando la motivazione non rispetta le acquisizioni processuali perché distorce i risultati probatori acquisiti (c.c. travisamento delle risultanze probatorie), o quando si motiva su di una prova non risultante dagli atti (c.d. travisamento degli atti per invenzione), o ancora quando la sentenza non motiva su di una prova che è stata acquisita (c.d. travisamento per omissione).

I vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione devono risultare "dal testo del provvedimento impugnato" oppure "da altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame; quindi ciò che resta fuori dai motivi del ricorso per cassazione è la valutazione di merito: il giudizio sulla credibilità della fonte e sulla attendibilità della dichiarazione.

La inammissibilità del ricorsoIl ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ed inoltre se è proposto per violazioni di legge non dedotte nei motivi d'appello; in particolare il ricorso è manifestamente infondato quando il ricorrente denuncia vizi ictu oculi insussistenti, cioè la cui infondatezza sia di palmare evidenza. Il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile sia per una di queste cause speciali, proprie del ricorso per cassazione, sia in presenza di una delle cause generali di inammissibilità, previste per tutte le impugnazioni dall'articolo 591.

L'inammissibilità e la prescrizione del reatoSi è posto il problema di stabilire se, in caso di contemporanea presenza di una causa di inammissibilità dell'impugnazione e di una causa di estinzione del reato (articolo 129), il giudice debba dichiarare l'una o l'altra; la suprema corte è intervenuta escludendo che un ricorso inammissibile per uno dei motivi previsti dall'articolo 606 co. 3 possa attribuire al giudice il potere di valutare l'esistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'articolo 129.

Cognizione e ragionamento giuridico della corte dì cassazioneAi sensi dell'art. 609.1 "Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti", con l'implicita prescrizione che tali motivi debbano già esser stati presentati al giudice di merito.

Tale prescrizione conosce l'eccezione delle questioni che la Corte può rilevare di ufficio e di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. È del pari rilevabile lo ius superveniens , dovendosi ricordare, in materia penale, il disposto del 2 c.p. a proposito della successione delle leggi penali nel tempo (successione di leggi penali).

Il procedimento in cassazioneLa cancelleria del giudice a quo trasmette senza ritardo alla Corte di cassazione il fascicoloprocessuale. Il presidente della Corte deve verificare se sussiste una causa di inammissibilità del

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ricorso : in tal caso lo assegna ad "apposita sezione" competente a dichiarare l'inammissibilità ed il presidente della sezione "fissa la data per la decisione in camera di consiglio". Il presidente della Corte, se ritiene che il ricorso sia ammissibile o comunque se l'apposita sezione non ha dichiarato l'inammissibilità, assegna il ricorso medesimo ad una singola sezione.

Inoltre, il presidente della Corte, d'ufficio o su richiesta di parte, può assegnare il ricorso alle sezioni unite "quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni" (art. 610.2).

Almeno 30 giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza in camera di consiglio ovvero pubblica. Ciò che distingue l'udienza camerale dall'udienza pubblica, è il mancato intervento orale dei difensori.

L'udienza in camera di consiglioIl procedimento si svolge in camera di consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge. In camera di consiglio la suprema corte decide esaminando i motivi, le richieste del procuratore generale e le memorie delle altre parti, senza intervento dei difensori in deroga all'art. 127.

In sintesi, il contraddittorio camerale è cartolare. Fino a 15 giorni prima dell'udienza camerale, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a 5 giorni prima, possono presentare memorie di replica. La Corte, con ordinanza camerale, a richiesta dell'imputato o del responsabile civile, può sospendere l'esecuzione della condanna civile in pendenza del ricorso "quando può derivarne grave e irreparabile danno" (art. 612).

L'udienza pubblicaDi regola la Corte di cassazione procede in udienza pubblica. L'imputato e le altre parti private non sono citate; esse sono rappresentate dai difensori.

Nell'udienza pubblica, il presidente prima di tutto verifica la costituzione delle parti e la regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente fa la relazione della causa.

Dopo la requisitoria del procuratore generale, i difensori della parte civile, del responsabile civile e dell'imputato espongono, nell'ordine consueto, le loro difese. Non sono ammesse repliche salvo che la questione sia dedotta per la prima volta nel corso della discussione.

Di solito la corte esamina tutti i ricorsi insieme, poi si ritira in camera di consiglio e, nel tardo pomeriggio, viene data lettura di tutti i dispositivi. I requisiti formali della sentenza, intestata "in nome del popolo italiano", sono quelli ordinari (546).

La pubblicazione della sentenza avviene subito dopo la deliberazione mediante lettura del dispositivo in udienza, da parte del presidente o di un consigliere da lui delegato. La motivazione, redatta dal presidente o dal consigliere da lui designato, deve essere depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.

La tipologia delle sentenze della suprema corteIl giudizio in Cassazione si può concludere con le seguenti sentenze:

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1) Inammissibilità. La Corte dichiara inammissibile il ricorso quando accerta una causa di inammissibilità che non è stata preliminarmente dichiarata in camera di consiglio. Con tale provvedimento la parte privata, che ha proposto il ricorso, è condannata ex art. 616 alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, salvo che la causa di inammissibilità si sia verificata senza sua colpa (Corte Cost. 186/2000).

2) Rigetto. La Corte pronuncia sentenza di rigetto quando il ricorso è infondato, non essendo stato accolto alcuno dei motivi proposti. La parte è condannata al pagamento delle spese del procedimento e solo eccezionalmente al pagamento della somma sopra menzionata.

3) Rettificazione. La Corte pronuncia sentenza di rettificazione nei casi indicati dai tre commi dell'articolo 619 rubricato "Rettificazione di errori non determinanti annullamento"

I. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti.

II. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento.

III. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

4) Annullamento. La Corte pronuncia sentenza di annullamento quando accoglie uno o più motivi di ricorso o quando deve emettere tale pronuncia d'ufficio. L'annullamento è disposto con o senza rinvio al giudice di merito.

L'annullamento senza rinvio è disposto nei casi in cui l'accoglimento del ricorso non impone di procedere ad un nuovo giudizio di merito.

Esso è pronunciato:

- se il fatto non è previsto dalla legge come reato- se il reato è estinto- se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita- se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario- se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della

giurisdizione, limitatamente alle medesime- se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge- se la sentenza è nulla a norma dell'art. 522 in relazione ad un reato concorrente, ad un fatto

nuovo,- ovvero se la condanna è stata pronunciata per errore di persona.- se la sentenza o l'ordinanza impugnata è in contrasto con altra anteriore concernente la stessa

persona ed il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale (principio del ne bis in idem).

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- se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è previsto l'appello e in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari.

Annullamento ai soli effetti civili. Ai sensi dell'art. 622, fermi restando gli effetti penali della sentenza, la corte, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia, "quando occorre", al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.

L'annullamento con rinvio è disposto quando l'accoglimento del ricorso impone un nuovo giudizio di merito, che è precluso al giudice di legittimità.

La Corte di cassazione annulla con rinvio al giudice di merito il capo od i capi penali della sentenza viziata, fissando il principio di diritto vincolante per tale giudice. Questi, tuttavia, resta libero, nei limiti della devoluzione originaria, di riesaminare i fatti. Questi i casi di annullamento con rinvio:

a) se è annullata un'ordinanza, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;

b)se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604.1 (Il giudice di appello, nei casi previsti dall'articolo 522 [Nullità della sentenza per difetto di contestazione], dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti), la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;

c) se è annullata la sentenza di una Corte d'assise di appello o di una Corte d'appello ovvero di una Corte d'assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini;

d)se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata. In caso di annullamento con rinvio la cancelleria della corte di cassazione trasmette, senza ritardo, gli atti del processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio; in caso di rigetto o di inammissibilità trasmette al giudice che ha emesso la decisione gli atti e la copia del solo dispositivo; in caso di annullamento senza rinvio o di rettificazione, trasmette al medesimo giudice gli atti e la copia della sentenza.

Annullamento parziale Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata (624.1); ed è proprio la Corte di cassazione che indica nel dispositivo della propria sentenza quali parti della sentenza (impugnata) diventano irrevocabili.

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Nel caso in cui ometta tale dichiarazione, la corte, su domanda o d'ufficio, pronuncia un'ordinanza integrativa che deve essere trascritta in margine od in calce alla sentenza e ad ogni copia di essa successivamente rilasciata. Quanto al concetto di connessione essenziale, la giurisprudenza ritiene che tale vincolo sussista quando la parte annullata costituisca una premessa indispensabile rispetto a quella non annullata.

Il giudizio dì rinvioQuando annulla la sentenza con rinvio, la corte di cassazione fissa il principio di diritto e demandaal giudice di merito di riesaminare i fatti alla luce di quel principio.

Il giudice del rinvio ha i poteri probatori del giudice la cui sentenza è stata annullata, compresi quelli di rinnovare l'istruzione probatoria in dibattimento.

Tuttavia vi sono alcuni limiti stabiliti dalla legge

- nel giudizio di rinvio non è ammessa la discussione sulla competenza attribuita dalla sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'art. 25 se risultino "nuovi fatti" da cui derivi la competenza di un giudice superiore.

- Il giudice di rinvio è dominus delle prove, tuttavia egli non può rilevare nullità, anche se assolute, o inammissibilità verificatesi nei giudizi di appello o nel corso delle indagini preliminari, al contrario la inutilizzabilità può essere ancora dichiarata nel giudizio di rinvio.

La inosservanza del principio di diritto. Occorre chiedersi cosa avvenga se il giudice di rinvio, pur nella persuasività delle prove già assunte in precedenza, si distacca dal principio di diritto impostogli dalla Corte di cassazione: la sentenza del giudice di rinvio è impugnabile (all'infinito, finché egli non si uniforma) con nuovo ricorso per cassazione; tuttavia la sentenza del giudice di rinvio non può essere impugnata in cassazione se il giudizio riguarda motivi già decisi dalla corte ed ai quali il giudice si è uniformato.

Il provvedimento abnormeE‟ una causa di invalidità creata dalla dottrina e dalla giurisprudenza. È affetto da "abnormità" non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità non concerne solo i provvedimenti del giudice, ma anche quelli del PM: per questa ragione, parliamo di abnormità del provvedimento "giudiziario". Il provvedimento giudiziario abnorme è ricorribile direttamente per cassazione, mancando i mezzi ordinari di impugnazione e discendendo il ricorso per cassazione dall'art. 111 Cost.

Le sezioni unite hanno precisato che l'atto può essere dichiarato abnorme quando ricorrano tali requisiti:

1)sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità

2)non sia altrimenti impugnabile

3)non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile.

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Il ricorso per cassazione contro il provvedimento abnorme è trattato in camera di consiglio de plano.

Se considerato abnorme, il provvedimento giudiziario viene espunto dal procedimento: la Corte di cassazione annulla senza rinvio e la stasi processuale è evitata con la restituzione degli atti al PM o al giudice competente per la prosecuzione del procedimento.

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CAPITOLO IV: LE IMPUGNAZIONI STRAORDINARIE

Il ricorso straordinario per errore materiale o di fattoQuest'istituto, di cui all'art. 625-bis, consiste nella possibilità, riconosciuta "a favore del condannato, di chiedere la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione".

Si tratta di un vero e proprio ricorso straordinario e cioè esperibile nei confronti di provvedimenti che sono divenuti irrevocabili. La correzione dell'errore può esser richiesta solo a favore del condannato, pertanto l'istituto sembra rispondere ad esigenze di favor rei piuttosto che di giustizia sostanziale.

Gli errori materiali sono definiti come "errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto" (art. 130).

La legittimazione a presentare la richiesta spetta al procuratore generale ed al condannato Termine: entro 180 giorni dal deposito del provvedimento impugnato. Inoltre, la Corte di cassazione, in ogni momento, può rilevare d'ufficio l'errore materiale. La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo; tuttavia il supremo collegio "in casi di eccezionale gravità" può disporre la sospensione con ordinanza.

Il ricorso è inammissibile se:

- è presentato per motivi diversi dall'errore materiale o di fatto;- è presentato fuori termine;- è manifestamente infondato.- L'inammissibilità è dichiarata dalla corte anche d'ufficio.

Se il ricorso è ammissibile, la corte decide in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127, con la partecipazione facoltativa delle parti. Se accoglie la richiesta il supremo collegio adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore.

La RevisioneLa revisione è quella impugnazione straordinaria che ha per oggetto una sentenza di condanna divenuta irrevocabile (ai sensi della l. n. 134/2003, anche la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti).

Competente, sia per la fase di delibazione preliminare della richiesta, sia per il giudizio di revisione, è esclusivamente la Corte di Appello determinata in base alla medesima tabella con la quale si individua la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.

Errore di fatto ed errore di dirittoIl solo errore che può essere corretto investe il " fatto " con riguardo alla condotta, al nesso causale, all'evento, nonché all'attribuzione soggettiva di colpevolezza e di imputabilità.

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Dal richiamo dell'art. 631 agli artt. 529, 530 e 531, deriva che l'unico errore emendabile è quello che, se corretto, permette il proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o si trattava di persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione.

L'errore rilevante è solo quello intervenuto nella ricostruzione storica del fatto di reato. Vi è un doppio limite: o l'errore di fatto deve emergere dalla motivazione, in quanto premessa storica del dispositivo; o esso non deve dipendere da un riesame delle sole prove assunte nel procedimento, ma da "nuove prove".

A seguito del giudizio di revisione, possono essere pronunciate due opposte decisioni: il rigetto dell'istanza di revisione o il proscioglimento dell'imputato. La sentenza impugnata, in caso di proscioglimento, è revocata: vi è una nuova verità legale. Ai sensi dell'art. 631, il giudizio di revisione è ammesso "anche se può semplicemente ipotizzarsi che al suo esito si manifesti un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato".

I casi di revisioneLa revisione può essere chiesta (art. 630: Casi di revisione):

a)fatti incompatibili con quelli accertati da altra sentenza. Se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;

b)sentenza revocata che abbia deciso una questione pregiudiziale. Se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 (Questioni pregiudiziali) ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479 (Questioni civili o amministrative);

c)nuove prove che determinano il proscioglimento. Se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o congiunte a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631 (cioè con sentenza di non doversi procedere, sentenza di assoluzione, o dichiarazione di estinzione del reato);

d)sentenza pronunciata in conseguenza di un fatto previsto dalla legge come reato. Se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio (ad es. per falsa testimonianza) o di un altro fatto previsto dalla legge come reato (ad es. calunnia).

Il procedimentoIl potere di iniziativa spetta:

- al condannato o ad un suo prossimo congiunto ovvero alla persona che ha sul condannato l'autorità tutoria;

- se il condannato è morto, essa spetta all'erede o ad un suo prossimo congiunto, al procuratore generale presso la corte d'appello nella cui circoscrizione fu pronunciata la condanna;

- gli interessati possono unire la loro richiesta a quella del procuratore generale.

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- I privati interessati possono proporre la richiesta personalmente o a mezzo di procuratore speciale;

- essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano.

La fase di delibazione. La fase preliminare di delibazione è segreta, anche se la delibazione deve esser preceduta dal parere del procuratore generale presso la Corte di appello; in tale fase la corte d'appello è chiamata a valutare la "novità" della prova che giustifica l'apertura del giudizio di revisione.

Se riconosce inammissibile la richiesta, la corte provvede con ordinanza e può condannare il richiedente privato al pagamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma da 258 a 2065 euro. Con l'ammissione della richiesta di revisione, si apre il predibattimento del giudizio di revisione. La parte privata interessata, una volta ammessa al giudizio di revisione, riacquista lo status di imputato.

Il giudizio di revisioneIl presidente della Corte d'appello emette il medesimo decreto di citazione che è previsto per il giudizio d'appello.

Si apre a questo punto la c.d. fase rescissoria, nella quale si procede ad un nuovo giudizio sulla base delle deduzioni effettuate da chi ha presentato istanza di revisione.

È obbligatoria la citazione del responsabile civile e della parte civile. Si osservano le norme disposte per il giudizio di primo grado (tra cui la pubblicità dell'udienza, la contumacia o l'assenza per rinuncia a comparire).

L'assunzione e la valutazione delle prove. Il giudizio inizia con le richieste che siano assunte quelle prove a discarico che già in precedenza erano state indicate o allegate. Non è prevista la rinnovazione obbligatoria delle prove assunte nel dibattimento di primo grado. Il "fulcro" del giudizio di revisione è rappresentato dall'efficacia persuasiva delle prove di innocenza: è la novità delle prove che deve convincere dell'innocenza o far sorgere il ragionevole dubbio: per cui: se tale efficacia non si palesa: la richiesta di revisione è rigettata

In caso contrario, il giudice revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.

Gli effetti della sentenza di revisione. Ai sensi dell'art. 639 "La Corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione.

Ordina, altresì, la restituzione delle cose che sono state confiscate, ad eccezione di quelle previste dal 240.2 n. 2 del codice penale (e cioè delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna)".

Inoltre la sentenza di accoglimento, a richiesta dell'interessato, è affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza del

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condannato; sempre su richiesta dell'interessato, il presidente della corte dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicità sono a carico della cassa delle ammende. Il pubblico impiegato (ed oggi anche il dipendente privato) è reintegrato nel posto di lavoro.

Il ricorso per cassazione. La decisione che chiude ciascuna delle due fasi (delibazione e revisione) è assoggettabile a ricorso per cassazione; si realizza così un doppio grado di giurisdizione.

La revisione in peius. Vi sono norme speciali che prevedono ipotesi eccezionali di revisione in peius nei confronti di coloro che hanno collaborato con la giustizia; la materia concerne i delitti di mafia e assimilati previsti dall'art. 51 co. 3-bis. Quando i benefici previsti per i collaboratori di giustizia sono stati applicati "per effetto di dichiarazioni false o reticenti" o quando chi ha ottenuto vantaggi "commette, entro 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza, un delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio" e che è indicativo "della permanenza del soggetto nel circuito criminale", è ammessa la revisione in peius.

La riparazione dell'errore giudiziarioEx art. 24 co. 4 Cost. "La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari".

L'errore giudiziario consiste nella scoperta, mediante la revisione, dell'ingiustizia sostanziale di una sentenza irrevocabile di condanna.

Nell'ambito dei presupposti della riparazione dell'errore giudiziario occorre distinguere tra quelli positivi e quelli negativi.

In positivo, è presupposto della riparazione la revisione del giudicato di condanna.

In negativo, occorre che chi è stato prosciolto in sede di revisione non abbia dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario. Sempre in negativo, il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso.

L'azione riparatoria. L'azione d'indole civile, con la quale l'innocente fa valere il suo diritto alla riparazione dell'errore giudiziario, è proponibile esclusivamente davanti alla Corte di appello in sede penale.

Legittimati a richiedere la riparazione dell'errore giudiziario sono, se il prosciolto è morto (anche prima del procedimento di revisione), il coniuge, i discendenti e ascendenti, i fratelli e sorelle, gli affini entro il primo grado e le persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta, a meno che siano "indegni" (463 c.c. : Casi d'indegnità).

Il termine per la proposizione della domanda scritta di riparazione è lo scadere del secondo anno dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione (645.1).

Il procedimento riparatorio. La domanda scritta di riparazione è presentata, unitamente ai documenti ritenuti utili, nella cancelleria penale della corte d'appello che ha pronunciato la sentenza di revisione, personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Sulla domanda di riparazione la

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Corte di appello decide in camera di consiglio, osservando le forme previste dal 127. La decisione può essere di inammissibilità, di rigetto o di accoglimento, anche parziale.

Le prestazioni riparatorie. La prima forma di riparazione è quella pecuniaria, la quale è indeterminata nel massimo e deve essere commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla [ingiusta] condanna. Le altre forme di riparazione sono la rendita vitalizia ed il ricovero in un istituto, a spese dello Stato. L'ordinanza riparatoria è impugnabile col ricorso per cassazione, secondo le norme ordinarie. I vizi rilevabili sono quelli di rito e di legittimità, a tenore del 606 (Casi di ricorso) con particolare riferimento alla motivazione del quantum della riparazione pecuniaria.

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PARTE V I: IL GIUDICATO E L’ESECUZIONE PENALE

CAPITOLO I: GLI EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE

L'irrevocabilitàPer irrevocabilità si intende la non impugnabilità del provvedimento emesso dal giudice; ciò comporta la tendenziale non modificabilità del provvedimento stesso, e cioè l'impossibilità di ripetere nelle medesime forme il giudizio che ha condotto all'accertamento in esso contenuto.

Il codice di procedura penale nell'art. 648 co. 1 ha voluto utilizzare il termine "irrevocabilità" in un significato specifico, ristretto, perché lo ha voluto riferire alla sentenza resa in giudizio.

L'art. 648. “ Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali ” pone le seguenti condizioni al realizzarsi della situazione di irrevocabilità:

a) la decisione deve consistere in una sentenza pronunciata in giudizio: con tale termine si ricomprende sia la sentenza dibattimentale, sia quella che, seppur resa prima del dibattimento, consegua comunque ad un giudizio abbreviato o sia stata pronunciata su richiesta delle parti;

b) la sentenza deve essere non impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione; ciò può avvenire alternativamente perché:

- nessuna parte ha proposto impugnazione nei termini- sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione ordinari previsti dalla legge.

c) il decreto penale di condanna viene assimilato alla sentenza resa in giudizio sotto il profilo della irrevocabilità. Il decreto penale diventa irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

L'esecutivitàL'esecutività è l'idoneità del provvedimento ad essere attuato coattivamente, cioè anche contro la volontà della persona interessata.

Di regola ogni provvedimento emanato dal giudice ha la caratteristica dell'esecutività: infatti, ai sensi dell'art. 131 del codice "il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede".

Ne deriva che il provvedimento cautelare pronunciato dal giudice è esecutivo anche se è ancora impugnabile o se è in corso l'impugnazione del medesimo.

La deroga per le sentenze pronunciate in giudizio. Alla regola dell'immediata esecutività il codice pone un'importante deroga: ai sensi dell'art. 650 co. 1 "non sono immediatamente esecutive le sentenze rese in giudizio, quando sono ancora soggette ad impugnazione"; sono esecutive soltanto le sentenze irrevocabili.

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Alla sentenza l'art. 650 co. 1 parifica il decreto penale di condanna che sia diventato irrevocabile. A questo punto il codice precisa che le sentenze di non luogo a procedere (rese nell'udienza preliminare) hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione (art. 650 co. 2). E' inoltre prevista un'eccezione: le sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento (rese in giudizio) de iure sono esecutive immediatamente, anche se impugnabili o sottoposte ad impugnazione; infatti scatta l'effetto dell'immediata perdita di efficacia delle misure cautelari personali che eventualmente siano state disposte per il medesimo fatto dal quale l'imputato è scagionato.

Il giudicatoContro ogni sentenza di proscioglimento o di condanna la legge accorda al PM ed all'imputato il diritto di proporre impugnazione, quanto meno mediante il ricorso per cassazione (art. 111.7 Cost.), ma in vari casi anche mediante appello.

Se per i motivi menzionati (esaurimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge o inerzia delle parti) la sentenza resa in giudizio diventa non più impugnabile, la decisione sul fatto storico addebitato all'imputato non è più modificabile: il potere di accertamento spettante al giudice si è ormai estinto.

Da ciò deriva il principio secondo cui la sentenza irrevocabile ha l'autorità della cosa giudicata. Il codice pone una fondamentale distinzione tra i due effetti del giudicato:

- l'effetto vincolante del giudicato comporta che altri giudici civili o amministrativi, chiamati nuovamente a decidere su alcuni dei fatti accertati da una sentenza penale irrevocabile, sono obbligati a ritenere "vero" l'accertamento già effettuato

- l'effetto preclusivo del giudicato comporta che l'imputato prosciolto o condannato non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto storico, " neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze" (art. 649.1).

La revisione della sentenza di condanna. La regola dell'effetto preclusivo viene meno in un caso importante: è ammessa un'impugnazione straordinaria (la revisione) contro la sentenza di condanna, purché dopo l'intervenuta irrevocabilità sopravvengano o si scoprano nuove prove che dimostrino che il condannato deve essere prosciolto. Viceversa, se la sentenza irrevocabile è di proscioglimento non vi sono deroghe.

I limiti dell'efficacia preclusiva della sentenza irrevocabile

L'art. 649 (Divieto di un secondo giudizio) stabilisce l'effetto preclusivo della sentenza irrevocabile (principio del ne bis in idem, in base al quale nessuno può essere processato due volte per lo stesso fatto).

Si tratta di un effetto meramente negativo: ove un PM inizi un nuovo procedimento per il medesimo fatto attribuito al medesimo imputato, il giudice ha l'obbligo di pronunciare sentenza di non luogo a procedere (prima del dibattimento) o di proscioglimento per improcedibilità (in dibattimento).

Il divieto di un secondo giudizio è ricollegato alla presenza di requisiti indicati dalla legge.

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Il requisito soggettivo del ne bis in idem è dato dall'identità tra la persona già giudicata e quella che si vorrebbe sottoporre a procedimento penale.

Il requisito oggettivo del ne bis in idem è rappresentato dal medesimo fatto storico: il medesimo fatto sussiste solo se sono identici la condotta, l'evento ed il rapporto di causalità.

Viceversa, l'imputato prosciolto o condannato con sentenza irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze .

Ai sensi del 649.1 l'effetto preclusivo non opera nel caso di sentenza che abbia dichiarato estinto il reato per morte dell'imputato, quando successivamente si accerti che la morte è stata erroneamente dichiarata; né quando una sentenza abbia prosciolto l'imputato per difetto di una condizione di procedibilità qualora successivamente sopravvenga tale condizione.

Inoltre è opportuno segnalare che qualora si verifichi un concorso formale di reati per violazione di precetti distinti attraverso la medesima condotta, non opera la preclusione di cui all'articolo 649, poiché il giudicatosi formatosi relativamente ad uno degli eventi giuridici cagionati non impedisce la possibilità di esercitare l'azione penale in merito all'altro; ad avviso della giurisprudenza, tuttavia, occorre che il giudizio sul secondo evento sia compatibile logicamente con il primo.

N.B.I.I: EQUAZIONE DI CORDEROSecondo la Cassazione la condotta è un fatto che può essere considerato in maniera diversa secondo l ' evento naturalistico. Cioè per la C. (non per la dottrina) il fatto muta se muta l'evento naturalistico e, quindi, se muta l'evento muta anche il fatto, quindi, si deve processare una seconda volta. Ma la dottrina non condivide affatto questa impostazione e ha proposto la seguente soluzione che si schematizza.

PER LA CASSAZIONE FATTO = CONDOTTA + EVENTO

CORDERO PROPONE LA SUA EQUAZIONE:

FATTO = CONDOTTA = AZIONE + OGGETTO MATERIALE

Per Cordero la presenza o meno di un oggetto materiale differenzia la condotta, es.: percosse - lesioni - omicidio.

In questo modo si può dare una risposta ragionevole. Per il LOZZI il mutamento delle coordinate spazio – temporale è ininfluente per il ne bis in idem. Ma per CAPRIOLI ci sono condotte reiterabili e non reiterabili. Caprioli cambia l'equazione di Cordero in questo modo:

FATTO = CONDOTTA + OGGETTO MATERIALE + DATA DEL FATTO

Il giudicato penale in relazione ad altri processi penaliOve vi sia stata condanna irrevocabile, il giudicato comporta l'immodificabilità dell'accertamento della responsabilità dell'imputato. Su questo punto il giudicato penale ha un effetto vincolante in relazione all'imputato medesimo. Solo se sopravvengono nuove prove , tali da dimostrare che il condannato doveva essere prosciolto, potrà iniziare un processo di revisione. Il giudicato di condanna non comporta l'immodificabilità assoluta della pena irrogata: durante la fase

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dell'esecuzione essa può essere modificata nelle sue modalità esecutive (mediante le misure alternative alla pena detentiva).

Inoltre il condannato può beneficiare della liberazione anticipata, e cioè di un abbuono di 45 giorni per ogni 6 mesi di pena eseguita in presenza di buona condotta.

La decisione irrevocabile in rapporto con altri processi penali. Consideriamo adesso altri eventuali processi penali che possano instaurarsi a carico sia del medesimo, sia di altri imputati: in entrambi i casi la sentenza penale non ha alcun effetto vincolante.

In un processo contro altri imputati il giudice potrà accertare nuovamente il medesimo fatto storico e potrà ritenere che è stato commesso con diversa modalità o, perfino, che non è esistito; similmente in un successivo processo penale contro il medesimo imputato, ma per un fatto diverso, il giudice può valutare diversamente le prova già considerate nella sentenza irrevocabile sul fatto accertato.

La sentenza penale irrevocabile e il processo per il risarcimento del danno cagionato dal reato.La questione risolta dal processo, e cioè l'esistenza o meno della responsabilità penale dell'imputato in relazione ad un fatto di reato, è pregiudiziale rispetto alla questione dell'esistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale derivante dal reato stesso.

Sui rapporti tra processo penale e processi civili od amministrativi, che abbiano ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dal reato, sono possibili in astratto le tre seguenti soluzioni:

a)completa separazione tra le giurisdizioni, con la conseguenza che il giudicato penale di assoluzione o di condanna non esplica alcun effetto né preclusivo, né vincolante nei confronti dei processi civili o amministrativi;

b)totale efficacia del giudicato penale di condanna o di assoluzione, esso ha cioè un effetto vincolante sul potere di accertamento spettante al giudice civile o amministrativo; si parla di "unità della giurisdizione" in quanto soltanto il giudice penale può accertare l'esistenza o meno della responsabilità per un fatto di reato.

c) efficacia parziale del giudicato penale in casi determinati e cioè soltanto per specifici oggetti che sono stati accertati dal giudice penale (sistema misto).

Il codice italiano del 1930 ha accolto il sistema dell'unità della giurisdizione. Il codice del 1988 accoglie una soluzione di tipo misto (accetta come regola il principio della separazione, ma non in modo assoluto come avviene nel sistema accusatorio, e al tempo stesso permette al danneggiato di costituirsi parte civile come avviene nel sistema inquisitorio).

L'esercizio tempestivo dell'azione di danno e la separazione delle giurisdizioni.L'azione risarcitoria esercitata tempestivamente davanti al giudice civile. Il danneggiato può esercitare l'azione risarcitoria in sede civile senza subire l'efficacia del giudicato penale di assoluzione solo se si rivolge al giudice civile in modo "tempestivo", e cioè prima della pronuncia della sentenza penale di primo grado.

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Il processo civile, che sia iniziato prima di tale momento, può proseguire in pendenza del processo penale senza essere sospeso.

L'azione risarcitoria esercitata tardivamente davanti al giudice civile. Viceversa se l'azione risarcitoria inizia tardivamente (oppure se il danneggiato si è costituito in precedenza parte civile nel processo penale e, poi, ha trasferito l'azione in sede civile) il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale irrevocabile. Evidente "scopo" punitivo nei confronti del danneggiato che non abbia scelto di percorrere subito la strada suggerita dal legislatore, e cioè l'azione risarcitoria in sede civile.

Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno.Ai sensi dell'art. 651 co. 1, una delle ipotesi di efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna è quella della sentenza che sia stata "pronunciata in seguito a dibattimento" e che sia non più impugnabile con mezzi ordinari. L'efficacia del giudicato opera nei confronti del processo civile od amministrativo che abbia per oggetto le restituzioni ed il risarcimento del danno e che sia stato promosso nei confronti "del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale".

L'accertamento del fatto. Il giudicato copre "l'accertamento della sussistenza del fatto" da intendersi in senso naturalistico, come fatto materiale nella sua riferibilità all'imputato.

La illiceità penale. Il giudicato ha per oggetto l'illiceità penale del fatto, e non l'illiceità civile (nel processo penale infatti non può esistere ad esempio la domanda riconvenzionale).

La responsabilità dell'imputato. In terzo luogo, il giudicato copre l'accertamento che "l'imputato ha commesso" il fatto, da intendersi come condotta materiale, rapporto di causalità ed evento; resta quindi escluso dal giudicato il tema del concorso di colpa della persona offesa negli aspetti non esaminati dal giudice penale.

Per quanto riguarda la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato, la parte civile che non abbia accettato tale rito può opporsi all'efficacia di giudicato della sentenza di condanna nei suoi confronti. Nessuna efficacia di giudicato in tema di danno da reato ha la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento ), poiché tale effetto è escluso espressamente dal 445.1.

Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di dannoLa sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha, rispetto ai giudizi di danno, un'efficacia vincolante con vari limiti. L'efficacia vincolante comporta che il giudice nel processo di danno debba ritenere "vero" il fatto accertato dal giudice penale.

Le formule terminative ampiamente liberatorie. Un primo limite di tipo oggettivo riguarda le formule terminative: hanno efficacia di giudicato solo quelle che assolvono l'imputato in modo ampio (il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso o il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima).

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L'accertamento del fatto. Un secondo limite di tipo oggettivo richiede che il giudice penale abbia accertato un fatto: occorre cioè che l'innocenza risulti provata e non è sufficiente che il giudice dichiari l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla reità dell'imputato.

Il danneggiato messo in grado di difendersi. Un terzo limite di tipo soggettivo esclude l'efficacia del giudicato sia nei confronti di quel danneggiato che abbia iniziato l'azione risarcitoria in modo tempestivo davanti al giudice civile, sia nei confronti di quello che non sia stato posto, in concreto, in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale.

La formula "assoluzione perché il fatto non sussiste" è utilizzata quando è assente l'elemento oggettivo del reato, poiché manca la condotta, il rapporto di causalità o l'evento. Se il giudice penale ha errato nell'adottare questa (od altre) formule terminative, il giudice civile può esaminare la motivazione per indagare quale è stata la "vera ragione" dell'assoluzione. In tal caso non vi è nessuna efficacia di giudicato.

"Assoluzione perché il fatto non è stato commesso dall'imputato": l'efficacia del giudicato opera solo nei confronti di quel determinato imputato; resta la possibilità di agire in sede civile contro altri soggetti che vengano ritenuti responsabili del fatto.

"Assoluzione per adempimento del dovere o per esercizio di una facoltà legittima": la formula terminativa si riferisce alle cause di giustificazione previste nel codice penale o in leggi speciali. Le scriminanti eliminano l'illiceità del fatto ed hanno rilevanza in tutti i rami dell'ordinamento.

La sentenza di assoluzione pronunciata al termine del rito abbreviato ha la medesima efficacia della sentenza resa in dibattimento, a condizione che la parte civile abbia accettato tale rito. Inoltre la parte civile non è vincolata dalla sentenza irrevocabile pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio al quale non sia stata posta in grado di partecipare, sempre che la stessa non abbia fatto accettazione anche solo tacita (404).

Giudizio abbreviato ed effetti vincolanti dell’assoluzione. La sentenza di assoluzione pronunciata al termine del rito abbreviato ha la medesima efficacia della sentenza resa in dibattimento, a condizione che la parte civile abbia accettato tale rito (art. 652.2).

Se questa non ha accettato il rito abbreviato, può iniziare (o proseguire) il processo civile senza che questo sia sospeso. (art. 441.4) e, anche se non esercita l'azione risarcitoria, non è vincolata dal giudicato di assoluzione.

Sempre in relazione alla parte civile è prevista una ulteriore esclusione dell'efficacia del giudicato di assoluzione.

Costei non è vincolata dalla sentenza irrevocabile pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio al quale non sia stata posta in grado di partecipare, sempre che la stessa non abbia fatto accettazione anche soltanto tacita (art. 404).

Efficacia della sentenza penale di assoluzione o di condanna nel giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità.Nel codice vigente vale la regola della separazione delle giurisdizioni, pertanto i casi di efficacia del giudicato penale, in quanto eccezionali, devono essere previsti espressamente.

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Sentenza penale di assoluzione: l'efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione è limitata solo ad alcune formule terminative. Essa ha per oggetto solo l'accertamento che " il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o che l'imputato non lo ha commesso" (art. 653 co. 1). Il giudicato è limitato all'accertamento di un fatto: l'assoluzione dovuta all'esistenza di un ragionevole dubbio non gode di efficacia vincolante nel giudizio disciplinare davanti alla pubblica autorità.

Sentenza penale di condanna: la sentenza irrevocabile di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare in casi tassativamente indicati. Il giudicato copre l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e l'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Occorre precisare che la responsabilità disciplinare da accertare deve essere fondata sul medesimo fatto che è stato oggetto del giudizio penale, conclusosi con condanna od assoluzione, e non su fatti diversi che possono essere accertati liberamente dalla pubblica autorità. La pubblica autorità è vincolata anche se non è stata messa in grado di partecipare al processo penale.

Efficacia della sentenza di applicazione della pena su richiesta. Occorre ricordare che l'art. 445.1-bis fa salvo quanto previsto dall'art. 653. Di conseguenza, la sentenza irrevocabile di patteggiamento ha efficacia nei giudizi disciplinari alla pari della sentenza di condanna, ma a condizione che nella sentenza di patteggiamento sia contenuto un accertamento , come è richiesto nell ' art. 653.

Riparazioni per il dipendente pubblico ingiustamente sottoposto a procedimento penale.

La legge 126/2004 ha introdotto una sorta di riparazione in favore del dipendente pubblico che ha subito una ingiusta sospensione cautelare o che sia stato indotto ad abbandonare il servizio.

La riparazione consiste nel ripristino del rapporto di pubblico impiego per una durata pari alla sospensione cautelare o il servizio non espletato.

Danno titolo alla ricostruzione obbligatoria del rapporto le sentenze definitive di assoluzione con formula ampia.

Un secondo gruppo di provvedimenti si rimette alla discrezionalità dell'amministrazione di appartenenza: sono le sentenze di proscioglimento con formule diverse da quelle sopra menzionate.

Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili od amministrativi.L'art. 654 prevede, con molte condizioni, l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile in altri giudizi civili e amministrativi. "Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini

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della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa ".

L'art. 654 non si può applicare nelle materie regolamentate dagli artt. 651-653 (procedimenti civili e amministrativi concernenti il risarcimento del danno cagionato dal reato e procedimento per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità).

In primo luogo, la sentenza che viene considerata nel 654 è solo quella irrevocabile di condanna o di assoluzione che sia stata pronunciata in dibattimento.

In secondo luogo, l'efficacia del giudicato concerne solo l'accertamento dei fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale e che siano stati ritenuti rilevanti ai fini di quella decisione: il giudicato si riferisce unicamente ai fatti ricompresi nell'elemento oggettivo del reato e non in quello soggettivo.

In terzo luogo, è necessaria l'esistenza di un vincolo di pregiudizialità tra l'accertamento penale ed il giudizio civile od amministrativo: il riconoscimento di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo deve dipendere dall'accertamento degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale.

In quarto luogo, non vi è efficacia di giudicato quando la legge civile pone limitazioni alla prova della posizione giuridica controversa.

Le parti effettive. L'art. 654 estende l'efficacia del giudicato nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale. Il giudicato può essere fatto valere "nei loro confronti" anche da persone che non siano state parti in quel processo penale.

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CAPITOLO II: L'ESECUZIONE PENALE

L'oggetto dell'esecuzioneIl momento finale del procedimento penale è rappresentato dall'esecuzione; innanzi tutto bisognaesaminare l'oggetto dell'esecuzione.

Si tratta di verificare quali provvedimenti abbiano l'attitudine ad essere eseguiti ed in quale momento assumano tale caratteristica. Quando nel processo penale un provvedimento ha acquisito l'idoneità ad essere eseguito, si dice che costituisce titolo esecutivo.

Si denomina forza esecutiva quella caratteristica di un provvedimento che impone come giuridicamente necessaria la sua attuazione.

La forza esecutiva, nel processo penale, appartiene ad ogni atto emesso dal giudice e dal PM.

La regola generale è che tutti i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria nel processo devono essere attuati esclusivamente in forza della loro avvenuta emissione.

Le sentenze e i decreti penali costituiscono un'eccezione, perché, a differenza degli altri provvedimenti disposti nell'ambito del procedimento penale, che normalmente hanno in sé il carattere dell'esecutività anche quando sono ancora impugnabili, le sentenza e i decreti penali divengono esecutivi, ai sensi dell'art. 650, solo quando sono divenuti irrevocabili.

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 648 le sentenze pronunciate in giudizio divengono irrevocabili quando non sono più sottoponibili ad un'impugnazione ordinaria perché sono stati già esperiti tutti i mezzi di impugnazione o perché nessuna delle parti ha presentato impugnazione entro i termini;

- i decreti penali diventano irrevocabili allorché sia decorso inutilmente il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che ne dichiara l'inammissibilità.

Si può quindi parlare di esecuzione penale con riferimento alla necessità di dare attuazione alle sentenze ed ai decreti penali divenuti irrevocabili.

Dal punto di vista dell'oggetto, costituiscono titolo esecutivo e devono conseguentemente essere eseguite tutte le sentenze irrevocabili che contengano un comando da attuare: tali sono sia le sentenze di condanna, sia le sentenze di proscioglimento; mentre per quanto riguarda le sentenze di condanna non sono necessarie ulteriori spiegazioni.

Per le sentenze di proscioglimento sono necessarie alcune spiegazioni; infatti normalmente la sentenza di proscioglimento non ha necessità di essere eseguita in forme particolari.

In taluni casi, tuttavia, anche la sentenza assolutoria comporta l'attuazione di specifiche prescrizioni. Si pensi alle ipotesi relative, ad es., alla cessazione di misure cautelari, personali o reali o a quelle in cui la sentenza di assoluzione applichi misure di sicurezza.

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I soggetti dell'esecuzioneIl pubblico ministero. L'art. 655 :

- sancisce il dovere del PM di curare d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti - individua l'ufficio del PM competente per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali:- in base al principio secondo cui la legittimazione della pubblica accusa si determina in relazione

alla competenza del giudice, il legislatore ha individuato nel PM presso il giudice dell'esecuzione l'organo competente ad esercitare i poteri di iniziativa in relazione all'esecuzione penale.

Il giudice dell'esecuzione. Quest'organo si occupa di ogni aspetto che riguarda l'efficacia esecutiva del provvedimento giurisdizionale, al fine di assicurare adeguate garanzie ai diritti fondamentali dell'interessato, inevitabilmente coinvolti nell'esecuzione.

Il giudice competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è, ai sensi dell'art. 665, lo stesso giudice che lo ha emesso; sono previste tuttavia anche regole specifiche nel caso in cui il provvedimento sia stato impugnato e diversi siano stati gli esiti dei gravami.

La magistratura di sorveglianza. Si occupa di materie che attengono principalmente al settore del diritto penale sostanziale, poiché ad essa è affidato il controllo sulla funzionalità ed efficienza della pena in relazione al fine della rieducazione del condannato e l'accertamento della pericolosità del soggetto.

I compiti della magistratura di sorveglianza sono distribuiti tra:

- un organo monocratico: il magistrato di sorveglianza- un organo collegiale: il tribunale di sorveglianza.

L'amministrazione penitenziaria. Presso il ministero della giustizia è istituito il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che si occupa dell'esecuzione delle pene, delle misure di sicurezza detentive e della custodia cautelare in carcere.

Gli uffici locali di esecuzione penale esterna, che dipendono dal ministero della giustizia:

- si occupano delle inchieste funzionali all'applicazione delle misure alternative e di sicurezza; - propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento nonché le eventuali

modifiche e revoche in un momento successivo, dei condannati che presentano domanda diaffidamento in prova e di detenzione domiciliare;

- controllano la corretta esecuzione del programma e ne riferiscono all'autorità giudiziaria;- prestano consulenza relativamente al trattamento penitenziario su richiesta delle direzioni

degli istituti.

L'attività esecutivaE' possibile distinguere un momento prettamente attuativo del comando contenuto nel provvedimento giurisdizionale divenuto esecutivo da un momento, eventuale, di controllo giurisdizionale su tale attività.

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Il momento attuativo del comandoIl protagonista è il PM; dalla lettura del 655 (Funzioni del pubblico ministero) è possibile individuare alcune caratteristiche dell'attività del PM in questa fase:

a) l'obbligatorietà dell'esecuzione: essa si ricava anzitutto dall'uso dell'indicativo presente "cura"; ma è la logica stessa che la impone per evitare che l'ordinamento cada in contraddizione con se stesso (112 Cost.: Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale).

b) l'ufficiosità dell'esecuzione: il PM cura "di ufficio" l'esecuzione dei provvedimenti, per cui il PM, quando procede all'esecuzione, si attiva automaticamente.

c) l'irretrattabilità dell'esecuzione: una volta dato corso all'azione esecutiva, il PM non può interromperla; occorrerà che il giudice dell'esecuzione, nei casi espressamente previsti dalla legge, emetta uno specifico provvedimento.

d) il monopolio dell'iniziativa nell'esecuzione: il PM è l'unico soggetto legittimato dalla legge a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice.

Il momento di controllo giurisdizionaleQuanto all'intervento eventuale del giudice, il legislatore ha previsto appositi procedimenti con le garanzie della giurisdizione al fine di verificare la validità dei presupposti e la legittimità del titolo esecutivo.

Circa l'oggetto del controllo giurisdizionale si devono distinguere:

1)il procedimento di esecuzione davanti al giudice dell'esecuzione, che ha per oggetto la verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità del titolo esecutivo e dell'attività di attuazione del medesimo

2)il procedimento di sorveglianza davanti alla magistratura di sorveglianza che ha per oggetto la verifica del permanere della rispondenza tra il contenuto sanzionatorio del titolo e il fine rieducativo assegnato alla pena

L'esecuzione delle pene detentive(art. 656 c.p.p.) L'atto propulsivo dell'esecuzione delle pene detentive è l'ordine di esecuzione : il PM emette l'ordine di esecuzione quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva.

L'ordine impone alla polizia giudiziaria di catturare e di condurre immediatamente in carcere il condannato. Copia dell'ordine deve essere consegnata personalmente nelle mani dell'interessato.

Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di Grazia e Giustizia e notificato all'interessato. In ogni caso l'ordine deve essere notificato, entro 30 giorni, al difensore nominato espressamente dall'interessato per la fase dell'esecuzione, oppure, qualora tale nomina non sia stata effettuata, a quello designato dal PM secondo quanto disposto dall'art. 97.

L'ordine di esecuzione deve indicare:

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- le generalità della persona nei cui confronti il provvedimento deve essere eseguito e tutto ciòche sia utile per identificarla;

- l'imputazione;- il dispositivo;- le ulteriori disposizioni necessarie per l'esecuzione.

Le pene detentive breviNel caso di esecuzione di condanne a pene detentive non superiori a 3 anni (4 anni in caso di condanna per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza del reo), in considerazione della possibilità per il condannato di ottenere l'applicazione di misure alternative alla detenzione prima dell'inizio della stessa esecuzione della pena, il PM, oltre all'ordine di esecuzione, emette un decreto di sospensione dell'esecuzione stessa.

Notifica. In tali ipotesi entrambi i provvedimenti devono essere notificati al condannato e al difensore con l'avviso che entro 30 giorni (il termine decorre dalla valida notificazione dell'ordine di esecuzione al condannato e al difensore) può essere presentata istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione:

- l'affidamento in prova al servizio sociale (anche nei casi particolari di tossicodipendenti),- la detenzione domiciliare- e la semilibertà.

Istanza di concessione della misura. L'istanza deve esser presentata, dal condannato o dal difensore, al PM, il quale la trasmette al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del PM.

Nel caso in cui l'istanza non sia tempestivamente presentata o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il PM revoca immediatamente il decreto di sospensione e l'esecuzione procede nelle forme ordinarie.

I divieti di sospensione:

- il condannato può beneficiare della sospensione una sola volta in relazione alla medesima condanna;

- l'esecuzione della pena non può essere sospesa nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4- bis, l. 354/1975;

- sono poi esclusi dalla sospensione coloro che si trovano in custodia cautelare in carcere, per lo stesso reato in relazione al quale è stata irrogata la pena da eseguire, al momento in cui diviene definitiva la condanna;

- il legislatore ha stabilito che la sospensione dell'esecuzione non può essere disposta nei confronti dei condannati, ai quali sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99 co. 4 (cioè nei casi di recidiva reiterata).

- il d.l. n. 92/2008 ha introdotto l'ulteriore divieto di sospensione a carico di coloro che sonostati condannati per i seguenti delitti:

- incendio boschivo; furto,- quando ricorrono 2 o più aggravanti di quelle previste dall'art. 625 c.p.;

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- furto in abitazione o furto con strappo;- delitti per i quali ricorre l'aggravante dell'avere il colpevole commesso il fatto mentre si

trova illegalmente sul territorio nazionale.

Il computo del presofferto(art. 657 c.p.p.): l'articolo prevede il caso in cui il condannato abbia già scontato periodi di custodia cautelare o espiato pene per sentenze revocate o per le quali siano intervenuti provvedimenti di amnistia o indulto: in tutti questi casi si rende necessario un intervento di calcolo per detrarre il presofferto (o l'indebitamente sofferto) e determinare così la pena ancora effettivamente da espiare.

Il PM deve computare:

- il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato- il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna sia stata

revocata o quando per il reato sia stata concessa amnistia o indulto.- In ogni caso è previsto che siano computate soltanto la custodia cautelare subita e le pene

espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

Oggetto della detrazione:

- La custodia cautelare subita- La misura di sicurezza detentiva applicata in via provvisoria- Le c.d. pene espiate senza titolo (relative a reati diversi da quello per cui si deve determinare

la pena);- si tratta dei casi in cui la condanna viene revocata (revisione o abolitio criminis),- viene concessa l'amnistia (amnistia impropria), - viene concesso l'indulto.- Il PM provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.

L'esecuzione di pene concorrentiQuando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il PM presso il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo deve effettuare un nuovo calcolo per determinare la pena in relazione all'intervenuto passaggio in giudicato di una nuova sentenza di condanna.

Lo fa emettendo il c.d. provvedimento di cumulo, che ha la forma del decreto e deve essere notificato al condannato e al difensore.

Il provvedimento di cumulo unifica le sole "pene concorrenti" , cioè quelle effettivamente cumulabili tra loro.

Se i titoli esecutivi sopravvengono durante l'espiazione di un periodo di carcerazione (cioè di un cumulo già effettuato), bisogna distinguere:

- se il nuovo titolo si riferisce ad un reato commesso prima dell'inizio dell'esecuzione del cumulo: la nuova pena deve essere considerata legittimamente concorrente con quelle già

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entrate in esecuzione, pertanto l'attuale cumulo deve essere sciolto per formarne uno nuovo comprendente anche l'ultimo titolo esecutivo.

- se il nuovo titolo si riferisce ad un reato commesso durante l'espiazione del cumulo stesso: è necessario effettuare un cumulo parziale, comprendente la parte di sanzione ancora da scontare al momento della commissione del nuovo reato e la condanna inflitta per quest'ultimo.

- Sono escluse dal cumulo: la condanna sospesa, quella condonata, quella amnistiata (purché non sia intervenuta la revoca del beneficio), quella per cui non si è ottenuta l'estradizione dall'estero.

L'esecuzione delle pene pecuniarie(art. 660) L'esecuzione di pene pecuniarie e delle spese del procedimento rientra nella "attività materiale del PM", cioè in quelle ipotesi in cui il PM attiva la procedura esecutiva mediante la trasmissione degli atti ad altre autorità.

In questo caso è la stessa cancelleria del giudice dell'esecuzione ad attivarsi, invitando il debitore al pagamento.

Ove il pagamento non venga effettuato, l'ufficio di cancelleria procede all'iscrizione a ruolo e consegna detto ruolo al concessionario della riscossione, che procede in base alle norme che valgono per i tributi.

Quando è accertata l‟ impossibilità di esazione della pena pecuniaria, il PM trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato; la pena pecuniaria insoluta è convertita nella sanzione della libertà controllata o del lavoro sostitutivo.

Il procedimento dì esecuzione

Il giudice dell'esecuzioneÈ competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento lo stesso giudice che lo ha

emesso. Il giudice dell'esecuzione è :

- il giudice di primo grado se il provvedimento non è stato impugnato o se, a seguito di impugnazione, è stato confermato in appello od ha subito modifiche solamente in punto di pena, misure di sicurezza e disposizioni civili

- il giudice di appello se questi ha riformato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità

- se vi è stato ricorso per cassazione, in caso di annullamento con rinvio è competente il giudice del rinvio

- se il ricorso è stato dichiarato inammissibile, è stato rigettato od è stato annullato senza rinvio, la competenza spetterà al giudice di primo grado o al giudice d'appello secondo i criteri appena descritti.

Se devono essere eseguiti più provvedimenti emessi da giudici diversi di regola è competente

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- il giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo- se si tratta di giudici ordinari e giudici speciali è competente il giudice ordinario- se si tratta di provvedimenti emessi dal tribunale in composizione collegiale e monocratica,

l'esecuzione spetta al collegio.

Il procedimento di esecuzione (c.d. incidente di esecuzione)Circa le forme del controllo, l'art. 666 dispone una apposita disciplina per il procedimento di esecuzione, impostata sullo schema del procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 127.

L'iniziativa del procedimento è rimessa alle parti, secondo il principio ne procedat iudex ex officio: sono il PM ed il soggetto passivo del provvedimento giurisdizionale (o il suo difensore), che nella fase esecutiva abbiano concreto interesse all'instaurazione di questo procedimento, a presentare richiesta in forma scritta al giudice dell'esecuzione.

Tale richiesta subisce un primo vaglio da parte del giudice (o del presidente del collegio):

- ove questi la consideri "manifestamente infondata", o "mera riproposizione di un'istanza giàrigettata", sentito il PM, ne dichiara l'inammissibilità con decreto motivato, ricorribile in cassazione

- in caso contrario, fissa la data dell'udienza, curando che il provvedimento venga notificato all'imputato, al PM e al difensore di fiducia o d'ufficio entro 10 giorni dalla data predetta; fino a 5 giorni dall'udienza le parti hanno la facoltà di depositare memorie in cancelleria.

L'udienza, a differenza dell'ordinario procedimento in camera di consiglio, si svolge con la necessaria partecipazione del difensore e del PM (l'interessato ha facoltà di intervenire e di essere sentito).

L'assunzione di prove. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno. Tuttavia, se occorre assumere prove, deve procedersi nel pieno rispetto del contraddittorio. Il giudice assume la decisione con ordinanza ricorribile per cassazione; l'impugnazione di regola non ha effetto sospensivo.

Il giudicato allo stato degli atti. Una volta decorso il termine di impugnazione o comunque esperiti i mezzi di impugnazione, l'ordinanza emessa in sede di esecuzione acquista la caratteristica dell'irrevocabilità. L'irrevocabilità è però solo allo stato degli atti, nel senso di non consentire il ne bis in idem, salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione.

L'oggetto del controllo giurisdizionaleL'attività di controllo assegnata al giudice dell'esecuzione ha per oggetto le condizioni formali che consentono al comando di divenire, continuare o cessare di essere operativo nei suoi limiti originali. Volendo effettuare una distinzione tra i casi disciplinati dal codice è possibile distinguere:

- gli interventi più propriamente sul titolo esecutivo- gli interventi sul procedimento esecutivo, cioè sulla regolarità e legittimità del suo

svolgimento.

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Gli interventi sul titolo esecutivo Nell'ambito degli interventi sul titolo esecutivo si possono ulteriormente distinguere le ipotesi di controllo sull'esistenza ed esatta individuazione del titolo da quelli di modifica, integrazione ed estinzione del titolo stesso.

A) QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO. Ai sensi dell'art. 670 il condannato può lamentare che il titolo manca (ciò accade quando il provvedimento da eseguire è giuridicamente inesistente) o non è divenuto esecutivo (non si è attuata quella conoscenza legale che permette all'imputato di impugnarlo).

Il condannato può esperire due rimedi singolarmente o cumulativamente:

a) Il condannato può proporre incidente d'esecuzione sostenendo che il titolo non esiste o non è esecutivo; in tal caso il giudice dell'esecuzione può:

- dichiarare l'inesistenza del titolo e quindi sospenderne l'esecuzione- accertare l'esecutività del titolo e rigettare la richiesta (ma la sua decisione non ha effetto

preclusivo, pertanto è possibile che il condannato si rivolga al giudice dell'impugnazione)- dichiarare la non esecutività del titolo e sospendere l'esecuzione:- in tal caso egli dispone la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita, dalla

quale decorre nuovamente il termine per impugnare; per evitare che il provvedimento diventi irrevocabile, il condannato deve presentare impugnazione.

b) Il condannato può presentare una impugnazione tardiva:

- se il giudice dell'impugnazione accerta che l'imputato non ha avuto quella conoscenza legale del titolo che gli avrebbe permesso di presentare una impugnazione, sospende l'esecuzione e decide nel merito;

- nel caso in cui sia stato proposto appello, il giudice conferma o riforma la condanna.

c) Il condannato può adire contemporaneamente il giudice dell'esecuzione e quello dell'impugnazione: il giudice dell'esecuzione valuta la questione attinente al titolo e:

- se accoglie la richiesta del condannato, dichiara la non esecutività della sentenza e ne sospende l'esecuzione;

- il giudice dell'esecuzione trasmette direttamente gli atti al giudice dell'impugnazione (poiché il condannato ha già presentato impugnazione apparentemente tardiva);

- il giudice dell'impugnazione deve limitarsi a decidere nel merito del gravame (gli è preclusa la questione attinente al titolo);

- se rigetta la richiesta del condannato, dichiara l'esecutività della sentenza e trasmette gli atti al giudice dell'impugnazione che è già stato adito (la decisione pronunciata non vincola il giudice dell'impugnazione ex art. 670 co. 2),

- quest'ultimo infatti può andare di contrario avviso rispetto al giudice dell'esecuzione, pertanto, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, può sospendere l'esecuzione e decidere nel merito.

La restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale In base alla legge n. 60/2005 il condannato può lamentare di non aver avuto conoscenza effettiva della sentenza contumaciale e di non aver rinunciato volontariamente ad impugnare il provvedimento.

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Non si eccepisce più un errore procedurale che non ha permesso l'attuazione della conoscenza legale del provvedimento, bensì la mancata conoscenza effettiva del titolo .

Quando sussistono i presupposti per ottenere la restituzione nel termine, il codice consente al condannato di percorrere due strade che si escludono a vicenda:

1) il condannato si rivolge al giudice dell'esecuzione chiedendo di dichiarare la non esecutività del titolo e al tempo stesso eccependo l'esistenza dei presupposti per ottenere la restituzione nel termine;

- il giudice dell'esecuzione deve valutare in via preliminare la questione dell'esistenza e della esecutività del titolo;

- bisogna tuttavia distinguere:- se il condannato presenta la richiesta di restituzione anche al giudice dell'impugnazione, il

giudice dell'esecuzione non può pronunciarsi sulla stessa questione (art. 670 co. 3)- se invece non si verifica tale preclusione, il giudice dell'esecuzione ha 3 possibilità:- a) se il giudice dell'esecuzione accerta la esecutività del titolo e, al tempo stesso, rigetta la

richiesta di restituzione nel termine, al condannato non resta altro che proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione, ai sensi dell'art. 175 co. 6: la richiesta di restituzione non può essere più presentata al giudice dell'impugnazione.

- b) Se il giudice riconosce che il titolo è esecutivo, ma ritiene esistenti i presupposti per la restituzione nel termine, la concede; ottenuta la restituzione nel termine, il condannato può presentare impugnazione.

- c) Il giudice dell'esecuzione può dichiarare non esecutivo il titolo; in tal caso sospende l'esecuzione e dispone la rinnovazione della notificazione non validamente effettuata.

- Il giudice non si pronuncia sulla restituzione perché il termine non è mai decorso, spetta all'imputato presentare impugnazione tempestiva.

2) Il condannato chiede la restituzione nel termine direttamente al giudice dell'impugnazione: questi valuta l'esistenza dei presupposti;

- soltanto se il giudice dell'esecuzione ha già deciso sulla restituzione, al giudice dell'impugnazione è preclusa una pronuncia sulla medesima questione.

- Il giudice rigetta la richiesta quando viene provato che il condannato ha avuto effettiva conoscenza della sentenza contumaciale e ha volontariamente rinunciato ad impugnarla.

- Il giudice accoglie la richiesta e, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine, in caso contrario.

- All'esito dell'appello vi sarà una conferma o una riforma della sentenza di condanna.

B) CONFLITTO PRATICO DÌ GIUDICATI. L'art. 669 riguarda il caso in cui siano state emesse una pluralità di sentenze per il medesimo fatto nei confronti della stessa persona: violazione del principio del ne bis in idem che spingerà l'interessato a sollevare la questione davanti al giudice dell'esecuzione.

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Il giudice, compiute le opportune verifiche, ordinerà l'esecuzione della sentenza più favorevole; quanto alle altre, non costituendo valido titolo esecutivo, saranno revocate; sono pero previste delle eccezioni:

- nel caso in cui il proscioglimento sia stato pronunciato per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna è quest'ultima a dover essere eseguita;

- nel caso in cui più sentenze di condanna per il medesimo fatto abbiano disposto penediverse, l'interessato ha comunque facoltà di indicare la pena che deve essere eseguita.

C) INTERVENTI MODIFICATIVI DEL TITOLO ESECUTIVO. Concorso formale e reato continuato: l'art. 671 consente l'applicazione in fase di esecuzione della disciplina del concorso formale e del reato continuato tra più sentenze o decreti penali divenuti irrevocabili.

Qualora il giudice ritiene che sussistano i presupposti del reato continuato o del concorso formale di reati, e questi non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, applica la disciplina del concorso formale e del reato continuato determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascun provvedimento; a tal fine deve essere instaurato a richiesta di parte un procedimento di esecuzione.

L'art. 672, relativo all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, prevede, fra l'altro, il potere del PM di sospendere l'esecuzione della pena nella pendenza del procedimento per la relativa applicazione e l'obbligo del giudice dell'esecuzione di trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza quando, in conseguenza, occorra applicare o modificare una misura di sicurezza.

L'art. 674 prevede il potere del giudice dell'esecuzione di disporre la revoca di una serie di benefici già concessi ma condizionati (sospensione condizionale della pena, grazia, amnistia e indulto condizionati, non menzione nel certificato del casellario giudiziale), quando la revoca stessa sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

D) INTERVENTI INTEGRATIVI DEL TITOLO ESECUTIVO Il giudice dell'esecuzione decide le questioni relative alle pene accessorie, alla confisca ed alla restituzione delle cose sequestrate e dichiara la falsità di un atto o di un documento quando questa, pure accertata nella sentenza a norma dell'art. 537, non sia stata dichiarata nel dispositivo della sentenza.

E) REVOCA DELLA SENTENZA PER ABROGAZIONE DEL REATO (ART. 673). Dopo che una sentenza è divenuta irrevocabile, può accadere che:

- una legge abroghi la norma penale incriminatrice sulla base della quale il giudice aveva pronunciato la sua decisione

- la Corte Costituzionale dichiari illegittima la norma incriminatrice.- In detti casi "se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali".- In base all'art. 673, il giudice dell'esecuzione deve revocare la sentenza e adottare i

provvedimenti conseguenti, tra i quali l'eliminazione della iscrizione nel casellario giudiziale.

Presupposti per la revoca della sentenza:

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- l'esistenza di una sentenza di condanna irrevocabile per un reato che è stato abrogato, a cui è equiparato il decreto penale di condanna divenuto esecutivo (nonché, secondo la giurisprudenza, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti).

- l'esistenza di una abolitio criminis, che può essere totale in quanto il reato è stato depenalizzato o in quanto una sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo un articolo del codice penale

- (la abolitio criminis parziale rileva solo se in concreto la condotta accertata dalla sentenza risulti non più punibile in base alla nuova norma).

Per quanto concerne il procedimento:

- iniziativa: esso è attivabile su richiesta del PM della persona interessata o del suo difensore- competenza: spetta al giudice dell'esecuzione, che procede in camera di consiglio;- ove la richiesta non sia respinta egli dispone la revoca della sentenza e dichiara che "il fatto

non è previsto dalla legge come reato";- quindi "adotta i provvedimenti conseguenti" e cioè ordina che siano eliminate le pene

principali, quelle accessorie, le misure di sicurezza e ogni altro effetto penale.- Inoltre il giudice ordina la annotazione della propria decisione sull'originale della sentenza di

condanna a cura della cancelleria;- infine dispone che sia eliminata la relativa iscrizione nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 5

co. 2 lett. a del Testo unico.

Revoca di determinate sentenze di proscioglimento. Le sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere che abbiano affermato la estinzione del reato o la mancanza dell'imputabilità, possono comportare effetti pregiudizievoli per l'imputato:

- ai sensi dell'art. 673 co. 2, la abolitio criminis impone al giudice dell'esecuzione di ordinare la revoca della sentenza di proscioglimento pronunciata con una di tali formule;

- il giudice emanerà la più favorevole declaratoria che "il fatto non è previsto dalla legge come reato".

F) DICHIARAZIONE DÌ ESTINZIONE DEL REATO DOPO LA CONDANNA. L'art. 676 prevede la competenza del giudice dell'esecuzione a pronunciarsi nel caso di estinzione del reato dopo la condanna o di estinzione della pena, quando la stessa non consegua alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, poiché, in tal caso, è competente il tribunale di sorveglianza.

Gli interventi sul procedimento esecutivoAl giudice dell'esecuzione è assegnata un'attività di controllo relativamente alla regolarità e alla legittimità dello svolgimento del procedimento esecutivo.

Laddove emergano dubbi sull'identità fisica della persona arrestata per l'esecuzione di una pena il giudice deve compiere ogni indagine utile alla sua identificazione, avvalendosi anche della polizia giudiziaria; se l'errore è riconosciuto, il giudice dispone l'immediata liberazione.

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Per il principio del favor rei il giudice procede analogamente anche quando l'identità della persona rimanga incerta (in questo caso pero l'esecuzione è solo sospesa e il PM deve compiere ulteriori indagini).

Se l'errore risulta evidente il PM può ordinare in via provvisoria la liberazione, il suo decreto motivato ha effetto fino a quando non provveda il giudice competente. La sospensione dell'esecuzione è disposta anche quando una persona sia stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome: il giudice provvederà con le forme previste per la correzione degli errori materiali se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato per il giudizio, altrimenti si dovrà instaurare un procedimento per revisione ai sensi dell'art. 630. 1 lett. c.

La magistratura dì sorveglianzaLa caratterizzazione polifunzionale della pena, che non si limita solo ad una funzione retributiva o generalmente preventiva, ma anche e soprattutto rieducativa ai sensi del 27.3 Cost., comporta necessariamente un frequente controllo sull'esecuzione della stessa.

Per realizzare questo costante controllo sull'aspetto concreto dell'esecuzione, il legislatore ha ritenuto opportuno individuare una giurisdizione specializzata, denominata "magistratura di sorveglianza"; essa si articola in due organi: il magistrato di sorveglianza (organo monocratico) e il tribunale di sorveglianza (organo collegiale).

Il magistrato di sorveglianza ha funzioni amministrative e giurisdizionali; in particolare, svolge compiti di vigilanza, consultivi (parere motivato in merito alla domanda di concessione della grazia), amministrativi (approvazione del programma di trattamento, permessi, autorizzazioni alla corrispondenza) e giurisdizionali (dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere; accertamento e riesame della pericolosità sociale al fine dell'applicazione delle misure di sicurezza; esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e libertà controllata; reiterazione e conversione delle pene pecuniarie; ricovero del condannato per sopravvenuta infermità psichica; remissione del debito; particolari reclami dei detenuti e internati).

Il reclamo. Il magistrato di sorveglianza ha il dovere di rispettare le modalità del procedimento di sorveglianza solo nelle materie tassativamente indicate dall'art. 678 co. 1; negli altri casi, la procedura è disciplinata nella forma del procedimento giurisdizionale per reclamo.

Le funzioni del PM sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza; tuttavia qualora un provvedimento del giudice di sorveglianza comporti la carcerazione o scarcerazione del condannato è competente il PM presso il giudice dell'esecuzione.

La competenza. La competenza della magistratura di sorveglianza si determina in base a regole attinenti alla materia e al territorio; nell'ambito delle rispettive competenze, il magistrato ed il tribunale hanno una competenza territoriale che si differenzia a seconda che l'interessato sia detenuto o libero.

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Quando il condannato è detenuto, la competenza appartiene all'organo che ha giurisdizione sull'istituto in cui si trova il soggetto al momento della presentazione della richiesta, della proposta

o dell'inizio d'ufficio del procedimento.

Quando il condannato è libero, la competenza si determina, di regola, in base al luogo di residenzao domicilio.

In via suppletiva e nel caso di più sentenze di condanna o proscioglimento, è competente il tribunaleo il magistrato del luogo in cui è stata pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.

Circa la competenza per materia:

- il magistrato di sorveglianza ha una limitata competenza in materia di misura alternative (può applicare o revocare, ma soltanto in via provvisoria, le misure dell'affidamento in prova al servizio sociale e delle detenzione domiciliare; la decisione definitiva è del tribunale di sorveglianza); è competente relativamente alla procedura di concessione della liberazione anticipata.

- Il tribunale di sorveglianza ha soltanto compiti giurisdizionali e li esplica in primo grado oppure in sede di appello con riferimento ad alcuni provvedimenti del magistrato di sorveglianza; in primo grado adotta le decisioni che riguardano le misure alternative alla detenzione, la concessione e revoca della liberazione condizionale, il rinvio facoltativo o obbligatorio delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive, la riabilitazione; in grado d'appello decide in merito ai provvedimenti del magistrato relativi alle misure di sicurezza ed alla dichiarazione di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere.

Il procedimento di sorveglianzaAl fine di attuare la giurisdizione sul contenuto sanzionatorio del titolo, il legislatore ha disciplinato un procedimento apposito, "il procedimento di sorveglianza", che riprende le linee organizzative e procedurali previste per quello di esecuzione (art. 666) ma con alcune integrazioni dovute all'oggetto da accertare e cioè la personalità dell'autore del reato.

Le giurisdizioni di sorveglianza agiscono anche d'ufficio, oltre che su richiesta del PM, dell'interessato e del difensore.

Quando si procede nei confronti di una persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice deve acquisire la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.

La competenza a concedere la liberazione anticipata è stata trasferita dal tribunale al magistrato di sorveglianza dalla legge n. 277/2002; egli decide de plano emanando un provvedimento reclamabile di fronte al tribunale di sorveglianza.

Il casellario giudiziale

Il casellario giudiziale è una sorta di anagrafe giudiziaria, ove vengono annotati vari provvedimenti in materia penale, civile ed amministrativa.

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Il Testo Unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale (che ha sostituito la regolamentazione contenuta nel c.p.p.) ha creato un sistema informatico automatizzato per raccogliere i dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati.

La banca dati del casellario giudiziale confluisce in un sistema unico, assieme al casellario dei carichi pendenti, all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e all'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

L'iscrizione spetta all'ufficio iscrizione situato presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento; l'iscrizione può avvenire anche su richiesta dell'interessato, ma in questo caso è subordinata al parere del dipartimento per gli affari di giustizia del ministero della giustizia.

L'ufficio centrale, istituito presso il ministero della giustizia, compie attività tra le quali meritano di essere menzionate la raccolta e conservazione dei dati immessi nel sistema e il controllo sull'attività degli uffici.

Le iscrizioni devono essere eliminate al compimento dell'ottantesimo atto di età o per morte della persona alla quale si riferiscono, la legge poi prevede ulteriori ipotesi (ad es. in caso di revoca).

I servizi certificativiOgni organo giurisdizionale, nonché il relativo ufficio del PM, ha diritto di ottenere un certificato con l'indicazione delle iscrizioni relative alla persona nei cui confronti procedono.

Previa autorizzazione del giudice, il PM ed il difensore hanno inoltre il diritto di ottenere analoga certificazione concernente la persona offesa dal reato od il testimone per le finalità riconosciute dal codice.

Il singolo interessato può ottenere il certificato (generale, relativo alla sola materia penale o relativo alla sola materia civile) concernente la propria posizione.

In questo caso, tuttavia, a tutela dell'interessato che debba presentare il certificato, i certificati non faranno menzione di una serie di provvedimenti iscritti che il 25 del Testo unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale ( TUCG: d.p.r. 313/2002 ) espressamente esclude.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti incaricati di servizi pubblici hanno il diritto di ottenere tali certificati (coi limiti di cui sopra) ove questi siano necessari per provvedere ad un atto delle loro funzioni.

Nel caso in cui sorgano questioni concernenti le iscrizioni od i certificati, decide il tribunale in composizione monocratica del luogo ove ha sede l'ufficio locale del casellario, nel cui ambito territoriale è nata la persona alla quale è riferita l'iscrizione od il certificato.

Le speseIn base al principio di cui al 27.2 Cost. (L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva), le spese processuali vengono anticipate dallo Stato (art. 4 dpr 115/2002 cioè il T.U.S.G.).

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Ad irrevocabilità intervenuta è la cancelleria del giudice dell'esecuzione ad attivarsi. Ove il pagamento non venga effettuato, l'ufficio di cancelleria procede all'iscrizione a ruolo e lo trasmette al concessionario della riscossione, il quale procede alla riscossione coattiva in base alle norme che valgono in generale per i tributi in favore dello Stato.

Il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche ed ha tenuto una regolare condotta in libertà o, se detenuto, negli istituti di pena.

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PARTE VII: I RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE

Il libro undicesimo del codice disciplina i rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia penale; di tali rapporti l'art. 696 dà un elenco (non esaustivo: estradizione, rogatorie internazionali, effetti delle sentenze penali straniere, esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane) e ricorda che vi sono anche "altri rapporti con le autorità straniere" oltre a quelli menzionati (ad esempio il "mandato di arresto europeo" disciplinato dalla legge n. 69/2005).

Inoltre, l'articolo esprime due principi fondamentali che disciplinano la materia:

- il principio di prevalenza delle norme di diritto internazionale generale o convenzionale su quelle interne

- il principio di sussidiarietà delle norme contenute nel codice: queste operano se le norme internazionali mancano o non dispongono diversamente.

CAPITOLO I: L'ESTRADIZIONE

L'estradizione può essere definita come la consegna di una persona da parte di uno Stato (detto "richiesto"), nel cui territorio questa si trova, ad un altro Stato (detto "richiedente") che ne abbia fatto domanda per sottoporre detta persona a giudizio o per dare esecuzione nei suoi confronti a "una sentenza di condanna o altro provvedimento restrittivo della libertà personale".

Il codice di procedura penale non consente l'estradizione quando "vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione dei diritti fondamentali della persona".

I principi che informano l'istituto dell'estradizione sono:

- il principio della doppia incriminabilità, o punibilità: in base all'art. 13 co. 2 c.p. "L'estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera";

- il principio di specialità: lo Stato che ha ottenuto l'estradizione di un accusato o condannato non può procedere nei suoi confronti per fatti anteriori e diversi rispetto a quello per il quale l'estradizione è stata concessa,

- a meno che lo Stato richiedente non ottenga in merito il consenso dello Stato estradante (c.d. estradizione suppletiva che si realizza quando lo Stato che ha già ottenuto la consegna di una persona ottenga un ulteriore assenso dello Stato richiesto per sottoporre tale persona a procedimento anche per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale era stata concessa l'estradizione)

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- o si verifichi la c.d. purgazione dell'estradizione, consistente nel mancato allontanamento dell'estradato dal territorio dello Stato richiedente entro un determinato termine ovvero nel suo rientro volontario nello stesso territorio.

Questo istituto si differenzia sia dalla riestradizione, che consiste nella richiesta di consenso allo Stato italiano da parte del Paese che ha ottenuto la consegna della persona affinché l'Italia acconsenta alla sua ulteriore estradizione verso un terzo Stato, sia dalla estradizione in transito, che si ha quando la persona estradata da uno Stato estero ad un altro deve passare attraverso il territorio italiano.

Il principio del ne bis in idem : chi è già stato giudicato in Italia non può essere estradato per essere nuovamente processato in un altro Paese per lo stesso fatto.

Il principio di sussidiarietà: lo Stato richiesto non concede l'estradizione qualora l'interessato sia sottoposto a procedimento penale nel proprio territorio o vi debba scontare una pena; oggi tuttavia gli stati possono scegliere.

Il principio di reciprocità (oggi poco rilevante): il nostro ordinamento prevede due distinte discipline dell'estradizione: quella per l'estero, o passiva, nella quale è uno Stato estero a chiedere l'estradizione allo Stato italiano, e quella dall'estero, od attiva, che si ha quando è l'Italia a presentare domanda di estradizione ad un altro Paese.

L'estradizione può essere di cognizione (o processuale) quando l'estradando è richiesto per essere sottoposto a processo; od esecutiva, se l'estradizione ha come fine quello di permettere l'esecuzione di una sentenza.

L'estradizione per l'estero (o passiva)Dal momento che l'ordinamento italiano riconosce all'estradando specifici diritti, la legge stabilisce una serie di limiti alla concessione dell'estradizione.

In primo luogo abbiamo dei limiti sostanziali, infatti l'estradizione è vietata:

a) per reati politici (10.4 Cost.; 26.2 Cost.; 698.1 c.p.p.);

b) se vi è ragione di ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori (c.d. clausola di non discriminazione) o che verrà sottoposta a trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano la violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;

c) se per il fatto per il quale è domandata l'estradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato richiedente.

In secondo luogo, sono previsti dei vincoli formali, consistenti nella necessità di una espressa "domanda" da parte dello Stato estero e nell'effettuazione dell'apposito procedimento di estradizione previsto dal codice;

- esso ha carattere misto, essendo composto da 3 fasi: la prima e la terza di natura amministrativa e la seconda di natura giurisdizionale.

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Fase amministrativa 1. Il procedimento si apre con l'invio della domanda di estradizione da parte dello Stato estero, unitamente ai relativi documenti, al Ministro della Giustizia italiano (art. 700 c.p.p.): questi può respingere la domanda di estradizione oppure trasmetterla coi relativi documenti al procuratore generale presso quella Corte d'appello che risulta individuata in base ai criteri dettati dal 701.4 c.p.p.

Fase giurisdizionale: all'inizio di tale fase occorre procedere al compimento di determinati atti:

a) Il procuratore generale deve disporre la comparizione dell'estradando per provvedere alla sua identificazione ed alla raccolta del suo eventuale consenso all'estradizione; l'estradando è assistito da un difensore di fiducia o d'ufficio, il quale ha diritto di assistere all'audizione dell'estradando e, per questo deve essere preavvisato almeno 24 ore prima.

La prestazione del consenso deve avvenire alla presenza necessaria del magistrato e del difensore; in caso di estradizione consensuale il guardasigilli può concedere l'estradizione facendo a meno della necessaria preventiva deliberazione dell'organo giudicante.

b)Il procuratore generale provvede ad altri accertamenti, richiedendo, se occorre, ulteriore documentazione allo Stato richiedente attraverso il ministero della Giustizia.

c) Il procuratore generale presenta alla Corte d'appello la requisitoria entro 3 mesi dalla ricezione della domanda di estradizione, allegando gli atti compiuti e le cose sequestrate.

d)Il presidente della Corte d'appello fissa la data dell'udienza per la decisione e (almeno 10 giorni prima, a pena di nullità) ne dispone la comunicazione al PM, all'estradando, al suo difensore ed al rappresentante dello Stato richiedente; questi possono presentare memorie fino a 5 giorni prima.

e)La Corte decide in camera di consiglio; può emettere sentenza favorevole all'estradizione solo se: se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna che non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano ovvero se per lo stesso fatto non è in corso un procedimento penale in Italia se l'estradando sarà sottoposto a procedimento che garantisce il rispetto dei diritti fondamentali; se non vi è motivo di ritenere che l'estradando sarà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

Contro la decisione della Corte d'appello è possibile presentare ricorso in cassazione: in questo caso la Corte decide "anche per il merito", assumendo così anche le funzioni di giudice di secondo grado (legittimati ad impugnare la sentenza della corte d'appello sono il procuratore generale e il rappresentante dello Stato richiedente).

Se la fase giurisdizionale si chiude con una sentenza favorevole all'estradizione (ovvero se essa viene omessa in caso di estradizione consensuale), si apre una successiva fase del procedimento.

Fase amministrativa 2. Il Ministro della Giustizia con valutazione discrezionale decide entro 45 giorni se concedere o meno l'estradizione: il termine decorre dalla ricezione del verbale che contiene il consenso dell'estradando ovvero dalla comunicazione da parte della cancelleria del decorso del termine per l'impugnazione o del deposito della sentenza della cassazione.

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Se il ministro non si pronuncia entro il termine o rifiuta l'estradizione l'eventuale misura cautelare decade e la persona richiesta è rimessa in libertà; la sentenza sfavorevole ha un effetto "preclusivo" in quanto lo stesso Stato estero non potrà presentare una nuova domanda di estradizione riguardante la medesima persona per lo stesso fatto (la preclusione non opera tuttavia se vengono presentati dallo Stato richiedente elementi "che non siano già stati valutati dall'autorità giudiziaria".).

Se la decisione è favorevole all'estradizione, questa deve essere comunicata senza indugio allo Stato richiedente, indicando il luogo e la data a partire dalla quale è possibile la consegna dell'estradando; la consegna dell'estradando deve avvenire entro 15 giorni dalla data indicata.

La consegna è "sospesa" se nei confronti dell'estradando in Italia pende un procedimento penale o deve essere applicata una pena per reati diversi da quelli per i quali è stata richiesta l'estradizione (in alternativa alla sospensione è prevista la consegna temporanea o l'esecuzione all'estero della pena secondo modalità concordate con lo Stato richiedente).

I provvedimenti cautelari(articoli 714-719) Per poter applicare una misura cautelare, sono necessarie sia una richiesta del Ministro della Giustizia (che potrebbe infatti negare l'estradizione), sia una decisione favorevole dell'organo giurisdizionale.

Inoltre le misure coercitive ed il sequestro non possono essere disposti se "vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione".

Il codice di procedura equipara l'estradando all'imputato, di modo che l'autorità giudiziaria applica le misure cautelari all'estradando in base a parametri simili a quelli previsti per l'imputato.

Tuttavia sono presenti differenze legate alla peculiarità dell'istituto (non trovano applicazione né l'art. 273 -riguardante le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari- né il 280 - riguardante le condizioni di applicabilità delle misure coercitive- né le disposizioni di cui al capo III titolo III libro III in materia di sequestri).

Le misure applicabili anche nei confronti dell'estradando sono quelle di tipo coercitivo previste dagli artt. 281-286 cpc, nonché il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

La persona sottoposta alla misura cautelare deve essere liberata se:

a) è trascorso un anno "senza che la corte d'appello abbia pronunciato sentenza favorevole all'estradizione"

b)sono trascorsi 1 anno e 6 mesi, qualora sia stato presentato ricorso in cassazione, senza che si sia concluso l'intero procedimento davanti all'autorità giudiziaria.

La competenza a provvedere all'applicazione della misura cautelare appartiene alla Corte d'appello. In conformità con l'art. 111 Cost., contro la decisione della Corte d'appello in merito all'applicazione della misura cautelare è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

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L'estradizione dall'estero (attiva)Si ha l'estradizione dall'estero quando l'Italia presenta richiesta di estradizione (il nostro codice contiene solo le norme che attengono alla domanda da rivolgersi all'autorità straniere, in quanto la restante parte del procedimento sarà disciplinata dall'ordinamento dello Stato a cui l'estradizione è chiesta).

Il Ministro della Giustizia presenta la domanda di estradizione al Paese estero; egli può agire sia di propria iniziativa, sia su domanda del procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto si procede od è stata emessa sentenza di condanna.

Al guardasigilli è riconosciuta una serie di poteri:

a)può chiedere all'autorità giudiziaria straniera l'arresto provvisorio dell'estradando;

b)può richiedere lo svolgimento di ricerche all'estero dell'imputato o del condannato;

c)può accettare le condizioni che lo Stato estero pone per l'estradizione, con l'unico limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento. Le eventuali condizioni accettate dal ministro della Giustizia vincolano l'autorità giudiziaria italiana.

CAPITOLO II: GLI STRUMENTI DÌ COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

Le rogatorie internazionali

Le rogatorie sono quelle richieste che uno Stato presenta ad un altro per il compimento di determinati atti (comunicazioni, notificazioni, attività di acquisizione probatoria).

Si distinguono: le rogatorie dall'estero (o passive), quando è uno Stato estero a chiedere al nostro Paese il compimento di un atto; le rogatorie all'estero (o attive), quando è l'Italia a domandare ad un altro Stato lo svolgimento di una determinata attività.

Le rogatorie internazionali dall'estero (o passive)Il procedimento di rogatoria internazionale dall'estero si compone di due fasi, una amministrativa ed una giurisdizionale. La fase giurisdizionale a sua volta si distingue in due "sottofasi", la prima di "cognizione" e la seconda di "esecuzione".

Durante la fase amministrativa la figura centrale è il Ministro della Giustizia, il quale ha un potere di blocco ex ante della rogatoria nelle seguenti situazioni (art. 723.

Poteri del ministro di grazia e giustizia:

a) quando gli atti richiesti compromettono la sovranità, la sicurezza od altri interessi essenziali dello Stato italiano;

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b) quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento;

c) quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

d) quando la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato e lo Stato estero non fornisce idonee garanzie in ordine all'immunità della persona citata (c.d. immunità temporanea).

La fase giurisdizionale si articola in modo diverso a seconda del tipo di atto richiesto dallo Stato estero alle autorità italiane.

Nel caso di citazione di testimoni, periti od imputati si ha una procedura semplificata (si trasmette la richiesta dell'autorità straniera al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto tale atto deve essere compiuto, seguendo le forme ordinarie previste per le notificazioni).

Per le richieste di rogatoria provenienti da un'autorità giudiziaria ed aventi ad oggetto attività diversa dalla citazione è necessaria una decisione favorevole della Corte d'appello nel cui distretto devono svolgersi gli atti.

In questo caso si hanno due sottofasi, una di "cognizione" e la successiva di "esecuzione".

La fase di cognizione. Durante la prima sottofase, il procuratore generale, una volta ricevuti gli atti dal Ministro della Giustizia, presenta la requisitoria alla Corte d'appello.

La Corte d'appello "nega la rogatoria" se:

a) gli atti richiesti sono vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento;

b) il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto dalla legge italiana come reato e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

c) considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche ed alle condizioni personali o sociali possono influire sullo svolgimento o sull'esito del procedimento, salvo il caso in cui l'interessato vi abbia dato il proprio assenso liberamente espresso.

La Corte d'appello "sospende" l'esecuzione della rogatoria se questa può pregiudicare le indagini o i procedimenti penali in corso nel nostro Stato.

Se non vi sono i suddetti ostacoli, la Corte d'appello dispone l'exequatur con ordinanza e si apre quindi la fase di esecuzione retta dal principio tradizionale del locus regit actum (cioè in base a quanto stabilisce l'ordinamento dello Stato richiesto).

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Le rogatorie internazionali all'esteroPossono promuovere la rogatoria internazionale all'estero sia la magistratura giudicante sia quella requirente.

Si distinguono un procedimento ordinario ed un procedimento di urgenza.

Nel procedimento ordinario la figura centrale è il Ministro della giustizia, al quale devono essere inviate le richieste di rogatoria delle autorità giudiziarie italiane; questi, nei 30 gg successivi, può:

a)bloccare subito la richiesta di rogatoria qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato;

b)inoltrare la richiesta di rogatoria all'agente diplomatico o consolare italiano del Paese in cui deve essere effettuata la rogatoria;

c) rimanere inerte: in tal caso l'autorità giudiziaria può provvedere direttamente all'inoltro della rogatoria all'agente diplomatico o consolare italiano nel Paese estero in cui questa deve essere effettuata, informandone il ministro.

In caso di urgenza l'autorità giudiziaria trasmette direttamente la richiesta di rogatoria all'agente diplomatico o consolare italiano, previa comunicazione della stessa al ministro della Giustizia, il quale può sempre esercitare il potere di blocco della rogatoria. Le risultanze delle rogatorie entrano a far parte del fascicolo per il dibattimento.

L'inutilizzabilità degli atti raccolti tramite rogatoria internazionaleIl codice di procedura (a seguito della legge n. 367/2001) contempla quattro ipotesi di inutilizzabilità degli atti raccolti per mezzo di rogatoria internazionale:

1. qualora lo Stato estero abbia posto delle condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria italiana è vincolata dalla legge (art. 729 co. 1) al rispetto di tali condizioni a pena di inutilizzabilità;

2. l'art. 729.1 prevede il divieto di utilizzare atti acquisiti o trasmessi in violazione delle norme di cui al 696.1 (che richiama la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e le altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale);

3. l'art. 729 comma 1-bis sancisce l'inutilizzabilità degli atti assunti tramite rogatoria quando lo Stato estero dia esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria italiana;

4. l'art. 729 comma 1-ter sancisce poi l'inutilizzabilità delle dichiarazioni aventi ad oggetto il contenuto degli atti assunti tramite rogatoria ma inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis del medesimo articolo.

La disposizione ha lo scopo di evitare che la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dai primi due commi dell'art. 729 sia aggirata attraverso la trasposizione del contenuto dell'atto viziato in una dichiarazione da chiunque resa.

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La partecipazione e l'esame "a distanza"La partecipazione a distanza dell'imputato detenuto all'estero può aver luogo ogni volta che non siapossibile il suo trasferimento sul territorio italiano.

Presupposti per l'attuazione della partecipazione a distanza dell'imputato:

- l'istituto in parola deve essere previsto dagli accordi internazionali- l'imputato deve prestare il proprio consenso a tale forma di partecipazione- inoltre lo Stato estero deve assicurare la presenza di un difensore (garantendogli la

possibilità di colloquiare riservatamente con il proprio assistito) e di un interprete (laddove sia necessario).

Altro istituto, previsto dall'art. 205-ter disp. att. è l'audizione di un testimone o di un perito attraverso collegamento audiovisivo si svolge secondo le modalità ed i presupposti stabiliti dagli accordi internazionali: in tal caso l'audizione si svolge secondo le modalità ed i presupposti stabiliti dagli accordi internazionali.

Il riconoscimento degli effetti delle sentenze penali straniereIl codice di procedura penale al titolo IV capo I disciplina due tipi di riconoscimento degli effetti delle sentenze penali straniere: quello ai sensi dell'art. 12 c.p. e quello a norma dei trattati internazionali.

L'art. 12 c.p. (Riconoscimento delle sentenze penali straniere) prevede la possibilità di riconoscere effetti alle sentenze penali straniere solo per le seguenti finalità :

a)per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere;

b)per infliggere una pena accessoria;

c)per applicare misure di sicurezza personali;

d)per le restituzioni, il risarcimento del danno od altri effetti civili. Lo stesso 12

c.p. stabilisce alcuni limiti al riconoscimento della sentenza straniera:

- deve avere ad oggetto un delitto;- la sentenza deve essere stata pronunciata dall'Autorità Giudiziaria di uno Stato estero col

quale l'Italia ha un trattato di estradizione o, in subordine, vi deve essere la richiesta del ministro della Giustizia o l'istanza per il riconoscimento degli effetti civili della sentenza straniera.

Procedimento:

- il ministro della giustizia quando riceve la richiesta di riconoscimento degli effetti di una sentenza da parte di uno stato estero, trasmette la richiesta senza ritardo al procuratore generale presso la corte d'appello (del distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero);

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- il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per i primi tre effetti previsti dall'articolo 12, promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello;

- se si tratta degli effetti civili è necessaria la domanda dell'interessato;- la corte d'appello decide in camera di consiglio con sentenza nella quale enuncia

espressamente gli effetti che conseguono al riconoscimento.

Il riconoscimento delle sentenze penali straniere può avvenire anche a norma delle disposizioni dei trattati internazionali, quando si vuole che tali sentenze producano effetti diversi od ulteriori rispetto a quelli indicati nel 12 c.p. (Riconoscimento delle sentenze penali straniere).

In tali casi al ministro delle Giustizia spetta una preventiva valutazione sulla richiesta di riconoscimento, al fine di verificare se la sentenza straniera debba avere esecuzione in Italia o se comunque ad essa debbano essere attribuiti effetti a norma di un determinato accordo internazionale;

- se tale controllo ha esito favorevole, il guardasigilli trasmette al procuratore generale la richiesta di riconoscimento unitamente alla relativa documentazione.

Limiti al riconoscimento delle sentenze penali straniere secondo gli accordi internazionali (limiti che valgono anche per il riconoscimento in base all'art. 12); non può procedersi al riconoscimento qualora:

1)la sentenza non è diventata irrevocabile secondo le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;

2)la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano;

3)la sentenza non rispetta i principi del "giusto processo", non essendo stata pronunciata da un giudice indipendente ed imparziale ovvero quando non è stato rispettato il diritto di difesa dell'imputato o il diritto al contraddittorio del medesimo;

4)se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni discriminatorie o persecutorie abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo;

5)se il fatto oggetto della sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana (in base al principio della doppia incriminazione);

6)se per lo stesso fatto nei confronti della stessa persona è già stata pronunciata sentenza irrevocabile nel nostro Stato o è in corso nel medesimo un procedimento penale (in virtù del principio del ne bis in idem);

7)agli effetti della esecuzione della confisca, la sentenza straniera non può essere riconosciuta se "ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato", salvo i casi previsti dall'art. 735-bis c.p.p. . Inoltre, l'art. 739 c.p.p. , in conformità al principio del ne bis in idem, stabilisce il divieto sia di estradizione sia di nuovo procedimento per lo stesso fatto nei confronti della persona condannata con la sentenza straniera riconosciuta.

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L'esecuzione all'estero delle sentenze penali italianeL'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane è condizionata dalla disciplina esistente nei singoli Paesi ed anche dagli accordi internazionali; si tratta di un istituto alternativo rispetto all'estradizione e all'esecuzione quando "il condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e l'estradizione è stata negata o non è comunque possibile".

Limiti. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna restrittiva della libertà personale può esser richiesta solo se il condannato, "reso edotto delle conseguenze", vi acconsente liberamente e se l'esecuzione all'estero è comunque idonea a favorire il reinserimento sociale del reo.

Iniziativa. Spetta al guardasigilli, il quale deve attivare il procedimento presso la corte d'appello nel cui distretto è stata emessa la sentenza di condanna, attraverso la trasmissione dei relativi atti al procuratore generale.

Questi, a sua volta, promuove il procedimento di fronte alla corte d'appello che delibera con sentenza in camera di consiglio. La sentenza della corte d'appello è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale e dell'interessato.

L'efficacia preclusiva della sentenza penale straniera. Il ne bis in idem internazionale Il principio del ne bis in idem in ambito internazionale non gode della stessa rilevanza che assume in ambito interno: la sentenza penale definitiva pronunciata all'estero non costituisce una preclusione a procedere in un altro stato.

Il principio del ne bis in idem europeo, sancito dall'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ha contribuito a creare in Europa un'area giudiziaria comune; in relazione a tale area il giudice italiano non può rinnovare il giudizio nei confronti di colui che è già stato giudicato.

CAPITOLO III: LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA

Considerazioni generaliL'espressione cooperazione internazionale in materia penale individua l'attività di collaborazioneinternazionale nella lotta contro il crimine.

A livello comunitario, i trattati di Maastricht, di Amsterdam e di Lisbona hanno posto come obiettivo essenziale la creazione di uno spazio giudiziario europeo.

In campo penale questo implica il perseguimento di tre linee guida fondamentali:

a) rafforzamento della lotta contro le forme di criminalità graveb) creazione di uno spazio comune di giustizia, mediante il progressivo mutuo riconoscimento

delle decisioni giudiziariec) riavvicinamento degli ordinamenti giuridici nazionali.

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Le Convenzioni del Consiglio d’EuropaAll'interno del Consiglio d'Europa, la Commissione Europea per I Problemi Criminali (CDPC) èdeputata a svolgere compiti di approfondimento e di ricerca nei settori del diritto e della criminalità.

Nonostante l'importanza di tale contributo teorico, sul piano dell'effettività l'attuale sistema convenzionale risulta ancora carente.

Tra le più importanti convenzioni attualmente ratificate dal nostro paese ricordiamo:

Convenzioni Europee di Anno Protocolli Aggiuntivi

Estradizione 1957 Protocolli Addizionale del1975/1978

Assistenza giudiziaria in materia penale

1959 Protocollo del 1978

Per la sorveglianza delle persone condannate e liberate

con la condizionale

1964

Per la repressione del terrorismo

1977

Sul trasferimento delle persone condannate

1983

Sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei

proventi del reato

1990

La cooperazione giudiziaria nell’ambito della UEL'art. 29 TUE (ora art. 67 del testo consolidato) stabilisce che l’Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.

A tale scopo deve essere incrementata una più stretta collaborazione tra le forze di polizia: a ciò contribuisce l’Accordo di Schengen che favorisce il riavvicinamento delle rispettive normative in materia penale.

L’accordo di Schengen e la sua integrazione nell’UnioneNel 1985 i Governi degli Stati della UE del Benelux, Germania, Francia decisero di creare al loro interno un territorio senza frontiere, il c.d. SPAZIO SCHENGEN (le regole operative furono stabilite nel 1990).

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In seguito altri Stati comunitari hanno aderito a questo accordo. Il trattato di Amsterdam ha inserito ufficialmente lo spazio Schengen, unitamente alle misure costituenti il c.d. acquis comunitario, nel quadro giuridico istituzionale della UE.

Le misure di S. sono divise in 4 diversi capitoli:

CAPITOLO ART.

Assistenza giudiziaria in materia penale 48-53

Applicazione del NE BIS IN IDEM 54-58

Estradizione 59-66

Trasmissione delle sentenze penali 67-69

Il sistema di informazione Schengen (S.I.S)Si tratta di una banca dati che ha lo scopo di garantire, tramite un meccanismo di segnalazioni, che determinati soggetti non possano circolare liberamente all‟interno del territorio europeo.

Esso si compone di una direzione centrale situata a Strasburgo (C-SIS) e tante sezioni nazionali (N-SIS) aventi sede in ogni Stato.

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Queste operano secondo un sistema c.d. a stella, nel quale i dati inseriti sono trasmessi in senso orizzontale e transitano attraverso un'unità centrale per essere messa a disposizione degli altri Stati.

Adottato inizialmente da soli 5 Stati, il sistema si è esteso alla maggior parte dei paesi membri della UE, anche attraverso la sua integrazione nel Trattato sulla UE.

Questo incremento ha spinto il legislatore comunitario alla creazione di un sistema di seconda generazione il S.I.S II del 2001.

La Convenzione Europol: l’ufficio europeo di poliziaCon l'Atto del Consiglio del 26/07/1995 è stata stabilita la convenzione che istituisce un Ufficio Europeo di Polizia (Europol) con sede alla'Aia.

Ogni Stato membro invia almeno un ufficiale di collegamento e gli organi di Europol sono:

- il CDA- il Direttore- il Controllore Finanziario- il Comitato Finanziario.

Europol gestisce un sistema elettronico di informazione che viene alimentato direttamente dagli stati membri.

I magistrati di collegamentoLa loro funzione è quella di accrescere la rapidità e l'efficacia della cooperazione giudiziaria. Per il momento, l'Italia ha effettuato questa esperienza di scambio con la Francia, la Spagna e U.K.

La Rete giudiziaria europeaÈ una rete di punti di contatto giudiziari tra gli stati membri della UE. La loro istituzione nasce dall'esigenza di migliorare sul piano giuridico e pratico la cooperazione giudiziaria, specie per quanto riguarda la lotta contro le gravi forme di criminalità.

L’istituzione di Eurojust per la lotta contro le gravi forme di criminalitàIl Consiglio europeo ha istituito Eurojust quale organismo sopranazionale indipendente da altre istituzioni comunitarie: queste non possono interferire nelle sue funzioni né accedere ai dossier giudiziari.

E. si compone di membri nazionali, aventi titolo di magistrato o funzionario di polizia con particolari prerogative e di un collegio, composto da 25 membri nazionali (uno per stato) e ha sede all'Aja ed è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento di Eurojust.

La fonte istitutiva di Eurojust è una Decisione, cioè un atto con valore vincolante per gli stati membri, codificata con il n° 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione.

L'Italia ha dato attuazione alla Decisione con la legge 41/2005, dove è previsto il meccanismo di nomina del membro italiano e dei suoi poteri.

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Ma l'art. 274 Costituzione europea lascia presagire la sua sostituzione con la futura procura europea.

La competenzaLa competenza è delineata nell'art. 4 della Decisione e comprende:

a) le forme di criminalità per le quali è competente l'Europolb) forme gravi di criminalità anche individuali, reati informatici, finanziari, il riciclaggioc) la partecipazione ad una organizzazione criminale.

Le funzioni dell’organo collegialeEurojust può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di:

1) avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi.2) Accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine.3) Porre in essere un coordinamento tra di esse.4) Istituire una squadra investigativa comune.5) Fornire le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni.

Il membro italiano di EurojustLa funzione del membro italiano è considerata di natura amministrativa. Egli ha poteri paralleli a quelli dell'organo collegiale.

Il mandato di arresto europeo

È una forma di estradizione semplificata basata sulla fiducia reciproca dei membri della UE: l'anima originaria è l ' accelerazione della procedura di estradizione, l'anima innovativa è la consegna di un ricercato fondata su di un preteso diritto unificato europeo .

Fonti normativeLa fonte europea è la Decisione Quadro del 2002 del Consiglio dell'Unione Europea, quella italiana è la legge 69/2005 che è giunta tardi rispetto ai tempi programmati perché si è dovuto elaborare una legge di tipo garantista che evitasse contrasti con la disciplina costituzionale del giusto processo e della libertà personale.

LA DEFINIZIONE LEGISLATIVA In base alla'art. 1.2 della legge 69/2005 il mandato di arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro della UE ... in vistadell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona, al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

REQUISITI PER LA CONSEGNA

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Figura 31 (7.3.2)

I reati sottoposti alla condizione della doppia incriminazione

L'accelerazione della procedura di estradizione si manifesta nell'ampia categoria di reati per i quali la consegna può essere subordinata alla condizione della doppia incriminazione.

In base a tale principio la consegna è ammessa per un ampia categoria di fatti che costituiscono reato non soltanto nello stato richiedente, ma anche in Italia (art. 7 legge 69).

La categoria ricomprende tutte le condanne penali di almeno 4 mesi e tutte le misure cautelari per quei reati non < a 12 mesi.

I reati che prescindono dalla condizione della doppia incriminazioneL'art. 8 della legge 69/2005 ricomprende 32 tipi di reato per i quali la consegna è obbligatoria indipendentemente dalla doppia incriminazione, a condizione che per il singolo reato nello Stato richiedente sia previsto il massimo della pena di almeno 3 anni.

Queste 32 categorie di reato assumono una identica rilevanza penale all'interno di tutti gli Stati della UE.

Spetta all'autorità giudiziaria italiana di verificare se la qualificazione del reato corrisponde ad una delle fattispecie sopra descritte.

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Figura 32

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La procedura di esecuzione passiva

La legge 29/2005 art. 18 prevede 20 motivi di possibile rifiuto.

L’impugnazione. L‟art. 22 stabilisce che è possibile proporre ricorso, anche per motivi di merito, entro 10 giorni da quando le parti hanno avuto conoscenza legale del provvedimento stesso. Il ricorso in Cassazione viene deciso in camera di consiglio entro 15 giorni dalla ricezione degli atti ed ha effetto sospensivo sulla esecuzione della sentenza.

La corte di cassazione, quale giudice di merito, ha ampi poteri di conferma o riforma della sentenza impugnata.

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La procedura di esecuzione attiva

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llmandaro eunspm é emesso (28.1):A) dal giudice che ha applicato la custodia cautelare in carcere° arresto donuciliarc;15) dal pubblico ministero presso il giudice che ha disputo l'ordine ch esecuzione di una pena detentiva di almeno un anno e sempre

che non operi la sospensione dell'esecuzione (656 cp.p.):

Il ricercato ' localizzato in un detaminato Stato dell'Unione

D mandato è trasmesso al minimo I della gillSti7.13 che provvede alla traduzione nella lingua dello Stato di esecuzione;della emissione e data immediata corrinnicanone (282) a! servizio per la cooperazione di polizia

Il ricercato non é 10CiliZéiti, nu si può trovate in uno Stato dell'Unione

I:automa giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione ne sistema di informazione Schengen; quesiti equivale ad un madato europeo(29.2)

P a g i n a 2 4 9 d i 2 5 2

7.3.4. Mandato d'arresto europeo emesso dalla autorità giudiziaria italiana - legge 22 aprile 2005 n. 69

Perdita di efficacia: I) mandato europeo perde efficacia quando il provvedunento tentiamo

(sulla base del quale il mandato e emesso) e IC11)010 o annullato o è diventato inefficace (31); il ptocsuatote generale presso la cotte d'appello deve dare immediata comunicazione

al ministro della giustizia, che provvede al informare Si Stato membra

Figura 33 (7.3.4)

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APPENDICE

CENNI SULLA PSICOLOGIA DELLA TESTIMONIANZA

La Scuola Classica ha ricostruito la teoria della testimonianza sulla base di tre postulati:

a) la completezza della testimonianza;b) la volontarietà della narrazione del vero;c) la neutralità psichica del testimone.

Accolti i predetti postulati, è solo necessario che il magistrato indaghi sugli eventuali legami di interesse che il testimone ha con le parti del processo: ove non vi siano legami di interesse, il testimone deve presumersi veritiero.

La Scuola Positiva ha applicato agli studi sull'uomo il metodo scientifico.

Agli inizi del „900 alcuni sperimentatori hanno potuto dimostrare che non è vero che il testimone vede tutto quello che ha di fronte.

Successivamente si è accertato che la deposizione non è un atto completamente volontario, poiché è influenzabile dall'inconscio.

Inoltre, non esistono mai testimonianze neutrali su di un reato, perché il fatto a cui si assiste è un evento drammatico che lede o pone in pericolo l'interesse di tutti i cittadini.

Si è soliti isolare i seguenti momenti fondamentali della testimonianza: la sensazione, la percezione, la rielaborazione, la memoria, la rievocazione, l'espressione.

La sensazione è la risposta dei recettori sensoriali situati nei nostri organi di senso agli stimoli ambientali.

Affinché lo stimolo sia percepibile, deve avere una sufficiente durata ed intensità.

Inoltre, la persona deve essere fisiologicamente in grado di avere sensazioni.

La percezione è un processo che implica il riconoscimento e l'interpretazione degli stimoli che colpiscono i nostri sensi.

La percezione può esser definita come l'elaborazione cosciente dell'informazione sensoriale che perviene al cervello.

L'oggetto individuato nella sua forma e nelle sue caratteristiche fisiche viene confrontato con le tracce depositate in memoria (tracce mnestiche) e viene identificato come oggetto noto o come appartenente ad una categoria già nota di oggetti con caratteri simili.

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Quando giungono sensazioni incomplete il cervello tende a colmare le lacune.

Quando arriva una pluralità di sensazioni in contrasto tra loro, il cervello tende prevalentemente ad escludere quella che in modo soggettivo ritiene contraddittoria.

Infine, il cervello tende a percepire quello che desidera o quello che teme fortemente che avvenga.

La rielaborazione è ciò che avviene tra il momento in cui immagazziniamo in memoria delle informazioni ed il momento in cui le richiamiamo alla nostra consapevolezza.

I ricordi vengono rielaborati a livello inconscio.

Abbiamo almeno due meccanismi che possono introdurre difetti ed inquinare le originarie rappresentazioni:

a) il processo di rimozione: si tendono a scordare i momenti dolorosi;b) il processo di integrazione: l'immagine non completa crea una situazione di conflittualità

interna, che deve cessare perché la mente umana vuole tornare in situazione di equilibrio: in questo caso il cervello tende ad eliminare la contraddizione ed a colmare la lacuna.

Il processo di rimozione può dar luogo ad un fenomeno molto insidioso: le amnesie.

Queste possono essere proattive (riguardano momenti successivi all'evento) o retroattive (si riferiscono a momenti precedenti allo stesso).

La memoria può esser definita come la facoltà di conservare e riprodurre contenuti di coscienza provati in passato.

La rievocazione consiste nell'attività di richiamo consapevole del materiale immagazzinato in memoria.

Nel caso in cui siano formulate domande chiuse con due sole possibilità alternative di risposta si è rilevato che viene generalmente scelta quella posta in forma positiva.

Infestanti sono poi le domande implicative per presupposizione con le quali, inserendo nella domanda alcuni dettagli, si contamina il ricordo del teste che tende a considerare questi ultimi come pacifici.

Nelle domande disgiuntive parziali (ad es. “l'uomo era vestito di bianco o di nero?”) si condiziona il teste a scegliere la risposta che più si avvicina al proprio ricordo.

Anche l'uso di determinati termini può influenzare la testimonianza.

Condizionano la testimonianza anche le affermazioni di dubbio spesso usate per esercitare pressioni sul teste (ad es. “non si sta sbagliando?”): tali affermazioni richiamano la paura della falsa testimonianza.

La paura è molto più forte in colui che è in buona fede piuttosto che nel

bugiardo. L ' espressione è il racconto orale in dibattimento.

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Anche in questa fase si hanno difficoltà, in quanto non tutte le persone sanno tradurre correttamente in linguaggio ciò che ricordano.

Nel passaggio all‟esposizione orale il linguaggio comporta una semplificazione e generalizzazione.

Non ci sono mai due testimonianze identiche sul medesimo fatto: se due testimoni usano le medesime parole, possiamo essere certi che si sono accordati.