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SERVIZIO DECENTRAMENTO E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI PICCOLI COMUNI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA’ TURISTICHE E SPORTIVE www.provincia.torino.gov.it FORUM IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI ASPETTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI www.provincia.torino.gov.it I RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO SPORTIVO DILETTANTISTICO Ivrea il 29 maggio 2012 Pinerolo il 31 maggio 2012 Torino il 6 giugno 2012 Esperto: Dott. Enrico Maria Vidali DEGLI UFFICI SPORT E FINANZIARI SERVIZIO DECENTRAMENTO E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI PICCOLI COMUNI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA’ TURISTICHE E SPORTIVE 1

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SERVIZIO DECENTRAMENTO E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI PICCOLI COMUNI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA’ TURISTICHE E SPORTIVE

www.provincia.torino.gov.it

FORUM IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

ASPETTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI

www.provincia.torino.gov.it

I RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO SPORTIVO

DILETTANTISTICO

Ivrea il 29 maggio 2012

Pinerolo il 31 maggio 2012

Torino il 6 giugno 2012

Esperto: Dott. Enrico Maria Vidali

DEGLI UFFICI SPORT E FINANZIARI

SERVIZIO DECENTRAMENTO E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI PICCOLI COMUNI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA’ TURISTICHE E SPORTIVE

1

Art. 67, co. 1, lett. m), D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) – Redditi diversi

Collaborazione prestata

nell’esercizio diretto

dell’attività sportiva

dilettantistica

Collaborazione coordinata

e continuativa di carattere

amministrativo-gestionale

non professionale

2

Collaborazione prestata nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica

L’art. 37 della L. 21.11.2000 n. 342 ha modificato l’art. 67, “Redditi diversi”, del TUIR

introducendo un particolare regime di favore per i compensi erogati dalle associazioni sportive

dilettantistiche.

Tipologia di compensi:

Indennità di trasferta,

Rimborsi forfetari di spesa,

Premi e compensi,

erogati nell’esercizio diretto di attività

sportive dilettantistiche

Soggetti eroganti:

C.O.N.I.

F.S.N.

U.N.I.R.E.

E.P.S.

da qualunque organismo che

persegua finalità sportive

dilettantistiche e che da essi sia

riconosciuto (Riconoscimento ai

fini sportivi).

3

Definizione di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche:

In un primo tempo, con ris. 26.3.2001 n. 34, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta

specificando che sono riconducibili al particolare regime agevolato di cui all’art. 67 del TUIR i

compensi corrisposti a soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della

manifestazione sportiva dilettantistica cioè a tutti quei soggetti:

“le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica determinandone,

in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell’ambito e per effetto delle

funzioni di rappresentanza dell’associazione di norma presenziano all’evento sportivo”.

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NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 24.02.2009 N. 14

Conversione del DL 207/2008 “Milleproroghe”

Il co. 5 dell’art. 35 estende l’ambito oggettivo includendo nella definizione di “esercizio diretto

di attività sportive dilettantistiche” anche:

la formazione,

la didattica,

la preparazione,

l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

5

La citata ris. 26.3.2001 n. 34 dell’Agenzia delle Entrate precisa ancora che sono da

considerare erogati nell’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica i compensi corrisposti a:

atleti dilettanti

allenatori, istruttori, massaggiatori, preparatori atletici o tecnici,

arbitri e i giudici di gara,

commissari speciali che durante la gara devono visionare o giudicare l’operato degli

arbitri

dirigenti dell’associazione o della società sportiva che di solito presenziano

direttamente a ciascuna manifestazione consentendone di fatto il regolare

funzionamento.

6

Ambito soggettivo di applicazione

Collaborazione coordinata e continuativa

di carattere amministrativo-gestionale non professionale

L’art. 90 co. 3 della L. 27.12.2002 n. 289 ha modificato l’art. 67 facendo rientrare nel

particolare regime agevolato previsto da tale articolo:

le collaborazioni coordinate e continuative,

di carattere amministrativo-gestionale,

di natura non professionale,

resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

7

8

La circ. 21/E del 22.4.2003 ha specificato che le collaborazioni devono avere le seguenti

caratteristiche:

continuità nel tempo,

coordinazione,

inserimento del collaboratore nell’organizzazione economica del committente,

assenza del vincolo di subordinazione (direzione del datore di lavoro).

Rientrano in tale categoria i compiti tipici di segreteria di un’associazione o società sportiva

dilettantistica, quali ad esempio:

la raccolta delle iscrizioni,

la tenuta della cassa,

la tenuta della contabilità.

9

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 24.02.2009 N. 14

Conversione del DL 207/2008 “Milleproroghe”

Il co. 6 dell’art. 35 estende l’ambito soggettivo disponendo l’applicazione del secondo periodo

dell’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR e dell’art. 61 co. 3 DLgs. 10.9.2003 n. 276 (Legge Biagi)

anche alle:

Federazioni Sportive Nazionali,

Discipline Sportive Associate

Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

10

Trattamento fiscale delle collaborazioni sportive:

Art. 69 co. 2 del TUIR

Art. 25 co. 1 L. 13.5.99 n. 133

Ammontare compensi

Ritenuta applicata

Fino a euro 7.500,00

Oltre e fino ad € 28.158,28

Oltre € 28.158,28

Nessuna ritenuta

Ritenuta del 23,9% (1) a titolo di imposta

Ritenuta del 23,9% (1) a titolo di acconto

(1) Aliquota IRPEF prevista per il primo scaglione di reddito (23%) + aliquote di

compartecipazione delle addizionali comunali e regionali (oggi solo add. Reg. dello 0,9%)

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Ulteriori aspetti fiscali:

I percettori sono tenuti ad attestare, mediante apposita autocertificazione, l’ammontare dei

compensi della stessa natura già percepiti nell’anno da altri soggetti.

Il sostituto d’imposta dovrà rilasciare la relativa certificazione, anche per gli importi non

imponibili, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di corresponsione dei compensi,

in forma libera purché risultino tutti i dati necessari.

Il sostituto d’imposta dovrà presentare il modello 770 anche qualora siano stati erogati al

singolo percettore esclusivamente compensi non imponibili.

Gli importi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta concorrono alla determinazione

dell’aliquota IRPEF qualora i percettori siano titolari di altri redditi.

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Regime contributivo ed assicurativo:

La circolare INPS 7.2.2001 n. 32 specifica che non vi è obbligo di iscrizione alla gestione

separata, trattandosi di redditi diversi.

Allo stesso modo l’INAIL con propria nota del 2.5.2001 esclude l’iscrivibilità per tali redditi.

13

Obblighi contributivi ENPALS

DM 15.3.2005

Circolare ENPALS n. 7 e 8 del 30.3.2006

Il Decreto 15.3.2005 ha adeguato le categorie di lavoratori assicurati obbligatoriamente

presso l’ente includendo le figure professionali tipiche del settore, tra cui in particolare ai

punti:

20) Impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere,

palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

22) Direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive.

Con riferimento al punto 20), la circolare n. 7 specifica che per gli istruttori e gli addetti agli

impianti e circoli sportivi l’obbligatorietà dell’iscrizione sussiste a prescindere dalla natura

giuridica – subordinata o autonoma – del rapporto di lavoro.

14

Con precisazione del 27.11.2008 L’ENPALS, intervenendo in merito all’applicazione del

regime contributivo a istruttori, direttori tecnici e massaggiatori, evidenziando che non sono

soggette a contribuzione previdenziale i compensi che si configurino quali redditi

diversi ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. m) del TUIR.

Tuttavia si fini dell’individuazione di tali rapporti si deve comunque fare rifermento a quanto

previsto dalla circolare 7.8.2006 n. 13:

1. Obbligo del riconoscimento ai fini sportivi (art. 7 del DL 28.5.2004 n. 136),

2. Assenza del carattere professionale dell’attività emergente dai seguenti indici :

necessità di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche connesse all’attività svolta;

abitualità dell’attività svolta, anche se non esercitata in via esclusiva o preminente:

ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità della prestazione;

non marginalità dei compensi percepiti (riferimento alla no tax area per i lavoratori

autonomi di cui all’art. 11 del TUIR – euro 4.500,00 annui);

esistenza di una committenza plurima (lavoratori autonomi con partita IVA).

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Quota a carico del committente Quota a carico del prestatore

23,81% 9,19%

Misura della contribuzione ENPALS

Minimale di retribuzione giornaliera imponibile ad oggi pari ad euro 45,70

Aliquota contributiva peri al 33%, di cui:

Contribuzione aggiuntiva INPS:

Lavoratori subordinati: 5,17%

Collaboratori: 1,28%

(interamente a carico del datore di lavoro)

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I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Ai sensi dell’art. 61 co. 1 del DLgs. 276/2003 (Legge Biagi) i rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c. devono essere:

“ricondotti ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal

committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto

del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo

impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa”.

I rapporti non riconducibili ad un progetto o programma di lavoro possono essere le

collaborazioni coordinate e continuative rese ed utilizzate ai fini istituzionali in favore delle

associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle FSN, DSA e EPS riconosciute dal

CONI, come individuate dall’art. 90 della L. 289/2002.

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Compensi ai soci e distribuzione indiretta di utili

Ris. 25.1.2007 n. 9/E

Con tale risoluzione l’Agenzia delle Entrate stabilisce la possibilità di corrispondere

compensi ai soci per l’attività prestata in qualità di amministratore ovvero di istruttore.

Tuttavia, affinché la corresponsione di emolumenti ai soci non possa configurarsi quale

distribuzione indiretta di utili, vietata dall’art. 90, co. 18, lett. d), della L. 27.12.2002 n. 289, è

necessario fare riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 10, co. 6, del DLgs. 4.12.97 n. 460 in

materia di ONLUS.

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In particolare:

La lett. b) del comma 6, del citato D. Lgs. n. 460 del 1997 dispone che costituisce in

ogni caso distribuzione indiretta di utili l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che,

senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale.

la lett. c) del comma 6, dell’art. 10 del citato DLgs. 460/97 stabilisce che costituisce in

ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione la corresponsione ai

componenti degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali superiori

al compenso massimo previsto dal DPR 10.10.94 n. 645 (art. 37 della Tariffa

professionale) per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni (ad oggi il

compenso massimo è fissato in euro 41.316,55).

La lett. e) dello stesso c. 6 dell’art. 10 citato prevede che costituisce distribuzione

indiretta di utili anche la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi

superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le

medesime qualifiche. Per espressa previsione il limite si applica anche ai compensi

erogati ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR (includendo il limite di esenzione di

euro 7.500,00).

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Il supermento dei singoli limiti quantitativi si può realizzare anche mediante il cumulo di più

incarichi o attività, che di fatto si traduce in un’elusione del divieto di distribuzione indiretta di

utili o avanzi di gestione.

La circ. 26.6.98 n. 168/E chiarisce che le disposizioni di cui all’art. 10

co. 6. del DLgs 460/97 assumono valore di presunzione assoluta, costituendo in ogni caso

indici di distribuzione indiretta di utili.

La ris. 10.9.2002 n. 294/E ha precisato che le disposizioni di cui all’art. 10 co. 6 del DLgs

460/97 costituiscono norma antielusiva di tipo sostanziale, della quale può essere richiesta la

disapplicazione ai sensi dell’art. 37-bis del DPR 29.9.73 n. 600 (interpello).

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I rimborsi di spese documentate

Art. 69 co. 2 del TUIR

Non costituiscono componenti di reddito i rimborsi di spese documentate relative a:

vitto,

alloggio,

viaggio e trasporto,sostenute per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale.

Rientrano in questo ambito anche le indennità chilometriche nel caso in cui:

il prestatore utilizzi la propria autovettura e nel documento riepilogativo sia indicato il

luogo di partenza e di arrivo,

nonché l’importo rimborsabile per Km percorso.

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L’attività prestata dai dipendenti pubblici

Art. 90 co. 23 della L. 27.12.2002 n. 289

I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività a favore delle associazioni e società

sportive dilettantistiche alle seguenti condizioni:

fuori dall’orario di lavoro,

a titolo gratuito,

fatti salvi gli obblighi di servizio,

previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.

A tali soggetti possono quindi essere riconosciuti esclusivamente le indennità ed i rimborsi di

cui all’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR.