Le reti di scuole
Corso di formazione in servizio per dirigenti scolastici
«Relazioni tra scuola e territorio e reti di scuole, il dimensionamento degli
istituti, i sistemi di governance delle relazioni tra istituzioni scolastiche e
rappresentanza istituzionale»
Roma – 25 novembre 2015 - ISS Federico Caffè
Paolo Mazzoli – Direttore generale INVALSI
(in collaborazione con il comitato di coordinamento dell’ASAL)
Livia Barberio Corsetti
Capo Ufficio Legislativo
Luigi Berlinguer
Ministro della Pubblica Istruzione
«Il decreto 275 del 1999 al quale sono fortemente affezionato, anche per lo
straordinario contributo che vi profuse la responsabile del mio ufficio legislativo,
la dott.ssa Livia Barberio Corsetti, è attuale oggi più di prima»[L. Berlinguer, intervista del 2009]
«Le giornate di lavoro con lei erano davvero esaltanti, e
faticosissime pure. Lei portava i testi dei provvedimenti. E
io dicevo: “Non va bene, cambiamo tutto”. E lei non
voleva mollare. Una discussione continua. Una
franchezza assoluta. Però lei aveva una fantasia… Era
molto capace tecnicamente, ma soprattutto aveva una
grande vitalità. Perché lei amava i bambini, i ragazzi.
Amava la funzione educativa.»
[L. Berlinguer, intervista del 2009]
Legge 241/1990 – Art. 14 e 15Conferenza di servizi
Accordi tra amministrazioni
DPR 275/1999 – Art. 7Reti di scuole
D.L. 5/2012 – Art. 50Reti territoriali tra scuole Abrogato dalla legge 107/2015 (comma 199)
Legge 107/2015 – Commi 70-72«Reti tra scuole
nel medesimo ambito territoriale»
Trasparenza, snellimento, buona
amministrazione, partecipazione…
Contratti di collaborazione tra PA
Prima «giuridicizzazione» delle reti.
-Elenco di scopi e possibilità
-«Laboratori di rete» su:
a) Ricerca didattica; b) Documentazione;
c) Formazione in servizio; d) Orientamento
Valorizzazione risorse professionali
Gestione comune attività amministrative
Iniziative didattiche, educative, sportive,
culturali…
Formazione in servizio
…
Legge 241/1990
Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni)
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall’articolo 11, commi 2, 3 e 5.
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Art. 11
(…)
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena
di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi
si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in
materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi
controlli previsti per questi ultimi.
DPR 275/1999
Art. 7 Reti di scuole
1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione econtabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalitàistituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre chedal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.
3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docentiabbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimentoper la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le suecompetenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositatopresso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire lapartecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche,
esperienze, documenti e informazioni;c) la formazione in servizio del personale scolastico;d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotatodi specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti,associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per ilcoordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privatosociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offertaformativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.
D.L. 5/2012
Art. 50 Attuazione dell'autonomia
1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri
di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti
finalità:
a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione nel rispetto della vigente
normativa contabile degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto
sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa,
amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai
diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di reti
territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni diversamente abili, la
prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra
povertà e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei posti
corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti
provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.
2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012
e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Legge 107/2015
70. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito
territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione
delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative,
nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o
culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie
scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete.
71. Gli accordi di rete individuano:
a) i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle
disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro,
nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per
insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali
ai piani triennali dell’offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
b) i piani di formazione del personale scolastico;
c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei
rendiconti delle attività svolte.
72. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni
scolastiche, l’istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di
contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine
rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente
connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di
scuole in base a specifici accordi.
Le reti come modello di governance
nei sistemi democratici partecipati
- Si vuole costruire un nuovo ponte sul Tevere
(esempio: Ponte della Musica di Piazza
Mancini);
- Si vuole migliorare la distribuzione degli alunni
Rom nelle scuole;
- Si vuole riutilizzare l’ex mattatoio di Testaccio;
Sistematica delle reti
a)Reti di scopo
b)Reti per la governance territoriale
Siamo sicuri?
Pronto? Chi parla?
?L’Assessore all’istruzione Le scuole pubbliche
Esempi:
•Scopo: orientamento
•Scopo: formazione e ricerca didattica
•Scopo: inclusione
•Scopo: lotta alla dispersione scolastica
•Scopo: autovalutazione
•Scopo: registro elettronico, ristorazione, pulizia degli
edifici, manutenzione, acquisti….
Orientamento Politiche territoriali coerenti con accordi tra le scuole e con
gli enti locali…
Formazione Misure di accompagnamento delle IN. Curricolo verticale.
“Curvature territoriali”…
Inclusione CTS, Accordi e intese (Direttiva 27/12/2012 e CM 8/2013).
DDG del 5/3/2013. (Gruppo di lavoro nazionale)
Dispersione scolastica Le 209 reti del Piano di Azione Coesione
Autovalutazione Strategie avanzate di confronto e miglioramento
cooperativo da parte di scuole in rete
Ristorazione, pulizie,
manutenzione, tecnologie
per la semplificazione…
Sono tutti processi che si ottimizzano su scala
sovraordinata rispetto alla singola scuola
Esempio
Ragioni politiche: Chi prende in carico i bambini con bisogni educativi
speciali? Due possibili “risposte estreme”: a) Se ne occupano gli
specialisti; b) Se ne occupano tutti. Il nostro principio ispiratore è quello
di “allargare il cerchio” della responsabilità e dell’accoglienza… (singolo
docente team di docenti scuola intera Quartiere / Città Intero
Paese…
Ragioni culturali: Dall’esclusione, all’integrazione all’inclusione. La
filosofia ICF (non più disabilità assoluta ma funzionamento di un
individuo in un contesto)
Ragioni pedagogiche: il tema dei bes non riguarda tanto una
improbabile “didattica speciale” quanto una didattica efficace ed
inclusiva, cioè una buona didattica. (Janes: didattica “strutturalmente
inclusiva”)
Bes e livello di inclusività delle scuole
Le “politiche positive” degli ultimi due anni possono essere lette come
politiche di incoraggiamento dell’iniziativa delle scuole, singole e in rete
Indicazioni nazionali
Organico funzionale
Bisogni Educativi
Speciali e CTS
Pon per la prevenzione
della dispersione
Poli tecnico-
professionali e
ITS
RAV(Rapporti con il territorio)
Ambiti territoriali e reti
nella legge 107
DDL 953 (Aprea-Ghizzoni)
Governance delle scuole
(…)
DDL 953 approvato dalla 7ª
Commissione della Camera il
10/10/2012