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Principali indicazioni legislative su efficienza
energetica in edilizia e certificazione energetica
degli edifici alla luce dei
DM 26.6.2015, decreti attuativi del DL 63/2013 e della
legge 90/2013
• arch. Monica Cannaviello ([email protected]),
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale Luigi
Vanvitelli, Seconda Università degli Studi di Napoli
• prof. ing. Francesco Minichiello ([email protected]),
Dipartimento di Ingegneria Industriale (sezione ETEC),
Università degli Studi di Napoli Federico II
Decreti attuativi della legge 90/2013 e del DL 63/2013
• DM 26.6.2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti
minimi degli edifici”
• DM 26.6.2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione
della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”
• DM 26.6.2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici"
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Sostituisce il D.P.R. 59/2009
Art. 3 - Criteri e metodologie di calcolo della prestazione
energetica degli edifici:
• raccomandazioni CTI 14/2013,
• UNI TS 11300 1-2-3-4
• UNI EN 15193 sui requisiti energetici per l’illuminazione
Il CTI — energia e ambiente, entro 90 giorni dall'emanazione delle norme EN a
supporto della Direttiva 2010/31/UE, predispone uno schema di norma tecnica
nazionale e relative linee guida per il calcolo della prestazione energetica con
metodo orario semplificato, sulla base di quanto definito nella norma Uni EN ISO
13790, al fine della sua eventuale introduzione nelle successive revisioni del presente
decreto.
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Allegato 1 Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
Ristrutturazioni importanti
Si definisce ristrutturazione importante l'intervento che interessa gli elementi e i
componenti integrati costituenti l'involucro edilizio che delimitano un volume a
temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con
un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda
complessiva dell'edificio.
Distinzione tra:
edifici di nuova costruzione (fabbricati il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto)
ristrutturazioni importanti (di primo e secondo livello)
riqualificazioni energetiche
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Allegato 1 Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
a) «ampliamento»: se tale ampliamento è superiore al 15% del volume lordo riscaldato o è
maggiore di 500 m3;
b) «ristrutturazioni importanti di primo livello»: l'intervento, oltre a interessare l'involucro
edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda
complessiva dell'edificio, comprende anche la «ristrutturazione» dell'impianto termico
per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. In tali
casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla
sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati; (si parla di
«ristrutturazione impiantistica» solo nel caso di sostituzione contemporanea dei
sottosistemi di generazione, distribuzione ed emissione. Invece nel caso di mera
sostituzione del generatore di calore o solo dei corpi scaldanti, si parla di
«riqualificazione energetica»).
c) «ristrutturazioni importanti di secondo livello»: l'intervento interessa l'involucro edilizio
con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda
complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per il servizio di
climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da
verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di
elementi e componenti dell'involucro dell'edificio interessati dai lavori di riqualificazione
energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H'T) determinato
per l'intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti. (N.B.: una
ristrutturazione che interessa anche più del 50% della superficie disperdente va
considerata di secondo livello se non si interviene anche sugli impianti). 5
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Allegato 1 Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
Riqualificazioni energetiche
Tutti i casi diversi dai precedenti,
gli interventi quindi che coinvolgono una superficie inferiore o uguale al
25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio
e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un
impianto termico asservito all'edificio o in altri interventi parziali, ivi
compresa la sostituzione del generatore.
In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli
componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro
relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Nuovi ambiti di intervento
Fonte: Valeria Erba Edifici ad energia quasi zero Nuove norme e soluzioni per gli edifici di domani 7
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Allegato 1 Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
Deroghe
Risultano esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
a) gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati
di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la
tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie
inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.
2. In caso di interventi di riqualificazione energetica dell'involucro opaco che
prevedano l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento termico in intercapedine,
indipendentemente dall'entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di
cui alle tabelle da 1 a 4 dell'Appendice B, sono incrementati del 30%. 8
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Allegato 1 – Appendice A
In caso di:
• nuova costruzione o
• ristrutturazione importante,
i requisiti minimi sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento,
in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche.
Le classi non si basano più su classi ed indici predefiniti, ma su valori di volta in
volta definiti in relazione alle caratteristiche dell'edificio che si sta progettando.
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Si introduce il concetto di edificio di riferimento
Allegato 1 – Appendice A
1. Con edificio di riferimento o target si intende un edificio identico in termini di
geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi
costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione
d'uso e situazione al contorno, ma avente caratteristiche termiche e parametri
energetici predeterminati conformemente all’Appendice all’Allegato 1.
2. Con edificio di riferimento si intende quindi un edificio avente un fabbricato di
riferimento e degli impianti tecnici di riferimento.
3. Per i tutti i dati di input e i parametri non definiti nel presente capitolo si
utilizzano i valori dell'edificio reale.
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Si introduce il concetto di edificio di riferimento
Allegato 1 – Appendice A
Non esistono più i limiti assoluti di energia primaria (Epi,lim), suddivisi per
zona climatica e rapporto S/V, sostituiti da quelli costruiti sull’edificio di
riferimento.
Non è più necessario suddividere il valore del fabbisogno di energia
primaria per m2 o m3 a seconda della destinazione d’uso, ma l’indice EP
(ad esempio, EP globale di energia primaria non rinnovabile) è espresso
solo in kWh/m2|anno.
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Allegato 1 – Appendice A
L'edificio reale da certificare viene confrontato con l’edificio di riferimento,
Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio
energetico, espresso in energia primaria, su base mensile.
Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del
confine del sistema, e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e
l'energia rinnovabile prodotta in sito («on site»), per vettore energetico e fino a
copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato.
un edificio che avrà caratteristiche geometriche, di ubicazione, orientamento, destinazione d’uso uguali all’edificio reale, ma dotato di involucro e impianti con caratteristiche termiche e parametri energetici definiti dai requisiti minimi fissati dalla legge 90.
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Il modello dell’edificio di riferimento risponde all’esigenza di “neutralizzare” i fattori
contingenti, quali condizioni climatiche e di utilizzo.
I limiti di legge non vengono stabiliti in assoluto in funzione di alcuni fattori, ma
vengono costruiti “su misura” per l’edificio regolamentato. 13
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi Prescrizioni per Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione,
ampliamenti volumetrici e ristrutturazioni importanti di primo livello
Fonte: Valeria Erba Edifici ad energia quasi zero Nuove norme e soluzioni per gli edifici di domani
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Alcune definizioni utili:
EPH,nd = indice di prestazione termica utile per riscaldamento; dipende da isolamento termico
involucro, rendimento di eventuale impianto di ventilazione e da apporti interni e solari;
(non tiene conto dell’impianto di riscaldamento; nd = needed = fabbisogno)
EPC,nd = idem, ma per raffrescamento
EPgl,tot = indice di prestazione energetica globale totale. Globale, perché si riferisce a tutti gli
impianti considerati, e cioè: riscaldamento, raffreddamento, produzione di ACS ed eventuale
ventilazione meccanica; nel caso di categorie diverse dalla E1, anche illuminazione (L) e
trasporto di persone (T). Totale, perché include sia la quota di energia rinnovabile che quella
non rinnovabile. Dipende da tutto il sistema edificio-impianti.
EPgl,tot = EPH,tot + EPC,tot + EPW,tot + EPV,tot + (EPL,tot + EPT,tot )
EPgl,nren = indice di prestazione energetica globale non rinnovabile; globale, perché si riferisce
a tutti gli impianti considerati (riscaldamento, raffreddamento, produzione di ACS ed
eventuale ventilazione meccanica; nel caso di categorie diverse dalla E1, anche illuminazione
e trasporto di persone); non rinnovabile, perché include solo la quota di energia non
rinnovabile. Dipende da tutto il sistema edificio-impianti.
EPgl,nren = EPH,nren + EPC,nren + EPW,nren + EPV,nren + (EPL,nren + EPT,nren)
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi Prescrizioni per Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione,
ampliamenti volumetrici e ristrutturazioni importanti di primo livello
Fonte: Valeria Erba Edifici ad energia quasi zero Nuove norme e soluzioni per gli edifici di domani
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N.B.: alcuni parametri
e verifiche sono
meglio precisati in
slide successive
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Prescrizioni per Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione,
ampliamente volumetrici e ristrutturazioni importanti di primo livello
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La verifica sulla massa superficiale e trasmittanza periodica è obbligatoria per la località in esame (esclusa la zona F), se l’irradianza media mensile su superficie orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, è maggiore o uguale a 290 W/m2.
h. Pareti: verificare assenza di condensa interstiziale e rischio di formazione di muffe con
particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Allegato 1 – Appendice A
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Nota: la verifica sulle trasmittanze termiche stazionarie U dei singoli elementi va effettuata solo
se questi elementi sono sottoposti a «riqualificazione energetica» o «ristrutturazione importante
di secondo livello».
Inoltre, i suddetti valori di U vengono sempre utilizzati per l’edificio di riferimento, negli altri casi
(nuova costruzione, ristrutturazioni importanti di primo livello, nZEB).
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi Allegato 1 – Appendice A
Parametri caratteristici dell’involucro dell'edificio di riferimento.
18
Nota: si veda nota alla diapositiva 17.
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi Allegato 1 – Appendice A
parametri caratteristici dell’involucro dell'edificio di riferimento.
19
Nota: riguardo al fattore di trasmissione solare totale, si veda la nota alla
diapositiva 17.
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Allegato 1 – Appendice A
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LEGENDA:
- Ƞu (limite) è il prodotto dei rendimenti di distribuzione (Ƞd), regolazione (Ƞr) ed
emissione (Ƞe)
- H = Heating = riscaldamento = climatizzazione invernale
- C = Cooling = raffreddamento = climatizzazione estiva
- W = Water = acqua (calda sanitaria)
N.B.: Ƞa (limite) è il
rendimento di
accumulo (eventuale)
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Allegato 1 – Appendice A
Parametri caratteristici
degli impianti dell'edificio di
riferimento.
Le efficienze indicate nelle
tabelle 7 ed 8 sono
comprensive dell'effetto dei
consumi di energia elettrica
ausiliaria.
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Allegato 1 – Appendice A
Coefficiente medio globale di scambio termico
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in cui:
Htr,adj = HD + HG + HU + HA
HD = coefficiente di scambio termico diretto per trasmissione verso l’ambiente
esterno (W/K), prodotto di U*A, considerando sia compenti opachi che trasparenti
Hg = coefficiente di scambio termico stazionario verso il terreno (W/K),
HU = coefficiente di scambio termico diretto per trasmissione verso ambienti non
climatizzati (W/K)
HA = coefficiente di scambio termico per trasmissione verso altre zone interne o
esterne all’edificio climatizzate e a temperatura diversa (W/K)
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Allegato 1 – Appendice A
Coefficiente medio globale di scambio termico
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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
indici di prestazione energetica:
Prima di questo decreto il valore di energia primaria globale comprendeva solo i
consumi per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda
sanitaria e, per il non residenziale, anche quelli dovuti all’illuminazione.
Il decreto rende ora obbligatorio il calcolo di:
EPgl,nren indice di prestazione energetica globale non rinnovabile
(kWh/m2,anno), somma di: • EPH, energia primaria non rinnovabile utilizzata per la climatizzazione
invernale,
• EPC, energia primaria non rinnovabile utilizzata per la climatizzazione estiva,
• EPW per la produzione di acqua calda sanitaria,
• EPV per la ventilazione,
nel caso del settore non residenziale comprende anche: • EPL per l’illuminazione artificiale,
• EPT per il trasporto di persone (da intendersi come il fabbisogno di energia
per ascensori e scale mobili e marciapiedi mobili). 25
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Prescrizioni comuni agli interventi di: nuova costruzione, ristrutturazioni
importanti di primo livello e ristrutturazioni importanti di secondo livello
Miglioramento delle prestazioni estive:
Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere
la temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala
urbana, per le strutture di copertura degli edifici e obbligatoria la verifica
dell’efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell’utilizzo di:
a. materiali di finitura ad elevata riflettanza solare (maggiore di 0,65 per le
coperture piane e maggiore di 0,3 per le coperture a falda)
b. tecnologie di climatizzazione passiva (ventilazione, copertura a verde…)
26
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Prescrizioni comuni agli interventi di: nuova costruzione, ristrutturazioni
importanti di primo livello e ristrutturazioni importanti di secondo livello
Verifiche termo-igrometriche che prevedono la verifica di assenza di condensa interstiziale e assenza del rischio di formazione di muffa. La verifica deve essere eseguita con riferimento alla norma tecnica UNI EN ISO 13788 e nelle condizioni delle classi di concentrazione definite nella stessa.
Obbligo a trattamenti dell’acqua negli impianti termici
Verifiche sugli impianti di micro-generazione
Verifiche sull’efficienza di ascensori e scale mobili
Etc.
27
Quando si interviene sugli impianti, indipendentemente dal tipo di
intervento bisogna rispettare le seguenti prescrizioni:
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Edificio ad energia quasi zero
Tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, possono essere definiti
ad energia quasi zero, ai sensi dei decreti attuativi della legge 90, se sono
contemporaneamente rispettati i seguenti requisiti:
- H’t inferiore ai valori limite tabellati
- Asol,est/Asup utile, inferiore ai valori limite tabellari
- EPH,nd - EPC,nd – Epgl,tot inferiori ai limiti calcolati con l’edificio di riferimento
determinato con i valori vigenti dal 1°gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal
1°gennaio 2021 per tutti gli altri edifici
- ηH, ηW e ηC, superiori ai valori indicati per l’edificio di riferimento (ηH,limite, ηW,limite e
ηC,limite)
- riguardo a obbligo di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili FER (D.lgs. 28/2011):
- almeno 50% consumi energetici (energia termica) di ACS da FER;
- almeno 50% consumi (energia termica) ACS+RISC+RAFF da fonti
energetiche rinnovabili;
- produzione di energia elettrica da FER tale da ottenere almeno 1 kWel di
picco per ogni 50 m2 in pianta dell’edificio, a livello del terreno. 28
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi Prescrizioni comuni agli interventi di: ristrutturazioni importanti di
secondo livello e riqualificazione energetica (per le parti
dell’involucro su cui si interviene)
Requisiti per gli interventi sull’involucro edilizio:
• requisiti di trasmittanza termica massima Umax dei componenti opachi e trasparenti
dell’involucro edilizio
• verifica a condensa interstiziale e rischio di formazione di muffe (solo per pareti opache che
dividono il volume climatizzato dall’esterno)
• requisiti su trasmittanza termica periodica e/o su massa superficiale (si veda la verifica per
edificio di nuova costruzione)
• requisiti sul fattore di trasmissione solare totale dei componenti vetrati (ggl+sh)
• incremento del 30% del limite Umax da rispettare nel caso di intervento con cappotto interno o
insufflaggio in intercapedine (ma attenzione al rischio di condensa!!)
• inoltre, nel caso di impianto termico non a servizio di singola unità immobiliare residenziale o
assimilata, obbligo di installazione di valvole termostatiche, o di un altro sistema di
termoregolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da
compensazione climatica del generatore (questa può essere omessa in presenza di sistemi di
controllo equivalenti o nel caso non sia tecnicamente realizzabile). 29
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Prescrizioni per i soli interventi di ristrutturazioni importanti di
secondo livello
30
Oltre a quanto riportato nella slide precedente, per le parti
dell’involucro edilizio su cui si interviene:
- il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione per unità
di superficie disperdente (H’T), determinato per l’intera porzione
dell’involucro oggetto dell’intervento (parete verticale, copertura,
solaio, serramenti, ecc.), comprensiva di tutti i componenti (anche
quelli che non sono stati modificati!), deve risultare inferiore al
corrispondente valore limite di legge, per tutte le categorie di edifici.
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Prescrizioni per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione
energetica nel caso di riqualificazione degli impianti tecnici
31
• Obbligo di diagnosi energetica per impianti di riscaldamento di potenza
termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW
• Prescrizioni specifiche per diverse tipologie di impianto: si vedano le
diapositive successive
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Prescrizioni per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica nel
caso di riqualificazione degli impianti di riscaldamento
(«climatizzazione invernale»)
32
Nel caso di nuova installazione di impianti di riscaldamento
in edifici esistenti, o ristrutturazione degli stessi impianti:
a) calcolo dell’efficienza media stagionale dell’impianto di riscaldamento e
verifica che essa sia superiore al valore limite valutato in base alle
efficienze fornite per l’edificio di riferimento (valori tabellati);
b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per
singola unità immobiliare, oltre alla regolazione climatica;
c) nel caso di impianti a servizio di più unità immobiliari, installazione di
un sistema di contabilizzazione (diretta o indiretta) del calore, che
permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi Prescrizioni per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica nel
caso di riqualificazione degli impianti di riscaldamento («climatizzazione
invernale»)
33
Nel caso di sostituzione di generatori di calore: a) i nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido devono avere un
rendimento termico utile nominale non inferiore ai valori limite riportati nel Decreto.
b) le nuove pompe di calore elettriche o a gas devono avere un coefficiente di
prestazione (COP o GUE) non inferiore ai valori limite riportati nel Decreto;
c) nel caso di installazione di generatore con potenza nominale al focolare maggiore di
oltre il 10% rispetto al valore preesistente, l’aumento di potenza deve essere motivato
con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento effettuata secondo la norma
UNI EN 12831;
d) nel caso di installazione di generatori di calore in impianti a servizio di più unità
immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale, devono essere presenti un
sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, oltre alla
regolazione climatica, ed un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore,
che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi Prescrizioni per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica nel
caso di riqualificazione degli impianti di riscaldamento («climatizzazione
invernale»)
34
Il rendimento di generazione utile minimo, riferito al potere calorifico inferiore, è pari a:
Ƞu,min = 90 + 2 log10 Pn,
dove Pn è la potenza utile nominale del generatore, espressa in kW.
Per valori di Pn maggiori di 400 kW, si applica il limite massimo corrispondente a 400
kW.
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Prescrizioni per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione
energetica nel caso di riqualificazione degli impianti di
climatizzazione estiva
35
Nel caso di nuova installazione di impianti di climatizzazione estiva in
edifici esistenti, o ristrutturazione degli stessi, o di sostituzione delle
macchine frigorifere:
a) calcolo dell’efficienza globale media stagionale dell’impianto di
climatizzazione estiva e verifica che essa sia superiore al valore limite
valutato in base ai valori delle efficienze fornite per l’edificio di riferimento
(valori tabellati);
b) installazione, ove tecnicamente possibile, di sistemi di
regolazione per singolo ambiente e, nel caso di impianti a servizio di più
unità immobiliari, di un sistema di contabilizzazione (diretta o indiretta) del
calore, che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità
immobiliare.
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Prescrizioni per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione
energetica nel caso di riqualificazione degli impianti di
climatizzazione estiva
36
Nel caso di sostituzione di macchine frigorifere:
a) le nuove macchine frigorifere elettriche o a gas, con potenza utile
nominale maggiore di 12 kW, devono avere un indice di efficienza
energetica non inferiore ai valori riportati nel Decreto;
b) nel caso di installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità
immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale, devono essere
presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola
unità immobiliare ed un sistema di contabilizzazione (diretta o indiretta del
calore) che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità
immobiliare.
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
Prescrizioni per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica
nel caso di riqualificazione degli impianti tecnologici idrico-sanitari
37
• Nel caso di nuova installazione di impianti tecnologici idrico-sanitari per
la produzione di acqua calda sanitaria in edifici esistenti, o ristrutturazione
degli stessi impianti, calcolo dell’efficienza globale media stagionale
dell’impianto idrico-sanitario e verifica che essa risulti superiore al valore
limite valutato in base ai valori delle efficienze fornite per l’edificio di
riferimento (valori tabellati);
• Nel caso di sostituzione di generatori di calore per la produzione di
acqua calda sanitaria in impianti esistenti, devono essere rispettati i
requisiti minimi definiti per la corrispondente tipologia impiantistica
(riportati nelle diapositive 33 e 34).
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
38
Riqualificazione di impianti di illuminazione
• Per tutte le categorie di edifici, esclusa la categoria E.1 (fatta eccezione
per collegi, conventi, case di pena, caserme), nel caso di sostituzione di
singoli apparecchi di illuminazione, i nuovi apparecchi devono
rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari
emanati ai sensi della Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE.
• I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche
tecnico-funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti
normativi di impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.
DM 26.6.2015 – Requisiti minimi
39
Riqualificazione di impianti di ventilazione
• Nel caso di nuova installazione, sostituzione o riqualificazione di
impianti di ventilazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i
requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai
sensi delle Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE.
• I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche
tecnico-funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti
normativi di impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.
DM 26.6.2015 – linee-guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
Il presente decreto si pone la finalità di favorire l’applicazione omogenea e
coordinata dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle
unità immobiliari, su tutto il territorio nazionale.
Definisce:
a) le Linee-guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli
edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le
regioni;
c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio
nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione
energetica e degli impianti termici.
40
DM 26.6.2015 – linee-guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
Le disposizioni sono direttamente operative nelle Regioni e nelle Province
autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di
attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva
2010/31/UE.
Se queste avessero adottato propri strumenti, dovranno intraprendere misure atte a favorire, entro due anni dall'entrata in vigore del decreto (1 ottobre 2015), l'adeguamento dei propri strumenti regionali alle Linee guida.
41
DM 26.6.2015 – linee-guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
Le Linee-guida disciplinano in particolare:
a) metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da
ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a
ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) il format dell’APE, (appendice B), comprendente tutti i dati relativi
all'efficienza energetica dell'edificio e all'utilizzo delle fonti rinnovabili;
c) lo schema di annuncio di vendita o locazione, (appendice C), che renda
uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione del sistema informativo comune per tutto il territorio
nazionale, di seguito SIAPE, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c).
Allegato 1 – Linee-guida nazionali
42
DM 26.6.2015 – linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
Allegato 1 – Linee guida nazionali - Definizione delle classi energetiche
La scala delle classi è definita a partire dal valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento (EPglob,nren, calcolato secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del decreto requisiti minimi) ipotizzando che in esso siano installati elementi edilizi e impianti standard dell’edificio di riferimento di cui alla Tabella 1, dotati dei requisiti minimi di legge in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici, e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri.
43
DM 26.6.2015 – linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
Allegato 1 – Linee guida nazionali
44
DM 26.6.2015 – linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
Allegato 1 – Linee guida nazionali - Definizione delle classi energetiche
Gli intervalli di prestazione che identificano le altre classi sono ricavati attraverso coefficienti moltiplicativi di riduzione/maggiorazione del suddetto valore (dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento).
Ai fini della determinazione della classe energetica complessiva dell’edificio
per la redazione dell’APE, in base a quanto sopra detto, si procede come
segue:
a) si determina il valore di per l'edificio di
riferimento secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del decreto requisiti
minimi, dotandolo delle tecnologie standard riportate nella Tabella 1, in
corrispondenza dei parametri vigenti per gli anni 2019/21;
b) si calcola il valore di per l’immobile oggetto dell’attestazione
e si individua la classe energetica da attribuire in base alla Tabella 2.
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DM 26.6.2015 – linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
Allegato 1 – Linee guida nazionali - Definizione delle classi energetiche
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DM 26.6.2015 – linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
Allegato 1 – Linee guida nazionali
L’ APE, redatto da un soggetto abilitato (ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 75) deve
riportare, obbligatoriamente, pena l'invalidità:
a) la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia
primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici (climatizzazione invernale ed estiva);
b) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale,
espresso in termini di energia primaria non rinnovabile;
c) la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il
riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la
climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di
legge;
e) le emissioni di anidride carbonica;
f) l'energia esportata;
g) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica con le proposte
degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di
ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.
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DM 26.6.2015 – linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici Come cambia l’APE
Si riassumono i principali cambiamenti nel nuovo modello di APE:
attestato unico semplificato su tutto il territorio nazionale, con una metodologia
di calcolo omogenea per la classificazione delle prestazioni energetiche a cui le
Regioni dovranno adeguarsi entro due anni;
10 classi energetiche, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore);
sistema informativo unico, il SIAPE, contenente tutti i dati relativi agli APE;
prestazione energetica globale in due termini:
- energia primaria totale;
- energia primaria non rinnovabile.
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DM 26.6.2015 – linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
Come cambia l’APE
Vengono usate le "faccine" ("emoticon") per facilitare la comprensione del
documento per gli inquilini, gli affittuari e gli acquirenti che non sono tecnici.
Per la prestazione energetica invernale dell’involucro, la qualità è definita a
partire dal valore dell’indice di prestazione termica utile per il riscaldamento
dell’edificio di riferimento EPH,nd.
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DM 26.6.2015 – linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
Come cambia l’APE
Per la prestazione energetica estiva dell’involucro edilizio, la qualità dipende:
• per i componenti opachi, dalla trasmittanza termica periodica YIE
• per i componenti trasparenti, dall’area solare equivalente estiva per unità di
superficie utile (Asol,est/Asup utile)
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