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1 Principali indicazioni legislative su efficienza energetica in edilizia e certificazione energetica degli edifici alla luce dei DM 26.6.2015, decreti attuativi del DL 63/2013 e della legge 90/2013 arch. Monica Cannaviello ([email protected]), Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale Luigi Vanvitelli, Seconda Università degli Studi di Napoli prof. ing. Francesco Minichiello ([email protected]), Dipartimento di Ingegneria Industriale (sezione ETEC), Università degli Studi di Napoli Federico II

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Principali indicazioni legislative su efficienza

energetica in edilizia e certificazione energetica

degli edifici alla luce dei

DM 26.6.2015, decreti attuativi del DL 63/2013 e della

legge 90/2013

• arch. Monica Cannaviello ([email protected]),

Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale Luigi

Vanvitelli, Seconda Università degli Studi di Napoli

• prof. ing. Francesco Minichiello ([email protected]),

Dipartimento di Ingegneria Industriale (sezione ETEC),

Università degli Studi di Napoli Federico II

Decreti attuativi della legge 90/2013 e del DL 63/2013

• DM 26.6.2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle

prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti

minimi degli edifici”

• DM 26.6.2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione

della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle

prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”

• DM 26.6.2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione

energetica degli edifici"

2

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Sostituisce il D.P.R. 59/2009

Art. 3 - Criteri e metodologie di calcolo della prestazione

energetica degli edifici:

• raccomandazioni CTI 14/2013,

• UNI TS 11300 1-2-3-4

• UNI EN 15193 sui requisiti energetici per l’illuminazione

Il CTI — energia e ambiente, entro 90 giorni dall'emanazione delle norme EN a

supporto della Direttiva 2010/31/UE, predispone uno schema di norma tecnica

nazionale e relative linee guida per il calcolo della prestazione energetica con

metodo orario semplificato, sulla base di quanto definito nella norma Uni EN ISO

13790, al fine della sua eventuale introduzione nelle successive revisioni del presente

decreto.

3

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Allegato 1 Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici

Ristrutturazioni importanti

Si definisce ristrutturazione importante l'intervento che interessa gli elementi e i

componenti integrati costituenti l'involucro edilizio che delimitano un volume a

temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con

un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda

complessiva dell'edificio.

Distinzione tra:

edifici di nuova costruzione (fabbricati il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto)

ristrutturazioni importanti (di primo e secondo livello)

riqualificazioni energetiche

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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Allegato 1 Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici

a) «ampliamento»: se tale ampliamento è superiore al 15% del volume lordo riscaldato o è

maggiore di 500 m3;

b) «ristrutturazioni importanti di primo livello»: l'intervento, oltre a interessare l'involucro

edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda

complessiva dell'edificio, comprende anche la «ristrutturazione» dell'impianto termico

per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. In tali

casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla

sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati; (si parla di

«ristrutturazione impiantistica» solo nel caso di sostituzione contemporanea dei

sottosistemi di generazione, distribuzione ed emissione. Invece nel caso di mera

sostituzione del generatore di calore o solo dei corpi scaldanti, si parla di

«riqualificazione energetica»).

c) «ristrutturazioni importanti di secondo livello»: l'intervento interessa l'involucro edilizio

con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda

complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per il servizio di

climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da

verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di

elementi e componenti dell'involucro dell'edificio interessati dai lavori di riqualificazione

energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H'T) determinato

per l'intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti. (N.B.: una

ristrutturazione che interessa anche più del 50% della superficie disperdente va

considerata di secondo livello se non si interviene anche sugli impianti). 5

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Allegato 1 Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici

Riqualificazioni energetiche

Tutti i casi diversi dai precedenti,

gli interventi quindi che coinvolgono una superficie inferiore o uguale al

25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio

e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un

impianto termico asservito all'edificio o in altri interventi parziali, ivi

compresa la sostituzione del generatore.

In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli

componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro

relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Nuovi ambiti di intervento

Fonte: Valeria Erba Edifici ad energia quasi zero Nuove norme e soluzioni per gli edifici di domani 7

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Allegato 1 Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici

Deroghe

Risultano esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:

a) gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati

di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la

tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie

inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.

2. In caso di interventi di riqualificazione energetica dell'involucro opaco che

prevedano l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento termico in intercapedine,

indipendentemente dall'entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di

cui alle tabelle da 1 a 4 dell'Appendice B, sono incrementati del 30%. 8

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Allegato 1 – Appendice A

In caso di:

• nuova costruzione o

• ristrutturazione importante,

i requisiti minimi sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento,

in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche.

Le classi non si basano più su classi ed indici predefiniti, ma su valori di volta in

volta definiti in relazione alle caratteristiche dell'edificio che si sta progettando.

9

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Si introduce il concetto di edificio di riferimento

Allegato 1 – Appendice A

1. Con edificio di riferimento o target si intende un edificio identico in termini di

geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi

costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione

d'uso e situazione al contorno, ma avente caratteristiche termiche e parametri

energetici predeterminati conformemente all’Appendice all’Allegato 1.

2. Con edificio di riferimento si intende quindi un edificio avente un fabbricato di

riferimento e degli impianti tecnici di riferimento.

3. Per i tutti i dati di input e i parametri non definiti nel presente capitolo si

utilizzano i valori dell'edificio reale.

10

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Si introduce il concetto di edificio di riferimento

Allegato 1 – Appendice A

Non esistono più i limiti assoluti di energia primaria (Epi,lim), suddivisi per

zona climatica e rapporto S/V, sostituiti da quelli costruiti sull’edificio di

riferimento.

Non è più necessario suddividere il valore del fabbisogno di energia

primaria per m2 o m3 a seconda della destinazione d’uso, ma l’indice EP

(ad esempio, EP globale di energia primaria non rinnovabile) è espresso

solo in kWh/m2|anno.

11

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Allegato 1 – Appendice A

L'edificio reale da certificare viene confrontato con l’edificio di riferimento,

Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio

energetico, espresso in energia primaria, su base mensile.

Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del

confine del sistema, e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e

l'energia rinnovabile prodotta in sito («on site»), per vettore energetico e fino a

copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato.

un edificio che avrà caratteristiche geometriche, di ubicazione, orientamento, destinazione d’uso uguali all’edificio reale, ma dotato di involucro e impianti con caratteristiche termiche e parametri energetici definiti dai requisiti minimi fissati dalla legge 90.

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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Il modello dell’edificio di riferimento risponde all’esigenza di “neutralizzare” i fattori

contingenti, quali condizioni climatiche e di utilizzo.

I limiti di legge non vengono stabiliti in assoluto in funzione di alcuni fattori, ma

vengono costruiti “su misura” per l’edificio regolamentato. 13

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi Prescrizioni per Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione,

ampliamenti volumetrici e ristrutturazioni importanti di primo livello

Fonte: Valeria Erba Edifici ad energia quasi zero Nuove norme e soluzioni per gli edifici di domani

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Alcune definizioni utili:

EPH,nd = indice di prestazione termica utile per riscaldamento; dipende da isolamento termico

involucro, rendimento di eventuale impianto di ventilazione e da apporti interni e solari;

(non tiene conto dell’impianto di riscaldamento; nd = needed = fabbisogno)

EPC,nd = idem, ma per raffrescamento

EPgl,tot = indice di prestazione energetica globale totale. Globale, perché si riferisce a tutti gli

impianti considerati, e cioè: riscaldamento, raffreddamento, produzione di ACS ed eventuale

ventilazione meccanica; nel caso di categorie diverse dalla E1, anche illuminazione (L) e

trasporto di persone (T). Totale, perché include sia la quota di energia rinnovabile che quella

non rinnovabile. Dipende da tutto il sistema edificio-impianti.

EPgl,tot = EPH,tot + EPC,tot + EPW,tot + EPV,tot + (EPL,tot + EPT,tot )

EPgl,nren = indice di prestazione energetica globale non rinnovabile; globale, perché si riferisce

a tutti gli impianti considerati (riscaldamento, raffreddamento, produzione di ACS ed

eventuale ventilazione meccanica; nel caso di categorie diverse dalla E1, anche illuminazione

e trasporto di persone); non rinnovabile, perché include solo la quota di energia non

rinnovabile. Dipende da tutto il sistema edificio-impianti.

EPgl,nren = EPH,nren + EPC,nren + EPW,nren + EPV,nren + (EPL,nren + EPT,nren)

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi Prescrizioni per Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione,

ampliamenti volumetrici e ristrutturazioni importanti di primo livello

Fonte: Valeria Erba Edifici ad energia quasi zero Nuove norme e soluzioni per gli edifici di domani

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N.B.: alcuni parametri

e verifiche sono

meglio precisati in

slide successive

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Prescrizioni per Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione,

ampliamente volumetrici e ristrutturazioni importanti di primo livello

16

La verifica sulla massa superficiale e trasmittanza periodica è obbligatoria per la località in esame (esclusa la zona F), se l’irradianza media mensile su superficie orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, è maggiore o uguale a 290 W/m2.

h. Pareti: verificare assenza di condensa interstiziale e rischio di formazione di muffe con

particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Allegato 1 – Appendice A

17

Nota: la verifica sulle trasmittanze termiche stazionarie U dei singoli elementi va effettuata solo

se questi elementi sono sottoposti a «riqualificazione energetica» o «ristrutturazione importante

di secondo livello».

Inoltre, i suddetti valori di U vengono sempre utilizzati per l’edificio di riferimento, negli altri casi

(nuova costruzione, ristrutturazioni importanti di primo livello, nZEB).

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi Allegato 1 – Appendice A

Parametri caratteristici dell’involucro dell'edificio di riferimento.

18

Nota: si veda nota alla diapositiva 17.

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi Allegato 1 – Appendice A

parametri caratteristici dell’involucro dell'edificio di riferimento.

19

Nota: riguardo al fattore di trasmissione solare totale, si veda la nota alla

diapositiva 17.

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Allegato 1 – Appendice A

20

LEGENDA:

- Ƞu (limite) è il prodotto dei rendimenti di distribuzione (Ƞd), regolazione (Ƞr) ed

emissione (Ƞe)

- H = Heating = riscaldamento = climatizzazione invernale

- C = Cooling = raffreddamento = climatizzazione estiva

- W = Water = acqua (calda sanitaria)

N.B.: Ƞa (limite) è il

rendimento di

accumulo (eventuale)

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Allegato 1 – Appendice A

Parametri caratteristici

degli impianti dell'edificio di

riferimento.

Le efficienze indicate nelle

tabelle 7 ed 8 sono

comprensive dell'effetto dei

consumi di energia elettrica

ausiliaria.

21

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Allegato 1 – Appendice A

Coefficiente medio globale di scambio termico

22

in cui:

Htr,adj = HD + HG + HU + HA

HD = coefficiente di scambio termico diretto per trasmissione verso l’ambiente

esterno (W/K), prodotto di U*A, considerando sia compenti opachi che trasparenti

Hg = coefficiente di scambio termico stazionario verso il terreno (W/K),

HU = coefficiente di scambio termico diretto per trasmissione verso ambienti non

climatizzati (W/K)

HA = coefficiente di scambio termico per trasmissione verso altre zone interne o

esterne all’edificio climatizzate e a temperatura diversa (W/K)

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Allegato 1 – Appendice A

Coefficiente medio globale di scambio termico

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DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Allegato 1 – Appendice A

Area solare equivalente estiva

24

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

indici di prestazione energetica:

Prima di questo decreto il valore di energia primaria globale comprendeva solo i

consumi per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda

sanitaria e, per il non residenziale, anche quelli dovuti all’illuminazione.

Il decreto rende ora obbligatorio il calcolo di:

EPgl,nren indice di prestazione energetica globale non rinnovabile

(kWh/m2,anno), somma di: • EPH, energia primaria non rinnovabile utilizzata per la climatizzazione

invernale,

• EPC, energia primaria non rinnovabile utilizzata per la climatizzazione estiva,

• EPW per la produzione di acqua calda sanitaria,

• EPV per la ventilazione,

nel caso del settore non residenziale comprende anche: • EPL per l’illuminazione artificiale,

• EPT per il trasporto di persone (da intendersi come il fabbisogno di energia

per ascensori e scale mobili e marciapiedi mobili). 25

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Prescrizioni comuni agli interventi di: nuova costruzione, ristrutturazioni

importanti di primo livello e ristrutturazioni importanti di secondo livello

Miglioramento delle prestazioni estive:

Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere

la temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala

urbana, per le strutture di copertura degli edifici e obbligatoria la verifica

dell’efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell’utilizzo di:

a. materiali di finitura ad elevata riflettanza solare (maggiore di 0,65 per le

coperture piane e maggiore di 0,3 per le coperture a falda)

b. tecnologie di climatizzazione passiva (ventilazione, copertura a verde…)

26

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Prescrizioni comuni agli interventi di: nuova costruzione, ristrutturazioni

importanti di primo livello e ristrutturazioni importanti di secondo livello

Verifiche termo-igrometriche che prevedono la verifica di assenza di condensa interstiziale e assenza del rischio di formazione di muffa. La verifica deve essere eseguita con riferimento alla norma tecnica UNI EN ISO 13788 e nelle condizioni delle classi di concentrazione definite nella stessa.

Obbligo a trattamenti dell’acqua negli impianti termici

Verifiche sugli impianti di micro-generazione

Verifiche sull’efficienza di ascensori e scale mobili

Etc.

27

Quando si interviene sugli impianti, indipendentemente dal tipo di

intervento bisogna rispettare le seguenti prescrizioni:

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Edificio ad energia quasi zero

Tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, possono essere definiti

ad energia quasi zero, ai sensi dei decreti attuativi della legge 90, se sono

contemporaneamente rispettati i seguenti requisiti:

- H’t inferiore ai valori limite tabellati

- Asol,est/Asup utile, inferiore ai valori limite tabellari

- EPH,nd - EPC,nd – Epgl,tot inferiori ai limiti calcolati con l’edificio di riferimento

determinato con i valori vigenti dal 1°gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal

1°gennaio 2021 per tutti gli altri edifici

- ηH, ηW e ηC, superiori ai valori indicati per l’edificio di riferimento (ηH,limite, ηW,limite e

ηC,limite)

- riguardo a obbligo di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili FER (D.lgs. 28/2011):

- almeno 50% consumi energetici (energia termica) di ACS da FER;

- almeno 50% consumi (energia termica) ACS+RISC+RAFF da fonti

energetiche rinnovabili;

- produzione di energia elettrica da FER tale da ottenere almeno 1 kWel di

picco per ogni 50 m2 in pianta dell’edificio, a livello del terreno. 28

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi Prescrizioni comuni agli interventi di: ristrutturazioni importanti di

secondo livello e riqualificazione energetica (per le parti

dell’involucro su cui si interviene)

Requisiti per gli interventi sull’involucro edilizio:

• requisiti di trasmittanza termica massima Umax dei componenti opachi e trasparenti

dell’involucro edilizio

• verifica a condensa interstiziale e rischio di formazione di muffe (solo per pareti opache che

dividono il volume climatizzato dall’esterno)

• requisiti su trasmittanza termica periodica e/o su massa superficiale (si veda la verifica per

edificio di nuova costruzione)

• requisiti sul fattore di trasmissione solare totale dei componenti vetrati (ggl+sh)

• incremento del 30% del limite Umax da rispettare nel caso di intervento con cappotto interno o

insufflaggio in intercapedine (ma attenzione al rischio di condensa!!)

• inoltre, nel caso di impianto termico non a servizio di singola unità immobiliare residenziale o

assimilata, obbligo di installazione di valvole termostatiche, o di un altro sistema di

termoregolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da

compensazione climatica del generatore (questa può essere omessa in presenza di sistemi di

controllo equivalenti o nel caso non sia tecnicamente realizzabile). 29

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Prescrizioni per i soli interventi di ristrutturazioni importanti di

secondo livello

30

Oltre a quanto riportato nella slide precedente, per le parti

dell’involucro edilizio su cui si interviene:

- il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione per unità

di superficie disperdente (H’T), determinato per l’intera porzione

dell’involucro oggetto dell’intervento (parete verticale, copertura,

solaio, serramenti, ecc.), comprensiva di tutti i componenti (anche

quelli che non sono stati modificati!), deve risultare inferiore al

corrispondente valore limite di legge, per tutte le categorie di edifici.

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Prescrizioni per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione

energetica nel caso di riqualificazione degli impianti tecnici

31

• Obbligo di diagnosi energetica per impianti di riscaldamento di potenza

termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW

• Prescrizioni specifiche per diverse tipologie di impianto: si vedano le

diapositive successive

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Prescrizioni per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica nel

caso di riqualificazione degli impianti di riscaldamento

(«climatizzazione invernale»)

32

Nel caso di nuova installazione di impianti di riscaldamento

in edifici esistenti, o ristrutturazione degli stessi impianti:

a) calcolo dell’efficienza media stagionale dell’impianto di riscaldamento e

verifica che essa sia superiore al valore limite valutato in base alle

efficienze fornite per l’edificio di riferimento (valori tabellati);

b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per

singola unità immobiliare, oltre alla regolazione climatica;

c) nel caso di impianti a servizio di più unità immobiliari, installazione di

un sistema di contabilizzazione (diretta o indiretta) del calore, che

permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi Prescrizioni per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica nel

caso di riqualificazione degli impianti di riscaldamento («climatizzazione

invernale»)

33

Nel caso di sostituzione di generatori di calore: a) i nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido devono avere un

rendimento termico utile nominale non inferiore ai valori limite riportati nel Decreto.

b) le nuove pompe di calore elettriche o a gas devono avere un coefficiente di

prestazione (COP o GUE) non inferiore ai valori limite riportati nel Decreto;

c) nel caso di installazione di generatore con potenza nominale al focolare maggiore di

oltre il 10% rispetto al valore preesistente, l’aumento di potenza deve essere motivato

con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento effettuata secondo la norma

UNI EN 12831;

d) nel caso di installazione di generatori di calore in impianti a servizio di più unità

immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale, devono essere presenti un

sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, oltre alla

regolazione climatica, ed un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore,

che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi Prescrizioni per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica nel

caso di riqualificazione degli impianti di riscaldamento («climatizzazione

invernale»)

34

Il rendimento di generazione utile minimo, riferito al potere calorifico inferiore, è pari a:

Ƞu,min = 90 + 2 log10 Pn,

dove Pn è la potenza utile nominale del generatore, espressa in kW.

Per valori di Pn maggiori di 400 kW, si applica il limite massimo corrispondente a 400

kW.

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Prescrizioni per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione

energetica nel caso di riqualificazione degli impianti di

climatizzazione estiva

35

Nel caso di nuova installazione di impianti di climatizzazione estiva in

edifici esistenti, o ristrutturazione degli stessi, o di sostituzione delle

macchine frigorifere:

a) calcolo dell’efficienza globale media stagionale dell’impianto di

climatizzazione estiva e verifica che essa sia superiore al valore limite

valutato in base ai valori delle efficienze fornite per l’edificio di riferimento

(valori tabellati);

b) installazione, ove tecnicamente possibile, di sistemi di

regolazione per singolo ambiente e, nel caso di impianti a servizio di più

unità immobiliari, di un sistema di contabilizzazione (diretta o indiretta) del

calore, che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità

immobiliare.

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Prescrizioni per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione

energetica nel caso di riqualificazione degli impianti di

climatizzazione estiva

36

Nel caso di sostituzione di macchine frigorifere:

a) le nuove macchine frigorifere elettriche o a gas, con potenza utile

nominale maggiore di 12 kW, devono avere un indice di efficienza

energetica non inferiore ai valori riportati nel Decreto;

b) nel caso di installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità

immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale, devono essere

presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola

unità immobiliare ed un sistema di contabilizzazione (diretta o indiretta del

calore) che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità

immobiliare.

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

Prescrizioni per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica

nel caso di riqualificazione degli impianti tecnologici idrico-sanitari

37

• Nel caso di nuova installazione di impianti tecnologici idrico-sanitari per

la produzione di acqua calda sanitaria in edifici esistenti, o ristrutturazione

degli stessi impianti, calcolo dell’efficienza globale media stagionale

dell’impianto idrico-sanitario e verifica che essa risulti superiore al valore

limite valutato in base ai valori delle efficienze fornite per l’edificio di

riferimento (valori tabellati);

• Nel caso di sostituzione di generatori di calore per la produzione di

acqua calda sanitaria in impianti esistenti, devono essere rispettati i

requisiti minimi definiti per la corrispondente tipologia impiantistica

(riportati nelle diapositive 33 e 34).

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

38

Riqualificazione di impianti di illuminazione

• Per tutte le categorie di edifici, esclusa la categoria E.1 (fatta eccezione

per collegi, conventi, case di pena, caserme), nel caso di sostituzione di

singoli apparecchi di illuminazione, i nuovi apparecchi devono

rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari

emanati ai sensi della Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE.

• I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche

tecnico-funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti

normativi di impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

DM 26.6.2015 – Requisiti minimi

39

Riqualificazione di impianti di ventilazione

• Nel caso di nuova installazione, sostituzione o riqualificazione di

impianti di ventilazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i

requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai

sensi delle Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE.

• I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche

tecnico-funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti

normativi di impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

DM 26.6.2015 – linee-guida nazionali per la

certificazione energetica degli edifici

Il presente decreto si pone la finalità di favorire l’applicazione omogenea e

coordinata dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle

unità immobiliari, su tutto il territorio nazionale.

Definisce:

a) le Linee-guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli

edifici;

b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le

regioni;

c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio

nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione

energetica e degli impianti termici.

40

DM 26.6.2015 – linee-guida nazionali per la

certificazione energetica degli edifici

Le disposizioni sono direttamente operative nelle Regioni e nelle Province

autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di

attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva

2010/31/UE.

Se queste avessero adottato propri strumenti, dovranno intraprendere misure atte a favorire, entro due anni dall'entrata in vigore del decreto (1 ottobre 2015), l'adeguamento dei propri strumenti regionali alle Linee guida.

41

DM 26.6.2015 – linee-guida nazionali per la

certificazione energetica degli edifici

Le Linee-guida disciplinano in particolare:

a) metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da

ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a

ridurre i costi a carico dei cittadini;

b) il format dell’APE, (appendice B), comprendente tutti i dati relativi

all'efficienza energetica dell'edificio e all'utilizzo delle fonti rinnovabili;

c) lo schema di annuncio di vendita o locazione, (appendice C), che renda

uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;

d) la definizione del sistema informativo comune per tutto il territorio

nazionale, di seguito SIAPE, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c).

Allegato 1 – Linee-guida nazionali

42

DM 26.6.2015 – linee guida nazionali per la

certificazione energetica degli edifici

Allegato 1 – Linee guida nazionali - Definizione delle classi energetiche

La scala delle classi è definita a partire dal valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento (EPglob,nren, calcolato secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del decreto requisiti minimi) ipotizzando che in esso siano installati elementi edilizi e impianti standard dell’edificio di riferimento di cui alla Tabella 1, dotati dei requisiti minimi di legge in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici, e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri.

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certificazione energetica degli edifici

Allegato 1 – Linee guida nazionali

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Allegato 1 – Linee guida nazionali - Definizione delle classi energetiche

Gli intervalli di prestazione che identificano le altre classi sono ricavati attraverso coefficienti moltiplicativi di riduzione/maggiorazione del suddetto valore (dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento).

Ai fini della determinazione della classe energetica complessiva dell’edificio

per la redazione dell’APE, in base a quanto sopra detto, si procede come

segue:

a) si determina il valore di per l'edificio di

riferimento secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del decreto requisiti

minimi, dotandolo delle tecnologie standard riportate nella Tabella 1, in

corrispondenza dei parametri vigenti per gli anni 2019/21;

b) si calcola il valore di per l’immobile oggetto dell’attestazione

e si individua la classe energetica da attribuire in base alla Tabella 2.

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Allegato 1 – Linee guida nazionali - Definizione delle classi energetiche

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Allegato 1 – Linee guida nazionali

L’ APE, redatto da un soggetto abilitato (ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 75) deve

riportare, obbligatoriamente, pena l'invalidità:

a) la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia

primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici (climatizzazione invernale ed estiva);

b) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale,

espresso in termini di energia primaria non rinnovabile;

c) la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il

riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la

climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;

d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di

legge;

e) le emissioni di anidride carbonica;

f) l'energia esportata;

g) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica con le proposte

degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di

ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.

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DM 26.6.2015 – linee guida nazionali per la

certificazione energetica degli edifici Come cambia l’APE

Si riassumono i principali cambiamenti nel nuovo modello di APE:

attestato unico semplificato su tutto il territorio nazionale, con una metodologia

di calcolo omogenea per la classificazione delle prestazioni energetiche a cui le

Regioni dovranno adeguarsi entro due anni;

10 classi energetiche, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore);

sistema informativo unico, il SIAPE, contenente tutti i dati relativi agli APE;

prestazione energetica globale in due termini:

- energia primaria totale;

- energia primaria non rinnovabile.

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certificazione energetica degli edifici

Come cambia l’APE

Vengono usate le "faccine" ("emoticon") per facilitare la comprensione del

documento per gli inquilini, gli affittuari e gli acquirenti che non sono tecnici.

Per la prestazione energetica invernale dell’involucro, la qualità è definita a

partire dal valore dell’indice di prestazione termica utile per il riscaldamento

dell’edificio di riferimento EPH,nd.

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DM 26.6.2015 – linee guida nazionali per la

certificazione energetica degli edifici

Come cambia l’APE

Per la prestazione energetica estiva dell’involucro edilizio, la qualità dipende:

• per i componenti opachi, dalla trasmittanza termica periodica YIE

• per i componenti trasparenti, dall’area solare equivalente estiva per unità di

superficie utile (Asol,est/Asup utile)

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