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Alternanza scuola lavoro A.S. 2018-2019 1 I.I.S. G. Veronese e G. Marconi Chioggia - Cavarzere (Ve) Docente Prof. Mirco Crepaldi Cenni di Diritto del Lavoro e principali contratti di lavoro

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Alternanza scuola lavoro

A.S. 2018-2019

1

I.I.S. G. Veronese e

G. Marconi

Chioggia - Cavarzere (Ve) Docente

Prof. Mirco Crepaldi

Cenni di Diritto del Lavoro e

principali contratti di lavoro

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Il diritto del lavoro

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lavoro ilsi definisce

complesso

diritto del

delle norme che

regolano il rapporto di lavoro

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Le fonti del diritto dellavoro

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➢ La Costituzione

➢ Articoli 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40

➢ Il Codice Civile

➢ in particolare il libro quinto, intitolato Del Lavoro, articoli 2060-2134

➢ I regolamenti comunitari

➢ Le leggi speciali

➢ I contratti collettivi di lavoro

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La Costituzione (struttura)

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Principi Fondamentali: Dall’art. 1 all’art. 12

Parte PrimaDiritti e Doveri dei Cittadini: Dall’art. 13 all’art. 54

Parte SecondaOrdinamento della Repubblica:Dall’art. 55 all’art. 139

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La Costituzione

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art. 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

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La Costituzione

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art. 35: lo Stato tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, curando la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori

art. 36: il lavoratore ha diritto di percepire una retribuzione propozionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa

art. 37: tutela per il lavoro della donna e del minore

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La Costituzione

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art. 38: sistema di assistenza eprevidenza sociale

art. 39: diritto di libertà sindacale

art. 40: diritto di sciopero, nell'ambitodelle leggi che lo regolano

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Le leggi speciali

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➢ Legge n. 25/1955 apprendistato

➢ Legge n. 604/1966 licenziamenti individuali

➢ Legge n. 977/1967 lavoro minorile

➢ Legge n. 300/1970 statuto dei lavoratori

➢ Legge n. 1204/1971 lavoratrici madri

➢ Legge n. 903/1977 parità di trattamento

➢ Legge n. 626/1994 sicurezza

➢ Legge n. 196/1997 promozione

dell’occupazione

➢ legge n. 30/2003 (cd. Legge Biagi) e successivi

d.lgv. n. 251/2004 e legge n. 247/2007

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Contrattazionecollettiva

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➢ Contratti nazionali

➢ Contratti integrativi aziendali

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Il contratto di lavoro

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➢ Individuale: viene stipulato fra il singolo

lavoratore e il datore di lavoro

➢ Collettivo: viene stipulato fra le

associazioni sindacali dei lavoratori e

quelle dei datori di lavoro

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Il rapporto di lavoro

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➢ E’ lavoro subordinato quello prestato alle

dipendenze e sotto la direzione

dell’imprenditore (art. 2094 c.c.)

➢ E' lavoro autonomo quello prestato da una

persona in modo autonomo, senza vincoli di

subordinazione (e a proprio rischio) nei

confronti del committente (art. 2222 c.c.) o

quello prestato nell'esercizio delle cosiddette

professioni intellettuali (art. 2229 c.c.)

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Elementi del rapporto dilavoro subordinato

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➢ la prestazione

➢ l'inserimento del lavoratore

nell'organizzazione dell'impresa

➢ la subordinazione del lavoratore al

datore di lavoro

➢ il corrispettivo (retribuzione)

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Diritti del lavoratore

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➢ retribuzione

➢ conservazione del posto di lavoro

➢ riposo settimanale e ferie annuali

➢ limiti alla durata della giornata lavorativa

➢ altri diritti contrattuali

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Doveri del lavoratore

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➢ diligenza nello svolgimento della

propria prestazione

➢ osservanza delle disposizioni

impartite dall'imprenditore

➢ fedeltà

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Obblighi del datore dilavoro

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➢ Corrispondere la retribuzione e il TFR

➢ Tutelare l’integrità fisica e morale e la

sicurezza sul luogo di lavoro

➢ Garantire la tutela assicurativa e

previdenziale

➢ Rispettare la libertà sindacale

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Poteri del datore dilavoro

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➢ Potere direttivo

➢ Poteri di vigilanza e controllo

(con i limiti stabiliti dalla l. 300/1970)

➢ Potere disciplinare

(art.2106 c.c. e art. 7 l. 300/1970)

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I CONTRATTI DI LAVOROSUBORDINATI IN PILLOLE

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Collocamento:

Centro per l’impiego

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Il sistema di collocamento è un insieme di regole, istituti ed organi che disciplinano l’incontro tra la domanda

e l’offerta di lavoro

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Agenzie per il lavoro

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Le “agenzie per il lavoro” si affiancano ai “Centri per l’impiego” e devono

essere autorizzate dal Ministero del Lavoro

(Es. Umana)

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Tipologie di contratto

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1) Contratto di lavoro a tempo

indeterminato;

2) Contratto di lavoro a tempo

determinato;

3) Contratto di apprendistato;

4) Contratto di lavoro intermittente o

a chiamata;

5) Le prestazioni occasionali (A+B);

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1) Contratto a tempo indeterminato

(può essere a tempo pieno o a tempo

parziale – cd. part-time)

▪ È il contratto con cui il lavoratore si impegna, a fronte del pagamento di una retribuzione, a prestare la propria attività lavorativa a favore del datore di lavoro, a tempo indeterminato, cioè senza vincolo di durata.

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➢deve essere redatto in forma scritta➢È possibile che il contratto sia

preceduto da un periodo di prova, che serve ad entrambe le parti per valutare la convenienza del rapporto di lavoro, e la relativa durata sono normalmente stabiliti dai diversi contratti collettivi. Il lavoratore ha diritto anche nel periodo di prova di percepire la retribuzione prevista dal contratto.

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Contratto part time

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prevede:

➢ la riduzione quantitativa delle ore di lavoro (e, conseguentemente, della retribuzione)

➢ è accessibile a tutti i lavoratori subordinati, compresi i titolari di contratto a termine eapprendistato

➢ può essere:

▪ Orizzontale (ore 4 dal lun. al sab.)

▪ Verticale ( ore 8 per 3 giorni a settimana)

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2) Contratto a tempo Determinato ( o a

termine)

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➢ E' il contratto di lavoro che prevede un termine finale, ossia una durata prestabilita non superiore a :▪ 12 mesi senza la necessità di indicare alcuna causale

giustificatrice ( contratto acasuale)▪ 24 mesi con una delle seguenti cause:

❑ Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività o per sostituzione di lavoratori

❑ Esigenze connesse a incrementi significativi e non programmabili dell’attività ordinaria

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➢Qualora il limite dei ventiquattro mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Sono ammesse al massimo 5 proroghe nel limite massimo dei 24 mesi.

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3) CONTRATTO DI APPRENDISTATO( D.Lgs. 81/2015 art. 41 )

DEFINIZIONE : e' un contratto a causa mista, lavoro e formazione.(sino al conseguimento di una qualifica).

Solitamente e' il primo tipo di lavoro subordinato che vieneproposto ad un giovane che non ha esperienza per il bassocosto contributivo a carico della ditta.

La durata di questo contratto non può essere inferiore a 6 mesi enon può superare i 36 mesi per tutti i settori , ad eccezioneper le imprese artigiane per le quali e' ancora possibile, datal'elevata specializzazione richiesta per molte di queste attivitàdel settore, sottoscrivere contratti di apprendistato delladurata di 5 anni .

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➢è un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto.

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APPRENDISTATO ED OBBLIGO DI FORMAZIONE

• Durante il periodo di apprendistato l’azienda deve individuare un tutor che seguirà l’apprendista nel suo percorso e che registrerà la formazione effettuata

• L’apprendista è obbligato a frequentare corsi di formazione interni o esterni all’azienda dove sta lavorando, eventualmente organizzati dalle Regioni. Il numero delle ore dei corsi varia al variare del titolo di studio posseduto ( laurea 40 ore - diploma 80 ore - licenza media inferiore 120 nel triennio )

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➢ Ci sono tre tipi di apprendistato:- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore- Apprendistato professionalizzante- Apprendistato di alta formazione e ricerca

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TIPI DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO

PER L’ISTRUZIONE SECONDARIA

ETA’ 15 -25 ANNI

PROFESSIONALIZZANTE ( IL PIU’ DIFFUSO) ETA’ 18 – 29 ANNIO 17 SE IN POSSESSO DI QUALICA PROFESSIONALE

DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA ETA’ 19- 29 ANNI

FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DI UN TITOLO RICONOSCIUTO NELL’ORDINAMENTO SCOLASTICO

VOLTO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA QUALIFICA PROFESSIONALE AI FINI CONTRATTUALI

PER CONSEGUIMENTO DI TITOLI UNIVERSITARI E DI ALTA FORMAZIONE COMPRESI DOTTORATI RICERCA

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4) Contratto Intermittente o a chiamata

• Con questo contratto non si ha un orario fisso, non si sa a priori quando e per quanto si verrà chiamati

⚫ Il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo in periodi predeterminati nell’arco della settimana o mese o anno e percepisce una retribuzione in proporzione alla quantità di ore prestate.

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Contratto Intermittente o a chiamata

⚫ Elemento caratteristico è la flessibilità sia per il datore che il lavoratore che può scegliere di non vincolarsi a rispondere sempre positivamente alle chiamate.

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QUANDO SI PUO’ RICORRERE AL LAVORO A CHIAMATA

• Per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo o intermittente individuate dei singoli C.C.N.L.

(es: commessa, barista, cameriere, pizzaiolo, baby sitter)

• Per qualunque attività se il lavoratore ha meno di 24 anni o più di 55

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5-A) CONTRATTO DI PRESTAZIONEOCCASIONALE

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E’il contratto che regolamenta una attività lavorativa svolta in modo saltuario e sporadicoda determinati lavoratori verso imprese, liberi professionisti, associazioni, fondazioni e pubbliche amministrazioni. Deve essere fatto in modo telematico attraverso la piattaforma INPS.Il pagamento avviene a mezzo di Voucher PrestO(acronimo di prestazione occasionale), acquistabili solo per via telematica nella piattaforma INPS.Tale possibilità è riservata a tutti i datori di lavoro con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, alle ONLUS, alle associazioni, ecc.

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CONTRATTO DI PRESTAZIONEOCCASIONALE (NUOVI VOUCHER)

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Non possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale:- imprese edili e settori affini;- imprese che effettuano appalti di opere o servizi;- in agricoltura, con alcune deroghe;- per i lavoratori con i quali l’utilizzatore ha in corso o ha avuto negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

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CONTRATTO DI PRESTAZIONEOCCASIONALE (NUOVI VOUCHER)

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Limite compensi prestazioni occasionali:- per ciascun prestatore E. 5.000,00.= in riferimento

alla totalità degli utilizzatori;- per ciascun utilizzatore E. 5.000,00.= in

riferimento alla totalità dei prestatori;- per lo stesso utilizzatore E. 2.500,00.= in

riferimento allo stesso utilizzatore.

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CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

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L’importo per un’ora di prestazione è:- per l’utilizzatore pari ad E. 12,41.= lordi (costo);- per il prestatore/lavoratore pari ad un minimo di

E. 9,00.= netti (quello che riceve);- la differenze va agli enti previdenziali e

assistenziali (Inps/Inail).

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5-B) LIBRETTO FAMIGLIA

I privati possono ricorrere a prestazioni occasionali al difuori dell’attività professionale o d’impresa utilizzando unlibretto nominativo prefinanziato, denominato “LibrettoFamiglia”.Essi possono utilizzare tale tipologia contrattuale per leattività legate alla gestione dell’ambito familiare eprecisamente:-piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio,pulizia o manutenzione;-assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane,ammalate o con disabilità;-insegnamento privato supplementare (ripetizioniscolastiche)

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Anche in questo caso è necessario registrarsitelematicamente all’interno dellapiattaforma informatica INPS.

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Importo per un’ora di prestazione:

- per l’utilizzatore E. 10,00.= lordi;

- per il prestatore/lavoratore E. 8,00.= netti;

- il resto va agli enti previdenziali e assistenziali(Inps/Inail).

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