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Le slide con le mie note del corso che ho fatto per la Federazione del Camposampierese

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Questo è il programma di oggi.

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Di cosa parliamo oggi? Parliamo ovviamente del nuovo decreto, ma intendo farlo verificando attorno ad esso cosa esiste perché non è un semplice decreto di riordino fine a se stesso, isolato; arriva alla fine di un percorso normativo. E’ bene quindi, prima di leggerne gli articoli (vi prometto non pedissequamente), verificare il contesto in cui nasce.

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Ripeto, di cosa parleremo oggi? Del Decreto Legislativo approvato il 14 marzo e pubblicato il 5 aprile in Gazzetta Ufficiale nr.80, entrato in vigore il 20 aprile. Un decreto, inizialmente, “fantasma” perché dopo essere stato approvato non è stato reso disponibile; alla faccia della trasparenza! Chi tra voi ha affrontato il tema della trasparenza, o lo sta affrontando in queste settimane, avrà forse letto che questo decreto si è detto sia ispirato al FOIA (Freedom of Information Act), cioè una legge americana che dal 1966 garantisce a chiunque l’accesso agli atti e ai documenti della PA fornendo un approccio improntato alla massima trasparenza e garantendo quindi il controllo dell’attività amministrativa da parte dei cittadini. Usato anche come strumento anticorruzione. Attenti che il decreto non ha nulla di tutto ciò: la delega al governo riguardava “il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Questo significa che il governo poteva solo riordinare le norme già esistenti relative alla pubblicazione degli atti sui siti web delle PA e basta. A dir il vero l’ha fatto anche bene, ma non possiamo parlare assolutamente di FOIA o di un FOIA italiano perché da noi esiste ancora la 241/1990 che dice che per accedere ai documenti della PA si deve avere un interesse diretto, concreto e attuale; cioè si può accedere ai documenti per tutelare situazioni giuridicamente rilevanti. Nel dettaglio l’art. 24 comma 3 dice esplicitamente non si può accedere ai documenti come mero controllo generalizzato sulla PA (cosa che invece permette il FOIA americano). Se volete avere informazioni circa quello che sta succedendo in Italia visitate www.foia.it

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Vi lascio qualche secondo per leggere il titolo del decreto così da rinfrescare la memoria a tutti. Il decreto, come dicevo, si inserisce nel discorso più ampio del principio di accessibilità totale iniziato con l’istituzione della “Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche” CIVIT prevista dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 (recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). Mi interessa sottolineare alcune parole significative che sono …

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… queste qui. Perché? Perché vorrei dare un peso a queste quattro parole capendone il significato. Vedremo più avanti quali sono gli altri termini importanti del decreto, ora soffermiamoci su questi.

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Queste le definizioni copiate dal dizionario Garzanti. Riordino: abroga 18 articoli che trattavano precedentemente questa materia (tipo il famoso art. 18 del Decreto Sviluppo del 2012 che istituiva l’amministrazione aperta) in un arco temporale che va dalla 241/1990 al DL 95/2012 (Spending Review). Pubblicità: in questo caso non stiamo parlando di strumenti atti ad incrementare le vendite di un prodotto. Trasparenza: l’essere trasparente – quella indicata nella slide è la definizione di trasparente. (fig.) significa anche “che è così come appare”. Diffusione: sinonimo di diramare, trasmettere. Vedremo poi dove sono stati definiti, normativamente, questi termini.

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Come si arriva a questo decreto che riordina il tema della trasparenza? E in dettaglio cosa riordina? Coma ho detto prima riordina la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Negli ultimi anni molte norme, scoordinate fra loro, avevano introdotto obblighi di pubblicazione online di documenti amministrativi e per i cittadini era difficile avere un quadro di quali documenti dovessero essere pubblicati sui siti istituzionali.

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Questo è il percorso normativo non tanto delle norme “riordinate” o abrogate quanto di quelle che in passato hanno affrontato il principio dell’accessibilità totale degli atti. E’ necessario affrontare i punti principali presenti in queste norme prima di affrontare il decreto 33 perché senza avere un quadro corretto non riusciremo a capire le diposizioni del decreto.

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Farò diversi riferimenti al CAD nel corso della mattinata. Il primo riferimento riguarda questo articolo, che è stato revisionato due volte (nel 2010 e nel 2012 come vedremo poi; la prima volta introducendo un comma bis, la seconda sostituendolo in toto).

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1. Le PA pubblicano il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe Tributaria.

2. Se non è gestito col formato aperto, deve essere motivata l’adozione della licenza in base alle linee guida nazionali dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

3. L’AgID aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni dell’intero Capo V con l’obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace (le PA si uniformano a queste linee guida).

4. Il rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, redatto da AgID, è pubblicato in formato aperto sul sito del Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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L’obiettivo della direttiva era sviluppare, promuovere e diffondere nelle PA un processo volto a fornire, attraverso i propri siti web, un accesso diretto, semplificato e qualitativamente valido alle informazioni e ai servizi resi all’utenza, migliorandone la fruibilità. C’era l’obbligo di rendere identificabili i propri siti istituzionali (un esempio che disattente questo obbligo è il sito del comune di Castelguidone in provincia di Chieti che non esiste! oppure il comune di Pietraferrazzana che è poco “identificabile”). Tutto questo è indicato nelle linee guida e nei successivi vademecum.

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Le linee guida sono lo strumento principale per il miglioramento continuo della qualità dei siti web delle PA. Sono molto importanti perché considerando che tantissime informazioni devono essere pubblicate sul sito, queste linee guida indicano come devono essere fatti i siti. Sono corredate da Vademecum di approfondimento che vengono di volta in volta pubblicati e aggiornati allo scopo di fornire indicazioni e criteri guida su temi innovativi specifici, aspetti tecnico/operativi, normativi, ecc. Attualmente esistono questi vademecum, l’ultimo risalente ad ottobre dell’anno scorso:

1. Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web delle PA

• in cui si affrontano le attività di tipo progettuale, operativo, organizzativo e gestionale necessarie per realizzare un sito web corretto

2. Regolamento di gestione e di assegnazione dei nomi nel dominio ".gov.it“ • in cui viene spiegato come registrare il sito dell’amministrazione sul dominio di secondo livello .gov.it

3. Modalità di pubblicazione dei documenti nell'Albo on-line • nato a seguito dell’art. 32 della legge 69/2009 per gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti

amministrativi aventi effetto di pubblicità legale 4. Pubblica Amministrazione e social media

• approfondisce le modalità con le quali i social media possono essere utilizzati dalla PA per migliorare la comunicazione e il contatto diretto con i cittadini. La vostra amministrazione è presente su un social media?

5. Misurazione qualità siti web • che approfondisce il tema della misurazione della qualità affrontato al capitolo 6 delle Linee guida. Si

ribadisce che un’amministrazione digitale e trasparente ha il dovere di considerare il cittadino al centro dell’azione amministrativa e la comunicazione via web il canale privilegiato di informazione e di erogazione dei servizi = concetti di trasparenza dinamica = accountability

L’approfondimento ai vari vademecum lo lascio come “compito per casa” o eventualmente da riprendere nelle domande alla fine. I punti principali delle Linee guida sono questi: l’ultimo punto richiama al portale Bussola, che verifica l’effettiva adesione a questi contenuti minimi diventati col nuovo decreto 68 (inizialmente 42). Avete mai verificato l’aderenza del vostro sito a questi parametri?

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La legge è stata attuata col D.Lgs. 150/2009 che ne ha modificato e integrato alcuni articoli; il decreto attuativo ha ampliato l’art. 4 della legge col proprio articolo 11 “Trasparenza”. Temi principali della riforma: performance, valutazione, trasparenza, premi e sanzioni disciplinari, dirigenza, contrattazione collettiva e azione collettiva.

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Questi i punti affrontati all’art. 4, titolato “Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche”. Avete fatto tutti il programma triennale per la trasparenza e il piano sulla performance? In caso di mancata adozione e realizzazione del programma triennale per la trasparenza o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione dello stesso e degli altri dati della Trasparenza, Valutazione e Merito (curricula, compensi dei premi, incarichi, ecc.) e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

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E’ la legge che, tra le molte semplificazioni introdotte, instituisce i concetti di chiarezza dei testi normativi e semplificazione della legislazione. E’ una delle tante leggi che nel tempo hanno modificato la 241/90; un esempio (non esaustivo) introducendo la possibilità di svolgere in via telematica la conferenza di servizi. E’ la legge che con art. 32 sancisce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati sui propri siti informatici (albo online).

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Per l’argomento che interessa a noi oggi questi sono i punti dell’art. 21 (a titolo Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale). Se dovessimo soffermarci sul terzo punto apriremmo un’infinità di discorsi sul CAD.

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In che modo questa legge può interessarci, dal titolo, visto che tratta dei contratti di lavoro, l’arbitrato, la conciliazione, il contrasto al lavoro sommerso, le sanzioni sull’orario di lavoro, ecc. ecc.?

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Ci interessa perché all’art. 5 modifica la legge 69 introducendo l’obbligatorietà di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica i dati delle retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale: sempre rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti. Alla faccia della chiarezza dei testi normativi e alla semplificazione della legislazione!

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Un decreto che contiene una pletora di misure urgenti e strutturali che realizzano alcune parti dell’Agenda per la Crescita sostenibile (che era un programma di lavoro del governo Monti).

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Di questo decreto ci interessa oggi il famoso art. 18 Amministrazione Aperta inserito nel titolo II Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione. L’articolo, ripreso quasi in toto nel nuovo decreto, lo affrontiamo dopo.

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Infrastrutture e servizi digitali (Agenda Digitale), creazione di imprese start-up innovative, strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di opere infrastrutturali con capitali privati, attrazione degli investimenti esteri in Italia, interventi di liberalizzazione in particolare in campo assicurativo sulla responsabilità civile auto. Questi alcuni capisaldi del decreto che prevede anche che il cittadino possa dichiarare una propria casella pec, che la debbano avere anche tutte le imprese individuali, che dal 1° luglio 2013 la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche potranno essere effettuati esclusivamente in via telematica, che sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, ecc. ecc. Oltre alle solite modifiche a iosa del CAD che poverino, nato come Codice (che vuol dire raccolta organica delle norme giuridiche che disciplinano una determinata materia) è diventato un colabrodo. Tant’è che vi consiglio di consultarlo esclusivamente sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale che lo tiene costantemente aggiornato.

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Questi i punti che interessano a noi

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Come precisa la relazione illustrativa del disegno di legge relativo, l’obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all’illegalità nell’azione amministrativa. In specifico si pongono a sostegno del provvedimento legislativo motivazioni di trasparenza e controllo proveniente dai cittadini e di adeguamento dell’ordinamento giuridico italiano agli standard internazionali. Una legge “strana”: un solo articolo di 83 commi (sempre parlando di semplificazione della legislazione!). Il protagonista di oggi, il decreto 33, di questa legge ne attua alcune disposizioni.

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Di norma negli enti locali è il segretario, salva diversa e motivata determinazione. Ha il compito di proporre il piano triennale di prevenzione della corruzione che deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno. Sempre entro il 31 gennaio definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Infatti le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale formato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione sui temi dell’etica e della legalità. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono, ovviamente, elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

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Abbiamo visto finora in quali norme, precedenti al decreto, è stata affrontato il tema della trasparenza. Prima di affrontare l’analisi del decreto, e le conseguenti implicazioni - legate per esempio ai siti web, intendo scorrere in rassegna quali connessioni ha tale decreto con le norme a cui fa riferimento, comprese quelle implicite che comunque devono essere considerate quando si vogliono applicare i concetti dell’amministrazione aperta e dell’amministrazione digitale in senso lato. Le connessioni con le norme viste fin ora restano valide, in linea di principio, quindi ritorneremo su queste se sarà necessario durante la visione degli articoli.

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Una delle prime connessioni riguarda la Costituzione (richiamata 4 volte nel decreto), sia l’art. 97 sul buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, sia l’art. 117 perché l’aver emanato questo decreto rientra in uno dei livelli essenziali sui quali lo Stato ha legislazione esclusiva, cioè quello concernente i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lett. m). Un’altra connessione riguarda il Codice della privacy, il decreto 196/2003 (richiamata 4 volte nel decreto), perché ora sono stati resi evidenti alcuni limiti alla trasparenza che prima non erano stati affrontati col giusto peso; penso all’art. 18 sull’amministrazione aperta che diceva che andavano pubblicati sui siti i dati delle convenzioni, sussidi, contributi, ecc. ecc. in deroga a qualsiasi legge. Altra connessione, più “forte” delle altre, riguarda il CAD (richiamato 6 volte nel decreto). Questa connessione oltre ad essere evidente in alcuni articoli del decreto, per esempio l’art.7 o l’art. 53, è implicita in molti altri articoli quando si parla di siti istituzionali, di dati aperti, di riutilizzo e di documenti in senso lato.

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Ma non sono solo queste le connessioni che il decreto ha “col mondo esterno”: esistono connessioni esplicite e implicite con tutta una seria di strumenti utili e necessari al raggiungere quanto richiesto dal decreto stesso. Sia altre norme che siti web. Per esempio ho accennato al portale di controllo denominato La Bussola della Trasparenza il cui sito si raggiunge digitando www.magellanopa.it/bussola Le altre voci: www.civit.it www.eradellatrasparenza.it

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Queste connessioni esistono anche nei termini usati e nel significato attribuito a questi. Il decreto, come vedremo poi, non ha un articolo specifico per le definizioni dei termini usati; cosa significa trasparenza o pubblicazione è descritto nei primi due articoli ma non c’è un glossario come quello presente in tante altre norme. Quindi quando il decreto parla di diffusione oppure di documento è necessario far riferimento ad altri atti per comprenderne l’esatto significato. Per esempio il primo termine è presente nella legge 4 del 2004 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”. A leggere il decreto il termine usato sembra non riferirsi a quanto scritto nella legge 4/2004 ma è pur vero che se parliamo di accessibilità totale non possiamo discriminare. Il secondo termine è presente nel Codice della privacy; gli altri 3 sono presi dal CAD. Circa l’ultimo punto c’è da dire che si ricollega agli artt. 2 e 3 del decreto perché tutto quello che viene pubblicato sui siti istituzionali diventa dato pubblico quindi chiunque ha il diritto di accedere ai siti direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione e chiunque ha diritto di conoscere i dati e di fruirne a piacimento.

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Il decreto sancisce un nuovo diritto all’art. 5, il diritto di accesso civico: è un diritto per i cittadini, che permette di attuare un controllo sull’operato della PA. Dove si inserisce questo diritto rispetto agli altri inseriti, per esempio, nelle connessioni che abbiamo visto prima? Quali altri diritti sono coinvolti quando affrontiamo il tema della trasparenza.

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Quando leggeremo il decreto non potremmo esimerci dal contemplare anche questi diritti che, se pur non richiamati esplicitamente, dobbiamo ugualmente tenere a mente. Per esempio nel CAD sono presenti questi diritti (i primi tre); in un’apposita “Sezione II - Diritti dei cittadini e delle imprese”: •il diritto, per cittadini e imprese, all’uso delle tecnologie nelle comunicazioni con i pubblici uffici (art. 3) •il diritto alla partecipazione democratica elettronica (art. 9), laddove afferma che le pubbliche amministrazioni “favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi” •diritto a trasmette un documento alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto degli articoli del CAD Nel codice della privacy: •diritto alla protezione dei dati personali •diritto di accesso ai dati personali •tutti i diritti dell’art. 7

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Ecco l’argomento principe.

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Come vedete, 7 capi e un allegato; per un totale di 53 articoli. I capi vanno dai principi generali agli obblighi di pubblicazione e alle disposizioni finali mentre l’allegato detta la struttura delle informazioni e come deve essere costruita la nuova sezione del sito chiamata Amministrazione Trasparente. Questa nuova struttura, tra l’altro, alza da 42 a 68 i contenuti minimi che i siti di tutte le amministrazioni pubbliche devono avere. Gli articoli sono suddivisi in 4 macro gruppi: 1-12, 13-42, 43-47, 48-53

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Gli articoli sono suddivisi in 4 macro gruppi: •il primo i principi generali •il secondo tutti gli obblighi di pubblicazione divisi per categorie •il terzo la vigilanza sull’attuazione e le sanzioni •il quarto le disposizioni finali

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Come promesso prima, non vorrei leggere pedissequamente tutti e 53 articoli, soprattutto quelli che riguardano i vari obblighi delle diverse tipologie che non ha senso vi legga uno per uno; ne affronteremo solo qualcuno. Soprattutto quelli di questo Capo I anche se ho riassunto i punti salienti senza fare “copia&incolla” dell’intero articolo.

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L’art. 1 E’ controllo a favore del cittadino è un controllo sociale

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L’art. 2 per pubblicazione si intende la pubblicazione, in base a quanto detto nell’allegato A, dei documenti, delle informazioni e dei dati dell’organizzazione e delle attività delle PA a cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente, senza blocchi di accesso. Vi ricordate la definizione del termine “dato pubblico” del CAD nella parte delle connessioni? Dato conoscibile da chiunque

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L’art. 3 Cosa vuol dire fruizione ce lo dirà l’art. 7.

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L’art. 4 Il mero dato personale può essere diffuso senza problemi attraverso i siti e può essere pubblicato anche se viene rintracciato dai motori di ricerca e riutilizzato in base all’art. 7, inoltre anche i dati dei “dirigenti” (in senso lato, titolari di posizione) fanno trasparenza: addirittura una finalità di rilevante interesse pubblico in base all’articolo 67 del Codice della Privacy

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L’art. 5 Questo è il nuovo diritto sancito dal decreto. L’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione circa la legittimazione soggettiva del richiedente. La PA ha trenta giorni di tempo per pubblicare quanto richiesto oltre che inviare la notizia per email al richiedente. La richiesta di accesso civico comporta, in base alla gravità, una segnalazione da parte del Responsabile della Trasparenza, che poi vedremo chi è, all’ufficio di disciplina e all’OIV = Organismo Indipendente di Valutazione.

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L’art. 6 Come devono essere le informazioni pubblicate sui siti. Questa qualità delle informazioni non può essere mai motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione.

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L’art. 7 Connessione con l’articolo del CAD che tratta il formato aperto. L’articolo definisce cosa si intende per dato aperto però rimane il problema che non esiste ancora ufficialmente un elenco di questi formati; ci sarebbe in una delle bozze delle regole tecniche di attuazione del CAD ma tali bozze sono ferme inspiegabilmente dal 2011. (sono consultabili della pagina di attuazione del CAD sul sito AgID). La definizione di riutilizzo la troviamo in un D.Lgs. del 2006, il 36, che attua una direttiva CE del 2003 sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico (quindi non fatevi remore nel copiare le delibere dal comune limitrofo; a meno che non le riutilizzate per fini commerciali che esulano dall’ambito dei compiti che competono ad un ente locale). Definizione di riutilizzo: “l'uso del dato di cui e' titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta e' stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali“

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L’art. 8 Questo è un articolo che reputo “strano”. Ritengo opportuno leggerne per intero almeno il comma 3.

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Comma 3 dell’art. 8 I riferimenti in coda riguardano il primo i componenti degli organi politici e il secondo i titolari di incarichi dirigenziali o di consulenza. Che ne pensate?

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L’art. 9 Definizione del nuovo termine che sostituisce totalmente “Trasparenza, Valutazione e Merito”. In archivio possiamo mettere le informazioni anche prima dei 5 anni di scadenza; comunque non è ancora chiaro come debbano essere conservati e resi disponibili in questo archivio storico. Anche perché se apriamo il fronte della conservazione ci troviamo altri problemi da risolvere.

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L’art. 10 Avete fatto tutti il Programma triennale? In rete si trovano molti esempi (vedi comune di Lecco); tra l’altro dovranno essere pubblicati in una sezione apposita dell’amministrazione trasparente nominata espressamente “Programma per la trasparenza e l’integrità”. Il piano è redatto con l’aiuto delle linee guida contenute nella Delibera 105/2010 di CIVIT. Ricordo che nel piano devono essere indicate le iniziative che mettete in atto per garantire: •un adeguato livello di trasparenza •la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità

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L’art. 11 A chi si applica il decreto

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L’art. 12 Conclusivo del Capo I.

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A partire da questo capo e nei successivi tre vengono riassunti ed elencati tutti gli obblighi di pubblicazione.

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13) gli organi di indirizzo politico, l’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse, i nomi dei dirigenti, l’organigramma, i numeri di telefono e le mail o pec dedicate. 14) gli atti di nomina, i curriculum, i compensi di qualsiasi natura, assunzione di altre cariche, eventuali incarichi con oneri. Entro tre mesi dalla elezione e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato. 15) gli atti d’incarico, i curriculum, gli incarichi svolti, i compensi – comunque denominati. Elenco aggiornato dei consulenti con l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico; è permessa la consultazione per nominativo. Periodo temporale come il precedente. 16) il conto annuale del personale e relative spese sostenute. Tassi di assenza trimestrali distinti per ufficio di livello dirigenziale. 17) elenco delle diverse tipologie di rapporto, distribuzione del personale. Costo complessivo del personale trimestrale. 18) con durata e compenso spettante. 19) oltre agli obblighi di pubblicità legale. L’elenco dei bandi deve essere aggiornato fino all’ultimo triennio e per ciascun bando indicare il numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate. 20) ammontare complessivo dei premi. Livelli di benessere organizzativo. Vedi modello d’indagine CIVIT.

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21) riferimenti dei contratti e accordi collettivi nazionali. Relazione illustrativa che evidenzia gli effetti, in termini di produttività ed efficienza dei servizi erogati, d’aver sottoscritto quel contratto. 22) elenco enti vigilati e finanziati, elenco società partecipate, elenco enti di diritto privato – comunque denominati. Link ai vari siti. 23) provvedimenti adottati di: autorizzazione o concessione, scelta del contraente per l’affidamento di lavori forniture servizi, concorsi e prove selettive, accordi con soggetti privati o altre PA. Vari elementi in una scheda sintetica. 24) pubblicazione del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali. 25) collegamento con www.impresainungiorno.gov.it. 26) l’ex articolo 18. Riscritto e scisso in due. 27) deve essere elencato: il nome dell’impresa o del soggetto beneficiario, l’importo, la norma per l’attribuzione, l’ufficio e il funzionario responsabile del procedimento, la modalità seguita per l’individuazione, il link al progetto selezionato e al curriculum dell’incaricato. In formato tabellare aperto in un unico elenco. 28) rendiconti dei gruppi consiliari di regioni e province – anche quelle autonome – con evidenza delle risorse trasferite. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell’anno.

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29) in forma sintetica aggregata e semplificata anche usando rappresentazioni grafiche. 30) l’inventario e i canoni di locazione o di affitto versati/percepiti. 31) pubblicazione dei rilievi riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.

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32) carta dei servizi. Costi dei servizi e tempi medi di erogazione. 33) indicatore dei tempi medi annuale. 34) per le amministrazioni dello Stato. Elenco degli oneri gravanti sui cittadini e imprese introdotti o eliminati con gli atti emessi. 35) tipologie di procedimento con informazioni “classiche”: descrizione, UO responsabile, nome del responsabile, documenti e modulistica da allegare all’istanza, come gli interessati ottengono le informazioni relative ai procedimenti che li riguardano, termine di conclusione, silenzio assenso, strumenti di tutela dell’interessato, modalità per effettuare il pagamento, risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali [social media?]. Moduli e formulari devono essere pubblicati. 36) collegamento con l’art. 5 del CAD. Lo dobbiamo conoscere.

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37) procedure per l’affidamento e l’esecuzione. Delibera a contrarre. 38) documenti di programmazione pluriennale delle opere pubbliche e qualsiasi altro documento relativo. Informazioni sui tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere completate. Collegamento con AVCP. 39) piani territoriali e di coordinamenti, piani paesaggistici, strumenti urbanistici nonché varianti, schemi di provvedimento, le delibere di adozione, allegati tecnici. Tutta la documentazione relativa a ciascun procedimento. La pubblicazione è condizione per l’efficacia degli atti stessi. Restano in piedi le discipline statali e regionali. 40) informazioni legate all’attuazione della direttiva CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. 41) il decreto vale per le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, regionale, territoriale. Conferimenti di incarichi di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo nonché responsabili di dipartimento. Chi eroga prestazioni per conto del servizio sanitario pubblica i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. [queste sono informazioni che se noi, come cittadini, non troveremo nei vari siti delle aziende potremo richiedere ai sensi dell’art. 5 sull’accesso civico]. 42) nei provvedimenti di carattere straordinario: le leggi derogate, i motivi, i termini temporali per l’esercizio dei poteri straordinari, il costo previsto e quello effettivo degli interventi.

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43) Svolge le funzioni il responsabile per la prevenzione della corruzione che negli enti locali è il segretario. Aggiorna il programma triennale per la trasparenza. I dirigenti lo aiutano. Assicura l’attuazione dell’accesso civico. Segnala inadempienze. 44) Valutano l’adeguatezza dei relativi indicatori tra il Programma triennale e il Piano della performance. 45) Controlla l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. Controlla l’operato dei responsabili per la trasparenza. Segnala casi di inadempimento o di adempimento parziale, detta comportamenti. 46) Mancata pubblicazione dei Programma triennale = valutazione della responsabilità dirigenziale. Il responsabile non risponde se non è colpa sua (come si fa a capirlo?). 47) Vedi documento riepilogativo consultabile su http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1066213/tabella_sanzioni_trasparenza.pdf

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48) il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri e gli schemi per l’organizzazione delle informazioni da pubblicare. L’allegato A individua i modelli e gli schemi standard. I futuri decreti dovranno assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, definire per specifici settori la qualità delle informazioni. 49) sei mesi per l’articolo 24. Devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto. Le sanzioni dell’art. 47 si applicano a partire dal primo aggiornamento annuale del Piano della trasparenza e comunque dopo centottanta giorni dall’entrata in vigore (ottobre). Le regioni a statuto speciale e le province autonome individuano eventuali modalità di applicazione del decreto. 50) controversie disciplinate dal D.Lgs. 104/2010. 51) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 52) varie modifiche normative. 53) abrogazioni.

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Questo non significa che queste norme siano state abrogate in toto; solo alcuni articoli. In totale 21 abrogazioni tra articoli e commi.

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Queste sono le nuove voci che sostituiscono come ho detto prima l’attuale voce “Trasparenza, valutazione e merito”. La tabella dell’allegato elenca i riferimenti normativi del decreto che confluiscono nelle varie sezioni. Le voci elencate sono da considerarsi come contenuto minimo che deve essere presente nei siti; se necessario possono essere inseriti altri contenuti ritenuti utili ad alzare il livello di trasparenza (non riesco ad immaginare quali possano essere questi contenuti extra oltre a tutto quello che deve essere inserito).

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Come esempio di applicazione fedele

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Come esempio locale

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Se abbiamo tempo vorrei verificare alcune pagine del portale della Bussola e del portale di CIVIT; nel primo la parte del cruscotto grafico (e come esempio di dati aperti), e nel secondo i modelli d’indagine del benessere e altri documenti utili.

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